Associazione Professionale Segretari Comunali e Provinciali
G.B.VIGHENZI
Brescia
PROPOSTE SULLO STATUS DEI
SEGRETARI COMUNALI IN VISTA
DELLA NUOVA CARTA DELLE
AUTONOMIE
Brescia , 7 febbraio 2011
7 febbraio 2011
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Quale orizzonte si delinea nell’assetto
organizzativo degli enti locali dopo i recenti
interventi modificativi ?
•
Legge del 23 dicembre 2009, n. 191  soppressione
della figura del direttore generale;
•
Legge 25 marzo 2010, n. 42  reintroduzione DG per i
Comuni con + di 100.000 ab.
•
L.122/2010 di con. DL 78/2010  soppressione agenzia
dei Segretari
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Il DDL 2259 , attualmente all’esame della Commissione Affari
Costituzionali del Senato, opera un importante riordino delle
funzioni delle provincie e dei comuni e delega il Governo per
l’adozione della Carta delle Autonomie locali .
Il DDL 2259 ha ad oggetto l’ “Individuazione delle funzioni fondamentali di
Provincie e Comuni, semplificazione dell’ordinamento regionale e degli enti locali,
nonché delega al Governo in materia di trasferimento delle funzioni
amministrative, Carta delle autonomie locali- Riordino di enti ed organismi
decentrati”.
Questi gli ambiti di intervento:
Capo I - PRINCÌPI GENERALI
Capo II FUNZIONI FONDAMENTALI
Capo III FUNZIONI AMMINISTRATIVE DEGLI ENTI LOCALI
Capo IV RAZIONALIZZAZIONE DEGLI UFFICI DECENTRATI DELLO STATO
Capo V SOPPRESSIONI E ABROGAZIONI RELATIVE AD ENTI E ORGANISMI
Capo VI ORGANI DEGLI ENTI LOCALI
Capo VII NORME IN MATERIA DI PICCOLI COMUNI
Capo VIII DIRETTORE GENERALE DEGLI ENTI LOCALI
Capo IX CONTROLLI
Capo X NORME FINALI E ABROGAZIONI
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Perché una proposta dei segretari
comunali della Vighenzi ?
Perché una riforma o un restyling dell’assetto
organizzativo non può non coinvolgere il segretario
comunale.
E come segretari comunali abbiamo il dovere di dire la
nostra, perché conosciamo meglio di chiunque altro la
variegata realtà dei Comuni.
Proponiamo quindi di integrare il capo VIII del ddl 2259
con una disciplina minima ma essenziale su ruolo e
funzioni del segretario Comunale, modificando l’art.97 e
l’art.107 del TUEELL.
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Una riforma deve prendere le mosse dalle
esigenze organizzative dei Comuni
Cosa serve oggi ai Comuni?
• Una figura di raccordo e coordinamento che faccia da cerniera
tra l’apparato tecnico-burocratico e la parte politica ;
• Una figura manageriale apicale che sovraintenda dirigenti e
altri responsabili di uffici e servizi per indirizzare l’azione
amministrativa verso gli obiettivi del programma politico;
• Una figura che all’occorrenza svolga anche compiti gestionali,
laddove se ne presenti la necessità.
La maggioranza dei Comuni (5.693 pari al 70% circa del
totale), ha meno di 5.000 abitanti ed è a questa realtà che
bisogna far riferimento quando si pensa alla realtà
organizzativa dei Comuni
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PROPOSTE DI MODIFICA TUEELL
CAPO II - Segretari comunali e provinciali
Art. 97. Ruolo e funzioni
1. Il comune e la provincia
hanno un segretario
titolare dipendente
dall'Agenzia autonoma per
la gestione dell'albo dei
segretari comunali e
provinciali, di cui
all'articolo 102 e iscritto
all'albo di cui all'articolo
98.
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• 1. Il comune e la provincia
hanno un segretario in
rapporto di dipendenza
funzionale dal Comune,
individuato tra i dirigenti
iscritti, a seguito di
pubblico concorso bandito
per ambiti regionali,
all'albo di cui all'articolo
98.
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Dirigenza e Albo regionale, non una rivendicazione
ma una misura nell’interesse dei Comuni
La soppressione
dell’Agenzia e la
ricollocazione sotto il
Ministero dell’Interno
Il riconoscimento del
ruolo dirigenziale
Albo Regionale
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Ci sembra anacronistica in un contesto di
federalismo annunciato.
E’ innegabile che la funzione del segretario
sia sostanzialmente riconducibile alla
dirigenza, che peraltro il segretario è
chiamato a coordinare
E’ importante non correre il rischio di
municipalizzare la figura del Segretario
L’esperienza che si acquisisce nei piccoli enti
è una palestra importante per la
professionalità dei Segretari e di questa se ne
avvantaggiano tutti i Comuni, anche quelli +
grandi . Per questo immaginiamo una
dipendenza funzionale dal Comune
nell’ambito di un rapporto di pubblico impiego
tramite l’albo gestito dalle Regioni, anche allo
scopo di mantenere la terzietà della figura
rispetto all’ente nel quale il Segretario presta
servizio. L’albo, dal quale i comuni
obbligatoriamente dovrebbero attingere il
segretario, consente, inoltre, di garantire
rigore ed uniformità sia nel reclutamento, sia
nella verifica della professionalità nel corso
7
della carriera.
Proposta di modifica art.97 segue
4. Il segretario sovrintende allo svolgimento
delle funzioni dei dirigenti e ne coordina
l'attività, salvo quando ai sensi e per gli
effetti del comma 1 dell'articolo 108 il
sindaco e il presidente della provincia
abbiano nominato il direttore generale. Il
segretario inoltre:
a) partecipa con funzioni consultive, referenti
e di assistenza alle riunioni del consiglio e
della giunta e ne cura la verbalizzazione;
b) esprime il parere di cui all'articolo 49, in
relazione alle sue competenze, nel caso in
cui l'ente non abbia responsabili dei
servizi;
c) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è
parte ed autenticare scritture private ed atti
unilaterali nell'interesse dell'ente;
d) esercita ogni altra funzione attribuitagli
dallo statuto o dai regolamenti, o
conferitagli dal sindaco o dal presidente
della provincia;
e) esercita le funzioni di direttore generale
nell'ipotesi prevista dall'articolo 108
comma
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4. Il segretario sovrintende ….Il segretario inoltre
: a) - b) - c) - omissis
d) In assenza di nomina del direttore generale
provvede ad attuare gli indirizzi e gli
obiettivi stabiliti dagli organi di governo
dell'ente, secondo le direttive impartite dal
sindaco o dal presidente della provincia, e
sovrintende alla gestione dell'ente,
perseguendo livelli ottimali di efficacia ed
efficienza, salva diversa disposizione
statutaria o regolamentare;
e) partecipa all’organizzazione del sistema dei
controllo interni, garantendone l’organicità
in rapporto alle finalità e presidiando in
particolare i controlli di regolarità
amministrativa e contabile;
f) Assicura il coordinamento e la gestione
associata dei servizi nei Comuni in cui opera
e garantisce il raccordo tecnico – operativo
territoriale ed istituzionale fra i vari livelli di
governo della pubblica amministrazione.
g) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo
statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal
sindaco o dal presidente della provincia, ivi
comprese quelle indicate all’art.107;
((h) esercita le funzioni di direttore generale nell'ipotesi prevista
dall'articolo 108 comma 4. )) cancellare
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Segnaliamo l’opportunità di un riordino dei compiti e
delle funzioni del segretario comunale
.
• Attribuire al Segretario in
via ordinaria, e salvo
deroghe rimesse
all’autonomia organizzativa,
una posizione di vertice
amministrativo.
• Attribuire al Segretario il
coordinamento delle
gestioni associate dei servizi
ed il loro sviluppo
• Definire ruolo e
responsabilità del
Segretario
nell’organizzazione del
sistema dei controlli interni
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Ciò è necessario in un contesto di
estrema confusione quale quello
attuale e sgombra il campo da
richieste di trattamenti economici
non contrattualizzati che hanno
creato distorsioni soprattutto nei
piccoli enti.
I Segretari possono svolgere un
ruolo propulsivo delle gestioni
associate.
E’ importate rafforzare la funzione di
assistenza giuridico-amministrativa,
intesa come riferita alla legalità in tutti i
suoi aspetti sostanziali e formali,
collegando la legalità anche alla
valutazione economica posta alla base
dei processi gestionali. Sicuramente il
Segretario è in grado di coniugare
legalità e economicità.
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Il segretario comunale: efficace strumento per dare
impulso alla gestione associata dei servizi comunali
… attraverso l’istituzione di una sede di segreteria comunale
unificata tra Comuni limitrofi, (con limiti numerici e di abitanti)
OPPORTUNITA’
•
•
La segreteria unificata è
fondamentale per favorire la
gestione associata dei
servizi.
Perché ciò possa realizzarsi è
necessario:
che il Segretario abbia la
direzione ed il coordinamento
della gestione.
Che ci sia un congruo periodo
transitorio per far maturare le
scelte politiche che devono
sostenere il percorso.
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CRITICITA’
Sganciata da un progetto di
gestione associata dei servizi
riduce il Segretario ad un
commesso viaggiatore che
NON SERVE né alla struttura
ne agli amministratori.
E’ importante che le modalità
attuative della norma non si
pongano in contrasto con
l’autonomia degli enti anche
nell’ottica di un auspicato
federalismo nella gestione dei
servizi.
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Proposte di modifica
1. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati
dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i
poteri di indirizzo e di controllo politico- amministrativo spettano agli organi
di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è
attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione
delle risorse umane, strumentali e di controllo.
2. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti
amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non
ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di
indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente
o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui
rispettivamente agli articoli 97 e 108.
3. Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei
programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i
quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai
regolamenti dell'ente:
a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
c) la stipulazione dei contratti;
d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di
spesa;
e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio
presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel
rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali
di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in
pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di
irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione
statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo
edilizio e paesaggistico-ambientale;
h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali,
autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di
giudizio e di conoscenza;
i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi,
delegati dal sindaco.
4. Le attribuzioni dei dirigenti, in applicazione del principio di cui all'articolo 1,
comma 4, possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di
specifiche disposizioni legislative.
(La norma deve intendersi integrata dall'articolo 53, comma 23, legge n. 388
del 2000 come modificato dall'articolo 29, comma 4, legge n. 448 del 2001)
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, le disposizioni
che conferiscono agli organi di cui al capo I titolo III l'adozione di atti di
gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che
la relativa competenza spetta ai dirigenti, salvo quanto previsto dall'articolo
50, comma 3, e dall'articolo 54.
6. I dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli
obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei
risultati della gestione.
7. Alla valutazione dei dirigenti degli enti locali si applicano i principi contenuti
7nell'articolo
febbraio
20111 e 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286,
5, commi
secondo le modalità previste dall'articolo 147 del presente testo unico.
CAPO III - Dirigenza ed incarichi
Art. 107. Funzioni e
responsabilità della dirigenza
commi 1-7 omissis
8. Tutte le funzioni e le
responsabilità della dirigenza
possono essere conferite al
Segretario Comunale con
norma statutaria o
regolamentare o con decreto
del Sindaco.
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Perché modificare l’art.107 del TUEELL?
E’ necessario rimediare
alla estrema genericità
della definizione del
ruolo oggi contenuta
nel TUEELL (art.97
lett.d) a fronte di una
espressa attribuzione
di ogni potere
gestionale ai
responsabili,
considerata come
inderogabile dalla più
recente giurisprudenza
amministrativa.
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Ciò è funzionale ad un
efficace inserimento del
segretario nella struttura,
che oggi è rimesso
prevalentemente alla
personalità dei singoli
segretari
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Altre opportunità da cogliere…1
Attribuire al Segretario le funzioni apicali per il raccordo tecnico –
operativo territoriale ed istituzionale fra i vari livelli di
governo della pubblica amministrazione.
In linea con l’art.118 Cost. che
assegna ai Comuni in via originaria
e generale le funzioni
amministrative, questi diventano i
terminali privilegiati di tutta l’attività
amministrativa, ivi compresa quella
statale e regionale.
Il Piano industriale della riforma della P.A,
pubblicato il 28 maggio 2008, prevede che i
cittadini abbiano a disposizione i servizi
pubblici in condizioni di prossimità mediante
un sistema di reti amiche, anche in
competizione e sovrapposizione tra loro
(front office Comuni, uffici postali, tabaccai,
banche, ecc.)
E’ questa la naturale evoluzione dell’attuale ruolo del segretario comunale e
provinciale:
•essere in grado di supportare gli enti nella gestione delle complessità
tecnologiche e funzionali in arrivo, comportanti la coesistenza di atti e servizi
provenienti da tutte le amministrazioni pubbliche;
•contemperare la legalità dell’azione amministrativa con i criteri di efficacia,
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efficienza
economicità;
Altre opportunità da cogliere…2
E’ necessario agevolare
l’accesso alla carriera dei
vincitori del concorso
COAIII, che sono oltre 300 e
che hanno finalmente
ultimato un percorso che è
durato quasi 4 anni!
Attualmente per l’accesso
alla 1° fascia (C ), la sede di
segreteria non deve
superare i 3.000 abitanti
(art.31 CCNL 16.5.2001).
La spinta all’associazionismo tra enti, dovuta in passato alla
carenza di segretari, ed ora orientata alla gestione di
funzioni e servizi (che il legislatore incoraggia …art.14
co.28 L.122/2010, anche se in attesa di DPCM), rende
difficile, in alcune zone d’Italia, individuare sedi di
segreteria per i nuovi segretari.
PROPOSTA: Elevare a 5.000 il limite della fascia C per le sedi
convenzionate che intendono gestire insieme servizi o funzioni.
(la materia potrebbe non essere più di competenza della CCNL dopo la
riforma dell’art.40 del Dlgs.165 ad opera del dlgs 150/2009)
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Considerazioni finali
Il Segretario, posto al vertice della burocrazia locale,
si configura come il dirigente pubblico (cioè al servizio
della comunità locale) che è custode e garante della
regolarità dell’attività amministrativa dell’ente e nel
contempo assicura il perseguimento degli obiettivi
predeterminati dall’Amministrazione con i criteri di
efficacia, efficienza ed economicità.
Svolge da sempre un delicato ruolo di cerniera tra
politica e burocrazia, tra istituzioni e cittadini e tra i
diversi livelli di governo che operano sul territorio.
Fatto salvo un nucleo stabile di funzioni (…),
l’autonomia organizzativa del Comune potrà operare
scelte diverse in merito alla competenza per
l’attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti
dagli organi di governo dell'ente ed alla
sovrintendenza della gestione dell'ente, con il
perseguimento di livelli ottimali di efficacia ed
efficienza.
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Raccomandazioni importanti:
• MANTENERE UNA CARRIERA UNICA che
inizia dai piccoli comuni e cresce verso
gli enti più grandi
• Dare certezza alle funzioni del
Segretario precisando che allo stesso
compete di norma la direzione ed il
coordinamento della gestione
• Opportunità da cogliere… (impulso alla
gestione associata , raccordo tecnico –
operativo, snellimento criteri d’accesso)
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