IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
Che cosa è l’ IMU?
É la nuova imposta che si paga sul possesso degli immobili, istituita in via sperimentale
dall’anno 2012 sino all’anno 2014.
Chi la paga?
Sono tenuti al pagamento dell’IMU i proprietari di immobili, inclusi i terreni e le aree
edificabili, a qualsiasi uso destinati, nonché i titolari di diritti reali di usufrutto, uso,
abitazione, enfiteusi, o superficie sugli immobili stessi.
Quali immobili pagano l’IMU?
Costituisce presupposto per il pagamento dell’IMU il possesso degli immobili già
assoggettati ad ICI (fabbricati, aree edificabili, terreni agricoli) e di altri immobili in
precedenza non considerati imponibili, quali i terreni non coltivati.
Diversamente dall’ICI, l’IMU si applica anche all’abitazione dove il contribuente risiede e
dimora abitualmente (l’abitazione principale).
Anche i fabbricati rurali ad uso strumentale (cioè utilizzati per l’attività dell’impresa
agricola), già esclusi dall’ICI, sono imponibili, pur se con ampie eccezioni.
Quindi i fabbricati, l’abitazione principale e le pertinenze della stessa, le aree fabbricabili
ed i terreni agricoli ubicati nel territorio dello Stato Italiano a qualsiasi uso destinati,
compresi quelli utilizzati dalle aziende o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività
d’impresa. Nello specifico, si intende per:
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fabbricato: l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio
urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla
costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione
è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione
ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato; sono compresi tra i
fabbricati anche le abitazioni rurali e i fabbricati strumentali all’esercizio
dell’attività agricola;
abitazione principale: l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto come unica unità
immobiliare, nel quale il possessore
e il suo nucleo familiare dimorano
abitualmente e risiedono anagraficamente;
pertinenza dell’abitazione principale: i fabbricati classificati nelle categorie
catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per
ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad
uso abitativo utilizzata come abitazione principale;
area edificabile: un’area utilizzata o utilizzabile a scopo edificatorio in base allo
strumento urbanistico generale adottato dal Comune indipendentemente
dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo;
terreno agricolo: il terreno adibito all’esercizio delle attività agricole indicate
nell’art. 2135 del Codice Civile.
Quali immobili non pagano l’IMU? (da rivedere)
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Immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti nel proprio territorio
dalle Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, enti del servizio sanitario
nazionale e tutti i consorzi tra questi enti, destinati esclusivamente ai compiti
istituzionali;
Fabbricati classificati o classificabili nella categoria catastale E;
I fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’art. 5-bis del D.P.R. del
29/09/1973 n. 601;
I fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con
le disposizioni degli art. 8 e 9 della Costituzione, e le loro pertinenze;
I fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli art. 13, 14 e 15 del Trattato
lateranense;
I fabbricati appartenenti agli Stati Esteri e alle organizzazioni internazionali;
Immobili utilizzati da enti non commerciali destinati esclusivamente allo
svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive,
culturali, ricreative, che non abbiano natura commerciale;
I terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi
dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984; cfr Circolare Mef n.9/1993
Fabbricati rurali strumentali in zone montane o parzialmente montane; cfr elenco
Istat
La base imponibile è ridotta del 50% per:
•
•
per i fabbricati di interesse storico o artistico;
per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al
periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è
accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega
idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di
presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
Come si calcola l’ IMU
Determinazione dell'imposta = Base imponibile per aliquota x percentuale di possesso x
mesi di possesso1.
Aliquote:
•
•
•
ordinaria: 0,76% (I Comuni possono aumentare o diminuire di 0,3%)
abitazione principale e pertinenze: 0,40% (I Comuni possono aumentare o
diminuire di 0,2%)
fabbricati rurali strumentali: 0,2% (I Comuni possono diminuire fino allo 0,1%)
1 Per il calcolo del periodo di possesso vale la stessa regola dell’ICI: viene considerato un mese intero di possesso il mese nel quale il
possesso si verifica per almeno 15 giorni. Pertanto, l’acquisto di un immobile che avviene il 10 del mese comporta il calcolo dell’imposta
da parte dell’acquirente per l’intero mese (il possesso si protrae per oltre 15 giorni); un acquisto che avviene il giorno 20 del mese,
comporta il calcolo dell’imposta a partire dal mese successivo (il possesso si protrae per meno di 15 giorni).
La base imponibile è il valore sul quale si calcola l’IMU; si determina secondo le modalità
descritte di seguito:
Fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie C2-C6-C7 (con esclusione della
categoria A10)
•
rendita + rivalutazione x coefficiente ovvero
rendita + 5% x 160
Fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie C3-C4-C5
•
rendita + rivalutazione x coefficiente ovvero rendita + 5% x 140
Fabbricati classificati nel gruppo catastale A10 e categoria catastale D5
•
rendita + rivalutazione x coefficiente ovvero rendita + 5% x 80
Fabbricati classificati nel gruppo catastale C1
•
rendita + rivalutazione x coefficiente ovvero rendita + 5% x 55
Fabbricati iscritti in catasto categoria D (con esclusione della categoria D5)
•
rendita + rivalutazione x coefficiente ovvero rendita + 5% x 60 (65 dal 2013)
Fabbricati categoria D privi di rendita (posseduti da imprese): valore contabile x coefficiente
(stabilito dal Ministero delle Finanze)
Area Edificabile: valore commerciale dell’area avendo riguardo alla zona territoriale in cui è
ubicato l'immobile, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per
eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi
rilevati sul mercato dalla vendita di aree con analoghe caratteristiche.;
Terreni agricoli: reddito domenicale + rivalutazione x coefficiente ovvero reddito
dominicale + 25% x 110 (per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali
iscritti nella previdenza agricola – anche se si tratta di terreni non coltivati) o x 135 (per altri
casi).
I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1
del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola,
purché dai medesimi condotti, sono soggetti all’imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro
6.000 e con le seguenti riduzioni:
a) del 70 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro
15.500;
b) del 50 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
c) del 25 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.
Sono esenti dall’IMU, come già avveniva nel regime dell’ICI, i terreni agricoli situati in aree
montane o di collina, delimitate ai sensi della legge n. 984 del 1977. L’elenco dei territori nei quali
tale esenzione si applica è allegato alla Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14
giugno1993. L’esenzione non si applica ai terreni incolti.
Tutti i valori devono riferirsi alla data del 1° gennaio dell’anno in corso: le rendite dei
fabbricati e il reddito dominicale dei terreni vengono determinati dall’Agenzia del territorio
(più conosciuta come Catasto), il valore commerciale delle aree edificabili viene
autodeterminato dal contribuente sulla base dell’andamento del mercato, mentre il valore
dei fabbricati “D” posseduti da imprese, non ancora accatastati, tramite le scritture contabili.
Nel caso in cui i fabbricati siano ultimati, occorre procedere con sollecitudine
all’accatastamento presso l’Agenzia del Territorio poiché per determinare l’imposta non è
più consentito utilizzare la cosiddetta “rendita presunta”. Fino alla data di accatastamento,
anche se utilizzato, il fabbricato sconterà l’imposta calcolata in base al valore dell’area sulla
quale è edificato l’immobile.
ATTUALMENTE IL COMUNE DI CASTELNUOVO DON BOSCO NON HA ANCORA
DETERMINATO LE ALIQUOTE. IN OGNI CASO ENTRO LA SCADENZA DEL 18
GIUGNO 2012 VANNO TENUTE IN CONSIDERAZIONE PER IL CALCOLO ED IL
PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA IMU, LE ALIQUOTE BASE FISSATE DALLO
STATO, COME SEGUE:
Quota
Aliquota Quota
Fattispecie
Detrazioni
base
Stato
Comune
€ 200,00
Abitazione principale e pertinenze
0,4%
----
0,4%
È prevista una maggiorazione di
€ 50,00 per ogni figlio dimorante
abitualmente
e
residente
anagraficamente nell’abitazione
principale, purché di età non
superiore ai 26 anni (fino a un
massimo di 8 figli)
Fabbricati appartenenti a cooperative
edilizie a proprietà indivisa
€ 200,00
Fabbricati regolarmente assegnati dagli ex
IACP
Fabbricati rurali ad uso strumentale
Fabbricati (diversi dalle casistiche
precedenti)
Aree edificabili
Terreni agricoli
(per i soci assegnatari, solo
sugli immobili adibiti ad
abitazione
principale;
la
detrazione opera sulla quota
comunale
fino
alla
concorrenza della stessa)
0,76%
-----
0,76%
0,2%
----
0,2%
---
0,76%
0,38%
0,38%
---
0,76%
0,76%
0,38%
0,38%
0,38%
0,38%
-----
N.B. L’assegnazione della casa coniugale al coniuge in sede di separazione o divorzio, si intende effettuato a titolo di
diritto di abitazione e pertanto costituisce presupposto per il pagamento dell’IMU. Il coniuge assegnatario
dell’abitazione è quindi obbligato dalla legge al pagamento dell’IMU, a prescindere dall’effettivo possesso dell’immobile,
per tutta la durata dell’assegnazione.
Quando si paga?
Nell’anno in corso:
•
Per abitazione principale e pertinenze: 3 rate (o 2):
-
18 giugno: 33% importo dovuto con aliquota 0,4 e detrazioni
17 settembre: 33% importo dovuto con aliquota 0,4 e detrazioni
17 dicembre: saldo con conguaglio (tenendo conto delle aliquote comunali)
Chi paga in 2 rate: 18 giugno: 50% (con aliquota base 0,4% e detrazioni) - 17 dicembre:
saldo e conguaglio con aliquote comunali)
Si ricorda che “le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al
nucleo familiare si applicano per un solo immobile”, anche nel caso in cui i componenti del nucleo abbiano
stabilito in domicili diversi la propria dimora e la propria residenza.
•
Per gli altri casi: 2 rate
-
18 giugno: 50% importo dovuto con aliquota 0,76
17 dicembre: saldo con conguaglio (tenendo conto delle aliquote comunali)
•
-
Per fabbricati rurali strumentali:
18 giugno: 30% applicando aliquota base 0,2
17 dicembre: saldo con conguaglio
Si ricorda che, per effetto di diverse sentenze della Corte di Cassazione, solo i fabbricati classificati in
catasto nella categoria D/10 possono essere considerati rurali strumentali. Inoltre, nel caso dei fabbricati
rurali strumentali, non è necessaria l’identità soggettiva tra l’utilizzatore del bene strumentale e il
proprietario dell’immobile posto sul fondo asservito, in quanto il carattere rurale viene automaticamente
riconosciuto alla costruzione strumentale all’attività agricola ed è sganciato dalla necessità di ulteriori
requisiti specifici. L’unico criterio oggettivo previsto dall’articolo 9, comma 3 bis del dl 557/93 è il
riconoscimento della ruralità della costruzione in sé e per sé considerata.
Si ricorda, inoltre, che:
- i fabbricati rurali (strumentali e non) già iscritti al catasto edilizio urbano ed oggetto di variazione catastale
ai fini del riconoscimento della ruralità (comma 14-bis, art. 13, del d.l. 201), saranno assoggettati all’IMU
sulla base dell’avvenuta riclassificazione;
- i fabbricati rurali (strumentali e non) non ancora iscritti al catasto edilizio urbano devono essere accatastati
entro il 30 novembre 2012 (commi 14-ter e 14–quater del medesimo articolo 13), sulla base del modello
DOCFA. Non devono essere accatastati i fabbricati rurali che “non costituiscono oggetto di inventariazione
ai sensi dell’ articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28”.
Il calcolo dell’IMU sui fabbricati rurali strumentali (ad aliquota di base) è il seguente: la base imponibile si
ottiene moltiplicando la rendita iscritta in catasto, aumentata del 5%, per il nuovo coefficiente pari a 60; il
risultato si moltiplica poi per l’aliquota ordinaria del 2 per mille.
•
Per fabbricati rurali (strumentali e non) in corso di accatastamento entro
novembre:
- 17 dicembre: unica soluzione con aliquote definitive
Come si paga?
Esclusivamente con delega modello F 24 presso uffici postali o sportelli bancari.
L’importo da versare deve essere arrotondato all’euro, senza centesimi; l’arrotondamento
va effettuato per difetto, se la frazione è inferiore a 50 centesimi, o per eccesso se è uguale
o superiore a detto importo.
Non si versa l’imposta se l’importo riferito all’intero anno non supera € 12,00, mentre se
l’importo della sola rata di acconto è inferiore a € 12,00 si paga direttamente il totale annuo a saldo,
nel mese di Giugno.
È importante calcolare correttamente l’imposta e versarla alle scadenze stabilite,
altrimenti si incorre nella sanzione del 30% per insufficiente, omesso o tardivo
versamento.
Come si compila il modello F24
Per versare correttamente l’imposta occorre compilare la sezione “IMU E ALTRI TRIBUTI
LOCALI”, individuando l’Ente destinatario del versamento e utilizzando i seguenti
“codici tributo” istituiti dall’Agenzia delle Entrate, che variano secondo la tipologia del
bene per cui si deve versare.
Denominazione
Codice
IMU - imposta municipale propria su abitazione princ. e relative pertinenze - COMUNE
3912
IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE
3913
IMU - imposta municipale propria per i terreni - COMUNE
3914
IMU - imposta municipale propria per i terreni - STATO
3915
IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE
3916
IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - STATO
3917
IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - COMUNE
3918
IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - STATO
3919
IMU - imposta municipale propria – interessi da accertamento - COMUNE
3923
IMU - imposta municipale propria – sanzioni da accertamento - COMUNE
3924
Nel calcolo dell’acconto, che deve essere determinato secondo la disciplina stabilita dalla legge, l’importo
totale dell’IMU dovuta per Terreni, Aree fabbricabili e Altri fabbricati, va suddiviso a metà tra Comune e
Stato, riportando sul modello F24 i relativi importi con il codice tributo appropriato.
In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi dovranno essere versati unitamente all’imposta dovuta.
Il codice catastale del Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili, è reperibile sul sito Internet
www.agenziaentrate.gov.it.
N.B Sussiste l’obbligo di presentare la dichiarazione IMU entro 90 giorni dalla data in cui il possesso
degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione
dell'imposta.
ESEMPI DI CALCOLO
imponibile
Tipologia
Abitazione
principale
Pertinenza
rendita
aliquota
imposta
rendita + 5% X 160
€ 1.000,00 € 168.000,00
0,4%
€ 672,00
€ 100,00
0,4%
€ 67,20
€ 739,20
€ 200,00
€ 50,00
€ 489,20
€ 0,00
€ 489,20
€ 16.800,00
Imposta lorda
Detrazione
Maggiorazione detrazione per un figlio (età inferiore 26 anni)
Imposta netta
quota Stato – 0,00%
quota Comune – 0,4%
imponibile
Tipologia
Immobile a
disposizione
rendita
€ 1.000,00
aliquota
rendita + 5% X 160
€ 168.000,00
0,76%
imposta
quota Stato - 0,38%
€ 1.276,80
€ 638,00
quota Comune - 0,38%
€ 638,00
(categoria A)
imponibile
Tipologia
Immobile a
disposizione
rendita
€ 1.000,00
aliquota
rendita + 5% X 55
€ 57.750,00
imposta
quota Stato - 0,38%
€ 438,90
€ 219,45
quota Comune - 0,38%
€ 219,45
0,76%
(categoria C1)
Tipologia
Area edificabile
valore
(imponibile)
€ 200.000,00
aliquota
0,76%
quota Stato - 0,38%
quota Comune - 0,38%
imponibile
Tipologia
reddito
dominicale
terreno agricolo(posseduto € 30,00
da coltivatori diretti o
imprenditori agricoli
professionali iscritti nella
previdenza agricola)
aliquota
reddito dominicale +
25% X 110
€ 4.125,00
0,76%
quota Stato - 0,38%
imposta
€ 1.520,00
€ 760,00
€ 760,00
imposta
€ 31,35
€ 15,67
quota Comune - 0,38%
€ 15,67
TABELLA DELLE CATEGORIE CATASTALI
I - IMMOBILI A DESTINAZIONE ORDINARIA
GRUPPO A
A/1 Abitazioni di tipo signorile
A/2 Abitazioni di tipo civile
A/3 Abitazioni di tipo economico
A/4 Abitazioni di tipo popolare
A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare
A/6 Abitazioni di tipo rurale
A/7 Abitazioni in villini
A/8 Abitazioni in ville
A/9 Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici
A/10 Uffici e studi privati
A/11 Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi
GRUPPO B
B/1 Collegi e convitti, educandati; ricoveri; orfanotrofi; ospizi; conventi; seminari; caserme
B/2 Case di cura ed ospedali (senza fine di lucro)
B/3 Prigioni e riformatori
B/4 Uffici pubblici
B/5 Scuole e laboratori scientifici
B/6 Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9
B/7 Cappelle ed oratori non destinati all’esercizio pubblico del culto
B/8 Magazzini sotterranei per depositi di derrate
GRUPPO C
C/1 Negozi e botteghe
C/2 Magazzini e locali di deposito
C/3 Laboratori per arti e mestieri
C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi (senza fine di lucro)
C/5 Stabilimenti balneari e di acque curative (senza fine di lucro)
C/6 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (senza fine di lucro)
C/7 Tettoie chiuse od aperte
II - IMMOBILI A DESTINAZIONE SPECIALE
GRUPPO D
D/1 Opifici
D/2 Alberghi e pensioni (con fine di lucro)
D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (con fine di lucro)
D/4 Case di cura ed ospedali (con fine di lucro)
D/5 Istituto di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro)
D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi (con fine di lucro)
D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali
trasformazioni.
D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza
radicali trasformazioni.
D/9 Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio.
D/10 Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole.
III - IMMOBILI A DESTINAZIONE PARTICOLARE
GRUPPO E
E/1 Stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei.
E/2 Ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio.
E/3 Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche
E/4 Recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche.
E/5 Fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze.
E/6 Fari, semafori, torri per rendere d’uso pubblico l’orologio comunale
E/7 Fabbricati destinati all’esercizio pubblico dei culti.
E/8 Fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi i colombari, i sepolcri e le tombe di famiglia.
E/9 Edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo E.
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É la nuova imposta che si paga sul possesso degli immobili, istituita