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TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE DISTACCATA DI GIARRE
DECRETO AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 5, LEGGE N.346/1976
Nel procedimento iscrìtto al n. 33/2009 R.G.A.C.,
promosso da
Battiate Maria,
nata
a
Catania
il 25
luglio
1944,
cod.
fise.
BTTMRA44L65C351Z, rappresentata e difesa dall'aw. Catena C. Fatane
giusta procura rilasciata in calce al ricorso;
ricorrente
contro
Finocchiaro Pasquale, residente in Acireale Piazza Madonna della Pace
n.ll; Finocchiaro Nunzia residente in Aci Catena Via Indirizzo n.48;
Finocchiaro Agata; Finocchiaro Pasquale, residente in Valverde Via S.
Cristaldi n. 1; Finocchiaro Nunzia residente in Catania Via Sopra Sciare
n.ll;
Finocchiaro
lolanda;
Finocchiaro
Giuseppa;
Finocchiaro
Giuseppe; Pulvirenti Giuseppa; Pulvirenti Alfio; Pulvirenti Mauro;
Pulvirenti Filippo; Pulvirenti Salvatore; Pulvirenti Maria; Nicotra
Orazio; Nicotra Lucia; Borgesi Domenico; Borgesi Pasquale; Borgesi
Rosa; Palazzolo Mario; Palazzolo Rosa; Palazzolo Angelo; Nicotra
Elena nata ad Acireale il 2 novembre 1945; Finocchiaro Mario nato ad
Acicatena il 29 luglio 1932; Finocchiaro Orazio nato ad Acicatena il 5
luglio 1943; Finocchiaro Orazia nata ad Acicatena 1*1 marzo 1937;
Pulvirenti Nunzia nata ad Acicatena il 18 novembre 1931 ;
tutti contumaci.
resistenti
Il Giudice;
- rilevato che Maria Battiate ha proposto, in data 15 gennaio 2009, ricorso
ax art. 1159 bis e artt. 1 e ss. legge n. 346/76, deducendo di possedere nella
sua interezza, da oltre quarant'anni, il fondo sito in Piedimonte Etneo,
Contrada Bassi, in catasto foglio 11, particelle 263, 264,265, 266, 267, 268,
269, 270,-271, 272 e 458;
- ritenuto che la ricorrente ha dedotto di essere proprietaria per un mezzo
della proprietà indivisa di detto fondo, pervenutole per successione di
Messina Maria, giusto testamento olografo del 10 dicembre 1988 pubblicato
in data 22 settembre 1989;
ritenuto che la ricorrente ha
acquisto per usucapione, in
chiesto che venisse dichiarato l'avvenuto
suo favore, della proprietà del
suindicato
fondo;
- ritenuto che sono stati effettuati gli adempimenti e la pubblicità prevista
dalla succitata legge n. 346/76;
- ritenuta che non è stata proposta opposizione;
- ritenuto che va dichiarata la contumacia delle parti resistenti, regolarmente
citate e non costituitesi in giudizio;
- ritenuto che nel corso del procedimento sono state assunte prove
testimoniali;
- ritenuto che all'esito di dette testimonianze ed in mancanza di qualsiasi
opposizione da parte degli interessati, il ricorso va accolto, avendo il teste
escusso Vincenzo Cascia riferito che la ricorrente ha sempre posseduto per
intero il fondo, provvedendo a coltivarlo, a recintarlo ed a ristrutturarlo, e
che detto possesso è stato pacifico ed ininterrotto;
- ritenuto che le risultanze istruttorie confermano l'assunto formulato da
parte ricorrente ed appaiono pertanto idonee a fondare un giudizio di
accoglimento del ricorso, dovendosi ritenere che
siano decorsi i termini
previsti dalla legge per l'acquisto a titolo di usucapione;
- ritenuto che, in considerazione della controversia nonché della contumacia
dei convenuti, va disposta la compensazione delle spese del giudizio;
- ritenuto che, ai sensi dell'ari 3, coinma 5, legge n. 346/1976, al presente
decreto di accoglimento si applicano le forme di pubblicità previste dal
secondo comma del medesimo articolo.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, dichiara che Battiate Maria nata a Catania il 25
luglio
1944, cod. fise.
BTTMRA44L65C351Z, ha acquistato per
usucapione la proprietà del fondo sito in in Piedimonte Etneo, Contrada
Bassi, in catasto foglio 11, particeli 263, 264,265, 266, 267, 268, 269, 270,
271, 272 e 458;
ordina che si provveda alle volture catastali in favore delle parti attrici ed
alla trascrizione della presente sentenza nei registri immobiliari;
compensa tra le parti le spese del giudizio.
Visto l'art. 3, comma 5, legge n. 346/1976, dispone che il presente decreto
sia reso noto mediante affissione, per novanta giorni, all'albo del comune in
cui si trovano i fondi per i quali viene richiesto il riconoscimento della
proprietà ed all'albo del tribunale;
dispone che il presente decreto venga sia notificato a coloro che nei registri
immobiliari figurano come titolari di diritti reali sull'immobile e a coloro
che, nel ventennio antecedente alla presentazione dello stesso
abbiano
trascritto contro l'istante o i suoi danti causa domanda giudiziale non
perenta diretta a rivendicare la proprietà o altri diritti reali di godimento sui
fondi medesimi;
avvisa che contro il presente decreto può essere proposta opposizione entro
sessanta giorni dalla scadenza del termine di affissione.
Giarre,
22 ottobre 2012.
A li Giudice
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