Le prestazioni previdenziali Art. 38 Costituzione • [I] Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. • [II] I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. • [III] Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. • [IV] Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. • [V] L'assistenza privata è libera. I profili di tutela sociale • • • • • • Salute Invalidità e inabilità da rischi comuni Invalidità e inabilità da rischio professionale Vecchiaia Famiglia Sostegno al reddito (di lavoro) • Superstiti Le altre prestazioni previdenziali Le c.d. assicurazioni minori • • • • • • Disoccupazione Cassa integrazione guadagni Mobilità Malattia Maternità Congedi parentali Requisiti costitutivi del diritto alle prestazioni ed oneri comportamentali dei lavoratori e dei datori di lavoro • Destinatari • Requisito assicurativo (anzianità di iscrizione e/o anzianità aziendale) • Requisito contributivo • Domanda amministrativa – Requisito temporale • Dichiarazione di immediata disponibilità • Fruizione delle prestazioni e regimi di incompatibilità assoluta o relativa (svolgimento di attività lavorativa) • Oneri comportamentali dei lavoratori • Oneri comportamentali dei datori di lavoro Art. 24, l. n. 88 del 1989 Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti. 1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, le gestioni per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, ivi compreso il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto e per l'assicurazione contro la tubercolosi, la cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria, la cassa per l'integrazione guadagni dei lavoratori dell'edilizia, la cassa per l'integrazione salariale ai lavoratori agricoli, la cassa unica per gli assegni familiari, la cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati ed operai privati, la gestione per i trattamenti economici di malattia di cui all'art. 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il Fondo per il rimpatrio dei lavoratori extra-comunitari istituito dall'art. 13 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, ed ogni altra forma di previdenza a carattere temporaneo diversa dalle pensioni, sono fuse in una unica gestione che assume la denominazione di "Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti". 2. La predetta gestione, alla quale affluiscono i contributi afferenti ai preesistenti fondi, casse e gestioni, ne assume le attività e le passività ed eroga le relative prestazioni. 3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è soppresso il Fondo per gli assuntori dei servizi delle ferrovie, tranvie, filovie e linee di navigazione interna di cui agli accordi economici collettivi dell'8 luglio 1941 e dell'11 dicembre 1942. La residua attività patrimoniale, come da bilancio consuntivo della gestione del predetto fondo, è contabilizzata nella gestione dei trattamenti familiari di cui al comma 1. 4. Il bilancio della gestione è unico ed evidenzia per ciascuna forma di previdenza le prestazioni e il correlativo getti • Alla gestione sovrintende un Comitato Amministratore (art. 25) le cui competenze sono disciplinate dall’art. 26, l. n. 88 del 1989 • • • • • • • • • 1. Il comitato amministratore di cui all'articolo 25 ha i seguenti compiti: a) predisporre, in conformità ai criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'Istituto, i bilanci annuali preventivo e consuntivo della gestione, corredati da una propria relazione e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa; b) deliberare le modalità di erogazione delle prestazioni e di riscossione dei contributi; c) fare proposte in materia di contributi e prestazioni al consiglio di amministrazione, che le trasmette, con proprio motivato parere, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale; d) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'erogazione delle prestazioni nonché sull'andamento della gestione, proponendo, con le modalità di cui alla lettera c), i provvedimenti necessari per assicurarne l'equilibrio; e) decidere in unica istanza sui ricorsi in materia di contributi dovuti alla gestione; si applicano le norme sui termini di cui all'articolo 47, commi 3 e 4; f) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti o che gli sia affidato dal consiglio di amministrazione o dal comitato esecutivo. 2. Tutte le competenze già attribuite ai preesistenti comitati preposti alle gestioni di cui all'articolo 24 sono trasferite al comitato amministratore della gestione per le prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti. 3. I ricorsi avverso i provvedimenti delle commissioni provinciali in materia di prestazioni di integrazione salariale sono attribuiti al comitato amministratore della gestione di cui all'articolo 24. Le autorizzazioni alle proroghe di cui all'articolo 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164, per i periodi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, sono concesse dalle commissioni di cui all'articolo 8 della medesima legge. Art. 2110 c.c. Infortunio, malattia, gravidanza, puerperio. [I]. In caso d'infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio, se la legge [o le norme corporative] (1) non stabiliscono forme equivalenti di previdenza o di assistenza [382 Cost.], è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o una indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali, [dalle norme corporative,] (1) dagli usi o secondo equità [21112; 98 att.] (2). [II]. Nei casi indicati nel comma precedente, l'imprenditore ha diritto di recedere dal contratto a norma dell'articolo 2118, decorso il periodo stabilito dalla legge [dalle norme corporative] (1), dagli usi o secondo equità. [III]. Il periodo di assenza dal lavoro per una delle cause anzidette deve essere computato nell'anzianità di servizio [2120]. Articolo 74 – L. n. 833 del 1973 Indennità economiche temporanee. A decorrere dal 1° gennaio 1980 e sino all'entrata in vigore della legge di riforma del sistema previdenziale l'erogazione delle prestazioni economiche per malattia e per maternità previste dalle vigenti disposizioni in materia già erogate dagli enti, casse, servizi e gestioni autonome estinti e posti in liquidazione ai sensi della legge 17 agosto 1974, n. 386, di conversione con modificazioni del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, è attribuita all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) che terrà apposita gestione (art. 24, l. n. 88 del 1989). A partire dalla stessa data la quota parte dei contributi di legge relativi a tali prestazioni è devoluta all'INPS ed è stabilita con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministro del tesoro. Resta ferma presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) la gestione dell'assicurazione contro la tubercolosi, con compiti limitati all'erogazione delle sole prestazioni economiche. Entro la data di cui al primo comma con legge dello Stato si provvede a riordinare la intera materia delle prestazioni economiche per maternità, malattia ed infortunio. • Oneri comportamentali del lavoratore • Spedire o recapitare il certificato medico (Nuova disciplina di trasmissione in via telematica delle certificazioni di malattia da parte del medico curante) • Comunicare (l’eventuale) diverso indirizzo di reperibilità • Essere reperibile alla (eventuale) visita medica di controllo (fasce di reperibilità dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, tutti i giorni compresi i festivi) • Misura dell’indennità di malattia • L’indennità è pari al 50% della retribuzione media globale giornaliera del mese precedente l’inizio della malattia per le giornate indennizzabili comprese nei primi 20 giorni di malattia (non sono indennizzabili es. carenza, domeniche, santo patrono, festività nazionali, sanzioni e sospensioni ecc.) • L’indennità è pari al 66,66% della retribuzione media globale giornaliera per i giorni successivi della stessa malattia • Le modalità di erogazione della prestazione • Il diritto all’indennità sussiste a partire dal quarto giorno di malattia (tranne nei casi di ricaduta) fino ad un massimo di 180 giorni nell’anno solare (eccezioni) • Individuazione del soggetto obbligato (INPS) • Pagamento da parte del datore di lavoro quale «adiectus solutionis causa» (art. 1, d.l. n. 663 del 1979, conv. in l. n. 59 del 1980) Sistema del conguaglio • Il datore di lavoro che non provveda, entro i termini di cui al primo comma, alla erogazione dell'indennità giornaliera di malattia e di maternità dovuta è punito con un'ammenda di lire 50 mila per ciascun dipendente cui si riferisce l'infrazione (sanzione depenalizzata ai sensi della l. n. 689 del 1981). • Pagamento diretto da parte dell’INPS (art. 1, comma 6, d.l. n. 663 del 1979) Altre ipotesi non previste dalla norma • Richiesta della prestazione, mancato pagamento e tutela giurisdizionale (ipotesi di litisconsorzio necessario ai sensi dell’art. 102 c.p.c.) Cass. civ., sez. lav., 18.01.2001. n. 669 • Art. 1 Decreto Legge 30 dicembre 1979, n. 663 • • A decorrere dal 1° gennaio 1980, per i lavoratori dipendenti, salvo quanto previsto dal successivo sesto comma, le indennità di malattia e di maternità di cui all'art. 74, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono corrisposte agli aventi diritto a cura dei datori di lavoro all'atto della corresponsione della retribuzione per il periodo di paga durante il quale il lavoratore ha ripreso l'attività lavorativa, fermo restando l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere anticipazioni a norma dei contratti collettivi e, in ogni caso, non inferiori al 50 per cento della retribuzione del mese precedente, salvo conguaglio (1). Il datore di lavoro deve comunicare nella denuncia contributiva, con le modalità che saranno stabilite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, i dati relativi alle prestazioni economiche di malattia e di maternità, nonchè alla prestazione ai donatori di sangue di cui alla legge 13 luglio 1967, n. 584, e alla indennità per riposi giornalieri alle lavoratrici madri di cui all'art. 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, erogate nei periodi di paga scaduti nel mese al quale si riferisce la denuncia stessa, ponendo a conguaglio l'importo complessivo di detti trattamenti con quelli dei contributi e delle altre somme dovute all'Istituto predetto secondo le disposizioni previste in materia di assegni familiari, in quanto compatibili (2). • Le prestazioni di cui al primo comma, indebitamente erogate al lavoratore e poste a conguaglio, sono recuperate dal datore di lavoro sulle somme dovute a qualsiasi titolo in dipendenza del rapporto di lavoro e restituite all'Istituto nazionale della previdenza sociale. • Qualora il datore di lavoro non possa recuperare le somme stesse, è tenuto a darne comunicazione all'Istituto, che provvederà direttamente al relativo recupero. • Nel caso che dalla denuncia contributiva risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro, l'INPS è tenuto a rimborsare l'importo del saldo a credito del datore di lavoro entro novanta giorni dalla presentazione della denuncia stessa; scaduto il predetto termine, l'Istituto è tenuto a corrispondere sulla somma risultante a credito gli interessi legali a decorrere dal novantesimo giorno, e gli interessi legali maggiorati di 5 punti, a decorrere dal centottantesimo giorno. Qualora la denuncia contributiva risulti inesatta o incompleta, il termine di novanta giorni decorre dalla data in cui il datore di lavoro abbia provveduto a rettificare o integrare la denuncia stessa (3). • L'istituto nazionale della previdenza sociale provvede direttamente al pagamento agli aventi diritto delle prestazioni di malattia e maternità per i lavoratori agricoli, esclusi i dirigenti e gli impiegati; per i lavoratori assunti a tempo determinato per i lavori stagionali; per gli addetti ai servizi domestici e familiari; per i lavoratori disoccupati o sospesi dal lavoro che non usufruiscono del trattamento di Cassa integrazione guadagni (4). • Prescrizione annuale del diritto all’indennità • Il diritto all’indennità di malattia si prescrive dopo un anno dalla fine dell’evento ovvero dalla scadenza di ogni singolo periodo di paga (quadrisettimanale o mensile) in cui il lavoratore avrebbe dovuto ricevere, da parte del datore di lavoro, l’indennità. • Il procedimento in sede amministrativa ha effetto sospensivo dei termini di prescrizione e di conseguenza la presentazione del certificato di malattia sospende la prescrizione fino all’esaurimento della fase amministrativa • Il procedimento amministrativo può estrinsecarsi in diverse ipotesi applicativi e quindi il periodo di sospensione della prescrizione varia a seconda delle situazioni (Messaggio INPS n. 9937 del 2006) • Atti interruttivi del corso della prescrizione: richieste scritte presentate dal lavoratore (o suo delegato) Art. 5 D.L. N. 463 DEL 1983 (CONV. CON MODIF. IN L. N. 638 DEL 1983) 1. Ai lavoratori, pubblici e privati, con contratto a tempo determinato, i trattamenti economici e le indennità economiche di malattia sono corrisposti per un periodo non superiore a quello di attività lavorativa nei dodici mesi immediatamente precedenti l'evento morboso, fermi restando i limiti massimi di durata previsti dalle vigenti disposizioni. 2. Non possono essere corrisposti trattamenti economici e indennità economiche per malattia per periodi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato. 3. Nel caso in cui il lavoratore a tempo determinato nei dodici mesi immediatamente precedenti non possa far valere periodi lavorativi superiori a trenta giorni, il trattamento economico e l'indennità economica di malattia sono concessi per un periodo massimo di trenta giorni nell'anno solare. In tal caso l'indennità economica di malattia è corrisposta, previa comunicazione del datore di lavoro, direttamente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. 4. Il periodo di malattia di cui al precedente comma si computa ai fini del limite massimo delle giornate indennizzabili. 5. Il datore di lavoro non può corrispondere l'indennità economica di malattia per un numero di giornate superiore a quelle effettuate dal lavoratore a tempo determinato alle proprie dipendenze. Le indennità relative ad un maggior numero di giornate indennizzabili sono corrisposte al lavoratore direttamente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. 6. I lavoratori agricoli [con contratto] a tempo determinato iscritti o aventi diritto alla iscrizione negli elenchi nominativi di cui all'art. 7, n. 5), del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, hanno diritto, a condizione che risultino iscritti nei predetti elenchi nell'anno precedente per almeno 51 giornate, per ciascun anno alle prestazioni di cui ai commi precedenti per un numero di giornate corrispondenti a quello risultante dalla anzidetta iscrizione nell'anno precedente. In ogni caso il periodo indennizzabile non può eccedere i limiti di durata massima prevista in materia. 7. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano ai marittimi assistiti ai sensi del regio decreto-legge 23 settembre 1937, n. 1918, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1938, n. 831. Le disposizioni di cui al comma 2; del presente articolo non si applicano ai lavoratori dello spettacolo assistiti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, e successive modificazioni ed integrazioni. 8. Ai fini del presente articolo i periodi di godimento del trattamento di cassa integrazione guadagni e di astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio sono assimilati ai periodi di lavoro. 9. Ai fini dei controlli sullo stato di salute dei lavoratori, il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, formula gli schemi-tipo di convenzione di cui all'art. 8- bis del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, nei casi in cui gli schemi suddetti non siano stati elaborati di intesa fra l'Istituto nazionale della previdenza sociale e le regioni entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. 10. Entro i trenta giorni successivi alla data di pubblicazione degli schemi di cui al comma che precede le unità sanitarie locali adottano le convenzioni di cui al comma che precede e predispongono un servizio idoneo ad assicurare entro lo stesso giorno della richiesta, anche se domenicale o festivo, in fasce orarie di reperibilità, il controllo dello stato di malattia dei lavoratori dipendenti per tale causa assentatisi dal lavoro e accertamenti preliminari al controllo stesso anche mediante personale non medico, nonché un servizio per visite collegiali presso poliambulatori pubblici per accertamenti specifici. 11. L'omissione degli adempimenti di cui al comma che precede nel termine fissato comporta l'immediata nomina di un commissario ad acta da parte del competente organo regionale. 12. Per l'effettuazione delle visite mediche di controllo dei lavoratori l'Istituto nazionale della previdenza sociale, sentiti gli ordini dei medici, istituisce presso le proprie sedi liste speciali formate da medici, a rapporto di impiego con pubbliche amministrazioni e da medici liberi professionisti, ai quali possono fare ricorso gli istituti previdenziali o i datori di lavoro. 12-bis. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, per gli accertamenti sanitari connessi alla sua attività istituzionale, è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (3). 13. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sentiti la Federazione nazionale degli ordini dei medici e il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono stabilite le modalità per la disciplina e l'attuazione dei controlli secondo i criteri di cui al comma decimo del presente articolo ed i compensi spettanti ai medici. 14. Qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo (5). (5) La Corte costituzionale, con sentenza 26 gennaio 1988, n. 78 (in Gazz. Uff., 3 febbraio 1988, n. 5), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede una seconda visita medica di controllo prima della decadenza dal diritto a qualsiasi trattamento economico di malattia nella misura della metà per l'ulteriore periodo successivo ai primi dieci giorni. • • • • • Prestazioni accessorie Contribuzione figurativa Assegno per il nucleo familiare Indennità di nuova sistemazione e rimborso spese di viaggio Diritto di precedenza ai fini del collocamento ed altre misure dirette ad agevolare l’assunzione (contratto di reinserimento per il reimpiego di disoccupati di lungo periodo) • Agevolazioni contributive ed incentivi economici per gli imprenditori che assumono (anche a termine), o utilizzano (o convertono il contratto a termine in contratto a tempo indeterminato) lavoratori iscritti nelle liste di mobilità o assumono lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali in deroga • Il finanziamento della prestazione avviene con il concorso da parte dell’impresa che deve corrispondere ratealmente all’INPS (anticipandone una quota all’avvio della procedura) una somma pari a sei volte il trattamento mensile spettante al lavoratore (importo dimezzato se sulla mobilità vi è stato il consenso del sindacato). La somma è pari a nove volte del trattamento mensile se procede alla mobilità senza passare attraverso la richiesta di intervento della CIG. Il mancato versamento dell’acconto non è di ostacolo al perfezionamento della procedura • Competenza in materia di gravami amministrativi • Art.46 l. n. 88 del 1989 • Contenzioso in materia di prestazioni. • 1. Il comitato provinciale decide in via definitiva i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Istituto concernenti: • a) le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le prestazioni del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto; • b) le prestazioni delle gestioni dei lavoratori autonomi, ivi comprese quelle relative ai trattamenti familiari di loro competenza; • c) le prestazioni della gestione speciale di previdenza a favore dei dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere con lavorazione, ancorché parziale, in sotterraneo; • d) le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria; • • • • • • • • d) le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria; e) la pensione sociale (ora assegno sociale); f) le prestazioni economiche di malattia, ivi comprese quelle dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, e per la maternità; g) i trattamenti familiari; h) l'assegno per congedo matrimoniale; i) il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati ed operai privati. 2. I ricorsi concernenti le prestazioni indicate nel comma 1, ad eccezione di quelle di cui alle lettere b) ed e), sono decisi da una speciale commissione del comitato provinciale composta dai membri di cui ai numeri 1, 2, 4, 5 e 6 del primo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'articolo 44 della presente legge. 3. I ricorsi concernenti le prestazioni di cui alla lettera b) e, limitatamente alle prestazioni di maternità dei lavoratori autonomi, alla lettera f) del comma 1, sono decisi da speciali commissioni del comitato provinciale presiedute rispettivamente dal rappresentante dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, dal rappresentante degli artigiani e dal rappresentante degli esercenti attività commerciali in seno al comitato stesso e composte dai membri di cui ai numeri 4, 5 e 6 del primo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come sostituto dall'articolo 44 della presente legge, e da quattro rappresentanti delle categorie nominati con decreto del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro. • 4. I ricorsi concernenti la lettera e) del comma 1 sono decisi dal comitato provinciale. • 5. Il termine per ricorrere al comitato provinciale è di novanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato. • 6. Trascorsi inutilmente novanta giorni dalla data della presentazione del ricorso, gli interessati hanno facoltà di adire l'autorità giudiziaria. • 7. I ricorsi avverso i provvedimenti concernenti le prestazioni di cui ai precedenti commi, pendenti dinanzi ai comitati regionali e agli organi centrali dell'Istituto alla data di entrata in vigore della presente legge, sono decisi dai corrispondenti nuovi organi secondo le procedure e le competenze previgenti. • 8. La proposizione dei gravami di cui al presente articolo non sospende il provvedimento emanato dall'Istituto. • 9. Il direttore della competente sede dell'Istituto può sospendere l'esecuzione della decisione del comitato qualora si evidenzino profili di illegittimità. In tal caso il provvedimento di sospensione deve essere adottato dal direttore entro cinque giorni ed essere sottoposto al comitato amministratore competente per materia, il quale, entro novanta giorni, decide o l'esecuzione della decisione o il suo annullamento. Trascorso tale termine la decisione diviene comunque esecutiva. • 10. Sono abrogati il numero 1 ed il numero 11 del primo comma dell'articolo 36 e gli articoli 44, 45 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639. • • • • La tutela giurisdizionale Rito applicabile (artt. 442 ss. c.p.c.) Proponibilità della domanda giudiziaria Procedibilità della domanda giudiziaria (art. 443 c.p.c.) • Soggetti legittimati passivi • Rispetto del termine decadenziale annuale (art. 47, d.p.r. n. 639 del 1970)