Foto Concorso Fata 2011 di Milko Marchetti Fata 2005 di Cla se s e r e t n i i d e e r A ecologico Foto Concorso udio Calosi Foto Concorso Fata 2007 di Etto re Marzocchi Foto Concorso Fata 2003 di Claudio Marcozzi INSERTO Il greening per l’agricoltore a cura di ANGELO FRASCARELLI Diversificazione colturale Mantenimento dei prati perman enti 2 Terra e Vita [ IL GREENING PER L’AGRICOLTORE ] n. 33-34/2014 Per il clima e per l’ambiente DI ANGELO FRASCARELLI Agricoltura diversificata che rispetta il greening. I l pagamento “verde” o ecologico o greening è una delle sette componenti del nuovo sostegno della Pac (vedi tab. 1 e box). Dal punto di vista finanziario, il pagamento verde è la seconda componente in ordine di importanza dopo il pagamento di base, con una percentuale fissa del 30% delle risorse finanziarie, uguale per tutti gli Stati membri. Il pagamento verde è previsto dagli art. 43-47 del Reg. 1307/2013 che lo definisce “pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente”, e rientra nel cosiddetto processo di inverdimento del sostegno all’agricoltura. Il sostegno al greening si pone POLEMICA Bene i principi Male i requisiti L come una remunerazione per la produzione di beni pubblici (ambiente, paesaggio, biodiversità), in linea con gli obiettivi della Strategia Europa 2020 per la crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva. Il pagamento verde è una vera novità della Pac, una nuova forma di aiuto che porterà importanti cambiamenti nel comportamento degli agricoltori, soprattutto nelle aziende agricole intensive di pianura. Durante il negoziato sulla riforma, il greening ha innescato una forte polemica (vedi box). La Commissione europea aveva formulato una proposta di greening molto rigida e vincolistica; il Parla- a proposta di greening così come era stata presentata dalla Commissione ha generato un forte dibattito sia nelle sedi istituzionali che fra i portatori di interesse. I rappresentanti dei produttori agricoli (Copa-Cogeca) ritengono che il greening sia completamente contrario alle due principali sfide che attendono l’agricoltura europea: la sicurezza alimentare e il suo contributo alla crescita economica. Gli agricoltori non vedono di buon occhio questa politica, considerata una delle cause dell’appesantimento degli oneri burocratici, che con la nuova programmazione potrebbe contribuire a complicare le procedure di accesso al pagamento degli aiuti europei. Sul fronte opposto i movimenti ambientalisti giudicano le proposte di greening troppo modeste rispetto agli obiettivi da raggiungere in termini di biodiversità e cambiamenti climatici. Più in generale molti accademici, insieme a esperti del settore, hanno mostrato un giudizio positivo sui principi generali del greening criticando, tuttavia, i requisiti ambientali proposti. Tra questi emerge la volontà di rendere maggiormente sostenibile il pacchetto di aiuti diretti concessi dal primo pilastro. Alcuni autori si sono inoltre interrogati sull’opportunità di concentrare le misure di greening esclusivamente sul primo pilastro. Se così fosse tale metodo assomiglierebbe a tutti gli effetti ad una “super-condizionalità” con un livello vincolistico molto più problematico da raggiungere. Il serrato dibattito istituzionale che è scaturito a seguito della proposta della Commissione europea sull’inverdimento dei pagamenti diretti ha portato a un accordo finale che indubbiamente ha indebolito la portata ambientale dello strumento. A.F. [ IL GREENING PER L’AGRICOLTORE ] n. 33-34/2014 AIUTI DIRETTI Le sette tipologie I l Reg. 1307/2013 prevede un’articolazione dei pagamenti diretti in 7 tipologie, di cui 3 obbligatorie e 4 facoltative per gli Stati membri. L’Italia doveva decidere le tipologie di pagamenti da attivare e le percentuali da destinare ad esse. L’unica componente definita in percentuale fissa e uguale tra tutti gli Stati membri (30%) è quella relativa al greening. Le altre tipologie di pagamenti diretti vengono attivate in modo facoltativo o obbligatorio entro percentuali del massimale nazionale per gli Stati membri. Le scelte italiane sono definite nel modo seguente (tab. 1): - pagamento di base: 58% del massimale nazionale; - pagamento verde (greening): 30%; - pagamento per i giovani agricoltori: 1%; - pagamento per le zone con vincoli naturali: non attivato, per evitare sovrapposizioni con il secondo pilastro (Psr); - pagamento riditributivo: non attivato; - pagamento accoppiato: 11%; - pagamento per i piccoli agricoltori: attivato per ragioni di semplificazione. A.F. mento europeo e il Consiglio hanno profondamente modificato la proposta della Commissione, proponendo un greening molto più leggero e gestibile. Tuttavia il greening rimane un impegno stringen- 3 TAB. 1 - LE SETTE TIPOLOGIE DI PAGAMENTI DIRETTI TIPOLOGIA MIN-MAX DEL MASSIMALE NAZIONALE SCELTA DELL’ITALIA Pagamenti obbligatori per gli Stati membri 1) pagamento di base max 69% 58% 30% 30% fino al 2% 1% 2) pagamento verde (greening) 3) pagamento giovani agricoltori Pagamenti facoltativi per gli Stati membri 4) pagamento ridistributivo per i primi ettari fino al 30% Non attivato 5) pagamento alle aree svantaggiate fino al 5% Non attivato 6) pagamento accoppiato fino al 15% 11% 7) pagamento piccoli agricoltori fino al 10% (*) (*) pagamento semplificato che sostituisce le altre tipologie di pagamenti. CONTRASTI Tra produttività e sostenibilità Esempio di agricoltura non diversificata che difficilmente rispetta il greening. Terra e Vita I l greening è l’unica componente dei pagamenti diretti definita in misura fissa e uguale per tutti i paesi membri; lo scopo di questa novità della Pac è di remunerare un livello minimo di beni pubblici europei, in linea con gli obiettivi di crescita sostenibile della Strategia Europa 2020. Una Pac così impostata fa emergere più prepotentemente il contrasto tra gli obiettivi della sicurezza alimentare e della competitività, anch’essi previsti dalla Strategia Europa 2020, con il processo di inverdimento. I decisori pubblici hanno accertato che non si possono perseguire obiettivi ambientali senza consapevoli rinunce economiche. Tuttavia l’obiettivo della produttività/competitività deve conciliare con l’obiettivo della sostenibilità; i due obiettivi sono inscindibili negli interessi della collettività e l’agricoltore deve tenerne conto. Accertato che non si farà un passo indietro sulla sostenibilità e che il greening è ormai un dato acquisito, l’agricoltore è costretto a svolgere un attenta valutazione sulla convenienza o meno ad aderire ai nuovi pagamenti ecologici. Gli orientamenti dell’Ue sono abbastanza chiari: è previsto un graduale ma costante intervento per aumentare gli standard ambientali. A.F. te che gli agricoltori dovranno imparare a conoscere e ad applicare a partire dal 1° gennaio 2015, primo anno di applicazione del nuovo sistema di pagamenti diretti. 4 [ IL GREENING PER L’AGRICOLTORE ] Terra e Vita n. 33-34/2014 Tre impegni vincolanti G li agricoltori che hanno diritto al pagamento di base sono tenuti ad applicare su tutti i loro ettari ammissibili le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente (greening) o, in alternativa, le pratiche equivalenti. Quindi beneficiano del pagamento verde solamente gli agricoltori che percepiscono il pagamento di base; se un agricoltore non possiede i titoli del pagamento di base non può neanche accedere al pagamento verde. Per accedere a tale pagamento, gli agricoltori devono rispettare sui loro ettari ammissibili tre pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente (tab. 2): 1) diversificazione delle colture; 2) mantenimento dei prati permanenti; 3) presenza un’area di interesse ecologico. Le tre pratiche agricole vanno rispettate congiuntamente. Queste tre pratiche sono state fissate dal Reg. 1307/2013 (art. 43-47) e sono uguali per tutti gli agricoltori dell’Unione europea, senza possibilità per gli Stati membri di modificare i loro vincoli. Il Reg. 1307/2013 prevede che alcune categorie di soggetti sono esentati dagli impegni del greening ovvero hanno diritto al pagamento verde senza ulteriori impegni: - gli agricoltori biologici, relativamente alla parte di azienda sulla quale si pratica l’agricoltura biologica; - gli agricoltori che aderiscono al regime semplificato per i piccoli agricoltori; - gli agricoltori che, a seguito dell’adesione a misure agro-cli- Veduta aerea di agricoltura diversificata. matico-ambientali dei Psr o ad alcune tipologie di certificazione, adottano pratiche benefiche per l’ambiente e per il clima che danno benefici equivalenti o maggiori rispetto a quelli del greening. Di seguito illustriamo nel dettaglio gli aspetti tecnici dei tre impegni del greening, le esclusioni e le modalità di attuazione da parte degli agricoltori, allo scopo di fornire suggerimenti per percepire il relativo pagamento e applicare correttamente le norme, senza provocare una riduzione della produzione agricola e A.F. senza aumentare i costi di produzione. TAB. 2 - GLI IMPEGNI DEL GREENING DIVERSIFICAZIONE COLTURALE AZIENDE PRATICHE AGRICOLE DEROGHE E ESENZIONI Aziende con superfici a seminativo > 10 ha - Seminativi tra 10-30 ha: presenza di almeno 2 colture, con la principale fino al 75% della superficie; - Seminativi > 30 ha: almeno 3 colture con la principale <75% e le due principali fino al 95% Escluse superfici con più del 75% a foraggio, prato permanente e con colture sommerse (riso) per una parte significativa dell’anno MANTENIMENTO PRATI PASCOLI Aziende con prati permanenti e pascoli Il rapporto tra prato permanente e superficie agricola totale non deve diminuire di oltre il 5% a livello aziendale o nazionale AREE DI INTERESSE ECOLOGICO Aziende con superfici a seminativo > 15 ha Il 5% della superficie a seminativo dev’essere destinata a fini ecologici (7% dal 2017) EQUIVALENZA Agricoltura biologica e pratiche equivalenti impegni agroIl mantenimento è obbligatorio in degli climatico-ambientali e aree, designate dagli Stati dei sistemi nazionali membri, considerate ecologicamente sensibili ai sensi odi regionale certificazione delle direttive sulla conservazione ambientale (se danno degli habitat naturali e sulla un equivalente o conservazione degli uccelli maggiore beneficio per il clima Escluse superfici con più del 75% e l’ambiente) a foraggio, prato permanente e con colture sommerse (riso) per una parte significativa dell’anno; escluse superfici con più del 75% con foraggi, coltivazioni di leguminose [ IL GREENING PER L’AGRICOLTORE ] n. 33-34/2014 Terra e Vita 5 Uno, diversificare le colture I l primo impegno del greening è la diversificazione delle colture che si applica solamente i seminativi, mentre le colture permanenti (frutteti, oliveti, vigneti, pascoli) sono esentate. Questo impegno prevede la presenza di: - almeno due colture nelle aziende la cui superficie a seminativo è compresa tra 10 e 30 ha, nessuna delle quali copra più del 75% della superfi Puglia: esempio di agricoltura cie a seminativo; - almeno tre colture nelle aziende la cui superficie a seminativo è superiore a 30 ha, con la coltura principale che copre al massimo il 75% della superficie a seminativo e le due colture principali al massimo il 95%. Quindi la terza coltura deve coprire almeno il 5%. Quindi fino a 10 ettari a seminativo, l’agricoltore non ha obblighi di diversificazione (tab. 3). Alcuni importanti elementi: 1) la diversificazione si applica solamente alle colture a seminativo (vedi definizione di “seminativo” in tabella 4); non si applica alle colture permanenti legnose e ai prati e pascoli permanenti; 2) si applica alle aziende che superano i 10 ettari a seminativo. Una puntualizzazione: la diversificazione è un concetto diverso dalla rotazione. Si parla di diversificazione ovvero della presenza contemporanea di tre colture nell’azienda, non di rotazione o avvicendamento delle colture. In altre parole, l’agricoltore deve dimostrare la presenza annualmente di due-tre colture nella propria azienda, mentre non deve dimostrare l’avvicendamento delle colture nelle parcelle agricole. Le due-tre colture possono essere posizionate anche in corpi aziendali distinti e lontani. non diversificata che difficilmente rispetta il greening. LE ESENZIONI Gli impegni della diversificazione non si applicano, oltre nelle aziende con superfici a seminativo inferiori a 10 ettari, nei seguenti casi: - i cui seminativi sono utilizzati per più del 75% per la produzione di erba o di piante erbacee da foraggio e/o sono tenuti a riposo, a condizione che la superficie complessiva dei seminativi non sottoposti a tali utilizzi non superi i 30 ettari; - se più del 75% della superficie agricola ammissibile è costituita da prato permanente, utilizzata per la produzione di piante erbacee da foraggio o per la coltivazione di colture sommerse (es. riso) o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi, a condizione che la superficie complessiva dei seminativi non sottoposti a tali impieghi non sia superiore a 30 ettari; - se oltre il 50% della superficie dichiarata a seminativo non è stata inserita dall’agricoltore nella propria domanda di aiuto dell’anno precedente e quando, in esito a un raffronto delle domande d’aiuto basate sulle ortofoto ricavate dalle immagini da satellite o da aereo, i seminativi risultano coltivati nella loro totalità con una coltura diversa da quella dell’anno civile precedente. LA DEFINIZIONE DI COLTURA TAB. 3 - LA DIVERSIFICAZIONE COLTURALE SUPERFICIE AZIENDALE A SEMINATIVO COLTURE DIMENSIONE MINIMA Fino a 10 ettari esenzione - Da 10 a 30 ettari minimo 2 nessuna delle colture deve coprire più del 75% della superficie a seminativo Maggiore di 30 ettari minimo 3 la coltura principale copre al massimo il 75% della superficie a seminativo; le due colture principali al massimo il 95%. Le colture si intendono diverse se appartengono a differenti generi della classificazione botanica o a diverse specie in caso di cucurbitacee (zucche, zucchine, meloni, cocomeri), solanacee (pomodori, melanzane, peperoni, ecc.) e brassicacee (cavoli, 6 Terra e Vita broccoli, colza, ecc.). Ad esempio: - il grano duro e il grano tenero non sono colture diverse, in quanto appartengono entrambi al genere Triticum; - il grano (genere Triticum) e l’orzo (genere Hordeum) sono colture diverse in quanto appartengono a generi diversi. Anche la terra lasciata a riposo (set aside) o inerbita o dedicata ad altre piante erbacee per la produzione di foraggio è considerata una coltura. La coltura invernale e la coltura primaverile sono considerate colture distinte anche se appartengono allo stesso genere. ALTRI DETTAGLI SULLA DIVERSIFICAZIONE [ IL GREENING PER L’AGRICOLTORE ] n. 33-34/2014 TAB. 4 – LE DEFINIZIONI DELLE TIPOLOGIE DI UTILIZZO DEI TERRENI UTILIZZO DEI TERRENI DEFINIZIONI SUPERFICIE AGRICOLA Qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti e pascoli permanenti, o colture permanenti. SEMINATIVO Terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma dei regolamenti sullo sviluppo rurale, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili. Colture permanenti Le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei e pascoli permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida. Prato permanente e pascolo permanente Terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non compreso nell’avvicendamento delle colture dell’azienda da almeno cinque anni o più; può comprendere altre specie, segnatamente arbustive e/o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo purché l’erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti. Erba o altre piante erbacee da foraggio Tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati, utilizzati o meno per il pascolo degli animali. Le seguenti superfici investite a piantine legnose all’aperto, destinate al Il Reg. 639/2014 (regolamento trapianto: delegato sui pagamenti diretti) precisa che, per il calcolo - vivai viticoli e viti madri di portainnesti, delle quote riferite alle diverse - vivai di alberi da frutto e piante da bacche, colture, il periodo da considerare è la parte più significativa Vivai - vivai ornamentali, del ciclo colturale tenendo conto delle pratiche colturali - vivai forestali commerciali esclusi i vivai forestali situati in foresta e destinati al fabbisogno dell’azienda, tradizionali del contesto nazionale. - vivai di alberi e arbusti per giardini, parchi, strade, scarpate (ad esempio: I paesi membri devono copiante per siepi, rosai e altri arbusti ornamentali, conifere ornamentali), municare in tempo utile tale compresi i relativi portainnesti e pianticelle. periodo agli agricoltori. Le riLe superfici coltivate con quelle specie arboree del codice NC 0602 90 41, spettive quote delle diverse costituite da specie legnose perenni, le cui ceppaie rimangono nel terreno colture sono poi calcolate condopo la ceduazione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione siderando che ogni ettaro delsuccessiva e con un ciclo produttivo massimo che sarà determinato dagli Stati membri. la superficie totale a seminatiBosco ceduo a vi di un’azienda agricola è rotazione rapida Il decreto ministeriale ha stabilito che si intende per bosco ceduo a conteggiato una sola volta per rotazione rapida: le superfici coltivate a pioppi, salici, eucalipti, robinie, ciascun anno di domanda. paulownia, ontani, olmi, platani, Acacia saligna, le cui ceppaie rimangono Su una superficie in cui si nel terreno dopo la ceduazione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva e con un ciclo produttivo non superiore ad otto anni. pratica la policoltura coltivanTali superfici devono essere utilizzate per un’attività agricola. do una coltura principale intercalata da una seconda colFonte: art. 4, Reg. 1307/2013 e decreto ministeriale. tura, la superficie si ritiene occupata esclusivamente dalla superficie, indipendentemente dalla quota effettiva di una coltucoltura principale. Su tali superfici, inoltre, coltivando simultara su di essa. neamente due o più colture in filari distinti, ciascuna coltura è Tutte le superfici seminate con miscugli di sementi, indipenconteggiata come distinta quando occupa almeno il 25% della dentemente dalla composizione del miscuglio, si ritengono cosuperficie complessiva. La superficie coperta dalle colture diperte da una singola coltura, opportunamente denominata “colstinte è calcolata dividendo la superficie coperta dalla policoltura mista”. A.F. tura per il numero di colture che coprono almeno il 25% della n. 33-34/2014 [ IL GREENING PER L’AGRICOLTORE ] Terra e Vita 7 Due, mantenere prati e pascoli G li Stati membri devono assicurare che il rapporto tra “prati e pascoli permanenti” e la “superficie agricola totale” non diminuisca in misura superiore al 5%. Quindi gli Stati membri assicurano il mantenimento di una certa proporzione delle superfici a prato e pascolo permanente. Per il calcolo della diminuzione della percentuale si prende in considerazione una “superficie di riferimento”, costituita da: - superficie investita a prato e pascolo permanente nel 2012; - superficie agricola dichiarata nel 2015. L’obbligo si applica a livello nazionale; quindi l’agricoltore non deve avere preoccupazioni per questo impegno. Tuttavia, qualora uno Stato membro accerti che il rapporto è diminuito di oltre il 5%, deve prevedere obblighi per i singoli agricoltori di convertire terreni a prato permanente. Al fine di verificare il controllo sulle superfici a “prati e pascoli permanenti”, in Italia il decreto ministeriale sull’applicazione della Pac impone che gli agricoltori possano convertire i prati e pascoli permanenti, solo dopo l’autorizzazione di Agea. L’autorizzazione di Agea è rilasciata entro 30 giorni. Inoltre gli Stati membri designano i prati e pascoli permanenti nelle zone ecologicamente sensibili sotto il profilo ambientale contemplate nelle zone “Natura 2000” (zone sensibili contemplate nelle direttive 92/43/Cee o 2009/147/Ce), incluse le torbiere e le zone umide ivi situate, e che richiedono una protezione rigorosa per conseguire gli obiettivi di dette direttive. Gli Stati membri possono designare i prati e pascoli permanenti ecologicamente sensibili anche al di fuori di tali zone. In Italia, il decreto ministe- Il rapporto tra “prati e pascoli permanenti” e la “superficie agricola totale” non deve scendere oltre il 5%. Prati alpini in provincia di Trento. Non si possono convertire o arare prati e pascoli permanenti nelle zone ecologicamente sensibili. riale assegna questa possibilità alle Regioni. Gli agricoltori non possono convertire o arare i prati e pascoli permanenti nelle zone ecologicamente sensibili. L’impegno del mantenimento dei prati e pascoli permanenti è stato creato per salvaguardare tutti i prati e pascoli permanenti considerati estremamente sensibili da un punto di vista ambientale. In sostanza la situazione non cambia molto dal precedente obbligo di condizionalità che riguardava il mantenimento dei prati e dei pascoli a livello di paese membro. In sintesi, gli agricoltori: - nelle zone ecologicamente sensibili, non possono convertire o arare i prati e pascoli permanenti; - nelle altre zone, possono convertire i prati e pascoli permaA.F. nenti, solo dopo l’autorizzazione di Agea. 8 [ IL GREENING PER L’AGRICOLTORE ] Terra e Vita n. 33-34/2014 Tre, aree ecologiche I l terzo impegno del greening obbliga gli agricoltori a destinare una quota del 5% dei seminativi dell’azienda ad aree di interesse ecologico, o ecological focus area (EFA) secondo la terminologia inglese. Tale impegno è obbligatorio per le aziende con una superficie a seminativo superiore a 15 ettari, per almeno il 5% della superficie a seminativo dell’azienda. La soglia del 5% può essere aumentata al 7% nel 2018, a seguito di una relazione della Commissione, che dovrà essere presentata entro il 31 marzo 2017, e di un atto legislativo del Parlamento eu- ropeo e del Consiglio. Le aziende di dimensione inferiore ai 15 ettari a seminativo sono esonerate dall’obbligo delle aree di interesse ecologico. I vincoli delle aree di interesse ecologico si applicano solo alle Soia (sin.) ed erba medica (ds) sono colture azotofissatrici. ALTRI CRITERI Efa, le definizioni più corrette - I terreni lasciati a riposo per oltre 5 anni per costituire un’area di interesse ecologico rimangono terreni a seminativo. - Gli Stati membri possono decidere di considerare aree di interesse ecologico solo le terrazze protette dalla BCAA 7*. Gli Stati membri che decidono di considerare anche altre terrazze stabiliscono i criteri per queste altre terrazze, compresa l’altezza minima, in funzione delle specificità nazionali o regionali - Gli elementi caratteristici del paesaggio, di cui l’agricoltore dispone, sono quelli protetti dalla BCAA 7* e dal CGO 2 *o 3*, nonché i seguenti elementi: siepi o fasce alberate di larghezza fino a 10 metri; alberi isolati con chioma del diametro minimo di quattro metri; alberi in filari con chioma del diametro minimo di quattro metri (lo spazio tra le chiome non deve essere superiore a 5 metri); gruppi di alberi le cui chiome si toccano e si sovrappongono, e boschetti, su una superficie massima di 0,3 ettari in entrambi i casi; bordi dei campi di larghezza compresa tra 1 e 20 metri, sui quali è assente qualsiasi produzione agricola; stagni della superficie massima di 0,1 ha (non sono considerati Efa i serbatoi di cemento o di plastica); fossati di larghezza massima di 6 metri, compresi corsi d’acqua aperti per irrigazione o drenaggio (non sono considerati Efa i canali con pareti di cemento); muretti di pietra tradizionali. - Le fasce tampone includono il tipo di fasce tampone lungo i corsi d’acqua prescritto dalla BCAA 1* e dal CGO 1* o CGO 10* e altri tipi di fasce tampone. La larghezza minima di queste altre fasce tampone è fissata dagli Stati membri, ma non può essere inferiore a 1 metro. Le fasce tampone sono ubicate su un terreno a seminativo o ad esso adiacenti, in modo tale che il loro bordo corra parallelo alla riva di un corso d’acqua o di un corpo idrico. Lungo i corsi d’acqua esse possono includere fasce con vegetazione ripariale di larghezza fino a 10 metri. Sulle fasce tampone è assente qualsiasi produzione agricola. In deroga al divieto di produzione, gli Stati membri possono autorizzare il pascolo o lo sfalcio, purché la fascia resti distinguibile dal terreno agricolo contiguo. - Gli ettari agroforestali sono costituiti da superfici a seminativo ammissibili al regime di pagamento di base o di pagamento unico per superficie (titolo III, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013) che rispondono alle condizioni a cui è o è stato concesso il sostegno previsto dall’articolo 44 del regolamento (CE) n. 1698/2005 o dall’articolo 23 del regolamento (UE) n. 1305/2013. - Per le fasce di ettari ammissibili lungo i bordi forestali, gli Stati membri possono decidere di consentire la produzione agricola, di imporre il divieto di produzione agricola o di offrire agli agricoltori le due opzioni. Se decidono di non autorizzare la produzione agricola, in deroga al divieto di produzione gli Stati membri possono autorizzare il pascolo o lo sfalcio, purché la fascia resti distinguibile dal terreno agricolo contiguo. La larghezza minima di queste fasce è fissata dagli Stati membri, ma non può essere inferiore a 1 metro. La larghezza massima è di 10 metri. - Per le superfici con bosco ceduo a rotazione rapida con assenza di uso di concimi minerali e/o prodotti fitosanitari, gli Stati membri compilano l’elenco delle specie che si possono utilizzare a questo scopo selezionando dall’elenco di cui all’art. 4, paragrafo 2, n. 33-34/2014 [ IL GREENING PER L’AGRICOLTORE ] superfici a seminativo; non si applicano alle colture permanenti e ai prati e pascoli permanenti. Questa è stata una novità del negoziato, in quanto la proposta originaria della Commissione prevedeva l’obbligo delle EFA anche per le colture permanenti (vigneti, oliveti, frutteti, ecc.). LE ESENZIONI DALLE EFA Sono esclusi dal rispettare l’obbligo di EFA le aziende: - con una superficie a seminativo inferiore o uguale a 15 ettari; - i cui seminativi sono utilizzati per più del 75% per la produzione di erba o di piante erbacee da foraggio, per terreni lasciati a Terra e Vita 9 riposo, investiti a colture leguminose o sottoposti ad una combinazione di tali tipi di impieghi, a condizione che la superficie complessiva dei seminativi non sottoposti a tali utilizzi non superi i 30 ettari; - se più del 75% della superficie agricola ammissibile è costituita da prato permanente, utilizzata per la produzione di piante erbacee da foraggio o per la coltivazione di colture sommerse (es. riso) o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi, a condizione che la superficie complessiva dei seminativi non sottoposti a tali impieghi non sia superiore a 30 ettari. TIPOLOGIE DI AREE DI INTERESSE ECOLOGICO Gli Stati membri decidono cosa può essere considerato come area di interesse ecologico, tenuto conto di un elenco previsto dal Reg. 1307/2013 (art. 46, par. 2): a) terreni lasciati a riposo; b) terrazze; c) elementi caratteristici del paesaggio, compresi gli elementi adiacenti ai seminativi dell’azienda, tra cui possono rientrare elementi caratteristici lettera c), del regolamento (UE) n. 1307/2013 le specie più idonee in una prospettiva ecologica, escludendo le specie chiaramente non indigene. Gli Stati membri stabiliscono anche i requisiti relativi ai concimi minerali e ai prodotti fitosanitari che possono essere impiegati. - Le superfici con colture intercalari o manto vegetale comprendono le superfici stabilite a norma dei requisiti del CGO 1* e altre superfici con colture intercalari o manto vegetale purché esse siano state ottenute mediante la semina di specie vegetali miste o la sotto semina di erba nella coltura principale. Gli Stati membri definiscono l’elenco delle specie vegetali miste da impiegare e il periodo di semina delle colture intercalari o del manto vegetale e possono stabilire condizioni aggiuntive, in particolare per quanto riguarda i metodi di produzione. Il periodo stabilito dagli Stati membri non si estende oltre il 1° ottobre. Le superfici con colture intercalari o manto vegetale non comprendono le superfici di norma investite a colture invernali seminate in autunno a fini di raccolta o di pascolo. - Sulle superfici con colture azotofissatrici gli agricoltori coltivano le colture che fissano l’azoto incluse in un elenco stabilito dallo Stato membro. L’elenco riporta le colture azotofissatrici che lo Stato membro ritiene contribuiscano all’obiettivo di migliorare la biodiversità. Tali colture sono presenti durante il periodo vegetativo. Gli Stati membri stabiliscono norme sui luoghi in cui si possono coltivare colture azotofissatrici e possono stabilire condizioni aggiuntive, in particolare per quanto riguarda i metodi di produzione. - L’agricoltore può dichiarare la stessa superficie o lo stesso elemento caratteristico del paesaggio una sola volta in un anno di domanda ai fini del soddisfacimento del requisito relativo all’area di interesse ecologico. A.F. *BCAA 7 Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive *CGO 2 Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7). *CGO 3 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7) *BCAA 1 Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua; Le fasce tampone nell’ambito delle buone condizioni agronomiche e ambientali devono rispettare, sia all’interno che all’esterno delle zone vulnerabili designate a norma dell’art.3, par.2 della direttiva 91/676/CEE, almeno i requisiti collegati alle condizioni per applicare il fertilizzante al terreno adiacente ai corsi d’acqua previste nell’allegato II, punto A.4 della direttiva 91/676/CEE, la cui applicazione deve essere conforme ai programmi d’azione degli Stati membri stabiliti ai sensi dell’art.5, par.4 della direttiva 91/676/CEE. *CGO 1 Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1) *CGO 10 Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1). Fonte: Reg. 639/2014 10 Terra e Vita [ IL GREENING PER L’AGRICOLTORE ] n. 33-34/2014 TAB. 5 - SUPERFICI CONSIDERATE AREE DI INTERESSE ECOLOGICO (EFA) EFA DESCRIZIONE Terreni lasciati a riposo Su questi terreni è assente qualsiasi produzione agricola Terrazze Le terrazze sono le terrazze protette dalla BCAA 7* (alleg. II, regolamento (UE) n.1306/2013) e altre terrazze Gli elementi caratteristici del paesaggio, di cui l’agricoltore dispone, sono quelli protetti dalla BCAA 7* e dal CGO 2* o 3*. Sono compresi gli elementi adiacenti ai seminativi dell’azienda; tra questi possono rientrare elementi caratteristici del paesaggio che non sono inclusi nella superficie ammissibile a norma dell’articolo 76, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1306/2013. Inoltre sono elementi caratteristici del paesaggio: a) siepi o fasce alberate di larghezza fino a 10 metri; b) alberi isolati con chioma del diametro minimo di 4 metri; Elementi caratteristici del paesaggio c) alberi in filari con chioma del diametro minimo di 4 metri o anche inferiore a 4 metri se appartengono alle specie Cipresso piramidale e Pioppo cipressino. Lo spazio tra le chiome non deve essere superiore a 5 metri; d) gruppi di alberi, le cui chiome si toccano e si sovrappongono, e boschetti, su una superficie massima di 0,3 ha in entrambi i casi; e) bordi dei campi di larghezza compresa tra 1 e 20 metri, sui quali è assente qualsiasi produzione agricola; f) stagni della superficie massima di 0,1 ha. Non sono considerati aree di interesse ecologico i serbatoi di cemento o di plastica; g) fossati di larghezza massima di 6 metri, compresi corsi d’acqua aperti per irrigazione o drenaggio. Non sono considerati aree di interesse ecologico i canali con pareti di cemento; h) muretti di pietra tradizionali. Fasce tampone Comprese le fasce tampone occupate da prati permanenti, a condizione che queste siano distinte dalla superficie agricola ammissibile adiacente. Ettari agroforestali L’arboricoltura forestale è associata all’agricoltura sulla stessa superficie. Vengono considerate le superfici che ricevono, o hanno ricevuto, sostegno a causa del primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli. Gli ettari agroforestali sono costituiti da superfici a seminativo ammissibili al regime di pagamento di base o di pagamento unico per superficie. Fasce di ettari ammissibili Fasce situate lungo le zone periferiche delle foreste. Superfici con bosco ceduo a rotazione rapida Le superfici coltivate con quelle specie arboree del codice NC 0602 90 41, da individuare dagli Stati membri, costituite da specie legnose perenni, le cui ceppaie rimangono nel terreno dopo la ceduazione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva e con un ciclo produttivo massimo che sarà determinato dagli Stati membri. Nelle superfici non deve essere impiegato concime minerale e/o prodotti fitosanitari. In Italia le superfici a bosco ceduo a rotazione rapida sono: pioppi, salici, eucalipti, robinie, paulownia, ontani, olmi, platani, Acacia saligna, le cui ceppaie rimangono nel terreno dopo la ceduazione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva e con un ciclo produttivo non superiore ad otto anni. Superfici oggetto di imboschimento Superfici cui è stato accordato un sostegno per l’imboschimento che comprende un premio annuale per un periodo non superiore ai 5 anni per coprire i costi di manutenzione e un premio annuale per ettaro per compensare le perdite di reddito provocate dall’imboschimento per un periodo non superiore a 20 anni Superfici con colture intercalari (1) Può anche essere considerato un manto vegetale ottenuto mediante l’impianto o la germinazione di sementi. Superfici con colture azotofissatrici Colture che fissano azoto incluse in un apposito elenco stabilito dallo Stato membro (per l’Italia, vedi tab. 7) (1) EFA non utilizzabile dall’Italia, in base a quanto previsto dal decreto ministeriale. *BCAA 7 Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive *CGO 2 Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010). *CGO 3 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992). Fonte: Reg. 639/2014. n. 33-34/2014 [ IL GREENING PER L’AGRICOLTORE ] TAB. 6 - LE SPECIE AZOTOFISSATRICI Terra e Vita 11 TAB. 7 - CALCOLO DELLE EFA Arachide (Arachis hypogaea L.) FATTORI DI CONVERSIONE E PONDERAZIONE U.M. FATTORE DI CONVERSIONE (M/ALBERO/M²) FATTORE DI PONDERAZIONE EFA (SE SI APPLICANO ENTRAMBI I FATTORI) Cece (Cicer arietinum L.) Fagiolo di Lima (Phaseolus lunatus L.) Terreni lasciati a riposo (per m²) m2 n.p. 1 1 m2 Fava, favino e favetta (Vicia faba L.) Terrazze m2 2 1 2 m2 Fieno greco (Trigonella foenum-graecum L.) Elementi caratteristici del paesaggio: Ginestrino (Lotus corniculatus L.) a) Siepi/fasce alberate ml 5 2 10 m2 b) Alberi isolati v.a. 20 1,5 30 m2 c) Alberi in filari ml 5 2 10 m2 d) Gruppi di alberi/ boschetti m2 n.p. 1,5 1,5 m2 e) Bordi dei campi ml 6 1,5 9 m2 f) Stagni m2 n.p. 1,5 1,5 m2 Sulla (Hedysarum coronarium L.) g) Fossati ml 3 2 6 m2 Trifogli (Trifolium sp.) h) Muretti di pietra tradizionali ml 1 1 1 m2 Soia (Glycine max L.) Veccia (Vicia sativa L.) i) Altri elementi caratteristici adiacenti ai seminativi dell’azienda m2 n.p. 1 1 m2 Veccia villosa (Vicia villosa Roth) Fasce tampone ml 6 1,5 9 m2 Fonte: emanando decreto ministeriale. Ettari agroforestali m2 n.p. 1 1 m2 Fasce di ettari ammissibili lungo i bordi forestali: ml Senza produzione ml 6 1,5 9 m2 Con produzione ml 6 0,3 1,8 m2 Superfici con bosco ceduo a rotazione rapida m2 n.p 0,3 0,3 m2 Superfici oggetto di imboschimento m2 n.p. 1 1 m2 Superfici con colture intercalari o manto vegetale (1) m2 n.p. 0,3 0,3 m2 Superfici con colture azotofissatrici m2 n.p. 0,7 0,7 m2 Cicerchia (Lathyrus sativus L.) Erba medica e luppolina (Medicago sp) ELEMENTI CARATTERISTICI Fagiolo (Phaseolus vulgaris L.) Fagiolo dall’occhio (Vigna unguicolata L.) Fagiolo d’Egitto (Dolichos lablab L.) Lenticchia (Lens culinaris Medik.) Liquirizia (Glycyrrhiza glabra L.) Lupinella (Onobrychis viciifolia Scop.) Lupino (Lupinus sp.) Moco (Lathyrus cicera L.) Pisello (Pisum sativum L.) del paesaggio che non sono inclusi nella superficie ammissibile; d) fasce tampone, comprese le fasce tampone occupate da prati permanenti, a condizione che queste siano distinte dalla superficie agricola ammissibile adiacente e) ettari agro-forestali che ricevono, o che hanno ricevuto, un sostegno dai Psr; f) fasce di ettari ammissibili lungo le zone periferiche delle foreste; g) superfici con bosco ceduo a rotazione rapida, senza impiego di concime minerale e/o prodotti fitosanitari; h) superfici oggetto di imboschimento, ai sensi dei Psr; i) superfici con colture intercalari o manto vegetale ottenuto mediante l’impianto o la germinazione di sementi. j) superfici con colture azotofissatrici. Il significato tecnico e la descrizione delle suddette tipologie di aree di interesse ecologico è riportata nella tabella 5. Il decreto ministeriale sull’applicazione della Pac in Italia ha stabilito che sono considerate come EFA tutte quelle elencate dal (1) EFA non utilizzabile dall’Italia, in base a quanto previsto dal decreto ministeriale. Fonte: Allegato II, Reg. 639/2014. 12 Terra e Vita [ IL GREENING PER L’AGRICOLTORE ] n. 33-34/2014 TAB. 8 - UN ESEMPIO DI CALCOLO DELLE EFA MEDIANTE I FATTORI DI CONVERSIONE E/O DI PONDERAZIONE ELEMENTI CARATTERISTICI AREE DI INTERESSE ECOLOGICO RILEVATE IN AZIENDA FATTORE DI CONVERSIONE (M/ALBERO/M2) FATTORE DI PONDERAZIONE EFA (SE SI APPLICANO ENTRAMBI I FATTORI) SUPERFICIE EFA CONVERTITA (M2) Superfici con colture azotofissatrici (m2) 70.000 n.p. 0,7 0,7 m2 49.000 Siepi/fasce alberate (per metro lineare) 300 5 2 10 m2 3.000 Alberi isolati (per albero) 100 20 1,5 30 m2 3.000 Fossati (per metro lineare) 2.500 3 2 6 m2 15.000 70.000 TOTALE art. 46, par. 2 del Reg. 1307/2013 (tab. 5), ad eccezione delle superfici con colture intercalari. Lo stesso decreto ministeriale stabilisce le colture azotofissatrici, utilizzabili come aree di interesse ecologico (tab. 6). L’area di interesse ecologico (EFA) è situata sui seminativi dell’azienda, ad eccezione delle superfici con bosco ceduo a rotazione rapida e delle superfici oggetto di imboschimento, che sono EFA anche se non fanno parte dei seminativi, in quanto sono classificate come colture permanenti. Nel caso in cui gli elementi caratteristici del paesaggio e le fasce tampone sono considerate EFA, esse devono essere adiacenti ai seminativi dell’azienda. I FATTORI DI CONVERSIONE E PONDERAZIONE I tipi di aree di interesse ecologico, elencate nella tabella 5, sono molto diversi tra di loro, sia per unità di misura (ad esempio le siepi di misurano in metri lineari) sia per valore ecologico (ad esempio il valore ecologico di un ettaro di terreno lasciato a riposo è superiore a quello di ettaro una coltura azotofissatrice). Per semplificare l’amministrazione e tener conto delle caratteristiche dei tipi di aree di interesse ecologico elencate nella tabella 5, nonché per facilitarne la misurazione, gli Stati membri possono avvalersi, Il bordo campo è elemento caratteristico del paesaggio. 7 ettari I pioppi rientrano tra le aree di interesse ecologico. quando calcolano gli ettari totali rappresentati dall’area di interesse ecologico dell’azienda, dei fattori di conversione e/o di ponderazione che figurano nell’allegato X del Reg. 1307/2013 (tab. 7). Un fattore di conversione è finalizzato a trasformare la misurazione delle EFA in ettari; ad esempio il fattore di conversione delle siepi (m/m²) è pari a 5, quindi 1.000 metri lineari di siepe corrisponde a 5.000 m² di EFA. FATTORI DI PONDERAZIONE Un fattore di ponderazione è finalizzato a trasformare il valore ecologico delle EFA in ettari; ad esempio il fattore di ponderazione delle colture azotofissatrici è pari a 0,7, quindi 10 ettari di soia o favino o erba medica corrispondono a 7 ettari di EFA. Gli agricoltori devono rilevare le aree di interesse ecologico presenti nella propria azienda (siepi, stagni, fissati, fasce tampone, ettari agroforestali, superfici oggetto di imboschimento, colture azotofissatrici, terreni lasciati a risposo, ecc.) per poi trasformarli in EFA, utilizzando i fattori di conversione e/o di ponderazione. Un esempio è riportato nella tabella 8. Se gli elementi ecologici già presenti non sono sufficienti, dovrà introdurre qualche nuova area ecologica (ad esempio una coltura azotofissatrice o terreni lasciati a riposo) per soddisfare il 5% di EFA. A.F. n. 33-34/2014 [ IL GREENING PER L’AGRICOLTORE ] Terra e Vita 13 Pratiche equivalenti e sanzioni P er evitare di penalizzare quanti già adottano sistemi di sostenibilità ambientale, il Reg. 1307/3013 (art. 43, par. 3) prevede un sistema di equivalenza d’inverdimento in base al quale si considera che le prassi favorevoli all’ambiente già in vigore sostituiscano gli obblighi del greening. Le pratiche equivalenti sono elencate nell’allegato IX del Reg. 1307/2013 e sono contemplate da: - i regimi agroambientali Esempi di agricoltura non diversificata dalla Sicilia (a sin) alla Lombardia (ds). dei Psr (Reg. 1698/2005 o Reg. Ce 1305/013) che adottano midevono comunque rispettare gli impegni del greening, ma sono sure equivalenti; esentate da tali impegni se non sono compatibili con tali - i sistemi di certificazione ambientale nazionali o regionali. direttive. In tali casi, il Reg. Reg. 1307/3013 (art. 43, par. 4) prescrive che bisogna evitare il doppio finanziamento di queste misure, ovvero che lo stesso impegno sia pagato sia dal pagamento verde che dal CHI NON RISPETTA IL GREENING PERDE GLI AIUTI PSR. A tal fine, i pagamenti nell’ambito dei programmi di svilupIl mancato rispetto del greening comporta l’applicazione di sanpo rurale devono tener conto dei requisiti d’inverdimento di zioni amministrative che assumono la forma di una riduzione base. In altre parole, i PSR non potranno remunerare ai singoli dell’importo del pagamento verde (art. 77, par. 6, Reg. agricoltori gli impegni del greening, già remunerati dal relativo 1306/2013). pagamento verde. Le sanzioni amministrative sono proporzionali e graduate in Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione le funzione della gravità, della portata, della durata e della ripetipratiche equivalenti che intendono utilizzare. La Commissione zione dei casi di inadempimento interessati. valuta se le pratiche equivalenti sono contemplate nell’allegato Le sanzioni amministrative per il mancato rispetto del greeIX del Reg. 1307/3013. ning generano un riduzione dell’importo del pagamento verde, Le aziende situate totalmente o parzialmente nelle aree fino ad arrivare al 100% nel caso di maggiore gravità del mancato coperte dalle direttive Habitat, Acque e Uccelli sono titolate a rispetto. beneficiare del pagamento verde purché rispettino gli impegni Quindi l’agricoltore che non rispetta il greening perde solo tale del greening, a condizione che queste siano compatibili con gli pagamento. Ma questa norma vale sono per il 2015 e il 2016. obiettivi della direttiva in questione. In altre parole, le aziende Dal 2017, le sanzioni amministrative aumentano. Infatti, a parsituazione aree coperte dalle direttive Habitat, Acque e Uccelli tire dal 2017, il mancato rispetto del greening comporta una sanzione (di importo pari al 20% del pagamento verde nel 2017 TAB. 9 – SANZIONI PER IL MANCATO RISPETTO DEL GREENING e pari al 25% dal 2018) che va ANNI SANZIONI ad intaccare anche gli altri pagamenti. In altre parole, dal 2015-2016 perdita del pagamento verde 2017, l’agricoltore che non rispetta il greening perde tale paperdita del pagamento verde, più una riduzione degli altri pagamenti pari al 20% 2017 del pagamento verde gamento e, in aggiunta, subisce una riduzione degli altri perdita del pagamento verde, più una riduzione degli altri pagamenti pari al 25% dal 2018 pagamenti pari al 20-25% del del pagamento verde pagamento verde (tab. 9). A.F. 14 Terra e Vita [ IL GREENING PER L’AGRICOLTORE ] n. 33-34/2014 Impatto a effetto variabile P er valutare gli effetti, occorre fare alcune puntualizzazioni. Molte aziende agricole sono esentate dal greening, quindi percepiranno il pagamento verde senza dover cambiare nulla: - aziende con colture permanenti legnose agrarie; - piccole aziende a seminativi, inferiori a 10 ettari a seminativo per la diversificazione e inferiori a 15 ettari a seminativo per le aree ecologiche. Di fatto, il greening colpisce solamente i seminativi; infatti tutte le colture permanenti legnose agrarie (frutteti, vigneti, oliveti, agrumeti, ecc.) sono esentate ovvero sono greening per definizione (by definition), quindi percepiranno il pagamento ecologico senza dover cambiare nulla. modifica dell’ordinamento colturale. Un altro caso aziendale che dovrà apportare dei cambiamenti è quello di un’azienda di 10-20 ettari che pratica la monocoltura annuale, coltivando interamente l’azienda a grano, facendo poi la rotazione l’anno successivo con girasole o mais. Questa azienda dovrà modificare l’ordinamento produttivo, coltivando annualmente due colture. Come illustrato negli studi di impatto che accompagnano la riforma della Pac, l’obiettivo della diversificazione è ambientale e la misura è stata preferita alla rotazione, che darebbe benefici ambientali maggiori, ma non è facilmente applicabile. In effetti, la rotazione avrebbe richiesto un controllo delle parcelle agricole negli anni e la gestione sarebbe stata ancora più complessa. PRATI E PASCOLI PERMANENTI, NESSUNA DIFFICOLTÀ AREE ECOLOGICHE, SONO INCLUSE LE AZOTOFISSATRICI Il rispetto dei vincoli sui prati e pascoli permanenti non desta particolari difficoltà per gli agricoltori italiani, anche se va applicata con la debita attenzione. Infatti, gli agricoltori italiani hanno un basso interesse a trasformare i pascoli in seminativi e, comunque, non è vietato (ad eccezione delle aree sensibili), basta farne comunicazione ad Agea. In molti areali agricoli italiani, gli impegni del greening sono già applicati dagli agricoltori o possono essere applicati con facilità e, quindi, non richiedono particolari adattamenti da parte degli agricoltori. Basti pensare a molte zone di collina e montagna, dove la diversificazione fa parte dell’ordinaria tecnica agronomica e dove le aree di interesse ecologico sono già applicate. L’Italia è un paese ricco di aree di interesse ecologico: elementi caratteristici del paesaggio, terrazze fasce tampone, ettari agroforestali, colture azotofissatrici, ecc. (tab. 5). Nella maggior parte degli areali italiani, l’impegno maggiore di ogni agricoltore è quello di rilevare le aree di interesse ecologico già presenti in azienda e di trasformarle in EFA, utilizzando i fattori di conversione e di ponderazione (tab. 7). I maggiori cambiamenti sono richiesti nelle aree ad agricoltura intensiva, soprattutto di pianura, dove viene praticata la monocoltura e dove non ci sono elementi caratteristici del paesaggio. DIVERSIFICAZIONE, MONOCOLTURE AL BIVIO La diversificazione delle colture richiede un cambiamento da parte delle aziende monocolturali o specializzate a mais, grano duro, pomodoro, tabacco, ecc.. Dovranno introdurre nuove colture oppure rinunciare al pagamento verde. Difficile è il rispetto della diversificazione nelle aziende a monocoltura di mais in Friuli, Veneto o Lombardia, ove le colture alternative non consentono una redditività paragonabile al mais. In queste situazioni l’agricoltore deve fare una valutazione economica per tra due scenari: la rinuncia al pagamento verde o la I maggiori impatti per le aziende intensive, con più di 15 ettari a seminativo, riguardano il vincolo delle aree ecologiche. Le aziende di collina o di montagna non avranno grandi difficoltà a destinare il 5% dei seminativi ad aree di interesse ecologico, in quanto possono facilmente trovare delle superfici marginali che possono efficacemente essere destinate a terreni a riposo o dove sono presenti elementi caratteristici del paesaggio. Invece, l’obbligo di aree di interesse ecologico (EFA) è molto impattante per le aziende agricole ad agricoltura specializzata sia al Nord (es. l’agricoltura della pianura padana) che al Centro-sud Italia (es. l’agricoltura del Tavoliere delle Puglie). Un’azienda interamente a seminativi dovrà sottrarre almeno il 5% della superficie per aree di interesse ecologico. In tali casi, l’agricoltore non ha la convenienza ad introdurre il set-aside ecologico (terreni lasciati a riposo), ma potrà valutare l’introduzione di un’area di aree di interesse ecologico, tra quelle della tab. 5. Ad esempio, potrà introdurre una coltura azotofissatrice, come la soia che, oltretutto, beneficia del pagamento accoppiato. PREPARARSI PER TEMPO, SI APPLICA DAL 2015 La sottrazione di superficie agricola per le aree di interesse ecologico desta molte perplessità; è vero che tale norma persegue l’obiettivo della sostenibilità, ma sicuramente contrasta con l’obiettivo della crescita, soprattutto della produzione di cibo. Comunque, la versione di greening, approvata con il Reg. 1307/2013, è di gran lunga più accettabile della proposta “rigida” che la Commissione aveva presentato nel 2011. Gli agricoltori dovranno prepararsi all’applicazione degli impegni del greening, tenendo conto che la norma si applica dal 1° gennaio 2015, individuando le prassi più efficienti per assolvere a questo impegno, senza diminuire la produzione e senza aumentare i costi di produzione. Potranno trovare soluzioni efficienti con la destinazione ad EFA dei bordi dei campi, colture azoto-fissatrici, ecc.; i tecnici agrari dovranno valutare e individuare le soluzioni più idonee per ogni areale e per ogni agricoltore. A.F. [ IL GREENING PER L’AGRICOLTORE ] n. 33-34/2014 Terra e Vita 15 Il premio dipende dai titoli FIG. 1 - ESEMPIO, TITOLI DI VALORE ELEVATO 45.000 35.000 € 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 2014 2014 3.953,40 - - - - 2015 3.902,00 30 1.170,60 12.000 98 2016 3.850,80 30 1.155,20 12.000 96 2017 3.799,50 30 1.139,90 12.000 95 2018 3.751,90 30 1.125,60 12.000 94 2019 3.704,30 30 1.111,30 12.000 93 2015 2016 2017 2018 2019 2020 FIG. 2 - ESEMPIO, TITOLI DI VALORE MEDIO 24.000 22.000 20.000 18.000 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 - Pagamento verde Pagamento di base 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 FIG. 3 - ESEMPIO, TITOLI DI VALORE BASSO 14.000 TAB. 10-ITALIA, MASSIMALI DEGLI AIUTI DIRETTI Pagamento verde Pagamento di base 10.000 8.000 € SUPERFICIE MASSIMALE MASSIMALE PAGAMENTO GREENING AMMISSIBILE NAZIONALE GREENING MEDIO (%) STIMATA (MLN €) (MLN €) (€/HA) (000) HA Pagamento di base 30.000 12.000 ANNI Pagamento verde 40.000 € I l pagamento verde sarà erogato annualmente per ettaro ammissibile di superficie agricola. Il plafond annuale sarà calcolato dall’applicazione del 30% del massimale nazionale per il numero di ettari ammissibili a livello nazionale o regionale. Tenendo conto che in Italia il massimale nazionale annuo è variabile tra 3,95 miliardi di euro nel 2015 a 3,71 miliardi di euro nel 2019, il massimale del pagamento verde si attesta sui 1,15 miliardi di euro (tab. 10). La superficie ammissibile è difficile da conoscere, finché non avverrà l’assegnazione dei nuovi titoli nel 2015; si può comunque ipotizzare un calcolo. Tenendo conto che la SAU rilevata dal 6° censimento dell’agricoltura è di 12,85 milioni di ettari, considerando che non tutta la SAU sarà utilizzata nella Domanda Unica, si può ragionevolmente ipotizzare che la superficie ammissibile sarà di 12 milioni di ettari. Alla luce di questi dati si può calcolare il pagamento verde medio in un importo tra 93 e 99 €/ha (tab. 10). C’è un’eccezione al pagamento verde uniforme: gli Stati membri che applicano la convergenza interna (sia quella basata sulla differenziazione del valore dei titoli sulla base del loro valore iniziale che la convergenza interna “modello irlandese”) possono calcolare il pagamento verde come una percentuale del valore dei titoli di ciascun agricoltore. L’Italia ha scelto il “modello irlandese” e il pagamento verde a livello individuale; di conseguenza, il pagamento verde sarà diverso da agricoltore ad agricoltore, tenendo conto del valore dei pagamenti di base (figg. 1, 2 e 3). Questa situazione porterà notevoli squilibri che, tuttavia, andranno ad assottigliarsi progressivamente dal 2015 al 2019, man mano che prosegue il processo di convergenza. In poche parole il greening appena entrerà in vigore andrà a premiare gli agricoltori con un valore elevato dei titoli rispetto a quelli con un 6.000 4.000 2.000 - 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 valore minore. La percentuale da applicare al pagamento di base, infatti, sarà fissa e uguale per tutti gli agricoltori che pur rispettando i medesimi impegni previsti dal greening vedranno A.F. ricevere compensi ineguali.