ATTI E PROVVEDIMENTI
AMMINISRATIVI
La riforma Brunetta
(legge n. 69/2009)
Seminario n. 1
di Stefano Villamena
(Università di Macerata)
Art. 2 l. 241/1990, comma 1
(Riforma Brunetta - l. n. 69/2009)
Ove il procedimento consegua ad un’istanza,
ovvero debba essere iniziato d’ufficio
le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di
concluderlo mediante l’adozione di un
provvedimento espresso
di Stefano Villamena
(Università di Macerata)
Segue … art. 2, comma 2
Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i
provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non
prevedono un termine diverso
i procedimenti amministrativi di competenza
delle amministrazioni statali e degli enti pubblici
nazionali devono concludersi entro il termine di
trenta giorni.
di Stefano Villamena
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Segue … La riforma del Ministro Brunetta
più nel concreto (art. 2 e 2 bis)
L'art. 2 sulla "conclusione del procedimento" è stato integralmente
sostituito dalla L. n. 69 del 2009
La chiave di lettura della norma è garantire la "certezza del tempo
dell'agire della pubblica amministrazione
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più nel concreto (art. 2 e 2 bis)
VA PREMESSO CHE
Il comma 3 dell'art. 7 della L. n. 69 del 2009 contiene una disciplina
transitoria concedendo alle Amministrazioni (anche a quelle
regionali e locali) il termine di un anno per adeguarsi alla nuova
scansione dei termini procedimentali.
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più nel concreto (art. 2 e 2 bis)
Allo scadere dell'anno dall'entrata in vigore della legge
le
disposizioni
regolamentari
preesistenti
che
prevedevano termini superiori ai novanta giorni per la
conclusione dei procedimenti cessano di avere efficacia
(mentre sopravvivono i regolamenti che contemplano
termini non superiori).
di Stefano Villamena
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più nel concreto (art. 2 e 2 bis)
Anzitutto è significativa:
1. la disposizione del secondo comma che, in
un'ottica di efficienza dell'Amministrazione,
torna a prevedere come termine finale residuale
dei procedimenti amministrativi quello di trenta
giorni, salve differenti disposizioni di legge in
rapporto di specialità.
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più nel concreto (art. 2 e 2 bis)
Inoltre è significativo:
2. Di regola, la fonte regolamentare (comunale o provinciale per
esempio) può individuare termini finali non superiori a
novanta giorni
se ne ricava un sistema in cui:
- il termine finale legale, minimo e residuale, è di trenta giorni
- quello massimo espressione di "autorganizzazione" di
novanta giorni.
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più nel concreto (art. 2 e 2 bis)
Ancora è significativo che:
3. la durata massima del procedimento ammette delle deroghe
come si desume dal combinato disposto dei nuovi commi 3 e 4
dell'art. 2: il termine deve essere fissato "tenendo conto della
sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione
amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della
particolare complessità del procedimento".
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più nel concreto (art. 2 e 2 bis)
Ed ancora è significativo che:
4. come per i procedimenti più complessi o comunque di impatto
sull'organizzazione amministrativa
il termine finale non può superare i centottanta giorni (con espressa
esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e
di quelli riguardanti l'immigrazione).
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più nel concreto (art. 2 e 2 bis)
Ad ancora:
5. Il successivo comma 4 (art. 7 della L. n. 69 del 2009) contempla due
ulteriori ed importanti ipotesi di deroga al nuovo regime dei termini di
conclusione del procedimento:
a) "procedimenti di verifica o autorizzativi concernenti i beni storici,
architettonici, culturali, archeologici, artistici e paesaggistici ", per i quali
resta ferma la disciplina di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (si tratta del
codice dei beni culturali e paesaggistici);
b) le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia ambientale,
che rimangono in vigore anche ove prevedano termini differenti.
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più nel concreto (art. 2 e 2 bis)
Ad ancora:
6. Meritevole di considerazione è il comma 9 dell'art. 2 della legge sul
procedimento: alla cui stregua "la mancata emanazione del provvedimento
nei termini costituisce elemento di valutazione della responsabilità
dirigenziale ".
(Si rinvia a questo proposito alla lettura integrata con i principi e criteri in
materia di dirigenza pubblica contenuti nell'art. 6 della (vedi negli
aggiornamenti al programma il rinvio al link per scaricare la legge) L. 4
marzo 2009, n. 15, contenente la "Delega al Governo finalizzata
all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico…)
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più nel concreto (art. 2 e 2 bis)
IN CONCLUSIONE
il nuovo art. 2 della legge sul procedimento consente una durata
massima del procedimento di novanta giorni, prevedendo al
contempo un termine residuale di trenta giorni; la complessità del
procedimento - ove necessario sulla base di un apprezzamento ex
ante - autorizza il regolamento ad "arrivare" alla soglia dei
centottanta giorni salvo deroghe specificate dal Legislatore.
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più nel concreto (art. 2 bis)
La L. n. 69 del 2009 ha poi introdotto nel corpo della legge
sul procedimento l'art. 2-bis
"conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione
del procedimento" prevedendo che "le Amministrazioni pubbliche
ed i soggetti privati conferitari di potestà amministrative sono tenuti
al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza
dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del
procedimento ".
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più nel concreto (art. 2 bis)
Può dunque ipotizzarsi
tutela risarcitoria anche per il danno da mero
ritardo (cagionato da un comportamento
inadempiente all'obbligo di provvedere)
di Stefano Villamena
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Segue … La riforma del Ministro Brunetta più nel
concreto (art. 14 - Conferenza di servizi)
La novella si è limitata a riconoscere un ruolo partecipativo al
soggetto proponente il progetto sottoposto all'esame della
conferenza medesima.
Più precisamente, i commi 2-bis e 2-ter - che vanno ad aggiungersi
alla disciplina dettata ex art. 14-ter, L. n. 241/90 - garantiscono la
presenza del soggetto proponente ad un procedimento attivato
dalla sua iniziativa, partecipando attivamente all'esercizio della
funzione.
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concreto (art. 14 - Conferenza di servizi)
Il soggetto proponente ad un procedimento
attivato dalla sua iniziativa partecipa
“senza diritto di voto ”
(inciso inserito nel comma 2-bis del novellato art. 14-ter
della L. n. 241/1990)
di Stefano Villamena
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Segue … La riforma del Ministro Brunetta più nel
concreto (art. 16 - Attività consultiva)
La certezza dei tempi per l'attività consultiva
per la formulazione di pareri obbligatori i termini previsti fin qui dalla
vecchia dizione dell'art. 16, L. n. 241/90 sono stati sensibilmente
ridotti a venti giorni (rispetto agli originari quarantacinque),
per i pareri facoltativi la possibilità di indicare all'Amministrazione
richiedente il termine entro il quale detto parere dovrà essere reso
non è più a discrezione dell'organo consultivo, posto che la novella
del 2009 circoscrive l'arco di tempo in parola a venti giorni.
di Stefano Villamena
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Segue … La riforma del Ministro Brunetta più nel
concreto (art. 16 - Attività consultiva)
La certezza dei tempi per l'attività consultiva
La novità che maggiormente colpisce in materia è quella introdotta
dal comma successivo che va a sostituire integralmente il
precedente comma 2, art. 16, cit.
Più in particolare si stabilisce che qualora il parere obbligatorio non
venga reso (ovvero l'organo chiamato a produrlo non abbia
rappresentato particolari esigenze istruttorie) nei termini sopra
richiamati, "è in facoltà dell'amministrazione richiedente di
procedere indipendentemente dall'espressione del parere ".
di Stefano Villamena
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concreto (art. 19 - DIA)
In questa materia la novità principale è quella di
escludere dalla DIA i procedimenti relativi a
"immigrazione”, "asilo e cittadinanza"
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più nel concreto
Un ultimo accenno merita la modifica dell’art. 29 della
legge n. 241/1990
1. In primo luogo viene esteso l'ambito dei destinatari della
legge del 1990 aggiungendo alle Amministrazioni statali
ed agli enti pubblici nazionali le "società con totale o
prevalente capitale pubblico ” (laddove queste ultime
esercitino funzioni amministrative)
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più nel concreto
2. Inoltre sono individuati dei principi (conseguenze per il ritardo
dell'amministrazione nella conclusione del procedimento; accordi,
tutela giurisdizionale; efficacia ed invalidità del provvedimento
amministrativo) che "tutte le amministrazioni pubbliche" sono tenute
ad osservare.
di Stefano Villamena
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più nel concreto
3. Infine regioni ed enti locali, nell'ambito dei procedimenti
amministrativi di rispettiva competenza, hanno possibilità di
intervento autonomo.
Ma questo deve essere finalizzato alla realizzazione di garanzie
non inferiori rispetto a quelle assicurate dalla legge 241/1990
di Stefano Villamena
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Seminario 1 - inserito 11-11-2009