COMUNI DELLA COMUNITA’
MONTANA DEL CATRIA E NERONE
Imposta Municipale Propria
ANNO 2013
Art.13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201
(convertito con Legge 22 dicembre 2011 n. 214)
Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23
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PRINCIPALI NOVITA’
2013
INDICAZIONI GENERALI
NON E’ DOVUTO il versamento della PRIMA RATA IMU
SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER
A.
ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (nei limiti di legge), esclusi i fabbricati classificati nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9
B.
UNITÀ IMMOBILIARI APPARTENENTI ALLE COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETÀ INDIVISA, adibite ad
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché ALLOGGI REGOLARMENTE
ASSEGNATI DAGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale
pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616
C.
TERRENI AGRICOLI E FABBRICATI RURALI di cui all’art.13, commi 4,5 e 8, del decreto legge 6 dicembre
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PRINCIPALI NOVITA’
2013
“Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità
immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono
anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la
residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale
e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile”
TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI
- 1° rata di ACCONTO entro 17 Giugno 2013, pari al 50% dell’imposta dovuta sulla base delle
ALIQUOTE 2012 riportate nella tabella seguente
-2° rata SALDO/CONGUAGLIO entro 16 Dicembre 2013, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero
anno 2013, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel
sito sotto indicato alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta
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SCADENZE VERSAMENTO
IMU 2013
ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE, ALLOGGI COOPERATIVE
EDILIZIE, EX IACP, TERRENI AGRICOLI E FABBRICATI RURALI
VERSAMENTO IN 2 RATE
N.B. NON E’ DOVUTO IL VERSAMENTO DELLA
PRIMA RATA PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE E
PERTINENZE NEI LIMITI DI LEGGE, ALLOGGI
COOPERATIVE EDILIZIE, EX IACP, TERRENI
AGRICOLI E FABBRICATI RURALI
- prima rata “1/2” entro 17 giugno
-(RATA NON DOVUTA)
-seconda rata a saldo/conguaglio entro 16
dicembre
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SCADENZE VERSAMENTO
IMU 2013
ALTRI IMMOBILI ed AREE FABBRICABILI
DA VERSARE SEMPRE
“NON E’ PREVISTA NESSUNA SOSPENSIONE”
- prima rata “1/2” su aliquote 2012
entro 17 giugno
VERSAMENTO IN 2 RATE
- seconda rata a conguaglio entro 16
dicembre
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COME CALCOLARE L’IMU
Programma di calcolo
http://servizi.cmcatrianerone.pu.it/canale.asp?id=594
RENDITA CATASTALE
Prendere la Rendita
Catastale riportata nella
Visura Catastale
Aggiornata
esempio :
R.C. € 500
RIVALUTAZIONE DEL 5%
Rivalutare la rendita catastale
del 5 %
esempio : R.C. € 500
calcolo da effettuare
(500x5/100)+500 = 525
BASE IMPONIBILE
CALCOLO IMU
La base imponibile si calcola
moltiplicando la rendita catastale
rivalutata per i moltiplicatori sotto
indicati
calcolo da effettuare
525 x 160 = 84.000
Il calcolo IMU si effettua
moltiplicando la Base
Imponibile per l’Aliquota IMU
Esempio : Aliquota 0,76 per
cento
calcolo da effettuare
84.000 x 0,0076 = 638,40
IMU dovuta € 638,40
(l’IMU dovuta va poi divisa in
quota stato e quota comune,
come da codici F24 riportati in
seguito)
MOLTIPLICATORI
Gruppo A (escluso A/10) e cat.
C/2 – C/6 – C/7
X 160
Gruppo B e cat. C/3 –
C/4 – C/5
X 140
Cat.
A/10
X 80
Cat. C/1
Gruppo
D
escluso
D/5
Cat. D/5
X 55
X 65
X 80
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COME VERSARE L’IMU PER ABITAZIONE
PRINCIPALE E PERTINENZE, ALLOGGI
COOPERATIVE EDILIZIE, EX IACP, TERRENI
AGRICOLI E FABBRICATI RURALI
- rata di ACCONTO entro 17 Giugno 2013, pari al 50% dell’imposta dovuta sulla
base delle ALIQUOTE 2012 riportate nella tabella seguente
(RATA NON DOVUTA)
- rata SALDO/CONGUAGLIO entro 16 Dicembre 2013, a saldo dell'imposta
dovuta per l'intero anno 2013, con eventuale conguaglio sulla prima rata
versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito sotto indicato alla data del 28
ottobre di ciascun anno di imposta
CONSULTA LE ALIQUOTE
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http://www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/imu2012/s
COME VERSARE L’IMU PER
TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI
- 1° rata di ACCONTO entro 17 Giugno 2013, pari al 50% dell’imposta dovuta
sulla base delle ALIQUOTE 2012 riportate nella tabella seguente
- 2° rata SALDO/CONGUAGLIO entro 16 Dicembre 2013, a saldo dell'imposta
dovuta per l'intero anno 2013, con eventuale conguaglio sulla prima rata
versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito sotto indicato alla data del 28
ottobre di ciascun anno di imposta
CONSULTA LE ALIQUOTE
http://www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/imu2012/s
celtaanno.htm
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ALIQUOTE E DETRAZIONI
IMU 2013
Comune
Aliquota di
Base
Aliquota
Abitazione
Principale e
Pertinenze
Detrazione di
Base per
Abitazione
Principale e
Pertinenze
Maggiorazione
della detrazione di
base per figli di età
non superiore a
ventisei anni
(limite di
applicazione il
compimento del
26° anno di età)
ACQUALAGNA
0,90%
0,50%
€ 200
€ 50
APECCHIO
0,96%
0,50%
€ 200
€ 50
CAGLI
0,90%
0,50%
€ 200
€ 50
CANTIANO
0,86%
0,50%
€ 200
€ 50
FRONTONE
0,96%
0,50%
€ 200
€ 50
PIOBBICO
0,96%
0,40%
€ 200
€ 50
SERRA SANT’ABBONDIO
0,96%
0,50%
€ 200
€ 50
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CODICI TRIBUTO DEI COMUNI
PER IL VERSAMENTO
CODICE COMUNE/ CODICE ENTE
COMUNE
CODICE COMUNE F24
ACQUALAGNA
A035
APECCHIO
A327
CAGLI
B352
CANTIANO
B636
FRONTONE
D808
PIOBBICO
G682
SERRA SANT'ABBONDIO
I654
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CODICI TRIBUTO
PER IL VERSAMENTO
CODICI IMU PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA CON F24
CODICE TRIBUTO
DESCRIZIONE
COMUNE
STATO
IMU - imposta municipale propria su abitazione
principale e relative pertinenze - articolo 13, c. 7.
D.L.201/2011
3912
-
IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali
ad uso strumentale (NON in categoria D/10)
3913
-
IMU - imposta municipale propria per terreni
3914
-
IMU - imposta municipale propria per le aree
fabbricabili
3916
-
IMU - imposta municipale propria per gli altri
fabbricati
3918
-
IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad
uso produttivo classificati nel gruppo catastale D
3930
3925
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PRINCIPALI NOVITA’
2013
1)
per l’anno 2013 NON E’ DOVUTA LA PRIMA RATA “ESCLUSIVAMENTE” PER LE SEGUENTI CATEGORIE DI
IMMOBILI :
A.
ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (nei limiti di legge), esclusi i fabbricati classificati nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9
B.
UNITÀ IMMOBILIARI APPARTENENTI ALLE COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETÀ INDIVISA, adibite ad
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché ALLOGGI REGOLARMENTE
ASSEGNATI DAGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale
pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616
C.
TERRENI AGRICOLI E FABBRICATI RURALI di cui all’art.13, commi 4,5 e 8, del decreto legge 6 dicembre
2011, n.201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 e successive modificazioni
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PRINCIPALI NOVITA’
2013
2) PER L’ANNO 2013 NON È DOVUTA LA SECONDA RATA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, RELATIVA AI
FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA,
FINTANTO CHE PERMANGA TALE DESTINAZIONE E NON SIANO IN OGNI CASO
LOCATI.
3) Ai fini dell’applicazione della disciplina in materia di IMU, LE UNITÀ IMMOBILIARI
APPARTENENTI ALLE COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETÀ INDIVISA, ADIBITE AD
ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE DEI SOCI ASSEGNATARI, SONO
EQUIPARATE ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE.
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(l’agevolazione è applicabile a partire dalla rata di Saldo IMU 2013 “scadenza
PRINCIPALI NOVITA’
2013
4) Non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica
ai fini dell’applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l’abitazione
principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel
catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso
in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate
e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze
di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del
decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla
carriera prefettizia.
(l’agevolazione è applicabile a partire dalla rata di Saldo IMU 2013 “scadenza
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16/12/2013”, come risultante da relazione tecnica al DL n.102/2013)
PRINCIPALI NOVITA’
2013
5) l’imposta su tutti gli immobili e’ interamente versata al comune, con la
sola esclusione degli immobili censiti nel gruppo catastale “D” (immobili
produttivi).
6) per gli immobili del gruppo catastale “D” (immobili produttivi) :
a) la quota fissa dello 0,76% è riservata e versata a favore dello stato con
codice tributo 3925
b) l’eventuale aumento sino ad un massimo di un ulteriore 0,30% (a
discrezione del comune), quale quota variabile, è versata a favore del
comune, con codice tributo 3930
7) gli immobili in categoria D/10 (immobili produttivi e strumentali agricoli)
passano di intera competenza statale, con codice tributo 3925 (altri
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PRINCIPALI NOVITA’
2013
8) moltiplicatori redite catastali:
d. 65 (dal 1 gennaio 2013) per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D
(categorie speciali a fine produttivo o terziario), ad eccezione dei fabbricati
classificati nella categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio ed
assicurazione);
9) I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno
dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o
sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
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PRINCIPALI NOVITA’
2013
10) (MODIFICA IN SEDE DI CONVERSIONE DL 35/2013) Il versamento della
prima rata, di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo
2011, n.23 (Art. 9, comma 3 D Lgs 23/2011. I soggetti passivi effettuano il
versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di
pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta
in ogni caso nella facolta' del contribuente provvedere al versamento
dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da
corrispondere entro il 16 giugno.), è eseguito sulla base dell'aliquota e delle
detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente
PER CONSULTARE LE ALIQUOTE
http://www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/imu2012/s
17
celtaanno.htm
PRINCIPALI NOVITA’
2013
11) (MODIFICA IN SEDE DI CONVERSIONE DL 35/2013) Il versamento della seconda rata di cui
all'articolo 9 (Art. 9, comma 3 D Lgs 23/2011. I soggetti passivi effettuano il versamento
dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima
il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facolta' del contribuente
provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da
corrispondere entro il 16 giugno.), è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con
eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla
data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di
cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno.
Per l’anno 2013, in deroga a quanto previsto dall’articolo 13, comma 13- bis, del decreto-legge
n.201 del 2011, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni dell’IMU,
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nonché i regolamenti dell’imposta, acquistino efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione
PRINCIPALI NOVITA’
2013
Rimane comunque ferma la disposizione, contenuta nel medesimo articolo 13, comma 13-bis,
secondo cui tali provvedimenti sono inviati, esclusivamente per via telematica, per l’inserimento
nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Inoltre, i comuni sono comunque tenuti
a inserire, nella suddetta sezione del Portale, gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le
indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze,
sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).
PER CONSULTARE LE ALIQUOTE
http://www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/imu2012/sceltaanno.htm
12) In caso di mancata pubblicazione nei termini sopra indicati, si applicano gli atti adottati per
l’anno precedente, qualora pubblicati sul sito
http://www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/imu2012/sceltaanno.htm
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PER ULTERIORI
INFORMAZIONI
LUCIO GUERRA
SERVIZI ASSOCIATI – COMUNITA’ MONTANA DEL CATRIA E NERONE
TEL. 0721/787068 – MAIL [email protected] – WEB http://servizi.cmcatrianerone.pu.it
- VISITARE IL SITO WEB :
http://servizi.cmcatrianerone.pu.it/canale.asp?id=457
INFORMATIVA E RECAPITI
- http://servizi.cmcatrianerone.pu.it/canale.asp?id=607
- CALCOLO IMU , CODICI TRIBUTO e MODELLO DI VERSAMENTO F/24 compilabile on-line
- http://servizi.cmcatrianerone.pu.it/canale.asp?id=594
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