IT CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA 16373/1/07 REV 1 (Presse 294) COMUNICATO STAMPA 2841ª sessione del Consiglio Agricoltura e pesca Bruxelles, 17-19 dicembre 2007 Presidente Sig. Jaime SILVA, Ministro dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca del Portogallo STAMPA Rue de la Loi, 175 B – 1048 BRUXELLES Tel.: +32 (0)2 281 5389 / 6319 Fa x: +32 (0)2 281 8026 [email protected] http://www.consilium.europa.eu/Newsroom 16373/1/07 REV 1 (Presse 294) 1 IT 17.-19.XII.2007 Principali risultati del Consiglio Il Consiglio ha raggiunto un accordo politico sulle possibilità di pesca per il 2008 (TAC e contingenti). Il Consiglio ha adottato un regolamento sulle bevande spiritose e un regolamento che rinvia di due anni l'entrata in vigore dell' identificazione elettronica dei piccoli ruminanti. Il Consiglio ha avuto uno scambio di opinioni sulla riforma del settore vitinvinicolo e sull'aumento delle quote latte. Il Consiglio ha raggiunto un accordo politico su una posizione comune relativa all'utilizzo sostenibile dei pesticidi e su un pacchetto legislativo riguardante i miglioratori alimentari. Il Consiglio ha adottato senza discussione le conclusioni sulla Strategia comunitaria per la salute degli animali , un regolamento relativo alle importazioni di riso dal Bangladesh, alla promozione dei prodotti agricoli ,un regolamento su un piano di ricostituzione della durata di 15 anni per il tonno rosso nell'Atlantico e nel Mediterraneo. 16373/1/07 REV 1 (Presse 294) 2 IT 17.-19.XII.2007 SOMMARIO1 PARTECIPANTI .......................................................................................................................... 5 PUNTI DISCUSSI SETTORE VITIVINICOLO ........................................................................................................... 7 SETTORE LATTIERO-CASEARIO ............................................................................................ 15 PRODOTTI FITOSANITARI ....................................................................................................... 16 Commercializzazione dei prodotti fitosanitari – "Regolamentazione in materia di pesticidi" ......... 16 Utilizzo sostenibile dei pesticidi – "Direttiva quadro sui pesticidi" ................................................ 17 MIGLIORATORI ALIMENTARI ................................................................................................ 19 IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI DELLE SPECIE OVINA E CAPRINA......................... 22 TAC E CONTINGENTI PER IL 2008 .......................................................................................... 24 VARIE.......................................................................................................................................... 48 ALTRI PUNTI APPROVATI AGRICOLTURA – Riso originario del Bangladesh ........................................................................................................................52 – Promozione dei prodotti agricoli ......................................................................................................................52 – Esportazione di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione.................................................................52 – Nuova strategia per la salute degli animali nell'UE (2007-2013) - Conclusioni del Consiglio ............................53 – Produzioni animali – Divieto d'utilizzazione di talune sostanze.........................................................................57 1 Per le dichiarazioni, conclusioni o risoluzioni formalmente adottate dal Consiglio, il titolo del punto pertinente riporta un'apposita indicazione e il testo è ripreso tra virgolette. I documenti di cui viene indicato il riferimento sono accessibili sul sito Internet del Consiglio http://www.consilium.europa.eu. Gli atti adottati che contengono dichiarazioni a verbale del Consiglio accessibili al pubblico sono contrassegnati da un asterisco; dette dichiarazioni sono disponibili nel summenzionato sito Internet del Consiglio o possono essere ottenute presso il Servizio stampa. 16373/1/07 REV 1 (Presse 294) 3 IT 17.-19.XII.2007 PESCA – Modifica dei TAC e dei contingenti per il 2007 e per gli stock di acque profonde per il 2007-2008* .................57 – Conseguire la sostenibilità della pesca nell’UE tramite l’applicazione del rendimento massimo sostenibile - Conclusioni del Consiglio..............................................................................................................................59 – Tonno rosso -Piano di ricostituzione ................................................................................................................60 UNIONE DOGANALE – Contingenti tariffari per taluni prodotti agricoli e industriali .............................................................................62 – Contingenti tariffari per taluni prodotti agricoli, industriali e della pesca...........................................................62 QUESTIONI ISTITUZIONALI – Partiti politici nel Parlamento europeo - Finanziamento....................................................................................62 SALUTE – Indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari - Tutela dei consumatori............................63 – Aggiunta di vitamine e minerali agli alimenti - Tutela dei consumatori.............................................................63 AMBIENTE – Prevenzione e riduzione dell'inquinamento.......................................................................................................63 ENERGIA – Programma Energy Star...................................................................................................................................64 – Mercato dell'energia elettrica - applicazione di talune disposizioni all'Estonia...................................................64 PROCEDURA SCRITTA – Capo Verde - adesione all'OMC.......................................................................................................................65 16373/1/07 REV 1 (Presse 294) 4 IT 17.-19.XII.2007 PARTECIPANTI I Governi degli Stati membri e la Commissione europea erano così rappresentati: Per il Belgio: Sig.ra Sabine LARUELLE Sig. Kris PEETERS Ministro delle classi medie e dell'agricoltura Ministro fiammingo dei lavori pubblici, dell'energia, dell'ambiente e della natura Per la Bulgaria: Sig. Nikhat Takhir KABIL Ministro dell'agricoltura e dell'alimentazione Per la Repubblica ceca: Sig. Petr GANDALOVIČ Ministro dell'agricoltura Per la Danimarca: Sig.ra Eva Kjer HANSEN Ministro dell'agricoltura, della pesca e dell'alimentazione Per la Germania: Sig. Horst SEEHOFER Ministero federale dell'alimentazione, dell'agricoltura e della protezione dei consumatori Per l'Estonia: Sig. Helir-Valdor SEEDER Ministro dell'agricoltura Per l'Irlanda: Sig.ra Mary COUGHLAN Ministro dell'agricoltura, della pesca e dell'alimentazione Per la Grecia: Sig. Alexandros KONTOS Ministro dello sviluppo rurale e degli alimenti Per la Spagna: Sig.ra Elena ESPINOSA MANGANA Sig.ra Mercè AMER RIERA Ministro dell'agricoltura, della pesca e dell'alimentazione Ministro dell'agricoltura e della pesca della comunità autonoma delle Isole Baleari Per la Francia: Sig. Michel BARNIER Ministro dell'agricoltura e della pesca Per l'Italia: Sig. Paolo DE CASTRO Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali Per Cipro: Sig. Fotis FOTIOU Ministro dell'agricoltura, delle risorse naturali e dell'ambiente Per la Lettonia: Sig. MārtiĦš ROZE Sig.ra Dace LUCAUA Ministro dell'agricoltura Sottosegretario di Stato, Ministero dell'agricoltura Per la Lituania: Sig.ra Kazimira Danut÷ PRUNSKIENö Ministro dell'agricoltura Per il Lussemburgo: Sig. Fernand BODEN Sig.ra Octavie MODERT Ministro dell'agricoltura, della viticoltura e dello sviluppo rurale, Ministro delle classi medie, del turismo e dell'edilizia abitativa Sottosegretario di Stato ai rapporti con il Parlamento, Sottosegretario di Stato all'agricoltura, alla viticoltura e allo sviluppo rurale, Sottosegretario di Stato alla cultura, all'istruzione superiore e alla ricerca Per l'Ungheria: Sig. József GRÁF Ministro dell'agricoltura e dello sviluppo rurale Per Malta: Sig. George PULLICINO Ministro degli affari rurali e dell'ambiente 16373/1/07 REV 1 (Presse 294) 5 IT 17.-19.XII.2007 Per i Paesi Bassi: Sig.ra Gerritje VERBURG Per l'Austria: Sig. Josef PRÖLL Per la Polonia: Sig. Marek SAWICKI Per il Portogallo: Sig. Jaime SILVA Sig. Luís VIEIRA Ministro dell'agricoltura, del patrimonio naturale e della qualità degli alimenti Ministro federale dell'agricoltura e delle foreste, dell'ambiente e delle risorse idriche Ministro dell'agricoltura e dello sviluppo rurale Ministro dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca Sottosegretario di Stato all'agricoltura e alla pesca, aggiunto al Ministro dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca Per la Romania: Sig. Dacian CIOLOŞ Ministro dell'agricoltura e dello sviluppo rurale Per la Slovenia: Sig. Iztok JARC Ministro dell'agricoltura, delle foreste e dell'alimentazione Per la Slovacchia: Sig.ra Zdenka KRAMPLOVÁ Ministro dell'agricoltura Per la Finlandia: Sig.ra Sirkka-Liisa ANTTILA Ministro dell'agricoltura e delle foreste Per la Svezia: Sig. Eskil ERLANDSSON Sig. Rolf ERIKSSON Ministro dell'agricoltura Sottosegretario di Stato presso il Ministro dell'agricoltura Per il Regno Unito: Sig. Jonathan SHAW Sig. Richard LOCHHEAD Sig.ra Michelle GILDERNEW Per la Commissione: Sig. Günter VERHEUGEN Sig. Joe BORG Sig. Markos KYPRIANOU Sig.ra Mariann FISCHER BOEL 16373/1/07 REV 1 (Presse 294) Sottosegretario di Stato per le risorse marine e la pesca, gli affari rurali, le questioni paesaggistiche e la qualità dell'ambiente locale e Ministro per il Sud Est Ministro (Cabinet Secretary) degli affari rurali e dell'ambiente (Governo scozzese) Ministro dell'agricoltura e dello sviluppo rurale per l'Irlanda del Nord Vice Presidente Membro Membro Membro 6 IT 17.-19.XII.2007 PUNTI DISCUSSI SETTORE VITIVINICOLO Dopo intensi negoziati il Consiglio ha raggiunto un accordo politico a maggioranza qualificata su un compromesso presentato dalla Presidenza per la riforma del settore vitivinicolo. Il rappresentante della Commissione ha approvato le modifiche apportate alla proposta originale della Commissione presentata il 16 luglio. Dopo l'integrazione di tale accordo politico nel testo legislativo, seguito da una messa a punto da parte dei Giuristi/Linguisti, il testo sarà presentato in una prossima sessione del Consiglio per adozione. La data prevista per l'entrata in vigore della riforma è il 1º agosto 2008 (con le seguenti eccezioni: il 30 giugno 2008 per il regime di estirpazione; il 1º agosto 2009 per i regimi concernenti le pratiche enologiche, la protezione delle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione ecc.). Elementi chiave della riforma hanno potuto così essere migliorati, per taluni accogliendo la sostanza delle soluzioni proposte dal Parlamento europeo nel suo parere consultivo formulato il 12 dicembre. Tali punti sono i seguenti: Estirpazione Il regime proposto per i premi di estirpazione riguarda l'insieme dei produttori che decidono su base volontaria di parteciparvi o no. Tuttavia, i produttori degli Stati membri che producono meno di 50 000 ettolitri di vino all'anno non vi hanno accesso. I produttori nelle piccole isole greche del Mar Egeo e del Mare Ionio sono anche esclusi dal regime. 16373/1/07 REV 1 (Presse 294) 7 IT 17.-19.XII.2007 La dotazione finanziaria comunitaria messa a disposizione degli Stati membri per i premi di estirpazione copre una superficie massima di 175 000 ha su tre anni, il che corrisponde ai massimali seguenti: – per il 2008/2009: 464 milioni di EUR, ossia il premio attuale aumentato del 20 %; – per il 2009/2010: 334 milioni di EUR, ossia il premio attuale aumentato del 10 %; – per il 2010/2011: 276 milioni di EUR; ossia il livello del premio attuale. Gli Stati membri hanno la facoltà di concedere, oltre al premio di estirpazione già attribuito, un aiuto nazionale complementare non superiore al 75% del premio di estirpazione stesso. Ciascuno Stato membro resta tuttavia libero: – di escludere dal regime di estirpazione le zone di montagna o le zone in grave declino nonché quelle in cui esiste un rischio ambientale (in determinate condizioni); – di mettere un termine all'applicazione del regime di estirpazione quando la superficie complessiva estirpata raggiunge l' 8 % della superficie vitata (10 % a livello di una regione); – di escludere dal regime di estirpazione al massimo 3 % della superficie viticola quando l'applicazione del regime sarebbe incompatibile con le preoccupazioni ambientali. La Commissione può anche stabilire un massimale di estirpazione del 15 % in un determinato Stato membro per evitare una concentrazione delle risorse destinate all'estirpazione in tale Stato membro. 16373/1/07 REV 1 (Presse 294) 8 IT 17.-19.XII.2007 Pagamento unico per coloro che hanno espiantato delle vigne Dopo estirpazione le superfici agricole precedentemente vitate potranno pretendere lo status di zone ammissibili a titolo del regime di pagamento unico e dar luogo al pagamento dell'importo medio regionale dell'aiuto diretto disaccoppiato, che non potrà superare 350 EUR/ha. Diritti di impianto I diritti di impianto saranno soppressi nel 2015, con possibilità per taluni Stati membri di mantenerli a livello nazionale fino al 2018. Relazione di valutazione La Commissione presenterà nel 2012 una relazione sugli effetti della riforma sul settore vitivinicolo comunitario. Dotazioni nazionali Menu delle dotazioni nazionali Ciascuno Stato membro ha una dotazione nazionale, di cui una parte può essere assegnata, su base volontaria, ad operazioni di promozione1 del modello europeo di produzione vitivinicola nei paesi terzi. Il resto della dotazione è utilizzato dallo Stato membro per finanziare almeno una delle misure seguenti ("menu" della dotazione), fatti salvi gli obblighi derivanti dal regolamento (CE) n. 1782/2003 relativo alla condizionalità: 1 Nel rispetto della normativa comunitaria e della legislazione nazionale in materia di sanità pubblica e tutela dei consumatori. 16373/1/07 REV 1 (Presse 294) 9 IT 17.-19.XII.2007 – ristrutturazione e riconversione dei vigneti; – ammodernamento della catena di produzione, incluse l'innovazione e la commercializzazione1 – vendemmia verde ; – fondi di mutualizzazione ; – assicurazione del raccolto. Inoltre (elenco non esauriente): – Gli Stati membri potranno introdurre un regime di pagamento unico (RPU) per taluni produttori in base a criteri obiettivi e non discriminatori. – Durante un periodo transitorio di quattro anni, gli Stati membri che lo desiderano possono finanziare la distillazione di crisi, a determinate condizioni, per un importo massimo di 20% della dotazione nazionale il primo anno, 15 % il secondo, 10 % il terzo e 5 % l'ultimo anno. A decorrere dal quinto anno, gli Stati membri potranno assicurare il finanziamento della distillazione di crisi con un massimale pari a 15 % della dotazione nazionale, dal bilancio nazionale, dopo accordo della Commisssione. – Gli Stati membri possono anche finanziare la distillazione dei sottoprodotti del vino dalla dotazione nazionale a talune condizioni. – L'aiuto relativo ai mosti resta attivo nella forma attuale per un periodo transitorio di quattro anni. Al di là di tale periodo l'importo corrispondente può essere trasferito al regime di pagamento unico degli Stati membri interessati. 1 Secondo gli stessi principi e criteri di quelli previsti dall'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1698/2005. 16373/1/07 REV 1 (Presse 294) 10 IT 17.-19.XII.2007 Importo delle dotazioni nazionali milioni di EUR3: Esercizio finanziario 4 a decorrere dal 2015 BG 23,7 23,7 CZ 3,0 5,2 DE 22,9 38,9 EL 14,3 24 ES 213,84 353,1 FR 171,9 280,5 IT 218,2 337,0 CY 2,7 4,6 LU 0,3 0,6 HU 16,8 29,1 MT 0,2 0,4 AT 8,0 13,7 PT 37,8 65,2 RO 42,1 42,1 SI 3,5 6,1 SK 2,9 5,1 UK 0,2 0,3 782,5 1 229,5 TOTALE 3 2009 Lituania rispettivamente 0,03 e 0,045 milioni di EUR. A questo importo, si aggiungono per la Spagna, la Francia e l'Italia degli importi compensativi per l'aiuto relativo ai mosti. 16373/1/07 REV 1 (Presse 294) 11 IT 17.-19.XII.2007 Indicazione della varietà di vite e dell'annata L'indicazione della varietà di vite e dell'annata per tutti i vini privi di indicazione geografica o di denominazione d'origine sarà possibile purché sia controllata la veridicità delle informazioni riportate sull'etichetta. Gli Stati membri potranno limitare l'elenco delle varietà di viti la cui indicazione è autorizzata a talune condizioni (varietà di vite difficile da trovare nel loro territorio o nome di una varietà di vite che può essere confuso con una denominazione protetta). L'etichettatura dei vini della stessa varietà di vite di origine di vari Stati membri non sarà ammessa a meno che gli Stati membri interessati siano d'accordo. Denominazione d'origine o indicazioni geografiche Le domande di denominazione d'origine o di indicazione geografica saranno esaminate secondo una procedura basata su quella per i prodotti alimentari stabilita dal regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari. Talune indicazioni usate in modo tradizionale nella Comunità beneficeranno anche di una protezione nella Comunità. 16373/1/07 REV 1 (Presse 294) 12 IT 17.-19.XII.2007 Pratiche enologiche: L'arricchimento con l'aggiunta di zucchero (zuccheraggio) resta possibile in conformità dei criteri seguenti: attualmente dal 2009/2010 Zona A 3,5 % 3,0 % Zona B 2,5 % 2,0 % Zona C5 2,0 % 1,5 % Di fronte a condizioni climatiche eccezionali, gli Stati membri potranno chiedere di aumentare di 0,5% tale limite nelle tre zone sulla base di una convalida da parte della Commissione, che dovrà rispondere entro quattro settimane dalla presentazione della domanda. 5 Le zone C I a) e C I b) della normativa attuale sono raggruppate in una sola zona C. 16373/1/07 REV 1 (Presse 294) 13 IT 17.-19.XII.2007 BEVANDE SPIRITOSE Il Consiglio ha adottato, a maggioranza qualificata6 e sulla base dell'articolo 251 del Trattato, un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (3631/07). Le delegazioni polacca e svedese hanno fatto delle dichiarazioni che figurano, insieme ad una dichiarazione congiunta del Consiglio e della Commissione, nel documento (15505/07 ADD 1). Il regolamento intende: – chiarire le norme attuali che disciplinano la produzione e la commercializzazione delle bevande spiritose, adattandole ai nuovi requisiti tecnici (criteri di fabbricazione, coloranti e aromi autorizzati, denominazioni e etichettatura); – precisare le numerose categorie e le indicazioni geografiche per la fabbricazione e/o la denominazione delle bevande spiritose tipiche di numerosi paesi quali aquavit, brandy, acquavite di frutta (kirsch), genever, grappa, gin, jägertee, kümmel, ouzo, pastis, rum, vodka, whisky e slivovice; – adattare la normativa comunitaria per tener conto degli ultimi allargamenti nonché delle esigenze dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), compresi gli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS); – definire i criteri che disciplinano il riconoscimento di nuove indicazioni geografiche in futuro. Il parere del Parlamento Europeo è stato formulato il 19 giugno 2007. 6 Le delegazioni polacca e svedese hanno votato contro e la delegazione lituana si è astenuta. 16373/1/07 REV 1 (Presse 294) 14 IT 17.-19.XII.2007 SETTORE LATTIERO-CASEARIO La Commissione presenterà al Consiglio la proposta che dovrebbe adottare il 12 dicembre per aumentare del 2 % le quote latte per la prossima campagna di produzione di latte che avrà inizio il 1º aprile 2008. Il Consiglio aveva preso atto dei pareri indicativi espressi dai ministri il 26 settembre quando tale iniziativa era stata citata dalla sig.ra Mariann Fischer Boel, Membro della Commissione (16476/07). La proposta è corredata di una relazione di valutazione sulla situazione del mercato del latte che giustifica la proposta. (16466/07). 16373/1/07 REV 1 (Presse 294) 15 IT 17.-19.XII.2007 PRODOTTI FITOSANITARI Commercializzazione dei prodotti fitosanitari – "Regolamentazione in materia di pesticidi" Il Consiglio ha preso atto dell'andamento dei lavori sul progetto di regolamento relativo alla commercializzazione dei prodotti fitosanitari (11755/06). Il Consiglio ha anche preso atto delle osservazioni di alcune delegazioni durante il dibattito che, essendo aperto al pubblico, era ritrasmesso. Il Parlamento europeo ha formulato il suo parere in prima lettura il 23 ottobre. Il 26 luglio 2001 la Commissione aveva presentato al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione sull'applicazione della direttiva 91/414/CEE, sottolineando taluni miglioramenti da apportare al quadro legislativo esistente. In tale occasione il Consiglio aveva invitato la Commissione a prevedere, pur rafforzando l’elevato livello di tutela della salute umana e dell’ambiente, di migliorare il funzionamento del mercato interno e di definire delle norme che permettano, in particolare, di offrire criteri per l’approvazione delle sostanze attive, di rafforzare ulteriormente le regole per le sostanze ad alta pericolosità, di introdurre una procedura semplificata per le sostanze ed i prodotti a basso rischio, di proteggere gli utilizzatori non professionali e di evitare la ripetizione delle prove sugli animali. 16373/1/07 REV 1 (Presse 294) 16 IT 17.-19.XII.2007 Utilizzo sostenibile dei pesticidi – "Direttiva quadro sui pesticidi" Il Consiglio ha raggiunto un accordo politico su una posizione comune, a seguito della prima lettura7, riguardante un progetto di direttiva che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (11896/06). La Commissione ha fatto una dichiarazione che sarà iscritta nel processo verbale del Consiglio concernente le difficoltà incontrate dalla Bulgaria e dalla Romania imputabili alla loro specificità geologica e a talune condizioni climatiche che rendono impraticabile l'irrorazione diversa da quella per via aerea. Il Parlamento europeo ha formulato il suo parere in prima lettura il 23 ottobre. La suddetta direttiva intende promuovere l'utilizzazione razionale dei pesticidi e il ricorso a metodi non chimici di protezione fitosanitaria . Essa prevede anche misure volte a informare meglio gli utilizzatori e il pubblico più vasto nonché misure che permettono di attenuare l'impatto dei pesticidi sulla salute pubblica e l'ambiente quali: – il divieto dell’irrorazione aerea, salvo in casi particolari; – dei piani d'azione nazionali che offrono l'elasticità necessaria per adattare le misure alla situazione specifica dei vari Stati; – l'ispezione periodica delle attrezzature per l’applicazione di pesticidi e misure che disciplinano la gestione e lo stoccaggio dei pesticidi, dei loro imballaggi e dei residui; 7 Procedura di codecisione. 16373/1/07 REV 1 (Presse 294) 17 IT 17.-19.XII.2007 – la tutela dell’ambiente acquatico e delle zone che ospitano categorie "sensibili" a titolo della direttiva quadro sulle acque, la direttiva Habitat e la direttiva sugli uccelli selvatici, ad esempio; – la quantificazione dei progressi realizzati per ridurre il rischio grazie ad indicatori armonizzati; – l'istituzione di un sistema di scambio di informazioni per la formulazione e lo sviluppo costanti di linee guida, buone pratiche e raccomandazioni adeguate. 16373/1/07 REV 1 (Presse 294) 18 IT 17.-19.XII.2007 MIGLIORATORI ALIMENTARI Il Consiglio ha raggiunto un accordo politico globale su un pacchetto legislativo concernente i miglioratori alimentari8. Dopo la messa a punto del testo, una posizione comune sarà adottata in una prossima sessione del Consiglio e trasmessa al Parlamento europeo per una seconda lettura conformemente alla procedura di codecisione. Il Parlamento europeo ha formulato il suo parere in prima lettura il 10 luglio sull'insieme dei regolamenti e la Commissione ha trasmesso le proposte legislative modificate corrispondenti il 24 ottobre, indicando gli emendamenti che poteva accettare. In generale, conformemente al concetto "dell'azienda agricola alla tavola", il pacchetto sui miglioratori alimentari intende armonizzare la procedura di valutazione per l'autorizzazione dei miglioratori alimentari nonché taluni requisiti concernenti l'etichettatura, al fine di garantire un elevato livello di tutela della vita e della salute umana e degli interessi dei consumatori, pur assicurando il buon funzionamento del mercato interno. I rispettivi obiettivi dei quattro regolamenti sono: – Una procedura uniforme di autorizzazione per i miglioratori alimentari (16174/1/07 REV 1) Questo regolamento stabilisce una procedura di autorizzazione uniforme, centralizzata, efficace e trasparente, fondata su una valutazione dei rischi effettuata dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e un sistema di gestione dei rischi. 8 Additivi alimentari, enzimi alimentari, aromi alimentari. 16373/1/07 REV 1 (Presse 294) 19 IT 17.-19.XII.2007 La Commissione, sulla base delle valutazioni scientifiche dell'EFSA, stabilisce e aggiorna un elenco generico per ciascuna categoria di sostanze interessata. L'iscrizione di una sostanza su uno di tali elenchi comporta che l'utilizzazione è permessa per tutti gli operatori della Comunità. Le altre tre proposte subordinano l'immissione sul mercato comunitario di tali sostanze al rispetto di criteri armonizzati e alla concessione di un'autorizzazione specifica. – Additivi alimentari (16173/07) Il regolamento propone che l'elenco comune degli additivi alimentari sia stabilito mediante la procedura di comitato invece della procedura di codecisione, come lo prevede la direttiva 89/107/CEE in vigore. Il riesame legislativo e tecnico copre una dozzina di tipi di additivi, inclusi gli antiossidanti, i conservanti, i coloranti e gli edulcoranti. Inoltre tale testo impone l'obbligo di una domanda di autorizzazione concernente gli additivi consistenti in organismi geneticamente modificati, in conformità del regolamento (CE) n. 1829/2003. – Enzimi alimentari (16175/07) Il progetto di regolamento introduce per la prima volta una procedura comunitaria armonizzata per l'autorizzazione degli enzimi alimentari. Precedentemente l'uso degli enzimi nei prodotti alimentari era disciplinato a livello nazionale da ciascuno Stato membro. L'autorizzazione sarà sottoposta ad una valutazione scientifica effettuata dall'EFSA, in particolare sulla tossicità o il carattere potenzialmente allergenico di un enzima. 16373/1/07 REV 1 (Presse 294) 20 IT 17.-19.XII.2007 Attualmente soltanto due enzimi sono autorizzati a titolo della direttiva 89/107/CEE: l'invertasi (E 1103) e il lisozima (E 1105), in quanto sono considerati come additivi. Gli altri enzimi alimentari sono considerati coadiuvanti tecnologici. – Aromi alimentari (16176/07) La nuova proposta precisa il campo d'applicazione della normativa relativa agli aromi e completa le disposizioni del regolamento (CE) n. 2232/96 con le misure seguenti: – la possibilità per un operatore privato di presentare una domanda di autorizzazione; – l'aggiornamento dell'elenco; – le disposizioni relative alle nuove sostanze e i termini necessari all'ottenimento di un'autorizzazione; – una migliore informazione dei consumatori circa l'uso degli aromi naturali; – un adeguamento ai requisiti del regolamento (CE) n. 882/2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti. 16373/1/07 REV 1 (Presse 294) 21 IT 17.-19.XII.2007 IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI DELLE SPECIE OVINA E CAPRINA Il Consiglio ha adottato a maggioranza qualificata, con il voto contrario delle delegazioni spagnola e italiana, un regolamento che rinvia la data di entrata in vigore dell'identificazione elettronica obbligatoria dei piccoli ruminanti (16290/07) al 1º gennaio 2010. Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 21/2004, l'identificazione elettronica degli animali delle specie ovina e caprina avrebbe dovuto entrare in vigore il 1º gennaio 2008. Il Parlamento europeo, che ha accettato la procedura d'urgenza, ha espresso il parere consultivo il 13 dicembre. Le delegazioni italiana e spagnola hanno fatto la dichiarazione seguente: "Le Delegazioni italiana e spagnola esprimono la propria insoddisfazione per il contenuto della proposta inerente la modifica del Regolamento 21/2004 relativo all’introduzione dell’identificazione elettronica degli ovini e dei caprini e sulle motivazioni che ne hanno contraddistinto le relative discussioni tecniche. Il Regolamento, che fissava al 1° Gennaio 2008 l’obbligatorietà dell’identificazione elettronica degli ovini e caprini, aveva previsto un periodo transitorio di 4 anni durante il quale i Paesi Membri avrebbero dovuto adottare tutte le misure necessarie per ottemperare a tale impegno. L’Italia e la Spagna, per giungere nelle migliori condizioni a tale appuntamento, hanno impegnato notevoli risorse finanziarie ed umane nel progetto. Tali sforzi vedono ridotta l’efficacia delle misure nazionali a causa del mancato raggiungimento dello stesso risultato a livello comunitario. 16373/1/07 REV 1 (Presse 294) 22 IT 17.-19.XII.2007 Pur prendendo atto delle difficoltà che alcuni Stati membri hanno rappresentato in riferimento all’adozione della identificazione elettronica entro i termini previsti dal Regolamento, le motivazioni addotte relativamente ai problemi tecnici ed economici che ostacolano l’introduzione della identificazione elettronica entro il 2008, appaiono scarsamente condivisibili e, soprattutto, non risolvibili attraverso lo slittamento temporale proposto. Differire fino al 31 dicembre 2009 l’introduzione della identificazione elettronica significa rimandare a quella data anche l’esecuzione di altri adempimenti previsti dal regolamento rendendolo di fatto difficilmente applicabile (e scarsamente utile), con le inevitabili ripercussioni sull’intero settore dell’anagrafe ovi-caprina. Per tali motivazioni l’Italia e la Spagna esprimono il proprio voto contrario all’adozione della proposta di modifica del regolamento 21/2004." La delegazione del Regno Unito, sostenuta dalle delegazioni tedesca, irlandese e slovacca ha fatto la seguente dichiarazione: "Il Regno Unito è favorevole ad un rinvio dell'entrata in vigore dell'identificazione elettronica obbligatoria degli ovini e dei caprini. Tuttavia, considerato il tempo trascorso dall'accordo sul regolamento originario, il Regno Unito invita la Commissione a riesaminare la sua valutazione d'impatto, tenendo conto del costo per l'industria e per gli organismi di esecuzione, nonché l'impatto del regolamento (CE) n. 21/2004 sulla competitività dell'industria degli ovini e dei caprini dell'UE, al fine di confermare, prima dell'entrata in vigore dell'identificazione elettronica, se gli obiettivi del regolamento siano realizzati nella maniera più efficiente in termini di costi." 16373/1/07 REV 1 (Presse 294) 23 IT 17.-19.XII.2007 TAC E CONTINGENTI PER IL 2008 Il Consiglio ha raggiunto all'unanimità un accordo politico su un regolamento che stabilisce, per il 2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura. Le discussioni che hanno portato all'accordo sull'adozione di un regolamento relativo ai TAC e ai contingenti applicabile a partire dal 1º gennaio 2008 si sono svolte sulla base di una proposta di compromesso della Presidenza approvata dalla Commissione. Il dibattito si è incentrato sui seguenti elementi contenuti nell'accordo: – una riduzione del 9 % delle possibilità di pesca per il merluzzo bianco nell'atlantico occidentale e una riduzione del 18 % nel Mare d'Irlanda e nelle acque della Scozia occidentale rispetto alla ripartizione del TAC nel 2007. Altre misure di accompagnamento sono previste per ridurre in modo sostanziale i rigetti in mare e lo sforzo di pesca; – una riduzione del 41 % delle catture accessorie dell'aringa e una riduzione del 37 % delle catture di melù nel Mar del Nord; – una riduzione del 15 % del TAC della sogliola del Mar del Nord e una riduzione dell'8% per la sogliola nel golfo di Biscaglia; – il TAC di nasello meridionale e di scampo sarà ridotto del 5% nelle acque iberiche parallelamente ad una riduzione del 10% dello sforzo di pesca; – la pesca alle acciughe nel golfo di Biscaglia resterà chiusa in attesa di un riesame degli stock nella primavera del 2008. Grazie al successo dei piani di ricostituzione degli stock di nasello meridionale, il TAC di tale stock sarà aumentato del 15%. Il merluzzo bianco nel Mar del Nord sarà oggetto di un aumento accompagnato da una riduzione del 10% dei giorni in mare. 16373/1/07 REV 1 (Presse 294) 24 IT 17.-19.XII.2007 L'accordo prevede anche che gli Stati membri che effettuano operazioni di pesca a fini di ricerca scientifica informino la Commissione, gli Stati membri nelle cui acque ha luogo la ricerca, il CIEM e il CSTEP di tutte le catture ottenute da tali operazioni di pesca. La Commissione ha presentato la proposta il 28 novembre 2007, sulla base dei più recenti pareri scientifici concernenti lo stato degli stock, quali sottoposti dal consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) e dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), e sulla base dei contributi delle parti interessate. La proposta attua anche l'approccio definito nella dichiarazione di politica generale che la Commissione ha pubblicato nel giugno scorso (10822/07). Per gli stock sotto consumati dagli Stati membri (meno dell'85%) si è approvato un roll over. Il TAC per talune specie è fissato mediante impegni con le organizzazioni internazionali per la pesca, come l'ICCAT per il tonno, o mediante accordi bilaterali con i paesi terzi, come la Novegia. I TAC e i contingenti per talune specie di acque profonde seguono il quadro biennale stabilito nel 2006. L'adozione formale del regolamento sarà effettuata mediante procedura scritta affinché esso possa essere pubblicato all'inizio di gennaio. I dati indicativi relativi ai TAC approvati per il 2008 rispetto a quelli del 2007 figurano in appresso9. I dati completi e definitivi saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'UE. 9 Cfr. dati della proposta della Commissione nel sito: http://ec.europa.eu/fisheries/press_corner/press_releases/table07_88_en.pdf 16373/1/07 REV 1 (Presse 294) 25 IT 17.-19.XII.2007 TAC comparati nel 2007 e 2008, accordo politico del Consiglio del 19 dicembre 2007 Denominazione latina della specie Denominazione inglese della specie Denominazione italiana della specie Zona di pesca CIEM TAC 2007 % differenza 2008/2007 TAC 2008 ALLEGATO IA SKAGERRAK, KATTEGAT, zone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV, COPACE (acque CE), acque della Guyana francese Ammodytidae Sandeel Ammodytidae Cicerello IV (acque norvegesi) na 20.000 na Cicerello IIa (acque CE), IIIa, IV (acque CE) non ancora fissato non ancora fissato na Acque CE e acque internazionali delle zone I e II 116 116 0,00 % Acque CE e acque internazionali delle zone III e IV 1331 1.331 0,00 % Acque CE e acque internazionali delle zone V, VI e VII 5311 5.311 0,00 % Acque CE delle zone IIa, IV, Vb, VI e VII na na na Catture accessorie – Acque CE e acque internazionali delle zone I, II e XIV 25 23 -8,00 % Acque CE e acque internazionali della zona III 31 28 -9,68 % Acque CE e acque internazionali della zona IV 257 231 -10,12 % Acque CE e acque internazionali delle zone V, VI, e VII 483 435 -9,94 % Sandeel Argentina silus Argentina Greater silver smelt Argentina silus Argentina Greater silver smelt Argentina silus Argentina Greater silver smelt Brosme brosme Brosmio Tusk Brosme brosme Brosmio Tusk Brosme brosme Brosmio Tusk Brosme brosme Brosmio Tusk Brosme brosme Tusk 16373/1/07 REV 1 (Presse 294) Brosmio 26 IT 17.-19.XII.2007 Denominazione latina della specie Brosme brosme Denominazione inglese della specie Tusk Clupea harengus Denominazione italiana della specie IV (acque norvegesi) Aringa Aringa Herring Clupea Aringaus Aringa Herring Clupea Aringaus Aringa Herring Clupea Aringaus Aringa Herring Clupea Aringaus Herring Clupea Aringaus TAC 2007 Brosmio Herring Clupea Aringaus Zona di pesca CIEM TAC 2008 % differenza 2008/2007 na 170 na IIIa (Skagerrak e Kattegat) 69360 51673 -25,5 % Zona IV a nord di 53°30' N 341063 201.227 -41,00 % na 846 na Catture accessorie nella zona IIIa 15396 11.470 -25,50 % Catture accessorie nelle zone IV, VIId e nelle acque CE della zona IIa 31875 18.806 -41,00 % 341063 26.661 -92,18 % Acque norvegesi a sud di 62° N Aringa IVc, VIId Aringa Vb, VIaN (acque CE), VIb 34000 26.540 -21,94 % 13860 11.642 -16,00 % 800 680 -15,00 % Herring Clupea Aringaus Herring Aringa VIaS, VIIbc Clupea Aringaus Herring Aringa VIa Clyde Clupea Aringaus Herring Aringa VIIa 4800 4.800 0,00 % Clupea Aringaus Herring Aringa VIIe, VIIf 1000 1.000 0,00 % Clupea Aringaus Herring Aringa VIIg, VIIh, VIIj, VIIk 9393 7.890 -16,00 % 16373/1/07 REV 1 (Presse 294) 27 IT 17.-19.XII.2007 Denominazione latina della specie Denominazione inglese della specie Engraulis encrasicolus Anchovy Engraulis encrasicolus Anchovy Acciuga Acciuga Gadus morhua IX, X; acque CE della zona COPACE 34.1.1 Merluzzo bianco Kattegat Cod Merluzzo bianco IV, acque CE della zona IIa, parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat – COD/2AC4 Cod Gadus morhua Cod Cod Porbeagle 16373/1/07 REV 1 (Presse 294) 0 0 0,00 % 8000 8.000 0,00 % 2759 3.063 11,02 % 731 673 -7,93 % 16654 18.386 10,40 % Merluzzo bianco Acque norvegesi a sud di 62° N – COD/04-N 382 382 0,00 % Merluzzo bianco Vb (acque CE), VI, acque CE e acque internazionali delle zone XII e XIV 490 402 -17,96 % 1462 1.199 -17,99 % 4743 4.316 -9,00 % na 581 na Cod Gadus morhua % differenza 2008/2007 TAC 2008 VIII Skagerrak Cod Lamna nasus TAC 2007 Merluzzo bianco Gadus morhua Gadus morhua Zona di pesca CIEM Cod Gadus morhua Gadus morhua Denominazione italiana della specie Merluzzo bianco VIIa – COD/07A Merluzzo bianco VIIb-k, VIII, IX, X; acque CE della zona COPACE 34.1.1 Smeriglio Acque CE e internazionali delle zone I-XIV 28 IT 17.-19.XII.2007 Denominazione latina della specie Denominazione inglese della specie Lepidorhombus spp. Megrims Lepidorhombus spp. Megrims Lepidorhombus spp. Megrims Lepidorhombus spp. Megrims Lepidorhombus spp. Megrims Denominazione italiana della specie Lepidorombi Lepidorombi Lepidorombi Lepidorombi Lepidorombi Zona di pesca CIEM TAC 2007 TAC 2008 % differenza 2008/2007 Acque CE delle zone IIa e IV 1479 1.597 7,98 % Vb (acque CE), VI; XII, XIV (acque internazionali) 2880 2.592 -10,00 % 18300 18.300 0,00 % VIII a, VIII b, VIII d, VIII e 2125 2.125 0,00 % VIIIc, IX, X; acque CE della zona COPACE 34.1.1 1440 1.430 -0,69 % 17100 18.810 10,00 % 11345 11.345 0,00 % VII Limanda limanda and Platichthys Dabe and flesus Flounder Limanda e passera pianuzza Lophiidae Anglerfish Rana pescatrice Acque CE delle zone IIa e IV Anglerfish Rana pescatrice IV (acque norvegesi) 1650 1.610 -2,42 % Anglerfish Rana pescatrice Vb (acque CE), VI, XII, XIV 5155 5.155 0,00 % Anglerfish Rana pescatrice VII 28080 28.080 0,00 % Lophiidae Lophiidae Lophiidae 16373/1/07 REV 1 (Presse 294) Acque CE delle zone IIa e IV 29 IT 17.-19.XII.2007 Denominazione latina della specie Denominazione inglese della specie Lophiidae Denominazione italiana della Zona di pesca CIEM specie TAC 2007 TAC 2008 % differenza 2008/2007 Anglerfish Rana pescatrice VIIIa, VIIIb , VIIId, VIIIe 7920 7.920 0,00 % Anglerfish Rana pescatrice VIIIc, IX, X; acque CE della zona COPACE 34.1.1 1955 1.955 0,00 % Melanogrammus aeglefinus Haddock Eglefino 3219 2.472 -23,21 % Melanogrammus aeglefinus Haddock 46983 37.626 -19,92 % Melanogrammus aeglefinus Haddock Acque norvegesi a sud di 62° N 707 707 0,00 % Melanogrammus aeglefinus Haddock VIb; XII e XIV (acque internazionali) 4615 6.916 49,86 % Melanogrammus aeglefinus Haddock 7200 6.120 -15,00 % Melanogrammus aeglefinus Haddock 11520 11.520 0,00 % 1500 258 -82,80 % Lophiidae Merlangius merlangus Eglefino Eglefino Eglefino Eglefino Eglefino Merlano Whiting 16373/1/07 REV 1 (Presse 294) IIIa, IIIbcd (acque CE) Acque CE delle zone IIa e IV Vb, VIa (acque CE) VII, VIII, IX, X; acque CE della zona COPACE 34.1.1 IIIa 30 IT 17.-19.XII.2007 Denominazione latina della specie Denominazione inglese della specie Denominazione italiana della specie Merlano Zona di pesca CIEM TAC 2007 Merlangius merlangus Whiting Merlangius merlangus Whiting Merlangius merlangus Whiting Merlangius merlangus Whiting Merlangius merlangus Whiting Merlangius merlangus Whiting IX, X; acque CE della zona COPACE 34.1.1 Merlangius merlangus and Pollachius pollachius Whiting and Pollack Acque norvegesi a sud di 62° N Merluccius merluccius Hake Merluccius merluccius Hake Merluccius merluccius Hake Merlano Merlano Merlano Merlano Merlano 16373/1/07 REV 1 (Presse 294) Nasello Nasello % differenza 2008/2007 Acque CE delle zone IIa e IV 23800 15.012 -36,92 % Vb (acque CE), VI, XII, XIV 1020 765 -25,00 % 371 278 -25,07 % 19940 19.940 0,00 % 3600 3.060 -15,00 % 653 555 -15,01 % na 190 na 1588 1.627 2,46 % 1850 1.896 2,49 % 29541 30.281 2,50 % VIIa VIIb-k VIII Merlano e Merluzzo giallo Nasello TAC 2008 IIIa, IIIbcd (acque CE) IIa (acque CE), IV (acque CE) Vb (acque CE), VI, VII; XII, XIV (acque internazionali) 31 IT 17.-19.XII.2007 Denominazione latina della specie Denominazione inglese della specie Merluccius merluccius Hake Merluccius merluccius Hake Micromesistius poutassou Blue whiting Micromesistius poutassou Blue whiting Micromesistius poutassou Microstomus kitt & Glyptocephalus cynoglossus Denominazione italiana della specie Nasello Molva molva 2,51 % VIIIc, IX, X; acque CE della zona COPACE 34.1.1 6128 7.047 15,00 % Melù Acque norvegesi della zona IV 19000 8.000 -57,89 % Melù Acque CE e internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII e XIV 279058 175.466 -37,12 % Melù VIIIc, IX e X; acque CE della zona COPACE 34.1.1 47442 32.107 -32,32 % 6175 6.793 10,01 % Acque CE delle zone IIa, IV, Vb, VI e VII na na na Acque CE delle zone Via a nord di 56º30'N e Vib na na na Acque CE e acque internazionali delle zone I e II 45 45 0,00 % 109 100 -8,26 % Nasello Molva azzurra Molva azzurra Molva Ling Molva molva Ling 16373/1/07 REV 1 (Presse 294) VIII a, VIII b, VIII d, VIII e 20.196 Lemon sole and Limanda e Witch passera lingua di cane Molva dypterigia Blue ling TAC 2007 % differenza 2008/2007 TAC 2008 19701 Blue whiting Molva dypterigia Blue ling Zona di pesca CIEM Molva Acque CE delle zone IIa e IV III (acque CE) LIN/03 32 IT 17.-19.XII.2007 Denominazione Denominazione latina della inglese della specie specie Molva molva Denominazione italiana della specie Molva Ling Molva molva -9,99 % 38 34 -10,53 % 11973 10.776 -10,00 % Acque CE delle zone IIa, IV, Vb, VI, VII na na na Molva IV (acque norvegesi) na 850 na Scampo IIIa; IIIbcd (acque CE) 5170 5.170 0,00 % 26144 26.144 0,00 % na 1.250 na 19885 19.885 0,00 % 25153 25.153 0,00 % Molva Ling Molva Ling Molva molva Ling Nephrops norvegicus Norway lobster Nephrops norvegicus Norway lobster Nephrops norvegicus Norway lobster Nephrops norvegicus Norway lobster Nephrops norvegicus Norway lobster Scampo Scampo Scampo Scampo 16373/1/07 REV 1 (Presse 294) Acque CE della zona IV LIN/04 2.856 Ling Molva molva TAC 2007 % differenza 2008/2007 TAC 2008 3173 Molva Molva molva Zona di pesca CIEM Acque CE e acque internazionali della zona V LIN/05 Acque CE e acque internazionali delle zone VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV LIN/6X14 Acque CE delle zone IIa e IV NEP/2AC4-C IV (acque norvegesi) Vb (acque CE), VI NEP/5BC6 VII 33 IT 17.-19.XII.2007 Denominazione latina della specie Denominazione inglese della specie Denominazione italiana della specie Scampo Zona di pesca CIEM Nephrops norvegicus Norway lobster VIII a, VIII b, VIII d, VIII e NEP/8ABDE Nephrops norvegicus Norway lobster Nephrops norvegicus Norway lobster Pandalus borealis Gamberello Northern prawn boreale IIIa Pandalus borealis Gamberello Northern prawn boreale Pandalus borealis Penaeus spp. TAC 2007 TAC 2008 % differenza 2008/2007 4320 4.320 0,00 % 131 124 -5,34 % 437 415 -5,03 % 11620 6.205 -46,60 % Acque CE delle zone IIa e IV 3984 3.984 0,00 % Gamberello Northern prawn boreale Acque norvegesi a sud di 62°00' N pm pm na 'Penaeus' shrimps Guyana francese 4108 4.108 0,00 % 8500 9.163 7,80 % 2125 2.338 10,02 % 50261 47.875 -4,75 % Scampo Scampo Pleuronectes platessa Plaice Pleuronectes platessa Plaice Pleuronectes platessa Plaice Mazzancolle VIIIc IX, X; acque CE della zona COPACE 34.1.1 Skagerrak PLE/03AN Passera di mare Kattegat PLE/03AS Passera di mare Passera di mare 16373/1/07 REV 1 (Presse 294) IV, acque CE della zona Iia, parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat PLE/2A3AX4 34 IT 17.-19.XII.2007 Denominazione latina della specie Denominazione inglese della specie Pleuronectes platessa Plaice Pleuronectes platessa Plaice Pleuronectes platessa Plaice Pleuronectes platessa Plaice Pleuronectes platessa Plaice Pleuronectes platessa Plaice Pleuronectes platessa Plaice Denominazione italiana della specie Passera di mare Zona di pesca CIEM Vb (acque CE), VI, XII, XIV PLE/561214 Passera di mare Pollack -15,01 % 1849 1.849 0,00 % 122 104 -14,75 % 5050 5.050 0,00 % 417 491 17,75 % 337 303 -10,09 % 448 381 -14,96 % 450 450 -0,00 % 15300 15.300 0,00 % 1680 1.680 0,00 % VII h, VII j e VII k Passera di mare Pollachius pollachius 668 VII f, VII g Passera di mare Pollack 786 VII d, VII e Passera di mare Pollachius pollachius % differenza 2008/2007 VII b, VII c Passera di mare Pollack TAC 2008 VIIa Passera di mare Pollachius pollachius TAC 2007 VIII, IX, X; acque CE della zona COPACE 34.1.1 Merluzzo giallo Vb (acque CE), VI, XII, XIV POL/561214 Merluzzo giallo VII POL/07 16373/1/07 REV 1 (Presse 294) Merluzzo giallo VIII a, VIII b, VIII d, VIII e 35 IT 17.-19.XII.2007 Denominazione latina della specie Pollachius pollachius Denominazione Denominazione italiana della specie inglese della specie Merluzzo giallo Merluzzo giallo Pollack Pollachius virens Merluzzo carbonaro Saithe Pollachius virens Merluzzo carbonaro Saithe Pollachius virens Merluzzo carbonaro Saithe Pollachius virens Merluzzo carbonaro Saithe Psetta maxima & Scophthalmus rhombus Turbot and brill Rajidae Skates and rays Rombo chiodato e rombo liscio Razze Greenland halibut 16373/1/07 REV 1 (Presse 294) Ippoglosso nero TAC 2007 TAC 2008 % differenza 2008/2007 VIIIc POL/08C Pollack Pollachius pollachius Reinhardtius hippoglossoides Zona di pesca CIEM 262 223 -14,89 % 288 245 -14,93 % 123250 65.232 -47,07 % 12787 14.100 10,27 % Acque norvegesi a sud di 62° N na 880 na VII, VIII, IX, X; acque CE della zona COPACE 34.1.1 POK/7/3411 3790 3.790 0,00 % 4323 5.263 21,74 % 2190 1.643 -24,98 % 847 847 0,00 % IX, X, acque CE della zona COPACE 34.1.1 POL/9/3411 IIa (acque CE), IIIa, IIIbcd (acque CE), IV Vb (acque CE), VI, XII, XIV POK/561214 Acque CE delle zone IIa e IV Acque CE delle zone IIa e IV IIa (acque CE), IV, VI (acque CE e internazionali) GHL/2A-C46 36 IT 17.-19.XII.2007 Denominazione latina della specie Denominazione inglese della specie Scomber scombrus Mackerel Scomber scombrus Scomber scombrus Mackerel Mackerel Solea solea Denominazione italiana della specie Sgombro 19677 18.149 -7,77 % IIa (acque non CE), Vb (acque CE), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV MAC/2CX14 256363 234.082 -8,69 % VIIIc, IX, X; acque CE della zona COPACE 34.1.1 MAC/8C3411 29611 27.005 -8,80 % IIIa, IIIb, IIIc, IIId (acque CE) 900 940 4,44 % Sogliola IIa, IV (acque CE) 14920 12.710 -14,81 % Sogliola Vb (acque CE), VI, XII, XIV SOL/561214 68 58 -14,71 % 816 669 -18,01 % 65 55 -15,38 % 6220 6.070 -2,41 % Sgombro Sgombro Sogliola Common sole Solea solea TAC 2007 Common sole Solea solea Common sole Sogliola VIIa Solea solea Common sole Sogliola VIIb e VIIc Solea solea Common sole Sogliola VIId 16373/1/07 REV 1 (Presse 294) % differenza 2008/2007 TAC 2008 IIa (acque CE), IIIa, IIIb, c, d (acque CE), IV MAC/2A34 Common sole Solea solea Zona di pesca CIEM 37 IT 17.-19.XII.2007 Denominazione italiana della specie Denominazione Denominazione latina della inglese della specie specie Zona di pesca CIEM TAC 2007 TAC 2008 % differenza 2008/2007 Solea solea Common sole Sogliola VIIe 900 765 -15,00 % Solea solea Common sole Sogliola VIIf e VIIg 893 964 7,95 % Solea solea Common sole Sogliola VIIh, VIIj e VIIk 650 650 0,00 % Solea solea Common sole Sogliola VIIIa, b SOL/8AB 4540 4.170 -8,15 % Sogliola VIIIc, VIIId, VIIIe, IX, X; acque CE della zona COPACE 34.1.1 SOX/8CDE34 1216 1.034 -14,97 % 52000 48.100 -7,50 % 195000 175.777 -9,86 % 6144 6.144 0,00 % 775 581 -25,03 % 2670 2.004 -24,94 % Solea spp. Sole Sprattus sprattus Sprat Spratto IIIa Sprattus sprattus Sprat Spratto Acque CE delle zone IIa e IV Sprattus sprattus Sprat Spratto Squalus acanthias Spurdog dogfish Acque CE delle zone Spinarolo/Gattuccio IIa e IV Squalus acanthias Spurdog dogfish IIIa, acque CE e internazionali delle zone I, V, VI, VII, Spinarolo/Gattuccio VIII, XII e XIV 16373/1/07 REV 1 (Presse 294) VIId, VIIe 38 IT 17.-19.XII.2007 Denominazione latina della specie Trachurus spp. Trachurus spp. Denominazione inglese della specie Horse mackerel Horse mackerel Denominazione italiana della specie Sugarello Sugarello Zona di pesca CIEM TAC 2007 Acque CE delle zone IIa e IV JAX/2AC4C Vb (acque CE), VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe; XII, XIV (acque internazionali) TAC 2008 % differenza 2008/2007 40824 37.230 -8,80 % 135516 167.920 23,91 % 55000 54.795 -0,37 % Trachurus spp. Horse mackerel Sugarello VIIIc, IX Trachurus spp. Horse mackerel Sugarello X, COPACE Azzorre JAX/X34PRT 3200 2.720 -15,00 % COPACE Madera JAX/341PRT 1280 1.088 -15,00 % COPACE Canarie JAX/341 PRT 1280 1.088 -15,00 % IIa (acque CE), IIIa, IV (acque CE) NOP/2A3A4 na 36.500 na Busbana norvegese IV (acque norvegesi) NOP/4AB-N na 5.000 na Pesce industriale IV (acque norvegesi) 800 800 0,00 % Trachurus spp. Trachurus spp. Trisopterus esmarki Trisopterus esmarki Horse mackerel Horse mackerel Norway pout Norway pout 16373/1/07 REV 1 (Presse 294) Sugarello Sugarello Busbana norvegese 39 IT 17.-19.XII.2007 Denominazione latina della specie Denominazione inglese della specie Denominazione italiana della specie Altre specie Zona di pesca CIEM TAC 2007 IV (acque norvegesi) ? % differenza 2008/2007 TAC 2008 5.000 na ALLEGATO IB ATLANTICO NORDORIENTALE E GROENLANDIA Zone CIEM I, II, V, XII, XIV e NAFO 0 e 1 (acque della Groenlandia) Chionoecetes spp. Snow crab Clupea Aringaus Grancevole artiche NAFO 0 e 1 (acque della Groenlandia) na 500 na Aringa Acque CE e acque internazionali delle zone I e II HER/1/2 na 98.822 na Merluzzo bianco Acque norvegesi delle zone I e II COD/1N2AB na 17.057 na Merluzzo bianco NAFO 0 e 1, acque della Groenlandia; V e XIV (acque della Groenlandia) COD/NO1514 na 3.500 na na 16.211 na 500 500 0,00 % 1200 1.100 -8,33 % 200 100 -50,00 % 0 0 na Herring Gadus morhua Cod Gadus morhua Cod Gadus morhua Cod Gadus morhua and Melanogrammus aeglefinus Cod and haddock Merluzzo bianco I e IIb COD/1/2B Merluzzo bianco ed eglefino Vb (acque delle isole Færøer) Hippoglossus hippoglossus Atlantic halibut Ippoglosso atlantico V e XIV (acque della Groenlandia) Hippoglossus hippoglossus Atlantic halibut Ippoglosso atlantico NAFO 0 e 1 (acque della Groenlandia) Capelin IIb Mallotus villosus 16373/1/07 REV 1 (Presse 294) 40 IT 17.-19.XII.2007 Denominazione latina della specie Denominazione inglese della specie Mallotus villosus Capelin Melanogrammus aeglefinus Haddock Micromesistius poutassou Blue whiting Molva molva and Ling and Blue Molva dypterigia ling Pandalus borealis Pandalus borealis Denominazione italiana della Zona di pesca CIEM specie Eglefino V e XIV (acque della Groenlandia) 0 na 3000 2.500 -16,67 % 18000 12.240 -32,00 % I e II (acque norvegesi) Melù Acque delle isole Færøer Molva e molva azzurra Vb (acque delle isole Færøer) 3065 3.065 0,00 % Gamberello boreale V e XIV (acque della Groenlandia) PRA/514GRN na 7.000 na Gamberello boreale NAFO 0 e 1 (acque della Groenlandia) PRA/N01GRN na 4.000 na na 3.832 na Northern prawn Northern prawn Pollachius virens TAC 2007 % differenza 2008/2007 TAC 2008 Merluzzo carbonaro I e II (acque norvegesi) Saithe Saithe Merluzzo carbonaro I e II (acque internazionali) na 0 na Saithe Merluzzo carbonaro Vb (acque delle isole Færøer) na 2.425 na na 50 na na 0 na Pollachius virens Pollachius virens Reinhardtius hippoglossoides Greenland halibut Ippoglosso nero I e II (acque norvegesi) Reinhardtius hippoglossoides Greenland halibut Ippoglosso nero I e II (acque internazionali) GHL/12/INT 16373/1/07 REV 1 (Presse 294) 41 IT 17.-19.XII.2007 Denominazione latina della specie Denominazione inglese della specie Denominazione italiana della specie Zona di pesca CIEM TAC 2007 Reinhardtius hippoglossoides Greenland halibut Ippoglosso nero Reinhardtius hippoglossoides Greenland halibut Ippoglosso nero NAFO 0 e 1 (acque della Groenlandia) Scomber scombrus Mackerel Sgombro Scomber scombrus Mackerel Sebastes spp. Redfish Scorfani Sebastes spp. Redfish Sebastes spp. Redfish Sebastes spp. na 7.500 na na 2.500 na pm 9.300 na pm 3.001 na V, XII, XIV na 0 na Scorfani I e II (acque norvegesi) na 1.500 na Scorfani I e II (acque internazionali) RED/1/2INT na 0 na Scorfani V e XIV (acque della Groenlandia) 300 0 -100,00 % Scorfani Va (acque islandesi) 116 0 -100,00 % Scorfani Vb (acque delle isole Færøer ) 1331 1.600 20,21 % Catture accessorie NAFO 0 e 1 (acque della Groenlandia) 2600 2.300 -11,54 % Altre specie I e II (acque norvegesi) na 350 na Sgombro Redfish Sebastes spp. Redfish Sebastes spp. Redfish 16373/1/07 REV 1 (Presse 294) V e XIV (acque della Groenlandia) % differenza 2008/2007 TAC 2008 IIa (acque norvegesi) Vb (acque delle isole Færøer) 42 IT 17.-19.XII.2007 Denominazione latina della specie Denominazione inglese della specie Denominazione italiana della specie Altre specie Flatfish Zona di pesca CIEM TAC 2007 % differenza 2008/2007 TAC 2008 Vb (acque delle isole Færøer ) 382 760 98,95 % Pleuronettiformi Vb (acque delle isole Færøer) 300 300 0,00 % na 0 na na 0 na na 0 na 6175 0 na 45 0 na 0 0 0,00 % 0 0 0,00 % 34000 34.000 0,00 % ALLEGATO IC ATLANTICO NORDOCCIDENTALE Zona della NAFO Gadus morhua Merluzzo bianco NAFO 2J3KL Cod Merluzzo bianco NAFO 3NO Cod Merluzzo bianco NAFO 3M Cod Passera lingua di cane NAFO 2J3KL Passera lingua di cane NAFO 3NO Gadus morhua Gadus morhua Glyptocephalus cynoglossus Witch flounder Glyptocephalus cynoglossus Witch flounder Hippoglossoides platessoides American Plaice Passera canadese Hippoglossoides platessoides American Plaice Passera canadese NAFO 3LNO Illex illecebrosus Short fin squid Totano NAFO sottozone 3 e 4 16373/1/07 REV 1 (Presse 294) NAFO 3M 43 IT 17.-19.XII.2007 Denominazione Denominazione latina della inglese della specie specie Limanda ferruginea Yellowtail flounder Mallotus villosus Denominazione italiana della Zona di pesca CIEM specie Limanda Capelin TAC 2007 % differenza 2008/2007 TAC 2008 NAFO 3LNO NAFO 3NO 109 0 0,00 % 0 0 na na 278 na na na na na 6.951 na 11520 8.500 -26,22 % Pandalus borealis Gamberello Northern prawn boreale NAFO 3L Pandalus borealis Gamberello Northern prawn boreale NAFO 3LMNO Reinhardtius hippoglossoides Greenland halibut Ippoglosso nero NAFO 3M Rajidae Skate Razza NAFO 3LNO Sebastes spp. Redfish Scorfani NAFO 3LN 847 0 Sebastes spp. Redfish Scorfani NAFO 3M 5311 7.813 47,11 % Sebastes spp. Redfish Scorfani NAFO 3O na 7.000 na Sebastes spp. Redfish Scorfani Sottozona 2 e divisioni IF e 3K della NAFO na 2.503 na 4800 5.000 4,17 % 16779,55 16.211 -3,39 % Urophycis tenuis White hake Musdea americana NAFO 3NO ALLEGATO ID SPECIE ALTAMENTE MIGRATORIE – Tutte le zone Thunnus thynnus Bluefin tuna footnote Tonno rosso 16373/1/07 REV 1 (Presse 294) Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine O, e Mediterraneo BFT/AE045W 44 IT 17.-19.XII.2007 Denominazione latina della specie Xiphias gladius Xiphias gladius Germo alalunga Germo alalunga Denominazione inglese della specie Denominazione italiana della Zona di pesca CIEM specie Swordfish Pesce spada Oceano Atlantico (a nord di 5° di latitudine N) 15396 6.987 -54,62 % Pesce spada Oceano Atlantico (a sud di 5° di latitudine N) 7000 5.780 -17,43 % na 37.050 na 3828 1.915 -100,00 % 31500 31.350 -0,48 % 103 103 0,00 % 100 47 -100,00 % Swordfish Northern Albacore Southern Albacore Thunnus obesus Bigeye tuna Makaira nigricans Blue marlin Tetrapturus alba White marlin TAC 2007 % differenza 2008/2007 TAC 2008 Alalunga Oceano Atlantico (a nord di 5° di latitudine N) Alalunga australe Oceano Atlantico (a sud di 5° di latitudine N) Tonno obeso Oceano Atlantico Marlin azzurro Oceano Atlantico Marlin bianco Oceano Atlantico ALLEGATO IE ANTARTICO Zona della CCAMLR Channichthys rhinoceratus Unicorn icefish Pesce del ghiaccio FAO 58.5.2 Antartico LIC/F5852. na 150 na Champsocephalus Antarctic gunnari icefish Pesce del ghiaccio FAO 48.3 Antartico ANI/F483 na 2462 na Champsocephalus Antarctic gunnari icefish Pesce del ghiaccio FAO 58.5.2 Antartico ANI/F5852 na 220 na 16373/1/07 REV 1 (Presse 294) 45 IT 17.-19.XII.2007 Denominazione latina della specie Denominazione inglese della specie Denominazione italiana della specie Zona di pesca CIEM TAC 2007 % differenza 2008/2007 TAC 2008 Dissostichus eleginoides Antarctic toothfish FAO 48.3 Antartico Austromerluzzo TOP/F483 na 3920 na Dissostichus eleginoides Antarctic toothfish FAO 48.4 Antartico Austromerluzzo TOP/F484 na 100 na Dissostichus eleginoides Antarctic toothfish FAO 58.5.2 Antartico Austromerluzzo TOP/F5852 na 2500 na Euphausia superba Krill na 3 470 000 na Euphausia superba Krill Euphausia superba Krill Lepidonotothen squamifrons Grey rockcod Paralomis spp. Crab Macrourus spp. FAO 48 KRI/F48 Krill antartico Krill antartico FAO 58.4.1 Antartico KRI/F5841 na 440 000 na Krill antartico FAO 58.4.2 Antartico KRI/F5842 na 2 645 000 na Nototenia FAO 58.5.2 Antartico NOS/F5852 na 80 na Granchi FAO 48.3 Antartico PAI/F483 na 1600 na Granatiere FAO 58.5.2 Antartico GRV/F5852 na 360 na Altre specie FAO 58.5.2 Antartico OTH/F5852 na 50 na Razze FAO 58.5.2 Antartico SRX/F5852 na 120 na Grenadier Other species Rajidae Skates and rays 16373/1/07 REV 1 (Presse 294) 46 IT 17.-19.XII.2007 Denominazione latina della specie Denominazione inglese della specie Denominazione italiana della specie Martiala hyadesi Squid Totani Zona di pesca CIEM FAO 48.3 Antartico SQS/F483 TAC 2007 TAC 2008 % differenza 2008/2007 na 2500 na ALLEGATO IF OCEANO ATLANTICO SUDORIENTALE Zona della SEAFO Dissostichus eleginoides Patagonian Toothfish Austromerluzzo SEAFO na 260 na Chaceon spp. Deep-sea Red crab Granchio rosso di fondale Sottodivisione SEAFO B1 na 200 na Chaceon spp. Deep-sea Red crab Granchio rosso di fondale SEAFO, esclusa la sottodivisione B1 na 200 na 16373/1/07 REV 1 (Presse 294) 47 IT 17.-19.XII.2007 VARIE (a) Limiti massimi per i residui (LMR) Il Consiglio ha preso atto delle informazione della Presidenza sull'andamento dei lavori riguardanti un progetto di regolamento che stabilisce le procedure comunitarie per la definizione di LMR di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale (8653/07). (b) Influenza aviaria Il sig. Kyprianou, membro della Commissione, ha presentato al Consiglio delle informazioni scritte (16608/07) relative a due focolai di influenza aviaria registrati in Germania e le misure comunitarie introdotte in Polonia per circoscrivere l'epidemia. Il sig. Kyprianou ha chiesto a tutti gli Stati membri di continuare ad applicare le misure comunitarie in vigore e di collaborare per assicurare la massima protezione sia degli uccelli selvatici che dei polli domestici. (c) Piano d'azione comunitario per lo squalo Il Consiglio ha preso atto delle preoccupazioni espresse dalla delegazione tedesca per quanto riguarda talune specie di squalo minacciate di estinzione, quali lo smeriglio (Lamna nasus) e lo spinarolo/gattuccio (Squalus acanthias) (16425/07). La delegazione tedesca ha chiesto che sia adottato d'urgenza un piano d'azione comunitario per gli squali, incluse le misure di conservazione nonché i TAC e i contingenti. Tale richiesta fa eco al lancio da parte della FAO di un piano d'azione internazionale (IPOA – Squali) nel 1999. Una relazione su tale questione sarà presentata in occasione della 28a sessione del comitato per la pesca della FAO nel marzo 2009. Il rappresentante della Commissione ha informato le delegazioni che un piano d'azione sarà presentato entro il 2008. 16373/1/07 REV 1 (Presse 294) 48 IT 17.-19.XII.2007 (d) Denuncia del protocollo con la Mauritania Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla Commissione su una proposta intesa a sostituire il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania (16570/07). Secondo la Commissione, il negoziato di un nuovo protocollo permetterebbe di equilibrare meglio il potenziale di pesca europeo e la strategia in corso di elaborazione del settore della pesca della Mauritania. (e) Criteri di ammissibilità per il premio per l'abbattimento dei bovini Il Consiglio ha preso atto delle preoccupazioni espresse dalla delegazione svedese, sostenuta dalle delegazioni belga, francese, olandese, austriaca e finlandese concernenti una sentenza della Corte10, secondo la quale il ritardo nella notifica della data di nascita di un bovino rende inammissibile il detto bovino al premio all’abbattimento (16535/07). Il rappresentante della Commissione ha dichiarato che la sua istituzione non poteva dare una risposta giuridica indipendente sulla questione, e che avrebbe comunque atteso la liquidazione dei pagamenti. (f) Piano d'azione della Comunità concernente l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT)) Il Consiglio ha preso atto della richiesta olandese di disporre al più presto di una relazione relativa alle eventuali opzioni legali per l'attuazione del piano d'azione FLEGT (16601/07). Nelle conclusioni di novembre 2003 relative a FLEGT, il Consiglio aveva invitato la Commissione ad esaminare la possibilità di completare la legislazione esistente per controllare le importazioni di legname ottenuto in modo illegale. Il rappresentante della Commissione ha dichiarato che è una questione complessa che richiede un dibattito dettagliato e un approccio integrato. 10 Sentenza della Corte C/45 del 24 maggio 2007, Maatschap Schonewille-Prins c. Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. 16373/1/07 REV 1 (Presse 294) 49 IT 17.-19.XII.2007 (g) Uso industriale della biomassa Il Consiglio ha preso atto della richiesta della delegazione francese, sostenuta dalle delegazioni tedesca, belga, lussemburghese, austriaca, polacca, rumena e finlandese, di elaborare un piano d'azione europeo per promuovere il recupero dei materiali e l'utilizzazione industriale delle risorse rinnovabili dell'UE (16620/07). Una strategia coerente per l'utilizzazione dei prodotti agricoli non alimentari in settori quali la chimica, la costruzione o gli imballaggi potrebbe così svilupparsi, come è già stato fatto in Asia e negli Stati Uniti. Un memorandum contenente delle proposte è stato firmato e presentato congiuntamente da Belgio, Germania, Francia, Lussemburgo, Austria e Finlandia, ed è incentrato su: – ricerca e sviluppo; – rafforzamento della produzione sostenibile; – promozione e informazione presso i consumatori, ad esempio mediante marchi ecologici; – sviluppo di un quadro fiscale come quello per i biocarburanti. La delegazione svedese, pur accogliendo con favore l'iniziativa e citando lo sviluppo della "chimica verde" nel suo paese, ha richiamato l'attenzione del Consiglio sulla necessità di assicurare l'equilibrio tra l'offerta e la domanda di tali prodotti agricoli. 16373/1/07 REV 1 (Presse 294) 50 IT 17.-19.XII.2007 (h) Aspetti sanitari della febbre catarrale degli ovini (bluetongue) Il Consiglio ha preso atto della richiesta della delegazione francese, sostenuta dalle delegazioni belga, olandese e slovacca, concernente la disponibilità di un vaccino e le risorse finanziarie che permetterebbero di prevedere una vaccinazione di massa contro la febbre catarrale. Il rappresentante della Commissione ha dichiarato che recenti contatti con le industrie e gli Stati membri interessati fanno sperare che si compiano progressi in questa materia ed ha invitato gli Stati membri a lanciare al più presto le procedure amministrative (gare d'appalto, ecc.) per valutare e quantificare i bisogni in modo che l'industria possa pianificare la fabbricazione di dosi di vaccino in numero sufficiente. Ha indicato che una campagna di vaccinazione nel 2008 sarebbe ammissibile ad un finanziamento da parte del fondo veterinario a titolo di misure d'urgenza, i cui dettagli sarebbero precisati in una fase successiva, ed ha informato i ministri che una conferenza su questo tema era prevista per il 16 gennaio 2008. 16373/1/07 REV 1 (Presse 294) 51 IT 17.-19.XII.2007 ALTRI PUNTI APPROVATI AGRICOLTURA Riso originario del Bangladesh Il Consiglio ha adottato un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 3491/90 che precisa quali fattori dovrebbero essere utilizzati per il calcolo del dazio applicabile alle importazioni di riso originario del Bangladesh (14891/1/07REV 1). Promozione dei prodotti agricoli Il Consiglio ha adottato un regolamento che stabilisce un quadro giuridico per la promozione dei prodotti agricoli nella Comunità e nei paesi terzi. Il Parlamento Europeo ha formulato il suo parere consultivo il 13 dicembre 2007. Tenuto conto dell'esperienza acquisita, delle prospettive di sviluppo dei mercati sia all'interno che all'esterno della Comunità e del nuovo contesto degli scambi internazionali, il regolamento permetterà di sviluppare una politica coerente di informazione e di promozione dei prodotti agricoli e del loro modo di produzione nonché dei prodotti alimentari che ne derivano, senza tuttavia insistere sull'origine specifica di un prodotto. Esportazione di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione Il Consiglio ha adottato un regolamento inteso a semplificare il controllo delle restituzioni all'esportazione, tenuto conto della necessità di una migliore ripartizione del controllo sul territorio della Comunità (13495/07). Il parere del Parlamento Europeo è stato espresso l'11 dicembre 2007. 16373/1/07 REV 1 (Presse 294) 52 IT 17.-19.XII.2007 Nuova strategia per la salute degli animali nell'UE (2007-2013) - Conclusioni del Consiglio Il Consiglio ha adottato le seguenti conclusioni: IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, "1. SI COMPIACE della comunicazione della Commissione e dell'approccio strategico proposto per lo sviluppo della futura politica dell'UE in materia di salute degli animali, che tiene conto degli altri settori politici. Sottolinea la qualità del lavoro svolto e, visto l'impatto finanziario, l'opportunità del momento scelto, considerato il "controllo dello stato di salute" della politica agricola comune in corso; 2. SI COMPIACE della futura istituzione di un quadro giuridico generale, unico e chiaro, come risultato della progressiva armonizzazione delle misure esistenti in materia di salute degli animali e in materia di sorveglianza, diagnosi e controllo delle malattie, comprendente: – salute pubblica, benessere degli animali e identificazione degli animali indipendentemente dallo loro destinazione; – misure da adottare in caso di malattie che minaccino o coinvolgano gli animali selvatici; – disposizioni organizzative efficaci e procedure chiare in conformità del processo decisionale esistente; – la modifica, se del caso, dell'attuale sistema di finanziamento dell'UE e la definizione di criteri per la fissazione di un ordine di priorità delle azioni, nonché la necessità di sviluppare ulteriormente incentivi migliori; e sottolinea l'importanza di garantire la coerenza con le norme dell' UIE senza precludere la possibilità di stabilire norme comunitarie più restrittive in linea con l'accordo dell'OMC sull’applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie; 16373/1/07 REV 1 (Presse 294) 53 IT 17.-19.XII.2007 3. SOTTOLINEA l'importanza di compiere sforzi costanti per migliorare lo stato di salute degli animali, in particolare con riguardo ai vari sistemi di produzione animale dell'UE, alle differenze regionali, alle peculiarità climatiche e geografiche e alla situazione epidemiologica degli animali, allo scopo di raggiungere un livello elevato di salute animale in tutta la Comunità; 4. CONCORDA sulla necessità di valutare ulteriormente le norme in materia di cofinanziamento (compresa la possibilità di sistemi efficaci di suddivisione dei costi e delle responsabilità) tenendo conto dell'uso dei principi di solidarietà, e sulla necessità di considerare i sistemi esistenti negli Stati membri e l'impiego di finanziamenti pubblici comprese le norme in materia di aiuti di Stato - e di finanziamenti UE (fondo veterinario e fondo per lo sviluppo rurale a livello regionale), come pure la definizione di priorità in materia di finanziamento e la compatibilità con le regole dell'OMC; 5. INCORAGGIA a considerare, nel quadro di una politica preventiva, la promozione e il miglioramento di più efficaci misure di biosicurezza e l'impiego della vaccinazione, ove opportuno, per difendere e migliorare la salute degli animali nella Comunità; 6. RIBADISCE che la politica veterinaria è al tempo stesso una responsabilità intersettoriale e transnazionale tenuto conto: 7. – dell'importanza della cooperazione tecnica tra i vari servizi interessati e dell'importanza di rafforzare una politica dell'UE in materia di biosicurezza della produzione animale a livello di azienda agricola, come pure durante le fasi di trasporto e di controllo alle frontiere; – della disponibilità di strumenti adeguati per la sorveglianza e il controllo della salute degli animali, in cooperazione con gli Stati vicini all'UE e le organizzazioni internazionali, compreso in materia di formazione, identificazione e tracciabilità dei movimenti degli animali e dei prodotti animali nel commercio globale; SOTTOLINEA il ruolo dei Capi dei Servizi veterinari: – nel fornire consulenza strategica sulla politica in materia di salute degli animali, in stretta cooperazione con la Commissione, compresa la messa a punto di un metodo di lavoro in vista della definizione di un piano d'azione, 16373/1/07 REV 1 (Presse 294) 54 IT 17.-19.XII.2007 – nella prima fase di attività del "Comitato consultivo", senza pregiudicare le responsabilità dei responsabili della gestione dei rischi e dei responsabili politici; 8. SI COMPIACE del ruolo rafforzato riservato ai soggetti interessati - che lavorano in partenariato nel quadro del "Comitato consultivo" - nel contribuire alla definizione delle priorità e al processo decisionale, come pure nel condividere i costi e le responsabilità dell'attuazione della nuova politica; 9. RITIENE che la comunicazione sia essenziale e che siano necessari ulteriori miglioramenti; 10. RICONOSCE che progressi per una politica sostenibile per la salute degli animali e per la salute pubblica possano essere compiuti e mantenuti solo se i servizi veterinari, in quanto organismi pubblici d'interesse generale, si conformano alle norme dell'UIE in tutti gli Stati membri. Pertanto, dovrebbero essere stanziate risorse finanziarie per il raggiungimento di questo obiettivo, allo scopo di proteggere la salute pubblica e l'economia globale. Gli ultimi sviluppi verificatisi nel 2007 (febbre catarrale degli ovini, influenza aviaria, afta epizootica e peste suina classica) hanno mostrato chiaramente che le azioni dei servizi veterinari rappresentano una priorità per la società; 11. RICORDA le conclusioni del Consiglio sui principi di procedura per la conclusione di accordi nel settore veterinario e fitosanitario11 con paesi terzi, relative alla competenza comunitaria in materia di esportazioni UE di prodotti alimentari di origine animale e di prodotti di origine animale verso paesi terzi; 12. RICONOSCE la necessità di valutare ulteriormente le priorità e i criteri per il finanziamento di attività nei settori scientifico e dell'innovazione, coerentemente con la strategia comunitaria per la salute degli animali, e di considerare la possibilità di porre in essere un meccanismo flessibile per il finanziamento della ricerca UE nell'eventualità di una situazione di emergenza, 11 Cfr. 10252/07 ADD1. 16373/1/07 REV 1 (Presse 294) 55 IT 17.-19.XII.2007 INVITA LA COMMISSIONE: – a presentare un piano d'azione, come previsto nella strategia per la salute degli animali; – a proporre un quadro giuridico per la normativa in materia di salute degli animali che stabilisca i principi generali, definisca i ruoli e le responsabilità e ponga l'accento sulla prevenzione e il controllo delle malattie, coerentemente con le altre politiche comunitarie pertinenti; – che rispecchino entrambi chiari obiettivi strategici e comprendano indicatori di performance; – a proporre la definizione di priorità per un uso più efficace delle risorse e a prevedere l'attribuzione di un ordine di priorità alle azioni UE basato su una valutazione trasparente e scientifica dei rischi per la salute, compresa una classificazione delle malattie animali. Inoltre, dovrebbero essere valutate e prese in considerazione le possibilità di effettiva attuazione da parte degli Stati membri; – a definire e chiarire il ruolo del "Comitato consultivo" per identificare e migliorare sin dall'inizio le sue funzioni consultive, che presuppongono il coinvolgimento dei vari soggetti interessati e permettono la suddivisione di responsabilità e costi; – a valutare ulteriormente le fonti, le regole e i criteri di priorità dei regimi di finanziamento dell'UE, anche in situazioni di emergenza. Dovrebbero essere destinate risorse sufficienti conformemente agli obiettivi della politica; – a valutare ulteriormente le priorità e i criteri per il finanziamento di azioni in campo scientifico, della ricerca e dell'innovazione e a considerare la possibilità di porre in essere un meccanismo flessibile per il finanziamento della ricerca UE in una situazione di emergenza." 16373/1/07 REV 1 (Presse 294) 56 IT 17.-19.XII.2007 Produzioni animali – Divieto d'utilizzazione di talune sostanze Il Consiglio ha raggiunto un orientamento generale su una proposta di direttiva che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze ß-agoniste nelle produzioni animali. Il testo approvato servirà di base per le discussioni informali nell'ambito del trilogo con il Parlamento europeo in vista di un accordo in prima lettura. La proposta intende escludere gli animali da compagnia dal campo di applicazione della normativa e vietare totalmente l'utilizzazione dell'estradiolo-17ß negli animali da produzione alimentare. Inoltre la definizione di trattamento terapeutico è stata adattata in particolare per quanto riguarda l'utilizzazione delle sostanze ß-agoniste. PESCA Modifica dei TAC e dei contingenti per il 2007 e per gli stock di acque profonde per il 2007-2008* Il Consiglio ha adottato il regolamento recante modifica del regolamento n. 2015/2006 relativo ai TAC e ai contingenti per determinati stock di acque profonde per il 2007-2008 e recante modifica del regolamento n. 41/2007 relativo ai TAC e ai contingenti per il 2007 dei pescherecci comunitari (15585/07 and 15584/07 ADD1). Il regolamento n. 2015/2006 relativo alle possibilità di pesca per determinati stock di acque profonde è modificato ai seguenti fini: – attuare la raccomandazione della Commissione per la pesca nell’Atlantico nord-orientale (NEAFC) relativa al divieto di pesca del pesce specchio atlantico nella zona di regolamentazione NEAFC nel secondo semestre del 2007 e – garantire la corretta applicazione dell’accordo del 19 dicembre 1966 tra la Norvegia, la Danimarca e la Svezia sul reciproco accesso alle zone di pesca nello Skagerrak e nel Kattegat. 16373/1/07 REV 1 (Presse 294) 57 IT 17.-19.XII.2007 Il regolamento n. 41/2007 relativo ai TAC e ai contingenti per il 2007 è modificato ai seguenti fini: – attuare un accordo sui contingenti assegnati alle navi islandesi prelevati dal contingente assegnato alla Comunità e sui contingenti assegnati alle navi comunitarie per la pesca dello scorfano nelle acque islandesi, – garantire la corretta applicazione dell’accordo del 19 dicembre 1966 tra la Norvegia, la Danimarca e la Svezia sul reciproco accesso alle zone di pesca nello Skagerrak e nel Kattegat, – chiarire lo status scientifico di determinati stock in considerazione delle attuali norme sulle condizioni supplementari per la gestione di anno in anno dei TAC e dei contingenti, – attuare la richiesta dei Paesi Bassi di aumentare il TAC per il rombo chiodato e per il rombo liscio nel Mare del Nord e nel Mare della Norvegia, – attuare l'accordo con le isole Faerøer sulle aringhe nelle zone CIEM I e II, – tener conto di un quantitativo supplementare di ippoglosso nero accordato alla Comunità nella zona ad est della Groenlandia, – attuare le raccomandazioni della Commissione per la pesca nell’Atlantico nord-orientale (NEAFC) sulle misure di conservazione e di gestione degli stock di scorfano nelle zone CIEM I e II. – chiarire le condizioni applicabili alle navi sostituite o ritirate con riguardo all’assegnazione di giorni aggiuntivi per la cessazione definitiva delle attività di pesca, – chiarire le modalità della deroga dai requisiti di notifica del sistema hail per le navi dotate di sistemi di controllo satellitare per quanto riguarda le comunicazioni sullo sforzo di pesca e – modificare l’indicazione della lunghezza degli attrezzi fissi da 2,5 chilometri a 5 miglia nautiche per assicurare che la sicurezza delle operazioni di manipolazione delle reti non sia compromessa. 16373/1/07 REV 1 (Presse 294) 58 IT 17.-19.XII.2007 Conseguire la sostenibilità della pesca nell’UE tramite l’applicazione del rendimento massimo sostenibile - Conclusioni del Consiglio Il Consiglio ha adottato le seguenti conclusioni: "Il Consiglio: 1. RICORDANDO l'impegno assunto in occasione del Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile, tenutosi a Johannesburg nel 2002, di mantenere o recuperare gli stock ai livelli che possano produrre uno sfruttamento sostenibile, tutto ciò allo scopo di raggiungere tali obiettivi per gli stocks maggiormente sfruttati in maniera urgente e, ove possibile, non più tardi del 2015; 2. RICORDANDO la riforma della politica comune della pesca del dicembre 2002 incentrata sullo sfruttamento sostenibile delle risorse di pesca sulla base dell'approccio precauzionale e la progressiva attuazione di un approccio basato sugli ecosistemi in materia di gestione alieutica; 3. RICORDANDO i pareri del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale sulla comunicazione della Commissione; 4. PRENDE ATTO CON FAVORE della comunicazione della Commissione considerandola un tentativo di stabilire il modo per raggiungere tale obiettivo; 5. RITIENE che il concetto di rendimento massimo sostenibile (MSY) richieda, sulla base di un'analisi rigorosa dei problemi e delle carenze della politica comunitaria di conservazione e gestione, l'elaborazione di strategie di gestione che ottimizzino i rendimenti a lungo termine garantendo contemporaneamente un rischio moderato di pregiudicare la capacità riproduttiva degli stock ittici; 6. APPOGGIA il concetto di un approccio precauzionale basato sull'esigenza di evitare il collasso degli stock, completato dal passaggio a un approccio che aumenti i rendimenti e la redditività, assicurando la stabilità degli stock e riducendo nel contempo i costi, i rigetti in mare e la pressione sull'ecosistema marino. Un modo per raggiungere questo obiettivo è la graduale riduzione della mortalità per pesca, fino a raggiungere un livello sostenibile conforme al rendimento massimo sostenibile; 16373/1/07 REV 1 (Presse 294) 59 IT 17.-19.XII.2007 7. METTE IN EVIDENZA l'importanza di una consulenza scientifica di alto livello e affidabile nonché l'esigenza di disporre di tutti i dati pertinenti sugli stock e i gruppi di stock per proporre obiettivi di rendimento massimo sostenibile; 8. CONFERMA l'impegno a consultare i soggetti interessati, compresi i consigli consultivi regionali e saluta con favore la loro partecipazione attiva nella preparazione e attuazione di programmi di gestione a lungo termine che creeranno stabilità per l'industria e un quadro per una pianificazione a lungo termine degli investimenti e delle attività economiche; 9. SOTTOLINEA l'importanza di esaminare gli impatti socioeconomici e RITIENE che i piani di gestione per l'attuazione dell'obiettivo di rendimento massimo sostenibile debbano essere corredati di una valutazione d'impatto ambientale, sociale ed economica, nonché, se del caso, di misure di accompagnamento, quale parte della transizione verso tale obiettivo; 10. È SENSIBILE alle particolari difficoltà create dalla pesca mista ma CREDE che un approccio iterativo e strategie adattabili basate su gruppi di stock associati possano indicare la via da seguire; 11. È ANCHE SENSIBILE alle specifiche zone che potrebbero richiedere approcci di gestione specifici nell'attuazione di un approccio di rendimento massimo sostenibile, 12. INCORAGGIA la Commissione a cooperare attivamente nell'ambito della Comunità e con paesi terzi e partner in organizzazioni di pesca multilaterali e in altri tipi di organizzazioni, inclusi il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) ed altre organizzazioni scientifiche, nel passaggio a una politica orientata al rendimento massimo sostenibile." Tonno rosso -Piano di ricostituzione Il Consiglio ha adottato il regolamento che istituisce un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso (Thunnus thynnus) per un periodo quindicennale (15688/07). Il piano recepisce nel diritto comunitario gli obblighi assunti a livello internazionale dalla Comunità, parte contraente della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT). 16373/1/07 REV 1 (Presse 294) 60 IT 17.-19.XII.2007 Le principali misure previste dal piano sono le seguenti: – l'introduzione di controlli basati su un piano di pesca annuale, che sarà presentato da ciascuno Stato membro interessato, che individui tra l'altro le navi di dimensioni superiori a 24 metri che praticano la pesca del tonno rosso e che specifichi i contingenti individuali ad esse assegnati. Gli Stati membri il cui contingente nazionale è inferiore al 5% del TAC comunitario possono presentare, in alternativa, un metodo specifico per conseguire gli stessi controlli (articolo 4); – misure tecniche (restrizioni stagionali delle attività di pesca per i grandi pescherecci con palangari pelagici di lunghezza superiore a 24 m, per la pesca con il cianciolo, per le tonniere con lenze a canna e per i pescherecci da traino pelagici); – il divieto di utilizzare aeroplani o elicotteri per la ricerca del tonno rosso; – il peso minimo o la taglia minima è di 30 kg o 115 cm (deroghe possibili fino a 8 kg o 75 cm per il tonno rosso catturato nell'Oceano Atlantico da tonniere con lenze a canna, imbarcazioni con lenze trainate e pescherecci da traino pelagici, a determinate condizioni, e per il tonno rosso catturato nel Mare Adriatico a fini d'allevamento);. – la pesca ricreativa è limitata alla cattura di un esemplare di tonno rosso per uscita in mare;. – è vietata la commercializzazione di tonno rosso catturato nell'ambito della pesca ricreativa o della pesca sportiva , salvo per fini caritativi; – la designazione di porti per lo sbarco del tonno rosso; – il divieto di trasbordo, eccetto per le grandi tonniere con palangari; – la registrazione e il rilascio dei permessi o delle licenze di pesca alle navi da pesca in base alla bandiera nazionale e per le tonnare. 16373/1/07 REV 1 (Presse 294) 61 IT 17.-19.XII.2007 UNIONE DOGANALE Contingenti tariffari per taluni prodotti agricoli e industriali Il Consiglio ha adottato il REGOLAMENTO recante modifica del regolamento n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali (15418/07). Contingenti tariffari per taluni prodotti agricoli, industriali e della pesca Il Consiglio ha adottato il regolamento recante modifica del regolamento n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca (15419/07). QUESTIONI ISTITUZIONALI Partiti politici nel Parlamento europeo - Finanziamento Il Consiglio ha adottato un regolamento inteso a migliorare le disposizioni relative al finanziamento del partiti politici nel Parlamento europeo (3688/07). Il regolamento è inteso soprattutto a potenziare le capacità di programmazione finanziaria a lungo termine dei partiti politici nel Parlamento europeo e ad agevolare la diversificazione delle risorse finanziarie. Il nuovo regolamento, che entrerà in vigore il 1º gennaio 2008 e sostituirà l'attuale sistema del 2003, mira a offrire una migliore flessibilità ai partiti politici in previsione delle prossime elezioni del Parlamento europeo che si svolgeranno nel giugno 2009. A tale effetto il Consiglio ha inoltre adottato un regolamento recante modifica del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell'Unione europea per adattarlo alle nuove disposizioni suddette. 16373/1/07 REV 1 (Presse 294) 62 IT 17.-19.XII.2007 SALUTE Indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari - Tutela dei consumatori Il Consiglio ha adottato il regolamento che modifica il regolamento n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari per adattarlo alle nuove disposizioni della procedura di regolamentazione con controllo (procedura di comitato) (3628/07). La nuova procedura di comitato relativa alle competenze di esecuzione conferite alla Commissione è volta a semplificare e a rendere più trasparente la normativa comunitaria. Aggiunta di vitamine e minerali agli alimenti - Tutela dei consumatori Il Consiglio ha adottato il regolamento che modifica il regolamento n. 1925/2006 concernente l’aggiunta di vitamine e minerali nonché di alcune altre sostanze agli alimenti per adattarlo alle nuove disposizioni della procedura di regolamentazione con controllo (procedura di comitato) (3629/07). AMBIENTE Prevenzione e riduzione dell'inquinamento Il Consiglio ha adottato la direttiva sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (versione codificata) (PE-CONS 3652/07). La direttiva codifica ed abroga la direttiva 96/61/CE sostituendo i vari atti in essa contenuti raggruppandoli e apportandovi unicamente le modifiche richieste dall'operazione di codificazione stessa. 16373/1/07 REV 1 (Presse 294) 63 IT 17.-19.XII.2007 ENERGIA Programma Energy Star Il Consiglio ha adottato il regolamento che stabilisce le norme del programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell’energia per le apparecchiature per ufficio (Programma Energy Star) (PE-CONS 3646/07). Il regolamento mira a rifondere, e pertanto a chiarire, le disposizioni comunitarie esistenti riguardanti un programma di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell’energia per le apparecchiature per ufficio. Il nuovo regolamento sostituirà ed abrogherà il regolamento (CE) n. 2422/2001 e contribuirà così a rendere la normativa comunitaria più accessibile e trasparente. Il programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell’energia per le apparecchiature per ufficio è uno strumento consolidato che svolge una funzione importante nel miglioramento dell’efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio proteggendo perciò sia gli interessi ambientali sia gli interessi dei consumatori. Il programma contribuisce anche al corretto funzionamento del mercato interno coordinando le iniziative nazionali in materia di uso efficiente dell'energia per ridurre al minimo l’impatto negativo sull’industria e sugli scambi. Mercato dell'energia elettrica - applicazione di talune disposizioni all'Estonia Il Consiglio ha adottato la direttiva recante modifica della direttiva 2003/54/CE per quanto riguarda l'applicazione di talune disposizioni all'Estonia (PE-CONS 3687/07). La direttiva mira a concedere all'Estonia una deroga temporanea all'applicazione di talune disposizioni della direttiva 2003/54/CE fino al 31 dicembre 2012. La deroga era già stata concessa nel 2004, ma l'atto che sanciva la decisione è stato annullato dalla Corte di giustizia per un errore nella scelta della base giuridica. La presente direttiva rettifica la situazione confermando la deroga concessa all'Estonia, fondata sulla base giuridica corretta. 16373/1/07 REV 1 (Presse 294) 64 IT 17.-19.XII.2007 PROCEDURA SCRITTA Capo Verde - adesione all'OMC Il 14 dicembre il Consiglio ha adottato secondo la procedura scritta la decisione relativa alla posizione che la Comunità esprimerà in seno al consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio a favore dell'adesione del Capo Verde all'OMC. 16373/1/07 REV 1 (Presse 294) 65 IT