Corso di preparazione
al concorso per
l’insegnamento
Gabriella MORTAROTTO
Nunzia DEL VENTO
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Quadro europeo delle
qualificazioni EQF
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Il Parlamento europeo e il Consiglio Europeo del 23.4.2008 ha istituito l’EUROPEAN
QUALIFICATION FRAMEWORK (EQF) per crear un quadro di riferimento comune
che funga da dispositivo di traduzione tra i diversi sistemi delle qualifiche e i
rispettivi livelli,sia per l’istruzione generale e superiore sia per ‘istruzione e
formazione professionale.
Gli Stati membri sono impegnati ad usare lEQF come strumento di riferimento per
confrontare i livelli delle qualificazioni dei diversi sistemi nazionali e per promuovere
sia l’apprendimento permanente sia le opportunità di conoscenza.
L’EQF è una GRIGLIA funzionale dove il confronto si basa su livelli comuni di
riferimento correlati a learning outcomes ( risultati di apprendimento),collocati in
una struttura a 8 livelli.
La CONFERENZA STATO REGIONI il 20 dicembre 2012 ha sottoscritto il
PRIMO RAPPORTO ITALIANO DI REFERENZIAZIONE DELLE
QUALIFICAZIONI AL QUADRO EUROPEO EQF.
Il quadro parte dal diploma di licenza media livello 1,certificazione delle
competenze di base con l’assolvimento dell’obbligo livello 2 per arrivare fino alla
Laurea livello 6 ovvero al diploma di perfezionamento o Master livello8.
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L’ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA
DECRETI DELEGATI
• Si tratta di una raccolta di 6 leggi attuate con la delega al
Governo 477/1973 che costituiscono il primo e
importantissimo Testo unico sull’istruzione dell’Italia
repubblicana, perché sono stati il primo tentativo di dare
un’effettiva, ordinata e coerente attuazione ai principi della
Costituzione concernenti la scuola.
• 416/1974- Istituzione e riordinamento degli organi collegiali
della scuola materna,elementare,superiore e artistica.
• 417/1974-Lo Stato Giuridico dei docenti,direttivi, ispettivi
• 418/1974- Compensi straordinari per Ispettivi e direttivi
• 419/1974-Sperimentazione e ricerca
• 420/1974-Lo Stato Giuridico del personale non docente.
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ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA
NOTA ci stiamo esclusivamente riferendo solo alla
scuola statale ,dall’infanzia alla superiore , e non trattiamo né la formazione professionale, né la
scuola paritaria,né l’università
• L’organizzazione della scuola statale italiana è definita dal
1974 per Legge ( I decreti delegati ) e con leggi successive
modificata.
• In modo particolare il decreto delegato 416/1974
definisce gli Organi Collegiali,le competenze e la
suddivisione dei poteri sia all’interno delle singole scuole, sia
nel sistema scolastico fortemente gerarchizzato.
• Le norme del Decreto 416 restano in vigore per 20 anni,ma
il susseguirsi di ulteriori disposizioni comporta la necessità
di emanare una legge onnicomprensiva e di riordino : si
tratta del TESTO UNICO 297 del 1999 che resterà
in vigore fino all’evento più importante per la scuola italiana,
il decreto sull’AUTONOMIA 275 del 18 marzo 1999.
• Anche se il decreto 275 sull’Autonomia contiene un elenco
massiccio di abrogazioni di articoli del T.U 297,questo Testo
Unico però continua ad avere un impianto ancora valido pur
con ulteriori successive modifiche sostanziali come la Legge
53 del 28.3.2003 ovvero Legge MORATTI, e le leggi sull’IRC
121 e 122 /2004.
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Si intrecciano nell’esame dell’organizzazione
scolastica:
• le definizioni delle finalità dell’istruzione
• le caratteristiche degli organi collegiali e delle
rispettive competenze,
• lo stato giuridico del personale e le norme
contrattuali
• le norme riserva di legge come gli ordinamenti e le
modifiche degli ordinamenti, gli organici e il
reclutamento del personale,
• le norme finanziarie come il D.I 44,
• i poteri e le competenze degli Enti locali( dal
calendario scolastico ai servizi del diritto allo
studio) .
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ORGANI COLLEGIALI
Fanno il loro esordio con il DPR 416 /1974 (ministro MALFATTI )
a conclusione di un periodo di profonde discussioni avviate con il 68
per rendere più democratica l’organizzazione della scuola.
Le norme sul funzionamento e sulle competenze del Collegio
docenti e dei consigli di classe formalizzavano il ruolo della
componente docenti e la dimensione collegiale,così il Consiglio di
disciplina degli studenti e il Comitato di valutazione dei docenti
per le competenze specifiche in merito ,ma è soprattutto
l’apertura alla gestione della scuola alle famiglie che è un evento
straordinario e che si carica di aspettative straordinarie.
Le prime elezioni dei Consigli di circolo e istituto 1975 sono eventi
di partecipazione massiccia , di vivacissime discussioni, di scontri
anche durissimi tra opposte visioni della scuola.
Il Consiglio di circolo o di istituto sono presieduti da un genitore e
ancora adesso anche nella attuale proposta di riforma 953 resta
questo principio ‘simbolico’ dell’organismo di programmazione , di
decisione politica e di gestione del Bilancio , presieduto non dal
Dirigente ,ma dal rappresentante dell’utenza.
Le competenze del Collegio , organo tecnico professionale e del
Consiglio, organo politico, del Dirigente che promuove e coordina ,
del Comitato di Valutazione non sono sostanzialmente cambiate
neanche dopo l’Autonomia.
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• Cambiato il Consiglio di disciplina degli alunni,dopo
l’emanazione dello STATUTO degli studenti e delle
studentesse Decreto 249 del 24 giugno 1998.
• Sono sostanzialmente cambiati o aboliti gli OOCC
territoriali.
• Il DL 233/1999 ha abolito i distrettuali e provinciali
prevedendo altri livelli,come il regionale, che non sono stati
mai attivati. Resta in vita il CNPI, presieduto dal Ministro
,con 74 rappresentanti delle realtà associative, sindacali
culturali.Organo tecnico professionale.Da’ pareri obbligatori
e/o facoltativi.
• Si sono susseguite molte discussioni e proposte sulla
rappresentanza delle scuole autonome e su altri organismi a
carattere territoriale. Si vedrà nella prossima legislatura.
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ALTRE NORME
SULL’ORGANIZZAZIONE
• Regolamenti dell’istituto e degli Organi
collegiali DL. 416 /1974
• Norme per il bilancio delle scuole
(Programma annuale) D.I. 44 del 2001
• Carta dei servizi DPCM 7 giugno 1995
• Patto di corresponsabilità educativa DPR
235 del 21.11.2007
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STATO GIURIDICO
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Si intende per STATO GIURIDICO il complesso di norme che
regolano il rapporto di servizio,ossia le norme relative
all’assunzione ,alla prestazione e alla cessazione di servizio del
personale della scuola ( e del pubblico impiego)
Dal 1974 fino al 1993 lo stato giuridico del personale è stato
compiutamente definito esclusivamente da LEGGI, i famosi
DECRETI DELEGATI.
Dal 1993 è regolato dalla contrattazione collettiva che è
nazionale e decentrata e si svolge, salvo i casi di esclusione previsti
dalla legge, su tutte le materie relative al rapporto di lavoro.
In sede di contrattazione collettiva l’ARAN ( Agenzia per la
RAppresentazione Negoziale) rappresenta la pubblica
amministrazione, le organizzazioni sindacali ( OOSS )rappresentano
i lavoratori.
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LEGGE QUADRO sul PUBBLICO IMPIEGO 93/1983 e DLGS 29/1993 e
TESTO UNICO 165/2001 SUL PUBBLICO IMPIEGO
CONTRATTUALIZZAZIONE del RAPPORTO di LAVORO
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La posizione dei dipendenti della pubblica amministrazione è stata
completamente modificata a seguito della nuova disciplina di lavoro definita
dal DLGS 29/1993.
Questo decreto privatizza, o meglio, contrattualizza il rapporto di lavoro.
L’avvio di questa importante modifica risale alla LEGGE QUADRO SUL
PUBBLICO IMPIEGO legge 93 del 19 marzo 1983.
Con quella legge è stata delegificata la maggior parte degli istituti
riguardanti il rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, conservando la
riserva di legge per poche e fondamentali materie (riserva di legge: organi,
uffici e modalità di conferimento degli stessi,procedimento di selezione per
l’accesso al lavoro, ruoli e dotazioni organiche,ordinamenti ecc.).
Le materie delegificate sono poi state rimesse alla contrattazione.
La stessa legge ha previsto l’estensione ai pubblici dipendenti di molte
disposizioni incluse nello statuto dei lavoratori ( legge 20 maggio 1070 n.
300).
La successiva svolta più importante verso una significativa
contrattualizzazione è avvenuta con il decreto Legislativo 29/93.
Infine il decreto legislativo 29/1993 è stato modificato ulteriormente dal
DLSG 30 .3. 2001 n.165
TESTO UNICO NORME GENERALI SULL’ORDINAMENTO DEL LAVORO
ALLE DIPENDENZE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
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IL PRIMO CONTRATTO DELLA SCUOLA CCNL
4 AGOSTO 1995
• Il personale della scuola ( per le retribuzioni, e il
rapporto di lavoro) ha avuto come novità assoluta
il primo contratto nazionale ( CCNL) il 4 agosto
1995 con l’attuazione delle norme contenute nel
decreto 29/93
• Il rapporto contrattuale tra l’Amministrazione
rappresentata dall’ ARAN e il personale della
scuola rappresentato dalle OOSS non avviene più
con leggi o con lo strumento del DPR ,ma
attraverso la sottoscrizione e pubblicazione del
CCNL.
• L’art.49 del DGLS 165 rimette l’interpretazione
autentica delle norme contrattuali alle stesse
parti contraenti ( ARAN e OOSS).
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CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO
• Costituisce l’istituto più vistoso della riforma che
ha imposto una revisione totale del diritto
amministrativo in materia di pubblico
impiego,sottraendo addirittura la materia dal
diritto amministrativo per spostarlo al diritto del
lavoro.
• Art.63 del dsgl 165/2001 prevede la devoluzione
al giudice ordinario delle controversie di lavoro
• Possibilità di agire in giudizio contro le
determinazioni dell’Amministrazione,secondo i
principi del diritto privato,per un periodo di 10
anni• Controllo degli atti: Controllo di legittimità solo
per gli atti amministrativi Ragioneria dello stato
• Criterio di responsabilità del dirigente che agisce
per conto dell’amministrazione.
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GESTIONE DEL CONTENZIOSO
• Le controversie sul lavoro passano dal TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO ( TAR) alla magistratura ordinaria (GIUDICE
DEL LAVORO).
• Solamente con la riforma del 1998 con i DD legislativi 80 e 387 si
è definitivamente concluso il passaggio delle controversie di lavoro
al giudice ordinario.
• ATTENZIONE : il datore di lavoro PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE -seppur qualificato come datore di lavoro
‘privato’ -opera per fini diversi da quelli del profitto, perseguendo
superiori interessi pubblici costituzionalmente consacrati dall’art.
97 della Costituzione.
• AVVOCATURA DELLO STATO rimane difensore erariale per tutte
le controversie davanti al giudice amministrativo TAR
• (esempi: controversie in materie di procedure
concorsuali,affidamento lavori,servizi,forniture,diniego di accesso
ai documenti amministrativi,vertenze risarcitorie • Es. di come sono divise le competenze:
• TAR competente per indizione del concorso,procedure,formazione
graduatorie ,valutazione titoli
• di competenza del Giudice del lavoro tutta la fase che va dalla
stipula del singolo contratto ,ivi compresa l’individuazione, fino alla
cessazione del servizio.
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LA SERIE STORICA DEI CCNL
• Rinnovati non sempre con regolarità e soprattutto negli ultimi con
continui rinvii sia per la parte normativa che per i bienni economici
• CCNL 26.05.1999 ( 1997 1998 1999.2000
• CCNL 1.03.2002 2001 2002 2003 2004
• CCNI INTEGRATIVO 15-03 -2001*
• CCNI INTEGRATIVO 31-08- 1999*
• *Particolarmente importanti per favorire,sorreggere e
semplificare il processo di attuazione dell’autonomia scolastica, non
intesa come una semplice programmazione burocratica o
determinata dal ministero,ma con un modo diverso di lavoro del
personale e di organizzazione della scuola per renderla sempre di
più efficiente ed efficace-Punti qualificanti: la formazione del
personale;il riconoscimento economico della qualità professionale
differenziata e del lavoro di supporto all’autonomia;ricerca di
forme di ‘carriera’ economica ecc.
• CCNL 2002-2005
• CCNL 2006-2009
• CCNL 2010-2011
• CCNL 2012-2013 4 agosto 2011. Nota vicenda del recupero degli
scatti di anzianità a spese del fondo MOF presso il MIUR.
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LE MODIFICHE E GLI ATTACCHI
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Molto importante il dibattito sulle modifiche della normativa sullo
stato giuridico sorto con la legge 150 conosciuta come legge
BRUNETTA sul pubblico Impiego.
Modifica della legge 165/2001 attuata dal DL 150 del
27.10.2009 che attua la legge 15 del 4.3.2009 in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico.efficienza
,trasparenza della Pubblica Amministrazione.
Performances, Valutazione, Merito, premi, fasce di retribuzioni ,
restrizione della contrattazione, limitazioni art. 40 del potere
contrattuale del DS, responsabilità del DS sono stati temi molto
discussi,molto temuti ma alla fine NON applicati nella scuola.
Sono invece stati immediatamente attuate le norme sulle sanzioni e
provvedimenti disciplinari.
L’art. 29 rende IMPERATIVE le norme del 150 NON modificabili
contrattualmente .
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Le discussioni, le proteste e le manifestazioni più vivaci sono quelle
riferite alla PROPOSTA DI LEGGE APREA del 12-5-2008 che ha
avuto il seguente titolo:
‘Norme per l’autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà
di scelta educativa delle famiglie nonché per la riforma dello
stato giuridico dei docenti’
E’ stata sicuramente la più discussa e contestata proposta di
riforma degli ultimi anni . Introduceva radicali modifiche
nell’attuale configurazione del sistema( i Dirigenti scolastici , con il
Consiglio di amministrazione, possono assumere e licenziare i
docenti, Le scuole come fondazioni, l’ingresso dei privati, ecc.)
così avversata da aver contaminato anche l’esame e la discussione
del decreto 953, il testo unificato che è stato a lungo nelle
commissioni della Camera ,completamente modificato rispetto
all’impostazione iniziale.
E’ stato così modificato che ha addirittura cancellato tutti i
riferimenti alle modifiche delle norme dello stato giuridico o sul
reclutamento .
Ultimo tentativo di modificare lo stato giuridico dei docenti è
stata la proposta di aumento a 24 ore dell’orario di
insegnamento compensato da un aumento del congedo ordinario
,cioè ferie, fatto dal Governo nella legge di stabilità
(FINANZIARIA) cancellato a seguito delle forti resistenze
manifestate dalla categoria, dalle OOSS
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SCUOLA ED ENTI LOCALI
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Deve essere chiaro che ai Comuni competono gli obblighi relativi
alla scuola di infanzia ,primaria –elementare e secondaria di primo
grado –media.
Alle Province gli obblighi per la scuola secondaria di secondo grado
–superiori.
( Attenzione: sono definiti enti locali, tutti gli enti territoriali
diversi dalla Regione , come Comuni, province, città metropolitane,
e anche comunità montane)
Le competenze delle Regioni in merito all’istruzione sono in fase
di avanzata revisione , per la modifica del titolo V della
Costituzione .
Le competenze degli EELL, comuni e province, nei confronti
dell’istruzione sono definite dalle leggi, e sono complessivamente
chiare.
Dalla costruzione degli edifici scolastici ,alla manutenzione,dalla
fornitura di arredi, macchinari per le segreterie, alla fornitura dei
materiali di pulizia, al pagamento delle bollette telefoniche. Dalla
fornitura di servizi come trasporti e mense all’assistenza
all’handicap alle provvidenze per il diritto allo studio
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La legge 23 /1996 attribuisce a comuni e province ogni onere in
materia di costruzione,fornitura,manutenzione ordinaria e
straordinaria degli immobili scolastici,compresi l’adeguamento e la
messa a norma,nonché le forniture di acqua,luce,gas,telefono e
riscaldamento e relativi impianti,l’arredamento scolastico e le
spese di ufficio,con fornitura di materiale didattico, registri e
stampati,materiali di cancelleria e i servizi di assistenza e diritto
allo studio,trasporti,mense,libri di testo e assegni di studio.
Restano a carico del Ministero le spese per l’attività didattica e
scientifica esercitate dalle scuole.
Legge 118 del 30 marzo 1971 e legge 104/1992. Gli EELL
devono garantire il trasporto da casa a scuola e viceversa, gli
adattamenti per l’eliminazione delle barriere architettoniche che
impediscono la frequenza;l’assistenza durante gli orari scolastici
degli invalidi più gravi.
Per assistenza si intendono tutte le strutture e i servizi e le
attività destinate a facilitare mediante erogazioni di provvidenze e
mediante servizi individuali o collettivi a favore degli alunni di
istituzioni pubbliche o private,anche se adulti,..
Le funzioni concernono: assistenza medico-psichica,assistenza ai
minorati psico-fisici,erogazione dei libri di testo alle elementari,
Inoltre gli EELL devono provvedere all’assistenza per l’autonomia e
la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o
sensoriali.
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CONSIGLIO DI
ISTITUTO
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Il Consiglio di istituto ( circolo nelle DD) previsto dal D416/1974 e modificato dal TU.297 è l’organo
collegiale composto da genitori, docenti ,personale ATA e studenti ( nelle scuole superiori) eletti
dalle loro rispettive componenti, con competenze di gestione e di amministrazione ,nonché di
indirizzo politico della scuolaNe fa parte di diritto il DS ma è presieduto da un genitore eletto dai consiglieri.
Ha potere deliberante :
Programma annuale e conto consuntivo
Adozione del POF
Acquisto e rinnovo delle attrezzature scolastiche
Adattamento del calendario scolastico e dell’orario
Programmazione delle attività di recupero,extrascolastiche,viaggi di istruzione
Criteri della formazione classi
Può dare pareri ed esprimere direttive generali
COMPOSIZIONE con meno di 500 alunni: 6 docenti +6 genitori + 3 studenti + 1 ata
con più di 500 alunni: 8 docenti+ 8 genitori + 4 studenti+ 2 ata
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DIRIGENTE
SCOLASTICO
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Fino al 1998 due ruoli Preside per le scuole secondarie Direttore Didattico per la primaria.
In seguito al DL275 e alla qualifica dirigenziale del DL 59/1998 si unifica il ruolo in Dirigente
scolastico inquadrato nell’area V dei Dirigenti dello Stato.
Le competenze e il profilo sono nell’art. 25 del DL 165 /2001
Rappresenta la scuola
E’ responsabile della gestione finanziaria e strumentale e dei risultati del servizio
Nel rispetto degli organi collegiali ha poteri autonomi di direzione e di coordinamento
E’ responsabile della valorizzazione delle risorse umane
E’ responsabile dell’organizzazione delle attività scolastiche secondo criteri di efficacia ed
efficienza
Titolare delle relazioni sindacali
responsabile della sicurezza in quanto equiparato al datore di lavoro.
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COLLEGIO DOCENTI
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Art. 7 T.U.297/1974 composto da TUTTI i docenti in servizio nella scuola,è l’organo collegiale tecnico professionale
responsabile dell’impostazione didattico-educativa ,in rapporto alle particolari esigenze della scuola e secondo le
direttive del C.I.
IL COLLEGIO ha potere deliberante in ordine alla didattica :
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Elaborazione del POF in base all’art.3 delDPR 275/1999
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Adeguamento programmi di insegnamento
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Adozione iniziative di sostegno e innovazioni sperimentali
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Redazione del piano annuale dell’attività
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Suddivisione dell’anno scolastico
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Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione
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Adozione dei libri di testo
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Approvazione reti di scuola
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Valutazione periodica dell’andamento dell’azione didattica
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Identificazione funzioni strumentali
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Attività aggiuntive e attività funzionali
Formula proposte e pareri
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Criteri formazione classi, assegnazione docenti e orario lezioni
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Educazione alla salute sospensione dal servizio docenti
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Elegge il Comitato di valutazione
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Le funzioni di segretario del Collegio per i verbali delle sue riunioni vengono attribuite dal DS ad uno dei collaboratori
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Deve essere Regolamentata la sua attività da un Regolamento
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L`organizzazione della scuola - Benvenuto nel sito della FLC CGIL