Ottobre 2014 PAC 2014-2020 Il quadro generale Il plafond si riduce … Anno Massimali pagamenti diretti (000 eur) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 3.953,4 3.902,0 3.850,8 3.799,5 3.751,9 3.704,3 3.704,3 Meno 6,3% Il regolamento sui pagamenti diretti Il regolamento sui pagamenti diretti Essere AGRICOLTORI ATTIVI Rispettare INVERDIMENTO GREENING La produzione l’allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli Lo svolgimento di un’attività minima, che gli Stati membri definiscono, sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione. I pagamenti diretti: Gli Agricoltori Attivi (art. 9 reg. UE n. 1307/2013) Non vengano concessi pagamenti diretti a persone fisiche o giuridiche le cui superfici agricole sono tenute in uno stato utile per l’allevamento o la coltivazione e che non svolgono le attività agricole minime fissate dallo Stato membro. Inoltre uno Stato membro può decidere che nessun pagamento diretto sia concesso a persone fisiche o giuridiche la cui attività agricola rappresenta una parte insignificante delle attività economiche complessive e/o la cui attività principale o l’oggetto della sua attività non consista nell’esercizio dell’attività agricola Non sono concessi pagamenti diretti a: persone fisiche o giuridiche che svolgono attività di intermediazione creditizia (banche e finanziarie); • persone fisiche o giuridiche che svolgono attività di intermediazione commerciale; •società per azioni, cooperative e mutue assicurazioni che svolgono attività di assicurazione e/o di riassicurazione; •Pubblica Amministrazione, fatta eccezione per gli enti che effettuano formazione o sperimentazione in campo agricolo. I pagamenti diretti: Gli Agricoltori Attivi (art. 9 reg. UE n. 1307/2013) Vengono considerati agricoltori in attività, i soggetti che dimostrano il possesso di uno dei seguenti requisiti: Iscrizione all’INPS come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri; Partita IVA attiva in campo agricolo con dichiarazione annuale IVA. Per le aziende con superfici prevalentemente ubicate in zone montane e/o svantaggiate è sufficiente il possesso della partita IVA attiva in campo agricolo. Sono considerate automaticamente agricoltori in attività le persone fisiche o giuridiche che percepiscono aiuti diretti per un ammontare massimo di: 5.000 Euro per le aziende le cui superfici sono prevalentemente ubicate nelle zone svantaggiate e/o di montagna; 1.250 Euro nelle altre zone. Non sono agricoltori in attività le persone fisiche o giuridiche che possiedano superfici agricole che sono principalmente superfici mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione se tali superfici rappresentano più del 50 % dell’intera superficie agricola dichiarata nel 2015 I pagamenti diretti La componente base COME VERRANO ASSEGNATI I NUOVI TITOLI ANNO 2015 Agricoltore attivo NUOVI TITOLI TITOLI STORICI L’accesso sarà consentito agli agricoltori che presenteranno domanda nel 2015 e che avessero avuto diritto a percepire pagamenti diretti in relazione alla domanda 2013. Gli SM possono assegnare i diritti agli agricoltori che: non hanno ricevuto pagamenti nel 2013 e che producevano ortofrutticoli o coltivavano vigneti; nel 2014 hanno avuto accesso alla RN; non hanno mai avuto diritti (proprietà o affitto) e hanno avuto attività di produzione, allevamento o coltivazione nel 2013. In caso di vendita o affitto dell’azienda, il cedente può trasferire il diritto a ricevere titoli ad uno o più agricoltori. I pagamenti diretti La componente base GLI ASPETTI FONDAMENTALI NELL’ASSEGNAZIONE DEI NUOVI TITOLI REGIONALIZZAZIONE CONVERGENZA I pagamenti diretti La componente base COME VERRANO ASSEGNATI I NUOVI TITOLI – LA REGIONALIZZAZIONE Art. 23 REG (UE) 1307/2013 100 eur/ha 300 eur/ha 200 eur/ha 400 eur/ha 350 eur/ha I pagamenti diretti La componente base COME VERRANO ASSEGNATI I NUOVI TITOLI – LA CONVERGENZA CONVERGENZA La regionalizzazione applicata immediatamente provoca un effetto troppo penalizzante per gli agricoltori che hanno titoli di valore elevato. Per questa ragione è stato previsto un meccanismo di convergenza con il passaggio graduale dal vecchio al nuovo sistema I pagamenti diretti La componente base COME VERRANO ASSEGNATI I NUOVI TITOLI – LA CONVERGENZA IL MODELLO IRLANDESE – POSSIBILE APPLICAZIONE IN ITALIA Modello Irlandese Graduale avvicinamento a livelli omogenei senza uniformità Nel 2019 nessun titolo deve avere un valore unitario più basso del 60% della media Nessun titolo potrà diminuire di oltre il 30% rispetto al valore iniziale Se il raggiungimento del vincolo del 60% comporta una perdita superiore al 30% viene abbassato il 60% I pagamenti diretti La componente base I possibili effetti delle variabili sul calcolo del valore unitario B = Numero dei titoli (= numero ettari ammissibili) nel 2015 al livello regionale VITE DA VINO SI E’ necessario anche decidere se considerare le superfici a pascoli permanenti per intero (un ha = un titolo) oppure riparametrandole al ribasso Potrebbero esserci dei coefficienti di riduzione legati ai pascoli abbastanza coerenti con l’attuale ammissibilità dei pascoli magri (pascolo polifita, pascolo tara 20%, pascolo 50%. Potrebbero esserci anche dei limiti chilometrici all’ammissibilità dei pascoli. In ogni caso si richiede di fare la massima attenzione all’utilizzo dei pascoli in attesa di possibili evoluzioni normative. I pagamenti diretti La componente base GLI ANNI CRUCIALI 2013-2014-2015 ANNO 2013 ANNO 2014 ANNO 2015 E’ l’anno di verifica dello status di agricoltore. I titoli verranno assegnati agli agricoltori che hanno ricevuto pagamenti diretti sulla domanda 2013 E’ l’anno di trascinamento dei titoli storici. Il modello di convergenza tiene conto dei pagamenti ricevuti o del valore dei titoli detenuti nel 2014. Calcolo del valore iniziale dei titoli sul “pagato” per il 2014 . Inclusione delle risorse di cui all’ 68 del Reg. (CE) 73/2009 nel calcolo del valore unitario iniziale per quei settori che non riceveranno il sostegno accoppiato facoltativo E’ l’anno di verifica di assegnazione dei nuovi titoli. I nuovi titoli saranno assegnati in base al numero di ettari dichiarati in domanda unica 2015 I pagamenti diretti La componente base A COSA STARE ATTENTI: ANNO ANNO 2013 2013 Andrebbe eseguita una completa disamina dei fascicoli aziendali per estrapolare le aziende che, pur in possesso di un fascicolo aziendale, non hanno presentato domanda unica nel 2013. Potremmo trovarci di fronte all’azienda che abbia solo ortofrutticoli, o solo vigneti, ovvero per una serie di motivi non ha potuto presentare DPU nel 2013 magari presentando solo domanda PSR e che, comunque, può dimostrare compiutamente di avere esercitato attività di produzione. I pagamenti diretti La componente base A COSA STARE ATTENTI: ANNO ANNO 2014 2014 La scelta sul livello nazionale ci riporta all’importanza di ricevere un pagamento completo per l’anno 2014: non è, pertanto, importante che i titoli siano detenuto in proprietà o in affitto ma che il pagamento avvenga totalmente e per tutte le tipologie (titoli, art. 68 ed altro). Si ritiene importante porre attenzione anche alla possibilità di riferirsi ad anni precedenti qualora il 2014 fosse un anno ”particolare” per effetto di eventi di forza maggiore o da circostanze eccezionali. L’Italia ha scelto di poter includere nel calcolo del plafond 2014 anche i premi dell’art. 68 del reg. CE 73/2009. Questa condizione non può essere applicata sicuramente per l’olivicoltura e va valutata attentamente anche per il grano duro in funzione di un’interpretazione di coerenza fra la misura dell’accoppiato prevista fino al 2014 e quella attualmente concepita. I pagamenti diretti La componente base A COSA STARE ATTENTI: ANNO ANNO 2015 2015 Il valore unitario iniziale sarà suddiviso per gli ettari ammissibili dichiarati nel 2015 La questione è molto importante e delicata . Si pensi a tutte quelle aziende che fino al 2014 detengono diritti storici insieme ad ettari, presenti nel fascicolo aziendale, ma che non hanno generato diritti storici (vigneti, ortofrutticoli ecc.). In questi casi il valore complessivo dei diritti potrebbe essere spalmato sugli ettari ammissibili nel 2015 con conseguentemente abbassamento del valore unitario dei diritti. N. diritti 2014 100 Valore unitario dei diritti al 2014 € 1.000 Ettari presenti nel fascicolo 2015 200 (magari l’azienda possiede 100 ettari di vigneti o di pascolo) Valore unitario dei diritti al 2015 € 500 La cosa non è di poco conto perché, in questo caso, l’azienda dal 2015 in poi sarà costretta a detenere sempre almeno 200 ettari per poter esercitare il valore complessivo dei diritti. •. I pagamenti diretti I cambi di titolarità Non è assolutamente cambiato il requisito giuridico della soggettività dei diritti. I diritti possono essere trasferiti solo per espressa e sottoscritta volontà delle parti in causa. FUSIONI E SCISSIONI AFFITTI E VENDITE FUSIONE in un nuovo agricoltore, la cui attività è controllata, in termini di gestione, utili e rischi finanziari, dagli agricoltori che gestivano le aziende originarie o da uno di loro. SCISSIONE almeno due nuovi agricoltori distinti secondo la definizione dello stesso articolo, di cui almeno uno rimane controllato, in termini di gestione, utili e rischi finanziari, da almeno una delle persone fisiche o giuridiche che gestivano l’azienda originaria; oppure l’agricoltore iniziale e almeno un nuovo agricoltore distinto secondo la definizione dello stesso articolo Gli agricoltori possono, mediante contratto firmato prima dell’ultimo giorno utile per la domanda di assegnazione di diritti all’aiuto fissato dalla Commissione – 15 Maggio 2015 -, trasferire insieme all’azienda o a parte di essa i corrispondenti diritti all’aiuto da assegnare. In tal caso i diritti all’aiuto sono assegnati al venditore e direttamente trasferiti all’acquirente, che beneficerà, se del caso, dei pagamenti che il venditore ha ricevuto per il 2014 o del valore dei diritti che questi ha posseduto nel 2014. Bisogna inserire delle specifiche clausole. Massima attenzione ai contratti già posti in essere o che partono dopo il 15 Maggio 2014 TRASFERIMENTI SENZA TERRA Potrebbe essere penalizzato con delle riduzioni. La bozza di decreto attuativo della PAC non ancora pubblicato potrebbe contenere la clausola che i trasferimenti di diritti possono avvenire solo all’interno della stessa regione amministrativa. I pagamenti diretti La clausola del guadagno insperato In caso di vendita, cessione o scadenza parziale o totale di un affitto di superfici agricole dopo il 15 Maggio 2014 e prima del 15 Maggio 2015, l'aumento del valore dei diritti all'aiuto che sarebbero assegnati all'agricoltore interessato può essere riversato, in tutto o in parte, nella riserva nazionale o nelle riserve regionali qualora l'aumento sia tale da determinare un guadagno insperato per l'agricoltore interessato. Si tratta di una clausola di estrema importanza che scatta nel momento in cui l’agricoltore ha venduto o ceduto in affitto dei terreni dopo la presentazione della DPU 2014 senza trasferire contestualmente pari numero di titoli e si presenta alla DPU 2015 con un numero di ettari inferiori a quelli presenti nella DPU 2014. Questa condizione dovrebbe far scattare la clausola del “guadagno insperato” e, sulla base della bozza di decreto attuativo della PAC non ancora pubblicato, la differenza fra il valore unitario dei titoli ottenuti nel 2015 senza i terreni venduti o ceduti in affitto ed il valore unitario dei titoli che si sarebbe ottenuto nel 2015 con i terreni venduti o ceduti in affitto, dovrebbe essere riversata alla riserva nazionale per una percentuale pari al 50%. I pagamenti diretti: La componente greening Greening E’ un titolo addizionale al pagamento di base E’ riconosciuto agli agricoltori attivi A condizione di rispettare dei vincoli Pratiche agricole benefiche • Diversificazione colturale • Aree di interesse ecologico • Mantenimento pascoli permanenti Pratiche equivalenti Il pagamento ecologico (greening) è stato fissato in modo proporzionale al valore complessivo dei titoli (60% circa del pagamento di base). I pagamenti diretti: La componente greening LE PRATICHE EQUIVALENTI AL GREENING Le pratiche equivalenti sono quelle che comprendono pratiche analoghe che generano un beneficio per il clima e l'ambiente di livello equivalente o superiore rispetto a quello generato dagli obblighi del greening. Tali pratiche equivalenti sono contemplate da: impegni assunti ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005 o dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 (impegni per pagamenti agroambientali); sistemi di certificazione ambientale nazionali o regionali, compresi i sistemi per la certificazione del rispetto della legislazione ambientale nazionale, al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013, che mirano a conseguire gli obiettivi relativi alla qualità del suolo e delle acque, alla biodiversità, alla salvaguardia del paesaggio e alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ad essi. I pagamenti diretti: La componente greening Gli agricoltori che soddisfano i requisiti del regolamento (CE) n. 834/2007 per quanto riguarda l'agricoltura biologica hanno diritto ipso facto al pagamento del greening Greening Se si utilizzano pratiche equivalenti, per evitare doppi finanziamenti, gli Stati membri deducono dall’importo del sostegno per ettaro calcolato in applicazione dell’articolo 28, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013 PSR un importo corrispondente a un terzo del pagamento di inverdimento medio per ettaro (greening) nello Stato membro o nella regione in questione, per ogni pratica di inverdimento equivalente a tale pratica I pagamenti diretti: La componente greening DIVERSIFICAZIONE COLTURALE I pagamenti diretti: La componente greening DIVERSIFICAZIONE COLTURALE Il concetto di colture diverse è sostanzialmente diverso rispetto a quello dell’avvicendamento di cui all’art. 68 del reg. CE 73/2009. Nel caso della diversificazione delle colture con la nuova PAC una coltura è diversa se appartiene ad un genere diverso nella classificazione botanica delle colture; •es. grano duro e grano tenero non sono diversi (genere Triticum); •es. grano (genere Triticum) e orzo (genere Hordeum) sono diversi. Attenzione anche alla compatibiità degli obblighi per chi fa agricoltura biologica Le superfici seminate con miscugli di sementi, indipendentemente dalla composizione del miscuglio, si ritengono coperte da una singola coltura. Tale singola coltura è denominata «coltura mista». La coltura invernale e la coltura primaverile sono considerate colture distinte anche se appartengono allo stesso genere. I pagamenti diretti: La componente greening LE DEROGHE ALLA DIVERSIFICAZIONE COLTURALE Sono escluse dal rispetto delle regole base della diversificazione le aziende in cui: 1. le superfici siano interamente investite a colture sommerse per una parte significativa dell’anno (riso); 2. i seminativi siano investiti per più del 75% a foraggio e/o a riposo, a condizione che i seminativi non coperti da questi usi non superino i 30 ettari; 3. le superfici agricole siano investite complessivamente per più del 75% a: prato permanente, foraggere avvicendate, colture sommerse (riso), a condizione che i seminativi non coperti da questi usi non superino i 30 ettari; 4. seminativi non dichiarati dall’agricoltore per più del 50 % nella sua domanda di aiuto dell'anno precedente e i cui seminativi, in esito a un raffronto delle domande di aiuto basate su strumenti geospaziali, sono coltivati nella loro totalità con una coltura diversa rispetto a quella dell'anno civile precedente; I pagamenti diretti: La componente greening LE PRATICHE EQUIVALENTI ALLA DIVERSIFICAZIONE COLTURALE • Vi sono almeno quattro colture, • Si applicano i limiti massimi inferiori, • Vi è una selezione di colture più appropriata, come, ad esempio, leguminose, colture proteiche, colture che non necessitano, a seconda dei casi, di irrigazione né di trattamenti fitosanitari, • Sono incluse varietà regionali di tipi di colture vecchie, tradizionali o minacciate di estinzione che occupino almeno il 5 % della superficie in avvicendamento I pagamenti diretti: La componente greening Aree di interesse ecologico o Ecological Focus Area (EFA) o Si applicano solo alle superfici a seminativo; o Non si applica alle colture permanenti e ai prati e pascoli permanenti (grande novità del negoziato perché esclude dall’obbligo le colture permanenti (vigneti, oliveti, frutteti, ecc.). o Le EFA sono obbligatorie per le aziende con più di 15 ettari di seminativi, per almeno il 5% della superficie a seminativo. I pagamenti diretti: La componente greening LE DEROGHE ALLE AREE DI INTERESSE ECOLOGICO il seminativo aziendale non supera i 15 ha; oltre il 75 % dei seminativi aziendali sono investiti a foraggere erbacee, a leguminose, lasciati a riposo, o da combinazione dei tre impieghi, a condizione che i seminativi rimanenti non sottoposti a tali usi non siano superiori ai 30 ha la superficie ammissibile è investita per oltre il 75% da prato permanente, foraggere erbacee o colture sommerse o da combinazione di tali impieghi, a condizione che i seminativi rimanenti non sottoposti a tali usi non siano superiori ai 30 ha I pagamenti diretti: La componente greening LE AREE DI INTERESSE ECOLOGICO I pagamenti diretti: La componente greening LE AREE DI INTERESSE ECOLOGICO I pagamenti diretti: La componente greening LE AREE DI INTERESSE ECOLOGICO: PIANTE AZOTOFISSATRICI I pagamenti diretti: La componente greening SANZIONI PER MANCATO RISPETTO GREENIG I pagamenti diretti: La componente greening IL RISPETTO DELL’AVVICENDAMENTO 2014 EX ART. 68 REG UE 73/2009 Gli agricoltori possono aver scelto di richiedere la misura dell’avvicendamento biennale nel 2014 anche come primo anno di impegno di un nuovo biennio. gli impegni relativi devono essere rispettati in pieno, anche se una parte dell’impegno deve essere soddisfatta nel corso dell’anno 2015. In altre parole, l’agricoltore può richiedere la misura dell’avvicendamento biennale nel 2014 e ricevere il relativo pagamento (circa 100 €/ha). Tuttavia la rotazione biennale va rispettata anche nel 2015 che costituisce il secondo anno di impegno, pur non ricevendo il relativo pagamento. Attenzione, quindi, di eventuali impegni assunti nel 2014 per l’avvicendamento ex art. 68 ed obblighi derivanti dall’applicazione del greening con la nuova PAC I pagamenti diretti: La componente greening Esempio applicazione greening su azienda di Ha 100 di seminativi EFA TERRENO A RIPOSO HA 5 Diversificazione COLTURA SECONDARIA ORZO HA 19 Diversificazione COLTURA PRINCIPALE GRANO DURO ETTARI 71 Diversificazione TERZA COLTURA MISCUGLIO DI FORAGGIO Ha 5 I pagamenti diretti: Le tipologie di utilizzo dei terreni I pagamenti diretti: Le tipologie di utilizzo dei terreni I pagamenti diretti: I pagamenti per i giovani agricoltori E’ concesso un pagamento annuo ai giovani agricoltori che hanno diritto a un pagamento nell'ambito del regime di pagamento di base o del regime di pagamento unico per superficie ("pagamento per i giovani agricoltori"). Per "giovane agricoltore" si intende una persona fisica: che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda o che sia già insediata in un'azienda agricola nei cinque anni che precedono la prima presentazione di una domanda nell'ambito del regime di pagamento di base o del regime di pagamento unico che non ha più di 40 anni nell'anno della presentazione del 15.05.2015. Il pagamento per i giovani agricoltori è concesso a ciascun agricoltore per un periodo massimo di cinque anni L'importo del pagamento per i giovani agricoltori si ottiene moltiplicando il numero di diritti che l'agricoltore ha per una cifra corrispondente: a) al 25 % del valore medio dei diritti all'aiuto, di proprietà o in affitto, detenuti dall'agricoltore (max 90 diritti); o b) al 25 % di un importo calcolato dividendo una percentuale fissa del massimale nazionale per l'anno civile 2019, fissato nell'allegato II per il numero di tutti gli ettari ammissibili dichiarati nel 2015 a norma dell'articolo 33, paragrafo 1. I pagamenti diretti: Requisiti minimi I pagamenti diretti non sono erogati nei seguenti casi: a) per le domande di aiuto riferite agli anni 2015 e 2016 se l’ammontare dei pagamenti diretti da corrispondere è inferiore ad € 250 b) per le domande di aiuto riferite agli anni 2017 e seguenti se l’ammontare dei pagamenti diretti da corrispondere è inferiore ad € 3000 I pagamenti diretti: La riserva nazionale Ogni stato membro costituisce una riserva nazionale, che non può superare il 3% del massimale del pagamento di base La riserva nazionale è utilizzata per assegnare titoli in via prioritaria a: Giovani agricoltori Nuovi agricoltori che iniziano ad esercitare l’attività agricola Inoltre la riserva nazionale è utilizzata per: assegnare titoli agli agricoltori per evitare che le terre siano abbandonate assegnare titoli agli agricoltori per compensarli per svantaggi specifici praticare un aumento lineare su base permanente del valore di tutti i diritti all’aiuto Sono considerati agricoltori che iniziano a esercitare l’attività agricola soltanto quelli che hanno iniziato la loro attività agricola nell’anno civile 2013 o in qualsiasi anno successivo e che presentano domanda di pagamento di base non oltre due anni dopo l’anno civile nel quale hanno iniziato a esercitare l’attività agricola I pagamenti diretti: L’aiuto accoppiato Il sostegno accoppiato può essere concesso esclusivamente a quei settori o a quelle regioni di uno Stato membro in cui determinati tipi di agricoltura o determinati settori agricoli che rivestono particolare importanza per ragioni economiche, sociali o ambientali, si trovano in difficoltà.” Devono coesistere due condizioni: • rivestono particolare importanza per ragioni economiche, sociali o ambientali, • si trovano in difficoltà. Accanto ai due presupposti sopracitati, su base nazionale è stato scelto di utilizzare le possibilità offerte dall’accoppiato per limitare le possibili ricadute negative a seguito del processo di convergenza. settori che saranno particolarmente penalizzati a causa del processo di convergenza; settori e tipi di agricoltura che hanno una particolare importanza nel contesto economico, sociale ed ambientale di determinate aree del Paese; settori e tipi di agricoltura per i quali esiste un rischio di abbandono o di declino della produzione, con ripercussioni negative sull’equilibrio agro-ambientale di alcune aree territoriali. Il plafond assegnato per il sostegno accoppiato delle produzioni si attesta al 11% degli aiuti I pagamenti diretti: L’aiuto accoppiato Misura 1.1 - Bovini da latte Misura 1.2 - Bovini da latte in zone di montagna Localizzazione Intero territorio nazionale Condizioni di ammissibilità Premio concesso alle vacche da latte che hanno partorito. Gli allevatori dovranno provvedere alla registrazione del vitello nato entro i termini previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale. Il premio è concesso alle vacche da latte che abbiano prodotto latte per almeno una resa minima da definire a livello territoriale. Ø Entità dell’aiuto di base stimata: Ø Importo unitario di base stimato : 56 euro/capo; Plafond destinato alla misura aggiuntiva “zone di montagna” (misura 1.2): 10,0 milioni di € Ø Target capi ammissibili alla misura: circa 250.000 Entità dell’aiuto di base stimata: Importo unitario di base stimato: 10 euro/capo ; Misura 2.1 Vacche nutrici Localizzazione Intero territorio nazionale Condizioni di ammissibilità Il premio è concesso alle vacche nutrici iscritte ai Libri genealogici ed al Registro anagrafico che hanno partorito e i cui vitelli sono registrati entro i termini previsti dalla regolamentazione nazionale e comunitaria. Ø Plafond destinato alla misura: 40,5 milioni di € Ø Target capi ammissibili alla misura: circa 200.000. Entità dell’aiuto stimata Ø Importo unitario: 202 euro/capo * Importi aggiuntivi sull’aiuto di base: 1. Un importo aggiuntivo, non superiore al 20% del premio di base, può essere concesso con l’obiettivo di attuare appositi piani selettivi o di gestione della razza. Per il biennio 2015-2016, tale importo è finalizzato all’adesione ad un piano di risanamento dal virus responsabile della Rinotracheite Infettiva del Bovino (IBR) per le razze Chianina, Marchigiana, Maremmana, Romagnola e Podolica anche al fine di gestire correttamente la biodiversità di tali razze. I pagamenti diretti: L’aiuto accoppiato Misura 2.2 – Bovini di età compresa tra 12-24 mesi Localizzazione Intero territorio nazionale Condizioni di ammissibilità Il premio è concesso ai bovini di età compresa tra i 12 e i 24 mesi al momento della macellazione, allevati presso le aziende dei richiedenti per un periodo non inferiore a [6] mesi prima della macellazione. Ø Plafond destinato alla misura: 66,4 milioni di € Ø Target capi ammissibili alla misura: 1.120.000 Entità dell’aiuto prevista Ø Importo unitario stimato: 46 euro/capo * * L’importo unitario di base è soggetto a variazioni legate ai plafond assegnati alle misure aggiuntive di seguito indicate. L’importo di base non può scendere al di sotto del 60%. Importi aggiuntivi : 1. Importo unitario aggiuntivo per i capi allevati per almeno 12 mesi nelle aziende dei richiedenti o aderenti a Sistema di qualità nazionale o regionale o a sistemi di etichettatura facoltativi riconosciuti (30%) . 2. Importo aggiuntivo per capi “valorizzati” certificati come IGP (50%) . Gli importi aggiuntivi non sono cumulabili. Misura 3.1 Premio ovini Localizzazione Intero territorio nazionale Condizioni di ammissibilità Il premio è assegnato al singolo capo (agnella da riproduzione dell’anno in corso), previa dimostrazione da parte dell’allevatore della corretta identificazione anagrafica dei suddetti capi e dell’adesione ai piani regionali di selezione per la resistenza alla scrapie che prevedano l’esclusione dalla riproduzione degli arieti omozigoti sensibili. L'allevatore mantiene nel gregge arieti resistenti ARR/ARQ o ARR/ARR con densità minima di un ariete ogni cento femmine. Si propongono due fasce di contributo sulla base dello stato di avanzamento del piano di controllo della scrapie; fermo restando il valore del contributo per singolo capo pari a 12,00 euro, si prevedono due obiettivi di rimonta: 15% delle agnelle della mandria, per gli allevamenti ove l’obiettivo risulta non adeguato agli standard europei e 7% delle agnelle, per gli allevamenti prossimi al raggiungimento degli standard stabiliti. Ø Plafond destinato alla misura: 9,5 milioni di € Ø Importo unitario stimato: 12 euro/capo I pagamenti diretti: L’aiuto accoppiato Misura 3.2 – Premio agnello capi ovi-caprini IGP Localizzazione Intero territorio nazionale Condizioni di ammissibilità Il premio è concesso agli allevatori che certificano capi ovi-caprini idonei alla macellazione come IGP. Plafond destinato alla misura: 5,5 milioni di € Entità dell’aiuto prevista Importo unitario stimato: € 10 euro/capo Misura 4 – Sostegno settore bufalino Localizzazione Intero territorio nazionale Descrizione tecnica della misura 4 Condizioni di ammissibilità Premio concesso alle bufale di età superiore ai 30 mesi che hanno partorito Ø Plafond destinato alla misura: 4 milioni di € Ø Target capi ammissibili alla misura: 200.000 Entità dell’aiuto prevista Ø Importo unitario stimato: € 20 euro/capo Misura 1.3 – Premio colture annuali proteiche e frumento duro Localizzazione L'area di intervento interessa le regioni appartenenti all’Obiettivo Convergenza e in Transizione: Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria, Campania, Basilicata, Sicilia e Sardegna. Condizioni di ammissibilità Il premio è concesso alle aziende agricole che destinano una percentuale della propria superficie a seminativi (con eccezione del riso) alla produzione di colture proteiche Ø Plafond destinato alla misura: 55,4milioni di € Colture ammissibili - Colture proteiche da granella premio - Erbai di sole leguminose -Frumento duro Premio presumibile: € 50/ha I pagamenti diretti: L’aiuto accoppiato Misura 4 – Premio barbabietola da zucchero – Plafond assegnato alla misura 17,1 milioni di Euro Localizzazione Intero territorio nazionale. Condizioni di ammissibilità Premio concesso alla coltivazione della barbabietola da zucchero Ø Plafond destinato alla misura: 17,1 milioni di € Ø Target superfici stimabili ammissibili alla misura: 50.000 Ha Entità dell’aiuto stimata Ø Importo unitario: 325 euro/ha. Misura 5 – Premio pomodoro da industria – Plafond assegnato alla misura 11,2 milioni di Euro Localizzazione Intero territorio nazionale Condizioni di ammissibilità Coltivazione del pomodoro da industria. Ø Plafond destinato alla misura: 11,2 milioni di € Ø Target superfici stimabili ammissibili alla misura: 70.000 Ha Entità dell’aiuto Ø Importo unitario: 160 euro/ha I pagamenti diretti: L’aiuto accoppiato Misura 1.1 – Premio base olivo Localizzazione L’intervento interessa le superfici olivicole localizzate nelle Regioni in cui la superficie olivicola rappresenta almeno il 25% della SAU regionale, in quanto l'olivicoltura costituisce una parte rilevante dell’economia agricola regionale. Plafond destinato alla misura: 43,8 milioni di € Ø Target superfici stimabili ammissibili alla misura: 560.000 Ha Entità dell’aiuto stimato Ø Importo unitario: 78 euro/ha. Misura 1.2 – Premio aggiuntivo olivo Localizzazione L'area di intervento interessa le superfici olivicole nelle Regioni Obiettivo “Convergenza” ove è soddisfatto il criterio “superficie olivo/SAU regionale” superiore al 25%, caratterizzate da pendenza media superiore al 7,5%. Ø Plafond destinato alla misura: 13,2 milioni di € Ø Target superfici stimabili ammissibili alla misura: 188.607 Ha Entità dell’aiuto Ø Importo unitario aggiuntivo alla misura “ premio base olivo”: 70 euro/ha Misura 1.3 – Premio olivicoltura con rilevante importanza economica territoriale ed ambientale Localizzazione: Intero territorio nazionale. Condizioni di ammissibilità da definire. Ø Plafond destinato alla misura: 13 milioni di € Ø Target superfici stimabili ammissibili alla misura: 100.000Ha Entità dell’aiuto Ø Importo unitario della misura: 130 euro/ha I pagamenti diretti Alcuni esempi 2500 2000 Clausola salvaguardia 70% 1500 Nuovi titoli 1000 Vecchi titoli FLAT RATE Circa € 250/300 500 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 La clausola della perdita massima del 30% è da applicarsi al 2015 e non al 2014