VERSO UN SERVIZIO NAZIONALE DI
VALUTAZIONE
UN PERCORSO VENTENNALE
Dino Cristanini
Direttore Generale INVALSI
GLI OGGETTI DELLA VALUTAZIONE SCOLASTICA
ALUNNO
(apprendimenti, comportamento, competenze)
PERSONALE
(prestazioni professionali)
ISTITUZIONE SCOLASTICA
(risorse utilizzate, funzionamento, risultati)
SISTEMA
(risorse utilizzate, funzionamento, risultati)
LA VALUTAZIONE DI SISTEMA
UN PO’ DI STORIA
1993 – Decreto Legislativo n.35
art. 8 – Parametri di valutazione della produttività del
sistema scolastico
Il Ministro provvede alla:
- determinazione
di
parametri
di
valutazione
dell’efficacia della spesa in rapporto all’attuazione del
diritto allo studio e ai livelli qualitativi dell’istruzione
- Individuazione di adeguati metodi di rilevamento dei
processi e dei risultati in termini di preparazione
generale e specifica del servizio scolastico
LA VALUTAZIONE DI SISTEMA
UN PO’ DI STORIA
1993 – Proposta organica sulla scuola
Punto 6 – La valutazione del sistema formativo
- assicura analisi sistematiche della congruenza dell’offerta
formativa con gli obiettivi e con i programmi fissati per lo sviluppo
del sistema scolastico
- introduce nel sistema procedure e strumenti per la gestione
amministrativa e strategica dei punti di criticità dell’offerta
formativa anche ai fini del recupero della dispersione scolastica
- produce e sviluppa criteri di efficienza e di efficacia degli standard
e dei risultati formativi utilizzabili dagli operatori per la
valutazione e per l’autovalutazione dei processi
- raccoglie, elabora e standardizza modelli di valutazione e di
autovalutazione e promuove la diffusione di una cultura di
responsabilità sui risultati tra gli utenti del servizio
LA VALUTAZIONE DI SISTEMA
UN PO’ DI STORIA
1997 – Direttiva n.307
Istituzione presso il CEDE del Servizio Nazionale per la
qualità dell’istruzione – Compiti:
- studiare e scegliere i necessari indicatori di risorse,
processo, prodotto e contestuali e le metodologie di
rilevazione più affidabili
- sviluppare direttamente, validare, tarare e diffondere
ulteriori strumenti di accertamento del profitto,
nonché strumenti atti a rilevare lo stato e le
condizioni di funzionamento del sistema scolastico
per cui l’informazione non sia già disponibile
LA VALUTAZIONE DI SISTEMA
IL PRIMO INVALSI
1999 – Decreto Legislativo n.258
Trasformazione del CEDE in INVALSI –
I COMPITI DELL’ISTITUTO
• valuta l’efficienza e l'efficacia del sistema di istruzione nel suo complesso e analiticamente,
ove opportuno anche per singola istituzione scolastica, inquadrando la valutazione
nazionale nel contesto internazionale;
• studia le cause dell'insuccesso e della dispersione scolastica con riferimento al contesto
sociale ed alle tipologie dell'offerta formativa;
• conduce attività di valutazione sulla soddisfazione dell'utenza;
• fornisce supporto e assistenza tecnica all'amministrazione per la realizzazione di autonome
iniziative di valutazione e supporto alle singole istituzioni scolastiche anche mediante la
predisposizione di archivi informatici liberamente consultabili;
• valuta gli effetti degli esiti applicativi delle iniziative legislative che riguardano la scuola;
• valuta gli esiti dei progetti e delle iniziative di innovazione promossi in ambito nazionale;
• assicura la partecipazione italiana a progetti di ricerca internazionale in campo valutativo e
nei settori connessi dell’innovazione organizzativa e didattica.
LA VALUTAZIONE DI SISTEMA
IL SECONDO INVALSI
Art. 3 c.1 lett. b Legge 28 marzo 2003, n.53
Ai fini del progressivo miglioramento e
dell’armonizzazione della qualità del sistema di
istruzione e di formazione, l’Istituto nazionale
per la valutazione del sistema di istruzione
effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle
conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità
complessiva dell’offerta formativa delle
istituzioni scolastiche e formative
IL SERVIZIO NAZIONALE
DI VALUTAZIONE (SNV)
Decreto Legislativo 19 novembre 2004, n. 286
"Istituzione del Servizio nazionale di
valutazione del sistema educativo di
istruzione e di formazione, nonche' riordino
dell'omonimo istituto, a norma degli articoli
1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53"
I COMPITI DELL’INVALSI NEL D.LGS. 286/2004
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effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti e
sulla qualità complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni di istruzione e di
istruzione e formazione professionale, anche nel contesto dell'apprendimento
permanente. Per la formazione professionale le verifiche concernono esclusivamente i
livelli essenziali di prestazione e sono effettuate tenuto conto degli altri soggetti
istituzionali che già operano a livello nazionale nel settore della valutazione delle
politiche nazionali finalizzate allo sviluppo delle risorse umane;
predispone, nell'ambito delle prove previste per l'esame di Stato conclusivo dei cicli di
istruzione, per la loro scelta da parte del Ministro, le prove a carattere nazionale, sulla
base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di
insegnamento dell'ultimo anno di ciascun ciclo, e provvede alla gestione delle prove
stesse, secondo le disposizioni emanate in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera
c), della legge 28 marzo 2003, n. 53;
svolge attività di ricerca, nell'ambito delle sue finalità istituzionali;
studia le cause dell'insuccesso e della dispersione scolastica con riferimento al contesto
sociale ed alle tipologie dell'offerta formativa;
assume iniziative rivolte ad assicurare la partecipazione italiana a progetti di ricerca
europea e internazionale in campo valutativo;
svolge attività di supporto e assistenza tecnica all'amministrazione scolastica, alle
regioni, agli enti territoriali, e alle singole istituzioni scolastiche e formative per la
realizzazione di autonome iniziative di monitoraggio, valutazione e autovalutazione;
svolge attività di formazione del personale docente e dirigente della scuola, connessa ai
processi di valutazione e di autovalutazione delle istituzioni scolastiche.
LA LEGGE 176/2007
LA VALUTAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO
A decorrere dall'anno scolastico 2007-2008 il Ministro
della pubblica istruzione fissa, con direttiva
annuale, gli obiettivi della valutazione esterna
condotta dal Servizio nazionale di valutazione in
relazione al sistema scolastico e ai livelli di
apprendimento degli studenti, per effettuare
verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze
e abilita' degli studenti, di norma, alla classe
seconda e quinta della scuola primaria, alla prima e
terza classe della scuola secondaria di I grado e alla
seconda e quinta classe del secondo ciclo, nonche'
altre rilevazioni necessarie per la valutazione del
valore aggiunto realizzato dalle scuole.
LA LEGGE 176/2007
LA PROVA NAZIONALE AL TERMINE DEL PRIMO
CICLO
L’esame di Stato comprende anche una prova scritta, a
carattere nazionale, volta a verificare i livelli
generali e specifici di apprendimento conseguiti
dagli studenti. I testi relativi alla suddetta prova
sono scelti dal Ministro della pubblica istruzione tra
quelli predisposti annualmente dall’Istituto
nazionale per la valutazione del sistema educativo
di istruzione e di formazione (Invalsi),
conformemente alla direttiva periodicamente
emanata al Ministro stesso, e inviati alle istituzioni
scolastiche competenti.
LE FINALITA’ DELLA PROVA NAZIONALE
Direttiva Ministeriale n.16 del 25 gennaio 2008
L’introduzione della prova a carattere nazionale in sede di conclusione
del primo ciclo di istruzione ha la funzione di integrare gli elementi di
valutazione attualmente esistenti verificando i livelli di apprendimento
degli studenti a conclusione del terzo anno della scuola secondaria di
primo grado.
La valutazione a livello nazionale degli apprendimenti degli studenti
costituisce il necessario completamento dell’autonomia scolastica e
consentirà il progressivo allineamento a standard di carattere nazionale
da poter sospingere con mirate azioni di stimolo e di sostegno, verso il
raggiungimento di crescenti livelli di qualità.
I COMPITI DELL’INVALSI
NEL DECRETO LEGISLATIVO
n. 213 del 31 dicembre 2009
Nell’ambito della costruzione del Sistema nazionale di valutazione l’INVALSI ha le seguenti
competenze:
a. lo studio e la predisposizione di strumenti e modalità oggettive di valutazione degli
apprendimenti e la cura dell’elaborazione e della diffusione dei risultati della valutazione;
b. la promozione di periodiche rilevazioni nazionali sugli apprendimenti che interessano le
istituzioni scolastiche e l’istruzione e formazione professionale, il supporto e l’assistenza
tecnica alle istituzioni scolastiche e formative anche attraverso la messa a disposizione di
prove oggettive per la valutazione degli apprendimenti finalizzate anche alla realizzazione
di autonome iniziative di valutazione e autovalutazione;
c. lo studio di modelli e metodologie per la valutazione delle istituzioni scolastiche e di
istruzione e formazione professionale e dei fattori che influenzano gli apprendimenti
d. la predisposizione di prove a carattere nazionale per gli esami di Stato, nell’ambito della
normativa vigente;
e. lo svolgimento di attività di ricerca e la collaborazione alle attività di valutazione del sistema
scolastico al fine di realizzare iniziative di valorizzazione del merito anche in collaborazione
con il sistema universitario;
f. lo svolgimento di attività di ricerca, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, sia su
propria iniziativa che su mandato di enti pubblici e privati, assicurando inoltre la
partecipazione italiana a progetti internazionali in campo valutativo;
g. lo svolgimento di attività di supporto e assistenza tecnica alle regioni e agli enti territoriali
per la realizzazione di autonome iniziative di monitoraggio, valutazione e autovalutazione;
h. lo svolgimento di attività di formazione del personale docente e dirigente della scuola sui
temi della valutazione in collaborazione con l’ ANSAS.
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Verso il sistema nazionale di valutazione: un percorso