01560/2014 N. _ _/__ REG.PROV.COLL. N. 01134/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1134 del 2014, proposto da: Augusto Umberto Marasco, Claudia Costanza Di Biase, Francesco Granata ed Emilio Paglialonga, rappresentati e difesi dagli avv.ti Giuliano Di Pardo, Nicola Scapillati, Andrea Latessa e Salvatore Di Pardo, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R. Puglia, Bari, in Bari, Piazza Massari; contro Ufficio Elettorale Centrale, Commissione Elettorale Circondariale di Foggia, U.T.G. - Prefettura di Foggia, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, Via Melo, 97; Comune di Foggia, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Barbato, con domicilio eletto presso Luigi D'Ambrosia, in Bari, Piazza Garibaldi, 23; nei connonti di Franco Landella, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gianluigi Pellegrino e Felice Eugenio Lorusso, con domicilio eletto presso Felice Eugenio Lorusso, in Bari, Via Amendola, 166/5; Giovanni De Rosa, Raimondo Ursitti, Gabriella Stefania Marina Grilli, Ilaria Mari, Luigi Fusco, Matteo De Martino, Joseph Spendido, Pasquale Cataneo, Antonio Vigiano, Giuseppe Mainiero, Lucio Rosario Ventura, Luigi Miranda, Salvatore De Martino, Alfonso Fiore, rappresentati e difesi dall'avv. Felice Eugenio Lorusso, con domicilio eletto presso Felice Eugenio Lorusso, in Bari, Via Amendola, 166/5; Domenico Verile, Consalvo Di Pasqua, Francesco Paolo La Torre, Pasquale Rignanese, Giuseppe Pertosa, Giovanni Perdonò, rappresentati e difesi dall'avv. Raffaele De Vitto, con domicilio eletto presso Rosa Cerabino, in Bari, Via Melo, 140; Erminia Roberto, Augusto Umberto Marasco, Sergio Clemente, Alfonso De Pellegrino, Pasquale Russo, Marcello Sciagura, Leonardo Iaccarino, Saverio Cassitti, Vincenzo Rizzi, Leonardo Di Gioia, Rosario Cusmai, Luigi Buonarota; Francesco Morese, Francesco Rocco D'Emilio, Carla Calabrese, Sergio Cangelli, Antonio Mauro De Filippis, Anna Paola Giuliani, Sergio Michele Lombardi, Eugenia Moffa, rappresentati e difesi dall'avv. Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto presso Maurizio Di Cagno, in Bari, Via Nicolai, 43; Bruno Longo, rappresentato e difeso clall'avv. Raffaele De Vitto, con ~. domicilio eletto presso Rosa Cerabino, in Bari, Via Melo, 141; per l'annullamento delle operazioni per l'elezione del Sindaco e del rinnovo del Consiglio Comunale di Foggia svolte si il 24 maggio 2014 e 1'8 giugno 2014 ed, in particolare, del verbale di proclamazione degli eletti sottoscritto dall'Ufficio Centrale Elettorale in data 18 luglio 2014; dei provvedimenti adottati dall'Ufficio Centrale Elettorale; delle operazioni elettorali e dei verbali delle Sezioni Elettorali di Foggia; di ogni altro atto presupposto, consequenziale elo comunque connesso ai precedenti, specificamente indicato in ricorso. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Ufficio Elettorale Centrale, della Commissione Elettorale Circondariale di Foggia, dell'U.T.G. Prefettura di Foggia, del Ministero dell'Interno, di Franco Landella, di Giovanni De Rosa, di Domenico Vetile, di Consalvo Di Pasqua, di Raimondo Ursitti, di Francesco Paolo La Torre, di Gabriella Stefania Marina Grilli, di Pasquale Rignanese, di Giuseppe Pertosa, di Ilaria Mari, di Luigi Fusco, di Matteo De Martino, di Giovanni Perdonò, di Francesco Morese, di Joseph Spendido, di Pasquale Cataneo, di Antonio Vigiano, di Giuseppe Mainiero, di Lucio Rosario Ventura, di Bruno Longo, di Luigi Miranda, di Francesco Rocco D'Emilio, di Carla Calabrese, di Sergio Cangelli, di Antonio Mauro De Filippis, di Anna Paola Giuliani, di Sergio Michele Lombardi, di Eugenia Moffa, .I di Salvatore De Martino, di Alfonso Fiore e del Comune di Foggia; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2014 il dotto Alfredo Giuseppe Allegretta; Uditi per le parti i difensori avv.ti Giuliano Di Pardo, Salvatore Di Pardo, Nicola Scapillati ed Andrea Latessa; Michele Barbato; Felice Eugenio Lorusso; Raffaele De Vitto; Valeria Pellegrino, per delega dell'avv. Gianluigi Pellegrino; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO Con ricorso elettorale pervenuto in Segreteria in data 10 ottobre 2014, Augusto Umberto Marasco, Claudia Costanza Di Biase, Francesco Granata e Emilio Paglialonga impugnavano dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, gli atti e i prO'vvedimenti meglio indicati in oggetto. Esponevano in fatto di essere tutti cittadini elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune di Foggia. Augusto Umberto Marasco, in particolare, era stato anche candidato sindaco alle ultime elezioni comunali svoltesi nel menzionato Comune, risultando eletto Consigliere. Più nel dettaglio, evidenziavano i ricorrenti che, in data 25 maggio 2014, si svolgeva il primo turno delle elezioni amministrative per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale di Foggia. (tl I due candidati sindaco più suffragati all' esito del pnrno turno risultavano essere Franco Landella e Augusto Umberto Marasco. Ricorrendone i presupposti di legge, in data 8 giugno 2014, SI svolgeva il ballottaggio fra i due candidati più suffragati, risultando eletto alla carica di Sindaco Franco Landella, con una differenza di 366 voti validi in più rispetto al candidato Augusto Umberto Marasco. Lamentavano i ricorrenti come l'intero procedimento elettorale - a partire dalla fase preparatoria di ammissione delle liste e dei candidati, sino allo scrutinio ed alla verbalizzazione dei risultati - risultava inficiato da una serie di vizi, i quali, oltre a denotare, in tesi, la assoluta superficialità nella conduzione delle operazioni elettorali, finivano con il minare la genuinità stessa dell'intera elezione, rendendone incerto ed inattendibile il relativo risultato. In particolare, sul piano strettamente giuridico 1 ricorrenti lamentavano l'illegittima proclamazione degli eletti per illegittima ammissione di liste e di candidati alla competizione elettorale, con violazione e falsa applicazione degli am. 28, 30 e 31 del D.P.R. n. 570/1960; dell'art. 21 del D.P.R. n. 445/2000; degli am. 37, 71, 72 e 73 del D.Lgs. n. 267/2000, oltre che con violazione e falsa applicazione della L. n. 81/1993; dell'art. 14 della L. n. 53/1990, nonché degli artt. 51 e 97 Cost.. In sintesi, con il primo motivo di ncorso, veruva lamentata l'illegittimità della omessa indicazione del luogo di autentica delle accettazioni delle candidature di tutti i candidati delle liste "Forza Italia Berlusconi per Landella" e "Movimento Politico Schittulli". Ci si doleva, nello specifico, che il pubblico ufficiale autenticante le sottoscrizioni relative alle accettazioni di candidatura dei candidati delle due liste menzionate avesse omesso di indicare il luogo ove l'autentica fosse avvenuta. In via subordinata, con un secondo motivo di ricorso veniva fatta oggetto di doglianza l'illegittima proclamazione degli eletti per illegittimità derivata dalla illegittima ammissione di liste alla competizione elettorale per violazione e falsa applicazione dell'art. 21 del D.P.R. n. 445/2000; degli artt. 37, 71, 72 e 73 del D.Lgs. n. 267/2000, oltre che con violazione e falsa applicazione della L. n. 81/1993, del D.P.R. n. 570/1960, della L. n. 53/1990, nonché degli artt. 51 e 97 Cost., con eccesso di potere per difetto di istruttoria ed erroneità di presupposto. In sintesi, con il secondo motivo di ricorso, si lamentava la presenza di un numero di sottoscrizioni valide inferiori a quello richiesto dalla legge per la presentazione delle liste. In base all'art. 3 della L. n. 81/1993, in Comuni come quello di Foggia, le liste elettorali dovevano essere presentate da almeno 350 elettori. In tesi di parte ricorrente, numerose liste elettorali collegate al candidato sindaco Landella non erano state presentate dal numero minimo di sottoscrittori previsto per legge, quali, in particolare, la lista "Movimento Politico Schittulli", la lista "Forza Italia Berlusconi per Landella", la lista "Nuovo Centro Destra - Alfano" e la lista "Destre Unite". Con un terzo ed ultimo motivo di ricorso veniva rilevata la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 570/1960, della L. n. 81/1993, e del D.Lgs. n. 267/2000, con eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, errore nei presupposti, contraddittorietà insanabile, irregolarità delle operazioni di voto. In sintesi, con detto conclusivo motivo di ricorso si lamentavano varie incongruenze ed irregolarità nelle operazioni di voto e nella verbalizzazione di queste ultime, ad es. per l'anomalo numero di schede nulle riscontrate (pari a n. 1385 schede), per mancanza di verbali di talune sezioni, per errori nei totali delle liste dei candidati consiglieri, per voti risultati cancellati in una sezione, per la mancanza del riepilogo dei voti in un'altra sezione e per la mancanza del totale dei voti di lista in ulteriori due sezioni. Complessivamente e conclusivamente, in tesi, veniva individuato in n. 18.958 il numero dei voti espressi su liste, in tesi, ritenute illegittime. Si chiedeva, di conseguenza, l'annullamento delle operazioni elettorali o, in subordine, del solo turno di ballottaggio, con ripetizione delle stesse senza la presenza delle liste illegittimamente ammesse. Con memoria pervenuta in Segreteria in data 21 ottobre 2014, SI costituivano nel presente giudizio Di Pasqua Consalvo, La Torre Francesco Paolo, Rignanese Pasquale, Perdonò Giovanni, Verile Domenico e Pertosa Giuseppe, in qualità di Consiglieri comunali del Comune di Foggia, contestando nel merito, in fatto ed in diritto, gli argomenti svolti da parte ricorrente, chiedendone il rigetto. Con memoria pervenuta in Segreteria in data 22 ottobre 2014, SI costituiva nel presente giudizio il Comune di Foggia, rilevando la conformità a legge di tutti gli atti e provvedimenti posti in essere dalla Pubblica Amministrazione, parimenti contestando nel merito, in fatto ed in diritto, gli argomenti svolti da parte ricorrente, chiedendone il rigetto. Con controricorso pervenuto in Segreteria in data 22 ottobre 2014, si costituivano nel presente giudizio Landella Franco, Giovanni De Rosa, Raimondo Ursitti, Gabriella Stefania Marina Grilli, Ilaria Mari, Luigi Fusco, Matteo De Martino,]oseph Spendido, Pasquale Cataneo, Antonio Vigiano, Giuseppe Mainiero, Lucio Rosario Ventura, Luigi Miranda, Salvatore De Martino e Alfonso Fiore, contestando l'inammissibilità e la contraddittorietà del ricorso introduttivo, ad ogni modo chiedendo rilevar si la sua infondatezza nel merito, in fatto ed in diritto. Con memoria pervenuta in Segreteria in data 11 novembre 2014, si costituiva nel presente giudizio altresÌ Bruno Longo, il quale chiedeva, preliminarmente ed in rito, la declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di rituale notifica nei suoi confronti, oltre che per difetto di tempestivo deposito del ricorso notificato, concludendo comunque per il rigetto dello stesso. Con atto pervenuto in Segreteria in data 12 novembre 2014, costituiva in giudizio l'Avvocatura SI erariale per il Ministero dell'Interno, l'Ufficio Elettorale Centrale preso il Comune di San Severo, la Commissione Circondariale Elettorale presso il Tribunale di Foggia e la Prefettura di Foggia - U.T.G., instando per il rigetto del d ricorso nel merito, sul presupposto della sua infondatezza in fatto ed in diritto. All'udienza pubblica del 16 dicembre 2014, sentite le parti, la causa veniva definitivamente trattenuta in decisione. Tutto ciò premesso, deve preliminarmente affrontarsi l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di rituale notifica nei confronti di Bruno Longa, oltre che per difetto di tempestivo deposito del ricorso notificato, Al di là della costituzione del Longo, comunque in concreto avvenuta, con il suo ipotizzato effetto sanante, deve risolutivamente rilevar si come il difetto di notifica eccepito non può essere addebitabile a condotta negligente dei ricorrenti i quali, previamente munitisi di apposito certificato anagrafico, hanno provveduto a notificare il ricorso introduttivo del presente giudizio all'indirizzo risultante da detta pubblica certificazione fidefacente. Si è in tal modo soddisfatto un congruo livello di diligenza processuale nell'effettuazione della notifica in questione, peraltro in concreto rivolta nei confronti non già di una parte necessaria del giudizio, ma di uno dei possibili controinteressati in quanto rivestente la mera qualità di Consigliere comunale, di per sé svincolata da una immedesimazione organica diretta ed individuale negli orgam rappresentativi dell'Ente locale delle cui elezioni si tratta. Del resto, il comma 3 dell'art. 130 c.p.a., nell'indicare le parti a cui il ricorso va notificato, è chiaro nel prevedere come destinatari della notifica, alla lettera c), le altre parti che vi hanno interesse e, ~ comunque," almeno un controinteressato". Tale requisito risulta ampiamente soddisfatto nel caso di spec1e, risultando chiamati in causa tutti i Consiglieri comunali neoeletti, oltre allo stesso Bruno Longo. Conclusivamente, l'eccepito difetto di rituale notifica - e di connesso intempestivo deposito del ricorso - deve essere disatteso per infondatezza della prospettazione ad esso sottesa. Venendo al merito delle questioni oggetto del caso di spec1e potendosi de plano trattare unitamente al merito le ulteriori eccezioni preliminari di mero rito, di inammissibilità e contraddittorietà - deve subito evidenziarsi che il ricorso introduttivo del presente giudizio è infondato e, pertanto, non può essere accolto. Quanto al primo motivo di ricorso, esso si fonda sulla ritenuta illegittimità dell'ammissione alla competizione elettorale delle liste "Forza Italia Berlusconi per Landella" e "Movimento Politico Schittulli" e dei relativi candidati, in quanto, in relazione a tutti i detti candidati, sarebbe stata omessa l'indicazione del luogo di autentica dell'accettazione delle candidature. La doglianza è priva di pregio. Vi è anzitutto da rilevare che, nelle autentiche oggetto di contenzioso, l'indicazione del luogo costituisce elemento strutturalmente indefettibile delle stesse, a norma dell'art. art. 21 del D.P.R. n. 445/2000. Nel caso di specie, tuttavia, il luogo di autentica risulta desumibile da plurimi elementi riferibili al contesto documentale dell'autentica /~ medesima. Deve infatti essere chiaro che le minuziose formalità prescritte nel quadro del procedimento elettorale hanno un senso tecnico giuridico in quanto rivestono non solo carattere tassativo rispetto alle evidenti fInalità pubblicistiche del detto procedimento e della sua essenzialità per le fInalità proprie della vita democratica, ma hanno anche, al contempo, carattere strumentale rispetto ai canoni di buon andamento ed imparzialità (cfr. art. 97 Cost.) cui anche detto procedimento non può non ispirarsi. Deve inoltre adeguatamente tenersi da conto che la disciplina legale sopra ricordata non detta le modalità specifIche di indicazione testuale del luogo nell'ambito della redazione materiale dell'autentica. N on appare, pertanto, corretto attenersi ad una lettura meramente formalistica di dette prescrizioni, ove, sia pure a seguito di una omessa indicazione formale del luogo, non vengano a mancare in concreto i presupposti essenziali di. univocità e chiarezza del risultato documentale che scaturisce dall'autentica nel suo complesso e dall'espletamento del procedimento elettorale nelle sue varie fasi. Nel caso di specie, il luogo città di Foggia dove si sono svolte le operazioni di autentica della sottoscrizione dell'accettazione delle candidature da parte dei candidati delle liste "Forza Italia Berlusconi per Landella" e "Movimento Politico Schittulli" risulta palesemente indicato, nella serie di documenti in questione, dalla avvenuta sistematica apposizione del timbro tondo in calce ai medesimi, recante la dicitura "Comune di Foggia", che, pur costituendo adempimento cionondimeno formale separato causalmente e distinto efficiente dell'autentica, nel supporto , e alla determinazione documentale del luogo dove l'autentica è stata effettuata. Il soggetto che procedeva all'autentica, peraltro, risultava essere Consigliere comunale uscente. Come è noto, tale soggetto si vede riconoscere un potere di autentica di firme unicamente nell'ambito del territorio del Comune nel quale egli è stato eletto. Con lo stesso procedere all'autentica, egli attesta - fmo a querela di falso che, nel caso di specie, non risulta esservi stata - il legittimo esercizio del proprio potere di pubblico ufficiale autenticatore. La dichiarazione resa da quest'ultimo è fidefacente fmo a querela di falso, altresì, della avvenuta sottoscrizione in sua presenza cosÌ come resa da colui o colei che appone la propria fmna, anche in ordine al luogo indicato nel timbro apposto in calce. Ponendo ad unitario sistema tali convergenti elementi, Si gmnge facilmente a ritenere che la omessa indicazione fatta oggetto di doglianza costituisce una oggettiva irregolarità, di per sé tuttavia non suscettiva di viziare ineluttabilmente il procedimento elettorale nel suo complesso, in quanto dall'insieme degli elementi sopra ricordati risulta possibile giungere ad una univoca determinazione del luogo ove l'autentica è stata effettuata (cfr., per una identica ratio decidendi, Cons. Stato, Sez. V, Sentenza n. 1074 del 6 marzo 2006). Lo stesso Consiglio di Stato, nella recentissima Sentenza 22 gennaio 2014 fl. 282, pur occupandosi di un caso di specie profondamentc~ difforme da quello di cui al presente procedimento, ad una lettura attenta, se da un lato ha ribadito il principio generale in materia elettorale, secondo cui le invalidità che inficiano il procedimento di autenticazione delle firme dei cittadini che accettano la candidatura o che presentano le liste come delegati, non assumono un rilievo meramente formale, ma sostanziale; dall'altro lato ha dato una lettura estensiva dei requisiti formali di cui alla norma, sancendo che, nella parte in cui quest'ultima esige che "... i'autentica~one è redatta di seguito alla sottoscri~one ... ", la stessa non impedisce che le autentiche siano apposte nella parte retrostante del foglio contenente la dichiarazione di accettazione della candidatura (o di presentazione delle liste), invero sottolineando che nessuna norma impedisce al pubblico ufficiale di verbalizzare l'operazione di autenticazione della dichiarazione sul retro del foglio contenente la dichiarazione stessa. Tale impostazione, all'evidenza estensiva dei requisiti formali di autentica, supporta altresì la decisione di rigetto del primo motivo di ricorso di cui al caso oggetto di presente scrutinio. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta che le liste "Movimento Politico Schittulli", "Forza Italia Berlusconi per Landella", "Nuovo Centro Destra Alfano" e "Destre Unite" siano state illegittimamente ammesse alla competizione elettorale, oltre che per i rilievi già svolti in sede di primo motivo, anche per la erroneità dell'indicazione delle generalità di alcuni candidati per esse indicati, nonché per la mancanza, nel caso di altri elettori, del certificato elettorale, con irregolarità complessive che avrebbero reso il numer~ delle sottoscrizioni valide per clascuna lista inferiore al numero minimo legale di 350 elettori per ciascuna lista, oltre che per la mancata indicazione del numero delle sottoscrizioni a cui l'autentica si riferisce. Anche il secondo motivo di ncorso è infondato e deve, di conseguenza, essere disatteso. Parte ricorrente enuclea in ricorso una ampia, ma in ultima analisi oggettivamente ripetitiva, serie di errori anagrafici dello stesso genere . . o refusi occasionali lflcorSl nell'indicazione nominativa dei sottoscrittori di cui alle menzionate liste. Pur non potendosi in questa sede scendere nella valutazione analitica di ciascuna singola sottoscrizione, in conseguenza della struttura particolarmente accelerata del rito elettorale, non ci si può esimere da alcune considerazioni di ordine generale valide per categorie comuni di sottoscrizioni, da considerarsi, in tesi di parte ricorrente, come viziate. Deve anzitutto evidenziarsi che, nel contesto della vasta produzione attizia e provvedimentale riconnessa alle operazioni elettorali in un Comune di significativa importanza quale quello di Foggia, il refuso anagrafico sui prenomi, sul luogo o sulla data di nascita di elettori, sottoscrittori di lista o candidati non costituisce un eventualità remota, ma, al contrario, assurge al rango di certezza statistica. In caso di errore anagrafico materiale, esso può assumere rilevanza in termini di effettiva incertezza del nominativo in questione solo nel caso in cui le risultanze anagrafiche non siano univoche, ossia solo nel ~. (0t "'.. caso ill CUl esistano casi di omon11Il1a riscontrabili all'anagrafe comunale, in forza dei quali possa argomentatamente sostenersi una oggettiva ed invillcibile incertezza fra il nominativo indicato e la persona cui quel nominativo si riferisce. In numerosi casi di refusi anagrafici portati all' attenzione di questo Collegio nel quadro del secondo motivo di doglianza, manca del tutto da parte del ricorrente alcuna prova nel senso sopra indicato. Parimenti, se rispetto al nominativo contestato risultano ricavabili gli estremi di un idoneo documento dal quale sia possibile risalire alle oggettive generalità della persona indicata, deve concludersi, anche in tal caso, per la univoca identificabilità del soggetto in questione, con irrilevanza delle censure in proposito sollevate (cfr., con analoga ratio, Cons. Stato, Sez. V, Sentenza n. 4253 dl 5 luglio 2006). A fortiori tale discorso vale nel caso in cui la Commissione elettorale circondariale abbia ad es. ammesso le liste elettorali indicando le esatte generalità di taluni candidati, così come desumibili dai certificati elettorali allegati all'accettazione della candidatura, in tal modo integrando e correggendo ufficiosamente meri refusi pregressi, dovuti essenzialmente, lo si ribadisce, all'elevato numero di soggetti coinvolti nel procedimento elettorale. Quanto alla mancata indicazione negli "Atti separati" del numero dei sottoscrittori nella parte riservata all'autentica, deve anzitutto rilevarsi che i modelli prestampati predisposti dal Ministero dell'Interno pongono fra parentesi il punto dove indicare il detto numero, in tal modo facendolo ritenere un elemento non essenziale ai fmi ~ dell'autentica. Ad ogro buon conto, nell'atto principale, da considerarsi in modo unitario assieme agli atti separati, è comunque riportato il numero totale dei sottoscrittori corrispondente alla sommatoria del numero totale dei sottoscrittori degli atti separati. Anche tale articolata censura si appalesa, dunque, come meramente formalistica, essenzialmente incentrata su meri errori materiali chiaramente riconoscibili, priva di per sé di una effettiva incidenza sulla genuinità del procedimento elettorale e, pertanto, immeritevole di accoglimento. Quanto infine al terzo motivo di ncorso, inerente alla ritenuta violazione degli aspetti generali e della regolarità sostanziale delle operazioni elettorali, anch'esso dovrà essere disatteso a causa della sua intrinseca in fondatezza. Al di là di considerazioni generiche e non particolarmente strutturate in forma di specifico motivo di ricorso, quali ad es. quelle relative all'anomalo numero di schede nulle in tesi manifestatosi nell'ultima competizione elettorale, deve subito evidenziarsi in relazione al terzo motivo di doglianza che, quanto alle ritenute insanabili irregolarità, l'Ufficio Elettorale Centrale ha redatto apposito verbale in data 18 luglio 2014 recante al suo interno l'attestazione formale di diverse irregolarità, quali la mancanza dei verbali per talune Sezioni e la redazione di alcuni di essi a matita. Tali rilievi così come ripresi nel terzo motivo di ricorso, oltre ad essere formulati in modo generico, restituiscono un quadro comprensibile di mere difficoltà operative e materiali nelle qU~ possono essere incorsi presidenti di seggIo e scrutatori di talune SeZl0nl. A poco vale però contestare, sul punto, l'operato dell'Ufficio Elettorale Centrale, il quale avrebbe proceduto alla proclamazione degli eletti in presenza di verbali incompleti o mancanti, compilati a matita, incerti o redatti sulla scorta di quanto relazionato dai presidenti di seggio. Al contrario può osservarsi che il compito istituzionale dell'Ufficio Elettorale Centrale è proprio quello di giungere ad una proclamazione degli eletti in modo rapido ed efficace, anche in presenza di verbali parzialmente completi o altrimenti irregolari. Ove difformemente si opinasse, si dovrebbe procrastinare la proclamazione degli eletti fino alla compiuta chiarezza e/o integrale regolarizzazione di tutto il materiale procedimentale elettorale raccolto dalle singole SeZl0nl, m tal modo fmendo per inammissibilmente ritardare una proclamazione degli eletti che costituisce atto essenziale della nuova consiliatura e della vita istituzionale dell'Ente locale. Del resto, in ogni caso, parte ricorrente non è stata in grado di dimostrare sul piano istruttorio 1'erroneità del risultato amministrativo elettorale cui è giunto il suddetto Ufficio. Alla stregua delle considerazioni sin qui svolte, conclusivamente, il ricorso è infondato e deve essere respinto. Vista la particolare complessità del caso di specie e tenuto conto della peculiare novità della questione nei suoi stretti elementi di f a t t o W ritiene il Collegio che sussistano 1 presupposti di legge per compensare integralmente le spese di lite fra le parti. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Manda alla Segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito ai sensi dell'art. 130, comma 8, cod. proc. amm .. Ordina che la presente sentenza Sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2014 con l'intervento dei magistrati: Corrado Allegretta, Presidente Francesco Cocomile, Primo Referendario Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore IL PRESIDENTE . DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il dr;;:.? potr I l IL SEGRETARIO Il Segretario Ge Dott.s. aie /Ypl1; (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)