Prospetto Informativo
del
Raiffeisen-Finanz-AktienFonds
(Raiffeisen Azionario Finanza)
Fondo comune d’investimento in valori mobiliari
e Disposizioni Generali e Particolari del Raiffeisen-Finanz-AktienFonds
gestito dalla
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.,
società d’investimento a responsabilità limitata di diritto austriaco, con sede in
Vienna, Am Stadpark 9
Il presente Prospetto Informativo è stato emesso nel mese di maggio 2002 ai sensi del Regolamento del Fondo.
Si dovrà provvedere a mettere gratuitamente a disposizione dell’investitore interessato il Prospetto Informativo
attualmente vigente nonché il Regolamento del Fondo (Disposizioni Generali e Particolari). Il presente Prospetto
è corredato dalla relazione annuale più recente. Qualora il giorno di chiusura del bilancio risalisse ad un periodo
superiore ad otto mesi, dovrà essere consegnata all’investitore interessato anche l’ultima relazione semestrale.
Prospetto Informativo pubblicato mediante deposito presso l’archivio prospetti della CONSOB in data 13
dicembre 2002
Prospetto Informativo del Raiffeisen-Finanz-AktienFonds
Pagina 1
Il presente prospetto informativo, corredato dell’apposito documento integrativo e
del modulo di sottoscrizione, è conforme al modello depositato presso l’archivio
prospetti della CONSOB in data 13 dicembre 2002
Il presente prospetto informativo è traduzione fedele dell’ultimo prospetto
(comprendente le Disposizioni Generali e Particolari del Fondo), ricevuto dalla
Osterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft.
Il Procuratore Speciale
Prospetto Informativo del Raiffeisen-Finanz-AktienFonds
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1. Informazioni sulla Società d’Investimento
La Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.,
Vienna
La Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. è
una Società d’Investimento ai sensi della Legge
Federale sui fondi d’investimento [InvFG]. La
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft è stata
costituita nel dicembre 1985. Ha la forma giuridica
di una società a responsabilità limitata (S.r.l.) ed è
iscritta nel Registro delle imprese del Tribunale di
Vienna al N°. FN 83.517. Sede della società è 1030
Vienna, Am Stadtpark 9. Norma giuridica: InvFG
1993 in collegamento con BWG 1993, BGBl
1993/532 nella versione vigente BGBl I 1998/41.
Amministrazione
Dott. Mathias BAUER, Mag. Gerhard AIGNER.
Consiglio di vigilanza
I dettagli relativi alla composizione del Consiglio di
Vigilanza sono desumibili dalla Tabella alla fine del
Prospetto Informativo.
Capitale sociale
EUR 15 milioni.
Esercizio finanziario
Anno di calendario.
Soci
RZB
Sektorbeteiligung
GmbH
(S.r.l.),
Raiffeisenlandesbank Burgenland Waren- und
Revisionsverband registrierte Genossenschaft mit
beschränkter
Haftung
(S.c.r.l.),
Raiffeisenlandesbank Kärnten – Rechenzentrum
und Pensionsverband, registrierte Genossenschaft
mit
beschränkter
Haftung
(S.c.r.l.),
Raiffeisenlandesbank Niederösterreich – Wien
registrierte Genossenschaft mit beschränkter
Haftung (S.c.r.l.), Raiffeisenlandesbank Steiermark,
registrierte Genossenschaft mit beschränkter
Haftung (S.c.r.l.), Raiffeisenlandesbank Vorarlberg
Warenund
Revisionsverband
registrierte
Genossenschaft mit beschränkter Haftung (S.c.r.l.),
Raiffeisenverband
Salzburg
registrierte
Genossenschaft mit beschränkter Haftung (S.c.r.l.),
RLB (Tirol) Sektor Beteiligungsverwaltung GmbH
(S.r.l.), RLB OÖ Sektorbeteiligungs GmbH (S.r.l.).
Informazioni su tutti i fondi d’investimento gestiti
dalla Società
Questa lista è desumibile dall’Allegato.
2. Informazioni sul Raiffeisen-Finanz-AktienFonds
Informazioni di carattere generale
Il fondo d’investimento, al quale è applicabile il
presente prospetto, è denominato RaiffeisenFinanz-AktienFonds ed è stato costituito il 28 febbraio
2002.
Le informazioni menzionate nel presente Prospetto,
quali il Regolamento del Fondo (Disposizioni
Generali e Particolari) e le relazioni annuali e
semestrali, possono essere reperite presso la
Prospetto Informativo del Raiffeisen-Finanz-AktienFonds
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft, dove sono
messe gratuitamente a disposizione degli
interessati. La suddetta documentazione è inoltre
disponibile anche presso la Banca Depositaria, la
Raiffeisen Zentralbank Österreich AG, Vienna, e
presso le sedi di distribuzione indicate nell’Allegato.
Regime fiscale
Sotto il profilo dell’imposta sul reddito dei capitali,
Raiffeisen-Finanz-AktienFonds
è
un
fondo
appartenente alla categoria 2, ovvero parzialmente
soggetto a tassazione definitiva.
PATRIMONIO PRIVATO
Dai proventi di un fondo d’investimento, se derivanti
da utili soggetti ad imposta sul reddito dei capitali
[KEStII], da titoli di credito o crediti bancari e
qualora il beneficiario del reddito sia soggetto
all’imposta sul reddito dei capitali, verrà trattenuta ai
titolari delle quote, ad opera della sede nazionale
incaricata della distribuzione dei proventi,
un’imposta sul reddito dei capitali pari alla
percentuale prevista dalla legge per questa
categoria di reddito. Alle stesse condizioni, i
“pagamenti” da parte dei fondi di capitalizzazione
sono soggetti a tassazione per la parte di redditi
assimilabili a proventi distribuiti contenuta nella
quota (*).
A partire dal 31.12.2000, gli utili reali dei titoli
creditori (utili derivanti dalla vendita di titoli di
credito di un fondo), compresi gli utili dovuti ai
relativi strumenti derivativi, e gli utili reali dei titoli
azionari, compresi gli utili derivanti dai relativi
strumenti derivativi, sono esentasse per l’80%,
anche qualora tali utili vengano corrisposti. Gli utili
reali dei titoli azionari, compresi gli utili derivanti dai
relativi strumenti derivativi, sono soggetti per il 20%
all’imposta sul reddito dei capitali [KESt III].
Il residuo della distribuzione di proventi e/o del
reddito assimilabile alla distribuzione di proventi
contenuto nella quota rientra fra i redditi imponibili.
Tuttavia l’obbligo di dichiarazione dei redditi
sussiste solo se tali redditi non hanno già formato
oggetto di deduzione dell’imposta sul reddito dei
capitali.
Ai fini della tassazione definitiva, è determinante la
categoria patrimoniale alla quale appartiene il fondo
(vedi qui appresso):
Fondi appartenenti alla Categoria 1(Fondi che
detengono esclusivamente investimenti soggetti a
tassazione definitiva (in particolare titoli di credito e
crediti bancari, e in ogni caso nessuna azione
estera).
I proventi distribuiti e/o redditi assimilabili a
proventi distribuiti di questi fondi non sono
soggetti a dichiarazione dei redditi!
Tutti i proventi distribuiti e/o redditi assimilabili a
proventi distribuiti sono tassati definitivamente
tramite la detrazione KESt I applicata ai dividendi
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nazionali, la detrazione KESt II applicata alle somme
corrisposte a titolo di proventi e/o redditi assimilabili
a proventi distribuiti, nonché la detrazione KESt
applicata alla parte degli utili reali soggetta ad
imposta. Per le quote di fondi appartenenti alla
categoria 1, l’acquisizione per decesso è
completamente esente dalla tassa di successione.
Qualora un provente distribuito o reddito
assimilabile a provente distribuito contenga redditi
da titoli di credito esenti dalla KESt II, per questa
parte la tassazione definitiva è applicabile solo a
condizione che al momento dell’acquisto della
quota sia stata rilasciata una dichiarazione di
opzione relativa alla deduzione della KESt II per
questi redditi.
Fondi appartenenti alla Categoria 2
(Tutti i fondi che non rientrano nella Categoria 1)
I proventi distribuiti e/o redditi assimilabili a
proventi distribuiti di questi fondi sono
parzialmente soggetti a dichiarazione dei redditi!
Il regime fiscale dei fondi appartenenti alla
Categoria 2 dipende dagli elementi di reddito
contenuti nei proventi distribuiti e/o redditi
assimilabili a proventi distribuiti:
Redditi da interessi contenuti nei proventi
distribuiti e/o redditi assimilabili a proventi
distribuiti
Tali redditi sono tassati definitivamente dal punto di
vista dell’imposta sui redditi mediante detrazione
della KESt II e pertanto non soggetti a dichiarazione
dei redditi. La tassazione definitiva si estende anche
alla tassa di successione, cosicché i crediti bancari
ed i titoli di credito contenuti nel valore della quota e
acquisiti per decesso non sono soggetti a tassa di
successione.
Eccezioni: è esclusa una tassazione definitiva
a)
b)
per titoli di credito esenti da KESt II contenuti
negli attivi del fondo, laddove non sia stata
rilasciata alcuna dichiarazione di opzione. Tali
redditi restano soggetti a dichiarazione dei
redditi; inoltre i titoli di credito esenti da KESt II
e contenuti nel valore della quota sono soggetti
a tassa di successione in caso di acquisizione
per decesso;
per i valori mobiliari sottratti alla sovranità
tributaria austriaca e contenuti negli attivi del
fondo, salvo rinuncia del ricorso alle
disposizioni relative alla doppia imposizione.
Tali redditi restano soggetti a dichiarazione e
dovranno essere indicati nel rigo “Oltre ai
redditi indicati si sono percepiti redditi soggetti
al diritto di tassazione di un altro stato in
conformità
all’accordo
sulla
doppia
imposizione”; inoltre, in questo caso i valori
mobiliari contenuti nel valore della quota sono
soggetti a tassa di successione in caso di
acquisizione per decesso;
Prospetto Informativo del Raiffeisen-Finanz-AktienFonds
Dividendi contenuti nei proventi distribuiti e/o
redditi assimilabili a proventi distribuiti
I dividendi nazionali sono tassati definitivamente
come redditi da capitale soggetti a KESt.
I dividendi esteri invece non sono tassati
definitivamente e quindi sono soggetti a
dichiarazione dei redditi. Nella dichiarazione dei
redditi devono essere quindi indicati i dividendi
esteri lordi e le imposte estere alla fonte calcolabili.
Utili reali soggetti a imposta compresi nei
proventi distribuiti e/o redditi assimilabili a
proventi distribuiti
Gli utili reali soggetti a imposta compresi nei
proventi distribuiti e/o redditi assimilabili a proventi
distribuiti (20%) sono tassati definitivamente e non
sono soggetti a dichiarazione dei redditi.
Tassa di successione (fondi prettamente destinati al
pubblico; disposizione del Ministero Federale delle
Finanze del 20 febbario 2001)
Le quote di fondi nazionali destinati al pubblico
acquisite per decesso posteriormente al 31
dicembre 2000 sono tassate definitivamente per
quanto riguarda la tassa di successione (salvo
eccezioni di cui sopra).
PATRIMONIO AZIENDALE
Pagamento di tasse per quote del patrimonio
aziendale appartenenti a persone fisiche
Per le persone fisiche che percepiscono redditi da
capitale o da attività commerciale (ditte individuali,
co-imprenditori di società di fatto e in accomandita,
liberi professionisti, società a scopo di lucro
registrate) l’imposta sul reddito per i redditi soggetti
a KESt si intende assolta attraverso la detrazione
dell’imposta sul reddito (KESt I e KESt II). Ciò vale
anche per i proventi distribuiti e/o redditi assimilabili
a proventi distribuiti derivanti da certificati di
partecipazione a fondi d’investimento, ai sensi della
Legge austriaca sui fondi d’investimento, se gli
importi corrisposti derivano da redditi da capitali
soggetti a tassazione definitiva.
Detrazione della KESt II per quote del patrimonio
aziendale appartenenti a persone giuridiche
Qualora non sussista alcuna dichiarazione di
esenzione ai sensi dell’Art. 94 comma 5 EstG, il
soggetto incaricato della distribuzione dei proventi
dovrà, anche nel caso di quote di patrimonio
aziendale, detrarre dai proventi l’imposta sul reddito
dei capitali ovvero trattenere a titolo di imposta sul
reddito dei capitali i pagamenti effettuati da fondi di
capitalizzazione. Per gli enti collettivi che
percepiscono redditi da capitali (ad esempio le
associazioni), l’imposta sulle società sui redditi dei
capitali soggetti alla KESt II si intende assolta
attraverso la detrazione dell’imposta.
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Nelle relazioni di gestione sono indicati dettagli in
merito al regime fiscale dei proventi distribuiti e/o
redditi assimilabili a proventi distribuiti del Fondo.
e di due amministratori della Società d'Investimento
nonché la firma autografa di un Incaricato della
Banca Depositaria.
(*) Per es. nel caso di certificati di capitalizzazione
(non nel caso di certificati di capitalizzazione
integrale).
Ciascun acquirente di un certificato collettivo
acquisisce, proporzionalmente alle quote di
comproprietà di cui è titolare, una comproprietà di
tutti i valori patrimoniali del Fondo.
Ciascun
acquirente
di
un
certificato
di
partecipazione acquisisce, proporzionalmente alle
quote di comproprietà da esso rappresentate, una
comproprietà di tutti i valori patrimoniali del Fondo.
Esercizio finanziario
L’esercizio
finanziario
del
Raiffeisen-FinanzAktienFonds va dal 1° giugno al 31 maggio dell’anno
di calendario successivo.
Distribuzione dei proventi di gestione
La distribuzione ovvero il pagamento dei proventi di
gestione, ai sensi dell’Art. 13 terzo comma
dell’InvFG, (*) avviene a partire dal 16 agosto
dell’esercizio finanziario successivo.
(*) Per es. nel caso di certificati di capitalizzazione
(non nel caso di certificati di capitalizzazione
integrale).
Revisore dei Conti
Il revisore dei conti ai sensi dell’Art. 12 (4) dell’InvFG
è la KPMG Alpen-Treuhand Gesellschaft m.b.H.,
Kolingasse 19, 1090 Vienna.
Cessazione del rapporto
Previo benestare dell’organo di vigilanza die mercati
finanziari, la Società d’Investimento può dimettersi
dalla gestione del Fondo mediante comunicazione
pubblica:
a)
b)
-
dimettendosi
nel rispetto di un termine di preavviso di 6
mesi;
con efficacia immediata, se il patrimonio del
Fondo è inferiore a 370.000,-- euro;
adottando le seguenti misure, nel rispetto di un
termine di preavviso di tre mesi:
cessione dell’amministrazione ad altra società
d’investimento;
fusione o apporto dei beni patrimoniali del
Fondo in un altro fondo.
Certificati rappresentativi delle quote
La comproprietà degli attivi del Raiffeisen-FinanzAktienFonds è frazionata in quote di comproprietà di
pari valore. Il numero delle quote è illimitato. Le
quote di comproprietà sono incorporate in certificati
di partecipazione aventi carattere di valore
mobiliare, di una, dieci, cento o mille quote. La
titolarità delle quote del Raiffeisen-Finanz-AktienFonds
viene attestata da certificati collettivi (Art. 24 Legge
sui depositi, BGBl N° 424/1969 nella versione
attualmente in vigore) o da certificati nominativi
definitivi. I certificati collettivi arrecano le firme
autografe del Presidente del Consiglio di Vigilanza
nonché di due amministratori della Società
d’Investimento. I certificati definitivi arrecano le firme
riprodotte del Presidente del Consiglio di Vigilanza
Prospetto Informativo del Raiffeisen-Finanz-AktienFonds
La Società d’Investimento, previo accordo del
proprio Consiglio di Vigilanza, può frazionare
(splittare) le quote di comproprietà ed emettere
ulteriori certificati di partecipazione a favore dei
titolari delle quote o sostituire vecchi certificati di
partecipazione con nuovi, qualora essa, in seguito
all’entità del valore della quota calcolato, ritenga
opportuno un frazionamento delle quote di
comproprietà nell’interesse dei comproprietari.
I certificati di partecipazione sono al portatore.
Diritti dei titolari delle quote, in particolare in
caso di cessazione della gestione da parte della
Società d’Investimento
Il diritto dei titolari delle quote ad amministrare il
Fondo attraverso una società d’investimento ed a
riscattare le quote in qualunque momento al valore
delle quote resta impregiudicato anche in caso di
cessazione della gestione da parte della Società
d’Investimento. In caso di fusione dei beni
patrimoniali del Fondo, i titolari delle quote hanno
inoltre diritto allo scambio delle quote in base al
rapporto di cambio nonché al pagamento di un
eventuale conguaglio di eccedenza. Qualora
l’amministrazione cessi per dimissione, la Banca
Depositaria
assumerà
temporaneamente
l’amministrazione del Fondo e dovrà avviare la
liquidazione dello stesso, qualora non sia riuscita
ad affidarne l’amministrazione ad altra società
d’investimento. Con l’inizio della liquidazione del
Fondo, il diritto dei titolari delle quote
all’amministrazione verrà sostituito dal diritto ad una
corretta liquidazione ed il loro diritto al rimborso
delle quote in qualunque momento verrà sostituito
dal diritto al pagamento del ricavato della
liquidazione.
Fusione
Previo benestare dei rispettivi Consigli di Vigilanza,
delle Banche Depositarie e dell’organo di vigilanza
die mercati finanziari, le società d’investimento
possono fondere i beni patrimoniali dei fondi
d’investimento da esse gestiti sotto forma di
incorporazione di beni patrimoniali apportati o di
nuova costituzione; il patrimonio del fondo così
ottenuto verrà amministrato dal giorno della fusione
come fondo d’investimento ai sensi della legge
federale sui fondi d’investimento, purché la data
della fusione venga pubblicata nel rispetto di un
termine di comunicazione di almeno tre mesi.
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Indicazione delle borse e dei mercati nei quali le
quote vengono quotate e negoziate
La sottoscrizione e il rimborso delle quote
avvengono attraverso la Banca Depositaria. Può
essere richiesta un’ammissione alla Borsa di
Vienna.
completamente ripartiti; i proventi dalla vendita di
beni patrimoniali del Fondo, inclusi i diritti di
opzione, verranno ripartiti a discrezione della
Società d’Investimento, eventualmente contro
presentazione di una cedola di dividendi; il resto
verrà riportato a nuovo.
Modalità di emissione e sottoscrizione delle
quote
La Società d’Investimento è tenuta a corrispondere
un importo determinato ai sensi dell’Art. 13 della
Legge sui fondi d’investimento (InvFG).
Sottoscrizione delle quote
In linea di principio il numero delle quote emesse e
dei relativi certificati di partecipazione è illimitato. Le
quote possono essere sottoscritte presso le sedi di
distribuzione indicate in Allegato. La Società
d’Investimento
si
riserva
di
sospendere
temporaneamente o completamente l’emissione
delle quote. All’atto della sottoscrizione, il titolare
della quota deve corrispondere il prezzo di
sottoscrizione entro e non oltre il giorno lavorativo
bancario successivo o al più tardi due giorni dopo
la richiesta di sottoscrizione.
Maggiorazione del prezzo di sottoscrizione
Nella determinazione del prezzo di sottoscrizione
verrà calcolata una maggiorazione sul valore della
quota a copertura delle spese di emissione. La
maggiorazione a copertura delle spese di
emissione per il Raiffeisen-Finanz-AktienFonds è pari
ad una percentuale massima del 5% del valore della
quota, arrotondata per eccesso ai successivi 5
centesimi di euro.
Modalità di rimborso o di liquidazione delle
quote e circostanze che ne determinano la
sospensione
I titolari delle quote possono esigere in qualunque
momento il rimborso delle quote mediante inoltro di
una domanda di rimborso alla Banca Depositaria.
La Società d’Investimento è tenuta a riscattare le
quote per conto del Fondo al prezzo di rimborso in
vigore, corrispondente al valore di una quota
arrotondato per difetto ai precedenti 5 centesimi di
euro. Per il riscatto di quote, il titolare di queste
riceve il prezzo di rimborso del giorno lavorativo
bancario successivo a quello della domanda o di
due giorni dopo.
Il pagamento del prezzo di rimborso può essere
temporaneamente sospeso, con contestuale
comunicazione all’organo di vigilanza die mercati
finanziari, in presenza di circostanze straordinarie
che lo rendano necessario ai fini della tutela degli
interessi dei titolari delle quote, nonché in attesa
della vendita di valori patrimoniali del Fondo
d'investimento eventualmente necessaria per far
fronte alle domande di rimborso, oltre che della
riscossione effettiva dei proventi di tale vendita.
Determinazione e destinazione dei proventi e
descrizione dei diritti dei titolari delle quote sui
proventi
Proventi in caso di certificati di partecipazione agli
utili
I proventi conseguiti nel corso dell’esercizio
finanziario, dopo copertura dei costi, sono ripartiti
come segue: i dividendi e gli interessi vengono
Prospetto Informativo del Raiffeisen-Finanz-AktienFonds
Per conseguiti si intendono i proventi dei beni in
comproprietà del Fondo (per la definizione si
rimanda al paragrafo Obiettivi e Politica
d’Investimento) aventi rappresentante fiscale
nazionale con pubblicazione del certificato di
reddito.
Proventi in caso di certificati di capitalizzazione
I proventi conseguiti nel corso dell’esercizio
finanziario, dopo copertura dei costi, non vengono
ripartiti. In caso di certificati di capitalizzazione
dovrà essere corrisposto un importo determinato ai
sensi dell’Art. 13 terzo comma della Legge sui fondi
d’investimento, che dovrà essere utilizzato a coprire
l’imposta sul reddito da capitali per la parte di
reddito assimilabile a proventi distribuiti.
Proventi in caso di certificati di capitalizzazione
integrale
I proventi conseguiti nel corso dell’esercizio
finanziario, dopo copertura dei costi, non vengono
ripartiti. Nel caso di questo tipo di certificati, non è
prevista alcuna distribuzione dei proventi. I certificati
di capitalizzazione integrale non possono essere
acquisiti o detenuti, direttamente o indirettamente,
da soggetti fiscali austriaci.
La Società
d’Investimento è autorizzata a raccogliere, presso la
sede incaricata della distribuzione dei proventi di
gestione, informazioni relative all’identità dei titolari
delle quote e alla loro situazione fiscale rispetto
all’Austria, e può, su richiesta, trasmettere tali
informazioni alle autorità austriache. Se si viene a
determinare che un soggetto fiscale austriaco
detiene direttamente o indirettamente una quota di
capitalizzazione integrale, la Società d’Investimento
può esigerne di pieno diritto la restituzione al
prezzo di rimborso in vigore.
Obiettivi e politica di investimento
L’obiettivo di investimento del Raiffeisen-FinanzAktienFonds è la crescita del capitale a lungo termine
con assunzione di rischi più elevati a breve termine.
In considerazione di ciò e in base alla valutazione
della situazione economica, dell’andamento del
mercato finanziario e delle prospettive della borsa
nell’ambito della sua politica di investimenti, il
Raiffeisen-Finanz-AktienFonds acquisterà e venderà
gli elementi patrimoniali (titoli, investimenti in
liquidità e strumenti finanziari) ammessi dalla Legge
sui fondi di investimento e dal Regolamento del
Fondo; anche la parte del patrimonio non investita
in titoli contribuisce al raggiungimento di questo
obiettivo di politica di investimento, nel quadro delle
modifiche nella composizione del portafoglio e
formazioni temporanee di posizioni di cassa più alte
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a scopo di ridurre l’impatto di eventuali perdite delle
quotazioni sugli investimenti in titoli.
Il
Raiffeisen-Finanz-AktienFonds
investe
prevalentemente in azioni internazionali, soprattutto
di società dei settori bancario, servizi finanziari,
assicurazioni e immobiliare, nonché altri settori.
Nella scelta dei valori mobiliari, si privilegia l’aspetto
della crescita. Occorre considerare che i valori
mobiliari oltre alle possibilità di aumento dei corsi
presentano anche rischi. I corsi dei valori mobiliari
di un fondo possono aumentare/calare rispetto al
prezzo di acquisto. Ciò dipende soprattutto
dall’andamento dei mercati dei capitali o da
particolari ed imprevedibili sviluppi delle rispettive
imprese emittenti. L’entità delle variazioni dei corsi
dipende anche dalla durata dei titoli a reddito fisso
che compongono un fondo. Generalmente, i valori
mobiliari a reddito fisso con durate di circolazione
più brevi comportano minori rischi di corso rispetto
ai valori mobiliari a reddito fisso con durate di
circolazione superiori. I valori mobiliari aventi durata
di circolazione inferiore hanno però rendite inferiori
rispetto a quelli con durata di circolazione
superiore. Di contro, gli interessi sui valori mobiliari
con durata di circolazione superiore sono più alti
(eccezione: struttura inversa degli interessi). La
Società cerca di minimizzare i rischi inerenti ad un
investimento in valori mobiliari e di aumentare le
potenzialità. Non è però possibile fornire in questo
contesto
la
garanzia
del
raggiungimento
dell'obiettivo finanziario previsto.
In considerazione dei rischi e delle possibilità legati
all’investimento in azioni, la Società d’Investimento
acquista
per
il
Raiffeisen-Finanz-AktienFonds
soprattutto valori mobiliari negoziati e ufficialmente
ammessi in borse nazionali ed internazionali o in
mercati organizzati riconosciuti e aperti al pubblico
e regolarmente funzionanti. Vengono inoltre
acquistati titoli mobiliari da nuove emissioni, le cui
condizioni di emissione prevedano l’obbligo a
richiedere l’ammissione alla quotazione ufficiale in
una borsa o in un mercato organizzato, purché tale
ammissione avvenga al più tardi entro un anno
dall’emissione.
La Società d’Investimento può acquistare valori
mobiliari negoziati in una borsa o in un mercato
organizzato dello Spazio Economico Europeo o in
una delle borse o dei mercati organizzati indicati in
Allegato. Si porrà particolare attenzione alla
diversificazione del rischio. I limiti specifici di
investimento sono oggetto dell’Art. 20 della legge
sui fondi d’investimento.
Ricorso al credito
Il ricorso al credito fino al 10% del patrimonio del
Fondo è ammesso a breve termine.
Rischi comportati dai strumenti derivativi di cui
all’Art. 21 InvFG
Ai sensi dell’Art. 21 InvFG e nel rispetto di
determinate condizioni e restrizioni, per una buona
gestione di portafoglio possono essere eseguite
operazioni in valori mobiliari e contratti a premio
sull’indice, coperture valutarie, contratti a premio in
Prospetto Informativo del Raiffeisen-Finanz-AktienFonds
valuta, contratti finanziari a termine, nonché contratti
a premio su operazioni finanziarie a termine, purché
tali operazioni siano espressamente previste dal
Regolamento del Fondo e servano alla copertura.
Dal seguente paragrafo - Tecniche e strumenti
della politica d'investimento - si può desumere
quali strumenti derivativi siano espressamente
previsti per il Raiffeisen-Finanz-AktienFonds.
Occorre ricordare che gli strumenti derivativi
comportano i seguenti rischi:
∗ I diritti a termine acquisiti possono subire perdite
o riduzioni di valore;
∗ Il rischio di perdite può non essere
determinabile e superare eventuali operazioni di
copertura effettuate.
∗ Potrebbe non essere possibile eseguire
operazioni atte ad escludere o limitare il rischio,
o si potrebbe essere costretti ad effettuare
operazioni di portafoglio in un momento
sfavorevole.
∗ Il rischio di perdita può aumentare qualora
l’obbligazione derivante da tali operazioni o il
controvalore cui si ha diritto siano in valuta
estera.
Tecniche
e
d'investimento
strumenti
della
politica
Deposito in banca
Oltre ai proventi, può essere tenuto sotto forma di
deposito in banca un importo in euro o in valuta
liberamente convertibile non superiore al 50% degli
attivi del Fondo. Non esiste alcun limite minimo di
deposito. In uno stesso gruppo bancario possono
essere depositati importi pari ad un massimo del
25% degli attivi del Fondo (Art. 30 BWG).
Strumenti del mercato monetario
L’investimento in certificati di cassa o altri strumenti
del mercato monetario è ammesso sino ad un
massimo del 50% degli attivi del Fondo.
Valori Mobiliari
La Società d’Investimento può acquistare valori
mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una
borsa nazionale o estera menzionata nel
Regolamento del Fondo o negoziati sui mercati
regolamentati, previsti dal Regolamento del Fondo,
aperti al pubblico e regolarmente funzionanti. Si
possono inoltre acquistare valori mobiliari di nuove
emissioni, le cui condizioni di emissione prevedano
l'impegno di presentare la domanda di ammissione
alla quotazione ufficiale di una borsa valori o a un
altro
mercato
regolamentato,
purché
tale
ammissione sia ottenuta al più tardi entro un anno
dall’emissione.
Valori mobiliari non quotati ed altri titoli di credito
Può essere investito un importo non superiore al
10% del patrimonio del Fondo nella maniera
seguente:
− in valori mobiliari di cui all’Art. 15 che non
soddisfino i requisiti dell’Art. 16 e/o
− in altri titoli di credito, assimilabili ai valori
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mobiliari, trasferibili, liquidi e valutabili con
esattezza in qualunque momento o almeno
secondo la periodicità prevista dall’Art. 6.
Quote di fondi d'investimento
Un valore totale non eccedente il 5% del patrimonio
del Fondo può essere investito in quote di altri fondi
d'investimento o di organismi d'investimento
collettivo di tipo aperto, purché le quote siano
offerte pubblicamente, senza limitazione del loro
numero, ed i titolari abbiano diritto al loro riscatto.
Nell’ambito della limitazione del 5% relativo alle
quote di fondi d'investimento, la Società prevede
anche l’acquisto di quote di altri fondi da essa
gestiti o di fondi con i quali la Società sia collegata
mediante gestione o controllo comuni o con una
considerevole partecipazione diretta o indiretta.
Questi
fondi
devono
essere
specializzati
nell’investimento in uno specifico settore geografico
o economico. Per l’acquisto di tali quote di fondi
d'investimento,
soggette
ad
autorizzazione
dell’organo di vigilanza die mercati finanziari, non
possono essere imputate spese o oneri accessori.
Contratti a premio
La Società d’Investimento può partecipare ad
operazioni relative a contratti a premio per conto del
patrimonio del Fondo. Ciò significa che entro un
termine
determinato
e
ad
un
prezzo
precedentemente convenuto (prezzo base), la
Società può concedere a terzi il diritto di acquistare
o vendere valori mobiliari, valute o altri contratti
finanziari
a
termine
ovvero
di
acquisire
corrispondenti diritti di opzione.
Nel dettaglio, per il Raiffeisen-Finanz-AktienFonds
trova applicazione quanto segue:
Vendita di opzioni di acquisto (short call)
Per i valori mobiliari già facenti parte del patrimonio
del Fondo possono essere ad esempio vendute
opzioni di acquisto, se tali valori mobiliari non
lasciano più prevedere aumenti di valore
considerevoli. I valori mobiliari restano nel
portafoglio fintanto che l’acquirente dell’opzione di
acquisto può esercitare il diritto d’opzione. In caso
di andamento dei corsi secondo previsione, i
proventi dai valori oggetto della transazione
verranno maggiorati dell’importo del premio
dell’opzione (ovvero l’importo che si deve pagare
per l’opzione). In caso di corsi in aumento sussiste
però il rischio di dover consegnare i valori al prezzo
di base convenuto (cioè il prezzo precedentemente
concordato, al quale può essere esercitata
l’opzione) e quindi ad un prezzo inferiore al prezzo
di mercato di quel momento. La plusvalenza non
realizzata viene ridotta del premio incassato come
ricavo in titoli dalla vendita dell’opzione di vendita.
Dato che la Società durante il periodo di validità di
tali opzioni non può alienare i valori mobiliari
oggetto dell’opzione, essa non può neppure
tutelarsi dal calo dei corsi mediante la vendita di tali
titoli.
Acquisto di opzioni di acquisto (long call)
In presenza di un andamento positivo di mercato,
l’acquisto di opzioni di acquisto permette
Prospetto Informativo del Raiffeisen-Finanz-AktienFonds
all’acquirente dell’opzione di acquisto lo sviluppo di
un portafoglio diversificato con promettenti
possibilità di aumento di valore, in presenza di un
esiguo impiego di capitali (pagamento del premio di
opzione). In condizioni di mercato favorevoli, con
l’esercizio del diritto di acquisto di valori mobiliari, i
valori possono essere acquistati a prezzi inferiori ai
prezzi di mercato. Si rischia tuttavia che i premi di
opzione vadano persi, qualora l'esercizio delle
opzioni di acquisto al prezzo di base
precedentemente concordato non sia ritenuto
economicamente ragionevole. Le modifiche dei
corsi degli elementi patrimoniali oggetto del diritto
di opzione possono ridurre sproporzionatamente il
valore del diritto di opzione sino a svalutarlo del
tutto. Dato il limitato periodo di validità, non si può
presumere che il prezzo dei diritti di opzione
recuperi in tempo. Fra le aspettative di profitto
dovranno essere considerati i costi correlati
all’acquisto nonché all’esercizio o alla vendita
dell’opzione
ovvero
alla
conclusione
di
un’operazione di compensazione (operazione di
vendita). Qualora le aspettative non vengano
soddisfatte,
cosicché
la
Società
rinuncia
all’esercizio, il diritto d’opzione decade alla
scadenza del termine di validità previsto.
Acquisto di opzioni di vendita (long put)
L’acquisto di un’opzione di vendita autorizza
l’acquirente a pretendere dal venditore, contro
pagamento di un premio, la consegna di
determinati valori al prezzo di base. Con l’acquisto
di tali opzioni di vendita il Fondo può tutelarsi da
perdite sui corsi. Se i valori mobiliari scendono al di
sotto del prezzo di base, le opzioni di vendita
possono essere esercitate, conseguendo così utili
da vendite ad un prezzo superiore a quello di
mercato per i titoli già facenti parte del Fondo. Si
può però anche rischiare la perdita del premio di
opzione, se i corsi dei valori mobiliari opzionati
sono pari o superiori al prezzo di base.
Vendita di opzioni di vendita (short put)
Il venditore di un’opzione di vendita concede
all’acquirente di tale opzione, contro pagamento di
un premio, il diritto a pretendere dal venditore la
consegna di determinati valori mobiliari. In presenza
di calo dei corsi si corre il rischio di dover
consegnare i valori mobiliari al prezzo convenuto,
che a quel punto può collocarsi molto al di sopra
del prezzo di mercato. Il rischio imprevedibile è
rappresentato proprio da questa eventuale
differenza. La Società cercherà però di ridurre
questo rischio al minimo. Se essa intende
acquistare subito i valori mobiliari da consegnare,
occorre considerare che potrebbe incontrare
difficoltà nel reperire un venditore. A seconda
dell’andamento del mercato, la vendita di valori
mobiliari attraverso questa procedura potrebbe
dover avvenire solo con notevoli riduzioni di prezzo.
D’altro canto però occorre considerare che il ricavo
può essere aumentato dalla vendita di opzioni di
vendita.
Operazioni finanziarie a termine
Le operazioni finanziarie a termine sono accordi
mediati da un mercato a termine, vincolanti per
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entrambi le parti, ad acquistare o vendere in un
determinato momento - la data di scadenza - una
determinata quantità di un determinato valore base
(ad esempio obbligazioni, indici azionari) ad un
prezzo precedentemente convenuto.
I contratti finanziari a termine possono essere
impiegati come strumenti di copertura. Con un
contratto a termine sugli indici azionari possono
essere ridotti i rischi di variazioni dei corsi per
portafogli azionari analogamente composti. Lo
scopo di base dei contratti finanziari a termine è
quello di impiegare le variazioni di prezzo per
aumentare i ricavi ovvero ridurre i rischi, a seconda
dell’andamento del mercato e delle strategie. La
Società d’Investimento può tutelare il portafoglio di
azioni e titoli a reddito fisso esistenti mediante la
vendita di contratti finanziari a termine su indici
azionari e contratti a termine su interessi. I contratti
a termine destinati alla copertura degli elementi
patrimoniali
del
Fondo
possono
essere
illimitatamente venduti. I contratti finanziari a
termine non mirati alla copertura possono essere
conclusi solo sino ad una percentuale non
eccedente il 10% degli attivi del Fondo. Se la
Società esegue operazioni di questo tipo e non
vengono soddisfatte le aspettative, il patrimonio del
Fondo deve sostenere l’impatto della differenza fra
la quotazione, che ha formato la base della
conclusione dell’operazione, e la quotazione di
mercato
al
momento
della
scadenza
dell’operazione. Ciò rappresenta la perdita per gli
attivi del Fondo. Il rischio di perdita non é
precedentemente determinabile e può superare
eventuali coperture.
Operazioni a termine in valuta estera
A copertura dei rischi valutari di investimento del
patrimonio del Fondo in valuta estera possono
essere vendute valute a termine. Queste operazioni
di copertura valutaria, che generalmente coprono
solo parte del patrimonio del Fondo ed avvengono
solo per periodi di tempo limitati, servono a coprire i
rischi valutari. Non possono però impedire che le
variazioni dei cambi, nonostante le operazioni di
copertura, abbiano un impatto negativo sullo
sviluppo del patrimonio del Fondo. Occorre anche
considerare che gli investimenti in valuta estera
sono soggetti ad un rischio di cambio.
Le spese sostenute per le operazioni a termine in
valuta estera riducono gli utili conseguiti e, in caso
di perdite, riducono anche il rendimento generale
degli attivi del Fondo.
Pronti contro termine
La Società d’Investimento è autorizzata per conto
del Fondo d’investimento e nell’ambito dei limiti di
investimento previsti dalla Legge sui fondi
d’investimento ad acquistare titoli per gli attivi del
Fondo, con l’obbligo del venditore di riscattare tali
titoli in un determinato periodo e ad un determinato
prezzo precedentemente convenuti. Ciò significa
che la consistenza di titoli “presi in carico” per il
Fondo potrebbe differire considerevolmente dalla
consistenza di base. Così ad esempio gli interessi,
la durata ed il corso di acquisto e di vendita
Prospetto Informativo del Raiffeisen-Finanz-AktienFonds
potrebbero essere molto diversi da quelli del titolo
in questione. In questo modo viene ridotto o
eliminato il rischio di mercato.
Swaps su interessi
La Società d’Investimento è autorizzata nei limiti
d'investimento previsti dalla Legge sui fondi
d'investimento e a copertura degli attivi del Fondo a
scambiare i diritti agli interessi a tasso variabile ad
essi legati con interessi a tasso fisso o viceversa. A
seconda dell’andamento previsto dei tassi
d'interesse, la Società d’Investimento può – senza
alienare elementi patrimoniali – eliminare un rischio
di variazione dei tassi d'interesse evitando così
perdite sulle quotazioni. Ad esempio, in previsione
di un aumento dei tassi d'interesse, può essere
scambiata la parte a reddito fisso di un portafoglio
in diritti ad interessi a tasso variabile; viceversa, in
vista di tassi d'interesse in calo, la parte variabile
può essere scambiata in diritti ad interessi a tasso
fisso.
Swaps su valute
La Società d’Investimento è autorizzata a copertura
degli attivi del Fondo a scambiare attivi ad esso
appartenenti in attivi in altra valuta. Un tale scambio
avverrà se la Società d’Investimento ad esempio
prevede una svalutazione della valuta presente in
portafoglio.
Prestito di valori mobiliari
La Società d’Investimento è autorizzata, nell’ambito
delle limitazioni previste dalla Legge sui fondi
d'investimento ed in seno ad un sistema
riconosciuto di prestito di valori mobiliari, a trasferire
a terzi per un periodo di tempo limitato valori
mobiliari corrispondenti ad una percentuale
massima non eccedente il 30% degli attivi del
Fondo, a condizione che il terzo si impegni a
ritrasferire, dopo la scadenza di un periodo di
prestito precedentemente convenuta, i valori
mobiliari oggetto della transazione.
I premi incassati per questa operazione
rappresentano un’ulteriore componente di reddito.
Criteri di valutazione
Il valore di una quota deriva dalla divisione del
patrimonio complessivo del Fondo d'investimento,
inclusi i proventi, per il numero delle quote in
circolazione. Il patrimonio complessivo del Fondo
d'investimento deve essere stabilito dalla Banca
Depositaria in base ai rispettivi corsi dei valori
mobiliari e dei diritti di opzione ad essi afferenti,
sommati al valore degli importi in denaro, agli
importi a credito, ai crediti ed altri diritti, meno i
debiti. Ai fini dell’identificazione dei corsi, si
considereranno gli ultimi prezzi di borsa conosciuti
ovvero i prezzi stabiliti tenendo conto delle
quotazioni del giorno precedente.
I valori mobiliari non quotati in alcuna borsa né
negoziati in mercati organizzati vengono valutati al
valore venale attuale, determinato con cura
scrupolosa anche in base alle circostanze generali.
Le opzioni per le quali non sono disponibili un
Pagina 9
prezzo di borsa o di mercato, vengono fissate ad un
prezzo che sia il più vicino al prezzo di mercato,
considerando
in
misura
economicamente
ragionevole tutte le possibilità ed i rischi.
•
•
Maggiorazione per l'emissione, commissione di
gestione, spese e pubblicazioni
•
Maggiorazione del prezzo di sottoscrizione
Nella determinazione del prezzo di sottoscrizione
viene calcolata una maggiorazione a copertura
degli oneri di sottoscrizione. Tale maggiorazione
ammonta per il Raiffeisen-Finanz-AktienFonds ad una
percentuale massima pari al 5% del valore di una
quota. Questo supplemento può ridurre o
addirittura annullare la rendita solo in caso di breve
durata dell’investimento, che generalmente sussiste
solo in presenza di un impiego non conforme allo
scopo. E' per questo motivo che al momento di
investire viene consigliato un orizzonte di lungo
termine.
•
Arrotondamento dei prezzi di sottoscrizione e
rimborso
Il prezzo di sottoscrizione viene arrotondato per
eccesso ai successivi 5 centesimi di euro. Il prezzo
di rimborso, che corrisponde al valore della quota,
viene arrotondato per difetto ai precedenti 5
centesimi di euro.
Pubblicazione dei prezzi di sottoscrizione e di
rimborso
I prezzi di sottoscrizione e di rimborso sono
determinati ogni giorno di borsa aperta dalla Banca
Depositaria
e
pubblicati
sul
”Investmentfondsbeilage zum amtlichen Kursblatt
der Wiener Börse”.
Oneri di emissione e di rimborso delle quote
L’emissione ed il rimborso delle quote da parte
della Banca Depositaria o di una delle sedi di
distribuzione di cui all’Allegato avvengono senza
addebito di ulteriori costi, fatta eccezione per la
maggiorazione effettuata al momento della
sottoscrizione dei certificati di partecipazione. Il
rimborso avviene al prezzo di rimborso senza spese
aggiuntive.
Se i certificati di partecipazione vengono riscattati
presso terzi, possono sussistere spese di riscatto
dei certificati di partecipazione.
Commissione di gestione
La Società d’Investimento percepisce un compenso
annuale massimo pari al 2% degli attivi del Fondo
per la gestione del patrimonio del Raiffeisen-FinanzAktienFonds, calcolato sulla base delle aliquote dei
valori ad ogni fine mese.
Altri costi
Oltre ai compensi spettanti alla Società
d’Investimento, sono a carico del patrimonio del
Raiffeisen-Finanz-AktienFonds le seguenti spese:
•
spese relative all’acquisto ed alla vendita di
elementi patrimoniali;
•
commissioni bancarie ordinarie per il deposito,
spese per l’incasso delle cedole, incluse le
Prospetto Informativo del Raiffeisen-Finanz-AktienFonds
•
•
spese bancarie ordinarie per la custodia di titoli
esteri all’estero;
compenso per l’attività della Banca Depositaria;
spese per la stampa e l’invio delle relazioni
semestrali ed annuali destinate ai titolari delle
quote;
spese per la pubblicazione delle relazioni di
gestione annuali e semestrali, dei prezzi di
sottoscrizione e di rimborso;
spese per la verifica del patrimonio del Fondo
da parte dei revisori dei conti della Società;
spese relative alla gestione e amministrazione
di eventuali imposte;
altre spese.
3. Dati sulla Banca Depositaria
La Banca Depositaria è la Raiffeisen Zentralbank
Österreich Aktiengesellschaft, Am Stadtpark 9,
1030 Vienna.
La Raiffeisen Zentralbank Österreich AG di Vienna
ha assunto, in conformità alla comunicazione del
Ministro Federale delle Finanze del 9 gennaio 2002,
GZ 258662/1-V/13/02, la funzione di Banca
Depositaria per il Raiffeisen-Finanz-AktienFonds.
Le compete l’emissione e il rimborso delle quote
nonché la custodia dei conti e dei depositi del
Fondo ai sensi della Legge sui fondi d’investimento.
Il compenso spettante alla Società d’Investimento ai
sensi della Legge sui fondi d’investimento per
l’attività di gestione ed il risarcimento delle spese
relative alla gestione devono essere pagati dalla
Banca Depositaria a carico dei conti tenuti per il
Fondo.
La Banca Depositaria può imputare al Fondo il
compenso ad essa spettante per la custodia dei
titoli del Fondo e per la tenuta dei conti. Nello
svolgimento di queste operazioni la Banca
Depositaria può agire solo su incarico della Società
d’Investimento.
La Banca Depositaria deve essere un istituto di
credito di diritto austriaco. La sua attività precipua è
costituita da trasferimenti, depositi e operazioni in
titoli.
La nomina e la variazione della Banca Depositaria
necessitano dell’approvazione del dell’organo di
vigilanza die mercati finanziari, che la concederà
solo se ritiene che l’istituto di credito sia in grado di
garantire l’adempimento delle mansioni di banca
depositaria. La nomina e la variazione della Banca
Depositaria
devono
essere
pubblicate;
la
pubblicazione deve indicare la comunicazione di
approvazione.
Dott. Mathias Bauer
Direttore Generale
Mag. Gerhard Aigner
Direttore Generale
Pagina 10
Allegato
Aggiornato al 21 guinno 2002
Aufsichtsrat
Dir. Dr. Gerhard GRUND, Vorsitzender, Dir. Mag. Andreas ZAKOSTELSKY, Vorsitzender-Stellvertreter, Dr.
Gerhard REHOR, Vorsitzender-Stellvertreter, Dir. Dr. Georg STARZER, Gen. Dir. Stv. Leopold BUCHMAYER, Dir.
Betr.Oec. Wilfried HOPFNER, Mag. Georg MESSNER, Dir. Mag. Johann SCHINWALD, Dir. Mag. Gobert
STERNBACH
Vertriebsstellen
Raiffeisenlandesbank Niederösterreich - Wien AG, Wien
Raiffeisenlandesbank Burgenland reg.Gen.m.b.H., Eisenstadt
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich reg. Gen.m.b.H., Linz
Raiffeisenverband Salzburg reg. Gen.m.b.H., Salzburg
Raiffeisenlandesbank Tirol reg. Gen.m.b.H., Innsbruck
Raiffeisenlandesbank Vorarlberg reg. Gen.m.b.H., Bregenz
Raiffeisenlandesbank Kärnten reg. Gen.m.b.H., Klagenfurt
Raiffeisenlandesbank Steiermark reg. Gen. m.b.H., Graz
Raiffeisen Zentralbank Österreich AG, Wien
Kathrein & Co Privatgeschäftsbank Aktiengesellschaft, Wien
Angabe der Kapitalanlagefonds, die von der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. verwaltet
werden
Raiffeisen-Österreich-AktienFonds, Raiffeisen-Global-AktienFonds, Raiffeisen-Euro-LiquidFonds, Raiffeisen-OsteuropaRentFonds,
Raiffeisen-Eurovision-RentFonds,
Raiffeisen-Eurovision-TopRentFonds,
Raiffeisen-EuroPlus-RentFonds,
Raiffeisen Europa-Aktien, Raiffeisen-§14-RentFonds, Raiffeisen-Dollar-RentFonds, Raiffeisen-Euro-RentFonds, RaiffeisenWien-Fonds,
Raiffeisen-Burgenland-Fonds,
Raiffeisen-Österreich-RentFonds,
Raiffeisen-Vorarlberg-Fonds,
Raiffeisen-Global-MixFonds, Raiffeisen-Global-RentFonds, Raiffeisen-Osteuropa-AktienFonds, Raiffeisen-Tirol-Fonds
2000, Raiffeisen-Tirol Top Quality New EconomyFonds, Raiffeisen-Dollar-Liquid, Raiffeisen-Dachfonds Sicherheit,
Raiffeisen-Dachfonds Ertrag, Raiffeisen-Dachfonds Wachstum, Raiffeisen-Dachfonds-Kärnten, Raiffeisen-§14 Mix,
Raiffeisen-§14-MixLightFonds, Raiffeisen-OK Spezial RentFonds, Raiffeisen-OK Sicherheit, Raiffeisen-Pensionsfonds
Ertrag,
Raiffeisen-Pensionsfonds
Sicherheit,
Raiffeisen-Pensionsfonds
Wachstum,
Raiffeisen-Europa-
HighYieldFonds, Acitve Industries, Active Regions, Active Emerging, Active HighTech, Raiffeisen-HealthCareAktienFonds,
Raiffeisen-Energie-AktienFonds,
Raiffeisen-Finanz-AktienFonds,
Raiffeisen-Konsumgüter-AktienFonds,
Raiffeisen-Technologie-AktienFonds, Raiffeisen-Branchen-Dachfonds, Panther-BestMixFonds, Panther-BestTrendFonds,
Panther-BestInvestFonds, Raiffeisen Tirol Top Quality AktienFonds, Raiffeisen Tirol Top Quality MixFonds, RaiffeisenVienna-NetFonds, Raiffeisen-US-AktienFonds, Raiffeisen-Pazifik-AktienFonds, Raiffeisen-OK-RentFonds, Raiffeisen-EuropaWachstumFonds,
Raiffeisen-Konvergenz-AktienFonds,
Raiffeisen-Konvergenz-WachstumFonds,
Raiffeisen-Ethik-
AktienFonds, AKM/Austro-Mechana-Fonds, BVP-RAG Pensionsfonds, GLOBAL & STABIL – World Megastocks,
Q.I.K. SF1, Q.I.K. SF2, Q.I.K. SF3, Q.I.K. SF4, Q.I.K. SF5 ab 01.01.2002: R 132-Fonds, Q.I.K. SF6 ab 01.01.2002:
R 133-Fonds, Q.I.K. SF7 ab 01.01.2002: R 134-Fonds, Q.I.K. SF8, Q.I.K. SF9, Q.I.K. SF10, Q.I.K. SF11, Q.I.K.
Prospetto Informativo del Raiffeisen-Finanz-AktienFonds
Pagina 11
SF12, Q.I.K. SF13, Q.I.K. SF14, Q.I.K. SF15, Q.I.K. SF16, Q.I.K. SF17, Q.I.K. SF18, Q.I.K. SF19, Q.I.K. SF 22,
Q.I.K. SF 23, Q.I.K. SF 24, Q.I.K. SF 25, Q.I.K. SF 26, Q.I.K. SF27, Q.I.K. SF28, Q.I.K. SF 29, Q.I.K. SF VA034,
Q.I.K. Safe (EUR), Q.I.K. Safe (USD), Q.I.K. European Special Bond, Q.I.K. International, Q.I.K. 100, Q.I.K. World
Bond, Q.I.K. World Equity, Q.I.K. 25, Q.I.K. SF 47, Q.I.K. 50, Q.I.K. 70, Q.I.K. Euro Bond, Q.I.K. Corporate Bond,
Q.I.K. Global Bond, Q.I.K. European Equity, Q.I.K. Max Cap, Q.I.K. US-Equity, Q.I.K. SF 21 (vormals Q.I.K.
Rückdeckung International), Q.I.K. Multi 100, Q.I.K. Multi Manager, Raiffeisen Schweizer Aktienfonds, Raiffeisen
Omega Fonds, EP INVEST-Fonds, Raiffeisen Pension Equity D1, Raiffeisen Pension Equity F1, Raiffeisen
Pension Income D1, Raiffeisen Pension Income F1, R 2-Fonds, R 3-Fonds, R 5-Fonds, R 6-Fonds, R 8-Fonds, R
9-Fonds, R 11-Fonds, R 12-Fonds, R 14-Fonds, R 15-Fonds, R 16-Fonds, R 17-Fonds, R 18-Fonds, R 19-Fonds,
R 20-Fonds, R 24-Fonds, R 26-Fonds, R 301-Fonds, R 302-Fonds, R 303- Fonds, R 305-Fonds, R 308-Fonds,
R 309-Fonds, R 310-Fonds, R 31-Fonds, R 32-Fonds, R 33-Fonds, APK Renten, R 36-Fonds, R 37-Fonds, R 38Fonds, R 39-Fonds,R 42-Fonds, R 45-Fonds, R 46-Fonds, R 48-Fonds, R 51-Fonds, R 53-Fonds, R 55-Fonds,
R 63-Fonds, R 67-Fonds, R 71-Fonds, R 73-Fonds, R 75-Fonds, R 76-Fonds, R 77-Fonds, R 78-Fonds, R 79Fonds, R 80-Fonds, R 81-Fonds, R 83-Fonds, R 85-Fonds, R 86-Fonds, R 87-Fonds, R 88-Fonds, R 90-Fonds,
R 91-Fonds, R 92-Fonds, R 94-Fonds, R 95-Fonds, R 96-Fonds, R 97-Fonds, R 98-Fonds, R 99-Fonds, R 105Fonds, R 106-Fonds, R 107-Fonds, R 108-Fonds, R 109-Fonds, R 110-Fonds, R 112-Fonds, R 113-Fonds, R 114Fonds, R 118-Fonds, R 119-Fonds, R 120-Fonds, R 121-Fonds, R 126-Fonds, R 1210-Fonds, R 122-Fonds,
R 123-Fonds, R 127-Fonds, R 129-Fonds, R 130-Fonds, R 131-Fonds, R 135-Fonds, R 140-Fonds, R 201-Fonds,
R 210-Fonds, R 235 Fonds, R 257-Fonds, R 279-Fonds, R 304-Fonds, R 423-Fonds, R 424-Fonds, R 429-Fonds,
R 438-Fonds, R 474-Fonds, R 475-Fonds, R 482-Fonds, RV 1-Fonds, RV 4-Fonds, RV 5-Fonds, RBKM-Fonds,
KELAG1-Fonds, R 770-Fonds, R 801-Fonds, R 888-Fonds, R 32250-Fonds, R 32322-Fonds, R 32413-Fonds,
R 32585-Fonds, R 32651-Fonds, APK Pensionsfonds 2, ORS-DUO, R 2CB-Fonds, R 2NE-Fonds, WSTW II-Fonds,
U1-Fonds, RPIE Fonds, RPIW-Fonds, Prosperity Fonds ausgewogen, Prosperity Fonds progressiv, Prosperity 1Fonds, Prosperity 2-Fonds, Prosperity Fonds traditionell, Global Dynamic-Trends, Raiffeisen-Euro-Corporates,
Dachfonds Südtirol, VorsorgeInvest-Fonds, Global Protected
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Pagina 12
Disposizioni Generali del Fondo
A disciplina del rapporto giuridico fra i titolari delle quote e la Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.,
Vienna (qui di seguito denominata “Società d'Investimento“), relative ai fondi d'investimento gestiti dalla Società
d'Investimento, valide solo unitamente alle rispettive Disposizioni Particolari di ciascun fondo d'investimento.
Art. 1 Fondamenti giuridici
La Società d'Investimento è soggetta alle disposizioni della Legge austriaca sui fondi d'investimento 1993, nella
versione attualmente in vigore.
Art. 2 Quote di comproprietà
1. La comproprietà dei valori patrimoniali appartenenti ad un fondo è suddivisa in quote di comproprietà di pari
valore per ciascuna categoria di certificati di partecipazione (partecipazione agli utili o certificati di
capitalizzazione). Il numero delle quote di comproprietà è illimitato.
2. Le quote di comproprietà vengono incorporate in certificati di partecipazione (certificati) aventi carattere di
valore mobiliare. In conformità alle Disposizioni Particolari di ciascun fondo, i certificati possono essere
emessi in diverse categorie di partecipazione (certificati di partecipazione agli utili o certificati di
capitalizzazione). La titolarità delle quote di comproprietà viene attestata tramite certificati collettivi (Art. 24
Legge sui depositi, BGBl N° 424/1969 nella versione attualmente in vigore) o certificati nominativi definitivi.
3. Ciascun acquirente di un certificato di partecipazione acquisisce, proporzionalmente alle quote di
comproprietà da esso rappresentate, una comproprietà di tutti i valori patrimoniali del Fondo. Ciascun
acquirente di un certificato collettivo acquisisce, proporzionalmente alle quote di comproprietà di cui è
titolare, una comproprietà di tutti i valori patrimoniali del Fondo.
4. La Società d'Investimento, previo accordo del proprio Consiglio di Vigilanza, può frazionare (splittare) le
quote di comproprietà ed emettere ulteriori certificati di partecipazione a favore dei titolari delle quote o
sostituire vecchi certificati di partecipazione con nuovi, qualora essa, in seguito all’entità del valore della
quota calcolato (Art. 6), ritenga opportuno un frazionamento delle quote di comproprietà nell’interesse dei
comproprietari.
Art. 3 Certificati di partecipazione e certificati collettivi
1. I certificati di partecipazione sono al portatore.
2. I certificati definitivi arrecano le firme riprodotte del Presidente del Consiglio di Vigilanza e di due
amministratori della Società d'Investimento nonché la firma autografa di un Incaricato della Banca Depositaria
(Art. 5).
3. I certificati collettivi arrecano le firme autografe del Presidente del Consiglio di Vigilanza nonché di due
amministratori della Società d'Investimento.
Art. 4 Gestione del Fondo
1. La Società d'Investimento è autorizzata a disporre dei valori patrimoniali del Fondo e ad esercitare i diritti
derivanti da essi. Essa agisce in questo caso per proprio nome e per conto dei titolari delle quote. E´ tenuta a
tutelare gli interessi dei titolari e ad usare la cura del buon padre di famiglia ai sensi dell’Art. 84, primo
comma, dell’AktG [Legge sulle società per azioni], nonché a rispettare le disposizioni della Legge austriaca
sui fondi d'investimento e ad osservare le Disposizioni Generali e Particolari del Fondo. Per la gestione del
Fondo d’investimento la Società d’investimento può servirsi di terzi, trasferendo a questi il diritto di disporre
dei beni patrimoniali per suo nome o per nome e conto dei titolari delle quote.
2. La Società d'Investimento non può concedere prestiti di denaro per conto di un fondo d'investimento né può
assumere l’obbligo di una prestazione di garanzia o di fideiussione.
3. I valori patrimoniali del Fondo d'investimento non possono essere sequestrati né altrimenti ipotecati, ceduti in
garanzia o trasferiti, fatti salvi i casi espressamente previsti dalle Disposizioni Particolari del Fondo.
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4. La Società d'Investimento non può vendere per conto del Fondo d'investimento i valori mobiliari che al
momento della chiusura della transazione non appartenevano più al patrimonio del Fondo.
Art. 5 Banca Depositaria
La Banca Depositaria, stabilita ai sensi dell’Art. 23 della Legge sui fondi d'investimento, è incaricata della
custodia dei depositi e dei conti bancari del Fondo, nonché dell’esercizio di tutte le altre funzioni per essa
previste dalla Legge sui fondi d'investimento e dalle Disposizioni Generali e Particolari del Fondo.
Art. 6 Prezzo di sottoscrizione e valore delle quote
1. La Banca depositaria deve calcolare il valore di una quota per ciascuna categoria di quote, pubblicare il
prezzo di sottoscrizione e di rimborso (Art. 7), ogni qualvolta abbia luogo un’emissione o un rimborso delle
quote e comunque almeno due volte al mese. Il valore di una quota deriva dalla divisione del patrimonio
complessivo del Fondo d'investimento, inclusi i proventi, per il numero delle quote in circolazione. Il
patrimonio complessivo del Fondo d'investimento deve essere stabilito dalla Banca Depositaria in base ai
rispettivi corsi dei valori mobiliari e dei diritti di opzione ad essi afferenti, sommati al valore degli importi in
denaro, agli importi a credito, ai crediti ed altri diritti, meno i debiti. Ai fini dell’identificazione dei corsi, si
considereranno gli ultimi prezzi di borsa conosciuti ovvero i prezzi stabiliti tenendo conto delle quotazioni del
giorno precedente.
2. Il prezzo di sottoscrizione deriva dal valore della quota, maggiorata da un supplemento per quota a copertura
degli oneri di sottoscrizione sostenuti dalla Società. Il prezzo così ottenuto viene poi arrotondato. L’entità di
questa maggiorazione nonché dell’arrotondamento è fissata nelle Disposizioni Particolari del Fondo.
3. I prezzi di sottoscrizione e di rimborso per ogni categoria di quote devono essere pubblicati nel
“Investmentfondsbeilage zum Amtlichen Kursblatt der Wiener Börse“ [Allegato relativo ai fondi d'investimento
al Listino ufficiale della borsa di Vienna].
Art. 7 Rimborso
1. Su richiesta di uno qualunque dei titolari, gli verrà corrisposto il prezzo di rimborso della sua quota del
Fondo, contro restituzione del certificato di partecipazione eventualmente emesso, delle cedole dei dividendi
non ancora maturati oltre che dell'eventuale cedola di affogliamento.
2. Il prezzo di rimborso deriva dal valore di una quota, meno una decurtazione e/o un arrotondamento, laddove
ciò sia previsto nelle Disposizioni Particolari del Fondo. Il pagamento del prezzo di rimborso può essere
temporaneamente sospeso, con contestuale comunicazione all’organo di vigilanza die mercati finanziari, in
presenza di circostanze straordinarie che lo rendano necessario ai fini della tutela degli interessi dei titolari
delle quote, nonché in attesa della vendita di valori patrimoniali del Fondo d'investimento eventualmente
necessaria per far fronte ai riscatti, oltre che della riscossione effettiva dei proventi di tale vendita.
Art. 8 Bilancio
1. Entro quattro mesi dalla fine dell’esercizio finanziario del Fondo d'investimento la Società d'Investimento
pubblica la relazione di gestione annuale ai sensi dell’Art. 12 della Legge sui fondi d'investimento.
2. Entro due mesi dalla fine del primo semestre dell’esercizio finanziario di un Fondo d'investimento, la Società
d'Investimento pubblica una relazione semestrale ai sensi dell’Art. 12 della Legge sui fondi d'investimento.
3. La relazione annuale e la relazione semestrale vengono depositate per la consultazione presso la sede della
Società d'Investimento e della Banca Depositaria.
Art. 9 Termini di prelievo dei dividendi
Qualora il diritto di prelievo dei dividendi non venga esercitato dai titolari delle quote entro cinque anni, si
intenderà come una rinuncia da parte di questi; tali dividendi dovranno essere trattati come utili del Fondo.
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Art. 10 Pubblicazione
Per tutte le pubblicazioni inerenti ai certificati di partecipazione – fatta eccezione per la pubblicazione dei valori di
cui all’Art. 6 – è applicabile l’Art. 10 KMG. La pubblicazione ha luogo mediante stampa completa sul Foglio
Ufficiale allegato alla Wiener Zeitung oppure sotto forma di esemplari di questa pubblicazione messi a
disposizione gratuita ed in numero sufficiente presso la sede della Società d'Investimento e nelle sedi di
pagamento, pubblicando sulla Wiener Zeitung la data di edizione e i luoghi di distribuzione del Foglio Ufficiale
allegato alla Wiener Zeitung.
Art. 11 Modifica del regolamento del Fondo
Previo benestare del Consiglio di Vigilanza e previa autorizzazione della Banca Depositaria, la Società
d'Investimento può modificare le Disposizioni Generali e Particolari del Fondo. La modifica necessita inoltre
dell’autorizzazione dell’organo di vigilanza die mercati finanziari. La modifica necessita di pubblicazione ed entra
in vigore alla data indicata nella pubblicazione stessa e comunque non prima dei tre mesi dalla data di tale
pubblicazione.
Art. 12 Dimissioni e liquidazione
1. Previo benestare dell’organo di vigilanza die mercati finanziari e nel rispetto del termine di preavviso di
almeno sei mesi – ovvero se il patrimonio del Fondo è inferiore a 370.000,-- euro senza termine di preavviso la Società d’Investimento può dimettersi dalla gestione del Fondo mediante comunicazione pubblica (Art.
10).
2. Qualora non sussista più il diritto alla gestione di questo Fondo da parte della Società d'Investimento,
l’ulteriore amministrazione ovvero la liquidazione avverranno in conformità alle disposizioni applicabili della
Legge sui fondi d'investimento.
Art. 12a Raggruppamento o trasferimento del patrimonio del Fondo
In conformità al disposto dell’Art. 3 secondo comma nonché dell’Art. 14 quarto comma della Legge sui Fondi
d’investimento, la Società d’investimento può raggruppare il patrimonio del Fondo d’investimento con patrimoni
di altri fondi d’investimento o trasferire il patrimonio del Fondo d’investimento nel patrimonio di altri fondi
d’investimento oppure incorporare nel patrimonio del Fondo d’investimento il patrimonio di altri fondi
d’investimento.
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Disposizioni Particolari del Fondo
Applicabili al Raiffeisen-Finanz-AktienFonds, fondo comune d'investimento in valori mobiliari (qui di seguito
denominato “Fondo d'investimento“ o “Fondo”).
Art. 13 Banca Depositaria
Banca depositaria è la Raiffeisen Zentralbank Österreich Aktiengesellschaft, Vienna.
Art. 14 Sedi di pagamento e di presentazione
1. Sedi di pagamento e di presentazione per i certificati di partecipazione e le cedole dei dividendi sono la
Raiffeisen Zentralbank Österreich Aktiengesellschaft, Vienna, le Raiffeisen Landeszentralen e la Kathrein & Co
Privatgeschäftsbank Aktiengesellschaft, Vienna.
2. Per il Fondo d’investimento vengono emessi certificati di partecipazione agli utili e certificati di
capitalizzazione. I certificati vengono emessi sotto forma di certificati collettivi e rappresentati attraverso
certificati nominativi definitivi a discrezione della Società d’Investimento.
3. Se i certificati di partecipazione vengono emessi sotto forma di certificati collettivi, l’accredito dei dividendi
ovvero i pagamenti di cui all’Art. 26a avverranno attraverso la Banca Depositaria per ciascun titolare delle
quote.
Art. 15 Valori mobiliari
1. Per conto del Fondo possono essere acquisiti tutti i tipi di valori mobiliari ai sensi dell’Art. 20 della Legge sui
fondi d'investimento, purché venga rispettato in tale modo il principio della diversificazione del rischio e non
vengano violati gli interessi dei titolari delle quote. Il Raiffeisen-Finanz-AktienFonds investe prevalentemente in
azioni internazionali, soprattutto di società dei settori bancario, servizi finanziari, assicurazioni e immobiliare,
nonché altri settori.
2.
L’acquisto di azioni non interamente pagate e di diritti d’opzione su di esse è ammesso sino ad un 10%
degli attivi del Fondo e viene espressamente dichiarato ammesso ai sensi dell’Art. 20 terzo comma N° 11
della Legge sui fondi d’investimento.
3. Si può acquistare una percentuale superiore al 35% di valori mobiliari emessi o garantiti da uno stesso stato
appartenente alla Zona A (Art. 2 N° 18 BWG) o dallo Stato Federale ovvero dai Länder federali o da
un’organizzazione internazionale di diritto pubblico, al quale appartengano uno o più Stati Membri dello
Spazio Economico Europeo, purché l’investimento abbia luogo in almeno sei emissioni diverse e che
l’investimento in una stessa emissione non superi il 30%.
Art. 16 Borse e mercati organizzati
La Società d'Investimento può acquisire valori mobiliari di emittenti nazionali ed estere, purché
- tali titoli siano ufficialmente quotati nella borsa valori di uno stato membro dello Spazio Economico Europeo o
negoziati su mercati regolamentati di uno stato membro dello Spazio Economico Europeo, aperti al pubblico e
regolarmente funzionanti; o
- tali titoli siano ufficialmente quotati nella borsa valori di uno stato terzo prevista nell’Allegato; o
- tali titoli siano negoziati su un mercato di uno stato terzo, previsto in Allegato, riconosciuto, regolamentato,
aperto al pubblico, regolarmente funzionante; o
- le condizioni di emissione prevedono l’impegno di presentare la domanda di ammissione alla quotazione
ufficiale o negoziazione in una delle predette borse valori o ad uno dei suddetti mercati regolamentati, purché
tale ammissione sia ottenuta al più tardi entro un anno dall’emissione dei titoli.
Art. 17 Valori mobiliari non quotati e altri titoli di credito
Un importo complessivo fino al 10% del valore del patrimonio del Fondo può essere investito in
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- titoli di cui all’Art. 15, che non soddisfano le condizioni dell’Art. 16 e/o
- in altri titoli di credito, assimilabili ai valori mobiliari, trasferibili e alienabili ed il cui valore possa essere stabilito
in qualunque momento o almeno secondo la periodicità prevista dall’Art. 6.
Art. 18 Quote di altri fondi d'investimento
1. Possono essere acquistate, sino ad un valore non eccedente il 5% del patrimonio del Fondo, quote di una
società d'investimento o quote di un altro fondo d'investimento purché siano offerte pubblicamente, senza
limitazione nel numero e purché i loro titolari abbiano diritto al riscatto.
2. Nell’ambito dei limiti previsti dal primo paragrafo e previo benestare dell’organo di vigilanza die mercati
finanziari, possono essere acquistate anche quote di un altro fondo d'investimento appartenente alla Società
d'Investimento ovvero quote di un fondo d'investimento di un’altra società d'investimento, con cui la Società
d'Investimento sia collegata mediante gestione o controllo comuni o con una considerevole partecipazione
diretta o indiretta, purché il regolamento di tale fondo preveda la specializzazione nell’investimento in una
determinata area geografica o in un preciso settore economico e la Società d'Investimento abbia espresso la
sua intenzione di acquistare tali quote.
Art. 19 Strumenti derivativi
Art. 19a Contratti a premio su valori mobiliari e indici
Per conto del Fondo d'investimento possono essere eseguiti i seguenti contratti a premio, purché le opzioni
siano ammesse alla negoziazione a termine in una delle borse di cui all’Allegato e purché i titoli che ne formano
l’oggetto siano negoziati in uno dei mercati di cui all’Allegato:
- vendita di opzioni di acquisto su titoli appartenenti al Fondo d'investimento o su indici su titoli, purché il valore
totale dei prezzi di opzione ottenuti alla chiusura per queste transazioni, sommato al prezzo delle opzioni dello
stesso tipo ancora in circolazione, non superi il 3% del patrimonio del Fondo. Restano esclusi dal calcolo di
questo limite massimo i prezzi delle opzioni di acquisto vendute, qualora la durata di circolazione delle opzioni
acquistate per gli stessi titoli o per lo stesso indice sui titoli corrisponda alla durata di circolazione delle opzioni
di acquisto vendute;
- vendita di opzioni di vendita, purché il valore complessivo dei prezzi di opzione ottenuti alla chiusura per
queste transazioni, sommato ai prezzi delle opzioni dello stesso tipo ancora in circolazione, non superi il 3%
del patrimonio del Fondo. Restano esclusi dal calcolo di questo limite i prezzi delle opzioni di vendita vendute,
qualora la durata di circolazione delle opzioni di vendita acquistate per gli stessi titoli o per lo stesso indice su
titoli corrisponda alla durata di circolazione delle opzioni di vendita vendute;
- acquisto di opzioni di acquisto e di vendita, purché il valore complessivo dei prezzi di opzione pagati alla
chiusura, sommato ai prezzi per le opzioni dello stesso tipo ancora in circolazione, non superi il 10% del
patrimonio del Fondo. Restano esclusi dal calcolo di questo limite i prezzi delle opzioni acquistate, qualora la
durata di circolazione delle opzioni vendute per gli stessi titoli o per lo stesso indice sui titoli corrisponda alla
durata di circolazione delle opzioni acquistate.
Se le opzioni di vendita o di acquisto vendute ed acquistate vengono compensate da opzioni contrarie
equivalenti, queste ultime non sono considerate per la determinazione del limite degli impegni di cui sopra.
Art. 19b Coperture valutarie
A copertura dei rischi valutari possono essere vendute valute a termine per conto del Fondo d'investimento.
Un’operazione di vendita di valuta a termine può essere liquidata anticipatamente compensandola con
un’operazione di acquisto di valuta.
Art. 19c Contratti a premio in valuta
A copertura dei rischi valutari e per conto del Fondo d'investimento possono essere vendute o acquistate sui
mercati di cui all’Allegato opzioni di acquisto o di vendita di valuta, purché le valute vendute ovvero opzionate
corrispondano nell’entità e nella valuta a elementi del patrimonio.
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Nell’ambito della copertura dei rischi valutari è anche ammessa per conto del Fondo d'investimento la vendita di
opzioni di vendita di valuta e l’acquisto di opzioni di acquisto di valuta.
Se le opzioni di vendita o di acquisto vendute ed acquistate vengono compensate da opzioni contrarie
equivalenti, queste ultime non sono considerate per la determinazione del limite degli impegni di cui sopra.
Art. 19d Contratti finanziari a termine a scopo di copertura
A copertura del patrimonio del Fondo, per conto del Fondo d'investimento possono essere venduti i seguenti
contratti finanziari a termine, negoziati sulle borse di cui all’Allegato:
- contratti a termine su indici sui titoli, purché i contratti abbiano per oggetto nel Fondo d'investimento titoli con
lo stesso valore di mercato. Sono ammesse operazioni di compensazione a copertura di queste vendite;
- contratti a termine su tassi d'interesse, purché tali contratti corrispondano nel patrimonio del Fondo a valori
patrimoniali aventi un ammontare equivalente di rischi del tasso d'interesse nella stessa valuta. Sono ammesse
operazioni di compensazione a copertura di queste vendite;
- contratti a termine su valute, purché a tali contratti corrispondano nel patrimonio del Fondo valori patrimoniali
che comportino rischi in valuta estera; sono ammesse operazioni di compensazione a copertura di queste
transazioni.
Art. 19e Contratti finanziari a termine senza scopo di copertura
Per conto del Fondo d'investimento possono essere conclusi contratti a termine su indici sui titoli, contratti a
termine su tassi d'interesse e contratti a termine sulle valute, che non abbiano scopo di copertura del patrimonio,
purché essi vengano negoziati sulle borse di cui all’Allegato e a condizione che al momento della loro
conclusione i valori posti alla base dei contratti, sommati ai valori dei contratti finanziari a termine già conclusi,
anch’essi non finalizzati alla copertura del patrimonio del Fondo, non superino il 10% del patrimonio del Fondo.
Art. 19f Opzioni su contratti finanziari a termine a scopo di copertura
A copertura degli elementi patrimoniali e per conto del Fondo d’investimento possono essere acquistate opzioni
di vendita su contratti finanziari a termine ovvero vendute opzioni di acquisto su contratti finanziari a termine,
purché queste vengano negoziate sui mercati di cui all’Allegato e purché ai contratti finanziari a termine, che ne
formano l’oggetto, corrispondano rischi valutari nel patrimonio del Fondo della stessa entità e della stessa
valuta.
Nell’ambito delle misure di copertura e ai fini di limitare l’influenza delle fluttuazioni nei tassi di cambio sul
patrimonio del Fondo, possono anche essere vendute opzioni di vendita su contratti finanziari a termine,
acquistate opzioni di acquisto su contratti finanziari a termine, e concluse operazioni volte alla copertura di
posizioni aperte.
Se le opzioni di vendita o di acquisto vendute ed acquistate vengono compensate da opzioni contrarie
equivalenti, queste ultime non sono considerate per la determinazione del limite degli impegni di cui sopra.
Art. 19g Opzioni su contratti finanziari a termine senza scopo di copertura
Per conto del Fondo d'investimento possono essere acquistate e vendute anche opzioni su contratti finanziari a
termine senza scopo di copertura del patrimonio, purché esse siano negoziate sulle borse di cui all’Allegato e
purché i prezzi di opzione pagati o ottenuti alla chiusura di queste operazioni, sommati ai prezzi delle opzioni su
contratti finanziari a termine ancora in circolazione e non finalizzati alla copertura del patrimonio del Fondo, non
superino il 5% del patrimonio del Fondo.
Qualora le opzioni di acquisto o di vendita vendute e quelle acquistate abbiano la stessa durata di circolazione, i
prezzi delle opzioni acquistate non saranno soggetti alle restrizioni di cui sopra.
Se le opzioni di vendita o di acquisto vendute ed acquistate vengono compensate da opzioni contrarie
equivalenti, queste ultime non sono considerate per la determinazione del limite degli impegni di cui sopra.
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Art. 19h Opzioni fuori borsa (Opzioni OTC)
Le opzioni descritte possono essere utilizzate anche se non ammesse alla negoziazione in una borsa valori,
purché esse siano valutate secondo i valori di mercato, siano volte alla copertura di valori patrimoniali del
patrimoni del Fondo, la controparte dell’opzione sia un istituto di credito (Art. 2 N° 20 BWG), un istituto finanziario
(Art. 2 N° 24 BWG) o una società di valori mobiliari (Art. 2 N° 31 BWG) con sede o amministrazione centrale in
uno stato della Zona A ai sensi dell’Art. 2 N° 18 BWG ed al momento della conclusione il valore (valore del
contratto ovvero il prezzo di esercizio dell’opzione) di tutte le tecniche e gli strumenti di questa controparte
(emittente), impiegati per conto del patrimonio del Fondo, sommato al valore dei titoli dell’emittente non superi il
valore previsto dall’Art. 20 terzo comma N° 5 della Legge sui fondi d’investimento.
Art. 20 Deposito in banca
Oltre ai proventi, può essere tenuto sotto forma di deposito in banca un importo in euro o in altra valuta
liberamente convertibile non eccedente il 50% degli attivi del Fondo. Non è previsto alcun limite minimo di
deposito in banca.
Art. 21 Strumenti del mercato monetario
L’investimento in certificati di cassa o altri strumenti del mercato monetario è ammesso sino ad un massimo del
50% degli attivi del Fondo.
Art. 22 Ricorso al credito
La Società d'Investimento è autorizzata a contrarre debiti in forma di prestiti a breve termine per conto del Fondo
d'investimento, fino ad un importo non eccedente il 10% degli attivi del Fondo.
Art. 22a Pronti contro termine
La Società d'Investimento è autorizzata per conto del Fondo d'investimento ed entro i limiti d'investimento previsti
dalla Legge sui fondi d'investimento ad acquistare titoli con l’obbligo del venditore a riscattare tali titoli in un
determinato periodo e ad un determinato prezzo precedentemente convenuti.
Art. 22b Swaps su interessi
La Società d'Investimento è autorizzata nei limiti d'investimento previsti dalla Legge sui fondi d'investimento a
scambiare i diritti agli interessi a tasso variabile con interessi a tasso fisso o viceversa, purché ai pagamenti di
interessi da effettuare corrispondano diritti ad interessi equivalenti e derivanti da elementi patrimoniali del Fondo.
Art. 22c Swaps su valute
La Società d'Investimento è autorizzata a scambiare attivi del Fondo con attivi in altra valuta.
Art. 22d Prestito di valori mobiliari
La Società d'Investimento è autorizzata, nell’ambito delle limitazioni previste dalla Legge sui fondi d'investimento
ed in seno ad un sistema riconosciuto di prestito di valori mobiliari, a trasferire a terzi, per un periodo di tempo
limitato, valori mobiliari corrispondenti ad una percentuale massima non eccedente il 30% degli attivi del Fondo,
a condizione che il terzo si impegni a ritrasferire, dopo la scadenza di un periodo di prestito precedentemente
convenuta, i valori mobiliari oggetto della transazione.
Art. 23 Prezzo di sottoscrizione e di rimborso
La maggiorazione per la sottoscrizione, a copertura degli oneri di sottoscrizione sostenuti dalla Società,
ammonta ad un importo non superiore al 5%. Per la determinazione del prezzo di sottoscrizione l’importo che ne
deriva viene arrotondato per eccesso ai successivi 5 centesimi di euro. Il prezzo di rimborso deriva dal valore
della quota, arrotondato per difetto ai precedenti 5 centesimi di euro.
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In linea di principio l’emissione delle quote non è limitata; tuttavia la Società d'Investimento si riserva di
sospendere temporaneamente o definitivamente l’emissione di certificati di partecipazione.
Art. 24 Esercizio finanziario
L’esercizio finanziario del Fondo va dal 1° giugno al 31 maggio dell’anno di calendario successivo.
Art. 25 Diritti amministrativi, risarcimento spese
La Società d'Investimento percepisce un compenso annuale per la sua attività di gestione, pari ad un importo
massimo non eccedente il 2% degli attivi del Fondo, calcolato sulla base delle aliquote dei valori ad ogni fine
mese. La Società d'Investimento ha inoltre diritto al risarcimento di tutte le spese sostenute nel corso della
gestione, come ad esempio le spese per le pubblicazioni obbligatorie, le spese di deposito, le spese di verifica,
consulenza e chiusura dell'esercizio.
Art. 26 Destinazione degli utili per I certificati di partecipazione agli utili
Gli utili conseguiti nel corso dell’esercizio finanziario saranno ripartiti a partire dal 16 agosto dell’esercizio
finanziario successivo, a discrezione della Società d'Investimento ed eventualmente contro riscatto di una cedola
dei dividendi. In caso di utili provenienti da interessi o dividendi, essi saranno ripartiti dopo copertura di tutte le
spese; se invece si tratta di proventi dalla vendita di attivi del Fondo, essi saranno ripartiti completamente; il
residuo verrà riportato a nuovo.
Art. 26a Destinazione degli utili per i certificati di capitalizzazione
Gli utili conseguiti nel corso dell’esercizio finanziario non saranno ripartiti dopo copertura delle spese. Nei fondi
di capitalizzazione è previsto a partire dal 16 agosto il pagamento di un importo determinato ai sensi dell’Art. 13
terzo comma della Legge sui fondi d’investimento, che eventualmente dovrà essere utilizzato a copertura
dell’obbligo di ritenuta della tassa sul reddito dei capitali, elevata sulla parte del certificato di partecipazione
assimilabile ad un provente distribuito.
Art. 26b Destinazione degli utili per i certificati di capitalizzazione integrale
Gli utili conseguiti nel corso dell’esercizio finanziario non saranno ripartiti dopo copertura delle spese. Nel caso
di questo tipo di certificati, non è prevista alcuna distribuzione dei proventi. I certificati di capitalizzazione
integrale non possono essere acquisiti o detenuti, direttamente o indirettamente, da soggetti fiscali austriaci. La
Società d’Investimento è autorizzata a raccogliere, presso la sede incaricata della distribuzione dei proventi di
gestione, informazioni relative all’identità dei titolari delle quote e alla loro situazione fiscale rispetto all’Austria, e
può, su richiesta, trasmettere tali informazioni alle autorità austriache. Se si viene a determinare che un soggetto
fiscale austriaco detiene direttamente o indirettamente una quota di capitalizzazione integrale, la Società
d’Investimento può esigerne di pieno diritto la restituzione al prezzo di rimborso in vigore.
Art. 27 Liquidazione
Dal ricavo netto della liquidazione la Banca depositaria riceve un compenso pari allo 0,5%.
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Allegato
Elenco delle Borse con negoziazione ufficiale e dei mercati organizzati
I. Borse nei paesi europei non appartenenti all’Unione Europea
CROAZIA
NORVEGIA
POLONIA
REPUBBLICA CECA
REPUBBLICA SLOVACCA
SLOVENIA
SVIZZERA
TURCHIA
UNGHERIA
Zagabria
Oslo
Varsavia
Praga, RM-System
Bratislava, RM-System
Laibach
Zurigo, Ginevra, Basilea
Istanbul (solo il “National Market”)
Budapest
II. Borse nei paesi extraeuropei
ARGENTINA
AUSTRALIA
BRASILE
CANADA
CILE
COREA
FILIPPINE
GIAPPONE
HONG KONG
INDIA
INDONESIA
ISRAELE
MALESIA
MESSICO
NUOVA ZELANDA
SINGAPORE
SUDAFRICA
TAILANDIA
TAIWAN
USA
VENEZUELA
Buenos Aires
Sydney, Hobart, Melbourne, Perth
Rio de Janeiro , San Paulo
Toronto, Vancouver, Montreal
Santiago
Seul
Manila
Tokyo, Osaka, Nagoya, Kyoto, Fukuoka, Niigata, Sapporo, Hiroshima
Hongkong Stock Exchange
Bombay
Giacarta
Tel Aviv
Kuala Lumpur
Città del Messico
Wellington, Christchurch/Invercargill, Auckland
Singapore Stock Exchange
Johannesburg
Bangkok
Taipei
New York, American Stock Exchange (AMEX), New York Stock Exchange (NYSE)
Los Angeles/Pacific Stock Exchange, San Francisco/Pacific Stock Exchange,
Philadelphia, Chicago, Boston, Cincinnati
Caracas
III. Mercati organizzati in paesi non appartenenti all’Unione Europea
CANADA
COREA
GIAPPONE
SVIZZERA
USA
Over the Counter Market
Over the Counter Market
Over the Counter Market
Mercato preborsistico di Zurigo, Mercato preborsistico di Ginevra, Borsa di Berna
Over the Counter Market dei membri della International Securities Market
Association (ISMA), Zurigo
Over the Counter Market nel NASDAQ-System
IV. Borse di futures e opzioni
ARGENTINA
AUSTRALIA
AUSTRIA
BELGIO
BRASILE
CANADA
Bolsa de Comercio de Buenos Aires
Australian Options Market, Sydney Futures Exchange Limited
Wiener Börse AG
Belgian Futures and Options Exchange
Bolsa Brasileira de Futuros, Bolsa de Mercadorias & Futuros, Rio de Janeiro Stock
Exchange, Sao Paulo Stock Exchange
Montreal Exchange, Toronto Futures Exchange
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DANIMARCA
FILIPPINE
FINLANDIA
FRANCIA
GERMANIA
GIAPPONE
HONG KONG
IRLANDA
ITALIA
NUOVA ZELANDA
NORVEGIA
PAESI BASSI
REGNO UNITO
REPUBBLICA SLOVACCA
SINGAPORE
SPAGNA
SVEZIA
SVIZZERA
SUDAFRICA
USA
FUTOP
Manila International Futures Exchange
Finnish Options Market
MONEP (Marché des Options Negociables de Paris), MATIF SA
DTB Deutsche Terminbörse
Osaka Securities Exchange, Tokyo International Financial Futures Exchange,
Tokyo Stock Exchange
Hong Kong Futures Exchange Ltd.
Irish Futures & Options Exchange
Mercato Italiano Futures, Italian Derivative Market (IDEM)
New Zealand Futures & Options Exchange
Oslo Stock Exchange
European Options Exchange
London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE), OM
London
RM-System Slovakia e Bratislava Options Exchange-BOB
Singapore International Monetary Exchange
Meff Renta Fija, Meff Renta Variable, Mercado de Futuros Financieros (MEFF)
OM Stockholm AB
Swiss Options & Financial Futures Exchange
Johannesburg Stock Exchange (JSE) South African Futures Exchange (SAFEX)
American Stock Exchange, Chicago Board Options Exchange, Chicago Board of
Trade, Chicago Mercantile Exchange, Comex, FINEX, Mid America Commodity
Exchange, New York Futures Exchange, Pacific Stock Exchange, Philadelphia
Stock Exchange, Philadelphia Board of Trade
V. Borse ufficiali e mercati organizzati negli Stati Membri dell’Unione Europea
AUSTRIA
BELGIO
DANIMARCA
FINLANDIA
FRANCIA
GERMANIA
GRECIA
IRLANDA
ITALIA
LUSSEMBURGO
PAESI BASSI
PORTOGALLO
REGNO UNITO
SPAGNA
SVEZIA
Vienna
Bruxelles
Copenaghen
Helsinki
Bordeaux, Lille, Lione, Marsiglia, Nancy, Nantes, Parigi
Berlino, Brema, Düsseldorf, Francoforte, Amburgo, Hannover, Monaco di Baviera,
Stoccarda
Atene
Dublino
Milano, Genova, Roma, Torino, Bologna, Venezia, Trieste, Firenze, Napoli,
Palermo
Lussemburgo
Amsterdam
Lisbona
Londra
Barcellona, Madrid, Mercado Continuo
Stoccolma
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