Foto Concorso Fata 2011 di Milko Marchetti
Fata 2005 di Cla
se
s
e
r
e
t
n
i
i
d
e
e
r
A
ecologico
Foto Concorso
udio Calosi
Foto Concorso
Fata 2007 di Etto
re Marzocchi
Foto Concorso Fata 2003 di Claudio Marcozzi
INSERTO Il greening per l’agricoltore
a cura di ANGELO FRASCARELLI
Diversificazione
colturale
Mantenimento
dei prati perman
enti
2
Terra e Vita
[ IL GREENING PER L’AGRICOLTORE ]
n. 33-34/2014
Per il clima e per l’ambiente
DI ANGELO FRASCARELLI Agricoltura diversificata che rispetta il greening.
I
l pagamento “verde” o ecologico o greening è una delle sette
componenti del nuovo sostegno della Pac (vedi tab. 1 e box).
Dal punto di vista finanziario, il pagamento verde è la
seconda componente in ordine di importanza dopo il pagamento di
base, con una percentuale fissa del 30% delle risorse finanziarie,
uguale per tutti gli Stati membri.
Il pagamento verde è previsto dagli art. 43-47 del Reg.
1307/2013 che lo definisce “pagamento per le pratiche agricole benefiche
per il clima e l’ambiente”, e rientra nel cosiddetto processo di inverdimento del sostegno all’agricoltura. Il sostegno al greening si pone
POLEMICA
Bene i principi
Male i requisiti
L
come una remunerazione per la produzione di beni pubblici (ambiente, paesaggio, biodiversità), in linea con gli obiettivi della Strategia Europa 2020 per la crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva.
Il pagamento verde è una vera novità della Pac, una nuova
forma di aiuto che porterà importanti cambiamenti nel comportamento degli agricoltori, soprattutto nelle aziende agricole intensive
di pianura.
Durante il negoziato sulla riforma, il greening ha innescato una
forte polemica (vedi box). La Commissione europea aveva formulato una proposta di greening molto rigida e vincolistica; il Parla-
a proposta di greening così come era
stata presentata dalla Commissione
ha generato un forte dibattito sia nelle sedi
istituzionali che fra i portatori di interesse.
I rappresentanti dei produttori agricoli
(Copa-Cogeca) ritengono che il greening sia
completamente contrario alle due principali sfide che attendono
l’agricoltura europea: la sicurezza alimentare e il suo contributo alla
crescita economica. Gli agricoltori non vedono di buon occhio
questa politica, considerata una delle cause dell’appesantimento
degli oneri burocratici, che con la nuova programmazione potrebbe
contribuire a complicare le procedure di accesso al pagamento degli
aiuti europei.
Sul fronte opposto i movimenti ambientalisti giudicano le proposte di greening troppo modeste rispetto agli obiettivi da raggiungere
in termini di biodiversità e cambiamenti climatici.
Più in generale molti accademici, insieme a esperti del settore,
hanno mostrato un giudizio positivo sui principi generali del greening criticando, tuttavia, i requisiti ambientali proposti. Tra questi
emerge la volontà di rendere maggiormente sostenibile il pacchetto
di aiuti diretti concessi dal primo pilastro.
Alcuni autori si sono inoltre interrogati sull’opportunità di concentrare le misure di greening esclusivamente sul primo pilastro. Se
così fosse tale metodo assomiglierebbe a tutti gli effetti ad una
“super-condizionalità” con un livello vincolistico molto più problematico da raggiungere.
Il serrato dibattito istituzionale che è scaturito a seguito della
proposta della Commissione europea sull’inverdimento dei pagamenti diretti ha portato a un accordo finale che indubbiamente ha
indebolito la portata ambientale dello strumento.
A.F.
[ IL GREENING PER L’AGRICOLTORE ]
n. 33-34/2014
AIUTI DIRETTI
Le sette
tipologie
I
l Reg. 1307/2013 prevede
un’articolazione dei pagamenti
diretti in 7 tipologie, di cui 3 obbligatorie e 4 facoltative per gli Stati
membri.
L’Italia doveva decidere le tipologie di pagamenti da attivare e le percentuali da destinare
ad esse. L’unica componente definita in percentuale fissa e
uguale tra tutti gli Stati membri (30%) è quella relativa al
greening. Le altre tipologie di pagamenti diretti vengono
attivate in modo facoltativo o obbligatorio entro percentuali
del massimale nazionale per gli Stati membri.
Le scelte italiane sono definite nel modo seguente (tab. 1):
- pagamento di base: 58% del massimale nazionale;
- pagamento verde (greening): 30%;
- pagamento per i giovani agricoltori: 1%;
- pagamento per le zone con vincoli naturali: non attivato, per evitare sovrapposizioni con il secondo pilastro (Psr);
- pagamento riditributivo: non attivato;
- pagamento accoppiato: 11%;
- pagamento per i piccoli agricoltori: attivato per ragioni
di semplificazione.
A.F.
mento europeo e il Consiglio hanno profondamente modificato la
proposta della Commissione, proponendo un greening molto più
leggero e gestibile. Tuttavia il greening rimane un impegno stringen-
3
TAB. 1 - LE SETTE TIPOLOGIE DI PAGAMENTI DIRETTI
TIPOLOGIA
MIN-MAX DEL
MASSIMALE
NAZIONALE
SCELTA
DELL’ITALIA
Pagamenti obbligatori per gli Stati membri
1) pagamento di base
max 69%
58%
30%
30%
fino al 2%
1%
2) pagamento verde (greening)
3) pagamento giovani agricoltori
Pagamenti facoltativi per gli Stati membri
4) pagamento ridistributivo per i
primi ettari
fino al 30%
Non attivato
5) pagamento alle aree
svantaggiate
fino al 5%
Non attivato
6) pagamento accoppiato
fino al 15%
11%
7) pagamento piccoli agricoltori
fino al 10%
(*)
(*) pagamento semplificato che sostituisce le altre tipologie di pagamenti.
CONTRASTI
Tra produttività
e sostenibilità
Esempio di agricoltura non diversificata che difficilmente
rispetta il greening.
Terra e Vita
I
l greening è l’unica componente dei pagamenti diretti
definita in misura fissa e uguale
per tutti i paesi membri; lo scopo
di questa novità della Pac è di
remunerare un livello minimo di
beni pubblici europei, in linea con gli obiettivi di crescita
sostenibile della Strategia Europa 2020.
Una Pac così impostata fa emergere più prepotentemente il contrasto tra gli obiettivi della sicurezza alimentare e della competitività, anch’essi previsti dalla Strategia Europa 2020, con il processo di inverdimento. I decisori pubblici hanno accertato che non si possono
perseguire obiettivi ambientali senza consapevoli rinunce
economiche. Tuttavia l’obiettivo della produttività/competitività deve conciliare con l’obiettivo della sostenibilità;
i due obiettivi sono inscindibili negli interessi della collettività e l’agricoltore deve tenerne conto.
Accertato che non si farà un passo indietro sulla
sostenibilità e che il greening è ormai un dato acquisito,
l’agricoltore è costretto a svolgere un attenta valutazione
sulla convenienza o meno ad aderire ai nuovi pagamenti
ecologici. Gli orientamenti dell’Ue sono abbastanza chiari: è previsto un graduale ma costante intervento per
aumentare gli standard ambientali.
A.F.
te che gli agricoltori dovranno imparare a conoscere e ad applicare
a partire dal 1° gennaio 2015, primo anno di applicazione del
nuovo sistema di pagamenti diretti.
4
[ IL GREENING PER L’AGRICOLTORE ]
Terra e Vita
n. 33-34/2014
Tre impegni vincolanti
G
li agricoltori che hanno diritto al pagamento di base sono
tenuti ad applicare su tutti i loro ettari ammissibili le
pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente (greening) o,
in alternativa, le pratiche equivalenti. Quindi beneficiano del pagamento verde solamente gli agricoltori che percepiscono il pagamento di base; se un agricoltore non possiede i titoli del pagamento di base non può neanche accedere al pagamento verde.
Per accedere a tale pagamento, gli agricoltori devono rispettare sui loro ettari ammissibili tre pratiche agricole benefiche per il
clima e l’ambiente (tab. 2):
1) diversificazione delle colture;
2) mantenimento dei prati permanenti;
3) presenza un’area di interesse ecologico.
Le tre pratiche agricole vanno rispettate congiuntamente.
Queste tre pratiche sono state fissate dal Reg. 1307/2013 (art.
43-47) e sono uguali per tutti gli agricoltori dell’Unione europea,
senza possibilità per gli Stati membri di modificare i loro vincoli.
Il Reg. 1307/2013 prevede che alcune categorie di soggetti
sono esentati dagli impegni del greening ovvero hanno diritto al
pagamento verde senza ulteriori impegni:
- gli agricoltori biologici, relativamente alla parte di azienda
sulla quale si pratica l’agricoltura biologica;
- gli agricoltori che aderiscono al regime semplificato per i
piccoli agricoltori;
- gli agricoltori che, a seguito dell’adesione a misure agro-cli-
Veduta aerea di agricoltura diversificata.
matico-ambientali dei Psr o ad alcune tipologie di certificazione,
adottano pratiche benefiche per l’ambiente e per il clima che danno benefici equivalenti o maggiori rispetto a quelli del greening.
Di seguito illustriamo nel dettaglio gli aspetti tecnici dei tre
impegni del greening, le esclusioni e le modalità di attuazione da
parte degli agricoltori, allo scopo di fornire suggerimenti per
percepire il relativo pagamento e applicare correttamente le norme, senza provocare una riduzione della produzione agricola e
A.F.
senza aumentare i costi di produzione.
TAB. 2 - GLI IMPEGNI DEL GREENING
DIVERSIFICAZIONE
COLTURALE
AZIENDE
PRATICHE AGRICOLE
DEROGHE E ESENZIONI
Aziende con superfici
a seminativo > 10 ha
- Seminativi tra 10-30 ha:
presenza di almeno 2 colture,
con la principale fino al 75%
della superficie;
- Seminativi > 30 ha: almeno 3
colture con la principale <75%
e le due principali fino al 95%
Escluse superfici con più del 75%
a foraggio, prato permanente e
con colture sommerse (riso) per
una parte significativa dell’anno
MANTENIMENTO
PRATI PASCOLI
Aziende con prati
permanenti e pascoli
Il rapporto tra prato
permanente e superficie
agricola totale non deve
diminuire di oltre il 5% a
livello aziendale o nazionale
AREE DI INTERESSE
ECOLOGICO
Aziende con superfici
a seminativo > 15 ha
Il 5% della superficie a
seminativo dev’essere
destinata a fini ecologici
(7% dal 2017)
EQUIVALENZA
Agricoltura biologica
e pratiche equivalenti
impegni agroIl mantenimento è obbligatorio in degli
climatico-ambientali
e
aree, designate dagli Stati
dei sistemi nazionali
membri, considerate
ecologicamente sensibili ai sensi odi regionale
certificazione
delle direttive sulla conservazione ambientale
(se danno
degli habitat naturali e sulla
un
equivalente
o
conservazione degli uccelli
maggiore beneficio
per il clima
Escluse superfici con più del 75% e l’ambiente)
a foraggio, prato permanente e
con colture sommerse (riso) per
una parte significativa dell’anno;
escluse superfici con più del 75%
con foraggi, coltivazioni di
leguminose
[ IL GREENING PER L’AGRICOLTORE ]
n. 33-34/2014
Terra e Vita
5
Uno, diversificare le colture
I
l primo impegno del greening è la diversificazione
delle colture che si applica solamente i seminativi,
mentre le colture permanenti
(frutteti, oliveti, vigneti, pascoli) sono esentate.
Questo impegno prevede
la presenza di:
- almeno due colture nelle
aziende la cui superficie a seminativo è compresa tra 10 e
30 ha, nessuna delle quali copra più del 75% della superfi Puglia: esempio di agricoltura
cie a seminativo;
- almeno tre colture nelle
aziende la cui superficie a seminativo è superiore a 30 ha, con la
coltura principale che copre al massimo il 75% della superficie a
seminativo e le due colture principali al massimo il 95%. Quindi
la terza coltura deve coprire almeno il 5%.
Quindi fino a 10 ettari a seminativo, l’agricoltore non ha
obblighi di diversificazione (tab. 3).
Alcuni importanti elementi:
1) la diversificazione si applica solamente alle colture a seminativo (vedi definizione di “seminativo” in tabella 4); non si
applica alle colture permanenti legnose e ai prati e pascoli permanenti;
2) si applica alle aziende che superano i 10 ettari a seminativo.
Una puntualizzazione: la diversificazione è un concetto diverso dalla rotazione. Si parla di diversificazione ovvero della
presenza contemporanea di tre colture nell’azienda, non di rotazione o avvicendamento delle colture. In altre parole, l’agricoltore deve dimostrare la presenza annualmente di due-tre colture
nella propria azienda, mentre non deve dimostrare l’avvicendamento delle colture nelle parcelle agricole. Le due-tre colture
possono essere posizionate anche in corpi aziendali distinti e
lontani.
non diversificata che difficilmente rispetta il greening.
LE ESENZIONI
Gli impegni della diversificazione non si applicano, oltre nelle
aziende con superfici a seminativo inferiori a 10 ettari, nei seguenti casi:
- i cui seminativi sono utilizzati per più del 75% per la produzione di erba o di piante erbacee da foraggio e/o sono tenuti a
riposo, a condizione che la superficie complessiva dei seminativi
non sottoposti a tali utilizzi non superi i 30 ettari;
- se più del 75% della superficie agricola ammissibile è costituita da prato permanente, utilizzata per la produzione di piante
erbacee da foraggio o per la coltivazione di colture sommerse (es.
riso) o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi, a
condizione che la superficie complessiva dei seminativi non sottoposti a tali impieghi non sia superiore a 30 ettari;
- se oltre il 50% della superficie dichiarata a seminativo non è
stata inserita dall’agricoltore nella propria domanda di aiuto
dell’anno precedente e quando, in esito a un raffronto delle
domande d’aiuto basate sulle ortofoto ricavate dalle immagini da
satellite o da aereo, i seminativi risultano coltivati nella loro
totalità con una coltura diversa da quella dell’anno civile precedente.
LA DEFINIZIONE
DI COLTURA
TAB. 3 - LA DIVERSIFICAZIONE COLTURALE
SUPERFICIE AZIENDALE
A SEMINATIVO
COLTURE
DIMENSIONE MINIMA
Fino a 10 ettari
esenzione
-
Da 10 a 30 ettari
minimo 2
nessuna delle colture deve coprire più del 75% della
superficie a seminativo
Maggiore di 30 ettari
minimo 3
la coltura principale copre al massimo il 75% della superficie
a seminativo; le due colture principali al massimo il 95%.
Le colture si intendono diverse se appartengono a differenti generi della classificazione botanica o a diverse
specie in caso di cucurbitacee
(zucche, zucchine, meloni,
cocomeri), solanacee (pomodori, melanzane, peperoni,
ecc.) e brassicacee (cavoli,
6
Terra e Vita
broccoli, colza, ecc.). Ad
esempio:
- il grano duro e il grano
tenero non sono colture diverse, in quanto appartengono entrambi al genere Triticum;
- il grano (genere Triticum) e
l’orzo (genere Hordeum) sono
colture diverse in quanto appartengono a generi diversi.
Anche la terra lasciata a riposo (set aside) o inerbita o
dedicata ad altre piante erbacee per la produzione di foraggio è considerata una coltura. La coltura invernale e la
coltura primaverile sono considerate colture distinte anche
se appartengono allo stesso
genere.
ALTRI DETTAGLI
SULLA DIVERSIFICAZIONE
[ IL GREENING PER L’AGRICOLTORE ]
n. 33-34/2014
TAB. 4 – LE DEFINIZIONI DELLE TIPOLOGIE DI UTILIZZO DEI TERRENI
UTILIZZO DEI TERRENI
DEFINIZIONI
SUPERFICIE AGRICOLA
Qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti e pascoli
permanenti, o colture permanenti.
SEMINATIVO
Terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la
coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla
produzione a norma dei regolamenti sullo sviluppo rurale, a prescindere dal
fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o
mobili.
Colture permanenti
Le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei
e pascoli permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque anni e
forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione
rapida.
Prato permanente e
pascolo permanente
Terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da
foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non compreso
nell’avvicendamento delle colture dell’azienda da almeno cinque anni o più;
può comprendere altre specie, segnatamente arbustive e/o arboree, che
possono essere utilizzate per il pascolo purché l’erba e le altre piante
erbacee da foraggio restino predominanti.
Erba o altre piante
erbacee da foraggio
Tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o
solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati, utilizzati
o meno per il pascolo degli animali.
Le seguenti superfici investite a piantine legnose all’aperto, destinate al
Il Reg. 639/2014 (regolamento
trapianto:
delegato sui pagamenti diretti) precisa che, per il calcolo
- vivai viticoli e viti madri di portainnesti,
delle quote riferite alle diverse
- vivai di alberi da frutto e piante da bacche,
colture, il periodo da considerare è la parte più significativa
Vivai
- vivai ornamentali,
del ciclo colturale tenendo
conto delle pratiche colturali
- vivai forestali commerciali esclusi i vivai forestali situati in foresta e
destinati al fabbisogno dell’azienda,
tradizionali del contesto nazionale.
- vivai di alberi e arbusti per giardini, parchi, strade, scarpate (ad esempio:
I paesi membri devono copiante per siepi, rosai e altri arbusti ornamentali, conifere ornamentali),
municare in tempo utile tale
compresi i relativi portainnesti e pianticelle.
periodo agli agricoltori. Le riLe superfici coltivate con quelle specie arboree del codice NC 0602 90 41,
spettive quote delle diverse
costituite da specie legnose perenni, le cui ceppaie rimangono nel terreno
colture sono poi calcolate condopo la ceduazione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione
siderando che ogni ettaro delsuccessiva e con un ciclo produttivo massimo che sarà determinato dagli
Stati membri.
la superficie totale a seminatiBosco ceduo a
vi di un’azienda agricola è
rotazione rapida
Il decreto ministeriale ha stabilito che si intende per bosco ceduo a
conteggiato una sola volta per
rotazione rapida: le superfici coltivate a pioppi, salici, eucalipti, robinie,
ciascun anno di domanda.
paulownia, ontani, olmi, platani, Acacia saligna, le cui ceppaie rimangono
Su una superficie in cui si
nel terreno dopo la ceduazione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella
stagione successiva e con un ciclo produttivo non superiore ad otto anni.
pratica la policoltura coltivanTali superfici devono essere utilizzate per un’attività agricola.
do una coltura principale intercalata da una seconda colFonte: art. 4, Reg. 1307/2013 e decreto ministeriale.
tura, la superficie si ritiene occupata esclusivamente dalla
superficie, indipendentemente dalla quota effettiva di una coltucoltura principale. Su tali superfici, inoltre, coltivando simultara su di essa.
neamente due o più colture in filari distinti, ciascuna coltura è
Tutte le superfici seminate con miscugli di sementi, indipenconteggiata come distinta quando occupa almeno il 25% della
dentemente dalla composizione del miscuglio, si ritengono cosuperficie complessiva. La superficie coperta dalle colture diperte da una singola coltura, opportunamente denominata “colstinte è calcolata dividendo la superficie coperta dalla policoltura mista”.
A.F.
tura per il numero di colture che coprono almeno il 25% della
n. 33-34/2014
[ IL GREENING PER L’AGRICOLTORE ]
Terra e Vita
7
Due, mantenere prati e pascoli
G
li Stati membri devono assicurare che il rapporto tra
“prati e pascoli permanenti” e la “superficie agricola
totale” non diminuisca in misura superiore al 5%.
Quindi gli Stati membri assicurano il mantenimento di una certa
proporzione delle superfici a prato e pascolo permanente.
Per il calcolo della diminuzione della percentuale si prende in
considerazione una “superficie di riferimento”, costituita da:
- superficie investita a prato e pascolo permanente nel 2012;
- superficie agricola dichiarata nel 2015.
L’obbligo si applica a livello nazionale; quindi l’agricoltore
non deve avere preoccupazioni per questo impegno. Tuttavia,
qualora uno Stato membro accerti che il rapporto è diminuito di
oltre il 5%, deve prevedere obblighi per i singoli agricoltori di
convertire terreni a prato permanente. Al fine di verificare il
controllo sulle superfici a “prati e pascoli permanenti”, in Italia il
decreto ministeriale sull’applicazione della Pac impone che gli
agricoltori possano convertire i prati e pascoli permanenti, solo
dopo l’autorizzazione di Agea. L’autorizzazione di Agea è rilasciata entro 30 giorni.
Inoltre gli Stati membri designano i prati e pascoli permanenti nelle zone ecologicamente sensibili sotto il profilo ambientale
contemplate nelle zone “Natura 2000” (zone sensibili contemplate nelle direttive 92/43/Cee o 2009/147/Ce), incluse le torbiere e
le zone umide ivi situate, e che richiedono una protezione rigorosa per conseguire gli obiettivi di dette direttive. Gli Stati membri
possono designare i prati e pascoli permanenti ecologicamente
sensibili anche al di fuori di tali zone. In Italia, il decreto ministe-
Il rapporto tra “prati e pascoli permanenti” e la “superficie
agricola totale” non deve scendere oltre il 5%.
Prati alpini in provincia di Trento.
Non si possono convertire o arare prati e pascoli permanenti
nelle zone ecologicamente sensibili.
riale assegna questa possibilità alle Regioni.
Gli agricoltori non possono convertire o arare i prati e pascoli
permanenti nelle zone ecologicamente sensibili.
L’impegno del mantenimento dei prati e pascoli permanenti è
stato creato per salvaguardare tutti i prati e pascoli permanenti
considerati estremamente sensibili da un punto di vista ambientale. In sostanza la situazione non cambia molto dal precedente
obbligo di condizionalità che riguardava il mantenimento dei
prati e dei pascoli a livello di paese membro.
In sintesi, gli agricoltori:
- nelle zone ecologicamente sensibili, non possono convertire
o arare i prati e pascoli permanenti;
- nelle altre zone, possono convertire i prati e pascoli permaA.F.
nenti, solo dopo l’autorizzazione di Agea.
8
[ IL GREENING PER L’AGRICOLTORE ]
Terra e Vita
n. 33-34/2014
Tre, aree ecologiche
I
l terzo impegno del greening obbliga gli agricoltori a destinare una quota del 5% dei seminativi dell’azienda ad aree di
interesse ecologico, o ecological focus area (EFA) secondo la
terminologia inglese.
Tale impegno è obbligatorio per le aziende con una superficie a seminativo superiore a 15 ettari, per almeno il 5%
della superficie a seminativo
dell’azienda. La soglia del 5%
può essere aumentata al 7%
nel 2018, a seguito di una relazione della Commissione, che
dovrà essere presentata entro
il 31 marzo 2017, e di un atto
legislativo del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio.
Le aziende di dimensione inferiore ai 15 ettari a seminativo
sono esonerate dall’obbligo delle aree di interesse ecologico.
I vincoli delle aree di interesse ecologico si applicano solo alle
Soia (sin.) ed erba medica
(ds) sono colture azotofissatrici.
ALTRI CRITERI
Efa, le definizioni
più corrette
-
I terreni lasciati a riposo per oltre 5
anni per costituire un’area di interesse
ecologico rimangono terreni a seminativo.
- Gli Stati membri possono decidere di
considerare aree di interesse ecologico solo
le terrazze protette dalla BCAA 7*. Gli Stati
membri che decidono di considerare anche altre terrazze stabiliscono
i criteri per queste altre terrazze, compresa l’altezza minima, in
funzione delle specificità nazionali o regionali
- Gli elementi caratteristici del paesaggio, di cui l’agricoltore
dispone, sono quelli protetti dalla BCAA 7* e dal CGO 2 *o 3*, nonché i
seguenti elementi: siepi o fasce alberate di larghezza fino a 10 metri;
alberi isolati con chioma del diametro minimo di quattro metri; alberi
in filari con chioma del diametro minimo di quattro metri (lo spazio tra
le chiome non deve essere superiore a 5 metri); gruppi di alberi le cui
chiome si toccano e si sovrappongono, e boschetti, su una superficie
massima di 0,3 ettari in entrambi i casi; bordi dei campi di larghezza
compresa tra 1 e 20 metri, sui quali è assente qualsiasi produzione
agricola; stagni della superficie massima di 0,1 ha (non sono considerati Efa i serbatoi di cemento o di plastica); fossati di larghezza
massima di 6 metri, compresi corsi d’acqua aperti per irrigazione o
drenaggio (non sono considerati Efa i canali con pareti di cemento);
muretti di pietra tradizionali.
- Le fasce tampone includono il tipo di fasce tampone lungo i
corsi d’acqua prescritto dalla BCAA 1* e dal CGO 1* o CGO 10* e altri
tipi di fasce tampone. La larghezza minima di queste altre fasce
tampone è fissata dagli Stati membri, ma non può essere inferiore a 1
metro. Le fasce tampone sono ubicate su un terreno a seminativo o
ad esso adiacenti, in modo tale che il loro bordo corra parallelo alla
riva di un corso d’acqua o di un corpo idrico. Lungo i corsi d’acqua
esse possono includere fasce con vegetazione ripariale di larghezza
fino a 10 metri. Sulle fasce tampone è assente qualsiasi produzione
agricola. In deroga al divieto di produzione, gli Stati membri possono
autorizzare il pascolo o lo sfalcio, purché la fascia resti distinguibile
dal terreno agricolo contiguo.
- Gli ettari agroforestali sono costituiti da superfici a seminativo
ammissibili al regime di pagamento di base o di pagamento unico per
superficie (titolo III, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013) che
rispondono alle condizioni a cui è o è stato concesso il sostegno
previsto dall’articolo 44 del regolamento (CE) n. 1698/2005 o dall’articolo 23 del regolamento (UE) n. 1305/2013.
- Per le fasce di ettari ammissibili lungo i bordi forestali, gli
Stati membri possono decidere di consentire la produzione agricola,
di imporre il divieto di produzione agricola o di offrire agli agricoltori le
due opzioni. Se decidono di non autorizzare la produzione agricola, in
deroga al divieto di produzione gli Stati membri possono autorizzare il
pascolo o lo sfalcio, purché la fascia resti distinguibile dal terreno
agricolo contiguo. La larghezza minima di queste fasce è fissata dagli
Stati membri, ma non può essere inferiore a 1 metro. La larghezza
massima è di 10 metri.
- Per le superfici con bosco ceduo a rotazione rapida con
assenza di uso di concimi minerali e/o prodotti fitosanitari, gli Stati
membri compilano l’elenco delle specie che si possono utilizzare a
questo scopo selezionando dall’elenco di cui all’art. 4, paragrafo 2,
n. 33-34/2014
[ IL GREENING PER L’AGRICOLTORE ]
superfici a seminativo; non si applicano alle colture permanenti e
ai prati e pascoli permanenti. Questa è stata una novità del
negoziato, in quanto la proposta originaria della Commissione
prevedeva l’obbligo delle EFA anche per le colture permanenti
(vigneti, oliveti, frutteti, ecc.).
LE ESENZIONI DALLE EFA
Sono esclusi dal rispettare l’obbligo di EFA le aziende:
- con una superficie a seminativo inferiore o uguale a 15 ettari;
- i cui seminativi sono utilizzati per più del 75% per la produzione di erba o di piante erbacee da foraggio, per terreni lasciati a
Terra e Vita
9
riposo, investiti a colture leguminose o sottoposti ad una combinazione di tali tipi di impieghi, a condizione che la superficie
complessiva dei seminativi non sottoposti a tali utilizzi non
superi i 30 ettari;
- se più del 75% della superficie agricola ammissibile è costituita da prato permanente, utilizzata per la produzione di piante
erbacee da foraggio o per la coltivazione di colture sommerse (es.
riso) o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi, a
condizione che la superficie complessiva dei seminativi non sottoposti a tali impieghi non sia superiore a 30 ettari.
TIPOLOGIE DI AREE
DI INTERESSE ECOLOGICO
Gli Stati membri decidono cosa può essere considerato come area di interesse ecologico, tenuto conto di un elenco
previsto dal Reg. 1307/2013
(art. 46, par. 2):
a) terreni lasciati a riposo;
b) terrazze;
c) elementi caratteristici del
paesaggio, compresi gli elementi adiacenti ai seminativi
dell’azienda, tra cui possono
rientrare elementi caratteristici
lettera c), del regolamento (UE) n. 1307/2013 le specie più idonee in una
prospettiva ecologica, escludendo le specie chiaramente non indigene. Gli
Stati membri stabiliscono anche i requisiti relativi ai concimi minerali e ai
prodotti fitosanitari che possono essere impiegati.
- Le superfici con colture intercalari o manto vegetale comprendono le
superfici stabilite a norma dei requisiti del CGO 1* e altre superfici con
colture intercalari o manto vegetale purché esse siano state ottenute mediante la semina di specie vegetali miste o la sotto semina di erba nella
coltura principale. Gli Stati membri definiscono l’elenco delle specie vegetali
miste da impiegare e il periodo di semina delle colture intercalari o del manto
vegetale e possono stabilire condizioni aggiuntive, in particolare per quanto
riguarda i metodi di produzione. Il periodo stabilito dagli Stati membri non si
estende oltre il 1° ottobre. Le superfici con colture intercalari o manto
vegetale non comprendono le superfici di norma investite a colture invernali
seminate in autunno a fini di raccolta o di pascolo.
- Sulle superfici con colture azotofissatrici gli agricoltori coltivano le
colture che fissano l’azoto incluse in un elenco stabilito dallo Stato membro.
L’elenco riporta le colture azotofissatrici che lo Stato membro ritiene contribuiscano all’obiettivo di migliorare la biodiversità. Tali colture sono presenti
durante il periodo vegetativo. Gli Stati membri stabiliscono norme sui luoghi
in cui si possono coltivare colture azotofissatrici e possono stabilire condizioni aggiuntive, in particolare per quanto riguarda i metodi di produzione.
- L’agricoltore può dichiarare la stessa superficie o lo stesso elemento
caratteristico del paesaggio una sola volta in un anno di domanda ai fini del
soddisfacimento del requisito relativo all’area di interesse ecologico.
A.F.
*BCAA 7 Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio,
compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o
isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi
e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli
uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali
invasive
*CGO 2 Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 30 novembre 2009, sulla conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20
del 26.1.2010, pag. 7).
*CGO 3 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa
alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali e della flora e della
fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7) *BCAA 1 Introduzione di
fasce tampone lungo i corsi d’acqua; Le fasce tampone nell’ambito delle
buone condizioni agronomiche e ambientali devono rispettare, sia all’interno
che all’esterno delle zone vulnerabili designate a norma dell’art.3, par.2
della direttiva 91/676/CEE, almeno i requisiti collegati alle condizioni per
applicare il fertilizzante al terreno adiacente ai corsi d’acqua previste
nell’allegato II, punto A.4 della direttiva 91/676/CEE, la cui applicazione deve
essere conforme ai programmi d’azione degli Stati membri stabiliti ai sensi
dell’art.5, par.4 della direttiva 91/676/CEE.
*CGO 1 Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991,
relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati
provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1)
*CGO 10 Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei
prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e
91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).
Fonte: Reg. 639/2014
10
Terra e Vita
[ IL GREENING PER L’AGRICOLTORE ]
n. 33-34/2014
TAB. 5 - SUPERFICI CONSIDERATE AREE DI INTERESSE ECOLOGICO (EFA)
EFA
DESCRIZIONE
Terreni lasciati a riposo
Su questi terreni è assente qualsiasi produzione agricola
Terrazze
Le terrazze sono le terrazze protette dalla BCAA 7* (alleg. II, regolamento (UE) n.1306/2013) e altre terrazze
Gli elementi caratteristici del paesaggio, di cui l’agricoltore dispone, sono quelli protetti dalla BCAA 7* e dal
CGO 2* o 3*. Sono compresi gli elementi adiacenti ai seminativi dell’azienda; tra questi possono rientrare
elementi caratteristici del paesaggio che non sono inclusi nella superficie ammissibile a norma dell’articolo
76, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1306/2013.
Inoltre sono elementi caratteristici del paesaggio:
a) siepi o fasce alberate di larghezza fino a 10 metri;
b) alberi isolati con chioma del diametro minimo di 4 metri;
Elementi caratteristici
del paesaggio
c) alberi in filari con chioma del diametro minimo di 4 metri o anche inferiore a 4 metri se appartengono alle
specie Cipresso piramidale e Pioppo cipressino. Lo spazio tra le chiome non deve essere superiore a 5 metri;
d) gruppi di alberi, le cui chiome si toccano e si sovrappongono, e boschetti, su una superficie massima di
0,3 ha in entrambi i casi;
e) bordi dei campi di larghezza compresa tra 1 e 20 metri, sui quali è assente qualsiasi produzione agricola;
f) stagni della superficie massima di 0,1 ha. Non sono considerati aree di interesse ecologico i serbatoi di
cemento o di plastica;
g) fossati di larghezza massima di 6 metri, compresi corsi d’acqua aperti per irrigazione o drenaggio. Non
sono considerati aree di interesse ecologico i canali con pareti di cemento;
h) muretti di pietra tradizionali.
Fasce tampone
Comprese le fasce tampone occupate da prati permanenti, a condizione che queste siano distinte dalla
superficie agricola ammissibile adiacente.
Ettari agroforestali
L’arboricoltura forestale è associata all’agricoltura sulla stessa superficie. Vengono considerate le superfici
che ricevono, o hanno ricevuto, sostegno a causa del primo impianto di sistemi agroforestali su terreni
agricoli. Gli ettari agroforestali sono costituiti da superfici a seminativo ammissibili al regime di pagamento
di base o di pagamento unico per superficie.
Fasce di ettari
ammissibili
Fasce situate lungo le zone periferiche delle foreste.
Superfici con bosco
ceduo a rotazione
rapida
Le superfici coltivate con quelle specie arboree del codice NC 0602 90 41, da individuare dagli Stati membri,
costituite da specie legnose perenni, le cui ceppaie rimangono nel terreno dopo la ceduazione, con i nuovi
polloni che si sviluppano nella stagione successiva e con un ciclo produttivo massimo che sarà determinato
dagli Stati membri. Nelle superfici non deve essere impiegato concime minerale e/o prodotti fitosanitari.
In Italia le superfici a bosco ceduo a rotazione rapida sono: pioppi, salici, eucalipti, robinie, paulownia,
ontani, olmi, platani, Acacia saligna, le cui ceppaie rimangono nel terreno dopo la ceduazione, con i nuovi
polloni che si sviluppano nella stagione successiva e con un ciclo produttivo non superiore ad otto anni.
Superfici oggetto
di imboschimento
Superfici cui è stato accordato un sostegno per l’imboschimento che comprende un premio annuale per un
periodo non superiore ai 5 anni per coprire i costi di manutenzione e un premio annuale per ettaro per
compensare le perdite di reddito provocate dall’imboschimento per un periodo non superiore a 20 anni
Superfici con colture
intercalari (1)
Può anche essere considerato un manto vegetale ottenuto mediante l’impianto o la germinazione di sementi.
Superfici con colture
azotofissatrici
Colture che fissano azoto incluse in un apposito elenco stabilito dallo Stato membro (per l’Italia, vedi tab. 7)
(1) EFA non utilizzabile dall’Italia, in base a quanto previsto dal decreto ministeriale.
*BCAA 7 Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e
terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per
combattere le specie vegetali invasive
*CGO 2 Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del
26.1.2010).
*CGO 3 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali e della flora e della fauna
selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992).
Fonte: Reg. 639/2014.
n. 33-34/2014
[ IL GREENING PER L’AGRICOLTORE ]
TAB. 6 - LE SPECIE AZOTOFISSATRICI
Terra e Vita
11
TAB. 7 - CALCOLO DELLE EFA
Arachide (Arachis hypogaea L.)
FATTORI DI CONVERSIONE E PONDERAZIONE
U.M.
FATTORE DI CONVERSIONE
(M/ALBERO/M²)
FATTORE DI
PONDERAZIONE
EFA
(SE SI APPLICANO
ENTRAMBI I FATTORI)
Cece (Cicer arietinum L.)
Fagiolo di Lima (Phaseolus lunatus L.)
Terreni lasciati a riposo
(per m²)
m2
n.p.
1
1 m2
Fava, favino e favetta (Vicia faba L.)
Terrazze
m2
2
1
2 m2
Fieno greco (Trigonella foenum-graecum L.)
Elementi caratteristici del paesaggio:
Ginestrino (Lotus corniculatus L.)
a) Siepi/fasce alberate
ml
5
2
10 m2
b) Alberi isolati
v.a.
20
1,5
30 m2
c) Alberi in filari
ml
5
2
10 m2
d) Gruppi di alberi/ boschetti
m2
n.p.
1,5
1,5 m2
e) Bordi dei campi
ml
6
1,5
9 m2
f) Stagni
m2
n.p.
1,5
1,5 m2
Sulla (Hedysarum coronarium L.)
g) Fossati
ml
3
2
6 m2
Trifogli (Trifolium sp.)
h) Muretti di pietra tradizionali
ml
1
1
1 m2
Soia (Glycine max L.)
Veccia (Vicia sativa L.)
i) Altri elementi caratteristici
adiacenti ai seminativi
dell’azienda
m2
n.p.
1
1 m2
Veccia villosa (Vicia villosa Roth)
Fasce tampone
ml
6
1,5
9 m2
Fonte: emanando decreto ministeriale.
Ettari agroforestali
m2
n.p.
1
1 m2
Fasce di ettari ammissibili lungo i
bordi forestali:
ml
Senza produzione
ml
6
1,5
9 m2
Con produzione
ml
6
0,3
1,8 m2
Superfici con bosco ceduo
a rotazione rapida
m2
n.p
0,3
0,3 m2
Superfici oggetto
di imboschimento
m2
n.p.
1
1 m2
Superfici con colture intercalari o
manto vegetale (1)
m2
n.p.
0,3
0,3 m2
Superfici con colture
azotofissatrici
m2
n.p.
0,7
0,7 m2
Cicerchia (Lathyrus sativus L.)
Erba medica e luppolina (Medicago sp)
ELEMENTI CARATTERISTICI
Fagiolo (Phaseolus vulgaris L.)
Fagiolo dall’occhio (Vigna unguicolata L.)
Fagiolo d’Egitto (Dolichos lablab L.)
Lenticchia (Lens culinaris Medik.)
Liquirizia (Glycyrrhiza glabra L.)
Lupinella (Onobrychis viciifolia Scop.)
Lupino (Lupinus sp.)
Moco (Lathyrus cicera L.)
Pisello (Pisum sativum L.)
del paesaggio che non sono inclusi nella superficie ammissibile;
d) fasce tampone, comprese le fasce tampone occupate da
prati permanenti, a condizione che queste siano distinte dalla
superficie agricola ammissibile adiacente
e) ettari agro-forestali che ricevono, o che hanno ricevuto, un
sostegno dai Psr;
f) fasce di ettari ammissibili lungo le zone periferiche delle
foreste;
g) superfici con bosco ceduo a rotazione rapida, senza impiego di concime minerale e/o prodotti fitosanitari;
h) superfici oggetto di imboschimento, ai sensi dei Psr;
i) superfici con colture intercalari o manto vegetale ottenuto
mediante l’impianto o la germinazione di sementi.
j) superfici con colture azotofissatrici.
Il significato tecnico e la descrizione delle suddette tipologie
di aree di interesse ecologico è riportata nella tabella 5.
Il decreto ministeriale sull’applicazione della Pac in Italia ha
stabilito che sono considerate come EFA tutte quelle elencate dal
(1) EFA non utilizzabile dall’Italia, in base a quanto previsto dal decreto
ministeriale.
Fonte: Allegato II, Reg. 639/2014.
12
Terra e Vita
[ IL GREENING PER L’AGRICOLTORE ]
n. 33-34/2014
TAB. 8 - UN ESEMPIO DI CALCOLO DELLE EFA MEDIANTE I FATTORI DI CONVERSIONE E/O DI PONDERAZIONE
ELEMENTI CARATTERISTICI
AREE DI INTERESSE
ECOLOGICO RILEVATE
IN AZIENDA
FATTORE DI
CONVERSIONE
(M/ALBERO/M2)
FATTORE DI
PONDERAZIONE
EFA (SE SI
APPLICANO
ENTRAMBI I FATTORI)
SUPERFICIE EFA
CONVERTITA (M2)
Superfici con colture azotofissatrici (m2)
70.000
n.p.
0,7
0,7 m2
49.000
Siepi/fasce alberate (per metro lineare)
300
5
2
10 m2
3.000
Alberi isolati (per albero)
100
20
1,5
30 m2
3.000
Fossati (per metro lineare)
2.500
3
2
6 m2
15.000
70.000
TOTALE
art. 46, par. 2 del Reg.
1307/2013 (tab. 5), ad eccezione delle superfici con colture
intercalari.
Lo stesso decreto ministeriale stabilisce le colture azotofissatrici, utilizzabili come
aree di interesse ecologico
(tab. 6).
L’area di interesse ecologico (EFA) è situata sui seminativi dell’azienda, ad eccezione
delle superfici con bosco ceduo a rotazione rapida e delle
superfici oggetto di imboschimento, che sono EFA anche se non fanno parte dei seminativi, in
quanto sono classificate come colture permanenti. Nel caso in cui
gli elementi caratteristici del paesaggio e le fasce tampone sono considerate EFA, esse devono essere adiacenti ai seminativi dell’azienda.
I FATTORI DI CONVERSIONE E PONDERAZIONE
I tipi di aree di interesse ecologico, elencate nella tabella 5, sono
molto diversi tra di loro, sia per unità di misura (ad esempio le
siepi di misurano in metri lineari) sia per valore ecologico (ad
esempio il valore ecologico di
un ettaro di terreno lasciato a
riposo è superiore a quello di
ettaro una coltura azotofissatrice).
Per semplificare l’amministrazione e tener conto delle
caratteristiche dei tipi di aree
di interesse ecologico elencate
nella tabella 5, nonché per facilitarne la misurazione, gli Stati
membri possono avvalersi,
Il bordo campo è elemento
caratteristico del paesaggio.
7 ettari
I pioppi rientrano tra le
aree di interesse ecologico.
quando calcolano gli ettari totali rappresentati dall’area di
interesse ecologico dell’azienda, dei fattori di conversione
e/o di ponderazione che figurano nell’allegato X del Reg.
1307/2013 (tab. 7).
Un fattore di conversione è finalizzato a trasformare la misurazione delle EFA in ettari;
ad esempio il fattore di conversione delle siepi (m/m²) è
pari a 5, quindi 1.000 metri lineari di siepe corrisponde a 5.000 m²
di EFA.
FATTORI DI PONDERAZIONE
Un fattore di ponderazione è finalizzato a trasformare il valore
ecologico delle EFA in ettari; ad esempio il fattore di ponderazione delle colture azotofissatrici è pari a 0,7, quindi 10 ettari di soia
o favino o erba medica corrispondono a 7 ettari di EFA.
Gli agricoltori devono rilevare le aree di interesse ecologico
presenti nella propria azienda (siepi, stagni, fissati, fasce tampone, ettari agroforestali, superfici oggetto di imboschimento,
colture azotofissatrici, terreni
lasciati a risposo, ecc.) per poi
trasformarli in EFA, utilizzando i fattori di conversione e/o
di ponderazione. Un esempio
è riportato nella tabella 8.
Se gli elementi ecologici già
presenti non sono sufficienti,
dovrà introdurre qualche nuova area ecologica (ad esempio
una coltura azotofissatrice o
terreni lasciati a riposo) per
soddisfare il 5% di EFA. A.F.
n. 33-34/2014
[ IL GREENING PER L’AGRICOLTORE ]
Terra e Vita
13
Pratiche equivalenti e sanzioni
P
er evitare di penalizzare quanti già adottano
sistemi di sostenibilità
ambientale, il Reg. 1307/3013
(art. 43, par. 3) prevede un sistema di equivalenza d’inverdimento in base al quale si considera che le prassi favorevoli
all’ambiente già in vigore sostituiscano gli obblighi del greening.
Le pratiche equivalenti sono elencate nell’allegato IX del
Reg. 1307/2013 e sono contemplate da:
- i regimi agroambientali
Esempi di agricoltura non diversificata dalla Sicilia (a sin) alla Lombardia (ds).
dei Psr (Reg. 1698/2005 o Reg.
Ce 1305/013) che adottano midevono comunque rispettare gli impegni del greening, ma sono
sure equivalenti;
esentate da tali impegni se non sono compatibili con tali
- i sistemi di certificazione ambientale nazionali o regionali.
direttive.
In tali casi, il Reg. Reg. 1307/3013 (art. 43, par. 4) prescrive che
bisogna evitare il doppio finanziamento di queste misure, ovvero
che lo stesso impegno sia pagato sia dal pagamento verde che dal
CHI NON RISPETTA IL GREENING PERDE GLI AIUTI
PSR. A tal fine, i pagamenti nell’ambito dei programmi di svilupIl mancato rispetto del greening comporta l’applicazione di sanpo rurale devono tener conto dei requisiti d’inverdimento di
zioni amministrative che assumono la forma di una riduzione
base. In altre parole, i PSR non potranno remunerare ai singoli
dell’importo del pagamento verde (art. 77, par. 6, Reg.
agricoltori gli impegni del greening, già remunerati dal relativo
1306/2013).
pagamento verde.
Le sanzioni amministrative sono proporzionali e graduate in
Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione le
funzione della gravità, della portata, della durata e della ripetipratiche equivalenti che intendono utilizzare. La Commissione
zione dei casi di inadempimento interessati.
valuta se le pratiche equivalenti sono contemplate nell’allegato
Le sanzioni amministrative per il mancato rispetto del greeIX del Reg. 1307/3013.
ning generano un riduzione dell’importo del pagamento verde,
Le aziende situate totalmente o parzialmente nelle aree
fino ad arrivare al 100% nel caso di maggiore gravità del mancato
coperte dalle direttive Habitat, Acque e Uccelli sono titolate a
rispetto.
beneficiare del pagamento verde purché rispettino gli impegni
Quindi l’agricoltore che non rispetta il greening perde solo tale
del greening, a condizione che queste siano compatibili con gli
pagamento. Ma questa norma vale sono per il 2015 e il 2016.
obiettivi della direttiva in questione. In altre parole, le aziende
Dal 2017, le sanzioni amministrative aumentano. Infatti, a parsituazione aree coperte dalle direttive Habitat, Acque e Uccelli
tire dal 2017, il mancato rispetto del greening comporta una sanzione (di importo pari al 20%
del pagamento verde nel 2017
TAB. 9 – SANZIONI PER IL MANCATO RISPETTO DEL GREENING
e pari al 25% dal 2018) che va
ANNI
SANZIONI
ad intaccare anche gli altri pagamenti. In altre parole, dal
2015-2016
perdita del pagamento verde
2017, l’agricoltore che non rispetta il greening perde tale paperdita del pagamento verde, più una riduzione degli altri pagamenti pari al 20%
2017
del pagamento verde
gamento e, in aggiunta, subisce una riduzione degli altri
perdita del pagamento verde, più una riduzione degli altri pagamenti pari al 25%
dal 2018
pagamenti pari al 20-25% del
del pagamento verde
pagamento verde (tab. 9). A.F.
14
Terra e Vita
[ IL GREENING PER L’AGRICOLTORE ]
n. 33-34/2014
Impatto a effetto variabile
P
er valutare gli effetti, occorre fare alcune puntualizzazioni.
Molte aziende agricole sono esentate dal greening,
quindi percepiranno il pagamento verde senza dover
cambiare nulla:
- aziende con colture permanenti legnose agrarie;
- piccole aziende a seminativi, inferiori a 10 ettari a seminativo
per la diversificazione e inferiori a 15 ettari a seminativo per le
aree ecologiche.
Di fatto, il greening colpisce solamente i seminativi; infatti
tutte le colture permanenti legnose agrarie (frutteti, vigneti,
oliveti, agrumeti, ecc.) sono esentate ovvero sono greening per
definizione (by definition), quindi percepiranno il pagamento ecologico senza dover cambiare nulla.
modifica dell’ordinamento colturale.
Un altro caso aziendale che dovrà apportare dei cambiamenti
è quello di un’azienda di 10-20 ettari che pratica la monocoltura
annuale, coltivando interamente l’azienda a grano, facendo poi
la rotazione l’anno successivo con girasole o mais. Questa azienda dovrà modificare l’ordinamento produttivo, coltivando annualmente due colture.
Come illustrato negli studi di impatto che accompagnano la
riforma della Pac, l’obiettivo della diversificazione è ambientale e
la misura è stata preferita alla rotazione, che darebbe benefici
ambientali maggiori, ma non è facilmente applicabile. In effetti,
la rotazione avrebbe richiesto un controllo delle parcelle agricole
negli anni e la gestione sarebbe stata ancora più complessa.
PRATI E PASCOLI PERMANENTI, NESSUNA DIFFICOLTÀ
AREE ECOLOGICHE, SONO INCLUSE LE AZOTOFISSATRICI
Il rispetto dei vincoli sui prati e pascoli permanenti non desta
particolari difficoltà per gli agricoltori italiani, anche se va applicata con la debita attenzione. Infatti, gli agricoltori italiani hanno
un basso interesse a trasformare i pascoli in seminativi e, comunque, non è vietato (ad eccezione delle aree sensibili), basta farne
comunicazione ad Agea.
In molti areali agricoli italiani, gli impegni del greening sono
già applicati dagli agricoltori o possono essere applicati con
facilità e, quindi, non richiedono particolari adattamenti da parte
degli agricoltori. Basti pensare a molte zone di collina e montagna, dove la diversificazione fa parte dell’ordinaria tecnica agronomica e dove le aree di interesse ecologico sono già applicate.
L’Italia è un paese ricco di aree di interesse ecologico: elementi
caratteristici del paesaggio, terrazze fasce tampone, ettari agroforestali, colture azotofissatrici, ecc. (tab. 5). Nella maggior parte
degli areali italiani, l’impegno maggiore di ogni agricoltore è
quello di rilevare le aree di interesse ecologico già presenti in
azienda e di trasformarle in EFA, utilizzando i fattori di conversione e di ponderazione (tab. 7).
I maggiori cambiamenti sono richiesti nelle aree ad agricoltura intensiva, soprattutto di pianura, dove viene praticata la
monocoltura e dove non ci sono elementi caratteristici del paesaggio.
DIVERSIFICAZIONE, MONOCOLTURE AL BIVIO
La diversificazione delle colture richiede un cambiamento da
parte delle aziende monocolturali o specializzate a mais, grano
duro, pomodoro, tabacco, ecc.. Dovranno introdurre nuove colture oppure rinunciare al pagamento verde.
Difficile è il rispetto della diversificazione nelle aziende a
monocoltura di mais in Friuli, Veneto o Lombardia, ove le colture
alternative non consentono una redditività paragonabile al mais.
In queste situazioni l’agricoltore deve fare una valutazione economica per tra due scenari: la rinuncia al pagamento verde o la
I maggiori impatti per le aziende intensive, con più di 15 ettari a
seminativo, riguardano il vincolo delle aree ecologiche.
Le aziende di collina o di montagna non avranno grandi
difficoltà a destinare il 5% dei seminativi ad aree di interesse
ecologico, in quanto possono facilmente trovare delle superfici
marginali che possono efficacemente essere destinate a terreni a
riposo o dove sono presenti elementi caratteristici del paesaggio.
Invece, l’obbligo di aree di interesse ecologico (EFA) è molto
impattante per le aziende agricole ad agricoltura specializzata sia
al Nord (es. l’agricoltura della pianura padana) che al Centro-sud
Italia (es. l’agricoltura del Tavoliere delle Puglie). Un’azienda
interamente a seminativi dovrà sottrarre almeno il 5% della superficie per aree di interesse ecologico. In tali casi, l’agricoltore
non ha la convenienza ad introdurre il set-aside ecologico (terreni
lasciati a riposo), ma potrà valutare l’introduzione di un’area di
aree di interesse ecologico, tra quelle della tab. 5. Ad esempio,
potrà introdurre una coltura azotofissatrice, come la soia che,
oltretutto, beneficia del pagamento accoppiato.
PREPARARSI PER TEMPO, SI APPLICA DAL 2015
La sottrazione di superficie agricola per le aree di interesse ecologico desta molte perplessità; è vero che tale norma persegue
l’obiettivo della sostenibilità, ma sicuramente contrasta con
l’obiettivo della crescita, soprattutto della produzione di cibo.
Comunque, la versione di greening, approvata con il Reg.
1307/2013, è di gran lunga più accettabile della proposta “rigida”
che la Commissione aveva presentato nel 2011.
Gli agricoltori dovranno prepararsi all’applicazione degli impegni del greening, tenendo conto che la norma si applica dal 1°
gennaio 2015, individuando le prassi più efficienti per assolvere a
questo impegno, senza diminuire la produzione e senza aumentare i costi di produzione. Potranno trovare soluzioni efficienti
con la destinazione ad EFA dei bordi dei campi, colture azoto-fissatrici, ecc.; i tecnici agrari dovranno valutare e individuare le
soluzioni più idonee per ogni areale e per ogni agricoltore. A.F.
[ IL GREENING PER L’AGRICOLTORE ]
n. 33-34/2014
Terra e Vita
15
Il premio dipende dai titoli
FIG. 1 - ESEMPIO, TITOLI DI VALORE ELEVATO
45.000
35.000
€
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
2014
2014
3.953,40
-
-
-
-
2015
3.902,00
30
1.170,60
12.000
98
2016
3.850,80
30
1.155,20
12.000
96
2017
3.799,50
30
1.139,90
12.000
95
2018
3.751,90
30
1.125,60
12.000
94
2019
3.704,30
30
1.111,30
12.000
93
2015
2016
2017
2018
2019
2020
FIG. 2 - ESEMPIO, TITOLI DI VALORE MEDIO
24.000
22.000
20.000
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
-
Pagamento verde
Pagamento di base
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
FIG. 3 - ESEMPIO, TITOLI DI VALORE BASSO
14.000
TAB. 10-ITALIA, MASSIMALI DEGLI AIUTI DIRETTI
Pagamento verde
Pagamento di base
10.000
8.000
€
SUPERFICIE
MASSIMALE
MASSIMALE
PAGAMENTO
GREENING
AMMISSIBILE
NAZIONALE
GREENING
MEDIO
(%)
STIMATA
(MLN €)
(MLN €)
(€/HA)
(000) HA
Pagamento di base
30.000
12.000
ANNI
Pagamento verde
40.000
€
I
l pagamento verde sarà erogato annualmente per ettaro
ammissibile di superficie agricola. Il plafond annuale sarà
calcolato dall’applicazione del 30% del massimale nazionale per il numero di ettari ammissibili a livello nazionale o
regionale.
Tenendo conto che in Italia il massimale nazionale annuo è
variabile tra 3,95 miliardi di euro nel 2015 a 3,71 miliardi di euro
nel 2019, il massimale del pagamento verde si attesta sui 1,15
miliardi di euro (tab. 10).
La superficie ammissibile è difficile da conoscere, finché non
avverrà l’assegnazione dei nuovi titoli nel 2015; si può comunque ipotizzare un calcolo. Tenendo conto che la SAU rilevata dal
6° censimento dell’agricoltura è di 12,85 milioni di ettari, considerando che non tutta la SAU sarà utilizzata nella Domanda
Unica, si può ragionevolmente ipotizzare che la superficie ammissibile sarà di 12 milioni di ettari.
Alla luce di questi dati si può calcolare il pagamento verde
medio in un importo tra 93 e 99 €/ha (tab. 10).
C’è un’eccezione al pagamento verde uniforme: gli Stati
membri che applicano la convergenza interna (sia quella basata
sulla differenziazione del valore dei titoli sulla base del loro
valore iniziale che la convergenza interna “modello irlandese”)
possono calcolare il pagamento verde come una percentuale del
valore dei titoli di ciascun agricoltore.
L’Italia ha scelto il “modello irlandese” e il pagamento verde
a livello individuale; di conseguenza, il pagamento verde sarà
diverso da agricoltore ad agricoltore, tenendo conto del valore
dei pagamenti di base (figg. 1, 2 e 3).
Questa situazione porterà notevoli squilibri che, tuttavia,
andranno ad assottigliarsi progressivamente dal 2015 al 2019,
man mano che prosegue il processo di convergenza. In poche
parole il greening appena entrerà in vigore andrà a premiare gli
agricoltori con un valore elevato dei titoli rispetto a quelli con un
6.000
4.000
2.000
-
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
valore minore. La percentuale da applicare al pagamento di
base, infatti, sarà fissa e uguale per tutti gli agricoltori che pur
rispettando i medesimi impegni previsti dal greening vedranno
A.F.
ricevere compensi ineguali.
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Il greening per l`agricoltore