Fiscal Adempimento La circolare di aggiornamento professionale N. 07 24.02.2014 Opzione Irap entro il 3 marzo A cura di Devis Nucibella Categoria: Irap Sottocategoria: Base imponibile Entro il prossimo 3 marzo 2014 (il 01/03 cade di sabato) le società di persone (snc, sas ed equiparate) e le ditte individuali, in contabilità ordinaria, possono optare per la determinazione della base imponibile Irap, in base al c.d. “metodo da bilancio” (art. 5, D.lgs 446/97). L'opzione va esercitata per via telematica, con trasmissione dell’apposito modello approvato con provvedimento delle Entrate del 31 marzo 2008 (ComIrap scaricabile dal sito dell'Agenzia). Non vale, quindi, il comportamento concludente. Premessa Ai fini della determinazione della base imponibile Irap, la Finanziaria 2008 ha introdotto regole differenziate, applicabili generalmente dal 2008, in relazione alla natura giuridica del soggetto passivo. Infatti: ¾ per i SOGGETTI IRES → assumono rilevanza i valori di bilancio. I componenti positivi e negativi rilevano per l’ammontare risultante dal Conto economico, senza considerare le variazioni fiscali; ¾ per le DITTE INDIVIDUALI E SOCIETÀ DI PERSONE → assumono rilevanza i valori fiscali. La base imponibile è costituita dalla differenza tra la somma dei ricavi e delle variazioni delle rimanenze, e l’ammontare dei costi delle materie prime, sussidiarie, di consumo e merci, dei costi per servizi, degli ammortamenti e dei canoni di leasing. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 1 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info I componenti rilevanti si assumono secondo le regole di quantificazione, imputazione temporale e classificazione, previste ai fini fiscali. Opzione ditte individuali e società di persone Le ditte individuali e le società di persone (S.n.c., S.a.s ed equiparate), solo se si trovano in contabilità ordinaria (condizione posta per entrambi i soggetti citati): → possono, comunque, scegliere di determinare il valore della produzione netta, ai fini Irap, applicando le regole previste per le società di capitali e gli enti commerciali. Infatti, l'art. 5-bis, comma 2, D.Lgs. 446/1997, prevede, a loro favore la, facoltà di: → optare per il calcolo della base imponibile Irap a valori di bilancio (come disposto dall'art. 5, D.Lgs. 446/1997 per i soggetti). L’opzione non è ammessa per le imprese in contabilità semplificata, per le quali la modalità “fiscale” rimane l’unica a disposizione per la determinazione della base imponibile Irap. In sostanza, ai fini della determinazione della base imponibile Irap, le ditte individuali e le società di persone in contabilità ordinaria, possono utilizzare uno dei due seguenti metodi alternativi: ¾ a valori fiscali, ex art. 5-bis, D.Lgs. n. 446/97,ovvero ¾ a valori civili, ex art. 5, D.Lgs. n. 446/97, previa manifestazione di un’apposita opzione. BASE IMPONIBILE IRAP Soggetti Ires I componenti positivi e negativi del valore della produzione assumono rilevanza in base al bilancio. L’esercizio dell’opzione Soggetti Irpef I componenti positivi e negativi del valore della produzione, assumono rilevanza in base alle regole previste per il reddito d'impresa (i soggetti in contabilità ordinaria possono optare per la determinazione dell'imponibile con le regole dei soggetti Ires). La comunicazione dell’opzione: ¾ deve essere inoltrata all’Agenzia delle Entrate, entro il termine di 60 giorni dall’inizio del periodo d’imposta, per il quale si intende applicare Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 2 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info la disciplina in parola (3 marzo 2014), pena l’inefficacia dell’opzione stessa; ¾ è irrevocabile per tre periodi d'imposta; ¾ al termine del triennio si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio, a meno che l'impresa non opti per la determinazione del valore della produzione netta, secondo le regole proprie delle società di persone e degli imprenditori individuali; anche in quest’ultimo caso, l’opzione è irrevocabile per un triennio e tacitamente rinnovabile. Opzione Irap triennio 2014 – 2016 Entro il 03.03.2014 Revoca opzione Irap esercitata per il triennio 2011 - 2013 Per effetto del vincolo triennale dell'opzione esercitata, il contribuente è obbligato a mantenere, per lo stesso periodo di validità dell'opzione, il regime di contabilità ordinaria. Entro il 1° marzo 2017 sarà necessario ripresentare l’istanza, soltanto se si intende revocare l’opzione effettuata (vale a dire, se si intende tornare ad applicare le disposizioni previste dall’art. 5-bis del D.Lgs. 446/97), revoca che avrà effetto anche per il 2018 e il 2019 e, fino a eventuale nuova opzione, per il futuro. Soggetti costituiti nel 2014 I soggetti costituiti nel 2014 devono esercitare l’opzione entro 60 giorni decorrenti: - per le società di persone, dall’inizio del primo periodo d’imposta; - per le imprese individuali, dalla data di inizio attività comunicata nel mod. AA9/11. IMPRESE NEOCOSTITUITE TERMINE per l'ESERCIZIO dell'OPZIONE IRAP Esempio n. 1 - Ditta individuale Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 3 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info La ditta Alfa, che ha iniziato in data 01.02.2014 (come risulta dal Mod. AA9/11) un'attività commerciale in regime di contabilità ordinaria, se intende esercitare l'opzione Irap, deve trasmettere il modello di comunicazione entro l'01.04.2014 (vale a dire 60 giorni dall'01.02.2014). Esempio n. 2 - Società di persone La Beta S.n.c. in regime di contabilità ordinaria, con primo periodo d'imposta 01.03.2014 - 31.12.2014, se intende esercitare l'opzione Irap, deve inviare il modello di comunicazione entro il 29.04.2014 (vale a dire 60 giorni dall'01.03.2014). Qualora un soggetto Ires che si trasforma in società di persone, intenda mantenere il regime di determinazione della base imponibile, disciplinato dall’art. 5 del decreto IRAP, dovrà esercitare l’opzione prevista dal comma 2 dell’art. 5-bis, entro il termine di 60 giorni dalla data di efficacia giuridica della trasformazione medesima, ossia dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese. In caso di mancato esercizio dell’opzione, si intenderà, “naturalmente” ed automaticamente, adottato il regime, di cui all’art. 5-bis. Resta valida, in tal caso, la possibilità di optare per l’applicazione del regime, di cui all’art. 5, nei termini “ordinari”, ossia entro 60 giorni dall’inizio del periodo d’imposta. In caso di trasformazione di società di persone in società di capitali, invece, non è necessaria alcuna comunicazione, atteso che queste ultime determinano la base imponibile, esclusivamente, in base all’art. 5 del decreto IRAP, a prescindere dalle modalità di determinazione della base imponibile, in precedenza applicate dalla società trasformanda. DA SOCIETÀ DI CAPITALI A SOCIETÀ DI DA SOCIETÀ DI PERSONE A PERSONE SOCIETÀ DI CAPITALI Comunicazione entro il termine di 60 giorni dalla data di efficacia giuridica della trasformazione medesima. Il modello da utilizzare Non è necessaria alcuna comunicazione. L’opzione va esercitata utilizzando il modello per la “Comunicazione dell’opzione per la determinazione del valore della produzione netta di cui all’articolo 5-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 446/97” approvato, con le relative istruzioni, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 4 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Il modello per l’esercizio dell’opzione, è costituito da 5 riquadri, nei quali vanno indicati: ¾ tramite la barratura dell’apposita casella “OPZIONE” o “REVOCA”, la tipologia di comunicazione effettuata: ¾ i dati del contribuente; ¾ i dati del soggetto che sottoscrive la comunicazione (rappresentante legale o, in mancanza, soggetto che ha l’amministrazione anche di fatto, o rappresentante negoziale); ¾ la firma della comunicazione; ¾ l’impegno alla trasmissione telematica da parte dell’intermediario abilitato. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 5 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Il modello, utilizzabile sia per l’opzione che per la revoca, deve essere presentato telematicamente, direttamente o tramite intermediari abilitati (quali professionisti, associazioni di categoria, CAF), attraverso il software denominato “COMIRAP”, disponibile gratuitamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Gli intermediari, eventualmente incaricati della trasmissione telematica, devono rilasciare al soggetto: ¾ una copia cartacea della comunicazione; ¾ una copia della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate, che ne attesta l’avvenuto ricevimento, e che costituisce prova dell’avvenuta presentazione. La comunicazione, debitamente sottoscritta dal soggetto incaricato della trasmissione telematica e dall’interessato, deve essere conservata a cura di quest’ultimo. MODELLO OPZIONE Presentazione esclusivamente telematica Tramite soggetti abilitati Direttamente dal In tal caso, il contribuente dovrà ricevere: o contribuente copia cartacea della comunicazione; ricevuta dell’Agenzia. ADEMPIMENTO: OPZIONE IRAP DA CHI È A QUALE SCOPO UTILIZZABILE Società di persone e imprese individuali in regime di contabilità ordinaria. Per usufruire SCADENZA della possibilità di determinare il valore netta regole della Irap, produzione secondo utilizzate le dalle Entro 60 giorni dall’inizio del periodo d’imposta per il quale si esercita l’opzione. Per il 2014 il società di capitali e dagli termine scade il 3 enti commerciali. marzo 2014. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 6 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info ESEMPIO La Gamma sas, in contabilità ordinaria, intende optare per la determinazione della base imponibile Irap con il metodo di bilancio per il triennio 2014 – 2016. A tal fine, entro il 03.03.2014, deve inviare l’apposito modello compilando il riquadro “COMUNICAZIONE” come segue: X Gamma sas 0123456789 0123456789 8010 Roma Remo Via H501 1 1 NCBMRA70L55B962I Nucibella Maria 15071970 X F Scandicci Nucibella Maria TMPCRL64P03D612A 28 02 2014 Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 Carlo 7 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info La Alfa snc in contabilità ordinaria, intende optare per la determinazione della base imponibile Irap a valori di bilancio per il triennio 2014 – 2016. A tal fine, la società presenterà il sopraesposto modello, entro il 03.03.2014 barrando la seguente casella: La Beta sas in contabilità ordinaria, ha optato per la determinazione della base imponibile Irap a valori di bilancio per il triennio 2011 – 2013. Ora intende revocare tale opzione. A tal fine, la società presenterà il sopraesposto modello, entro il 03.03.2014, barrando la seguente casella: Regime contabilità Dal 14.05.2011 i limiti di ricavi conseguiti nell’anno precedente, il cui mancato superamento consente alle imprese individuali e società di persone la tenuta della contabilità semplificata, sono stati innalzati nelle seguenti misure: 9 attività di prestazioni di servizi 9 altre attività ricavi non superiori a € 700.000. ricavi non superiori a € 400.000; Di conseguenza, qualora un’impresa abbia conseguito, nel periodo precedente, ricavi non superiori ai predetti limiti, potrebbe ritornare alla contabilità semplificata. Tale possibilità, tuttavia, incontra un limite qualora l’impresa opti/abbia optato per la determinazione della base imponibile Irap, a valori di bilancio, subordinata alla tenuta della contabilità ordinaria, per obbligo o per opzione. Calcolo della convenienza Sussistono diversi elementi che possono influire o meno sulla scelta da operare. La convenienza all’esercizio dell’opzione è collegata alla presenza di voci di spesa per le quali, a fronte della totale rilevanza civilistica, è prevista solo una parziale deducibilità fiscale. A titolo esemplificativo, in caso di opzione per il metodo di calcolo della base imponibile Irap a valori di bilancio: ¾ sono totalmente deducibili: 9 l’ammortamento e le spese per le autovetture; 9 le spese telefoniche; Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 8 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info 9 le spese di rappresentanza; 9 le manutenzioni eccedenti il 5%; 9 gli oneri diversi di gestione. ¾ con riguardo agli immobili – patrimonio, i relativi ricavi/costi rilevano sulla base di quanto imputato a Conto economico, e non invece secondo le risultanze catastali, utilizzabili nell’ipotesi di applicazione del metodo fiscale; ¾ le plus/minusvalenze rilevano per l’intero ammontare, a prescindere dall’eventuale rateizzazione fiscale. ELEMENTI CHE INFLUISCONO SULLA DECISIONE ¾ ammortamento e le spese per le autovetture; ¾ spese telefoniche; ¾ spese di rappresentanza; ¾ manutenzioni eccedenti il 5%; ¾ oneri diversi di gestione; ¾ immobili – patrimonio; ¾ plus/minusvalenze. Gli elementi che risultano tassabili o indeducibili a prescindere dal metodo di determinazione del valore della produzione netta ai fini Irap, non influiscono sull’esercizio dell'opzione. Ad esempio: ¾ concorrono sempre al calcolo di tale valore, i maggiori ricavi da adeguamento agli studi di settore; ¾ sono sempre indeducibili: 9 i costi del personale; 9 gli interessi dei canoni leasing; 9 le perdite su crediti. ELEMENTI CHE NON INFLUISCONO SULLA DECISIONE Concorrono in formazione del ogni caso valore alla della produzione, come stabilito dall’art. 2, D.P.R. n. 195/99, Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 i maggiori ricavi dall’adeguamento agli derivanti studi di settore 9 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info 9 i costi del personale dipendente e assimilato (anche se classificati in voci diverse dalla Sono, in ogni caso, indeducibili ai fini B.9), i compensi Irap, per effetto di quanto disposto collaboratori dagli artt. 5 e 5-bis, D.Lgs. n. 446/97: occasionali a agli i progetto, e amministratori spettanti per per gli gli utili e associati in partecipazione; 9 la quota degli interessi dei canoni di leasing; 9 le perdite su crediti. PLUS/MINUSVALENZE METODO FISCALE Non concorrono alla base imponibile Irap In particolare, secondo la CM 60/2008 sono le plus/minusvalenze relative: 9 a beni strumentali, anche di natura ordinaria; 9 a beni patrimonio, ossia diversi da quelli strumentali e non beni merce. PLUS/MINUSVALENZE METODO BILANCIO Risultano “pienamente rilevanti” ai fini Irap (cioè tassabili e deducibili): 9 sia quelle ordinarie (iscritte nella voce A.5/B.14 di Conto Economico), 9 che DA CESSIONE BENI STRUMENTALI straordinarie (iscritte nella voce E.20/E.21 di Conto economico). Sono, invece, irrilevanti tassabili/indeducibili Irap) (non le plus/minusvalenze che emergono in sede di valutazione civilistica dei beni strumentali. Risultano “rilevanti” ai fini Irap (cioè DA CESSIONE DI IMMOBILI PATRIMONIO tassabili e deducibili). Si tratta degli immobili ad uso abitativo che, ai fini reddituali, sono disciplinati dall’art. 90 TUIR. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 10 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Sono irrilevanti ai fini Irap, in quanto la DA CESSIONE D’AZIENDA cessione operazione d’azienda che genera è “un’ sempre componenti straordinarie che non concorrono alla formazione della base imponibile IRAP” (CM 27/2009). Inerenza L’imputazione delle spese a bilancio, prevede che le stesse seguano il principio di inerenza (ex art. 5 D.Lgs.446/97). In merito, l’Agenzia ha chiarito che (CM 39/2009): ¾ il principio di inerenza ai fini Irap “è quello civilistico” e pertanto: 9 i componenti positivi/negativi sono individuati sulla base della corretta imputazione a Conto economico (cd “principio di derivazione”); 9 un costo non può essere stanziato in bilancio (e così dedotto ai fini Irap) se attiene alla sfera personale dei soci o dell'imprenditore; ¾ con riferimento ai costi per i quali il TUIR prevede una parziale inerenza (spese telefoniche, spese relative ai veicoli a motore, spese di rappresentanza, ecc.), se esse: 9 sono interamente inerenti all'attività: è ammesso dedurre interamente tali costi ai fini Irap (per tale imposta non sono applicabili le presunzioni disposte ai fini dei redditi); 9 sono parzialmente inerenti: l'impresa può evitare di calcolare la quota inerente, adottando le stesse percentuali di deducibilità, valide ai fini dei redditi (evitando in tal modo che i verificatori vadano ad indagare la quota effettiva – CM 36/2009). Mancata comunicazione e remissione in bonis L’omesso/tardivo invio della comunicazione dell’opzione/revoca, per la determinazione della base imponibile Irap con il metodo da bilancio, può essere regolarizzata tramite la c.d. “remissione di bonis” introdotta dal D.L. n. 16/2012, a condizione che: ¾ la violazione non sia stata constatata, ovvero non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, di cui il soggetto abbia avuto formale conoscenza. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 11 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info La regolarizzazione della comunicazione/adempimento omesso è, comunque, consentita, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 28.09.2012, n. 38/E, se l’accesso/ispezione/verifica o altra attività amministrativa di accertamento, ha ad oggetto comparti impositivi diversi da quello cui si riferisce il beneficio fiscale/regime opzionale. ¾ alla data originaria di scadenza del termine previsto per inviare la comunicazione o effettuare l’adempimento formale siano soddisfatti i requisiti sostanziali richiesti dalla norma di riferimento. Ai fini della regolarizzazione, è necessario: ¾ effettuare la comunicazione/adempimento formale; ¾ versare “contestualmente” la sanzione pari a € 258 con il mod. F24 (codice tributo “8114” e “anno di riferimento” l’anno per il quale si effettua il versamento), senza possibilità di compensazione, entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile. Di conseguenza, l’eventuale omesso/tardivo invio della comunicazione relativa all’opzione/revoca con effetto dal 2014, potrà essere regolarizzata entro il 30.09.2014, ossia entro il termine di presentazione della “prima” dichiarazione Irap, successiva al termine previsto per l’adempimento in esame. REMISSIONE IN BONIS OPZIONE IRAP ADEMPIMENTI TERMINE 9 effettuazione della comunicazione/adempimento formale; 9 versamento “contestuale” della sanzione pari a € 258, utilizzando il mod. F24 (codice tributo “8114” e Entro il 30.09.2014 “anno di riferimento” l’anno per il quale si effettua il versamento), senza possibilità di compensazione. Riepilogo o Persone fisiche esercenti SOGGETTI INTERESSATI attività In contabilità ordinaria commerciali o Società di persone. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 12 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Le componenti imponibili o deducibili sono assunte così Società di capitali come risultanti dal conto economico, senza apportare le variazioni in aumento e in diminuzione disciplinate dalla normativa fiscale. DETERMINAZIONE - DEL VALORE I proventi e gli oneri concorrenti alla determinazione DELLA della PRODUZIONE Imprenditori NETTA individuali e società base continuano imponibile a rilevare nella stessa misura, prevista ai fini delle imposte sui redditi. di persone - È concessa la possibilità di commerciali optare per la determinazione della base imponibile secondo le modalità proprie delle società di capitali. Vi sono alcuni elementi che sono particolarmente collegati alla convenienza a esercitare l’opzione: o possibilità di dedurre al 100% i costi soggetti a limiti di deducibilità (spese telefoniche, spese di rappresentanza, spese riferite alle autovetture, ALCUNI ELEMENTI spese di manutenzione eccedenti il 5%, ecc.); o DA VALUTARE sono deducibili/imponibili minusvalenze/plusvalenze, se le classificate rispettivamente nelle voci B.14 e A.5 di conto economico; o sono deducibili alcuni oneri diversi di gestione, iscritti alla voce B.14 del conto economico. La comunicazione deve essere presentata entro 60 giorni dall’inizio del periodo d’imposta per il quale si esercita: - l’opzione per la determinazione del valore della TERMINI DI PRESENTAZIONE produzione netta, secondo le regole dell’art. 5 D.Lgs. 466/1997 (regole previste per società di capitali); - la revoca dell’opzione precedentemente comunicata. Per il periodo d’imposta 2014, la comunicazione deve essere inviata entro il 03.03.2014. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 13 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info - L’opzione è irrevocabile per 3 periodi d’imposta. - Al termine del triennio, si intende tacitamente DURATA DELL’OPZIONE rinnovata per un altro triennio, a meno che l’impresa non opti, secondo le modalità e i termini fissati, per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole proprie delle società di persone e degli imprenditori individuali. - La comunicazione deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE - La trasmissione dei dati contenuti nella comunicazione può essere effettuata: 9 DELL’OPZIONE direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall’Agenzia delle Entrate; 9 tramite i soggetti incaricati. Il termine di 60 giorni SOGGETTI Imprese decorre dalla data di individuali inizio attività comunicata nel mod. AA9. DI NUOVA Società COSTITUZIONE L’opzione può essere di persone esercitata entro 60 giorni di nuova dall’inizio del 1° periodo costituzione d’imposta. - Riproduzione riservata - Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 14 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info