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CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA
16373/1/07 REV 1 (Presse 294)
COMUNICATO STAMPA
2841ª sessione del Consiglio
Agricoltura e pesca
Bruxelles, 17-19 dicembre 2007
Presidente
Sig. Jaime SILVA,
Ministro dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca
del Portogallo
STAMPA
Rue de la Loi, 175
B – 1048 BRUXELLES
Tel.: +32 (0)2 281 5389 / 6319
Fa x: +32 (0)2 281 8026
[email protected] http://www.consilium.europa.eu/Newsroom
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Principali risultati del Consiglio
Il Consiglio ha raggiunto un accordo politico sulle possibilità di pesca per il 2008 (TAC e
contingenti).
Il Consiglio ha adottato un regolamento sulle bevande spiritose e un regolamento che rinvia di due
anni l'entrata in vigore dell' identificazione elettronica dei piccoli ruminanti.
Il Consiglio ha avuto uno scambio di opinioni sulla riforma del settore vitinvinicolo e sull'aumento
delle quote latte.
Il Consiglio ha raggiunto un accordo politico su una posizione comune relativa all'utilizzo
sostenibile dei pesticidi e su un pacchetto legislativo riguardante i miglioratori alimentari.
Il Consiglio ha adottato senza discussione le conclusioni sulla Strategia comunitaria per la salute
degli animali , un regolamento relativo alle importazioni di riso dal Bangladesh, alla promozione
dei prodotti agricoli ,un regolamento su un piano di ricostituzione della durata di 15 anni per il
tonno rosso nell'Atlantico e nel Mediterraneo.
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SOMMARIO1
PARTECIPANTI .......................................................................................................................... 5
PUNTI DISCUSSI
SETTORE VITIVINICOLO ........................................................................................................... 7
SETTORE LATTIERO-CASEARIO ............................................................................................ 15
PRODOTTI FITOSANITARI ....................................................................................................... 16
Commercializzazione dei prodotti fitosanitari – "Regolamentazione in materia di pesticidi" ......... 16
Utilizzo sostenibile dei pesticidi – "Direttiva quadro sui pesticidi" ................................................ 17
MIGLIORATORI ALIMENTARI ................................................................................................ 19
IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI DELLE SPECIE OVINA E CAPRINA......................... 22
TAC E CONTINGENTI PER IL 2008 .......................................................................................... 24
VARIE.......................................................................................................................................... 48
ALTRI PUNTI APPROVATI
AGRICOLTURA
–
Riso originario del Bangladesh ........................................................................................................................52
–
Promozione dei prodotti agricoli ......................................................................................................................52
–
Esportazione di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione.................................................................52
–
Nuova strategia per la salute degli animali nell'UE (2007-2013) - Conclusioni del Consiglio ............................53
–
Produzioni animali – Divieto d'utilizzazione di talune sostanze.........................................................................57
1
Per le dichiarazioni, conclusioni o risoluzioni formalmente adottate dal Consiglio, il titolo del punto
pertinente riporta un'apposita indicazione e il testo è ripreso tra virgolette.
I documenti di cui viene indicato il riferimento sono accessibili sul sito Internet del Consiglio
http://www.consilium.europa.eu.
Gli atti adottati che contengono dichiarazioni a verbale del Consiglio accessibili al pubblico sono
contrassegnati da un asterisco; dette dichiarazioni sono disponibili nel summenzionato sito Internet del
Consiglio o possono essere ottenute presso il Servizio stampa.
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PESCA
–
Modifica dei TAC e dei contingenti per il 2007 e per gli stock di acque profonde per il 2007-2008* .................57
–
Conseguire la sostenibilità della pesca nell’UE tramite l’applicazione del rendimento massimo sostenibile
- Conclusioni del Consiglio..............................................................................................................................59
–
Tonno rosso -Piano di ricostituzione ................................................................................................................60
UNIONE DOGANALE
–
Contingenti tariffari per taluni prodotti agricoli e industriali .............................................................................62
–
Contingenti tariffari per taluni prodotti agricoli, industriali e della pesca...........................................................62
QUESTIONI ISTITUZIONALI
–
Partiti politici nel Parlamento europeo - Finanziamento....................................................................................62
SALUTE
–
Indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari - Tutela dei consumatori............................63
–
Aggiunta di vitamine e minerali agli alimenti - Tutela dei consumatori.............................................................63
AMBIENTE
–
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento.......................................................................................................63
ENERGIA
–
Programma Energy Star...................................................................................................................................64
–
Mercato dell'energia elettrica - applicazione di talune disposizioni all'Estonia...................................................64
PROCEDURA SCRITTA
–
Capo Verde - adesione all'OMC.......................................................................................................................65
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PARTECIPANTI
I Governi degli Stati membri e la Commissione europea erano così rappresentati:
Per il Belgio:
Sig.ra Sabine LARUELLE
Sig. Kris PEETERS
Ministro delle classi medie e dell'agricoltura
Ministro fiammingo dei lavori pubblici, dell'energia,
dell'ambiente e della natura
Per la Bulgaria:
Sig. Nikhat Takhir KABIL
Ministro dell'agricoltura e dell'alimentazione
Per la Repubblica ceca:
Sig. Petr GANDALOVIČ
Ministro dell'agricoltura
Per la Danimarca:
Sig.ra Eva Kjer HANSEN
Ministro dell'agricoltura, della pesca e dell'alimentazione
Per la Germania:
Sig. Horst SEEHOFER
Ministero federale dell'alimentazione, dell'agricoltura e
della protezione dei consumatori
Per l'Estonia:
Sig. Helir-Valdor SEEDER
Ministro dell'agricoltura
Per l'Irlanda:
Sig.ra Mary COUGHLAN
Ministro dell'agricoltura, della pesca e dell'alimentazione
Per la Grecia:
Sig. Alexandros KONTOS
Ministro dello sviluppo rurale e degli alimenti
Per la Spagna:
Sig.ra Elena ESPINOSA MANGANA
Sig.ra Mercè AMER RIERA
Ministro dell'agricoltura, della pesca e dell'alimentazione
Ministro dell'agricoltura e della pesca della comunità
autonoma delle Isole Baleari
Per la Francia:
Sig. Michel BARNIER
Ministro dell'agricoltura e della pesca
Per l'Italia:
Sig. Paolo DE CASTRO
Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali
Per Cipro:
Sig. Fotis FOTIOU
Ministro dell'agricoltura, delle risorse naturali e
dell'ambiente
Per la Lettonia:
Sig. MārtiĦš ROZE
Sig.ra Dace LUCAUA
Ministro dell'agricoltura
Sottosegretario di Stato, Ministero dell'agricoltura
Per la Lituania:
Sig.ra Kazimira Danut÷ PRUNSKIENö
Ministro dell'agricoltura
Per il Lussemburgo:
Sig. Fernand BODEN
Sig.ra Octavie MODERT
Ministro dell'agricoltura, della viticoltura e dello sviluppo
rurale, Ministro delle classi medie, del turismo e
dell'edilizia abitativa
Sottosegretario di Stato ai rapporti con il Parlamento,
Sottosegretario di Stato all'agricoltura, alla viticoltura e
allo sviluppo rurale, Sottosegretario di Stato alla cultura,
all'istruzione superiore e alla ricerca
Per l'Ungheria:
Sig. József GRÁF
Ministro dell'agricoltura e dello sviluppo rurale
Per Malta:
Sig. George PULLICINO
Ministro degli affari rurali e dell'ambiente
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Per i Paesi Bassi:
Sig.ra Gerritje VERBURG
Per l'Austria:
Sig. Josef PRÖLL
Per la Polonia:
Sig. Marek SAWICKI
Per il Portogallo:
Sig. Jaime SILVA
Sig. Luís VIEIRA
Ministro dell'agricoltura, del patrimonio naturale e della
qualità degli alimenti
Ministro federale dell'agricoltura e delle foreste,
dell'ambiente e delle risorse idriche
Ministro dell'agricoltura e dello sviluppo rurale
Ministro dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della
pesca
Sottosegretario di Stato all'agricoltura e alla pesca,
aggiunto al Ministro dell'agricoltura, dello sviluppo rurale
e della pesca
Per la Romania:
Sig. Dacian CIOLOŞ
Ministro dell'agricoltura e dello sviluppo rurale
Per la Slovenia:
Sig. Iztok JARC
Ministro dell'agricoltura, delle foreste e dell'alimentazione
Per la Slovacchia:
Sig.ra Zdenka KRAMPLOVÁ
Ministro dell'agricoltura
Per la Finlandia:
Sig.ra Sirkka-Liisa ANTTILA
Ministro dell'agricoltura e delle foreste
Per la Svezia:
Sig. Eskil ERLANDSSON
Sig. Rolf ERIKSSON
Ministro dell'agricoltura
Sottosegretario di Stato presso il Ministro dell'agricoltura
Per il Regno Unito:
Sig. Jonathan SHAW
Sig. Richard LOCHHEAD
Sig.ra Michelle GILDERNEW
Per la Commissione:
Sig. Günter VERHEUGEN
Sig. Joe BORG
Sig. Markos KYPRIANOU
Sig.ra Mariann FISCHER BOEL
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Sottosegretario di Stato per le risorse marine e la pesca, gli
affari rurali, le questioni paesaggistiche e la qualità
dell'ambiente locale e Ministro per il Sud Est
Ministro (Cabinet Secretary) degli affari rurali e
dell'ambiente (Governo scozzese)
Ministro dell'agricoltura e dello sviluppo rurale per
l'Irlanda del Nord
Vice Presidente
Membro
Membro
Membro
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PUNTI DISCUSSI
SETTORE VITIVINICOLO
Dopo intensi negoziati il Consiglio ha raggiunto un accordo politico a maggioranza qualificata su
un compromesso presentato dalla Presidenza per la riforma del settore vitivinicolo.
Il rappresentante della Commissione ha approvato le modifiche apportate alla proposta originale
della Commissione presentata il 16 luglio.
Dopo l'integrazione di tale accordo politico nel testo legislativo, seguito da una messa a punto da
parte dei Giuristi/Linguisti, il testo sarà presentato in una prossima sessione del Consiglio per
adozione.
La data prevista per l'entrata in vigore della riforma è il 1º agosto 2008 (con le seguenti eccezioni: il
30 giugno 2008 per il regime di estirpazione; il 1º agosto 2009 per i regimi concernenti le pratiche
enologiche, la protezione delle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni
tradizionali, l'etichettatura e la presentazione ecc.).
Elementi chiave della riforma hanno potuto così essere migliorati, per taluni accogliendo la sostanza
delle soluzioni proposte dal Parlamento europeo nel suo parere consultivo formulato il 12 dicembre.
Tali punti sono i seguenti:
Estirpazione
Il regime proposto per i premi di estirpazione riguarda l'insieme dei produttori che decidono su base
volontaria di parteciparvi o no. Tuttavia, i produttori degli Stati membri che producono meno di
50 000 ettolitri di vino all'anno non vi hanno accesso. I produttori nelle piccole isole greche del
Mar Egeo e del Mare Ionio sono anche esclusi dal regime.
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La dotazione finanziaria comunitaria messa a disposizione degli Stati membri per i premi di
estirpazione copre una superficie massima di 175 000 ha su tre anni, il che corrisponde ai massimali
seguenti:
–
per il 2008/2009:
464 milioni di EUR, ossia il premio attuale aumentato del 20 %;
–
per il 2009/2010:
334 milioni di EUR, ossia il premio attuale aumentato del 10 %;
–
per il 2010/2011:
276 milioni di EUR; ossia il livello del premio attuale.
Gli Stati membri hanno la facoltà di concedere, oltre al premio di estirpazione già attribuito, un
aiuto nazionale complementare non superiore al 75% del premio di estirpazione stesso.
Ciascuno Stato membro resta tuttavia libero:
–
di escludere dal regime di estirpazione le zone di montagna o le zone in grave declino
nonché quelle in cui esiste un rischio ambientale (in determinate condizioni);
–
di mettere un termine all'applicazione del regime di estirpazione quando la superficie
complessiva estirpata raggiunge l' 8 % della superficie vitata (10 % a livello di una
regione);
–
di escludere dal regime di estirpazione al massimo 3 % della superficie viticola quando
l'applicazione del regime sarebbe incompatibile con le preoccupazioni ambientali.
La Commissione può anche stabilire un massimale di estirpazione del 15 % in un determinato Stato
membro per evitare una concentrazione delle risorse destinate all'estirpazione in tale Stato membro.
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Pagamento unico per coloro che hanno espiantato delle vigne
Dopo estirpazione le superfici agricole precedentemente vitate potranno pretendere lo status di zone
ammissibili a titolo del regime di pagamento unico e dar luogo al pagamento dell'importo medio
regionale dell'aiuto diretto disaccoppiato, che non potrà superare 350 EUR/ha.
Diritti di impianto
I diritti di impianto saranno soppressi nel 2015, con possibilità per taluni Stati membri di mantenerli
a livello nazionale fino al 2018.
Relazione di valutazione
La Commissione presenterà nel 2012 una relazione sugli effetti della riforma sul settore vitivinicolo
comunitario.
Dotazioni nazionali
Menu delle dotazioni nazionali
Ciascuno Stato membro ha una dotazione nazionale, di cui una parte può essere assegnata, su base
volontaria, ad operazioni di promozione1 del modello europeo di produzione vitivinicola nei paesi
terzi.
Il resto della dotazione è utilizzato dallo Stato membro per finanziare almeno una delle misure
seguenti ("menu" della dotazione), fatti salvi gli obblighi derivanti dal regolamento (CE)
n. 1782/2003 relativo alla condizionalità:
1
Nel rispetto della normativa comunitaria e della legislazione nazionale in materia di sanità
pubblica e tutela dei consumatori.
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–
ristrutturazione e riconversione dei vigneti;
–
ammodernamento della catena di produzione, incluse l'innovazione e la
commercializzazione1
–
vendemmia verde ;
–
fondi di mutualizzazione ;
–
assicurazione del raccolto.
Inoltre (elenco non esauriente):
–
Gli Stati membri potranno introdurre un regime di pagamento unico (RPU) per taluni
produttori in base a criteri obiettivi e non discriminatori.
–
Durante un periodo transitorio di quattro anni, gli Stati membri che lo desiderano possono
finanziare la distillazione di crisi, a determinate condizioni, per un importo massimo di
20% della dotazione nazionale il primo anno, 15 % il secondo, 10 % il terzo e 5 % l'ultimo
anno. A decorrere dal quinto anno, gli Stati membri potranno assicurare il finanziamento
della distillazione di crisi con un massimale pari a 15 % della dotazione nazionale, dal
bilancio nazionale, dopo accordo della Commisssione.
–
Gli Stati membri possono anche finanziare la distillazione dei sottoprodotti del vino dalla
dotazione nazionale a talune condizioni.
–
L'aiuto relativo ai mosti resta attivo nella forma attuale per un periodo transitorio di quattro
anni. Al di là di tale periodo l'importo corrispondente può essere trasferito al regime di
pagamento unico degli Stati membri interessati.
1
Secondo gli stessi principi e criteri di quelli previsti dall'articolo 28 del regolamento (CE)
n. 1698/2005.
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Importo delle dotazioni nazionali
milioni di EUR3:
Esercizio finanziario
4
a decorrere dal
2015
BG
23,7
23,7
CZ
3,0
5,2
DE
22,9
38,9
EL
14,3
24
ES
213,84
353,1
FR
171,9
280,5
IT
218,2
337,0
CY
2,7
4,6
LU
0,3
0,6
HU
16,8
29,1
MT
0,2
0,4
AT
8,0
13,7
PT
37,8
65,2
RO
42,1
42,1
SI
3,5
6,1
SK
2,9
5,1
UK
0,2
0,3
782,5
1 229,5
TOTALE
3
2009
Lituania rispettivamente 0,03 e 0,045 milioni di EUR.
A questo importo, si aggiungono per la Spagna, la Francia e l'Italia degli importi
compensativi per l'aiuto relativo ai mosti.
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Indicazione della varietà di vite e dell'annata
L'indicazione della varietà di vite e dell'annata per tutti i vini privi di indicazione geografica o di
denominazione d'origine sarà possibile purché sia controllata la veridicità delle informazioni
riportate sull'etichetta. Gli Stati membri potranno limitare l'elenco delle varietà di viti la cui
indicazione è autorizzata a talune condizioni (varietà di vite difficile da trovare nel loro territorio o
nome di una varietà di vite che può essere confuso con una denominazione protetta).
L'etichettatura dei vini della stessa varietà di vite di origine di vari Stati membri non sarà ammessa a
meno che gli Stati membri interessati siano d'accordo.
Denominazione d'origine o indicazioni geografiche
Le domande di denominazione d'origine o di indicazione geografica saranno esaminate secondo una
procedura basata su quella per i prodotti alimentari stabilita dal regolamento (CE) n. 510/2006 del
Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari.
Talune indicazioni usate in modo tradizionale nella Comunità beneficeranno anche di una
protezione nella Comunità.
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Pratiche enologiche:
L'arricchimento con l'aggiunta di zucchero (zuccheraggio) resta possibile in conformità dei criteri
seguenti:
attualmente
dal 2009/2010
Zona A
3,5 %
3,0 %
Zona B
2,5 %
2,0 %
Zona C5
2,0 %
1,5 %
Di fronte a condizioni climatiche eccezionali, gli Stati membri potranno chiedere di aumentare di
0,5% tale limite nelle tre zone sulla base di una convalida da parte della Commissione, che dovrà
rispondere entro quattro settimane dalla presentazione della domanda.
5
Le zone C I a) e C I b) della normativa attuale sono raggruppate in una sola zona C.
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BEVANDE SPIRITOSE
Il Consiglio ha adottato, a maggioranza qualificata6 e sulla base dell'articolo 251 del Trattato, un
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla
presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande
spiritose (3631/07).
Le delegazioni polacca e svedese hanno fatto delle dichiarazioni che figurano, insieme ad una
dichiarazione congiunta del Consiglio e della Commissione, nel documento (15505/07 ADD 1).
Il regolamento intende:
–
chiarire le norme attuali che disciplinano la produzione e la commercializzazione delle
bevande spiritose, adattandole ai nuovi requisiti tecnici (criteri di fabbricazione, coloranti e
aromi autorizzati, denominazioni e etichettatura);
–
precisare le numerose categorie e le indicazioni geografiche per la fabbricazione e/o la
denominazione delle bevande spiritose tipiche di numerosi paesi quali aquavit, brandy,
acquavite di frutta (kirsch), genever, grappa, gin, jägertee, kümmel, ouzo, pastis, rum,
vodka, whisky e slivovice;
–
adattare la normativa comunitaria per tener conto degli ultimi allargamenti nonché delle
esigenze dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), compresi gli aspetti dei
diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS);
–
definire i criteri che disciplinano il riconoscimento di nuove indicazioni geografiche in
futuro.
Il parere del Parlamento Europeo è stato formulato il 19 giugno 2007.
6
Le delegazioni polacca e svedese hanno votato contro e la delegazione lituana si è astenuta.
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SETTORE LATTIERO-CASEARIO
La Commissione presenterà al Consiglio la proposta che dovrebbe adottare il 12 dicembre per
aumentare del 2 % le quote latte per la prossima campagna di produzione di latte che avrà inizio il
1º aprile 2008. Il Consiglio aveva preso atto dei pareri indicativi espressi dai ministri il 26 settembre
quando tale iniziativa era stata citata dalla sig.ra Mariann Fischer Boel, Membro della Commissione
(16476/07).
La proposta è corredata di una relazione di valutazione sulla situazione del mercato del latte che
giustifica la proposta. (16466/07).
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PRODOTTI FITOSANITARI
Commercializzazione dei prodotti fitosanitari – "Regolamentazione in materia di pesticidi"
Il Consiglio ha preso atto dell'andamento dei lavori sul progetto di regolamento relativo alla
commercializzazione dei prodotti fitosanitari (11755/06).
Il Consiglio ha anche preso atto delle osservazioni di alcune delegazioni durante il dibattito che,
essendo aperto al pubblico, era ritrasmesso.
Il Parlamento europeo ha formulato il suo parere in prima lettura il 23 ottobre.
Il 26 luglio 2001 la Commissione aveva presentato al Consiglio e al Parlamento europeo una
relazione sull'applicazione della direttiva 91/414/CEE, sottolineando taluni miglioramenti da
apportare al quadro legislativo esistente.
In tale occasione il Consiglio aveva invitato la Commissione a prevedere, pur rafforzando l’elevato
livello di tutela della salute umana e dell’ambiente, di migliorare il funzionamento del mercato
interno e di definire delle norme che permettano, in particolare, di offrire criteri per l’approvazione
delle sostanze attive, di rafforzare ulteriormente le regole per le sostanze ad alta pericolosità, di
introdurre una procedura semplificata per le sostanze ed i prodotti a basso rischio, di proteggere gli
utilizzatori non professionali e di evitare la ripetizione delle prove sugli animali.
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Utilizzo sostenibile dei pesticidi – "Direttiva quadro sui pesticidi"
Il Consiglio ha raggiunto un accordo politico su una posizione comune, a seguito della prima
lettura7, riguardante un progetto di direttiva che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini
dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (11896/06).
La Commissione ha fatto una dichiarazione che sarà iscritta nel processo verbale del Consiglio
concernente le difficoltà incontrate dalla Bulgaria e dalla Romania imputabili alla loro specificità
geologica e a talune condizioni climatiche che rendono impraticabile l'irrorazione diversa da quella
per via aerea.
Il Parlamento europeo ha formulato il suo parere in prima lettura il 23 ottobre.
La suddetta direttiva intende promuovere l'utilizzazione razionale dei pesticidi e il ricorso a metodi
non chimici di protezione fitosanitaria .
Essa prevede anche misure volte a informare meglio gli utilizzatori e il pubblico più vasto nonché
misure che permettono di attenuare l'impatto dei pesticidi sulla salute pubblica e l'ambiente quali:
–
il divieto dell’irrorazione aerea, salvo in casi particolari;
–
dei piani d'azione nazionali che offrono l'elasticità necessaria per adattare le misure alla
situazione specifica dei vari Stati;
–
l'ispezione periodica delle attrezzature per l’applicazione di pesticidi e misure che
disciplinano la gestione e lo stoccaggio dei pesticidi, dei loro imballaggi e dei residui;
7
Procedura di codecisione.
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–
la tutela dell’ambiente acquatico e delle zone che ospitano categorie "sensibili" a titolo
della direttiva quadro sulle acque, la direttiva Habitat e la direttiva sugli uccelli selvatici,
ad esempio;
–
la quantificazione dei progressi realizzati per ridurre il rischio grazie ad indicatori
armonizzati;
–
l'istituzione di un sistema di scambio di informazioni per la formulazione e lo sviluppo
costanti di linee guida, buone pratiche e raccomandazioni adeguate.
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MIGLIORATORI ALIMENTARI
Il Consiglio ha raggiunto un accordo politico globale su un pacchetto legislativo concernente i
miglioratori alimentari8.
Dopo la messa a punto del testo, una posizione comune sarà adottata in una prossima sessione del
Consiglio e trasmessa al Parlamento europeo per una seconda lettura conformemente alla procedura
di codecisione.
Il Parlamento europeo ha formulato il suo parere in prima lettura il 10 luglio sull'insieme dei
regolamenti e la Commissione ha trasmesso le proposte legislative modificate corrispondenti il
24 ottobre, indicando gli emendamenti che poteva accettare.
In generale, conformemente al concetto "dell'azienda agricola alla tavola", il pacchetto sui
miglioratori alimentari intende armonizzare la procedura di valutazione per l'autorizzazione dei
miglioratori alimentari nonché taluni requisiti concernenti l'etichettatura, al fine di garantire un
elevato livello di tutela della vita e della salute umana e degli interessi dei consumatori, pur
assicurando il buon funzionamento del mercato interno.
I rispettivi obiettivi dei quattro regolamenti sono:
–
Una procedura uniforme di autorizzazione per i miglioratori alimentari
(16174/1/07 REV 1)
Questo regolamento stabilisce una procedura di autorizzazione uniforme, centralizzata,
efficace e trasparente, fondata su una valutazione dei rischi effettuata dall'Autorità europea
per la sicurezza alimentare (EFSA) e un sistema di gestione dei rischi.
8
Additivi alimentari, enzimi alimentari, aromi alimentari.
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La Commissione, sulla base delle valutazioni scientifiche dell'EFSA, stabilisce e aggiorna
un elenco generico per ciascuna categoria di sostanze interessata. L'iscrizione di una
sostanza su uno di tali elenchi comporta che l'utilizzazione è permessa per tutti gli
operatori della Comunità.
Le altre tre proposte subordinano l'immissione sul mercato comunitario di tali sostanze al
rispetto di criteri armonizzati e alla concessione di un'autorizzazione specifica.
–
Additivi alimentari (16173/07)
Il regolamento propone che l'elenco comune degli additivi alimentari sia stabilito mediante
la procedura di comitato invece della procedura di codecisione, come lo prevede la
direttiva 89/107/CEE in vigore.
Il riesame legislativo e tecnico copre una dozzina di tipi di additivi, inclusi gli
antiossidanti, i conservanti, i coloranti e gli edulcoranti.
Inoltre tale testo impone l'obbligo di una domanda di autorizzazione concernente gli
additivi consistenti in organismi geneticamente modificati, in conformità del regolamento
(CE) n. 1829/2003.
–
Enzimi alimentari (16175/07)
Il progetto di regolamento introduce per la prima volta una procedura comunitaria
armonizzata per l'autorizzazione degli enzimi alimentari. Precedentemente l'uso degli
enzimi nei prodotti alimentari era disciplinato a livello nazionale da ciascuno Stato
membro.
L'autorizzazione sarà sottoposta ad una valutazione scientifica effettuata dall'EFSA, in
particolare sulla tossicità o il carattere potenzialmente allergenico di un enzima.
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Attualmente soltanto due enzimi sono autorizzati a titolo della direttiva 89/107/CEE:
l'invertasi (E 1103) e il lisozima (E 1105), in quanto sono considerati come additivi. Gli
altri enzimi alimentari sono considerati coadiuvanti tecnologici.
–
Aromi alimentari (16176/07)
La nuova proposta precisa il campo d'applicazione della normativa relativa agli aromi e
completa le disposizioni del regolamento (CE) n. 2232/96 con le misure seguenti:
–
la possibilità per un operatore privato di presentare una domanda di autorizzazione;
–
l'aggiornamento dell'elenco;
–
le disposizioni relative alle nuove sostanze e i termini necessari all'ottenimento di
un'autorizzazione;
–
una migliore informazione dei consumatori circa l'uso degli aromi naturali;
–
un adeguamento ai requisiti del regolamento (CE) n. 882/2004 relativo ai controlli
ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di
alimenti.
16373/1/07 REV 1 (Presse 294)
21
IT
17.-19.XII.2007
IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI DELLE SPECIE OVINA E CAPRINA
Il Consiglio ha adottato a maggioranza qualificata, con il voto contrario delle delegazioni spagnola
e italiana, un regolamento che rinvia la data di entrata in vigore dell'identificazione elettronica
obbligatoria dei piccoli ruminanti (16290/07) al 1º gennaio 2010.
Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 21/2004, l'identificazione elettronica
degli animali delle specie ovina e caprina avrebbe dovuto entrare in vigore il 1º gennaio 2008.
Il Parlamento europeo, che ha accettato la procedura d'urgenza, ha espresso il parere consultivo il
13 dicembre.
Le delegazioni italiana e spagnola hanno fatto la dichiarazione seguente:
"Le Delegazioni italiana e spagnola esprimono la propria insoddisfazione per il contenuto della
proposta inerente la modifica del Regolamento 21/2004 relativo all’introduzione
dell’identificazione elettronica degli ovini e dei caprini e sulle motivazioni che ne hanno
contraddistinto le relative discussioni tecniche.
Il Regolamento, che fissava al 1° Gennaio 2008 l’obbligatorietà dell’identificazione elettronica
degli ovini e caprini, aveva previsto un periodo transitorio di 4 anni durante il quale i Paesi
Membri avrebbero dovuto adottare tutte le misure necessarie per ottemperare a tale impegno.
L’Italia e la Spagna, per giungere nelle migliori condizioni a tale appuntamento, hanno impegnato
notevoli risorse finanziarie ed umane nel progetto. Tali sforzi vedono ridotta l’efficacia delle
misure nazionali a causa del mancato raggiungimento dello stesso risultato a livello comunitario.
16373/1/07 REV 1 (Presse 294)
22
IT
17.-19.XII.2007
Pur prendendo atto delle difficoltà che alcuni Stati membri hanno rappresentato in riferimento
all’adozione della identificazione elettronica entro i termini previsti dal Regolamento, le
motivazioni addotte relativamente ai problemi tecnici ed economici che ostacolano l’introduzione
della identificazione elettronica entro il 2008, appaiono scarsamente condivisibili e, soprattutto,
non risolvibili attraverso lo slittamento temporale proposto.
Differire fino al 31 dicembre 2009 l’introduzione della identificazione elettronica significa
rimandare a quella data anche l’esecuzione di altri adempimenti previsti dal regolamento
rendendolo di fatto difficilmente applicabile (e scarsamente utile), con le inevitabili ripercussioni
sull’intero settore dell’anagrafe ovi-caprina.
Per tali motivazioni l’Italia e la Spagna esprimono il proprio voto contrario all’adozione della
proposta di modifica del regolamento 21/2004."
La delegazione del Regno Unito, sostenuta dalle delegazioni tedesca, irlandese e slovacca ha fatto
la seguente dichiarazione:
"Il Regno Unito è favorevole ad un rinvio dell'entrata in vigore dell'identificazione elettronica
obbligatoria degli ovini e dei caprini. Tuttavia, considerato il tempo trascorso dall'accordo sul
regolamento originario, il Regno Unito invita la Commissione a riesaminare la sua valutazione
d'impatto, tenendo conto del costo per l'industria e per gli organismi di esecuzione, nonché
l'impatto del regolamento (CE) n. 21/2004 sulla competitività dell'industria degli ovini e dei caprini
dell'UE, al fine di confermare, prima dell'entrata in vigore dell'identificazione elettronica, se gli
obiettivi del regolamento siano realizzati nella maniera più efficiente in termini di costi."
16373/1/07 REV 1 (Presse 294)
23
IT
17.-19.XII.2007
TAC E CONTINGENTI PER IL 2008
Il Consiglio ha raggiunto all'unanimità un accordo politico su un regolamento che stabilisce, per il
2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici,
applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti
limiti di cattura.
Le discussioni che hanno portato all'accordo sull'adozione di un regolamento relativo ai TAC e ai
contingenti applicabile a partire dal 1º gennaio 2008 si sono svolte sulla base di una proposta di
compromesso della Presidenza approvata dalla Commissione.
Il dibattito si è incentrato sui seguenti elementi contenuti nell'accordo:
–
una riduzione del 9 % delle possibilità di pesca per il merluzzo bianco nell'atlantico
occidentale e una riduzione del 18 % nel Mare d'Irlanda e nelle acque della Scozia
occidentale rispetto alla ripartizione del TAC nel 2007. Altre misure di accompagnamento
sono previste per ridurre in modo sostanziale i rigetti in mare e lo sforzo di pesca;
–
una riduzione del 41 % delle catture accessorie dell'aringa e una riduzione del 37 % delle
catture di melù nel Mar del Nord;
–
una riduzione del 15 % del TAC della sogliola del Mar del Nord e una riduzione dell'8%
per la sogliola nel golfo di Biscaglia;
–
il TAC di nasello meridionale e di scampo sarà ridotto del 5% nelle acque iberiche
parallelamente ad una riduzione del 10% dello sforzo di pesca;
–
la pesca alle acciughe nel golfo di Biscaglia resterà chiusa in attesa di un riesame degli
stock nella primavera del 2008.
Grazie al successo dei piani di ricostituzione degli stock di nasello meridionale, il TAC di tale stock
sarà aumentato del 15%. Il merluzzo bianco nel Mar del Nord sarà oggetto di un aumento
accompagnato da una riduzione del 10% dei giorni in mare.
16373/1/07 REV 1 (Presse 294)
24
IT
17.-19.XII.2007
L'accordo prevede anche che gli Stati membri che effettuano operazioni di pesca a fini di ricerca
scientifica informino la Commissione, gli Stati membri nelle cui acque ha luogo la ricerca, il CIEM
e il CSTEP di tutte le catture ottenute da tali operazioni di pesca.
La Commissione ha presentato la proposta il 28 novembre 2007, sulla base dei più recenti pareri
scientifici concernenti lo stato degli stock, quali sottoposti dal consiglio internazionale per
l'esplorazione del mare (CIEM) e dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca
(CSTEP), e sulla base dei contributi delle parti interessate. La proposta attua anche l'approccio
definito nella dichiarazione di politica generale che la Commissione ha pubblicato nel giugno
scorso (10822/07). Per gli stock sotto consumati dagli Stati membri (meno dell'85%) si è approvato
un roll over.
Il TAC per talune specie è fissato mediante impegni con le organizzazioni internazionali per la
pesca, come l'ICCAT per il tonno, o mediante accordi bilaterali con i paesi terzi, come la Novegia. I
TAC e i contingenti per talune specie di acque profonde seguono il quadro biennale stabilito nel
2006.
L'adozione formale del regolamento sarà effettuata mediante procedura scritta affinché esso possa
essere pubblicato all'inizio di gennaio.
I dati indicativi relativi ai TAC approvati per il 2008 rispetto a quelli del 2007 figurano in
appresso9. I dati completi e definitivi saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'UE.
9
Cfr. dati della proposta della Commissione nel sito:
http://ec.europa.eu/fisheries/press_corner/press_releases/table07_88_en.pdf
16373/1/07 REV 1 (Presse 294)
25
IT
17.-19.XII.2007
TAC comparati nel 2007 e 2008, accordo politico del Consiglio del 19 dicembre 2007
Denominazione
latina della
specie
Denominazione
inglese della
specie
Denominazione
italiana della
specie
Zona di pesca CIEM
TAC 2007
%
differenza
2008/2007
TAC
2008
ALLEGATO IA SKAGERRAK, KATTEGAT, zone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV, COPACE
(acque CE), acque della Guyana francese
Ammodytidae
Sandeel
Ammodytidae
Cicerello
IV (acque norvegesi)
na
20.000
na
Cicerello
IIa (acque CE), IIIa, IV
(acque CE)
non ancora
fissato
non
ancora
fissato
na
Acque CE e acque
internazionali delle zone
I e II
116
116
0,00 %
Acque CE e acque
internazionali delle zone
III e IV
1331
1.331
0,00 %
Acque CE e acque
internazionali delle zone
V, VI e VII
5311
5.311
0,00 %
Acque CE delle zone
IIa, IV, Vb, VI e VII
na
na
na
Catture accessorie –
Acque CE e acque
internazionali delle zone
I, II e XIV
25
23
-8,00 %
Acque CE e acque
internazionali della zona
III
31
28
-9,68 %
Acque CE e acque
internazionali della zona
IV
257
231
-10,12 %
Acque CE e acque
internazionali delle zone
V, VI, e VII
483
435
-9,94 %
Sandeel
Argentina silus
Argentina
Greater silver
smelt
Argentina silus
Argentina
Greater silver
smelt
Argentina silus
Argentina
Greater silver
smelt
Brosme brosme
Brosmio
Tusk
Brosme brosme
Brosmio
Tusk
Brosme brosme
Brosmio
Tusk
Brosme brosme
Brosmio
Tusk
Brosme brosme
Tusk
16373/1/07 REV 1 (Presse 294)
Brosmio
26
IT
17.-19.XII.2007
Denominazione
latina della
specie
Brosme brosme
Denominazione
inglese della
specie
Tusk
Clupea harengus
Denominazione
italiana della
specie
IV (acque norvegesi)
Aringa
Aringa
Herring
Clupea Aringaus
Aringa
Herring
Clupea Aringaus
Aringa
Herring
Clupea Aringaus
Aringa
Herring
Clupea Aringaus
Herring
Clupea Aringaus
TAC 2007
Brosmio
Herring
Clupea Aringaus
Zona di pesca CIEM
TAC
2008
%
differenza
2008/2007
na
170
na
IIIa (Skagerrak e
Kattegat)
69360
51673
-25,5 %
Zona IV a nord di
53°30' N
341063
201.227
-41,00 %
na
846
na
Catture accessorie nella
zona IIIa
15396
11.470
-25,50 %
Catture accessorie nelle
zone IV, VIId e nelle
acque CE della zona IIa
31875
18.806
-41,00 %
341063
26.661
-92,18 %
Acque norvegesi a sud
di 62° N
Aringa
IVc, VIId
Aringa
Vb, VIaN (acque CE),
VIb
34000
26.540
-21,94 %
13860
11.642
-16,00 %
800
680
-15,00 %
Herring
Clupea Aringaus
Herring
Aringa
VIaS, VIIbc
Clupea Aringaus
Herring
Aringa
VIa Clyde
Clupea Aringaus
Herring
Aringa
VIIa
4800
4.800
0,00 %
Clupea Aringaus
Herring
Aringa
VIIe, VIIf
1000
1.000
0,00 %
Clupea Aringaus
Herring
Aringa
VIIg, VIIh, VIIj, VIIk
9393
7.890
-16,00 %
16373/1/07 REV 1 (Presse 294)
27
IT
17.-19.XII.2007
Denominazione
latina della
specie
Denominazione
inglese della
specie
Engraulis
encrasicolus
Anchovy
Engraulis
encrasicolus
Anchovy
Acciuga
Acciuga
Gadus morhua
IX, X; acque CE della
zona COPACE 34.1.1
Merluzzo
bianco
Kattegat
Cod
Merluzzo
bianco
IV, acque CE della zona
IIa, parte della zona IIIa
non compresa nello
Skagerrak e nel Kattegat
– COD/2AC4
Cod
Gadus morhua
Cod
Cod
Porbeagle
16373/1/07 REV 1 (Presse 294)
0
0
0,00 %
8000
8.000
0,00 %
2759
3.063
11,02 %
731
673
-7,93 %
16654
18.386
10,40 %
Merluzzo
bianco
Acque norvegesi a sud
di 62° N – COD/04-N
382
382
0,00 %
Merluzzo
bianco
Vb (acque CE), VI,
acque CE e acque
internazionali delle zone
XII e XIV
490
402
-17,96 %
1462
1.199
-17,99 %
4743
4.316
-9,00 %
na
581
na
Cod
Gadus morhua
%
differenza
2008/2007
TAC
2008
VIII
Skagerrak
Cod
Lamna nasus
TAC 2007
Merluzzo
bianco
Gadus morhua
Gadus morhua
Zona di pesca CIEM
Cod
Gadus morhua
Gadus morhua
Denominazione
italiana della
specie
Merluzzo
bianco
VIIa – COD/07A
Merluzzo
bianco
VIIb-k, VIII, IX, X;
acque CE della zona
COPACE 34.1.1
Smeriglio
Acque CE e
internazionali delle zone
I-XIV
28
IT
17.-19.XII.2007
Denominazione
latina della
specie
Denominazione
inglese della
specie
Lepidorhombus
spp.
Megrims
Lepidorhombus
spp.
Megrims
Lepidorhombus
spp.
Megrims
Lepidorhombus
spp.
Megrims
Lepidorhombus
spp.
Megrims
Denominazione
italiana della
specie
Lepidorombi
Lepidorombi
Lepidorombi
Lepidorombi
Lepidorombi
Zona di pesca CIEM
TAC 2007
TAC
2008
%
differenza
2008/2007
Acque CE delle zone IIa
e IV
1479
1.597
7,98 %
Vb (acque CE), VI; XII,
XIV (acque
internazionali)
2880
2.592
-10,00 %
18300
18.300
0,00 %
VIII a, VIII b, VIII d,
VIII e
2125
2.125
0,00 %
VIIIc, IX, X; acque CE
della zona COPACE
34.1.1
1440
1.430
-0,69 %
17100
18.810
10,00 %
11345
11.345
0,00 %
VII
Limanda limanda
and Platichthys
Dabe and
flesus
Flounder
Limanda e
passera
pianuzza
Lophiidae
Anglerfish
Rana pescatrice Acque CE delle zone IIa
e IV
Anglerfish
Rana pescatrice IV (acque norvegesi)
1650
1.610
-2,42 %
Anglerfish
Rana pescatrice Vb (acque CE), VI, XII,
XIV
5155
5.155
0,00 %
Anglerfish
Rana pescatrice VII
28080
28.080
0,00 %
Lophiidae
Lophiidae
Lophiidae
16373/1/07 REV 1 (Presse 294)
Acque CE delle zone
IIa e IV
29
IT
17.-19.XII.2007
Denominazione
latina della
specie
Denominazione
inglese della
specie
Lophiidae
Denominazione
italiana della Zona di pesca CIEM
specie
TAC 2007
TAC
2008
%
differenza
2008/2007
Anglerfish
Rana pescatrice VIIIa, VIIIb , VIIId,
VIIIe
7920
7.920
0,00 %
Anglerfish
Rana pescatrice VIIIc, IX, X; acque CE
della zona COPACE
34.1.1
1955
1.955
0,00 %
Melanogrammus
aeglefinus
Haddock
Eglefino
3219
2.472
-23,21 %
Melanogrammus
aeglefinus
Haddock
46983
37.626
-19,92 %
Melanogrammus
aeglefinus
Haddock
Acque norvegesi a sud
di 62° N
707
707
0,00 %
Melanogrammus
aeglefinus
Haddock
VIb; XII e XIV (acque
internazionali)
4615
6.916
49,86 %
Melanogrammus
aeglefinus
Haddock
7200
6.120
-15,00 %
Melanogrammus
aeglefinus
Haddock
11520
11.520
0,00 %
1500
258
-82,80 %
Lophiidae
Merlangius
merlangus
Eglefino
Eglefino
Eglefino
Eglefino
Eglefino
Merlano
Whiting
16373/1/07 REV 1 (Presse 294)
IIIa, IIIbcd (acque CE)
Acque CE delle zone
IIa e IV
Vb, VIa (acque CE)
VII, VIII, IX, X; acque
CE della zona
COPACE 34.1.1
IIIa
30
IT
17.-19.XII.2007
Denominazione
latina della
specie
Denominazione
inglese della
specie
Denominazione
italiana della
specie
Merlano
Zona di pesca CIEM
TAC 2007
Merlangius
merlangus
Whiting
Merlangius
merlangus
Whiting
Merlangius
merlangus
Whiting
Merlangius
merlangus
Whiting
Merlangius
merlangus
Whiting
Merlangius
merlangus
Whiting
IX, X; acque CE della
zona COPACE 34.1.1
Merlangius
merlangus and
Pollachius
pollachius
Whiting and
Pollack
Acque norvegesi a sud
di 62° N
Merluccius
merluccius
Hake
Merluccius
merluccius
Hake
Merluccius
merluccius
Hake
Merlano
Merlano
Merlano
Merlano
Merlano
16373/1/07 REV 1 (Presse 294)
Nasello
Nasello
%
differenza
2008/2007
Acque CE delle zone IIa
e IV
23800
15.012
-36,92 %
Vb (acque CE), VI, XII,
XIV
1020
765
-25,00 %
371
278
-25,07 %
19940
19.940
0,00 %
3600
3.060
-15,00 %
653
555
-15,01 %
na
190
na
1588
1.627
2,46 %
1850
1.896
2,49 %
29541
30.281
2,50 %
VIIa
VIIb-k
VIII
Merlano e
Merluzzo giallo
Nasello
TAC
2008
IIIa, IIIbcd (acque CE)
IIa (acque CE), IV
(acque CE)
Vb (acque CE), VI, VII;
XII, XIV (acque
internazionali)
31
IT
17.-19.XII.2007
Denominazione
latina della
specie
Denominazione
inglese della
specie
Merluccius
merluccius
Hake
Merluccius
merluccius
Hake
Micromesistius
poutassou
Blue whiting
Micromesistius
poutassou
Blue whiting
Micromesistius
poutassou
Microstomus kitt
&
Glyptocephalus
cynoglossus
Denominazione
italiana della
specie
Nasello
Molva molva
2,51 %
VIIIc, IX, X; acque CE
della zona COPACE
34.1.1
6128
7.047
15,00 %
Melù
Acque norvegesi della
zona IV
19000
8.000
-57,89 %
Melù
Acque CE e
internazionali delle zone
I, II, III, IV, V, VI, VII,
VIIIa, VIIIb, VIIId,
VIIIe, XII e XIV
279058
175.466
-37,12 %
Melù
VIIIc, IX e X; acque CE
della zona COPACE
34.1.1
47442
32.107
-32,32 %
6175
6.793
10,01 %
Acque CE delle zone
IIa, IV, Vb, VI e VII
na
na
na
Acque CE delle zone
Via a nord di 56º30'N e
Vib
na
na
na
Acque CE e acque
internazionali delle zone
I e II
45
45
0,00 %
109
100
-8,26 %
Nasello
Molva azzurra
Molva azzurra
Molva
Ling
Molva molva
Ling
16373/1/07 REV 1 (Presse 294)
VIII a, VIII b, VIII d,
VIII e
20.196
Lemon sole and Limanda e
Witch
passera lingua
di cane
Molva dypterigia Blue ling
TAC 2007
%
differenza
2008/2007
TAC
2008
19701
Blue whiting
Molva dypterigia Blue ling
Zona di pesca CIEM
Molva
Acque CE delle zone IIa
e IV
III (acque CE) LIN/03
32
IT
17.-19.XII.2007
Denominazione Denominazione
latina della
inglese della
specie
specie
Molva molva
Denominazione
italiana della
specie
Molva
Ling
Molva molva
-9,99 %
38
34
-10,53 %
11973
10.776
-10,00 %
Acque CE delle zone
IIa, IV, Vb, VI, VII
na
na
na
Molva
IV (acque norvegesi)
na
850
na
Scampo
IIIa; IIIbcd (acque CE)
5170
5.170
0,00 %
26144
26.144
0,00 %
na
1.250
na
19885
19.885
0,00 %
25153
25.153
0,00 %
Molva
Ling
Molva
Ling
Molva molva
Ling
Nephrops
norvegicus
Norway lobster
Nephrops
norvegicus
Norway lobster
Nephrops
norvegicus
Norway lobster
Nephrops
norvegicus
Norway lobster
Nephrops
norvegicus
Norway lobster
Scampo
Scampo
Scampo
Scampo
16373/1/07 REV 1 (Presse 294)
Acque CE della zona
IV LIN/04
2.856
Ling
Molva molva
TAC 2007
%
differenza
2008/2007
TAC
2008
3173
Molva
Molva molva
Zona di pesca CIEM
Acque CE e acque
internazionali della
zona V LIN/05
Acque CE e acque
internazionali delle
zone VI, VII, VIII, IX,
X, XII, XIV LIN/6X14
Acque CE delle zone
IIa e IV NEP/2AC4-C
IV (acque norvegesi)
Vb (acque CE), VI
NEP/5BC6
VII
33
IT
17.-19.XII.2007
Denominazione
latina della
specie
Denominazione
inglese della
specie
Denominazione
italiana della
specie
Scampo
Zona di pesca CIEM
Nephrops
norvegicus
Norway lobster
VIII a, VIII b, VIII d,
VIII e NEP/8ABDE
Nephrops
norvegicus
Norway lobster
Nephrops
norvegicus
Norway lobster
Pandalus
borealis
Gamberello
Northern prawn boreale
IIIa
Pandalus
borealis
Gamberello
Northern prawn boreale
Pandalus
borealis
Penaeus spp.
TAC
2007
TAC
2008
%
differenza
2008/2007
4320
4.320
0,00 %
131
124
-5,34 %
437
415
-5,03 %
11620
6.205
-46,60 %
Acque CE delle zone IIa
e IV
3984
3.984
0,00 %
Gamberello
Northern prawn boreale
Acque norvegesi a sud di
62°00' N
pm
pm
na
'Penaeus'
shrimps
Guyana francese
4108
4.108
0,00 %
8500
9.163
7,80 %
2125
2.338
10,02 %
50261
47.875
-4,75 %
Scampo
Scampo
Pleuronectes
platessa
Plaice
Pleuronectes
platessa
Plaice
Pleuronectes
platessa
Plaice
Mazzancolle
VIIIc
IX, X; acque CE della
zona COPACE 34.1.1
Skagerrak PLE/03AN
Passera di mare
Kattegat PLE/03AS
Passera di mare
Passera di mare
16373/1/07 REV 1 (Presse 294)
IV, acque CE della zona
Iia, parte della zona IIIa
non compresa nello
Skagerrak e nel Kattegat
PLE/2A3AX4
34
IT
17.-19.XII.2007
Denominazione
latina della
specie
Denominazione
inglese della
specie
Pleuronectes
platessa
Plaice
Pleuronectes
platessa
Plaice
Pleuronectes
platessa
Plaice
Pleuronectes
platessa
Plaice
Pleuronectes
platessa
Plaice
Pleuronectes
platessa
Plaice
Pleuronectes
platessa
Plaice
Denominazione
italiana della
specie
Passera di mare
Zona di pesca CIEM
Vb (acque CE), VI, XII,
XIV PLE/561214
Passera di mare
Pollack
-15,01 %
1849
1.849
0,00 %
122
104
-14,75 %
5050
5.050
0,00 %
417
491
17,75 %
337
303
-10,09 %
448
381
-14,96 %
450
450
-0,00 %
15300
15.300
0,00 %
1680
1.680
0,00 %
VII h, VII j e VII k
Passera di mare
Pollachius
pollachius
668
VII f, VII g
Passera di mare
Pollack
786
VII d, VII e
Passera di mare
Pollachius
pollachius
%
differenza
2008/2007
VII b, VII c
Passera di mare
Pollack
TAC
2008
VIIa
Passera di mare
Pollachius
pollachius
TAC
2007
VIII, IX, X; acque CE
della zona COPACE
34.1.1
Merluzzo giallo Vb (acque CE), VI, XII,
XIV POL/561214
Merluzzo giallo VII POL/07
16373/1/07 REV 1 (Presse 294)
Merluzzo giallo VIII a, VIII b, VIII d,
VIII e
35
IT
17.-19.XII.2007
Denominazione
latina della specie
Pollachius
pollachius
Denominazione
Denominazione
italiana della specie
inglese della
specie
Merluzzo giallo
Merluzzo giallo
Pollack
Pollachius virens
Merluzzo carbonaro
Saithe
Pollachius virens
Merluzzo carbonaro
Saithe
Pollachius virens
Merluzzo carbonaro
Saithe
Pollachius virens
Merluzzo carbonaro
Saithe
Psetta maxima &
Scophthalmus
rhombus
Turbot and brill
Rajidae
Skates and rays
Rombo chiodato e
rombo liscio
Razze
Greenland
halibut
16373/1/07 REV 1 (Presse 294)
Ippoglosso nero
TAC 2007
TAC
2008
%
differenza
2008/2007
VIIIc POL/08C
Pollack
Pollachius
pollachius
Reinhardtius
hippoglossoides
Zona di pesca
CIEM
262
223
-14,89 %
288
245
-14,93 %
123250
65.232
-47,07 %
12787
14.100
10,27 %
Acque norvegesi
a sud di 62° N
na
880
na
VII, VIII, IX, X;
acque CE della
zona COPACE
34.1.1
POK/7/3411
3790
3.790
0,00 %
4323
5.263
21,74 %
2190
1.643
-24,98 %
847
847
0,00 %
IX, X, acque CE
della zona
COPACE 34.1.1
POL/9/3411
IIa (acque CE),
IIIa, IIIbcd (acque
CE), IV
Vb (acque CE),
VI, XII, XIV
POK/561214
Acque CE delle
zone IIa e IV
Acque CE delle
zone IIa e IV
IIa (acque CE),
IV, VI (acque CE
e internazionali)
GHL/2A-C46
36
IT
17.-19.XII.2007
Denominazione
latina della
specie
Denominazione
inglese della
specie
Scomber
scombrus
Mackerel
Scomber
scombrus
Scomber
scombrus
Mackerel
Mackerel
Solea solea
Denominazione
italiana della
specie
Sgombro
19677
18.149
-7,77 %
IIa (acque non CE), Vb
(acque CE), VI, VII,
VIII a, b, d, e, XII, XIV
MAC/2CX14
256363
234.082
-8,69 %
VIIIc, IX, X; acque CE
della zona COPACE
34.1.1 MAC/8C3411
29611
27.005
-8,80 %
IIIa, IIIb, IIIc, IIId
(acque CE)
900
940
4,44 %
Sogliola
IIa, IV (acque CE)
14920
12.710
-14,81 %
Sogliola
Vb (acque CE), VI, XII,
XIV SOL/561214
68
58
-14,71 %
816
669
-18,01 %
65
55
-15,38 %
6220
6.070
-2,41 %
Sgombro
Sgombro
Sogliola
Common sole
Solea solea
TAC 2007
Common sole
Solea solea
Common sole
Sogliola
VIIa
Solea solea
Common sole
Sogliola
VIIb e VIIc
Solea solea
Common sole
Sogliola
VIId
16373/1/07 REV 1 (Presse 294)
%
differenza
2008/2007
TAC
2008
IIa (acque CE), IIIa,
IIIb, c, d (acque CE), IV
MAC/2A34
Common sole
Solea solea
Zona di pesca CIEM
37
IT
17.-19.XII.2007
Denominazione
italiana della
specie
Denominazione Denominazione
latina della
inglese della
specie
specie
Zona di pesca CIEM
TAC 2007
TAC
2008
%
differenza
2008/2007
Solea solea
Common sole
Sogliola
VIIe
900
765
-15,00 %
Solea solea
Common sole
Sogliola
VIIf e VIIg
893
964
7,95 %
Solea solea
Common sole
Sogliola
VIIh, VIIj e VIIk
650
650
0,00 %
Solea solea
Common sole
Sogliola
VIIIa, b SOL/8AB
4540
4.170
-8,15 %
Sogliola
VIIIc, VIIId, VIIIe,
IX, X; acque CE della
zona COPACE 34.1.1
SOX/8CDE34
1216
1.034
-14,97 %
52000
48.100
-7,50 %
195000
175.777
-9,86 %
6144
6.144
0,00 %
775
581
-25,03 %
2670
2.004
-24,94 %
Solea spp.
Sole
Sprattus sprattus Sprat
Spratto
IIIa
Sprattus sprattus Sprat
Spratto
Acque CE delle zone
IIa e IV
Sprattus sprattus Sprat
Spratto
Squalus
acanthias
Spurdog
dogfish
Acque CE delle zone
Spinarolo/Gattuccio IIa e IV
Squalus
acanthias
Spurdog
dogfish
IIIa, acque CE e
internazionali delle
zone I, V, VI, VII,
Spinarolo/Gattuccio VIII, XII e XIV
16373/1/07 REV 1 (Presse 294)
VIId, VIIe
38
IT
17.-19.XII.2007
Denominazione
latina della
specie
Trachurus spp.
Trachurus spp.
Denominazione
inglese della
specie
Horse mackerel
Horse mackerel
Denominazione
italiana della
specie
Sugarello
Sugarello
Zona di pesca CIEM
TAC 2007
Acque CE delle zone
IIa e IV JAX/2AC4C
Vb (acque CE), VI, VII,
VIIIa, VIIIb, VIIId,
VIIIe; XII, XIV (acque
internazionali)
TAC
2008
%
differenza
2008/2007
40824
37.230
-8,80 %
135516
167.920
23,91 %
55000
54.795
-0,37 %
Trachurus spp.
Horse mackerel
Sugarello
VIIIc, IX
Trachurus spp.
Horse mackerel
Sugarello
X, COPACE Azzorre
JAX/X34PRT
3200
2.720
-15,00 %
COPACE Madera
JAX/341PRT
1280
1.088
-15,00 %
COPACE Canarie
JAX/341 PRT
1280
1.088
-15,00 %
IIa (acque CE), IIIa, IV
(acque CE)
NOP/2A3A4
na
36.500
na
Busbana
norvegese
IV (acque norvegesi)
NOP/4AB-N
na
5.000
na
Pesce
industriale
IV (acque norvegesi)
800
800
0,00 %
Trachurus spp.
Trachurus spp.
Trisopterus
esmarki
Trisopterus
esmarki
Horse mackerel
Horse mackerel
Norway pout
Norway pout
16373/1/07 REV 1 (Presse 294)
Sugarello
Sugarello
Busbana
norvegese
39
IT
17.-19.XII.2007
Denominazione
latina della
specie
Denominazione
inglese della
specie
Denominazione
italiana della
specie
Altre specie
Zona di pesca CIEM
TAC 2007
IV (acque norvegesi)
?
%
differenza
2008/2007
TAC
2008
5.000
na
ALLEGATO IB ATLANTICO NORDORIENTALE E GROENLANDIA Zone CIEM I, II, V, XII, XIV e NAFO 0 e 1
(acque della Groenlandia)
Chionoecetes spp.
Snow crab
Clupea Aringaus
Grancevole
artiche
NAFO 0 e 1 (acque
della Groenlandia)
na
500
na
Aringa
Acque CE e acque
internazionali delle zone
I e II HER/1/2
na
98.822
na
Merluzzo
bianco
Acque norvegesi delle
zone I e II COD/1N2AB
na
17.057
na
Merluzzo
bianco
NAFO 0 e 1, acque
della Groenlandia; V e
XIV (acque della
Groenlandia)
COD/NO1514
na
3.500
na
na
16.211
na
500
500
0,00 %
1200
1.100
-8,33 %
200
100
-50,00 %
0
0
na
Herring
Gadus morhua
Cod
Gadus morhua
Cod
Gadus morhua
Cod
Gadus morhua
and
Melanogrammus
aeglefinus
Cod and
haddock
Merluzzo
bianco
I e IIb COD/1/2B
Merluzzo
bianco ed
eglefino
Vb (acque delle isole
Færøer)
Hippoglossus
hippoglossus
Atlantic halibut
Ippoglosso
atlantico
V e XIV (acque della
Groenlandia)
Hippoglossus
hippoglossus
Atlantic halibut
Ippoglosso
atlantico
NAFO 0 e 1 (acque
della Groenlandia)
Capelin
IIb
Mallotus villosus
16373/1/07 REV 1 (Presse 294)
40
IT
17.-19.XII.2007
Denominazione
latina della
specie
Denominazione
inglese della
specie
Mallotus villosus
Capelin
Melanogrammus
aeglefinus
Haddock
Micromesistius
poutassou
Blue whiting
Molva molva and Ling and Blue
Molva dypterigia ling
Pandalus
borealis
Pandalus
borealis
Denominazione
italiana della Zona di pesca CIEM
specie
Eglefino
V e XIV (acque della
Groenlandia)
0
na
3000
2.500
-16,67 %
18000
12.240
-32,00 %
I e II (acque norvegesi)
Melù
Acque delle isole
Færøer
Molva e molva
azzurra
Vb (acque delle isole
Færøer)
3065
3.065
0,00 %
Gamberello
boreale
V e XIV (acque della
Groenlandia)
PRA/514GRN
na
7.000
na
Gamberello
boreale
NAFO 0 e 1 (acque
della Groenlandia)
PRA/N01GRN
na
4.000
na
na
3.832
na
Northern prawn
Northern prawn
Pollachius virens
TAC 2007
%
differenza
2008/2007
TAC
2008
Merluzzo
carbonaro
I e II (acque norvegesi)
Saithe
Saithe
Merluzzo
carbonaro
I e II (acque
internazionali)
na
0
na
Saithe
Merluzzo
carbonaro
Vb (acque delle isole
Færøer)
na
2.425
na
na
50
na
na
0
na
Pollachius virens
Pollachius virens
Reinhardtius
hippoglossoides
Greenland
halibut
Ippoglosso nero I e II (acque norvegesi)
Reinhardtius
hippoglossoides
Greenland
halibut
Ippoglosso nero I e II (acque
internazionali)
GHL/12/INT
16373/1/07 REV 1 (Presse 294)
41
IT
17.-19.XII.2007
Denominazione
latina della
specie
Denominazione
inglese della
specie
Denominazione
italiana della
specie
Zona di pesca CIEM
TAC 2007
Reinhardtius
hippoglossoides
Greenland
halibut
Ippoglosso nero
Reinhardtius
hippoglossoides
Greenland
halibut
Ippoglosso nero NAFO 0 e 1 (acque
della Groenlandia)
Scomber
scombrus
Mackerel
Sgombro
Scomber
scombrus
Mackerel
Sebastes spp.
Redfish
Scorfani
Sebastes spp.
Redfish
Sebastes spp.
Redfish
Sebastes spp.
na
7.500
na
na
2.500
na
pm
9.300
na
pm
3.001
na
V, XII, XIV
na
0
na
Scorfani
I e II (acque norvegesi)
na
1.500
na
Scorfani
I e II (acque
internazionali)
RED/1/2INT
na
0
na
Scorfani
V e XIV (acque della
Groenlandia)
300
0
-100,00 %
Scorfani
Va (acque islandesi)
116
0
-100,00 %
Scorfani
Vb (acque delle isole
Færøer )
1331
1.600
20,21 %
Catture
accessorie
NAFO 0 e 1 (acque
della Groenlandia)
2600
2.300
-11,54 %
Altre specie
I e II (acque norvegesi)
na
350
na
Sgombro
Redfish
Sebastes spp.
Redfish
Sebastes spp.
Redfish
16373/1/07 REV 1 (Presse 294)
V e XIV (acque della
Groenlandia)
%
differenza
2008/2007
TAC
2008
IIa (acque norvegesi)
Vb (acque delle isole
Færøer)
42
IT
17.-19.XII.2007
Denominazione
latina della
specie
Denominazione
inglese della
specie
Denominazione
italiana della
specie
Altre specie
Flatfish
Zona di pesca CIEM
TAC 2007
%
differenza
2008/2007
TAC
2008
Vb (acque delle isole
Færøer )
382
760
98,95 %
Pleuronettiformi Vb (acque delle isole
Færøer)
300
300
0,00 %
na
0
na
na
0
na
na
0
na
6175
0
na
45
0
na
0
0
0,00 %
0
0
0,00 %
34000
34.000
0,00 %
ALLEGATO IC ATLANTICO NORDOCCIDENTALE Zona della NAFO
Gadus morhua
Merluzzo
bianco
NAFO 2J3KL
Cod
Merluzzo
bianco
NAFO 3NO
Cod
Merluzzo
bianco
NAFO 3M
Cod
Passera lingua
di cane
NAFO 2J3KL
Passera lingua
di cane
NAFO 3NO
Gadus morhua
Gadus morhua
Glyptocephalus
cynoglossus
Witch flounder
Glyptocephalus
cynoglossus
Witch flounder
Hippoglossoides
platessoides
American
Plaice
Passera
canadese
Hippoglossoides
platessoides
American
Plaice
Passera
canadese
NAFO 3LNO
Illex illecebrosus
Short fin squid
Totano
NAFO sottozone 3 e 4
16373/1/07 REV 1 (Presse 294)
NAFO 3M
43
IT
17.-19.XII.2007
Denominazione Denominazione
latina della
inglese della
specie
specie
Limanda
ferruginea
Yellowtail
flounder
Mallotus villosus
Denominazione
italiana della Zona di pesca CIEM
specie
Limanda
Capelin
TAC 2007
%
differenza
2008/2007
TAC
2008
NAFO 3LNO
NAFO 3NO
109
0
0,00 %
0
0
na
na
278
na
na
na
na
na
6.951
na
11520
8.500
-26,22 %
Pandalus
borealis
Gamberello
Northern prawn boreale
NAFO 3L
Pandalus
borealis
Gamberello
Northern prawn boreale
NAFO 3LMNO
Reinhardtius
hippoglossoides
Greenland
halibut
Ippoglosso nero NAFO 3M
Rajidae
Skate
Razza
NAFO 3LNO
Sebastes spp.
Redfish
Scorfani
NAFO 3LN
847
0
Sebastes spp.
Redfish
Scorfani
NAFO 3M
5311
7.813
47,11 %
Sebastes spp.
Redfish
Scorfani
NAFO 3O
na
7.000
na
Sebastes spp.
Redfish
Scorfani
Sottozona 2 e divisioni
IF e 3K della NAFO
na
2.503
na
4800
5.000
4,17 %
16779,55
16.211
-3,39 %
Urophycis tenuis White hake
Musdea
americana
NAFO 3NO
ALLEGATO ID SPECIE ALTAMENTE MIGRATORIE – Tutte le zone
Thunnus thynnus Bluefin tuna
footnote
Tonno rosso
16373/1/07 REV 1 (Presse 294)
Oceano Atlantico, ad
est di 45° di
longitudine O, e
Mediterraneo
BFT/AE045W
44
IT
17.-19.XII.2007
Denominazione
latina della
specie
Xiphias gladius
Xiphias gladius
Germo alalunga
Germo alalunga
Denominazione
inglese della
specie
Denominazione
italiana della Zona di pesca CIEM
specie
Swordfish
Pesce spada
Oceano Atlantico (a
nord di 5° di latitudine
N)
15396
6.987
-54,62 %
Pesce spada
Oceano Atlantico (a
sud di 5° di latitudine
N)
7000
5.780
-17,43 %
na
37.050
na
3828
1.915
-100,00 %
31500
31.350
-0,48 %
103
103
0,00 %
100
47
-100,00 %
Swordfish
Northern
Albacore
Southern
Albacore
Thunnus obesus
Bigeye tuna
Makaira
nigricans
Blue marlin
Tetrapturus alba
White marlin
TAC 2007
%
differenza
2008/2007
TAC
2008
Alalunga
Oceano Atlantico (a
nord di 5° di latitudine
N)
Alalunga
australe
Oceano Atlantico (a
sud di 5° di latitudine
N)
Tonno obeso
Oceano Atlantico
Marlin azzurro
Oceano Atlantico
Marlin bianco
Oceano Atlantico
ALLEGATO IE ANTARTICO Zona della CCAMLR
Channichthys
rhinoceratus
Unicorn icefish
Pesce del
ghiaccio
FAO 58.5.2 Antartico
LIC/F5852.
na
150
na
Champsocephalus Antarctic
gunnari
icefish
Pesce del
ghiaccio
FAO 48.3 Antartico
ANI/F483
na
2462
na
Champsocephalus Antarctic
gunnari
icefish
Pesce del
ghiaccio
FAO 58.5.2 Antartico
ANI/F5852
na
220
na
16373/1/07 REV 1 (Presse 294)
45
IT
17.-19.XII.2007
Denominazione
latina della
specie
Denominazione
inglese della
specie
Denominazione
italiana della
specie
Zona di pesca CIEM
TAC
2007
%
differenza
2008/2007
TAC
2008
Dissostichus
eleginoides
Antarctic
toothfish
FAO 48.3 Antartico
Austromerluzzo TOP/F483
na
3920
na
Dissostichus
eleginoides
Antarctic
toothfish
FAO 48.4 Antartico
Austromerluzzo TOP/F484
na
100
na
Dissostichus
eleginoides
Antarctic
toothfish
FAO 58.5.2 Antartico
Austromerluzzo TOP/F5852
na
2500
na
Euphausia
superba
Krill
na
3 470 000
na
Euphausia
superba
Krill
Euphausia
superba
Krill
Lepidonotothen
squamifrons
Grey rockcod
Paralomis spp.
Crab
Macrourus spp.
FAO 48 KRI/F48
Krill antartico
Krill antartico
FAO 58.4.1 Antartico
KRI/F5841
na
440 000
na
Krill antartico
FAO 58.4.2 Antartico
KRI/F5842
na
2 645 000
na
Nototenia
FAO 58.5.2 Antartico
NOS/F5852
na
80
na
Granchi
FAO 48.3 Antartico
PAI/F483
na
1600
na
Granatiere
FAO 58.5.2 Antartico
GRV/F5852
na
360
na
Altre specie
FAO 58.5.2 Antartico
OTH/F5852
na
50
na
Razze
FAO 58.5.2 Antartico
SRX/F5852
na
120
na
Grenadier
Other species
Rajidae
Skates and rays
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IT
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Denominazione
latina della
specie
Denominazione
inglese della
specie
Denominazione
italiana della
specie
Martiala hyadesi Squid
Totani
Zona di pesca CIEM
FAO 48.3 Antartico
SQS/F483
TAC
2007
TAC
2008
%
differenza
2008/2007
na
2500
na
ALLEGATO IF OCEANO ATLANTICO SUDORIENTALE Zona della SEAFO
Dissostichus
eleginoides
Patagonian
Toothfish
Austromerluzzo SEAFO
na
260
na
Chaceon spp.
Deep-sea Red
crab
Granchio rosso
di fondale
Sottodivisione SEAFO
B1
na
200
na
Chaceon spp.
Deep-sea Red
crab
Granchio rosso
di fondale
SEAFO, esclusa la
sottodivisione B1
na
200
na
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IT
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VARIE
(a)
Limiti massimi per i residui (LMR)
Il Consiglio ha preso atto delle informazione della Presidenza sull'andamento dei lavori riguardanti
un progetto di regolamento che stabilisce le procedure comunitarie per la definizione di LMR di
sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale (8653/07).
(b)
Influenza aviaria
Il sig. Kyprianou, membro della Commissione, ha presentato al Consiglio delle informazioni scritte
(16608/07) relative a due focolai di influenza aviaria registrati in Germania e le misure comunitarie
introdotte in Polonia per circoscrivere l'epidemia.
Il sig. Kyprianou ha chiesto a tutti gli Stati membri di continuare ad applicare le misure comunitarie
in vigore e di collaborare per assicurare la massima protezione sia degli uccelli selvatici che dei
polli domestici.
(c)
Piano d'azione comunitario per lo squalo
Il Consiglio ha preso atto delle preoccupazioni espresse dalla delegazione tedesca per quanto
riguarda talune specie di squalo minacciate di estinzione, quali lo smeriglio (Lamna nasus) e lo
spinarolo/gattuccio (Squalus acanthias) (16425/07).
La delegazione tedesca ha chiesto che sia adottato d'urgenza un piano d'azione comunitario per gli
squali, incluse le misure di conservazione nonché i TAC e i contingenti.
Tale richiesta fa eco al lancio da parte della FAO di un piano d'azione internazionale (IPOA –
Squali) nel 1999. Una relazione su tale questione sarà presentata in occasione della 28a sessione del
comitato per la pesca della FAO nel marzo 2009.
Il rappresentante della Commissione ha informato le delegazioni che un piano d'azione sarà
presentato entro il 2008.
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(d)
Denuncia del protocollo con la Mauritania
Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla Commissione su una proposta intesa a
sostituire il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste
dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica
di Mauritania (16570/07).
Secondo la Commissione, il negoziato di un nuovo protocollo permetterebbe di equilibrare meglio il
potenziale di pesca europeo e la strategia in corso di elaborazione del settore della pesca della
Mauritania.
(e)
Criteri di ammissibilità per il premio per l'abbattimento dei bovini
Il Consiglio ha preso atto delle preoccupazioni espresse dalla delegazione svedese, sostenuta dalle
delegazioni belga, francese, olandese, austriaca e finlandese concernenti una sentenza della Corte10,
secondo la quale il ritardo nella notifica della data di nascita di un bovino rende inammissibile il
detto bovino al premio all’abbattimento (16535/07).
Il rappresentante della Commissione ha dichiarato che la sua istituzione non poteva dare una
risposta giuridica indipendente sulla questione, e che avrebbe comunque atteso la liquidazione dei
pagamenti.
(f)
Piano d'azione della Comunità concernente l'applicazione delle normative, la governance
e il commercio nel settore forestale (FLEGT))
Il Consiglio ha preso atto della richiesta olandese di disporre al più presto di una relazione relativa
alle eventuali opzioni legali per l'attuazione del piano d'azione FLEGT (16601/07).
Nelle conclusioni di novembre 2003 relative a FLEGT, il Consiglio aveva invitato la Commissione
ad esaminare la possibilità di completare la legislazione esistente per controllare le importazioni di
legname ottenuto in modo illegale.
Il rappresentante della Commissione ha dichiarato che è una questione complessa che richiede un
dibattito dettagliato e un approccio integrato.
10
Sentenza della Corte C/45 del 24 maggio 2007, Maatschap Schonewille-Prins c. Minister
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
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(g)
Uso industriale della biomassa
Il Consiglio ha preso atto della richiesta della delegazione francese, sostenuta dalle delegazioni
tedesca, belga, lussemburghese, austriaca, polacca, rumena e finlandese, di elaborare un piano
d'azione europeo per promuovere il recupero dei materiali e l'utilizzazione industriale delle risorse
rinnovabili dell'UE (16620/07).
Una strategia coerente per l'utilizzazione dei prodotti agricoli non alimentari in settori quali la
chimica, la costruzione o gli imballaggi potrebbe così svilupparsi, come è già stato fatto in Asia e
negli Stati Uniti.
Un memorandum contenente delle proposte è stato firmato e presentato congiuntamente da Belgio,
Germania, Francia, Lussemburgo, Austria e Finlandia, ed è incentrato su:
–
ricerca e sviluppo;
–
rafforzamento della produzione sostenibile;
–
promozione e informazione presso i consumatori, ad esempio mediante marchi ecologici;
–
sviluppo di un quadro fiscale come quello per i biocarburanti.
La delegazione svedese, pur accogliendo con favore l'iniziativa e citando lo sviluppo della "chimica
verde" nel suo paese, ha richiamato l'attenzione del Consiglio sulla necessità di assicurare
l'equilibrio tra l'offerta e la domanda di tali prodotti agricoli.
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(h)
Aspetti sanitari della febbre catarrale degli ovini (bluetongue)
Il Consiglio ha preso atto della richiesta della delegazione francese, sostenuta dalle delegazioni
belga, olandese e slovacca, concernente la disponibilità di un vaccino e le risorse finanziarie che
permetterebbero di prevedere una vaccinazione di massa contro la febbre catarrale.
Il rappresentante della Commissione ha dichiarato che recenti contatti con le industrie e gli Stati
membri interessati fanno sperare che si compiano progressi in questa materia ed ha invitato gli Stati
membri a lanciare al più presto le procedure amministrative (gare d'appalto, ecc.) per valutare e
quantificare i bisogni in modo che l'industria possa pianificare la fabbricazione di dosi di vaccino in
numero sufficiente.
Ha indicato che una campagna di vaccinazione nel 2008 sarebbe ammissibile ad un finanziamento
da parte del fondo veterinario a titolo di misure d'urgenza, i cui dettagli sarebbero precisati in una
fase successiva, ed ha informato i ministri che una conferenza su questo tema era prevista per il 16
gennaio 2008.
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ALTRI PUNTI APPROVATI
AGRICOLTURA
Riso originario del Bangladesh
Il Consiglio ha adottato un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 3491/90 che precisa
quali fattori dovrebbero essere utilizzati per il calcolo del dazio applicabile alle importazioni di riso
originario del Bangladesh (14891/1/07REV 1).
Promozione dei prodotti agricoli
Il Consiglio ha adottato un regolamento che stabilisce un quadro giuridico per la promozione dei
prodotti agricoli nella Comunità e nei paesi terzi.
Il Parlamento Europeo ha formulato il suo parere consultivo il 13 dicembre 2007.
Tenuto conto dell'esperienza acquisita, delle prospettive di sviluppo dei mercati sia all'interno che
all'esterno della Comunità e del nuovo contesto degli scambi internazionali, il regolamento
permetterà di sviluppare una politica coerente di informazione e di promozione dei prodotti agricoli
e del loro modo di produzione nonché dei prodotti alimentari che ne derivano, senza tuttavia
insistere sull'origine specifica di un prodotto.
Esportazione di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione
Il Consiglio ha adottato un regolamento inteso a semplificare il controllo delle restituzioni
all'esportazione, tenuto conto della necessità di una migliore ripartizione del controllo sul territorio
della Comunità (13495/07).
Il parere del Parlamento Europeo è stato espresso l'11 dicembre 2007.
16373/1/07 REV 1 (Presse 294)
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Nuova strategia per la salute degli animali nell'UE (2007-2013) - Conclusioni del Consiglio
Il Consiglio ha adottato le seguenti conclusioni:
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
"1.
SI COMPIACE della comunicazione della Commissione e dell'approccio strategico
proposto per lo sviluppo della futura politica dell'UE in materia di salute degli animali, che
tiene conto degli altri settori politici. Sottolinea la qualità del lavoro svolto e, visto
l'impatto finanziario, l'opportunità del momento scelto, considerato il "controllo dello stato
di salute" della politica agricola comune in corso;
2.
SI COMPIACE della futura istituzione di un quadro giuridico generale, unico e chiaro,
come risultato della progressiva armonizzazione delle misure esistenti in materia di salute
degli animali e in materia di sorveglianza, diagnosi e controllo delle malattie,
comprendente:
–
salute pubblica, benessere degli animali e identificazione degli animali
indipendentemente dallo loro destinazione;
–
misure da adottare in caso di malattie che minaccino o coinvolgano gli animali
selvatici;
–
disposizioni organizzative efficaci e procedure chiare in conformità del processo
decisionale esistente;
–
la modifica, se del caso, dell'attuale sistema di finanziamento dell'UE e la definizione
di criteri per la fissazione di un ordine di priorità delle azioni, nonché la necessità di
sviluppare ulteriormente incentivi migliori;
e sottolinea l'importanza di garantire la coerenza con le norme dell' UIE senza precludere la
possibilità di stabilire norme comunitarie più restrittive in linea con l'accordo dell'OMC
sull’applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie;
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3.
SOTTOLINEA l'importanza di compiere sforzi costanti per migliorare lo stato di salute
degli animali, in particolare con riguardo ai vari sistemi di produzione animale dell'UE,
alle differenze regionali, alle peculiarità climatiche e geografiche e alla situazione
epidemiologica degli animali, allo scopo di raggiungere un livello elevato di salute animale
in tutta la Comunità;
4.
CONCORDA sulla necessità di valutare ulteriormente le norme in materia di
cofinanziamento (compresa la possibilità di sistemi efficaci di suddivisione dei costi e delle
responsabilità) tenendo conto dell'uso dei principi di solidarietà, e sulla necessità di
considerare i sistemi esistenti negli Stati membri e l'impiego di finanziamenti pubblici comprese le norme in materia di aiuti di Stato - e di finanziamenti UE (fondo veterinario e
fondo per lo sviluppo rurale a livello regionale), come pure la definizione di priorità in
materia di finanziamento e la compatibilità con le regole dell'OMC;
5.
INCORAGGIA a considerare, nel quadro di una politica preventiva, la promozione e il
miglioramento di più efficaci misure di biosicurezza e l'impiego della vaccinazione, ove
opportuno, per difendere e migliorare la salute degli animali nella Comunità;
6.
RIBADISCE che la politica veterinaria è al tempo stesso una responsabilità intersettoriale
e transnazionale tenuto conto:
7.
–
dell'importanza della cooperazione tecnica tra i vari servizi interessati e
dell'importanza di rafforzare una politica dell'UE in materia di biosicurezza della
produzione animale a livello di azienda agricola, come pure durante le fasi di
trasporto e di controllo alle frontiere;
–
della disponibilità di strumenti adeguati per la sorveglianza e il controllo della salute
degli animali, in cooperazione con gli Stati vicini all'UE e le organizzazioni
internazionali, compreso in materia di formazione, identificazione e tracciabilità dei
movimenti degli animali e dei prodotti animali nel commercio globale;
SOTTOLINEA il ruolo dei Capi dei Servizi veterinari:
–
nel fornire consulenza strategica sulla politica in materia di salute degli animali, in
stretta cooperazione con la Commissione, compresa la messa a punto di un metodo di
lavoro in vista della definizione di un piano d'azione,
16373/1/07 REV 1 (Presse 294)
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IT
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–
nella prima fase di attività del "Comitato consultivo", senza pregiudicare le
responsabilità dei responsabili della gestione dei rischi e dei responsabili politici;
8.
SI COMPIACE del ruolo rafforzato riservato ai soggetti interessati - che lavorano in
partenariato nel quadro del "Comitato consultivo" - nel contribuire alla definizione delle
priorità e al processo decisionale, come pure nel condividere i costi e le responsabilità
dell'attuazione della nuova politica;
9.
RITIENE che la comunicazione sia essenziale e che siano necessari ulteriori
miglioramenti;
10.
RICONOSCE che progressi per una politica sostenibile per la salute degli animali e per la
salute pubblica possano essere compiuti e mantenuti solo se i servizi veterinari, in quanto
organismi pubblici d'interesse generale, si conformano alle norme dell'UIE in tutti gli Stati
membri. Pertanto, dovrebbero essere stanziate risorse finanziarie per il raggiungimento di
questo obiettivo, allo scopo di proteggere la salute pubblica e l'economia globale. Gli
ultimi sviluppi verificatisi nel 2007 (febbre catarrale degli ovini, influenza aviaria, afta
epizootica e peste suina classica) hanno mostrato chiaramente che le azioni dei servizi
veterinari rappresentano una priorità per la società;
11.
RICORDA le conclusioni del Consiglio sui principi di procedura per la conclusione di
accordi nel settore veterinario e fitosanitario11 con paesi terzi, relative alla competenza
comunitaria in materia di esportazioni UE di prodotti alimentari di origine animale e di
prodotti di origine animale verso paesi terzi;
12.
RICONOSCE la necessità di valutare ulteriormente le priorità e i criteri per il
finanziamento di attività nei settori scientifico e dell'innovazione, coerentemente con la
strategia comunitaria per la salute degli animali, e di considerare la possibilità di porre in
essere un meccanismo flessibile per il finanziamento della ricerca UE nell'eventualità di
una situazione di emergenza,
11
Cfr. 10252/07 ADD1.
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IT
17.-19.XII.2007
INVITA LA COMMISSIONE:
–
a presentare un piano d'azione, come previsto nella strategia per la salute degli animali;
–
a proporre un quadro giuridico per la normativa in materia di salute degli animali che
stabilisca i principi generali, definisca i ruoli e le responsabilità e ponga l'accento sulla
prevenzione e il controllo delle malattie, coerentemente con le altre politiche comunitarie
pertinenti;
–
che rispecchino entrambi chiari obiettivi strategici e comprendano indicatori di
performance;
–
a proporre la definizione di priorità per un uso più efficace delle risorse e a prevedere
l'attribuzione di un ordine di priorità alle azioni UE basato su una valutazione trasparente e
scientifica dei rischi per la salute, compresa una classificazione delle malattie animali.
Inoltre, dovrebbero essere valutate e prese in considerazione le possibilità di effettiva
attuazione da parte degli Stati membri;
–
a definire e chiarire il ruolo del "Comitato consultivo" per identificare e migliorare sin
dall'inizio le sue funzioni consultive, che presuppongono il coinvolgimento dei vari
soggetti interessati e permettono la suddivisione di responsabilità e costi;
–
a valutare ulteriormente le fonti, le regole e i criteri di priorità dei regimi di finanziamento
dell'UE, anche in situazioni di emergenza. Dovrebbero essere destinate risorse sufficienti
conformemente agli obiettivi della politica;
–
a valutare ulteriormente le priorità e i criteri per il finanziamento di azioni in campo
scientifico, della ricerca e dell'innovazione e a considerare la possibilità di porre in essere
un meccanismo flessibile per il finanziamento della ricerca UE in una situazione di
emergenza."
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IT
17.-19.XII.2007
Produzioni animali – Divieto d'utilizzazione di talune sostanze
Il Consiglio ha raggiunto un orientamento generale su una proposta di direttiva che modifica la
direttiva 96/22/CE del Consiglio concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione
ormonica, tireostatica e delle sostanze ß-agoniste nelle produzioni animali.
Il testo approvato servirà di base per le discussioni informali nell'ambito del trilogo con il
Parlamento europeo in vista di un accordo in prima lettura.
La proposta intende escludere gli animali da compagnia dal campo di applicazione della normativa
e vietare totalmente l'utilizzazione dell'estradiolo-17ß negli animali da produzione alimentare.
Inoltre la definizione di trattamento terapeutico è stata adattata in particolare per quanto riguarda
l'utilizzazione delle sostanze ß-agoniste.
PESCA
Modifica dei TAC e dei contingenti per il 2007 e per gli stock di acque profonde per il
2007-2008*
Il Consiglio ha adottato il regolamento recante modifica del regolamento n. 2015/2006 relativo ai
TAC e ai contingenti per determinati stock di acque profonde per il 2007-2008 e recante modifica
del regolamento n. 41/2007 relativo ai TAC e ai contingenti per il 2007 dei pescherecci comunitari
(15585/07 and 15584/07 ADD1).
Il regolamento n. 2015/2006 relativo alle possibilità di pesca per determinati stock di acque
profonde è modificato ai seguenti fini:
–
attuare la raccomandazione della Commissione per la pesca nell’Atlantico nord-orientale
(NEAFC) relativa al divieto di pesca del pesce specchio atlantico nella zona di
regolamentazione NEAFC nel secondo semestre del 2007 e
–
garantire la corretta applicazione dell’accordo del 19 dicembre 1966 tra la Norvegia, la
Danimarca e la Svezia sul reciproco accesso alle zone di pesca nello Skagerrak e nel
Kattegat.
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IT
17.-19.XII.2007
Il regolamento n. 41/2007 relativo ai TAC e ai contingenti per il 2007 è modificato ai seguenti fini:
–
attuare un accordo sui contingenti assegnati alle navi islandesi prelevati dal contingente
assegnato alla Comunità e sui contingenti assegnati alle navi comunitarie per la pesca dello
scorfano nelle acque islandesi,
–
garantire la corretta applicazione dell’accordo del 19 dicembre 1966 tra la Norvegia, la
Danimarca e la Svezia sul reciproco accesso alle zone di pesca nello Skagerrak e nel
Kattegat,
–
chiarire lo status scientifico di determinati stock in considerazione delle attuali norme sulle
condizioni supplementari per la gestione di anno in anno dei TAC e dei contingenti,
–
attuare la richiesta dei Paesi Bassi di aumentare il TAC per il rombo chiodato e per il
rombo liscio nel Mare del Nord e nel Mare della Norvegia,
–
attuare l'accordo con le isole Faerøer sulle aringhe nelle zone CIEM I e II,
–
tener conto di un quantitativo supplementare di ippoglosso nero accordato alla Comunità
nella zona ad est della Groenlandia,
–
attuare le raccomandazioni della Commissione per la pesca nell’Atlantico nord-orientale
(NEAFC) sulle misure di conservazione e di gestione degli stock di scorfano nelle zone
CIEM I e II.
–
chiarire le condizioni applicabili alle navi sostituite o ritirate con riguardo all’assegnazione
di giorni aggiuntivi per la cessazione definitiva delle attività di pesca,
–
chiarire le modalità della deroga dai requisiti di notifica del sistema hail per le navi dotate
di sistemi di controllo satellitare per quanto riguarda le comunicazioni sullo sforzo di pesca
e
–
modificare l’indicazione della lunghezza degli attrezzi fissi da 2,5 chilometri a 5 miglia
nautiche per assicurare che la sicurezza delle operazioni di manipolazione delle reti non sia
compromessa.
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Conseguire la sostenibilità della pesca nell’UE tramite l’applicazione del rendimento massimo
sostenibile - Conclusioni del Consiglio
Il Consiglio ha adottato le seguenti conclusioni:
"Il Consiglio:
1.
RICORDANDO l'impegno assunto in occasione del Vertice mondiale sullo sviluppo
sostenibile, tenutosi a Johannesburg nel 2002, di mantenere o recuperare gli stock ai livelli
che possano produrre uno sfruttamento sostenibile, tutto ciò allo scopo di raggiungere tali
obiettivi per gli stocks maggiormente sfruttati in maniera urgente e, ove possibile, non più
tardi del 2015;
2.
RICORDANDO la riforma della politica comune della pesca del dicembre 2002 incentrata
sullo sfruttamento sostenibile delle risorse di pesca sulla base dell'approccio precauzionale
e la progressiva attuazione di un approccio basato sugli ecosistemi in materia di gestione
alieutica;
3.
RICORDANDO i pareri del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale sulla
comunicazione della Commissione;
4.
PRENDE ATTO CON FAVORE della comunicazione della Commissione considerandola
un tentativo di stabilire il modo per raggiungere tale obiettivo;
5.
RITIENE che il concetto di rendimento massimo sostenibile (MSY) richieda, sulla base di
un'analisi rigorosa dei problemi e delle carenze della politica comunitaria di conservazione
e gestione, l'elaborazione di strategie di gestione che ottimizzino i rendimenti a lungo
termine garantendo contemporaneamente un rischio moderato di pregiudicare la capacità
riproduttiva degli stock ittici;
6.
APPOGGIA il concetto di un approccio precauzionale basato sull'esigenza di evitare il
collasso degli stock, completato dal passaggio a un approccio che aumenti i rendimenti e la
redditività, assicurando la stabilità degli stock e riducendo nel contempo i costi, i rigetti in
mare e la pressione sull'ecosistema marino. Un modo per raggiungere questo obiettivo è la
graduale riduzione della mortalità per pesca, fino a raggiungere un livello sostenibile
conforme al rendimento massimo sostenibile;
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7.
METTE IN EVIDENZA l'importanza di una consulenza scientifica di alto livello e
affidabile nonché l'esigenza di disporre di tutti i dati pertinenti sugli stock e i gruppi di
stock per proporre obiettivi di rendimento massimo sostenibile;
8.
CONFERMA l'impegno a consultare i soggetti interessati, compresi i consigli consultivi
regionali e saluta con favore la loro partecipazione attiva nella preparazione e attuazione di
programmi di gestione a lungo termine che creeranno stabilità per l'industria e un quadro
per una pianificazione a lungo termine degli investimenti e delle attività economiche;
9.
SOTTOLINEA l'importanza di esaminare gli impatti socioeconomici e RITIENE che i
piani di gestione per l'attuazione dell'obiettivo di rendimento massimo sostenibile debbano
essere corredati di una valutazione d'impatto ambientale, sociale ed economica, nonché, se
del caso, di misure di accompagnamento, quale parte della transizione verso tale obiettivo;
10.
È SENSIBILE alle particolari difficoltà create dalla pesca mista ma CREDE che un
approccio iterativo e strategie adattabili basate su gruppi di stock associati possano indicare
la via da seguire;
11.
È ANCHE SENSIBILE alle specifiche zone che potrebbero richiedere approcci di gestione
specifici nell'attuazione di un approccio di rendimento massimo sostenibile,
12.
INCORAGGIA la Commissione a cooperare attivamente nell'ambito della Comunità e con
paesi terzi e partner in organizzazioni di pesca multilaterali e in altri tipi di organizzazioni,
inclusi il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) ed altre
organizzazioni scientifiche, nel passaggio a una politica orientata al rendimento massimo
sostenibile."
Tonno rosso -Piano di ricostituzione
Il Consiglio ha adottato il regolamento che istituisce un piano pluriennale di ricostituzione del tonno
rosso (Thunnus thynnus) per un periodo quindicennale (15688/07). Il piano recepisce nel diritto
comunitario gli obblighi assunti a livello internazionale dalla Comunità, parte contraente della
Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT).
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IT
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Le principali misure previste dal piano sono le seguenti:
–
l'introduzione di controlli basati su un piano di pesca annuale, che sarà presentato da
ciascuno Stato membro interessato, che individui tra l'altro le navi di dimensioni superiori
a 24 metri che praticano la pesca del tonno rosso e che specifichi i contingenti individuali
ad esse assegnati. Gli Stati membri il cui contingente nazionale è inferiore al 5% del TAC
comunitario possono presentare, in alternativa, un metodo specifico per conseguire gli
stessi controlli (articolo 4);
–
misure tecniche (restrizioni stagionali delle attività di pesca per i grandi pescherecci con
palangari pelagici di lunghezza superiore a 24 m, per la pesca con il cianciolo, per le
tonniere con lenze a canna e per i pescherecci da traino pelagici);
–
il divieto di utilizzare aeroplani o elicotteri per la ricerca del tonno rosso;
–
il peso minimo o la taglia minima è di 30 kg o 115 cm (deroghe possibili fino a 8 kg o
75 cm per il tonno rosso catturato nell'Oceano Atlantico da tonniere con lenze a canna,
imbarcazioni con lenze trainate e pescherecci da traino pelagici, a determinate condizioni,
e per il tonno rosso catturato nel Mare Adriatico a fini d'allevamento);.
–
la pesca ricreativa è limitata alla cattura di un esemplare di tonno rosso per uscita in mare;.
–
è vietata la commercializzazione di tonno rosso catturato nell'ambito della pesca ricreativa
o della pesca sportiva , salvo per fini caritativi;
–
la designazione di porti per lo sbarco del tonno rosso;
–
il divieto di trasbordo, eccetto per le grandi tonniere con palangari;
–
la registrazione e il rilascio dei permessi o delle licenze di pesca alle navi da pesca in base
alla bandiera nazionale e per le tonnare.
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UNIONE DOGANALE
Contingenti tariffari per taluni prodotti agricoli e industriali
Il Consiglio ha adottato il REGOLAMENTO recante modifica del regolamento n. 2505/96 recante
apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti
agricoli e industriali (15418/07).
Contingenti tariffari per taluni prodotti agricoli, industriali e della pesca
Il Consiglio ha adottato il regolamento recante modifica del regolamento n. 1255/96 recante
sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti
industriali, agricoli e della pesca (15419/07).
QUESTIONI ISTITUZIONALI
Partiti politici nel Parlamento europeo - Finanziamento
Il Consiglio ha adottato un regolamento inteso a migliorare le disposizioni relative al finanziamento
del partiti politici nel Parlamento europeo (3688/07).
Il regolamento è inteso soprattutto a potenziare le capacità di programmazione finanziaria a lungo
termine dei partiti politici nel Parlamento europeo e ad agevolare la diversificazione delle risorse
finanziarie.
Il nuovo regolamento, che entrerà in vigore il 1º gennaio 2008 e sostituirà l'attuale sistema del 2003,
mira a offrire una migliore flessibilità ai partiti politici in previsione delle prossime elezioni del
Parlamento europeo che si svolgeranno nel giugno 2009.
A tale effetto il Consiglio ha inoltre adottato un regolamento recante modifica del regolamento
finanziario applicabile al bilancio generale dell'Unione europea per adattarlo alle nuove disposizioni
suddette.
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SALUTE
Indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari - Tutela dei consumatori
Il Consiglio ha adottato il regolamento che modifica il regolamento n. 1924/2006 relativo alle
indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari per adattarlo alle nuove
disposizioni della procedura di regolamentazione con controllo (procedura di comitato) (3628/07).
La nuova procedura di comitato relativa alle competenze di esecuzione conferite alla Commissione
è volta a semplificare e a rendere più trasparente la normativa comunitaria.
Aggiunta di vitamine e minerali agli alimenti - Tutela dei consumatori
Il Consiglio ha adottato il regolamento che modifica il regolamento n. 1925/2006 concernente
l’aggiunta di vitamine e minerali nonché di alcune altre sostanze agli alimenti per adattarlo alle
nuove disposizioni della procedura di regolamentazione con controllo (procedura di comitato)
(3629/07).
AMBIENTE
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento
Il Consiglio ha adottato la direttiva sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento
(versione codificata) (PE-CONS 3652/07).
La direttiva codifica ed abroga la direttiva 96/61/CE sostituendo i vari atti in essa contenuti
raggruppandoli e apportandovi unicamente le modifiche richieste dall'operazione di codificazione
stessa.
16373/1/07 REV 1 (Presse 294)
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IT
17.-19.XII.2007
ENERGIA
Programma Energy Star
Il Consiglio ha adottato il regolamento che stabilisce le norme del programma comunitario di
etichettatura relativa ad un uso efficiente dell’energia per le apparecchiature per ufficio (Programma
Energy Star) (PE-CONS 3646/07).
Il regolamento mira a rifondere, e pertanto a chiarire, le disposizioni comunitarie esistenti
riguardanti un programma di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell’energia per le
apparecchiature per ufficio. Il nuovo regolamento sostituirà ed abrogherà il regolamento (CE) n.
2422/2001 e contribuirà così a rendere la normativa comunitaria più accessibile e trasparente.
Il programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell’energia per le
apparecchiature per ufficio è uno strumento consolidato che svolge una funzione importante nel
miglioramento dell’efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio proteggendo perciò sia gli
interessi ambientali sia gli interessi dei consumatori. Il programma contribuisce anche al corretto
funzionamento del mercato interno coordinando le iniziative nazionali in materia di uso efficiente
dell'energia per ridurre al minimo l’impatto negativo sull’industria e sugli scambi.
Mercato dell'energia elettrica - applicazione di talune disposizioni all'Estonia
Il Consiglio ha adottato la direttiva recante modifica della direttiva 2003/54/CE per quanto riguarda
l'applicazione di talune disposizioni all'Estonia (PE-CONS 3687/07).
La direttiva mira a concedere all'Estonia una deroga temporanea all'applicazione di talune
disposizioni della direttiva 2003/54/CE fino al 31 dicembre 2012. La deroga era già stata concessa
nel 2004, ma l'atto che sanciva la decisione è stato annullato dalla Corte di giustizia per un errore
nella scelta della base giuridica. La presente direttiva rettifica la situazione confermando la deroga
concessa all'Estonia, fondata sulla base giuridica corretta.
16373/1/07 REV 1 (Presse 294)
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17.-19.XII.2007
PROCEDURA SCRITTA
Capo Verde - adesione all'OMC
Il 14 dicembre il Consiglio ha adottato secondo la procedura scritta la decisione relativa alla
posizione che la Comunità esprimerà in seno al consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del
commercio a favore dell'adesione del Capo Verde all'OMC.
16373/1/07 REV 1 (Presse 294)
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