Fiscal Adempimento
La circolare di aggiornamento professionale
N. 07
24.02.2014
Opzione Irap entro il 3 marzo
A cura di Devis Nucibella
Categoria: Irap
Sottocategoria: Base imponibile
Entro il prossimo 3 marzo 2014 (il 01/03 cade di sabato) le società di persone (snc, sas ed equiparate) e le
ditte individuali, in contabilità ordinaria, possono optare per la determinazione della base imponibile
Irap, in base al c.d. “metodo da bilancio” (art. 5, D.lgs 446/97).
L'opzione va esercitata per via telematica, con trasmissione dell’apposito modello approvato con
provvedimento delle Entrate del 31 marzo 2008 (ComIrap scaricabile dal sito dell'Agenzia). Non vale,
quindi, il comportamento concludente.
Premessa
Ai fini della determinazione della base imponibile Irap, la Finanziaria 2008 ha
introdotto regole differenziate, applicabili generalmente dal 2008, in relazione
alla natura giuridica del soggetto passivo.
Infatti:
¾
per i SOGGETTI IRES
→
assumono rilevanza i valori di bilancio.
I componenti positivi e negativi rilevano per l’ammontare risultante
dal Conto economico, senza considerare le variazioni fiscali;
¾
per le DITTE INDIVIDUALI E SOCIETÀ DI PERSONE
→
assumono rilevanza i valori fiscali.
La base imponibile è costituita dalla differenza tra la somma dei
ricavi e delle variazioni delle rimanenze, e l’ammontare dei costi
delle materie prime, sussidiarie, di consumo e merci, dei costi per
servizi, degli ammortamenti e dei canoni di leasing.
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I componenti rilevanti si assumono secondo le regole di
quantificazione, imputazione temporale e classificazione, previste ai
fini fiscali.
Opzione ditte
individuali e
società di
persone
Le ditte individuali e le società di persone (S.n.c., S.a.s ed equiparate), solo se si
trovano in contabilità ordinaria (condizione posta per entrambi i soggetti
citati):
→
possono, comunque, scegliere di determinare il valore della produzione
netta, ai fini Irap, applicando le regole previste per le società di capitali
e gli enti commerciali.
Infatti, l'art. 5-bis, comma 2, D.Lgs. 446/1997, prevede, a loro favore la, facoltà
di:
→
optare per il calcolo della base imponibile Irap a valori di bilancio
(come disposto dall'art. 5, D.Lgs. 446/1997 per i soggetti).
L’opzione non è ammessa per le imprese in contabilità semplificata, per le
quali
la modalità
“fiscale” rimane l’unica a disposizione per la
determinazione della base imponibile Irap.
In sostanza, ai fini della determinazione della base imponibile Irap, le ditte
individuali e le società di persone in contabilità ordinaria, possono utilizzare
uno dei due seguenti metodi alternativi:
¾
a valori fiscali, ex art. 5-bis, D.Lgs. n. 446/97,ovvero
¾
a valori civili, ex art. 5, D.Lgs. n. 446/97, previa manifestazione di
un’apposita opzione.
BASE IMPONIBILE IRAP
Soggetti Ires
I componenti positivi e
negativi del valore
della produzione
assumono rilevanza in
base al bilancio.
L’esercizio
dell’opzione
Soggetti Irpef
I componenti positivi e negativi del valore della
produzione, assumono rilevanza in base alle
regole previste per il reddito d'impresa (i
soggetti in contabilità ordinaria possono optare
per la determinazione dell'imponibile con le
regole dei soggetti Ires).
La comunicazione dell’opzione:
¾
deve essere inoltrata all’Agenzia delle Entrate, entro il termine di 60
giorni dall’inizio del periodo d’imposta, per il quale si intende applicare
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la disciplina in parola (3 marzo 2014), pena l’inefficacia dell’opzione
stessa;
¾
è irrevocabile per tre periodi d'imposta;
¾
al termine del triennio si intende tacitamente rinnovata per un altro
triennio, a meno che l'impresa non opti per la determinazione del valore
della produzione netta, secondo le regole proprie delle società di
persone e degli imprenditori individuali; anche in quest’ultimo caso,
l’opzione è irrevocabile per un triennio e tacitamente rinnovabile.
Opzione Irap triennio
2014 – 2016
Entro il 03.03.2014
Revoca opzione Irap esercitata per il
triennio 2011 - 2013
Per effetto del vincolo triennale dell'opzione esercitata, il contribuente è
obbligato a mantenere, per lo stesso periodo di validità dell'opzione, il
regime di contabilità ordinaria.
Entro il 1° marzo 2017 sarà necessario ripresentare l’istanza, soltanto se si
intende revocare l’opzione effettuata (vale a dire, se si intende tornare ad
applicare le disposizioni previste dall’art. 5-bis del D.Lgs. 446/97), revoca che
avrà effetto anche per il 2018 e il 2019 e, fino a eventuale nuova opzione, per
il futuro.
Soggetti costituiti nel 2014
I soggetti costituiti nel 2014 devono esercitare l’opzione entro 60 giorni
decorrenti:
- per le società di persone, dall’inizio del primo periodo d’imposta;
- per le imprese individuali, dalla data di inizio attività comunicata nel mod.
AA9/11.
IMPRESE NEOCOSTITUITE
TERMINE per l'ESERCIZIO dell'OPZIONE IRAP
Esempio n. 1 - Ditta individuale
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La ditta Alfa, che ha iniziato in data 01.02.2014 (come risulta dal Mod. AA9/11)
un'attività commerciale in regime di contabilità ordinaria, se intende esercitare
l'opzione Irap, deve trasmettere il modello di comunicazione entro l'01.04.2014
(vale a dire 60 giorni dall'01.02.2014).
Esempio n. 2 - Società di persone
La Beta S.n.c. in regime di contabilità ordinaria, con primo periodo d'imposta
01.03.2014 - 31.12.2014, se intende esercitare l'opzione Irap, deve inviare il
modello di comunicazione entro il 29.04.2014 (vale a dire 60 giorni
dall'01.03.2014).
Qualora un soggetto Ires che si trasforma in società di persone, intenda
mantenere il regime di determinazione della base imponibile, disciplinato
dall’art. 5 del decreto IRAP, dovrà esercitare l’opzione prevista dal comma 2
dell’art. 5-bis, entro il termine di 60 giorni dalla data di efficacia giuridica della
trasformazione medesima, ossia dalla data di iscrizione nel Registro delle
Imprese.
In caso di mancato esercizio dell’opzione, si intenderà, “naturalmente” ed
automaticamente, adottato il regime, di cui all’art. 5-bis. Resta valida, in tal
caso, la possibilità di optare per l’applicazione del regime, di cui all’art. 5, nei
termini “ordinari”, ossia entro 60 giorni dall’inizio del periodo d’imposta.
In caso di trasformazione di società di persone in società di capitali, invece, non
è necessaria alcuna comunicazione, atteso che queste ultime determinano la
base imponibile, esclusivamente, in base all’art. 5 del decreto IRAP, a
prescindere dalle modalità di determinazione della base imponibile, in
precedenza applicate dalla società trasformanda.
DA SOCIETÀ DI CAPITALI A SOCIETÀ DI
DA SOCIETÀ DI PERSONE A
PERSONE
SOCIETÀ DI CAPITALI
Comunicazione entro il termine di 60
giorni dalla data di efficacia giuridica
della trasformazione medesima.
Il modello da
utilizzare
Non è necessaria alcuna
comunicazione.
L’opzione va esercitata utilizzando il modello per la “Comunicazione
dell’opzione per la determinazione del valore della produzione netta di cui
all’articolo 5-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 446/97” approvato, con le relative
istruzioni, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
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Il modello per l’esercizio dell’opzione, è costituito da 5 riquadri, nei quali vanno
indicati:
¾
tramite la barratura dell’apposita casella “OPZIONE” o “REVOCA”, la
tipologia di comunicazione effettuata:
¾
i dati del contribuente;
¾
i dati del soggetto che sottoscrive la comunicazione (rappresentante
legale o, in mancanza, soggetto che ha l’amministrazione anche di fatto,
o rappresentante negoziale);
¾
la firma della comunicazione;
¾
l’impegno alla trasmissione telematica da parte dell’intermediario
abilitato.
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Il modello, utilizzabile sia per l’opzione che per la revoca, deve essere
presentato telematicamente, direttamente o tramite intermediari abilitati
(quali professionisti, associazioni di categoria, CAF), attraverso il software
denominato “COMIRAP”, disponibile gratuitamente sul sito dell’Agenzia delle
Entrate.
Gli intermediari, eventualmente incaricati della trasmissione telematica,
devono rilasciare al soggetto:
¾
una copia cartacea della comunicazione;
¾
una copia della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate, che ne
attesta l’avvenuto ricevimento, e che costituisce prova dell’avvenuta
presentazione.
La comunicazione, debitamente sottoscritta dal soggetto incaricato della
trasmissione telematica e dall’interessato, deve essere conservata a cura di
quest’ultimo.
MODELLO OPZIONE
Presentazione esclusivamente telematica
Tramite soggetti abilitati
Direttamente dal
In tal caso, il contribuente dovrà ricevere:
o
contribuente
ƒ copia cartacea della comunicazione;
ƒ ricevuta dell’Agenzia.
ADEMPIMENTO: OPZIONE IRAP
DA CHI È
A QUALE SCOPO
UTILIZZABILE
Società di persone
e
imprese
individuali
in
regime
di
contabilità
ordinaria.
Per
usufruire
SCADENZA
della
possibilità di determinare il
valore
netta
regole
della
Irap,
produzione
secondo
utilizzate
le
dalle
Entro
60
giorni
dall’inizio del periodo
d’imposta per il quale si
esercita l’opzione.
€ Per
il
2014
il
società di capitali e dagli
termine scade il 3
enti commerciali.
marzo 2014.
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ESEMPIO
La Gamma sas, in contabilità ordinaria, intende optare per la determinazione
della base imponibile Irap con il metodo di bilancio per il triennio 2014 – 2016.
A tal fine, entro il 03.03.2014, deve inviare l’apposito modello compilando il
riquadro “COMUNICAZIONE” come segue:
X
Gamma sas
0123456789
0123456789
8010
Roma
Remo
Via
H501
1
1
NCBMRA70L55B962I
Nucibella Maria
15071970
X
F
Scandicci
Nucibella Maria
TMPCRL64P03D612A
28 02 2014
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Carlo
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La Alfa snc in contabilità ordinaria, intende optare per la determinazione
della base imponibile Irap a valori di bilancio per il triennio 2014 – 2016.
A tal fine, la società presenterà il sopraesposto modello, entro il 03.03.2014
barrando la seguente casella:
La Beta sas in contabilità ordinaria, ha optato per la determinazione della
base imponibile Irap a valori di bilancio per il triennio 2011 – 2013. Ora
intende revocare tale opzione. A tal fine, la società presenterà il
sopraesposto modello, entro il 03.03.2014, barrando la seguente casella:
Regime
contabilità
Dal 14.05.2011 i limiti di ricavi conseguiti nell’anno precedente, il cui mancato
superamento consente alle imprese individuali e società di persone la tenuta
della contabilità semplificata, sono stati innalzati nelle seguenti misure:
9
attività di prestazioni di servizi
9
altre attività ricavi non superiori a € 700.000.
ricavi non superiori a € 400.000;
Di conseguenza, qualora un’impresa abbia conseguito, nel periodo precedente,
ricavi non superiori ai predetti limiti, potrebbe ritornare alla contabilità
semplificata.
Tale possibilità, tuttavia, incontra un limite qualora l’impresa opti/abbia optato
per la determinazione della base imponibile Irap, a valori di bilancio,
subordinata alla tenuta della contabilità ordinaria, per obbligo o per opzione.
Calcolo della
convenienza
Sussistono diversi elementi che possono influire o meno sulla scelta da operare.
La convenienza all’esercizio dell’opzione è collegata alla presenza di voci di
spesa per le quali, a fronte della totale rilevanza civilistica, è prevista solo una
parziale deducibilità fiscale.
A titolo esemplificativo, in caso di opzione per il metodo di calcolo della base
imponibile Irap a valori di bilancio:
¾
sono totalmente deducibili:
9 l’ammortamento e le spese per le autovetture;
9 le spese telefoniche;
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9 le spese di rappresentanza;
9 le manutenzioni eccedenti il 5%;
9 gli oneri diversi di gestione.
¾
con riguardo agli immobili – patrimonio, i relativi ricavi/costi rilevano
sulla base di quanto imputato a Conto economico, e non invece secondo
le risultanze catastali, utilizzabili nell’ipotesi di applicazione del metodo
fiscale;
¾
le plus/minusvalenze rilevano per l’intero ammontare, a prescindere
dall’eventuale rateizzazione fiscale.
ELEMENTI CHE INFLUISCONO SULLA DECISIONE
¾ ammortamento e le spese per le autovetture;
¾ spese telefoniche;
¾ spese di rappresentanza;
¾ manutenzioni eccedenti il 5%;
¾ oneri diversi di gestione;
¾ immobili – patrimonio;
¾ plus/minusvalenze.
Gli elementi che risultano tassabili o indeducibili a prescindere dal metodo di
determinazione del valore della produzione netta ai fini Irap, non influiscono
sull’esercizio dell'opzione.
Ad esempio:
¾
concorrono sempre al calcolo di tale valore, i maggiori ricavi da
adeguamento agli studi di settore;
¾
sono sempre indeducibili:
9
i costi del personale;
9
gli interessi dei canoni leasing;
9
le perdite su crediti.
ELEMENTI CHE NON INFLUISCONO SULLA DECISIONE
Concorrono
in
formazione
del
ogni
caso
valore
alla
della
produzione, come stabilito dall’art. 2,
D.P.R. n. 195/99,
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i
maggiori
ricavi
dall’adeguamento
agli
derivanti
studi
di
settore
9
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9 i costi del personale dipendente
e
assimilato
(anche
se
classificati in voci diverse dalla
Sono, in ogni caso, indeducibili ai fini
B.9),
i
compensi
Irap, per effetto di quanto disposto
collaboratori
dagli artt. 5 e 5-bis, D.Lgs. n. 446/97:
occasionali
a
agli
i
progetto,
e
amministratori
spettanti
per
per
gli
gli
utili
e
associati
in
partecipazione;
9 la quota degli interessi dei
canoni di leasing;
9 le perdite su crediti.
PLUS/MINUSVALENZE METODO FISCALE
Non concorrono alla base imponibile Irap
In particolare, secondo la CM 60/2008 sono le plus/minusvalenze relative:
9 a beni strumentali, anche di natura ordinaria;
9 a beni patrimonio, ossia diversi da quelli strumentali e non beni
merce.
PLUS/MINUSVALENZE METODO BILANCIO
Risultano “pienamente rilevanti” ai
fini Irap (cioè tassabili e deducibili):
9 sia quelle ordinarie (iscritte
nella voce A.5/B.14 di Conto
Economico),
9 che
DA CESSIONE BENI STRUMENTALI
straordinarie
(iscritte
nella voce E.20/E.21 di Conto
economico).
Sono,
invece,
irrilevanti
tassabili/indeducibili
Irap)
(non
le
plus/minusvalenze che emergono in
sede di valutazione civilistica dei
beni strumentali.
Risultano “rilevanti” ai fini Irap (cioè
DA CESSIONE DI IMMOBILI
PATRIMONIO
tassabili e deducibili).
Si tratta degli immobili ad uso
abitativo che, ai fini reddituali, sono
disciplinati dall’art. 90 TUIR.
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Sono irrilevanti ai fini Irap, in quanto
la
DA CESSIONE D’AZIENDA
cessione
operazione
d’azienda
che
genera
è
“un’
sempre
componenti straordinarie che non
concorrono alla formazione della
base imponibile IRAP” (CM 27/2009).
Inerenza
L’imputazione delle spese a bilancio, prevede che le stesse seguano il
principio di inerenza (ex art. 5 D.Lgs.446/97). In merito, l’Agenzia ha chiarito
che (CM 39/2009):
¾ il principio di inerenza ai fini Irap “è quello civilistico” e pertanto:
9
i componenti positivi/negativi sono individuati sulla base
della corretta imputazione a Conto economico (cd “principio
di derivazione”);
9
un costo non può essere stanziato in bilancio (e così dedotto
ai fini Irap) se attiene alla sfera personale dei soci o
dell'imprenditore;
¾ con riferimento ai costi per i quali il TUIR prevede una parziale
inerenza (spese telefoniche, spese relative ai veicoli a motore, spese
di rappresentanza, ecc.), se esse:
9 sono interamente inerenti all'attività: è ammesso dedurre
interamente tali costi ai fini Irap (per tale imposta non sono
applicabili le presunzioni disposte ai fini dei redditi);
9 sono parzialmente inerenti: l'impresa può evitare di
calcolare la quota inerente, adottando le stesse percentuali
di deducibilità, valide ai fini dei redditi (evitando in tal modo
che i verificatori vadano ad indagare la quota effettiva – CM
36/2009).
Mancata
comunicazione
e remissione in
bonis
L’omesso/tardivo invio della comunicazione dell’opzione/revoca, per la
determinazione della base imponibile Irap con il metodo da bilancio, può
essere regolarizzata tramite la c.d. “remissione di bonis” introdotta dal D.L. n.
16/2012, a condizione che:
¾ la violazione non sia stata constatata, ovvero non siano iniziati accessi,
ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, di
cui il soggetto abbia avuto formale conoscenza.
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La
regolarizzazione
della
comunicazione/adempimento
omesso
è,
comunque, consentita, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella
Circolare 28.09.2012, n. 38/E, se l’accesso/ispezione/verifica o altra attività
amministrativa di accertamento, ha ad oggetto comparti impositivi diversi da
quello cui si riferisce il beneficio fiscale/regime opzionale.
¾ alla data originaria di scadenza del termine previsto per inviare la
comunicazione o effettuare l’adempimento formale siano soddisfatti i
requisiti sostanziali richiesti dalla norma di riferimento.
Ai fini della regolarizzazione, è necessario:
¾ effettuare la comunicazione/adempimento formale;
¾ versare “contestualmente” la sanzione pari a € 258 con il mod. F24
(codice tributo “8114” e “anno di riferimento” l’anno per il quale si
effettua il versamento), senza possibilità di compensazione, entro il
termine di presentazione della prima dichiarazione utile.
Di conseguenza, l’eventuale omesso/tardivo invio della comunicazione relativa
all’opzione/revoca con effetto dal 2014, potrà essere regolarizzata entro il
30.09.2014, ossia entro il termine di presentazione della “prima” dichiarazione
Irap, successiva al termine previsto per l’adempimento in esame.
REMISSIONE IN BONIS OPZIONE IRAP
ADEMPIMENTI
TERMINE
9 effettuazione della comunicazione/adempimento
formale;
9 versamento “contestuale” della sanzione pari a €
258, utilizzando il mod. F24 (codice tributo “8114” e
Entro il 30.09.2014
“anno di riferimento” l’anno per il quale si effettua il
versamento), senza possibilità di compensazione.
Riepilogo
o Persone fisiche
esercenti
SOGGETTI
INTERESSATI
attività
In contabilità ordinaria
commerciali
o Società
di
persone.
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Le componenti imponibili o
deducibili sono assunte così
Società
di capitali
come
risultanti
dal
conto
economico, senza apportare le
variazioni in aumento e in
diminuzione disciplinate dalla
normativa fiscale.
DETERMINAZIONE
-
DEL VALORE
I
proventi
e
gli
oneri
concorrenti alla determinazione
DELLA
della
PRODUZIONE
Imprenditori
NETTA
individuali
e società
base
continuano
imponibile
a
rilevare
nella
stessa misura, prevista ai fini
delle imposte sui redditi.
di persone
- È concessa la possibilità di
commerciali
optare per la determinazione
della base imponibile secondo
le
modalità
proprie
delle
società di capitali.
Vi sono alcuni elementi che sono particolarmente
collegati alla convenienza a esercitare l’opzione:
o
possibilità di dedurre al 100% i costi soggetti a
limiti di deducibilità (spese telefoniche, spese di
rappresentanza, spese riferite alle autovetture,
ALCUNI ELEMENTI
spese di manutenzione eccedenti il 5%, ecc.);
o
DA VALUTARE
sono
deducibili/imponibili
minusvalenze/plusvalenze,
se
le
classificate
rispettivamente nelle voci B.14 e A.5 di conto
economico;
o
sono deducibili alcuni oneri diversi di gestione,
iscritti alla voce B.14 del conto economico.
La comunicazione deve essere presentata entro 60
giorni dall’inizio del periodo d’imposta per il quale si
esercita:
- l’opzione per la determinazione del valore della
TERMINI DI
PRESENTAZIONE
produzione netta, secondo le regole dell’art. 5 D.Lgs.
466/1997 (regole previste per società di capitali);
-
la
revoca
dell’opzione
precedentemente
comunicata.
Per il periodo d’imposta 2014, la comunicazione deve
essere inviata entro il 03.03.2014.
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- L’opzione è irrevocabile per 3 periodi d’imposta.
- Al termine del triennio, si intende tacitamente
DURATA
DELL’OPZIONE
rinnovata per un altro triennio, a meno che l’impresa
non opti, secondo le modalità e i termini fissati, per la
determinazione del valore della produzione netta
secondo le regole proprie delle società di persone e
degli imprenditori individuali.
-
La
comunicazione
deve
essere
presentata
all’Agenzia delle Entrate esclusivamente in via
telematica.
MODALITÀ
DI PRESENTAZIONE
-
La
trasmissione
dei
dati
contenuti
nella
comunicazione può essere effettuata:
9
DELL’OPZIONE
direttamente, da parte dei
soggetti
abilitati
dall’Agenzia delle Entrate;
9
tramite i soggetti incaricati.
Il termine di 60 giorni
SOGGETTI
Imprese
decorre dalla data di
individuali
inizio attività comunicata
nel mod. AA9.
DI NUOVA
Società
COSTITUZIONE
L’opzione
può
essere
di persone
esercitata entro 60 giorni
di nuova
dall’inizio del 1° periodo
costituzione
d’imposta.
- Riproduzione riservata -
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