REGOLAMENTO
Piano Individuale Pensionistico Vittoria
Per costruire oggi le certezze del tuo domani
Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione
Art.13 del D. Lgs. 5 dicembre 2005, N.252
_______________________________________
Iscritto all’albo tenuto dalla COVIP con il n° 5081
Capogruppo del Gruppo Vittoria Assicurazioni
Regolamento
PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL PIP
Art. 1 – Denominazione
1. PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO VITTORIA – Piano Individuale pensionistico di tipo
assicurativo – fondo pensione, di seguito definito “PIP”, è una forma pensionistica
complementare individuale istituita ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252 (e successive modificazioni ed integrazioni), di seguito definito “Decreto”.
Art. 2 – Istituzione del PIP
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1. Il PIP è stato istituito dalla Compagnia Vittoria Assicurazioni S.p.A., di seguito definita
“Compagnia”.
2. Il presente Regolamento è stato approvato dalla Commissione di vigilanza sui fondi
pensione, di seguito definita “COVIP”.
3. Il PIP è iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP.
4. La Compagnia ha Sede e Direzione in Milano.
Art. 3 – Scopo
1. Il PIP ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all’atto del pensionamento, di
prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine la
Compagnia provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell’esclusivo
interesse degli aderenti e all’erogazione delle prestazioni, secondo quanto disposto
dalla normativa in materia di previdenza complementare.
PARTE II – CARATTERISTICHE DEL PIP E
MODALITA’ DI INVESTIMENTO
Art. 4 – Regime della forma pensionistica
1. Il PIP è in regime di contribuzione definita. L’entità delle prestazioni pensionistiche del
PIP è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della
capitalizzazione.
Art. 5 – Destinatari
1. L’adesione al PIP è volontaria ed è consentita solo in forma individuale.
PIP VITTORIA
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Art. 6 – Scelte di investimento
1.Il PIP è attuato mediante contratti di assicurazione sulla vita di Ramo I. Per
l’individuazione dei Rami si fa riferimento alla classificazione prevista all’art. 2 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
2. I contributi versati concorrono a formare, secondo quanto precisato nel successivo art.
9, la posizione individuale dell’aderente, in base alla quale si determinano le prestazioni.
3. La rivalutazione della posizione individuale è collegata ad una gestione interna separata.
4. L’investimento delle risorse delle gestioni interne separate/fondi interni è effettuato nel
rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209 e dalle relative disposizioni di attuazione, dall’art. 6 comma 5-bis, lettera c) del
Decreto e dalle condizioni generali di contratto, assumendo a riferimento l’esclusivo
interesse degli aderenti.
5. La Nota informativa contiene la descrizione della politica di investimento effettivamente
posta in essere, in coerenza con gli obiettivi e i criteri riportati nelle condizioni generali di
contratto, dei metodi di misurazione e delle tecniche di gestione del rischio di
investimento adottate e della ripartizione strategica delle attività.
Art. 7 – Spese
1. Tutte le spese e gli oneri derivanti dalla partecipazione al PIP sono indicati nelle
condizioni generali di contratto. Le spese e gli oneri non espressamente indicati nelle
condizioni generali di contratto sono a carico della Compagnia.
2. La partecipazione al PIP prevede le seguenti spese:
a) spese da sostenere all’atto dell’adesione: espresse in cifra fissa;
b) spese relative alla fase di accumulo:
b.1) direttamente a carico dell’aderente: espresse in percentuale sui versamenti
su ogni versamento grava altresì un diritto in cifra fissa;
b.2) indirettamente a carico dell’aderente: come prelievo sul rendimento dalla
gestione interna separata;
c) spese in cifra fissa collegate all’esercizio di prerogative individuali, dirette alla
copertura degli oneri amministrativi sostenuti dalla Compagnia:
c.1) in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica ai sensi dell’art. 12 del
presente Regolamento;
c.2) in caso di riscatto della posizione individuale ai sensi dell’art. 12 del presente
Regolamento;
c.3) per il conseguimento delle anticipazioni di cui all’art. 13 del presente
Regolamento;
d) spese relative alla fase di erogazione delle rendite di cui all’art. 11 del
Regolamento.
PIP VITTORIA
3. Qualora le risorse siano impegnate per l’acquisto di quote di OICR, sul patrimonio della
gestione interna separata non vengono fatte gravare spese e diritti di qualsiasi natura
relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati, né le commissioni
di gestione applicate dall’OICR stesso, salvo i casi di deroga previsti dalla COVIP in
apposite istruzioni di carattere generale.
4. Oltre alle spese indicate al comma 2, sul patrimonio della gestione interna separata
possono gravare unicamente le imposte e tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute
nell’esclusivo interesse degli aderenti, gli oneri di negoziazione derivanti dall’attività di
impiego delle risorse e il “contributo di vigilanza” dovuto alla COVIP ai sensi di legge;
può inoltre gravare la quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione e allo
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svolgimento dell’incarico di Responsabile del PIP, salvo diversa decisione della
Compagnia.
5. Le condizioni generali di contratto non prevedono clausole che, all’atto dell’adesione o
del trasferimento, consentano l’applicazione di voci di costo, comunque denominate,
significativamente più elevate di quelle applicate nel corso del rapporto e che possano
quindi costituire ostacolo alla portabilità.
6. Nella redazione della Nota informatica il PIP adotta modalità di rappresentazione dei costi
tali da assicurare la trasparenza e la comparabilità degli stessi, in conformità alle
istruzioni stabilite dalla COVIP.
PARTE III – CONTRIBUZIONI E PRESTAZIONI
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Art. 8 – Contribuzione
1. La misura della contribuzione è determinata liberamente dall’aderente.
2. I lavoratori dipendenti possono contribuire al PIP conferendo, anche esclusivamente, i
flussi di TFR in maturazione. Qualora il lavoratore intenda contribuire al PIP e abbia
diritto, in base ad accordi collettivi, anche aziendali, a un contributo del datore di lavoro,
detto contributo affluirà al PIP, nei limiti e alle condizioni stabilite nei predetti accordi. Il
datore di lavoro può decidere, pur in assenza di accordi collettivi, anche aziendali, di
contribuire al PIP.
3. L’aderente ha la facoltà di sospendere la contribuzione, fermo restando, per i lavoratori
dipendenti, l’obbligo di versamento del TFR maturando eventualmente conferito. La
sospensione non comporta lo scioglimento del contratto.
4. E’ possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.
5. L’aderente può decidere di proseguire la contribuzione al PIP oltre il raggiungimento
dell’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che,
alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore
delle forme di previdenza complementare.
Art. 9 – Determinazione della posizione individuale
PIP VITTORIA
Nel caso di PIP attuati mediante contratti di Ramo I
1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun
aderente; è alimentata dai contributi netti versati, dagli eventuali importi derivanti da
trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per
il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e
anticipazioni.
2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese di cui all’art. 7 comma
2 lett. b.1.
3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento della gestione interna
separata riconosciuto all’aderente. Tale rendimento è calcolato secondo quanto previsto
nei commi successivi, salvo quanto trattenuto dalla Compagnia ai sensi del precedente
art. 7.
4. Il calcolo del rendimento della gestione interna separata viene effettuato secondo le
modalità indicate nelle condizioni generali di contratto, nel rispetto dei principi previsti
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dalla disciplina assicurativa per i prodotti di Ramo I. In particolare, ai fini del calcolo del
rendimento le attività sono valutate al prezzo di acquisto nel caso di beni di nuova
acquisizione e al valore di mercato al momento dell’iscrizione nella gestione medesima
nel caso di attività già di proprietà della Compagnia; le plusvalenze e le minusvalenze
concorrono alla determinazione del rendimento della gestione solo al momento del loro
effettivo realizzo.
5. Il calcolo di cui al comma precedente viene effettuato con cadenza annuale. In caso di
esercizio di prerogative individuali dell’aderente, la Compagnia riconosce il rendimento
così calcolato, per il rateo di competenza, anche con riferimento ai mesi successivi
all’ultima rivalutazione.
6. Nei casi, indicati nelle condizioni generali di contratto, in cui operino garanzie di risultato,
qualora l’importo minimo garantito risulti superiore alla posizione individuale maturata,
questa ultima viene integrata a tale maggior valore.
PIP VITTORIA
Art. 10 – Prestazioni pensionistiche
1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della
maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di
appartenenza dell’aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme
pensionistiche complementari. L’aderente che decide di proseguire volontariamente alla
contribuzione ai sensi dell’art. 8, comma 5, ha la facoltà di determinare autonomamente
il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
2. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera età pensionabile
quella vigente nel regime obbligatorio di base.
3. Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni
pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme
pensionistiche complementari maturati dall’aderente per i quali lo stesso non abbia
esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
4. L’aderente ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo
massimo di cinque anni rispetto alla maturazione dei requisiti per l’accesso alle
prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza in caso di cessazione dell’attività
lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi o
in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a
meno di un terzo.
5. L’aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto
forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel
computo dell’importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate
a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l’importo
che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a
favore dell’aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al
50 per cento dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto
1995, n. 335, l’aderente può optare per la liquidazione in capitale dell’intera posizione
maturata.
6.L’aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto
antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto ad una forma
pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre
1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell’intera prestazione pensionistica
complementare in capitale.
7.Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità,
sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza
obbligatoria.
8. L’aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda
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esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma
pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita
praticate da quest’ultima. In tal caso si applica quanto previsto all’art. 12, commi 6 e 7.
Art. 11 – Erogazione della rendita
1. A seguito dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all’aderente è erogata
una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al
netto della eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.
2. L’aderente, in luogo della rendita vitalizia immediata, può richiedere l’erogazione delle
prestazioni in una delle forme di seguito indicate:
- una rendita vitalizia reversibile: detta rendita è corrisposta all’aderente finché è in vita
e successivamente, in misura totale o per quota scelta dall’aderente stesso, alla
persona da lui designata (ovvero alle persone da lui designate);
- una rendita certa e successivamente vitalizia: detta rendita è corrisposta per i primi 5
o 10 anni all’aderente o, in caso di suo decesso, a persona da lui designata (ovvero
alle persone da lui designate).
Successivamente, se l’aderente è ancora in vita, viene corrisposta allo stesso una
rendita vitalizia;
- una rendita certa e successivamente vitalizia: detta rendita è corrisposta fino al
compimento dell’80esimo anno di età all’aderente o, in caso di suo decesso, a
persona da lui designata (ovvero alle persone da lui designate). Successivamente,
se l’aderente è ancora in vita, viene corrisposta allo stesso una rendita vitalizia.
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3. I coefficienti di trasformazione (basi demografiche e finanziarie) da utilizzare per il calcolo
della rendita sono indicati nelle condizioni generali di contratto e possono essere
successivamente modificati, nel rispetto della normativa in materia di stabilità delle
compagnie di assicurazione e delle relative disposizioni applicative emanate dall’ISVAP;
in ogni caso le modifiche dei coefficienti di trasformazione non si applicano ai soggetti,
già aderenti alla data di introduzione delle stesse modifiche, che esercitano il diritto alla
prestazione pensionistica nei tre anni successivi.
4. Le simulazioni relative alla rendita che verrà erogata sono effettuate dalla Compagnia
facendo riferimento, laddove vi sia l’impegno contrattuale a non modificare i coefficienti
di trasformazione, a quelli indicati nelle condizioni generali di contratto e, negli altri casi,
a coefficienti individuati dalla COVIP, in modo omogeneo per tutte le forme, in base alle
proiezioni ufficiali disponibili sull’andamento della mortalità della popolazione italiana.
Art. 12 – Trasferimento e riscatto della posizione individuale
1.L’aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica
complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al PIP.
PIP VITTORIA
2. L’aderente, anche prima del periodo minimo di permanenza, può:
a)trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica
complementare, alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione
dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non
inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del
datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o
straordinaria;
c) riscattare l’intera posizione individuale maturata, in caso di invalidità permanente che
comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di
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cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo
superiore a 48 mesi. Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verifichino nel
quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni
pensionistiche complementari, nel qual caso vale quanto previsto all’art. 10, comma 4.
3. Nei casi previsti ai punti a) e c) del comma precedente l’aderente, in luogo dell’esercizio
dei diritti di trasferimento e di riscatto, può proseguire la partecipazione al PIP, anche in
assenza di contribuzione.
4. In caso di decesso dell’aderente prima dell’esercizio del diritto alla prestazione
pensionistica, la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi
beneficiari designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di
tali soggetti, la posizione individuale viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità
stabilite dalla normativa vigente.
5. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste forme di riscatto della posizione.
6. La Compagnia, accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al trasferimento o al
riscatto della posizione con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei
mesi dalla ricezione della richiesta.
7. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione
della partecipazione al PIP.
Art. 13 – Anticipazioni
1. L’aderente può conseguire un’anticipazione della posizione individuale maturata nei
seguenti casi e misure:
a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese
sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per
terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
b) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo
non superiore al 75 per cento, per l’acquisto della prima casa di abitazione, per sé o
per i figli, o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di
manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di
ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 dell’art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
c) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo
non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di
anticipazioni sono riportate in apposito documento.
3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere
il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni
percepite e non reintegrate.
4. Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per esercitare il diritto
all’anticipazione, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme
pensionistiche complementari maturati dall’aderente, per i quali lo stesso non abbia
esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
PIP VITTORIA
5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta
dell’aderente e in qualsiasi momento.
6. Le anticipazioni di cui al comma 1 lettera a) sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità,
sequestrabilità e pignorabilità, in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza
obbligatoria.
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PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI
Art. 14 – Separatezza patrimoniale e contabile
1.Gli attivi posti a copertura degli impegni di natura previdenziale del PIP, (di seguito,
‘patrimonio del PIP’), costituiscono, insieme agli attivi posti a copertura degli impegni di
natura previdenziale degli altri PIP istituiti dalla Compagnia, patrimonio separato ed
autonomo rispetto agli altri attivi della Compagnia.
2.Il patrimonio del PIP è destinato all’erogazione agli aderenti delle prestazioni
pensionistiche e non può essere distratto da tale fine. Su di esso non sono ammesse
azioni esecutive da parte dei creditori della Compagnia o di rappresentanti dei creditori
stessi, né da parte dei creditori degli aderenti o di rappresentanti dei creditori stessi. Il
patrimonio del PIP non può essere coinvolto nelle procedure concorsuali che riguardino
la Compagnia.
3. Il patrimonio del PIP è costituito secondo le modalità stabilite dall’ISVAP.
4.La Compagnia è dotata di procedure organizzative atte a garantire la separatezza
contabile delle operazioni inerenti agli attivi posti a copertura degli impegni dei PIP istituiti
dalla stessa rispetto alle altre operazioni svolte. Le registrazioni relative agli impegni sono
separate contabilmente con riferimento a ciascuno dei PIP istituiti.
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Art. 15 – Responsabile
1.La Compagnia nomina un Responsabile del PIP, ai sensi dell’art. 5 comma 2 del
Decreto.
2. Le disposizioni che regolano la nomina, le competenze e il regime di responsabilità del
Responsabile sono riportate in allegato al presente Regolamento.
Art. 16 – Conflitti di interesse
1. Gli investimenti degli attivi sono effettuati nel rispetto della normativa vigente in materia di
conflitti di interesse.
PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI
Art. 17 – Modalità di adesione
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1. L’adesione al PIP è preceduta dalla consegna del Regolamento e relativo allegato, delle
condizioni generali di contratto e della documentazione informativa prevista dalla
normativa vigente.
2. L’aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite alla
Compagnia.
3. Dell’avvenuta iscrizione al PIP viene data apposita comunicazione all’aderente mediante
lettera di conferma, attestante la data di iscrizione e le informazioni relative all’eventuale
versamento effettuato.
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4. L’adesione al PIP comporta l’integrale accettazione del Regolamento e relativo allegato
e, per quanto ivi non previsto, delle condizioni generali di contratto, nonché delle
successive modifiche, fatto salvo quanto previsto in tema di trasferimento nell’art. 21 del
Regolamento.
Art. 18 – Trasparenza nei confronti degli aderenti
1. La Compagnia mette a disposizione degli aderenti: il Regolamento del PIP e relativo
allegato, la Nota informativa, le condizioni generali di contratto, i regolamenti e i
rendiconti della gestione interna separata Fondo Vittoria Previdenza, il documento sulle
anticipazioni di cui all’art. 13 e tutte le altre informazioni utili all’aderente, secondo
quanto previsto dalle disposizioni della COVIP in materia. Gli stessi documenti sono
disponibili sul sito Internet della Compagnia, in una apposita sezione dedicata alle forme
pensionistiche complementari. Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati.
2. In conformità alle disposizioni della COVIP, viene inviata annualmente all’aderente una
comunicazione contenente informazioni dettagliate sul PIP, sulla sua posizione
individuale, sui costi sostenuti e sui risultati di gestione conseguiti. La Compagnia si
riserva la facoltà di interrompere l’invio di tale comunicazione nel caso in cui la posizione
individuale dell’aderente, che non versi contributi al PIP da almeno un anno, risulti priva
di consistenza.
Art. 19 – Comunicazioni e reclami
1. La Compagnia definisce le modalità con le quali gli aderenti possono interloquire per
rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami. Tali modalità sono portate a
conoscenza degli aderenti nella Nota informativa.
PARTE VI – NORME FINALI
Art. 20 – Modifiche al Regolamento
1. Il Regolamento può essere modificato secondo le procedure previste dalla COVIP.
2.La Compagnia stabilisce il termine di efficacia delle modifiche, tenuto conto
dell’interesse degli aderenti e fatto salvo quanto disposto all’art. 21.
PIP VITTORIA
Art. 21 – Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle
condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del PIP
1. In caso di modifiche che complessivamente comportino un peggioramento rilevante
delle condizioni economiche del PIP, l’aderente interessato dalle suddette modifiche può
trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare
anche prima che siano decorsi due anni dall’iscrizione.
Il diritto di trasferimento è altresì riconosciuto quando le modifiche interessano in modo
sostanziale la caratterizzazione del PIP, come può avvenire in caso di variazione
Regolamento
significativa delle politiche di investimento.
2. La Compagnia comunica a ogni aderente interessato dalle modifiche di cui al comma
precedente l’introduzione delle stesse almeno 120 giorni prima della relativa data di
efficacia; dal momento della comunicazione l’aderente ha 90 giorni di tempo per
manifestare l’eventuale scelta di trasferimento. La Compagnia può chiedere alla COVIP
termini ridotti di efficacia nei casi in cui ciò sia utile al buon funzionamento del PIP e non
contrasti con l’interesse degli aderenti.
3. Per le operazioni di trasferimento di cui al presente articolo non sono previste spese.
Art. 22 – Rinvio
1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento e nelle
condizioni generali di contratto si fa riferimento alla normativa vigente.
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Allegati
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ALLEGATO
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILE
Art. 1 – Nomina e cessazione dall’incarico
1. La nomina del Responsabile spetta all’organo amministrativo della compagnia istitutrice
del PIP (di seguito “Compagnia”). L’incarico ha durata triennale ed è rinnovabile, anche
tacitamente, per non più di una volta consecutivamente.
2. La cessazione del Responsabile per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui
viene nominato il nuovo Responsabile.
3. Il Responsabile può essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere dell’organo
di controllo della Compagnia.
4. Le nomine e gli eventuali rinnovi dell’incarico o le sostituzioni del Responsabile prima
della scadenza del termine vengono comunicati alla COVIP entro 15 giorni dalla
deliberazione.
Art. 2 – Requisiti e incompatibilità
1.I requisiti di onorabilità e professionalità per l’assunzione dell’incarico di Responsabile,
nonché le cause di incompatibilità, sono previsti dalla normativa vigente.
2. L’incarico di Responsabile è inoltre incompatibile con:
a) lo svolgimento di attività di lavoro subordinato e di prestazione d’opera continuativa
presso la Compagnia, ovvero presso le società da questa controllate o che la
controllano;
b) l’incarico di amministratore della Compagnia.
Art. 3 – Decadenza
1.La perdita dei requisiti di onorabilità e l’accertamento della sussistenza di una causa di
incompatibilità comportano la decadenza dall’incarico.
Art. 4 – Retribuzione
1.La retribuzione annuale del Responsabile è determinata dall’organo amministrativo
all’atto della nomina per l’intero periodo di durata dell’incarico.
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2.Il compenso del Responsabile non può essere pattuito sotto forma di partecipazione
agli utili della Compagnia o di società controllanti o controllate, né sotto forma di diritti di
acquisto o di sottoscrizione di azioni della Compagnia o di società controllanti o
controllate.
3.Le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell’incarico di Responsabile
sono poste a carico del PIP, salva diversa decisione della Compagnia.
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Art. 5 – Autonomia del Responsabile
1. Il Responsabile svolge la propria attività in modo autonomo e indipendente dalla
Compagnia.
2. A tale fine il Responsabile si avvale della collaborazione delle strutture organizzative della
Compagnia di volta in volta necessarie allo svolgimento dell’incarico e all’adempimento
dei doveri di cui al successivo Art. 6. La Compagnia gli garantisce l’accesso a tutte le
informazioni necessarie allo scopo.
3. Il Responsabile assiste alle riunioni dell’organo amministrativo e di quello di controllo
della Compagnia, per tutte le materie inerenti al PIP.
Art. 6 – Doveri del Responsabile
1. Il Responsabile vigila sull’osservanza della normativa, del Regolamento e delle
condizioni generali di contratto, nonché sul rispetto delle buone pratiche e dei principi di
corretta amministrazione del PIP nell’esclusivo interesse degli aderenti.
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2. Il Responsabile, avvalendosi delle procedure definite dalla Compagnia, organizza lo
svolgimento delle sue funzioni al fine di:
a) vigilare sulla gestione finanziaria delle risorse della gestione interna separata in
base ai quali si rivaluta la posizione individuale, con riferimento ai controlli su:
i) le politiche di investimento. In particolare: che la politica di investimento
effettivamente seguita sia coerente con quanto indicato nelle condizioni generali
di contratto; che gli investimenti della gestione interna separata avvengano
nell’esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto dei principi di sana e prudente
gestione nonché nel rispetto dei criteri e limiti previsti dalla normativa e dal
regolamento;
ii) la gestione e il monitoraggio dei rischi. In particolare: che i rischi assunti con gli
investimenti effettuati siano correttamente identificati, misurati e controllati e che
siano coerenti con gli obiettivi perseguiti dalla politica di investimento;
b) vigilare sulla gestione amministrativa, con riferimento ai controlli su:
i) la separatezza patrimoniale, verificando che gli attivi posti a copertura degli
impegni del PIP costituiscano, insieme agli attivi posti a copertura degli impegni
degli altri PIP istituiti dalla Compagnia, patrimonio separato ed autonomo rispetto
agli altri attivi della Compagnia;
ii) le procedure organizzative atte a garantire la separatezza contabile delle
operazioni inerenti gli attivi posti a copertura degli impegni dei PIP istituiti dalla
Compagnia, rispetto alle altre operazioni svolte dalla stessa e la separatezza
contabile delle registrazioni relative agli impegni con riferimento a ciascun PIP;
iii) la corretta applicazione dei criteri di determinazione del valore degli attivi posti a
copertura degli impegni del PIP, della consistenza patrimoniale delle posizioni
individuali e della loro redditività;
c) vigilare sulle misure di trasparenza adottate nei confronti degli aderenti con
riferimento ai controlli su:
l’adeguatezza dell’organizzazione dedicata a soddisfare le esigenze informative
degli aderenti, sia al momento dell’adesione al PIP sia durante il rapporto;
ii) gli oneri di gestione. In particolare, che le spese a carico degli aderenti indicate
nelle condizioni generali di contratto, siano correttamente applicate, in coerenza
con quanto previsto nel Regolamento;
iii) la completezza ed esaustività delle informazioni contenute nelle comunicazioni
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i) Allegati
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periodiche agli aderenti ed in quelle inviate in occasione di eventi particolari;
iv) l’adeguatezza della procedura per la gestione degli esposti, nonché il
trattamento riservato ai singoli esposti;
v) la tempestività della soddisfazione delle richieste degli aderenti, in particolare
con riferimento ai tempi di liquidazione delle somme richieste a titolo di
anticipazione o riscatto e di trasferimento della posizione individuale.
3. Il Responsabile controlla le soluzioni adottate dalla Compagnia per identificare le
situazioni di conflitti di interesse e per evitare che le stesse arrechino pregiudizio
agli aderenti; egli controlla altresì il rispetto delle condizioni previste per
l’erogazione della rendita.
4. Delle anomalie e delle irregolarità riscontrate nell’esercizio delle sue funzioni il
Responsabile dà tempestiva comunicazione all’organo di amministrazione e a
quello di controllo della Compagnia e si attiva perché vengano adottati gli
opportuni provvedimenti.
Art. 7 – Rapporti con la COVIP
1. Il Responsabile:
a) predispone annualmente una relazione che descrive in maniera analitica l’organizzazione
adottata per l’adempimento dei suoi doveri e che dà conto della congruità delle
procedure di cui si avvale per l’esecuzione dell’incarico, dei risultati dell’attività svolta,
delle eventuali anomalie riscontrate durante l’anno e delle iniziative poste in essere per
eliminarle. La relazione viene trasmessa alla COVIP entro il 31 marzo di ciascun anno.
Copia della relazione stessa viene trasmessa all’organo di amministrazione e a quello di
controllo della Compagnia.
b) vigila sul rispetto delle deliberazioni della COVIP e verifica che vengano inviate alla
stessa le comunicazioni relative all’attività del PIP, le segnalazioni e ogni altra
documentazione richiesta dalla normativa vigente e dalle istruzioni emanate dalla COVIP
in proposito.
c) comunica alla COVIP, contestualmente alla segnalazione all’organo di amministrazione e
a quello di controllo, le irregolarità riscontrate nell’esercizio delle sue funzioni.
Art. 8 – Responsabilità
1. Il Responsabile deve adempiere i suoi doveri con la professionalità e la diligenza
richieste dalla natura dell’incarico e dalla sua specifica competenza e deve conservare il
segreto sui fatti e sui documenti di cui ha conoscenza in ragione del suo ufficio, eccetto
che nei confronti della COVIP e delle Autorità Giudiziarie.
2. Egli risponde verso la Compagnia e verso i singoli aderenti al PIP dei danni a ciascuno
arrecati e derivanti dall’inosservanza di tali doveri.
PIP VITTORIA
3. All’azione di responsabilità si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 2392, 2393,
2394, 2394-bis, 2395 del codice civile.
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