13/4/2014
N. 00837/2013 REG.RIC.
N. 00788/2013REG.PROV.COLL.
N. 00837/2013 REG.RIC.
R E P U B B L I C A
I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm., sul ricorso numero di registro generale 837
del 2013, proposto da Niccoli Francesco quale candidato escluso della
Lista provinciale di Campobasso "Noi per il Molise - Frattura
Presidente", rappresentato e difeso dagli avv.ti Salvatore Di Pardo e
Giuliano Di Pardo, e con domicilio eletto presso la Segreteria della
Sezione in Roma, piazza Capo di Ferro 13;
contro
- U.T.G. - Prefettura di Campobasso, Ufficio centrale elettorale regionale
presso la
Corte D'Appello di
Campobasso, Ufficio centrale
circoscrizionale di Campobasso presso il Tribunale di Campobasso,
rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura e presso di essa
domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12;
- Ufficio centrale circoscrizionale di Isernia presso il Tribunale di
Isernia;
per la riforma
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della sentenza del T.A.R. MOLISE – CAMPOBASSO, SEZIONE I n.
00068/2013 - resa tra le parti, concernente esclusione della Lista
provinciale di Campobasso "Noi per il Molise - Frattura Presidente" elezioni regionali del 24 e 25 febbraio 2013;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: U.T.G. - Prefettura di
Campobasso, Ufficio centrale elettorale regionale presso la Corte
d'Appello di Campobasso, Ufficio centrale circoscrizionale di
Campobasso presso il Tribunale di Campobasso;
Visti gli atti della causa;
Relatore nella Udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2013 il Cons.
Giancarlo Luttazi;
Uditi per le parti l’avv. Salvatore Di Pardo e l'Avvocato dello Stato
Agnese Soldani;
Visto l’art. 129, commi 6 e 9, del codice del processo amministrativo, in
base ai quali il giudizio, anche in sede di appello, avverso gli atti di
esclusione dal procedimento preparatorio per le elezioni regionali <<…
è deciso all’esito dell’udienza con sentenza in forma semplificata, da
pubblicarsi nello stesso giorno. La relativa motivazione può consistere
anche in un mero richiamo delle argomentazioni contenute negli scritti
delle parti che il giudice ha inteso accogliere e fare proprie>>;
Preso atto che:
a) l’oggetto del presente giudizio è costituito dai provvedimenti - relativi
all’elezione del Presidente della giunta regionale e del consiglio regionale
del Molise del 24 e 25 febbraio 2013 :
I) di esclusione della candidatura del ricorrente dalla lista <<Noi per il
Molise
–
Frattura
Presidente>>
(verbale
dell’Ufficio
centrale
circoscrizionale presso il Tribunale di Campobasso in data 27 gennaio
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II) di rigetto delle osservazioni presentate al medesimo Ufficio (verbale
in data 28 gennaio 2013);
III) di rigetto del reclamo proposto dal delegato di lista (verbale
dell’Ufficio centrale regionale in data 31 gennaio 2013);
b) l’impugnata sentenza del T.a.r. per il Molise:
I) ha respinto compiutamente tutte le censure avverso i contestati
provvedimenti;
II) ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’Ufficio
territoriale del Governo - Prefettura di Campobasso;
III) ha compensato le spese di lite;
Considerato che le Amministrazioni interessate prima, ed il T.a.r. poi,
hanno fatto buon governo delle norme e dei principi elaborati dalla
giurisprudenza (cfr. ex plurimis e da ultimo Cons. St., Sez. V, 29 ottobre
2012, n. 5504; Sez. V, 1 marzo 2011, n. 1272; Sez. V, 6 luglio 2010, n.
4322), in materia di autenticazione delle sottoscrizioni dei soggetti che
accettano di candidarsi, atteso che:
a) le invalidità che riguardano il procedimento di autenticazione delle
firme dei cittadini che accettano la candidatura non assumono un rilievo
meramente formale poiché le minute regole da esse presidiate mirano a
garantire la genuinità delle sottoscrizioni, impedendo abusi e
contraffazioni, con la conseguenza che l’autenticazione, seppur distinta
sul piano materiale dalla sottoscrizione, rappresenta un elemento
essenziale – non integrabile aliunde - della presentazione della lista o
delle candidature e non un semplice elemento di prova volto ad evitare
che le sottoscrizioni siano raccolte antecedentemente al 180° giorno
fissato per la presentazione delle candidature;
b) le firme sul modello di accettazione della candidatura a cariche
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elettive devono essere autenticate nel rispetto, previsto a pena di nullità,
delle formalità stabilite dall’art. 21, t.u. n. 445 del 2000, sicché la mancata
indicazione di tali modalità rende invalida la sottoscrizione;
c) fra i vari elementi essenziali costitutivi della procedura di
autenticazione si annoverano l’apposizione del timbro nonché
l’indicazione del luogo e della data della sottoscrizione del pubblico
ufficiale procedente;
d) sotto tale angolazione è del tutto irrilevante, ai fini del
perfezionamento e della validità della procedura di autenticazione, che il
modulo utilizzato in concreto, predisposto dal Ministero dell’Interno,
faccia riferimento al d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 (t.u. in materia di
incandidabilità, pubblicato nella G.U. del 4 gennaio 2013 n. 3 ed entrato
in vigore il successivo 5 gennaio 2013), e dunque dimostri che la
sottoscrizione e l’autenticazione non sono antecedenti al 180° giorno
fissato per la presentazione delle candidature;
e) il presupposto interpretativo da cui muovono gli appellanti in ordine
all’art. 14, comma 3, l. n. 53 del 1990, secondo cui tale disposizione
prevederebbe come unica causa di nullità l’anteriorità dell’accettazione
della candidatura e della relativa autenticazione al centottantesimo
giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle
candidature, è erroneo, in quanto quella in esame è, con tutta evidenza,
una nullità aggiuntiva a quelle ordinarie per inosservanza della forma
dell’atto e non già sostitutiva; dunque, ogni argomento circa la prova
della non anteriorità di sottoscrizioni e autenticazioni al centottantesimo
giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle
candidature è inconferente;
f) nel caso di specie è pacifico che l’autenticazione della sottoscrizione
della dichiarazione di accettazione della candidatura da parte del
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ricorrente è priva della indicazione della data e del luogo;
Richiamate e condivise, in conclusione, tutte le argomentazioni svolte
dalle autorità emananti nonché dall’impugnata sentenza, che conducono
alla reiezione dei mezzi posti a sostegno del gravame;
Considerato che le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la
soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo
respinge.
Condanna
l’appellante
al
rimborso
delle
spese
di
giudizio
dell’Amministrazione costituita, e le liquida in € 3.000, 00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio
2013.
Stefano Baccarini, Presidente
Vito Poli, Consigliere
Francesco Caringella, Consigliere
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere
Giancarlo Luttazi, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/02/2013
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IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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