01560/2014
N. _ _/__ REG.PROV.COLL.
N. 01134/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA
ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1134 del 2014, proposto da:
Augusto Umberto Marasco, Claudia Costanza Di Biase, Francesco
Granata ed Emilio Paglialonga, rappresentati e difesi dagli avv.ti
Giuliano Di Pardo, Nicola Scapillati, Andrea Latessa e Salvatore Di
Pardo, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R. Puglia, Bari, in
Bari, Piazza Massari;
contro
Ufficio Elettorale Centrale, Commissione Elettorale Circondariale di Foggia, U.T.G. - Prefettura di Foggia, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, Via Melo, 97; Comune di Foggia, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Barbato, con domicilio eletto presso Luigi D'Ambrosia, in Bari, Piazza Garibaldi, 23; nei connonti di
Franco Landella, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gianluigi
Pellegrino e Felice Eugenio Lorusso, con domicilio eletto presso
Felice Eugenio Lorusso, in Bari, Via Amendola, 166/5;
Giovanni De Rosa, Raimondo Ursitti, Gabriella Stefania Marina
Grilli, Ilaria Mari, Luigi Fusco, Matteo De Martino, Joseph Spendido,
Pasquale Cataneo, Antonio Vigiano, Giuseppe Mainiero, Lucio
Rosario Ventura, Luigi Miranda, Salvatore De Martino, Alfonso
Fiore, rappresentati e difesi dall'avv. Felice Eugenio Lorusso, con
domicilio eletto presso Felice Eugenio Lorusso, in Bari, Via
Amendola, 166/5;
Domenico Verile, Consalvo Di Pasqua, Francesco Paolo La Torre,
Pasquale
Rignanese,
Giuseppe
Pertosa,
Giovanni
Perdonò,
rappresentati e difesi dall'avv. Raffaele De Vitto, con domicilio eletto
presso Rosa Cerabino, in Bari, Via Melo, 140;
Erminia Roberto, Augusto Umberto Marasco, Sergio Clemente,
Alfonso De Pellegrino, Pasquale Russo, Marcello Sciagura, Leonardo
Iaccarino, Saverio Cassitti, Vincenzo Rizzi, Leonardo Di Gioia,
Rosario Cusmai, Luigi Buonarota;
Francesco Morese, Francesco Rocco D'Emilio, Carla Calabrese,
Sergio Cangelli, Antonio Mauro De Filippis, Anna Paola Giuliani,
Sergio Michele Lombardi, Eugenia Moffa, rappresentati e difesi
dall'avv. Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto presso Maurizio Di
Cagno, in Bari, Via Nicolai, 43;
Bruno Longo, rappresentato e difeso clall'avv. Raffaele De Vitto, con ~.
domicilio eletto presso Rosa Cerabino, in Bari, Via Melo, 141;
per l'annullamento
delle operazioni per l'elezione del Sindaco e del rinnovo del Consiglio Comunale di Foggia svolte si il 24 maggio 2014 e 1'8 giugno 2014 ed, in particolare, del verbale di proclamazione degli eletti sottoscritto dall'Ufficio Centrale Elettorale in data 18 luglio 2014; dei provvedimenti adottati dall'Ufficio Centrale Elettorale; delle operazioni elettorali e dei verbali delle Sezioni Elettorali di Foggia; di ogni altro atto presupposto, consequenziale elo comunque connesso ai precedenti, specificamente indicato in ricorso. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Ufficio Elettorale Centrale, della Commissione Elettorale Circondariale di Foggia, dell'U.T.G. ­
Prefettura di Foggia, del Ministero dell'Interno, di Franco Landella, di Giovanni De Rosa, di Domenico Vetile, di Consalvo Di Pasqua, di Raimondo Ursitti, di Francesco Paolo La Torre, di Gabriella Stefania Marina Grilli, di Pasquale Rignanese, di Giuseppe Pertosa, di Ilaria Mari, di Luigi Fusco, di Matteo De Martino, di Giovanni Perdonò, di Francesco Morese, di Joseph Spendido, di Pasquale Cataneo, di Antonio Vigiano, di Giuseppe Mainiero, di Lucio Rosario Ventura, di Bruno Longo, di Luigi Miranda, di Francesco Rocco D'Emilio, di Carla Calabrese, di Sergio Cangelli, di Antonio Mauro De Filippis, di Anna Paola Giuliani, di Sergio Michele Lombardi, di Eugenia Moffa, .I
di Salvatore De Martino, di Alfonso Fiore e del Comune di Foggia; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2014 il dotto Alfredo Giuseppe Allegretta; Uditi per le parti i difensori avv.ti Giuliano Di Pardo, Salvatore Di Pardo, Nicola Scapillati ed Andrea Latessa; Michele Barbato; Felice Eugenio Lorusso; Raffaele De Vitto; Valeria Pellegrino, per delega dell'avv. Gianluigi Pellegrino; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO
Con ricorso elettorale pervenuto in Segreteria in data 10 ottobre 2014,
Augusto Umberto Marasco, Claudia Costanza Di Biase, Francesco
Granata e Emilio Paglialonga impugnavano dinanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, gli atti e i
prO'vvedimenti meglio indicati in oggetto.
Esponevano in fatto di essere tutti cittadini elettori iscritti nelle liste
elettorali del Comune di Foggia.
Augusto Umberto Marasco, in particolare, era stato anche candidato
sindaco alle ultime elezioni comunali svoltesi nel menzionato
Comune, risultando eletto Consigliere.
Più nel dettaglio, evidenziavano i ricorrenti che, in data 25 maggio
2014, si svolgeva il primo turno delle elezioni amministrative per il
rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale di Foggia.
(tl I due candidati sindaco più suffragati all' esito del pnrno turno
risultavano essere Franco Landella e Augusto Umberto Marasco.
Ricorrendone i presupposti di legge, in data 8 giugno 2014,
SI
svolgeva il ballottaggio fra i due candidati più suffragati, risultando
eletto alla carica di Sindaco Franco Landella, con una differenza di
366 voti validi in più rispetto al candidato Augusto Umberto Marasco.
Lamentavano i ricorrenti come l'intero procedimento elettorale - a
partire dalla fase preparatoria di ammissione delle liste e dei candidati,
sino allo scrutinio ed alla verbalizzazione dei risultati - risultava
inficiato da una serie di vizi, i quali, oltre a denotare, in tesi, la assoluta
superficialità nella conduzione delle operazioni elettorali, finivano con
il minare la genuinità stessa dell'intera elezione, rendendone incerto
ed inattendibile il relativo risultato.
In
particolare,
sul
piano
strettamente giuridico
1
ricorrenti
lamentavano l'illegittima proclamazione degli eletti per illegittima
ammissione di liste e di candidati alla competizione elettorale, con
violazione e falsa applicazione degli am. 28, 30 e 31 del D.P.R. n.
570/1960; dell'art. 21 del D.P.R. n. 445/2000; degli am. 37, 71, 72 e
73 del D.Lgs. n. 267/2000, oltre che con violazione e falsa
applicazione della L. n. 81/1993; dell'art. 14 della L. n. 53/1990,
nonché degli artt. 51 e 97 Cost..
In sintesi, con il primo motivo di ncorso, veruva lamentata
l'illegittimità della omessa indicazione del luogo di autentica delle
accettazioni delle candidature di tutti i candidati delle liste "Forza
Italia Berlusconi per Landella" e "Movimento Politico Schittulli".
Ci si doleva, nello specifico, che il pubblico ufficiale autenticante le
sottoscrizioni relative alle accettazioni di candidatura dei candidati
delle due liste menzionate avesse omesso di indicare il luogo ove
l'autentica fosse avvenuta.
In via subordinata, con un secondo motivo di ricorso veniva fatta
oggetto di doglianza l'illegittima proclamazione degli eletti per
illegittimità derivata dalla illegittima ammissione di liste alla
competizione elettorale per violazione e falsa applicazione dell'art. 21
del D.P.R. n. 445/2000; degli artt. 37, 71, 72 e 73 del D.Lgs. n.
267/2000, oltre che con violazione e falsa applicazione della L. n.
81/1993, del D.P.R. n. 570/1960, della L. n. 53/1990, nonché degli
artt. 51 e 97 Cost., con eccesso di potere per difetto di istruttoria ed
erroneità di presupposto.
In sintesi, con il secondo motivo di ricorso, si lamentava la presenza
di un numero di sottoscrizioni valide inferiori a quello richiesto dalla
legge per la presentazione delle liste.
In base all'art. 3 della L. n. 81/1993,
in
Comuni come quello di
Foggia, le liste elettorali dovevano essere presentate da almeno 350
elettori.
In tesi di parte ricorrente, numerose liste elettorali collegate al
candidato sindaco Landella non erano state presentate dal numero
minimo di sottoscrittori previsto per legge, quali, in particolare, la lista
"Movimento Politico Schittulli", la lista "Forza Italia Berlusconi per
Landella", la lista "Nuovo Centro Destra - Alfano" e la lista "Destre
Unite".
Con un terzo ed ultimo motivo di ricorso veniva rilevata la violazione
e falsa applicazione del D.P.R. n. 570/1960, della L. n. 81/1993, e del
D.Lgs.
n.
267/2000,
con
eccesso
di
potere
per illogicità,
irragionevolezza, errore nei presupposti, contraddittorietà insanabile,
irregolarità delle operazioni di voto.
In sintesi, con detto conclusivo motivo di ricorso si lamentavano
varie incongruenze ed irregolarità nelle operazioni di voto e nella
verbalizzazione di queste ultime, ad es. per l'anomalo numero di
schede nulle riscontrate (pari a n. 1385 schede), per mancanza di
verbali di talune sezioni, per errori nei totali delle liste dei candidati
consiglieri, per voti risultati cancellati in una sezione, per la mancanza
del riepilogo dei voti in un'altra sezione e per la mancanza del totale
dei voti di lista in ulteriori due sezioni.
Complessivamente e conclusivamente, in tesi, veniva individuato in n.
18.958 il numero dei voti espressi su liste, in tesi, ritenute illegittime.
Si chiedeva, di conseguenza, l'annullamento delle operazioni elettorali
o, in subordine, del solo turno di ballottaggio, con ripetizione delle
stesse senza la presenza delle liste illegittimamente ammesse.
Con memoria pervenuta in Segreteria in data 21 ottobre 2014,
SI
costituivano nel presente giudizio Di Pasqua Consalvo, La Torre
Francesco Paolo, Rignanese Pasquale, Perdonò Giovanni, Verile
Domenico e Pertosa Giuseppe, in qualità di Consiglieri comunali del
Comune di Foggia, contestando nel merito, in fatto ed in diritto, gli
argomenti svolti da parte ricorrente, chiedendone il rigetto.
Con memoria pervenuta in Segreteria in data 22 ottobre 2014,
SI
costituiva nel presente giudizio il Comune di Foggia, rilevando la
conformità a legge di tutti gli atti e provvedimenti posti in essere dalla
Pubblica Amministrazione, parimenti contestando nel merito, in fatto
ed in diritto, gli argomenti svolti da parte ricorrente, chiedendone il
rigetto.
Con controricorso pervenuto in Segreteria in data 22 ottobre 2014, si
costituivano nel presente giudizio Landella Franco, Giovanni De
Rosa, Raimondo Ursitti, Gabriella Stefania Marina Grilli, Ilaria Mari,
Luigi Fusco, Matteo De Martino,]oseph Spendido, Pasquale Cataneo,
Antonio Vigiano, Giuseppe Mainiero, Lucio Rosario Ventura, Luigi
Miranda, Salvatore De Martino e Alfonso Fiore, contestando
l'inammissibilità e la contraddittorietà del ricorso introduttivo, ad ogni
modo chiedendo rilevar si la sua infondatezza nel merito, in fatto ed in
diritto.
Con memoria pervenuta in Segreteria in data 11 novembre 2014, si
costituiva nel presente giudizio altresÌ Bruno Longo, il quale chiedeva,
preliminarmente ed in rito, la declaratoria di inammissibilità del
ricorso per difetto di rituale notifica nei suoi confronti, oltre che per
difetto di tempestivo deposito del ricorso notificato, concludendo
comunque per il rigetto dello stesso.
Con atto pervenuto in Segreteria in data 12 novembre 2014,
costituiva in giudizio
l'Avvocatura
SI
erariale per il Ministero
dell'Interno, l'Ufficio Elettorale Centrale preso il Comune di San
Severo, la Commissione Circondariale Elettorale presso il Tribunale
di Foggia e la Prefettura di Foggia - U.T.G., instando per il rigetto del
d­
ricorso nel merito, sul presupposto della sua infondatezza in fatto ed
in diritto.
All'udienza pubblica del 16 dicembre 2014, sentite le parti, la causa
veniva definitivamente trattenuta in decisione.
Tutto ciò premesso, deve preliminarmente affrontarsi l'eccezione di
inammissibilità del ricorso per difetto di rituale notifica nei confronti
di Bruno Longa, oltre che per difetto di tempestivo deposito del
ricorso notificato,
Al di là della costituzione del Longo, comunque in concreto avvenuta,
con il suo ipotizzato effetto sanante, deve risolutivamente rilevar si
come il difetto di notifica eccepito non può essere addebitabile a
condotta negligente dei ricorrenti i quali, previamente munitisi di
apposito certificato anagrafico, hanno provveduto a notificare il
ricorso introduttivo del presente giudizio all'indirizzo risultante da
detta pubblica certificazione fidefacente.
Si è in tal modo soddisfatto un congruo livello di diligenza
processuale nell'effettuazione della notifica in questione, peraltro in
concreto rivolta nei confronti non già di una parte necessaria del
giudizio, ma di uno dei possibili controinteressati in quanto rivestente
la mera qualità di Consigliere comunale, di per sé svincolata da una
immedesimazione organica diretta ed individuale negli orgam
rappresentativi dell'Ente locale delle cui elezioni si tratta.
Del resto, il comma 3 dell'art. 130 c.p.a., nell'indicare le parti a cui il
ricorso va notificato, è chiaro nel prevedere come destinatari della
notifica, alla lettera c), le altre parti che vi hanno interesse e, ~
comunque," almeno un controinteressato".
Tale requisito risulta ampiamente soddisfatto nel caso di spec1e,
risultando chiamati in causa tutti i Consiglieri comunali neoeletti, oltre
allo stesso Bruno Longo.
Conclusivamente, l'eccepito difetto di rituale notifica - e di connesso
intempestivo deposito del ricorso - deve essere disatteso per
infondatezza della prospettazione ad esso sottesa.
Venendo al merito delle questioni oggetto del caso di spec1e ­
potendosi de plano trattare unitamente al merito le ulteriori eccezioni
preliminari di mero rito, di inammissibilità e contraddittorietà - deve
subito evidenziarsi che il ricorso introduttivo del presente giudizio è
infondato e, pertanto, non può essere accolto.
Quanto al primo motivo di ricorso, esso si fonda sulla ritenuta
illegittimità dell'ammissione alla competizione elettorale delle liste
"Forza Italia Berlusconi per Landella" e "Movimento Politico
Schittulli" e dei relativi candidati, in quanto, in relazione a tutti i detti
candidati, sarebbe stata omessa l'indicazione del luogo di autentica
dell'accettazione delle candidature.
La doglianza è priva di pregio.
Vi è anzitutto da rilevare che, nelle autentiche oggetto di contenzioso,
l'indicazione
del
luogo
costituisce
elemento
strutturalmente
indefettibile delle stesse, a norma dell'art. art. 21 del D.P.R. n.
445/2000.
Nel caso di specie, tuttavia, il luogo di autentica risulta desumibile da
plurimi elementi riferibili al contesto documentale dell'autentica
/~ medesima.
Deve infatti essere chiaro che le minuziose formalità prescritte nel
quadro del procedimento elettorale hanno un senso tecnico giuridico
in quanto rivestono non solo carattere tassativo rispetto alle evidenti
fInalità pubblicistiche del detto procedimento e della sua essenzialità
per le fInalità proprie della vita democratica, ma hanno anche, al
contempo, carattere strumentale rispetto
ai
canoni di buon
andamento ed imparzialità (cfr. art. 97 Cost.) cui anche detto
procedimento non può non ispirarsi.
Deve inoltre adeguatamente tenersi da conto che la disciplina legale
sopra ricordata non detta le modalità specifIche di indicazione testuale
del luogo nell'ambito della redazione materiale dell'autentica.
N on appare, pertanto, corretto attenersi ad una lettura meramente
formalistica di dette prescrizioni, ove, sia pure a seguito di una
omessa indicazione formale del luogo, non vengano a mancare in
concreto i presupposti essenziali di. univocità e chiarezza del risultato
documentale che scaturisce dall'autentica nel suo complesso e
dall'espletamento del procedimento elettorale nelle sue varie fasi.
Nel caso di specie, il luogo
città di Foggia
dove si sono svolte le
operazioni di autentica della sottoscrizione dell'accettazione delle
candidature da parte dei candidati delle liste "Forza Italia Berlusconi
per Landella" e "Movimento Politico Schittulli" risulta palesemente
indicato, nella serie di documenti in questione, dalla avvenuta
sistematica apposizione del timbro tondo in calce ai medesimi,
recante la dicitura "Comune di Foggia", che, pur costituendo
adempimento
cionondimeno
formale
separato
causalmente
e
distinto
efficiente
dell'autentica,
nel
supporto
,
e
alla
determinazione documentale del luogo dove l'autentica è stata
effettuata.
Il soggetto che procedeva all'autentica, peraltro, risultava essere
Consigliere comunale uscente. Come è noto, tale soggetto si vede
riconoscere un potere di autentica di firme unicamente nell'ambito del
territorio del Comune nel quale egli è stato eletto.
Con lo stesso procedere all'autentica, egli attesta - fmo a querela di
falso che, nel caso di specie, non risulta esservi stata - il legittimo
esercizio del proprio potere di pubblico ufficiale autenticatore.
La dichiarazione resa da quest'ultimo è fidefacente fmo a querela di
falso, altresì, della avvenuta sottoscrizione in sua presenza cosÌ come
resa da colui o colei che appone la propria fmna, anche in ordine al
luogo indicato nel timbro apposto in calce.
Ponendo ad unitario sistema tali convergenti elementi,
Si
gmnge
facilmente a ritenere che la omessa indicazione fatta oggetto di
doglianza costituisce una oggettiva irregolarità, di per sé tuttavia non
suscettiva di viziare ineluttabilmente il procedimento elettorale nel
suo complesso, in quanto dall'insieme degli elementi sopra ricordati
risulta possibile giungere ad una univoca determinazione del luogo
ove l'autentica è stata effettuata (cfr., per una identica ratio decidendi,
Cons. Stato, Sez. V, Sentenza n. 1074 del 6 marzo 2006).
Lo stesso Consiglio di Stato, nella recentissima Sentenza 22 gennaio 2014
fl.
282, pur occupandosi di un caso di specie
profondamentc~ difforme da quello di cui al presente procedimento, ad una lettura
attenta, se da un lato ha ribadito il principio generale in materia
elettorale, secondo cui le invalidità che inficiano il procedimento di
autenticazione delle firme dei cittadini che accettano la candidatura o
che presentano le liste come delegati, non assumono un rilievo
meramente formale, ma sostanziale; dall'altro lato ha dato una lettura
estensiva dei requisiti formali di cui alla norma, sancendo che, nella
parte in cui quest'ultima esige che "... i'autentica~one è redatta di seguito
alla sottoscri~one ... ", la stessa non impedisce che le autentiche siano
apposte nella parte retrostante del foglio contenente la dichiarazione
di accettazione della candidatura (o di presentazione delle liste),
invero sottolineando che nessuna norma impedisce al pubblico
ufficiale
di
verbalizzare
l'operazione
di
autenticazione
della
dichiarazione sul retro del foglio contenente la dichiarazione stessa.
Tale impostazione, all'evidenza estensiva dei requisiti formali di
autentica, supporta altresì la decisione di rigetto del primo motivo di
ricorso di cui al caso oggetto di presente scrutinio.
Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta che le liste
"Movimento Politico Schittulli", "Forza Italia Berlusconi per
Landella", "Nuovo Centro Destra
Alfano" e "Destre Unite" siano
state illegittimamente ammesse alla competizione elettorale, oltre che
per i rilievi già svolti in sede di primo motivo, anche per la erroneità
dell'indicazione delle generalità di alcuni candidati per esse indicati,
nonché per la mancanza, nel caso di altri elettori, del certificato
elettorale, con irregolarità complessive che avrebbero reso il numer~
delle sottoscrizioni valide per clascuna lista inferiore al numero
minimo legale di 350 elettori per ciascuna lista, oltre che per la
mancata indicazione del numero delle sottoscrizioni a cui l'autentica si
riferisce.
Anche il secondo motivo di ncorso è infondato e deve, di
conseguenza, essere disatteso.
Parte ricorrente enuclea in ricorso una ampia, ma in ultima analisi
oggettivamente ripetitiva, serie di errori anagrafici dello stesso genere
.
.
o refusi occasionali lflcorSl nell'indicazione nominativa dei
sottoscrittori di cui alle menzionate liste.
Pur non potendosi in questa sede scendere nella valutazione analitica
di ciascuna singola sottoscrizione, in conseguenza della struttura
particolarmente accelerata del rito elettorale, non ci si può esimere da
alcune considerazioni di ordine generale valide per categorie comuni
di sottoscrizioni, da considerarsi, in tesi di parte ricorrente, come
viziate.
Deve anzitutto evidenziarsi che, nel contesto della vasta produzione
attizia e provvedimentale riconnessa alle operazioni elettorali in un
Comune di significativa importanza quale quello di Foggia, il refuso
anagrafico sui prenomi, sul luogo o sulla data di nascita di elettori,
sottoscrittori di lista o candidati non costituisce un eventualità
remota, ma, al contrario, assurge al rango di certezza statistica.
In caso di errore anagrafico materiale, esso può assumere rilevanza in
termini di effettiva incertezza del nominativo in questione solo nel
caso in cui le risultanze anagrafiche non siano univoche, ossia solo nel ~.
(0t "'..
caso
ill
CUl
esistano casi di omon11Il1a riscontrabili all'anagrafe
comunale, in forza dei quali possa argomentatamente sostenersi una
oggettiva ed invillcibile incertezza fra il nominativo indicato e la
persona cui quel nominativo si riferisce.
In numerosi casi di refusi anagrafici portati all' attenzione di questo
Collegio nel quadro del secondo motivo di doglianza, manca del tutto
da parte del ricorrente alcuna prova nel senso sopra indicato.
Parimenti, se rispetto al nominativo contestato risultano ricavabili gli
estremi di un idoneo documento dal quale sia possibile risalire alle
oggettive generalità della persona indicata, deve concludersi, anche in
tal caso, per la univoca identificabilità del soggetto in questione, con
irrilevanza delle censure in proposito sollevate (cfr., con analoga ratio,
Cons. Stato, Sez. V, Sentenza n. 4253 dl 5 luglio 2006).
A fortiori tale discorso vale nel caso in cui la Commissione elettorale
circondariale abbia ad es. ammesso le liste elettorali indicando le
esatte generalità di taluni candidati, così come desumibili dai certificati
elettorali allegati all'accettazione della candidatura, in tal modo
integrando e correggendo ufficiosamente meri refusi pregressi, dovuti
essenzialmente, lo si ribadisce, all'elevato numero di soggetti coinvolti
nel procedimento elettorale.
Quanto alla mancata indicazione negli "Atti separati" del numero dei
sottoscrittori nella parte riservata all'autentica, deve anzitutto rilevarsi
che i modelli prestampati predisposti dal Ministero dell'Interno
pongono fra parentesi il punto dove indicare il detto numero, in tal
modo facendolo ritenere un elemento non essenziale ai fmi ~
dell'autentica.
Ad
ogro buon
conto,
nell'atto
principale,
da
considerarsi in modo unitario assieme agli atti separati, è comunque
riportato il numero totale dei sottoscrittori corrispondente alla
sommatoria del numero totale dei sottoscrittori degli atti separati.
Anche tale articolata censura si appalesa, dunque, come meramente
formalistica, essenzialmente incentrata su meri errori materiali
chiaramente riconoscibili, priva di per sé di una effettiva incidenza
sulla genuinità del procedimento elettorale e, pertanto, immeritevole
di accoglimento.
Quanto infine al terzo motivo di ncorso, inerente alla ritenuta
violazione degli aspetti generali e della regolarità sostanziale delle
operazioni elettorali, anch'esso dovrà essere disatteso a causa della sua
intrinseca in fondatezza.
Al di là di considerazioni generiche e non particolarmente strutturate
in forma di specifico motivo di ricorso, quali ad es. quelle relative
all'anomalo numero di schede nulle in tesi manifestatosi nell'ultima
competizione elettorale, deve subito evidenziarsi in relazione al terzo
motivo di doglianza che, quanto alle ritenute insanabili irregolarità,
l'Ufficio Elettorale Centrale ha redatto apposito verbale in data 18
luglio 2014 recante al suo interno l'attestazione formale di diverse
irregolarità, quali la mancanza dei verbali per talune Sezioni e la
redazione di alcuni di essi a matita.
Tali rilievi così come ripresi nel terzo motivo di ricorso, oltre ad
essere formulati in modo generico, restituiscono un quadro
comprensibile di mere difficoltà operative e materiali nelle qU~
possono essere incorsi presidenti di seggIo e scrutatori di talune
SeZl0nl.
A poco vale però contestare, sul punto, l'operato dell'Ufficio
Elettorale Centrale, il quale avrebbe proceduto alla proclamazione
degli eletti in presenza di verbali incompleti o mancanti, compilati a
matita, incerti o redatti sulla scorta di quanto relazionato dai
presidenti di seggio.
Al contrario può osservarsi che il compito istituzionale dell'Ufficio
Elettorale Centrale è proprio quello di giungere ad una proclamazione
degli eletti in modo rapido ed efficace, anche in presenza di verbali
parzialmente completi o altrimenti irregolari.
Ove difformemente si opinasse, si dovrebbe procrastinare la
proclamazione degli eletti fino alla compiuta chiarezza e/o integrale
regolarizzazione di tutto il materiale procedimentale elettorale
raccolto
dalle
singole
SeZl0nl,
m
tal
modo
fmendo
per
inammissibilmente ritardare una proclamazione degli eletti che
costituisce atto essenziale della nuova consiliatura e della vita
istituzionale dell'Ente locale.
Del resto, in ogni caso, parte ricorrente non è stata in grado di
dimostrare sul piano istruttorio 1'erroneità del risultato amministrativo
elettorale cui è giunto il suddetto Ufficio.
Alla stregua delle considerazioni sin qui svolte, conclusivamente, il
ricorso è infondato e deve essere respinto.
Vista la particolare complessità del caso di specie e tenuto conto della
peculiare novità della questione nei suoi stretti elementi di f a t t o W
ritiene il Collegio che sussistano
1
presupposti di legge per
compensare integralmente le spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari,
Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe
proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito
ai sensi dell'art. 130, comma 8, cod. proc. amm ..
Ordina
che
la
presente
sentenza
Sia
eseguita
dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre
2014 con l'intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente Francesco Cocomile, Primo Referendario Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore IL PRESIDENTE
. DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il
dr;;:.? potr
I
l
IL SEGRETARIO
Il Segretario Ge
Dott.s.
aie
/Ypl1;
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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Augusto Umberto Marasco, Claudia