NewsLetter
mensile della Camera di Commercio Internazionale
n. 4 - Aprile 2015
World Chambers Congress
The essential forum for Chambers
COMMISSIONI ICC
by John Danilovich
Secretary General
International Chamber of Commerce
As the world business organization, representing businesses of all sizes, ICC established the World Chambers Federation in
1956 as the umbrella division bringing together ICC’s notable number of chamber
members.
Our aim then, as it is today, was to help
chambers and their members around the
world build relationships and share expertise. Today, not only does WCF offer practical, hands-on solutions to support the
development of small- and medium-sized
enterprises, but it provides the worldwide community of over 12,000 chambers
of commerce with a platform to consider
how best to face the multifarious challenges of doing business in the 21st century.
Economia Digitale
ICC Cyber Security Guide
WCF is able to do this by leveraging ICC’s
unrivalled global network to foster partnerships and support projects at both international and local level.
Since the first ICC WCF World Chambers
Congress took place in Marseilles, France
in 1999, this unique event has presented chambers with a rare opportunity to
exchange best practices and experiences
on a global scale. From facilitating crossborder trade and investment to addressing climate change and sustainable development issues, the Congress itself as
well as the continued dialogue between
events, helps us address issues that transcend national boundaries.
Global economic challenges require international coordination and cooperation. As
an integral and pivotal part of the global
economy, chambers remain at the heart of
the economic development of their business communities and play an increasingly
important role in the promotion of trade
as a driver of growth. Small- and mediumsized enterprises in particular, count on
chambers and other business organizations to ensure that sound policies from
national governments are implemented.
While international and national policy debates continue on such issues, chambers
help ensure that at grassroots level, tangible progress is made.
segue a pagina 2
APPROFONDIMENTI
Questioni Fiscali
La Voluntary Disclosure: inevitabile destino,
con qualche insidia
Calendario Commissioni ICC e ICC Italia
APPUNTAMENTI ICC ITALIA
IN
EVIDENZA
SEMINARI
VENDITA E FORNITURA
INTERNAZIONALE DI MACCHINARI
Bologna, 14 maggio 2015
PROBLEMATICHE DOGANALI
Aspetti operativi
e recenti indirizzi giurisprudenziali
SAVE THE DATE
SEMINARI
Vendita e Fornitura internazionale di
Impianti industriali
Mestre, 17 giugno 2015
Le Garanzie Bancarie Internazionali
Roma, 19 giugno 2015
APPROFONDIMENTI
Vantaggi e pericoli delle “escalation clauses” Il Regolamento di Mediazione della ICC
Le nuove disposizioni in materia di
informazioni sugli alimenti
NOTIZIE
L’Internet governance e l’evoluzione di ICANN
Internazionalizzazione dei Cluster
NOTIZIE
Le nuove disposizioni in
materia di informazioni
sugli alimenti
L’Internet governance e
l’evoluzione di ICANN
Brevi dal Consiglio d’Europa
Convegno MISE - ICANN, Roma 14 aprile 2015
ICC Model Contract on Commercial Agency
continua da pagina 9
continua a pagina 10
di Federica Bonafaccia
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PUBBLICAZIONI
World Chambers Congress
The essential forum for Chambers
continua da pagina 1
Drawing speakers from key positions in chambers, business and
government, the Congress provides an opportunity for chamber
and business leaders to tackle global challenges and opportunities, via a series of plenary sessions. But as well as considering
major global issues impacting business, the Congress is also a
practical workshop showcasing pragmatic tools for trading in a
global marketplace.
Representatives from chambers of all sizes and every structure,
from every corner of the globe gather at the Congress to address
the latest business issues affecting their respective communities
and over time the Congress has built an enviable reputation as the
essential forum to promote knowledge sharing between chambers.
In the age of the Internet some may question the need for such
“face-to-face” events to even exist. But experience has taught
us that first-hand impressions still matter. Despite technological
advances that make contact at the click of a mouse possible, people and the relationships they build benefit greatly from the kind
of interaction the World Chambers Congress offers. Face-to-face
interaction still beats the Internet when it comes to building trust
and evaluating potential partners and their products. That is why
delegates travel great distances to participate in our event. The Congress drives real innovation in the important services that
chambers offer to business, from established certificates of origin
through to new services that can help SMEs get a foothold in today’s global markets. There is also inspiration to be had during the
final rounds of the WCF World Chambers Competition, when participating chambers present their innovative projects on an array
of issues, from improving memberships to promoting corporate
social responsibility.
Hosted every two years in a different region of the world, the
Congress also gives delegates a chance to develop new business
opportunities and interact with the leading companies from the
selected region’s oil, agriculture, trade, and services sectors.
In fact, a lot of work goes into researching and responding to the
needs of our chamber members so that the practical advice shared over the three-day event can be used by chambers to improve
products and services that will ultimately benefit their business
communities upon their return home.
ICC and the WCF General Council is active in selecting the host
chamber and our delegates help craft our sessions through constant feedback. Today WCF has already received bidding intentions to host the Congress into 2022. This year though we return
to Europe to stage the 9th World Chambers Congress with the
Torino Chamber in Torino, Italy from 10-12 June. We expect to see
over 1,500 chamber leaders and business representatives there
and look forward to welcoming you.
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ICC Italia Newsletter
Commissioni ICC
Economia Digitale
ICC Cyber Security Guide
Predisposta dalla Commissione sulla Digital Economy, la ICC
presenta la Cyber Security Guide, un nuovo strumento ICC a
sostegno delle imprese di ogni dimensione che si trovano ad
affrontare questioni relative alla cyber security nel tentativo
di ridurre e possibilmente evitare i rischi posti in essere dal
cyber crime.
Di pari passo con l’aumento di opportunità di mercato a livello globale offerte dalla digital economy, sono infatti cresciuti
anche i rischi cui sono esposte le imprese a causa di possibili
falle nei sistemi informatici. Una mancata consapevolezza
dei rischi effettivi per la sicurezza informatica di un’impresa può essere una barriera difficile da superare, soprattutto
nell’ottica del difficile compito di valutare quali contromisure
adottare.
Le minacce provengono principalmente dall’esterno: hackers
che immettono virus e malware nella Rete o criminali informatici assoldati per attività di spionaggio industriale. A volte,
invece, i rischi si nascondono all’interno dell’organizzazione
stessa tra dipendenti capaci di alterare dati o approfittare di
risorse aziendali per scopi illeciti. Dal punto di vista azienda-
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ICC Italia Newsletter
le, è quindi fondamentale essere consapevoli di tali rischi
e, sebbene non vi sia una facile soluzione, cercare di tenerli
sotto controllo attraverso un efficace processo di gestione
del rischio.
La ICC - fedele alla sua quasi centenaria attività di predisposizione di strumenti pratici e guide all’insegna dell’auto-regolamentazione per imprese di ogni dimensione - mette a disposizione questa Cyber Security Guide, delineando innanzitutto
i temi generali relativi alla sicurezza on line, ugualmente validi
per imprese di ogni settore e dimensione, nonché identificando le azioni chiave che le imprese possono mettere in atto per
ridurre i rischi associati al cyber crime. InOLTRE, la Guida presenta un questionario di autovalutazione al fine di verificare le
capacità di resilienza e identificare punti di forza e di debolezza del sistema informatico aziendale.
La Guida, presentata all’Aia in occasione della Quarta Conferenza mondiale sul Cyberspazio – cui ha partecipato anche il
Segretario Generale del Consiglio d’Europa, Thorbjørn Jagland
– è disponibile sul sito web di ICC in download gratuito.
n. 4 - Aprile 2015
Commissioni ICC
Questioni Fiscali
L’approvazione della legge 186/2014, dopo una lunghissima
gestazione dal Governo Letta al Governo Renzi, ha reso possibile - dal 1° gennaio del corrente anno - avviare la procedura
di collaborazione spontanea, la c.d. Voluntary Disclosure, per
regolarizzare attività finanziarie e investimenti non dichiarati
in precedenza al Fisco italiano.
In linea con il mutato e, per così dire, “globalizzato” atteggiamento internazionale, si fa sempre più serrata la morsa in
tema di lotta all’evasione fiscale, anche per lo scambio di informazioni tra le Amministrazioni finanziarie.
Il tema della Voluntary Disclosure interessa una vasta platea
professionale di operatori, anche se l’applicazione concreta
della nuova normativa comporta una serie di problemi ope-
rativi, implicazioni e dubbi interpretativi non ancora del tutto
chiariti e forse, almeno per qualche tempo, destinati a rimanere tali, pur tenendo presenti le novità in tema di raddoppio
dei termini di accertamento contenute nella bozza di decreto
delegato sulla certezza del diritto, predisposta in questi giorni
a livello governativo.
Pertanto, con la nota che segue, a cura dell’Avv. Paolo de’ Capitani, componente della Commissione Fiscale di ICC Italia, viene in breve effettuato il punto sulla procedura di emersione e
relative attuali criticità, con riserva di ritornare in argomento
per ulteriori contributi in materia correlati all’evoluzione applicativa della procedura stessa.
Avv. Lucio M. Brunozzi, Vice Presidente ICC Italia - Coordinatore della Commissione
La Voluntary Disclosure: inevitabile destino, con qualche insidia
di Paolo de’ Capitani di Vimercate
Sulla scia degli Stati Uniti e degli altri Paesi che hanno infranto
il muro del segreto bancario, da decenni barriera invalicabile
per le Amministrazioni finanziarie di tutto il mondo, anche il
nostro Paese ha siglato in queste settimane con i più importanti paradisi fiscali una serie di accordi che consentiranno
all’Agenzia delle Entrate di acquisire dati di contribuenti italiani che non hanno rispettato gli obblighi tributari italiani, sia di
natura sostanziale, sia relativi al monitoraggio fiscale (il famigerato quadro RW della dichiarazione).
La prospettiva che informazioni tanto compromettenti siano
presto consegnate all’Amministrazione italiana, unitamente a
un feroce inasprimento delle sanzioni per le violazioni più importanti legato all’introduzione del reato di auto riciclaggio e
alla conseguente sempre più ridotta utilizzabilità delle somme
occultate all’estero, spingerà la maggior parte dei contribuenti non in regola a utilizzare l’ultima chance di emersione che
la legge 15 dicembre 2014 n. 186 offre sino al 30 settembre
2015. Ciò, se non altro, anche per svincolare le somme da un
intermediario straniero (banca, fiduciario etc.) che se sino a
ieri era disposto a chiudere un occhio, a volte due, sull’origine
dei capitali che riceveva in deposito o gestione, da qualche
tempo ha mutato atteggiamento e con una svolta a 180°, timoroso di sanzioni amministrative e penali che ne metterebbero a rischio l’esistenza, sollecita ai suoi (ex?) clienti in ogni
modo la regolarizzazione della posizione fiscale in patria.
Forte dei nuovi accordi sullo scambio di informazioni e memore delle critiche (specie di fonte UE) rispetto ai precedenti scudi fiscali, il Parlamento ha varato un provvedimento di
emersione che non ha più nulla a che fare con le precedenti
sanatorie: la Voluntary Disclosure comporta la presentazione
di una autodenuncia che deve essere spontanea, completa e
veritiera e che porterà alla restituzione (con un massimo di
tre rate) di tutte le imposte sottratte negli anni ancora soggetti all’accertamento tributario (dai 4 ai 10, a seconda delle
ipotesi), con interessi e sanzioni (pur ridotte in maniera consistente).
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ICC Italia Newsletter
Sempre a differenza dello scudo fiscale, la Voluntary Disclosure non garantisce l’anonimato, e il contribuente dovrà quindi
scoperchiare tutto il passato e ricostruire l’origine dei capitali
oggetto di emersione (anche per consentire ai professionisti
che lo assisteranno di rispettare i loro obblighi anti-riciclaggio).
Questo renderà inevitabile in molti casi la chiamata in causa di
terzi, dai cointestatari dei rapporti ai procuratori, ai soci e alle
società da cui il denaro proveniva. E proprio questa circostanza, unita all’esigenza di non discriminare chi avesse compiuto
violazioni “meramente” domestiche e non avesse esportato/
occultato i capitali all’estero, ha indotto il Parlamento a estendere la possibilità di regolarizzazione anche a questi soggetti,
attraverso la VD cd. nazionale. Senza entrare nei dettagli tecnici, l’impressione degli operatori è che il testo di legge non sia
scevro da critiche e presenti talune criticità, solo in parte “rattoppate” dai primi chiarimenti della circolare 10/E dell’Agenzia
delle Entrate. Tra i tanti dubbi operativi, non è ancora chiaro,
per esempio, se chi aderisce alla VD potrà scomputare dalle
imposte italiane quelle già pagate all’estero, e per la procedura internazionale non è cosa di poco conto. Alle incertezze
della VD, inoltre, si sommano quelle più generali del nostro
ordinamento tributario, e qui il pensiero va in particolare alla
questione del raddoppio dei termini di accertamento in presenza di ipotesi di reato, che il Governo ha annunciato di voler
riformare in occasione del molto discusso Consiglio dei Ministri del 24 dicembre us e sulla quale però non si hanno ancora
indicazioni definitive. Siccome però in molti casi si tratta di un
aspetto decisivo per il costo della procedura, è evidente che
diversi interessati attenderanno chiarimenti (rectius, la riforma annunciata dal Governo) prima di avviare l’iter. Ancor più
problematico, infine, è il quadro della situazione per chi abbia
commesso violazioni di natura penale, perché la disciplina sul
punto è a dir poco carente, e restano per gli interessati rischi
assai concreti.
Se in occasione dei passati scudi fiscali i contribuenti interessati alla procedura di emersione potevano nella maggior >>
n. 4 - Aprile 2015
Commissioni ICC
parte dei casi essere assistiti da una società fiduciaria, la mancanza di anonimato e l’analiticità che connotano la Voluntary
Disclosure, uniti a una incompleta copertura penale, impongono a chiunque accarezzi l’idea di accedervi il confronto con
un avvocato, a volte due o tre, perché nei casi più complessi
si richiedono competenze specifiche di diritto civile e tributario, oltre che penale, senza contare il contenzioso che vede
alcuni contribuenti opposti agli intermediari esteri che per
un motivo o per l’altro hanno bloccato le movimentazioni dei
conti correnti in odore di irregolarità fiscale. L’intervento del
penalista diventa in alcuni casi necessario quanto quello del
commercialista che deve procedere alla rideterminazione delle imposte dovute. Come ormai noto ai più, infatti, il fruttuoso
completamento della procedura garantisce la non punibilità
per la maggior parte dei reati tributari, ma restano comunque
punibili, oltre alla sottrazione fraudolenta al pagamento delle
imposte, l’emissione di fatture per operazioni inesistenti e la
distruzione/occultamento della contabilità, così come tutti i
reati di natura non tributaria, che però, è risaputo, assai spesso accompagnano le violazioni tributarie.
Il contribuente che decida di avvalersi della VD, pertanto, deve
essere consapevole della possibilità che non tutti i reati commessi in passato in relazione ai capitali sottratti a tassazione
fruiscano della causa di non punibilità, con il concreto rischio,
laddove non siano decorsi i termini di prescrizione, che si avvii nei suoi confronti (e/o nei confronti di terzi coinvolti nelle
violazioni) un procedimento penale. Il che, del resto, è scritto
proprio nella legge, che impone ai funzionari dell’Agenzia delle Entrate di trasmettere alla Procura della Repubblica tutti i
dati relativi alle procedure di emersione entro 30 giorni dalla
loro conclusione, positiva o negativa che sia. Oltre alla ristrettezza della copertura penale di cui si è appena detto, restano
anche ulteriori criticità di carattere più particolare.
A mero titolo esemplificativo, suscita preoccupazione la mancata previsione di non punibilità per l’utilizzatore di fatture
false che al contempo sia concorrente nel reato di emissione
delle stesse fatture: come detto, infatti, questo secondo delit-
to rimane pienamente punibile, con il rischio che chi si sia avvicinato alla VD contando sulla non punibilità del primo reato
(utilizzo) si veda contestare il secondo (emissione), per quanto
le ipotesi più ricorrenti di queste fattispecie delittuose ben difficilmente porteranno gli interessati ad accedere alla VD, vuoi
per il costo della stessa, vuoi per il fatto che, normalmente,
insieme ad esse ricorrono altre e ben più gravi ipotesi delittuose, dalla associazione per delinquere fino alla bancarotta
fraudolenta.
Le insidie per chi accederà alla VD, pertanto, sono parecchie,
ma questo non deve indurre i potenziali interessati a sottovalutare i rischi di una mancata adesione. Oltre al rischio, sempre più concreto, di essere scoperti di qui a qualche tempo e
di andare incontro a sanzioni ben maggiori di quelle previste
per la VD, infatti, occorre ricordare che dal 1° gennaio è entrato in vigore il nuovo art. 648ter.1 del codice penale, che ha
introdotto nel nostro ordinamento il reato di auto-riciclaggio.
Sebbene la ratio di questa nuova disposizione sanzionatoria
sia quella di evitare l’inquinamento della concorrenza e del
mercato e scongiurare quindi l’alterazione dell’ordine pubblico economico mediante l’impiego di capitali di provenienza
illecita, infatti, la disposizione non brilla per precisione nella
descrizione della fattispecie, e restano quindi ampi spazi di interpretazione lasciati alla magistratura, la quale soltanto nei
prossimi anni avrà modo di delineare meglio i contorni della
fattispecie. Tutti coloro che detengano capitali frutto di violazioni tributarie aventi rilevanza penale, devono sapere che
non accedendo alla VD, e salve le spese legate al “godimento
personale”, andranno incontro alla possibile contestazione di
questa nuova figura criminosa non appena reinvestiranno le
somme “in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa”. I virgolettati lasciano
intendere le incertezze applicative dei prossimi anni.
In un senso o nell’altro, insomma, la VD imporrà agli interessati un’analisi molto approfondita, anche per quanto concerne
gli aspetti penali.
Avv. Paolo de’ Capitani di Vimercate - New York BAR; Studio UCKMAR Associazione Professionale, Milano e Genova è componente della Commissione Questioni Fiscali ICC e ICC Italia
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ICC Italia Newsletter
n. 4 - Aprile 2015
Commissioni ICC
Calendario Commissioni ICC e ICC Italia
MAGGIO 2015
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ICC Commission on Arbitration and ADR
Parigi
14
Commissione Arbitrato ICC Italia
Roma
15
Commissione Diritto e Pratiche del Commercio Internazionale ICC Italia
Roma
ICC Commission on Commercial Law & Practice
Berlino
ICC Commission on Corporate Responsibility & Anti-corruption
Parigi
19-20
21
Appuntamenti ICC Italia
MAGGIO
14
CONTRATTUALISTICA
IN
EVIDENZA
Bologna
VENDITA E FORNITURA INTERNAZIONALE DI
MACCHINARI
PROGRAMMA
MAGGIO
20
DOGANE
IN
EVIDENZA
Roma
PROBLEMATICHE DOGANALI
Aspetti operativi e recenti indirizzi giurisprudenziali
PROGRAMMA
GIUGNO
17
CONTRATTUALISTICA
Mestre
VENDITA E FORNITURA INTERNAZIONALE DI
IMPIANTI INDUSTRIALI
PROGRAMMA
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ICC Italia Newsletter
L’export dii macchinari indutriali è uno degli elementi portanti dell’economia
del nostro paese, ed una delle eccellenze del Made in Italy. L’esecuzione di
tali contratti è spesso caratterizzata da ritardi, variazioni in corso d’opera,
richieste di estenzione dei termini e di applicazione di penali; sorgono inoltre
con frequenza delicate questioni interpretative legate al richiamo che le parti
fanno alle loro condizioni generali di acquisto o vendita, ed alla necessità di
valutare quale sia la disciplina in concreto applicabile. Il Seminario che ICC
Italia dedica all’argomento si incentrerà sul raffronto degli strumenti contrattuali più diffusi, sulle tecniche di redazione di contratto e sui recenti e più
interessanti sviluppi della giurisprudenza in materia.
Il seminario intende offrire un approfondimento sulle problematiche doganali che gli operatori si trovano a dover affrontare, nell’ambito della propria attività, allorquando intrattengono scambi con l’estero. Dagli aspetti
più operativi, quali lo sdoganamento in mare, lo Sportello Unico Doganale
e i controlli in dogana, agli aspetti più prettamente giuridici e fiscali, tra cui
l’IVA in dogana e la nuova disciplina relativa all’accertamento esecutivo,
il seminario si rivolge a imprese, doganalisti e consulenti, per i quali
oggi diventa necessario conoscere ed essere aggiornati sulla normativa doganale e sulle sue ricadute operative per operare più efficacemente e per potersi meglio tutelare di fronte ai rischi insiti in tali operazioni.
GIUGNO
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BANCARIA
Roma
LE GARANZIE BANCARIE INTERNAZIONALI
SAVE THE DATE
n. 4 - Aprile 2015
Approfondimenti
Vantaggi e pericoli delle “escalation clauses”
Il Regolamento di Mediazione della Camera di Commercio Internazionale
di Fabio Bortolotti
Una prassi abbastanza diffusa nella contrattualistica internazionale è quella di prevedere che le parti del contratto debbano ricercare un accordo amichevole o procedere a una
conciliazione o mediazione prima di instaurare un giudizio
ordinario o arbitrale.
Queste clausole, che introducono una serie di passaggi preliminari (escalation clauses) rispondono a un’esigenza molto
sentita da parte degli esportatori che desiderano, ovviamente,
evitare procedure giudiziarie o arbitrali lunghe e costose.
Va però detto che la finalità, più che
lodevole, perseguita dalle parti viene
spesso tradita da clausole inadeguate
che producono più danni che vantaggi.
Nel caso in cui si scelga l’arbitrato come
mezzo di risoluzione delle controversie, le parti possono prevedere dei passaggi preliminari, come in particolare:
•
un negoziato per una soluzione amichevole della controversia,
se del caso attraverso il ricorso ad un
livello superiore di management;
•
una procedura di conciliazione/mediazione affidata ad un terzo.
La soluzione relativa alla previsione
dell’obbligo di cercare una soluzione
amichevole, molto apprezzata dagli
operatori, è in realtà di scarsa utilità e
può creare problemi non indifferenti.
Anzitutto, va considerato che dei contraenti responsabili valuteranno attentamente la possibilità di una soluzione
transattiva della controversia insorta
tra di loro, senza bisogno di una clausola contrattuale che preveda un obbligo
in tal senso.
Inoltre, una clausola che preveda un
espresso obbligo di procedere a un negoziato preventivo rischia di diventare
un ostacolo alla risoluzione della controversia piuttosto che
uno strumento per evitarla.
Infatti, quando una delle parti (o ambedue) non intende negoziare seriamente, la clausola in questione rischia di rimanere
senza effetto, e potrà anzi costituire uno strumento per impedire o ritardare il ricorso all’arbitrato, o per contestare in seguito il lodo arbitrale. Ed anche ove si riesca a dimostrare che
la negoziazione preventiva è stata resa impossibile dalla parte
recalcitrante, resta il fatto che si rischia di complicare la procedura arbitrale inserendo nella stessa una questione preliminare in grado di incidere sulla durata e sui costi della stessa.
Se è vero che in circostanze normali non serve prevedere un
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ICC Italia Newsletter
obbligo di negoziazione preventiva, vi sono situazioni in cui,
spostando la negoziazione della controversia a un livello diverso della struttura societaria, si possono creare degli spazi per un accordo che non sarebbe realizzabile tra i diretti
interessati. In particolare, non è infrequente il caso in cui la
controversia con la controparte è frutto di contrasti personali
tra i soggetti interessati che non consentono una valutazione
equilibrata della posta in gioco. In queste circostanze soggetti
meno coinvolti nella vicenda potranno avere maggiori possibilità di individuare soluzioni transattive
in grado di evitare di portare la controversia davanti agli arbitri o all’autorità
giudiziaria.
Per questa ragione si prevede talvolta, nei contratti cui partecipano società più strutturate, che la controversia
debba essere portata ad un livello superiore di management (servizi centrali, capogruppo) prima di iniziare una
procedura giudiziaria o arbitrale.
Il ricorso alla conciliazione/mediazione
ad opera di un terzo prima di iniziare
la procedura arbitrale rappresenta
una soluzione molto più interessante
della precedente. Infatti, le forme più
evolute di ADR (Alternative Dispute
Resolution) come in particolare la mediazione, costituiscono degli strumenti
molto validi che permettono in molti
casi di giungere, con l’aiuto del terzo,
ad una risoluzione amichevole della
controversia.
La forma più diffusa di ADR è costituita dalla mediazione o conciliazione,
«rivitalizzata» attraverso l’approfondimento e la messa a punto di particolari
tecniche volte a facilitare il raggiungimento di una soluzione transattiva. Il
mediatore non è chiamato a decidere chi ha ragione e chi ha
torto, ma piuttosto a ricercare insieme alle parti soluzioni che
permettano di comporre la controversia. Una caratteristica
della moderna mediation è la piena libertà delle parti di poter
rifiutare le proposte del mediatore senza subirne alcuno svantaggio nell’eventuale successiva procedura (arbitrale o giudiziaria); infatti, la totale volontarietà della procedura facilita
la formazione di un clima di fiducia ed apertura tra ciascuna
parte ed il mediatore.
Normalmente il mediatore alterna riunioni congiunte con incontri separati con ciascuna parte, attraverso i quali cerca di
capire le rispettive esigenze ed avvicinare le loro posizioni; >>
n. 4 - Aprile 2015
Approfondimenti
in tale contesto, poi, si può ricorrere a tecniche differenti: così
si distingue tra una facilitative mediation (in cui il mediatore si limita essenzialmente a facilitare la comunicazione tra le
parti, aiutandole a trovare una soluzione di comune interesse)
ed una evaluative mediation, in cui il mediatore esprime un
giudizio sulle possibili alternative e tende quindi a guidare più
attivamente le parti verso una specifica soluzione.
La mediazione differisce in modo sostanziale dall’arbitrato. Il
mediatore assiste le parti nella ricerca di una soluzione amichevole della controversia, ma non ha il potere di decidere
alcunché: le sue proposte, sempre che ne faccia (si noti che
nel contesto della mediazione «facilitativa», che costituisce
attualmente il metodo utilizzato più frequentemente, il mediatore non formula alcuna proposta, limitandosi a fornire
suggerimenti che andranno poi sviluppati autonomamente
dalle parti), non sono vincolanti e le parti rimangono sempre
libere di non raggiungere un accordo. Al contrario, l’arbitro, ha
il compito specifico di risolvere il caso attraverso una decisione che vincola le parti.
Il Regolamento di Mediazione della ICC:
scelta del mediatore e clausola contrattuale
La mediazione, per essere efficace, dev’essere condotta da un
professionista esperto, in grado di aiutare le parti a superare
i motivi di conflitto portandole a individuare delle soluzioni
accettabili per entrambe.
Dal momento che non sarà di regola possibile individuare il
mediatore già al momento della stipulazione del contratto,
sarà necessario rivolgersi ad un’istituzione specializzata che
possa nominare un mediatore competente, in grado di fornire
un aiuto concreto alle parti per la risoluzione amichevole della controversia. Trovare un professionista che sappia gestire
con successo una procedura internazionale di mediazione può
non essere facile, dovendosi trattare di una persona che, oltre
a conoscere le tecniche di mediazione, abbia la capacità di gestire i rapporti tra parti di diversi Paesi, superando eventuali
problemi legati a differenze di lingua e di cultura.
La Camera di Commercio Internazionale (ICC) ha predisposto
un Regolamento di Mediazione, entrato in vigore il 1° gennaio 2014. Con tale Regolamento è stato istituito un Centro internazionale di mediazione che amministra i procedimenti di
mediazione della ICC e che nomina il mediatore (salvo che le
parti non concordino un nome, che dovrà comunque essere
confermato dal Centro).
Nella redazione di una clausola di mediazione si scontrano
due opposte esigenze.
Da un lato, si desidera spingere le parti a considerare seriamente il ricorso alla mediazione, attraverso la previsione di un
vero e proprio obbligo ad instaurare la procedura e a partecipare alla stessa.
Dall’altro, però, è necessario evitare che la previsione di una
forma obbligatoria di mediazione possa favorire misure dilatorie ostacolando il passaggio alla successiva procedura
arbitrale. In particolare, occorre evitare che una parte possa
“sabotare” la procedura di mediazione (non partecipando o
prolungandone la durata) per poi impedire l’arbitrato adducendo la mancata effettuazione della mediazione.
Un primo approccio, estremamente prudente, può essere
quello di limitarsi a prevedere la possibilità di un ricorso alla
mediazione, senza alcun obbligo per le parti, come la seguente clausola opzionale raccomandata dalla ICC:
Le parti possono in qualsiasi momento, senza pregiudizio
per ogni altro procedimento, tentare di risolvere tutte le
controversie derivanti dal presente contratto o in relazione con lo stesso in conformità al Regolamento di mediazione della ICC.
Questa clausola, come quella leggermente più “forte” che obbliga le parti a discutere l’opportunità di ricorrere a una procedura di mediazione, non fa sorgere alcun obbligo, ma può avere un qualche peso, più che altro “psicologico”, per invogliare
le parti a considerare questa via.
All’altro estremo, troviamo la soluzione consistente nel prevedere in via obbligatoria la procedura di mediazione prima di
iniziare l’arbitrato. Così, la clausola opzionale D raccomandata
dalla ICC, prevede quanto segue:
Nel caso di controversie derivanti dal presente contratto
o in relazione con lo stesso, le parti sottoporranno la controversia a un procedimento secondo il Regolamento di
mediazione della ICC. Nel caso in cui la controversia non
sia risolta in base a tale Regolamento entro [45] giorni
dalla presentazione di una domanda di mediazione o entro il diverso periodo di tempo che le parti possono concordare per iscritto, tale controversia sarà risolta mediante arbitrato secondo il Regolamento di arbitrato della
Camera di Commercio Internazionale da uno o più arbitri
nominati in conformità a tale Regolamento di arbitrato.
Questa clausola prevede un vero e proprio obbligo di partecipare alla procedura di mediazione, ma evita al tempo stesso il
pericolo che ciò possa incidere negativamente sulla possibilità
di iniziare la procedura arbitrale. Infatti, decorsi i 45 giorni (o
altro termine concordato tra le parti) dall’inizio della procedura di mediazione (che può essere instaurata da una delle
parti soltanto) si può attivare la procedura arbitrale senza che
la mancata conclusione della mediazione possa avere qualsiasi rilevanza.
Si potrebbe obiettare che questa soluzione non è abbastanza efficace in quanto lascia la parte “recalcitrante” libera di
non partecipare (seppure violando un obbligo contrattuale)
o, partecipandovi, di ostacolarne il funzionamento. Va però
considerato che, trattandosi di una procedura che presuppone l’accordo delle parti in tutte le sue fasi, non avrebbe senso
richiedere alla parte che non desidera la mediazione di andare
oltre la disponibilità di presenziarvi. Sarà poi, semmai, compito del mediatore convincere ambedue le parti ad aprirsi e a
considerare seriamente la possibilità di un accordo. Se però
la mediazione non funziona, quale che ne sia la ragione, deve
essere possibile iniziare senza indugi la procedura arbitrale e
ciò viene appunto garantito dalla clausola in questione.
Prof. Fabio Bortolotti è avvocato, arbitro internazionale, Presidente della Commissione Diritto e Pratiche del Commercio Internazionale di ICC e di ICC Italia
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ICC Italia Newsletter
n. 4 - Aprile 2015
Approfondimenti
Le nuove disposizioni in materia di informazioni sugli alimenti
di Federica Bonafaccia
Il 13 dicembre 2014 sono entrate in vigore le disposizioni previste dal regolamento europeo n. 1169/2011 in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti, che si affiancano a quelle già vigenti nel nostro ordinamento e previste
nel D.Lgs. n. 109/1992.
L’articolo 44 del regolamento europeo stabilisce che, salvo diversa previsione da parte degli Stati membri, per gli alimenti
venduti non preimballati, e quindi per quelli somministrati, non
è obbligatorio indicare al consumatore tutti gli ingredienti contenuti ma solo l’eventuale presenza dei cosiddetti allergeni.
Relativamente alle modalità con cui le informazioni devono
essere fornite, in assenza di uno specifico provvedimento nazionale, la Direzione salute e consumatori della Commissione
europea ritiene che le informazioni sulla presenza o meno degli
allergeni ai consumatori debbano essere rese in forma scritta.
In vista della emanazione dei decreti attuativi delle nuove disposizioni, Federalberghi ha rappresentato formalmente ai
Ministeri dello Sviluppo Economico e della Salute le difficoltà
connesse al rispetto formale di tale obbligo per le imprese del
settore alberghiero e della ristorazione.
Infatti, l’offerta enogastronomica italiana fonda la propria capacità competitiva sulla ricchezza dei menù e sulla rotazione
delle preparazioni, in accordo con l’alternarsi della disponibilità
stagionale dei prodotti e con l’obiettivo di fornire alla clientela
un’ampia gamma di scelta. La nostra tradizione ristorativa mal
si combina con l’introduzione di oneri burocratici che finirebbero per indurre la standardizzazione dei contenuti dell’offerta
stessa, in specie all’interno delle piccole e medie imprese che
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costituiscono la struttura portante del nostro sistema turistico.
Si tratta comunque di imprese che già rispettano le normative
europee in materia di sicurezza e rintracciabilità degli alimenti,
che impongono la predisposizione di un piano di autocontrollo
ed una specifica formazione del personale.
Federalberghi ha chiesto che sia consentito adempiere all’obbligo di cui trattasi mediante una comunicazione scritta, da riportare nel menu o in un apposito cartello, che fornisca al cliente
un’informativa di carattere generale e lo inviti a rivolgersi al personale al fine di ricevere informazioni specifiche.
La bozza di decreto predisposta dal Ministero dello Sviluppo
Economico contempla la modalità suggerita da Federalberghi,
prevedendo nel contempo che le informazioni specifiche risultino in una documentazione scritta e facilmente reperibile sia per
l’autorità competente sia per il cliente.
Nelle more che venga emanato il decreto ministeriale di attuazione del regolamento europeo, il Ministero della salute, con la
nota del 6 febbraio 2015 (prot. n. 0003674), ha fornito alcune
indicazioni in merito alle modalità di comunicazione al consumatore delle sostanze o dei prodotti che provocano allergie o
intolleranze.
Il Ministero della salute, nella nota in oggetto, accogliendo le
richieste di Federalberghi, ritiene che l’obbligo di cui all’art. 44,
paragrafo 2, del regolamento UE possa considerarsi assolto anche nei seguenti casi:
• l’operatore si limiti ad indicare per iscritto, in maniera chiara
ed in luogo ben visibile, una dicitura del tipo: “le informazioni
circa la presenza di sostanze o prodotti che provocano allergie >>
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Approfondimenti
sono disponibili rivolgendosi al personale di servizio”;
• l’operatore riporti per iscritto, sul menù, sul registro o su apposito cartello, una dicitura del tipo: “per qualsiasi informazione su sostanze e allergeni è possibile consultare l’apposita
documentazione che verrà fornita su richiesta, dal personale di
servizio”.
In ciascuna delle ipotesi sopra menzionate, è comunque necessario che le informazioni sugli allergeni presenti negli alimenti
risultino da idonea documentazione scritta, facilmente reperibile sia per l’autorità competente sia per il consumatore finale,
di cui il personale avrà preventivamente preso visione e conoscenza con contestuale approvazione per iscritto.
Il Ministero precisa inoltre che la scelta circa le modalità da utilizzare per rendere edotto il consumatore è rimessa alla discrezionalità dell’operatore, che sceglierà la soluzione più idonea a
seconda della propria organizzazione e dimensione aziendale.
L’operatore, nel predisporre l’informativa scritta necessaria per
adempiere all’obbligo di cui sopra, dovrà inoltre essere libero
di indicare la presenza degli allergeni in rapporto alle singole
preparazioni secondo le modalità che riterrà più opportune. Ciò
potrà avvenire, ad esempio, evidenziando nella lista degli ingredienti delle singole preparazioni la presenza degli allergeni, pre-
disponendo una tabella che riporti le 14 categorie di allergeni
previste nel regolamento UE e che, contestualmente, individui
le preparazioni che le contengono, o secondo altre modalità che
garantiscano comunque l’informativa corretta al consumatore.
Al fine di agevolare la corretta attuazione delle indicazioni ministeriali, Federalberghi ha realizzato un set di strumenti, tra cui
un “taccuino degli allergeni”, composto da un avviso generale
per la clientela e da una raccolta di schede. Per ciascuno dei
quattordici allergeni individuati dalla normativa, è stata predisposta una scheda ad hoc nella quale vanno annotate le preparazioni che contengono il relativo allergene.
Per le imprese alberghiere e della ristorazione l’obbligo di fornire le informazioni sugli allergeni attualmente non è sanzionato.
La disciplina sanzionatoria dei nuovi obblighi sarà contenuta in
uno specifico decreto del Ministero dello sviluppo economico in
corso di emanazione.
Occorre però tenere presente che, anche in assenza di sanzioni, la mancata indicazione della possibile presenza di allergeni
espone l’impresa a serie conseguenze civili e penali, in caso di
problemi di salute causati ai clienti allergici o intolleranti dalla
somministrazione di alimenti contenenti allergeni.
Avv. Federica Bonafaccia - Capo Servizio Legale Tributario di Federalberghi
L’Internet governance e l’evoluzione di ICANN
Convegno MISE - ICANN, 14 aprile 2015
Il futuro di Internet e della sua governance si scriverà nei
prossimi mesi. La transizione che si profila è di quelle epocali: passare da un modello di gestione amministrato, o quantomeno supervisionato, da un solo soggetto, il governo statunitense, ad un sistema multi-stakeholder. A dettare l’inizio
di questo nuovo percorso è stato proprio il governo degli
Stati Uniti quando ha deciso di fare un passo indietro nel suo
rapporto diretto con ICANN e con la sua gestione delle funzioni IANA. La multinazionale no-profit, nata nel 1998, per la
gestione degli indirizzi IP, dei nomi a dominio di primo livello
(TLD) e dei sistemi di root server, si trova dunque ad affrontare una storica evoluzione che la renda indipendente dagli
Stati Uniti. Questi ultimi hanno, però, posto delle condizioni
per farsi da parte: nessun altro governo o organizzazione go-
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vernativa dovrà subentrare nel controllo di ICANN, inoltre il
processo dovrà essere aperto ed inclusivo. È dunque evidente l’impronta multi-stakeholder che gli Stati Uniti vogliono
dare a questa fase transitoria, a garanzia anche di una futura
governance del web gestita tramite lo stesso modello.
Il convegno del 14 aprile organizzato dal Mise e da ICANN
ha visto come tema centrale proprio quello della nuova governance di Internet e del ruolo che la stessa multinazionale
ricoprirà in questa fase di passaggio e nelle successive, con
un particolare focus sul ruolo dell’Italia e di tutta l’Europa.
Ad introdurre la discussione è stato il Sottosegretario alle
Comunicazioni Antonello Giacomelli, che ha sottolineato
la necessità di un dialogo costruttivo tra USA e Europa per
quanto riguarda l’Internet governance e la gestione del web
e ha ribadito l’imprescindibilità e la centralità di ICANN anche in un nuova fase che la veda indipendente rispetto al governo nordamericano. Per quanto riguarda il nostro Paese,
Giacomelli ha enfatizzato l’importante ruolo dell’Italia nella
promozione del modello multi-stakeholder durante il semestre europeo di Presidenza ed il ruolo di traino che si vuole
continuare ad avere a livello continentale. Per questa ragione, il Sottosegretario sta lavorando alla creazione di una costituente italiana per la governance multi-stakeholder.
Il Presidente e Ceo di ICANN Fadi Chehadé ha posto l’accento sull’aspetto positivo di Internet, ossia le immense opportunità che il web è in grado di offrire, purché non rimanga
un’isola. In questo senso quindi è fondamentale che vi sia
una condivisione del modello multi-stakeholder, abbracciato
persino dalla Cina. Riguardo all’Italia, Chehadé ha ribadito la necessità di creare una piattaforma comune per discutere della >>
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Approfondimenti
transizione della governance, poiché, ad oggi, solo il governo è
attivo nel dibattito, mentre è fondamentale che vi partecipino
anche aziende, società civile, mondo accademico.
Il Ceo di ICANN ha poi voluto sottolineare che la governance di
Internet non è l’unico tema caldo in merito alla gestione della
Rete, ma ve ne sono altri che non rientrano tra le competenze di
ICANN, come privacy, cybersecurity, taxation, child protection,
ma che anch’esse necessitano di una gestione multi-stakeholder.
Chehadé ha portato come esempio il modello brasiliano, modello unico di governance della Rete - sviluppato dal Comitato di
gestione per l’Internet (CGI.br) - che incoraggia l’effettiva partecipazione della società civile del Brasile nelle decisioni circa l’attuazione, la gestione e l’utilizzo di Internet.
Da questa esperienza è nata la piattaforma globale e multistakeholder NetMundial, lanciata nell’aprile 2014, cui hanno già
aderito diversi Paesi tra cui Francia, Germania e Stati Uniti, nonché rappresentanti di società civile, settore privato, accademici
e tecnici, come anche organizzazioni internazionali quali l’ITU
(International Telecommunication Union) e la Commissione Europea. Piattaforma che può certamente rappresentare un punto
di partenza per un dialogo costruttivo.
Il Convegno è proseguito con tre tavole rotonde - di cui una dedicata proprio al modello brasiliano - cui hanno partecipato imprese e società civile con gli interventi, tra i tanti, di Giorgia Abeltino
di Google, Angelo Cardani di Agcom, Luigi Dal Pino di Microsoft
Italia, Alberto Gambino dell’Accademia Italiana del Codice di Internet, Lorenzo Pupillo di Telecom Italia. Dal dibattito è emerso il convincimento che il modello multistakeholder sia l’unico
percorribile perché Internet, per sua stessa natura così diffusa
e inclusiva, possa riflettere la molteplicità degli attori - compresi
Internazionalizzazione dei Cluster
Il 23 aprile u.s., organizzato
dall’ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese
italiane, si è tenuto - presso la
sede della stessa Agenzia - il
Seminario “L’Unione Europea
per lo sviluppo della competitività e l’internazionalizzazione dei
Cluster e delle reti d’Impresa”, con la partecipazione di Distretti e
Reti di impresa, Cluster, istituzioni nazionali e regionali e aziende
interessate alla tematica cluster.
L’incontro è stato indirizzato in particolare a diffondere la conoscenza di politiche e strumenti dell’Unione Europea a sostegno
dei Cluster. La D.ssa Germana Ricciardi, della DG Growth – SME’s
Clusters & Emerging Industries, ha illustrato l’impegno, le iniziative e la strategia della UE per lo sviluppo della competitività
dei cluster a livello internazionale, fornendo in dettaglio una panoramica dei programmi di finanziamento 2014-2020 COSME e
Horizon di cui i Cluster possono beneficiare.
Dopo l’intervento del Presidente dell’API - Associazione Politiche
Industriali, Ing. Domenico Palmieri, che ha rivolto l’attenzione
al tema delle value chains e ai problemi dimensionali delle imprese italiane in rapporto all’internazionalizzazione, sono state
presentate le esperienze di organismi regionali impegnati nello
sviluppo dei cluster (Regione Molise, Regione Veneto, Informest,
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i cittadini, che rivestono un ruolo fondamentale nell’evoluzione
del web - e degli interessi attualmente in campo.
A sostegno di quanto espresso in questa prima fase dei lavori, è
stato proiettato il videomessaggio di Vint Cerf, uno dei padri fondatori di Internet, che ha ricordato come la rete sia stata creata
per essere “scalabile” e “interoperabile” e che il modello multistakeholder è fondamentale per mantenere il web “comune a
tutti, unico e unito”.
Un’altra caratteristica sulla cui imprescindibilità concordano tutti
è la trasparenza della governance di ICANN, garantendo la sua
accountability attraverso strumenti di controllo e verifica delle
sue decisioni da parte di auditor indipendenti.
Con riferimento alla transizione delle funzioni di IANA (Internet
Assigned Numbers Authority) relative all’assegnazione degli indirizzi IP, attualmente gestite da ICANN per conto del governo
statunitense e il cui contratto di gestione scade a settembre
2015, per giugno dovranno essere presentate una serie di proposte per guidare l’evoluzione verso un nuovo modello di governance, riconosciuto come necessario ma con l’auspicio che non
comprometta l’essenza di Internet che, pur con le critiche che
si potrebbero muovere contro questo potente prodotto dell’era
tecnologica, è stato un successo.
In sintesi, il suggerimento è che si crei una governance di Internet a livello nazionale e quindi a livello europeo che possa dialogare con il governo americano per la definizione del processo
di transizione.
Un dialogo aperto, che sia allo stesso tempo di confronto e di
condivisione delle numerose problematiche relative a Internet,
e il cui obiettivo sia la co-responsabilità e la multilateralità nel
governo della Rete.
Toscana Promozione). In particolare, la Regione Veneto ha richiamato le proprie iniziative a favore dei distretti e reti di impresa,
con riferimento anche alla legge regionale 13/2014 che riconosce
17 distretti industriali definendone gli ambiti territoriali e settoriali, mentre l’Agenzia di Promozione Economica della Toscana
ha presentato una sintesi del progetto CREATE in funzione della
trasformazione del tradizionale distretto tessile di Prato. A seguire, le testimonianze di Neuromed, cluster molisano di eccellenza
nel settore delle neuroscienze, e di Lombardy Energy Cleantech
Cluster, cluster industriale nel settore dell’energia e ambiente
che, partendo da una iniziale aggregazione di 8 imprese nel 2009,
raggruppa attualmente 108 imprese con circa 31.000 addetti e
una quota export del 70%.
Il Direttore di Retimpresa di Confindustria, Dr. Fulvio D’Alvia, ha
presentato il Progetto confindustriale per competere in rete, fornendo un quadro globale delle reti di impresa e dello strumento di aggregazione e competitività rappresentato dai contratti di
rete, che riguardano tutte le imprese (dimensioni, settori, territori) e che al 1° marzo 2015 hanno raggiunto il numero di 2012 e
vedono coinvolte 10.099 imprese.
Ha moderato i lavori il Dr. Francesco Pensabene, Dirigente dell’Ufficio Partenariato Industriale e Rapporti con le Organizzazioni Internazionali dell’ICE-Agenzia.
Per ICC Italia ha partecipato all’evento l’Avv. L. Brunozzi, VicePresidente.
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Brevi dal Consiglio d’Europa
Tutela della libera circolazione delle informazioni su Internet a livello globale
Il Consiglio d’Europa, riunitosi il 2 aprile a Strasburgo, ha chiesto ai suoi 47 Stati membri di promuovere e tutelare la libera
circolazione delle informazioni su Internet e di assicurare che
eventuali blocchi di contenuti siano valutati anticipatamente
perché risultino conformi alle norme in materia di diritti umani e non interferiscano in maniera sproporzionata con il traffico internazionale su Internet.
Con una Raccomandazione adottata il giorno prima, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa individua una serie di
principi per la libera circolazione delle informazioni su Internet da un Paese all’altro e chiede ai suoi 47 Stati membri di
garantire che tali principi siano riportati nei quadri normativi
e vengano adottati. Tali principi afferiscono alla tutela del diritto alla privacy, diritto alla libertà di espressione e diritto di
assemblea e associazione, in conformità con gli Articoli 8, 10 e
11 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Si raccomanda inoltre agli Stati di incoraggiare e agevolare lo
sviluppo di appropriati codici di condotta di autoregolamentazione in modo tale che i soggetti coinvolti in Internet rispettino
i diritti umani, nonché di promuovere la cooperazione tra di
loro per sviluppare e adottare le migliori prassi tecniche. Con
riferimento ai servizi che archiviano ed elaborano le informazioni in posizioni remote (servizi cloud), la Raccomandazione
sottolinea che gli Stati dovrebbero tutelare il diritto alla privacy e alla protezione dei dati personali.
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La sorveglianza di massa è controproducente e “mette a repentaglio i diritti umani”
Nell’approvare il progetto di risoluzione basato sul rapporto di
Pieter Omtzigt (Paesi Bassi, PPE/DC), l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa (APCE) del 21 aprile ha indicato che
le operazioni di sorveglianza di massa - oggetto delle rivelazioni dell’informatore americano Edward Snowden - “mettono a
repentaglio i diritti umani fondamentali” e, lungi dal prevenire
attacchi terroristici contrariamente a quanto precedentemente affermato dagli alti dirigenti dei servizi di intelligence, distolgono risorse da tali scopi.
L’Assemblea ha inoltre sollecitato a non procedere alla raccolta e all’analisi di dati di carattere personale (ivi compresi i
cosiddetti metadati) senza il consenso dell’interessato, se non
dietro “un’ordinanza di un tribunale, sulla base di ragionevoli
sospetti”, a effettuare un migliore controllo giudiziario e parlamentare dei servizi di intelligence, ad adottare un “codice in
materia di intelligence”, che definisca gli obblighi reciproci che
i servizi segreti potrebbero scegliere di rispettare, ad accordare “una protezione credibile ed efficace” agli informatori che
rivelano attività di sorveglianza illegali.
Il Segretario generale Jagland alla Conferenza mondiale sul ciberspazio
Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa, Thorbjørn Jagland, è intervenuto alla sessione di apertura della Conferenza
mondiale sul ciberspazio, che si è tenuta il 16 aprile all’Aia. La
conferenza è stata l’occasione per rivedere i principali sviluppi
in materia di ciberspazio e discutere di questioni quali la governance di Internet e la cooperazione multilaterale, la libertà
e la privacy online, il divario digitale, Internet come catalizzatore per lo sviluppo economico e sociale, la sicurezza informatica e la criminalità informatica.
Jagland ha richiamato i tre principi fondamentali che devono
guidare l’azione comune europea così come quella dei singoli
Stati: stato di diritto, democrazia e diritti umani, auspicando
una completa attuazione della Convenzione di Budapest sulla
criminalità informatica - il cui obiettivo primario è una politica
penale comune per la protezione della società contro la cibercriminalità -, prendendo come riferimento la Corte Europea
dei Diritti Umani per bilanciare sicurezza e privacy e la Convenzione del Consiglio d’Europa in materia di protezione dei
dati. “Stato di diritto, democrazia e diritti umani: fondamentali
nella realtà concreta così come in quella virtuale” ha concluso
Jagland.
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Pubblicazioni
ICC Model Contract on Commercial Agency
ICC presenta l’edizione aggiornata del suo Modello di Contratto di Agenzia Commerciale, edito per la prima volta nel 1991
per sopperire alla mancanza di una legislazione uniforme a livello internazionale in materia di agenzia commerciale.
Aggiornato per incorporare alcuni recenti sviluppi in materia,
questo modello di contratto non fa riferimento ad una specifica legge nazionale, quanto piuttosto alla prassi prevalente nel
commercio internazionale così come ai principi comunemente riconosciuti nel diritto internazionale, come ad esempio la
“lex mercatoria”.
Il presente Modello è rivolto a tutte le imprese che, nei loro
rapporti commerciali con l’estero, fanno ricorso alla figura
dell’agente e hanno dunque la necessità di redigere un contratto di agenzia internazionale.
Il volume è corredato da una chiave USB che contiene il modello del contratto in un formato facilmente utilizzabile e modificabile secondo le proprie specifiche esigenze.
La Pubbl. n. 766 E è disponibile presso l’Ufficio Pubblicazioni di
ICC Italia al prezzo di € 79,00 Iva inclusa, ai Soci ICC Italia e AIA
sarà applicato lo sconto del 20%.
Camera di Commercio Internazionale
Comitato Nazionale Italiano
Via Barnaba Oriani, 34
00197 Roma
Redazione
Tel. +39 06 42034301
Segreteria +39 06 42034320/21
Fax. +39 06 4882677
email: [email protected]
web: www.iccitalia.org
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Tommaso Caterini, Barbara Triggiani
Progetto grafico
Luca Ingrassia
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