Accordo quadro CNG
Geometri
.
Polizza RESPONSABILITA’ CIVILE
Polizza TUTELA LEGALE
Gentile Geometra ,
la informiamo che il Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati ha siglato un
accordo quadro con il Broker Marsh per le coperture assicurative di responsabilità Civile
Professionale e Tutela Legale.
Le soluzioni assicurative proposte sono ritenute dal Consiglio particolarmente adatte per
rispondere alle specifiche esigenze dell'attività professionale del Geometra anche alla luce del
Decreto Legge sulle liberalizzazioni del 13 Agosto 2011 che ne sancisce l'obbligatorietà per
tutti i professionisti a partire dal 14 agosto 2013.
Fra gli elementi qualificanti del servizio offerto in merito alla polizza di RESPONSABILITA’
CIVILE PROFESSIONALE segnaliamo:
•
il costo estremamente contenuto;
•
l'ampiezza della garanzia (tutti i rischi derivanti dall’attività di geometra: sono ad
esempio comprese le funzioni previste dal D.L 81/2008, l’attività di certificatore in
materia energetica e acustica e l’attività di amministratore di condominio);
•
clausola a salvaguardia dei casi di incompetenza professionale (unica sul mercato)
•
validità temporale: retroattività illimitata se esiste polizza precedente, 3 anni gratuiti
od illimitata con supplemento di premio "unatantum" per chi non ha polizza in
scadenza
•
la presenza di un team Marsh a disposizione di tutti gli assicurati, per fornire
consulenza ed assistenza (in caso di sinistro è anche previsto un tavolo congiunto con
esperti del CNG);
•
la Tecnologia, grazie ad una piattaforma internet di E-commerce all'indirizzo
http://professionisti.marsh.it/geometri è possibile verificare le condizioni di polizza,
ottenere un preventivo ed attivare le garanzie. In occasione del primo accesso, è
necessaria la registrazione dei propri dati personali cliccando sul bottone "Registrati" .
All'interno del modulo "Registrazione" sarà richiesto l'inserimento del "Codice
Adesione", che permetterà di accedere ai prodotti a voi riservati (il Codice
Adesione per i Geometri è GGL0711). Per necessità Contact Center:
02.48538880.
Restiamo a sua disposizione per ogni chiarimento.
Marco Oliveri
Client Executive Affinity
Marsh S.p.A. | Viale Padre Santo 5 , 16122 Genova, ITALY
Phone: (39-010) 8373933
Fax: (39-010) 8373932
Mobile: 3409558726
Mailto:[email protected]
Marsh S.p.A. - Sede Legale: Viale Bodio, 33 - 20158 Milano - Tel. 02 48538.1 - www.marsh.it
Cap. Soc. Euro 520.000,00 i.v. - Reg. Imp. MI - N. Iscriz. e C.F.: 01699520159 - Partita IVA: 01699520159 R.E.A. MI - N. 793418 - Iscritta al R.U.I. - Sez. B / Broker - N. Iscriz. B000055861
Società soggetta al potere di direzione e coordinamento di Marsh International Holdings Inc., ai sensi art. 2497
c.c.
MARSH S.P.A.
Marsh, leader mondiale nell’intermediazione
assicurativa e nella consulenza sui rischi, opera in
team con i propri clienti per definire, sviluppare
e offrire soluzioni innovative, specifiche per ogni
settore, che aiutino i clienti stessi a proteggere il loro
futuro e a crescere. Marsh conta circa 26.000 colleghi
che collaborano per fornire servizi di consulenza per
l’analisi e la gestione del rischio in oltre 100 Paesi.
Marsh è parte di Marsh & McLennan Companies,
un team di aziende di servizi professionali che
offrono ai clienti consulenza e soluzioni nelle aree
del rischio, strategia e human capital. Il Gruppo
ha 53.000 dipendenti nel mondo e un fatturato
annuo che supera i 11 miliardi di dollari. Fanno
parte di Marsh & McLennan Companies anche
Guy Carpenter, un leader globale nei servizi di
intermediazione riassicurativi e dei rischi; Mercer,
leader globale nella consulenza sulle risorse umane
e servizi correlati; e Oliver Wyman, un leader
globale nella consulenza manageriale.
Con una rete di 16 uffici e oltre 700 dipendenti in Italia,
Marsh offre alle aziende italiane servizi e soluzioni
studiate per rispondere ai loro bisogni strategici e
operativi di gestione dei rischi e copertura assicurativa.
L’organizzazione interna, costruita a matrice,
permette di offrire sempre la miglior combinazione
di competenze e servire i clienti in modo mirato
ed efficiente. Marsh identifica e propone soluzioni
personalizzare sviluppate sulla base della
complessità del rischio e in linea con lo stile, anche
d’acquisto, del cliente.
Per qualsiasi informazione e per l’acquisto
delle coperture assicurative :
http://professionisti.marsh.it/geometri
(Codice di Adesione GGL0711)
Oppure:
Contact Center: 02.48538880
Avere successo
significa
non ignorare il rischio
IL Successo è
GESTIre iL RISCHIO
per CRESCERE
Partnering for impactSM
Marsh fa parte del Gruppo Marsh & McLennan Companies,
con Guy Carpenter, Mercer, Oliver Wyman.
POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE
POLIZZA TUTELA LEGALE
obbligo della copertura assicurativa per
l’esercizio della professione
Limite di
A scelta da Euro 250.000,00 a Euro 2.000.000,00
risarcimento / Nessuna riduzione/limitazione di massimale per
Massimale
tipologia di danno o valore e tipologia delle opere
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 2012 , n. 137
Retroattività
Limite di
A scelta dell’Iscritto Euro 20.000,00 o Euro 40.000,00
risarcimento / All’interno del massimale sono compresi:
Massimale
diritti e onorari dell’avvocato; spese di viaggio
dell’avvocato; spese di viaggio dell’assicurato; spese per
CTU/Perito di parte
Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali,
a norma dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
Art. 5 OBBLIGO DI ASSICURAZIONE
Il professionista e’ tenuto a stipulare, anche per il tramite di
convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti
previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni
derivanti al cliente dall’esercizio dell’attivita’ professionale, comprese
le attivita’ di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso.
Eventi
assicurati:
Competenze
Accordo quadro tra il Cng con Marsh per le polizze Franchigie
di rc Professionale e Tutela Legale per gli Iscritti
Un team Marsh di professionisti a disposizione di tutti gli
assicurati per fornire consulenza ed assistenza.
Piattaforma online dedicata, che consente di avere tutte
le informazioni, visionare i documenti ed acquistare le
polizze desiderate
La presente scheda non costituisce contratto e non impegna il broker o l’assicuratore per il quale valgono le
condizioni contrattuali sottoscritte tra le parti. Leggere attentamente il fascicolo informativo di polizza fornito.
Premio
Regolazione
premio su
fatturato
Durata Polizza
Società
Assicuratrice
•Per chi già assicurato, per il medesimo rischio,
avente scadenza contestuale con la data di effetto della
presente proposta: come la precendete polizza
•Per chi non è assicurato, per il medesimo rischio, o
se mai stato assicurato in precedenza per il medesimo
rischio: 1 anno
Eventi
assicurati
•Procedimenti penali per reato colposo e doloso, incluso
il “patteggiamento” (art. 444 e ss. Codice Penale)
•Illeciti Amministrativi: la garanzia comprende il ricorso
avverso una sanzione amministrativa pecuniaria emessa
nei confronti dell’Assicurato
•Inosservanza delle disposizioni dei decreti legislativi
81/2008 codice sicurezza, 196/2003 codice privacy,
152/2006 codice ambiente
•Violazione di norme fiscali, tributarie e amministrative
•Delitti nell’ambito della circolazione stradale
Franchigie
Euro 500,00 per sinistro
Premio
Fatturati fino a Euro 500.000,00: fisso per fasce
Fatturati superiori a Euro 500.000,00: quotazione specifica
Attività professionale di geometra iscritto al relativo albo.
imposti dalle autorità pubbliche
Marsh e il Consiglio Nazionale dei Geometri e geometri laureati
Retroattività
A titolo esemplificativo e non limitativo:
•Mancato rispetto di vincoli edilizi/urbanistici o di altri vincoli
Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento
dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza professionale,
il relativo massimale e ogni variazione successiva. La violazione
della disposizione costituisce illecito disciplinare.
Sinistro
cautelativo
Le soluzioni assicurative proposte sono state pensate
per rispondere alle specifiche esigenze dell’attività
professionale del geometra.
•Per chi già assicurato, per il medesimo rischio,
avente scadenza contestuale con la data di effetto
della presente proposta: illimitata
•Per chi non è assicurato all’atto dell’acquisto
della presente assicurazione: 3 anni gratuiti, con
possibilità di acquistare retroattività illimitata con
supplemento di premio
•Certificazioni e/o dichiarazioni in materia acustica e ambientale
•Certificazioni e/o dichiarazioni in ambito energetico
•D.L. 81/2008
•Attività di conciliatore ex D.M. 180/2010
•Amministratore stabili e condomini
Possibilità di comunicare all’assicuratore fatti e
circostanze che potrebbero dare origine ad una
richiesta di risarcimento
Clausola di salvaguardia dei casi di incompetenza
Euro 500,00 per sinistro elevata a
Euro 5.000,00 per sinistro per attività ex D.L. 81/2008
Fatturati fino a Euro 300.000,00: fisso per fasce
Fatturati superiori a Euro 300.000,00: quotazione specifica
Regolazione
premio su
Non è prevista alcuna regolazione in corso d’anno. Il fatturato
premio coincide con quello pagato al momento della
sottoscrizione della polizza sulla base del fatturato
dell’anno precedente
Durata Polizza
Annuale senza tacito rinnovo
AIG Europe Limited
Rappresentante generale per l’Italia
Via della Chiusa n. 2, 20123 Milano
Società
Assicuratrice
Non è prevista alcuna regolazione in corso d’anno. Il
premio coincide con quello pagato al momento della
sottoscrizione della polizza sulla base del fatturato
dell’anno precedente
Annuale senza tacito rinnovo
ROLAND Rechtsschutz – Versicherungs – AG
Rappresentanza Generale per l’Italia
Piazza E. Duse, 2, 20122 Milano
Marsh e CNG
Premi lordi annuali validi in assenza di richieste di risarcimento pervenute negli ultimi 3 anni
Massimale RC Professionale
RC PROFESSIONALE
Fasce di Fatturato al netto IVA,
dell'anno fiscale precedente
€ 250.000
€ 500.000
Fino a € 40.000
€ 270
€ 350
€ 450
Fino a € 75.000
€ 370
€ 435
€ 580
Fino a € 100.000
€ 420
€ 480
€ 680
€ 830
Fino a € 150.000
€ 570
€ 780
€ 1.030
Fino a € 200.000
€ 730
€ 870
€ 1.210
Fino a € 250.000
€ 1.130
€ 1.380
€ 1.550
Fino a € 300.000
€ 1.340
€ 1.580
€ 1.760
Oltre € 300.000
Quotazione personalizzata
Massimale RCT/RCO
MARSH
€ 250.000
€ 1.000.000 € 1.500.000 € 2.000.000
€ 500.000
42
Marsh e CNG
Premi lordi annuali validi in assenza di sinistri ricevuti negli ultimi 3 anni
TUTELA LEGALE
Massimale Tutela Legale
Fasce di Fatturato al netto IVA,
dell'anno fiscale precedente
€ 20.000
€ 40.000
Fino a € 60.000
€ 150
€ 190
fino a € 120.000
€ 180
€ 230
fino a € 250.000
€ 250
€ 325
fino a € 350.000
€ 350
€ 450
fino a € 500.000
€ 500
€ 650
Oltre € 500.000
SU RICHIESTA
SU RICHIESTA
Calcolo premio per studi associati : premio sopraindicato per il
1° socio + 70% cadauno dal 2° in poi
Estensione Amministratore di
Condominio
MARSH
+ 50% sul premio finale
43
Consiglio Nazionale Geometri
Manuale operativo
RC PROFESSIONALE
15 gennaio 2013
Introduzione
Il manuale è costituito di due parti principali:
• Risposte ai quesiti più frequenti in relazione alla copertura assicurativa
RC Professionale
• Percorso di navigazione step by step, per aiutare l’utente nel processo di
preventivazione ed eventuale acquisto della polizza.
MARSH
F.A.Q. GEOMETRI
(FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)
POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE
DOMANDE GENERALI RELATIVE ALLA POLIZZA
Chi è l’assicuratore?
L’Assicuratore è AIG Europe Limited che fa parte di AIG, gruppo
assicurativo leader mondiale con oltre 90 milioni di clienti in 130 paesi.
La Rappresentanza Generale per l’Italia è in Via della Chiusa n. 2, 20123
Milano.
AIG Europe Limited era precedentemente denominata Chartis Europe
Limited.
La Polizza copre gli errori professionali commessi dall’Assicurato in
connessione con l’attività di geometra/geometra laureato; a titolo
esemplificativo e non limitativo:
Cosa copre la Polizza
le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi;
il mancato rispetto di vincoli edilizi e/o urbanistici o di altri vincoli
imposti dalle autorità;
le certificazioni e/o le dichiarazioni in ambito acustico (legge
447/1995 e successive modifiche e integrazioni);
le multe, le ammende, le sanzioni fiscali, amministrative e pecuniarie
in genere inflitte ai clienti dell’Assicurato per errore professionale
imputabile all’Assicurato;
le attività svolte in base al Decreto legislativo 81/2008;
le attività di conciliazione e mediazione (D.M. 180/2010; 183/2010);
E’ coperta inoltre, con massimale dedicato, anche la responsabilità civile
verso terzi legata alla conduzione dell’ufficio e dalla responsabilità civile
“operai”.
È a disposizione una piattaforma di E-commerce dedicata, al sito
http://professionisti.marsh.it/geometri
In occasione del primo accesso, ci si registra inserendo i propri dati
personali clicca su "Registrati". Con la registrazione si generano UserID e
Password da utilizzare per i futuri accessi.
E’ importante indicare in fase di registrazione dei propri dai
personali un indirizzo di email attiva e funzionante.
Come devo fare per acquistare una
polizza?
All'interno del modulo "Registrazione" deve essere inserito il "Codice
Adesione GGL0711, che permette di accedere ai prodotti riservati ai
“geometri/geometri laureati”.
Successivamente il professionista può accedere alla sua posizione
personale, tenendo traccia in ogni momento della documentazione precontrattuale e delle polizze stipulate.
Terminato il processo di acquisto attraverso la piattaforma, si producono i
seguenti documenti (che devono essere inoltrati a mezzo fax al numero
049.8285474 oppure scansionati all’indirizzo email
[email protected]):
lettera accompagnatoria
modulo di adesione debitamente firmato e datato in ogni sua parte
contabile bancaria attestante l'avvenuto pagamento (utilizzando le
coordinate bancarie e la causale indicati nel modulo "dati per il
bonifico")
NOTA BENE: qualora il professionista nei tre anni precedenti abbia
ricevuto richieste di risarcimento danni e/o sia a conoscenza di qualsiasi
circostanza o avvenimento che potrebbe causare l’insorgere di richieste di
risarcimento danni sarà necessario contattare i referenti Marsh, ai numeri
riportati in calce a questo documento, per un’offerta personalizzata.
Cosa devo fare in caso di sinistro?
Qual è la durata della polizza?
Marsh affianca ogni assicurato nella gestione del sinistro.
In caso di sinistro sarà necessario prendere immediatamente contatto con
Marsh al numero 049/8285461 o via e-mail (referente:
[email protected]).
Marsh come broker opera nell’interesse dell’Assicurato, assistendolo in
tutte le fasi di definizione del sinistro, dall’apertura della pratica alla
liquidazione.
La Polizza ha una durata annuale senza tacito rinnovo.
La scadenza sarà allineata alla prima tra le tre convenzionali ovvero
•
31 marzo
•
31 luglio
•
30 novembre
pertanto il premio all'adesione sarà pari al premio annuo, maggiorato
dell’eventuale rateo che verrà conteggiato per il periodo sino alla
prima scadenza favorevole.
In prossimità di ogni scadenza annuale, l’Assicurato riceverà una
comunicazione a mezzo e-mail con le istruzioni per il rinnovo.
E’ importante indicare in fase di registrazione dei propri dai
personali un indirizzo di email attiva e funzionante.
La garanzia “Postuma” tutela il professionista che cessa l’attività per tutte
le richieste di risarcimento danni che possano pervenire nei 3 anni
successivi alla cessazione dell’attività e riferite ad errori professionali
commessi nel periodo di validità della polizza.
Il costo sarà pari al 120% dell’ultimo premio annuo pagato ed il massimale
di polizza sarà considerato unico a prescindere dal numero di anni e dal
numero di richieste di risarcimento.
I Geometri professionisti che
cessano l’attività hanno interesse
ad acquistare la copertura? E chi è
già pensionato?
Potrà acquistare tale garanzia “postuma” quel professionista che prima
della cessazione dell’attività sia stato assicurato con la polizza proposta
con questo accordo.
Tale estensione è acquistabile anche dagli “aventi diritto”, in caso di
decesso del professionista assicurato.
Non è possibile acquistare l’estensione postuma per chi abbia già cessato
l’attività o si trovi già in pensione.
DOMANDE RELATIVE AL PREMIO
Come è calcolato il premio annuo?
Il fatturato di quale periodo viene
preso in considerazione?
Il Premio annuo viene calcolato sulla base del fatturato al netto IVA
dell’anno fiscale precedente e varia in funzione del massimale che si
desidera acquistare.
Esempio: per l’attivazione della copertura nel 2013, il fatturato netto IVA
da considerare come base di calcolo del premio sarà quello dell’anno
2012.
È prevista la regolazione del premio
a fine anno?
Non è prevista alcuna regolazione annua. I premi sono fissi per fasce di
fatturato.
Il premio finale coincide con quello pagato al momento della sottoscrizione
della polizza sulla base del fatturato dell’anno precedente.
DOMANDE RELATIVE ALLE GARANZIE
E’ possibile acquistare,
separatamente, i certificati relativi
alla ex merloni?
Sì, per chi ha acquistato la polizza RC Professionale
È coperta l’attività di
amministrazione condominiale?
Sì
È coperta l’attività di segretario dei
consorzi stradali?
Sì
È coperta l’attività di consulenza
fiscale (assistenza compilazione
unico, 730, ecc…)?
Sì
In caso di Incompetenza la polizza
mi tutela?
Quali sono le franchigie previste
dalla polizza?
Sì. La Polizza copre sino al 50% del massimale di RC Professionale
scelto, per sinistro e per anno, nei casi di Incompetenza purché si
realizzino tutte le seguenti condizioni:
1) la Richiesta di Risarcimento attenga ad un’attività per la quale sia stata
rilasciata un’autorizzazione ufficiale o titolo abilitativi alla progettazione,
rilasciati da parte degli organismi preposti
2) il valore dell’opera sia inferiore ad 1 milione di euro
3) venga accertata, con sentenza di qualsiasi ordine e grado di giudizio,
l’assenza delle competenze proprie delle attività professionali
dell’Assicurato
SEZIONE RC PROFESSIONALE:
La polizza prevede franchigia di € 500,00 per sinistro, che si eleva a €
5.000,00 nel caso di sinistri relativi a violazioni del Decreto Legislativo
81/2008.
Non sono previste franchigie per i sinistri riconducibili alle Estensioni
automatiche “Smarrimento di Documenti”, Comparizione davanti a un
tribunale, “Spese per il ripristino della Reputazione”, Spese di
Salvataggio”.
SEZIONE RCT CONDUZIONE UFFICIO + RCO
La franchigia prevista nella sezione RCT è pari ad Euro 250,00 per danni
a terzi mentre per la sezione RCO è pari ad Euro 2.500,00 per
danneggiato
Quanto è ampio il periodo di
retroattività garantito dalla polizza?
(es. “Se mi assicuro quest’anno e
viene avanzata richiesta di
risarcimento per un lavoro fatto nel
2008 sono coperto?”)
Professionista non precedentemente assicurato
Per chi NON è assicurato all’atto dell’acquisto della presente
assicurazione: 3 anni gratuiti, con possibilità di acquistare retroattività
ILLIMITATA con supplemento di premio.
Professionista assicurato per il medesimo rischio e nel periodo
subito antecedente la sottoscrizione di questa proposta senza
interruzione di continuità: La retroattività dovrà intendersi ILLIMITATA
(vale a dire possono essere denunciati sinistri relativi a errori commessi
prima dell’attivazione della polizza, sempre che gli stessi non derivino da
fatti o circostanze già note prima della sottoscrizione della polizza e/o
denunziati ad altra compagnia).
Qualora il Contraente sia uno Studio Associato (composto esclusivamente
da geometri/geometri laureati), per Assicurato, si intendono tutti i
professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte
in qualità di Associati dello Studio, purchè regolarmente iscritti al
relativo Albo professionale e ferma la data di retroattività stabilita nel
frontespizio di Polizza (oltre allo Studio Associato per le responsabilità
riconducibili allo stesso).
Qualora il Contraente sia uno studio associato, e solo per i soci in essere
alla data di rinnovo, la garanzia potrà essere estesa su richiesta anche
alla responsabilità civile personale dei singoli professionisti associati per
l’attività esercitata con propria partita IVA, a condizione che i relativi introiti
non siano in misura prevalente rispetto al fatturato totale dichiarato dallo
Studio Associato, e che vengano dichiarati congiuntamente al fatturato
dello studio.
Lavoro presso uno studio
Associato, come opera la polizza in
questo caso? (anche relativamente
al tema della retroattività)
La retroattività per l’attività svolta dal professionista socio con propria
partita Iva è così definita:
Professionista non precedentemente assicurato
la convenzione prevede in automatico gratuitamente 3 anni di retroattività
con possibilità di acquistare retroattività ILLIMITATA con supplemento di
premio
Professionista assicurato per il medesimo rischio e nel periodo
subito antecedente la sottoscrizione di questa proposta senza
interruzione di continuità
La retroattività dovrà intendersi illimitata (vale a dire possono essere
denunciati sinistri relativi a errori commessi prima dell’attivazione della
polizza, sempre che gli stessi non derivino da fatti o circostanze già note
prima della sottoscrizione della polizza e/o denunziati ad altra
compagnia).
Nel caso di cessazione di una o più persone assicurate, la garanzia si
intende automaticamente operante nei confronti dei subentranti senza
obbligo di comunicazione agli Assicuratori. La garanzia è prestata nel
limite del massimale convenuto, il quale resta unico ad ogni effetto anche
in caso di corresponsabilità dei suindicati professionisti con il contraente e
tra loro.
La presente scheda non costituisce contratto e non impegna il broker o l’assicuratore per il quale valgono le condizioni contrattuali
sottoscritte tra le parti. Leggere attentamente il fascicolo informativo di polizza fornito.
Step 1:
Registrazione ed inserimento dati personali
http://professionisti.marsh.it/geometri
Al primo accesso è necessario registrarsi nell’area Benvenuto in Marsh, inserire:
• l’indirizzo email cui invieremo tutte le comunicazioni di riscontro
• una password a scelta
Fatto questo si avrà accesso alla prima pagina titolata Registrati, in cui si dovranno
inserire i dati personali
Sono previste due sezioni separate per Tipo Utente:
- Persona Fisica/Lavoratore Autonomo
- Persona Giuridica/Studi professionali
MARSH
1
1. Prendere visione delle Informative Commerciali e scegliere se acconsentire o meno
2. Inserire:
- il Codice Adesione GGL0711
- la provincia del Collegio Professionale in cui è iscritto
- il numero di Iscrizione all’Albo professionale
3. Prendere visione delle Informative Privacy e cliccare su “accetto” per
acconsentire al trattamento dei dati personali
4. Click su Salva e
5. Click su Registrati
L’operazione di registrazione è ora completata
Riceverete una email di conferma
MARSH
2
Step 2: Area Personale – accesso ai prodotti
Completata la Registrazione si giunge all’Area Personale Benvenuto, Sig. XXX
distinta in 4 sezioni:
1. I miei dati: area per verifica e modifica dei propri dati
2. Preventivi: l’utente potrà visualizzare il preventivo e la documentazione precontrattuale (Fascicolo Informativo)
Da qui potrà inoltre procedere all’acquisto in una fase successiva
Ordini: l’utente potrà visualizzare il Suo ordine in attesa di incasso del premio da parte
di Marsh SpA
Portfolio: l’utente avrà sempre a disposizione la visualizzazione delle coperture
assicurative attivate, corredate della relativa documentazione
* Prosegui con click su Dettagli, dove troverete una breve descrizione del prodotto. Poi
click su Procedi alla quotazione per ottenere un preventivo
MARSH
3
Si è giunti all’area Quotazione – Polizza Responsabilità Civile Professionale
Completa
Il primo step di navigazione è la Descrizione del rischio, per poi accedere a
Configurazione prodotto e infine a Riepilogo e quotazione.
L’utente dovrà inserire i dati tecnici per descrivere il rischio. Per chiarimenti clicca su
Le informazioni richieste sono:
•
fascia di fatturato (complessivamente per tutte le attività svolte ai sensi del presente
contratto), al netto IVA relativi all’anno fiscale precedente a quello di attivazione
•
•
Indicazioni sulla precedente copertura assicurativa per il medesimo rischio
scelta della modalità di ricezione della documentazione pre-contrattuale (carta, pdf o
entrambi)
conferme varie.
•
Poi click su Avanti, per avere accesso all’area di Configurazione prodotto
MARSH
4
Qui si riassumono le principali caratteristiche della copertura RC Professionale.
L’Utente sceglie:
•
il massimale per la polizza RC Professionale e
•
Le varie estensioni della polizza disponibili:
- Retroattività illimitata per chi non ha medesima polizza avente scadenza contestuale
con la data di effetto della presente
- Estensione per attività con singola partita Iva per Soci Studi Associati
Poi click su Avanti
MARSH
5
L’utente indicherà la data che desidera come decorrenza delle coperture assicurative avendo
cura di osservare che la stessa decorrerà da tale data solo nel caso in cui, entro tale
termine,venga eseguito anche il pagamento; in caso contrario sarà necessario effettuare un
nuovo preventivo/ordine.
La scadenza sarà allineata alla prima tra le tre convenzionali ovvero
• 31 marzo
• 31 luglio
• 30 novembre
pertanto il premio all'adesione sarà pari al premio annuo, maggiorato dell’eventuale
rateo che verrà conteggiato per il periodo sino alla prima scadenza favorevole.
Click su calcola il prezzo per avere visione del preventivo
MARSH
6
Riepilogo e quotazione
Esposizione dei dettagli delle opzioni scelte dall’utente durante la navigazione e del costo
assicurativo complessivo.
L’utente potrà scegliere se:
- salvare il solo preventivo. Click su: salva il preventivo o
- acquistare il prodotto. Click su: procedere all’acquisto.
MARSH
7
Avviso per l’utente che sta procedendo alla conclusione del contratto assicurativo con
intermediazione a distanza.
“Si sta procedendo alla conclusione del contratto assicurativo con intermediazione a
distanza. Si ricorda che nessun contratto di assicurazione si intenderà perfezionato,
ovvero valido ed efficace, in caso di mancato pagamento e di mancata restituzione
della modulistica firmata e che in ogni caso può essere esercitato il diritto di recesso
entro 14 giorni dal pagamento”
Click su Avanti
Si visualizza la modalità di pagamento
Click su Acquista per avere le modalità di conclusione dell’iter
MARSH
8
Step 3: Conclusione della procedura
L’utente trova:
- Modulo di bonifico complessivo di coordinate bancarie, causale obbligatoria da
utilizzare e importo da versare
- Modulo di adesione per la copertura RC Professionale
- Lettera accompagnatoria predisposta per l’inoltro del modulo di adesione e della
contabile di pagamento
L’operazione di creazione dell’ordine è ora completata.
L’utente riceverà una email a conferma.
Seguire l’iter indicato in questa pagina per attivare le garanzie
MARSH
9
Marsh S.p.A. - Sede Legale: Viale Bodio, 33 - 20158 Milano - Tel. 02 48538.1 - www.marsh.it
Cap. Soc. Euro 520.000,00 i.v. - Reg. Imp. MI - N. Iscriz. e C.F.: 01699520159 - Partita IVA: 01699520159 - R.E.A. MI - N. 793418 Iscritta al R.U.I. - Sez. B / Broker - N. Iscriz. B000055861
Società soggetta al potere di direzione e coordinamento di Marsh International Holdings Inc., ai sensi art. 2497 c.c.
GEOMETRI 2013
POLIZZA TUTELA LEGALE
Scheda Informativa
Contraente/Assicurato
Limite di risarcimento –
Massimale
Geometra, Studio Associato tra Geometri o Società tra Professionisti (S.T.P.)
A scelta dell’Iscritto Euro 20.000,00 o Euro 40.000,00
All’interno del massimale sono compresi:
o diritti e onorari dell’avvocato; spese di viaggio dell’avvocato; spese di
viaggio dell’assicurato; spese per CTU/Perito di parte
Attività assicurata
Attività Professionale di Geometra/Geometra laureato
Retroattività
Estensione Territoriale
Italia, San Marino, Città del Vaticano
Eventi assicurati
Come in corso se esiste polizza per il medesimo rischio avente scadenza contestuale
con la data di effetto della presente proposta
Anni 1 se non esiste polizza per il medesimo rischio avente scadenza contestuale con
la data di effetto della presente proposta o se mai stato assicurato in precedenza per il
medesimo rischio
Estensioni particolari
Procedimenti penali per reato colposo e doloso, incluso il “patteggiamento” (art. 444
e ss. Codice Penale)
Illeciti Amministrativi: la garanzia comprende il ricorso avverso una sanzione
amministrativa pecuniaria emessa nei confronti dell’Assicurato
Costi per la tutela dell’assicurato per il ricorso avverso qualsiasi provvedimento
amministrativo derivante da inosservanza delle disposizioni dei decreti legislativi:
81/2008 codice sicurezza; 196/2003 codice privacy; 152/2006 codice ambiente
Violazione di norme fiscali, tributarie e amministrative: la copertura comprende la
difesa in procedimenti penali che traggono origine da violazioni in materia fiscale,
tributaria o amministrativa con massimale di Euro 20.000.
Delitti nell’ambito della circolazione stradale: la copertura comprende la difesa in
procedimenti penali originati da violazioni di legge o illeciti amministrativi collegati
alla circolazione stradale con massimale di Euro 20.000.
Franchigie
Euro 500,00 per sinistro
Premio
Predeterminato su fasce di fatturato con il massimo di Euro 500.000,00
Per fatturati superiori ad Euro 500.000,00: quotazione specifica
Regolazione su fatturato
Nessuna: i premi sono fissi per fascia di fatturato
Durata Polizza
Annuale senza tacito rinnovo
Società Assicuratrice
ROLAND Rechtsschutz – Versicherungs – AG
Rappresentanza Generale per l’Italia – Piazza E. Duse, 2, 20122 Milano
PER QUALSIASI
INFORMAZIONE
http://professionisti.marsh.it/geometri (Codice di Adesione GGL0711)
Contact Center: 02.48538880
La presente scheda non costituisce contratto e non impegna il broker o l’assicuratore per il quale valgono le condizioni contrattuali
sottoscritte tra le parti. Leggere attentamente il fascicolo informativo di polizza fornito.
REGOLAMENTO ISVAP n. 5/2006 – INFORMATIVA PRECONTRATTUALE
ALLEGATO 7A - COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI
INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI
Ai sensi delle disposizioni del D.lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e del Regolamento
ISVAP n. 5/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell’esercizio
dell’attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari:
a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto,
consegnano al contraente copia del documento (Allegato 7B del Regolamento ISVAP) che contiene
notizie sull’intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela
del contraente;
b) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto,
illustrano al contraente – in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile – gli elementi
essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di
copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile
a fornire un’informativa completa e corretta;
c) sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e
previdenziale del contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua
propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono
utile;
d) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni
richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di
volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto
dall’intermediario non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell’inadeguatezza;
e) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle
vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
f) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di
pagamento:
1.
assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati
all’impresa di assicurazione per conto della quale operano o a quella di cui sono distribuiti i
contratti oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
2.
ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico,
che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3.
denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo
responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo
assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni col limite di
750 (settecentocinquanta) euro annui per ciascun contratto.
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Unico 7A-7B
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ALLEGATO 7B - INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA
PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO
Ai sensi della vigente normativa, l’intermediario assicurativo ha l’obbligo di consegnare al contraente il presente
documento che contiene notizie sull’intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti
di tutela del contraente. L’inosservanza dell’obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative pecuniarie e
disciplinari.
Informazioni relative alla polizza
CONTRAENTE:
RAMO:
IMPRESA DI ASSICURAZIONE (Delegataria):
NUMERO DI POLIZZA:
GEOMETRA/GEOMETRA LAUREATO
RC PROFESSIONALE
AIG EUROPE LIMITED
IFL0004942.EMITTENDA
PARTE I – Informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto con il contraente
a) Dati relativi all’intermediario persona fisica
Nome e Cognome:
Qualifica: (barrare solo la voce che interessa)
Marco Oliveri
 Responsabile dell’attività di
intermediazione
Iscritto al R.U.I. nella Sezione: (barrare solo la voce che interessa)

Data e numero d’iscrizione nel R.U.I.:
dal 04.08.2009 con il nr. B000004485
Telefono:
Fax:
E-mail:
010.8373933
010.8373932
[email protected]
□ Addetto all’attività di intermediazione
Sez. B - □ Sez. E
b) Dati relativi all’intermediario persona giuridica per la quale è svolta l’attività di intermediazione
Marsh S.p.A.
Sede Legale: Viale Bodio, 33 – 20158 Milano
Iscritta dal 12.03.2007 alla Sez. B del R.U.I. con il nr. B000055861
Sito internet: www.marsh.it
Altre sedi operative
Via Montebello, 2 – 40121 Bologna
Tel. 051 42171.11 Fax 051 42171.17
Via Cefalonia, 55 – 25124 Brescia
Tel. 030 22087.11 Fax 030 22087.40
Via San Lucifero, 65 – 09125 Cagliari
Via Androne, 5 – 95124 Catania
Tel. 095 25037.11 Fax 095 25037.26
Via Dante, 134 – 26100 Cremona
Tel. 0372 5670.1 Fax 0372 5670.44
Viale Padre Santo, 5 – 16122 Genova
Tel. 010 83739.1 Fax 010 83739.32
Viale Lancetti, 43 – 20158 Milano
Tel. 02 48538.1 Fax 02 48538.326
Piazza Vilfredo Pareto, 3 – 46038 Mantova
Tel. 0376 2542.11 Fax 0376 2542.44
Piazza Municipio, 84 – 80133 Napoli
Tel. 081 79052.11 Fax 081 79052.22
Via San Crispino, 114 – 35129 Padova
Tel. 049 82854.11 Fax 049 8070776
Via Veneto, 16 – 56127 Pisa
Tel. 050 550147 Fax ===
Piazza Marconi, 25 – 00144 Roma
Tel. 06 54516.1 Fax 06 5919718
Via Cavour, 1 – 10123 Torino
Tel. 011 56547.1 Fax 011 542215
Via Marsala, 181 – 91100 Trapani
Tel. 0923 546438 Fax 0923 546438
Via Gemona, 35 – 33100 Udine
Tel. 0432 2413.1 Fax 0432 2413.30
Via Centro, 11 – 37133 Verona
Tel. 045 4858949 Fax ===
Viale G. Matteotti, 57 – 89900 Vibo Valentia
Tel. 0963 991899 Fax 0963 991899
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Unico 7A-7B
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L’autorità che in Italia ha competenze di vigilanza sul settore assicurativo e riassicurativo è ISVAP, con sede in
Roma 00187 - Via del Quirinale, 21.
Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario possono essere controllati visionando il Registro
Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (R.U.I.) sul sito internet dell’ISVAP (www.isvap.it).
PARTE II – Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto di interessi
Si elencano, di seguito, le imprese di assicurazione di cui Marsh & McLennan Risk Capital Holdings, società del gruppo
MMC, detiene direttamente o indirettamente una partecipazie superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto:
-
Perils AG
12,50%
Non vi sono imprese di assicurazione o imprese controllanti di un’impresa di assicurazione che detengano una
partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di Marsh S.p.A..
L’intermediario, i cui dati sono riportati nella tabella di cui alla PARTE I, lettera a), non detiene una partecipazione diretta
o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un’impresa di assicurazione.
Marsh S.p.A., in qualità di broker assicurativo, fornisce consulenze basate su un’analisi imparziale.
Marsh S.p.A., in qualità di broker assicurativo, agisce in assenza di obblighi contrattuali che le impongano di offrire
esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione. Il contraente ha, in ogni caso, il diritto di richiedere
l’elenco delle imprese di assicurazione con cui Marsh S.p.A. opera (contattare il numero telefonico 02.48538372).
PARTE III – Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente
•
•
•
•
•
I premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle
imprese, se regolati per il tramite dell’intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal
patrimonio dell’intermediario stesso.
L’attività di intermediazione è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i
danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell’intermediario o da negligenze, errori
professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l’intermediario deve
rispondere a norma di legge.
Il contraente, inoltre, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, ha facoltà di inoltrare
reclamo per iscritto a Marsh S.p.A.; il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del
reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell’intermediario entro il termine massimo di
quarantacinque giorni, può rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale n. 21 – 00187
Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo medesimo.
E’ presente anche la possibilità per gli assicurati di rivolgersi al Fondo di Garanzia per l’attività dei mediatori di
assicurazione e di riassicurazione (c/o ISVAP - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma - Tel. +39 06/421.331),
per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall’esercizio dell’attività di intermediazione, il
quale non sia stato risarcito dall’intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la suddetta
polizza di assicurazione della responsabilità civile.
Marsh S.p.A.: (barrare solo la voce che interessa)
 è autorizzata all’incasso dei premi e/o al pagamento delle somme dovute agli assicurati in forza di un
accordo sottoscritto con l’impresa di assicurazione indicata nelle “Informazioni relative alla polizza”, di cui a
pagina 1. Conseguentemente, il pagamento del premio eseguito in buona fede a Marsh S.p.A. e/o ai suoi
collaboratori si considera effettuato direttamente all’impresa di assicurazione, con effetto liberatorio per il
contraente/assicurato e conseguente impegno dell’impresa (e delle eventuali imprese coassicuratrici, nel
caso di polizza in coassicurazione) a garantire la copertura assicurativa in oggetto.
□
non è autorizzata ad incassare i premi e/o al pagamento delle somme dovute agli assicurati.
Conseguentemente, il pagamento del premio eseguito in buona fede a Marsh S.p.A. non ha effetto liberatorio
per il contraente/assicurato, e non impegna l’impresa di assicurazione (né le eventuali imprese
coassicuratrici, nel caso di polizza in coassicurazione) a garantire la copertura assicurativa in oggetto.
•
Salvo prova contraria a carico dell’impresa o dell’intermediario, le somme dovute agli assicurati ed agli altri
aventi diritto a prestazioni assicurative si considerano effettivamente percepite dall’avente diritto solo con il
rilascio di quietanza scritta.
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FASCICOLO
INFORMATIVO
(ai sensi degli Artt.30 e segg. del Reg. IVASS n° 35 del 26/05/2010)
Contratto di assicurazione Responsabilità Civile Professionale Geometri e Geometri
Laureati
Il presente Fascicolo Informativo, contenente:
a) Nota Informativa;
b) Condizioni di Assicurazione;
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista,
della proposta di assicurazione.
Prima della sottoscrizione, leggere attentamente la Nota Informativa.
AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l’Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051
Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260
Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.478
NOTA INFORMATIVA DANNI
Data dell’ultimo aggiornamento dei dati contenuti nella presente Nota Informativa: 01/03/2011
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto
non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della
polizza.
Ai sensi dell’art. 166 del Codice delle Assicurazioni e dell’articolo 31 del Regolamento IVASS n. 35 del 26 maggio
2010, la presente Nota Informativa riporta in grassetto le clausole che prevedono rischi, oneri e obblighi a carico
del Contraente o dell’Assicurato, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze,
nonché le informazioni qualificate come “Avvertenza” dal Regolamento IVASS n. 35.
I termini utilizzati nella presente nota informativa assumono il significato definito nell’ambito delle
condizioni di assicurazione. Il presente documento non può in ogni caso derogare quanto espressamente
previsto nell’ambito delle Condizioni di Polizza che prevarranno sulla nota informativa. Eventuali
pattuizioni in deroga o in aggiunta a quanto previsto nel presente documento possono essere contenute
nelle appendici integrative e/o negli allegati alle condizioni di polizza.
A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ASSICURATORE
1. Informazioni Generali
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•
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AIG Europe Limited. Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260. Sede legale: The AIG
Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito.
La presente polizza di assicurazione è emessa da AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per
l’Italia, filiale con sede in Via della Chiusa, 2, 20123, Milano, Italia, Tel: +39 02.36.90.1 - Fax 02 36 90 222.
Sito web: http://www.aig.co.it
Indirizzo e-mail: [email protected]
AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per l’Italia è soggetta alla vigilanza dell’autorità di
vigilanza per il mercato assicurativo inglese Financial Services Authority. AIG Europe Limited è autorizzata
ad operare in Italia in regime di stabilimento ed il numero di iscrizione all’Albo delle Imprese di
assicurazione è I00106. I regimi normativi vigenti in altri Paesi in cui opera AIG Europe Limited –
Rappresentanza Generale per l’Italia potrebbero discostarsi del tutto o in parte da quello esistente nel
Regno Unito. L’attività di AIG Europe Limited sul mercato italiano è regolamentata dall’IVASS.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Assicuratore1
•
•
1
L’ammontare del patrimonio netto di AIG Europe Limited è pari a £1.188 milioni (€ 1.387 milioni), di cui la
parte relativa al capitale sociale è pari a £98 milioni (€115 milioni) e la parte relativa alle riserve patrimoniali
ammonta a £1.090 milioni (€ 1.272 milioni)
L’indice di solvibilità della compagnia, inteso come il rapporto tra il margine di solvibilità disponibile e
l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari al 466%. Questo coefficiente
I dati sono relativi all’ultimo bilancio approvato.
AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l’Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051
Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260
Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.478
è basato sul requisito patrimoniale minimo introdotto dal regime Solvency 1, ottenuto sulla base del
Regulatory Return presentato a fine anno dalla compagnia.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Il contratto di assicurazione è stipulato senza la formula del tacito rinnovo.
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
Nei limiti ed alle condizioni di contratto, la presente Polizza, Professionguard - Geometri, prevede le seguenti
garanzie.
A: Responsabilità civile professionale. L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l`Assicurato per tutti i Danni
derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per qualsiasi Errore professionale commesso
dall'Assicurato.
B: Danni a Cose e/o a persone. L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l`Assicurato a seguito di Richiesta di
risarcimento avanzata per Danni a cose e/o Danni alle persone direttamente derivanti da Errore professionale
commesso dall'Assicurato.
C: Interruzioni o sospensioni di attività di Terzi. L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l`Assicurato per tutti i
Danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per interruzioni o sospensioni (totali o parziali), mancato o
ritardato inizio di attività in genere esercitate da Terzi derivante da un Errore professionale di un Assicurato..
D: Responsabilità contrattuale o ritardo. L’Assicuratore si obbliga a tenere indenne l’Assicurato per tutti i Danni
derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per:
(i) responsabilità contrattuale, impegno o garanzia, salvo il caso in cui l’Assicurato (a) abbia volontariamente
assunto tale responsabilità, impegno o garanzia e (b) non sarebbe stato altrimenti ritenuto responsabile in
assenza di tale impegno o garanzia od obbligo; oppure
(ii) ritardo di esecuzione, mancata esecuzione o mancato completamento di Attività professionali derivanti da
un Errore professionale di un
Assicurato.
E: Proprietà intellettuale. L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l`Assicurato per tutti i Danni derivanti da
qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per qualsiasi Violazione dei diritti di proprietà intellettuale commessa
dall'Assicurato.
F: Diffamazione. L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l`Assicurato per tutti i Danni derivanti da qualsiasi
Richiesta di risarcimento avanzata per un atto diffamatorio commesso senza dolo dall`Assicurato.
G: Azioni dolose/fraudolente del Dipendente. Fermo quanto sopra, l'Assicuratore si obbliga a tenere indenne
l`Assicurato, che non sia l'autore materiale dell’atto, per tutti i Danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento
avanzata per Azioni dolose/fraudolente di qualsiasi Dipendente.
H: Costi di difesa. L’Assicuratore ha il diritto di assumere il controllo della difesa contro qualsiasi Richiesta di
risarcimento. In osservanza del disposto di cui all’articolo 1917 del codice civile, i Costi di difesa saranno a carico
dell’Assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata.
Nei limiti ed alle condizioni di polizza, sono inoltre previste le seguenti estensioni delle sopramenzionate garanzie:
- Decreto legislativo 81/2008. L’assicurazione è operante per le responsabilità poste a carico dell’Assicurato dalla
normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polvere e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori
sui luoghi di lavoro, alla stregua del decreto legislativo 81/2008.
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- Spese per il ripristino della reputazione. L`Assicuratore rimborserá le Spese per il ripristino della reputazione
sostenute dall`Assicurato in conseguenza di una Richiesta di risarcimento avanzata nei suoi confronti.
- Spese di salvataggio. l`Assicuratore rimborserá l`Assicurato per i costi sostenuti al fine di prevenire o mitigare
le dirette consequenze di un Errore Professionale.
- D.M. 180/2010. l’Assicurazione è operante per le responsabilità poste a carico dell’Assicurato derivanti dalle
attività di conciliazione e arbitrato ai sensi del D.M. 180/2010.
Si rinvia agli articoli 1, 2.1, 2.5, 2.7, 2.10, 2.11 e 6.2 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio
delle singole prestazioni, con particolare riguardo ai relativi limiti ed alle condizioni di attivazione ed operatività.
Avvertenza:
Le garanzie summenzionate sono soggette a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni, che
possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell’indennizzo. A tal proposito, si richiama
l’attenzione sul contenuto del Frontespizio e degli articoli 1, lett. D), 2.2, 2.3, 2.7, 2.9, 2.10, 3, 4, 5.4, 6.2
6.3, 6.4, 6.6, 9.2, 9.4 e 9.8 delle Condizioni di Assicurazione.
Avvertenza:
La presente polizza è stipulata secondo la modalità claims made. Pertanto, la presente polizza vale per le
Richieste di risarcimento (i) presentate per la prima volta agli Assicurati e (ii) comunicate per iscritto
all`Assicuratore durante il Periodo di validita’ della polizza, o il Periodo di osservazione (ove applicabile)
a condizione che le stesse non si riferiscano ad Atti giá denunciati ad altro assicuratore Si rinvia al
Frontespizio della Polizza, nonché agli articoli 4.14 e 9.2 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti
di dettaglio.
Avvertenza:
Le garanzie summenzionate sono soggette a massimali, franchigie e limiti di indennizzo. A tal
proposito, si richiama l’attenzione sul contenuto dei punti 5 e 6 del Frontespizio della Polizza, nonché
degli articoli 1, lett C), 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.10, 8 e 9.4 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di
dettaglio.
Di seguito, è fornita un esemplificazione numerica del meccanismo di applicazione di franchigia:
Massimale:
€ 1.000.000
Richiesta di risarcimento
€ 500.000
Franchigia
€ 1.000
Danno liquidabile
€ 499.000
4. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alla circostanza del rischio-Nullità
Avvertenza:
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato, relativamente a circostanze che
influiscono sulla valutazione del rischio, rese in sede di conclusione del contratto o in occasione dei
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Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260
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successivi rinnovi, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la
cessazione del contratto di assicurazione. Si rinvia all’articolo 7.1 della polizza per gli aspetti di dettaglio.
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
Il Contraente e/o l’Assicurato devono dare comunicazione scritta all’Assicuratore di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall’Assicuratore possono comportare la perdita totale o
parziale del diritto all’indennizzo nonché la cessazione del contratto ai sensi dell’art. 1898 Codice Civile.
Il Contraente e/o l’Assicurato devono dare comunicazione scritta all’Assicuratore di ogni diminuzione del rischio. Ai
sensi dell’art. 1897 del Codice Civile, la diminuzione del rischio può comportare il pagamento di un premio minore
alla scadenza successiva e la facoltà di recesso da parte dell’Assicuratore.
Di seguito, sono indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcune circostanze che possono
costituire un aggravamento del rischio:
a) incremento dell’attività di consulenza nell’ambito del D. Lgs 81/2008
b) acquisizione o costituzione di una nuova società controllata
Di seguito, sono indicate a titolo esemplificativo alcune circostanze che possono costituire una
diminuzione del rischio:
a) cessazione dell’attività di consulenza nell’ambito del D. Lgs 81/2008
b) riduzione significativa degli incarichi derivanti da incarico di addetto alla sicurezza
6. Premi
Il premio è unico ed è dovuto per intero per il periodo assicurativo in corso.
Avvertenza:
Non sono previsti sconti di premio standardizzati a condizioni predeterminate da parte dell’Assicuratore o
dell’Intermediario.
7. Rivalse
Avvertenza:
Non è previsto un diritto di rivalsa di Chartis nei confronti dell’Assicurato per quanto indennizzato a terzi ai
sensi delle Condizioni di Assicurazione, salvo il caso in cui l’Assicuratore (su richiesta dell’Assicurato)
liquidi un risarcimento danni nei confronti di terzi, operando poi in via di rivalsa nei confronti
dell’Assicurato per il recupero della relativa franchigia.
8. Diritto di recesso
Avvertenza:
Nel caso in cui un Assicurato dia comunicazione o chieda il risarcimento di Perdite pecuniarie in base
alla presente polizza sapendo che tale comunicazione o richiesta di risarcimento è in tutto o in parte
falsa o fraudolenta in ordine all'ammontare del danno o ad altri elementi, dette Perdite pecuniarie si
intenderanno integralmente escluse dalla copertura assicurativa e l'Assicuratore avrà il diritto di
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scegliere se, a sua discrezione, limitarsi a rigettare il sinistro o recedere dal contratto con effetto
immediato. Si rimanda all’articolo 5.4 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Ai sensi dell’art. 67- duodecies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (“Codice del
Consumo”), il Contraente dispone di 14 giorni per recedere dal contratto, senza penali e senza doverne
indicarne il motivo. Il termine decorre dalla data di conclusione del contratto. Il recesso si esercita
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inviarsi all’indirizzo dell’Assicuratore. In
caso di esercizio del diritto di recesso, l’impresa trattiene la frazione di premio relativa al periodo in cui
il contratto ha avuto effetto, nonché le imposte sul premio. Qualora il diritto di recesso non sia
esercitato, il contratto diviene definitivamente vincolante per le parti.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il
fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile.
Nell’assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il
risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro di questo l’azione.
In caso di sinistro, in caso di inadempimento dell’obbligo di darne avviso nei termini previsti dal contratto di
assicurazione, l’Assicurato può decadere, in tutto o in parte, dal diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 Codice
Civile.
10. Legge applicabile al contratto
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.
11. Regime fiscale
Gli oneri fiscali relativi al contratto di assicurazione sono a carico del Contraente.
I premi di tutte le garanzie prestate dal contratto di assicurazione sono soggetti all’imposta del 22,25%.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri - Liquidazione dell’indennizzo
Avvertenza:
L'Assicurato deve, come condizione essenziale per l'insorgere degli obblighi dell'Assicuratore in base alla
presente polizza, trasmettere non appena ne sia venuto a conoscenza e durante il Periodo di validità della
polizza o durante il Periodo di osservazione, una comunicazione scritta all'Assicuratore – mediante lettera
raccomandata all’indirizzo indicato al punto 12 del Frontespizio di Polizza - informandolo di qualsiasi
Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei suoi confronti. Si rinvia all’articolo 5.1 per gli
aspetti di dettaglio.
Nel caso in cui, durante il Periodo di validità della polizza o il Periodo di osservazione, un Assicurato venga
a conoscenza di fatti o circostanze che possano dare origine ad una Richiesta di risarcimento, potrà darne
comunicazione scritta all’Assicuratore. Si rinvia all’articolo 5.3 per gli aspetti di dettaglio.
È condizione essenziale per la copertura assicurativa il fatto che nessun Assicurato ammetta o si assuma
alcuna responsabilità, stipuli alcun accordo per una composizione stragiudiziale, accetti una sentenza di
condanna o si accolli Costi di difesa senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Assicuratore.
A tal proposito, si richiamano gli articoli 5 e 6 della Polizza per gli aspetti di dettaglio.
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13. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto
all’Assicuratore ed indirizzati a:
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Servizio Reclami
Via della Chiusa, 2 – 20123 Milano - Fax 02 36 90 222
e-mail: [email protected]
Sarà cura della Compagnia comunicare gli esiti del reclamo entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di
ricevimento del reclamo stesso.
In conformità al disposto del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008, potranno essere presentati
direttamente a:
IVASS
Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo
Servizio Tutela degli Utenti
Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma
•
•
eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri, ma relativi alla mancata
osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione, nonché delle
norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi;
i reclami già presentati direttamente all’Assicuratore e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di
quarantacinque giorni dal ricevimento da parte della compagnia stessa o che abbiano ricevuto una risposta
ritenuta non soddisfacente.
Il nuovo reclamo dovrà contenere:
a)
b)
c)
d)
e)
nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
breve descrizione del motivo di lamentela;
copia del reclamo presentato all’Assicuratore e dell’eventuale riscontro della stessa;
ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze.
In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l’IVASS, ai fini dell’avvio dell’istruttoria, entro il
termine di novanta giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di
cui alla lettera a), l’integrazione dello stesso con gli elementi mancanti.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si
ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi
conciliativi ove esistenti.
Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l’Autorità
Giudiziaria.
Nel caso in cui le Parti si siano accordate per una legislazione diversa da quella italiana,
l’organo incaricato di esaminare gli eventuali reclami sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione
prescelta e l’IVASS faciliterà le comunicazioni tra l’autorità competente e il Contraente Arbitrato.
Nei casi di cui sopra, l’esponente potrà altresì presentare reclamo direttamente al Médiateur de la Fédération
Française des Sociétés d'Assurances (FFSA – organismo di diritto francese competente per la ricezione dei
reclami concernenti le imprese di assicurazione francesi) - 26 boulevard Haussmann, 75009 Paris, Francia, Tel. +
(00 33) 1 45 23 40 71, Fax + (00 33) 1 45 23 27 15, e-mail: [email protected]. In alternativa
potrà indirizzare il reclamo all’IVASS, all’indirizzo sopra indicato, che provvederà all’inoltro all’FFSA, con il
preventivo consenso dell’esponente in caso di oneri aggiuntivi per lo stesso. In caso di inoltro, la risposta del
sistema competente è tempestivamente trasmessa dall’IVASS all’esponente.
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14. Arbitrato
Tutte le controversie relative al presente contratto di assicurazione e ad esso connesse sono rimesse ad un
arbitrato rituale in diritto regolato dalla legge italiana. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all’articolo 9.6.
Avvertenza:
Resta sempre salva la possibilità per l’Assicurato di adire la competente Autorità Giudiziaria.
GLOSSARIO
Il presente paragrafo della Nota Informativa contiene ed esplica i termini tecnici comunemente utilizzati in un
contratto assicurativo, che il Contraente potrà utilizzare per una migliore comprensione del contratto di
assicurazione.
Si avverte che i termini di seguito riportati non assumono alcun significato ai fini dell’interpretazione del contratto di
assicurazione, in relazione al quale avranno rilevanza unicamente le Definizioni di cui alle Condizioni di
Assicurazione.
Assicurato
nei rami danni, la persona nell'interesse della quale è stipulato il contratto nonché
titolare del diritto all'eventuale indennizzo.
Assicurazione
l’operazione con cui un soggetto (Assicurato) trasferisce ad un altro soggetto
(Società) un rischio al quale egli è esposto.
Codice delle Assicurazioni il Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come successivamente modificato.
Contraente
il soggetto che stipula l'assicurazione e si obbliga a pagare il premio. Il Contraente
può non coincidere con l’Assicurato. Le due figure coincidono quando il Contraente
assicura un interesse di cui è titolare (ad esempio, un bene di sua proprietà).
Danno indennizzabile
danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di
eventuali scoperti, franchigie e limiti di indennizzo.
Franchigia
l'importo prestabilito, dedotto dal danno indennizzabile, che l'Assicurato tiene a suo
carico e per il quale l’Assicuratore non riconosce l’indennizzo.
Indennizzo
la somma dovuta dall’Assicuratore all’Assicurato in caso di sinistro.
IVASS
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. Ente di diritto pubblico cui spetta il
controllo sulle imprese di assicurazione, nonché sugli intermediari di assicurazione
(agenti e i broker) e sui periti per la stima dei danni ai veicoli
Massimale
l’obbligazione massima dell’Assicuratore per sinistro e/o per periodo assicurativo
prevista per una specifica garanzia.
Polizza
il documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione.
Premio
il prezzo che il Contraente paga per acquistare la garanzia offerta dall’Assicuratore.
Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia.
I premi possono essere: unici, periodici, unici ricorrenti.
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Risarcimento
la somma dovuta dall’Assicurato al terzo danneggiato in caso di sinistro.
Rischio
la probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne.
Rivalsa
il diritto che spetta all’Assicuratore nei confronti dell’Assicurato e che consente
all’Assicuratore di recuperare dall’Assicurato gli importi pagati ai terzi danneggiati,
nei casi in cui essa avrebbe avuto contrattualmente il diritto di rifiutare o di ridurre la
propria prestazione.
Sinistro
il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Assicuratore
La società assicuratrice esercente professionalmente e in forma esclusiva l’attività
assicurativa, autorizzata dall’IVASS e sottoposta alla sua vigilanza.
Surrogazione
la facoltà dell’Assicuratore che abbia corrisposto l’Indennizzo di sostituirsi
all’Assicurato nei diritti verso il terzo responsabile, qualora il danno dipenda dal fatto
illecito di un terzo.
AIG Europe Limited. Rappresentanza Generale per l’Italia è responsabile della veridicità e della
completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
AIG EUROPE LIMITED
Rappresentanza Generale per l’Italia
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ProfessionGuard
Geometri e Geometri Laureati
Polizza di Responsabilitá
Civile Professionale
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FRONTESPIZIO DI POLIZZA
POLIZZA N.:
ARTICOLI
1.
Contraente
2.
Indirizzo del Contraente
3.
Attività professionali
4.
Periodo di validitá della polizza
Dalle ore 24.00 del <Inception date>
Alle ore 24.00 del < Expiry date>
5.
Massimale
6.
Franchigia
Massimale aggregato per Periodo di validitá della polizza per
tutte le Perdite pecuniarie di tutti gli Assicurati: <X> €
I seguenti sottolimiti sono parte del, e non in
aggiunta al, Massimale aggregato sopra indicato:
€
€ 500,00 (per ogni e ciascuna Richiesta di Risarcimento) ad
eccezione dell’attività riconducibile al D.Lgs 81/2008 per la
quale è pari ad € 5.000,00 (per ogni e ciascuna Richiesta di
Risarcimento)
7.
Data di retroattività
Come indicato al punto 9.2 del testo di polizza
8.
Estensione territoriale
Europa
9.
Formazione del Premio
Premio imponibile €< X >
Imposte €< X >
Premio lordo €< X >
10. Intermediario
<Broker Name and Code>
11. Assicuratore
AIG Europe Limited
12. Indirizzo a cui inviare le
comunicazioni
Marsh S.p.A.
Via San Crispino, 114
35129 Padova (PD)
L’Assicuratore sarà obbligato a pagare l’indennizzo per le Perdite pecuniarie soltanto qualora:
(i) l’Atto si sia verificato per la prima volta in corrispondenza della Data di retroattività oppure
in tempo successivo; (ii) l`Atto sia stato commesso esclusivamente nell'adempimento o nel
mancato adempimento di Attività professionali; e (iii) la Richiesta di risarcimento sia avanzata
per la prima volta da Terzi nei confronti dell`Assicurato durante il Periodo di validità della
polizza (formula assicurativa “claims made”) o il Periodo di osservazione ove previsto.
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Ai sensi dell’art. 166 del Codice delle Assicurazioni, si richiama l’attenzione del Contraente alle clausole indicate in
grassetto, nelle quali sono indicate decadenze, nullità, limitazioni ovvero oneri a carico del contraente e/o dell’assicurato.
La presente polizza é emessa a Milano il <date of issue>
LA SOCIETÀ
AIG EUROPE LIMITED
IL CONTRAENTE
Rappresentanza Generale per l’Italia
Il Contraente dichiara di aver ricevuto ed esaminato, prima della conclusione del presente contratto di
assicurazione, la nota informativa predisposta ai sensi dell’art.123 del decreto legislativo 17 marzo 1995 n° 175
ed in conformità con quanto disposto dalla circolare ISVAP n° 303 del 2 giugno 1997 e n°518/D del
21/11/2003.
IL CONTRAENTE
Fanno parte integrante n. <number of pages> pagine compreso il frontespizio di di polizza.
=================================================================
Il versamento di € <gross premium> è stato effettuato a mie mani il..................in........
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Polizza di Responsabilitá Civile Professionale
Di comune accordo tra le parti e sulla base delle dichiarazioni, delle informazioni e delle garanzie tutte contenute nel questionario
per la valutazione del rischio o ad esso allegate o comunque fornite dalla Contraente che sono da considerarsi parte integrante
della presente polizza, l'Assicuratore ed il Contraente convengono quanto segue:
1.
A:
GARANZIE: COSA COPRIAMO
Responsabilità civile
professionale
L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l`Assicurato per tutti i Danni derivanti da
qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per qualsiasi Errore professionale commesso
dall'Assicurato.
Sono compresi in garanzia a titoli esemplificativo e non limitativo i Danni derivanti da o
traenti origine da o comunque connessi a :
1.
perdite patrimoniali involontariamente cagionate a Terzi,
2.
mancato rispetto di vincoli edilizi e/o urbanistici o di altri vincoli imposti dalle
autorità pubbliche,
3.
certificazioni e/o dichiarazioni in ambito acustico (legge 447/1995 e successive
modifiche e integrazioni),
4.
certificazioni e/o dichiarazioni in ambito energetico (decreto legislativo 192/2005
modificato dal d.lgs. 311/2006 e successive modifiche e integrazioni),
5.
multe, ammende, sanzioni fiscali, amministrative e pecuniarie in genere inflitte ai
clienti dell’Assicurato per Errore professionale imputabile all’Assicurato.
B:
Danni a cose e/o Danni alle
persone
L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l`Assicurato a seguito di Richiesta di
risarcimento avanzata per Danni a cose e/o Danni alle persone direttamente derivanti da
Errore professionale commesso dall'Assicurato.
C:
Interruzioni o sospensioni di
attività di Terzi
L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l`Assicurato per tutti i Danni derivanti da
qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per interruzioni o sospensioni (totali o
parziali), mancato o ritardato inizio di attività in genere esercitate da Terzi derivante da
un Errore professionale di un Assicurato.
Tale garanzia viene prestata con un sottolimite pari al 50% del Massimale indicato
all’articolo 5 del frontespizio di polizza, per sinistro e per anno.
D:
Responsabilità contrattuale e
ritardo
L’Assicuratore si obbliga a tenere indenne l’Assicurato per tutti i Danni derivanti da
qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per:
(i)
responsabilità contrattuale, impegno o garanzia, salvo il caso in cui l’Assicurato
(a) abbia volontariamente assunto tale responsabilità, impegno o garanzia e (b)
non sarebbe stato altrimenti ritenuto responsabile in assenza di tale impegno o
garanzia od obbligo; oppure
(ii)
ritardo di esecuzione, mancata esecuzione o mancato completamento di Attività
professionali derivanti da un Errore professionale di un
Assicurato.
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E:
Proprietà intellettuale
L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l`Assicurato per tutti i Danni derivanti da
qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per qualsiasi Violazione dei diritti di
proprietà intellettuale commessa dall'Assicurato.
F:
Diffamazione
L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l`Assicurato per tutti i Danni derivanti da
qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per un atto diffamatorio commesso senza
dolo dall`Assicurato.
G:
Azioni dolose/fraudolente del
Dipendente
Fermo quanto sopra, l'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l`Assicurato, che non sia
l'autore materiale dell’atto, per tutti i Danni derivanti da qualsiasi Richiesta di
risarcimento avanzata per Azioni dolose/fraudolente di qualsiasi Dipendente.
H:
Costi di difesa
L’Assicuratore ha il diritto di assumere il controllo della difesa contro qualsiasi Richiesta
di risarcimento. In osservanza del disposto di cui all’articolo 1917 del codice civile, i Costi
di difesa saranno a carico dell’Assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata.
2.
ESTENSIONI: BENEFICI AGGIUNTIVI DELLA COPERTURA
2.1 Decreto legislativo
81/2008
L’assicurazione è operante per le responsabilità poste a carico dell’Assicurato dalla normativa
in materia di igiene (rumori, microclima, polvere e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei
lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto incluse in garanzia anche le attività svolte
dall’Assicurato in funzione di:
1. “Datore di Lavoro” e/o “Responsabile del servizio di prevenzione e protezione” ai sensi del
decreto legislativo n.81 del 9 Aprile 2008 e successive modifiche e/o integrazioni;
2. “Committente”, “Responsabile dei lavori”, “Coordinatore per la progettazione” e/o
“Coordinatore per l’esecuzione dei lavori” ai sensi del decreto legislativo n.81 del 9 Aprile
2008 e successive modifiche e/o integrazioni.
2.2 Costituzione o
acquisizione di nuove
Società controllate
La copertura fornita dalla presente polizza si intenderà automaticamente estesa ad ogni
Società controllata costituita o acquisita dall`Assicurato durante il Periodo di validitá della
polizza a condizione che detta Società controllata:
(i)
svolga le medesime Attività professionali preventivamente notificate
all`Assicuratore e oggetto dalla presente polizza;
(ii)
abbia un fatturato totale non superiore al 15% del fatturato totale
dell’Assicurato; e
(iii)
non abbia alcun fatturato derivante dagli Stati Uniti d`America o dal
Canada e non sia domiciliata in alcuno dei paesi in cui la relativa
legislazione e/o normativa applicabile preveda l’obbligo di emissione
di una polizza locale .
Qualora la Società controllata costituita o acquisita non soddisfi le condizioni (i), (ii) o (iii),
l`Assicurato potrá richiedere l`inclusione di tale Società controllata nella presente polizza,
fatto salvo il diritto dell`Assicuratore di modificarne i termini e le condizioni.
2.3 Smarrimento
di Documenti
In relazione a Documenti di Terzi:
(i)
(ii)
di cui un Assicurato è legalmente responsabile e
che, durante il Periodo di validità della polizza, sono stati distrutti, danneggiati,
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Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051
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smarriti, alterati, cancellati o collocati fuori posto esclusivamente nell'ambito
dell'adempimento o del mancato adempimento di Attività professionali,
saranno ricompresi anche costi e spese ragionevolmente sostenuti dall’Assicurato per
sostituire o ripristinare tali Documenti, fermo restando che:
(a)
(b)
(c)
(d)
lo smarrimento o il danno dovrà verificarsi mentre i Documenti sono: (1) in transito;
oppure (2) custoditi dall’Assicurato o da qualsiasi persona alla quale l’Assicurato li
abbia affidati;
i Documenti smarriti o collocati fuori posto dovranno essere stati oggetto di una
scrupolosa ricerca da parte dell’Assicurato o di un suo incaricato;
l’ammontare di qualsiasi Richiesta di risarcimento a fronte di tali costi e spese dovrà
essere suffragato da giustificativi di spesa che dovranno essere sottoposti
all’approvazione di una persona competente da nominarsi a cura dell'Assicuratore con il
consenso dell’Assicurato; e
l’Assicuratore non sarà tenuto al pagamento per qualsiasi Richiesta di risarcimento
traente origine da usura, logorio e/o graduale deterioramento, tarme e parassiti o altre
cause che sfuggono al controllo dell’Assicurato.
La presente Estensione sarà soggetta ad un sottolimite di € 150.000,00 (euro
centocinquantamila) per sinistro e per anno e non si applicherà alcuna Franchigia.
2.4 Comparizione
davanti a un tribunale
Per qualsiasi persona indicata ai seguenti punti (i) e (ii) che compaia effettivamente davanti a
un tribunale in qualità di testimone in relazione ad una Richiesta di risarcimento notificata in
base alla presente polizza e oggetto di garanzia, i Costi di difesa comprenderanno le seguenti
indennità giornaliere per ciascun giorno di comparizione obbligatoria:
(i)
(ii)
per qualsiasi titolare, socio o amministratore Assicurato
per qualsiasi Dipendente
€ 500;
€ 250.
Alla presente Estensione non si applicherà alcuna Franchigia.
2.5 Spese per il
ripristino della
reputazione
2.7. Spese di
salvataggio
L`Assicuratore rimborserá le Spese per il ripristino della reputazione sostenute
dall`Assicurato in conseguenza di una Richiesta di risarcimento avanzata nei suoi confronti.
La presente Estensione sarà soggetta ad un sottolimite di € 50.000,00 (euro
cinquantamila) per sinistro e per anno e non si applicherà alcuna Franchigia.
Fatto quanto stabilito dall’art. 1914 del codice civile, l`Assicuratore rimborserá l`Assicurato per
i costi sostenuti al fine di prevenire o mitigare le dirette consequenze di un Errore Professionale
a condizione che:
(i)
l`Assicuratore sia stato tempestivamente informato per iscritto durante il
Periodo di validitá della polizza o il Periodo di osservazione di tale Errore
Professionale e dei costi delle misure ritenute necessarie al fine di prevenire
o mitigarne le conseguenze;
(ii) l`Assicuratore sia ragionevolmente convinto che detti costi siano necessari
per prevenire o ridurre Danni di importo superiore traenti origine da una
Richiesta di risarcimento;
(iii) l`importo di tali costi sia supportato da fatture o altro equivalente
giustificativo e sia stato preventivamente approvato dall`Assicuratore; e
(iv) tali costi non includano eventuali spese interne o spese fisse, salari, lavoro
straordinario, compensi, retribuzioni o altri costi fissi dell`Assicurato;
La presente Estensione sarà soggetta ad un sottolimite di € 150.000,00 (euro
centocinquantamila) e non si applicherà alcuna Franchigia.
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2.8 Joint Venture
La copertura della presente polizza si intende automaticamente estesa alla quota di
responsabilità a carico dell’Assicurato derivante da Attività professionali rese nell’ambito di
una associazione temporanea di impresa e/o ad una joint venture.
L’Assicuratore potrà inoltre valutare la possibilità di estendere la copertura anche ai servizi
svolti dall’Assicurato in nome e per conto di altre associazioni temporanee di impresa e/o joint
ventures, per la quota di responsabilità a carico delle predette associazioni o joint ventures.
2.9 Periodo di
osservazione
Se ciascuno dell’Assicuratore o dell’Assicurato recede dal presente contratto o decide di non
continuare il rapporto, il Contraente avrà diritto, previo pagamento di un premio addizionale
pari al 40% dell`ultimo premio totale annuo, ad un Periodo di osservazione di 12 (dodici) mesi
dopo la data di recesso o di scadenza.
In ogni caso e indipendentemente dal punto che precede l`Assicurato avrà diritto a un Periodo
di osservazione gratuito di 90 (novanta) giorni che eventualmente si integrerà (formando parte
e non in aggiunta al medesimo) al suddetto periodo di 12 (dodici) mesi nel caso in cui il
Contraente decida di acquistarlo.
Qualora il Contraente decida di acquistare il Periodo di osservazione dovrà comunicarlo per
iscritto ed effettuare il versamento del premio addizionale all`Assicuratore entro i 30 (trenta)
giorni successivi alla data di cancellazione o mancato rinnovo della presente polizza.
Il Contraente non avrà diritto al Periodo di osservazione qualora (a) il
pagamento del premio totale della presente polizza non sia stato effettuato; o (b)
la presente polizza o la copertura assicurativa da essa prestata sia stata sostituita
con altra polizza che copra totalmente o parzialmente i medesimi rischi, anche se
stipulata con altro assicuratore.
2.10 Estensione
opzionale in caso di
cessazione dell’attività
In caso di cessazione definitiva dell'Attività professionale, o in caso di decesso dell’Assicurato,
l'Assicurato e/o i suoi aventi causa hanno facoltà di richiedere all’Assicuratore l’estensione
della garanzia per le Richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti
dell'Assicurato e da questi denunciate all’Assicuratore ai sensi di polizza nei tre (3) anni
successivi alla cessazione dell’attività, ma solo a condizione che dette Richieste di risarcimento
si riferiscano ad Atti verificatisi prima della cessazione dell'attività, con le seguenti modalità:
a)
tre (3) anni previo pagamento di un importo pari al 120% di un'intera annualità di
Premio;
La facoltà di richiedere la presente estensione non è concessa qualora
l’Assicuratore abbia esercitato il diritto di recesso dal presente contratto.
La garanzia prestata dall’Assicuratore nel periodo previsto dalla presente estensione opzionale è
complessivamente limitata ad un importo pari al Massimale, a prescindere dal numero di anni
per i quali è stata effettivamente richiesta l’Estensione di garanzia e dal numero di Richieste di
risarcimento.
2.11 Attività di
conciliazione e
arbitrato (D.M.
180/2010; 183/2010)
L’assicurazione è operante per le responsabilità poste a carico dell’Assicurato per l’attività di
conciliazione e arbitrato (D.M. 180/2010; 183/2010). Per tale estensione si conviene attribuire
la qualifica di terzo all’Organismo di Conciliazione presso il quale l’Assicurato svolge la propria
attività professionale; sono altresì incluse in garanzia le azioni di rivalsa esperite
dall’Organismo di Conciliazione.
Tale garanzia viene prestata nei limiti del Massimale indicato all’articolo 5 del frontespizio di
polizza, per sinistro e per anno, e comunque fino ad un importo massimo di € 500.000.
2.12 Responsabilità
La garanzia prestata con la presente Sezione è valida per i danni (lesioni corporali a persone
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civile verso Terzi
(RCT) e verso i
prestatori di lavoro
(RCO)
terze – prestatori di lavoro e dipendenti nonché danni a cose od animali di terzi) verificatisi
durante il periodo di polizza.
1.
RCT – CONDUZIONE DEI LOCALI ADIBITI AD USO UFFICIO
La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi di legge per danni
involontariamente cagionati a terzi compresi i clienti durante il periodo di efficacia della
polizza, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto
accidentale verificatosi in relazione all’esercizio e alla conduzione dei locali adibiti ad uffici e
dipendenze comprese le attrezzature ivi esistenti, compresi i danni arrecati a terzi da
collaboratori e dipendenti.
Questa specifica estensione di garanzia si intende prestata fino a concorrenza per ogni sinistro
di un importo pari al massimale di € 500.000,00 per sinistro qualunque sia il numero delle
persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di
loro proprietà, ferma l’applicazione della franchigia fissa per danni a terzi pari a € 250,00.
Nel caso in cui il massimale indicato al punto 5 del frontespizio risultasse inferiore a tale
sottolimite, la garanzia verrà prestata con il medesimo massimale previsto dalla Polizza.
Ferme le esclusioni di cui ala Sezione 4 di polizza – Rischi esclusi dall’Assicurazione – si
intendono esclusi dalla presente estensione di garanzia i seguenti danni:
a) alle opere edili in costruzione ed alle cose sulle quali si eseguono i lavori, ai beni e
attrezzature utilizzate per lo svolgimento dell’attività aziendale;
b)
cagionati da macchine, merci e prodotti fabbricati, lavorati o in vendita dopo la
consegna a terzi; da opere ed installazioni in genere dopo il loro compimento e quelli
conseguenti ad omessa esecuzione di lavori di manutenzione, riparazione e posa in opera;
c)
da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a
motore e da impiego di aeromobili, nonché da navigazione di natanti a motore;
d)
da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati
da persona che non abbia compiuto il sedicesimo anno di età;
e)
conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo; a interruzione,
impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua, alterazioni o impoverimento di falde
acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di
sfruttamento;
f)
a cose in genere dovuti ad assestamento o vibrazioni del terreno, nonché derivanti da
gelo, da umidità, stillicidio od insalubrità dei locali;
g) derivanti da inosservanza di obblighi assunti per contratto.
Dall’Assicurazione R.C.T./R.C.O. sono esclusi i danni derivanti:
a) da detenzione ed impiego di esplosivi, mine e simili che non siano legalmente detenuti,
conservati ed usati;
b) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o
provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici,
ecc.).
2.
RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (RCO)
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale
interessi e spese) quale civilmente responsabile:
a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del DPR 30 Giugno 1965 n.1124 e del D. Lgs. 23.02.2000 n.38 e
successive modificazioni per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti
addetti alle attività per le quali è prestata l’Assicurazione;
b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del
DPR 30 Giugno 1965 n.1124 e del D. Lgs. 23.02.2000 n.38 e successive modificazioni, o
eccedenti le prestazioni da questi previste, cagionate ai prestatori di lavoro per morte e per
lesioni personali. Limitatamente ai danni previsti al presente punto 2 il risarcimento viene
effettuato con l’applicazione di una franchigia pari a € 2.500,00 per danneggiato.
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L’Assicurazione vale anche per le azioni esperite da:
INAIL ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965 n°1124 e successive modificazioni
nonché per gli effetti del D.Lgs. 23/02/2000 n° 38 e successive modificazioni
INPS ai sensi dell’art. 14 della Legge 12/06/1984 nr. 222.
L'Assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in
regola con gli obblighi dell'Assicurazione di legge.
Questa specifica estensione di garanzia si intende prestata fino a concorrenza per ogni sinistro
di un importo pari al massimale di € 500.000,00.
Nel caso in cui il massimale indicato al punto 5 del frontespizio risultasse inferiore a tale
massimale, la garanzia verrà prestata con il medesimo massimale previsto dalla Polizza.
Il massimale con il quale viene prestata la presente garanzia deve essere inteso come parte del
massimale con il quale viene prestata la garanzia di cui al punto 1. RCT – CONDUZIONE DEI
LOCALI ADIBITI AD USO UFFICIO e non in aggiunta allo stesso.
Dalla Assicurazione RCO sono comunque escluse le malattie professionali.
Precisazioni:
Malattie professionali:
I lavoratori interinali e i parasubordinati rimangono comunque esclusi dall’estensione alle
malattie professionali
Novero dei terzi:
Agli effetti della garanzia RCT della polizza, si prende e si dà atto che i lavoratori
parasubordinati ed i lavoratori interinali, limitatamente alle lesioni corporali, si intendono del
tutto equiparati ai lavoratori alle dirette dipendenze dell’Assicurato.
Per prestatori di lavoro si intendono:
I lavoratori alle dirette dipendenze dell’Assicurato soggetti e non soggetti al D.P.R. 30 giugno
1965 n. 1124, purché in regola con gli obblighi di legge.
I lavoratori parasubordinati soggetti INAIL come definiti dall’art. 5 del D.Leg. 23/02/2000 n°
38 e successive modificazioni
I lavoratori interinali come definiti dalla L. 24/06/1997 n° 196.
Per retribuzioni lorde si intendono:
tutto ciò che i lavoratori dipendenti e i lavoratori parasubordinati ricevono, in denaro o in
natura, a compenso dell’opera prestata, al lordo di ogni trattenuta, nonché le fatturazioni
relative ai canoni di noleggio dei lavoratori interinali.
3.
RIVALSA ISTITUTI E/O ENTI DI PREVIDENZA E/O ASSISTENZA
Tanto l’Assicurazione R.C.T. quanto l’Assicurazione R.C.O. valgono per le azioni di rivalsa
esperite dagli Istituti e/o Enti di Previdenza e/o assistenza.
4.
2.13 Assicurati
addizionali – Studio
associato
COMMITTENZA AUTO
La Società risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente
responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni, sia per
lesioni a persone sia per danni a cose od animali, involontariamente cagionati a terzi ivi
compresi trasportati da suoi dipendenti o commessi in relazione alla guida di autovetture,
ciclomotori o motocicli che non siano di proprietà dell'Assicurato o ad esso intestati al P.R.A. o
concessi in usufrutto o in locazione.
Qualora il Contraente sia uno Studio Associato, per Assicurato, oltre allo Studio Associato per le
responsabilità riconducibili allo stesso, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e
futuri, per le attività da essi svolte in qualità di Associati dello Studio, purchè regolarmente
iscritti al relativo Albo professionale e ferma la data di retroattività stabilita nel frontespizio di
Polizza.
Qualora il Contraente sia uno Studio associato, e solo per i soci in essere alla data di rinnovo, la
garanzia è valida anche per la responsabilità civile personale dei singoli professionisti associati
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per l’attività esercitata con propria partita IVA, a condizione che gli introiti derivanti da
quest’ultima attività siano stati dichiarati nel modulo di adesione e che non siano in misura
prevalente rispetto al fatturato totale dichiarato dallo Studio Associato.
La retroattività per l’attività svolta dal professionista socio con propria partita Iva è definita
come all’articolo 9.2 del testo di polizza.
È’ facoltà degli Assicuratori verificare, in caso di Richiesta di risarcimento, il rispetto del
criterio sopra indicato.
Nel caso di cessazione di una o più persone assicurate, la garanzia si intende automaticamente
operante nei confronti dei subentranti senza obbligo di comunicazione agli Assicuratori.
La garanzia è prestata nel limite del massimale convenuto, il quale resta unico ad ogni effetto
anche in caso di corresponsabilità dei suindicati professionisti con il contraente e tra loro.
2.14
Estensione
opzionale
D.Lgs. n. 163/2006
Durante il Periodo di validità della polizza la copertura assicurativa può essere prestata, a
seguito di specifica richiesta scritta del Contraente e previa corresponsione del premio
aggiuntivo (non compreso nel Premio), alle garanzie richieste dall’articolo 111 comma 1 del
D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e sue successive modifiche ed integrazioni. A fronte di specifica
richiesta scritta del Contraente ed a seguito del pagamento del premio aggiuntivo,
l’Assicuratore rilascerà, ove necessario, certificati distinti per ogni incarico soggetto agli
obblighi assicurativi di cui all’articolo 111 comma 1 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006. Il
premio relativo ai certificati dovrà essere pagato in soluzione unica anticipata alla data di
emissione degli stessi. Gli introiti ivi dichiarati saranno quelli relativi alla progettazione
esecutiva (articoli 35-45 del DPR 554/99). Nel caso di appalti integrati, gli introiti ivi dichiarati
saranno quelli relativi alla progettazione definitiva (articoli 25-34 del DPR 554/99) se le attività
professionali sono espletate per conto delle stazioni appaltanti mentre se le attività
professionali sono espletate per conto degli esecutori saranno quelli relativi alla progettazione
esecutiva (articoli 35-45 del DPR 554/99). Nel caso in cui il massimale dei certificati sia
inferiore al doppio dell’ammontare della Franchigia, la franchigia applicabile ai certificati sarà
di Euro 1.000,00. Qualora, per cause non imputabili al progettista, l’inizio effettivo dei lavori
non sia avvenuto entro 24 mesi dalla data di aggiudicazione della gara, la copertura assicurativa
del singolo certificato perde automaticamente ogni efficacia ed il premio pagato rimane
acquisito dall’Assicuratore, senza alcun diritto di ripetizione da parte del Contraente né di
alcuno degli Assicurati.
3.DEFINIZIONI: IL SIGNIFICATO DEI TERMINI IN CORSIVO
3.1 Assicurato
si intende:
(1)
il Contraente o ogni Società controllata,
(2)
qualsiasi persona fisica che sia o sia stata titolare, socio o amministratore del
Contraente o di ogni Società controllata;
(3)
qualsiasi Dipendente;
(4)
qualsiasi lavoratore, collaboratore autonomo od altra persona similare di cui il
Contraente sia legalmente obbligato a rispondere, esclusivamente quando (i)
sia
vincolato da un contratto sottoscritto con il Contraente o una Società controllata e
(ii)
operi sotto la direzione e diretta supervisione del Contraente o di una Società controllata;
(5)
qualsiasi erede, legatario, tutore, curatore o legale rappresentante di qualsiasi
Assicurato indicato ai punti (2) e (3) della presente definizione;
ma soltanto quando svolgano Attività professionali in dette qualità.
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3.2 Attivitá professionali
si intendono i servizi professionali, compresa la consulenza a terzi, svolti dall’Assicurato in
favore di terzi e definiti nella proposta di assicurazione compilata dall’Assicurato, nel
materiale ad essa incorporato ed in tutte le informazioni fornite dall’Assicurato prima delle
decorrenza della presente polizza. L’attività professionale è riportata all`articolo 3 del
Frontespizio di polizza.
3.3 Atto
si intende qualsiasi Errore professionale, Violazione dei diritti di proprietà intellettuale,
diffamazione ovvero qualsiasi Azione dolosa/fraudolenta del Dipendente.
3.4 Azioni
dolose/fraudolente del
Dipendente
si intende qualsiasi condotta dolosa o fraudolenta di un Dipendente:
(i)
non condonata, né espressamente né implicitamente; e
(ii)
tale da determinare l'insorgere di responsabilità
in capo al Contraente o ad una Società controllata.
3.5 Costi di difesa
si intendono le spese, i diritti e gli onorari legali ragionevolmente sostenuti dall’Assicurato o
per conto dell’Assicurato in relazione a indagini, difese, perizie, liquidazioni o appelli
connessi a qualsiasi Richiesta di risarcimento.
3.6 Danni
si intende qualsiasi importo che un Assicurato sia tenuto a corrispondere a Terzi, quale
civilmente responsabile, in relazione a sentenze di condanna o lodi arbitrali emesse nei
confronti di un Assicurato, o a seguito di transazioni negoziate dall’Assicuratore con il
consenso dell’Assicurato o del Contraente.
3.7 Danno a cose
si intende il danno arrecato a qualsiasi bene materiale, o la distruzione di esso, ovvero la
perdita d'uso dello stesso.
3.8 Danno alla persona
si intende lesione all’integrità fisica, malattia o morte, nonché le seguenti condizioni da esse
derivanti: shock nervoso, sofferenza psicologica, sofferenza mentale o lesione all’integrità
psichica.
3.9 Dipendente
si intende qualsiasi persona fisica che sia assunta o sia stata assunta espressamente come
dipendente dal Contraente o ogni Società controllata con un contratto di lavoro
subordinato, inclusi i Dipendenti a tempo pieno, parziale, stagionale o con contratto a
termine.
3.10 Documenti
si intendono tutti i documenti di qualsivoglia natura, inclusi archivi informatici e dati
elettronici o digitalizzati, ad esclusione di qualsiasi valuta, strumento finanziario
negoziabile o relative registrazioni.
3.11 Errore professionale
Si intende qualsiasi effettiva o asserita condotta colposa, di tipo commissivo o omissivo,
tenuta nell’adempimento o nel mancato adempimento di Attività professionali,
astrattamente idonea a legittimare pretese risarcitorie nei confronti di qualsiasi Assicurato.
A titolo esemplificativo saranno considerati Errori professionali, ai sensi della presente
polizza, le violazioni delle norme poste a tutela della privacy, dell’onore e della reputazione
della persona compiute nell’esercizio delle Attività professionali.
3.12 Perdite pecuniarie
si intendono
(a) Danni,
(b) Costi di difesa,
(c) Spese per il ripristino della reputazione,
(d) Spese per la perdita di una persona chiave, e
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(e) ogni altro pagamento effettuato dall’Assicuratore ai sensi di qualsiasi estensione
della presente polizza.
Non rientrano nella definizione di “Perdite pecuniarie” e sono esclusi dalla
copertura assicurativa: (1) tasse e imposte; (2) danni di tipo non compensativo,
inclusi danni a carattere punitivo o esemplare, ivi inclusa la sanzione
pecuniaria ex art 12 della legge n. 47 del 1948 e successive modifiche, i danni
multipli e le penali per inadempimento contrattuale; (3) multe o sanzioni di
qualunque natura (civile, penale, amministrativa, fiscale ecc.) inflitte
direttamente all’Assicurato; (4) i costi e le spese connessi all’adempimento di
qualsiasi ordine, decisione o accordo che disponga un rimedio inibitorio, un
obbligo di facere o un altro rimedio di natura non pecuniaria; (5) salari,
compensi, indennità o spese generali di qualsiasi Assicurato ovvero oneri o
spese da questi sostenuti; oppure (6) qualsiasi altra voce che possa essere
giudicata non assicurabile secondo la legislazione che regola la presente
polizza o nella giurisdizione in cui viene avanzata una Richiesta di
risarcimento.
3.13 Periodo di
osservazione
si intende il periodo di tempo durante il quale l`Assicurato potrá dare comunicazione
all`Assicuratore di qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta durante
tale periodo in relazione a un Atto commesso successivamente alla Data di retroattivitá e
anteriormente alla data di scadenza della polizza.
3.14 Premio
si intende l’ammontare indicato al punto 9 del Frontespizio di polizza e qualsiasi premio di
regolazione previsto in un’appendice alla presente polizza.
3.15 Richiesta di
risarcimento
si intende: (i) qualsiasi richiesta scritta, oppure (ii) procedimento civile, amministrativo o
arbitrale finalizzato ad ottenere un risarcimento di Danni a seguito di Atti.
3.16 Societá controllata
si intende una società nella quale, alla data di sottoscrizione della presente polizza o
anteriormente, il Contraente, direttamente o indirettamente tramite una o più delle sue
Società controllate:
(i)
abbia il controllo della composizione dell’organo di amministrazione;
(ii)
abbia il controllo di più della metà dei voti in assemblea; oppure
(iii)
detenga più della metà del capitale azionario sottoscritto.
La copertura della presente polizza opera per qualunque società controllata o assicurato di
tale società controllata esclusivamente per gli Atti commessi durante il periodo in cui tale
società poteva definirsi una Società controllata della Contraente.
3.17 Spese per il
ripristino della
reputazione
si intende qualsiasi onorario e/o spesa ragionevole e necessaria sostenuta dall`Assicurato,
con il previo consenso scritto dell`Assicuratore, per servizi di pubbliche relazioni volta a
mitigare i danni causati alla reputazione dell`Assicurato dal fatto che una Richiesta di
risarcimento coperta dalla presente polizza sia stata resa pubblica o divulgata attraverso
articoli negativi sui media, o altre fonti di informazioni o altra documentazione accessibile al
pubblico.
3.18 Terzi
si intende qualsiasi persona fisica o ente, fermo restando tuttavia che la definizione di Terzi
non include: (i) un Assicurato; oppure (ii) un altro ente o persona fisica che
abbia un interesse di controllo o svolga un ruolo esecutivo di controllo nella
gestione operativa dell’Assicurato.
3.19 Violazione dei diritti
di proprietá intellettuale
si intende una violazione non intenzionale di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di
Terzi, ad eccezione di brevetti.
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Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051
Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260
Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.478
4.ESCLUSIONI: QUELLO CHE NON COPRIAMO
L’Assicuratore non è comunque obbligato a prestare alcuna garanzia per le Perdite pecuniarie connesse a
qualsiasi Richiesta di risarcimento:
4.1
Antitrust
traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi effettiva o presunta
violazione di leggi poste a tutela della concorrenza.
4.2
Atti dolosi, fraudolenti,
disonesti
traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi atto che l’autorità
giudiziaria dichiari costituire, o che un Assicurato ammetta costituire, un
atto doloso, disonesto o fraudolento; in tale caso, l’Assicuratore avrà diritto al
rimborso di tutti gli importi corrisposti a titolo di Perdite pecuniarie in relazione a tale
Richiesta di risarcimento, fermo restando, tuttavia, che la presente esclusione non si
applicherà alla garanzia Azioni dolose/fraudolente del Dipendente.
4.3
Azioni di autorità
governative / autorità di
regolamentazione
traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi azione o indagine da
parte di un governo, di un’autorità di regolamentazione, di un ente preposto
al rilascio di licenze o di una commissione, a meno che essa non riguardi
esclusivamente l'esecuzione o la mancata esecuzione di Attività professionali a favore di
tali enti.
4.4
Brevetti
traente origine da, basata su o attribuibile a violazione di brevetti.
4.5
Incompetenza del
professionista
Traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi Errore Professionale
nel caso in cui l’Assicurato abbia operato oltre le competenze proprie delle
sue Attività Professionali, salvo il caso in cui sussitano tutte le seguenti condizioni:
(i)
(ii)
(iii)
la Richiesta di risarcimento attenga ad un’attività per la quale
sia stata rilasciata un’autorizzazione ufficiale, o titolo
abilitativo alla progettazione rilasciato da parte degli
organismi preposti; e
il valore dell’opera sia inferiore ad € 1.000.000; e
venga accertata, con sentenza di qualsiasi ordine e grado di
giudizio, l’assenza delle competenze proprie delle Attività
Professionali dell’Assicurato;
Qualora siano soddisfatte le condizioni (i), (ii) e (iii) la copertura verrà
prestata con un sottolimite pari al 50% del Massimale indicato all’articolo 5
del frontespizio di polizza, per sinistro e per anno.
4.5
Esplosioni / emanazioni /
radiazioni
traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi esplosione o
emanazione di calore o radiazioni, proveniente da trasmutazione del nucleo
dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione
artificiale di particelle.
4.6
Fabbricare / Costruire
traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi attività di costruzione
e/o fabbricazione.
4.7
Guerra/terrorismo
traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi guerra (dichiarata o non
dichiarata), atto terroristico, operazione bellica, attività militare, terroristica o
di guerriglia, sabotaggio, ricorso alle armi, ostilità (dichiarata o non
dichiarata), ribellione, rivoluzione, disordine civile, insurrezione, usurpazione
di potere, confisca, nazionalizzazione, distruzione di beni o danni a beni ad
opera o per ordine di qualsiasi autorità governativa, pubblica o locale o
qualsiasi altra organizzazione politica o terroristica.
4.8
Impiego / discriminazione
traente origine da, basata su o attribuibile a: (i) effettive o presunte molestie,
discriminazioni o altre fattispecie connesse al rapporto di impiego; oppure
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(ii) molestie o discriminazioni intenzionali o sistematiche.
4.9
traente origine da, basata su o attribuibile a:
Infrastrutture
(i)
(ii)
guasto meccanico;
guasto elettrico, inclusa qualsiasi interruzione nell’erogazione
dell’energia elettrica, sovratensione transitoria, calo di tensione o
black-out; oppure
(iii) guasto di sistemi satellitari o di telecomunicazione;
a meno che tale guasto derivi da un Errore professionale commesso da un Assicurato.
4.10
Inquinamento
traente origine da, basata su o attribuibile a: (i) la reale, presunta o minacciata
presenza, discarica, dispersione, liberazione, migrazione o fuga di Agenti
inquinanti, oppure (ii) qualsiasi ordine o richiesta volti a (a) ottenere
l’esame, il controllo, la rimozione ovvero finalizzata a pulire, bonificare,
contenere, trattare, decontaminare o neutralizzare Agenti inquinanti,
oppure (b) reagire a o valutare gli effetti di Agenti inquinanti;
Per Agenti inquinanti si intendono, a titolo esemplificativo ma non limitativo, qualsiasi
sostanza solida, liquida, biologica, radiologica, gassosa o proprietà termica, irritante o
contaminante, presente in natura o altrimenti generata, compreso amianto, fumo, vapore,
fuliggine, fibre, muffa, spore, funghi, germi, esalazioni, sostanze acide o alcaline, materiale
nucleare o radioattivo di qualsiasi tipo, sostanze chimiche o rifiuti. Per “Rifiuti” si
intendono, a titolo esemplificativo ma non limitativo, anche i materiali da riciclare,
ricondizionare o recuperare.
4.11
Insolvenza
traente origine da, basata su o attribuibile allo stato di insolvenza
dell’Assicurato ovvero alla sottoposizione di un Assicurato ad una qualsiasi
procedura concorsuale.
4.12
Mancata iscrizione all’albo
traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi attività svolta da un
Assicurato che non risulti regolarmente iscritto al relativo albo professionale,
qualora tale iscrizione sia obbligatoria ai sensi di legge per l’esecuzione della
attività;
4.13
Muffa tossica e amianto
traente origine da, basata su o attribuibile a la presenza e\o le conseguenze di
muffa tossica o amianto, nonché lo svolgimento di qualsivoglia attività
connessa all’uso di muffe tossiche o amianto.
4.14
Richieste di
risarcimento/circostanze
pregresse
(i) presentata prima della data di decorrenza della presente polizza ovvero
già in corso a tale data; oppure (ii) traente origine da, basata su o attribuibile
a qualsiasi circostanza che, sin dalla data di decorrenza della presente
polizza, un qualsiasi Assicurato avrebbe potuto ragionevolmente
considerare come possibile fonte di una Richiesta di risarcimento.
4.15
Valutazione preventiva dei
costi
traente origine da, basata su o attribuibile alla mancata effettuazione, da
parte di qualsiasi Assicurato o di altro soggetto che agisca per conto
dell’Assicurato, di un’accurata valutazione preventiva dei costi relativi
all’esecuzione di Attività professionali.
4.16
U.S.A./Canada
presentata o attualmente in corso negli Stati Uniti d’America, in Canada o in
qualsiasi dei relativi territori o possedimenti, ovvero finalizzata
all’esecuzione di una sentenza di condanna ottenuta negli Stati Uniti
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d’America, in Canada o in qualsiasi dei relativi territori o possedimenti,
ovvero basata sulla legge degli Stati Uniti d’America, Canada o di qualsiasi dei
relativi territori o possedimenti.
5.
RICHIESTE DI RISARCIMENTO: COME E QUANDO NOTIFICARLE
5.1 Notifica di Richieste di
risarcimento
L'Assicurato deve, come condizione essenziale per l'insorgere degli obblighi
dell'Assicuratore in base alla presente polizza, trasmettere non appena ne
sia venuto a conoscenza e durante il Periodo di validità della polizza o
durante il Periodo di osservazione una comunicazione scritta
all'Assicuratore – mediante lettera raccomandata all`indirizzo indicato al
punto 12 del Frontespizio di polizza - informandolo di qualsiasi Richiesta di
risarcimento avanzata per la prima volta nei suoi confronti.
5.2 Richieste di risarcimento
correlate
Qualsiasi Richiesta di risarcimento in qualsiasi modo riconducibile:
(a)
al medesimo Atto o a più Atti collegati o continuati; o,
(b)
ad Atti che derivano dallo stesso fatto o insieme di fatti;
sara` considerata come un’unica Richiesta di risarcimento ai fini della presente polizza,
indipendentemente dal numero degli Assicurati, richiedenti coinvolti dal fatto che
derivino dalla medesima causa.
Inoltre, nel caso in cui l’Assicurato dovesse comunicare all’Assicuratore una Richiesta di
risarcimento:
(a)
in qualsiasi modo riconducibile agli stessi fatti sui quali si basa una Richiesta di
risarcimento precedentemente comunicata; o,
(b)
in qualsiasi modo riconducibile ad un Atto identico o correlato ad un altro Atto dal
quale è derivata una Richiesta di risarcimento precedentemente comunicata,
la stessa sarà considerata come comunicata alla data in cui la prima Richiesta di
risarcimento é stata notificata all`Assicuratore.
5.3 Circostanze
Nel caso in cui, durante il Periodo di validitá della polizza o il Periodo di osservazione,
un’Assicurato venga a conoscenza di fatti o circostanze che possano dare origine ad una
Richiesta di risarcimento, potrà darne comunicazione scritta all’Assicuratore. Tale
comunicazione dovrà essere dettagliata, presentare i fatti in ordine cronologico e
contenere almeno le seguenti informazioni:
(a)
il contestato, supposto o potenziale Atto;
(b)
il tempo ed il luogo del contestato, supposto o potenziale Atto;
(c)
i motivi per cui si prevede che venga presentata una Richiesta di risarcimento; e
(d)
l’identificazione dei potenziali reclamanti e di tutte le altre persone o enti che
potrebbero essere coinvolti.
Le eventuali Richieste di risarcimento comunicate e riconducibili a tali circostanze
saranno considerate trasmesse alla data di tale comunicazione.
5.4 Richieste di risarcimento
fraudolente
Nel caso in cui un Assicurato dia comunicazione o chieda il risarcimento di
Perdite pecuniarie in base alla presente polizza sapendo che tale
comunicazione o richiesta di risarcimento è in tutto o in parte falsa o
fraudolenta in ordine all'ammontare del danno o ad altri elementi, dette
Perdite pecuniarie si intenderanno integralmente escluse dalla copertura
assicurativa e l'Assicuratore avrà il diritto di scegliere se, a sua discrezione,
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limitarsi a rigettare il sinistro o recedere dal contratto con effetto
immediato. In tal caso, verrà meno ogni e qualsiasi diritto all'indennizzo
previsto dalla polizza per le Perdite pecuniarie e tutti i Premi si
intenderanno pienamente acquisiti dall'Assicuratore e non rimborsabili.
6.
GESTIONE DELLA DIFESA
6.1 Difesa
L'Assicuratore ha il diritto di assumere sino a quando ne ha interesse il controllo della
difesa contro qualsiasi Richiesta di risarcimento, nominando legali e tecnici.
L'Assicuratore ha il diritto, in qualsiasi momento dopo la notifica di una Richiesta di
risarcimento, di versare all'Assicurato la residua parte di Massimale non ancora
corrisposta. Una volta effettuato tale pagamento, cesseranno tutti gli obblighi
dell'Assicuratore nei confronti dell'Assicurato in base alla presente polizza, inclusi
eventuali obblighi relativi alla difesa.
6.2 Anticipo dei costi
L`Assicuratore assumerà, prima della definizione finale del procedimento, i Costi di
difesa e le Spese per il ripristino della reputazione resi necessari a seguito di una
Richiesta di risarcimento presentata contro l`Assicurato. L`Assicuratore, tuttavia, non
assumerà alcun Costo di difesa o Spesa per il ripristino della reputazione nel caso in cui
abbia rigettato il sinistro.
6.3 Consenso
dell'Assicuratore
È condizione essenziale per la copertura assicurativa il fatto che nessun Assicurato
ammetta o si assuma alcuna responsabilità, stipuli alcun accordo per una composizione
stragiudiziale, accetti una sentenza di condanna o si accolli Costi di difesa senza la
preventiva autorizzazione scritta dell'Assicuratore. Saranno indennizzabili a titolo
di Perdite pecuniarie in base alla presente polizza soltanto i costi connessi
a transazione, sentenze di condanna e i Costi di difesa autorizzati per
iscritto dall'Assicuratore, nonché i costi connessi a sentenze di condanna
derivanti da Richieste di risarcimento contro le quali sia attuata una difesa
in conformità della presente polizza. L'autorizzazione dell'Assicuratore non può
essere negata senza ragione, a condizione che all'Assicuratore sia stato concesso di
esercitare tutti i suoi diritti derivanti dalla presente polizza.
6.4 Consenso dell'Assicurato
L'Assicuratore potrà concordare la composizione stragiudiziale di qualsiasi Richiesta di
risarcimento qualora la ritenga vantaggiosa per un Assicurato, previo ottenimento
dell'autorizzazione scritta dell'Assicurato in questione. Qualora l'Assicurato non
autorizzi tale transazione, la responsabilità dell'Assicuratore per tutte le
Perdite pecuniarie riferibili a tale Richiesta di risarcimento non potrà
superare l'ammontare per il quale l'Assicuratore avrebbe potuto definire
in via stragiudiziale la Richiesta di risarcimento, sommato ai Costi di
difesa sostenuti fino alla data in cui la transazione è stata proposta per
iscritto dall'Assicuratore e al netto dell’eventuale scoperto e della
Franchigia applicabile.
6.5 Cooperazione
Fermo quanto stabilito dagli articoli 1914 e 1917 del codice civile quanto al riparto delle
spese, l'Assicurato deve: (i) fornire all'Assicuratore ogni ragionevole assistenza e
cooperare nella difesa relativa a qualsiasi Richiesta di risarcimento e nel far valere i
diritti di surroga e di regresso; (ii) utilizzare la normale diligenza e compiere o
contribuire a ogni sforzo ragionevolmente possibile per evitare o diminuire le Perdite
pecuniarie ai sensi della presente polizza; (iii) fornire all'Assicuratore le informazioni e
l'assistenza che questi potrà ragionevolmente richiedere per condurre indagini riguardo
ad eventuali Perdite pecuniarie o per determinare la responsabilità dell'Assicuratore in
base alla presente polizza.
6.6 Surrogazione
Nel caso in cui dovesse essere effettuato un qualsiasi pagamento ai sensi della presente
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polizza in relazione a una Richiesta di risarcimento, l'Assicuratore si intenderà
immediatamente surrogato in tutti i diritti dell'Assicurato, indipendentemente dal fatto
che il pagamento sia realmente avvenuto e indipendentemente dal fatto che l'Assicurato
sia stato pienamente risarcito di tutti i danni effettivamente subiti. L'Assicuratore avrà
il diritto di fare valere ed esercitare tali diritti anche in nome dell'Assicurato che, a tale
fine, si impegna a fornire all'Assicuratore, entro limiti ragionevoli, la sua assistenza e
collaborazione, compresa la firma di atti e documenti necessari. L'Assicurato non farà
nulla che possa pregiudicare tali diritti, pena la perdita del diritto all’indennizzo.
Qualsiasi importo recuperato in eccesso al pagamento totale effettuato dall'Assicuratore
sarà restituito all'Assicurato previa detrazione dei costi di recupero sostenuti
dall'Assicuratore. L'Assicuratore si impegna a non esercitare tali diritti di rivalsa nei
confronti di qualsiasi Dipendente tranne nel caso di una Richiesta di risarcimento che
sia determinata da o comunque connessa a atti o omissioni dolosi, disonesti,
fraudolenti, intenzionali o premeditati del Dipendente.
7.
STIPULAZIONE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA E GESTIONE DEI RAPPORTI
7.1 Stipulazione della
copertura assicurativa
Nel prestare il proprio consenso alla copertura assicurativa, l’Assicuratore ha fatto
affidamento sulla veridicità, accuratezza e completezza delle informazioni contenute nel
questionario e nei suoi allegati, nonché in ogni altro documento fornito dal Contraente o
da qualsiasi Assicurato in vista della stipulazione della presente polizza. Tali documenti,
allegati e informazioni, posti a base della valutazione del rischio, costituiscono parte
integrante della presente polizza. Se l'Assicuratore acquisisce il diritto di annullare la
presente polizza dalla data di decorrenza o dalla data di un'eventuale variazione di
copertura, l'Assicuratore potrà, a sua discrezione, mantenere in corso la presente
polizza escludendo tuttavia dalla copertura le conseguenze di qualsiasi Richiesta di
risarcimento relativa a fatti o circostanze che avrebbero dovuto essere resi noti prima
della data di decorrenza o dell’eventuale variazione di copertura.
7.2 Atti compiuti dal
Contraente per conto degli
Assicurati
Il Contraente ha agito e agirà per conto di ogni e ciascun Assicurato per quanto
riguarda: (1) la negoziazione dei termini e delle condizioni di copertura, la stipulazione e
la modifica di garanzie; (2) l'esercizio dei diritti degli Assicurati; (3) l’invio e la ricezione
delle comunicazioni; (4) il pagamento dei Premi; (5) le appendici; (6) la risoluzione
delle controversie; e (7) i ricevimento di pagamenti a favore di qualsiasi Assicurato.
8.
MASSIMALE E FRANCHIGIA
8.1 Massimale
Il Massimale indicato all’articolo 5 del frontespizio di polizza costituisce la massima somma
risarcibile dall'Assicuratore in base alla presente polizza. I sottolimiti e le Estensioni di copertura
sono parte del Massimale e non in aggiunta ad esso. Il Massimale per il Periodo di osservazione è
parte del Massimale per il Periodo di validità della polizza e non in aggiunta ad esso. L'inclusione
di più Assicurati nella presente polizza non aumenta l'esposizione totale dell'Assicuratore in base
alla polizza.
8.2 Franchigia
L'Assicuratore risponderà unicamente delle Richieste di risarcimento che superano
l'ammontare della Franchigia che deve intendersi assoluta. La Franchigia è a carico
dell'Assicurato e deve rimanere non assicurata. Un unico ammontare di Franchigia sarà
applicato alle Perdite pecuniarie derivanti da tutte le Richieste di risarcimento relative al
medesimo Atto. L'Assicuratore potrà, a sua totale discrezione, anticipare interamente o in parte la
Franchigia. In tale caso, gli Assicurati dovranno provvedere a rimborsare immediatamente
all'Assicuratore gli importi da questi anticipati.
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9.
DISPOSIZIONI GENERALI
9.1
Durata dell'Assicurazione
A parziale deroga dell’articolo 1899 c.c. l’assicurazione ha la durata di un anno come
indicato nel frontespizio di polizza.
9.2
Inizio e termine della
garanzia (principio “claims
made”)
La presente polizza vale per le richieste di risarcimento (i) presentate per la
prima volta agli assicurati e (ii) comunicate per iscritto all'assicuratore
durante il periodo di validità della polizza, o il periodo di osservazione (ove
applicabile), a condizione che le stesse non si riferiscano ad atti già
denunciati ad altro assicuratore e che tali richieste siano conseguenti a
sinistri verificatesi successivamente alla data di retroattività.
Si conviene che qualora l'Assicurato:
a) abbia mantenuto con continuità copertura assicurativa della sua responsabilità civile
professionale, con altro Assicuratore, nel periodo di assicurazione immediatamente
precedente quello di cui alla presente polizza, la retroattività della presente copertura dovrà
intendersi illimitata; si precisa che in caso di assenza di suddetta continuità si farà
riferimento al punto b) ;
b) non abbia contratto una precedente polizza per il medesimo rischio o lo stesso abbia
scadenza nel periodo non immediatamente precedente quello della presente (senza
interruzione temporanea), la presente polizza vale per le richieste di risarcimento
presentate per la prima volta all'assicurato e/o suoi aventi causa durante il periodo di
efficacia del contratto e denunciate all'assicuratore nei termini di legge, in relazione ad atti
commessi sino a tre anni antecedenti la data di decorrenza della presente polizza ; è data
facoltà all'Assicurato, corrispondendo un sovrappremio "una tantum", di estendere il
periodo di retroattività da tre anni ad "illimitata" : tale estensione dovrà essere normata
tramite apposita appendice.
c) In presenza di continuità della copertura assicurativa tra le precedenti polizze sostituite o
rinnovate con la compagnia scrivente, la retroattività è da intendersi quella concordata al
momento della prima stipula.
9.3
Ripartizione del danno
Nel caso in cui una qualsiasi Richiesta di risarcimento coinvolga sia fattispecie coperte
dalla polizza sia fattispecie non coperte (o qualora le somme richieste eccedano il
Massimale), le spese di difesa, i risarcimenti di danni e i costi comunque connessi a
pronunce di condanna e/o ad accordi di transazione saranno ripartiti in modo equo e
corretto fra ciascun Assicurato e l'Assicuratore, in proporzione ai rispettivi interessi.
9.4
Altre assicurazioni
Salvo diversa disposizione di legge, l'assicurazione fornita dalla presente polizza coprirà
soltanto la parte eccedente ogni autoassicurazione o altra assicurazione valida e applicabile,
a meno che tale altra assicurazione non si applichi unicamente e specificamente come
eccedenza rispetto al Massimale. Nel caso in cui tale altra assicurazione sia
prestata dall'Assicuratore o da qualsiasi impresa o affiliata della AIG
International Inc ("AIG"), la massima somma risarcibile da AIG in base alla
totalità delle suddette polizze non potrà eccedere il massimale della polizza
che prevede il massimale più elevato. Resta inteso che la presente condizione
particolare non potrà né dovrà in alcun modo essere interpretata in maniera tale da
incrementare il Massimale della presente polizza. La presente polizza non coprirà i Costi di
difesa traenti origine da una Richiesta di risarcimento laddove un’altra polizza di
assicurazione imponga ad un assicuratore un obbligo di difesa contro tale Richiesta di
risarcimento.
9.5
Cessione del contratto e
modifiche
La presente polizza e tutti i diritti da essa derivanti o ad essa relativi non
potranno essere ceduti senza il preventivo consenso scritto dell'Assicuratore.
Ogni modifica e/o variazione al presente contratto di assicurazione dovrà essere formulata
dalle parti per iscritto, pena la nullità
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9.6
Risoluzione delle
controversie / clausola
compromissoria
Tutte le controversie relative al presente contratto di assicurazione e ad esso connesse, ivi
incluse a titolo esemplificativo quelle concernenti la sua validità, interpretazione,
esecuzione e risoluzione, verranno definite mediante arbitrato rituale in diritto regolato
dalla legge italiana. L'arbitrato sarà condotto da un Collegio di tre (3) arbitri che dovranno
conoscere gli aspetti giuridici e assicurativi pertinenti alle materie oggetto di contestazione.
Il Collegio arbitrale avrà sede in Milano e la lingua dell’arbitrato sarà l’italiano. Ai sensi
dell’art. 810 del codice di procedura civile, l’Assicuratore e l’Assicurato nomineranno
ciascuno il proprio Arbitro. L’Assicurato sceglierà l’Arbitro tra gli iscritti del Collegio
Provinciale di appartenenza. Entro 30 giorni dalla nomina del secondo Arbitro, gli Arbitri
designati dalle parti nomineranno di comune accordo un terzo Arbitro, con funzioni di
Presidente del Collegio. Qualora gli Arbitri non si accordino sulla nomina del terzo Arbitro,
la sua nomina sarà demandata al Presidente del Tribunale di Milano a cura della parte più
diligente sempre ai sensi dell’art. 810 del codice di procedura civile. Nella decisione delle
controversie sottoposte, il Collegio deciderà in base alla legge italiana e la decisione sarà
definitiva e vincolante per tutte le parti in causa.
9.7
Definizioni
I termini in corsivo e che iniziano con la lettera maiuscola hanno il significato ad essi
attributo nel frontespizio di polizza o nella sezione 3. Definizioni:Il significato dei termini
in corsivo.
I termini a cui non corrisponde una specifica definizione nella presente polizza hanno il
significato ad essi normalmente attribuito. I termini e le espressioni utilizzati al singolare
comprendono anche il plurale e viceversa. I titoli dei paragrafi della presente polizza sono
stati inseriti unicamente per scopi di praticità e a titolo di riferimento e non attribuiscono
alcun significato al presente contratto.
9.8
Ambito di applicazione
territoriale
la presente polizza si applicherà a qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata nei
confronti di qualsiasi Assicurato nell’ambito territoriale indicato nel punto 8 del
frontespizio di polizza laddove consentito dalla legge e fatta salva l’Esclusione 4.18
U.S.A./Canada.
9.9
Legge applicabile
la presente polizza é regolamentata dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia il foro
competente esclusivo é quello del luogo dove ha sede il Contraente.
9.10
Clausola Broker
con la sottoscrizione della presente polizza, il Contraente / Assicurato prende atto e accetta
quanto segue:
1) Ogni comunicazione dalla Società al Broker si considererà effettuata al Contraente /
Assicurato;
2) Ogni comunicazione alla Società dal Broker si considererà effettuata dal Contraente /
Assicurato.
LA SOCIETÀ
IL CONTRAENTE
AIG EUROPE LIMITED
Rappresentanza Generale per l’Italia
AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l’Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051
Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260
Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.478
Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile, il Contraente dichiara, anche in nome e per conto di
tutti gli Assicurati, di approvare specificamente le seguenti clausole della presente polizza:
-
-
-
-
-
1. Garanzie: Cosa copriamo
2. Estensioni: Benefici aggiuntivi della copertura
3. Definizioni : Il significato dei termini in corsivo - in particolare le definizioni di:
Azioni dolose/fraudolente del Dipendente
Dipendente
Documenti
Errore professionale
Perdite pecuniarie
Società controllata
Terzi
Violazione dei diritti di proprietà intellettuale
4. Esclusioni:
4.1 Antitrust
4.2 Atti dolosi, fraudolenti, disonesti
4.3 Azioni di autorità governative / autorità di regolamentazione
4.4 Brevetti
4.5 Esplosioni / emanazioni / radiazioni
4.6 Fabbricare / Costruire
4.7 Guerra/terrorismo
4.8 Impiego / discriminazione
4.9 Infrastrutture
4.10 Inquinamento
4.11 Insolvenza
4.12 Mancata iscrizione all’albo
4.13 Muffa tossica e amianto
4.14 Richieste di risarcimento/circostanze pregresse
4.15 Valutazione preventiva dei costi
4.16 U.S.A. / Canada
5. Richieste di risarcimento: come e quando notificarle
5.1 Notifica di Richieste di risarcimento
5.2 Richieste di risarcimento correlate
5.3 Circostanze
5.4 Richieste di risarcimento fraudolente
6. Gestione della difesa
6.1 Difesa
6.2 Anticipo dei costi
6.3 Consenso dell'Assicuratore
6.4 Consenso dell`Assicurato
6.5 Cooperazione
6.6 Surrogazione
7. Stipulazione della copertura assicurativa e gestione dei rapporti
8. Massimale e Franchigia
9. Disposizioni generali:
9.1 Durata dell`Assicurazione
9.2 Inizio e termine della garanzia (principio claims made)
9.3 Ripartizione del danno
9.4 Altre assicurazioni
9.5 Cessione del contratto e modifiche
9.6 Risoluzione delle controversie / clausola compromissoria
9.7 Definizioni
9.8 Ambito di applicazione
9.9 Legge applicabile
9.10 Clausola Broker
d e degli allegati (se presenti):
Allegato 1 - estensioni particolari
Allegato 2 - esclusioni specifiche
IL CONTRAENTE
AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l’Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051
Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260
Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.478
C) INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N.
196
AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per l’Italia si adopera per tutelare la privacy dei
clienti, dei reclamanti e di tutti gli altri soggetti con cui si rapporta nel corso delle proprie attività. Per
"Informazioni Personali" si intendono le informazioni che identificano e si riferiscono all'interessato o ad
altri soggetti (es. i familiari dell'interessato). Qualora l'interessato fornisca informazioni su altri soggetti,
conferma contestualmente di essere autorizzato a fornire tali informazioni alla nostra Società per gli usi
descritti in appresso.
Tipologia di informazioni raccolte dalla nostra Società e utilizzo possibile delle stesse.
Al fine di fornirle i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti, la nostra Società deve disporre di dati
personali che la riguardano e deve trattarli nel quadro delle finalità assicurative (1), secondo le ordinarie e
molteplici attività e modalità operative dell’assicurazione. Tali dati possono essere raccolti presso di lei o
presso altri soggetti (2) e possono essere forniti da lei o da terzi per obblighi di legge (3). Precisiamo che
senza i suoi dati non potremmo fornirle, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Le
chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei suoi dati strettamente
necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi. Il consenso che le chiediamo
riguarda anche gli eventuali dati sensibili (4) strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti
assicurativi citati, il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di
particolare tutela (5), è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni
di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per
le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico
rapporto intercorrente tra lei e la nostra società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere
comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente
organizzativa o aventi natura pubblica che operano – in Italia o all’estero – come autonomi titolari, soggetti
tutti così costituenti la c.d. “catena assicurativa” (6). Il consenso che le chiediamo riguarda, pertanto, oltre
alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti
all’interno della “catena assicurativa” effettuati dai predetti soggetti. Sulla base del rapporto esistente tra
l'interessato e la nostra Società le Informazioni Personali da noi raccolte potrebbero includere:
informazioni a fini identificativi e di comunicazione, su carte di credito e conti correnti, informazioni
commerciali e sul merito creditizio, dati sensibili sullo stato di salute o le condizioni mediche
dell'interessato e altre Informazioni Personali fornite dallo stesso. Le Informazioni Personali possono
essere utilizzate per le seguenti finalità:
a)
Gestione del rapporto assicurativo, es. comunicazioni, trattamento dei sinistri e pagamenti
b)
Decisioni in materia di fornitura della copertura assicurativa;
c)
Assistenza e consulenza in materia sanitaria e di viaggio, solo nella misura consentita e in
conformità alla legislazione locale
d)
Prevenzione, rilevamento e indagine su reati commessi solo nella misura consentita dalla e in
conformità alla legislazione locale vigente, es. in materia di frode e riciclaggio di denaro
e)
Accertamento e difesa dei diritti legali anche in sede giudiziaria
f)
Conformità alle leggi e alle normative, inclusa la conformità alle leggi vigenti in paesi diversi da
quello di residenza dell'interessato
g)
Marketing, solo ove il soggetto interessato abbia manifestato il proprio consenso espresso;
h)
Ricerche di mercato e analisi.
Condivisione delle Informazioni Personali – AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per
l’Italia con sede a Milano, Via della Chiusa n. 2 (tel. 02.3690.1, fax 02.3690.222) - [email protected]
è il titolare del trattamento (7) dei dati personali. Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia
come responsabili del trattamento (8). Per conoscere il nominativo dei responsabili del trattamento può
contattarci ai recapiti indicati sopra chiedendo dell’ufficio privacy. Per le suddette finalità le Informazioni
Personali potranno essere condivise (10) con altre società del Gruppo e altri soggetti in veste di
responsabili del trattamento dei dati, quali broker e altri incaricati della
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distribuzione, assicuratori e riassicuratori, agenzie di informazione commerciale, professionisti del settore
sanitario e altri fornitori di servizi. Per l'elenco delle società del Gruppo che possono accedere alle
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si
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http://contact.aig.net/aigcontact/intranet/en/files/AIGCompleteListofEntities_tcm1246-333981.pdf.
Per l'elenco di altri responsabili del trattamento dei dati che potrebbero ricevere le Informazioni Personali,
si invita a leggere attentamente la nostra Informativa privacy in forma estesa all'indirizzo riportato di
seguito o ancora a scrivere all'indirizzo indicato nella sezione “Richieste o domande”. Le Informazioni
Personali saranno condivise con altri terzi (incluse le pubbliche autorità) se richiesto ai sensi di legge. Se
richiesto dalla legislazione vigente, le informazioni personali potranno essere iscritte in appositi registri dei
sinistri condivisi con altri assicuratori. Le Informazioni Personali potranno essere condivise con eventuali
acquirenti e trasferite all'atto della vendita della nostra Società o della cessione di rami d'azienda, anche
in questo caso la condivisione avverrà nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa.
I dati sensibili possono essere comunicati solo nei limiti consentiti dalla legge e dalle autorizzazioni
dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Trasferimento all’estero.
Le Informazioni Personali potranno essere trasferite all’estero, per le finalità indicate in precedenza, in
ottemperanza alle relative leggi e normative, a soggetti siti in paesi anche non appartenenti all’Unione
Europea, ivi compresi gli Stati Uniti e altri paesi in cui vige una legislazione diversa in materia di tutela dei
dati personali rispetto a quella applicabile nel luogo di residenza dell'interessato.
Sicurezza e conservazione delle Informazioni Personali.
Per la tutela delle Informazioni Personali sono state adottate misure legali e di sicurezza idonee. I nostri
fornitori di servizi sono attentamente selezionati e viene loro richiesto di adottare misure di tutela
adeguate. Le Informazioni Personali saranno conservate per tutto il periodo necessario all'adempimento
delle finalità descritte in precedenza.
Richieste o domande.
L’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 conferisce all’interessato specifici diritti (9) tra cui quelli di ottenere dal
titolare del trattamento:
1) la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e
la loro comunicazione in forma intelligibile;
2) l’indicazione a) dell’origine dei dati personali, b) delle finalità e modalità del trattamento, c) della logica
applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, d) degli estremi identificativi
del titolare, dei responsabili e del rappresentante nominato ai sensi dell’art. 5, comma 2, del decreto
stesso, e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono venire comunicati o che possano
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati. L’interessato, inoltre, ha diritto di ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando
vi ha interesse, l’integrazione dei dati; a) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco
dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l’attestazione che le operazioni
di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o
comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
Infine, ai sensi dell’art. 7, comma 4 del decreto, l’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 1) per
motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta; 2) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Ulteriori chiarimenti sull'uso delle Informazioni Personali sono riportati nell’informativa privacy consultabile
all'indirizzo http:// www.aig.com-informativa-privacy o di cui può essere richiesta copia contattando il
titolare indicato nella presente informativa.
Data, Sottoscrizione dell’Assicurato _______________________________
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Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051
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Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.478
REGOLAMENTO ISVAP n. 5/2006 – INFORMATIVA PRECONTRATTUALE
ALLEGATO 7A - COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI
INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI
Ai sensi delle disposizioni del D.lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e del Regolamento
ISVAP n. 5/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell’esercizio
dell’attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari:
a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto,
consegnano al contraente copia del documento (Allegato 7B del Regolamento ISVAP) che contiene
notizie sull’intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela
del contraente;
b) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto,
illustrano al contraente – in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile – gli elementi
essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di
copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile
a fornire un’informativa completa e corretta;
c) sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e
previdenziale del contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua
propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono
utile;
d) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni
richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di
volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto
dall’intermediario non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell’inadeguatezza;
e) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle
vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
f) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di
pagamento:
1.
assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati
all’impresa di assicurazione per conto della quale operano o a quella di cui sono distribuiti i
contratti oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
2.
ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico,
che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3.
denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo
responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo
assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni col limite di
750 (settecentocinquanta) euro annui per ciascun contratto.
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Unico 7A-7B
Sede Legale: Viale Bodio, 33 - 20158 Milano - Tel. 02 48538 1
Cap. Soc Euro 520.000,00 i.v.
Reg. Imp. MI - N. Iscriz. e C.F.: 01699520159
R.E.A. MI - N. 793418
Iscritta al R.U.I. - Sez. B / Broker - N. Iscriz. B000055861
Società soggetta al potere di direzione e coordinamento di Marsh International Holdings Inc., ai sensi art. 2497 c.c.
ALLEGATO 7B - INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA
PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO
Ai sensi della vigente normativa, l’intermediario assicurativo ha l’obbligo di consegnare al contraente il presente
documento che contiene notizie sull’intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti
di tutela del contraente. L’inosservanza dell’obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative pecuniarie e
disciplinari.
Informazioni relative alla polizza
CONTRAENTE:
RAMO:
IMPRESA DI ASSICURAZIONE (Delegataria):
NUMERO DI POLIZZA:
GEOMETRA/GEOMETRA LAUREATO
TUTELA LEGALE
ROLAND Rechtsschutz-Versischerings-AG
Emittenda
PARTE I – Informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto con il contraente
a) Dati relativi all’intermediario persona fisica
Nome e Cognome:
Qualifica: (barrare solo la voce che interessa)
Marco Oliveri
 Responsabile dell’attività di
intermediazione
Iscritto al R.U.I. nella Sezione: (barrare solo la voce che interessa)

Data e numero d’iscrizione nel R.U.I.:
dal 04.08.2009 con il nr. B000004485
Telefono:
Fax:
E-mail:
010.8373933
010.8373932
[email protected]
□ Addetto all’attività di intermediazione
Sez. B - □ Sez. E
b) Dati relativi all’intermediario persona giuridica per la quale è svolta l’attività di intermediazione
Marsh S.p.A.
Sede Legale: Viale Bodio, 33 – 20158 Milano
Iscritta dal 12.03.2007 alla Sez. B del R.U.I. con il nr. B000055861
Sito internet: www.marsh.it
Altre sedi operative
Via Montebello, 2 – 40121 Bologna
Tel. 051 42171.11 Fax 051 42171.17
Via Cefalonia, 55 – 25124 Brescia
Tel. 030 22087.11 Fax 030 22087.40
Via San Lucifero, 65 – 09125 Cagliari
Via Androne, 5 – 95124 Catania
Tel. 095 25037.11 Fax 095 25037.26
Via Dante, 134 – 26100 Cremona
Tel. 0372 5670.1 Fax 0372 5670.44
Viale Padre Santo, 5 – 16122 Genova
Tel. 010 83739.1 Fax 010 83739.32
Viale Lancetti, 43 – 20158 Milano
Tel. 02 48538.1 Fax 02 48538.326
Piazza Vilfredo Pareto, 3 – 46038 Mantova
Tel. 0376 2542.11 Fax 0376 2542.44
Piazza Municipio, 84 – 80133 Napoli
Tel. 081 79052.11 Fax 081 79052.22
Via San Crispino, 114 – 35129 Padova
Tel. 049 82854.11 Fax 049 8070776
Via Veneto, 16 – 56127 Pisa
Tel. 050 550147 Fax ===
Piazza Marconi, 25 – 00144 Roma
Tel. 06 54516.1 Fax 06 5919718
Via Cavour, 1 – 10123 Torino
Tel. 011 56547.1 Fax 011 542215
Via Marsala, 181 – 91100 Trapani
Tel. 0923 546438 Fax 0923 546438
Via Gemona, 35 – 33100 Udine
Tel. 0432 2413.1 Fax 0432 2413.30
Via Centro, 11 – 37133 Verona
Tel. 045 4858949 Fax ===
Viale G. Matteotti, 57 – 89900 Vibo Valentia
Tel. 0963 991899 Fax 0963 991899
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Unico 7A-7B
Sede Legale: Viale Bodio, 33 - 20158 Milano - Tel. 02 48538 1
Cap. Soc Euro 520.000,00 i.v.
Reg. Imp. MI - N. Iscriz. e C.F.: 01699520159
R.E.A. MI - N. 793418
Iscritta al R.U.I. - Sez. B / Broker - N. Iscriz. B000055861
Società soggetta al potere di direzione e coordinamento di Marsh International Holdings Inc., ai sensi art. 2497 c.c.
L’autorità che in Italia ha competenze di vigilanza sul settore assicurativo e riassicurativo è ISVAP, con sede in
Roma 00187 - Via del Quirinale, 21.
Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario possono essere controllati visionando il Registro
Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (R.U.I.) sul sito internet dell’ISVAP (www.isvap.it).
PARTE II – Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto di interessi
Si elencano, di seguito, le imprese di assicurazione di cui Marsh & McLennan Risk Capital Holdings, società del gruppo
MMC, detiene direttamente o indirettamente una partecipazie superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto:
-
Perils AG
12,50%
Non vi sono imprese di assicurazione o imprese controllanti di un’impresa di assicurazione che detengano una
partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di Marsh S.p.A..
L’intermediario, i cui dati sono riportati nella tabella di cui alla PARTE I, lettera a), non detiene una partecipazione diretta
o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un’impresa di assicurazione.
Marsh S.p.A., in qualità di broker assicurativo, fornisce consulenze basate su un’analisi imparziale.
Marsh S.p.A., in qualità di broker assicurativo, agisce in assenza di obblighi contrattuali che le impongano di offrire
esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione. Il contraente ha, in ogni caso, il diritto di richiedere
l’elenco delle imprese di assicurazione con cui Marsh S.p.A. opera (contattare il numero telefonico 02.48538372).
PARTE III – Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente
•
•
•
•
•
I premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle
imprese, se regolati per il tramite dell’intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal
patrimonio dell’intermediario stesso.
L’attività di intermediazione è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i
danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell’intermediario o da negligenze, errori
professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l’intermediario deve
rispondere a norma di legge.
Il contraente, inoltre, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, ha facoltà di inoltrare
reclamo per iscritto a Marsh S.p.A.; il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del
reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell’intermediario entro il termine massimo di
quarantacinque giorni, può rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale n. 21 – 00187
Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo medesimo.
E’ presente anche la possibilità per gli assicurati di rivolgersi al Fondo di Garanzia per l’attività dei mediatori di
assicurazione e di riassicurazione (c/o ISVAP - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma - Tel. +39 06/421.331),
per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall’esercizio dell’attività di intermediazione, il
quale non sia stato risarcito dall’intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la suddetta
polizza di assicurazione della responsabilità civile.
Marsh S.p.A.: (barrare solo la voce che interessa)
 è autorizzata all’incasso dei premi e/o al pagamento delle somme dovute agli assicurati in forza di un
accordo sottoscritto con l’impresa di assicurazione indicata nelle “Informazioni relative alla polizza”, di cui a
pagina 1. Conseguentemente, il pagamento del premio eseguito in buona fede a Marsh S.p.A. e/o ai suoi
collaboratori si considera effettuato direttamente all’impresa di assicurazione, con effetto liberatorio per il
contraente/assicurato e conseguente impegno dell’impresa (e delle eventuali imprese coassicuratrici, nel
caso di polizza in coassicurazione) a garantire la copertura assicurativa in oggetto.
□
non è autorizzata ad incassare i premi e/o al pagamento delle somme dovute agli assicurati.
Conseguentemente, il pagamento del premio eseguito in buona fede a Marsh S.p.A. non ha effetto liberatorio
per il contraente/assicurato, e non impegna l’impresa di assicurazione (né le eventuali imprese
coassicuratrici, nel caso di polizza in coassicurazione) a garantire la copertura assicurativa in oggetto.
•
Salvo prova contraria a carico dell’impresa o dell’intermediario, le somme dovute agli assicurati ed agli altri
aventi diritto a prestazioni assicurative si considerano effettivamente percepite dall’avente diritto solo con il
rilascio di quietanza scritta.
pagina 3 di 3
Unico 7A-7B
Sede Legale: Viale Bodio, 33 - 20158 Milano - Tel. 02 48538 1
Cap. Soc Euro 520.000,00 i.v.
Reg. Imp. MI - N. Iscriz. e C.F.: 01699520159
R.E.A. MI - N. 793418
Iscritta al R.U.I. - Sez. B / Broker - N. Iscriz. B000055861
Società soggetta al potere di direzione e coordinamento di Marsh International Holdings Inc., ai sensi art. 2497 c.c.
TUTELALEGALEROLANDPERIGEOMETRI
Ilpresentefascicoloinformativo
Ilpresentefascicoloinformativocontenente:
presentefascicoloinformativocontenente:
contenente:
a) notainformativa,comprensivadi
notainformativa,comprensivadiglossario;
diglossario;
glossario;
b) condizionidiassicurazione;
condizionidiassicurazione;
deve essere consegnato al contraente con la proposta di
assicurazione ed in ogni caso prima della
della sottoscrizione del
contratto.
contratto.
Primadellasottoscrizioneleggereattentamentelanota
Primadellasottoscrizioneleggereattentamentelanota
informativa.
informativa.
ULTIMOAGGIORNAMENTO:26GIUGNO2012
ROLANDRechtsschutzROLANDRechtsschutz-VersicherungsVersicherungs-AG
AG
Sededellasocietà:
Deutz-KalkerStr.46 D-50679Colonia(Germania)
HandelsregisterKölnHRB2164
RappresentanzaGeneraleperl’Italia
RappresentanzaGeneraleperl’Italia
RappresentanteGeneraleperl’Italia:PietroPipitone
PiazzaE.Duse,2
I-20122Milano(MI)
Tel.02/7767750
Fax.02/77677539
E-mail:[email protected]
PostaElettronicaCertificata(PEC):[email protected]
R.E.A.n°1817212
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NOTAINFORMATIVA
NOTAINFORMATIVA
LapresenteNotainformativaèredattasecondoloschemapredispostodall’ISVAP,mailsuo
LapresenteNotainformativaèredattasecondoloschemapredispostodall’ISVAP,mailsuo
contenutononèsoggettoallapreventivaapprovazionedell’ISVAP.
contenutononèsoggettoallapreventivaapprovazionedell’ISVAP.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della
sottoscrizionedellapolizza.
sottoscrizionedellapolizza
A. INFORMAZIONISULL'IMPRESADIASSICURAZIONE
1.Informazionigenerali
1.Informazionigenerali
IlcontrattoèconclusoconROLANDRechtsschutz-VersicherungsAG,societàd’assicurazione
consedelegaleinColonia(Germania),Deutz-Kalker-Str.46.
ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs AG è costituita in forma giuridica analoga ad una
Società per azioni italiana ed esercita la propria attività in base all’autorizzazione rilasciata
dall’Autorità
di
Vigilanza
tedesca
denominata
“Bundesanstalt
für
Finanzdienstleistungsaufsicht”(“Bafin”),alcuicontrolloèsottoposta.
In Italia, ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs AG è abilitata all’esercizio delle assicurazioni
nel ramo 17 (“tutela legale”) in regime di stabilimento, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n.
209/2005.
LasedediROLANDRechtsschutz-VersicherungsAG-RappresentanzaGeneraleperl’Italiaè
inMilano,PiazzaE.Duse,2.
Tel:+39027767750
Fax:+390277677539
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www.roland-italia.it
PostaElettronicaCertificata(PEC):[email protected]
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2.Informazionisullasituazionepatrimonialedell’impresa
2.Informazionisullasituazionepatrimonialedell’impresa
IlpatrimonionettodiROLANDRechtsschutz-VersicherungsAGèparia€76.977.820,78.
Ilcapitalesocialeèammontaa€10.250.000,00eiltotaledelleriservepatrimonialia
€22.614.965,77.
Idatiindicatisiriferisconoall’anno2010.
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B.INFORMAZIONISULCONTRATTO
B.
Il contratto è solitamente stipulato con tacito rinnovo: si rinvia, per gli opportuni
approfondimenti,allapropostaallegata.
Il Contraente può dare disdetta esclusivamente tramite lettera raccomandata a/r o posta
elettronicacertificata(PEC)dainviareaROLANDalmeno60giorniprimadellascadenza.
Inmancanza,ilcontrattosiintenderinnovatotacitamenteperunaltroannoecosìvia.
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto
dell’indennizzo, le parti possono disdire la polizza, esclusivamente tramite lettera
raccomandataa/ropostaelettronicacertificata(PEC),conpreavvisodi30giorni.
InquestocasoilContraentehadirittoalrimborsodellapartedipremioalnettodell’imposta
assicurativaperilperiodod’assicurazionenongoduto.
Per maggiori dettagli, si rinvia agli articoli 5 e 17 delle condizioni generali di assicurazione
(CTG).
IlcontrattoprevedeinfinelafacoltàperilContraentedirecedereentro14giornidalladata
diconclusionedelcontrattodandonecomunicazioneconletteraraccomandataA/Roposta
elettronica certificata (PEC) al broker Marsh Spa Via San Crispino, 114 – 35129 Padova
oppure, se il contratto non dovesse essere più seguito dall’intermediario, a ROLAND
Rechtsschutz-Versicherungs-AG Piazza E. Duse, 2 -20122 Milano (MI). La comunicazione
devecontenereglielementiidentificatividellapropriaposizioneassicurativael’originaledel
Questionario/Proposta. Il recesso non potrà avere luogo ove l’Assicurato abbia denunciato
allaCompagniaunsinistronelcorsodelperiododei14giorni.
3.Copertureassicurativeofferte–
3.Copertureassicurativeofferte–Limitazioniedesclusioni
Limitazioniedesclusioni
LatutelalegaleperiGeometriprevedelaseguentecopertura:
LatutelalegaleperiGeometriprevedelaseguentecopertura:
PolizzaROLANDPenale;
PolizzaROLANDPenale;
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ROLANDPENALE
LapolizzaROLANDpenale,regolatadallecondizionispecialiditutelalegalepenale(CSP
CSP)e–per
CSP
quanto non espressamente derogato/disciplinato dalle stesse – dalle condizioni generali di
assicurazione(CTG
CTG),garantisceicosti:
CTG
a) per la difesa in caso di procedimenti penali dolosi o colposi, compreso il c.d.
b)
c)
d)
e)
f)
patteggiamentoexart.444esegg.c.p.p.Lagaranziasiestendeancheall’ipotesiincui
l’assicuratosiaindagatonellasuaqualitàdiamministratoredicondominio;
per la difesa in caso di contestazione di un illecito amministrativo, qualora sia stata
conseguentementeemessaunasanzioneamministrativapecuniaria;
conseguentementeemessaunasanzioneamministrativapecuniaria;
perl’assistenzanelcasoincuil’Assicuratovengaassuntocometesteinunprocedimento
penale;
per ottenere il dissequestro di beni, mobili ed immobili, appartenenti al Contraente,
sottoposti a sequestro (conservativo, probatorio o giudiziario) nell’ambito di
procedimentipenaliacaricodellapersonaassicurataoditerzi,nelcasoincuiciòrisulti
nelcasoincuiciòrisulti
indispensabileperilproseguimentodell’attivitàassicurata
indispensabileperilproseguimentodell’attivitàassicurata;
ell’attivitàassicurata cauzionepenaleperprocedimentiall’estero;
perladifesainprocedimentidisciplinarieinqualsiasitipodiprocedurasvoltadaordini
professionali, purché conseguenti alla contestazione di un reato o di un illecito
amministrativo.
amministrativo.
tivo.
Permaggioridettagli,sirimandaall’art.5dellecondizionispecialiditutelalegalepenale
(CSP).
Legaranziesoprariportatesonosempre
sempreprevistenelcontratto.
sempre
Ulteriori eventuali estensioni della garanzia (ad esempio: clausola di continuitá, riportata qui
sotto) possono essere espressamente previste nel testo di polizza, al quale comunque si rinvia,
nelleseguentimodalitá.
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Clausoladicontinuità
Clausoladicontinuità
In deroga a quanto previsto dalla presente polizza ROLAND, la copertura assicurativa si
estende altresì agli eventi assicurativi insorti durante la validità della precedente polizza di
assicurazioneaccesapressolasocietáXXXedeiqualil’Assicuratovengaaconoscenzaperla
primavoltadopolacessazionedelcontrattopressoilprecedenteAssicuratore.
Quantosopraacondizionechesiverifichinocontestualmentetuttiiseguentipresupposti:
1. lapresentepolizzaROLANDabbiacontinuitátemporaleovveroseguasenzaalcuna
interruzionelapolizzadelprecedenteassicuratoreXXX
XXX;
XXX
2. l´evento assicurativo venga obbligatoriamente denunciato a ROLAND entro la
duratadellapolizzaROLAND;
3. L´assicuratoreprecedente,XXX
XXX,abbiarespintoilsinistropertardivacomunicazione
XXX
ovverooltreilperiododidenunciadisinistrodopolacessazionedelcontrattoenon
peraltrimotivi.
4. L’assicurato abbia denunciato il sinistro al precedente assicuratore
tempestivamente.
Di conseguenza, ROLAND avvierà la gestione del caso applicando le condizioni
della presente polizza, a condizione che la vertenza denunciata rientri nelle
garanzie previste sia nella polizza del precedente assicuratore che in quella di
ROLAND.
I punti 3 e 4 decadono se l'assicurato viene a conocenza dell'evento assicurativo
per la prima volta dopo il periodo di denuncia di sinistro previsto dopo la
cessazionedelprecedentecontratto.
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Avvertenza: il prodotto ROLAND PENALE può prevedere delle limitazioni ed esclusioni alle
copertureassicurative.
Inmeritosirinviaagliarticoli5,6,7,8,9,10e11CSPeart.11CTG.
Inoltre,premessocheROLANDsiesponefinoallaconcorrenzadelmassimaleindicatonella
proposta allegata, potrebbero essere presenti franchigie o scoperti; alcune garanzie
potrebbero poi prevedere dei sottolimiti: si rinvia pertanto al contenuto delle singole
garanziepermaggioridettagliinmeritoesiriportaquisottounesempiodelfunzionamento
delmassimale:
prorogadeltermineperladenuncia
prorogadeltermineperladenuncia
disinistriaisensidell'art.10(3)CSP
disinistriaisensidell'art.10(3)CSP
In deroga all'art. 10 (3) CSP la tutela legale penale ai sensi di polizza sussiste per sinistri
denunciati aROLAND entro 24 mesi dalla fine del contratto, a condizione che il sinistro sia
insortodurantelavaliditàdellapolizzaaisensidell'art.8CSP.
Retroattività della garanzia
garanzia La copertura assicurativa si estende altresì alle imputazioni di
natura colposa e/ o dolosa, per fatti avvenuti 12 mesi prima della stipula del presente
contratto se sconosciuti all´Assicurato ancorché denunciati successivamente alla
sottoscrizionedellapresenteappendice.
Aglieffettidiquantodispostodagliart.1892,1893c.c.,l’assicuratodichiaradinonavere
ricevutoalcunavvisodigaranziainordineaicomportamenticolposi/dolosialuiimputabili.
1-Massimalecomplessivo:€20.000,00.
Speselegalisostenuteintotale:€55.000,00
ImportorimborsatodaROLAND:€20.000,00
2-Massimalecomplessivo:€20.000,00.Scoperto10%
Speselegalisostenuteintotale:€25.000,00
Scoperto:10%dellespeselegali:€2.500,00
€25.000,00-€2.500,00=€22.500,00
ImportorimborsatodaROLAND:€20.000,00.
SiriportaquisottoilfacsimiledipropostaROLAND
SiriportaquisottoilfacsimiledipropostaROLAND
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RolandpenaleperiGeometri
RolandpenaleperiGeometri
__________________________________________________________________________________________
Contraente
Signor
Contraente
geom.
__________________________________________________________________________________________
Assicuratore
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__________________________________________________________________________________________
Personeassicurate
Il contraente nell'espletamento delel sue funzioni e/o mansioni
Personeassicurate
come da descrizione dell'attività. Qualora il geometra sia
professionistaindividualesiintendonocomeassicuratilostesso
efinoa4addetti.Qualorailcontraentesiaunostudioassociato
siintendonocomeassicuratilostesso,isocidellostudioefinoa
8 addetti. Per Addetti si intendono le persone di cui il
contraente debba rispondere a norma di legge (a mero titolo
esemplificativo:dipendenti,co.co.pro,praticanti,stagisti)Sono
esclusidalnoverodegliaddettiiliberiprofessionisticonpropria
partitaIvachecollaboranoconilprofessionista.
__________________________________________________________________________________________
Descrizionedelleattività
geometraogeometralaureato;lagaranziaverràaltresìprestata
Descrizionedelleattività
izionedelleattività
perl'attivitàdiamministratoredicondominioneilimitidelle
garanziedicuialpresentecapitolato,laddoverisulticorrisposto
ilrelativopremio.
__________________________________________________________________________________________
Ambitodivaliditàterritoriale
Europa
Ambitodivaliditàterritoriale
__________________________________________________________________________________________
Coperturabase
A)
Coperturabase
A) Procedimentipenali
Procedimentipenali
Lagaranziacomprende
Lagaranziacomprende
comprende
• ladifesadall’accusadiavercommessounreato;
• l’assistenza di un avvocato nel caso in cui l’assicurato
venga assunto come testimone in quanto persona
informata sui fatti (art. 377 c.p.p.) o imputata in
procedimentoconnesso(art.210c.p.p.).
Nel caso di procedimenti penali sussiste la copertura
assicurativaperladifesadall’accusadiavercommesso:
• unreatocolposo;
• unreatodoloso,
cosìcomespecificatoall’art.5CSP2011.
B)
B) Illecitiamministrativi
Illecitiamministrativi
Lagaranziacomprende
Lagaranziacomprende
Ricorso avverso una sanzione amministrativa pecuniaria
emessaneiconfrontidell’Assicurato
cosìcomespecificatoall’art.5CSP2011.
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__________________________________________________________________________________________
GiurisdizioniSpeciali/
GiurisdizioniSpeciali/
Cassazione/CorteCostituzionale
Si precisa che, qualora nell’ambito di un procedimento
Cassazione/CorteCostituzionale
teCostituzionale
rientrante in garanzia risultasse necessaria l’assistenza di un
Avvocatoiscrittoinappositialbispeciali,sonoaltresìcomprese
le spese relative all’assistenza di tale professionista (art. 6 (2)
CSP2011).
__________________________________________________________________________________________
Dissequestro
La garanzia comprende altresì le spese legali necessarie ad
Dissequestro
ottenere il dissequestro di beni, mobili ed immobili,
appartenenti al Contraente, sottoposti a sequestro
(conservativo, probatorio o giudiziario) nell’ambito di
procedimentipenaliacaricodellapersonaassicurataoditerzi,
nel caso in cui ciò risulti indispensabile per il proseguimento
dell’attivitàassicurata(art.5(1)d)CSP2011).
__________________________________________________________________________________________
Liberasceltadellegaleedel
Liberasceltadellegaleedel
Aisensidell'art.6(2)CSP,l’Assicuratopuòsceglierel’Avvocato
domiciliatario
liberamentesenzaalcunlimiteterritoriale.
Vengono inoltre garantite le spese per un secondo legale
domiciliatario con un esborso massimo di € 5.000,00 per
sinistro.
__________________________________________________________________________________________
Massimaledicopertura
Massimaledicopertura
-complessivo
€20.000,00persinistrosenzalimiteannuo
all’internodelmassimalesonocompresi:
dirittieonoraridell’avvocato
illimitato
spesediviaggiodell’avvocato
illimitato
spesediviaggiodell’assicurato
illimitato
speseperCTU/Peritodiparte
illimitato
speseditraduzione
illimitato
speseperlaricerca
illimitato
diproveasostegnodelladifesa
-Cauzioneperevitare
Cauzioneperevitare
Cauzioneperevitare
limitazionidellalibertàpersonale
€15.000,00perpersonaassicurata
limitazionidellalibertàpersonale
Taleimportoèdaconsiderarsiaggiuntivorispettoalmassimale
dicopertura.Siprecisache,incasodisinistrounico,l’importo
cauzionalevienemessoadisposizioneafavorediognipersona
assicurata.
Perilrestotrovaapplicazionel’art.6(7)CSP2011.
__________________________________________________________________________________________
Patteggiamento
Ai sensi dell'art. 5 CSP 2011, la garanzia si estende altresì al
Patteggiamento
procedimentodi'patteggiamento'(art.444eseguentic.p.p.).
__________________________________________________________________________________________
Franchigia
Franchigia
La franchigia ammonta al € 500,00 per assicurato e sinistro e
vienedetrattodallespeselegali.
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Estensioniparticolari
Estensioniparticolari
TUTELALEGALEPERVIOLAZIONIDINORMESPECIFICHE
TUTELALEGALEPERVIOLAZIONIDINORMESPECIFICHE
Inderogaall'art.10(1)(d)CSP2011lacoperturaassicurativa
comprende i costi per la tutela dell'Assicurato per il ricorso
avverso qualsiasi provvedimento amministrativo derivante da
inosservanzadelledisposizionideidecretilegislativi:
•
81/08(codicesicurezza)
•
196/03(codiceprivacy)
•
152/06(codiceambiente)
Ambitodellavaliditàterritoriale
Nelterritorioindicatoinpolizza,aldifuoridell'Italia,lagaranziadi
Ambitodellavaliditàterritoriale
cuisopratrovaapplicazioneperlanormativadicontenutoanalogo
aisopracitatidecretilegislativi.
Sinistro–
Sinistro–
Insorgenzadelcasoassicurativo
Insorgenzadelcasoassicurativo
neiprocedimentiamministrativi
neiprocedimentiamministrativi
Aparzialederogadell’art.8CSP2011ilsinistrosiintendeinsorto
conilcompimentodapartedellacompetenteAutoritàdelprimo
attodiaccertamentoispettivoodiindagineamministrativae/o
penalecheabbiadatooriginealprovvedimentoamministrativo.
Codicesicurezza:
Codicesicurezza:
Insorgenzadelsinistro
Insorgenzadelsinistro
neiprocedimentipenali
ConesclusivoriferimentoalD.Lgs.n.81/2008(codicesicurezza),
neiprocedimentipenali
inparzialederogaall’art.8CSP2011,ilsinistrosiintendeinsorto:
- nelcasodiprocedimentopenaleinstauratoneiconfronti
dell’Assicuratoperomicidioe/olesionipersonalicolpose,ovegli
venganocontestateancheviolazionialD.Lgs.n.81/2008,nel
momentoincuisièverificatol’eventolesivo(infortunio);
- nelcasodiprocedimentopenaleinstauratoneiconfronti
dell’Assicuratoesclusivamenteperviolazionialcodicesicurezza,
conilcompimentodapartedellacompetenteAutoritàdelprimo
attodiaccertamentoispettivoodiindagineamministrativae/o
penale.
VIOLAZIONIDINORMEFISCALI/
VIOLAZIONIDINORMEFISCALI/TRIBUTARIE
FISCALI/TRIBUTARIE
TRIBUTARIE
Inderogaall’art.10(1)(c)CSP2011,lacoperturacomprende
la difesa in procedimenti penali che traggono origine da
violazioniinmateriafiscale/tributaria.
Massimaledicopertura
PerquestaestensioneROLANDriconosceicostielespeselegali
Massimaledicopertura
finoa€20.000,00oppurefinoal15%delmassimalecomplessivo
dicoperturapersinistrosequestoimportoèsuperiore.
Ambitodellavaliditàterritoriale
Italia,SanMarino,CittàdelVaticano.
Ambitodellavaliditàterritoriale
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DELITTINELL'AMBITODELLACIRCOLAZIONES
DELITTINELL'AMBITODELLACIRCOLAZIONESTRADALE
DELLACIRCOLAZIONESTRADALE
TRADALE
In parziale deroga all’art. 10 (1) (a) CSP 2011, la copertura si
estende alla difesa dell’Assicurato in qualità di conducente nei
procedimenti penali originati da violazioni di legge o illeciti
amministrativicollegatiallacircolazionestradale.
Massimaledicopertura
PerquestaestensioneROLANDriconosceicostielespeselegali
Massimaledicopertura
finoa€20.000,00oppurefinoal15%delmassimalecomplessivo
dicoperturapersinistrosequestoimportoèsuperiore.
Esclusioni
Oltreaquantoprevistoall’art.10(1)CSP2011,lagaranzia
Esclusioni
assicurativanoncopre:
- illecitiricollegabiliadazionidolosedell'assicurato;
- icasiincuiilconducentenonsiaautorizzatoe/oabilitatoalla
guidaanormadelledisposizioniinvigore;
- icasiincuiperilveicoloassicuratononsiastatoadempiuto
l’obbligodiassicurazionediresponsabilitàcivileversoterzi;
- icasiincuiilveicoloassicuratovengautilizzatoindifformità
dagliusiprevistiinsedediimmatricolazione;
- i casi in cui il conducente / la persona assicurata abbia
compiuto l’illecito sotto l’influenza dell'alcool e/o di
stupefacenti (art. 186 e art. 187 n.c.d.s.), si sia rifiutato di
sottoporsi ai relativi accertamenti richiesti dall’Autorità
oppure quando gli venga contestata la violazione di cui
all’art.189n.c.d.s.;
- i casi in cui il sinistro ai sensi della presente polizza abbia
originedallapartecipazioneagareocompetizionisportivee
dallecorrispondentiprove,salvositrattidigarecherisultino
regolarmente organizzate dall’ACI (Automobil Club Italiano)
odallaFMI(FederazioneMotoristicaItaliana);
__________________________________________________________________________________________
Datidelcontraente
dell’annoprecedenterispettoaquellodisottoscrizione
Datidelcontraente
Fatturato(escl.IVA)
dell’ultimoesercizio:
__________________________________________________________________________________________
Premio
Ilpremioannuoèilpremiominimodi€
€
Premio
€
inclusoil21,25%perimpostaassicurativa
__________________________________________________________________________________________
ALTERNATIVAMASSIMALE
ALTERNATIVAMASSIMALE
Massimaledicopertura
€40.000,00persinistrosenzalimiteannuo
Massimaledicopertura
Ilpremioannualeèdi€
€ inclusoil21,25%perimposta
assicurativa
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Fax.02/77677539
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__________________________________________________________________________________________
Conteggiodelpremiosuccessivo
Il conteggio del premio successivo viene effettuato in base ai
Conteggiodelpremiosuccessivo
seguenti dati indicati alla voce (Dati del contraente) e in
polizza.
fatturatoalnettodell'IVAdell'ultimoesercizio
variazionedell'attivitaassicurataindicatainpolizza
Alla scadenza principale della polizza ha luogo il ricalcolo del
premiosullabasedeidatisuindicaticoneffettoperilsuccessivo
annoassicurativo.
Incasodinominadinuovisociincorsod'anno,glistessisono
automaticamentecompresiincoperturasenzaobbligodi
comunicazione.CiòpurchèilnumerocomplessivodeiSoci
dellostudiononsiasuperiorea5.
Qualora,Incasodinominadinuovisociincorsod'anno,si
verifichiilsuperamentodelnumerodi5Socicomplessivi,la
nominadovràesserecomunicataesaràdovutoilpremio,nella
misuradel70'%delpremioditariffaperlafascia
fatturato/massimalepresceltoinfasediadesione,perciascuna
testaaggiuntivarispettoalletestedichiarateinfasediadesione
__________________________________________________________________________________________
Broker
Società
Broker
MarshS.p.A.
ViaSanCrispino,114
I-35129Padova
__________________________________________________________________________________________
ClausolaBroker
TuttalagestionedelpresentecontrattoèaffidataSocietà
ClausolaBroker
MarshS.p.A..
Denunceedichiarazionidell’assicuratosidannoperconosciute
a ROLAND, quando sono pervenute al sopracitato broker. Il
brokerèobbligatoallaloroimmediatatrasmissioneaROLAND.
Tuttavia, richieste, manifestazioni di volontà e denunce
dell’assicurato volte a costituire, concludere, o ampliare
l’ambito di copertura della presente polizza o riguardanti
obblighi dell’assicurato in caso di sinistro, valgono solo dal
momentoincuiquestepervengonoeffettivamenteaROLAND.
__________________________________________________________________________________________
Assistenzaincasodisinistro
In mancanza di un intermediario,
Assistenzaincasodisinistro
intermediario in caso di sinistro Vi
preghiamodicontattarcidirettamenteaiseguentirecapiti:
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UfficioSinistri
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4.Dichiarazionidell’assicuratoinordineallecircostanzedelrischio
4.Dichiarazionidell’assicuratoinordineallecircostanzedelrischio–
rcostanzedelrischio–Nullità
Nullità
AVVERTENZA:
AVVERTENZA ai sensi dell’art. 7 delle condizioni generali di assicurazione (CTG), eventuali
dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del
contrattopossonocomportareeffettisullaprestazione.
AVVERTENZA:
AVVERTENZA non sono previste cause di nullità ulteriori a quelle disciplinate
dall’ordinamentogiuridicoitaliano.
5.Aggravamentoediminuzionedelrischio
5.Aggravamentoediminuzionedelrischio
L’assicurato deve dare comunicazione scritta all’impresa di ogni aggravamento e
diminuzionedelrischio,aisensidell’art.7dellecondizionigeneralidiassicurazione(CTG).
Esempio: durante l’anno muta l’attività svolta dal Contraente. La mancata comunicazione
puòcomportarelaperditatotaleoparzialedell’indennizzononchélacessazionedellapolizza.
AVVERTENZA: si rinvia alla singola proposta di assicurazione allegata pereventualideroghe
specificheall’art.7CTG.
6.Premi
6.Premi
Il premio - da versare a ROLAND esclusivamente con bonifico bancario - è annuale ed è
dovutoperinteroancheincasodifrazionamentodellostesso.
Il pagamento, se effettuato all’intermediario autorizzato da ROLAND, produce per il
ContraenteeffettiliberatorineiconfrontidellaCompagnia,giustal’art.118delCodicedelle
AssicurazioniPrivate(D.Lgs.n.209/2005).
Sirinviaall’art.4dellecondizionigeneralidiassicurazione(CTG)perulteriori
approfondimenti.
7.Rivalse
7.Rivalse
AVVERTENZA:
AVVERTENZA le spese legali anticipate da ROLAND dovranno essere restituite dal
Contraente/Assicuratoserimborsatedacontroparte.
Sirinviaall’art.16(2)dellecondizionigeneralidiassicurazione(CTG).
Ai sensi dell’art. 15 (11) delle condizioni generali di assicurazione (CTG), ROLAND è
surrogata,finoallacompetenzadell’indennizzo,intuttiidirittidell’Assicuratoversoi
terziresponsabili,giustal’art.1916c.c.
Pertanto, qualora si individuassero terzi responsabili, ROLAND agirà nei loro
confronti, sostituendosi nei diritti dell’Assicurato, per la restituzione degli importi
anticipati.
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8.Rinnovodelcont
8.Rinnovodelcontratto
Rinnovodelcontratto
ratto-RecessoRecesso-Risoluzionedidirittodelcontrattoassicurativo
Risoluzionedidirittodelcontrattoassicurativo
AVVERTENZA:ilContraentepuòdaredisdettaesclusivamentetramiteletteraraccomandata
AVVERTENZA
a/r o postaelettronica certificata (PEC) da inviare a ROLAND almeno 60 giorni primadella
scadenza.
Inmancanza,ilcontrattosiintenderinnovatotacitamenteperunaltroannoecosìvia.
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto
dell’indennizzo, le parti possono disdire la polizza, esclusivamente tramite lettera
raccomandataa/ropostaelettronicacertificata(PEC),conpreavvisodi30giorni.
InquestocasoilContraentehadirittoalrimborsodellapartedipremioalnettodell’imposta
assicurativaperilperiodod’assicurazionenongoduto.
Per maggiori dettagli, si rinvia agli articoli 5 e 17 delle condizioni generali di assicurazione
(CTG).
IlcontrattoprevedeinfinelafacoltàperilContraentedirecedereentro14giornidalladata
diconclusionedelcontrattodandonecomunicazioneconletteraraccomandataA/Roposta
elettronica certificata (PEC) al broker Marsh Spa Via San Crispino, 114 – 35129 Padova
oppure, se il contratto non dovesse essere più seguito dall’intermediario, a ROLAND
Rechtsschutz-Versicherungs-AG Piazza E. Duse, 2 -20122 Milano (MI). La comunicazione
devecontenereglielementiidentificatividellapropriaposizioneassicurativael’originaledel
Questionario/Proposta. Il recesso non potrà avere luogo ove l’Assicurato abbia denunciato
allaCompagniaunsinistronelcorsodelperiododei14giorni
Come previsto dall’art. 6 delle condizioni generali di assicurazione (CTG), il contratto si
risolvedidirittoalverificarsi,neiconfrontidelContraente,diunadelleseguentifattispecie:
-nelcasodipersonagiuridica:pereffettodell’aperturadiunaqualsiasiproceduragiudiziale
concorsualeodiamministrazionecontrollataostraordinaria;
-nelcasodipersonafisica:perinterdizioneoinabilitazioneodecessodelContraente.
9.Prescrizioneedecadenzadeidirittiderivantidalcontratto
9.Prescrizioneedecadenzadeidirittiderivantidalcontratto
contratto Ai sensi dell’art. 2952, comma 2, del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto di
assicurazionesiprescrivonoindueannidalladataincuisièverificatoilfattosucuiildiritto
sifonda.
sifonda.
Il termine prescrizionale previsto dall’art.
dall’art. 2952, comma 2, Cod. Civ. decorre da quando
diventa necessaria la salvaguardia dei diritti dell’As
dell’Assicurato e vengono così generate spese
legali.
legali.
10.Leggeapplicabilealcontratto
10.Leggeapplicabilealcontratto
ROLANDproponediapplicarealcontrattolaleggeitaliana.
In virtù dell’art. 180 del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. n. 209/2005), le parti
possonoconvenirediassoggettareilcontrattoallalegislazionediunaltroStato,salvoilimiti
derivantidall'applicazionedinormeimperative.
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11.Regimefiscale
11.Regimefiscale
L’impostaassicurativagravantesulpremioannuopagatodalContraenteèattualmentepari
al21,25%enonvienerimborsatainnessuncaso.
Nonsonoaltresìrimborsabilituttiglialtrioneri,imposteotasseprevistidallaleggeaseguito
dellaconclusionedelcontratto.
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C.INFORMAZIONISULLEPROCEDURELIQUIDATIVEESUIRECLAMI
C.
12.Sinistri–
12.Sinistri–Liquidazionedell’indennizzo
Liquidazionedell’indennizzo
AVVERTENZA:
AVVERTENZA in deroga all’art. 1913 Cod. Civ., il Contraente/Assicurato deve segnalare a
ROLAND, anche verbalmente, il verificarsi del sinistro entro 30 (trenta) giorni da quando
diventanecessarialasalvaguardiadeisuoidiritti,generandocosìspeselegali.
La denuncia del sinistro deve contenere la descrizione esatta e veritiera dell’evento, della
data,delluogo,dellacausa,nonchédelleconseguenzedelsinistro,deinomiedegliindirizzi
dellepersonecoinvolteedeglieventualitestimoni.
La denuncia scritta, che può pervenire anche dall’Avvocato difensore, deve contenere la
descrizione esatta e veritiera dell’evento, della data, del luogo, della causa, nonché delle
conseguenze del sinistro, i nomi e gli indirizzi delle persone coinvolte e degli eventuali
testimoni.
L’Assicurato è tenuto a fornire a ROLAND tutti gli atti e i documenti necessari per la
definizionedellapratica.
InoltredevetrasmettereaROLANDcopiadiqualsiasiattogiudiziarioaluiindirizzatoentro
30(trenta)giornidalladatadinotifica.
Qualsiasicomunicazionepuòpervenireanchedall’Avvocatodifensore.
L’inosservanza di tali obblighi può portare, ai sensidell’art. 1915 Cod.Civ., alladecadenza
parzialeototaledeldirittoallagaranziaassicurativa.
Contemporaneamente alla denuncia del sinistro, l’Assicurato può comunicare a ROLAND il
nominativodiunAvvocato,acuiaffidarelatuteladeipropriinteressi.
L’Assicurato,incasodisinistro,devecomunicareaROLANDl’esistenzadialtreassicurazioni
checopronolostessorischio,secondoquantodispostodall’art.1910c.c.
Per ulteriori approfondimenti si
si rinvia agli articoli 14 e 15 delle condizioni
condizioni generali di
assicurazione(CTG)e,perlacoperturaROLANDPenale,all’art.8(2)dellecondizionispeciali
ditutelalegalepenale(CSP).
ditutelalegalepenale(CSP).
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13.Reclami
13.Reclami
Eventuali reclami inerenti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere
inoltratiperiscrittoconuna
unadelleseguentemodalità:
una
- tramiteraccomandataa/r
raccomandataa/r,alseguenteindirizzo:
raccomandataa/r
ROLANDRechtsschutz-VersicherungsAG–
RappresentanzaGeneraleperl’Italia-UfficioReclami
PiazzaE.Duse,2-20122Milano;
- viafax
faxaln.(+39)0277677539,all’attenzionedell’UfficioReclami;
fax
- viae
e-mailall’[email protected];
mail
- tramitePostaElettronicaCertificata(PEC):[email protected].
Qualorailreclamantenonsiritengasoddisfattodall’esitodelreclamooincasodimancato
riscontronelterminemassimodi45(quarantacinque)giorni-decorrentidalpervenimento
dellostessopressol’impresa-,potràrivolgersiall’ISVAP-ServizioTuteladegliUtenti-Viadel
Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo
trattatodallaCompagnia.
Inrelazioneallecontroversieinerentilaquantificazionedelleprestazioniel’attribuzionedella
responsabilitàsiricordachepermanelacompetenzaesclusivadell’AutoritàGiudiziaria,oltre
allafacoltàdiricorrereasistemiconciliativioveesistenti.
Qualoralalegislazioneapplicabilealcontrattosceltadallepartisiadiversadaquellaitaliana,
glieventualireclamidovrannoessereinoltratiall’Autoritàdivigilanzaeventualmenteprevista
dallalegislazioneprescelta.
Perlarisoluzionedellelititransfrontaliereèpossibilepresentarereclamoall’ISVAPo
direttamentealsistemaesterocompetente,chiedendol’attivazionedellaproceduraFIN-NET.
Ilsistemacompetenteèindividuabileaccedendoalsitointernet:http://ec.europa.eu/internal
market/finservices-retail/finnet/indexen.htm
Restasalvalafacoltàdiadirel’AutoritàGiudiziaria.
14.Arbitrato
4.Arbitrato
Ai sensi dell’art. 174 del Codice delle Assicurazioni, in caso di divergenza di opinioni tra il
Contraente/Assicurato e ROLAND circa la possibilità di successo di un’azione oppure di
procedured’impugnazioneavantileAutoritàcompetentioincasodiconflittod’interessi,la
controversiapotràesseredevolutaadunarbitrocheverrànominatodicomuneaccordotra
le parti; qualora tale accordo non venga raggiunto, l’arbitro verrà nominato dal Presidente
delTribunalecompetenteperlecontroversierelativealcontrattodiAssicurazione.
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Alternativamenteallaproceduraarbitralepericasidicuialcomma3,ROLANDprovvederàal
rimborso delle spese legali del relativo grado di giudizio qualora il Contraente/Assicurato
risultivittoriosoinmisuramaggiorerispettoalprecedentegradodigiudizio.
Sirimandaall’art.15(3)e(4)CTG.
AVVERTENZA:
AVVERTENZA resta comunque possibile per entrambe le parti rivolgersi all’Autorità
Giudiziaria.
15.Mediazionefinalizzataallaconciliazione
15.Mediazionefinalizzataallaconciliazione
InvirtùdelD.Lgs.n.28/2010,chehadisciplinatolamediazionefinalizzataallaconciliazione
delle controversie civili e commerciali, dal 20 marzo 2011
2011 il tentativo di risoluzione delle
controversie in materia di contratti assicurativi tramite l’istituto della mediazione è
obbligatorio
obbligatorio.
Pertanto,apartiredataledata,primadiadirel’AutoritàGiudiziaria,dovrà
dovràessereesperitoil
dovrà
tentativodiconciliazionedepositandolarichiestadimediazionepressounodegliorganismi
iscrittinelregistrodicuialD.M.18ottobre2010,n.180efacendolapervenire-viapostao
o
viafax(n.+390277677539)-allasedediROLANDalseguenteindirizzo:
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Indicarenell’oggetto:richiestadimediazionefinalizzataallaconciliazione.
ROLAND Rechtsschutz Versicherungs AG è responsabile della veridicità e della completezza dei
datiedellenotiziecontenutinellapresenteNotainformativa.
datiedellenotiziecontenutinellapresenteNotainformativa.
IlrappresentanteGeneraleperl’Italia
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GLOSSARIO
GLOSSARIO
Siintendeper:
Arbitrato:
Arbitrato procedura alternativa al rito ordinario che le parti possono intraprendere per
risolverecontroversie.
Assicurazione:
Assicurazione:ilcontrattodiassicurazione.
:
Assicurato:lapersonagarantitadallapolizza
Assicurato:
Contraente:ilsoggettochestipulailcontratto.
Contraente
Contravvenzione:sivedavocereato.
Contravvenzione:
Danno:conseguenzanocivadiunacondottaoomissionediunoopiùsoggettineiconfronti
Danno
di terzi. Il danno può essere di natura contrattuale (derivare da una violazione di norme
contrattuali);ovverodinaturaextracontrattuale(derivaredaviolazioninondiaccordi,madi
normedilegge).
Delitto:sivedavocereato.
Delitto
Fattoillecito:qualsiasifattocheviolinormedell’ordinamentogiuridico.
Fattoillecito
Franchigia:
Franchigia:lapartedidannoinmisurafissacherimaneacaricodell’Assicurato.
gia:
Giudiziale:attivitàsvoltadinnanziadun’autoritàgiudiziariagiudicante.
Giudiziale:
Indennizzo:
Indennizzo: lasommadovutacontrattualmentedallaSocietàincasodisinistro.
Massimale:sommaentrolaqualeROLANDrispondeperognisinistro.
Massimale:
Periododiassicurazione:ilperiodoparioinferiorea12mesicompresotraladatadieffettoe
Periododiassicurazione:
ladatadiscadenzaannuale.
Premio:lasommadovutadalContraenteallaSocietà.
Premio
Reato:violazionedellenormepenali.
Reato:
Ireatisidividonoindelittiecontravvenzioni.
Idelittisonoleviolazionipiùgraviehannounadiversarilevanzaasecondachesianostate
posteinesserecondolo(volontariamente)ocolpa(nonvolontariamentemapernegligenza
oimperizia).
Lecontravvenzionisonocondottemenograviperlequalinonrileval’elementopsicologico
(doloocolpa).
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Rischio:laprobabilitàchesiverifichiunsinistro.
Rischio:
Sanzioneamministrativa:misureadottatedall’ordinamentopercolpireillecitiamministrativi.
Sanzioneamministrativa
Sinistro:eventoperilqualevieneprestatal’assicurazione.
Sinistro
Ilsinistrosiintendeinsortonelmomentoincuiinizialaviolazioneveraopresuntadinorme
dileggeodicontratto.
Scoperto:lapartedidannoinmisurapercentualecherimaneacaricodell’Assicurato.
Scoperto
Stragiudiziale:
Stragiudiziale attività che viene svolta per cercare di trovare tra le parti una mediazione
bonariadellacontroversia.
Terzo:nonsonoconsideratiterzi:
Terzo:
a)igenitori,ilconiugeedifiglidell’Assicurato(anchesenonconvivonoconlui);
b)glialtriparentioaffini-diversidaquelliindicatiallaletteraa)-conviventiconl’Assicurato;
c)ildipendentedelContraentechesubiscaundannoinoccasionedilavoroodiservizio.
Transazione:accordoconilqualeleparti,facendosireciprocheconcessionipongonofinead
Transazione
unacontroversia.
TutelaLegale:
TutelaLegale: l’assicurazionediTutelaLegaledicuiall’art.173CodiceAssicurazioniPrivate
(D.Lgs.n.209/2005).
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CONDIZIONIGENERALID’ASSICURAZIONEPERLATUTELALEGALE
CONDIZIONIGENERALID’ASSICURAZIONEPERLATUTELALEGALE
LEGALE
CTG2011
CTG2011
(3)
qualora per qualunque ragione l’Assicurato
decidadi revocare il mandatoall’Avvocatoper
incaricarne un altro, ROLAND riconoscerà il
compenso di quest’ultimo nella misura in cui
non riguardi attività già svolte ed esposte dal
precedenteAvvocato.
Lo stesso vale analogamente in caso di revoca
o cessazione del mandato da parte
dell’Avvocato;
(4)
le spese liquidate giudizialmente a favore di
controparte,incasodisoccombenza;
(5)
le spese di transazioni preventivamente
autorizzatedaROLAND.
In caso di transazioni concluse senza il
preventivo accordo di ROLAND, vengono
tuttavia indennizzate le spese del Contraente/
Assicurato con esclusione di quelle di
controparte assunte transattivamente e delle
spese
del
Contraente/Assicurato
eventualmenteassuntedacontroparte;
(6)
lespesedell’attivitàdiConsulentiTecnicid’Ufficio
(C.T.U.) e di controparte se l’Assicurato è
obbligato giudizialmente ad assumersi tali
costi;
(7)
il compenso per l’attività di un Consulente
Tecnico di Parte nei limiti del tariffario di
riferimento; in mancanza trova applicazione il
D.P.R. n. 115/2002 e ss.mm.ii. In caso di
vertenza instaurata all’estero, il compenso
viene riconosciuto secondo quanto previsto
dall'ordinamento giuridico o dalla prassi di
calcolo dei compensi in vigore nello Stato di
riferimento;
Art.1Oggettodell’assicurazioneperlaTu
Art.1Oggettodell’assicurazioneperlaTutela
Legale
Legale
ROLAND,allecondizionieperlegaranzieindicate
allecondizionieperlegaranzieindicate
in polizza,
polizza assicura al Contraente/ Assicurato la
possibilità di salvaguardare i propri diritti
assumendo le spese necessarie a tale fine (Tutela
Legale).
Art.2Normeapplicabili
Art.2Normeapplicabili
AllapolizzasiapplicanolepresentiCondizioni
Generali nonché, ove previsto, le Condizioni
Speciali; per quanto non diversamente
disciplinato,siapplicanoledisposizionideldiritto
italiano.
Art.3Speseassicurate
Art.3Speseassicurate
curate
Neilimitidelmassimaleprevistoinpolizzaead
esclusione delle voci non assicurate di cui
all’art.11,ROLANDassumeapropriocarico,per
le garanzie previste in polizza, gli oneri necessari
alla tutela stragiudiziale e giudiziale dei diritti
dell’Assicurato;piùprecisamentesonoricompresi:
(1)
il compenso previsto dalla tariffa forense
relativo all’attività di un Avvocato domiciliato nel
circondariodelTribunalecompetente.
In caso di vertenza instaurata all’estero, viene
riconosciuto
il
compenso
adeguato
dell’Avvocato secondo quanto previsto
dall’ordinamento giuridico di riferimento o
dalla prassi di calcolo dei compensi in vigore
nelloStatodiriferimento;
(2)
in caso di vertenze dinnanzi a Giurisdizioni
Speciali, il compenso di un ulteriore Avvocato
iscrittoinappositialbispeciali;
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(13)
lespeserelativeallanotificazionediatti,nonchéi
costi relativi al procedimento di esecuzione
forzata;
(14)
le spese di giustizia in ambito penale poste a
caricodell’Assicurato;
(15) le spese di registrazione della sentenza
nonchélespesenecessarieadottenereunacopia
integraledellastessa;
(16)
lespeserelativealcontributounificato;
(17)
icostirelativiaiprimitretentativid’esecuzione
forzata avviati entro 5 (cinque) anni dopo il
passaggioingiudicatodeltitoloesecutivo.
(8)
qualora per qualunque ragione l’Assicurato
decidadirevocareilmandatoalConsulentedi
Parte per incaricarne un altro, ROLAND
riconoscerà il compenso di quest’ultimo nella
misuraincuinonriguardiattivitàgiàsvolteed
espostedalprecedenteConsulente.
Lo stesso vale analogamente in caso di revoca
o cessazione del mandato da parte del
Consulente;
(9)
lespesedimediazionefinalizzataallaconciliazione
di cui al D.Lgs. n. 28/2010 e ss.mm.ii. (spese di
avvio e indennità del mediatore) nei limiti degli
importi previsti dall’allegato “A” del D.M. n.
180/2010ess.mm.ii.
Se il mediatore si avvale di un suo consulente,
ROLAND si fa carico fino al 50% del relativo
compenso.
In caso di analoga procedura conciliativa
instaurata all'estero, vengono riconosciute le
spese di procedura nei limiti degli importi
previsti dall’allegato “A” del D.M. n. 180/2010
ess.mm.ii.
Per la procedura di mediazione sono altresì
garantiti i compensi di un Avvocato previsti
dall’ordinamento giuridico o dalla prassi di
calcolo dei compensi in vigore nello Stato di
riferimento.
Nell’eventuale fase giudiziale, l’Assicurato può
daremandatoadunAvvocatodiverso;
(10)
le spese per l’IVA relative all’attività di avvocati e
Consulenti Tecnici, qualora il Contraente/
Assicurato non sia autorizzato alla detrazione
dell’imposta;
(11)
lespeseneiprocedimentispeciali/d’urgenzadicui
al IV° libro del codice di procedura civile
(esempio:accertamentotecnicopreventivo);
(12)
conlapreviaautorizzazionediROLAND,lespese
conlapreviaautorizzazionediROLAND
peraccertamentieconomico-finanziarisupersone
edenti;
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Art.4Decorrenzadellagaranziaassicurativae
pagamentodelpremio
pagamentodelpremio
(1)
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno
indicato in polizza e sussiste per i sinistri insorti
comesegue:
comesegue:
a) dopo le ore 24
24 del primo giorno di validità
della polizza, per richieste di risarcimento di
danni extracontrattuali, per procedimenti
penali e per l’opposizione contro sanzioni e
misureamministrative;
b) tremesidopoilprimogiornodivaliditàdella
polizza,
per controversie di natura
polizza
contrattuale. Se le controversie contrattuali
vengonoincluseingaranziasuccessivamente,
ilperiododicarenza decorredalle ore24del
giorno di inclu
inclusione
sione indicato nel documento
contrattuale, a condizione che il relativo
premiosiastatopa
premiosiastatopagatoneiterminipattuiti.
gatoneiterminipattuiti.
(2)
Se il Contraente non salda il primo premio
annuale o la prima rata del premio
premio entro 30
(trenta) giorni dalla decorrenza prevista nella
polizza,
polizza la garanzia resta sospesa e priva di
efficacia fino alle ore 24 del giorno in cui il
Contraentepagaquantodaluidovuto.
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(3)
Se alle scadenze convenute
convenute il Contraente non
paga i premi successivi, in deroga all’art. 1901,
comma 2, Cod. Civ., l’assicurazione resta
sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno
successivo alla data di scadenza e riprende
vigoredalleore24delgiornodipagamento.
(4)
Il contratto si risolve di diritto con effetto
retroattivo dal momento della scadenza del
premioannuoodellarata,seROLAND
eROLAND,incaso
eROLAND
di mancato pagamento del premio annuo o
della rata di premio, non agisce per la
riscossione nel termine di 6 mesi dal giorno
della scadenza, (art. 1901, comma 3, Cod.
Civ.).
(5)
In caso di emissione di appendice che
comporta un aumento del premio, il
Contraente deve effettuare il relativo
pagamentoentroiterminipattuiti.
Nell’ipotesi di mancato pagamento, in caso di
sinistro, ROLAND decurterà dalle spese
indennizzabili la percentuale risultante dal
rapporto tra il premio saldato e quello dovuto
dal Contraente. Con il pagamento di quanto
dovuto
entro
l’anno
assicurativo
di
competenza, il Contraente ripristina il suo
dirittoall’interaprestazioneassicurativa.
(6)
Se alla scadenza pattuita il Contraente non
pagailpremiodovuto,ROLANDsospenderàla
liquidazione di tutti i sinistri denunciati fino
alle ore 24 del giorno in cui il Contraente
effettueràilpagamentodelpremiodovuto.
Art.6Risoluzioneanticipataomodificadel
contrattocontratto-recesso
recesso
(1)
La polizza si risolve di diritto al verificarsi, nei
confrontidelContraente,diunadelleseguenti
fattispecie:
Nelcasodipersonagiuridica:
per effetto dell’apertura di una qualsiasi
procedura giudiziale concorsuale o di
amministrazionecontrollataostraordinaria.
Nelcasodipersonafisica:
perdecesso,interdizioneoinabilitazione.
In tutti questi casi, le azioni in corso vengono
interrotte,conliberazionedapartediROLAND
da ogni ulteriore prestazione. ROLAND si
obbligaarestituirelapartedipremionettoper
ilperiodonongoduto.
(2)
Sel’oggettodell’assicurazionevieneamancare
del tutto o parzialmente - per motivi diversi
dallaprevisionedelcomma‘‘1’’-verràmenola
coperturaassicurativaperl’oggettocessato,se
nondiversamentepattuito.SeROLANDvienea
conoscenza del venir meno dell’oggetto
dell’assicurazione dopo più di due mesi
dall’evento, le spetta comunque il premio fino
almomentodell’avvenutaconoscenza.
Art.7Dichiarazionirelativeacircostanzedi
pericolo/aumento/diminuzionedelrischio
pericolo/aumento/diminuzionedelrischio
(1)
Dichiarazioni inesatte, incomplete o reticenti
del Contraente alla stipula della polizza o
durante la durata della stessa, relative a
circostanze che influenzano la determinazione
delrischiodapartediROLANDol’ammontare
del premio, possono portare - ai sensi degli
artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 Cod. Civ. - alla
totale o parziale perdita della garanzia
assicurativa, oppure allo scioglimento del
contratto.
(2)
Art.5Prorogadelcontrattodiassicurazione
Art.5Prorogadelcontrattodiassicurazione
Se non diversamente pattuito, il contratto si
prorogatacitamenteperunannoinmancanza
di disdetta che deve essere inviata al
destinatarioalmeno60(sessanta)giorniprima
dellascadenza.
La disdetta deve avvenire esclusivamente
tramite lettera raccomandata a/r o posta
elettronicacertificata(PEC).
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Se il Contraente non adempie a quanto
indicatoalcomma‘‘1’’,ofornisceleindicazioni
richieste in modo incompleto o inesatto,
ROLAND - in caso di sinistro - ha il diritto di
prestarelagaranziainproporzionealrapporto
tra il premio pattuito e quello effettivamente
dovuto se il Contraente avesse comunicato
quantorichiestoinmodoesattoecompleto.
Il Contraente è obbligato a dare immediato
avvisoscrittoaROLANDdiogniaggravamento
delrischio.
(3)
Una volta a conoscenza di un fatto/una
circostanza che giustifica un premio maggiore
rispetto a quello pattuito, ROLAND ha la
facoltà di richiedere modifiche al contratto,
ancheconeffettoretroattivo.
In caso di sinistro, ROLAND ha il diritto di
prestarelagaranziainproporzionealrapporto
tra il premio pattuito e quello effettivamente
dovuto se il Contraente avesse comunicato il
fatto/lacircostanzainmodoesattoecompleto.
(4)
Sedopolaconclusionedelcontrattosiverificaun
eventochegiustificaunpremiominorerispettoa
quello pattuito, il Contraente può richiedere
una diminuzione del premio dal momento del
verificarsi di tale evento. Se il Contraente
denuncialacircostanzaoltre30(trenta)giorni
dal suo verificarsi, il premio verrà diminuito
solo dal momento del ricevimento della
denuncia.
(5)
Se il Contraente omette la denuncia di un
oggetto aggiuntivo dell’assicurazione, tale
oggetto rimane escluso dalla garanzia
assicurativa.
(6)
ROLAND resta obbligata alla prestazione se il
Contraente dimostra che l’inesattezza o
l’omissionedelleinformazioninonsonodovute
asuacolpa.
Art.9Posizionegiuridicadipersone
coassicurate
coassicurate
(1)
L’assicurazione vale per il Contraente e per le
personenominatenellapolizza.
(2)
Salvo l’obbligo del pagamento del premio e
obblighi connessi, per le persone coassicurate
valgono le disposizioni applicabili al
Contraente.
(3)
Le persone coassicurate possono far valere la
prestazione assicurativa solo con il consenso
delContraente.
Art.10Esclusioni
Art.10Esclusioni
(1)
Lagaranziaassicurativanonèoperativaperle
seguentifattispecie:
a) vertenze tra persone coassicurate nonché
tra queste e il Contraente, se non
diversamentepattuito;
b) vertenze conseguenti ad insurrezioni
popolari, atti di guerra, occupazione
militare,
rivoluzioni,
vandalismo
o
terrorismo,
terremoti,
maremoti,
mareggiate,
inondazioni,
eruzioni
vulcaniche,scioperieserrate,detenzioneo
impiegodisostanzeradioattive;
c) vertenze di natura amministrativa con Enti
PubbliciedEntidiPrevidenzaedAssistenza
obbligatoria/dicategoria;
Art.8Variabilitàdelpremiodiassicurazione
Art.8Variabilitàdelpremiodiassicurazione
(1)
Se il premio annuale di polizza è calcolato sulla
base di parametri variabili (es.: n. addetti,
fatturato, attività assicurate ecc.), il Contraente
dovràfornireirelatividatientrounmesedalla
data dalla scadenza. Conseguentemente il
premio di rinnovo potrà subire un
adeguamento.
(2)
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d) vertenze riguardanti diritti d’autore,
brevetto,marchio,proprietàintellettualeo
esclusivaedirittodeicartellioconcorrenza
sleale;
e) vertenzedidirittosocietario;
– vertenze tra organi, amministratori e/o
soci di cooperative e consorzi inerenti
qualsiasimateria;
– vertenze previste dal capo II° e III° Cod.
Civ. per le associazioni, le fondazioni e i
comitati;
f) vertenzeriguardanticontrattidiagenzia;
g) vertenze di diritto amministrativo,
tributarioefiscale;
h) vertenze riguardanti il diritto di famiglia,
successioniedonazioni;
i) arbitrati,senondiversamentepattuito;
j) vertenze riguardanti l’art. 28 dello statuto
dei
lavoratori
(comportamenti
antisindacali);
k) vertenze in relazione alla compravendita,
nuova costruzione o l'ampliamento di beni
immobili;
l) sinistrichel’Assicuratohacausatocondolo
accertatoinqualsiasimodo(art.1900Cod.
Civ.);
m) sinistriconnessialcompimentodiunreato
doloso da parte dell’Assicurato, accertato
inqualsiasimodo;
n) se non diversamente pattuito, vertenze e
procedimenti riguardanti il possesso, la
proprietà o l’uso di veicoli viaggianti su
terra sottoposti per legge all’obbligo
d’assicurazione per la responsabilità civile;
sono altresì escluse le vertenze inerenti
l’uso, il possesso o la proprietà di
imbarcazionioaeromobili;
o) se non diversamente pattuito, vertenze
riguardantil’inosservanzaolaviolazionedi
obblighicontrattuali;
p) vertenzecontrattualiconiclienti;
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q) vertenze
direttamente
conseguenti
all'acquisto, alla gestione o alla vendita di
azioni, titoli di stato, obbligazioni e
strumentifinanziariingenerale;
r) vertenzedinnanziaCortiCostituzionaliea
qualsiasiCorteInternazionale;
s) vertenze con ROLAND RechtsschutzVersicherungs-AG e con le società del
gruppo;
t) vertenze
conseguenti
a
procedure
concorsuali/fallimentari
aperte
sul
patrimoniodelContraente;
u) vertenze inerenti l’acquisto, la vendita,
l’affittool’usufruttodiaziende;
v) controversie relative a contratti che, al
momento della decorrenza della polizza
ROLAND, siano già stati disdetti dal
Contraente o dalla controparte o la cui
rescissione, risoluzione o modificazione sia
giàstatarichiestadaunadelleparti.
Art.11Costinonassicurati
Art.11Costinonassicurati
ROLANDnonsiassume:
a) i costi assunti dal Contraente e/o dalle
personeassicuratesenzaobbligogiuridico;
b) le franchigie e gli scoperti pattuiti in
polizza;
c) i costi per procedimenti di esecuzione di
pene pecuniarie o ammende al di sotto di
Euro250,00;
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Art.13Sinistro--InsorgenzadelsinistroArt.13Sinistro
Insorgenzadelsinistro-
Sinistrounico
Sinistrounico
d) i costi per la difesa di interessi legalmente
tutelati risultanti da crediti o debiti
trasferiti o che si trasferiscono in capo al
Contraente/Assicurato dopo il verificarsi
delsinistro;
e) i costi per la difesa di interessi legalmente
tutelati fatti valere dal Contraente/
Assicuratoinnomeproprioperrichiestedi
altre persone o per responsabilità propria
perobblighidialtrepersone;
f) le spese di costituzione di parte civile nel
procedimentopenale,senondiversamente
pattuito;
g) la ritenuta d’acconto dovuta dal sostituto
d’imposta;
h) nei casi di procedura di mediazione
finalizzata alla conciliazione all’estero, i
costi dell’eventuale consulente nominato
dall’organismocompetente;
i) ilpagamentodisanzioni,ammendeepene
pecuniarie imposte in via amministrativa o
pene pecuniarie sostitutive di pene
detentive;
j) le spese collegate all’esecuzione di pene
detentiveequelleperlacustodiadicose;
k) lespesee/oonoraridell’Avvocatoperisuoi
viaggi di andata e di ritorno presso
l’autorità competente e le spese per la
domiciliazione presso un Avvocato della
circoscrizione, qualora l’Assicurato scelga
un difensore non domiciliato nel
circondariodelTribunalecompetente.
(1)
Si intende quale sinistro: la vertenza civile,
penale o amministrativa per la quale viene
prestatalagaranziadipolizza.
(2)Siintendequaleinsorgenzadelsinistro:
a) nel caso in cui si voglia far valere una
pretesa di risarcimento del danno
extracontrattuale, il momento del primo
evento che fa sorgere il diritto al
risarcimentodeldanno;
b) in tutti gli altri casi, il momento in cui
l’Assicurato o un altro soggetto ha o
avrebbe iniziato a violare norme di legge
odobblighicontrattuali.Inpresenzadipiù
violazionidellostessotipoèdeterminante,
per stabilire l’insorgenza del sinistro, la
primaviolazione.
(3)
Siintendequalesinistrounico:
c) la tutela di interessi giuridici in caso di
controversieinstaurateda/controunaopiù
persone assicurate che hanno ad oggetto
preteseidenticheoconnesse;
d) l’instaurazione di procedimenti istruttori o
istanze
volte
all’instaurazione
di
procedimenti penali contro una o più
persone assicurate che si riferiscono allo
stessoeventooallastessafattispecie.
Art.12Massimale
Art.12Massimale
Art.14ObblighidelContraente/Assicuratoin
casodisinistroenominadell’Avvocato
casodisinistroenominadell’Avvocato
ROLAND paga per ogni sinistro fino al
massimale pattuito. Tale principio trova anche
applicazione quando ROLAND, in un unico
sinistro, debba attuare pagamenti a più
soggetti assicurati. In caso di più sinistri
collegati temporalmente e/o causalmente il
massimale sarà a disposizione per un unico
pagamentoglobale.
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(1)
(1)
In deroga all’art. 1913 Cod. Civ., il
Contraente/Assicurato deve segnalare a
ROLAND, anche verbalmente, il verificarsi del
sinistro entro 30 (trenta) giorni da quando
diventa necessaria la salvaguardia dei suoi
diritti,generandocosìspeselegali.
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La denuncia scritta, che può pervenire anche
dall’Avvocato difensore, deve contenere la
descrizione esatta e veritiera dell’evento, della
data, del luogo, della causa, nonché delle
conseguenze del sinistro, i nomi e gli indirizzi
delle persone coinvolte e degli eventuali
testimoni.
L’AssicuratoètenutoafornireaROLANDtutti
gli atti e i documenti necessari per la
definizionedellapratica.
Inoltre deve trasmettere a ROLAND copia di
qualsiasiattogiudiziarioaluiindirizzatoentro
30(trenta)giornidalladatadinotifica.
Qualsiasi comunicazione può pervenire anche
dall’Avvocatodifensore.
L’inosservanza di tali obblighi può portare, ai
sensi dell’art. 1915 Cod. Civ., alla decadenza
parziale o totale del diritto alla garanzia
assicurativa.
Iltermineprescrizionaleprevistodall’art.2952,
comma2,Cod.Civ.decorredaquandodiventa
necessaria la salvaguardia dei diritti
dell’Assicurato e vengono così generate spese
legali.
Aisensidell’art.1910Cod.Civ.,ilContraente/
Assicurato deve segnalare, al momento della
denuncia del sinistro, l’esistenza di altre
polizzediTutelaLegale.
(2)
Contemporaneamentealladenunciadelsinistro,il
Contraente/Assicurato può comuni-care a
ROLANDilnominativodiunAvvocatocuiaffidare
la tutela dei propri diritti, fermo restando quanto
stabilitoall’art.15comma1.
L’Avvocato deve essere domiciliato nella
circoscrizionedelTribunalecompetente.
Se l’Assicurato non usufruisce del suo diritto di
nomina del legale di fiducia, sarà ROLAND - su
richiestadell’Assicurato-asegnalareunAvvocato.
Anche in tal caso, sarà sempre il Con
Contraente/
Assicuratoaconferiremandatoallegale.
Assicuratoaconferiremandatoallegale.
In nessun caso ROLAND risponde per l’attività
di legali e consulenti in qualsiasi modo
segnalati/incaricati.
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AG
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Art.15Gestionedelsinistro
Art.15
Gestionedelsinistro
(1)
Dopo il ricevimento della denuncia del sinistro e
surichiestadell’Assicurato,ROLAND,dasolao
avvalendosi di uno specialista da essa
incaricato, tenta di risolvere in modo bonario
lacontroversia.
Se il tentativo di componimento bonario non ha
esitopositivoolasoluzioneprospettatanonviene
accettatadall’Assicuratoperfondatimotiviesesi
individua un probabile successo della fase
giudiziale, ROLAND autorizzerà/ratificherà
l’instaurazionedelrelativoprocedimento.
(2)
Per la difesa in primo grado nei procedimenti
disciplinari o penali, la pratica verrà affidata
direttamente all’Avvocato liberamente scelto
dall’Assicuratoaisensidell’art.14(2).
(3)
Ai sensi dell’art. 174 del Codice delle
Assicurazioni,incasodidivergenzadiopinioni
tral’AssicuratoeROLANDcircalapossibilitàdi
successo di un’azione oppure di procedure
d’impugnazione avanti le Autorità competenti
oincasodiconflittod’interessi,lacontroversia
potrà essere devoluta ad un arbitro che verrà
nominato di comune accordo tra le parti;
qualora tale accordo non venga raggiunto,
l’arbitro verrà nominato dal Presidente del
Tribunale competente per le controversie
relativealcontrattodiAssicurazione.
a) L’arbitro deciderà secondo equità e i costi
della controversia arbitrale saranno
sopportati dalla parte soccombente. Se le
spesesonoposteacaricodiROLAND,l’art.
10(1)s)nontrovaapplicazione.
b) Qualora vi sia il rischio della prescrizione
del diritto dell’Assicurato durante il
procedimento arbitrale, egli può, a sue
spese, intraprendere i necessari atti
interruttividellaprescrizione.
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RappresentanzaGeneraleperl’Italia
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RappresentanteGeneraleperl’Italia:PietroPipitone
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(9)
In caso di prestazione della garanzia
l’Assicuratodovrà:
a) collaborare
attivamente
con
il
professionista incaricato della tutela dei
suoidirittiinformandoloinmodocompleto
e veritiero sulla situazione, indicandogli
tuttiimezzidiprova,tutteleinformazioni
e fornendo tutta la documentazione
necessaria;
b) fornire
a
ROLAND,
su
richiesta,
informazionisullostatodellapratica;
c) a meno che i suoi interessi non vengano
compromessidovrà:
– chiedere l’accordo di ROLAND prima di
adire l’Autorità Giudiziaria o di proporre
qualsiasiimpugnazione;
– prima di adire l’Autorità Giudiziaria,
attendereilformarsidelgiudicatodialtri
procedimenti giudiziari che possano in
fatto o in diritto influire sul
procedimentogiudiziariodaintentare;
– evitarediporreinesserecomportamenti
che potrebbero aumentare le spese o
render più difficile la loro rifusione da
partedell’avversario.
(10)
Per contenere il danno, il Contraente deve
chiedere e seguire le raccomandazioni di
ROLAND, e le deve comunicare anche al suo
Avvocato.
(10.1)
ROLAND presta comunque la copertura se la
violazione degli obblighi di cui sopra non è
causatadadolo.Incasodiviolazioneperdolo,
ROLAND resta obbligata qualora la violazione
nonleabbiacausatounpregiudizio.
c) I costi di cui al punto (3) b) verranno
rimborsati da ROLAND in caso di sua
soccombenzanelprocedimentoarbitraledi
cuisopra.
(4)
Alternativamenteallaproceduraarbitraleper i
casidicuialcomma3,ROLANDprovvederàal
rimborsodellespeselegalidelrelativogradodi
giudizioqualorailContraente/Assicuratorisulti
vittorioso in misura maggiore rispetto al
precedentegradodigiudizio.
Pertanto, qualora il Contraente/Assicurato
dovesse ottenere lo stesso o meno di quanto
già ottenuto nel precedente grado di giudizio
o nella fase stragiudiziale immediatamente
precedente, non si procederà ad alcun
indennizzo.
(5)
Lagaranziaassicurativavieneprestataancheperi
successivi gradi di giudizio qualora presentino
prospettive di successo. Trova applicazione il
comma4.
(6)
Si precisa che nei procedimenti disciplinari, per i
gradi successivi al primo, trova applicazione
analogaquantoindicatoalprecedentecomma
5.
(7)
IlconferimentodiincarichiaConsulentiTecnici
di Parte deve essere autorizzato/ ratificato da
ROLAND.
(8)
ROLAND conferma per iscritto la misura della
prestazioneassicurativaperilsinistro.
Se l’Assicurato intraprende iniziative per la
tutela dei propri interessi prima di questa
comunicazione e se per tale motivo vengono
causate delle spese, ROLAND riconosce solo
quelle che avrebbe rifuso in caso di conferma
antecedentealleiniziativeintraprese.
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a tre anni, il periodo di cui sopra si estende a
24mesidallacessazionedelcontratto.
(11)
Le prestazioni assicurative della polizza
possonoesserecedutesoltantoconilconsenso
scrittodiROLAND.
ROLAND, ai sensi dell’art. 1916 Cod. Civ., è
surrogata, fino alla concorrenza dell’importo
corrisposto, in tutti i diritti dell’Assicurato verso i
terzi.
L’AssicuratoètenutosurichiestadiROLANDa
consegnaretuttaladocumentazionenecessaria
e ad esperire tutte le azioni indispensabili per
consentirelasurrogazioneintalidiritti.
Art.19Ambitodivaliditàterritoriale
Art.19Ambitodivaliditàterritoriale
(1)
Se non diversamente pattuito in polizza, per
pretese
di
risarcimento
del
danno
extracontrattuale e per procedimenti penali
l’assicurazione vale per i sinistri insorti in
Europa e negli Stati extraeuropei del Mar
Mediterraneo,qualorailTribunalecompetente
sitroviinquestiPaesi.
(2)
In tutti gli altri casi, se non diversamente
pattuitoinpolizza,lagaranziaassicurativavale
per i sinistri insorti nella Repubblica Italiana,
nellaRepubblicadiSanMarinoenellaCittàdel
Vaticano.
Art.16Riscossionedisommedidenaro
Art.16Riscossionedisommedidenaro
(1)
Gliimporticorrispostidallacontroparteatitolodi
capitale, risarcimento del danno e interessi sono
diesclusivaspettanzadell’Assicurato.
(2)
L’Assicurato dovrà invece rimborsare a
ROLAND le somme a titolo di spese legali da
quest’ultima anticipate e recuperate dalla
controparte.
Art.20IndicizzazioneArt.20Indicizzazione-adeguamentodei
mas
massimali,degliindennizziedeipremi
simali,degliindennizziedeipremi
(1)
Se previsto in polizza, il massimale, le
indennità e i premi di polizza vengono
determinati in base all’indice dei prezzi al
consumo per famiglie di operai e impiegati
pubblicato dall’ISTAT, secondo i criteri che
seguono:
Art.17Disdettaincasodisinis
Art.17Disdettaincasodisinistro
tro
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al
trentesimogiornodaognipagamentoorifiuto
dell’indennizzo, il Contraente o ROLAND
possono disdire la polizza esclusivamente
mediante raccomandata a/r o posta
elettronicacertificata(PEC)conpreavvisodi30
(trenta)giorni.InquestocasoilContraenteha
diritto al rimborso della parte di premio - al
netto dell’imposta assicurativa - per il periodo
d’assicurazionenonancoratrascorso.
a) base per l’adeguamento durante l’anno
sarà l’indice del mese di settembre
dell’annoprecedente;
b) Alla scadenza annuale il massimale, le
indennità e i premi verranno aumentati o
diminuitiinproporzioneall’indiceISTAT;
c) Gliaumenti/lediminuzioniavrannovalidità
dalladatadidecorrenzadellarataannuale
dipremio.
Art.18Periododipos
Art.18Periododipostumaperladenunciadi
sinistridopolacessazionedelcontratto
sinistridopolacessazionedelcontratto
La copertura assicurativa sussiste per i sinistri
insorti durante la validità della polizza
ROLAND e denunciati a ROLAND entro dodici
mesi dalla data di cessazione della polizza. Se
lapolizzahaunaduratacomplessivasuperiore
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Art.23Forocompetente
Art.23Forocompetente
(2)
Se
in
seguito
ad
una
modifica
dell’indicizzazioneilmassimale,leindennitàoi
premi dovessero raddoppiare (rispetto agli
importi inizialmente stabiliti) sia il Contraente
che
ROLAND
possono
rinunciare
all’adeguamento della polizza. In questo caso
valgonoperilmassimale,perleindennitàeper
i premi gli importi calcolati in base all’ultimo
adeguamentoavvenuto.
(3)
In caso di ritardo o interruzione della
pubblicazionedell’indice,ROLANDproponeun
adeguamento
corrispondente
alle
modificazioni dei prezzi generali e alle
variazioni conosciute dall’ultimo adeguamento
avvenuto.IlContraentehatuttavialafacoltàdi
rinunciareall’adattamentoproposto.
Foro competente per decidere le controversie
relative all’applicazione della polizza è
esclusivamente quello di Milano. Qualora il
Contraente sia un consumatore come definito
dal Codice del Consumo, il foro competente
saràquellodiresidenzadelContraente.
Art.21Onerifiscali
Art.21Onerifiscali
Tuttiglionerifiscalirelativiallapolizzasonoa
carico del Contraente, anche se sono stati
anticipatidaROLAND.
Art.22
Art.22Modifichealcontrattod’assicurazione
Modifichealcontrattod’assicurazione
ealcontrattod’assicurazione
Lapolizzapuòesseremodificatasolamenteper
iscritto.
In caso di emissione di appendice, quanto in
essaprevisto siapplicadalle ore24delgiorno
diefficaciaindicatonell’appendicestessa.
Incasodisinistro,ilcontenutodellaappendice
trova applicazione relativamente ai sinistri
insortidopoladatadieffettodell’appendice.
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CondizioniSpecialiperlaTutelaLegalePenaleCSP2011
CondizioniSpecialiperlaTutelaLegalePenaleCSP2011
Alle società coassicurate si applicano le
disposizioni contrattuali applicabili al Contraente.
Lemanifestazionidivolontàinmeritoallapolizza
spettano esclusivamente al Contraente ed a
ROLAND. Solo il Contraente risponde dei premi
assicurativi.
assicurativi.
Art.1Oggettodell’assicurazionee
condizioniapplicabili
condizioniapplicabili
ioniapplicabili
ROLAND garantisce le spese per la difesa in
procedimentipenalieinquelliderivantidailleciti
amministrativipuniticonsanzioneamministrativa
pecuniaria.
pecuniaria.
Si applicano le disposizioni che seguono (CSP
2011) e le Condizioni Generali di
di Tutela (CTG
2011), ove non espressamente derogato/
disciplinato.
disciplinato.
Art.4Personeassicurate
Art.4Personeassicurate
Assicurati sono il Contraente, le persone
giuridicheelepersonefisicheindicateinpolizza,
queste ultime nell’espletamento delle loro
funzioni/mansionisvolteafavoredelContraenteo
dellesocietàcoassicurate.
dellesocietàcoassicurate.
e.
In caso di persona assicurata che svolga
mansioni/funzioni presso altre società/enti, la
copertura opera purché l’incarico soddisfi i
seguentitrerequisiti:
seguentitrerequisiti:
– sia posto in essere nell’interesse e su
istruzionidelContraente;
istruzionidelContraente;
– risulti da atto scritto successivo
successivo alla
decorrenzadellapolizzaROLAND;
decorrenzadellapolizzaROLAND;
– la maggior parte della retribuzione venga
corrispostadalContraente.
corrispostadalContraente.
Le disposizioni riguardanti il Contraente si
applicano conformemente anche alle altre
personeassicuratee/oallesocietàcoassicurate.
Sono assicurate anche le persone che non si
trovano più al servizio del Contraente o delle
società coassicurate, in caso di sinistri insorti in
corso di validità di polizza e riconducibili a fatti
accadutiincorsodirapportoconilContraenteo
conlasocietàcoassicurata. Intalicasilegaranzie
di polizza saranno operanti purché il Contraente
diailproprioconsensoscrittoaROLAND.
diailproprioconsensoscrittoaROLAND.
In deroga all’art. 9 (2) CTG 2011, il Contraente
può opporsi alla garanzia assicurativa delle
persone coassicurate, qualora
qualora nei confronti di
queste ultime vengano elevate contestazioni per
atti o omissioni diretti contro gli interessi del
Contraentee/odellesocietàcoassicurate.
Contraentee/odellesocietàcoassicurate.
Art.2Attivitàassicurate
Art.2Attivitàassicurate
Lagaranziaassicurativaèoperanteesclusivamente
con riferimento ad atti ed omissioni commessi
nell’eserciziodell’attivitàdichiaratainpolizza.
nell’eserciziodell’attivitàdichiaratainpolizza.
Se, successivamente alla stipula del contratto, il
Contraente o la società coassicurata modificano
l’attività tutelata nel contratto d’assicurazione o
ne aggiungono una ulteriore, la garanzia si
estende immediatamente anche a questa, nei
limiti del contratto. Entro
Entro la prima scadenza
annuale successiva alla variazione, questa dovrà
essere portata a conoscenza di ROLAND per
iscritto ai fini della modifica/integrazione del
contratto e per l’eventuale calcolo del nuovo
premio.
premio.
In mancanza di tale comunicazione, la garanzia
garanzia
assicurativa decadrà con effetto retroattivo dalla
datadiiniziodellanuovaattivitàincasodisinistri
adessariconducibili.
adessariconducibili.
Art.3Societàcoassicurate
Art.3Societàcoassicurate
Se il Contraente è una società, sono considerate
coassicurate le sedi secondarie della società
contraenteinItaliaedall’estero,aisensidell’art.9
CTG 2011, se non si tratta di persone
persone giuridiche
autonome.Lesocietàcontrollateocollegatedella
società contraente ex art. 2359 c.c. sono
considerate coassicurate solo se espressamente
indicateinpolizza.
indicateinpolizza.
cateinpolizza.
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Art.5Rischioassicurato
Art.5Rischioassicurato
Art.6Misuradellaprestazione
Art.6Misuradellaprestazione
(1)
Difesa in procedimenti penali e per illeciti
amministrativi
amministrativi
ROLANDgarantisceicosti:
a) per la difesa in caso di procedimenti penali,
compreso il c.d. patteggiamento ex. art. 444
esegg.c.p.p.;
b) per la difesa in caso di contestazione di un
illecito amministrativo, qualora sia stata
conseguentemente emessa una sanzione
sanzione
amministrativapecuniaria;
amministrativapecuniaria;
c) per l’assistenza nel caso in cui l’Assicurato
vengaassuntocometesteinunprocedimento
penale,cosìcomespecificatoall’art.6(2)b);
cosìcomespecificatoall’art.6(2)b);
cosìcomespecificatoall’art.6(2)b);
d) perottenereildissequestrodibeni,mobilied
immobili, appartenenti al Contraente
Contraente,
ente
sottoposti a sequestro (conservativo,
probatorio o giudiziario) nell’ambito di
procedimenti penali a carico della persona
assicurata o di terzi,
, nel caso in cui ciò risulti
indispensabile
per
il
proseguimento
dell’attivitàassicurata.
dell’attivitàassicurata.
Nell’ipotesi di cui alla lettera a), la garanzia è
operanteincasodicontestazionediun:
– reatocolposo;
– reatodoloso.
La garanzia assicurativa decade, con effetto
retroattivo, esclusivamente in caso di condanna -
con efficacia di giudicato - per un
un reato doloso
e/o
e/o un illecito amministrativo doloso. In questo
caso il Contraente, in solido con l’Assicurato, è
obbligato a rifondere a ROLAND gli importi per
speselegalididifesagiàcorrisposte.
speselegalididifesagiàcorrisposte.
(2)
Difesainprocedimentidisciplinari
Difesainprocedimentidisciplinari
ROLAND garantisce la difesa in procedimenti
disciplinari e in qualsiasi tipo di procedura svolta
da ordini professionali, purché conseguenti alla
contestazione di un reato o di un illecito
amministrativo,aisensidell’art.5(1)(a)e(b).
amministrativo,aisensidell’art.5(1)(a)e(b).
Inderogaall’art.3CTG2011,valequantosegue:
Inderogaall’art.3CTG2011,valequantosegue:
gaall’art.3CTG2011,valequantosegue:
(1)
(1)
Spesegiudiziarie
Spesegiudiziarie
ROLANDriconosce:
– le spese processuali poste a carico
dell’Assicurato(art.535c.p.p.);
– lespeseperlaregistrazionediattigiudiziari
conunesborsomassimodiEuro520,00;
conunesborsomassimodiEuro520,00
– le spese per ottenere copia degli atti
d’indagineconunesborsomassimodiEuro
conunesborsomassimodiEuro
520,00.
520,00.
(2)
(2)
Onorariesceltadell’Avvocato
Onorariesceltadell’Avvocato
L’Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente
unAvvocatosenzaalcunlimiteterritoriale.
ROLAND garantisce i compensi di un
un Avvocato
nei limiti che la tariffa forense in vigore al
momento stabilisce per le singole attività svolte.
In caso dicompensicalcolatiinmodo diverso,vi
saràcoperturasoloprevioconsensodiROLAND.
saràcoperturasoloprevioconsensodiROLAND.
In caso di vertenza instaurata all'estero, viene
riconosciutoilcompensoadeguatodell'Avvo
riconosciutoilcompensoadeguatodell'Avvotoilcompensoadeguatodell'Avvo-cato
secondo quanto previsto dall'ordinamendall'ordinamen-to
giuridico di riferimento o dalla prassi di calcal-colo
deicompensiinvigorenelloStatodirifedeicompensiinvigorenelloStatodirife-rimento.
rimento.
La copertura viene prestata per le seguenti
attività:
a) difesadell’Assicuratopericasiprevistidall’art.
5(1)(a)e(b);
b) assistenza ai testimoni, ai sensi dell’art. 5 (1)
(c), qualora l’Assicurato venga assunto quale
teste o persona informata sui fatti in un
procedimento:
– nel quale sussiste il pericolo di una sua
incriminazione;
incriminazione;
iminazione;
– stralciato da quello in cui era imputato o
indagato(testeinprocedimentoconnesso).
indagato(testeinprocedimentoconnesso).
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Qualora nell’ambito di un procedimento
rientrante in garanzia risultasse necessaria
l’assistenzadiunAvvocatoiscrittoinappositialbi
speciali, ROLAND riconoscerà altresì le spese
relativeall’assistenzaditaleprofessionista.
Qualoraperqualunqueragionel'Assicuratodecida
direvocareilmandatoall'Avvocatoperincaricarne
un altro, ROLAND riconoscerà il compenso di
quest’ultimo nella misura in cui non
non riguardi
attività già svolte ed esposte dal precedente
Avvocato.
Avvocato.
Lostessosiapplicaincasodirevocaocessazione
delmandatodapartedell'Avvodelmandatodapartedell'Avvo-cato.
cato.
(3)
(3)
Spese di viaggio dell’Avvocato e dell'eventuale
domiciliatario
domiciliatario
In deroga all’art. 14, comma 2, CTG 2011,
qualora l’Assicurato nomini un Avvocato non
domiciliatonelcircondariodell'AutoritàGiudiziaria
competente, ROLAND riconosce le spese
sostenutedallegaleperletrasfertenecessarieper
raggiungere la sede dell’autorità competente a
decideredelprocedimento.
La rifusione delle spese si esegue applicando
quanto previsto dalla tariffa forense attualmente
invigore.
invigore.
Vengonoinoltregarantitelespeseperunsecondo
legale domiciliatario, con l’esborso massimo
indicato in polizza, ad esclusione
esclusione delle spese che
rappresentano un raddoppio delle attività già
svoltedalprimoAvvocato.
svoltedalprimoAvvocato.
Per il pagamento dei relativi compensi si applica
quantostabilitoalprecedentepunto(2).
quantostabilitoalprecedentepunto(2).
(4)
(4)
Spesediviaggiodell’Assicurato
Spesediviaggiodell’Assicurato
ROLAND riconosce solo le spese di viaggio
viaggio
sostenute dall’Assicurato per raggiungere le sedi
delle Autorità Giudiziarie estere, che abbiano
disposto la sua comparizione personale, e
precisamente:
precisamente:
a) quelle necessarie utilizzando un mezzo
pubblico,ossialeFerroviedelloStatoinprima
inprima
classeounvolodilineain“economyclass”;
classeounvolodilineain“economyclass”;
ounvolodilineain“economyclass”;
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b) in caso di utilizzo di mezzo proprio, verrà
riconosciuto un importo comunque non
superioreaquellochesarebbestatosostenuto
conl’utilizzodiunmezzopubblicosecondoil
puntoprecedente.
puntoprecedente.
L’Assicurato è tenuto
tenuto a trasmettere a ROLAND le
ricevutedipagamento.
ricevutedipagamento.
Le spese di viaggio vengono rifuse in Euro; gli
importi in valuta diversa vengono rifusi in Euro
applicando il cambio in vigore il giorno di inizio
delviaggio.
delviaggio.
(5)
(5)
SpesedelC.T.U./ConsulentediParte
SpesedelC.T.U./ConsulentediParte
ROLANDgarantisce:
– le spese di Consulenti Tecnici (C.T.U.)
qualora l’Autorità Giudiziaria le ponga a
caricodell’Assicurato;
caricodell’Assicurato;
– previa autorizzazione di ROLAND, le spese
diunconsulentenominatodall’Assicuratodiunconsulentenominatodall’Assicurato -
senza alcun limite territoriale - nel caso in
cui tale consulenza sia reputata necessaria,
a supporto della difesa, dall’Avvocato
incaricato. Tali spese vengono riconosciute
nei limiti della tariffa di riferimento in
vigore. In mancanza trova applicazione il
D.P.R.n.115/2002
D.P.R.n.115/2002ess.mm.ii.
115/2002ess.mm.ii.
ess.mm.ii.
In caso di
di vertenza instaurata all'estero, il
compenso viene riconosciuto secondo
quanto previsto dall'ordinamento giuridico
o dalla prassi di calcolo dei compensi in
vigorenelloStatodiriferimento.
vigorenelloStatodiriferimento.
Qualoraperqualunqueragionel'Assicuratodecida
direvocareilmandatoalConsulentediParteper
direvocareilmandatoalConsulentediParteper
incaricarne un altro, ROLAND riconoscerà il
compensodiquest’ultimonellamisuraincuinon
riguardi attività già svolte ed esposte dal
precedenteConsulente.
precedenteConsulente.
Lostessosiapplicaincasodirevocaocessazione
delmandatodapartedelConsulente.
delmandatodapartedelConsulente.
mandatodapartedelConsulente.
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RappresentanzaGeneraleperl’Italia
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(6)
(6)
Speseditraduzione
Speseditraduzione
ROLAND provvede alla traduzione della
documentazione necessaria per la difesa
dell’Assicurato all’estero
all’estero e sopporta le relative
spese.
(7)
(7)
Cauzione
Cauzione
ROLAND provvederà all’anticipazione di una
cauzione che si dovesse rendere necessaria per
evitare all’Assicurato l’applicazione di misure di
restrizione della libertà personale all’estero.
L’Assicurato ed il Contraente sono obbligati in
solido alla restituzione a ROLAND dell’importo
versatoatitolodicauzione:
versatoatitolodicauzione:
icauzione:
a) quando la cauzione sia stata restituita
dall’AutoritàGiudiziariacompetente;
dall’AutoritàGiudiziariacompetente;
b) quando l’Assicurato, a causa di un suo
comportamentoattivoodomissivo,determini
la mancata restituzione della cauzione da
partedell’AutoritàGiudiziariacompetente.
partedell’AutoritàGiudiziariacompetente.
te.
Indipendentemente dal verificarsi dei casi di cui
alle lettere a) e b), la cauzione deve essere
restituitaentro12mesidalladatadianticipazione
dietrorichiestascrittadiROLAND.
dietrorichiestascrittadiROLAND.
(8)
(8)
IVA
IVA
ROLAND provvederà al rimborso dell’IVA relativa
ai compensi di avvocati e consulenti, qualora il
Contraente/Assicurato non sia autorizzato alla
detrazionedell’imposta.
detrazionedell’imposta.
(9)
(9)
Copiadiattigiudiziari
Copiadiattigiudiziari
ROLAND provvederà al rimborso delle spese
necessarieadottenerecopiadegliattigiudiziari.
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Art.7Massimale
e
Art.7Massimal
ROLAND si espone per ogni sinistro fino al
massimaleindicatoinpolizza.Taleprincipiotrova
applicazioneanchequandoROLAND,inununico
sinistro, debba attuare pagamenti a più soggetti
assicurati. Inoltre, in caso di più sinistri collegati
temporalmente
temporalmente e causalmente, il massimale a
disposizionesaràsempreunico.
disposizionesaràsempreunico.
Art.8Sinistro–
Art.8Sinistro–Obblighidell’Assicurato
Obblighidell’Assicurato
(1)
InsorgenzadelSinistro–Sinistrounico
Ilsinistrodeveinsorgeretraladatadidecorrenza
equelladicessazionedellapolizza.Insostituzione
equelladicessazionedellapolizza.Insostituzione
dell’art.13CTG2011,siprecisapertantoche:
dell’art.13CTG2011,siprecisapertantoche:
a) in caso di procedimenti contro l’Assicurato
previsti all’art. 5 (1), a) e b), e art. 5 (2), il
sinistro si considera insorto nel momento in
cui l’Assicurato ha o avrebbe cominciato a
trasgredire obblighi
obblighi giuridici o norme di
legge.
legge.
In presenza di più trasgressioni rileva, per
stabilire l’insorgenza del sinistro, la prima
violazione che sia causalmente adeguata al
verificarsidelsinistrostesso.
verificarsidelsinistrostesso.
b) Per l’assistenza ai testimoni prevista all’art. 5
(1) c)il sinistro siintendeinsortoconl’invito
all’Assicurato, da parte dell’Autorità o della
Polizia Giudiziaria, a rendere l’interrogatorio
qualepersonainformatasuifatti(artt.197bis
e 377 c.p.p.) o imputata in procedimento
connesso(art.210c.p.p.).
connesso(art.210c.p.p.).
p.p.).
Se, successivamente, nel procedimento
penale dovesse esservi il coinvolgimento
dell’Assicurato, troverà applicazione - ai fini
dell’insorgenza del sinistro - quanto disposto
allaletteraa)delpresentearticolo.
allaletteraa)delpresentearticolo.
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c) Nell’esclusiva ipotesi di assistenza
assistenza in caso di
sequestro di beni mobili o immobili del
Contraente per procedimenti penali aperti a
caricoditerzidicuiall’art.5(1)d),ilsinistro
è da considerarsi insorto con la notifica del
provvedimentodisequestro.
provvedimentodisequestro.
Se, successivamente, nel procedimento
procedimento
penale dovesse esservi il coinvolgimento
dell’Assicurato, troverà applicazione - ai fini
dell’insorgenza del sinistro - quanto disposto
allaletteraa)delpresentearticolo.
allaletteraa)delpresentearticolo.
d) Se il medesimo procedimento coinvolge più
Assicurati o se nello stesso
stesso procedimento più
Assicurati vengono invitati a fornire
testimonianza o disposti più sequestri, il
sinistro è da considerarsi unico a tutti gli
effetti e non di volta in volta un sinistro
nuovo.
nuovo.
(2)
(2)
Obblighidell’Assicuratoincasodisinistro
Obblighidell’Assicuratoincasodisinistro
A parziale
parziale deroga dell’art. 14 (1) CTG 2011,
l’Assicurato deve denunciare per iscritto il
verificarsidelsinistroaROLANDentro30(trenta)
giorni dal primo momento in cui viene a
conoscenza dell’apertura di un’indagine da parte
dell’Autorità Giudiziaria per una presunta o reale
violazionedinormedileggecherendenecessaria
la salvaguardia dei suoi diritti, generando così
speselegali.
speselegali.
Ladenuncia,cosìcomequalsiasicomuniLadenuncia,cosìcomequalsiasicomuni-cazione,
puòpervenireanchedall'Avvocatodipuòpervenireanchedall'Avvocatodi-fensore.
fensore.
Il termine prescrizionale previsto
previsto dall'art. 2952,
comma 2, Cod. Civ. decorre da quando diventa
necessarialasalvaguardiadeidirittidell'Assicurato
evengonocosìgeneratespeselegali.
evengonocosìgeneratespeselegali.
Fermeedinvariatelealtredisposizionidell’art.14
CTG2011.
CTG2011.
Art.10Esclusioni
Art.10Esclusioni
Insostituzionedell’art.10CTG2011valequanto
segue:
segue:
(1)
(1)
Sonoesclusidallagaranziaassicurativaicostiele
spese:
spese:
a) perladifesadell’Assicuratocontrol’accusadi
aver commesso un reato o un illecito
amministrativo in qualità di conducente di
veicoli a motore, locomotori, aeromobili o
natanti,senondiversamentepattuito;
natanti,senondiversamentepattuito;
b) perladifesacontrol’accusa:
perladifesacontrol’accusa:
– di aver violato
violato una disposizione
antimonopoliooun’altranormadileggela
cui violazione sia connessa ad una
violazionedinormeantimonopolio;
violazionedinormeantimonopolio;
– diavercostituitouncartello;
diavercostituitouncartello;
c) per la difesa contro l’accusa di violazione di
prescrizioni tributarie e fiscali, se non
diversamentepattuito;
diversamentepattuito;
d) per proporre opposizione a sanzioni
amministrative che non abbiano carattere
pecuniario;
pecuniario;
e) intuttiicasidicostituzionedipartecivilenel
procedimentopenale.
procedimentopenale.
(2)
(2)
Non vi è inoltre copertura assicurativa per il
pagamentodi:
pagamentodi:
a) sanzioni, ammende e pene pecuniarie
imposte in via amministrativa e pene
pecuniariesostitutivedipenedetentive;
pecuniariesostitutivedipenedetentive;
b) spese collegate all’esecuzione di pene
detentiveeallacustodiadicose.
detentiveeallacustodiadicose.
Art.9Validitàterritoriale
Art.9Validitàterritoriale
Lacoperturaassicurativavaleperi sinistrioccorsi
nelterritoriodescrittoinpolizza.
nelterritoriodescrittoinpolizza.
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estende ai costi di difesa contro le sanzioni
amministrative, pecuniarie e non pecuniarie,
previste dall’art. 9 D.Lgs. n. 231/2001, comprese
lemisurecautelari.
(3)
(3)
La copertura assicurativa non opera per i sinistri
insorti durantelavaliditàdellapolizzaROLANDe
denunciati alla stessa oltre 12 mesi dalla data di
cessazione della polizza. Se la polizza ha una
durata complessiva superiore ad anni tre il
periodo di cui sopra si estende a 24 mesi dalla
cessazionedelcontratto.
cessazionedelcontratto.
to.
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dell’appendiceall’AlboImpreseISVAP
dell’appendiceall’AlboImpreseISVAP
l’AlboImpreseISVAP
Art. 11 Difesa contro le sanzioni
amministrative di cui all’art. 9 D.Lgs. n.
231/2001
231/2001
In deroga agli articoli 1 e 10 (1) (d), se
espressamenteprevistoinpolizza,lagaranziasi
espressamenteprevistoinpolizza
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