Accordo quadro CNG Geometri . Polizza RESPONSABILITA’ CIVILE Polizza TUTELA LEGALE Gentile Geometra , la informiamo che il Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati ha siglato un accordo quadro con il Broker Marsh per le coperture assicurative di responsabilità Civile Professionale e Tutela Legale. Le soluzioni assicurative proposte sono ritenute dal Consiglio particolarmente adatte per rispondere alle specifiche esigenze dell'attività professionale del Geometra anche alla luce del Decreto Legge sulle liberalizzazioni del 13 Agosto 2011 che ne sancisce l'obbligatorietà per tutti i professionisti a partire dal 14 agosto 2013. Fra gli elementi qualificanti del servizio offerto in merito alla polizza di RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE segnaliamo: • il costo estremamente contenuto; • l'ampiezza della garanzia (tutti i rischi derivanti dall’attività di geometra: sono ad esempio comprese le funzioni previste dal D.L 81/2008, l’attività di certificatore in materia energetica e acustica e l’attività di amministratore di condominio); • clausola a salvaguardia dei casi di incompetenza professionale (unica sul mercato) • validità temporale: retroattività illimitata se esiste polizza precedente, 3 anni gratuiti od illimitata con supplemento di premio "unatantum" per chi non ha polizza in scadenza • la presenza di un team Marsh a disposizione di tutti gli assicurati, per fornire consulenza ed assistenza (in caso di sinistro è anche previsto un tavolo congiunto con esperti del CNG); • la Tecnologia, grazie ad una piattaforma internet di E-commerce all'indirizzo http://professionisti.marsh.it/geometri è possibile verificare le condizioni di polizza, ottenere un preventivo ed attivare le garanzie. In occasione del primo accesso, è necessaria la registrazione dei propri dati personali cliccando sul bottone "Registrati" . All'interno del modulo "Registrazione" sarà richiesto l'inserimento del "Codice Adesione", che permetterà di accedere ai prodotti a voi riservati (il Codice Adesione per i Geometri è GGL0711). Per necessità Contact Center: 02.48538880. Restiamo a sua disposizione per ogni chiarimento. Marco Oliveri Client Executive Affinity Marsh S.p.A. | Viale Padre Santo 5 , 16122 Genova, ITALY Phone: (39-010) 8373933 Fax: (39-010) 8373932 Mobile: 3409558726 Mailto:[email protected] Marsh S.p.A. - Sede Legale: Viale Bodio, 33 - 20158 Milano - Tel. 02 48538.1 - www.marsh.it Cap. Soc. Euro 520.000,00 i.v. - Reg. Imp. MI - N. Iscriz. e C.F.: 01699520159 - Partita IVA: 01699520159 R.E.A. MI - N. 793418 - Iscritta al R.U.I. - Sez. B / Broker - N. Iscriz. B000055861 Società soggetta al potere di direzione e coordinamento di Marsh International Holdings Inc., ai sensi art. 2497 c.c. MARSH S.P.A. Marsh, leader mondiale nell’intermediazione assicurativa e nella consulenza sui rischi, opera in team con i propri clienti per definire, sviluppare e offrire soluzioni innovative, specifiche per ogni settore, che aiutino i clienti stessi a proteggere il loro futuro e a crescere. Marsh conta circa 26.000 colleghi che collaborano per fornire servizi di consulenza per l’analisi e la gestione del rischio in oltre 100 Paesi. Marsh è parte di Marsh & McLennan Companies, un team di aziende di servizi professionali che offrono ai clienti consulenza e soluzioni nelle aree del rischio, strategia e human capital. Il Gruppo ha 53.000 dipendenti nel mondo e un fatturato annuo che supera i 11 miliardi di dollari. Fanno parte di Marsh & McLennan Companies anche Guy Carpenter, un leader globale nei servizi di intermediazione riassicurativi e dei rischi; Mercer, leader globale nella consulenza sulle risorse umane e servizi correlati; e Oliver Wyman, un leader globale nella consulenza manageriale. Con una rete di 16 uffici e oltre 700 dipendenti in Italia, Marsh offre alle aziende italiane servizi e soluzioni studiate per rispondere ai loro bisogni strategici e operativi di gestione dei rischi e copertura assicurativa. L’organizzazione interna, costruita a matrice, permette di offrire sempre la miglior combinazione di competenze e servire i clienti in modo mirato ed efficiente. Marsh identifica e propone soluzioni personalizzare sviluppate sulla base della complessità del rischio e in linea con lo stile, anche d’acquisto, del cliente. Per qualsiasi informazione e per l’acquisto delle coperture assicurative : http://professionisti.marsh.it/geometri (Codice di Adesione GGL0711) Oppure: Contact Center: 02.48538880 Avere successo significa non ignorare il rischio IL Successo è GESTIre iL RISCHIO per CRESCERE Partnering for impactSM Marsh fa parte del Gruppo Marsh & McLennan Companies, con Guy Carpenter, Mercer, Oliver Wyman. POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE POLIZZA TUTELA LEGALE obbligo della copertura assicurativa per l’esercizio della professione Limite di A scelta da Euro 250.000,00 a Euro 2.000.000,00 risarcimento / Nessuna riduzione/limitazione di massimale per Massimale tipologia di danno o valore e tipologia delle opere DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 2012 , n. 137 Retroattività Limite di A scelta dell’Iscritto Euro 20.000,00 o Euro 40.000,00 risarcimento / All’interno del massimale sono compresi: Massimale diritti e onorari dell’avvocato; spese di viaggio dell’avvocato; spese di viaggio dell’assicurato; spese per CTU/Perito di parte Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Art. 5 OBBLIGO DI ASSICURAZIONE Il professionista e’ tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attivita’ professionale, comprese le attivita’ di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Eventi assicurati: Competenze Accordo quadro tra il Cng con Marsh per le polizze Franchigie di rc Professionale e Tutela Legale per gli Iscritti Un team Marsh di professionisti a disposizione di tutti gli assicurati per fornire consulenza ed assistenza. Piattaforma online dedicata, che consente di avere tutte le informazioni, visionare i documenti ed acquistare le polizze desiderate La presente scheda non costituisce contratto e non impegna il broker o l’assicuratore per il quale valgono le condizioni contrattuali sottoscritte tra le parti. Leggere attentamente il fascicolo informativo di polizza fornito. Premio Regolazione premio su fatturato Durata Polizza Società Assicuratrice •Per chi già assicurato, per il medesimo rischio, avente scadenza contestuale con la data di effetto della presente proposta: come la precendete polizza •Per chi non è assicurato, per il medesimo rischio, o se mai stato assicurato in precedenza per il medesimo rischio: 1 anno Eventi assicurati •Procedimenti penali per reato colposo e doloso, incluso il “patteggiamento” (art. 444 e ss. Codice Penale) •Illeciti Amministrativi: la garanzia comprende il ricorso avverso una sanzione amministrativa pecuniaria emessa nei confronti dell’Assicurato •Inosservanza delle disposizioni dei decreti legislativi 81/2008 codice sicurezza, 196/2003 codice privacy, 152/2006 codice ambiente •Violazione di norme fiscali, tributarie e amministrative •Delitti nell’ambito della circolazione stradale Franchigie Euro 500,00 per sinistro Premio Fatturati fino a Euro 500.000,00: fisso per fasce Fatturati superiori a Euro 500.000,00: quotazione specifica Attività professionale di geometra iscritto al relativo albo. imposti dalle autorità pubbliche Marsh e il Consiglio Nazionale dei Geometri e geometri laureati Retroattività A titolo esemplificativo e non limitativo: •Mancato rispetto di vincoli edilizi/urbanistici o di altri vincoli Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva. La violazione della disposizione costituisce illecito disciplinare. Sinistro cautelativo Le soluzioni assicurative proposte sono state pensate per rispondere alle specifiche esigenze dell’attività professionale del geometra. •Per chi già assicurato, per il medesimo rischio, avente scadenza contestuale con la data di effetto della presente proposta: illimitata •Per chi non è assicurato all’atto dell’acquisto della presente assicurazione: 3 anni gratuiti, con possibilità di acquistare retroattività illimitata con supplemento di premio •Certificazioni e/o dichiarazioni in materia acustica e ambientale •Certificazioni e/o dichiarazioni in ambito energetico •D.L. 81/2008 •Attività di conciliatore ex D.M. 180/2010 •Amministratore stabili e condomini Possibilità di comunicare all’assicuratore fatti e circostanze che potrebbero dare origine ad una richiesta di risarcimento Clausola di salvaguardia dei casi di incompetenza Euro 500,00 per sinistro elevata a Euro 5.000,00 per sinistro per attività ex D.L. 81/2008 Fatturati fino a Euro 300.000,00: fisso per fasce Fatturati superiori a Euro 300.000,00: quotazione specifica Regolazione premio su Non è prevista alcuna regolazione in corso d’anno. Il fatturato premio coincide con quello pagato al momento della sottoscrizione della polizza sulla base del fatturato dell’anno precedente Durata Polizza Annuale senza tacito rinnovo AIG Europe Limited Rappresentante generale per l’Italia Via della Chiusa n. 2, 20123 Milano Società Assicuratrice Non è prevista alcuna regolazione in corso d’anno. Il premio coincide con quello pagato al momento della sottoscrizione della polizza sulla base del fatturato dell’anno precedente Annuale senza tacito rinnovo ROLAND Rechtsschutz – Versicherungs – AG Rappresentanza Generale per l’Italia Piazza E. Duse, 2, 20122 Milano Marsh e CNG Premi lordi annuali validi in assenza di richieste di risarcimento pervenute negli ultimi 3 anni Massimale RC Professionale RC PROFESSIONALE Fasce di Fatturato al netto IVA, dell'anno fiscale precedente € 250.000 € 500.000 Fino a € 40.000 € 270 € 350 € 450 Fino a € 75.000 € 370 € 435 € 580 Fino a € 100.000 € 420 € 480 € 680 € 830 Fino a € 150.000 € 570 € 780 € 1.030 Fino a € 200.000 € 730 € 870 € 1.210 Fino a € 250.000 € 1.130 € 1.380 € 1.550 Fino a € 300.000 € 1.340 € 1.580 € 1.760 Oltre € 300.000 Quotazione personalizzata Massimale RCT/RCO MARSH € 250.000 € 1.000.000 € 1.500.000 € 2.000.000 € 500.000 42 Marsh e CNG Premi lordi annuali validi in assenza di sinistri ricevuti negli ultimi 3 anni TUTELA LEGALE Massimale Tutela Legale Fasce di Fatturato al netto IVA, dell'anno fiscale precedente € 20.000 € 40.000 Fino a € 60.000 € 150 € 190 fino a € 120.000 € 180 € 230 fino a € 250.000 € 250 € 325 fino a € 350.000 € 350 € 450 fino a € 500.000 € 500 € 650 Oltre € 500.000 SU RICHIESTA SU RICHIESTA Calcolo premio per studi associati : premio sopraindicato per il 1° socio + 70% cadauno dal 2° in poi Estensione Amministratore di Condominio MARSH + 50% sul premio finale 43 Consiglio Nazionale Geometri Manuale operativo RC PROFESSIONALE 15 gennaio 2013 Introduzione Il manuale è costituito di due parti principali: • Risposte ai quesiti più frequenti in relazione alla copertura assicurativa RC Professionale • Percorso di navigazione step by step, per aiutare l’utente nel processo di preventivazione ed eventuale acquisto della polizza. MARSH F.A.Q. GEOMETRI (FREQUENTLY ASKED QUESTIONS) POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DOMANDE GENERALI RELATIVE ALLA POLIZZA Chi è l’assicuratore? L’Assicuratore è AIG Europe Limited che fa parte di AIG, gruppo assicurativo leader mondiale con oltre 90 milioni di clienti in 130 paesi. La Rappresentanza Generale per l’Italia è in Via della Chiusa n. 2, 20123 Milano. AIG Europe Limited era precedentemente denominata Chartis Europe Limited. La Polizza copre gli errori professionali commessi dall’Assicurato in connessione con l’attività di geometra/geometra laureato; a titolo esemplificativo e non limitativo: Cosa copre la Polizza le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi; il mancato rispetto di vincoli edilizi e/o urbanistici o di altri vincoli imposti dalle autorità; le certificazioni e/o le dichiarazioni in ambito acustico (legge 447/1995 e successive modifiche e integrazioni); le multe, le ammende, le sanzioni fiscali, amministrative e pecuniarie in genere inflitte ai clienti dell’Assicurato per errore professionale imputabile all’Assicurato; le attività svolte in base al Decreto legislativo 81/2008; le attività di conciliazione e mediazione (D.M. 180/2010; 183/2010); E’ coperta inoltre, con massimale dedicato, anche la responsabilità civile verso terzi legata alla conduzione dell’ufficio e dalla responsabilità civile “operai”. È a disposizione una piattaforma di E-commerce dedicata, al sito http://professionisti.marsh.it/geometri In occasione del primo accesso, ci si registra inserendo i propri dati personali clicca su "Registrati". Con la registrazione si generano UserID e Password da utilizzare per i futuri accessi. E’ importante indicare in fase di registrazione dei propri dai personali un indirizzo di email attiva e funzionante. Come devo fare per acquistare una polizza? All'interno del modulo "Registrazione" deve essere inserito il "Codice Adesione GGL0711, che permette di accedere ai prodotti riservati ai “geometri/geometri laureati”. Successivamente il professionista può accedere alla sua posizione personale, tenendo traccia in ogni momento della documentazione precontrattuale e delle polizze stipulate. Terminato il processo di acquisto attraverso la piattaforma, si producono i seguenti documenti (che devono essere inoltrati a mezzo fax al numero 049.8285474 oppure scansionati all’indirizzo email [email protected]): lettera accompagnatoria modulo di adesione debitamente firmato e datato in ogni sua parte contabile bancaria attestante l'avvenuto pagamento (utilizzando le coordinate bancarie e la causale indicati nel modulo "dati per il bonifico") NOTA BENE: qualora il professionista nei tre anni precedenti abbia ricevuto richieste di risarcimento danni e/o sia a conoscenza di qualsiasi circostanza o avvenimento che potrebbe causare l’insorgere di richieste di risarcimento danni sarà necessario contattare i referenti Marsh, ai numeri riportati in calce a questo documento, per un’offerta personalizzata. Cosa devo fare in caso di sinistro? Qual è la durata della polizza? Marsh affianca ogni assicurato nella gestione del sinistro. In caso di sinistro sarà necessario prendere immediatamente contatto con Marsh al numero 049/8285461 o via e-mail (referente: [email protected]). Marsh come broker opera nell’interesse dell’Assicurato, assistendolo in tutte le fasi di definizione del sinistro, dall’apertura della pratica alla liquidazione. La Polizza ha una durata annuale senza tacito rinnovo. La scadenza sarà allineata alla prima tra le tre convenzionali ovvero • 31 marzo • 31 luglio • 30 novembre pertanto il premio all'adesione sarà pari al premio annuo, maggiorato dell’eventuale rateo che verrà conteggiato per il periodo sino alla prima scadenza favorevole. In prossimità di ogni scadenza annuale, l’Assicurato riceverà una comunicazione a mezzo e-mail con le istruzioni per il rinnovo. E’ importante indicare in fase di registrazione dei propri dai personali un indirizzo di email attiva e funzionante. La garanzia “Postuma” tutela il professionista che cessa l’attività per tutte le richieste di risarcimento danni che possano pervenire nei 3 anni successivi alla cessazione dell’attività e riferite ad errori professionali commessi nel periodo di validità della polizza. Il costo sarà pari al 120% dell’ultimo premio annuo pagato ed il massimale di polizza sarà considerato unico a prescindere dal numero di anni e dal numero di richieste di risarcimento. I Geometri professionisti che cessano l’attività hanno interesse ad acquistare la copertura? E chi è già pensionato? Potrà acquistare tale garanzia “postuma” quel professionista che prima della cessazione dell’attività sia stato assicurato con la polizza proposta con questo accordo. Tale estensione è acquistabile anche dagli “aventi diritto”, in caso di decesso del professionista assicurato. Non è possibile acquistare l’estensione postuma per chi abbia già cessato l’attività o si trovi già in pensione. DOMANDE RELATIVE AL PREMIO Come è calcolato il premio annuo? Il fatturato di quale periodo viene preso in considerazione? Il Premio annuo viene calcolato sulla base del fatturato al netto IVA dell’anno fiscale precedente e varia in funzione del massimale che si desidera acquistare. Esempio: per l’attivazione della copertura nel 2013, il fatturato netto IVA da considerare come base di calcolo del premio sarà quello dell’anno 2012. È prevista la regolazione del premio a fine anno? Non è prevista alcuna regolazione annua. I premi sono fissi per fasce di fatturato. Il premio finale coincide con quello pagato al momento della sottoscrizione della polizza sulla base del fatturato dell’anno precedente. DOMANDE RELATIVE ALLE GARANZIE E’ possibile acquistare, separatamente, i certificati relativi alla ex merloni? Sì, per chi ha acquistato la polizza RC Professionale È coperta l’attività di amministrazione condominiale? Sì È coperta l’attività di segretario dei consorzi stradali? Sì È coperta l’attività di consulenza fiscale (assistenza compilazione unico, 730, ecc…)? Sì In caso di Incompetenza la polizza mi tutela? Quali sono le franchigie previste dalla polizza? Sì. La Polizza copre sino al 50% del massimale di RC Professionale scelto, per sinistro e per anno, nei casi di Incompetenza purché si realizzino tutte le seguenti condizioni: 1) la Richiesta di Risarcimento attenga ad un’attività per la quale sia stata rilasciata un’autorizzazione ufficiale o titolo abilitativi alla progettazione, rilasciati da parte degli organismi preposti 2) il valore dell’opera sia inferiore ad 1 milione di euro 3) venga accertata, con sentenza di qualsiasi ordine e grado di giudizio, l’assenza delle competenze proprie delle attività professionali dell’Assicurato SEZIONE RC PROFESSIONALE: La polizza prevede franchigia di € 500,00 per sinistro, che si eleva a € 5.000,00 nel caso di sinistri relativi a violazioni del Decreto Legislativo 81/2008. Non sono previste franchigie per i sinistri riconducibili alle Estensioni automatiche “Smarrimento di Documenti”, Comparizione davanti a un tribunale, “Spese per il ripristino della Reputazione”, Spese di Salvataggio”. SEZIONE RCT CONDUZIONE UFFICIO + RCO La franchigia prevista nella sezione RCT è pari ad Euro 250,00 per danni a terzi mentre per la sezione RCO è pari ad Euro 2.500,00 per danneggiato Quanto è ampio il periodo di retroattività garantito dalla polizza? (es. “Se mi assicuro quest’anno e viene avanzata richiesta di risarcimento per un lavoro fatto nel 2008 sono coperto?”) Professionista non precedentemente assicurato Per chi NON è assicurato all’atto dell’acquisto della presente assicurazione: 3 anni gratuiti, con possibilità di acquistare retroattività ILLIMITATA con supplemento di premio. Professionista assicurato per il medesimo rischio e nel periodo subito antecedente la sottoscrizione di questa proposta senza interruzione di continuità: La retroattività dovrà intendersi ILLIMITATA (vale a dire possono essere denunciati sinistri relativi a errori commessi prima dell’attivazione della polizza, sempre che gli stessi non derivino da fatti o circostanze già note prima della sottoscrizione della polizza e/o denunziati ad altra compagnia). Qualora il Contraente sia uno Studio Associato (composto esclusivamente da geometri/geometri laureati), per Assicurato, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte in qualità di Associati dello Studio, purchè regolarmente iscritti al relativo Albo professionale e ferma la data di retroattività stabilita nel frontespizio di Polizza (oltre allo Studio Associato per le responsabilità riconducibili allo stesso). Qualora il Contraente sia uno studio associato, e solo per i soci in essere alla data di rinnovo, la garanzia potrà essere estesa su richiesta anche alla responsabilità civile personale dei singoli professionisti associati per l’attività esercitata con propria partita IVA, a condizione che i relativi introiti non siano in misura prevalente rispetto al fatturato totale dichiarato dallo Studio Associato, e che vengano dichiarati congiuntamente al fatturato dello studio. Lavoro presso uno studio Associato, come opera la polizza in questo caso? (anche relativamente al tema della retroattività) La retroattività per l’attività svolta dal professionista socio con propria partita Iva è così definita: Professionista non precedentemente assicurato la convenzione prevede in automatico gratuitamente 3 anni di retroattività con possibilità di acquistare retroattività ILLIMITATA con supplemento di premio Professionista assicurato per il medesimo rischio e nel periodo subito antecedente la sottoscrizione di questa proposta senza interruzione di continuità La retroattività dovrà intendersi illimitata (vale a dire possono essere denunciati sinistri relativi a errori commessi prima dell’attivazione della polizza, sempre che gli stessi non derivino da fatti o circostanze già note prima della sottoscrizione della polizza e/o denunziati ad altra compagnia). Nel caso di cessazione di una o più persone assicurate, la garanzia si intende automaticamente operante nei confronti dei subentranti senza obbligo di comunicazione agli Assicuratori. La garanzia è prestata nel limite del massimale convenuto, il quale resta unico ad ogni effetto anche in caso di corresponsabilità dei suindicati professionisti con il contraente e tra loro. La presente scheda non costituisce contratto e non impegna il broker o l’assicuratore per il quale valgono le condizioni contrattuali sottoscritte tra le parti. Leggere attentamente il fascicolo informativo di polizza fornito. Step 1: Registrazione ed inserimento dati personali http://professionisti.marsh.it/geometri Al primo accesso è necessario registrarsi nell’area Benvenuto in Marsh, inserire: • l’indirizzo email cui invieremo tutte le comunicazioni di riscontro • una password a scelta Fatto questo si avrà accesso alla prima pagina titolata Registrati, in cui si dovranno inserire i dati personali Sono previste due sezioni separate per Tipo Utente: - Persona Fisica/Lavoratore Autonomo - Persona Giuridica/Studi professionali MARSH 1 1. Prendere visione delle Informative Commerciali e scegliere se acconsentire o meno 2. Inserire: - il Codice Adesione GGL0711 - la provincia del Collegio Professionale in cui è iscritto - il numero di Iscrizione all’Albo professionale 3. Prendere visione delle Informative Privacy e cliccare su “accetto” per acconsentire al trattamento dei dati personali 4. Click su Salva e 5. Click su Registrati L’operazione di registrazione è ora completata Riceverete una email di conferma MARSH 2 Step 2: Area Personale – accesso ai prodotti Completata la Registrazione si giunge all’Area Personale Benvenuto, Sig. XXX distinta in 4 sezioni: 1. I miei dati: area per verifica e modifica dei propri dati 2. Preventivi: l’utente potrà visualizzare il preventivo e la documentazione precontrattuale (Fascicolo Informativo) Da qui potrà inoltre procedere all’acquisto in una fase successiva Ordini: l’utente potrà visualizzare il Suo ordine in attesa di incasso del premio da parte di Marsh SpA Portfolio: l’utente avrà sempre a disposizione la visualizzazione delle coperture assicurative attivate, corredate della relativa documentazione * Prosegui con click su Dettagli, dove troverete una breve descrizione del prodotto. Poi click su Procedi alla quotazione per ottenere un preventivo MARSH 3 Si è giunti all’area Quotazione – Polizza Responsabilità Civile Professionale Completa Il primo step di navigazione è la Descrizione del rischio, per poi accedere a Configurazione prodotto e infine a Riepilogo e quotazione. L’utente dovrà inserire i dati tecnici per descrivere il rischio. Per chiarimenti clicca su Le informazioni richieste sono: • fascia di fatturato (complessivamente per tutte le attività svolte ai sensi del presente contratto), al netto IVA relativi all’anno fiscale precedente a quello di attivazione • • Indicazioni sulla precedente copertura assicurativa per il medesimo rischio scelta della modalità di ricezione della documentazione pre-contrattuale (carta, pdf o entrambi) conferme varie. • Poi click su Avanti, per avere accesso all’area di Configurazione prodotto MARSH 4 Qui si riassumono le principali caratteristiche della copertura RC Professionale. L’Utente sceglie: • il massimale per la polizza RC Professionale e • Le varie estensioni della polizza disponibili: - Retroattività illimitata per chi non ha medesima polizza avente scadenza contestuale con la data di effetto della presente - Estensione per attività con singola partita Iva per Soci Studi Associati Poi click su Avanti MARSH 5 L’utente indicherà la data che desidera come decorrenza delle coperture assicurative avendo cura di osservare che la stessa decorrerà da tale data solo nel caso in cui, entro tale termine,venga eseguito anche il pagamento; in caso contrario sarà necessario effettuare un nuovo preventivo/ordine. La scadenza sarà allineata alla prima tra le tre convenzionali ovvero • 31 marzo • 31 luglio • 30 novembre pertanto il premio all'adesione sarà pari al premio annuo, maggiorato dell’eventuale rateo che verrà conteggiato per il periodo sino alla prima scadenza favorevole. Click su calcola il prezzo per avere visione del preventivo MARSH 6 Riepilogo e quotazione Esposizione dei dettagli delle opzioni scelte dall’utente durante la navigazione e del costo assicurativo complessivo. L’utente potrà scegliere se: - salvare il solo preventivo. Click su: salva il preventivo o - acquistare il prodotto. Click su: procedere all’acquisto. MARSH 7 Avviso per l’utente che sta procedendo alla conclusione del contratto assicurativo con intermediazione a distanza. “Si sta procedendo alla conclusione del contratto assicurativo con intermediazione a distanza. Si ricorda che nessun contratto di assicurazione si intenderà perfezionato, ovvero valido ed efficace, in caso di mancato pagamento e di mancata restituzione della modulistica firmata e che in ogni caso può essere esercitato il diritto di recesso entro 14 giorni dal pagamento” Click su Avanti Si visualizza la modalità di pagamento Click su Acquista per avere le modalità di conclusione dell’iter MARSH 8 Step 3: Conclusione della procedura L’utente trova: - Modulo di bonifico complessivo di coordinate bancarie, causale obbligatoria da utilizzare e importo da versare - Modulo di adesione per la copertura RC Professionale - Lettera accompagnatoria predisposta per l’inoltro del modulo di adesione e della contabile di pagamento L’operazione di creazione dell’ordine è ora completata. L’utente riceverà una email a conferma. Seguire l’iter indicato in questa pagina per attivare le garanzie MARSH 9 Marsh S.p.A. - Sede Legale: Viale Bodio, 33 - 20158 Milano - Tel. 02 48538.1 - www.marsh.it Cap. Soc. Euro 520.000,00 i.v. - Reg. Imp. MI - N. Iscriz. e C.F.: 01699520159 - Partita IVA: 01699520159 - R.E.A. MI - N. 793418 Iscritta al R.U.I. - Sez. B / Broker - N. Iscriz. B000055861 Società soggetta al potere di direzione e coordinamento di Marsh International Holdings Inc., ai sensi art. 2497 c.c. GEOMETRI 2013 POLIZZA TUTELA LEGALE Scheda Informativa Contraente/Assicurato Limite di risarcimento – Massimale Geometra, Studio Associato tra Geometri o Società tra Professionisti (S.T.P.) A scelta dell’Iscritto Euro 20.000,00 o Euro 40.000,00 All’interno del massimale sono compresi: o diritti e onorari dell’avvocato; spese di viaggio dell’avvocato; spese di viaggio dell’assicurato; spese per CTU/Perito di parte Attività assicurata Attività Professionale di Geometra/Geometra laureato Retroattività Estensione Territoriale Italia, San Marino, Città del Vaticano Eventi assicurati Come in corso se esiste polizza per il medesimo rischio avente scadenza contestuale con la data di effetto della presente proposta Anni 1 se non esiste polizza per il medesimo rischio avente scadenza contestuale con la data di effetto della presente proposta o se mai stato assicurato in precedenza per il medesimo rischio Estensioni particolari Procedimenti penali per reato colposo e doloso, incluso il “patteggiamento” (art. 444 e ss. Codice Penale) Illeciti Amministrativi: la garanzia comprende il ricorso avverso una sanzione amministrativa pecuniaria emessa nei confronti dell’Assicurato Costi per la tutela dell’assicurato per il ricorso avverso qualsiasi provvedimento amministrativo derivante da inosservanza delle disposizioni dei decreti legislativi: 81/2008 codice sicurezza; 196/2003 codice privacy; 152/2006 codice ambiente Violazione di norme fiscali, tributarie e amministrative: la copertura comprende la difesa in procedimenti penali che traggono origine da violazioni in materia fiscale, tributaria o amministrativa con massimale di Euro 20.000. Delitti nell’ambito della circolazione stradale: la copertura comprende la difesa in procedimenti penali originati da violazioni di legge o illeciti amministrativi collegati alla circolazione stradale con massimale di Euro 20.000. Franchigie Euro 500,00 per sinistro Premio Predeterminato su fasce di fatturato con il massimo di Euro 500.000,00 Per fatturati superiori ad Euro 500.000,00: quotazione specifica Regolazione su fatturato Nessuna: i premi sono fissi per fascia di fatturato Durata Polizza Annuale senza tacito rinnovo Società Assicuratrice ROLAND Rechtsschutz – Versicherungs – AG Rappresentanza Generale per l’Italia – Piazza E. Duse, 2, 20122 Milano PER QUALSIASI INFORMAZIONE http://professionisti.marsh.it/geometri (Codice di Adesione GGL0711) Contact Center: 02.48538880 La presente scheda non costituisce contratto e non impegna il broker o l’assicuratore per il quale valgono le condizioni contrattuali sottoscritte tra le parti. Leggere attentamente il fascicolo informativo di polizza fornito. REGOLAMENTO ISVAP n. 5/2006 – INFORMATIVA PRECONTRATTUALE ALLEGATO 7A - COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI Ai sensi delle disposizioni del D.lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e del Regolamento ISVAP n. 5/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari: a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, consegnano al contraente copia del documento (Allegato 7B del Regolamento ISVAP) che contiene notizie sull’intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente; b) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustrano al contraente – in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile – gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un’informativa completa e corretta; c) sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono utile; d) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall’intermediario non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell’inadeguatezza; e) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto; f) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento: 1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione per conto della quale operano o a quella di cui sono distribuiti i contratti oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità; 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1; 3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni col limite di 750 (settecentocinquanta) euro annui per ciascun contratto. pagina 1 di 3 Unico 7A-7B Sede Legale: Viale Bodio, 33 - 20158 Milano - Tel. 02 48538 1 Cap. Soc Euro 520.000,00 i.v. Reg. Imp. MI - N. Iscriz. e C.F.: 01699520159 R.E.A. MI - N. 793418 Iscritta al R.U.I. - Sez. B / Broker - N. Iscriz. B000055861 Società soggetta al potere di direzione e coordinamento di Marsh International Holdings Inc., ai sensi art. 2497 c.c. ALLEGATO 7B - INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO Ai sensi della vigente normativa, l’intermediario assicurativo ha l’obbligo di consegnare al contraente il presente documento che contiene notizie sull’intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L’inosservanza dell’obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari. Informazioni relative alla polizza CONTRAENTE: RAMO: IMPRESA DI ASSICURAZIONE (Delegataria): NUMERO DI POLIZZA: GEOMETRA/GEOMETRA LAUREATO RC PROFESSIONALE AIG EUROPE LIMITED IFL0004942.EMITTENDA PARTE I – Informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto con il contraente a) Dati relativi all’intermediario persona fisica Nome e Cognome: Qualifica: (barrare solo la voce che interessa) Marco Oliveri Responsabile dell’attività di intermediazione Iscritto al R.U.I. nella Sezione: (barrare solo la voce che interessa) Data e numero d’iscrizione nel R.U.I.: dal 04.08.2009 con il nr. B000004485 Telefono: Fax: E-mail: 010.8373933 010.8373932 [email protected] □ Addetto all’attività di intermediazione Sez. B - □ Sez. E b) Dati relativi all’intermediario persona giuridica per la quale è svolta l’attività di intermediazione Marsh S.p.A. Sede Legale: Viale Bodio, 33 – 20158 Milano Iscritta dal 12.03.2007 alla Sez. B del R.U.I. con il nr. B000055861 Sito internet: www.marsh.it Altre sedi operative Via Montebello, 2 – 40121 Bologna Tel. 051 42171.11 Fax 051 42171.17 Via Cefalonia, 55 – 25124 Brescia Tel. 030 22087.11 Fax 030 22087.40 Via San Lucifero, 65 – 09125 Cagliari Via Androne, 5 – 95124 Catania Tel. 095 25037.11 Fax 095 25037.26 Via Dante, 134 – 26100 Cremona Tel. 0372 5670.1 Fax 0372 5670.44 Viale Padre Santo, 5 – 16122 Genova Tel. 010 83739.1 Fax 010 83739.32 Viale Lancetti, 43 – 20158 Milano Tel. 02 48538.1 Fax 02 48538.326 Piazza Vilfredo Pareto, 3 – 46038 Mantova Tel. 0376 2542.11 Fax 0376 2542.44 Piazza Municipio, 84 – 80133 Napoli Tel. 081 79052.11 Fax 081 79052.22 Via San Crispino, 114 – 35129 Padova Tel. 049 82854.11 Fax 049 8070776 Via Veneto, 16 – 56127 Pisa Tel. 050 550147 Fax === Piazza Marconi, 25 – 00144 Roma Tel. 06 54516.1 Fax 06 5919718 Via Cavour, 1 – 10123 Torino Tel. 011 56547.1 Fax 011 542215 Via Marsala, 181 – 91100 Trapani Tel. 0923 546438 Fax 0923 546438 Via Gemona, 35 – 33100 Udine Tel. 0432 2413.1 Fax 0432 2413.30 Via Centro, 11 – 37133 Verona Tel. 045 4858949 Fax === Viale G. Matteotti, 57 – 89900 Vibo Valentia Tel. 0963 991899 Fax 0963 991899 pagina 2 di 3 Unico 7A-7B Sede Legale: Viale Bodio, 33 - 20158 Milano - Tel. 02 48538 1 Cap. Soc Euro 520.000,00 i.v. Reg. Imp. MI - N. Iscriz. e C.F.: 01699520159 R.E.A. MI - N. 793418 Iscritta al R.U.I. - Sez. B / Broker - N. Iscriz. B000055861 Società soggetta al potere di direzione e coordinamento di Marsh International Holdings Inc., ai sensi art. 2497 c.c. L’autorità che in Italia ha competenze di vigilanza sul settore assicurativo e riassicurativo è ISVAP, con sede in Roma 00187 - Via del Quirinale, 21. Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario possono essere controllati visionando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (R.U.I.) sul sito internet dell’ISVAP (www.isvap.it). PARTE II – Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto di interessi Si elencano, di seguito, le imprese di assicurazione di cui Marsh & McLennan Risk Capital Holdings, società del gruppo MMC, detiene direttamente o indirettamente una partecipazie superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto: - Perils AG 12,50% Non vi sono imprese di assicurazione o imprese controllanti di un’impresa di assicurazione che detengano una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di Marsh S.p.A.. L’intermediario, i cui dati sono riportati nella tabella di cui alla PARTE I, lettera a), non detiene una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un’impresa di assicurazione. Marsh S.p.A., in qualità di broker assicurativo, fornisce consulenze basate su un’analisi imparziale. Marsh S.p.A., in qualità di broker assicurativo, agisce in assenza di obblighi contrattuali che le impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione. Il contraente ha, in ogni caso, il diritto di richiedere l’elenco delle imprese di assicurazione con cui Marsh S.p.A. opera (contattare il numero telefonico 02.48538372). PARTE III – Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente • • • • • I premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell’intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell’intermediario stesso. L’attività di intermediazione è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell’intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l’intermediario deve rispondere a norma di legge. Il contraente, inoltre, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, ha facoltà di inoltrare reclamo per iscritto a Marsh S.p.A.; il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell’intermediario entro il termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale n. 21 – 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo medesimo. E’ presente anche la possibilità per gli assicurati di rivolgersi al Fondo di Garanzia per l’attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione (c/o ISVAP - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma - Tel. +39 06/421.331), per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall’esercizio dell’attività di intermediazione, il quale non sia stato risarcito dall’intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la suddetta polizza di assicurazione della responsabilità civile. Marsh S.p.A.: (barrare solo la voce che interessa) è autorizzata all’incasso dei premi e/o al pagamento delle somme dovute agli assicurati in forza di un accordo sottoscritto con l’impresa di assicurazione indicata nelle “Informazioni relative alla polizza”, di cui a pagina 1. Conseguentemente, il pagamento del premio eseguito in buona fede a Marsh S.p.A. e/o ai suoi collaboratori si considera effettuato direttamente all’impresa di assicurazione, con effetto liberatorio per il contraente/assicurato e conseguente impegno dell’impresa (e delle eventuali imprese coassicuratrici, nel caso di polizza in coassicurazione) a garantire la copertura assicurativa in oggetto. □ non è autorizzata ad incassare i premi e/o al pagamento delle somme dovute agli assicurati. Conseguentemente, il pagamento del premio eseguito in buona fede a Marsh S.p.A. non ha effetto liberatorio per il contraente/assicurato, e non impegna l’impresa di assicurazione (né le eventuali imprese coassicuratrici, nel caso di polizza in coassicurazione) a garantire la copertura assicurativa in oggetto. • Salvo prova contraria a carico dell’impresa o dell’intermediario, le somme dovute agli assicurati ed agli altri aventi diritto a prestazioni assicurative si considerano effettivamente percepite dall’avente diritto solo con il rilascio di quietanza scritta. pagina 3 di 3 Unico 7A-7B Sede Legale: Viale Bodio, 33 - 20158 Milano - Tel. 02 48538 1 Cap. Soc Euro 520.000,00 i.v. Reg. Imp. MI - N. Iscriz. e C.F.: 01699520159 R.E.A. MI - N. 793418 Iscritta al R.U.I. - Sez. B / Broker - N. Iscriz. B000055861 Società soggetta al potere di direzione e coordinamento di Marsh International Holdings Inc., ai sensi art. 2497 c.c. FASCICOLO INFORMATIVO (ai sensi degli Artt.30 e segg. del Reg. IVASS n° 35 del 26/05/2010) Contratto di assicurazione Responsabilità Civile Professionale Geometri e Geometri Laureati Il presente Fascicolo Informativo, contenente: a) Nota Informativa; b) Condizioni di Assicurazione; deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione. Prima della sottoscrizione, leggere attentamente la Nota Informativa. AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l’Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051 Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260 Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.478 NOTA INFORMATIVA DANNI Data dell’ultimo aggiornamento dei dati contenuti nella presente Nota Informativa: 01/03/2011 La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. Ai sensi dell’art. 166 del Codice delle Assicurazioni e dell’articolo 31 del Regolamento IVASS n. 35 del 26 maggio 2010, la presente Nota Informativa riporta in grassetto le clausole che prevedono rischi, oneri e obblighi a carico del Contraente o dell’Assicurato, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze, nonché le informazioni qualificate come “Avvertenza” dal Regolamento IVASS n. 35. I termini utilizzati nella presente nota informativa assumono il significato definito nell’ambito delle condizioni di assicurazione. Il presente documento non può in ogni caso derogare quanto espressamente previsto nell’ambito delle Condizioni di Polizza che prevarranno sulla nota informativa. Eventuali pattuizioni in deroga o in aggiunta a quanto previsto nel presente documento possono essere contenute nelle appendici integrative e/o negli allegati alle condizioni di polizza. A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ASSICURATORE 1. Informazioni Generali • • • • • AIG Europe Limited. Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260. Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito. La presente polizza di assicurazione è emessa da AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per l’Italia, filiale con sede in Via della Chiusa, 2, 20123, Milano, Italia, Tel: +39 02.36.90.1 - Fax 02 36 90 222. Sito web: http://www.aig.co.it Indirizzo e-mail: [email protected] AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per l’Italia è soggetta alla vigilanza dell’autorità di vigilanza per il mercato assicurativo inglese Financial Services Authority. AIG Europe Limited è autorizzata ad operare in Italia in regime di stabilimento ed il numero di iscrizione all’Albo delle Imprese di assicurazione è I00106. I regimi normativi vigenti in altri Paesi in cui opera AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per l’Italia potrebbero discostarsi del tutto o in parte da quello esistente nel Regno Unito. L’attività di AIG Europe Limited sul mercato italiano è regolamentata dall’IVASS. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Assicuratore1 • • 1 L’ammontare del patrimonio netto di AIG Europe Limited è pari a £1.188 milioni (€ 1.387 milioni), di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a £98 milioni (€115 milioni) e la parte relativa alle riserve patrimoniali ammonta a £1.090 milioni (€ 1.272 milioni) L’indice di solvibilità della compagnia, inteso come il rapporto tra il margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari al 466%. Questo coefficiente I dati sono relativi all’ultimo bilancio approvato. AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l’Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051 Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260 Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.478 è basato sul requisito patrimoniale minimo introdotto dal regime Solvency 1, ottenuto sulla base del Regulatory Return presentato a fine anno dalla compagnia. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Il contratto di assicurazione è stipulato senza la formula del tacito rinnovo. 3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni Nei limiti ed alle condizioni di contratto, la presente Polizza, Professionguard - Geometri, prevede le seguenti garanzie. A: Responsabilità civile professionale. L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l`Assicurato per tutti i Danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per qualsiasi Errore professionale commesso dall'Assicurato. B: Danni a Cose e/o a persone. L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l`Assicurato a seguito di Richiesta di risarcimento avanzata per Danni a cose e/o Danni alle persone direttamente derivanti da Errore professionale commesso dall'Assicurato. C: Interruzioni o sospensioni di attività di Terzi. L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l`Assicurato per tutti i Danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per interruzioni o sospensioni (totali o parziali), mancato o ritardato inizio di attività in genere esercitate da Terzi derivante da un Errore professionale di un Assicurato.. D: Responsabilità contrattuale o ritardo. L’Assicuratore si obbliga a tenere indenne l’Assicurato per tutti i Danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per: (i) responsabilità contrattuale, impegno o garanzia, salvo il caso in cui l’Assicurato (a) abbia volontariamente assunto tale responsabilità, impegno o garanzia e (b) non sarebbe stato altrimenti ritenuto responsabile in assenza di tale impegno o garanzia od obbligo; oppure (ii) ritardo di esecuzione, mancata esecuzione o mancato completamento di Attività professionali derivanti da un Errore professionale di un Assicurato. E: Proprietà intellettuale. L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l`Assicurato per tutti i Danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per qualsiasi Violazione dei diritti di proprietà intellettuale commessa dall'Assicurato. F: Diffamazione. L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l`Assicurato per tutti i Danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per un atto diffamatorio commesso senza dolo dall`Assicurato. G: Azioni dolose/fraudolente del Dipendente. Fermo quanto sopra, l'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l`Assicurato, che non sia l'autore materiale dell’atto, per tutti i Danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per Azioni dolose/fraudolente di qualsiasi Dipendente. H: Costi di difesa. L’Assicuratore ha il diritto di assumere il controllo della difesa contro qualsiasi Richiesta di risarcimento. In osservanza del disposto di cui all’articolo 1917 del codice civile, i Costi di difesa saranno a carico dell’Assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Nei limiti ed alle condizioni di polizza, sono inoltre previste le seguenti estensioni delle sopramenzionate garanzie: - Decreto legislativo 81/2008. L’assicurazione è operante per le responsabilità poste a carico dell’Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polvere e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, alla stregua del decreto legislativo 81/2008. AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l’Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051 Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260 Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.478 - Spese per il ripristino della reputazione. L`Assicuratore rimborserá le Spese per il ripristino della reputazione sostenute dall`Assicurato in conseguenza di una Richiesta di risarcimento avanzata nei suoi confronti. - Spese di salvataggio. l`Assicuratore rimborserá l`Assicurato per i costi sostenuti al fine di prevenire o mitigare le dirette consequenze di un Errore Professionale. - D.M. 180/2010. l’Assicurazione è operante per le responsabilità poste a carico dell’Assicurato derivanti dalle attività di conciliazione e arbitrato ai sensi del D.M. 180/2010. Si rinvia agli articoli 1, 2.1, 2.5, 2.7, 2.10, 2.11 e 6.2 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio delle singole prestazioni, con particolare riguardo ai relativi limiti ed alle condizioni di attivazione ed operatività. Avvertenza: Le garanzie summenzionate sono soggette a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell’indennizzo. A tal proposito, si richiama l’attenzione sul contenuto del Frontespizio e degli articoli 1, lett. D), 2.2, 2.3, 2.7, 2.9, 2.10, 3, 4, 5.4, 6.2 6.3, 6.4, 6.6, 9.2, 9.4 e 9.8 delle Condizioni di Assicurazione. Avvertenza: La presente polizza è stipulata secondo la modalità claims made. Pertanto, la presente polizza vale per le Richieste di risarcimento (i) presentate per la prima volta agli Assicurati e (ii) comunicate per iscritto all`Assicuratore durante il Periodo di validita’ della polizza, o il Periodo di osservazione (ove applicabile) a condizione che le stesse non si riferiscano ad Atti giá denunciati ad altro assicuratore Si rinvia al Frontespizio della Polizza, nonché agli articoli 4.14 e 9.2 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Avvertenza: Le garanzie summenzionate sono soggette a massimali, franchigie e limiti di indennizzo. A tal proposito, si richiama l’attenzione sul contenuto dei punti 5 e 6 del Frontespizio della Polizza, nonché degli articoli 1, lett C), 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.10, 8 e 9.4 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Di seguito, è fornita un esemplificazione numerica del meccanismo di applicazione di franchigia: Massimale: € 1.000.000 Richiesta di risarcimento € 500.000 Franchigia € 1.000 Danno liquidabile € 499.000 4. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alla circostanza del rischio-Nullità Avvertenza: Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato, relativamente a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, rese in sede di conclusione del contratto o in occasione dei AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l’Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051 Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260 Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.478 successivi rinnovi, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la cessazione del contratto di assicurazione. Si rinvia all’articolo 7.1 della polizza per gli aspetti di dettaglio. 5. Aggravamento e diminuzione del rischio Il Contraente e/o l’Assicurato devono dare comunicazione scritta all’Assicuratore di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall’Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la cessazione del contratto ai sensi dell’art. 1898 Codice Civile. Il Contraente e/o l’Assicurato devono dare comunicazione scritta all’Assicuratore di ogni diminuzione del rischio. Ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile, la diminuzione del rischio può comportare il pagamento di un premio minore alla scadenza successiva e la facoltà di recesso da parte dell’Assicuratore. Di seguito, sono indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcune circostanze che possono costituire un aggravamento del rischio: a) incremento dell’attività di consulenza nell’ambito del D. Lgs 81/2008 b) acquisizione o costituzione di una nuova società controllata Di seguito, sono indicate a titolo esemplificativo alcune circostanze che possono costituire una diminuzione del rischio: a) cessazione dell’attività di consulenza nell’ambito del D. Lgs 81/2008 b) riduzione significativa degli incarichi derivanti da incarico di addetto alla sicurezza 6. Premi Il premio è unico ed è dovuto per intero per il periodo assicurativo in corso. Avvertenza: Non sono previsti sconti di premio standardizzati a condizioni predeterminate da parte dell’Assicuratore o dell’Intermediario. 7. Rivalse Avvertenza: Non è previsto un diritto di rivalsa di Chartis nei confronti dell’Assicurato per quanto indennizzato a terzi ai sensi delle Condizioni di Assicurazione, salvo il caso in cui l’Assicuratore (su richiesta dell’Assicurato) liquidi un risarcimento danni nei confronti di terzi, operando poi in via di rivalsa nei confronti dell’Assicurato per il recupero della relativa franchigia. 8. Diritto di recesso Avvertenza: Nel caso in cui un Assicurato dia comunicazione o chieda il risarcimento di Perdite pecuniarie in base alla presente polizza sapendo che tale comunicazione o richiesta di risarcimento è in tutto o in parte falsa o fraudolenta in ordine all'ammontare del danno o ad altri elementi, dette Perdite pecuniarie si intenderanno integralmente escluse dalla copertura assicurativa e l'Assicuratore avrà il diritto di AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l’Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051 Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260 Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.478 scegliere se, a sua discrezione, limitarsi a rigettare il sinistro o recedere dal contratto con effetto immediato. Si rimanda all’articolo 5.4 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Ai sensi dell’art. 67- duodecies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (“Codice del Consumo”), il Contraente dispone di 14 giorni per recedere dal contratto, senza penali e senza doverne indicarne il motivo. Il termine decorre dalla data di conclusione del contratto. Il recesso si esercita mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inviarsi all’indirizzo dell’Assicuratore. In caso di esercizio del diritto di recesso, l’impresa trattiene la frazione di premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto, nonché le imposte sul premio. Qualora il diritto di recesso non sia esercitato, il contratto diviene definitivamente vincolante per le parti. 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile. Nell’assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro di questo l’azione. In caso di sinistro, in caso di inadempimento dell’obbligo di darne avviso nei termini previsti dal contratto di assicurazione, l’Assicurato può decadere, in tutto o in parte, dal diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 Codice Civile. 10. Legge applicabile al contratto La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. 11. Regime fiscale Gli oneri fiscali relativi al contratto di assicurazione sono a carico del Contraente. I premi di tutte le garanzie prestate dal contratto di assicurazione sono soggetti all’imposta del 22,25%. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri - Liquidazione dell’indennizzo Avvertenza: L'Assicurato deve, come condizione essenziale per l'insorgere degli obblighi dell'Assicuratore in base alla presente polizza, trasmettere non appena ne sia venuto a conoscenza e durante il Periodo di validità della polizza o durante il Periodo di osservazione, una comunicazione scritta all'Assicuratore – mediante lettera raccomandata all’indirizzo indicato al punto 12 del Frontespizio di Polizza - informandolo di qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei suoi confronti. Si rinvia all’articolo 5.1 per gli aspetti di dettaglio. Nel caso in cui, durante il Periodo di validità della polizza o il Periodo di osservazione, un Assicurato venga a conoscenza di fatti o circostanze che possano dare origine ad una Richiesta di risarcimento, potrà darne comunicazione scritta all’Assicuratore. Si rinvia all’articolo 5.3 per gli aspetti di dettaglio. È condizione essenziale per la copertura assicurativa il fatto che nessun Assicurato ammetta o si assuma alcuna responsabilità, stipuli alcun accordo per una composizione stragiudiziale, accetti una sentenza di condanna o si accolli Costi di difesa senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Assicuratore. A tal proposito, si richiamano gli articoli 5 e 6 della Polizza per gli aspetti di dettaglio. AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l’Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051 Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260 Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.478 13. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all’Assicuratore ed indirizzati a: AIG Europe Limited - Rappresentanza Generale per l’Italia Servizio Reclami Via della Chiusa, 2 – 20123 Milano - Fax 02 36 90 222 e-mail: [email protected] Sarà cura della Compagnia comunicare gli esiti del reclamo entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso. In conformità al disposto del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008, potranno essere presentati direttamente a: IVASS Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo Servizio Tutela degli Utenti Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma • • eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi; i reclami già presentati direttamente all’Assicuratore e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte della compagnia stessa o che abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente. Il nuovo reclamo dovrà contenere: a) b) c) d) e) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; breve descrizione del motivo di lamentela; copia del reclamo presentato all’Assicuratore e dell’eventuale riscontro della stessa; ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze. In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l’IVASS, ai fini dell’avvio dell’istruttoria, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l’integrazione dello stesso con gli elementi mancanti. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l’Autorità Giudiziaria. Nel caso in cui le Parti si siano accordate per una legislazione diversa da quella italiana, l’organo incaricato di esaminare gli eventuali reclami sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta e l’IVASS faciliterà le comunicazioni tra l’autorità competente e il Contraente Arbitrato. Nei casi di cui sopra, l’esponente potrà altresì presentare reclamo direttamente al Médiateur de la Fédération Française des Sociétés d'Assurances (FFSA – organismo di diritto francese competente per la ricezione dei reclami concernenti le imprese di assicurazione francesi) - 26 boulevard Haussmann, 75009 Paris, Francia, Tel. + (00 33) 1 45 23 40 71, Fax + (00 33) 1 45 23 27 15, e-mail: [email protected]. In alternativa potrà indirizzare il reclamo all’IVASS, all’indirizzo sopra indicato, che provvederà all’inoltro all’FFSA, con il preventivo consenso dell’esponente in caso di oneri aggiuntivi per lo stesso. In caso di inoltro, la risposta del sistema competente è tempestivamente trasmessa dall’IVASS all’esponente. AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l’Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051 Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260 Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.478 14. Arbitrato Tutte le controversie relative al presente contratto di assicurazione e ad esso connesse sono rimesse ad un arbitrato rituale in diritto regolato dalla legge italiana. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all’articolo 9.6. Avvertenza: Resta sempre salva la possibilità per l’Assicurato di adire la competente Autorità Giudiziaria. GLOSSARIO Il presente paragrafo della Nota Informativa contiene ed esplica i termini tecnici comunemente utilizzati in un contratto assicurativo, che il Contraente potrà utilizzare per una migliore comprensione del contratto di assicurazione. Si avverte che i termini di seguito riportati non assumono alcun significato ai fini dell’interpretazione del contratto di assicurazione, in relazione al quale avranno rilevanza unicamente le Definizioni di cui alle Condizioni di Assicurazione. Assicurato nei rami danni, la persona nell'interesse della quale è stipulato il contratto nonché titolare del diritto all'eventuale indennizzo. Assicurazione l’operazione con cui un soggetto (Assicurato) trasferisce ad un altro soggetto (Società) un rischio al quale egli è esposto. Codice delle Assicurazioni il Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come successivamente modificato. Contraente il soggetto che stipula l'assicurazione e si obbliga a pagare il premio. Il Contraente può non coincidere con l’Assicurato. Le due figure coincidono quando il Contraente assicura un interesse di cui è titolare (ad esempio, un bene di sua proprietà). Danno indennizzabile danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di eventuali scoperti, franchigie e limiti di indennizzo. Franchigia l'importo prestabilito, dedotto dal danno indennizzabile, che l'Assicurato tiene a suo carico e per il quale l’Assicuratore non riconosce l’indennizzo. Indennizzo la somma dovuta dall’Assicuratore all’Assicurato in caso di sinistro. IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle imprese di assicurazione, nonché sugli intermediari di assicurazione (agenti e i broker) e sui periti per la stima dei danni ai veicoli Massimale l’obbligazione massima dell’Assicuratore per sinistro e/o per periodo assicurativo prevista per una specifica garanzia. Polizza il documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione. Premio il prezzo che il Contraente paga per acquistare la garanzia offerta dall’Assicuratore. Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia. I premi possono essere: unici, periodici, unici ricorrenti. AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l’Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051 Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260 Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.478 Risarcimento la somma dovuta dall’Assicurato al terzo danneggiato in caso di sinistro. Rischio la probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne. Rivalsa il diritto che spetta all’Assicuratore nei confronti dell’Assicurato e che consente all’Assicuratore di recuperare dall’Assicurato gli importi pagati ai terzi danneggiati, nei casi in cui essa avrebbe avuto contrattualmente il diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione. Sinistro il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Assicuratore La società assicuratrice esercente professionalmente e in forma esclusiva l’attività assicurativa, autorizzata dall’IVASS e sottoposta alla sua vigilanza. Surrogazione la facoltà dell’Assicuratore che abbia corrisposto l’Indennizzo di sostituirsi all’Assicurato nei diritti verso il terzo responsabile, qualora il danno dipenda dal fatto illecito di un terzo. AIG Europe Limited. Rappresentanza Generale per l’Italia è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. AIG EUROPE LIMITED Rappresentanza Generale per l’Italia AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l’Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051 Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260 Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.478 ProfessionGuard Geometri e Geometri Laureati Polizza di Responsabilitá Civile Professionale AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l’Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051 Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260 Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.478 FRONTESPIZIO DI POLIZZA POLIZZA N.: ARTICOLI 1. Contraente 2. Indirizzo del Contraente 3. Attività professionali 4. Periodo di validitá della polizza Dalle ore 24.00 del <Inception date> Alle ore 24.00 del < Expiry date> 5. Massimale 6. Franchigia Massimale aggregato per Periodo di validitá della polizza per tutte le Perdite pecuniarie di tutti gli Assicurati: <X> € I seguenti sottolimiti sono parte del, e non in aggiunta al, Massimale aggregato sopra indicato: € € 500,00 (per ogni e ciascuna Richiesta di Risarcimento) ad eccezione dell’attività riconducibile al D.Lgs 81/2008 per la quale è pari ad € 5.000,00 (per ogni e ciascuna Richiesta di Risarcimento) 7. Data di retroattività Come indicato al punto 9.2 del testo di polizza 8. Estensione territoriale Europa 9. Formazione del Premio Premio imponibile €< X > Imposte €< X > Premio lordo €< X > 10. Intermediario <Broker Name and Code> 11. Assicuratore AIG Europe Limited 12. Indirizzo a cui inviare le comunicazioni Marsh S.p.A. Via San Crispino, 114 35129 Padova (PD) L’Assicuratore sarà obbligato a pagare l’indennizzo per le Perdite pecuniarie soltanto qualora: (i) l’Atto si sia verificato per la prima volta in corrispondenza della Data di retroattività oppure in tempo successivo; (ii) l`Atto sia stato commesso esclusivamente nell'adempimento o nel mancato adempimento di Attività professionali; e (iii) la Richiesta di risarcimento sia avanzata per la prima volta da Terzi nei confronti dell`Assicurato durante il Periodo di validità della polizza (formula assicurativa “claims made”) o il Periodo di osservazione ove previsto. AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l’Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051 Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260 Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.478 Ai sensi dell’art. 166 del Codice delle Assicurazioni, si richiama l’attenzione del Contraente alle clausole indicate in grassetto, nelle quali sono indicate decadenze, nullità, limitazioni ovvero oneri a carico del contraente e/o dell’assicurato. La presente polizza é emessa a Milano il <date of issue> LA SOCIETÀ AIG EUROPE LIMITED IL CONTRAENTE Rappresentanza Generale per l’Italia Il Contraente dichiara di aver ricevuto ed esaminato, prima della conclusione del presente contratto di assicurazione, la nota informativa predisposta ai sensi dell’art.123 del decreto legislativo 17 marzo 1995 n° 175 ed in conformità con quanto disposto dalla circolare ISVAP n° 303 del 2 giugno 1997 e n°518/D del 21/11/2003. IL CONTRAENTE Fanno parte integrante n. <number of pages> pagine compreso il frontespizio di di polizza. ================================================================= Il versamento di € <gross premium> è stato effettuato a mie mani il..................in........ AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l’Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051 Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260 Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.478 Polizza di Responsabilitá Civile Professionale Di comune accordo tra le parti e sulla base delle dichiarazioni, delle informazioni e delle garanzie tutte contenute nel questionario per la valutazione del rischio o ad esso allegate o comunque fornite dalla Contraente che sono da considerarsi parte integrante della presente polizza, l'Assicuratore ed il Contraente convengono quanto segue: 1. A: GARANZIE: COSA COPRIAMO Responsabilità civile professionale L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l`Assicurato per tutti i Danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per qualsiasi Errore professionale commesso dall'Assicurato. Sono compresi in garanzia a titoli esemplificativo e non limitativo i Danni derivanti da o traenti origine da o comunque connessi a : 1. perdite patrimoniali involontariamente cagionate a Terzi, 2. mancato rispetto di vincoli edilizi e/o urbanistici o di altri vincoli imposti dalle autorità pubbliche, 3. certificazioni e/o dichiarazioni in ambito acustico (legge 447/1995 e successive modifiche e integrazioni), 4. certificazioni e/o dichiarazioni in ambito energetico (decreto legislativo 192/2005 modificato dal d.lgs. 311/2006 e successive modifiche e integrazioni), 5. multe, ammende, sanzioni fiscali, amministrative e pecuniarie in genere inflitte ai clienti dell’Assicurato per Errore professionale imputabile all’Assicurato. B: Danni a cose e/o Danni alle persone L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l`Assicurato a seguito di Richiesta di risarcimento avanzata per Danni a cose e/o Danni alle persone direttamente derivanti da Errore professionale commesso dall'Assicurato. C: Interruzioni o sospensioni di attività di Terzi L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l`Assicurato per tutti i Danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per interruzioni o sospensioni (totali o parziali), mancato o ritardato inizio di attività in genere esercitate da Terzi derivante da un Errore professionale di un Assicurato. Tale garanzia viene prestata con un sottolimite pari al 50% del Massimale indicato all’articolo 5 del frontespizio di polizza, per sinistro e per anno. D: Responsabilità contrattuale e ritardo L’Assicuratore si obbliga a tenere indenne l’Assicurato per tutti i Danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per: (i) responsabilità contrattuale, impegno o garanzia, salvo il caso in cui l’Assicurato (a) abbia volontariamente assunto tale responsabilità, impegno o garanzia e (b) non sarebbe stato altrimenti ritenuto responsabile in assenza di tale impegno o garanzia od obbligo; oppure (ii) ritardo di esecuzione, mancata esecuzione o mancato completamento di Attività professionali derivanti da un Errore professionale di un Assicurato. AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l’Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051 Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260 Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.478 E: Proprietà intellettuale L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l`Assicurato per tutti i Danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per qualsiasi Violazione dei diritti di proprietà intellettuale commessa dall'Assicurato. F: Diffamazione L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l`Assicurato per tutti i Danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per un atto diffamatorio commesso senza dolo dall`Assicurato. G: Azioni dolose/fraudolente del Dipendente Fermo quanto sopra, l'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l`Assicurato, che non sia l'autore materiale dell’atto, per tutti i Danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per Azioni dolose/fraudolente di qualsiasi Dipendente. H: Costi di difesa L’Assicuratore ha il diritto di assumere il controllo della difesa contro qualsiasi Richiesta di risarcimento. In osservanza del disposto di cui all’articolo 1917 del codice civile, i Costi di difesa saranno a carico dell’Assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. 2. ESTENSIONI: BENEFICI AGGIUNTIVI DELLA COPERTURA 2.1 Decreto legislativo 81/2008 L’assicurazione è operante per le responsabilità poste a carico dell’Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polvere e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto incluse in garanzia anche le attività svolte dall’Assicurato in funzione di: 1. “Datore di Lavoro” e/o “Responsabile del servizio di prevenzione e protezione” ai sensi del decreto legislativo n.81 del 9 Aprile 2008 e successive modifiche e/o integrazioni; 2. “Committente”, “Responsabile dei lavori”, “Coordinatore per la progettazione” e/o “Coordinatore per l’esecuzione dei lavori” ai sensi del decreto legislativo n.81 del 9 Aprile 2008 e successive modifiche e/o integrazioni. 2.2 Costituzione o acquisizione di nuove Società controllate La copertura fornita dalla presente polizza si intenderà automaticamente estesa ad ogni Società controllata costituita o acquisita dall`Assicurato durante il Periodo di validitá della polizza a condizione che detta Società controllata: (i) svolga le medesime Attività professionali preventivamente notificate all`Assicuratore e oggetto dalla presente polizza; (ii) abbia un fatturato totale non superiore al 15% del fatturato totale dell’Assicurato; e (iii) non abbia alcun fatturato derivante dagli Stati Uniti d`America o dal Canada e non sia domiciliata in alcuno dei paesi in cui la relativa legislazione e/o normativa applicabile preveda l’obbligo di emissione di una polizza locale . Qualora la Società controllata costituita o acquisita non soddisfi le condizioni (i), (ii) o (iii), l`Assicurato potrá richiedere l`inclusione di tale Società controllata nella presente polizza, fatto salvo il diritto dell`Assicuratore di modificarne i termini e le condizioni. 2.3 Smarrimento di Documenti In relazione a Documenti di Terzi: (i) (ii) di cui un Assicurato è legalmente responsabile e che, durante il Periodo di validità della polizza, sono stati distrutti, danneggiati, AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l’Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051 Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260 Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.478 smarriti, alterati, cancellati o collocati fuori posto esclusivamente nell'ambito dell'adempimento o del mancato adempimento di Attività professionali, saranno ricompresi anche costi e spese ragionevolmente sostenuti dall’Assicurato per sostituire o ripristinare tali Documenti, fermo restando che: (a) (b) (c) (d) lo smarrimento o il danno dovrà verificarsi mentre i Documenti sono: (1) in transito; oppure (2) custoditi dall’Assicurato o da qualsiasi persona alla quale l’Assicurato li abbia affidati; i Documenti smarriti o collocati fuori posto dovranno essere stati oggetto di una scrupolosa ricerca da parte dell’Assicurato o di un suo incaricato; l’ammontare di qualsiasi Richiesta di risarcimento a fronte di tali costi e spese dovrà essere suffragato da giustificativi di spesa che dovranno essere sottoposti all’approvazione di una persona competente da nominarsi a cura dell'Assicuratore con il consenso dell’Assicurato; e l’Assicuratore non sarà tenuto al pagamento per qualsiasi Richiesta di risarcimento traente origine da usura, logorio e/o graduale deterioramento, tarme e parassiti o altre cause che sfuggono al controllo dell’Assicurato. La presente Estensione sarà soggetta ad un sottolimite di € 150.000,00 (euro centocinquantamila) per sinistro e per anno e non si applicherà alcuna Franchigia. 2.4 Comparizione davanti a un tribunale Per qualsiasi persona indicata ai seguenti punti (i) e (ii) che compaia effettivamente davanti a un tribunale in qualità di testimone in relazione ad una Richiesta di risarcimento notificata in base alla presente polizza e oggetto di garanzia, i Costi di difesa comprenderanno le seguenti indennità giornaliere per ciascun giorno di comparizione obbligatoria: (i) (ii) per qualsiasi titolare, socio o amministratore Assicurato per qualsiasi Dipendente € 500; € 250. Alla presente Estensione non si applicherà alcuna Franchigia. 2.5 Spese per il ripristino della reputazione 2.7. Spese di salvataggio L`Assicuratore rimborserá le Spese per il ripristino della reputazione sostenute dall`Assicurato in conseguenza di una Richiesta di risarcimento avanzata nei suoi confronti. La presente Estensione sarà soggetta ad un sottolimite di € 50.000,00 (euro cinquantamila) per sinistro e per anno e non si applicherà alcuna Franchigia. Fatto quanto stabilito dall’art. 1914 del codice civile, l`Assicuratore rimborserá l`Assicurato per i costi sostenuti al fine di prevenire o mitigare le dirette consequenze di un Errore Professionale a condizione che: (i) l`Assicuratore sia stato tempestivamente informato per iscritto durante il Periodo di validitá della polizza o il Periodo di osservazione di tale Errore Professionale e dei costi delle misure ritenute necessarie al fine di prevenire o mitigarne le conseguenze; (ii) l`Assicuratore sia ragionevolmente convinto che detti costi siano necessari per prevenire o ridurre Danni di importo superiore traenti origine da una Richiesta di risarcimento; (iii) l`importo di tali costi sia supportato da fatture o altro equivalente giustificativo e sia stato preventivamente approvato dall`Assicuratore; e (iv) tali costi non includano eventuali spese interne o spese fisse, salari, lavoro straordinario, compensi, retribuzioni o altri costi fissi dell`Assicurato; La presente Estensione sarà soggetta ad un sottolimite di € 150.000,00 (euro centocinquantamila) e non si applicherà alcuna Franchigia. AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l’Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051 Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260 Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.478 2.8 Joint Venture La copertura della presente polizza si intende automaticamente estesa alla quota di responsabilità a carico dell’Assicurato derivante da Attività professionali rese nell’ambito di una associazione temporanea di impresa e/o ad una joint venture. L’Assicuratore potrà inoltre valutare la possibilità di estendere la copertura anche ai servizi svolti dall’Assicurato in nome e per conto di altre associazioni temporanee di impresa e/o joint ventures, per la quota di responsabilità a carico delle predette associazioni o joint ventures. 2.9 Periodo di osservazione Se ciascuno dell’Assicuratore o dell’Assicurato recede dal presente contratto o decide di non continuare il rapporto, il Contraente avrà diritto, previo pagamento di un premio addizionale pari al 40% dell`ultimo premio totale annuo, ad un Periodo di osservazione di 12 (dodici) mesi dopo la data di recesso o di scadenza. In ogni caso e indipendentemente dal punto che precede l`Assicurato avrà diritto a un Periodo di osservazione gratuito di 90 (novanta) giorni che eventualmente si integrerà (formando parte e non in aggiunta al medesimo) al suddetto periodo di 12 (dodici) mesi nel caso in cui il Contraente decida di acquistarlo. Qualora il Contraente decida di acquistare il Periodo di osservazione dovrà comunicarlo per iscritto ed effettuare il versamento del premio addizionale all`Assicuratore entro i 30 (trenta) giorni successivi alla data di cancellazione o mancato rinnovo della presente polizza. Il Contraente non avrà diritto al Periodo di osservazione qualora (a) il pagamento del premio totale della presente polizza non sia stato effettuato; o (b) la presente polizza o la copertura assicurativa da essa prestata sia stata sostituita con altra polizza che copra totalmente o parzialmente i medesimi rischi, anche se stipulata con altro assicuratore. 2.10 Estensione opzionale in caso di cessazione dell’attività In caso di cessazione definitiva dell'Attività professionale, o in caso di decesso dell’Assicurato, l'Assicurato e/o i suoi aventi causa hanno facoltà di richiedere all’Assicuratore l’estensione della garanzia per le Richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato e da questi denunciate all’Assicuratore ai sensi di polizza nei tre (3) anni successivi alla cessazione dell’attività, ma solo a condizione che dette Richieste di risarcimento si riferiscano ad Atti verificatisi prima della cessazione dell'attività, con le seguenti modalità: a) tre (3) anni previo pagamento di un importo pari al 120% di un'intera annualità di Premio; La facoltà di richiedere la presente estensione non è concessa qualora l’Assicuratore abbia esercitato il diritto di recesso dal presente contratto. La garanzia prestata dall’Assicuratore nel periodo previsto dalla presente estensione opzionale è complessivamente limitata ad un importo pari al Massimale, a prescindere dal numero di anni per i quali è stata effettivamente richiesta l’Estensione di garanzia e dal numero di Richieste di risarcimento. 2.11 Attività di conciliazione e arbitrato (D.M. 180/2010; 183/2010) L’assicurazione è operante per le responsabilità poste a carico dell’Assicurato per l’attività di conciliazione e arbitrato (D.M. 180/2010; 183/2010). Per tale estensione si conviene attribuire la qualifica di terzo all’Organismo di Conciliazione presso il quale l’Assicurato svolge la propria attività professionale; sono altresì incluse in garanzia le azioni di rivalsa esperite dall’Organismo di Conciliazione. Tale garanzia viene prestata nei limiti del Massimale indicato all’articolo 5 del frontespizio di polizza, per sinistro e per anno, e comunque fino ad un importo massimo di € 500.000. 2.12 Responsabilità La garanzia prestata con la presente Sezione è valida per i danni (lesioni corporali a persone AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l’Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051 Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260 Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.478 civile verso Terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro (RCO) terze – prestatori di lavoro e dipendenti nonché danni a cose od animali di terzi) verificatisi durante il periodo di polizza. 1. RCT – CONDUZIONE DEI LOCALI ADIBITI AD USO UFFICIO La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi compresi i clienti durante il periodo di efficacia della polizza, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all’esercizio e alla conduzione dei locali adibiti ad uffici e dipendenze comprese le attrezzature ivi esistenti, compresi i danni arrecati a terzi da collaboratori e dipendenti. Questa specifica estensione di garanzia si intende prestata fino a concorrenza per ogni sinistro di un importo pari al massimale di € 500.000,00 per sinistro qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà, ferma l’applicazione della franchigia fissa per danni a terzi pari a € 250,00. Nel caso in cui il massimale indicato al punto 5 del frontespizio risultasse inferiore a tale sottolimite, la garanzia verrà prestata con il medesimo massimale previsto dalla Polizza. Ferme le esclusioni di cui ala Sezione 4 di polizza – Rischi esclusi dall’Assicurazione – si intendono esclusi dalla presente estensione di garanzia i seguenti danni: a) alle opere edili in costruzione ed alle cose sulle quali si eseguono i lavori, ai beni e attrezzature utilizzate per lo svolgimento dell’attività aziendale; b) cagionati da macchine, merci e prodotti fabbricati, lavorati o in vendita dopo la consegna a terzi; da opere ed installazioni in genere dopo il loro compimento e quelli conseguenti ad omessa esecuzione di lavori di manutenzione, riparazione e posa in opera; c) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore e da impiego di aeromobili, nonché da navigazione di natanti a motore; d) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona che non abbia compiuto il sedicesimo anno di età; e) conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; f) a cose in genere dovuti ad assestamento o vibrazioni del terreno, nonché derivanti da gelo, da umidità, stillicidio od insalubrità dei locali; g) derivanti da inosservanza di obblighi assunti per contratto. Dall’Assicurazione R.C.T./R.C.O. sono esclusi i danni derivanti: a) da detenzione ed impiego di esplosivi, mine e simili che non siano legalmente detenuti, conservati ed usati; b) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.). 2. RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (RCO) La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale interessi e spese) quale civilmente responsabile: a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del DPR 30 Giugno 1965 n.1124 e del D. Lgs. 23.02.2000 n.38 e successive modificazioni per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l’Assicurazione; b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del DPR 30 Giugno 1965 n.1124 e del D. Lgs. 23.02.2000 n.38 e successive modificazioni, o eccedenti le prestazioni da questi previste, cagionate ai prestatori di lavoro per morte e per lesioni personali. Limitatamente ai danni previsti al presente punto 2 il risarcimento viene effettuato con l’applicazione di una franchigia pari a € 2.500,00 per danneggiato. AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l’Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051 Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260 Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.478 L’Assicurazione vale anche per le azioni esperite da: INAIL ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965 n°1124 e successive modificazioni nonché per gli effetti del D.Lgs. 23/02/2000 n° 38 e successive modificazioni INPS ai sensi dell’art. 14 della Legge 12/06/1984 nr. 222. L'Assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'Assicurazione di legge. Questa specifica estensione di garanzia si intende prestata fino a concorrenza per ogni sinistro di un importo pari al massimale di € 500.000,00. Nel caso in cui il massimale indicato al punto 5 del frontespizio risultasse inferiore a tale massimale, la garanzia verrà prestata con il medesimo massimale previsto dalla Polizza. Il massimale con il quale viene prestata la presente garanzia deve essere inteso come parte del massimale con il quale viene prestata la garanzia di cui al punto 1. RCT – CONDUZIONE DEI LOCALI ADIBITI AD USO UFFICIO e non in aggiunta allo stesso. Dalla Assicurazione RCO sono comunque escluse le malattie professionali. Precisazioni: Malattie professionali: I lavoratori interinali e i parasubordinati rimangono comunque esclusi dall’estensione alle malattie professionali Novero dei terzi: Agli effetti della garanzia RCT della polizza, si prende e si dà atto che i lavoratori parasubordinati ed i lavoratori interinali, limitatamente alle lesioni corporali, si intendono del tutto equiparati ai lavoratori alle dirette dipendenze dell’Assicurato. Per prestatori di lavoro si intendono: I lavoratori alle dirette dipendenze dell’Assicurato soggetti e non soggetti al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, purché in regola con gli obblighi di legge. I lavoratori parasubordinati soggetti INAIL come definiti dall’art. 5 del D.Leg. 23/02/2000 n° 38 e successive modificazioni I lavoratori interinali come definiti dalla L. 24/06/1997 n° 196. Per retribuzioni lorde si intendono: tutto ciò che i lavoratori dipendenti e i lavoratori parasubordinati ricevono, in denaro o in natura, a compenso dell’opera prestata, al lordo di ogni trattenuta, nonché le fatturazioni relative ai canoni di noleggio dei lavoratori interinali. 3. RIVALSA ISTITUTI E/O ENTI DI PREVIDENZA E/O ASSISTENZA Tanto l’Assicurazione R.C.T. quanto l’Assicurazione R.C.O. valgono per le azioni di rivalsa esperite dagli Istituti e/o Enti di Previdenza e/o assistenza. 4. 2.13 Assicurati addizionali – Studio associato COMMITTENZA AUTO La Società risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni, sia per lesioni a persone sia per danni a cose od animali, involontariamente cagionati a terzi ivi compresi trasportati da suoi dipendenti o commessi in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori o motocicli che non siano di proprietà dell'Assicurato o ad esso intestati al P.R.A. o concessi in usufrutto o in locazione. Qualora il Contraente sia uno Studio Associato, per Assicurato, oltre allo Studio Associato per le responsabilità riconducibili allo stesso, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte in qualità di Associati dello Studio, purchè regolarmente iscritti al relativo Albo professionale e ferma la data di retroattività stabilita nel frontespizio di Polizza. Qualora il Contraente sia uno Studio associato, e solo per i soci in essere alla data di rinnovo, la garanzia è valida anche per la responsabilità civile personale dei singoli professionisti associati AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l’Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051 Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260 Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.478 per l’attività esercitata con propria partita IVA, a condizione che gli introiti derivanti da quest’ultima attività siano stati dichiarati nel modulo di adesione e che non siano in misura prevalente rispetto al fatturato totale dichiarato dallo Studio Associato. La retroattività per l’attività svolta dal professionista socio con propria partita Iva è definita come all’articolo 9.2 del testo di polizza. È’ facoltà degli Assicuratori verificare, in caso di Richiesta di risarcimento, il rispetto del criterio sopra indicato. Nel caso di cessazione di una o più persone assicurate, la garanzia si intende automaticamente operante nei confronti dei subentranti senza obbligo di comunicazione agli Assicuratori. La garanzia è prestata nel limite del massimale convenuto, il quale resta unico ad ogni effetto anche in caso di corresponsabilità dei suindicati professionisti con il contraente e tra loro. 2.14 Estensione opzionale D.Lgs. n. 163/2006 Durante il Periodo di validità della polizza la copertura assicurativa può essere prestata, a seguito di specifica richiesta scritta del Contraente e previa corresponsione del premio aggiuntivo (non compreso nel Premio), alle garanzie richieste dall’articolo 111 comma 1 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e sue successive modifiche ed integrazioni. A fronte di specifica richiesta scritta del Contraente ed a seguito del pagamento del premio aggiuntivo, l’Assicuratore rilascerà, ove necessario, certificati distinti per ogni incarico soggetto agli obblighi assicurativi di cui all’articolo 111 comma 1 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006. Il premio relativo ai certificati dovrà essere pagato in soluzione unica anticipata alla data di emissione degli stessi. Gli introiti ivi dichiarati saranno quelli relativi alla progettazione esecutiva (articoli 35-45 del DPR 554/99). Nel caso di appalti integrati, gli introiti ivi dichiarati saranno quelli relativi alla progettazione definitiva (articoli 25-34 del DPR 554/99) se le attività professionali sono espletate per conto delle stazioni appaltanti mentre se le attività professionali sono espletate per conto degli esecutori saranno quelli relativi alla progettazione esecutiva (articoli 35-45 del DPR 554/99). Nel caso in cui il massimale dei certificati sia inferiore al doppio dell’ammontare della Franchigia, la franchigia applicabile ai certificati sarà di Euro 1.000,00. Qualora, per cause non imputabili al progettista, l’inizio effettivo dei lavori non sia avvenuto entro 24 mesi dalla data di aggiudicazione della gara, la copertura assicurativa del singolo certificato perde automaticamente ogni efficacia ed il premio pagato rimane acquisito dall’Assicuratore, senza alcun diritto di ripetizione da parte del Contraente né di alcuno degli Assicurati. 3.DEFINIZIONI: IL SIGNIFICATO DEI TERMINI IN CORSIVO 3.1 Assicurato si intende: (1) il Contraente o ogni Società controllata, (2) qualsiasi persona fisica che sia o sia stata titolare, socio o amministratore del Contraente o di ogni Società controllata; (3) qualsiasi Dipendente; (4) qualsiasi lavoratore, collaboratore autonomo od altra persona similare di cui il Contraente sia legalmente obbligato a rispondere, esclusivamente quando (i) sia vincolato da un contratto sottoscritto con il Contraente o una Società controllata e (ii) operi sotto la direzione e diretta supervisione del Contraente o di una Società controllata; (5) qualsiasi erede, legatario, tutore, curatore o legale rappresentante di qualsiasi Assicurato indicato ai punti (2) e (3) della presente definizione; ma soltanto quando svolgano Attività professionali in dette qualità. AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l’Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051 Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260 Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.478 3.2 Attivitá professionali si intendono i servizi professionali, compresa la consulenza a terzi, svolti dall’Assicurato in favore di terzi e definiti nella proposta di assicurazione compilata dall’Assicurato, nel materiale ad essa incorporato ed in tutte le informazioni fornite dall’Assicurato prima delle decorrenza della presente polizza. L’attività professionale è riportata all`articolo 3 del Frontespizio di polizza. 3.3 Atto si intende qualsiasi Errore professionale, Violazione dei diritti di proprietà intellettuale, diffamazione ovvero qualsiasi Azione dolosa/fraudolenta del Dipendente. 3.4 Azioni dolose/fraudolente del Dipendente si intende qualsiasi condotta dolosa o fraudolenta di un Dipendente: (i) non condonata, né espressamente né implicitamente; e (ii) tale da determinare l'insorgere di responsabilità in capo al Contraente o ad una Società controllata. 3.5 Costi di difesa si intendono le spese, i diritti e gli onorari legali ragionevolmente sostenuti dall’Assicurato o per conto dell’Assicurato in relazione a indagini, difese, perizie, liquidazioni o appelli connessi a qualsiasi Richiesta di risarcimento. 3.6 Danni si intende qualsiasi importo che un Assicurato sia tenuto a corrispondere a Terzi, quale civilmente responsabile, in relazione a sentenze di condanna o lodi arbitrali emesse nei confronti di un Assicurato, o a seguito di transazioni negoziate dall’Assicuratore con il consenso dell’Assicurato o del Contraente. 3.7 Danno a cose si intende il danno arrecato a qualsiasi bene materiale, o la distruzione di esso, ovvero la perdita d'uso dello stesso. 3.8 Danno alla persona si intende lesione all’integrità fisica, malattia o morte, nonché le seguenti condizioni da esse derivanti: shock nervoso, sofferenza psicologica, sofferenza mentale o lesione all’integrità psichica. 3.9 Dipendente si intende qualsiasi persona fisica che sia assunta o sia stata assunta espressamente come dipendente dal Contraente o ogni Società controllata con un contratto di lavoro subordinato, inclusi i Dipendenti a tempo pieno, parziale, stagionale o con contratto a termine. 3.10 Documenti si intendono tutti i documenti di qualsivoglia natura, inclusi archivi informatici e dati elettronici o digitalizzati, ad esclusione di qualsiasi valuta, strumento finanziario negoziabile o relative registrazioni. 3.11 Errore professionale Si intende qualsiasi effettiva o asserita condotta colposa, di tipo commissivo o omissivo, tenuta nell’adempimento o nel mancato adempimento di Attività professionali, astrattamente idonea a legittimare pretese risarcitorie nei confronti di qualsiasi Assicurato. A titolo esemplificativo saranno considerati Errori professionali, ai sensi della presente polizza, le violazioni delle norme poste a tutela della privacy, dell’onore e della reputazione della persona compiute nell’esercizio delle Attività professionali. 3.12 Perdite pecuniarie si intendono (a) Danni, (b) Costi di difesa, (c) Spese per il ripristino della reputazione, (d) Spese per la perdita di una persona chiave, e AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l’Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051 Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260 Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.478 (e) ogni altro pagamento effettuato dall’Assicuratore ai sensi di qualsiasi estensione della presente polizza. Non rientrano nella definizione di “Perdite pecuniarie” e sono esclusi dalla copertura assicurativa: (1) tasse e imposte; (2) danni di tipo non compensativo, inclusi danni a carattere punitivo o esemplare, ivi inclusa la sanzione pecuniaria ex art 12 della legge n. 47 del 1948 e successive modifiche, i danni multipli e le penali per inadempimento contrattuale; (3) multe o sanzioni di qualunque natura (civile, penale, amministrativa, fiscale ecc.) inflitte direttamente all’Assicurato; (4) i costi e le spese connessi all’adempimento di qualsiasi ordine, decisione o accordo che disponga un rimedio inibitorio, un obbligo di facere o un altro rimedio di natura non pecuniaria; (5) salari, compensi, indennità o spese generali di qualsiasi Assicurato ovvero oneri o spese da questi sostenuti; oppure (6) qualsiasi altra voce che possa essere giudicata non assicurabile secondo la legislazione che regola la presente polizza o nella giurisdizione in cui viene avanzata una Richiesta di risarcimento. 3.13 Periodo di osservazione si intende il periodo di tempo durante il quale l`Assicurato potrá dare comunicazione all`Assicuratore di qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta durante tale periodo in relazione a un Atto commesso successivamente alla Data di retroattivitá e anteriormente alla data di scadenza della polizza. 3.14 Premio si intende l’ammontare indicato al punto 9 del Frontespizio di polizza e qualsiasi premio di regolazione previsto in un’appendice alla presente polizza. 3.15 Richiesta di risarcimento si intende: (i) qualsiasi richiesta scritta, oppure (ii) procedimento civile, amministrativo o arbitrale finalizzato ad ottenere un risarcimento di Danni a seguito di Atti. 3.16 Societá controllata si intende una società nella quale, alla data di sottoscrizione della presente polizza o anteriormente, il Contraente, direttamente o indirettamente tramite una o più delle sue Società controllate: (i) abbia il controllo della composizione dell’organo di amministrazione; (ii) abbia il controllo di più della metà dei voti in assemblea; oppure (iii) detenga più della metà del capitale azionario sottoscritto. La copertura della presente polizza opera per qualunque società controllata o assicurato di tale società controllata esclusivamente per gli Atti commessi durante il periodo in cui tale società poteva definirsi una Società controllata della Contraente. 3.17 Spese per il ripristino della reputazione si intende qualsiasi onorario e/o spesa ragionevole e necessaria sostenuta dall`Assicurato, con il previo consenso scritto dell`Assicuratore, per servizi di pubbliche relazioni volta a mitigare i danni causati alla reputazione dell`Assicurato dal fatto che una Richiesta di risarcimento coperta dalla presente polizza sia stata resa pubblica o divulgata attraverso articoli negativi sui media, o altre fonti di informazioni o altra documentazione accessibile al pubblico. 3.18 Terzi si intende qualsiasi persona fisica o ente, fermo restando tuttavia che la definizione di Terzi non include: (i) un Assicurato; oppure (ii) un altro ente o persona fisica che abbia un interesse di controllo o svolga un ruolo esecutivo di controllo nella gestione operativa dell’Assicurato. 3.19 Violazione dei diritti di proprietá intellettuale si intende una violazione non intenzionale di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di Terzi, ad eccezione di brevetti. AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l’Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051 Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260 Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.478 4.ESCLUSIONI: QUELLO CHE NON COPRIAMO L’Assicuratore non è comunque obbligato a prestare alcuna garanzia per le Perdite pecuniarie connesse a qualsiasi Richiesta di risarcimento: 4.1 Antitrust traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi effettiva o presunta violazione di leggi poste a tutela della concorrenza. 4.2 Atti dolosi, fraudolenti, disonesti traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi atto che l’autorità giudiziaria dichiari costituire, o che un Assicurato ammetta costituire, un atto doloso, disonesto o fraudolento; in tale caso, l’Assicuratore avrà diritto al rimborso di tutti gli importi corrisposti a titolo di Perdite pecuniarie in relazione a tale Richiesta di risarcimento, fermo restando, tuttavia, che la presente esclusione non si applicherà alla garanzia Azioni dolose/fraudolente del Dipendente. 4.3 Azioni di autorità governative / autorità di regolamentazione traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi azione o indagine da parte di un governo, di un’autorità di regolamentazione, di un ente preposto al rilascio di licenze o di una commissione, a meno che essa non riguardi esclusivamente l'esecuzione o la mancata esecuzione di Attività professionali a favore di tali enti. 4.4 Brevetti traente origine da, basata su o attribuibile a violazione di brevetti. 4.5 Incompetenza del professionista Traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi Errore Professionale nel caso in cui l’Assicurato abbia operato oltre le competenze proprie delle sue Attività Professionali, salvo il caso in cui sussitano tutte le seguenti condizioni: (i) (ii) (iii) la Richiesta di risarcimento attenga ad un’attività per la quale sia stata rilasciata un’autorizzazione ufficiale, o titolo abilitativo alla progettazione rilasciato da parte degli organismi preposti; e il valore dell’opera sia inferiore ad € 1.000.000; e venga accertata, con sentenza di qualsiasi ordine e grado di giudizio, l’assenza delle competenze proprie delle Attività Professionali dell’Assicurato; Qualora siano soddisfatte le condizioni (i), (ii) e (iii) la copertura verrà prestata con un sottolimite pari al 50% del Massimale indicato all’articolo 5 del frontespizio di polizza, per sinistro e per anno. 4.5 Esplosioni / emanazioni / radiazioni traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi esplosione o emanazione di calore o radiazioni, proveniente da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle. 4.6 Fabbricare / Costruire traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi attività di costruzione e/o fabbricazione. 4.7 Guerra/terrorismo traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi guerra (dichiarata o non dichiarata), atto terroristico, operazione bellica, attività militare, terroristica o di guerriglia, sabotaggio, ricorso alle armi, ostilità (dichiarata o non dichiarata), ribellione, rivoluzione, disordine civile, insurrezione, usurpazione di potere, confisca, nazionalizzazione, distruzione di beni o danni a beni ad opera o per ordine di qualsiasi autorità governativa, pubblica o locale o qualsiasi altra organizzazione politica o terroristica. 4.8 Impiego / discriminazione traente origine da, basata su o attribuibile a: (i) effettive o presunte molestie, discriminazioni o altre fattispecie connesse al rapporto di impiego; oppure AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l’Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051 Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260 Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.478 (ii) molestie o discriminazioni intenzionali o sistematiche. 4.9 traente origine da, basata su o attribuibile a: Infrastrutture (i) (ii) guasto meccanico; guasto elettrico, inclusa qualsiasi interruzione nell’erogazione dell’energia elettrica, sovratensione transitoria, calo di tensione o black-out; oppure (iii) guasto di sistemi satellitari o di telecomunicazione; a meno che tale guasto derivi da un Errore professionale commesso da un Assicurato. 4.10 Inquinamento traente origine da, basata su o attribuibile a: (i) la reale, presunta o minacciata presenza, discarica, dispersione, liberazione, migrazione o fuga di Agenti inquinanti, oppure (ii) qualsiasi ordine o richiesta volti a (a) ottenere l’esame, il controllo, la rimozione ovvero finalizzata a pulire, bonificare, contenere, trattare, decontaminare o neutralizzare Agenti inquinanti, oppure (b) reagire a o valutare gli effetti di Agenti inquinanti; Per Agenti inquinanti si intendono, a titolo esemplificativo ma non limitativo, qualsiasi sostanza solida, liquida, biologica, radiologica, gassosa o proprietà termica, irritante o contaminante, presente in natura o altrimenti generata, compreso amianto, fumo, vapore, fuliggine, fibre, muffa, spore, funghi, germi, esalazioni, sostanze acide o alcaline, materiale nucleare o radioattivo di qualsiasi tipo, sostanze chimiche o rifiuti. Per “Rifiuti” si intendono, a titolo esemplificativo ma non limitativo, anche i materiali da riciclare, ricondizionare o recuperare. 4.11 Insolvenza traente origine da, basata su o attribuibile allo stato di insolvenza dell’Assicurato ovvero alla sottoposizione di un Assicurato ad una qualsiasi procedura concorsuale. 4.12 Mancata iscrizione all’albo traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi attività svolta da un Assicurato che non risulti regolarmente iscritto al relativo albo professionale, qualora tale iscrizione sia obbligatoria ai sensi di legge per l’esecuzione della attività; 4.13 Muffa tossica e amianto traente origine da, basata su o attribuibile a la presenza e\o le conseguenze di muffa tossica o amianto, nonché lo svolgimento di qualsivoglia attività connessa all’uso di muffe tossiche o amianto. 4.14 Richieste di risarcimento/circostanze pregresse (i) presentata prima della data di decorrenza della presente polizza ovvero già in corso a tale data; oppure (ii) traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi circostanza che, sin dalla data di decorrenza della presente polizza, un qualsiasi Assicurato avrebbe potuto ragionevolmente considerare come possibile fonte di una Richiesta di risarcimento. 4.15 Valutazione preventiva dei costi traente origine da, basata su o attribuibile alla mancata effettuazione, da parte di qualsiasi Assicurato o di altro soggetto che agisca per conto dell’Assicurato, di un’accurata valutazione preventiva dei costi relativi all’esecuzione di Attività professionali. 4.16 U.S.A./Canada presentata o attualmente in corso negli Stati Uniti d’America, in Canada o in qualsiasi dei relativi territori o possedimenti, ovvero finalizzata all’esecuzione di una sentenza di condanna ottenuta negli Stati Uniti AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l’Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051 Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260 Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.478 d’America, in Canada o in qualsiasi dei relativi territori o possedimenti, ovvero basata sulla legge degli Stati Uniti d’America, Canada o di qualsiasi dei relativi territori o possedimenti. 5. RICHIESTE DI RISARCIMENTO: COME E QUANDO NOTIFICARLE 5.1 Notifica di Richieste di risarcimento L'Assicurato deve, come condizione essenziale per l'insorgere degli obblighi dell'Assicuratore in base alla presente polizza, trasmettere non appena ne sia venuto a conoscenza e durante il Periodo di validità della polizza o durante il Periodo di osservazione una comunicazione scritta all'Assicuratore – mediante lettera raccomandata all`indirizzo indicato al punto 12 del Frontespizio di polizza - informandolo di qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei suoi confronti. 5.2 Richieste di risarcimento correlate Qualsiasi Richiesta di risarcimento in qualsiasi modo riconducibile: (a) al medesimo Atto o a più Atti collegati o continuati; o, (b) ad Atti che derivano dallo stesso fatto o insieme di fatti; sara` considerata come un’unica Richiesta di risarcimento ai fini della presente polizza, indipendentemente dal numero degli Assicurati, richiedenti coinvolti dal fatto che derivino dalla medesima causa. Inoltre, nel caso in cui l’Assicurato dovesse comunicare all’Assicuratore una Richiesta di risarcimento: (a) in qualsiasi modo riconducibile agli stessi fatti sui quali si basa una Richiesta di risarcimento precedentemente comunicata; o, (b) in qualsiasi modo riconducibile ad un Atto identico o correlato ad un altro Atto dal quale è derivata una Richiesta di risarcimento precedentemente comunicata, la stessa sarà considerata come comunicata alla data in cui la prima Richiesta di risarcimento é stata notificata all`Assicuratore. 5.3 Circostanze Nel caso in cui, durante il Periodo di validitá della polizza o il Periodo di osservazione, un’Assicurato venga a conoscenza di fatti o circostanze che possano dare origine ad una Richiesta di risarcimento, potrà darne comunicazione scritta all’Assicuratore. Tale comunicazione dovrà essere dettagliata, presentare i fatti in ordine cronologico e contenere almeno le seguenti informazioni: (a) il contestato, supposto o potenziale Atto; (b) il tempo ed il luogo del contestato, supposto o potenziale Atto; (c) i motivi per cui si prevede che venga presentata una Richiesta di risarcimento; e (d) l’identificazione dei potenziali reclamanti e di tutte le altre persone o enti che potrebbero essere coinvolti. Le eventuali Richieste di risarcimento comunicate e riconducibili a tali circostanze saranno considerate trasmesse alla data di tale comunicazione. 5.4 Richieste di risarcimento fraudolente Nel caso in cui un Assicurato dia comunicazione o chieda il risarcimento di Perdite pecuniarie in base alla presente polizza sapendo che tale comunicazione o richiesta di risarcimento è in tutto o in parte falsa o fraudolenta in ordine all'ammontare del danno o ad altri elementi, dette Perdite pecuniarie si intenderanno integralmente escluse dalla copertura assicurativa e l'Assicuratore avrà il diritto di scegliere se, a sua discrezione, AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l’Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051 Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260 Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.478 limitarsi a rigettare il sinistro o recedere dal contratto con effetto immediato. In tal caso, verrà meno ogni e qualsiasi diritto all'indennizzo previsto dalla polizza per le Perdite pecuniarie e tutti i Premi si intenderanno pienamente acquisiti dall'Assicuratore e non rimborsabili. 6. GESTIONE DELLA DIFESA 6.1 Difesa L'Assicuratore ha il diritto di assumere sino a quando ne ha interesse il controllo della difesa contro qualsiasi Richiesta di risarcimento, nominando legali e tecnici. L'Assicuratore ha il diritto, in qualsiasi momento dopo la notifica di una Richiesta di risarcimento, di versare all'Assicurato la residua parte di Massimale non ancora corrisposta. Una volta effettuato tale pagamento, cesseranno tutti gli obblighi dell'Assicuratore nei confronti dell'Assicurato in base alla presente polizza, inclusi eventuali obblighi relativi alla difesa. 6.2 Anticipo dei costi L`Assicuratore assumerà, prima della definizione finale del procedimento, i Costi di difesa e le Spese per il ripristino della reputazione resi necessari a seguito di una Richiesta di risarcimento presentata contro l`Assicurato. L`Assicuratore, tuttavia, non assumerà alcun Costo di difesa o Spesa per il ripristino della reputazione nel caso in cui abbia rigettato il sinistro. 6.3 Consenso dell'Assicuratore È condizione essenziale per la copertura assicurativa il fatto che nessun Assicurato ammetta o si assuma alcuna responsabilità, stipuli alcun accordo per una composizione stragiudiziale, accetti una sentenza di condanna o si accolli Costi di difesa senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Assicuratore. Saranno indennizzabili a titolo di Perdite pecuniarie in base alla presente polizza soltanto i costi connessi a transazione, sentenze di condanna e i Costi di difesa autorizzati per iscritto dall'Assicuratore, nonché i costi connessi a sentenze di condanna derivanti da Richieste di risarcimento contro le quali sia attuata una difesa in conformità della presente polizza. L'autorizzazione dell'Assicuratore non può essere negata senza ragione, a condizione che all'Assicuratore sia stato concesso di esercitare tutti i suoi diritti derivanti dalla presente polizza. 6.4 Consenso dell'Assicurato L'Assicuratore potrà concordare la composizione stragiudiziale di qualsiasi Richiesta di risarcimento qualora la ritenga vantaggiosa per un Assicurato, previo ottenimento dell'autorizzazione scritta dell'Assicurato in questione. Qualora l'Assicurato non autorizzi tale transazione, la responsabilità dell'Assicuratore per tutte le Perdite pecuniarie riferibili a tale Richiesta di risarcimento non potrà superare l'ammontare per il quale l'Assicuratore avrebbe potuto definire in via stragiudiziale la Richiesta di risarcimento, sommato ai Costi di difesa sostenuti fino alla data in cui la transazione è stata proposta per iscritto dall'Assicuratore e al netto dell’eventuale scoperto e della Franchigia applicabile. 6.5 Cooperazione Fermo quanto stabilito dagli articoli 1914 e 1917 del codice civile quanto al riparto delle spese, l'Assicurato deve: (i) fornire all'Assicuratore ogni ragionevole assistenza e cooperare nella difesa relativa a qualsiasi Richiesta di risarcimento e nel far valere i diritti di surroga e di regresso; (ii) utilizzare la normale diligenza e compiere o contribuire a ogni sforzo ragionevolmente possibile per evitare o diminuire le Perdite pecuniarie ai sensi della presente polizza; (iii) fornire all'Assicuratore le informazioni e l'assistenza che questi potrà ragionevolmente richiedere per condurre indagini riguardo ad eventuali Perdite pecuniarie o per determinare la responsabilità dell'Assicuratore in base alla presente polizza. 6.6 Surrogazione Nel caso in cui dovesse essere effettuato un qualsiasi pagamento ai sensi della presente AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l’Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051 Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260 Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.478 polizza in relazione a una Richiesta di risarcimento, l'Assicuratore si intenderà immediatamente surrogato in tutti i diritti dell'Assicurato, indipendentemente dal fatto che il pagamento sia realmente avvenuto e indipendentemente dal fatto che l'Assicurato sia stato pienamente risarcito di tutti i danni effettivamente subiti. L'Assicuratore avrà il diritto di fare valere ed esercitare tali diritti anche in nome dell'Assicurato che, a tale fine, si impegna a fornire all'Assicuratore, entro limiti ragionevoli, la sua assistenza e collaborazione, compresa la firma di atti e documenti necessari. L'Assicurato non farà nulla che possa pregiudicare tali diritti, pena la perdita del diritto all’indennizzo. Qualsiasi importo recuperato in eccesso al pagamento totale effettuato dall'Assicuratore sarà restituito all'Assicurato previa detrazione dei costi di recupero sostenuti dall'Assicuratore. L'Assicuratore si impegna a non esercitare tali diritti di rivalsa nei confronti di qualsiasi Dipendente tranne nel caso di una Richiesta di risarcimento che sia determinata da o comunque connessa a atti o omissioni dolosi, disonesti, fraudolenti, intenzionali o premeditati del Dipendente. 7. STIPULAZIONE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA E GESTIONE DEI RAPPORTI 7.1 Stipulazione della copertura assicurativa Nel prestare il proprio consenso alla copertura assicurativa, l’Assicuratore ha fatto affidamento sulla veridicità, accuratezza e completezza delle informazioni contenute nel questionario e nei suoi allegati, nonché in ogni altro documento fornito dal Contraente o da qualsiasi Assicurato in vista della stipulazione della presente polizza. Tali documenti, allegati e informazioni, posti a base della valutazione del rischio, costituiscono parte integrante della presente polizza. Se l'Assicuratore acquisisce il diritto di annullare la presente polizza dalla data di decorrenza o dalla data di un'eventuale variazione di copertura, l'Assicuratore potrà, a sua discrezione, mantenere in corso la presente polizza escludendo tuttavia dalla copertura le conseguenze di qualsiasi Richiesta di risarcimento relativa a fatti o circostanze che avrebbero dovuto essere resi noti prima della data di decorrenza o dell’eventuale variazione di copertura. 7.2 Atti compiuti dal Contraente per conto degli Assicurati Il Contraente ha agito e agirà per conto di ogni e ciascun Assicurato per quanto riguarda: (1) la negoziazione dei termini e delle condizioni di copertura, la stipulazione e la modifica di garanzie; (2) l'esercizio dei diritti degli Assicurati; (3) l’invio e la ricezione delle comunicazioni; (4) il pagamento dei Premi; (5) le appendici; (6) la risoluzione delle controversie; e (7) i ricevimento di pagamenti a favore di qualsiasi Assicurato. 8. MASSIMALE E FRANCHIGIA 8.1 Massimale Il Massimale indicato all’articolo 5 del frontespizio di polizza costituisce la massima somma risarcibile dall'Assicuratore in base alla presente polizza. I sottolimiti e le Estensioni di copertura sono parte del Massimale e non in aggiunta ad esso. Il Massimale per il Periodo di osservazione è parte del Massimale per il Periodo di validità della polizza e non in aggiunta ad esso. L'inclusione di più Assicurati nella presente polizza non aumenta l'esposizione totale dell'Assicuratore in base alla polizza. 8.2 Franchigia L'Assicuratore risponderà unicamente delle Richieste di risarcimento che superano l'ammontare della Franchigia che deve intendersi assoluta. La Franchigia è a carico dell'Assicurato e deve rimanere non assicurata. Un unico ammontare di Franchigia sarà applicato alle Perdite pecuniarie derivanti da tutte le Richieste di risarcimento relative al medesimo Atto. L'Assicuratore potrà, a sua totale discrezione, anticipare interamente o in parte la Franchigia. In tale caso, gli Assicurati dovranno provvedere a rimborsare immediatamente all'Assicuratore gli importi da questi anticipati. AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l’Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051 Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260 Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.478 9. DISPOSIZIONI GENERALI 9.1 Durata dell'Assicurazione A parziale deroga dell’articolo 1899 c.c. l’assicurazione ha la durata di un anno come indicato nel frontespizio di polizza. 9.2 Inizio e termine della garanzia (principio “claims made”) La presente polizza vale per le richieste di risarcimento (i) presentate per la prima volta agli assicurati e (ii) comunicate per iscritto all'assicuratore durante il periodo di validità della polizza, o il periodo di osservazione (ove applicabile), a condizione che le stesse non si riferiscano ad atti già denunciati ad altro assicuratore e che tali richieste siano conseguenti a sinistri verificatesi successivamente alla data di retroattività. Si conviene che qualora l'Assicurato: a) abbia mantenuto con continuità copertura assicurativa della sua responsabilità civile professionale, con altro Assicuratore, nel periodo di assicurazione immediatamente precedente quello di cui alla presente polizza, la retroattività della presente copertura dovrà intendersi illimitata; si precisa che in caso di assenza di suddetta continuità si farà riferimento al punto b) ; b) non abbia contratto una precedente polizza per il medesimo rischio o lo stesso abbia scadenza nel periodo non immediatamente precedente quello della presente (senza interruzione temporanea), la presente polizza vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'assicurato e/o suoi aventi causa durante il periodo di efficacia del contratto e denunciate all'assicuratore nei termini di legge, in relazione ad atti commessi sino a tre anni antecedenti la data di decorrenza della presente polizza ; è data facoltà all'Assicurato, corrispondendo un sovrappremio "una tantum", di estendere il periodo di retroattività da tre anni ad "illimitata" : tale estensione dovrà essere normata tramite apposita appendice. c) In presenza di continuità della copertura assicurativa tra le precedenti polizze sostituite o rinnovate con la compagnia scrivente, la retroattività è da intendersi quella concordata al momento della prima stipula. 9.3 Ripartizione del danno Nel caso in cui una qualsiasi Richiesta di risarcimento coinvolga sia fattispecie coperte dalla polizza sia fattispecie non coperte (o qualora le somme richieste eccedano il Massimale), le spese di difesa, i risarcimenti di danni e i costi comunque connessi a pronunce di condanna e/o ad accordi di transazione saranno ripartiti in modo equo e corretto fra ciascun Assicurato e l'Assicuratore, in proporzione ai rispettivi interessi. 9.4 Altre assicurazioni Salvo diversa disposizione di legge, l'assicurazione fornita dalla presente polizza coprirà soltanto la parte eccedente ogni autoassicurazione o altra assicurazione valida e applicabile, a meno che tale altra assicurazione non si applichi unicamente e specificamente come eccedenza rispetto al Massimale. Nel caso in cui tale altra assicurazione sia prestata dall'Assicuratore o da qualsiasi impresa o affiliata della AIG International Inc ("AIG"), la massima somma risarcibile da AIG in base alla totalità delle suddette polizze non potrà eccedere il massimale della polizza che prevede il massimale più elevato. Resta inteso che la presente condizione particolare non potrà né dovrà in alcun modo essere interpretata in maniera tale da incrementare il Massimale della presente polizza. La presente polizza non coprirà i Costi di difesa traenti origine da una Richiesta di risarcimento laddove un’altra polizza di assicurazione imponga ad un assicuratore un obbligo di difesa contro tale Richiesta di risarcimento. 9.5 Cessione del contratto e modifiche La presente polizza e tutti i diritti da essa derivanti o ad essa relativi non potranno essere ceduti senza il preventivo consenso scritto dell'Assicuratore. Ogni modifica e/o variazione al presente contratto di assicurazione dovrà essere formulata dalle parti per iscritto, pena la nullità AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l’Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051 Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260 Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.478 9.6 Risoluzione delle controversie / clausola compromissoria Tutte le controversie relative al presente contratto di assicurazione e ad esso connesse, ivi incluse a titolo esemplificativo quelle concernenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, verranno definite mediante arbitrato rituale in diritto regolato dalla legge italiana. L'arbitrato sarà condotto da un Collegio di tre (3) arbitri che dovranno conoscere gli aspetti giuridici e assicurativi pertinenti alle materie oggetto di contestazione. Il Collegio arbitrale avrà sede in Milano e la lingua dell’arbitrato sarà l’italiano. Ai sensi dell’art. 810 del codice di procedura civile, l’Assicuratore e l’Assicurato nomineranno ciascuno il proprio Arbitro. L’Assicurato sceglierà l’Arbitro tra gli iscritti del Collegio Provinciale di appartenenza. Entro 30 giorni dalla nomina del secondo Arbitro, gli Arbitri designati dalle parti nomineranno di comune accordo un terzo Arbitro, con funzioni di Presidente del Collegio. Qualora gli Arbitri non si accordino sulla nomina del terzo Arbitro, la sua nomina sarà demandata al Presidente del Tribunale di Milano a cura della parte più diligente sempre ai sensi dell’art. 810 del codice di procedura civile. Nella decisione delle controversie sottoposte, il Collegio deciderà in base alla legge italiana e la decisione sarà definitiva e vincolante per tutte le parti in causa. 9.7 Definizioni I termini in corsivo e che iniziano con la lettera maiuscola hanno il significato ad essi attributo nel frontespizio di polizza o nella sezione 3. Definizioni:Il significato dei termini in corsivo. I termini a cui non corrisponde una specifica definizione nella presente polizza hanno il significato ad essi normalmente attribuito. I termini e le espressioni utilizzati al singolare comprendono anche il plurale e viceversa. I titoli dei paragrafi della presente polizza sono stati inseriti unicamente per scopi di praticità e a titolo di riferimento e non attribuiscono alcun significato al presente contratto. 9.8 Ambito di applicazione territoriale la presente polizza si applicherà a qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata nei confronti di qualsiasi Assicurato nell’ambito territoriale indicato nel punto 8 del frontespizio di polizza laddove consentito dalla legge e fatta salva l’Esclusione 4.18 U.S.A./Canada. 9.9 Legge applicabile la presente polizza é regolamentata dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia il foro competente esclusivo é quello del luogo dove ha sede il Contraente. 9.10 Clausola Broker con la sottoscrizione della presente polizza, il Contraente / Assicurato prende atto e accetta quanto segue: 1) Ogni comunicazione dalla Società al Broker si considererà effettuata al Contraente / Assicurato; 2) Ogni comunicazione alla Società dal Broker si considererà effettuata dal Contraente / Assicurato. LA SOCIETÀ IL CONTRAENTE AIG EUROPE LIMITED Rappresentanza Generale per l’Italia AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l’Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051 Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260 Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.478 Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile, il Contraente dichiara, anche in nome e per conto di tutti gli Assicurati, di approvare specificamente le seguenti clausole della presente polizza: - - - - - 1. Garanzie: Cosa copriamo 2. Estensioni: Benefici aggiuntivi della copertura 3. Definizioni : Il significato dei termini in corsivo - in particolare le definizioni di: Azioni dolose/fraudolente del Dipendente Dipendente Documenti Errore professionale Perdite pecuniarie Società controllata Terzi Violazione dei diritti di proprietà intellettuale 4. Esclusioni: 4.1 Antitrust 4.2 Atti dolosi, fraudolenti, disonesti 4.3 Azioni di autorità governative / autorità di regolamentazione 4.4 Brevetti 4.5 Esplosioni / emanazioni / radiazioni 4.6 Fabbricare / Costruire 4.7 Guerra/terrorismo 4.8 Impiego / discriminazione 4.9 Infrastrutture 4.10 Inquinamento 4.11 Insolvenza 4.12 Mancata iscrizione all’albo 4.13 Muffa tossica e amianto 4.14 Richieste di risarcimento/circostanze pregresse 4.15 Valutazione preventiva dei costi 4.16 U.S.A. / Canada 5. Richieste di risarcimento: come e quando notificarle 5.1 Notifica di Richieste di risarcimento 5.2 Richieste di risarcimento correlate 5.3 Circostanze 5.4 Richieste di risarcimento fraudolente 6. Gestione della difesa 6.1 Difesa 6.2 Anticipo dei costi 6.3 Consenso dell'Assicuratore 6.4 Consenso dell`Assicurato 6.5 Cooperazione 6.6 Surrogazione 7. Stipulazione della copertura assicurativa e gestione dei rapporti 8. Massimale e Franchigia 9. Disposizioni generali: 9.1 Durata dell`Assicurazione 9.2 Inizio e termine della garanzia (principio claims made) 9.3 Ripartizione del danno 9.4 Altre assicurazioni 9.5 Cessione del contratto e modifiche 9.6 Risoluzione delle controversie / clausola compromissoria 9.7 Definizioni 9.8 Ambito di applicazione 9.9 Legge applicabile 9.10 Clausola Broker d e degli allegati (se presenti): Allegato 1 - estensioni particolari Allegato 2 - esclusioni specifiche IL CONTRAENTE AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l’Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051 Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260 Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.478 C) INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196 AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per l’Italia si adopera per tutelare la privacy dei clienti, dei reclamanti e di tutti gli altri soggetti con cui si rapporta nel corso delle proprie attività. Per "Informazioni Personali" si intendono le informazioni che identificano e si riferiscono all'interessato o ad altri soggetti (es. i familiari dell'interessato). Qualora l'interessato fornisca informazioni su altri soggetti, conferma contestualmente di essere autorizzato a fornire tali informazioni alla nostra Società per gli usi descritti in appresso. Tipologia di informazioni raccolte dalla nostra Società e utilizzo possibile delle stesse. Al fine di fornirle i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti, la nostra Società deve disporre di dati personali che la riguardano e deve trattarli nel quadro delle finalità assicurative (1), secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell’assicurazione. Tali dati possono essere raccolti presso di lei o presso altri soggetti (2) e possono essere forniti da lei o da terzi per obblighi di legge (3). Precisiamo che senza i suoi dati non potremmo fornirle, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi. Il consenso che le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili (4) strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati, il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela (5), è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e la nostra società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano – in Italia o all’estero – come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. “catena assicurativa” (6). Il consenso che le chiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all’interno della “catena assicurativa” effettuati dai predetti soggetti. Sulla base del rapporto esistente tra l'interessato e la nostra Società le Informazioni Personali da noi raccolte potrebbero includere: informazioni a fini identificativi e di comunicazione, su carte di credito e conti correnti, informazioni commerciali e sul merito creditizio, dati sensibili sullo stato di salute o le condizioni mediche dell'interessato e altre Informazioni Personali fornite dallo stesso. Le Informazioni Personali possono essere utilizzate per le seguenti finalità: a) Gestione del rapporto assicurativo, es. comunicazioni, trattamento dei sinistri e pagamenti b) Decisioni in materia di fornitura della copertura assicurativa; c) Assistenza e consulenza in materia sanitaria e di viaggio, solo nella misura consentita e in conformità alla legislazione locale d) Prevenzione, rilevamento e indagine su reati commessi solo nella misura consentita dalla e in conformità alla legislazione locale vigente, es. in materia di frode e riciclaggio di denaro e) Accertamento e difesa dei diritti legali anche in sede giudiziaria f) Conformità alle leggi e alle normative, inclusa la conformità alle leggi vigenti in paesi diversi da quello di residenza dell'interessato g) Marketing, solo ove il soggetto interessato abbia manifestato il proprio consenso espresso; h) Ricerche di mercato e analisi. Condivisione delle Informazioni Personali – AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per l’Italia con sede a Milano, Via della Chiusa n. 2 (tel. 02.3690.1, fax 02.3690.222) - [email protected] è il titolare del trattamento (7) dei dati personali. Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia come responsabili del trattamento (8). Per conoscere il nominativo dei responsabili del trattamento può contattarci ai recapiti indicati sopra chiedendo dell’ufficio privacy. Per le suddette finalità le Informazioni Personali potranno essere condivise (10) con altre società del Gruppo e altri soggetti in veste di responsabili del trattamento dei dati, quali broker e altri incaricati della AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l’Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051 Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260 Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.478 distribuzione, assicuratori e riassicuratori, agenzie di informazione commerciale, professionisti del settore sanitario e altri fornitori di servizi. Per l'elenco delle società del Gruppo che possono accedere alle Informazioni Personali si rimanda al sito http://contact.aig.net/aigcontact/intranet/en/files/AIGCompleteListofEntities_tcm1246-333981.pdf. Per l'elenco di altri responsabili del trattamento dei dati che potrebbero ricevere le Informazioni Personali, si invita a leggere attentamente la nostra Informativa privacy in forma estesa all'indirizzo riportato di seguito o ancora a scrivere all'indirizzo indicato nella sezione “Richieste o domande”. Le Informazioni Personali saranno condivise con altri terzi (incluse le pubbliche autorità) se richiesto ai sensi di legge. Se richiesto dalla legislazione vigente, le informazioni personali potranno essere iscritte in appositi registri dei sinistri condivisi con altri assicuratori. Le Informazioni Personali potranno essere condivise con eventuali acquirenti e trasferite all'atto della vendita della nostra Società o della cessione di rami d'azienda, anche in questo caso la condivisione avverrà nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa. I dati sensibili possono essere comunicati solo nei limiti consentiti dalla legge e dalle autorizzazioni dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Trasferimento all’estero. Le Informazioni Personali potranno essere trasferite all’estero, per le finalità indicate in precedenza, in ottemperanza alle relative leggi e normative, a soggetti siti in paesi anche non appartenenti all’Unione Europea, ivi compresi gli Stati Uniti e altri paesi in cui vige una legislazione diversa in materia di tutela dei dati personali rispetto a quella applicabile nel luogo di residenza dell'interessato. Sicurezza e conservazione delle Informazioni Personali. Per la tutela delle Informazioni Personali sono state adottate misure legali e di sicurezza idonee. I nostri fornitori di servizi sono attentamente selezionati e viene loro richiesto di adottare misure di tutela adeguate. Le Informazioni Personali saranno conservate per tutto il periodo necessario all'adempimento delle finalità descritte in precedenza. Richieste o domande. L’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 conferisce all’interessato specifici diritti (9) tra cui quelli di ottenere dal titolare del trattamento: 1) la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 2) l’indicazione a) dell’origine dei dati personali, b) delle finalità e modalità del trattamento, c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante nominato ai sensi dell’art. 5, comma 2, del decreto stesso, e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono venire comunicati o che possano venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. L’interessato, inoltre, ha diritto di ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; a) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. Infine, ai sensi dell’art. 7, comma 4 del decreto, l’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 1) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 2) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Ulteriori chiarimenti sull'uso delle Informazioni Personali sono riportati nell’informativa privacy consultabile all'indirizzo http:// www.aig.com-informativa-privacy o di cui può essere richiesta copia contattando il titolare indicato nella presente informativa. Data, Sottoscrizione dell’Assicurato _______________________________ AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l’Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051 Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260 Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.478 REGOLAMENTO ISVAP n. 5/2006 – INFORMATIVA PRECONTRATTUALE ALLEGATO 7A - COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI Ai sensi delle disposizioni del D.lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e del Regolamento ISVAP n. 5/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari: a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, consegnano al contraente copia del documento (Allegato 7B del Regolamento ISVAP) che contiene notizie sull’intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente; b) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustrano al contraente – in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile – gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un’informativa completa e corretta; c) sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono utile; d) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall’intermediario non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell’inadeguatezza; e) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto; f) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento: 1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione per conto della quale operano o a quella di cui sono distribuiti i contratti oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità; 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1; 3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni col limite di 750 (settecentocinquanta) euro annui per ciascun contratto. pagina 1 di 3 Unico 7A-7B Sede Legale: Viale Bodio, 33 - 20158 Milano - Tel. 02 48538 1 Cap. Soc Euro 520.000,00 i.v. Reg. Imp. MI - N. Iscriz. e C.F.: 01699520159 R.E.A. MI - N. 793418 Iscritta al R.U.I. - Sez. B / Broker - N. Iscriz. B000055861 Società soggetta al potere di direzione e coordinamento di Marsh International Holdings Inc., ai sensi art. 2497 c.c. ALLEGATO 7B - INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO Ai sensi della vigente normativa, l’intermediario assicurativo ha l’obbligo di consegnare al contraente il presente documento che contiene notizie sull’intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L’inosservanza dell’obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari. Informazioni relative alla polizza CONTRAENTE: RAMO: IMPRESA DI ASSICURAZIONE (Delegataria): NUMERO DI POLIZZA: GEOMETRA/GEOMETRA LAUREATO TUTELA LEGALE ROLAND Rechtsschutz-Versischerings-AG Emittenda PARTE I – Informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto con il contraente a) Dati relativi all’intermediario persona fisica Nome e Cognome: Qualifica: (barrare solo la voce che interessa) Marco Oliveri Responsabile dell’attività di intermediazione Iscritto al R.U.I. nella Sezione: (barrare solo la voce che interessa) Data e numero d’iscrizione nel R.U.I.: dal 04.08.2009 con il nr. B000004485 Telefono: Fax: E-mail: 010.8373933 010.8373932 [email protected] □ Addetto all’attività di intermediazione Sez. B - □ Sez. E b) Dati relativi all’intermediario persona giuridica per la quale è svolta l’attività di intermediazione Marsh S.p.A. Sede Legale: Viale Bodio, 33 – 20158 Milano Iscritta dal 12.03.2007 alla Sez. B del R.U.I. con il nr. B000055861 Sito internet: www.marsh.it Altre sedi operative Via Montebello, 2 – 40121 Bologna Tel. 051 42171.11 Fax 051 42171.17 Via Cefalonia, 55 – 25124 Brescia Tel. 030 22087.11 Fax 030 22087.40 Via San Lucifero, 65 – 09125 Cagliari Via Androne, 5 – 95124 Catania Tel. 095 25037.11 Fax 095 25037.26 Via Dante, 134 – 26100 Cremona Tel. 0372 5670.1 Fax 0372 5670.44 Viale Padre Santo, 5 – 16122 Genova Tel. 010 83739.1 Fax 010 83739.32 Viale Lancetti, 43 – 20158 Milano Tel. 02 48538.1 Fax 02 48538.326 Piazza Vilfredo Pareto, 3 – 46038 Mantova Tel. 0376 2542.11 Fax 0376 2542.44 Piazza Municipio, 84 – 80133 Napoli Tel. 081 79052.11 Fax 081 79052.22 Via San Crispino, 114 – 35129 Padova Tel. 049 82854.11 Fax 049 8070776 Via Veneto, 16 – 56127 Pisa Tel. 050 550147 Fax === Piazza Marconi, 25 – 00144 Roma Tel. 06 54516.1 Fax 06 5919718 Via Cavour, 1 – 10123 Torino Tel. 011 56547.1 Fax 011 542215 Via Marsala, 181 – 91100 Trapani Tel. 0923 546438 Fax 0923 546438 Via Gemona, 35 – 33100 Udine Tel. 0432 2413.1 Fax 0432 2413.30 Via Centro, 11 – 37133 Verona Tel. 045 4858949 Fax === Viale G. Matteotti, 57 – 89900 Vibo Valentia Tel. 0963 991899 Fax 0963 991899 pagina 2 di 3 Unico 7A-7B Sede Legale: Viale Bodio, 33 - 20158 Milano - Tel. 02 48538 1 Cap. Soc Euro 520.000,00 i.v. Reg. Imp. MI - N. Iscriz. e C.F.: 01699520159 R.E.A. MI - N. 793418 Iscritta al R.U.I. - Sez. B / Broker - N. Iscriz. B000055861 Società soggetta al potere di direzione e coordinamento di Marsh International Holdings Inc., ai sensi art. 2497 c.c. L’autorità che in Italia ha competenze di vigilanza sul settore assicurativo e riassicurativo è ISVAP, con sede in Roma 00187 - Via del Quirinale, 21. Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario possono essere controllati visionando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (R.U.I.) sul sito internet dell’ISVAP (www.isvap.it). PARTE II – Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto di interessi Si elencano, di seguito, le imprese di assicurazione di cui Marsh & McLennan Risk Capital Holdings, società del gruppo MMC, detiene direttamente o indirettamente una partecipazie superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto: - Perils AG 12,50% Non vi sono imprese di assicurazione o imprese controllanti di un’impresa di assicurazione che detengano una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di Marsh S.p.A.. L’intermediario, i cui dati sono riportati nella tabella di cui alla PARTE I, lettera a), non detiene una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un’impresa di assicurazione. Marsh S.p.A., in qualità di broker assicurativo, fornisce consulenze basate su un’analisi imparziale. Marsh S.p.A., in qualità di broker assicurativo, agisce in assenza di obblighi contrattuali che le impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione. Il contraente ha, in ogni caso, il diritto di richiedere l’elenco delle imprese di assicurazione con cui Marsh S.p.A. opera (contattare il numero telefonico 02.48538372). PARTE III – Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente • • • • • I premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell’intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell’intermediario stesso. L’attività di intermediazione è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell’intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l’intermediario deve rispondere a norma di legge. Il contraente, inoltre, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, ha facoltà di inoltrare reclamo per iscritto a Marsh S.p.A.; il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell’intermediario entro il termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale n. 21 – 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo medesimo. E’ presente anche la possibilità per gli assicurati di rivolgersi al Fondo di Garanzia per l’attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione (c/o ISVAP - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma - Tel. +39 06/421.331), per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall’esercizio dell’attività di intermediazione, il quale non sia stato risarcito dall’intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la suddetta polizza di assicurazione della responsabilità civile. Marsh S.p.A.: (barrare solo la voce che interessa) è autorizzata all’incasso dei premi e/o al pagamento delle somme dovute agli assicurati in forza di un accordo sottoscritto con l’impresa di assicurazione indicata nelle “Informazioni relative alla polizza”, di cui a pagina 1. Conseguentemente, il pagamento del premio eseguito in buona fede a Marsh S.p.A. e/o ai suoi collaboratori si considera effettuato direttamente all’impresa di assicurazione, con effetto liberatorio per il contraente/assicurato e conseguente impegno dell’impresa (e delle eventuali imprese coassicuratrici, nel caso di polizza in coassicurazione) a garantire la copertura assicurativa in oggetto. □ non è autorizzata ad incassare i premi e/o al pagamento delle somme dovute agli assicurati. Conseguentemente, il pagamento del premio eseguito in buona fede a Marsh S.p.A. non ha effetto liberatorio per il contraente/assicurato, e non impegna l’impresa di assicurazione (né le eventuali imprese coassicuratrici, nel caso di polizza in coassicurazione) a garantire la copertura assicurativa in oggetto. • Salvo prova contraria a carico dell’impresa o dell’intermediario, le somme dovute agli assicurati ed agli altri aventi diritto a prestazioni assicurative si considerano effettivamente percepite dall’avente diritto solo con il rilascio di quietanza scritta. pagina 3 di 3 Unico 7A-7B Sede Legale: Viale Bodio, 33 - 20158 Milano - Tel. 02 48538 1 Cap. Soc Euro 520.000,00 i.v. Reg. Imp. MI - N. Iscriz. e C.F.: 01699520159 R.E.A. MI - N. 793418 Iscritta al R.U.I. - Sez. B / Broker - N. Iscriz. B000055861 Società soggetta al potere di direzione e coordinamento di Marsh International Holdings Inc., ai sensi art. 2497 c.c. TUTELALEGALEROLANDPERIGEOMETRI Ilpresentefascicoloinformativo Ilpresentefascicoloinformativocontenente: presentefascicoloinformativocontenente: contenente: a) notainformativa,comprensivadi notainformativa,comprensivadiglossario; diglossario; glossario; b) condizionidiassicurazione; condizionidiassicurazione; deve essere consegnato al contraente con la proposta di assicurazione ed in ogni caso prima della della sottoscrizione del contratto. contratto. Primadellasottoscrizioneleggereattentamentelanota Primadellasottoscrizioneleggereattentamentelanota informativa. informativa. ULTIMOAGGIORNAMENTO:26GIUGNO2012 ROLANDRechtsschutzROLANDRechtsschutz-VersicherungsVersicherungs-AG AG Sededellasocietà: Deutz-KalkerStr.46 D-50679Colonia(Germania) HandelsregisterKölnHRB2164 RappresentanzaGeneraleperl’Italia RappresentanzaGeneraleperl’Italia RappresentanteGeneraleperl’Italia:PietroPipitone PiazzaE.Duse,2 I-20122Milano(MI) Tel.02/7767750 Fax.02/77677539 E-mail:[email protected] PostaElettronicaCertificata(PEC):[email protected] R.E.A.n°1817212 C.F./P.IVA05377040968 Iscrittaaln.l.00062,Elencol,dell’appendiceall’Albo ImpreseISVAP TUTELALEGALEROLANDPERIGEOMETRI210512 Pagina1di35 NOTAINFORMATIVA NOTAINFORMATIVA LapresenteNotainformativaèredattasecondoloschemapredispostodall’ISVAP,mailsuo LapresenteNotainformativaèredattasecondoloschemapredispostodall’ISVAP,mailsuo contenutononèsoggettoallapreventivaapprovazionedell’ISVAP. contenutononèsoggettoallapreventivaapprovazionedell’ISVAP. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizionedellapolizza. sottoscrizionedellapolizza A. INFORMAZIONISULL'IMPRESADIASSICURAZIONE 1.Informazionigenerali 1.Informazionigenerali IlcontrattoèconclusoconROLANDRechtsschutz-VersicherungsAG,societàd’assicurazione consedelegaleinColonia(Germania),Deutz-Kalker-Str.46. ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs AG è costituita in forma giuridica analoga ad una Società per azioni italiana ed esercita la propria attività in base all’autorizzazione rilasciata dall’Autorità di Vigilanza tedesca denominata “Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht”(“Bafin”),alcuicontrolloèsottoposta. In Italia, ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs AG è abilitata all’esercizio delle assicurazioni nel ramo 17 (“tutela legale”) in regime di stabilimento, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 209/2005. LasedediROLANDRechtsschutz-VersicherungsAG-RappresentanzaGeneraleperl’Italiaè inMilano,PiazzaE.Duse,2. Tel:+39027767750 Fax:+390277677539 email:[email protected] www.roland-italia.it PostaElettronicaCertificata(PEC):[email protected] R.E.A.n°1817212 C.F./P.IVA05377040968 Iscrittaaln.I.00062,ElencoI,dell'appendiceall'AlboImpreseISVAP 2.Informazionisullasituazionepatrimonialedell’impresa 2.Informazionisullasituazionepatrimonialedell’impresa IlpatrimonionettodiROLANDRechtsschutz-VersicherungsAGèparia€76.977.820,78. Ilcapitalesocialeèammontaa€10.250.000,00eiltotaledelleriservepatrimonialia €22.614.965,77. Idatiindicatisiriferisconoall’anno2010. ROLANDRechtsschutzROLANDRechtsschutz-VersicherungsVersicherungs-AG AG Sededellasocietà: Deutz-KalkerStr.46 D-50679Colonia(Germania) HandelsregisterKölnHRB2164 RappresentanzaGeneraleperl’Italia RappresentanzaGeneraleperl’Italia RappresentanteGeneraleperl’Italia:PietroPipitone PiazzaE.Duse,2 I-20122Milano(MI) Tel.02/7767750 Fax.02/77677539 E-mail:[email protected] PostaElettronicaCertificata(PEC):[email protected] R.E.A.n°1817212 C.F./P.IVA05377040968 Iscrittaaln.l.00062,Elencol,dell’appendiceall’Albo ImpreseISVAP TUTELALEGALEROLANDPERIGEOMETRI210512 Pagina2di35 B.INFORMAZIONISULCONTRATTO B. Il contratto è solitamente stipulato con tacito rinnovo: si rinvia, per gli opportuni approfondimenti,allapropostaallegata. Il Contraente può dare disdetta esclusivamente tramite lettera raccomandata a/r o posta elettronicacertificata(PEC)dainviareaROLANDalmeno60giorniprimadellascadenza. Inmancanza,ilcontrattosiintenderinnovatotacitamenteperunaltroannoecosìvia. Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, le parti possono disdire la polizza, esclusivamente tramite lettera raccomandataa/ropostaelettronicacertificata(PEC),conpreavvisodi30giorni. InquestocasoilContraentehadirittoalrimborsodellapartedipremioalnettodell’imposta assicurativaperilperiodod’assicurazionenongoduto. Per maggiori dettagli, si rinvia agli articoli 5 e 17 delle condizioni generali di assicurazione (CTG). IlcontrattoprevedeinfinelafacoltàperilContraentedirecedereentro14giornidalladata diconclusionedelcontrattodandonecomunicazioneconletteraraccomandataA/Roposta elettronica certificata (PEC) al broker Marsh Spa Via San Crispino, 114 – 35129 Padova oppure, se il contratto non dovesse essere più seguito dall’intermediario, a ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG Piazza E. Duse, 2 -20122 Milano (MI). La comunicazione devecontenereglielementiidentificatividellapropriaposizioneassicurativael’originaledel Questionario/Proposta. Il recesso non potrà avere luogo ove l’Assicurato abbia denunciato allaCompagniaunsinistronelcorsodelperiododei14giorni. 3.Copertureassicurativeofferte– 3.Copertureassicurativeofferte–Limitazioniedesclusioni Limitazioniedesclusioni LatutelalegaleperiGeometriprevedelaseguentecopertura: LatutelalegaleperiGeometriprevedelaseguentecopertura: PolizzaROLANDPenale; PolizzaROLANDPenale; ROLANDRechtsschutzROLANDRechtsschutz-VersicherungsVersicherungs-AG AG Sededellasocietà: Deutz-KalkerStr.46 D-50679Colonia(Germania) HandelsregisterKölnHRB2164 RappresentanzaGeneraleperl’Italia RappresentanzaGeneraleperl’Italia RappresentanteGeneraleperl’Italia:PietroPipitone PiazzaE.Duse,2 I-20122Milano(MI) Tel.02/7767750 Fax.02/77677539 E-mail:[email protected] PostaElettronicaCertificata(PEC):[email protected] R.E.A.n°1817212 C.F./P.IVA05377040968 Iscrittaaln.l.00062,Elencol,dell’appendiceall’Albo ImpreseISVAP TUTELALEGALEROLANDPERIGEOMETRI210512 Pagina3di35 ROLANDPENALE LapolizzaROLANDpenale,regolatadallecondizionispecialiditutelalegalepenale(CSP CSP)e–per CSP quanto non espressamente derogato/disciplinato dalle stesse – dalle condizioni generali di assicurazione(CTG CTG),garantisceicosti: CTG a) per la difesa in caso di procedimenti penali dolosi o colposi, compreso il c.d. b) c) d) e) f) patteggiamentoexart.444esegg.c.p.p.Lagaranziasiestendeancheall’ipotesiincui l’assicuratosiaindagatonellasuaqualitàdiamministratoredicondominio; per la difesa in caso di contestazione di un illecito amministrativo, qualora sia stata conseguentementeemessaunasanzioneamministrativapecuniaria; conseguentementeemessaunasanzioneamministrativapecuniaria; perl’assistenzanelcasoincuil’Assicuratovengaassuntocometesteinunprocedimento penale; per ottenere il dissequestro di beni, mobili ed immobili, appartenenti al Contraente, sottoposti a sequestro (conservativo, probatorio o giudiziario) nell’ambito di procedimentipenaliacaricodellapersonaassicurataoditerzi,nelcasoincuiciòrisulti nelcasoincuiciòrisulti indispensabileperilproseguimentodell’attivitàassicurata indispensabileperilproseguimentodell’attivitàassicurata; ell’attivitàassicurata cauzionepenaleperprocedimentiall’estero; perladifesainprocedimentidisciplinarieinqualsiasitipodiprocedurasvoltadaordini professionali, purché conseguenti alla contestazione di un reato o di un illecito amministrativo. amministrativo. tivo. Permaggioridettagli,sirimandaall’art.5dellecondizionispecialiditutelalegalepenale (CSP). Legaranziesoprariportatesonosempre sempreprevistenelcontratto. sempre Ulteriori eventuali estensioni della garanzia (ad esempio: clausola di continuitá, riportata qui sotto) possono essere espressamente previste nel testo di polizza, al quale comunque si rinvia, nelleseguentimodalitá. ROLANDRechtsschutzROLANDRechtsschutz-VersicherungsVersicherungs-AG AG Sededellasocietà: Deutz-KalkerStr.46 D-50679Colonia(Germania) HandelsregisterKölnHRB2164 RappresentanzaGeneraleperl’Italia RappresentanzaGeneraleperl’Italia RappresentanteGeneraleperl’Italia:PietroPipitone PiazzaE.Duse,2 I-20122Milano(MI) Tel.02/7767750 Fax.02/77677539 E-mail:[email protected] PostaElettronicaCertificata(PEC):[email protected] R.E.A.n°1817212 C.F./P.IVA05377040968 Iscrittaaln.l.00062,Elencol,dell’appendiceall’Albo ImpreseISVAP TUTELALEGALEROLANDPERIGEOMETRI210512 Pagina4di35 Clausoladicontinuità Clausoladicontinuità In deroga a quanto previsto dalla presente polizza ROLAND, la copertura assicurativa si estende altresì agli eventi assicurativi insorti durante la validità della precedente polizza di assicurazioneaccesapressolasocietáXXXedeiqualil’Assicuratovengaaconoscenzaperla primavoltadopolacessazionedelcontrattopressoilprecedenteAssicuratore. Quantosopraacondizionechesiverifichinocontestualmentetuttiiseguentipresupposti: 1. lapresentepolizzaROLANDabbiacontinuitátemporaleovveroseguasenzaalcuna interruzionelapolizzadelprecedenteassicuratoreXXX XXX; XXX 2. l´evento assicurativo venga obbligatoriamente denunciato a ROLAND entro la duratadellapolizzaROLAND; 3. L´assicuratoreprecedente,XXX XXX,abbiarespintoilsinistropertardivacomunicazione XXX ovverooltreilperiododidenunciadisinistrodopolacessazionedelcontrattoenon peraltrimotivi. 4. L’assicurato abbia denunciato il sinistro al precedente assicuratore tempestivamente. Di conseguenza, ROLAND avvierà la gestione del caso applicando le condizioni della presente polizza, a condizione che la vertenza denunciata rientri nelle garanzie previste sia nella polizza del precedente assicuratore che in quella di ROLAND. I punti 3 e 4 decadono se l'assicurato viene a conocenza dell'evento assicurativo per la prima volta dopo il periodo di denuncia di sinistro previsto dopo la cessazionedelprecedentecontratto. ROLANDRechtsschutzROLANDRechtsschutz-VersicherungsVersicherungs-AG AG Sededellasocietà: Deutz-KalkerStr.46 D-50679Colonia(Germania) HandelsregisterKölnHRB2164 RappresentanzaGeneraleperl’Italia RappresentanzaGeneraleperl’Italia RappresentanteGeneraleperl’Italia:PietroPipitone PiazzaE.Duse,2 I-20122Milano(MI) Tel.02/7767750 Fax.02/77677539 E-mail:[email protected] PostaElettronicaCertificata(PEC):[email protected] R.E.A.n°1817212 C.F./P.IVA05377040968 Iscrittaaln.l.00062,Elencol,dell’appendiceall’Albo ImpreseISVAP TUTELALEGALEROLANDPERIGEOMETRI210512 Pagina5di35 Avvertenza: il prodotto ROLAND PENALE può prevedere delle limitazioni ed esclusioni alle copertureassicurative. Inmeritosirinviaagliarticoli5,6,7,8,9,10e11CSPeart.11CTG. Inoltre,premessocheROLANDsiesponefinoallaconcorrenzadelmassimaleindicatonella proposta allegata, potrebbero essere presenti franchigie o scoperti; alcune garanzie potrebbero poi prevedere dei sottolimiti: si rinvia pertanto al contenuto delle singole garanziepermaggioridettagliinmeritoesiriportaquisottounesempiodelfunzionamento delmassimale: prorogadeltermineperladenuncia prorogadeltermineperladenuncia disinistriaisensidell'art.10(3)CSP disinistriaisensidell'art.10(3)CSP In deroga all'art. 10 (3) CSP la tutela legale penale ai sensi di polizza sussiste per sinistri denunciati aROLAND entro 24 mesi dalla fine del contratto, a condizione che il sinistro sia insortodurantelavaliditàdellapolizzaaisensidell'art.8CSP. Retroattività della garanzia garanzia La copertura assicurativa si estende altresì alle imputazioni di natura colposa e/ o dolosa, per fatti avvenuti 12 mesi prima della stipula del presente contratto se sconosciuti all´Assicurato ancorché denunciati successivamente alla sottoscrizionedellapresenteappendice. Aglieffettidiquantodispostodagliart.1892,1893c.c.,l’assicuratodichiaradinonavere ricevutoalcunavvisodigaranziainordineaicomportamenticolposi/dolosialuiimputabili. 1-Massimalecomplessivo:€20.000,00. Speselegalisostenuteintotale:€55.000,00 ImportorimborsatodaROLAND:€20.000,00 2-Massimalecomplessivo:€20.000,00.Scoperto10% Speselegalisostenuteintotale:€25.000,00 Scoperto:10%dellespeselegali:€2.500,00 €25.000,00-€2.500,00=€22.500,00 ImportorimborsatodaROLAND:€20.000,00. SiriportaquisottoilfacsimiledipropostaROLAND SiriportaquisottoilfacsimiledipropostaROLAND ROLANDRechtsschutzROLANDRechtsschutz-VersicherungsVersicherungs-AG AG Sededellasocietà: Deutz-KalkerStr.46 D-50679Colonia(Germania) HandelsregisterKölnHRB2164 RappresentanzaGeneraleperl’Italia RappresentanzaGeneraleperl’Italia RappresentanteGeneraleperl’Italia:PietroPipitone PiazzaE.Duse,2 I-20122Milano(MI) Tel.02/7767750 Fax.02/77677539 E-mail:[email protected] PostaElettronicaCertificata(PEC):[email protected] R.E.A.n°1817212 C.F./P.IVA05377040968 Iscrittaaln.l.00062,Elencol,dell’appendiceall’Albo ImpreseISVAP TUTELALEGALEROLANDPERIGEOMETRI210512 Pagina6di35 RolandpenaleperiGeometri RolandpenaleperiGeometri __________________________________________________________________________________________ Contraente Signor Contraente geom. __________________________________________________________________________________________ Assicuratore ROLANDRechtsschutzROLANDRechtsschutz-VersicherungsVersicherungs-AG AG RappresentanzaGeneraleperl'Italia RappresentanzaGeneraleperl'Italia PiazzaE.Duse,2 I-20122Milano(MI) __________________________________________________________________________________________ Personeassicurate Il contraente nell'espletamento delel sue funzioni e/o mansioni Personeassicurate come da descrizione dell'attività. Qualora il geometra sia professionistaindividualesiintendonocomeassicuratilostesso efinoa4addetti.Qualorailcontraentesiaunostudioassociato siintendonocomeassicuratilostesso,isocidellostudioefinoa 8 addetti. Per Addetti si intendono le persone di cui il contraente debba rispondere a norma di legge (a mero titolo esemplificativo:dipendenti,co.co.pro,praticanti,stagisti)Sono esclusidalnoverodegliaddettiiliberiprofessionisticonpropria partitaIvachecollaboranoconilprofessionista. __________________________________________________________________________________________ Descrizionedelleattività geometraogeometralaureato;lagaranziaverràaltresìprestata Descrizionedelleattività izionedelleattività perl'attivitàdiamministratoredicondominioneilimitidelle garanziedicuialpresentecapitolato,laddoverisulticorrisposto ilrelativopremio. __________________________________________________________________________________________ Ambitodivaliditàterritoriale Europa Ambitodivaliditàterritoriale __________________________________________________________________________________________ Coperturabase A) Coperturabase A) Procedimentipenali Procedimentipenali Lagaranziacomprende Lagaranziacomprende comprende • ladifesadall’accusadiavercommessounreato; • l’assistenza di un avvocato nel caso in cui l’assicurato venga assunto come testimone in quanto persona informata sui fatti (art. 377 c.p.p.) o imputata in procedimentoconnesso(art.210c.p.p.). Nel caso di procedimenti penali sussiste la copertura assicurativaperladifesadall’accusadiavercommesso: • unreatocolposo; • unreatodoloso, cosìcomespecificatoall’art.5CSP2011. B) B) Illecitiamministrativi Illecitiamministrativi Lagaranziacomprende Lagaranziacomprende Ricorso avverso una sanzione amministrativa pecuniaria emessaneiconfrontidell’Assicurato cosìcomespecificatoall’art.5CSP2011. ROLANDRechtsschutzROLANDRechtsschutz-VersicherungsVersicherungs-AG AG Sededellasocietà: Deutz-KalkerStr.46 D-50679Colonia(Germania) HandelsregisterKölnHRB2164 RappresentanzaGeneraleperl’Italia RappresentanzaGeneraleperl’Italia RappresentanteGeneraleperl’Italia:PietroPipitone PiazzaE.Duse,2 I-20122Milano(MI) Tel.02/7767750 Fax.02/77677539 E-mail:[email protected] PostaElettronicaCertificata(PEC):[email protected] R.E.A.n°1817212 C.F./P.IVA05377040968 Iscrittaaln.l.00062,Elencol,dell’appendiceall’Albo ImpreseISVAP TUTELALEGALEROLANDPERIGEOMETRI210512 Pagina7di35 __________________________________________________________________________________________ GiurisdizioniSpeciali/ GiurisdizioniSpeciali/ Cassazione/CorteCostituzionale Si precisa che, qualora nell’ambito di un procedimento Cassazione/CorteCostituzionale teCostituzionale rientrante in garanzia risultasse necessaria l’assistenza di un Avvocatoiscrittoinappositialbispeciali,sonoaltresìcomprese le spese relative all’assistenza di tale professionista (art. 6 (2) CSP2011). __________________________________________________________________________________________ Dissequestro La garanzia comprende altresì le spese legali necessarie ad Dissequestro ottenere il dissequestro di beni, mobili ed immobili, appartenenti al Contraente, sottoposti a sequestro (conservativo, probatorio o giudiziario) nell’ambito di procedimentipenaliacaricodellapersonaassicurataoditerzi, nel caso in cui ciò risulti indispensabile per il proseguimento dell’attivitàassicurata(art.5(1)d)CSP2011). __________________________________________________________________________________________ Liberasceltadellegaleedel Liberasceltadellegaleedel Aisensidell'art.6(2)CSP,l’Assicuratopuòsceglierel’Avvocato domiciliatario liberamentesenzaalcunlimiteterritoriale. Vengono inoltre garantite le spese per un secondo legale domiciliatario con un esborso massimo di € 5.000,00 per sinistro. __________________________________________________________________________________________ Massimaledicopertura Massimaledicopertura -complessivo €20.000,00persinistrosenzalimiteannuo all’internodelmassimalesonocompresi: dirittieonoraridell’avvocato illimitato spesediviaggiodell’avvocato illimitato spesediviaggiodell’assicurato illimitato speseperCTU/Peritodiparte illimitato speseditraduzione illimitato speseperlaricerca illimitato diproveasostegnodelladifesa -Cauzioneperevitare Cauzioneperevitare Cauzioneperevitare limitazionidellalibertàpersonale €15.000,00perpersonaassicurata limitazionidellalibertàpersonale Taleimportoèdaconsiderarsiaggiuntivorispettoalmassimale dicopertura.Siprecisache,incasodisinistrounico,l’importo cauzionalevienemessoadisposizioneafavorediognipersona assicurata. Perilrestotrovaapplicazionel’art.6(7)CSP2011. __________________________________________________________________________________________ Patteggiamento Ai sensi dell'art. 5 CSP 2011, la garanzia si estende altresì al Patteggiamento procedimentodi'patteggiamento'(art.444eseguentic.p.p.). __________________________________________________________________________________________ Franchigia Franchigia La franchigia ammonta al € 500,00 per assicurato e sinistro e vienedetrattodallespeselegali. ROLANDRechtsschutzROLANDRechtsschutz-VersicherungsVersicherungs-AG AG Sededellasocietà: Deutz-KalkerStr.46 D-50679Colonia(Germania) HandelsregisterKölnHRB2164 RappresentanzaGeneraleperl’Italia RappresentanzaGeneraleperl’Italia RappresentanteGeneraleperl’Italia:PietroPipitone PiazzaE.Duse,2 I-20122Milano(MI) Tel.02/7767750 Fax.02/77677539 E-mail:[email protected] PostaElettronicaCertificata(PEC):[email protected] R.E.A.n°1817212 C.F./P.IVA05377040968 Iscrittaaln.l.00062,Elencol,dell’appendiceall’Albo ImpreseISVAP TUTELALEGALEROLANDPERIGEOMETRI210512 Pagina8di35 __________________________________________________________________________________________ Estensioniparticolari Estensioniparticolari TUTELALEGALEPERVIOLAZIONIDINORMESPECIFICHE TUTELALEGALEPERVIOLAZIONIDINORMESPECIFICHE Inderogaall'art.10(1)(d)CSP2011lacoperturaassicurativa comprende i costi per la tutela dell'Assicurato per il ricorso avverso qualsiasi provvedimento amministrativo derivante da inosservanzadelledisposizionideidecretilegislativi: • 81/08(codicesicurezza) • 196/03(codiceprivacy) • 152/06(codiceambiente) Ambitodellavaliditàterritoriale Nelterritorioindicatoinpolizza,aldifuoridell'Italia,lagaranziadi Ambitodellavaliditàterritoriale cuisopratrovaapplicazioneperlanormativadicontenutoanalogo aisopracitatidecretilegislativi. Sinistro– Sinistro– Insorgenzadelcasoassicurativo Insorgenzadelcasoassicurativo neiprocedimentiamministrativi neiprocedimentiamministrativi Aparzialederogadell’art.8CSP2011ilsinistrosiintendeinsorto conilcompimentodapartedellacompetenteAutoritàdelprimo attodiaccertamentoispettivoodiindagineamministrativae/o penalecheabbiadatooriginealprovvedimentoamministrativo. Codicesicurezza: Codicesicurezza: Insorgenzadelsinistro Insorgenzadelsinistro neiprocedimentipenali ConesclusivoriferimentoalD.Lgs.n.81/2008(codicesicurezza), neiprocedimentipenali inparzialederogaall’art.8CSP2011,ilsinistrosiintendeinsorto: - nelcasodiprocedimentopenaleinstauratoneiconfronti dell’Assicuratoperomicidioe/olesionipersonalicolpose,ovegli venganocontestateancheviolazionialD.Lgs.n.81/2008,nel momentoincuisièverificatol’eventolesivo(infortunio); - nelcasodiprocedimentopenaleinstauratoneiconfronti dell’Assicuratoesclusivamenteperviolazionialcodicesicurezza, conilcompimentodapartedellacompetenteAutoritàdelprimo attodiaccertamentoispettivoodiindagineamministrativae/o penale. VIOLAZIONIDINORMEFISCALI/ VIOLAZIONIDINORMEFISCALI/TRIBUTARIE FISCALI/TRIBUTARIE TRIBUTARIE Inderogaall’art.10(1)(c)CSP2011,lacoperturacomprende la difesa in procedimenti penali che traggono origine da violazioniinmateriafiscale/tributaria. Massimaledicopertura PerquestaestensioneROLANDriconosceicostielespeselegali Massimaledicopertura finoa€20.000,00oppurefinoal15%delmassimalecomplessivo dicoperturapersinistrosequestoimportoèsuperiore. Ambitodellavaliditàterritoriale Italia,SanMarino,CittàdelVaticano. Ambitodellavaliditàterritoriale ROLANDRechtsschutzROLANDRechtsschutz-VersicherungsVersicherungs-AG AG Sededellasocietà: Deutz-KalkerStr.46 D-50679Colonia(Germania) HandelsregisterKölnHRB2164 RappresentanzaGeneraleperl’Italia RappresentanzaGeneraleperl’Italia RappresentanteGeneraleperl’Italia:PietroPipitone PiazzaE.Duse,2 I-20122Milano(MI) Tel.02/7767750 Fax.02/77677539 E-mail:[email protected] PostaElettronicaCertificata(PEC):[email protected] R.E.A.n°1817212 C.F./P.IVA05377040968 Iscrittaaln.l.00062,Elencol,dell’appendiceall’Albo ImpreseISVAP TUTELALEGALEROLANDPERIGEOMETRI210512 Pagina9di35 DELITTINELL'AMBITODELLACIRCOLAZIONES DELITTINELL'AMBITODELLACIRCOLAZIONESTRADALE DELLACIRCOLAZIONESTRADALE TRADALE In parziale deroga all’art. 10 (1) (a) CSP 2011, la copertura si estende alla difesa dell’Assicurato in qualità di conducente nei procedimenti penali originati da violazioni di legge o illeciti amministrativicollegatiallacircolazionestradale. Massimaledicopertura PerquestaestensioneROLANDriconosceicostielespeselegali Massimaledicopertura finoa€20.000,00oppurefinoal15%delmassimalecomplessivo dicoperturapersinistrosequestoimportoèsuperiore. Esclusioni Oltreaquantoprevistoall’art.10(1)CSP2011,lagaranzia Esclusioni assicurativanoncopre: - illecitiricollegabiliadazionidolosedell'assicurato; - icasiincuiilconducentenonsiaautorizzatoe/oabilitatoalla guidaanormadelledisposizioniinvigore; - icasiincuiperilveicoloassicuratononsiastatoadempiuto l’obbligodiassicurazionediresponsabilitàcivileversoterzi; - icasiincuiilveicoloassicuratovengautilizzatoindifformità dagliusiprevistiinsedediimmatricolazione; - i casi in cui il conducente / la persona assicurata abbia compiuto l’illecito sotto l’influenza dell'alcool e/o di stupefacenti (art. 186 e art. 187 n.c.d.s.), si sia rifiutato di sottoporsi ai relativi accertamenti richiesti dall’Autorità oppure quando gli venga contestata la violazione di cui all’art.189n.c.d.s.; - i casi in cui il sinistro ai sensi della presente polizza abbia originedallapartecipazioneagareocompetizionisportivee dallecorrispondentiprove,salvositrattidigarecherisultino regolarmente organizzate dall’ACI (Automobil Club Italiano) odallaFMI(FederazioneMotoristicaItaliana); __________________________________________________________________________________________ Datidelcontraente dell’annoprecedenterispettoaquellodisottoscrizione Datidelcontraente Fatturato(escl.IVA) dell’ultimoesercizio: __________________________________________________________________________________________ Premio Ilpremioannuoèilpremiominimodi€ € Premio € inclusoil21,25%perimpostaassicurativa __________________________________________________________________________________________ ALTERNATIVAMASSIMALE ALTERNATIVAMASSIMALE Massimaledicopertura €40.000,00persinistrosenzalimiteannuo Massimaledicopertura Ilpremioannualeèdi€ € inclusoil21,25%perimposta assicurativa ROLANDRechtsschutzROLANDRechtsschutz-VersicherungsVersicherungs-AG AG Sededellasocietà: Deutz-KalkerStr.46 D-50679Colonia(Germania) HandelsregisterKölnHRB2164 RappresentanzaGeneraleperl’Italia RappresentanzaGeneraleperl’Italia RappresentanteGeneraleperl’Italia:PietroPipitone PiazzaE.Duse,2 I-20122Milano(MI) Tel.02/7767750 Fax.02/77677539 E-mail:[email protected] PostaElettronicaCertificata(PEC):[email protected] R.E.A.n°1817212 C.F./P.IVA05377040968 Iscrittaaln.l.00062,Elencol,dell’appendiceall’Albo ImpreseISVAP TUTELALEGALEROLANDPERIGEOMETRI210512 Pagina10di35 __________________________________________________________________________________________ Conteggiodelpremiosuccessivo Il conteggio del premio successivo viene effettuato in base ai Conteggiodelpremiosuccessivo seguenti dati indicati alla voce (Dati del contraente) e in polizza. fatturatoalnettodell'IVAdell'ultimoesercizio variazionedell'attivitaassicurataindicatainpolizza Alla scadenza principale della polizza ha luogo il ricalcolo del premiosullabasedeidatisuindicaticoneffettoperilsuccessivo annoassicurativo. Incasodinominadinuovisociincorsod'anno,glistessisono automaticamentecompresiincoperturasenzaobbligodi comunicazione.CiòpurchèilnumerocomplessivodeiSoci dellostudiononsiasuperiorea5. Qualora,Incasodinominadinuovisociincorsod'anno,si verifichiilsuperamentodelnumerodi5Socicomplessivi,la nominadovràesserecomunicataesaràdovutoilpremio,nella misuradel70'%delpremioditariffaperlafascia fatturato/massimalepresceltoinfasediadesione,perciascuna testaaggiuntivarispettoalletestedichiarateinfasediadesione __________________________________________________________________________________________ Broker Società Broker MarshS.p.A. ViaSanCrispino,114 I-35129Padova __________________________________________________________________________________________ ClausolaBroker TuttalagestionedelpresentecontrattoèaffidataSocietà ClausolaBroker MarshS.p.A.. Denunceedichiarazionidell’assicuratosidannoperconosciute a ROLAND, quando sono pervenute al sopracitato broker. Il brokerèobbligatoallaloroimmediatatrasmissioneaROLAND. Tuttavia, richieste, manifestazioni di volontà e denunce dell’assicurato volte a costituire, concludere, o ampliare l’ambito di copertura della presente polizza o riguardanti obblighi dell’assicurato in caso di sinistro, valgono solo dal momentoincuiquestepervengonoeffettivamenteaROLAND. __________________________________________________________________________________________ Assistenzaincasodisinistro In mancanza di un intermediario, Assistenzaincasodisinistro intermediario in caso di sinistro Vi preghiamodicontattarcidirettamenteaiseguentirecapiti: ROLANDRechtsschutzROLANDRechtsschutz-VersicherungsVersicherungs-AG AG RappresentanzaGeneraleperl'Italia RappresentanzaGeneraleperl'Italia UfficioSinistri UfficioSinistri PiazzaE.Duse,2 I-20122Milano(MI) Telefono:+39027767750 Telefax:+390277677539 e-mail:[email protected] __________________________________________________________________________________________ ROLANDRechtsschutzROLANDRechtsschutz-VersicherungsVersicherungs-AG AG Sededellasocietà: Deutz-KalkerStr.46 D-50679Colonia(Germania) HandelsregisterKölnHRB2164 RappresentanzaGeneraleperl’Italia RappresentanzaGeneraleperl’Italia RappresentanteGeneraleperl’Italia:PietroPipitone PiazzaE.Duse,2 I-20122Milano(MI) Tel.02/7767750 Fax.02/77677539 E-mail:[email protected] PostaElettronicaCertificata(PEC):[email protected] R.E.A.n°1817212 C.F./P.IVA05377040968 Iscrittaaln.l.00062,Elencol,dell’appendiceall’Albo ImpreseISVAP TUTELALEGALEROLANDPERIGEOMETRI210512 Pagina11di35 4.Dichiarazionidell’assicuratoinordineallecircostanzedelrischio 4.Dichiarazionidell’assicuratoinordineallecircostanzedelrischio– rcostanzedelrischio–Nullità Nullità AVVERTENZA: AVVERTENZA ai sensi dell’art. 7 delle condizioni generali di assicurazione (CTG), eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contrattopossonocomportareeffettisullaprestazione. AVVERTENZA: AVVERTENZA non sono previste cause di nullità ulteriori a quelle disciplinate dall’ordinamentogiuridicoitaliano. 5.Aggravamentoediminuzionedelrischio 5.Aggravamentoediminuzionedelrischio L’assicurato deve dare comunicazione scritta all’impresa di ogni aggravamento e diminuzionedelrischio,aisensidell’art.7dellecondizionigeneralidiassicurazione(CTG). Esempio: durante l’anno muta l’attività svolta dal Contraente. La mancata comunicazione puòcomportarelaperditatotaleoparzialedell’indennizzononchélacessazionedellapolizza. AVVERTENZA: si rinvia alla singola proposta di assicurazione allegata pereventualideroghe specificheall’art.7CTG. 6.Premi 6.Premi Il premio - da versare a ROLAND esclusivamente con bonifico bancario - è annuale ed è dovutoperinteroancheincasodifrazionamentodellostesso. Il pagamento, se effettuato all’intermediario autorizzato da ROLAND, produce per il ContraenteeffettiliberatorineiconfrontidellaCompagnia,giustal’art.118delCodicedelle AssicurazioniPrivate(D.Lgs.n.209/2005). Sirinviaall’art.4dellecondizionigeneralidiassicurazione(CTG)perulteriori approfondimenti. 7.Rivalse 7.Rivalse AVVERTENZA: AVVERTENZA le spese legali anticipate da ROLAND dovranno essere restituite dal Contraente/Assicuratoserimborsatedacontroparte. Sirinviaall’art.16(2)dellecondizionigeneralidiassicurazione(CTG). Ai sensi dell’art. 15 (11) delle condizioni generali di assicurazione (CTG), ROLAND è surrogata,finoallacompetenzadell’indennizzo,intuttiidirittidell’Assicuratoversoi terziresponsabili,giustal’art.1916c.c. Pertanto, qualora si individuassero terzi responsabili, ROLAND agirà nei loro confronti, sostituendosi nei diritti dell’Assicurato, per la restituzione degli importi anticipati. ROLANDRechtsschutzROLANDRechtsschutz-VersicherungsVersicherungs-AG AG Sededellasocietà: Deutz-KalkerStr.46 D-50679Colonia(Germania) HandelsregisterKölnHRB2164 RappresentanzaGeneraleperl’Italia RappresentanzaGeneraleperl’Italia RappresentanteGeneraleperl’Italia:PietroPipitone PiazzaE.Duse,2 I-20122Milano(MI) Tel.02/7767750 Fax.02/77677539 E-mail:[email protected] PostaElettronicaCertificata(PEC):[email protected] R.E.A.n°1817212 C.F./P.IVA05377040968 Iscrittaaln.l.00062,Elencol,dell’appendiceall’Albo ImpreseISVAP TUTELALEGALEROLANDPERIGEOMETRI210512 Pagina12di35 8.Rinnovodelcont 8.Rinnovodelcontratto Rinnovodelcontratto ratto-RecessoRecesso-Risoluzionedidirittodelcontrattoassicurativo Risoluzionedidirittodelcontrattoassicurativo AVVERTENZA:ilContraentepuòdaredisdettaesclusivamentetramiteletteraraccomandata AVVERTENZA a/r o postaelettronica certificata (PEC) da inviare a ROLAND almeno 60 giorni primadella scadenza. Inmancanza,ilcontrattosiintenderinnovatotacitamenteperunaltroannoecosìvia. Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, le parti possono disdire la polizza, esclusivamente tramite lettera raccomandataa/ropostaelettronicacertificata(PEC),conpreavvisodi30giorni. InquestocasoilContraentehadirittoalrimborsodellapartedipremioalnettodell’imposta assicurativaperilperiodod’assicurazionenongoduto. Per maggiori dettagli, si rinvia agli articoli 5 e 17 delle condizioni generali di assicurazione (CTG). IlcontrattoprevedeinfinelafacoltàperilContraentedirecedereentro14giornidalladata diconclusionedelcontrattodandonecomunicazioneconletteraraccomandataA/Roposta elettronica certificata (PEC) al broker Marsh Spa Via San Crispino, 114 – 35129 Padova oppure, se il contratto non dovesse essere più seguito dall’intermediario, a ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG Piazza E. Duse, 2 -20122 Milano (MI). La comunicazione devecontenereglielementiidentificatividellapropriaposizioneassicurativael’originaledel Questionario/Proposta. Il recesso non potrà avere luogo ove l’Assicurato abbia denunciato allaCompagniaunsinistronelcorsodelperiododei14giorni Come previsto dall’art. 6 delle condizioni generali di assicurazione (CTG), il contratto si risolvedidirittoalverificarsi,neiconfrontidelContraente,diunadelleseguentifattispecie: -nelcasodipersonagiuridica:pereffettodell’aperturadiunaqualsiasiproceduragiudiziale concorsualeodiamministrazionecontrollataostraordinaria; -nelcasodipersonafisica:perinterdizioneoinabilitazioneodecessodelContraente. 9.Prescrizioneedecadenzadeidirittiderivantidalcontratto 9.Prescrizioneedecadenzadeidirittiderivantidalcontratto contratto Ai sensi dell’art. 2952, comma 2, del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto di assicurazionesiprescrivonoindueannidalladataincuisièverificatoilfattosucuiildiritto sifonda. sifonda. Il termine prescrizionale previsto dall’art. dall’art. 2952, comma 2, Cod. Civ. decorre da quando diventa necessaria la salvaguardia dei diritti dell’As dell’Assicurato e vengono così generate spese legali. legali. 10.Leggeapplicabilealcontratto 10.Leggeapplicabilealcontratto ROLANDproponediapplicarealcontrattolaleggeitaliana. In virtù dell’art. 180 del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. n. 209/2005), le parti possonoconvenirediassoggettareilcontrattoallalegislazionediunaltroStato,salvoilimiti derivantidall'applicazionedinormeimperative. ROLANDRechtsschutzROLANDRechtsschutz-VersicherungsVersicherungs-AG AG Sededellasocietà: Deutz-KalkerStr.46 D-50679Colonia(Germania) HandelsregisterKölnHRB2164 RappresentanzaGeneraleperl’Italia RappresentanzaGeneraleperl’Italia RappresentanteGeneraleperl’Italia:PietroPipitone PiazzaE.Duse,2 I-20122Milano(MI) Tel.02/7767750 Fax.02/77677539 E-mail:[email protected] PostaElettronicaCertificata(PEC):[email protected] R.E.A.n°1817212 C.F./P.IVA05377040968 Iscrittaaln.l.00062,Elencol,dell’appendiceall’Albo ImpreseISVAP TUTELALEGALEROLANDPERIGEOMETRI210512 Pagina13di35 11.Regimefiscale 11.Regimefiscale L’impostaassicurativagravantesulpremioannuopagatodalContraenteèattualmentepari al21,25%enonvienerimborsatainnessuncaso. Nonsonoaltresìrimborsabilituttiglialtrioneri,imposteotasseprevistidallaleggeaseguito dellaconclusionedelcontratto. ROLANDRechtsschutzROLANDRechtsschutz-VersicherungsVersicherungs-AG AG Sededellasocietà: Deutz-KalkerStr.46 D-50679Colonia(Germania) HandelsregisterKölnHRB2164 RappresentanzaGeneraleperl’Italia RappresentanzaGeneraleperl’Italia RappresentanteGeneraleperl’Italia:PietroPipitone PiazzaE.Duse,2 I-20122Milano(MI) Tel.02/7767750 Fax.02/77677539 E-mail:[email protected] PostaElettronicaCertificata(PEC):[email protected] R.E.A.n°1817212 C.F./P.IVA05377040968 Iscrittaaln.l.00062,Elencol,dell’appendiceall’Albo ImpreseISVAP TUTELALEGALEROLANDPERIGEOMETRI210512 Pagina14di35 C.INFORMAZIONISULLEPROCEDURELIQUIDATIVEESUIRECLAMI C. 12.Sinistri– 12.Sinistri–Liquidazionedell’indennizzo Liquidazionedell’indennizzo AVVERTENZA: AVVERTENZA in deroga all’art. 1913 Cod. Civ., il Contraente/Assicurato deve segnalare a ROLAND, anche verbalmente, il verificarsi del sinistro entro 30 (trenta) giorni da quando diventanecessarialasalvaguardiadeisuoidiritti,generandocosìspeselegali. La denuncia del sinistro deve contenere la descrizione esatta e veritiera dell’evento, della data,delluogo,dellacausa,nonchédelleconseguenzedelsinistro,deinomiedegliindirizzi dellepersonecoinvolteedeglieventualitestimoni. La denuncia scritta, che può pervenire anche dall’Avvocato difensore, deve contenere la descrizione esatta e veritiera dell’evento, della data, del luogo, della causa, nonché delle conseguenze del sinistro, i nomi e gli indirizzi delle persone coinvolte e degli eventuali testimoni. L’Assicurato è tenuto a fornire a ROLAND tutti gli atti e i documenti necessari per la definizionedellapratica. InoltredevetrasmettereaROLANDcopiadiqualsiasiattogiudiziarioaluiindirizzatoentro 30(trenta)giornidalladatadinotifica. Qualsiasicomunicazionepuòpervenireanchedall’Avvocatodifensore. L’inosservanza di tali obblighi può portare, ai sensidell’art. 1915 Cod.Civ., alladecadenza parzialeototaledeldirittoallagaranziaassicurativa. Contemporaneamente alla denuncia del sinistro, l’Assicurato può comunicare a ROLAND il nominativodiunAvvocato,acuiaffidarelatuteladeipropriinteressi. L’Assicurato,incasodisinistro,devecomunicareaROLANDl’esistenzadialtreassicurazioni checopronolostessorischio,secondoquantodispostodall’art.1910c.c. Per ulteriori approfondimenti si si rinvia agli articoli 14 e 15 delle condizioni condizioni generali di assicurazione(CTG)e,perlacoperturaROLANDPenale,all’art.8(2)dellecondizionispeciali ditutelalegalepenale(CSP). ditutelalegalepenale(CSP). ROLANDRechtsschutzROLANDRechtsschutz-VersicherungsVersicherungs-AG AG Sededellasocietà: Deutz-KalkerStr.46 D-50679Colonia(Germania) HandelsregisterKölnHRB2164 RappresentanzaGeneraleperl’Italia RappresentanzaGeneraleperl’Italia RappresentanteGeneraleperl’Italia:PietroPipitone PiazzaE.Duse,2 I-20122Milano(MI) Tel.02/7767750 Fax.02/77677539 E-mail:[email protected] PostaElettronicaCertificata(PEC):[email protected] R.E.A.n°1817212 C.F./P.IVA05377040968 Iscrittaaln.l.00062,Elencol,dell’appendiceall’Albo ImpreseISVAP TUTELALEGALEROLANDPERIGEOMETRI210512 Pagina15di35 13.Reclami 13.Reclami Eventuali reclami inerenti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltratiperiscrittoconuna unadelleseguentemodalità: una - tramiteraccomandataa/r raccomandataa/r,alseguenteindirizzo: raccomandataa/r ROLANDRechtsschutz-VersicherungsAG– RappresentanzaGeneraleperl’Italia-UfficioReclami PiazzaE.Duse,2-20122Milano; - viafax faxaln.(+39)0277677539,all’attenzionedell’UfficioReclami; fax - viae e-mailall’[email protected]; mail - tramitePostaElettronicaCertificata(PEC):[email protected]. Qualorailreclamantenonsiritengasoddisfattodall’esitodelreclamooincasodimancato riscontronelterminemassimodi45(quarantacinque)giorni-decorrentidalpervenimento dellostessopressol’impresa-,potràrivolgersiall’ISVAP-ServizioTuteladegliUtenti-Viadel Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattatodallaCompagnia. Inrelazioneallecontroversieinerentilaquantificazionedelleprestazioniel’attribuzionedella responsabilitàsiricordachepermanelacompetenzaesclusivadell’AutoritàGiudiziaria,oltre allafacoltàdiricorrereasistemiconciliativioveesistenti. Qualoralalegislazioneapplicabilealcontrattosceltadallepartisiadiversadaquellaitaliana, glieventualireclamidovrannoessereinoltratiall’Autoritàdivigilanzaeventualmenteprevista dallalegislazioneprescelta. Perlarisoluzionedellelititransfrontaliereèpossibilepresentarereclamoall’ISVAPo direttamentealsistemaesterocompetente,chiedendol’attivazionedellaproceduraFIN-NET. Ilsistemacompetenteèindividuabileaccedendoalsitointernet:http://ec.europa.eu/internal market/finservices-retail/finnet/indexen.htm Restasalvalafacoltàdiadirel’AutoritàGiudiziaria. 14.Arbitrato 4.Arbitrato Ai sensi dell’art. 174 del Codice delle Assicurazioni, in caso di divergenza di opinioni tra il Contraente/Assicurato e ROLAND circa la possibilità di successo di un’azione oppure di procedured’impugnazioneavantileAutoritàcompetentioincasodiconflittod’interessi,la controversiapotràesseredevolutaadunarbitrocheverrànominatodicomuneaccordotra le parti; qualora tale accordo non venga raggiunto, l’arbitro verrà nominato dal Presidente delTribunalecompetenteperlecontroversierelativealcontrattodiAssicurazione. ROLANDRechtsschutzROLANDRechtsschutz-VersicherungsVersicherungs-AG AG Sededellasocietà: Deutz-KalkerStr.46 D-50679Colonia(Germania) HandelsregisterKölnHRB2164 RappresentanzaGeneraleperl’Italia RappresentanzaGeneraleperl’Italia RappresentanteGeneraleperl’Italia:PietroPipitone PiazzaE.Duse,2 I-20122Milano(MI) Tel.02/7767750 Fax.02/77677539 E-mail:[email protected] PostaElettronicaCertificata(PEC):[email protected] R.E.A.n°1817212 C.F./P.IVA05377040968 Iscrittaaln.l.00062,Elencol,dell’appendiceall’Albo ImpreseISVAP TUTELALEGALEROLANDPERIGEOMETRI210512 Pagina16di35 Alternativamenteallaproceduraarbitralepericasidicuialcomma3,ROLANDprovvederàal rimborso delle spese legali del relativo grado di giudizio qualora il Contraente/Assicurato risultivittoriosoinmisuramaggiorerispettoalprecedentegradodigiudizio. Sirimandaall’art.15(3)e(4)CTG. AVVERTENZA: AVVERTENZA resta comunque possibile per entrambe le parti rivolgersi all’Autorità Giudiziaria. 15.Mediazionefinalizzataallaconciliazione 15.Mediazionefinalizzataallaconciliazione InvirtùdelD.Lgs.n.28/2010,chehadisciplinatolamediazionefinalizzataallaconciliazione delle controversie civili e commerciali, dal 20 marzo 2011 2011 il tentativo di risoluzione delle controversie in materia di contratti assicurativi tramite l’istituto della mediazione è obbligatorio obbligatorio. Pertanto,apartiredataledata,primadiadirel’AutoritàGiudiziaria,dovrà dovràessereesperitoil dovrà tentativodiconciliazionedepositandolarichiestadimediazionepressounodegliorganismi iscrittinelregistrodicuialD.M.18ottobre2010,n.180efacendolapervenire-viapostao o viafax(n.+390277677539)-allasedediROLANDalseguenteindirizzo: ROLANDRechtsschutz-VersicherungsAG– RappresentanzaGeneraleperl’Italia– PiazzaE.Duse,2-20122Milano. Indicarenell’oggetto:richiestadimediazionefinalizzataallaconciliazione. ROLAND Rechtsschutz Versicherungs AG è responsabile della veridicità e della completezza dei datiedellenotiziecontenutinellapresenteNotainformativa. datiedellenotiziecontenutinellapresenteNotainformativa. IlrappresentanteGeneraleperl’Italia IlrappresentanteGeneraleperl’Italia rl’Italia PietroPipitone PietroPipitone ROLANDRechtsschutzROLANDRechtsschutz-VersicherungsVersicherungs-AG AG Sededellasocietà: Deutz-KalkerStr.46 D-50679Colonia(Germania) HandelsregisterKölnHRB2164 RappresentanzaGeneraleperl’Italia RappresentanzaGeneraleperl’Italia RappresentanteGeneraleperl’Italia:PietroPipitone PiazzaE.Duse,2 I-20122Milano(MI) Tel.02/7767750 Fax.02/77677539 E-mail:[email protected] PostaElettronicaCertificata(PEC):[email protected] R.E.A.n°1817212 C.F./P.IVA05377040968 Iscrittaaln.l.00062,Elencol,dell’appendiceall’Albo ImpreseISVAP TUTELALEGALEROLANDPERIGEOMETRI210512 Pagina17di35 GLOSSARIO GLOSSARIO Siintendeper: Arbitrato: Arbitrato procedura alternativa al rito ordinario che le parti possono intraprendere per risolverecontroversie. Assicurazione: Assicurazione:ilcontrattodiassicurazione. : Assicurato:lapersonagarantitadallapolizza Assicurato: Contraente:ilsoggettochestipulailcontratto. Contraente Contravvenzione:sivedavocereato. Contravvenzione: Danno:conseguenzanocivadiunacondottaoomissionediunoopiùsoggettineiconfronti Danno di terzi. Il danno può essere di natura contrattuale (derivare da una violazione di norme contrattuali);ovverodinaturaextracontrattuale(derivaredaviolazioninondiaccordi,madi normedilegge). Delitto:sivedavocereato. Delitto Fattoillecito:qualsiasifattocheviolinormedell’ordinamentogiuridico. Fattoillecito Franchigia: Franchigia:lapartedidannoinmisurafissacherimaneacaricodell’Assicurato. gia: Giudiziale:attivitàsvoltadinnanziadun’autoritàgiudiziariagiudicante. Giudiziale: Indennizzo: Indennizzo: lasommadovutacontrattualmentedallaSocietàincasodisinistro. Massimale:sommaentrolaqualeROLANDrispondeperognisinistro. Massimale: Periododiassicurazione:ilperiodoparioinferiorea12mesicompresotraladatadieffettoe Periododiassicurazione: ladatadiscadenzaannuale. Premio:lasommadovutadalContraenteallaSocietà. Premio Reato:violazionedellenormepenali. Reato: Ireatisidividonoindelittiecontravvenzioni. Idelittisonoleviolazionipiùgraviehannounadiversarilevanzaasecondachesianostate posteinesserecondolo(volontariamente)ocolpa(nonvolontariamentemapernegligenza oimperizia). Lecontravvenzionisonocondottemenograviperlequalinonrileval’elementopsicologico (doloocolpa). ROLANDRechtsschutzROLANDRechtsschutz-VersicherungsVersicherungs-AG AG Sededellasocietà: Deutz-KalkerStr.46 D-50679Colonia(Germania) HandelsregisterKölnHRB2164 RappresentanzaGeneraleperl’Italia RappresentanzaGeneraleperl’Italia RappresentanteGeneraleperl’Italia:PietroPipitone PiazzaE.Duse,2 I-20122Milano(MI) Tel.02/7767750 Fax.02/77677539 E-mail:[email protected] PostaElettronicaCertificata(PEC):[email protected] R.E.A.n°1817212 C.F./P.IVA05377040968 Iscrittaaln.l.00062,Elencol,dell’appendiceall’Albo ImpreseISVAP TUTELALEGALEROLANDPERIGEOMETRI210512 Pagina18di35 Rischio:laprobabilitàchesiverifichiunsinistro. Rischio: Sanzioneamministrativa:misureadottatedall’ordinamentopercolpireillecitiamministrativi. Sanzioneamministrativa Sinistro:eventoperilqualevieneprestatal’assicurazione. Sinistro Ilsinistrosiintendeinsortonelmomentoincuiinizialaviolazioneveraopresuntadinorme dileggeodicontratto. Scoperto:lapartedidannoinmisurapercentualecherimaneacaricodell’Assicurato. Scoperto Stragiudiziale: Stragiudiziale attività che viene svolta per cercare di trovare tra le parti una mediazione bonariadellacontroversia. Terzo:nonsonoconsideratiterzi: Terzo: a)igenitori,ilconiugeedifiglidell’Assicurato(anchesenonconvivonoconlui); b)glialtriparentioaffini-diversidaquelliindicatiallaletteraa)-conviventiconl’Assicurato; c)ildipendentedelContraentechesubiscaundannoinoccasionedilavoroodiservizio. Transazione:accordoconilqualeleparti,facendosireciprocheconcessionipongonofinead Transazione unacontroversia. TutelaLegale: TutelaLegale: l’assicurazionediTutelaLegaledicuiall’art.173CodiceAssicurazioniPrivate (D.Lgs.n.209/2005). ROLANDRechtsschutzROLANDRechtsschutz-VersicherungsVersicherungs-AG AG Sededellasocietà: Deutz-KalkerStr.46 D-50679Colonia(Germania) HandelsregisterKölnHRB2164 RappresentanzaGeneraleperl’Italia RappresentanzaGeneraleperl’Italia RappresentanteGeneraleperl’Italia:PietroPipitone PiazzaE.Duse,2 I-20122Milano(MI) Tel.02/7767750 Fax.02/77677539 E-mail:[email protected] PostaElettronicaCertificata(PEC):[email protected] R.E.A.n°1817212 C.F./P.IVA05377040968 Iscrittaaln.l.00062,Elencol,dell’appendiceall’Albo ImpreseISVAP TUTELALEGALEROLANDPERIGEOMETRI210512 Pagina19di35 CONDIZIONIGENERALID’ASSICURAZIONEPERLATUTELALEGALE CONDIZIONIGENERALID’ASSICURAZIONEPERLATUTELALEGALE LEGALE CTG2011 CTG2011 (3) qualora per qualunque ragione l’Assicurato decidadi revocare il mandatoall’Avvocatoper incaricarne un altro, ROLAND riconoscerà il compenso di quest’ultimo nella misura in cui non riguardi attività già svolte ed esposte dal precedenteAvvocato. Lo stesso vale analogamente in caso di revoca o cessazione del mandato da parte dell’Avvocato; (4) le spese liquidate giudizialmente a favore di controparte,incasodisoccombenza; (5) le spese di transazioni preventivamente autorizzatedaROLAND. In caso di transazioni concluse senza il preventivo accordo di ROLAND, vengono tuttavia indennizzate le spese del Contraente/ Assicurato con esclusione di quelle di controparte assunte transattivamente e delle spese del Contraente/Assicurato eventualmenteassuntedacontroparte; (6) lespesedell’attivitàdiConsulentiTecnicid’Ufficio (C.T.U.) e di controparte se l’Assicurato è obbligato giudizialmente ad assumersi tali costi; (7) il compenso per l’attività di un Consulente Tecnico di Parte nei limiti del tariffario di riferimento; in mancanza trova applicazione il D.P.R. n. 115/2002 e ss.mm.ii. In caso di vertenza instaurata all’estero, il compenso viene riconosciuto secondo quanto previsto dall'ordinamento giuridico o dalla prassi di calcolo dei compensi in vigore nello Stato di riferimento; Art.1Oggettodell’assicurazioneperlaTu Art.1Oggettodell’assicurazioneperlaTutela Legale Legale ROLAND,allecondizionieperlegaranzieindicate allecondizionieperlegaranzieindicate in polizza, polizza assicura al Contraente/ Assicurato la possibilità di salvaguardare i propri diritti assumendo le spese necessarie a tale fine (Tutela Legale). Art.2Normeapplicabili Art.2Normeapplicabili AllapolizzasiapplicanolepresentiCondizioni Generali nonché, ove previsto, le Condizioni Speciali; per quanto non diversamente disciplinato,siapplicanoledisposizionideldiritto italiano. Art.3Speseassicurate Art.3Speseassicurate curate Neilimitidelmassimaleprevistoinpolizzaead esclusione delle voci non assicurate di cui all’art.11,ROLANDassumeapropriocarico,per le garanzie previste in polizza, gli oneri necessari alla tutela stragiudiziale e giudiziale dei diritti dell’Assicurato;piùprecisamentesonoricompresi: (1) il compenso previsto dalla tariffa forense relativo all’attività di un Avvocato domiciliato nel circondariodelTribunalecompetente. In caso di vertenza instaurata all’estero, viene riconosciuto il compenso adeguato dell’Avvocato secondo quanto previsto dall’ordinamento giuridico di riferimento o dalla prassi di calcolo dei compensi in vigore nelloStatodiriferimento; (2) in caso di vertenze dinnanzi a Giurisdizioni Speciali, il compenso di un ulteriore Avvocato iscrittoinappositialbispeciali; ROLANDRechtsschutzROLANDRechtsschutz-VersicherungsVersicherungs-AG AG Sededellasocietà: Deutz-KalkerStr.46 D-50679Colonia(Germania) HandelsregisterKölnHRB2164 RappresentanzaGeneraleperl’Italia RappresentanzaGeneraleperl’Italia RappresentanteGeneraleperl’Italia:PietroPipitone PiazzaE.Duse,2 I-20122Milano(MI) Tel.02/7767750 Fax.02/77677539 E-mail:[email protected] PostaElettronicaCertificata(PEC):[email protected] R.E.A.n°1817212 C.F./P.IVA05377040968 Iscrittaaln.l.00062,Elencol,dell’appendiceall’Albo ImpreseISVAP TUTELALEGALEROLANDPERIGEOMETRI210512 Pagina20di35 (13) lespeserelativeallanotificazionediatti,nonchéi costi relativi al procedimento di esecuzione forzata; (14) le spese di giustizia in ambito penale poste a caricodell’Assicurato; (15) le spese di registrazione della sentenza nonchélespesenecessarieadottenereunacopia integraledellastessa; (16) lespeserelativealcontributounificato; (17) icostirelativiaiprimitretentativid’esecuzione forzata avviati entro 5 (cinque) anni dopo il passaggioingiudicatodeltitoloesecutivo. (8) qualora per qualunque ragione l’Assicurato decidadirevocareilmandatoalConsulentedi Parte per incaricarne un altro, ROLAND riconoscerà il compenso di quest’ultimo nella misuraincuinonriguardiattivitàgiàsvolteed espostedalprecedenteConsulente. Lo stesso vale analogamente in caso di revoca o cessazione del mandato da parte del Consulente; (9) lespesedimediazionefinalizzataallaconciliazione di cui al D.Lgs. n. 28/2010 e ss.mm.ii. (spese di avvio e indennità del mediatore) nei limiti degli importi previsti dall’allegato “A” del D.M. n. 180/2010ess.mm.ii. Se il mediatore si avvale di un suo consulente, ROLAND si fa carico fino al 50% del relativo compenso. In caso di analoga procedura conciliativa instaurata all'estero, vengono riconosciute le spese di procedura nei limiti degli importi previsti dall’allegato “A” del D.M. n. 180/2010 ess.mm.ii. Per la procedura di mediazione sono altresì garantiti i compensi di un Avvocato previsti dall’ordinamento giuridico o dalla prassi di calcolo dei compensi in vigore nello Stato di riferimento. Nell’eventuale fase giudiziale, l’Assicurato può daremandatoadunAvvocatodiverso; (10) le spese per l’IVA relative all’attività di avvocati e Consulenti Tecnici, qualora il Contraente/ Assicurato non sia autorizzato alla detrazione dell’imposta; (11) lespeseneiprocedimentispeciali/d’urgenzadicui al IV° libro del codice di procedura civile (esempio:accertamentotecnicopreventivo); (12) conlapreviaautorizzazionediROLAND,lespese conlapreviaautorizzazionediROLAND peraccertamentieconomico-finanziarisupersone edenti; ROLANDRechtsschutzROLANDRechtsschutz-VersicherungsVersicherungs-AG AG Sededellasocietà: Deutz-KalkerStr.46 D-50679Colonia(Germania) HandelsregisterKölnHRB2164 Art.4Decorrenzadellagaranziaassicurativae pagamentodelpremio pagamentodelpremio (1) L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza e sussiste per i sinistri insorti comesegue: comesegue: a) dopo le ore 24 24 del primo giorno di validità della polizza, per richieste di risarcimento di danni extracontrattuali, per procedimenti penali e per l’opposizione contro sanzioni e misureamministrative; b) tremesidopoilprimogiornodivaliditàdella polizza, per controversie di natura polizza contrattuale. Se le controversie contrattuali vengonoincluseingaranziasuccessivamente, ilperiododicarenza decorredalle ore24del giorno di inclu inclusione sione indicato nel documento contrattuale, a condizione che il relativo premiosiastatopa premiosiastatopagatoneiterminipattuiti. gatoneiterminipattuiti. (2) Se il Contraente non salda il primo premio annuale o la prima rata del premio premio entro 30 (trenta) giorni dalla decorrenza prevista nella polizza, polizza la garanzia resta sospesa e priva di efficacia fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraentepagaquantodaluidovuto. TUTELALEGALEROLANDPERIGEOMETRI210512 RappresentanzaGeneraleperl’Italia RappresentanzaGeneraleperl’Italia RappresentanteGeneraleperl’Italia:PietroPipitone PiazzaE.Duse,2 I-20122Milano(MI) Tel.02/7767750 Fax.02/77677539 E-mail:[email protected] PostaElettronicaCertificata(PEC):[email protected] R.E.A.n°1817212 C.F./P.IVA05377040968 Iscrittaaln.l.00062,Elencol,dell’appendiceall’AlboImprese ISVAP Pagina21di35 (3) Se alle scadenze convenute convenute il Contraente non paga i premi successivi, in deroga all’art. 1901, comma 2, Cod. Civ., l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo alla data di scadenza e riprende vigoredalleore24delgiornodipagamento. (4) Il contratto si risolve di diritto con effetto retroattivo dal momento della scadenza del premioannuoodellarata,seROLAND eROLAND,incaso eROLAND di mancato pagamento del premio annuo o della rata di premio, non agisce per la riscossione nel termine di 6 mesi dal giorno della scadenza, (art. 1901, comma 3, Cod. Civ.). (5) In caso di emissione di appendice che comporta un aumento del premio, il Contraente deve effettuare il relativo pagamentoentroiterminipattuiti. Nell’ipotesi di mancato pagamento, in caso di sinistro, ROLAND decurterà dalle spese indennizzabili la percentuale risultante dal rapporto tra il premio saldato e quello dovuto dal Contraente. Con il pagamento di quanto dovuto entro l’anno assicurativo di competenza, il Contraente ripristina il suo dirittoall’interaprestazioneassicurativa. (6) Se alla scadenza pattuita il Contraente non pagailpremiodovuto,ROLANDsospenderàla liquidazione di tutti i sinistri denunciati fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente effettueràilpagamentodelpremiodovuto. Art.6Risoluzioneanticipataomodificadel contrattocontratto-recesso recesso (1) La polizza si risolve di diritto al verificarsi, nei confrontidelContraente,diunadelleseguenti fattispecie: Nelcasodipersonagiuridica: per effetto dell’apertura di una qualsiasi procedura giudiziale concorsuale o di amministrazionecontrollataostraordinaria. Nelcasodipersonafisica: perdecesso,interdizioneoinabilitazione. In tutti questi casi, le azioni in corso vengono interrotte,conliberazionedapartediROLAND da ogni ulteriore prestazione. ROLAND si obbligaarestituirelapartedipremionettoper ilperiodonongoduto. (2) Sel’oggettodell’assicurazionevieneamancare del tutto o parzialmente - per motivi diversi dallaprevisionedelcomma‘‘1’’-verràmenola coperturaassicurativaperl’oggettocessato,se nondiversamentepattuito.SeROLANDvienea conoscenza del venir meno dell’oggetto dell’assicurazione dopo più di due mesi dall’evento, le spetta comunque il premio fino almomentodell’avvenutaconoscenza. Art.7Dichiarazionirelativeacircostanzedi pericolo/aumento/diminuzionedelrischio pericolo/aumento/diminuzionedelrischio (1) Dichiarazioni inesatte, incomplete o reticenti del Contraente alla stipula della polizza o durante la durata della stessa, relative a circostanze che influenzano la determinazione delrischiodapartediROLANDol’ammontare del premio, possono portare - ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 Cod. Civ. - alla totale o parziale perdita della garanzia assicurativa, oppure allo scioglimento del contratto. (2) Art.5Prorogadelcontrattodiassicurazione Art.5Prorogadelcontrattodiassicurazione Se non diversamente pattuito, il contratto si prorogatacitamenteperunannoinmancanza di disdetta che deve essere inviata al destinatarioalmeno60(sessanta)giorniprima dellascadenza. La disdetta deve avvenire esclusivamente tramite lettera raccomandata a/r o posta elettronicacertificata(PEC). ROLANDRechtsschutzROLANDRechtsschutz-VersicherungsVersicherungs-AG AG Sededellasocietà: Deutz-KalkerStr.46 D-50679Colonia(Germania) HandelsregisterKölnHRB2164 TUTELALEGALEROLANDPERIGEOMETRI210512 RappresentanzaGeneraleperl’Italia RappresentanzaGeneraleperl’Italia RappresentanteGeneraleperl’Italia:PietroPipitone PiazzaE.Duse,2 I-20122Milano(MI) Tel.02/7767750 Fax.02/77677539 E-mail:[email protected] PostaElettronicaCertificata(PEC):[email protected] R.E.A.n°1817212 C.F./P.IVA05377040968 Iscrittaaln.l.00062,Elencol,dell’appendiceall’AlboImprese ISVAP Pagina22di35 Se il Contraente non adempie a quanto indicatoalcomma‘‘1’’,ofornisceleindicazioni richieste in modo incompleto o inesatto, ROLAND - in caso di sinistro - ha il diritto di prestarelagaranziainproporzionealrapporto tra il premio pattuito e quello effettivamente dovuto se il Contraente avesse comunicato quantorichiestoinmodoesattoecompleto. Il Contraente è obbligato a dare immediato avvisoscrittoaROLANDdiogniaggravamento delrischio. (3) Una volta a conoscenza di un fatto/una circostanza che giustifica un premio maggiore rispetto a quello pattuito, ROLAND ha la facoltà di richiedere modifiche al contratto, ancheconeffettoretroattivo. In caso di sinistro, ROLAND ha il diritto di prestarelagaranziainproporzionealrapporto tra il premio pattuito e quello effettivamente dovuto se il Contraente avesse comunicato il fatto/lacircostanzainmodoesattoecompleto. (4) Sedopolaconclusionedelcontrattosiverificaun eventochegiustificaunpremiominorerispettoa quello pattuito, il Contraente può richiedere una diminuzione del premio dal momento del verificarsi di tale evento. Se il Contraente denuncialacircostanzaoltre30(trenta)giorni dal suo verificarsi, il premio verrà diminuito solo dal momento del ricevimento della denuncia. (5) Se il Contraente omette la denuncia di un oggetto aggiuntivo dell’assicurazione, tale oggetto rimane escluso dalla garanzia assicurativa. (6) ROLAND resta obbligata alla prestazione se il Contraente dimostra che l’inesattezza o l’omissionedelleinformazioninonsonodovute asuacolpa. Art.9Posizionegiuridicadipersone coassicurate coassicurate (1) L’assicurazione vale per il Contraente e per le personenominatenellapolizza. (2) Salvo l’obbligo del pagamento del premio e obblighi connessi, per le persone coassicurate valgono le disposizioni applicabili al Contraente. (3) Le persone coassicurate possono far valere la prestazione assicurativa solo con il consenso delContraente. Art.10Esclusioni Art.10Esclusioni (1) Lagaranziaassicurativanonèoperativaperle seguentifattispecie: a) vertenze tra persone coassicurate nonché tra queste e il Contraente, se non diversamentepattuito; b) vertenze conseguenti ad insurrezioni popolari, atti di guerra, occupazione militare, rivoluzioni, vandalismo o terrorismo, terremoti, maremoti, mareggiate, inondazioni, eruzioni vulcaniche,scioperieserrate,detenzioneo impiegodisostanzeradioattive; c) vertenze di natura amministrativa con Enti PubbliciedEntidiPrevidenzaedAssistenza obbligatoria/dicategoria; Art.8Variabilitàdelpremiodiassicurazione Art.8Variabilitàdelpremiodiassicurazione (1) Se il premio annuale di polizza è calcolato sulla base di parametri variabili (es.: n. addetti, fatturato, attività assicurate ecc.), il Contraente dovràfornireirelatividatientrounmesedalla data dalla scadenza. Conseguentemente il premio di rinnovo potrà subire un adeguamento. (2) ROLANDRechtsschutzROLANDRechtsschutz-VersicherungsVersicherungs-AG AG Sededellasocietà: Deutz-KalkerStr.46 D-50679Colonia(Germania) HandelsregisterKölnHRB2164 TUTELALEGALEROLANDPERIGEOMETRI210512 RappresentanzaGeneraleperl’Italia RappresentanzaGeneraleperl’Italia RappresentanteGeneraleperl’Italia:PietroPipitone PiazzaE.Duse,2 I-20122Milano(MI) Tel.02/7767750 Fax.02/77677539 E-mail:[email protected] PostaElettronicaCertificata(PEC):[email protected] R.E.A.n°1817212 C.F./P.IVA05377040968 Iscrittaaln.l.00062,Elencol,dell’appendiceall’AlboImprese ISVAP Pagina23di35 d) vertenze riguardanti diritti d’autore, brevetto,marchio,proprietàintellettualeo esclusivaedirittodeicartellioconcorrenza sleale; e) vertenzedidirittosocietario; – vertenze tra organi, amministratori e/o soci di cooperative e consorzi inerenti qualsiasimateria; – vertenze previste dal capo II° e III° Cod. Civ. per le associazioni, le fondazioni e i comitati; f) vertenzeriguardanticontrattidiagenzia; g) vertenze di diritto amministrativo, tributarioefiscale; h) vertenze riguardanti il diritto di famiglia, successioniedonazioni; i) arbitrati,senondiversamentepattuito; j) vertenze riguardanti l’art. 28 dello statuto dei lavoratori (comportamenti antisindacali); k) vertenze in relazione alla compravendita, nuova costruzione o l'ampliamento di beni immobili; l) sinistrichel’Assicuratohacausatocondolo accertatoinqualsiasimodo(art.1900Cod. Civ.); m) sinistriconnessialcompimentodiunreato doloso da parte dell’Assicurato, accertato inqualsiasimodo; n) se non diversamente pattuito, vertenze e procedimenti riguardanti il possesso, la proprietà o l’uso di veicoli viaggianti su terra sottoposti per legge all’obbligo d’assicurazione per la responsabilità civile; sono altresì escluse le vertenze inerenti l’uso, il possesso o la proprietà di imbarcazionioaeromobili; o) se non diversamente pattuito, vertenze riguardantil’inosservanzaolaviolazionedi obblighicontrattuali; p) vertenzecontrattualiconiclienti; ROLANDRechtsschutzROLANDRechtsschutz-VersicherungsVersicherungs-AG AG Sededellasocietà: Deutz-KalkerStr.46 D-50679Colonia(Germania) HandelsregisterKölnHRB2164 q) vertenze direttamente conseguenti all'acquisto, alla gestione o alla vendita di azioni, titoli di stato, obbligazioni e strumentifinanziariingenerale; r) vertenzedinnanziaCortiCostituzionaliea qualsiasiCorteInternazionale; s) vertenze con ROLAND RechtsschutzVersicherungs-AG e con le società del gruppo; t) vertenze conseguenti a procedure concorsuali/fallimentari aperte sul patrimoniodelContraente; u) vertenze inerenti l’acquisto, la vendita, l’affittool’usufruttodiaziende; v) controversie relative a contratti che, al momento della decorrenza della polizza ROLAND, siano già stati disdetti dal Contraente o dalla controparte o la cui rescissione, risoluzione o modificazione sia giàstatarichiestadaunadelleparti. Art.11Costinonassicurati Art.11Costinonassicurati ROLANDnonsiassume: a) i costi assunti dal Contraente e/o dalle personeassicuratesenzaobbligogiuridico; b) le franchigie e gli scoperti pattuiti in polizza; c) i costi per procedimenti di esecuzione di pene pecuniarie o ammende al di sotto di Euro250,00; TUTELALEGALEROLANDPERIGEOMETRI210512 RappresentanzaGeneraleperl’Italia RappresentanzaGeneraleperl’Italia RappresentanteGeneraleperl’Italia:PietroPipitone PiazzaE.Duse,2 I-20122Milano(MI) Tel.02/7767750 Fax.02/77677539 E-mail:[email protected] PostaElettronicaCertificata(PEC):[email protected] R.E.A.n°1817212 C.F./P.IVA05377040968 Iscrittaaln.l.00062,Elencol,dell’appendiceall’AlboImprese ISVAP Pagina24di35 Art.13Sinistro--InsorgenzadelsinistroArt.13Sinistro Insorgenzadelsinistro- Sinistrounico Sinistrounico d) i costi per la difesa di interessi legalmente tutelati risultanti da crediti o debiti trasferiti o che si trasferiscono in capo al Contraente/Assicurato dopo il verificarsi delsinistro; e) i costi per la difesa di interessi legalmente tutelati fatti valere dal Contraente/ Assicuratoinnomeproprioperrichiestedi altre persone o per responsabilità propria perobblighidialtrepersone; f) le spese di costituzione di parte civile nel procedimentopenale,senondiversamente pattuito; g) la ritenuta d’acconto dovuta dal sostituto d’imposta; h) nei casi di procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione all’estero, i costi dell’eventuale consulente nominato dall’organismocompetente; i) ilpagamentodisanzioni,ammendeepene pecuniarie imposte in via amministrativa o pene pecuniarie sostitutive di pene detentive; j) le spese collegate all’esecuzione di pene detentiveequelleperlacustodiadicose; k) lespesee/oonoraridell’Avvocatoperisuoi viaggi di andata e di ritorno presso l’autorità competente e le spese per la domiciliazione presso un Avvocato della circoscrizione, qualora l’Assicurato scelga un difensore non domiciliato nel circondariodelTribunalecompetente. (1) Si intende quale sinistro: la vertenza civile, penale o amministrativa per la quale viene prestatalagaranziadipolizza. (2)Siintendequaleinsorgenzadelsinistro: a) nel caso in cui si voglia far valere una pretesa di risarcimento del danno extracontrattuale, il momento del primo evento che fa sorgere il diritto al risarcimentodeldanno; b) in tutti gli altri casi, il momento in cui l’Assicurato o un altro soggetto ha o avrebbe iniziato a violare norme di legge odobblighicontrattuali.Inpresenzadipiù violazionidellostessotipoèdeterminante, per stabilire l’insorgenza del sinistro, la primaviolazione. (3) Siintendequalesinistrounico: c) la tutela di interessi giuridici in caso di controversieinstaurateda/controunaopiù persone assicurate che hanno ad oggetto preteseidenticheoconnesse; d) l’instaurazione di procedimenti istruttori o istanze volte all’instaurazione di procedimenti penali contro una o più persone assicurate che si riferiscono allo stessoeventooallastessafattispecie. Art.12Massimale Art.12Massimale Art.14ObblighidelContraente/Assicuratoin casodisinistroenominadell’Avvocato casodisinistroenominadell’Avvocato ROLAND paga per ogni sinistro fino al massimale pattuito. Tale principio trova anche applicazione quando ROLAND, in un unico sinistro, debba attuare pagamenti a più soggetti assicurati. In caso di più sinistri collegati temporalmente e/o causalmente il massimale sarà a disposizione per un unico pagamentoglobale. ROLANDRechtsschutzROLANDRechtsschutz-VersicherungsVersicherungs-AG AG Sededellasocietà: Deutz-KalkerStr.46 D-50679Colonia(Germania) HandelsregisterKölnHRB2164 (1) (1) In deroga all’art. 1913 Cod. Civ., il Contraente/Assicurato deve segnalare a ROLAND, anche verbalmente, il verificarsi del sinistro entro 30 (trenta) giorni da quando diventa necessaria la salvaguardia dei suoi diritti,generandocosìspeselegali. TUTELALEGALEROLANDPERIGEOMETRI210512 RappresentanzaGeneraleperl’Italia RappresentanzaGeneraleperl’Italia RappresentanteGeneraleperl’Italia:PietroPipitone PiazzaE.Duse,2 I-20122Milano(MI) Tel.02/7767750 Fax.02/77677539 E-mail:[email protected] PostaElettronicaCertificata(PEC):[email protected] R.E.A.n°1817212 C.F./P.IVA05377040968 Iscrittaaln.l.00062,Elencol,dell’appendiceall’AlboImprese ISVAP Pagina25di35 La denuncia scritta, che può pervenire anche dall’Avvocato difensore, deve contenere la descrizione esatta e veritiera dell’evento, della data, del luogo, della causa, nonché delle conseguenze del sinistro, i nomi e gli indirizzi delle persone coinvolte e degli eventuali testimoni. L’AssicuratoètenutoafornireaROLANDtutti gli atti e i documenti necessari per la definizionedellapratica. Inoltre deve trasmettere a ROLAND copia di qualsiasiattogiudiziarioaluiindirizzatoentro 30(trenta)giornidalladatadinotifica. Qualsiasi comunicazione può pervenire anche dall’Avvocatodifensore. L’inosservanza di tali obblighi può portare, ai sensi dell’art. 1915 Cod. Civ., alla decadenza parziale o totale del diritto alla garanzia assicurativa. Iltermineprescrizionaleprevistodall’art.2952, comma2,Cod.Civ.decorredaquandodiventa necessaria la salvaguardia dei diritti dell’Assicurato e vengono così generate spese legali. Aisensidell’art.1910Cod.Civ.,ilContraente/ Assicurato deve segnalare, al momento della denuncia del sinistro, l’esistenza di altre polizzediTutelaLegale. (2) Contemporaneamentealladenunciadelsinistro,il Contraente/Assicurato può comuni-care a ROLANDilnominativodiunAvvocatocuiaffidare la tutela dei propri diritti, fermo restando quanto stabilitoall’art.15comma1. L’Avvocato deve essere domiciliato nella circoscrizionedelTribunalecompetente. Se l’Assicurato non usufruisce del suo diritto di nomina del legale di fiducia, sarà ROLAND - su richiestadell’Assicurato-asegnalareunAvvocato. Anche in tal caso, sarà sempre il Con Contraente/ Assicuratoaconferiremandatoallegale. Assicuratoaconferiremandatoallegale. In nessun caso ROLAND risponde per l’attività di legali e consulenti in qualsiasi modo segnalati/incaricati. ROLANDRechtsschutzROLANDRechtsschutz-VersicherungsVersicherungs-AG AG Sededellasocietà: Deutz-KalkerStr.46 D-50679Colonia(Germania) HandelsregisterKölnHRB2164 Art.15Gestionedelsinistro Art.15 Gestionedelsinistro (1) Dopo il ricevimento della denuncia del sinistro e surichiestadell’Assicurato,ROLAND,dasolao avvalendosi di uno specialista da essa incaricato, tenta di risolvere in modo bonario lacontroversia. Se il tentativo di componimento bonario non ha esitopositivoolasoluzioneprospettatanonviene accettatadall’Assicuratoperfondatimotiviesesi individua un probabile successo della fase giudiziale, ROLAND autorizzerà/ratificherà l’instaurazionedelrelativoprocedimento. (2) Per la difesa in primo grado nei procedimenti disciplinari o penali, la pratica verrà affidata direttamente all’Avvocato liberamente scelto dall’Assicuratoaisensidell’art.14(2). (3) Ai sensi dell’art. 174 del Codice delle Assicurazioni,incasodidivergenzadiopinioni tral’AssicuratoeROLANDcircalapossibilitàdi successo di un’azione oppure di procedure d’impugnazione avanti le Autorità competenti oincasodiconflittod’interessi,lacontroversia potrà essere devoluta ad un arbitro che verrà nominato di comune accordo tra le parti; qualora tale accordo non venga raggiunto, l’arbitro verrà nominato dal Presidente del Tribunale competente per le controversie relativealcontrattodiAssicurazione. a) L’arbitro deciderà secondo equità e i costi della controversia arbitrale saranno sopportati dalla parte soccombente. Se le spesesonoposteacaricodiROLAND,l’art. 10(1)s)nontrovaapplicazione. b) Qualora vi sia il rischio della prescrizione del diritto dell’Assicurato durante il procedimento arbitrale, egli può, a sue spese, intraprendere i necessari atti interruttividellaprescrizione. TUTELALEGALEROLANDPERIGEOMETRI210512 RappresentanzaGeneraleperl’Italia RappresentanzaGeneraleperl’Italia RappresentanteGeneraleperl’Italia:PietroPipitone PiazzaE.Duse,2 I-20122Milano(MI) Tel.02/7767750 Fax.02/77677539 E-mail:[email protected] PostaElettronicaCertificata(PEC):[email protected] R.E.A.n°1817212 C.F./P.IVA05377040968 Iscrittaaln.l.00062,Elencol,dell’appendiceall’AlboImprese ISVAP Pagina26di35 (9) In caso di prestazione della garanzia l’Assicuratodovrà: a) collaborare attivamente con il professionista incaricato della tutela dei suoidirittiinformandoloinmodocompleto e veritiero sulla situazione, indicandogli tuttiimezzidiprova,tutteleinformazioni e fornendo tutta la documentazione necessaria; b) fornire a ROLAND, su richiesta, informazionisullostatodellapratica; c) a meno che i suoi interessi non vengano compromessidovrà: – chiedere l’accordo di ROLAND prima di adire l’Autorità Giudiziaria o di proporre qualsiasiimpugnazione; – prima di adire l’Autorità Giudiziaria, attendereilformarsidelgiudicatodialtri procedimenti giudiziari che possano in fatto o in diritto influire sul procedimentogiudiziariodaintentare; – evitarediporreinesserecomportamenti che potrebbero aumentare le spese o render più difficile la loro rifusione da partedell’avversario. (10) Per contenere il danno, il Contraente deve chiedere e seguire le raccomandazioni di ROLAND, e le deve comunicare anche al suo Avvocato. (10.1) ROLAND presta comunque la copertura se la violazione degli obblighi di cui sopra non è causatadadolo.Incasodiviolazioneperdolo, ROLAND resta obbligata qualora la violazione nonleabbiacausatounpregiudizio. c) I costi di cui al punto (3) b) verranno rimborsati da ROLAND in caso di sua soccombenzanelprocedimentoarbitraledi cuisopra. (4) Alternativamenteallaproceduraarbitraleper i casidicuialcomma3,ROLANDprovvederàal rimborsodellespeselegalidelrelativogradodi giudizioqualorailContraente/Assicuratorisulti vittorioso in misura maggiore rispetto al precedentegradodigiudizio. Pertanto, qualora il Contraente/Assicurato dovesse ottenere lo stesso o meno di quanto già ottenuto nel precedente grado di giudizio o nella fase stragiudiziale immediatamente precedente, non si procederà ad alcun indennizzo. (5) Lagaranziaassicurativavieneprestataancheperi successivi gradi di giudizio qualora presentino prospettive di successo. Trova applicazione il comma4. (6) Si precisa che nei procedimenti disciplinari, per i gradi successivi al primo, trova applicazione analogaquantoindicatoalprecedentecomma 5. (7) IlconferimentodiincarichiaConsulentiTecnici di Parte deve essere autorizzato/ ratificato da ROLAND. (8) ROLAND conferma per iscritto la misura della prestazioneassicurativaperilsinistro. Se l’Assicurato intraprende iniziative per la tutela dei propri interessi prima di questa comunicazione e se per tale motivo vengono causate delle spese, ROLAND riconosce solo quelle che avrebbe rifuso in caso di conferma antecedentealleiniziativeintraprese. ROLANDRechtsschutzROLANDRechtsschutz-VersicherungsVersicherungs-AG AG Sededellasocietà: Deutz-KalkerStr.46 D-50679Colonia(Germania) HandelsregisterKölnHRB2164 TUTELALEGALEROLANDPERIGEOMETRI210512 RappresentanzaGeneraleperl’Italia RappresentanzaGeneraleperl’Italia RappresentanteGeneraleperl’Italia:PietroPipitone PiazzaE.Duse,2 I-20122Milano(MI) Tel.02/7767750 Fax.02/77677539 E-mail:[email protected] PostaElettronicaCertificata(PEC):[email protected] R.E.A.n°1817212 C.F./P.IVA05377040968 Iscrittaaln.l.00062,Elencol,dell’appendiceall’AlboImprese ISVAP Pagina27di35 a tre anni, il periodo di cui sopra si estende a 24mesidallacessazionedelcontratto. (11) Le prestazioni assicurative della polizza possonoesserecedutesoltantoconilconsenso scrittodiROLAND. ROLAND, ai sensi dell’art. 1916 Cod. Civ., è surrogata, fino alla concorrenza dell’importo corrisposto, in tutti i diritti dell’Assicurato verso i terzi. L’AssicuratoètenutosurichiestadiROLANDa consegnaretuttaladocumentazionenecessaria e ad esperire tutte le azioni indispensabili per consentirelasurrogazioneintalidiritti. Art.19Ambitodivaliditàterritoriale Art.19Ambitodivaliditàterritoriale (1) Se non diversamente pattuito in polizza, per pretese di risarcimento del danno extracontrattuale e per procedimenti penali l’assicurazione vale per i sinistri insorti in Europa e negli Stati extraeuropei del Mar Mediterraneo,qualorailTribunalecompetente sitroviinquestiPaesi. (2) In tutti gli altri casi, se non diversamente pattuitoinpolizza,lagaranziaassicurativavale per i sinistri insorti nella Repubblica Italiana, nellaRepubblicadiSanMarinoenellaCittàdel Vaticano. Art.16Riscossionedisommedidenaro Art.16Riscossionedisommedidenaro (1) Gliimporticorrispostidallacontroparteatitolodi capitale, risarcimento del danno e interessi sono diesclusivaspettanzadell’Assicurato. (2) L’Assicurato dovrà invece rimborsare a ROLAND le somme a titolo di spese legali da quest’ultima anticipate e recuperate dalla controparte. Art.20IndicizzazioneArt.20Indicizzazione-adeguamentodei mas massimali,degliindennizziedeipremi simali,degliindennizziedeipremi (1) Se previsto in polizza, il massimale, le indennità e i premi di polizza vengono determinati in base all’indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati pubblicato dall’ISTAT, secondo i criteri che seguono: Art.17Disdettaincasodisinis Art.17Disdettaincasodisinistro tro Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al trentesimogiornodaognipagamentoorifiuto dell’indennizzo, il Contraente o ROLAND possono disdire la polizza esclusivamente mediante raccomandata a/r o posta elettronicacertificata(PEC)conpreavvisodi30 (trenta)giorni.InquestocasoilContraenteha diritto al rimborso della parte di premio - al netto dell’imposta assicurativa - per il periodo d’assicurazionenonancoratrascorso. a) base per l’adeguamento durante l’anno sarà l’indice del mese di settembre dell’annoprecedente; b) Alla scadenza annuale il massimale, le indennità e i premi verranno aumentati o diminuitiinproporzioneall’indiceISTAT; c) Gliaumenti/lediminuzioniavrannovalidità dalladatadidecorrenzadellarataannuale dipremio. Art.18Periododipos Art.18Periododipostumaperladenunciadi sinistridopolacessazionedelcontratto sinistridopolacessazionedelcontratto La copertura assicurativa sussiste per i sinistri insorti durante la validità della polizza ROLAND e denunciati a ROLAND entro dodici mesi dalla data di cessazione della polizza. Se lapolizzahaunaduratacomplessivasuperiore ROLANDRechtsschutzROLANDRechtsschutz-VersicherungsVersicherungs-AG AG Sededellasocietà: Deutz-KalkerStr.46 D-50679Colonia(Germania) HandelsregisterKölnHRB2164 TUTELALEGALEROLANDPERIGEOMETRI210512 RappresentanzaGeneraleperl’Italia RappresentanzaGeneraleperl’Italia RappresentanteGeneraleperl’Italia:PietroPipitone PiazzaE.Duse,2 I-20122Milano(MI) Tel.02/7767750 Fax.02/77677539 E-mail:[email protected] PostaElettronicaCertificata(PEC):[email protected] R.E.A.n°1817212 C.F./P.IVA05377040968 Iscrittaaln.l.00062,Elencol,dell’appendiceall’AlboImprese ISVAP Pagina28di35 Art.23Forocompetente Art.23Forocompetente (2) Se in seguito ad una modifica dell’indicizzazioneilmassimale,leindennitàoi premi dovessero raddoppiare (rispetto agli importi inizialmente stabiliti) sia il Contraente che ROLAND possono rinunciare all’adeguamento della polizza. In questo caso valgonoperilmassimale,perleindennitàeper i premi gli importi calcolati in base all’ultimo adeguamentoavvenuto. (3) In caso di ritardo o interruzione della pubblicazionedell’indice,ROLANDproponeun adeguamento corrispondente alle modificazioni dei prezzi generali e alle variazioni conosciute dall’ultimo adeguamento avvenuto.IlContraentehatuttavialafacoltàdi rinunciareall’adattamentoproposto. Foro competente per decidere le controversie relative all’applicazione della polizza è esclusivamente quello di Milano. Qualora il Contraente sia un consumatore come definito dal Codice del Consumo, il foro competente saràquellodiresidenzadelContraente. Art.21Onerifiscali Art.21Onerifiscali Tuttiglionerifiscalirelativiallapolizzasonoa carico del Contraente, anche se sono stati anticipatidaROLAND. Art.22 Art.22Modifichealcontrattod’assicurazione Modifichealcontrattod’assicurazione ealcontrattod’assicurazione Lapolizzapuòesseremodificatasolamenteper iscritto. In caso di emissione di appendice, quanto in essaprevisto siapplicadalle ore24delgiorno diefficaciaindicatonell’appendicestessa. Incasodisinistro,ilcontenutodellaappendice trova applicazione relativamente ai sinistri insortidopoladatadieffettodell’appendice. ROLANDRechtsschutzROLANDRechtsschutz-VersicherungsVersicherungs-AG AG Sededellasocietà: Deutz-KalkerStr.46 D-50679Colonia(Germania) HandelsregisterKölnHRB2164 TUTELALEGALEROLANDPERIGEOMETRI210512 RappresentanzaGeneraleperl’Italia RappresentanzaGeneraleperl’Italia RappresentanteGeneraleperl’Italia:PietroPipitone PiazzaE.Duse,2 I-20122Milano(MI) Tel.02/7767750 Fax.02/77677539 E-mail:[email protected] PostaElettronicaCertificata(PEC):[email protected] R.E.A.n°1817212 C.F./P.IVA05377040968 Iscrittaaln.l.00062,Elencol,dell’appendiceall’AlboImprese ISVAP Pagina29di35 CondizioniSpecialiperlaTutelaLegalePenaleCSP2011 CondizioniSpecialiperlaTutelaLegalePenaleCSP2011 Alle società coassicurate si applicano le disposizioni contrattuali applicabili al Contraente. Lemanifestazionidivolontàinmeritoallapolizza spettano esclusivamente al Contraente ed a ROLAND. Solo il Contraente risponde dei premi assicurativi. assicurativi. Art.1Oggettodell’assicurazionee condizioniapplicabili condizioniapplicabili ioniapplicabili ROLAND garantisce le spese per la difesa in procedimentipenalieinquelliderivantidailleciti amministrativipuniticonsanzioneamministrativa pecuniaria. pecuniaria. Si applicano le disposizioni che seguono (CSP 2011) e le Condizioni Generali di di Tutela (CTG 2011), ove non espressamente derogato/ disciplinato. disciplinato. Art.4Personeassicurate Art.4Personeassicurate Assicurati sono il Contraente, le persone giuridicheelepersonefisicheindicateinpolizza, queste ultime nell’espletamento delle loro funzioni/mansionisvolteafavoredelContraenteo dellesocietàcoassicurate. dellesocietàcoassicurate. e. In caso di persona assicurata che svolga mansioni/funzioni presso altre società/enti, la copertura opera purché l’incarico soddisfi i seguentitrerequisiti: seguentitrerequisiti: – sia posto in essere nell’interesse e su istruzionidelContraente; istruzionidelContraente; – risulti da atto scritto successivo successivo alla decorrenzadellapolizzaROLAND; decorrenzadellapolizzaROLAND; – la maggior parte della retribuzione venga corrispostadalContraente. corrispostadalContraente. Le disposizioni riguardanti il Contraente si applicano conformemente anche alle altre personeassicuratee/oallesocietàcoassicurate. Sono assicurate anche le persone che non si trovano più al servizio del Contraente o delle società coassicurate, in caso di sinistri insorti in corso di validità di polizza e riconducibili a fatti accadutiincorsodirapportoconilContraenteo conlasocietàcoassicurata. Intalicasilegaranzie di polizza saranno operanti purché il Contraente diailproprioconsensoscrittoaROLAND. diailproprioconsensoscrittoaROLAND. In deroga all’art. 9 (2) CTG 2011, il Contraente può opporsi alla garanzia assicurativa delle persone coassicurate, qualora qualora nei confronti di queste ultime vengano elevate contestazioni per atti o omissioni diretti contro gli interessi del Contraentee/odellesocietàcoassicurate. Contraentee/odellesocietàcoassicurate. Art.2Attivitàassicurate Art.2Attivitàassicurate Lagaranziaassicurativaèoperanteesclusivamente con riferimento ad atti ed omissioni commessi nell’eserciziodell’attivitàdichiaratainpolizza. nell’eserciziodell’attivitàdichiaratainpolizza. Se, successivamente alla stipula del contratto, il Contraente o la società coassicurata modificano l’attività tutelata nel contratto d’assicurazione o ne aggiungono una ulteriore, la garanzia si estende immediatamente anche a questa, nei limiti del contratto. Entro Entro la prima scadenza annuale successiva alla variazione, questa dovrà essere portata a conoscenza di ROLAND per iscritto ai fini della modifica/integrazione del contratto e per l’eventuale calcolo del nuovo premio. premio. In mancanza di tale comunicazione, la garanzia garanzia assicurativa decadrà con effetto retroattivo dalla datadiiniziodellanuovaattivitàincasodisinistri adessariconducibili. adessariconducibili. Art.3Societàcoassicurate Art.3Societàcoassicurate Se il Contraente è una società, sono considerate coassicurate le sedi secondarie della società contraenteinItaliaedall’estero,aisensidell’art.9 CTG 2011, se non si tratta di persone persone giuridiche autonome.Lesocietàcontrollateocollegatedella società contraente ex art. 2359 c.c. sono considerate coassicurate solo se espressamente indicateinpolizza. indicateinpolizza. cateinpolizza. ROLANDRechtsschutzROLANDRechtsschutz-VersicherungsVersicherungs-AG AG Sededellasocietà: Deutz-KalkerStr.46 D-50679Colonia(Germania) HandelsregisterKölnHRB2164 TUTELALEGALEROLANDPERIGEOMETRI210512 RappresentanzaGeneraleperl’Italia RappresentanzaGeneraleperl’Italia RappresentanteGeneraleperl’Italia:PietroPipitone PiazzaE.Duse,2 I-20122Milano(MI) Tel.02/7767750 Fax.02/77677539 E-mail:[email protected] PostaElettronicaCertificata(PEC):[email protected] R.E.A.n°1817212 C.F./P.IVA05377040968 Iscrittaaln.l.00062,Elencol,dell’appendiceall’AlboImprese ISVAP Pagina30di35 Art.5Rischioassicurato Art.5Rischioassicurato Art.6Misuradellaprestazione Art.6Misuradellaprestazione (1) Difesa in procedimenti penali e per illeciti amministrativi amministrativi ROLANDgarantisceicosti: a) per la difesa in caso di procedimenti penali, compreso il c.d. patteggiamento ex. art. 444 esegg.c.p.p.; b) per la difesa in caso di contestazione di un illecito amministrativo, qualora sia stata conseguentemente emessa una sanzione sanzione amministrativapecuniaria; amministrativapecuniaria; c) per l’assistenza nel caso in cui l’Assicurato vengaassuntocometesteinunprocedimento penale,cosìcomespecificatoall’art.6(2)b); cosìcomespecificatoall’art.6(2)b); cosìcomespecificatoall’art.6(2)b); d) perottenereildissequestrodibeni,mobilied immobili, appartenenti al Contraente Contraente, ente sottoposti a sequestro (conservativo, probatorio o giudiziario) nell’ambito di procedimenti penali a carico della persona assicurata o di terzi, , nel caso in cui ciò risulti indispensabile per il proseguimento dell’attivitàassicurata. dell’attivitàassicurata. Nell’ipotesi di cui alla lettera a), la garanzia è operanteincasodicontestazionediun: – reatocolposo; – reatodoloso. La garanzia assicurativa decade, con effetto retroattivo, esclusivamente in caso di condanna - con efficacia di giudicato - per un un reato doloso e/o e/o un illecito amministrativo doloso. In questo caso il Contraente, in solido con l’Assicurato, è obbligato a rifondere a ROLAND gli importi per speselegalididifesagiàcorrisposte. speselegalididifesagiàcorrisposte. (2) Difesainprocedimentidisciplinari Difesainprocedimentidisciplinari ROLAND garantisce la difesa in procedimenti disciplinari e in qualsiasi tipo di procedura svolta da ordini professionali, purché conseguenti alla contestazione di un reato o di un illecito amministrativo,aisensidell’art.5(1)(a)e(b). amministrativo,aisensidell’art.5(1)(a)e(b). Inderogaall’art.3CTG2011,valequantosegue: Inderogaall’art.3CTG2011,valequantosegue: gaall’art.3CTG2011,valequantosegue: (1) (1) Spesegiudiziarie Spesegiudiziarie ROLANDriconosce: – le spese processuali poste a carico dell’Assicurato(art.535c.p.p.); – lespeseperlaregistrazionediattigiudiziari conunesborsomassimodiEuro520,00; conunesborsomassimodiEuro520,00 – le spese per ottenere copia degli atti d’indagineconunesborsomassimodiEuro conunesborsomassimodiEuro 520,00. 520,00. (2) (2) Onorariesceltadell’Avvocato Onorariesceltadell’Avvocato L’Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente unAvvocatosenzaalcunlimiteterritoriale. ROLAND garantisce i compensi di un un Avvocato nei limiti che la tariffa forense in vigore al momento stabilisce per le singole attività svolte. In caso dicompensicalcolatiinmodo diverso,vi saràcoperturasoloprevioconsensodiROLAND. saràcoperturasoloprevioconsensodiROLAND. In caso di vertenza instaurata all'estero, viene riconosciutoilcompensoadeguatodell'Avvo riconosciutoilcompensoadeguatodell'Avvotoilcompensoadeguatodell'Avvo-cato secondo quanto previsto dall'ordinamendall'ordinamen-to giuridico di riferimento o dalla prassi di calcal-colo deicompensiinvigorenelloStatodirifedeicompensiinvigorenelloStatodirife-rimento. rimento. La copertura viene prestata per le seguenti attività: a) difesadell’Assicuratopericasiprevistidall’art. 5(1)(a)e(b); b) assistenza ai testimoni, ai sensi dell’art. 5 (1) (c), qualora l’Assicurato venga assunto quale teste o persona informata sui fatti in un procedimento: – nel quale sussiste il pericolo di una sua incriminazione; incriminazione; iminazione; – stralciato da quello in cui era imputato o indagato(testeinprocedimentoconnesso). indagato(testeinprocedimentoconnesso). ROLANDRechtsschutzROLANDRechtsschutz-VersicherungsVersicherungs-AG AG Sededellasocietà: Deutz-KalkerStr.46 D-50679Colonia(Germania) HandelsregisterKölnHRB2164 TUTELALEGALEROLANDPERIGEOMETRI210512 RappresentanzaGeneraleperl’Italia RappresentanzaGeneraleperl’Italia RappresentanteGeneraleperl’Italia:PietroPipitone PiazzaE.Duse,2 I-20122Milano(MI) Tel.02/7767750 Fax.02/77677539 E-mail:[email protected] PostaElettronicaCertificata(PEC):[email protected] R.E.A.n°1817212 C.F./P.IVA05377040968 Iscrittaaln.l.00062,Elencol,dell’appendiceall’AlboImprese ISVAP Pagina31di35 Qualora nell’ambito di un procedimento rientrante in garanzia risultasse necessaria l’assistenzadiunAvvocatoiscrittoinappositialbi speciali, ROLAND riconoscerà altresì le spese relativeall’assistenzaditaleprofessionista. Qualoraperqualunqueragionel'Assicuratodecida direvocareilmandatoall'Avvocatoperincaricarne un altro, ROLAND riconoscerà il compenso di quest’ultimo nella misura in cui non non riguardi attività già svolte ed esposte dal precedente Avvocato. Avvocato. Lostessosiapplicaincasodirevocaocessazione delmandatodapartedell'Avvodelmandatodapartedell'Avvo-cato. cato. (3) (3) Spese di viaggio dell’Avvocato e dell'eventuale domiciliatario domiciliatario In deroga all’art. 14, comma 2, CTG 2011, qualora l’Assicurato nomini un Avvocato non domiciliatonelcircondariodell'AutoritàGiudiziaria competente, ROLAND riconosce le spese sostenutedallegaleperletrasfertenecessarieper raggiungere la sede dell’autorità competente a decideredelprocedimento. La rifusione delle spese si esegue applicando quanto previsto dalla tariffa forense attualmente invigore. invigore. Vengonoinoltregarantitelespeseperunsecondo legale domiciliatario, con l’esborso massimo indicato in polizza, ad esclusione esclusione delle spese che rappresentano un raddoppio delle attività già svoltedalprimoAvvocato. svoltedalprimoAvvocato. Per il pagamento dei relativi compensi si applica quantostabilitoalprecedentepunto(2). quantostabilitoalprecedentepunto(2). (4) (4) Spesediviaggiodell’Assicurato Spesediviaggiodell’Assicurato ROLAND riconosce solo le spese di viaggio viaggio sostenute dall’Assicurato per raggiungere le sedi delle Autorità Giudiziarie estere, che abbiano disposto la sua comparizione personale, e precisamente: precisamente: a) quelle necessarie utilizzando un mezzo pubblico,ossialeFerroviedelloStatoinprima inprima classeounvolodilineain“economyclass”; classeounvolodilineain“economyclass”; ounvolodilineain“economyclass”; ROLANDRechtsschutzROLANDRechtsschutz-VersicherungsVersicherungs-AG AG Sededellasocietà: Deutz-KalkerStr.46 D-50679Colonia(Germania) HandelsregisterKölnHRB2164 b) in caso di utilizzo di mezzo proprio, verrà riconosciuto un importo comunque non superioreaquellochesarebbestatosostenuto conl’utilizzodiunmezzopubblicosecondoil puntoprecedente. puntoprecedente. L’Assicurato è tenuto tenuto a trasmettere a ROLAND le ricevutedipagamento. ricevutedipagamento. Le spese di viaggio vengono rifuse in Euro; gli importi in valuta diversa vengono rifusi in Euro applicando il cambio in vigore il giorno di inizio delviaggio. delviaggio. (5) (5) SpesedelC.T.U./ConsulentediParte SpesedelC.T.U./ConsulentediParte ROLANDgarantisce: – le spese di Consulenti Tecnici (C.T.U.) qualora l’Autorità Giudiziaria le ponga a caricodell’Assicurato; caricodell’Assicurato; – previa autorizzazione di ROLAND, le spese diunconsulentenominatodall’Assicuratodiunconsulentenominatodall’Assicurato - senza alcun limite territoriale - nel caso in cui tale consulenza sia reputata necessaria, a supporto della difesa, dall’Avvocato incaricato. Tali spese vengono riconosciute nei limiti della tariffa di riferimento in vigore. In mancanza trova applicazione il D.P.R.n.115/2002 D.P.R.n.115/2002ess.mm.ii. 115/2002ess.mm.ii. ess.mm.ii. In caso di di vertenza instaurata all'estero, il compenso viene riconosciuto secondo quanto previsto dall'ordinamento giuridico o dalla prassi di calcolo dei compensi in vigorenelloStatodiriferimento. vigorenelloStatodiriferimento. Qualoraperqualunqueragionel'Assicuratodecida direvocareilmandatoalConsulentediParteper direvocareilmandatoalConsulentediParteper incaricarne un altro, ROLAND riconoscerà il compensodiquest’ultimonellamisuraincuinon riguardi attività già svolte ed esposte dal precedenteConsulente. precedenteConsulente. Lostessosiapplicaincasodirevocaocessazione delmandatodapartedelConsulente. delmandatodapartedelConsulente. mandatodapartedelConsulente. TUTELALEGALEROLANDPERIGEOMETRI210512 RappresentanzaGeneraleperl’Italia RappresentanzaGeneraleperl’Italia RappresentanteGeneraleperl’Italia:PietroPipitone PiazzaE.Duse,2 I-20122Milano(MI) Tel.02/7767750 Fax.02/77677539 E-mail:[email protected] PostaElettronicaCertificata(PEC):[email protected] R.E.A.n°1817212 C.F./P.IVA05377040968 Iscrittaaln.l.00062,Elencol,dell’appendiceall’AlboImprese ISVAP Pagina32di35 (6) (6) Speseditraduzione Speseditraduzione ROLAND provvede alla traduzione della documentazione necessaria per la difesa dell’Assicurato all’estero all’estero e sopporta le relative spese. (7) (7) Cauzione Cauzione ROLAND provvederà all’anticipazione di una cauzione che si dovesse rendere necessaria per evitare all’Assicurato l’applicazione di misure di restrizione della libertà personale all’estero. L’Assicurato ed il Contraente sono obbligati in solido alla restituzione a ROLAND dell’importo versatoatitolodicauzione: versatoatitolodicauzione: icauzione: a) quando la cauzione sia stata restituita dall’AutoritàGiudiziariacompetente; dall’AutoritàGiudiziariacompetente; b) quando l’Assicurato, a causa di un suo comportamentoattivoodomissivo,determini la mancata restituzione della cauzione da partedell’AutoritàGiudiziariacompetente. partedell’AutoritàGiudiziariacompetente. te. Indipendentemente dal verificarsi dei casi di cui alle lettere a) e b), la cauzione deve essere restituitaentro12mesidalladatadianticipazione dietrorichiestascrittadiROLAND. dietrorichiestascrittadiROLAND. (8) (8) IVA IVA ROLAND provvederà al rimborso dell’IVA relativa ai compensi di avvocati e consulenti, qualora il Contraente/Assicurato non sia autorizzato alla detrazionedell’imposta. detrazionedell’imposta. (9) (9) Copiadiattigiudiziari Copiadiattigiudiziari ROLAND provvederà al rimborso delle spese necessarieadottenerecopiadegliattigiudiziari. ROLANDRechtsschutzROLANDRechtsschutz-VersicherungsVersicherungs-AG AG Sededellasocietà: Deutz-KalkerStr.46 D-50679Colonia(Germania) HandelsregisterKölnHRB2164 Art.7Massimale e Art.7Massimal ROLAND si espone per ogni sinistro fino al massimaleindicatoinpolizza.Taleprincipiotrova applicazioneanchequandoROLAND,inununico sinistro, debba attuare pagamenti a più soggetti assicurati. Inoltre, in caso di più sinistri collegati temporalmente temporalmente e causalmente, il massimale a disposizionesaràsempreunico. disposizionesaràsempreunico. Art.8Sinistro– Art.8Sinistro–Obblighidell’Assicurato Obblighidell’Assicurato (1) InsorgenzadelSinistro–Sinistrounico Ilsinistrodeveinsorgeretraladatadidecorrenza equelladicessazionedellapolizza.Insostituzione equelladicessazionedellapolizza.Insostituzione dell’art.13CTG2011,siprecisapertantoche: dell’art.13CTG2011,siprecisapertantoche: a) in caso di procedimenti contro l’Assicurato previsti all’art. 5 (1), a) e b), e art. 5 (2), il sinistro si considera insorto nel momento in cui l’Assicurato ha o avrebbe cominciato a trasgredire obblighi obblighi giuridici o norme di legge. legge. In presenza di più trasgressioni rileva, per stabilire l’insorgenza del sinistro, la prima violazione che sia causalmente adeguata al verificarsidelsinistrostesso. verificarsidelsinistrostesso. b) Per l’assistenza ai testimoni prevista all’art. 5 (1) c)il sinistro siintendeinsortoconl’invito all’Assicurato, da parte dell’Autorità o della Polizia Giudiziaria, a rendere l’interrogatorio qualepersonainformatasuifatti(artt.197bis e 377 c.p.p.) o imputata in procedimento connesso(art.210c.p.p.). connesso(art.210c.p.p.). p.p.). Se, successivamente, nel procedimento penale dovesse esservi il coinvolgimento dell’Assicurato, troverà applicazione - ai fini dell’insorgenza del sinistro - quanto disposto allaletteraa)delpresentearticolo. allaletteraa)delpresentearticolo. TUTELALEGALEROLANDPERIGEOMETRI210512 RappresentanzaGeneraleperl’Italia RappresentanzaGeneraleperl’Italia RappresentanteGeneraleperl’Italia:PietroPipitone PiazzaE.Duse,2 I-20122Milano(MI) Tel.02/7767750 Fax.02/77677539 E-mail:[email protected] PostaElettronicaCertificata(PEC):[email protected] R.E.A.n°1817212 C.F./P.IVA05377040968 Iscrittaaln.l.00062,Elencol,dell’appendiceall’AlboImprese ISVAP Pagina33di35 c) Nell’esclusiva ipotesi di assistenza assistenza in caso di sequestro di beni mobili o immobili del Contraente per procedimenti penali aperti a caricoditerzidicuiall’art.5(1)d),ilsinistro è da considerarsi insorto con la notifica del provvedimentodisequestro. provvedimentodisequestro. Se, successivamente, nel procedimento procedimento penale dovesse esservi il coinvolgimento dell’Assicurato, troverà applicazione - ai fini dell’insorgenza del sinistro - quanto disposto allaletteraa)delpresentearticolo. allaletteraa)delpresentearticolo. d) Se il medesimo procedimento coinvolge più Assicurati o se nello stesso stesso procedimento più Assicurati vengono invitati a fornire testimonianza o disposti più sequestri, il sinistro è da considerarsi unico a tutti gli effetti e non di volta in volta un sinistro nuovo. nuovo. (2) (2) Obblighidell’Assicuratoincasodisinistro Obblighidell’Assicuratoincasodisinistro A parziale parziale deroga dell’art. 14 (1) CTG 2011, l’Assicurato deve denunciare per iscritto il verificarsidelsinistroaROLANDentro30(trenta) giorni dal primo momento in cui viene a conoscenza dell’apertura di un’indagine da parte dell’Autorità Giudiziaria per una presunta o reale violazionedinormedileggecherendenecessaria la salvaguardia dei suoi diritti, generando così speselegali. speselegali. Ladenuncia,cosìcomequalsiasicomuniLadenuncia,cosìcomequalsiasicomuni-cazione, puòpervenireanchedall'Avvocatodipuòpervenireanchedall'Avvocatodi-fensore. fensore. Il termine prescrizionale previsto previsto dall'art. 2952, comma 2, Cod. Civ. decorre da quando diventa necessarialasalvaguardiadeidirittidell'Assicurato evengonocosìgeneratespeselegali. evengonocosìgeneratespeselegali. Fermeedinvariatelealtredisposizionidell’art.14 CTG2011. CTG2011. Art.10Esclusioni Art.10Esclusioni Insostituzionedell’art.10CTG2011valequanto segue: segue: (1) (1) Sonoesclusidallagaranziaassicurativaicostiele spese: spese: a) perladifesadell’Assicuratocontrol’accusadi aver commesso un reato o un illecito amministrativo in qualità di conducente di veicoli a motore, locomotori, aeromobili o natanti,senondiversamentepattuito; natanti,senondiversamentepattuito; b) perladifesacontrol’accusa: perladifesacontrol’accusa: – di aver violato violato una disposizione antimonopoliooun’altranormadileggela cui violazione sia connessa ad una violazionedinormeantimonopolio; violazionedinormeantimonopolio; – diavercostituitouncartello; diavercostituitouncartello; c) per la difesa contro l’accusa di violazione di prescrizioni tributarie e fiscali, se non diversamentepattuito; diversamentepattuito; d) per proporre opposizione a sanzioni amministrative che non abbiano carattere pecuniario; pecuniario; e) intuttiicasidicostituzionedipartecivilenel procedimentopenale. procedimentopenale. (2) (2) Non vi è inoltre copertura assicurativa per il pagamentodi: pagamentodi: a) sanzioni, ammende e pene pecuniarie imposte in via amministrativa e pene pecuniariesostitutivedipenedetentive; pecuniariesostitutivedipenedetentive; b) spese collegate all’esecuzione di pene detentiveeallacustodiadicose. detentiveeallacustodiadicose. Art.9Validitàterritoriale Art.9Validitàterritoriale Lacoperturaassicurativavaleperi sinistrioccorsi nelterritoriodescrittoinpolizza. nelterritoriodescrittoinpolizza. ROLANDRechtsschutzROLANDRechtsschutz-VersicherungsVersicherungs-AG AG Sededellasocietà: Deutz-KalkerStr.46 D-50679Colonia(Germania) HandelsregisterKölnHRB2164 TUTELALEGALEROLANDPERIGEOMETRI210512 RappresentanzaGeneraleperl’Italia RappresentanzaGeneraleperl’Italia RappresentanteGeneraleperl’Italia:PietroPipitone PiazzaE.Duse,2 I-20122Milano(MI) Tel.02/7767750 Fax.02/77677539 E-mail:[email protected] PostaElettronicaCertificata(PEC):[email protected] R.E.A.n°1817212 C.F./P.IVA05377040968 Iscrittaaln.l.00062,Elencol,dell’appendiceall’AlboImprese ISVAP Pagina34di35 estende ai costi di difesa contro le sanzioni amministrative, pecuniarie e non pecuniarie, previste dall’art. 9 D.Lgs. n. 231/2001, comprese lemisurecautelari. (3) (3) La copertura assicurativa non opera per i sinistri insorti durantelavaliditàdellapolizzaROLANDe denunciati alla stessa oltre 12 mesi dalla data di cessazione della polizza. Se la polizza ha una durata complessiva superiore ad anni tre il periodo di cui sopra si estende a 24 mesi dalla cessazionedelcontratto. cessazionedelcontratto. to. ROLANDRechtsschutzROLANDRechtsschutz-VersicherungsVersicherungs-AG AG RappresentanzaGeneraleperl’Italia RappresentanzaGeneraleperl’Italia PiazzaE.Duse,2IPiazzaE.Duse,2I-20122Milano 20122Milano Iscrittaaln.I.00062,ElencoI, dell’appendiceall’AlboImpreseISVAP dell’appendiceall’AlboImpreseISVAP l’AlboImpreseISVAP Art. 11 Difesa contro le sanzioni amministrative di cui all’art. 9 D.Lgs. n. 231/2001 231/2001 In deroga agli articoli 1 e 10 (1) (d), se espressamenteprevistoinpolizza,lagaranziasi espressamenteprevistoinpolizza ROLANDRechtsschutzROLANDRechtsschutz-VersicherungsVersicherungs-AG AG Sededellasocietà: Deutz-KalkerStr.46 D-50679Colonia(Germania) HandelsregisterKölnHRB2164 TUTELALEGALEROLANDPERIGEOMETRI210512 RappresentanzaGeneraleperl’Italia RappresentanzaGeneraleperl’Italia RappresentanteGeneraleperl’Italia:PietroPipitone PiazzaE.Duse,2 I-20122Milano(MI) Tel.02/7767750 Fax.02/77677539 E-mail:[email protected] PostaElettronicaCertificata(PEC):[email protected] R.E.A.n°1817212 C.F./P.IVA05377040968 Iscrittaaln.l.00062,Elencol,dell’appendiceall’AlboImprese ISVAP Pagina35di35