L’Esame di Stato a cura di Vincenzo Cascella ESAME DI STATO • • • • • • • • • • LEGGE 10 dicembre 1997, n. 425 D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 - Regolamento D. M. 18 settembre 1998, n.356 – 1 e 2 prova D. M. 18 settembre 1998, n. 357 – 3 prova D. M. 18 settembre 1998, n. 358 – aree disciplinari D. M. 18 settembre 1998, n. 359 – commissioni D. M. 10 novembre 1998, n. 450 – mod. Certificazioni D. M. 12 novembre 1998, n. 452 – credito formativo LEGGE 11 gennaio 2007 n. 1 O. M. Sugli esami L’ESAME RIFORMATO • DALLA LEGGE 425/97 ART. 1: “gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio hanno come fine l’analisi e la verifica della preparazione di ciascun candidato in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo di studi” • DALLA LEGGE 1/07: “l’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria è finalizzato all’accertamento delle conoscenze e delle competenze acquisite nell’ultimo anno del corso di studi in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo e delle basi culturali generali, nonchè delle capacità critiche del candidato” I CANDIDATI INTERNI • Ritorna il giudizio di ammissione abolito con la Legge 425/97; • Ammessi solo con debiti formativi assenti; • È resa più difficile l’abbreviazione per merito; NUOVE CONDIZIONI: • votazione di otto decimi in tutte le materie nel penultimo anno; • aver seguito un corso regolare di studi di istruzione secondaria superiore; • votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina negli scrutini finali dei due anni precedenti il penultimo senza ripetenze nei due anni predetti I CANDIDATI ESTERNI • Sono confermate per i professionali le esperienze di formazione professionale o lavorative coerenti per durata e contenuti con l’indirizzo di studi. • La domanda deve essere presentata entro il 30 novembre • Assegnazione alla classe. • L’esame preliminare è svolto davanti al consigli di classe a cui il candidato è stato assegnato anche sulle materie dell’ultimo anno. • Si è ammessi all’esame con un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove d’esame preliminare. I CANDIDATI ESTERNI • Il credito scolastico e il credito formativo sono attribuiti non più dalla Commissione d’esame ma dal Consiglio di classe sulla base della documentazione, del curriculum scolastico, dei crediti formativi e dei risultati delle prove preliminari; • Le esperienze professionali documentabili possono essere valutate quali crediti formativi. I CANDIDATI ESTERNI D. P. R. 23 luglio 1998 n. 323 art.11 comma 11 Per tutti i candidati esterni, fermo restando il punteggio massimo di 20, la commissione d’esame può aumentare il punteggio in caso di possesso di credito formativo di cui al successivo articolo 12. Per esigenze di omogeneità di punteggio conseguibile dai candidati interni ed esterni, tale integrazione non può superare i due punti. Ai fini previsti dal presente comma, si tiene conto anche del possesso di altri titoli conseguiti al termine di corsi di studio di istruzione secondaria superiore. I CANDIDATI ESTERNI D. P. R. 23 luglio 1998 n. 323 art.12 • Art. 12 (Crediti formativi) • 1. (Regolamento) Ai fini previsti dal presente regolamento, il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’esame di Stato; la coerenza, che può essere individuata nell’omogeneità con i contenuti tematici del corso, nel loro approfondimento, nel loro ampliamento, nella loro concreta attuazione, è accertata per i candidati interni e per i candidati esterni, rispettivamente, dai consigli di classe e dalle commissioni d’esame. I consigli di classe e le commissioni d’esame potranno avvalersi, a questo fine, del supporto fornito dall’amministrazione scolastica e dall’ Osservatorio di cui all’articolo 14. Il Ministro della pubblica istruzione individua le tipologie di esperienze che danno luogo al credito formativo con proprio decreto. I CANDIDATI ESTERNI D. P. R. 23 luglio 1998 n. 323 art.12 • 2. (Regolamento) Le certificazioni comprovanti attività lavorativa devono indicare l’ente a cui sono stati versati i contributi di assistenza e previdenza ovvero le disposizioni normative che escludano l’obbligo dell’adempimento contributivo. • 3. (Regolamento) Le certificazioni dei crediti formativi acquisiti all’estero sono convalidate dall’autorità diplomatica o consolare. ESAMI DI QUALIFICA abbreviazioni per merito • Legge 425/97: Possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, il corrispondente esame di qualifica, gli alunni che, nello scrutinio finale, per la promozione all'ultima classe, abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna la materia. • Legge 1/2007: Possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, il corrispondente esame di qualifica, gli alunni che, nello scrutinio finale, per la promozione all'ultima classe, abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna disciplina, e abbiano riportato una valutazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina al termine del primo anno e non siano incorsi in ripetenze. CONTENUTO DELL’ESAME • L'esame di Stato comprende tre prove scritte e un colloquio. • Nulla è innovato circa la prima prova scritta: essa rimane volta ad accertare la padronanza della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato, consentendo la libera espressione della personale creatività. CONTENUTO DELL’ESAME La seconda prova scritta presenta novità sostanziali: Legge 425/97: la seconda ha per oggetto una delle materie caratterizzanti il corso di studio per le quali l'ordinamento vigente prevede verifiche scritte. Legge 01/2007: la seconda prova, che può essere anche grafica o scrittografica ha per oggetto una delle materie caratterizzanti il corso degli studi. • Negli istituti tecnici e professionali le modalità di svolgimento tengono conto delle dimensione tecnico pratica e laboratoriale delle discipline coinvolte e possono articolarsi anche in più di un giorno di lavoro. • Le materie oggetto della prova sono individuate entro la prima decade del mese di aprile. CONTENUTO DELL’ESAME La terza prova scritta presenta anch’essa delle novità: • viene confermato che essa è a carattere pluridisciplinare che verte sulle materie dell'ultimo anno di corso e consiste nella trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o multipli ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici e professionali o nello sviluppo di progetti; tale ultima prova è strutturata in modo da consentire, di norma, anche l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera CONTENUTO DELL’ESAME – L’elemento di novità è il seguente: – L’INVALSI provvederà, sulla base di apposite direttive impartite dal Ministero alla predisposizione di modelli da porre a disposizione delle autonomie scolastiche ai fini della elaborazione della terza prova. – L’Istituto provvederà, altresì, alla valutazione dei livelli di apprendimento degli studenti a conclusione dei percorsi dell’istruzione secondaria superiore, utilizzando le prove scritte degli esami di Stato secondo criteri e modalità coerenti con quelli applicati a livello internazionale per garantirne la compatibilità CONTENUTO DELL’ESAME • i testi della 1^ e della 2^ prova scritta sono predisposti dal ministero • il testo della 3^ prova scritta è predisposto dalla commissione d’esame • la formulazione deve essere coerente con l’azione educativa e didattica realizzata nell’ultimo anno di corso • la formulazione deve tener conto del documento che il Consiglio di classe elabora entro il 15 maggio per la Commissione e che esplicita il percorso formativo tenuto dalla classe. CONTENUTO DELL’ESAME Nulla è innovato circa il colloquio; esso si svolge su argomenti di interesse multidisciplinare attinenti ai programmi e al lavoro didattico dell'ultimo anno di corso e tende ad accertare la padronanza della lingua e la capacità di : • utilizzare le conoscenze acquisite, • di collegarle nell’argomentazione, • di discutere ed approfondire sotto vari profili i diversi argomenti. D. P. R. 23 luglio 1998 n. 323 SVOLGIMENTO DELL’ESAME: la prova orale • ha inizio con un argomento scelto dal candidato rientrando fra gli argomenti di interesse multidisciplinare l'eventuale presentazione di esperienze di ricerca e di progetti in forma di tesina, preparati durante l'anno scolastico anche con l'ausilio dei docenti della classe. Gli argomenti possono essere introdotti mediante la proposta di un testo, di un documento, di un progetto o di altra questione di cui il candidato individua le componenti culturali, discutendole. • prosegue su argomenti scelti dalla commissione di interesse pluridisciplinare • nel corso del colloquio vanno discussi gli elaborati delle prove scritte. SVOLGIMENTO DELL’ESAME • si può procedere alla correzione delle prove scritte per aree disciplinari • si può procedere alla conduzione del colloquio operando collegialmente • ogni operazione deve terminare con una proposta di punteggio relativa alla prova di ciascun candidato da parte dei commissari • non è ammessa l’astensione dal giudizio ESITO DELL’ESAME A conclusione dell'esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un voto finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla Commissione d'esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti per il credito scolastico acquisito da ciascun candidato, così ripartito: • 45 punti per la valutazione delle prove scritte • 30 punti per la valutazione della prova orale • 25 punti per la valutazione del credito scolastico Punteggio minimo per superare l’esame: 60/ 100 Bonus di 5 punti in presenza di un credito scolastico di 15 punti e di un risultato di esame pari a 70 punti complessivi Possibilità di attribuzione della lode a chi consegue 100 punti senza l’ausilio del bonus. COMMISSIONE D’ESAME • Ogni due classi si forma una commissione d’esame con commissari esterni comuni alle due classi; • il presidente di commissione è sempre esterno alla scuola; • i commissari sono al massimo 6: 50% interni, 50% esterni ; • ad ogni classe non possono essere assegnati più di 35 candidati fra interni ed esterni; • i candidati esterni non possono superare il 50% dei candidati interni; • Assicurata la presenza dei commissari delle materie oggetto delle prime due prove scritte; COMMISSIONE D’ESAME • Le materie affidate ai commissari esterni sono scelte con decreto di natura non regolamentare dal Ministro della P. I. • La commissione è nominata dal dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale, sulla base di criteri determinati a livello nazionale; • Ciascuna commissione di istituto legalmente riconoscito o pareggiato è abbinata a una commissione di istituto statale o paritario. ORDINE DI NOMINA DEL PRESIDENTE • dirigenti scolastici di secondaria superiore statale; • dirigenti scolastici di istruzione primaria e secondaria di primo grado forniti di abilitazione; • Docenti di secondaria superiore statale con 10 anni di ruolo; • Professori universitari e ricercatori universitari confermati; • Direttori e docenti di ruolo degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica; • Dirigenti scolastici e docenti superiori a riposo da non più di 3 anni; AMBITO TERRITORIALE DELLA NOMINA • Le nomine dei presidenti e dei commissari esterni sono effettuate avuto riguardo, con esclussione dei presidenti e dei commissari provenienti da istituti scolastici appartenenti allo stesso distretto nell’ordine: All’ambito comunale, provinciale e, solo in casi eccezionali: all’ambito regionale o interregionale DELEGA ADOZIONE DECRETI LEGISLATIVI • Entro 1 anno dalla entrata in vigore della legge adozione delle seguenti misure: • A) realizzare appositi percorsi di orientamento finalizzati alla scelta di corsi di laurea, di percorsi della formazione tecnica superiore, di percorsi finalizzati alle professioni ed al lavoro, prevedendo apposite misure di raccordo nel corso dell’ultimo anno di studio; DELEGA ADOZIONE DECRETI LEGISLATIVI • Entro 1 anno dalla entrata in vigore della legge adozione delle seguenti misure: • B) potenziare il raccordo tra la scuola e le università ai fini di una migliore e specifica formazione degli studenti rispetto al corso di laurea prescelto, prevedendo modalità per favorire la partecipazione delle scuole alle prove di verifica dell’adeguata preparazione iniziale degli studenti. DELEGA ADOZIONE DECRETI LEGISLATIVI • Entro 1 anno dalla entrata in vigore della legge adozione delle seguenti misure: • C) valorizzare la qualità dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell’ammissione ai corsi di laurea universitari prevedendo che una quota del punteggio degli esami di ammissione ai corsi universitari sia assegnata a studenti che abbiano conseguito risultati scolastici di particolare valore nel triennio e all’esame rispetto alle discipline del corso di laurea e definendo criteri volti a valorizzare le discipline tecnico-scientifiche. DELEGA ADOZIONE DECRETI LEGISLATIVI • Entro 1 anno dalla entrata in vigore della legge adozione delle seguenti misure: • D) incentivare l’eccellenza degli studenti, ottenuta a vario titolo sulla base dei percorsi di istruzione attraverso incentivi anche di natura economica, finalizzati alla prosecuzione degli studi e definire nel decreto le modalità di certificazione del risultato di eccellenza. DISPOSIZIONI TRANSITORIE • Per i candidati agli esami di Stato a conclusione, rispettivamente, dell’anno scolastico 2006-07 e dell’anno scolastico 2007-08, continuano ad applicarsi, relativamente ai debiti formativi e all’attribuzione del punteggio per il credito scolastico, le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. CM 17 gennaio 2007 n.5 AMMISSIONE • La nuova legge introduce il giudizio di ammissione all'esame di stato. Per gli anni scolastici 2006-2007 e 2007-2008, valgono le disposizioni transitorie contenute nell'art. 3, secondo cui la disciplina relativa ai debiti non si applica. Per il corrente anno scolastico si sottolinea l'esigenza che i Consigli di classe rivolgano una particolare attenzione alle verifiche intermedie e finali dei livelli di preparazione raggiunti dallo studente. CM 17 gennaio 2007 n.5 AMMISSIONE • In sede di scrutinio finale si procederà ad una valutazione dello studente che tenga conto, come enunciato nella legge all'art. 1, capoverso art. 3comma 1, delle conoscenze e delle competenze da lui acquisite nell'ultimo anno del corso di studi, delle sue capacità critiche ed espressive e degli sforzi compiuti per colmare eventuali lacune e raggiungere una preparazione complessiva tale da consentirgli di affrontare l'esame, anche in presenza di valutazioni non sufficienti nelle singole discipline. In questo ultimo caso, l'ammissione o la non ammissione dovrà essere specificatamente motivata . CM 17 gennaio 2007 n.5 PROVE SCRITTE • Nella imminente sessione d'esame 2007 nessuna modifica interverrà nelle modalità di svolgimento della 1^, 2^ e 3^ prova scritta, per le quali restano vigenti le disposizioni contenute rispettivamente nei DD.MM. 23/4/2003, n. 41 (139) e 20/11/2000, n. 429. CM 17 gennaio 2007 n.5 COLLOQUIO • Per quanto riguarda il colloquio, esso si svolge, come enunciato dall'art.1, capoverso art.3-comma 4, della legge. E' d'obbligo, inoltre, nel corso del colloquio, provvedere alla discussione degli elaborati relativi alle prove scritte. Il colloquio, nel rispetto della sua natura multidisciplinare, non può considerarsi interamente risolto se non si sia svolto secondo tutte le fasi sopraindicate e se non abbia interessato tutte le discipline per le quali i commissari, interni ed esterni, abbiano titolo secondo la normativa vigente. IL COLLOQUIO • Nella maggior parte dei casi: generico e superficiale che si risolve intorno al percorso tematico proposto dal candidato • Oppure approfondito e analitico in alcune materie; generico e sintetico in altre con evidente squilibrio nella valutazione finale. OM 13 febbraio 2001 n.29 • Il colloquio ha inizio con un argomento o con la presentazione di esperienze di ricerca e di progetto, anche in forma multimediale, scelti dal candidato. Rientra tra le esperienze di ricerca e di progetto la presentazione da parte dei candidati di lavori preparati, durante l'anno scolastico, con l'ausilio degli insegnanti della classe. Il colloquio prosegue, in conformità dell'art. 4, comma 5, del Regolamento, su argomenti proposti al candidato attinenti le diverse discipline, etc. OM 11 aprile 2002 n.43 • Il colloquio ha inizio con un argomento o con la presentazione di esperienze di ricerca e di progetto, anche in forma multimediale, scelti dal candidato. Rientra tra le esperienze di ricerca e di progetto la presentazione da parte dei candidati di lavori preparati, durante l'anno scolastico, con l'ausilio degli insegnanti della Preponderante rilievo deve essere riservato alla prosecuzione del colloquio, classe. che, in conformità de , in conformità dell'art. 4, comma 5, del Regolamento, deve vertere su argomenti proposti al candidato attinenti le diverse discipline, etc. CM 17 gennaio 2007 n.5 COMMISSIONE • La nuova legge ha innovato la composizione della Commissione giudicatrice, che è costituita al massimo da sei componenti, di cui tre interni e tre esterni, ai quali si aggiunge un Presidente anch'esso esterno. • Per ogni singola classe si costituisce una Commissione • I membri esterni e il Presidente sono comuni per ogni due Commissioni, che vengono abbinate generalmente secondo criteri di omogeneità o affinità culturali e pedagogiche esistenti tra gli indirizzi di studio. I membri interni viceversa sono i docenti rappresentanti di ciascuna classe. CM 17 gennaio 2007 n.5 COMMISSIONE • ..Per alcuni indirizzi di studio, indicati nella tabella allegata al decreto ministeriale con il quale sono state individuate le materie oggetto della seconda prova scritta e quelle assegnate ai commissari esterni, in ragione della specifica organizzazione delle cattedre, la commissione di esame è composta da quattro commissari - di cui due esterni e due interni - più il presidente. In ogni caso, è assicurata la presenza dei commissari delle materie oggetto di prima e seconda prova scritta. CM 17 gennaio 2007 n.5 COMMISSIONE • La presenza nella Commissione di sei componenti, tra i quali alcuni titolari di insegnamenti di più discipline, e quella del Presidente, munito anch'egli di competenze disciplinari specifiche, assicurano allo svolgimento dell'esame, in particolare alla conduzione del colloquio, quel carattere di multidisciplinarità previsto dalla legge. • Ad ogni classe - commissione sono assegnati non più di trentacinque candidati. • Ciascuna commissione di istituto legalmente riconosciuto o pareggiato è abbinata a una commissione di istituto statale o paritario. CM 17 gennaio 2007 n.5 PUNTEGGIO • Come per il saldo dei debiti contratti negli anni precedenti, la nuova ripartizione del punteggio di credito scolastico non potrà essere operante nel corrente anno scolastico; conseguentemente, il punteggio massimo attribuibile al colloquio resta fissato nella misura massima di punti 35 e quello del credito scolastico di punti 20. Già dalla sessione d'esame 2007 è consentita l'attribuzione della lode ai candidati che avranno conseguito il punteggio massimo di 100 punti senza fruire del bonus integrativo dei 5 punti. DM 17 gennaio 2007 n. 6 • La partecipazione ai lavori delle commissioni degli esami di stato rientra tra gli obblighi inerenti lo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola. • Le materie affidate ai commissari esterni sono scelte annualmente dal Ministro con proprio decreto entro il 31 gennaio. • L’affidamento delle altre materie ai commissari interni avviene in modo da assicurare, una equilibrata presenza delle materie stesse e tenendo presente l’esigenza di favorire, per quanto possibile, l’accertamento della conoscenza delle lingue straniere DM 17 gennaio 2007 n. 6 • I docenti possono presentare domanda di esame in qualità di Presidente alle seguenti condizioni: • 1 - essere docenti in servizio in istituti di istruzione secondaria superiore statali; • 2 – avere il rapporto di lavoro a tempo indeterminato; • 3 – avere almeno dieci anni di servizio di ruolo. MATERIE D’ESAME tecnico chimico e biologico • • • • INTERNI: 1- Italiano – prova scritta 2 – DA INDIVIDUARE 3 - DA INDIVIDUARE ESTERNI: • 1- Processi e tecn. Industriali chimiche – prova scritta • 2 – Microbiologia speciale • 3 - Biotecnologia MATERIE D’ESAME tecnico sistemi energetici • INTERNI: • 1- Italiano – prova scritta • 2 – DA INDIVIDUARE • 3 - DA INDIVIDUARE ESTERNI: • 1- Impianti termotecnici – prova scritta • 2 – Meccanica, macchine e disegno • 3 – Elettrotecnica - elettronica MATERIE D’ESAME tecnico industrie meccaniche INTERNI: • 1- Italiano – prova scritta • 2 – DA INDIVIDUARE ESTERNI: • 1- Macchine a fluido – prova scritta • 2 – Elettrotecnica ed elettronica MATERIE D’ESAME tecnico industrie elettriche INTERNI: • 1- Italiano – prova scritta • 2 – DA INDIVIDUARE ESTERNI: • 1- Elettrotecnica, elettronica ed applicazioni – prova scritta • 2 – Sistemi – automazione ed organizzazione della produzione MATERIE D’ESAME tecnico industrie elettroniche INTERNI: • 1- Italiano – prova scritta • 2 – DA INDIVIDUARE ESTERNI: • 1- Elettronica, telecomunicazioni ed applicazioni – prova scritta • 2 – Sistemi – automazione ed organizzazione della produzione