DPR 1° agosto 2011 , n. 151 Regolamento recante semplificazione ai procedimenti di prevenzione incendi La nuova prevenzione incendi : procedure e implicazioni nell’ambito del condominio degli edifici Firenze, 16 maggio 2012 Comando Provinciale VV. F. Firenze Ambito di riferimento Legge 122/2010 SCIA Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, è sostituito da una segnalazione dell’interessato. DPR 160/2010 Regolamento SUAP Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attivita' produttive. DPR 1° agosto 2011 , n. 151 Regolamento recante semplificazione ai procedimenti di prevenzione incendi Prima novità: un nuovo elenco delle attività soggette E’ stato individuato un nuovo elenco di attività soggette al controllo riportato nell’ allegato I L’elenco è suddiviso in 3 categorie proporzionate in base al rischio connesso all’attività: A attività semplici B attività mediamente complesse C attività complesse DPR 1° agosto 2011 , n. 151 Regolamento recante semplificazione ai procedimenti di prevenzione incendi Seconda novità: procedimenti proporzionati in base alla complessità dell’attività A Attività semplici: si elimina il parere preventivo, applicazione della SCIA e visite a campione. B Attività mediamente complesse : valutazione di conformità dei progetti ai criteri di sicurezza antincendio entro 60 giorni. SCIA per inizio attività; controlli a campione. C Attività complesse : valutazione di conformità dei progetti ai criteri di sicurezza antincendio entro 60 giorni. SCIA per inizio attività; controlli certi. DPR 1° agosto 2011 , n. 151 Regolamento recante semplificazione ai procedimenti di prevenzione incendi PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ ha reso più snella e veloce l’azione amministrativa ha reso più efficace l’opera di controllo dei Comandi Provinciali concentrando la gran parte delle verifiche tecniche sulle attività con rischio di incendio più elevato DPR 1° agosto 2011 , n. 151 Regolamento recante semplificazione ai procedimenti di prevenzione incendi Le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi vengono distinte in tre categorie per le quali è prevista una disciplina differenziata in relazione al rischio. CATEGORIA A Attività a basso rischio e standardizzate Viene eliminato il parere di conformità sul progetto CATEGORIA B CATEGORIA C Attività a medio rischio Attività a elevato rischio La valutazione di conformità dei progetti ai criteri di sicurezza antincendio si dovrà ottenere entro 60 giorni Avvio dell’attività tramite SCIA Controlli con sopralluogo a campione (entro 60 giorni) Rilascio, su richiesta, di copia del verbale della visita tecnica Controllo con sopralluogo (entro 60 giorni) Rilascio del Certificato di prevenzione incendi DPR 1° agosto 2011 , n. 151 Regolamento recante semplificazione ai procedimenti di prevenzione incendi Valutazione dei progetti (solo x attività B e C) Quando: x nuovi impianti o costruzioni x modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino la variazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio. Come: • con modello apposito; • allegando documentazione tecnico progettuale a firma di tecnico abilitato redatta secondo DM da emanare (in attesa, secondo DM 4.5.1998); • attestato del versamento, ai sensi dell’articolo 23 del dlgs 8 marzo 2006, n. 139. DPR 1° agosto 2011 , n. 151 Regolamento recante semplificazione ai procedimenti di prevenzione incendi Segnalazione Certificata di Inizio Attività prima dell’inizio dell’attività, il titolare presenta una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) che produce gli stessi effetti giuridici dell’istanza per il rilascio del certificato di prevenzione antincendi (CPI). la SCIA è corredata dalla asseverazione, dalla documentazione tecnica costituita sostanzialmente dalle certificazioni/dichiarazioni probanti ai fini antincendio e, per le attività in categoria A, dalla relazione tecnica e dagli elaborati grafici. DPR 1° agosto 2011 , n. 151 Regolamento recante semplificazione ai procedimenti di prevenzione incendi Chi deve dichiarare che cosa? • Il titolare dell’attività SEGNALA, con una dichiarazione di atto notorio, l’inizio dell’attività; • Il Tecnico abilitato ASSEVERA la conformità dell’opera dal punto di vista antincendio; • Il Tecnico abilitato o quello iscritto negli albi speciali del Ministero dell’interno CERTIFICA (redazione dei modelli CERT.IMP ; CERT.REI; DICH.PROD) DPR 1° agosto 2011 , n. 151 Regolamento recante semplificazione ai procedimenti di prevenzione incendi Rinnovo periodico di conformità antincendio x tutte le attività A B e C - ogni 5 anni Documentazione da allegare a) atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del responsabile dell’attività attestante che le condizioni relative alla sicurezza antincendio, non hanno subito variazioni rispetto a quanto segnalato con la SCIA, ovvero, per le attività già in possesso del CPI, che la situazione riscontrata dal Comando alla data di rilascio del certificato non è mutata e che soddisfa agli obblighi connessi con l’esercizio della stessa; DPR 1° agosto 2011 , n. 151 Regolamento recante semplificazione ai procedimenti di prevenzione incendi Rinnovo periodico di conformità antincendio x tutte le attività A B e C - ogni 5 anni Documentazione da allegare b) dichiarazione a firma di tecnico abilitato ed iscritto negli elenchi del Ministero dell’interno di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, attestante che i prodotti, gli elementi costruttivi, i materiali, le attrezzature, le macchine, i dispositivi, gli impianti ed i componenti di impianto, rilevanti ai fini della sicurezza antincendio sono regolarmente manutenuti; c) attestato di versamento ; DPR 1° agosto 2011 , n. 151 Regolamento recante semplificazione ai procedimenti di prevenzione incendi I tempi concessi VALUTAZIONE PROGETTI: • 30 gg. per richiedere documentazione integrativa • 60 gg. per parere (dalla documentaz. completa) EFFETTUAZIONE CONTROLLI • 60 gg. dal ricevimento SCIA • 45 gg. per adeguamenti a seguito prescrizioni RINNOVO PERIODICO CONFORMITA’ ANTINCENDIO • 5 anni • 10 anni per att. 6,7,8,64,71,72,77 Oleodotti, gasdotti,produz. En.el, c.e.d., edilizia civile ed uffici DPR 1° agosto 2011 , n. 151 Regolamento recante semplificazione ai procedimenti di prevenzione incendi Terza novità: obblighi connessi con art.6 DPR 151/20111 l’esercizio dell’attività I responsabili di attività soggette a controllo hanno l’obbligo : 1. di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali indicate nel CPI o all’atto del rilascio della ricevuta della SCIA 2. di assicurare un’adeguata informazione su i rischi di incendio connessi 3. annotare controlli, verifiche, interventi di manutenzione e l’informazione su apposito registro DPR 1° agosto 2011 , n. 151 Regolamento recante semplificazione ai procedimenti di prevenzione incendi Terza novità: obblighi connessi con art.6 DPR 151/20111 l’esercizio dell’attività L’attività di controllo, verifica e manutenzione riguarda i presidi antincendio presenti nel condominio : estintori idranti e sprinkler porte REI uscite di sicurezza maniglioni antipanico luci di emergenza pulsanti di sgancio corrente elettrica (es. autorimesse, locali impianti termici, ascensori) pulsanti di allarme valvole di intercettazione dei combustibili (impianti termici) rilevatori di incendio e dispositivi di spegnimento automatico dell’incendio evacuatori di fumo e calore DPR 1° agosto 2011 , n. 151 Regolamento recante semplificazione ai procedimenti di prevenzione incendi Terza novità: obblighi connessi con art.6 DPR 151/20111 l’esercizio dell’attività Chi effettua i controlli • Sorveglianza (controllo visivo): condomini, portiere • Controllo e manutenzione: ditta specializzata DPR 1° agosto 2011 , n. 151 Regolamento recante semplificazione ai procedimenti di prevenzione incendi Quarta novità: sanzioni art. 20 D.Lgs. 139/2006 1. il titolare di una delle attività individuate nell’allegato I al DPR 151/2011, che omette di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato medesimo (SCIA o rinnovo periodico di conformità antincendio) è punito con l'arresto sino ad un 2. Chi, nelle certificazioni eladichiarazioni rese o con l'ammenda 258 euro a 2.582 3. anno Il Prefetto può disporreda sospensione ai fini del rilascio o del rinnovo del CPI, euro dell'attività se i soggetti responsabili attesti fatti di non rispondenti al vero è punito omettano presentare la SCIA. con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 euro a 516 euro. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime. DPR 1° agosto 2011 , n. 151 Regolamento recante semplificazione ai procedimenti di prevenzione incendi