Prospetto Informativo del Raiffeisen-Finanz-AktienFonds (Raiffeisen Azionario Finanza) Fondo comune d’investimento in valori mobiliari e Disposizioni Generali e Particolari del Raiffeisen-Finanz-AktienFonds gestito dalla Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H., società d’investimento a responsabilità limitata di diritto austriaco, con sede in Vienna, Am Stadpark 9 Il presente Prospetto Informativo è stato emesso nel mese di maggio 2002 ai sensi del Regolamento del Fondo. Si dovrà provvedere a mettere gratuitamente a disposizione dell’investitore interessato il Prospetto Informativo attualmente vigente nonché il Regolamento del Fondo (Disposizioni Generali e Particolari). Il presente Prospetto è corredato dalla relazione annuale più recente. Qualora il giorno di chiusura del bilancio risalisse ad un periodo superiore ad otto mesi, dovrà essere consegnata all’investitore interessato anche l’ultima relazione semestrale. Prospetto Informativo pubblicato mediante deposito presso l’archivio prospetti della CONSOB in data 13 dicembre 2002 Prospetto Informativo del Raiffeisen-Finanz-AktienFonds Pagina 1 Il presente prospetto informativo, corredato dell’apposito documento integrativo e del modulo di sottoscrizione, è conforme al modello depositato presso l’archivio prospetti della CONSOB in data 13 dicembre 2002 Il presente prospetto informativo è traduzione fedele dell’ultimo prospetto (comprendente le Disposizioni Generali e Particolari del Fondo), ricevuto dalla Osterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft. Il Procuratore Speciale Prospetto Informativo del Raiffeisen-Finanz-AktienFonds Pagina 2 1. Informazioni sulla Società d’Investimento La Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H., Vienna La Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. è una Società d’Investimento ai sensi della Legge Federale sui fondi d’investimento [InvFG]. La Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft è stata costituita nel dicembre 1985. Ha la forma giuridica di una società a responsabilità limitata (S.r.l.) ed è iscritta nel Registro delle imprese del Tribunale di Vienna al N°. FN 83.517. Sede della società è 1030 Vienna, Am Stadtpark 9. Norma giuridica: InvFG 1993 in collegamento con BWG 1993, BGBl 1993/532 nella versione vigente BGBl I 1998/41. Amministrazione Dott. Mathias BAUER, Mag. Gerhard AIGNER. Consiglio di vigilanza I dettagli relativi alla composizione del Consiglio di Vigilanza sono desumibili dalla Tabella alla fine del Prospetto Informativo. Capitale sociale EUR 15 milioni. Esercizio finanziario Anno di calendario. Soci RZB Sektorbeteiligung GmbH (S.r.l.), Raiffeisenlandesbank Burgenland Waren- und Revisionsverband registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung (S.c.r.l.), Raiffeisenlandesbank Kärnten – Rechenzentrum und Pensionsverband, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung (S.c.r.l.), Raiffeisenlandesbank Niederösterreich – Wien registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung (S.c.r.l.), Raiffeisenlandesbank Steiermark, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung (S.c.r.l.), Raiffeisenlandesbank Vorarlberg Warenund Revisionsverband registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung (S.c.r.l.), Raiffeisenverband Salzburg registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung (S.c.r.l.), RLB (Tirol) Sektor Beteiligungsverwaltung GmbH (S.r.l.), RLB OÖ Sektorbeteiligungs GmbH (S.r.l.). Informazioni su tutti i fondi d’investimento gestiti dalla Società Questa lista è desumibile dall’Allegato. 2. Informazioni sul Raiffeisen-Finanz-AktienFonds Informazioni di carattere generale Il fondo d’investimento, al quale è applicabile il presente prospetto, è denominato RaiffeisenFinanz-AktienFonds ed è stato costituito il 28 febbraio 2002. Le informazioni menzionate nel presente Prospetto, quali il Regolamento del Fondo (Disposizioni Generali e Particolari) e le relazioni annuali e semestrali, possono essere reperite presso la Prospetto Informativo del Raiffeisen-Finanz-AktienFonds Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft, dove sono messe gratuitamente a disposizione degli interessati. La suddetta documentazione è inoltre disponibile anche presso la Banca Depositaria, la Raiffeisen Zentralbank Österreich AG, Vienna, e presso le sedi di distribuzione indicate nell’Allegato. Regime fiscale Sotto il profilo dell’imposta sul reddito dei capitali, Raiffeisen-Finanz-AktienFonds è un fondo appartenente alla categoria 2, ovvero parzialmente soggetto a tassazione definitiva. PATRIMONIO PRIVATO Dai proventi di un fondo d’investimento, se derivanti da utili soggetti ad imposta sul reddito dei capitali [KEStII], da titoli di credito o crediti bancari e qualora il beneficiario del reddito sia soggetto all’imposta sul reddito dei capitali, verrà trattenuta ai titolari delle quote, ad opera della sede nazionale incaricata della distribuzione dei proventi, un’imposta sul reddito dei capitali pari alla percentuale prevista dalla legge per questa categoria di reddito. Alle stesse condizioni, i “pagamenti” da parte dei fondi di capitalizzazione sono soggetti a tassazione per la parte di redditi assimilabili a proventi distribuiti contenuta nella quota (*). A partire dal 31.12.2000, gli utili reali dei titoli creditori (utili derivanti dalla vendita di titoli di credito di un fondo), compresi gli utili dovuti ai relativi strumenti derivativi, e gli utili reali dei titoli azionari, compresi gli utili derivanti dai relativi strumenti derivativi, sono esentasse per l’80%, anche qualora tali utili vengano corrisposti. Gli utili reali dei titoli azionari, compresi gli utili derivanti dai relativi strumenti derivativi, sono soggetti per il 20% all’imposta sul reddito dei capitali [KESt III]. Il residuo della distribuzione di proventi e/o del reddito assimilabile alla distribuzione di proventi contenuto nella quota rientra fra i redditi imponibili. Tuttavia l’obbligo di dichiarazione dei redditi sussiste solo se tali redditi non hanno già formato oggetto di deduzione dell’imposta sul reddito dei capitali. Ai fini della tassazione definitiva, è determinante la categoria patrimoniale alla quale appartiene il fondo (vedi qui appresso): Fondi appartenenti alla Categoria 1(Fondi che detengono esclusivamente investimenti soggetti a tassazione definitiva (in particolare titoli di credito e crediti bancari, e in ogni caso nessuna azione estera). I proventi distribuiti e/o redditi assimilabili a proventi distribuiti di questi fondi non sono soggetti a dichiarazione dei redditi! Tutti i proventi distribuiti e/o redditi assimilabili a proventi distribuiti sono tassati definitivamente tramite la detrazione KESt I applicata ai dividendi Pagina 3 nazionali, la detrazione KESt II applicata alle somme corrisposte a titolo di proventi e/o redditi assimilabili a proventi distribuiti, nonché la detrazione KESt applicata alla parte degli utili reali soggetta ad imposta. Per le quote di fondi appartenenti alla categoria 1, l’acquisizione per decesso è completamente esente dalla tassa di successione. Qualora un provente distribuito o reddito assimilabile a provente distribuito contenga redditi da titoli di credito esenti dalla KESt II, per questa parte la tassazione definitiva è applicabile solo a condizione che al momento dell’acquisto della quota sia stata rilasciata una dichiarazione di opzione relativa alla deduzione della KESt II per questi redditi. Fondi appartenenti alla Categoria 2 (Tutti i fondi che non rientrano nella Categoria 1) I proventi distribuiti e/o redditi assimilabili a proventi distribuiti di questi fondi sono parzialmente soggetti a dichiarazione dei redditi! Il regime fiscale dei fondi appartenenti alla Categoria 2 dipende dagli elementi di reddito contenuti nei proventi distribuiti e/o redditi assimilabili a proventi distribuiti: Redditi da interessi contenuti nei proventi distribuiti e/o redditi assimilabili a proventi distribuiti Tali redditi sono tassati definitivamente dal punto di vista dell’imposta sui redditi mediante detrazione della KESt II e pertanto non soggetti a dichiarazione dei redditi. La tassazione definitiva si estende anche alla tassa di successione, cosicché i crediti bancari ed i titoli di credito contenuti nel valore della quota e acquisiti per decesso non sono soggetti a tassa di successione. Eccezioni: è esclusa una tassazione definitiva a) b) per titoli di credito esenti da KESt II contenuti negli attivi del fondo, laddove non sia stata rilasciata alcuna dichiarazione di opzione. Tali redditi restano soggetti a dichiarazione dei redditi; inoltre i titoli di credito esenti da KESt II e contenuti nel valore della quota sono soggetti a tassa di successione in caso di acquisizione per decesso; per i valori mobiliari sottratti alla sovranità tributaria austriaca e contenuti negli attivi del fondo, salvo rinuncia del ricorso alle disposizioni relative alla doppia imposizione. Tali redditi restano soggetti a dichiarazione e dovranno essere indicati nel rigo “Oltre ai redditi indicati si sono percepiti redditi soggetti al diritto di tassazione di un altro stato in conformità all’accordo sulla doppia imposizione”; inoltre, in questo caso i valori mobiliari contenuti nel valore della quota sono soggetti a tassa di successione in caso di acquisizione per decesso; Prospetto Informativo del Raiffeisen-Finanz-AktienFonds Dividendi contenuti nei proventi distribuiti e/o redditi assimilabili a proventi distribuiti I dividendi nazionali sono tassati definitivamente come redditi da capitale soggetti a KESt. I dividendi esteri invece non sono tassati definitivamente e quindi sono soggetti a dichiarazione dei redditi. Nella dichiarazione dei redditi devono essere quindi indicati i dividendi esteri lordi e le imposte estere alla fonte calcolabili. Utili reali soggetti a imposta compresi nei proventi distribuiti e/o redditi assimilabili a proventi distribuiti Gli utili reali soggetti a imposta compresi nei proventi distribuiti e/o redditi assimilabili a proventi distribuiti (20%) sono tassati definitivamente e non sono soggetti a dichiarazione dei redditi. Tassa di successione (fondi prettamente destinati al pubblico; disposizione del Ministero Federale delle Finanze del 20 febbario 2001) Le quote di fondi nazionali destinati al pubblico acquisite per decesso posteriormente al 31 dicembre 2000 sono tassate definitivamente per quanto riguarda la tassa di successione (salvo eccezioni di cui sopra). PATRIMONIO AZIENDALE Pagamento di tasse per quote del patrimonio aziendale appartenenti a persone fisiche Per le persone fisiche che percepiscono redditi da capitale o da attività commerciale (ditte individuali, co-imprenditori di società di fatto e in accomandita, liberi professionisti, società a scopo di lucro registrate) l’imposta sul reddito per i redditi soggetti a KESt si intende assolta attraverso la detrazione dell’imposta sul reddito (KESt I e KESt II). Ciò vale anche per i proventi distribuiti e/o redditi assimilabili a proventi distribuiti derivanti da certificati di partecipazione a fondi d’investimento, ai sensi della Legge austriaca sui fondi d’investimento, se gli importi corrisposti derivano da redditi da capitali soggetti a tassazione definitiva. Detrazione della KESt II per quote del patrimonio aziendale appartenenti a persone giuridiche Qualora non sussista alcuna dichiarazione di esenzione ai sensi dell’Art. 94 comma 5 EstG, il soggetto incaricato della distribuzione dei proventi dovrà, anche nel caso di quote di patrimonio aziendale, detrarre dai proventi l’imposta sul reddito dei capitali ovvero trattenere a titolo di imposta sul reddito dei capitali i pagamenti effettuati da fondi di capitalizzazione. Per gli enti collettivi che percepiscono redditi da capitali (ad esempio le associazioni), l’imposta sulle società sui redditi dei capitali soggetti alla KESt II si intende assolta attraverso la detrazione dell’imposta. Pagina 4 Nelle relazioni di gestione sono indicati dettagli in merito al regime fiscale dei proventi distribuiti e/o redditi assimilabili a proventi distribuiti del Fondo. e di due amministratori della Società d'Investimento nonché la firma autografa di un Incaricato della Banca Depositaria. (*) Per es. nel caso di certificati di capitalizzazione (non nel caso di certificati di capitalizzazione integrale). Ciascun acquirente di un certificato collettivo acquisisce, proporzionalmente alle quote di comproprietà di cui è titolare, una comproprietà di tutti i valori patrimoniali del Fondo. Ciascun acquirente di un certificato di partecipazione acquisisce, proporzionalmente alle quote di comproprietà da esso rappresentate, una comproprietà di tutti i valori patrimoniali del Fondo. Esercizio finanziario L’esercizio finanziario del Raiffeisen-FinanzAktienFonds va dal 1° giugno al 31 maggio dell’anno di calendario successivo. Distribuzione dei proventi di gestione La distribuzione ovvero il pagamento dei proventi di gestione, ai sensi dell’Art. 13 terzo comma dell’InvFG, (*) avviene a partire dal 16 agosto dell’esercizio finanziario successivo. (*) Per es. nel caso di certificati di capitalizzazione (non nel caso di certificati di capitalizzazione integrale). Revisore dei Conti Il revisore dei conti ai sensi dell’Art. 12 (4) dell’InvFG è la KPMG Alpen-Treuhand Gesellschaft m.b.H., Kolingasse 19, 1090 Vienna. Cessazione del rapporto Previo benestare dell’organo di vigilanza die mercati finanziari, la Società d’Investimento può dimettersi dalla gestione del Fondo mediante comunicazione pubblica: a) b) - dimettendosi nel rispetto di un termine di preavviso di 6 mesi; con efficacia immediata, se il patrimonio del Fondo è inferiore a 370.000,-- euro; adottando le seguenti misure, nel rispetto di un termine di preavviso di tre mesi: cessione dell’amministrazione ad altra società d’investimento; fusione o apporto dei beni patrimoniali del Fondo in un altro fondo. Certificati rappresentativi delle quote La comproprietà degli attivi del Raiffeisen-FinanzAktienFonds è frazionata in quote di comproprietà di pari valore. Il numero delle quote è illimitato. Le quote di comproprietà sono incorporate in certificati di partecipazione aventi carattere di valore mobiliare, di una, dieci, cento o mille quote. La titolarità delle quote del Raiffeisen-Finanz-AktienFonds viene attestata da certificati collettivi (Art. 24 Legge sui depositi, BGBl N° 424/1969 nella versione attualmente in vigore) o da certificati nominativi definitivi. I certificati collettivi arrecano le firme autografe del Presidente del Consiglio di Vigilanza nonché di due amministratori della Società d’Investimento. I certificati definitivi arrecano le firme riprodotte del Presidente del Consiglio di Vigilanza Prospetto Informativo del Raiffeisen-Finanz-AktienFonds La Società d’Investimento, previo accordo del proprio Consiglio di Vigilanza, può frazionare (splittare) le quote di comproprietà ed emettere ulteriori certificati di partecipazione a favore dei titolari delle quote o sostituire vecchi certificati di partecipazione con nuovi, qualora essa, in seguito all’entità del valore della quota calcolato, ritenga opportuno un frazionamento delle quote di comproprietà nell’interesse dei comproprietari. I certificati di partecipazione sono al portatore. Diritti dei titolari delle quote, in particolare in caso di cessazione della gestione da parte della Società d’Investimento Il diritto dei titolari delle quote ad amministrare il Fondo attraverso una società d’investimento ed a riscattare le quote in qualunque momento al valore delle quote resta impregiudicato anche in caso di cessazione della gestione da parte della Società d’Investimento. In caso di fusione dei beni patrimoniali del Fondo, i titolari delle quote hanno inoltre diritto allo scambio delle quote in base al rapporto di cambio nonché al pagamento di un eventuale conguaglio di eccedenza. Qualora l’amministrazione cessi per dimissione, la Banca Depositaria assumerà temporaneamente l’amministrazione del Fondo e dovrà avviare la liquidazione dello stesso, qualora non sia riuscita ad affidarne l’amministrazione ad altra società d’investimento. Con l’inizio della liquidazione del Fondo, il diritto dei titolari delle quote all’amministrazione verrà sostituito dal diritto ad una corretta liquidazione ed il loro diritto al rimborso delle quote in qualunque momento verrà sostituito dal diritto al pagamento del ricavato della liquidazione. Fusione Previo benestare dei rispettivi Consigli di Vigilanza, delle Banche Depositarie e dell’organo di vigilanza die mercati finanziari, le società d’investimento possono fondere i beni patrimoniali dei fondi d’investimento da esse gestiti sotto forma di incorporazione di beni patrimoniali apportati o di nuova costituzione; il patrimonio del fondo così ottenuto verrà amministrato dal giorno della fusione come fondo d’investimento ai sensi della legge federale sui fondi d’investimento, purché la data della fusione venga pubblicata nel rispetto di un termine di comunicazione di almeno tre mesi. Pagina 5 Indicazione delle borse e dei mercati nei quali le quote vengono quotate e negoziate La sottoscrizione e il rimborso delle quote avvengono attraverso la Banca Depositaria. Può essere richiesta un’ammissione alla Borsa di Vienna. completamente ripartiti; i proventi dalla vendita di beni patrimoniali del Fondo, inclusi i diritti di opzione, verranno ripartiti a discrezione della Società d’Investimento, eventualmente contro presentazione di una cedola di dividendi; il resto verrà riportato a nuovo. Modalità di emissione e sottoscrizione delle quote La Società d’Investimento è tenuta a corrispondere un importo determinato ai sensi dell’Art. 13 della Legge sui fondi d’investimento (InvFG). Sottoscrizione delle quote In linea di principio il numero delle quote emesse e dei relativi certificati di partecipazione è illimitato. Le quote possono essere sottoscritte presso le sedi di distribuzione indicate in Allegato. La Società d’Investimento si riserva di sospendere temporaneamente o completamente l’emissione delle quote. All’atto della sottoscrizione, il titolare della quota deve corrispondere il prezzo di sottoscrizione entro e non oltre il giorno lavorativo bancario successivo o al più tardi due giorni dopo la richiesta di sottoscrizione. Maggiorazione del prezzo di sottoscrizione Nella determinazione del prezzo di sottoscrizione verrà calcolata una maggiorazione sul valore della quota a copertura delle spese di emissione. La maggiorazione a copertura delle spese di emissione per il Raiffeisen-Finanz-AktienFonds è pari ad una percentuale massima del 5% del valore della quota, arrotondata per eccesso ai successivi 5 centesimi di euro. Modalità di rimborso o di liquidazione delle quote e circostanze che ne determinano la sospensione I titolari delle quote possono esigere in qualunque momento il rimborso delle quote mediante inoltro di una domanda di rimborso alla Banca Depositaria. La Società d’Investimento è tenuta a riscattare le quote per conto del Fondo al prezzo di rimborso in vigore, corrispondente al valore di una quota arrotondato per difetto ai precedenti 5 centesimi di euro. Per il riscatto di quote, il titolare di queste riceve il prezzo di rimborso del giorno lavorativo bancario successivo a quello della domanda o di due giorni dopo. Il pagamento del prezzo di rimborso può essere temporaneamente sospeso, con contestuale comunicazione all’organo di vigilanza die mercati finanziari, in presenza di circostanze straordinarie che lo rendano necessario ai fini della tutela degli interessi dei titolari delle quote, nonché in attesa della vendita di valori patrimoniali del Fondo d'investimento eventualmente necessaria per far fronte alle domande di rimborso, oltre che della riscossione effettiva dei proventi di tale vendita. Determinazione e destinazione dei proventi e descrizione dei diritti dei titolari delle quote sui proventi Proventi in caso di certificati di partecipazione agli utili I proventi conseguiti nel corso dell’esercizio finanziario, dopo copertura dei costi, sono ripartiti come segue: i dividendi e gli interessi vengono Prospetto Informativo del Raiffeisen-Finanz-AktienFonds Per conseguiti si intendono i proventi dei beni in comproprietà del Fondo (per la definizione si rimanda al paragrafo Obiettivi e Politica d’Investimento) aventi rappresentante fiscale nazionale con pubblicazione del certificato di reddito. Proventi in caso di certificati di capitalizzazione I proventi conseguiti nel corso dell’esercizio finanziario, dopo copertura dei costi, non vengono ripartiti. In caso di certificati di capitalizzazione dovrà essere corrisposto un importo determinato ai sensi dell’Art. 13 terzo comma della Legge sui fondi d’investimento, che dovrà essere utilizzato a coprire l’imposta sul reddito da capitali per la parte di reddito assimilabile a proventi distribuiti. Proventi in caso di certificati di capitalizzazione integrale I proventi conseguiti nel corso dell’esercizio finanziario, dopo copertura dei costi, non vengono ripartiti. Nel caso di questo tipo di certificati, non è prevista alcuna distribuzione dei proventi. I certificati di capitalizzazione integrale non possono essere acquisiti o detenuti, direttamente o indirettamente, da soggetti fiscali austriaci. La Società d’Investimento è autorizzata a raccogliere, presso la sede incaricata della distribuzione dei proventi di gestione, informazioni relative all’identità dei titolari delle quote e alla loro situazione fiscale rispetto all’Austria, e può, su richiesta, trasmettere tali informazioni alle autorità austriache. Se si viene a determinare che un soggetto fiscale austriaco detiene direttamente o indirettamente una quota di capitalizzazione integrale, la Società d’Investimento può esigerne di pieno diritto la restituzione al prezzo di rimborso in vigore. Obiettivi e politica di investimento L’obiettivo di investimento del Raiffeisen-FinanzAktienFonds è la crescita del capitale a lungo termine con assunzione di rischi più elevati a breve termine. In considerazione di ciò e in base alla valutazione della situazione economica, dell’andamento del mercato finanziario e delle prospettive della borsa nell’ambito della sua politica di investimenti, il Raiffeisen-Finanz-AktienFonds acquisterà e venderà gli elementi patrimoniali (titoli, investimenti in liquidità e strumenti finanziari) ammessi dalla Legge sui fondi di investimento e dal Regolamento del Fondo; anche la parte del patrimonio non investita in titoli contribuisce al raggiungimento di questo obiettivo di politica di investimento, nel quadro delle modifiche nella composizione del portafoglio e formazioni temporanee di posizioni di cassa più alte Pagina 6 a scopo di ridurre l’impatto di eventuali perdite delle quotazioni sugli investimenti in titoli. Il Raiffeisen-Finanz-AktienFonds investe prevalentemente in azioni internazionali, soprattutto di società dei settori bancario, servizi finanziari, assicurazioni e immobiliare, nonché altri settori. Nella scelta dei valori mobiliari, si privilegia l’aspetto della crescita. Occorre considerare che i valori mobiliari oltre alle possibilità di aumento dei corsi presentano anche rischi. I corsi dei valori mobiliari di un fondo possono aumentare/calare rispetto al prezzo di acquisto. Ciò dipende soprattutto dall’andamento dei mercati dei capitali o da particolari ed imprevedibili sviluppi delle rispettive imprese emittenti. L’entità delle variazioni dei corsi dipende anche dalla durata dei titoli a reddito fisso che compongono un fondo. Generalmente, i valori mobiliari a reddito fisso con durate di circolazione più brevi comportano minori rischi di corso rispetto ai valori mobiliari a reddito fisso con durate di circolazione superiori. I valori mobiliari aventi durata di circolazione inferiore hanno però rendite inferiori rispetto a quelli con durata di circolazione superiore. Di contro, gli interessi sui valori mobiliari con durata di circolazione superiore sono più alti (eccezione: struttura inversa degli interessi). La Società cerca di minimizzare i rischi inerenti ad un investimento in valori mobiliari e di aumentare le potenzialità. Non è però possibile fornire in questo contesto la garanzia del raggiungimento dell'obiettivo finanziario previsto. In considerazione dei rischi e delle possibilità legati all’investimento in azioni, la Società d’Investimento acquista per il Raiffeisen-Finanz-AktienFonds soprattutto valori mobiliari negoziati e ufficialmente ammessi in borse nazionali ed internazionali o in mercati organizzati riconosciuti e aperti al pubblico e regolarmente funzionanti. Vengono inoltre acquistati titoli mobiliari da nuove emissioni, le cui condizioni di emissione prevedano l’obbligo a richiedere l’ammissione alla quotazione ufficiale in una borsa o in un mercato organizzato, purché tale ammissione avvenga al più tardi entro un anno dall’emissione. La Società d’Investimento può acquistare valori mobiliari negoziati in una borsa o in un mercato organizzato dello Spazio Economico Europeo o in una delle borse o dei mercati organizzati indicati in Allegato. Si porrà particolare attenzione alla diversificazione del rischio. I limiti specifici di investimento sono oggetto dell’Art. 20 della legge sui fondi d’investimento. Ricorso al credito Il ricorso al credito fino al 10% del patrimonio del Fondo è ammesso a breve termine. Rischi comportati dai strumenti derivativi di cui all’Art. 21 InvFG Ai sensi dell’Art. 21 InvFG e nel rispetto di determinate condizioni e restrizioni, per una buona gestione di portafoglio possono essere eseguite operazioni in valori mobiliari e contratti a premio sull’indice, coperture valutarie, contratti a premio in Prospetto Informativo del Raiffeisen-Finanz-AktienFonds valuta, contratti finanziari a termine, nonché contratti a premio su operazioni finanziarie a termine, purché tali operazioni siano espressamente previste dal Regolamento del Fondo e servano alla copertura. Dal seguente paragrafo - Tecniche e strumenti della politica d'investimento - si può desumere quali strumenti derivativi siano espressamente previsti per il Raiffeisen-Finanz-AktienFonds. Occorre ricordare che gli strumenti derivativi comportano i seguenti rischi: ∗ I diritti a termine acquisiti possono subire perdite o riduzioni di valore; ∗ Il rischio di perdite può non essere determinabile e superare eventuali operazioni di copertura effettuate. ∗ Potrebbe non essere possibile eseguire operazioni atte ad escludere o limitare il rischio, o si potrebbe essere costretti ad effettuare operazioni di portafoglio in un momento sfavorevole. ∗ Il rischio di perdita può aumentare qualora l’obbligazione derivante da tali operazioni o il controvalore cui si ha diritto siano in valuta estera. Tecniche e d'investimento strumenti della politica Deposito in banca Oltre ai proventi, può essere tenuto sotto forma di deposito in banca un importo in euro o in valuta liberamente convertibile non superiore al 50% degli attivi del Fondo. Non esiste alcun limite minimo di deposito. In uno stesso gruppo bancario possono essere depositati importi pari ad un massimo del 25% degli attivi del Fondo (Art. 30 BWG). Strumenti del mercato monetario L’investimento in certificati di cassa o altri strumenti del mercato monetario è ammesso sino ad un massimo del 50% degli attivi del Fondo. Valori Mobiliari La Società d’Investimento può acquistare valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa nazionale o estera menzionata nel Regolamento del Fondo o negoziati sui mercati regolamentati, previsti dal Regolamento del Fondo, aperti al pubblico e regolarmente funzionanti. Si possono inoltre acquistare valori mobiliari di nuove emissioni, le cui condizioni di emissione prevedano l'impegno di presentare la domanda di ammissione alla quotazione ufficiale di una borsa valori o a un altro mercato regolamentato, purché tale ammissione sia ottenuta al più tardi entro un anno dall’emissione. Valori mobiliari non quotati ed altri titoli di credito Può essere investito un importo non superiore al 10% del patrimonio del Fondo nella maniera seguente: − in valori mobiliari di cui all’Art. 15 che non soddisfino i requisiti dell’Art. 16 e/o − in altri titoli di credito, assimilabili ai valori Pagina 7 mobiliari, trasferibili, liquidi e valutabili con esattezza in qualunque momento o almeno secondo la periodicità prevista dall’Art. 6. Quote di fondi d'investimento Un valore totale non eccedente il 5% del patrimonio del Fondo può essere investito in quote di altri fondi d'investimento o di organismi d'investimento collettivo di tipo aperto, purché le quote siano offerte pubblicamente, senza limitazione del loro numero, ed i titolari abbiano diritto al loro riscatto. Nell’ambito della limitazione del 5% relativo alle quote di fondi d'investimento, la Società prevede anche l’acquisto di quote di altri fondi da essa gestiti o di fondi con i quali la Società sia collegata mediante gestione o controllo comuni o con una considerevole partecipazione diretta o indiretta. Questi fondi devono essere specializzati nell’investimento in uno specifico settore geografico o economico. Per l’acquisto di tali quote di fondi d'investimento, soggette ad autorizzazione dell’organo di vigilanza die mercati finanziari, non possono essere imputate spese o oneri accessori. Contratti a premio La Società d’Investimento può partecipare ad operazioni relative a contratti a premio per conto del patrimonio del Fondo. Ciò significa che entro un termine determinato e ad un prezzo precedentemente convenuto (prezzo base), la Società può concedere a terzi il diritto di acquistare o vendere valori mobiliari, valute o altri contratti finanziari a termine ovvero di acquisire corrispondenti diritti di opzione. Nel dettaglio, per il Raiffeisen-Finanz-AktienFonds trova applicazione quanto segue: Vendita di opzioni di acquisto (short call) Per i valori mobiliari già facenti parte del patrimonio del Fondo possono essere ad esempio vendute opzioni di acquisto, se tali valori mobiliari non lasciano più prevedere aumenti di valore considerevoli. I valori mobiliari restano nel portafoglio fintanto che l’acquirente dell’opzione di acquisto può esercitare il diritto d’opzione. In caso di andamento dei corsi secondo previsione, i proventi dai valori oggetto della transazione verranno maggiorati dell’importo del premio dell’opzione (ovvero l’importo che si deve pagare per l’opzione). In caso di corsi in aumento sussiste però il rischio di dover consegnare i valori al prezzo di base convenuto (cioè il prezzo precedentemente concordato, al quale può essere esercitata l’opzione) e quindi ad un prezzo inferiore al prezzo di mercato di quel momento. La plusvalenza non realizzata viene ridotta del premio incassato come ricavo in titoli dalla vendita dell’opzione di vendita. Dato che la Società durante il periodo di validità di tali opzioni non può alienare i valori mobiliari oggetto dell’opzione, essa non può neppure tutelarsi dal calo dei corsi mediante la vendita di tali titoli. Acquisto di opzioni di acquisto (long call) In presenza di un andamento positivo di mercato, l’acquisto di opzioni di acquisto permette Prospetto Informativo del Raiffeisen-Finanz-AktienFonds all’acquirente dell’opzione di acquisto lo sviluppo di un portafoglio diversificato con promettenti possibilità di aumento di valore, in presenza di un esiguo impiego di capitali (pagamento del premio di opzione). In condizioni di mercato favorevoli, con l’esercizio del diritto di acquisto di valori mobiliari, i valori possono essere acquistati a prezzi inferiori ai prezzi di mercato. Si rischia tuttavia che i premi di opzione vadano persi, qualora l'esercizio delle opzioni di acquisto al prezzo di base precedentemente concordato non sia ritenuto economicamente ragionevole. Le modifiche dei corsi degli elementi patrimoniali oggetto del diritto di opzione possono ridurre sproporzionatamente il valore del diritto di opzione sino a svalutarlo del tutto. Dato il limitato periodo di validità, non si può presumere che il prezzo dei diritti di opzione recuperi in tempo. Fra le aspettative di profitto dovranno essere considerati i costi correlati all’acquisto nonché all’esercizio o alla vendita dell’opzione ovvero alla conclusione di un’operazione di compensazione (operazione di vendita). Qualora le aspettative non vengano soddisfatte, cosicché la Società rinuncia all’esercizio, il diritto d’opzione decade alla scadenza del termine di validità previsto. Acquisto di opzioni di vendita (long put) L’acquisto di un’opzione di vendita autorizza l’acquirente a pretendere dal venditore, contro pagamento di un premio, la consegna di determinati valori al prezzo di base. Con l’acquisto di tali opzioni di vendita il Fondo può tutelarsi da perdite sui corsi. Se i valori mobiliari scendono al di sotto del prezzo di base, le opzioni di vendita possono essere esercitate, conseguendo così utili da vendite ad un prezzo superiore a quello di mercato per i titoli già facenti parte del Fondo. Si può però anche rischiare la perdita del premio di opzione, se i corsi dei valori mobiliari opzionati sono pari o superiori al prezzo di base. Vendita di opzioni di vendita (short put) Il venditore di un’opzione di vendita concede all’acquirente di tale opzione, contro pagamento di un premio, il diritto a pretendere dal venditore la consegna di determinati valori mobiliari. In presenza di calo dei corsi si corre il rischio di dover consegnare i valori mobiliari al prezzo convenuto, che a quel punto può collocarsi molto al di sopra del prezzo di mercato. Il rischio imprevedibile è rappresentato proprio da questa eventuale differenza. La Società cercherà però di ridurre questo rischio al minimo. Se essa intende acquistare subito i valori mobiliari da consegnare, occorre considerare che potrebbe incontrare difficoltà nel reperire un venditore. A seconda dell’andamento del mercato, la vendita di valori mobiliari attraverso questa procedura potrebbe dover avvenire solo con notevoli riduzioni di prezzo. D’altro canto però occorre considerare che il ricavo può essere aumentato dalla vendita di opzioni di vendita. Operazioni finanziarie a termine Le operazioni finanziarie a termine sono accordi mediati da un mercato a termine, vincolanti per Pagina 8 entrambi le parti, ad acquistare o vendere in un determinato momento - la data di scadenza - una determinata quantità di un determinato valore base (ad esempio obbligazioni, indici azionari) ad un prezzo precedentemente convenuto. I contratti finanziari a termine possono essere impiegati come strumenti di copertura. Con un contratto a termine sugli indici azionari possono essere ridotti i rischi di variazioni dei corsi per portafogli azionari analogamente composti. Lo scopo di base dei contratti finanziari a termine è quello di impiegare le variazioni di prezzo per aumentare i ricavi ovvero ridurre i rischi, a seconda dell’andamento del mercato e delle strategie. La Società d’Investimento può tutelare il portafoglio di azioni e titoli a reddito fisso esistenti mediante la vendita di contratti finanziari a termine su indici azionari e contratti a termine su interessi. I contratti a termine destinati alla copertura degli elementi patrimoniali del Fondo possono essere illimitatamente venduti. I contratti finanziari a termine non mirati alla copertura possono essere conclusi solo sino ad una percentuale non eccedente il 10% degli attivi del Fondo. Se la Società esegue operazioni di questo tipo e non vengono soddisfatte le aspettative, il patrimonio del Fondo deve sostenere l’impatto della differenza fra la quotazione, che ha formato la base della conclusione dell’operazione, e la quotazione di mercato al momento della scadenza dell’operazione. Ciò rappresenta la perdita per gli attivi del Fondo. Il rischio di perdita non é precedentemente determinabile e può superare eventuali coperture. Operazioni a termine in valuta estera A copertura dei rischi valutari di investimento del patrimonio del Fondo in valuta estera possono essere vendute valute a termine. Queste operazioni di copertura valutaria, che generalmente coprono solo parte del patrimonio del Fondo ed avvengono solo per periodi di tempo limitati, servono a coprire i rischi valutari. Non possono però impedire che le variazioni dei cambi, nonostante le operazioni di copertura, abbiano un impatto negativo sullo sviluppo del patrimonio del Fondo. Occorre anche considerare che gli investimenti in valuta estera sono soggetti ad un rischio di cambio. Le spese sostenute per le operazioni a termine in valuta estera riducono gli utili conseguiti e, in caso di perdite, riducono anche il rendimento generale degli attivi del Fondo. Pronti contro termine La Società d’Investimento è autorizzata per conto del Fondo d’investimento e nell’ambito dei limiti di investimento previsti dalla Legge sui fondi d’investimento ad acquistare titoli per gli attivi del Fondo, con l’obbligo del venditore di riscattare tali titoli in un determinato periodo e ad un determinato prezzo precedentemente convenuti. Ciò significa che la consistenza di titoli “presi in carico” per il Fondo potrebbe differire considerevolmente dalla consistenza di base. Così ad esempio gli interessi, la durata ed il corso di acquisto e di vendita Prospetto Informativo del Raiffeisen-Finanz-AktienFonds potrebbero essere molto diversi da quelli del titolo in questione. In questo modo viene ridotto o eliminato il rischio di mercato. Swaps su interessi La Società d’Investimento è autorizzata nei limiti d'investimento previsti dalla Legge sui fondi d'investimento e a copertura degli attivi del Fondo a scambiare i diritti agli interessi a tasso variabile ad essi legati con interessi a tasso fisso o viceversa. A seconda dell’andamento previsto dei tassi d'interesse, la Società d’Investimento può – senza alienare elementi patrimoniali – eliminare un rischio di variazione dei tassi d'interesse evitando così perdite sulle quotazioni. Ad esempio, in previsione di un aumento dei tassi d'interesse, può essere scambiata la parte a reddito fisso di un portafoglio in diritti ad interessi a tasso variabile; viceversa, in vista di tassi d'interesse in calo, la parte variabile può essere scambiata in diritti ad interessi a tasso fisso. Swaps su valute La Società d’Investimento è autorizzata a copertura degli attivi del Fondo a scambiare attivi ad esso appartenenti in attivi in altra valuta. Un tale scambio avverrà se la Società d’Investimento ad esempio prevede una svalutazione della valuta presente in portafoglio. Prestito di valori mobiliari La Società d’Investimento è autorizzata, nell’ambito delle limitazioni previste dalla Legge sui fondi d'investimento ed in seno ad un sistema riconosciuto di prestito di valori mobiliari, a trasferire a terzi per un periodo di tempo limitato valori mobiliari corrispondenti ad una percentuale massima non eccedente il 30% degli attivi del Fondo, a condizione che il terzo si impegni a ritrasferire, dopo la scadenza di un periodo di prestito precedentemente convenuta, i valori mobiliari oggetto della transazione. I premi incassati per questa operazione rappresentano un’ulteriore componente di reddito. Criteri di valutazione Il valore di una quota deriva dalla divisione del patrimonio complessivo del Fondo d'investimento, inclusi i proventi, per il numero delle quote in circolazione. Il patrimonio complessivo del Fondo d'investimento deve essere stabilito dalla Banca Depositaria in base ai rispettivi corsi dei valori mobiliari e dei diritti di opzione ad essi afferenti, sommati al valore degli importi in denaro, agli importi a credito, ai crediti ed altri diritti, meno i debiti. Ai fini dell’identificazione dei corsi, si considereranno gli ultimi prezzi di borsa conosciuti ovvero i prezzi stabiliti tenendo conto delle quotazioni del giorno precedente. I valori mobiliari non quotati in alcuna borsa né negoziati in mercati organizzati vengono valutati al valore venale attuale, determinato con cura scrupolosa anche in base alle circostanze generali. Le opzioni per le quali non sono disponibili un Pagina 9 prezzo di borsa o di mercato, vengono fissate ad un prezzo che sia il più vicino al prezzo di mercato, considerando in misura economicamente ragionevole tutte le possibilità ed i rischi. • • Maggiorazione per l'emissione, commissione di gestione, spese e pubblicazioni • Maggiorazione del prezzo di sottoscrizione Nella determinazione del prezzo di sottoscrizione viene calcolata una maggiorazione a copertura degli oneri di sottoscrizione. Tale maggiorazione ammonta per il Raiffeisen-Finanz-AktienFonds ad una percentuale massima pari al 5% del valore di una quota. Questo supplemento può ridurre o addirittura annullare la rendita solo in caso di breve durata dell’investimento, che generalmente sussiste solo in presenza di un impiego non conforme allo scopo. E' per questo motivo che al momento di investire viene consigliato un orizzonte di lungo termine. • Arrotondamento dei prezzi di sottoscrizione e rimborso Il prezzo di sottoscrizione viene arrotondato per eccesso ai successivi 5 centesimi di euro. Il prezzo di rimborso, che corrisponde al valore della quota, viene arrotondato per difetto ai precedenti 5 centesimi di euro. Pubblicazione dei prezzi di sottoscrizione e di rimborso I prezzi di sottoscrizione e di rimborso sono determinati ogni giorno di borsa aperta dalla Banca Depositaria e pubblicati sul ”Investmentfondsbeilage zum amtlichen Kursblatt der Wiener Börse”. Oneri di emissione e di rimborso delle quote L’emissione ed il rimborso delle quote da parte della Banca Depositaria o di una delle sedi di distribuzione di cui all’Allegato avvengono senza addebito di ulteriori costi, fatta eccezione per la maggiorazione effettuata al momento della sottoscrizione dei certificati di partecipazione. Il rimborso avviene al prezzo di rimborso senza spese aggiuntive. Se i certificati di partecipazione vengono riscattati presso terzi, possono sussistere spese di riscatto dei certificati di partecipazione. Commissione di gestione La Società d’Investimento percepisce un compenso annuale massimo pari al 2% degli attivi del Fondo per la gestione del patrimonio del Raiffeisen-FinanzAktienFonds, calcolato sulla base delle aliquote dei valori ad ogni fine mese. Altri costi Oltre ai compensi spettanti alla Società d’Investimento, sono a carico del patrimonio del Raiffeisen-Finanz-AktienFonds le seguenti spese: • spese relative all’acquisto ed alla vendita di elementi patrimoniali; • commissioni bancarie ordinarie per il deposito, spese per l’incasso delle cedole, incluse le Prospetto Informativo del Raiffeisen-Finanz-AktienFonds • • spese bancarie ordinarie per la custodia di titoli esteri all’estero; compenso per l’attività della Banca Depositaria; spese per la stampa e l’invio delle relazioni semestrali ed annuali destinate ai titolari delle quote; spese per la pubblicazione delle relazioni di gestione annuali e semestrali, dei prezzi di sottoscrizione e di rimborso; spese per la verifica del patrimonio del Fondo da parte dei revisori dei conti della Società; spese relative alla gestione e amministrazione di eventuali imposte; altre spese. 3. Dati sulla Banca Depositaria La Banca Depositaria è la Raiffeisen Zentralbank Österreich Aktiengesellschaft, Am Stadtpark 9, 1030 Vienna. La Raiffeisen Zentralbank Österreich AG di Vienna ha assunto, in conformità alla comunicazione del Ministro Federale delle Finanze del 9 gennaio 2002, GZ 258662/1-V/13/02, la funzione di Banca Depositaria per il Raiffeisen-Finanz-AktienFonds. Le compete l’emissione e il rimborso delle quote nonché la custodia dei conti e dei depositi del Fondo ai sensi della Legge sui fondi d’investimento. Il compenso spettante alla Società d’Investimento ai sensi della Legge sui fondi d’investimento per l’attività di gestione ed il risarcimento delle spese relative alla gestione devono essere pagati dalla Banca Depositaria a carico dei conti tenuti per il Fondo. La Banca Depositaria può imputare al Fondo il compenso ad essa spettante per la custodia dei titoli del Fondo e per la tenuta dei conti. Nello svolgimento di queste operazioni la Banca Depositaria può agire solo su incarico della Società d’Investimento. La Banca Depositaria deve essere un istituto di credito di diritto austriaco. La sua attività precipua è costituita da trasferimenti, depositi e operazioni in titoli. La nomina e la variazione della Banca Depositaria necessitano dell’approvazione del dell’organo di vigilanza die mercati finanziari, che la concederà solo se ritiene che l’istituto di credito sia in grado di garantire l’adempimento delle mansioni di banca depositaria. La nomina e la variazione della Banca Depositaria devono essere pubblicate; la pubblicazione deve indicare la comunicazione di approvazione. Dott. Mathias Bauer Direttore Generale Mag. Gerhard Aigner Direttore Generale Pagina 10 Allegato Aggiornato al 21 guinno 2002 Aufsichtsrat Dir. Dr. Gerhard GRUND, Vorsitzender, Dir. Mag. Andreas ZAKOSTELSKY, Vorsitzender-Stellvertreter, Dr. Gerhard REHOR, Vorsitzender-Stellvertreter, Dir. Dr. Georg STARZER, Gen. Dir. Stv. Leopold BUCHMAYER, Dir. Betr.Oec. Wilfried HOPFNER, Mag. Georg MESSNER, Dir. Mag. Johann SCHINWALD, Dir. Mag. Gobert STERNBACH Vertriebsstellen Raiffeisenlandesbank Niederösterreich - Wien AG, Wien Raiffeisenlandesbank Burgenland reg.Gen.m.b.H., Eisenstadt Raiffeisenlandesbank Oberösterreich reg. Gen.m.b.H., Linz Raiffeisenverband Salzburg reg. Gen.m.b.H., Salzburg Raiffeisenlandesbank Tirol reg. Gen.m.b.H., Innsbruck Raiffeisenlandesbank Vorarlberg reg. Gen.m.b.H., Bregenz Raiffeisenlandesbank Kärnten reg. Gen.m.b.H., Klagenfurt Raiffeisenlandesbank Steiermark reg. Gen. m.b.H., Graz Raiffeisen Zentralbank Österreich AG, Wien Kathrein & Co Privatgeschäftsbank Aktiengesellschaft, Wien Angabe der Kapitalanlagefonds, die von der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. verwaltet werden Raiffeisen-Österreich-AktienFonds, Raiffeisen-Global-AktienFonds, Raiffeisen-Euro-LiquidFonds, Raiffeisen-OsteuropaRentFonds, Raiffeisen-Eurovision-RentFonds, Raiffeisen-Eurovision-TopRentFonds, Raiffeisen-EuroPlus-RentFonds, Raiffeisen Europa-Aktien, Raiffeisen-§14-RentFonds, Raiffeisen-Dollar-RentFonds, Raiffeisen-Euro-RentFonds, RaiffeisenWien-Fonds, Raiffeisen-Burgenland-Fonds, Raiffeisen-Österreich-RentFonds, Raiffeisen-Vorarlberg-Fonds, Raiffeisen-Global-MixFonds, Raiffeisen-Global-RentFonds, Raiffeisen-Osteuropa-AktienFonds, Raiffeisen-Tirol-Fonds 2000, Raiffeisen-Tirol Top Quality New EconomyFonds, Raiffeisen-Dollar-Liquid, Raiffeisen-Dachfonds Sicherheit, Raiffeisen-Dachfonds Ertrag, Raiffeisen-Dachfonds Wachstum, Raiffeisen-Dachfonds-Kärnten, Raiffeisen-§14 Mix, Raiffeisen-§14-MixLightFonds, Raiffeisen-OK Spezial RentFonds, Raiffeisen-OK Sicherheit, Raiffeisen-Pensionsfonds Ertrag, Raiffeisen-Pensionsfonds Sicherheit, Raiffeisen-Pensionsfonds Wachstum, Raiffeisen-Europa- HighYieldFonds, Acitve Industries, Active Regions, Active Emerging, Active HighTech, Raiffeisen-HealthCareAktienFonds, Raiffeisen-Energie-AktienFonds, Raiffeisen-Finanz-AktienFonds, Raiffeisen-Konsumgüter-AktienFonds, Raiffeisen-Technologie-AktienFonds, Raiffeisen-Branchen-Dachfonds, Panther-BestMixFonds, Panther-BestTrendFonds, Panther-BestInvestFonds, Raiffeisen Tirol Top Quality AktienFonds, Raiffeisen Tirol Top Quality MixFonds, RaiffeisenVienna-NetFonds, Raiffeisen-US-AktienFonds, Raiffeisen-Pazifik-AktienFonds, Raiffeisen-OK-RentFonds, Raiffeisen-EuropaWachstumFonds, Raiffeisen-Konvergenz-AktienFonds, Raiffeisen-Konvergenz-WachstumFonds, Raiffeisen-Ethik- AktienFonds, AKM/Austro-Mechana-Fonds, BVP-RAG Pensionsfonds, GLOBAL & STABIL – World Megastocks, Q.I.K. SF1, Q.I.K. SF2, Q.I.K. SF3, Q.I.K. SF4, Q.I.K. SF5 ab 01.01.2002: R 132-Fonds, Q.I.K. SF6 ab 01.01.2002: R 133-Fonds, Q.I.K. SF7 ab 01.01.2002: R 134-Fonds, Q.I.K. SF8, Q.I.K. SF9, Q.I.K. SF10, Q.I.K. SF11, Q.I.K. Prospetto Informativo del Raiffeisen-Finanz-AktienFonds Pagina 11 SF12, Q.I.K. SF13, Q.I.K. SF14, Q.I.K. SF15, Q.I.K. SF16, Q.I.K. SF17, Q.I.K. SF18, Q.I.K. SF19, Q.I.K. SF 22, Q.I.K. SF 23, Q.I.K. SF 24, Q.I.K. SF 25, Q.I.K. SF 26, Q.I.K. SF27, Q.I.K. SF28, Q.I.K. SF 29, Q.I.K. SF VA034, Q.I.K. Safe (EUR), Q.I.K. Safe (USD), Q.I.K. European Special Bond, Q.I.K. International, Q.I.K. 100, Q.I.K. World Bond, Q.I.K. World Equity, Q.I.K. 25, Q.I.K. SF 47, Q.I.K. 50, Q.I.K. 70, Q.I.K. Euro Bond, Q.I.K. Corporate Bond, Q.I.K. Global Bond, Q.I.K. European Equity, Q.I.K. Max Cap, Q.I.K. US-Equity, Q.I.K. SF 21 (vormals Q.I.K. Rückdeckung International), Q.I.K. Multi 100, Q.I.K. Multi Manager, Raiffeisen Schweizer Aktienfonds, Raiffeisen Omega Fonds, EP INVEST-Fonds, Raiffeisen Pension Equity D1, Raiffeisen Pension Equity F1, Raiffeisen Pension Income D1, Raiffeisen Pension Income F1, R 2-Fonds, R 3-Fonds, R 5-Fonds, R 6-Fonds, R 8-Fonds, R 9-Fonds, R 11-Fonds, R 12-Fonds, R 14-Fonds, R 15-Fonds, R 16-Fonds, R 17-Fonds, R 18-Fonds, R 19-Fonds, R 20-Fonds, R 24-Fonds, R 26-Fonds, R 301-Fonds, R 302-Fonds, R 303- Fonds, R 305-Fonds, R 308-Fonds, R 309-Fonds, R 310-Fonds, R 31-Fonds, R 32-Fonds, R 33-Fonds, APK Renten, R 36-Fonds, R 37-Fonds, R 38Fonds, R 39-Fonds,R 42-Fonds, R 45-Fonds, R 46-Fonds, R 48-Fonds, R 51-Fonds, R 53-Fonds, R 55-Fonds, R 63-Fonds, R 67-Fonds, R 71-Fonds, R 73-Fonds, R 75-Fonds, R 76-Fonds, R 77-Fonds, R 78-Fonds, R 79Fonds, R 80-Fonds, R 81-Fonds, R 83-Fonds, R 85-Fonds, R 86-Fonds, R 87-Fonds, R 88-Fonds, R 90-Fonds, R 91-Fonds, R 92-Fonds, R 94-Fonds, R 95-Fonds, R 96-Fonds, R 97-Fonds, R 98-Fonds, R 99-Fonds, R 105Fonds, R 106-Fonds, R 107-Fonds, R 108-Fonds, R 109-Fonds, R 110-Fonds, R 112-Fonds, R 113-Fonds, R 114Fonds, R 118-Fonds, R 119-Fonds, R 120-Fonds, R 121-Fonds, R 126-Fonds, R 1210-Fonds, R 122-Fonds, R 123-Fonds, R 127-Fonds, R 129-Fonds, R 130-Fonds, R 131-Fonds, R 135-Fonds, R 140-Fonds, R 201-Fonds, R 210-Fonds, R 235 Fonds, R 257-Fonds, R 279-Fonds, R 304-Fonds, R 423-Fonds, R 424-Fonds, R 429-Fonds, R 438-Fonds, R 474-Fonds, R 475-Fonds, R 482-Fonds, RV 1-Fonds, RV 4-Fonds, RV 5-Fonds, RBKM-Fonds, KELAG1-Fonds, R 770-Fonds, R 801-Fonds, R 888-Fonds, R 32250-Fonds, R 32322-Fonds, R 32413-Fonds, R 32585-Fonds, R 32651-Fonds, APK Pensionsfonds 2, ORS-DUO, R 2CB-Fonds, R 2NE-Fonds, WSTW II-Fonds, U1-Fonds, RPIE Fonds, RPIW-Fonds, Prosperity Fonds ausgewogen, Prosperity Fonds progressiv, Prosperity 1Fonds, Prosperity 2-Fonds, Prosperity Fonds traditionell, Global Dynamic-Trends, Raiffeisen-Euro-Corporates, Dachfonds Südtirol, VorsorgeInvest-Fonds, Global Protected Prospetto Informativo del Raiffeisen-Finanz-AktienFonds Pagina 12 Disposizioni Generali del Fondo A disciplina del rapporto giuridico fra i titolari delle quote e la Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H., Vienna (qui di seguito denominata “Società d'Investimento“), relative ai fondi d'investimento gestiti dalla Società d'Investimento, valide solo unitamente alle rispettive Disposizioni Particolari di ciascun fondo d'investimento. Art. 1 Fondamenti giuridici La Società d'Investimento è soggetta alle disposizioni della Legge austriaca sui fondi d'investimento 1993, nella versione attualmente in vigore. Art. 2 Quote di comproprietà 1. La comproprietà dei valori patrimoniali appartenenti ad un fondo è suddivisa in quote di comproprietà di pari valore per ciascuna categoria di certificati di partecipazione (partecipazione agli utili o certificati di capitalizzazione). Il numero delle quote di comproprietà è illimitato. 2. Le quote di comproprietà vengono incorporate in certificati di partecipazione (certificati) aventi carattere di valore mobiliare. In conformità alle Disposizioni Particolari di ciascun fondo, i certificati possono essere emessi in diverse categorie di partecipazione (certificati di partecipazione agli utili o certificati di capitalizzazione). La titolarità delle quote di comproprietà viene attestata tramite certificati collettivi (Art. 24 Legge sui depositi, BGBl N° 424/1969 nella versione attualmente in vigore) o certificati nominativi definitivi. 3. Ciascun acquirente di un certificato di partecipazione acquisisce, proporzionalmente alle quote di comproprietà da esso rappresentate, una comproprietà di tutti i valori patrimoniali del Fondo. Ciascun acquirente di un certificato collettivo acquisisce, proporzionalmente alle quote di comproprietà di cui è titolare, una comproprietà di tutti i valori patrimoniali del Fondo. 4. La Società d'Investimento, previo accordo del proprio Consiglio di Vigilanza, può frazionare (splittare) le quote di comproprietà ed emettere ulteriori certificati di partecipazione a favore dei titolari delle quote o sostituire vecchi certificati di partecipazione con nuovi, qualora essa, in seguito all’entità del valore della quota calcolato (Art. 6), ritenga opportuno un frazionamento delle quote di comproprietà nell’interesse dei comproprietari. Art. 3 Certificati di partecipazione e certificati collettivi 1. I certificati di partecipazione sono al portatore. 2. I certificati definitivi arrecano le firme riprodotte del Presidente del Consiglio di Vigilanza e di due amministratori della Società d'Investimento nonché la firma autografa di un Incaricato della Banca Depositaria (Art. 5). 3. I certificati collettivi arrecano le firme autografe del Presidente del Consiglio di Vigilanza nonché di due amministratori della Società d'Investimento. Art. 4 Gestione del Fondo 1. La Società d'Investimento è autorizzata a disporre dei valori patrimoniali del Fondo e ad esercitare i diritti derivanti da essi. Essa agisce in questo caso per proprio nome e per conto dei titolari delle quote. E´ tenuta a tutelare gli interessi dei titolari e ad usare la cura del buon padre di famiglia ai sensi dell’Art. 84, primo comma, dell’AktG [Legge sulle società per azioni], nonché a rispettare le disposizioni della Legge austriaca sui fondi d'investimento e ad osservare le Disposizioni Generali e Particolari del Fondo. Per la gestione del Fondo d’investimento la Società d’investimento può servirsi di terzi, trasferendo a questi il diritto di disporre dei beni patrimoniali per suo nome o per nome e conto dei titolari delle quote. 2. La Società d'Investimento non può concedere prestiti di denaro per conto di un fondo d'investimento né può assumere l’obbligo di una prestazione di garanzia o di fideiussione. 3. I valori patrimoniali del Fondo d'investimento non possono essere sequestrati né altrimenti ipotecati, ceduti in garanzia o trasferiti, fatti salvi i casi espressamente previsti dalle Disposizioni Particolari del Fondo. Prospetto Informativo del Raiffeisen-Finanz-AktienFonds Pagina 13 4. La Società d'Investimento non può vendere per conto del Fondo d'investimento i valori mobiliari che al momento della chiusura della transazione non appartenevano più al patrimonio del Fondo. Art. 5 Banca Depositaria La Banca Depositaria, stabilita ai sensi dell’Art. 23 della Legge sui fondi d'investimento, è incaricata della custodia dei depositi e dei conti bancari del Fondo, nonché dell’esercizio di tutte le altre funzioni per essa previste dalla Legge sui fondi d'investimento e dalle Disposizioni Generali e Particolari del Fondo. Art. 6 Prezzo di sottoscrizione e valore delle quote 1. La Banca depositaria deve calcolare il valore di una quota per ciascuna categoria di quote, pubblicare il prezzo di sottoscrizione e di rimborso (Art. 7), ogni qualvolta abbia luogo un’emissione o un rimborso delle quote e comunque almeno due volte al mese. Il valore di una quota deriva dalla divisione del patrimonio complessivo del Fondo d'investimento, inclusi i proventi, per il numero delle quote in circolazione. Il patrimonio complessivo del Fondo d'investimento deve essere stabilito dalla Banca Depositaria in base ai rispettivi corsi dei valori mobiliari e dei diritti di opzione ad essi afferenti, sommati al valore degli importi in denaro, agli importi a credito, ai crediti ed altri diritti, meno i debiti. Ai fini dell’identificazione dei corsi, si considereranno gli ultimi prezzi di borsa conosciuti ovvero i prezzi stabiliti tenendo conto delle quotazioni del giorno precedente. 2. Il prezzo di sottoscrizione deriva dal valore della quota, maggiorata da un supplemento per quota a copertura degli oneri di sottoscrizione sostenuti dalla Società. Il prezzo così ottenuto viene poi arrotondato. L’entità di questa maggiorazione nonché dell’arrotondamento è fissata nelle Disposizioni Particolari del Fondo. 3. I prezzi di sottoscrizione e di rimborso per ogni categoria di quote devono essere pubblicati nel “Investmentfondsbeilage zum Amtlichen Kursblatt der Wiener Börse“ [Allegato relativo ai fondi d'investimento al Listino ufficiale della borsa di Vienna]. Art. 7 Rimborso 1. Su richiesta di uno qualunque dei titolari, gli verrà corrisposto il prezzo di rimborso della sua quota del Fondo, contro restituzione del certificato di partecipazione eventualmente emesso, delle cedole dei dividendi non ancora maturati oltre che dell'eventuale cedola di affogliamento. 2. Il prezzo di rimborso deriva dal valore di una quota, meno una decurtazione e/o un arrotondamento, laddove ciò sia previsto nelle Disposizioni Particolari del Fondo. Il pagamento del prezzo di rimborso può essere temporaneamente sospeso, con contestuale comunicazione all’organo di vigilanza die mercati finanziari, in presenza di circostanze straordinarie che lo rendano necessario ai fini della tutela degli interessi dei titolari delle quote, nonché in attesa della vendita di valori patrimoniali del Fondo d'investimento eventualmente necessaria per far fronte ai riscatti, oltre che della riscossione effettiva dei proventi di tale vendita. Art. 8 Bilancio 1. Entro quattro mesi dalla fine dell’esercizio finanziario del Fondo d'investimento la Società d'Investimento pubblica la relazione di gestione annuale ai sensi dell’Art. 12 della Legge sui fondi d'investimento. 2. Entro due mesi dalla fine del primo semestre dell’esercizio finanziario di un Fondo d'investimento, la Società d'Investimento pubblica una relazione semestrale ai sensi dell’Art. 12 della Legge sui fondi d'investimento. 3. La relazione annuale e la relazione semestrale vengono depositate per la consultazione presso la sede della Società d'Investimento e della Banca Depositaria. Art. 9 Termini di prelievo dei dividendi Qualora il diritto di prelievo dei dividendi non venga esercitato dai titolari delle quote entro cinque anni, si intenderà come una rinuncia da parte di questi; tali dividendi dovranno essere trattati come utili del Fondo. Prospetto Informativo del Raiffeisen-Finanz-AktienFonds Pagina 14 Art. 10 Pubblicazione Per tutte le pubblicazioni inerenti ai certificati di partecipazione – fatta eccezione per la pubblicazione dei valori di cui all’Art. 6 – è applicabile l’Art. 10 KMG. La pubblicazione ha luogo mediante stampa completa sul Foglio Ufficiale allegato alla Wiener Zeitung oppure sotto forma di esemplari di questa pubblicazione messi a disposizione gratuita ed in numero sufficiente presso la sede della Società d'Investimento e nelle sedi di pagamento, pubblicando sulla Wiener Zeitung la data di edizione e i luoghi di distribuzione del Foglio Ufficiale allegato alla Wiener Zeitung. Art. 11 Modifica del regolamento del Fondo Previo benestare del Consiglio di Vigilanza e previa autorizzazione della Banca Depositaria, la Società d'Investimento può modificare le Disposizioni Generali e Particolari del Fondo. La modifica necessita inoltre dell’autorizzazione dell’organo di vigilanza die mercati finanziari. La modifica necessita di pubblicazione ed entra in vigore alla data indicata nella pubblicazione stessa e comunque non prima dei tre mesi dalla data di tale pubblicazione. Art. 12 Dimissioni e liquidazione 1. Previo benestare dell’organo di vigilanza die mercati finanziari e nel rispetto del termine di preavviso di almeno sei mesi – ovvero se il patrimonio del Fondo è inferiore a 370.000,-- euro senza termine di preavviso la Società d’Investimento può dimettersi dalla gestione del Fondo mediante comunicazione pubblica (Art. 10). 2. Qualora non sussista più il diritto alla gestione di questo Fondo da parte della Società d'Investimento, l’ulteriore amministrazione ovvero la liquidazione avverranno in conformità alle disposizioni applicabili della Legge sui fondi d'investimento. Art. 12a Raggruppamento o trasferimento del patrimonio del Fondo In conformità al disposto dell’Art. 3 secondo comma nonché dell’Art. 14 quarto comma della Legge sui Fondi d’investimento, la Società d’investimento può raggruppare il patrimonio del Fondo d’investimento con patrimoni di altri fondi d’investimento o trasferire il patrimonio del Fondo d’investimento nel patrimonio di altri fondi d’investimento oppure incorporare nel patrimonio del Fondo d’investimento il patrimonio di altri fondi d’investimento. Prospetto Informativo del Raiffeisen-Finanz-AktienFonds Pagina 15 Disposizioni Particolari del Fondo Applicabili al Raiffeisen-Finanz-AktienFonds, fondo comune d'investimento in valori mobiliari (qui di seguito denominato “Fondo d'investimento“ o “Fondo”). Art. 13 Banca Depositaria Banca depositaria è la Raiffeisen Zentralbank Österreich Aktiengesellschaft, Vienna. Art. 14 Sedi di pagamento e di presentazione 1. Sedi di pagamento e di presentazione per i certificati di partecipazione e le cedole dei dividendi sono la Raiffeisen Zentralbank Österreich Aktiengesellschaft, Vienna, le Raiffeisen Landeszentralen e la Kathrein & Co Privatgeschäftsbank Aktiengesellschaft, Vienna. 2. Per il Fondo d’investimento vengono emessi certificati di partecipazione agli utili e certificati di capitalizzazione. I certificati vengono emessi sotto forma di certificati collettivi e rappresentati attraverso certificati nominativi definitivi a discrezione della Società d’Investimento. 3. Se i certificati di partecipazione vengono emessi sotto forma di certificati collettivi, l’accredito dei dividendi ovvero i pagamenti di cui all’Art. 26a avverranno attraverso la Banca Depositaria per ciascun titolare delle quote. Art. 15 Valori mobiliari 1. Per conto del Fondo possono essere acquisiti tutti i tipi di valori mobiliari ai sensi dell’Art. 20 della Legge sui fondi d'investimento, purché venga rispettato in tale modo il principio della diversificazione del rischio e non vengano violati gli interessi dei titolari delle quote. Il Raiffeisen-Finanz-AktienFonds investe prevalentemente in azioni internazionali, soprattutto di società dei settori bancario, servizi finanziari, assicurazioni e immobiliare, nonché altri settori. 2. L’acquisto di azioni non interamente pagate e di diritti d’opzione su di esse è ammesso sino ad un 10% degli attivi del Fondo e viene espressamente dichiarato ammesso ai sensi dell’Art. 20 terzo comma N° 11 della Legge sui fondi d’investimento. 3. Si può acquistare una percentuale superiore al 35% di valori mobiliari emessi o garantiti da uno stesso stato appartenente alla Zona A (Art. 2 N° 18 BWG) o dallo Stato Federale ovvero dai Länder federali o da un’organizzazione internazionale di diritto pubblico, al quale appartengano uno o più Stati Membri dello Spazio Economico Europeo, purché l’investimento abbia luogo in almeno sei emissioni diverse e che l’investimento in una stessa emissione non superi il 30%. Art. 16 Borse e mercati organizzati La Società d'Investimento può acquisire valori mobiliari di emittenti nazionali ed estere, purché - tali titoli siano ufficialmente quotati nella borsa valori di uno stato membro dello Spazio Economico Europeo o negoziati su mercati regolamentati di uno stato membro dello Spazio Economico Europeo, aperti al pubblico e regolarmente funzionanti; o - tali titoli siano ufficialmente quotati nella borsa valori di uno stato terzo prevista nell’Allegato; o - tali titoli siano negoziati su un mercato di uno stato terzo, previsto in Allegato, riconosciuto, regolamentato, aperto al pubblico, regolarmente funzionante; o - le condizioni di emissione prevedono l’impegno di presentare la domanda di ammissione alla quotazione ufficiale o negoziazione in una delle predette borse valori o ad uno dei suddetti mercati regolamentati, purché tale ammissione sia ottenuta al più tardi entro un anno dall’emissione dei titoli. Art. 17 Valori mobiliari non quotati e altri titoli di credito Un importo complessivo fino al 10% del valore del patrimonio del Fondo può essere investito in Prospetto Informativo del Raiffeisen-Finanz-AktienFonds Pagina 16 - titoli di cui all’Art. 15, che non soddisfano le condizioni dell’Art. 16 e/o - in altri titoli di credito, assimilabili ai valori mobiliari, trasferibili e alienabili ed il cui valore possa essere stabilito in qualunque momento o almeno secondo la periodicità prevista dall’Art. 6. Art. 18 Quote di altri fondi d'investimento 1. Possono essere acquistate, sino ad un valore non eccedente il 5% del patrimonio del Fondo, quote di una società d'investimento o quote di un altro fondo d'investimento purché siano offerte pubblicamente, senza limitazione nel numero e purché i loro titolari abbiano diritto al riscatto. 2. Nell’ambito dei limiti previsti dal primo paragrafo e previo benestare dell’organo di vigilanza die mercati finanziari, possono essere acquistate anche quote di un altro fondo d'investimento appartenente alla Società d'Investimento ovvero quote di un fondo d'investimento di un’altra società d'investimento, con cui la Società d'Investimento sia collegata mediante gestione o controllo comuni o con una considerevole partecipazione diretta o indiretta, purché il regolamento di tale fondo preveda la specializzazione nell’investimento in una determinata area geografica o in un preciso settore economico e la Società d'Investimento abbia espresso la sua intenzione di acquistare tali quote. Art. 19 Strumenti derivativi Art. 19a Contratti a premio su valori mobiliari e indici Per conto del Fondo d'investimento possono essere eseguiti i seguenti contratti a premio, purché le opzioni siano ammesse alla negoziazione a termine in una delle borse di cui all’Allegato e purché i titoli che ne formano l’oggetto siano negoziati in uno dei mercati di cui all’Allegato: - vendita di opzioni di acquisto su titoli appartenenti al Fondo d'investimento o su indici su titoli, purché il valore totale dei prezzi di opzione ottenuti alla chiusura per queste transazioni, sommato al prezzo delle opzioni dello stesso tipo ancora in circolazione, non superi il 3% del patrimonio del Fondo. Restano esclusi dal calcolo di questo limite massimo i prezzi delle opzioni di acquisto vendute, qualora la durata di circolazione delle opzioni acquistate per gli stessi titoli o per lo stesso indice sui titoli corrisponda alla durata di circolazione delle opzioni di acquisto vendute; - vendita di opzioni di vendita, purché il valore complessivo dei prezzi di opzione ottenuti alla chiusura per queste transazioni, sommato ai prezzi delle opzioni dello stesso tipo ancora in circolazione, non superi il 3% del patrimonio del Fondo. Restano esclusi dal calcolo di questo limite i prezzi delle opzioni di vendita vendute, qualora la durata di circolazione delle opzioni di vendita acquistate per gli stessi titoli o per lo stesso indice su titoli corrisponda alla durata di circolazione delle opzioni di vendita vendute; - acquisto di opzioni di acquisto e di vendita, purché il valore complessivo dei prezzi di opzione pagati alla chiusura, sommato ai prezzi per le opzioni dello stesso tipo ancora in circolazione, non superi il 10% del patrimonio del Fondo. Restano esclusi dal calcolo di questo limite i prezzi delle opzioni acquistate, qualora la durata di circolazione delle opzioni vendute per gli stessi titoli o per lo stesso indice sui titoli corrisponda alla durata di circolazione delle opzioni acquistate. Se le opzioni di vendita o di acquisto vendute ed acquistate vengono compensate da opzioni contrarie equivalenti, queste ultime non sono considerate per la determinazione del limite degli impegni di cui sopra. Art. 19b Coperture valutarie A copertura dei rischi valutari possono essere vendute valute a termine per conto del Fondo d'investimento. Un’operazione di vendita di valuta a termine può essere liquidata anticipatamente compensandola con un’operazione di acquisto di valuta. Art. 19c Contratti a premio in valuta A copertura dei rischi valutari e per conto del Fondo d'investimento possono essere vendute o acquistate sui mercati di cui all’Allegato opzioni di acquisto o di vendita di valuta, purché le valute vendute ovvero opzionate corrispondano nell’entità e nella valuta a elementi del patrimonio. Prospetto Informativo del Raiffeisen-Finanz-AktienFonds Pagina 17 Nell’ambito della copertura dei rischi valutari è anche ammessa per conto del Fondo d'investimento la vendita di opzioni di vendita di valuta e l’acquisto di opzioni di acquisto di valuta. Se le opzioni di vendita o di acquisto vendute ed acquistate vengono compensate da opzioni contrarie equivalenti, queste ultime non sono considerate per la determinazione del limite degli impegni di cui sopra. Art. 19d Contratti finanziari a termine a scopo di copertura A copertura del patrimonio del Fondo, per conto del Fondo d'investimento possono essere venduti i seguenti contratti finanziari a termine, negoziati sulle borse di cui all’Allegato: - contratti a termine su indici sui titoli, purché i contratti abbiano per oggetto nel Fondo d'investimento titoli con lo stesso valore di mercato. Sono ammesse operazioni di compensazione a copertura di queste vendite; - contratti a termine su tassi d'interesse, purché tali contratti corrispondano nel patrimonio del Fondo a valori patrimoniali aventi un ammontare equivalente di rischi del tasso d'interesse nella stessa valuta. Sono ammesse operazioni di compensazione a copertura di queste vendite; - contratti a termine su valute, purché a tali contratti corrispondano nel patrimonio del Fondo valori patrimoniali che comportino rischi in valuta estera; sono ammesse operazioni di compensazione a copertura di queste transazioni. Art. 19e Contratti finanziari a termine senza scopo di copertura Per conto del Fondo d'investimento possono essere conclusi contratti a termine su indici sui titoli, contratti a termine su tassi d'interesse e contratti a termine sulle valute, che non abbiano scopo di copertura del patrimonio, purché essi vengano negoziati sulle borse di cui all’Allegato e a condizione che al momento della loro conclusione i valori posti alla base dei contratti, sommati ai valori dei contratti finanziari a termine già conclusi, anch’essi non finalizzati alla copertura del patrimonio del Fondo, non superino il 10% del patrimonio del Fondo. Art. 19f Opzioni su contratti finanziari a termine a scopo di copertura A copertura degli elementi patrimoniali e per conto del Fondo d’investimento possono essere acquistate opzioni di vendita su contratti finanziari a termine ovvero vendute opzioni di acquisto su contratti finanziari a termine, purché queste vengano negoziate sui mercati di cui all’Allegato e purché ai contratti finanziari a termine, che ne formano l’oggetto, corrispondano rischi valutari nel patrimonio del Fondo della stessa entità e della stessa valuta. Nell’ambito delle misure di copertura e ai fini di limitare l’influenza delle fluttuazioni nei tassi di cambio sul patrimonio del Fondo, possono anche essere vendute opzioni di vendita su contratti finanziari a termine, acquistate opzioni di acquisto su contratti finanziari a termine, e concluse operazioni volte alla copertura di posizioni aperte. Se le opzioni di vendita o di acquisto vendute ed acquistate vengono compensate da opzioni contrarie equivalenti, queste ultime non sono considerate per la determinazione del limite degli impegni di cui sopra. Art. 19g Opzioni su contratti finanziari a termine senza scopo di copertura Per conto del Fondo d'investimento possono essere acquistate e vendute anche opzioni su contratti finanziari a termine senza scopo di copertura del patrimonio, purché esse siano negoziate sulle borse di cui all’Allegato e purché i prezzi di opzione pagati o ottenuti alla chiusura di queste operazioni, sommati ai prezzi delle opzioni su contratti finanziari a termine ancora in circolazione e non finalizzati alla copertura del patrimonio del Fondo, non superino il 5% del patrimonio del Fondo. Qualora le opzioni di acquisto o di vendita vendute e quelle acquistate abbiano la stessa durata di circolazione, i prezzi delle opzioni acquistate non saranno soggetti alle restrizioni di cui sopra. Se le opzioni di vendita o di acquisto vendute ed acquistate vengono compensate da opzioni contrarie equivalenti, queste ultime non sono considerate per la determinazione del limite degli impegni di cui sopra. Prospetto Informativo del Raiffeisen-Finanz-AktienFonds Pagina 18 Art. 19h Opzioni fuori borsa (Opzioni OTC) Le opzioni descritte possono essere utilizzate anche se non ammesse alla negoziazione in una borsa valori, purché esse siano valutate secondo i valori di mercato, siano volte alla copertura di valori patrimoniali del patrimoni del Fondo, la controparte dell’opzione sia un istituto di credito (Art. 2 N° 20 BWG), un istituto finanziario (Art. 2 N° 24 BWG) o una società di valori mobiliari (Art. 2 N° 31 BWG) con sede o amministrazione centrale in uno stato della Zona A ai sensi dell’Art. 2 N° 18 BWG ed al momento della conclusione il valore (valore del contratto ovvero il prezzo di esercizio dell’opzione) di tutte le tecniche e gli strumenti di questa controparte (emittente), impiegati per conto del patrimonio del Fondo, sommato al valore dei titoli dell’emittente non superi il valore previsto dall’Art. 20 terzo comma N° 5 della Legge sui fondi d’investimento. Art. 20 Deposito in banca Oltre ai proventi, può essere tenuto sotto forma di deposito in banca un importo in euro o in altra valuta liberamente convertibile non eccedente il 50% degli attivi del Fondo. Non è previsto alcun limite minimo di deposito in banca. Art. 21 Strumenti del mercato monetario L’investimento in certificati di cassa o altri strumenti del mercato monetario è ammesso sino ad un massimo del 50% degli attivi del Fondo. Art. 22 Ricorso al credito La Società d'Investimento è autorizzata a contrarre debiti in forma di prestiti a breve termine per conto del Fondo d'investimento, fino ad un importo non eccedente il 10% degli attivi del Fondo. Art. 22a Pronti contro termine La Società d'Investimento è autorizzata per conto del Fondo d'investimento ed entro i limiti d'investimento previsti dalla Legge sui fondi d'investimento ad acquistare titoli con l’obbligo del venditore a riscattare tali titoli in un determinato periodo e ad un determinato prezzo precedentemente convenuti. Art. 22b Swaps su interessi La Società d'Investimento è autorizzata nei limiti d'investimento previsti dalla Legge sui fondi d'investimento a scambiare i diritti agli interessi a tasso variabile con interessi a tasso fisso o viceversa, purché ai pagamenti di interessi da effettuare corrispondano diritti ad interessi equivalenti e derivanti da elementi patrimoniali del Fondo. Art. 22c Swaps su valute La Società d'Investimento è autorizzata a scambiare attivi del Fondo con attivi in altra valuta. Art. 22d Prestito di valori mobiliari La Società d'Investimento è autorizzata, nell’ambito delle limitazioni previste dalla Legge sui fondi d'investimento ed in seno ad un sistema riconosciuto di prestito di valori mobiliari, a trasferire a terzi, per un periodo di tempo limitato, valori mobiliari corrispondenti ad una percentuale massima non eccedente il 30% degli attivi del Fondo, a condizione che il terzo si impegni a ritrasferire, dopo la scadenza di un periodo di prestito precedentemente convenuta, i valori mobiliari oggetto della transazione. Art. 23 Prezzo di sottoscrizione e di rimborso La maggiorazione per la sottoscrizione, a copertura degli oneri di sottoscrizione sostenuti dalla Società, ammonta ad un importo non superiore al 5%. Per la determinazione del prezzo di sottoscrizione l’importo che ne deriva viene arrotondato per eccesso ai successivi 5 centesimi di euro. Il prezzo di rimborso deriva dal valore della quota, arrotondato per difetto ai precedenti 5 centesimi di euro. Prospetto Informativo del Raiffeisen-Finanz-AktienFonds Pagina 19 In linea di principio l’emissione delle quote non è limitata; tuttavia la Società d'Investimento si riserva di sospendere temporaneamente o definitivamente l’emissione di certificati di partecipazione. Art. 24 Esercizio finanziario L’esercizio finanziario del Fondo va dal 1° giugno al 31 maggio dell’anno di calendario successivo. Art. 25 Diritti amministrativi, risarcimento spese La Società d'Investimento percepisce un compenso annuale per la sua attività di gestione, pari ad un importo massimo non eccedente il 2% degli attivi del Fondo, calcolato sulla base delle aliquote dei valori ad ogni fine mese. La Società d'Investimento ha inoltre diritto al risarcimento di tutte le spese sostenute nel corso della gestione, come ad esempio le spese per le pubblicazioni obbligatorie, le spese di deposito, le spese di verifica, consulenza e chiusura dell'esercizio. Art. 26 Destinazione degli utili per I certificati di partecipazione agli utili Gli utili conseguiti nel corso dell’esercizio finanziario saranno ripartiti a partire dal 16 agosto dell’esercizio finanziario successivo, a discrezione della Società d'Investimento ed eventualmente contro riscatto di una cedola dei dividendi. In caso di utili provenienti da interessi o dividendi, essi saranno ripartiti dopo copertura di tutte le spese; se invece si tratta di proventi dalla vendita di attivi del Fondo, essi saranno ripartiti completamente; il residuo verrà riportato a nuovo. Art. 26a Destinazione degli utili per i certificati di capitalizzazione Gli utili conseguiti nel corso dell’esercizio finanziario non saranno ripartiti dopo copertura delle spese. Nei fondi di capitalizzazione è previsto a partire dal 16 agosto il pagamento di un importo determinato ai sensi dell’Art. 13 terzo comma della Legge sui fondi d’investimento, che eventualmente dovrà essere utilizzato a copertura dell’obbligo di ritenuta della tassa sul reddito dei capitali, elevata sulla parte del certificato di partecipazione assimilabile ad un provente distribuito. Art. 26b Destinazione degli utili per i certificati di capitalizzazione integrale Gli utili conseguiti nel corso dell’esercizio finanziario non saranno ripartiti dopo copertura delle spese. Nel caso di questo tipo di certificati, non è prevista alcuna distribuzione dei proventi. I certificati di capitalizzazione integrale non possono essere acquisiti o detenuti, direttamente o indirettamente, da soggetti fiscali austriaci. La Società d’Investimento è autorizzata a raccogliere, presso la sede incaricata della distribuzione dei proventi di gestione, informazioni relative all’identità dei titolari delle quote e alla loro situazione fiscale rispetto all’Austria, e può, su richiesta, trasmettere tali informazioni alle autorità austriache. Se si viene a determinare che un soggetto fiscale austriaco detiene direttamente o indirettamente una quota di capitalizzazione integrale, la Società d’Investimento può esigerne di pieno diritto la restituzione al prezzo di rimborso in vigore. Art. 27 Liquidazione Dal ricavo netto della liquidazione la Banca depositaria riceve un compenso pari allo 0,5%. Prospetto Informativo del Raiffeisen-Finanz-AktienFonds Pagina 20 Allegato Elenco delle Borse con negoziazione ufficiale e dei mercati organizzati I. Borse nei paesi europei non appartenenti all’Unione Europea CROAZIA NORVEGIA POLONIA REPUBBLICA CECA REPUBBLICA SLOVACCA SLOVENIA SVIZZERA TURCHIA UNGHERIA Zagabria Oslo Varsavia Praga, RM-System Bratislava, RM-System Laibach Zurigo, Ginevra, Basilea Istanbul (solo il “National Market”) Budapest II. Borse nei paesi extraeuropei ARGENTINA AUSTRALIA BRASILE CANADA CILE COREA FILIPPINE GIAPPONE HONG KONG INDIA INDONESIA ISRAELE MALESIA MESSICO NUOVA ZELANDA SINGAPORE SUDAFRICA TAILANDIA TAIWAN USA VENEZUELA Buenos Aires Sydney, Hobart, Melbourne, Perth Rio de Janeiro , San Paulo Toronto, Vancouver, Montreal Santiago Seul Manila Tokyo, Osaka, Nagoya, Kyoto, Fukuoka, Niigata, Sapporo, Hiroshima Hongkong Stock Exchange Bombay Giacarta Tel Aviv Kuala Lumpur Città del Messico Wellington, Christchurch/Invercargill, Auckland Singapore Stock Exchange Johannesburg Bangkok Taipei New York, American Stock Exchange (AMEX), New York Stock Exchange (NYSE) Los Angeles/Pacific Stock Exchange, San Francisco/Pacific Stock Exchange, Philadelphia, Chicago, Boston, Cincinnati Caracas III. Mercati organizzati in paesi non appartenenti all’Unione Europea CANADA COREA GIAPPONE SVIZZERA USA Over the Counter Market Over the Counter Market Over the Counter Market Mercato preborsistico di Zurigo, Mercato preborsistico di Ginevra, Borsa di Berna Over the Counter Market dei membri della International Securities Market Association (ISMA), Zurigo Over the Counter Market nel NASDAQ-System IV. Borse di futures e opzioni ARGENTINA AUSTRALIA AUSTRIA BELGIO BRASILE CANADA Bolsa de Comercio de Buenos Aires Australian Options Market, Sydney Futures Exchange Limited Wiener Börse AG Belgian Futures and Options Exchange Bolsa Brasileira de Futuros, Bolsa de Mercadorias & Futuros, Rio de Janeiro Stock Exchange, Sao Paulo Stock Exchange Montreal Exchange, Toronto Futures Exchange Prospetto Informativo del Raiffeisen-Finanz-AktienFonds Pagina 21 DANIMARCA FILIPPINE FINLANDIA FRANCIA GERMANIA GIAPPONE HONG KONG IRLANDA ITALIA NUOVA ZELANDA NORVEGIA PAESI BASSI REGNO UNITO REPUBBLICA SLOVACCA SINGAPORE SPAGNA SVEZIA SVIZZERA SUDAFRICA USA FUTOP Manila International Futures Exchange Finnish Options Market MONEP (Marché des Options Negociables de Paris), MATIF SA DTB Deutsche Terminbörse Osaka Securities Exchange, Tokyo International Financial Futures Exchange, Tokyo Stock Exchange Hong Kong Futures Exchange Ltd. Irish Futures & Options Exchange Mercato Italiano Futures, Italian Derivative Market (IDEM) New Zealand Futures & Options Exchange Oslo Stock Exchange European Options Exchange London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE), OM London RM-System Slovakia e Bratislava Options Exchange-BOB Singapore International Monetary Exchange Meff Renta Fija, Meff Renta Variable, Mercado de Futuros Financieros (MEFF) OM Stockholm AB Swiss Options & Financial Futures Exchange Johannesburg Stock Exchange (JSE) South African Futures Exchange (SAFEX) American Stock Exchange, Chicago Board Options Exchange, Chicago Board of Trade, Chicago Mercantile Exchange, Comex, FINEX, Mid America Commodity Exchange, New York Futures Exchange, Pacific Stock Exchange, Philadelphia Stock Exchange, Philadelphia Board of Trade V. Borse ufficiali e mercati organizzati negli Stati Membri dell’Unione Europea AUSTRIA BELGIO DANIMARCA FINLANDIA FRANCIA GERMANIA GRECIA IRLANDA ITALIA LUSSEMBURGO PAESI BASSI PORTOGALLO REGNO UNITO SPAGNA SVEZIA Vienna Bruxelles Copenaghen Helsinki Bordeaux, Lille, Lione, Marsiglia, Nancy, Nantes, Parigi Berlino, Brema, Düsseldorf, Francoforte, Amburgo, Hannover, Monaco di Baviera, Stoccarda Atene Dublino Milano, Genova, Roma, Torino, Bologna, Venezia, Trieste, Firenze, Napoli, Palermo Lussemburgo Amsterdam Lisbona Londra Barcellona, Madrid, Mercado Continuo Stoccolma Prospetto Informativo del Raiffeisen-Finanz-AktienFonds Pagina 22