NewsLetter mensile della Camera di Commercio Internazionale n. 4 - Aprile 2015 World Chambers Congress The essential forum for Chambers COMMISSIONI ICC by John Danilovich Secretary General International Chamber of Commerce As the world business organization, representing businesses of all sizes, ICC established the World Chambers Federation in 1956 as the umbrella division bringing together ICC’s notable number of chamber members. Our aim then, as it is today, was to help chambers and their members around the world build relationships and share expertise. Today, not only does WCF offer practical, hands-on solutions to support the development of small- and medium-sized enterprises, but it provides the worldwide community of over 12,000 chambers of commerce with a platform to consider how best to face the multifarious challenges of doing business in the 21st century. Economia Digitale ICC Cyber Security Guide WCF is able to do this by leveraging ICC’s unrivalled global network to foster partnerships and support projects at both international and local level. Since the first ICC WCF World Chambers Congress took place in Marseilles, France in 1999, this unique event has presented chambers with a rare opportunity to exchange best practices and experiences on a global scale. From facilitating crossborder trade and investment to addressing climate change and sustainable development issues, the Congress itself as well as the continued dialogue between events, helps us address issues that transcend national boundaries. Global economic challenges require international coordination and cooperation. As an integral and pivotal part of the global economy, chambers remain at the heart of the economic development of their business communities and play an increasingly important role in the promotion of trade as a driver of growth. Small- and mediumsized enterprises in particular, count on chambers and other business organizations to ensure that sound policies from national governments are implemented. While international and national policy debates continue on such issues, chambers help ensure that at grassroots level, tangible progress is made. segue a pagina 2 APPROFONDIMENTI Questioni Fiscali La Voluntary Disclosure: inevitabile destino, con qualche insidia Calendario Commissioni ICC e ICC Italia APPUNTAMENTI ICC ITALIA IN EVIDENZA SEMINARI VENDITA E FORNITURA INTERNAZIONALE DI MACCHINARI Bologna, 14 maggio 2015 PROBLEMATICHE DOGANALI Aspetti operativi e recenti indirizzi giurisprudenziali SAVE THE DATE SEMINARI Vendita e Fornitura internazionale di Impianti industriali Mestre, 17 giugno 2015 Le Garanzie Bancarie Internazionali Roma, 19 giugno 2015 APPROFONDIMENTI Vantaggi e pericoli delle “escalation clauses” Il Regolamento di Mediazione della ICC Le nuove disposizioni in materia di informazioni sugli alimenti NOTIZIE L’Internet governance e l’evoluzione di ICANN Internazionalizzazione dei Cluster NOTIZIE Le nuove disposizioni in materia di informazioni sugli alimenti L’Internet governance e l’evoluzione di ICANN Brevi dal Consiglio d’Europa Convegno MISE - ICANN, Roma 14 aprile 2015 ICC Model Contract on Commercial Agency continua da pagina 9 continua a pagina 10 di Federica Bonafaccia 1 PUBBLICAZIONI World Chambers Congress The essential forum for Chambers continua da pagina 1 Drawing speakers from key positions in chambers, business and government, the Congress provides an opportunity for chamber and business leaders to tackle global challenges and opportunities, via a series of plenary sessions. But as well as considering major global issues impacting business, the Congress is also a practical workshop showcasing pragmatic tools for trading in a global marketplace. Representatives from chambers of all sizes and every structure, from every corner of the globe gather at the Congress to address the latest business issues affecting their respective communities and over time the Congress has built an enviable reputation as the essential forum to promote knowledge sharing between chambers. In the age of the Internet some may question the need for such “face-to-face” events to even exist. But experience has taught us that first-hand impressions still matter. Despite technological advances that make contact at the click of a mouse possible, people and the relationships they build benefit greatly from the kind of interaction the World Chambers Congress offers. Face-to-face interaction still beats the Internet when it comes to building trust and evaluating potential partners and their products. That is why delegates travel great distances to participate in our event. The Congress drives real innovation in the important services that chambers offer to business, from established certificates of origin through to new services that can help SMEs get a foothold in today’s global markets. There is also inspiration to be had during the final rounds of the WCF World Chambers Competition, when participating chambers present their innovative projects on an array of issues, from improving memberships to promoting corporate social responsibility. Hosted every two years in a different region of the world, the Congress also gives delegates a chance to develop new business opportunities and interact with the leading companies from the selected region’s oil, agriculture, trade, and services sectors. In fact, a lot of work goes into researching and responding to the needs of our chamber members so that the practical advice shared over the three-day event can be used by chambers to improve products and services that will ultimately benefit their business communities upon their return home. ICC and the WCF General Council is active in selecting the host chamber and our delegates help craft our sessions through constant feedback. Today WCF has already received bidding intentions to host the Congress into 2022. This year though we return to Europe to stage the 9th World Chambers Congress with the Torino Chamber in Torino, Italy from 10-12 June. We expect to see over 1,500 chamber leaders and business representatives there and look forward to welcoming you. 22 ICC Italia Newsletter Commissioni ICC Economia Digitale ICC Cyber Security Guide Predisposta dalla Commissione sulla Digital Economy, la ICC presenta la Cyber Security Guide, un nuovo strumento ICC a sostegno delle imprese di ogni dimensione che si trovano ad affrontare questioni relative alla cyber security nel tentativo di ridurre e possibilmente evitare i rischi posti in essere dal cyber crime. Di pari passo con l’aumento di opportunità di mercato a livello globale offerte dalla digital economy, sono infatti cresciuti anche i rischi cui sono esposte le imprese a causa di possibili falle nei sistemi informatici. Una mancata consapevolezza dei rischi effettivi per la sicurezza informatica di un’impresa può essere una barriera difficile da superare, soprattutto nell’ottica del difficile compito di valutare quali contromisure adottare. Le minacce provengono principalmente dall’esterno: hackers che immettono virus e malware nella Rete o criminali informatici assoldati per attività di spionaggio industriale. A volte, invece, i rischi si nascondono all’interno dell’organizzazione stessa tra dipendenti capaci di alterare dati o approfittare di risorse aziendali per scopi illeciti. Dal punto di vista azienda- 3 ICC Italia Newsletter le, è quindi fondamentale essere consapevoli di tali rischi e, sebbene non vi sia una facile soluzione, cercare di tenerli sotto controllo attraverso un efficace processo di gestione del rischio. La ICC - fedele alla sua quasi centenaria attività di predisposizione di strumenti pratici e guide all’insegna dell’auto-regolamentazione per imprese di ogni dimensione - mette a disposizione questa Cyber Security Guide, delineando innanzitutto i temi generali relativi alla sicurezza on line, ugualmente validi per imprese di ogni settore e dimensione, nonché identificando le azioni chiave che le imprese possono mettere in atto per ridurre i rischi associati al cyber crime. InOLTRE, la Guida presenta un questionario di autovalutazione al fine di verificare le capacità di resilienza e identificare punti di forza e di debolezza del sistema informatico aziendale. La Guida, presentata all’Aia in occasione della Quarta Conferenza mondiale sul Cyberspazio – cui ha partecipato anche il Segretario Generale del Consiglio d’Europa, Thorbjørn Jagland – è disponibile sul sito web di ICC in download gratuito. n. 4 - Aprile 2015 Commissioni ICC Questioni Fiscali L’approvazione della legge 186/2014, dopo una lunghissima gestazione dal Governo Letta al Governo Renzi, ha reso possibile - dal 1° gennaio del corrente anno - avviare la procedura di collaborazione spontanea, la c.d. Voluntary Disclosure, per regolarizzare attività finanziarie e investimenti non dichiarati in precedenza al Fisco italiano. In linea con il mutato e, per così dire, “globalizzato” atteggiamento internazionale, si fa sempre più serrata la morsa in tema di lotta all’evasione fiscale, anche per lo scambio di informazioni tra le Amministrazioni finanziarie. Il tema della Voluntary Disclosure interessa una vasta platea professionale di operatori, anche se l’applicazione concreta della nuova normativa comporta una serie di problemi ope- rativi, implicazioni e dubbi interpretativi non ancora del tutto chiariti e forse, almeno per qualche tempo, destinati a rimanere tali, pur tenendo presenti le novità in tema di raddoppio dei termini di accertamento contenute nella bozza di decreto delegato sulla certezza del diritto, predisposta in questi giorni a livello governativo. Pertanto, con la nota che segue, a cura dell’Avv. Paolo de’ Capitani, componente della Commissione Fiscale di ICC Italia, viene in breve effettuato il punto sulla procedura di emersione e relative attuali criticità, con riserva di ritornare in argomento per ulteriori contributi in materia correlati all’evoluzione applicativa della procedura stessa. Avv. Lucio M. Brunozzi, Vice Presidente ICC Italia - Coordinatore della Commissione La Voluntary Disclosure: inevitabile destino, con qualche insidia di Paolo de’ Capitani di Vimercate Sulla scia degli Stati Uniti e degli altri Paesi che hanno infranto il muro del segreto bancario, da decenni barriera invalicabile per le Amministrazioni finanziarie di tutto il mondo, anche il nostro Paese ha siglato in queste settimane con i più importanti paradisi fiscali una serie di accordi che consentiranno all’Agenzia delle Entrate di acquisire dati di contribuenti italiani che non hanno rispettato gli obblighi tributari italiani, sia di natura sostanziale, sia relativi al monitoraggio fiscale (il famigerato quadro RW della dichiarazione). La prospettiva che informazioni tanto compromettenti siano presto consegnate all’Amministrazione italiana, unitamente a un feroce inasprimento delle sanzioni per le violazioni più importanti legato all’introduzione del reato di auto riciclaggio e alla conseguente sempre più ridotta utilizzabilità delle somme occultate all’estero, spingerà la maggior parte dei contribuenti non in regola a utilizzare l’ultima chance di emersione che la legge 15 dicembre 2014 n. 186 offre sino al 30 settembre 2015. Ciò, se non altro, anche per svincolare le somme da un intermediario straniero (banca, fiduciario etc.) che se sino a ieri era disposto a chiudere un occhio, a volte due, sull’origine dei capitali che riceveva in deposito o gestione, da qualche tempo ha mutato atteggiamento e con una svolta a 180°, timoroso di sanzioni amministrative e penali che ne metterebbero a rischio l’esistenza, sollecita ai suoi (ex?) clienti in ogni modo la regolarizzazione della posizione fiscale in patria. Forte dei nuovi accordi sullo scambio di informazioni e memore delle critiche (specie di fonte UE) rispetto ai precedenti scudi fiscali, il Parlamento ha varato un provvedimento di emersione che non ha più nulla a che fare con le precedenti sanatorie: la Voluntary Disclosure comporta la presentazione di una autodenuncia che deve essere spontanea, completa e veritiera e che porterà alla restituzione (con un massimo di tre rate) di tutte le imposte sottratte negli anni ancora soggetti all’accertamento tributario (dai 4 ai 10, a seconda delle ipotesi), con interessi e sanzioni (pur ridotte in maniera consistente). 4 ICC Italia Newsletter Sempre a differenza dello scudo fiscale, la Voluntary Disclosure non garantisce l’anonimato, e il contribuente dovrà quindi scoperchiare tutto il passato e ricostruire l’origine dei capitali oggetto di emersione (anche per consentire ai professionisti che lo assisteranno di rispettare i loro obblighi anti-riciclaggio). Questo renderà inevitabile in molti casi la chiamata in causa di terzi, dai cointestatari dei rapporti ai procuratori, ai soci e alle società da cui il denaro proveniva. E proprio questa circostanza, unita all’esigenza di non discriminare chi avesse compiuto violazioni “meramente” domestiche e non avesse esportato/ occultato i capitali all’estero, ha indotto il Parlamento a estendere la possibilità di regolarizzazione anche a questi soggetti, attraverso la VD cd. nazionale. Senza entrare nei dettagli tecnici, l’impressione degli operatori è che il testo di legge non sia scevro da critiche e presenti talune criticità, solo in parte “rattoppate” dai primi chiarimenti della circolare 10/E dell’Agenzia delle Entrate. Tra i tanti dubbi operativi, non è ancora chiaro, per esempio, se chi aderisce alla VD potrà scomputare dalle imposte italiane quelle già pagate all’estero, e per la procedura internazionale non è cosa di poco conto. Alle incertezze della VD, inoltre, si sommano quelle più generali del nostro ordinamento tributario, e qui il pensiero va in particolare alla questione del raddoppio dei termini di accertamento in presenza di ipotesi di reato, che il Governo ha annunciato di voler riformare in occasione del molto discusso Consiglio dei Ministri del 24 dicembre us e sulla quale però non si hanno ancora indicazioni definitive. Siccome però in molti casi si tratta di un aspetto decisivo per il costo della procedura, è evidente che diversi interessati attenderanno chiarimenti (rectius, la riforma annunciata dal Governo) prima di avviare l’iter. Ancor più problematico, infine, è il quadro della situazione per chi abbia commesso violazioni di natura penale, perché la disciplina sul punto è a dir poco carente, e restano per gli interessati rischi assai concreti. Se in occasione dei passati scudi fiscali i contribuenti interessati alla procedura di emersione potevano nella maggior >> n. 4 - Aprile 2015 Commissioni ICC parte dei casi essere assistiti da una società fiduciaria, la mancanza di anonimato e l’analiticità che connotano la Voluntary Disclosure, uniti a una incompleta copertura penale, impongono a chiunque accarezzi l’idea di accedervi il confronto con un avvocato, a volte due o tre, perché nei casi più complessi si richiedono competenze specifiche di diritto civile e tributario, oltre che penale, senza contare il contenzioso che vede alcuni contribuenti opposti agli intermediari esteri che per un motivo o per l’altro hanno bloccato le movimentazioni dei conti correnti in odore di irregolarità fiscale. L’intervento del penalista diventa in alcuni casi necessario quanto quello del commercialista che deve procedere alla rideterminazione delle imposte dovute. Come ormai noto ai più, infatti, il fruttuoso completamento della procedura garantisce la non punibilità per la maggior parte dei reati tributari, ma restano comunque punibili, oltre alla sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, l’emissione di fatture per operazioni inesistenti e la distruzione/occultamento della contabilità, così come tutti i reati di natura non tributaria, che però, è risaputo, assai spesso accompagnano le violazioni tributarie. Il contribuente che decida di avvalersi della VD, pertanto, deve essere consapevole della possibilità che non tutti i reati commessi in passato in relazione ai capitali sottratti a tassazione fruiscano della causa di non punibilità, con il concreto rischio, laddove non siano decorsi i termini di prescrizione, che si avvii nei suoi confronti (e/o nei confronti di terzi coinvolti nelle violazioni) un procedimento penale. Il che, del resto, è scritto proprio nella legge, che impone ai funzionari dell’Agenzia delle Entrate di trasmettere alla Procura della Repubblica tutti i dati relativi alle procedure di emersione entro 30 giorni dalla loro conclusione, positiva o negativa che sia. Oltre alla ristrettezza della copertura penale di cui si è appena detto, restano anche ulteriori criticità di carattere più particolare. A mero titolo esemplificativo, suscita preoccupazione la mancata previsione di non punibilità per l’utilizzatore di fatture false che al contempo sia concorrente nel reato di emissione delle stesse fatture: come detto, infatti, questo secondo delit- to rimane pienamente punibile, con il rischio che chi si sia avvicinato alla VD contando sulla non punibilità del primo reato (utilizzo) si veda contestare il secondo (emissione), per quanto le ipotesi più ricorrenti di queste fattispecie delittuose ben difficilmente porteranno gli interessati ad accedere alla VD, vuoi per il costo della stessa, vuoi per il fatto che, normalmente, insieme ad esse ricorrono altre e ben più gravi ipotesi delittuose, dalla associazione per delinquere fino alla bancarotta fraudolenta. Le insidie per chi accederà alla VD, pertanto, sono parecchie, ma questo non deve indurre i potenziali interessati a sottovalutare i rischi di una mancata adesione. Oltre al rischio, sempre più concreto, di essere scoperti di qui a qualche tempo e di andare incontro a sanzioni ben maggiori di quelle previste per la VD, infatti, occorre ricordare che dal 1° gennaio è entrato in vigore il nuovo art. 648ter.1 del codice penale, che ha introdotto nel nostro ordinamento il reato di auto-riciclaggio. Sebbene la ratio di questa nuova disposizione sanzionatoria sia quella di evitare l’inquinamento della concorrenza e del mercato e scongiurare quindi l’alterazione dell’ordine pubblico economico mediante l’impiego di capitali di provenienza illecita, infatti, la disposizione non brilla per precisione nella descrizione della fattispecie, e restano quindi ampi spazi di interpretazione lasciati alla magistratura, la quale soltanto nei prossimi anni avrà modo di delineare meglio i contorni della fattispecie. Tutti coloro che detengano capitali frutto di violazioni tributarie aventi rilevanza penale, devono sapere che non accedendo alla VD, e salve le spese legate al “godimento personale”, andranno incontro alla possibile contestazione di questa nuova figura criminosa non appena reinvestiranno le somme “in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa”. I virgolettati lasciano intendere le incertezze applicative dei prossimi anni. In un senso o nell’altro, insomma, la VD imporrà agli interessati un’analisi molto approfondita, anche per quanto concerne gli aspetti penali. Avv. Paolo de’ Capitani di Vimercate - New York BAR; Studio UCKMAR Associazione Professionale, Milano e Genova è componente della Commissione Questioni Fiscali ICC e ICC Italia 5 ICC Italia Newsletter n. 4 - Aprile 2015 Commissioni ICC Calendario Commissioni ICC e ICC Italia MAGGIO 2015 7 ICC Commission on Arbitration and ADR Parigi 14 Commissione Arbitrato ICC Italia Roma 15 Commissione Diritto e Pratiche del Commercio Internazionale ICC Italia Roma ICC Commission on Commercial Law & Practice Berlino ICC Commission on Corporate Responsibility & Anti-corruption Parigi 19-20 21 Appuntamenti ICC Italia MAGGIO 14 CONTRATTUALISTICA IN EVIDENZA Bologna VENDITA E FORNITURA INTERNAZIONALE DI MACCHINARI PROGRAMMA MAGGIO 20 DOGANE IN EVIDENZA Roma PROBLEMATICHE DOGANALI Aspetti operativi e recenti indirizzi giurisprudenziali PROGRAMMA GIUGNO 17 CONTRATTUALISTICA Mestre VENDITA E FORNITURA INTERNAZIONALE DI IMPIANTI INDUSTRIALI PROGRAMMA 6 ICC Italia Newsletter L’export dii macchinari indutriali è uno degli elementi portanti dell’economia del nostro paese, ed una delle eccellenze del Made in Italy. L’esecuzione di tali contratti è spesso caratterizzata da ritardi, variazioni in corso d’opera, richieste di estenzione dei termini e di applicazione di penali; sorgono inoltre con frequenza delicate questioni interpretative legate al richiamo che le parti fanno alle loro condizioni generali di acquisto o vendita, ed alla necessità di valutare quale sia la disciplina in concreto applicabile. Il Seminario che ICC Italia dedica all’argomento si incentrerà sul raffronto degli strumenti contrattuali più diffusi, sulle tecniche di redazione di contratto e sui recenti e più interessanti sviluppi della giurisprudenza in materia. Il seminario intende offrire un approfondimento sulle problematiche doganali che gli operatori si trovano a dover affrontare, nell’ambito della propria attività, allorquando intrattengono scambi con l’estero. Dagli aspetti più operativi, quali lo sdoganamento in mare, lo Sportello Unico Doganale e i controlli in dogana, agli aspetti più prettamente giuridici e fiscali, tra cui l’IVA in dogana e la nuova disciplina relativa all’accertamento esecutivo, il seminario si rivolge a imprese, doganalisti e consulenti, per i quali oggi diventa necessario conoscere ed essere aggiornati sulla normativa doganale e sulle sue ricadute operative per operare più efficacemente e per potersi meglio tutelare di fronte ai rischi insiti in tali operazioni. GIUGNO 19 BANCARIA Roma LE GARANZIE BANCARIE INTERNAZIONALI SAVE THE DATE n. 4 - Aprile 2015 Approfondimenti Vantaggi e pericoli delle “escalation clauses” Il Regolamento di Mediazione della Camera di Commercio Internazionale di Fabio Bortolotti Una prassi abbastanza diffusa nella contrattualistica internazionale è quella di prevedere che le parti del contratto debbano ricercare un accordo amichevole o procedere a una conciliazione o mediazione prima di instaurare un giudizio ordinario o arbitrale. Queste clausole, che introducono una serie di passaggi preliminari (escalation clauses) rispondono a un’esigenza molto sentita da parte degli esportatori che desiderano, ovviamente, evitare procedure giudiziarie o arbitrali lunghe e costose. Va però detto che la finalità, più che lodevole, perseguita dalle parti viene spesso tradita da clausole inadeguate che producono più danni che vantaggi. Nel caso in cui si scelga l’arbitrato come mezzo di risoluzione delle controversie, le parti possono prevedere dei passaggi preliminari, come in particolare: • un negoziato per una soluzione amichevole della controversia, se del caso attraverso il ricorso ad un livello superiore di management; • una procedura di conciliazione/mediazione affidata ad un terzo. La soluzione relativa alla previsione dell’obbligo di cercare una soluzione amichevole, molto apprezzata dagli operatori, è in realtà di scarsa utilità e può creare problemi non indifferenti. Anzitutto, va considerato che dei contraenti responsabili valuteranno attentamente la possibilità di una soluzione transattiva della controversia insorta tra di loro, senza bisogno di una clausola contrattuale che preveda un obbligo in tal senso. Inoltre, una clausola che preveda un espresso obbligo di procedere a un negoziato preventivo rischia di diventare un ostacolo alla risoluzione della controversia piuttosto che uno strumento per evitarla. Infatti, quando una delle parti (o ambedue) non intende negoziare seriamente, la clausola in questione rischia di rimanere senza effetto, e potrà anzi costituire uno strumento per impedire o ritardare il ricorso all’arbitrato, o per contestare in seguito il lodo arbitrale. Ed anche ove si riesca a dimostrare che la negoziazione preventiva è stata resa impossibile dalla parte recalcitrante, resta il fatto che si rischia di complicare la procedura arbitrale inserendo nella stessa una questione preliminare in grado di incidere sulla durata e sui costi della stessa. Se è vero che in circostanze normali non serve prevedere un 7 ICC Italia Newsletter obbligo di negoziazione preventiva, vi sono situazioni in cui, spostando la negoziazione della controversia a un livello diverso della struttura societaria, si possono creare degli spazi per un accordo che non sarebbe realizzabile tra i diretti interessati. In particolare, non è infrequente il caso in cui la controversia con la controparte è frutto di contrasti personali tra i soggetti interessati che non consentono una valutazione equilibrata della posta in gioco. In queste circostanze soggetti meno coinvolti nella vicenda potranno avere maggiori possibilità di individuare soluzioni transattive in grado di evitare di portare la controversia davanti agli arbitri o all’autorità giudiziaria. Per questa ragione si prevede talvolta, nei contratti cui partecipano società più strutturate, che la controversia debba essere portata ad un livello superiore di management (servizi centrali, capogruppo) prima di iniziare una procedura giudiziaria o arbitrale. Il ricorso alla conciliazione/mediazione ad opera di un terzo prima di iniziare la procedura arbitrale rappresenta una soluzione molto più interessante della precedente. Infatti, le forme più evolute di ADR (Alternative Dispute Resolution) come in particolare la mediazione, costituiscono degli strumenti molto validi che permettono in molti casi di giungere, con l’aiuto del terzo, ad una risoluzione amichevole della controversia. La forma più diffusa di ADR è costituita dalla mediazione o conciliazione, «rivitalizzata» attraverso l’approfondimento e la messa a punto di particolari tecniche volte a facilitare il raggiungimento di una soluzione transattiva. Il mediatore non è chiamato a decidere chi ha ragione e chi ha torto, ma piuttosto a ricercare insieme alle parti soluzioni che permettano di comporre la controversia. Una caratteristica della moderna mediation è la piena libertà delle parti di poter rifiutare le proposte del mediatore senza subirne alcuno svantaggio nell’eventuale successiva procedura (arbitrale o giudiziaria); infatti, la totale volontarietà della procedura facilita la formazione di un clima di fiducia ed apertura tra ciascuna parte ed il mediatore. Normalmente il mediatore alterna riunioni congiunte con incontri separati con ciascuna parte, attraverso i quali cerca di capire le rispettive esigenze ed avvicinare le loro posizioni; >> n. 4 - Aprile 2015 Approfondimenti in tale contesto, poi, si può ricorrere a tecniche differenti: così si distingue tra una facilitative mediation (in cui il mediatore si limita essenzialmente a facilitare la comunicazione tra le parti, aiutandole a trovare una soluzione di comune interesse) ed una evaluative mediation, in cui il mediatore esprime un giudizio sulle possibili alternative e tende quindi a guidare più attivamente le parti verso una specifica soluzione. La mediazione differisce in modo sostanziale dall’arbitrato. Il mediatore assiste le parti nella ricerca di una soluzione amichevole della controversia, ma non ha il potere di decidere alcunché: le sue proposte, sempre che ne faccia (si noti che nel contesto della mediazione «facilitativa», che costituisce attualmente il metodo utilizzato più frequentemente, il mediatore non formula alcuna proposta, limitandosi a fornire suggerimenti che andranno poi sviluppati autonomamente dalle parti), non sono vincolanti e le parti rimangono sempre libere di non raggiungere un accordo. Al contrario, l’arbitro, ha il compito specifico di risolvere il caso attraverso una decisione che vincola le parti. Il Regolamento di Mediazione della ICC: scelta del mediatore e clausola contrattuale La mediazione, per essere efficace, dev’essere condotta da un professionista esperto, in grado di aiutare le parti a superare i motivi di conflitto portandole a individuare delle soluzioni accettabili per entrambe. Dal momento che non sarà di regola possibile individuare il mediatore già al momento della stipulazione del contratto, sarà necessario rivolgersi ad un’istituzione specializzata che possa nominare un mediatore competente, in grado di fornire un aiuto concreto alle parti per la risoluzione amichevole della controversia. Trovare un professionista che sappia gestire con successo una procedura internazionale di mediazione può non essere facile, dovendosi trattare di una persona che, oltre a conoscere le tecniche di mediazione, abbia la capacità di gestire i rapporti tra parti di diversi Paesi, superando eventuali problemi legati a differenze di lingua e di cultura. La Camera di Commercio Internazionale (ICC) ha predisposto un Regolamento di Mediazione, entrato in vigore il 1° gennaio 2014. Con tale Regolamento è stato istituito un Centro internazionale di mediazione che amministra i procedimenti di mediazione della ICC e che nomina il mediatore (salvo che le parti non concordino un nome, che dovrà comunque essere confermato dal Centro). Nella redazione di una clausola di mediazione si scontrano due opposte esigenze. Da un lato, si desidera spingere le parti a considerare seriamente il ricorso alla mediazione, attraverso la previsione di un vero e proprio obbligo ad instaurare la procedura e a partecipare alla stessa. Dall’altro, però, è necessario evitare che la previsione di una forma obbligatoria di mediazione possa favorire misure dilatorie ostacolando il passaggio alla successiva procedura arbitrale. In particolare, occorre evitare che una parte possa “sabotare” la procedura di mediazione (non partecipando o prolungandone la durata) per poi impedire l’arbitrato adducendo la mancata effettuazione della mediazione. Un primo approccio, estremamente prudente, può essere quello di limitarsi a prevedere la possibilità di un ricorso alla mediazione, senza alcun obbligo per le parti, come la seguente clausola opzionale raccomandata dalla ICC: Le parti possono in qualsiasi momento, senza pregiudizio per ogni altro procedimento, tentare di risolvere tutte le controversie derivanti dal presente contratto o in relazione con lo stesso in conformità al Regolamento di mediazione della ICC. Questa clausola, come quella leggermente più “forte” che obbliga le parti a discutere l’opportunità di ricorrere a una procedura di mediazione, non fa sorgere alcun obbligo, ma può avere un qualche peso, più che altro “psicologico”, per invogliare le parti a considerare questa via. All’altro estremo, troviamo la soluzione consistente nel prevedere in via obbligatoria la procedura di mediazione prima di iniziare l’arbitrato. Così, la clausola opzionale D raccomandata dalla ICC, prevede quanto segue: Nel caso di controversie derivanti dal presente contratto o in relazione con lo stesso, le parti sottoporranno la controversia a un procedimento secondo il Regolamento di mediazione della ICC. Nel caso in cui la controversia non sia risolta in base a tale Regolamento entro [45] giorni dalla presentazione di una domanda di mediazione o entro il diverso periodo di tempo che le parti possono concordare per iscritto, tale controversia sarà risolta mediante arbitrato secondo il Regolamento di arbitrato della Camera di Commercio Internazionale da uno o più arbitri nominati in conformità a tale Regolamento di arbitrato. Questa clausola prevede un vero e proprio obbligo di partecipare alla procedura di mediazione, ma evita al tempo stesso il pericolo che ciò possa incidere negativamente sulla possibilità di iniziare la procedura arbitrale. Infatti, decorsi i 45 giorni (o altro termine concordato tra le parti) dall’inizio della procedura di mediazione (che può essere instaurata da una delle parti soltanto) si può attivare la procedura arbitrale senza che la mancata conclusione della mediazione possa avere qualsiasi rilevanza. Si potrebbe obiettare che questa soluzione non è abbastanza efficace in quanto lascia la parte “recalcitrante” libera di non partecipare (seppure violando un obbligo contrattuale) o, partecipandovi, di ostacolarne il funzionamento. Va però considerato che, trattandosi di una procedura che presuppone l’accordo delle parti in tutte le sue fasi, non avrebbe senso richiedere alla parte che non desidera la mediazione di andare oltre la disponibilità di presenziarvi. Sarà poi, semmai, compito del mediatore convincere ambedue le parti ad aprirsi e a considerare seriamente la possibilità di un accordo. Se però la mediazione non funziona, quale che ne sia la ragione, deve essere possibile iniziare senza indugi la procedura arbitrale e ciò viene appunto garantito dalla clausola in questione. Prof. Fabio Bortolotti è avvocato, arbitro internazionale, Presidente della Commissione Diritto e Pratiche del Commercio Internazionale di ICC e di ICC Italia 8 ICC Italia Newsletter n. 4 - Aprile 2015 Approfondimenti Le nuove disposizioni in materia di informazioni sugli alimenti di Federica Bonafaccia Il 13 dicembre 2014 sono entrate in vigore le disposizioni previste dal regolamento europeo n. 1169/2011 in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti, che si affiancano a quelle già vigenti nel nostro ordinamento e previste nel D.Lgs. n. 109/1992. L’articolo 44 del regolamento europeo stabilisce che, salvo diversa previsione da parte degli Stati membri, per gli alimenti venduti non preimballati, e quindi per quelli somministrati, non è obbligatorio indicare al consumatore tutti gli ingredienti contenuti ma solo l’eventuale presenza dei cosiddetti allergeni. Relativamente alle modalità con cui le informazioni devono essere fornite, in assenza di uno specifico provvedimento nazionale, la Direzione salute e consumatori della Commissione europea ritiene che le informazioni sulla presenza o meno degli allergeni ai consumatori debbano essere rese in forma scritta. In vista della emanazione dei decreti attuativi delle nuove disposizioni, Federalberghi ha rappresentato formalmente ai Ministeri dello Sviluppo Economico e della Salute le difficoltà connesse al rispetto formale di tale obbligo per le imprese del settore alberghiero e della ristorazione. Infatti, l’offerta enogastronomica italiana fonda la propria capacità competitiva sulla ricchezza dei menù e sulla rotazione delle preparazioni, in accordo con l’alternarsi della disponibilità stagionale dei prodotti e con l’obiettivo di fornire alla clientela un’ampia gamma di scelta. La nostra tradizione ristorativa mal si combina con l’introduzione di oneri burocratici che finirebbero per indurre la standardizzazione dei contenuti dell’offerta stessa, in specie all’interno delle piccole e medie imprese che 9 ICC Italia Newsletter costituiscono la struttura portante del nostro sistema turistico. Si tratta comunque di imprese che già rispettano le normative europee in materia di sicurezza e rintracciabilità degli alimenti, che impongono la predisposizione di un piano di autocontrollo ed una specifica formazione del personale. Federalberghi ha chiesto che sia consentito adempiere all’obbligo di cui trattasi mediante una comunicazione scritta, da riportare nel menu o in un apposito cartello, che fornisca al cliente un’informativa di carattere generale e lo inviti a rivolgersi al personale al fine di ricevere informazioni specifiche. La bozza di decreto predisposta dal Ministero dello Sviluppo Economico contempla la modalità suggerita da Federalberghi, prevedendo nel contempo che le informazioni specifiche risultino in una documentazione scritta e facilmente reperibile sia per l’autorità competente sia per il cliente. Nelle more che venga emanato il decreto ministeriale di attuazione del regolamento europeo, il Ministero della salute, con la nota del 6 febbraio 2015 (prot. n. 0003674), ha fornito alcune indicazioni in merito alle modalità di comunicazione al consumatore delle sostanze o dei prodotti che provocano allergie o intolleranze. Il Ministero della salute, nella nota in oggetto, accogliendo le richieste di Federalberghi, ritiene che l’obbligo di cui all’art. 44, paragrafo 2, del regolamento UE possa considerarsi assolto anche nei seguenti casi: • l’operatore si limiti ad indicare per iscritto, in maniera chiara ed in luogo ben visibile, una dicitura del tipo: “le informazioni circa la presenza di sostanze o prodotti che provocano allergie >> n. 4 - Aprile 2015 Notizie Approfondimenti sono disponibili rivolgendosi al personale di servizio”; • l’operatore riporti per iscritto, sul menù, sul registro o su apposito cartello, una dicitura del tipo: “per qualsiasi informazione su sostanze e allergeni è possibile consultare l’apposita documentazione che verrà fornita su richiesta, dal personale di servizio”. In ciascuna delle ipotesi sopra menzionate, è comunque necessario che le informazioni sugli allergeni presenti negli alimenti risultino da idonea documentazione scritta, facilmente reperibile sia per l’autorità competente sia per il consumatore finale, di cui il personale avrà preventivamente preso visione e conoscenza con contestuale approvazione per iscritto. Il Ministero precisa inoltre che la scelta circa le modalità da utilizzare per rendere edotto il consumatore è rimessa alla discrezionalità dell’operatore, che sceglierà la soluzione più idonea a seconda della propria organizzazione e dimensione aziendale. L’operatore, nel predisporre l’informativa scritta necessaria per adempiere all’obbligo di cui sopra, dovrà inoltre essere libero di indicare la presenza degli allergeni in rapporto alle singole preparazioni secondo le modalità che riterrà più opportune. Ciò potrà avvenire, ad esempio, evidenziando nella lista degli ingredienti delle singole preparazioni la presenza degli allergeni, pre- disponendo una tabella che riporti le 14 categorie di allergeni previste nel regolamento UE e che, contestualmente, individui le preparazioni che le contengono, o secondo altre modalità che garantiscano comunque l’informativa corretta al consumatore. Al fine di agevolare la corretta attuazione delle indicazioni ministeriali, Federalberghi ha realizzato un set di strumenti, tra cui un “taccuino degli allergeni”, composto da un avviso generale per la clientela e da una raccolta di schede. Per ciascuno dei quattordici allergeni individuati dalla normativa, è stata predisposta una scheda ad hoc nella quale vanno annotate le preparazioni che contengono il relativo allergene. Per le imprese alberghiere e della ristorazione l’obbligo di fornire le informazioni sugli allergeni attualmente non è sanzionato. La disciplina sanzionatoria dei nuovi obblighi sarà contenuta in uno specifico decreto del Ministero dello sviluppo economico in corso di emanazione. Occorre però tenere presente che, anche in assenza di sanzioni, la mancata indicazione della possibile presenza di allergeni espone l’impresa a serie conseguenze civili e penali, in caso di problemi di salute causati ai clienti allergici o intolleranti dalla somministrazione di alimenti contenenti allergeni. Avv. Federica Bonafaccia - Capo Servizio Legale Tributario di Federalberghi L’Internet governance e l’evoluzione di ICANN Convegno MISE - ICANN, 14 aprile 2015 Il futuro di Internet e della sua governance si scriverà nei prossimi mesi. La transizione che si profila è di quelle epocali: passare da un modello di gestione amministrato, o quantomeno supervisionato, da un solo soggetto, il governo statunitense, ad un sistema multi-stakeholder. A dettare l’inizio di questo nuovo percorso è stato proprio il governo degli Stati Uniti quando ha deciso di fare un passo indietro nel suo rapporto diretto con ICANN e con la sua gestione delle funzioni IANA. La multinazionale no-profit, nata nel 1998, per la gestione degli indirizzi IP, dei nomi a dominio di primo livello (TLD) e dei sistemi di root server, si trova dunque ad affrontare una storica evoluzione che la renda indipendente dagli Stati Uniti. Questi ultimi hanno, però, posto delle condizioni per farsi da parte: nessun altro governo o organizzazione go- 10 ICC Italia Newsletter vernativa dovrà subentrare nel controllo di ICANN, inoltre il processo dovrà essere aperto ed inclusivo. È dunque evidente l’impronta multi-stakeholder che gli Stati Uniti vogliono dare a questa fase transitoria, a garanzia anche di una futura governance del web gestita tramite lo stesso modello. Il convegno del 14 aprile organizzato dal Mise e da ICANN ha visto come tema centrale proprio quello della nuova governance di Internet e del ruolo che la stessa multinazionale ricoprirà in questa fase di passaggio e nelle successive, con un particolare focus sul ruolo dell’Italia e di tutta l’Europa. Ad introdurre la discussione è stato il Sottosegretario alle Comunicazioni Antonello Giacomelli, che ha sottolineato la necessità di un dialogo costruttivo tra USA e Europa per quanto riguarda l’Internet governance e la gestione del web e ha ribadito l’imprescindibilità e la centralità di ICANN anche in un nuova fase che la veda indipendente rispetto al governo nordamericano. Per quanto riguarda il nostro Paese, Giacomelli ha enfatizzato l’importante ruolo dell’Italia nella promozione del modello multi-stakeholder durante il semestre europeo di Presidenza ed il ruolo di traino che si vuole continuare ad avere a livello continentale. Per questa ragione, il Sottosegretario sta lavorando alla creazione di una costituente italiana per la governance multi-stakeholder. Il Presidente e Ceo di ICANN Fadi Chehadé ha posto l’accento sull’aspetto positivo di Internet, ossia le immense opportunità che il web è in grado di offrire, purché non rimanga un’isola. In questo senso quindi è fondamentale che vi sia una condivisione del modello multi-stakeholder, abbracciato persino dalla Cina. Riguardo all’Italia, Chehadé ha ribadito la necessità di creare una piattaforma comune per discutere della >> n. 4 - Aprile 2015 Notizie Approfondimenti transizione della governance, poiché, ad oggi, solo il governo è attivo nel dibattito, mentre è fondamentale che vi partecipino anche aziende, società civile, mondo accademico. Il Ceo di ICANN ha poi voluto sottolineare che la governance di Internet non è l’unico tema caldo in merito alla gestione della Rete, ma ve ne sono altri che non rientrano tra le competenze di ICANN, come privacy, cybersecurity, taxation, child protection, ma che anch’esse necessitano di una gestione multi-stakeholder. Chehadé ha portato come esempio il modello brasiliano, modello unico di governance della Rete - sviluppato dal Comitato di gestione per l’Internet (CGI.br) - che incoraggia l’effettiva partecipazione della società civile del Brasile nelle decisioni circa l’attuazione, la gestione e l’utilizzo di Internet. Da questa esperienza è nata la piattaforma globale e multistakeholder NetMundial, lanciata nell’aprile 2014, cui hanno già aderito diversi Paesi tra cui Francia, Germania e Stati Uniti, nonché rappresentanti di società civile, settore privato, accademici e tecnici, come anche organizzazioni internazionali quali l’ITU (International Telecommunication Union) e la Commissione Europea. Piattaforma che può certamente rappresentare un punto di partenza per un dialogo costruttivo. Il Convegno è proseguito con tre tavole rotonde - di cui una dedicata proprio al modello brasiliano - cui hanno partecipato imprese e società civile con gli interventi, tra i tanti, di Giorgia Abeltino di Google, Angelo Cardani di Agcom, Luigi Dal Pino di Microsoft Italia, Alberto Gambino dell’Accademia Italiana del Codice di Internet, Lorenzo Pupillo di Telecom Italia. Dal dibattito è emerso il convincimento che il modello multistakeholder sia l’unico percorribile perché Internet, per sua stessa natura così diffusa e inclusiva, possa riflettere la molteplicità degli attori - compresi Internazionalizzazione dei Cluster Il 23 aprile u.s., organizzato dall’ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, si è tenuto - presso la sede della stessa Agenzia - il Seminario “L’Unione Europea per lo sviluppo della competitività e l’internazionalizzazione dei Cluster e delle reti d’Impresa”, con la partecipazione di Distretti e Reti di impresa, Cluster, istituzioni nazionali e regionali e aziende interessate alla tematica cluster. L’incontro è stato indirizzato in particolare a diffondere la conoscenza di politiche e strumenti dell’Unione Europea a sostegno dei Cluster. La D.ssa Germana Ricciardi, della DG Growth – SME’s Clusters & Emerging Industries, ha illustrato l’impegno, le iniziative e la strategia della UE per lo sviluppo della competitività dei cluster a livello internazionale, fornendo in dettaglio una panoramica dei programmi di finanziamento 2014-2020 COSME e Horizon di cui i Cluster possono beneficiare. Dopo l’intervento del Presidente dell’API - Associazione Politiche Industriali, Ing. Domenico Palmieri, che ha rivolto l’attenzione al tema delle value chains e ai problemi dimensionali delle imprese italiane in rapporto all’internazionalizzazione, sono state presentate le esperienze di organismi regionali impegnati nello sviluppo dei cluster (Regione Molise, Regione Veneto, Informest, 11 ICC Italia Newsletter i cittadini, che rivestono un ruolo fondamentale nell’evoluzione del web - e degli interessi attualmente in campo. A sostegno di quanto espresso in questa prima fase dei lavori, è stato proiettato il videomessaggio di Vint Cerf, uno dei padri fondatori di Internet, che ha ricordato come la rete sia stata creata per essere “scalabile” e “interoperabile” e che il modello multistakeholder è fondamentale per mantenere il web “comune a tutti, unico e unito”. Un’altra caratteristica sulla cui imprescindibilità concordano tutti è la trasparenza della governance di ICANN, garantendo la sua accountability attraverso strumenti di controllo e verifica delle sue decisioni da parte di auditor indipendenti. Con riferimento alla transizione delle funzioni di IANA (Internet Assigned Numbers Authority) relative all’assegnazione degli indirizzi IP, attualmente gestite da ICANN per conto del governo statunitense e il cui contratto di gestione scade a settembre 2015, per giugno dovranno essere presentate una serie di proposte per guidare l’evoluzione verso un nuovo modello di governance, riconosciuto come necessario ma con l’auspicio che non comprometta l’essenza di Internet che, pur con le critiche che si potrebbero muovere contro questo potente prodotto dell’era tecnologica, è stato un successo. In sintesi, il suggerimento è che si crei una governance di Internet a livello nazionale e quindi a livello europeo che possa dialogare con il governo americano per la definizione del processo di transizione. Un dialogo aperto, che sia allo stesso tempo di confronto e di condivisione delle numerose problematiche relative a Internet, e il cui obiettivo sia la co-responsabilità e la multilateralità nel governo della Rete. Toscana Promozione). In particolare, la Regione Veneto ha richiamato le proprie iniziative a favore dei distretti e reti di impresa, con riferimento anche alla legge regionale 13/2014 che riconosce 17 distretti industriali definendone gli ambiti territoriali e settoriali, mentre l’Agenzia di Promozione Economica della Toscana ha presentato una sintesi del progetto CREATE in funzione della trasformazione del tradizionale distretto tessile di Prato. A seguire, le testimonianze di Neuromed, cluster molisano di eccellenza nel settore delle neuroscienze, e di Lombardy Energy Cleantech Cluster, cluster industriale nel settore dell’energia e ambiente che, partendo da una iniziale aggregazione di 8 imprese nel 2009, raggruppa attualmente 108 imprese con circa 31.000 addetti e una quota export del 70%. Il Direttore di Retimpresa di Confindustria, Dr. Fulvio D’Alvia, ha presentato il Progetto confindustriale per competere in rete, fornendo un quadro globale delle reti di impresa e dello strumento di aggregazione e competitività rappresentato dai contratti di rete, che riguardano tutte le imprese (dimensioni, settori, territori) e che al 1° marzo 2015 hanno raggiunto il numero di 2012 e vedono coinvolte 10.099 imprese. Ha moderato i lavori il Dr. Francesco Pensabene, Dirigente dell’Ufficio Partenariato Industriale e Rapporti con le Organizzazioni Internazionali dell’ICE-Agenzia. Per ICC Italia ha partecipato all’evento l’Avv. L. Brunozzi, VicePresidente. n. 4 - Aprile 2015 Notizie Brevi dal Consiglio d’Europa Tutela della libera circolazione delle informazioni su Internet a livello globale Il Consiglio d’Europa, riunitosi il 2 aprile a Strasburgo, ha chiesto ai suoi 47 Stati membri di promuovere e tutelare la libera circolazione delle informazioni su Internet e di assicurare che eventuali blocchi di contenuti siano valutati anticipatamente perché risultino conformi alle norme in materia di diritti umani e non interferiscano in maniera sproporzionata con il traffico internazionale su Internet. Con una Raccomandazione adottata il giorno prima, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa individua una serie di principi per la libera circolazione delle informazioni su Internet da un Paese all’altro e chiede ai suoi 47 Stati membri di garantire che tali principi siano riportati nei quadri normativi e vengano adottati. Tali principi afferiscono alla tutela del diritto alla privacy, diritto alla libertà di espressione e diritto di assemblea e associazione, in conformità con gli Articoli 8, 10 e 11 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Si raccomanda inoltre agli Stati di incoraggiare e agevolare lo sviluppo di appropriati codici di condotta di autoregolamentazione in modo tale che i soggetti coinvolti in Internet rispettino i diritti umani, nonché di promuovere la cooperazione tra di loro per sviluppare e adottare le migliori prassi tecniche. Con riferimento ai servizi che archiviano ed elaborano le informazioni in posizioni remote (servizi cloud), la Raccomandazione sottolinea che gli Stati dovrebbero tutelare il diritto alla privacy e alla protezione dei dati personali. 12 ICC Italia Newsletter La sorveglianza di massa è controproducente e “mette a repentaglio i diritti umani” Nell’approvare il progetto di risoluzione basato sul rapporto di Pieter Omtzigt (Paesi Bassi, PPE/DC), l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa (APCE) del 21 aprile ha indicato che le operazioni di sorveglianza di massa - oggetto delle rivelazioni dell’informatore americano Edward Snowden - “mettono a repentaglio i diritti umani fondamentali” e, lungi dal prevenire attacchi terroristici contrariamente a quanto precedentemente affermato dagli alti dirigenti dei servizi di intelligence, distolgono risorse da tali scopi. L’Assemblea ha inoltre sollecitato a non procedere alla raccolta e all’analisi di dati di carattere personale (ivi compresi i cosiddetti metadati) senza il consenso dell’interessato, se non dietro “un’ordinanza di un tribunale, sulla base di ragionevoli sospetti”, a effettuare un migliore controllo giudiziario e parlamentare dei servizi di intelligence, ad adottare un “codice in materia di intelligence”, che definisca gli obblighi reciproci che i servizi segreti potrebbero scegliere di rispettare, ad accordare “una protezione credibile ed efficace” agli informatori che rivelano attività di sorveglianza illegali. Il Segretario generale Jagland alla Conferenza mondiale sul ciberspazio Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa, Thorbjørn Jagland, è intervenuto alla sessione di apertura della Conferenza mondiale sul ciberspazio, che si è tenuta il 16 aprile all’Aia. La conferenza è stata l’occasione per rivedere i principali sviluppi in materia di ciberspazio e discutere di questioni quali la governance di Internet e la cooperazione multilaterale, la libertà e la privacy online, il divario digitale, Internet come catalizzatore per lo sviluppo economico e sociale, la sicurezza informatica e la criminalità informatica. Jagland ha richiamato i tre principi fondamentali che devono guidare l’azione comune europea così come quella dei singoli Stati: stato di diritto, democrazia e diritti umani, auspicando una completa attuazione della Convenzione di Budapest sulla criminalità informatica - il cui obiettivo primario è una politica penale comune per la protezione della società contro la cibercriminalità -, prendendo come riferimento la Corte Europea dei Diritti Umani per bilanciare sicurezza e privacy e la Convenzione del Consiglio d’Europa in materia di protezione dei dati. “Stato di diritto, democrazia e diritti umani: fondamentali nella realtà concreta così come in quella virtuale” ha concluso Jagland. n. 4 - Aprile 2015 Pubblicazioni ICC Model Contract on Commercial Agency ICC presenta l’edizione aggiornata del suo Modello di Contratto di Agenzia Commerciale, edito per la prima volta nel 1991 per sopperire alla mancanza di una legislazione uniforme a livello internazionale in materia di agenzia commerciale. Aggiornato per incorporare alcuni recenti sviluppi in materia, questo modello di contratto non fa riferimento ad una specifica legge nazionale, quanto piuttosto alla prassi prevalente nel commercio internazionale così come ai principi comunemente riconosciuti nel diritto internazionale, come ad esempio la “lex mercatoria”. Il presente Modello è rivolto a tutte le imprese che, nei loro rapporti commerciali con l’estero, fanno ricorso alla figura dell’agente e hanno dunque la necessità di redigere un contratto di agenzia internazionale. Il volume è corredato da una chiave USB che contiene il modello del contratto in un formato facilmente utilizzabile e modificabile secondo le proprie specifiche esigenze. La Pubbl. n. 766 E è disponibile presso l’Ufficio Pubblicazioni di ICC Italia al prezzo di € 79,00 Iva inclusa, ai Soci ICC Italia e AIA sarà applicato lo sconto del 20%. Camera di Commercio Internazionale Comitato Nazionale Italiano Via Barnaba Oriani, 34 00197 Roma Redazione Tel. +39 06 42034301 Segreteria +39 06 42034320/21 Fax. +39 06 4882677 email: [email protected] web: www.iccitalia.org 13 ICC Italia Newsletter Tommaso Caterini, Barbara Triggiani Progetto grafico Luca Ingrassia n. 4 - Aprile 2015