L’Esame di Stato
a cura di Vincenzo Cascella
ESAME DI STATO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
LEGGE 10 dicembre 1997, n. 425
D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 - Regolamento
D. M. 18 settembre 1998, n.356 – 1 e 2 prova
D. M. 18 settembre 1998, n. 357 – 3 prova
D. M. 18 settembre 1998, n. 358 – aree disciplinari
D. M. 18 settembre 1998, n. 359 – commissioni
D. M. 10 novembre 1998, n. 450 – mod. Certificazioni
D. M. 12 novembre 1998, n. 452 – credito formativo
LEGGE 11 gennaio 2007 n. 1
O. M. Sugli esami
L’ESAME RIFORMATO
• DALLA LEGGE 425/97 ART. 1: “gli esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio hanno come fine l’analisi e la
verifica della preparazione di ciascun candidato in
relazione agli obiettivi generali e specifici propri di
ciascun indirizzo di studi”
• DALLA LEGGE 1/07: “l’esame di Stato conclusivo dei
corsi di studio di istruzione secondaria è finalizzato
all’accertamento delle conoscenze e delle competenze
acquisite nell’ultimo anno del corso di studi in relazione
agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun
indirizzo e delle basi culturali generali, nonchè delle
capacità critiche del candidato”
I CANDIDATI INTERNI
• Ritorna il giudizio di ammissione abolito con la Legge 425/97;
• Ammessi solo con debiti formativi assenti;
• È resa più difficile l’abbreviazione per merito;
NUOVE CONDIZIONI:
• votazione di otto decimi in tutte le materie nel penultimo anno;
• aver seguito un corso regolare di studi di istruzione secondaria
superiore;
• votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina
negli scrutini finali dei due anni precedenti il penultimo senza
ripetenze nei due anni predetti
I CANDIDATI ESTERNI
• Sono confermate per i professionali le esperienze di
formazione professionale o lavorative coerenti per
durata e contenuti con l’indirizzo di studi.
• La domanda deve essere presentata entro il 30
novembre
• Assegnazione alla classe.
• L’esame preliminare è svolto davanti al consigli di
classe a cui il candidato è stato assegnato anche sulle
materie dell’ultimo anno.
• Si è ammessi all’esame con un punteggio minimo di sei
decimi in ciascuna delle prove d’esame preliminare.
I CANDIDATI ESTERNI
• Il credito scolastico e il credito formativo sono attribuiti
non più dalla Commissione d’esame ma dal Consiglio di
classe sulla base della documentazione, del curriculum
scolastico, dei crediti formativi e dei risultati delle prove
preliminari;
• Le esperienze professionali documentabili possono essere
valutate quali crediti formativi.
I CANDIDATI ESTERNI
D. P. R. 23 luglio 1998 n. 323 art.11 comma 11
Per tutti i candidati esterni, fermo restando il
punteggio massimo di 20, la commissione d’esame
può aumentare il punteggio in caso di possesso di
credito formativo di cui al successivo articolo 12.
Per esigenze di omogeneità di punteggio
conseguibile dai candidati interni ed esterni, tale
integrazione non può superare i due punti.
Ai fini previsti dal presente comma, si tiene conto
anche del possesso di altri titoli conseguiti al
termine di corsi di studio di istruzione secondaria
superiore.
I CANDIDATI ESTERNI
D. P. R. 23 luglio 1998 n. 323 art.12
• Art. 12 (Crediti formativi)
• 1. (Regolamento) Ai fini previsti dal presente regolamento, il credito
formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata,
dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce
l’esame di Stato;
la coerenza, che può essere individuata nell’omogeneità con i contenuti tematici
del corso, nel loro approfondimento, nel loro ampliamento, nella loro
concreta attuazione, è accertata per i candidati interni e per i candidati
esterni, rispettivamente, dai consigli di classe e dalle commissioni d’esame.
I consigli di classe e le commissioni d’esame potranno avvalersi, a questo fine,
del supporto fornito dall’amministrazione scolastica e dall’ Osservatorio di
cui all’articolo 14.
Il Ministro della pubblica istruzione individua le tipologie di esperienze che
danno luogo al credito formativo con proprio decreto.
I CANDIDATI ESTERNI
D. P. R. 23 luglio 1998 n. 323 art.12
• 2. (Regolamento) Le certificazioni comprovanti attività
lavorativa devono indicare l’ente a cui sono stati versati i
contributi di assistenza e previdenza ovvero le disposizioni
normative che escludano l’obbligo dell’adempimento
contributivo.
• 3. (Regolamento) Le certificazioni dei crediti formativi
acquisiti all’estero sono convalidate dall’autorità
diplomatica o consolare.
ESAMI DI QUALIFICA
abbreviazioni per merito
• Legge 425/97: Possono sostenere, nella sessione dello
stesso anno, il corrispondente esame di qualifica, gli alunni
che, nello scrutinio finale, per la promozione all'ultima
classe, abbiano riportato non meno di otto decimi in
ciascuna la materia.
• Legge 1/2007: Possono sostenere, nella sessione dello
stesso anno, il corrispondente esame di qualifica, gli alunni
che, nello scrutinio finale, per la promozione all'ultima
classe, abbiano riportato non meno di otto decimi in
ciascuna disciplina, e abbiano riportato una valutazione
non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina al
termine del primo anno e non siano incorsi in ripetenze.
CONTENUTO DELL’ESAME
• L'esame di Stato comprende tre prove scritte e un colloquio.
• Nulla è innovato circa la prima prova scritta: essa rimane
volta ad accertare la padronanza della lingua italiana o della
lingua nella quale si svolge l'insegnamento, nonché le
capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del
candidato, consentendo la libera espressione della personale
creatività.
CONTENUTO DELL’ESAME
La seconda prova scritta presenta novità sostanziali:
Legge 425/97: la seconda ha per oggetto una delle materie
caratterizzanti il corso di studio per le quali l'ordinamento
vigente prevede verifiche scritte.
Legge 01/2007: la seconda prova, che può essere anche grafica
o scrittografica ha per oggetto una delle materie
caratterizzanti il corso degli studi.
• Negli istituti tecnici e professionali le modalità di
svolgimento tengono conto delle dimensione tecnico pratica
e laboratoriale delle discipline coinvolte e possono
articolarsi anche in più di un giorno di lavoro.
• Le materie oggetto della prova sono individuate entro la
prima decade del mese di aprile.
CONTENUTO DELL’ESAME
La terza prova scritta presenta anch’essa delle novità:
• viene confermato che essa è a carattere pluridisciplinare che
verte sulle materie dell'ultimo anno di corso e consiste nella
trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti
singoli o multipli ovvero nella soluzione di problemi o di
casi pratici e professionali o nello sviluppo di progetti; tale
ultima prova è strutturata in modo da consentire, di norma,
anche l'accertamento della conoscenza di una lingua
straniera
CONTENUTO DELL’ESAME
– L’elemento di novità è il seguente:
– L’INVALSI provvederà, sulla base di apposite direttive
impartite dal Ministero alla predisposizione di modelli
da porre a disposizione delle autonomie scolastiche ai
fini della elaborazione della terza prova.
– L’Istituto provvederà, altresì, alla valutazione dei livelli
di apprendimento degli studenti a conclusione dei
percorsi
dell’istruzione
secondaria
superiore,
utilizzando le prove scritte degli esami di Stato secondo
criteri e modalità coerenti con quelli applicati a livello
internazionale per garantirne la compatibilità
CONTENUTO DELL’ESAME
• i testi della 1^ e della 2^ prova scritta sono predisposti dal
ministero
• il testo della 3^ prova scritta è predisposto dalla
commissione d’esame
• la formulazione deve essere coerente con l’azione educativa
e didattica realizzata nell’ultimo anno di corso
• la formulazione deve tener conto del documento che il
Consiglio di classe elabora entro il 15 maggio per la
Commissione e che esplicita il percorso formativo tenuto
dalla classe.
CONTENUTO DELL’ESAME
Nulla è innovato circa il colloquio; esso si svolge su
argomenti di interesse multidisciplinare attinenti ai
programmi e al lavoro didattico dell'ultimo anno di
corso e tende ad accertare la padronanza della lingua e
la capacità di :
• utilizzare le conoscenze acquisite,
• di collegarle nell’argomentazione,
• di discutere ed approfondire sotto vari profili i diversi
argomenti.
D. P. R. 23 luglio 1998 n. 323
SVOLGIMENTO DELL’ESAME: la prova orale
• ha inizio con un argomento scelto dal candidato rientrando fra
gli argomenti di interesse multidisciplinare l'eventuale
presentazione di esperienze di ricerca e di progetti in forma di
tesina, preparati durante l'anno scolastico anche con l'ausilio dei
docenti della classe.
Gli argomenti possono essere introdotti mediante la proposta di
un testo, di un documento, di un progetto o di altra questione di
cui il candidato individua le componenti culturali, discutendole.
• prosegue su argomenti scelti dalla commissione di interesse
pluridisciplinare
• nel corso del colloquio vanno discussi gli elaborati delle prove
scritte.
SVOLGIMENTO DELL’ESAME
• si può procedere alla correzione delle prove scritte
per aree disciplinari
• si può procedere alla conduzione del colloquio
operando collegialmente
• ogni operazione deve terminare con una proposta
di punteggio relativa alla prova di ciascun
candidato da parte dei commissari
• non è ammessa l’astensione dal giudizio
ESITO DELL’ESAME
A conclusione dell'esame di Stato è assegnato a ciascun
candidato un voto finale complessivo in centesimi, che è il
risultato della somma dei punti attribuiti dalla Commissione
d'esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti per il
credito scolastico acquisito da ciascun candidato, così
ripartito:
• 45 punti per la valutazione delle prove scritte
• 30 punti per la valutazione della prova orale
• 25 punti per la valutazione del credito scolastico
Punteggio minimo per superare l’esame: 60/ 100
Bonus di 5 punti in presenza di un credito scolastico di 15
punti e di un risultato di esame pari a 70 punti complessivi
Possibilità di attribuzione della lode a chi consegue 100 punti
senza l’ausilio del bonus.
COMMISSIONE D’ESAME
• Ogni due classi si forma una commissione d’esame
con commissari esterni comuni alle due classi;
• il presidente di commissione è sempre esterno alla
scuola;
• i commissari sono al massimo 6: 50% interni, 50%
esterni ;
• ad ogni classe non possono essere assegnati più di
35 candidati fra interni ed esterni;
• i candidati esterni non possono superare il 50% dei
candidati interni;
• Assicurata la presenza dei commissari delle materie
oggetto delle prime due prove scritte;
COMMISSIONE D’ESAME
• Le materie affidate ai commissari esterni sono
scelte con decreto di natura non regolamentare
dal Ministro della P. I.
• La commissione è nominata dal dirigente
dell’Ufficio Scolastico Regionale, sulla base di
criteri determinati a livello nazionale;
• Ciascuna commissione di istituto legalmente
riconoscito o pareggiato è abbinata a una
commissione di istituto statale o paritario.
ORDINE DI NOMINA DEL PRESIDENTE
• dirigenti scolastici di secondaria superiore statale;
• dirigenti scolastici di istruzione primaria e
secondaria di primo grado forniti di abilitazione;
• Docenti di secondaria superiore statale con 10 anni
di ruolo;
• Professori universitari e ricercatori universitari
confermati;
• Direttori e docenti di ruolo degli istituti di alta
formazione artistica, musicale e coreutica;
• Dirigenti scolastici e docenti superiori a riposo da
non più di 3 anni;
AMBITO TERRITORIALE DELLA
NOMINA
• Le nomine dei presidenti e dei commissari esterni
sono effettuate avuto riguardo, con esclussione dei
presidenti e dei commissari provenienti da istituti
scolastici appartenenti allo stesso distretto
nell’ordine:
All’ambito comunale, provinciale e,
solo in casi eccezionali:
all’ambito regionale o interregionale
DELEGA ADOZIONE DECRETI
LEGISLATIVI
• Entro 1 anno dalla entrata in vigore della legge
adozione delle seguenti misure:
• A) realizzare appositi percorsi di orientamento
finalizzati alla scelta di corsi di laurea, di percorsi
della formazione tecnica superiore, di percorsi
finalizzati alle professioni ed al lavoro,
prevedendo apposite misure di raccordo nel corso
dell’ultimo anno di studio;
DELEGA ADOZIONE DECRETI
LEGISLATIVI
• Entro 1 anno dalla entrata in vigore della legge
adozione delle seguenti misure:
• B) potenziare il raccordo tra la scuola e le
università ai fini di una migliore e specifica
formazione degli studenti rispetto al corso di
laurea prescelto, prevedendo modalità per favorire
la partecipazione delle scuole alle prove di
verifica dell’adeguata preparazione iniziale degli
studenti.
DELEGA ADOZIONE DECRETI
LEGISLATIVI
• Entro 1 anno dalla entrata in vigore della legge adozione
delle seguenti misure:
• C) valorizzare la qualità dei risultati scolastici degli
studenti ai fini dell’ammissione ai corsi di laurea
universitari prevedendo che una quota del punteggio degli
esami di ammissione ai corsi universitari sia assegnata a
studenti che abbiano conseguito risultati scolastici di
particolare valore nel triennio e all’esame rispetto alle
discipline del corso di laurea e definendo criteri volti a
valorizzare le discipline tecnico-scientifiche.
DELEGA ADOZIONE DECRETI
LEGISLATIVI
• Entro 1 anno dalla entrata in vigore della legge
adozione delle seguenti misure:
• D) incentivare l’eccellenza degli studenti, ottenuta
a vario titolo sulla base dei percorsi di istruzione
attraverso incentivi anche di natura economica,
finalizzati alla prosecuzione degli studi e definire
nel decreto le modalità di certificazione del
risultato di eccellenza.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
• Per i candidati agli esami di Stato a conclusione,
rispettivamente, dell’anno scolastico 2006-07 e
dell’anno scolastico 2007-08, continuano ad
applicarsi, relativamente ai debiti formativi e
all’attribuzione del punteggio per il credito
scolastico, le disposizioni vigenti alla data di
entrata in vigore della presente legge.
CM 17 gennaio 2007 n.5
AMMISSIONE
• La nuova legge introduce il giudizio di
ammissione all'esame di stato. Per gli anni
scolastici 2006-2007 e 2007-2008, valgono le
disposizioni transitorie contenute nell'art. 3,
secondo cui la disciplina relativa ai debiti non si
applica. Per il corrente anno scolastico si
sottolinea l'esigenza che i Consigli di classe
rivolgano una particolare attenzione alle verifiche
intermedie e finali dei livelli di preparazione
raggiunti dallo studente.
CM 17 gennaio 2007 n.5
AMMISSIONE
• In sede di scrutinio finale si procederà ad una
valutazione dello studente che tenga conto, come
enunciato nella legge all'art. 1, capoverso art. 3comma 1, delle conoscenze e delle competenze da lui
acquisite nell'ultimo anno del corso di studi, delle sue
capacità critiche ed espressive e degli sforzi compiuti
per colmare eventuali lacune e raggiungere una
preparazione complessiva tale da consentirgli di
affrontare l'esame, anche in presenza di valutazioni
non sufficienti nelle singole discipline. In questo
ultimo caso, l'ammissione o la non ammissione dovrà
essere specificatamente motivata .
CM
17 gennaio 2007 n.5
PROVE SCRITTE
• Nella imminente sessione d'esame 2007 nessuna
modifica interverrà nelle modalità di svolgimento
della 1^, 2^ e 3^ prova scritta, per le quali restano
vigenti le disposizioni contenute rispettivamente
nei DD.MM. 23/4/2003, n. 41 (139) e
20/11/2000, n. 429.
CM
17 gennaio 2007 n.5
COLLOQUIO
• Per quanto riguarda il colloquio, esso si svolge, come
enunciato dall'art.1, capoverso art.3-comma 4, della
legge.
E' d'obbligo, inoltre, nel corso del colloquio, provvedere
alla discussione degli elaborati relativi alle prove scritte.
Il colloquio, nel rispetto della sua natura
multidisciplinare, non può considerarsi interamente
risolto se non si sia svolto secondo tutte le fasi
sopraindicate e se non abbia interessato tutte le
discipline per le quali i commissari, interni ed esterni,
abbiano titolo secondo la normativa vigente.
IL COLLOQUIO
• Nella maggior parte dei casi: generico e
superficiale che si risolve intorno al
percorso tematico proposto dal candidato
• Oppure approfondito e analitico in alcune
materie; generico e sintetico in altre con
evidente squilibrio nella valutazione finale.
OM
13 febbraio 2001 n.29
• Il colloquio ha inizio con un argomento o con la
presentazione di esperienze di ricerca e di
progetto, anche in forma multimediale, scelti dal
candidato. Rientra tra le esperienze di ricerca e di
progetto la presentazione da parte dei candidati di
lavori preparati, durante l'anno scolastico, con
l'ausilio degli insegnanti della classe. Il colloquio
prosegue, in conformità dell'art. 4, comma 5, del
Regolamento, su argomenti proposti al candidato
attinenti le diverse discipline, etc.
OM
11 aprile 2002 n.43
• Il colloquio ha inizio con un argomento o con la presentazione di
esperienze di ricerca e di progetto, anche in forma multimediale,
scelti dal candidato. Rientra tra le esperienze di ricerca e di
progetto la presentazione da parte dei candidati di lavori preparati,
durante l'anno scolastico, con l'ausilio degli insegnanti della
Preponderante rilievo deve essere
riservato alla prosecuzione del colloquio,
classe.
che, in conformità de , in conformità dell'art. 4, comma 5, del
Regolamento, deve
vertere su argomenti proposti al
candidato attinenti le diverse discipline, etc.
CM
17 gennaio 2007 n.5
COMMISSIONE
• La nuova legge ha innovato la composizione della
Commissione giudicatrice, che è costituita al massimo
da sei componenti, di cui tre interni e tre esterni, ai quali
si aggiunge un Presidente anch'esso esterno.
• Per ogni singola classe si costituisce una Commissione
• I membri esterni e il Presidente sono comuni per ogni
due Commissioni, che vengono abbinate generalmente
secondo criteri di omogeneità o affinità culturali e
pedagogiche esistenti tra gli indirizzi di studio.
I membri interni viceversa sono i docenti rappresentanti
di ciascuna classe.
CM
17 gennaio 2007 n.5
COMMISSIONE
• ..Per alcuni indirizzi di studio, indicati nella
tabella allegata al decreto ministeriale con il
quale sono state individuate le materie oggetto
della seconda prova scritta e quelle assegnate ai
commissari esterni, in ragione della specifica
organizzazione delle cattedre, la commissione di
esame è composta da quattro commissari - di cui
due esterni e due interni - più il presidente.
In ogni caso, è assicurata la presenza dei
commissari delle materie oggetto di prima e
seconda prova scritta.
CM
17 gennaio 2007 n.5
COMMISSIONE
• La presenza nella Commissione di sei
componenti, tra i quali alcuni titolari di
insegnamenti di più discipline, e quella del
Presidente, munito anch'egli di competenze
disciplinari
specifiche,
assicurano
allo
svolgimento dell'esame, in particolare alla
conduzione del colloquio, quel carattere di
multidisciplinarità previsto dalla legge.
• Ad ogni classe - commissione sono assegnati non
più di trentacinque candidati.
• Ciascuna commissione di istituto legalmente
riconosciuto o pareggiato è abbinata a una
commissione di istituto statale o paritario.
CM
17 gennaio 2007 n.5
PUNTEGGIO
• Come per il saldo dei debiti contratti negli anni
precedenti, la nuova ripartizione del punteggio di
credito scolastico non potrà essere operante nel
corrente anno scolastico; conseguentemente, il
punteggio massimo attribuibile al colloquio resta
fissato nella misura massima di punti 35 e quello del
credito scolastico di punti 20.
Già dalla sessione d'esame 2007 è consentita
l'attribuzione della lode ai candidati che avranno
conseguito il punteggio massimo di 100 punti senza
fruire del bonus integrativo dei 5 punti.
DM 17 gennaio 2007 n. 6
• La partecipazione ai lavori delle commissioni degli
esami di stato rientra tra gli obblighi inerenti lo
svolgimento delle funzioni proprie del personale della
scuola.
• Le materie affidate ai commissari esterni sono scelte
annualmente dal Ministro con proprio decreto entro il 31
gennaio.
• L’affidamento delle altre materie ai commissari interni
avviene in modo da assicurare, una equilibrata presenza
delle materie stesse e tenendo presente l’esigenza di
favorire, per quanto possibile, l’accertamento della
conoscenza delle lingue straniere
DM 17 gennaio 2007 n. 6
• I docenti possono presentare domanda di esame
in qualità di Presidente alle seguenti condizioni:
• 1 - essere docenti in servizio in istituti di
istruzione secondaria superiore statali;
• 2 – avere il rapporto di lavoro a tempo
indeterminato;
• 3 – avere almeno dieci anni di servizio di ruolo.
MATERIE D’ESAME
tecnico chimico e biologico
•
•
•
•
INTERNI:
1- Italiano – prova scritta
2 – DA INDIVIDUARE
3 - DA INDIVIDUARE
ESTERNI:
• 1- Processi e tecn. Industriali chimiche – prova scritta
• 2 – Microbiologia speciale
• 3 - Biotecnologia
MATERIE D’ESAME
tecnico sistemi energetici
• INTERNI:
• 1- Italiano – prova scritta
• 2 – DA INDIVIDUARE
• 3 - DA INDIVIDUARE
ESTERNI:
• 1- Impianti termotecnici – prova scritta
• 2 – Meccanica, macchine e disegno
• 3 – Elettrotecnica - elettronica
MATERIE D’ESAME
tecnico industrie meccaniche
INTERNI:
• 1- Italiano – prova scritta
• 2 – DA INDIVIDUARE
ESTERNI:
• 1- Macchine a fluido – prova scritta
• 2 – Elettrotecnica ed elettronica
MATERIE D’ESAME
tecnico industrie elettriche
INTERNI:
• 1- Italiano – prova scritta
• 2 – DA INDIVIDUARE
ESTERNI:
• 1- Elettrotecnica, elettronica ed applicazioni –
prova scritta
• 2 – Sistemi – automazione ed organizzazione
della produzione
MATERIE D’ESAME
tecnico industrie elettroniche
INTERNI:
• 1- Italiano – prova scritta
• 2 – DA INDIVIDUARE
ESTERNI:
• 1- Elettronica, telecomunicazioni ed
applicazioni – prova scritta
• 2 – Sistemi – automazione ed
organizzazione della produzione
Scarica

Documento sulla riforma dell`esame di maturita`