DPR 1° agosto 2011 , n. 151
Regolamento recante semplificazione ai
procedimenti di prevenzione incendi
La nuova prevenzione incendi :
procedure e implicazioni nell’ambito del
condominio degli edifici
Firenze, 16 maggio 2012
Comando Provinciale VV. F.
Firenze
Ambito di riferimento
 Legge 122/2010 SCIA
Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione
non costitutiva, permesso o nulla osta
comunque denominato, è sostituito da una
segnalazione dell’interessato.
 DPR 160/2010 Regolamento SUAP
Regolamento per la semplificazione ed il
riordino della disciplina sullo sportello unico per
le attivita' produttive.
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Prima novità: un nuovo elenco delle attività
soggette
E’ stato individuato un nuovo elenco di attività
soggette al controllo riportato nell’ allegato I
L’elenco è suddiviso in 3 categorie proporzionate
in base al rischio connesso all’attività:
A attività semplici
B attività mediamente complesse
C attività complesse
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Seconda novità: procedimenti proporzionati
in base alla complessità dell’attività
A
Attività semplici: si elimina il parere preventivo,
applicazione della SCIA e visite a campione.
B
Attività mediamente complesse : valutazione di
conformità dei progetti ai criteri di sicurezza
antincendio entro 60 giorni. SCIA per inizio
attività; controlli a campione.
C
Attività complesse : valutazione di
conformità dei progetti ai criteri di sicurezza
antincendio entro 60 giorni. SCIA per inizio
attività; controlli certi.
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PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ
ha reso più snella e veloce l’azione
amministrativa
ha reso più efficace l’opera di controllo dei
Comandi Provinciali concentrando la gran
parte delle verifiche tecniche sulle attività con
rischio di incendio più elevato
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Le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi
vengono distinte in tre categorie per le quali è prevista una
disciplina differenziata in relazione al rischio.
CATEGORIA A
Attività a basso rischio
e standardizzate
Viene eliminato il
parere di conformità
sul progetto
CATEGORIA B
CATEGORIA C
Attività a medio rischio
Attività a elevato rischio
La valutazione di conformità dei progetti ai criteri di
sicurezza antincendio si dovrà ottenere
entro 60 giorni
Avvio dell’attività tramite SCIA
Controlli con sopralluogo a campione
(entro 60 giorni)
Rilascio, su richiesta, di copia del verbale della visita
tecnica
Controllo con
sopralluogo
(entro 60 giorni)
Rilascio del Certificato
di prevenzione incendi
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Valutazione dei progetti
(solo x attività B e C)
Quando:
x nuovi impianti o costruzioni
x modifiche da apportare a quelli esistenti, che
comportino la variazione delle preesistenti condizioni
di sicurezza antincendio.
Come:
• con modello apposito;
• allegando documentazione tecnico progettuale a firma di
tecnico abilitato redatta secondo DM da emanare (in attesa,
secondo DM 4.5.1998);
• attestato del versamento, ai sensi dell’articolo 23 del
dlgs 8 marzo 2006, n. 139.
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Segnalazione Certificata
di Inizio Attività
prima dell’inizio dell’attività, il titolare presenta
una segnalazione certificata di inizio attività
(SCIA) che produce gli stessi effetti giuridici
dell’istanza per il rilascio del certificato di
prevenzione antincendi (CPI).
la SCIA è corredata dalla asseverazione, dalla
documentazione tecnica costituita
sostanzialmente dalle certificazioni/dichiarazioni
probanti ai fini antincendio e, per le attività in
categoria A, dalla relazione tecnica e dagli
elaborati grafici.
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Chi deve dichiarare che cosa?
• Il titolare dell’attività SEGNALA, con una
dichiarazione di atto notorio, l’inizio dell’attività;
• Il Tecnico abilitato ASSEVERA la conformità
dell’opera dal punto di vista antincendio;
• Il Tecnico abilitato o quello iscritto negli albi
speciali del Ministero dell’interno CERTIFICA
(redazione dei modelli CERT.IMP ; CERT.REI;
DICH.PROD)
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Rinnovo periodico di conformità
antincendio
x tutte le attività A B e C - ogni 5 anni
Documentazione da allegare
a) atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorietà del responsabile dell’attività attestante che le
condizioni relative alla sicurezza antincendio, non
hanno subito variazioni rispetto a quanto segnalato
con la SCIA, ovvero, per le attività già in possesso del
CPI, che la situazione riscontrata dal Comando alla
data di rilascio del certificato non è mutata e che
soddisfa agli obblighi connessi con l’esercizio della
stessa;
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Rinnovo periodico di conformità
antincendio
x tutte le attività A B e C - ogni 5 anni
Documentazione da allegare
b) dichiarazione a firma di tecnico abilitato ed iscritto
negli elenchi del Ministero dell’interno di cui all’articolo
16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139,
attestante che i prodotti, gli elementi costruttivi, i
materiali, le attrezzature, le macchine, i dispositivi, gli
impianti ed i componenti di impianto, rilevanti ai fini
della sicurezza antincendio sono regolarmente
manutenuti;
c) attestato di versamento ;
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I tempi concessi
VALUTAZIONE PROGETTI:
• 30 gg. per richiedere documentazione integrativa
• 60 gg. per parere (dalla documentaz. completa)
EFFETTUAZIONE CONTROLLI
• 60 gg. dal ricevimento SCIA
• 45 gg. per adeguamenti a seguito prescrizioni
RINNOVO PERIODICO CONFORMITA’ ANTINCENDIO
• 5 anni
• 10 anni per att. 6,7,8,64,71,72,77 Oleodotti, gasdotti,produz. En.el,
c.e.d., edilizia civile ed uffici
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Terza novità: obblighi connessi con
art.6 DPR 151/20111
l’esercizio dell’attività
I responsabili di attività soggette a controllo hanno
l’obbligo :
1. di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi,
le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio
adottate e di effettuare verifiche di controllo ed
interventi di manutenzione secondo le cadenze
temporali indicate nel CPI o all’atto del rilascio della
ricevuta della SCIA
2. di assicurare un’adeguata informazione su i rischi
di incendio connessi
3. annotare controlli, verifiche, interventi di
manutenzione e l’informazione su apposito registro
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Terza novità: obblighi connessi con
art.6 DPR 151/20111
l’esercizio dell’attività
L’attività di controllo, verifica e manutenzione riguarda i presidi
antincendio presenti nel condominio :
estintori
idranti e sprinkler
porte REI
uscite di sicurezza
maniglioni antipanico
luci di emergenza
pulsanti di sgancio corrente elettrica (es. autorimesse, locali impianti
termici, ascensori)
pulsanti di allarme
valvole di intercettazione dei combustibili (impianti termici)
rilevatori di incendio e dispositivi di spegnimento automatico
dell’incendio
evacuatori di fumo e calore
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Terza novità: obblighi connessi con
art.6 DPR 151/20111
l’esercizio dell’attività
Chi effettua i controlli
• Sorveglianza (controllo visivo): condomini,
portiere
• Controllo e manutenzione: ditta
specializzata
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Quarta novità: sanzioni art. 20 D.Lgs. 139/2006
1. il titolare di una delle attività individuate
nell’allegato I al DPR 151/2011, che omette di
richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato
medesimo (SCIA o rinnovo periodico di conformità
antincendio) è punito con l'arresto sino ad un
2.
Chi,
nelle
certificazioni
eladichiarazioni
rese
o con
l'ammenda
258
euro a 2.582
3. anno
Il Prefetto
può
disporreda
sospensione
ai
fini del rilascio
o del rinnovo
del CPI,
euro
dell'attività
se i soggetti
responsabili
attesti
fatti di
non
rispondenti
al vero è punito
omettano
presentare
la SCIA.
con la reclusione da tre mesi a tre anni e
con la multa da 103 euro a 516 euro. La
stessa pena si applica a chi falsifica o altera
le certificazioni e dichiarazioni medesime.
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PRESENTAZIONE - Sportello Unico Condomini