fa i C < * .. TRIBUNALE DI CATANIA SEZIONE DISTACCATA DI GIARRE DECRETO AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 5, LEGGE N.346/1976 Nel procedimento iscrìtto al n. 33/2009 R.G.A.C., promosso da Battiate Maria, nata a Catania il 25 luglio 1944, cod. fise. BTTMRA44L65C351Z, rappresentata e difesa dall'aw. Catena C. Fatane giusta procura rilasciata in calce al ricorso; ricorrente contro Finocchiaro Pasquale, residente in Acireale Piazza Madonna della Pace n.ll; Finocchiaro Nunzia residente in Aci Catena Via Indirizzo n.48; Finocchiaro Agata; Finocchiaro Pasquale, residente in Valverde Via S. Cristaldi n. 1; Finocchiaro Nunzia residente in Catania Via Sopra Sciare n.ll; Finocchiaro lolanda; Finocchiaro Giuseppa; Finocchiaro Giuseppe; Pulvirenti Giuseppa; Pulvirenti Alfio; Pulvirenti Mauro; Pulvirenti Filippo; Pulvirenti Salvatore; Pulvirenti Maria; Nicotra Orazio; Nicotra Lucia; Borgesi Domenico; Borgesi Pasquale; Borgesi Rosa; Palazzolo Mario; Palazzolo Rosa; Palazzolo Angelo; Nicotra Elena nata ad Acireale il 2 novembre 1945; Finocchiaro Mario nato ad Acicatena il 29 luglio 1932; Finocchiaro Orazio nato ad Acicatena il 5 luglio 1943; Finocchiaro Orazia nata ad Acicatena 1*1 marzo 1937; Pulvirenti Nunzia nata ad Acicatena il 18 novembre 1931 ; tutti contumaci. resistenti Il Giudice; - rilevato che Maria Battiate ha proposto, in data 15 gennaio 2009, ricorso ax art. 1159 bis e artt. 1 e ss. legge n. 346/76, deducendo di possedere nella sua interezza, da oltre quarant'anni, il fondo sito in Piedimonte Etneo, Contrada Bassi, in catasto foglio 11, particelle 263, 264,265, 266, 267, 268, 269, 270,-271, 272 e 458; - ritenuto che la ricorrente ha dedotto di essere proprietaria per un mezzo della proprietà indivisa di detto fondo, pervenutole per successione di Messina Maria, giusto testamento olografo del 10 dicembre 1988 pubblicato in data 22 settembre 1989; ritenuto che la ricorrente ha acquisto per usucapione, in chiesto che venisse dichiarato l'avvenuto suo favore, della proprietà del suindicato fondo; - ritenuto che sono stati effettuati gli adempimenti e la pubblicità prevista dalla succitata legge n. 346/76; - ritenuta che non è stata proposta opposizione; - ritenuto che va dichiarata la contumacia delle parti resistenti, regolarmente citate e non costituitesi in giudizio; - ritenuto che nel corso del procedimento sono state assunte prove testimoniali; - ritenuto che all'esito di dette testimonianze ed in mancanza di qualsiasi opposizione da parte degli interessati, il ricorso va accolto, avendo il teste escusso Vincenzo Cascia riferito che la ricorrente ha sempre posseduto per intero il fondo, provvedendo a coltivarlo, a recintarlo ed a ristrutturarlo, e che detto possesso è stato pacifico ed ininterrotto; - ritenuto che le risultanze istruttorie confermano l'assunto formulato da parte ricorrente ed appaiono pertanto idonee a fondare un giudizio di accoglimento del ricorso, dovendosi ritenere che siano decorsi i termini previsti dalla legge per l'acquisto a titolo di usucapione; - ritenuto che, in considerazione della controversia nonché della contumacia dei convenuti, va disposta la compensazione delle spese del giudizio; - ritenuto che, ai sensi dell'ari 3, coinma 5, legge n. 346/1976, al presente decreto di accoglimento si applicano le forme di pubblicità previste dal secondo comma del medesimo articolo. P.Q.M. In accoglimento del ricorso, dichiara che Battiate Maria nata a Catania il 25 luglio 1944, cod. fise. BTTMRA44L65C351Z, ha acquistato per usucapione la proprietà del fondo sito in in Piedimonte Etneo, Contrada Bassi, in catasto foglio 11, particeli 263, 264,265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272 e 458; ordina che si provveda alle volture catastali in favore delle parti attrici ed alla trascrizione della presente sentenza nei registri immobiliari; compensa tra le parti le spese del giudizio. Visto l'art. 3, comma 5, legge n. 346/1976, dispone che il presente decreto sia reso noto mediante affissione, per novanta giorni, all'albo del comune in cui si trovano i fondi per i quali viene richiesto il riconoscimento della proprietà ed all'albo del tribunale; dispone che il presente decreto venga sia notificato a coloro che nei registri immobiliari figurano come titolari di diritti reali sull'immobile e a coloro che, nel ventennio antecedente alla presentazione dello stesso abbiano trascritto contro l'istante o i suoi danti causa domanda giudiziale non perenta diretta a rivendicare la proprietà o altri diritti reali di godimento sui fondi medesimi; avvisa che contro il presente decreto può essere proposta opposizione entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di affissione. Giarre, 22 ottobre 2012. A li Giudice i \I •", , /\aMarcella Eeléàti I i/i^jq/n TRIBUNALE DI CATANIA SEZIONE DI GlARHE OZPOSITATO IW CANCELLERÀ ILCANpdlyERE ìtlDtZIARlL ia Longo) X/-t^ Ai.g Ol F GOPW COft;/-7'>";/V?c A/. ò< /O ORIGINALE /^-O^tv fèft£*\/ ^%w^ r^rrt* II ^ cAMceaiwe n ciiu7tnwiniri*OfORDINATORE CCO v> iD M3 ; f /C AMANIDitiifiSEGRETSRIA/DiPENÒENTE INCARI ALURICEZiONE ATTI T.Q