Le novità tecniche sulla gestione dei rifiuti introdotte con il D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 Giuseppe Mininni, Cnr (Istituto di Ricerca Sulle Acque) Area Ricerca RM1 – Montelibretti (Roma) [email protected] 1. La direttiva 2008/98 Gli aspetti di maggior rilievo della direttiva 2008/98/CE, recepita con il D.Lgs. 205/10, sono il grande impulso per le attività di prevenzione e riciclaggio, l’attenzione posta per talune catego-rie di rifiuti (quelli organici e quelli pericolosi) e l’applicazione delle migliori tecniche disponibili richiesta in talune condizioni. La direttiva prescrive che i paesi membri garantiscano nella gestione dei rifiuti il rispetto della “gerarchia” dove nell’ordine troviamo prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo e smaltimento. Tale strategia generale deve essere basata anche sul conseguimento di un “obiettivo ambientale complessivo” dato dalla minimizzazione delle conseguenze negative della gestione dei rifiuti per la salute umana e in generale per l’ambiente, da valutare considerando il complessivo ciclo di vita delle sostanze che compongono i rifiuti. Gli obiettivi delineati sono molto ambiziosi considerando che l’effettivo riciclaggio di materiali derivanti dai rifiuti domestici e similari, con riferimento almeno a carta, plastica, vetro e metalli, deve raggiungere nel 2020 almeno il 50%. Prevenzione e riciclaggio sono, perciò, obiettivi effettivi da raggiungere, in modo che sia finalmente disgiunto il binomio consolidato fra crescita economica e produzione di rifiuti. Si deve perciò progressivamente passare da una società dei consumi dove la produzione dei rifiuti rappresenta una variabile dipendente dai parametri economici a una società dove prodotti e beni di consumo siano progettati nell’ottica di garantirne il massimo recupero a fine vita e comunque l’assenza, per quanto possibile, di sostanze e composti pericolosi nei rifiuti prodotti. In questa ottica si può prevedere un’accelerazione dei trattamenti rivolti al recupero di materia, fino a giungere alle condizioni che consentano a un rifiuto di cessare di essere tale (effettiva utilizzazione, esistenza di un mercato, conformità a requisiti di qualità, assenza di impatti negativi sull’ambiente a seguito del suo utilizzo). Una delle più rilevanti novità appare, poi, la specificazione nell’allegato II delle condizioni che possono consentire l’attribuzione di “operazione di recupero” alle operazioni di produzione di energia dai rifiuti. L’efficienza energetica da conseguire è stata fissata al 60% o al 65% per gli impianti esistenti o quelli nuovi, rispettivamente. Essa deve essere calcolata su base annua considerando l’energia, elettrica e termica per usi commerciali, prodotta al netto dell’uso di combustibili e altri materiali introdot-ti nel ciclo termico, rapportata alla quantità complessiva di calore introdot-to con i rifiuti e con il combustibile. In pratica l’eventuale uso di combustibili, indispensabile per le operazioni di start up, risulta così penalizzante da non consentire la classificazione dell’operazione come recupero. Le operazioni di recupero d’energia dai rifiuti, ai fini di tale omologazione, dovranno quindi utilizzare tecnologie innovative, con produzione di energia elettrica e termica, per un effettivo utilizzo a fini commerciali. Per i rifiuti organici (si tratta di rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina e rifiuti simili dell’industria alimentare) gli Stati membri devono adottare misure atte a incentivarne la raccolta separata finalizzata al compostaggio, il trattamento con elevati requisiti di protezione ambientale e l’utilizzazione di materiali sicuri derivanti da tale trattamento. Risulta perciò chiaro l’obiettivo di giungere, attraverso il trattamento, alla produzione di materiali (eventualmente compost di qualità) piuttosto che di altri rifiuti, ancorché trattati. La direttiva riserva ben tre articoli ai rifiuti pericolosi. È interessante osservare che mentre la gestione dei rifiuti non pericolosi deve essere effettuata senza danneggiare la salute umana e senza recare pregiudizio per l’ambiente (criterio del rischio sanitario accettabile), quella dei rifiuti pericolosi deve garantire la protezione dell’ambiente e della salute umana, e perciò essere conforme a più rigidi criteri di prevenzione. Emergono poi significative differenze rispetto alla precedente impostazione normativa relativamente alla classificazione dei rifiuti pericolosi, essendosi aggiunta una nuova caratteristica di pericolo (sensibilizzanti) e soprattutto facendosi riferimento, per l’attribuzione delle caratteristiche di pericolo, direttamente ai metodi riportati nella disciplina dei preparati pericolosi, che precedentemente erano richiamati solo ai fini dell’attribuzione di un significato specifico alle definizioni. L’uso diretto di tali metodi, compresi quelli in vitro, potrebbe risultare così complesso da rendere praticamente impossibile il loro uso di routine. La direttiva prevede, infine, l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per lo smaltimento dei rifiuti, per il recupero dei rifiuti urbani non differenziati, e in generale ai fini dell’individuazione delle misure atte alla prevenzione della produzione dei rifiuti che dovrebbero essere attuate dalle imprese. In definitiva la direttiva pone una serie di sfide soprattutto con riferimento ai seguenti settori principali: a) individuazione del miglior risultato ambientale complessivo per l’applicazione della gerarchia dei rifiuti; b) individuazione dei fluissi di rifiuti e delle relative tecniche di trattamen-to che consentano di conseguire i migliori risultati in termine di rici-claggio di materia; c) valutazione di scenari e sistemi di gestione integrata dei rifiuti; d) sviluppo di nuove tecniche di trattamento di rifiuti pericolosi in condizioni tali da garantire la prote-zione dell’ambiente e della salute umana; e) sviluppo di nuove tecniche per la produzione di materiali derivanti dal trattamento dei rifiuti organici; f) sviluppo di nuovi processi di recupero di energia dai rifiuti con-formi agli standard europei; g) caratterizzazione e classificazione dei rifiuti pericolosi ai fini della lo-ro gestione conforme. 2. Principi e priorità L’art. 178 (I principi), che riguardava precedentemente le finalità, presenta una formulazione contraddittoria. Infatti, è ivi previsto che la gestione dei rifiuti sia impostata secondo i principi di precauzione, prevenzione e sostenibilità senza trascurare i criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza e di fattibilità tecnica e economica. Mentre secondo la disciplina europea la gestione dei rifiuti deve essere impostata con l’obiettivo primario di proteggere l’ambiente e la salute umana il legislatore italiano afferma concetti attinenti anche alla valutazione degli interventi sotto il profilo tecnico e economico che non possono certamente essere confusi con i principi fondamentali, inderogabili e non mediabili della direttiva europea. Sembra quasi che il rispetto dei criteri di efficienza/efficacia possa surrogare in determinate circostanze i principi fondamentali. La gestione dei rifiuti deve essere impostata osservando i seguenti criteri di priorità (art. 179) a) prevenzione, b) preparazione per il riutilizzo, c) riciclaggio, d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia, e) smaltimento. Deve essere anche garantito il miglior risultato complessivo (nella direttiva miglior risultato ambientale complessivo) la cui attuazione con riferimento a flussi di rifiuti specifici sarà chiarita con l’emanazione di successivi decreti. Nell’ambito delle proprie competenze saranno poi le pubbliche amministrazioni a garantire che nell’applicazione della gerarchia dei rifiuti sia incentivato l’uso di “tecnologie pulite” e la commercializzazione di prodotti “verdi”, siano promosse tecniche di eliminazione di sostanze pericolose dai rifiuti, previste condizioni di appalto per l’impiego di materiali recuperati dai rifiuti e, infine, sia incentivato l’uso dei rifiuti per produrre combustibili o il loro uso diretto per la produzione di energia. 3. Il recupero: i sottoprodotti e le materie prime secondarie Nell’art. 180 bis (Riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo dei rifiuti) il legislatore ha esteso il “riutilizzo” ai rifiuti in senso lato mentre è chiaro che il riutilizzo riguarda solo prodotti o componenti di prodotti, che sebbene diventati rifiuti possano, mediante semplici operazioni di controllo, pulizia e riparazione, essere riutilizzati per il medesimo scopo primario. L’art. 181 (Riciclaggio e recupero dei rifiuti) è stato totalmente riscritto. Vi sono riportati gli obiettivi di riciclaggio così fissati: - entro il 2020 preparazione per il riutilizzo o riciclaggio complessivamente di almeno il 50% in peso di carta, metalli, plastica e vetro; - entro il 2020 riutilizzo, riciclaggio e altri tipi di recupero (ivi incluse le operazioni di colmatazione) di almeno il 70% in peso di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi. L’art. 181 bis (Materie sostanze e prodotti secondari) è stato abrogato. Per quanto riguarda lo smaltimento (art. 182) è stata cancellato il comma 3 dove era prescritto l’uso delle migliori tecniche disponibili (MTD). Questa parte è stata spostata nell’art. 182 bis (Principi di autosufficienza e prossimità) dove l’uso delle MTD deve essere considerato per lo smaltimento dei rifiuti urbani e il recupero dei rifiuti urbani non differenziati ma non è strettamente prescritto. L’art. 182 ter (Rifiuti organici) riguarda l’obbligo per regioni, province autonome e comuni di adottare, entro 180 giorni dalla data di entrata in funzione della parte IV, misure volte alla raccolta differenziata dei rifiuti organici. L’art. 183 (Definizioni) è stato totalmente riscritto. Rispetto alle definizioni riportate nella direttiva 2008/98 sono state aggiunte le seguenti: produttore del prodotto, autocompostaggio, stoccaggio, deposito temporaneo, combustibile solido secondario, rifiuto biostabilizzato, compost di qualità, digestato di qualità, emissioni, scarichi idrici, inquinamento atmosferico, gestione integrata dei rifiuti, centro di raccolta, spazzamento delle strade, circuito organizzato di raccolta. Nella preparazione per il riutilizzo, oltre alle operazioni di controllo, pulizia e riparazione, previste per consentire a prodotti o loro componenti diventati rifiuti di essere reimpiegati, è stata considerato anche lo smontaggio. L’art. 184 bis riporta le condizioni per il riconoscimento della qualifica di sottoprodotto e non di rifiuto. Si devono a tal fine verificarsi contemporaneamente le seguenti condizioni: - la sostanza o l’oggetto deriva da un processo produttivo, costituendone parte integrale, il cui scopo primario è la produzione di un altro bene; - è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato; - la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato senza ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; - l’ulteriore utilizzo è legale (sono cioè rispettati i requisiti di qualità dei prodotti) e avviene senza pregiudizio della salute e dell’ambiente. Fondamentale è l’art. 184 ter relativo alla cessazione della qualifica di rifiuto che recepisce l’art. 6 della direttiva. In pratica si tratta della disciplina per la produzione di materie prime secondarie. Anche in questo caso, come per i sottoprodotti, le condizioni da rispettare sono quattro e cioè: a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici; b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto; c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana. La disciplina comunitaria prevede che i criteri per stabilire quando sottoprodotti o materie prime secondarie possano essere gestiti fuori dalla disciplina dei rifiuti siano definiti dalla Commissione europea seguendo le proprie procedure. In mancanza di tali criteri sono gli stati membri che decidono quando sussistono le condizioni perché un rifiuto cessi di essere tale, notificando la decisione alla Commissione. Nel caso particolare il legislatore al comma 3 dell’art. 184 ter ha esteso la possibilità di considerare materie prime secondarie in tutti i casi in cui le autorizzazioni lo stabiliscono, richiamando fra i casi della fattispecie l’art. 9 bis lettere a) e b) del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210 (si tratta di un D.L. relativo alle misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza campana). In pratica la sussistenza dei requisiti delle materie prime secondarie è stata lasciata alle autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni almeno fino all’emanazione dei decreti ministeriali in proposito. Il comma 4 dell’art. 184 ter appare chiaramente in contrasto con la disciplina comunitaria (art. 6 comma 3) che stabilisce che quando i rifiuti cessano di essere tali essi lo sono anche ai fini della determinazione degli obiettivi di recupero e riciclaggio. L’art. 185 (esclusione dal campo di applicazione) riporta fedelmente quanto previsto nell’art. 2 della Direttiva con l’eccezione del comma 4, dove, fra le fattispecie da escludere dal campo di applicazione sono stati fatti rientrare anche il suolo scavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale utilizzati in siti diversi da quello di provenienza quando essi non siano riconducibili alla definizione di rifiuto, possano essere considerati sottoprodotti o, infine, quando possano essere considerati materie prime secondarie. 4. La classificazione dei rifiuti L’art. 184 (Classificazione) ha subito alcune modifiche per quanto riguarda il punto b) del comma 3 e cioè la collocazione fra i rifiuti speciali dei rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché dei rifiuti derivanti dalle attività di scavo quando questi non siano da classificare come sottoprodotti. Sono stati stralciati dalla classificazione come rifiuti speciali i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti, i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti e il combustibile derivato da rifiuti. Quest’ultimo è stato riportato nella definizione dell’art. 184 sotto la dizione combustibile solido secondario. Ai fini della classificazione dei rifiuti pericolosi vale la sussistenza delle caratteristiche di pericolosità riportate nell’allegato I, dove si evidenziano due importanti novità: a) la previsione della classe di pericolo H13 (sensibilizzanti): sostanze o preparati che per inalazione o penetrazione cutanea, possono dar luogo a una reazione di ipersensibilizzazione per cui una successiva esposizione alla sostanza o al preparato produce effetti nefasti caratteristici; b) l’attribuzione delle caratteristiche di pericolo tossico (e molto tossico), nocivo, corrosivo e irritante, cancerogeno, tossico per la riproduzione, mutageno ed ecotossico sarà effettuata secondo i criteri stabiliti nell'allegato VI, parte I.A e parte II.B della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967 e successive modifiche e integrazioni, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose. Ove pertinente si applicano i valori limite di cui agli allegati II e III della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi. I metodi da utilizzare sono quelli descritti nell’allegato V della direttiva 67/548/CEE e in altre pertinenti note del CEN. In pratica tali caratteristiche dovranno essere accertate ricorrendo ai test biologici in vivo e in vitro. 5. Incenerimento o recupero di energia Gli impianti di incenerimento dei rifiuti solidi urbani potranno essere considerati come operazioni di recupero R1 solo se la loro efficienza energetica è uguale o superiore a: 0,60 per gli impianti funzionanti e autorizzati in conformità della normativa comunitaria applicabile anteriormente al 1° gennaio 2009, 0,65 per gli impianti autorizzati dopo il 31 dicembre 2008. Efficienza energetica = E p − ( E f + Ei ) 0,97 × ( E w + E f ) Ep = energia annua prodotta sotto forma di energia termica o elettrica. È calcolata moltiplicando l’energia sotto forma di elettricità per 2,6 e l’energia termica prodotta per uso commerciale per 1,1 (GJ/anno) Ef = alimentazione annua di energia nel sistema con combustibili che contribuiscono alla produzione di vapore (GJ/anno) Ew = energia annua contenuta nei rifiuti trattati calcolata in base al potere calorifico netto dei rifiuti (GJ/anno) Ei = energia annua importata, escluse Ew ed Ef (GJ/anno) 0,97 = fattore corrispondente alle perdite di energia dovute alle ceneri pesanti (scorie) e alle radiazioni.