Anno XXIX n.6 - giugno 2011 www.comune.borgo-san-lorenzo.fi.it www.lavoripubbliciborgosanlorenzo.it www.portalegiovanimugello.it Publiacqua info 800238238, guasti 800314314 - Publiambiente 800980800 - Asl10 055 84511 - Emergenza 118 - PM 055 8457086 Care cittadine, cari cittadini, questo numero di “Comune Notizie” è dedicato alla pubblicazione integrale del “Regolamento per la realizzazione di manufatti leggeri”. Rendiamo più semplice per tutti la possibilità di mettere un casotto o un ripostiglio per attrezzi nel giardino. Lo facciamo liberalizzando e regolarizzando, e insieme, stoppando la proliferazione di baracche o strutture fatiscenti, che il più delle volte sono fatte con bandoni, lamiere o parti plastiche e deturpano il paesaggio. Ci siamo dotati di un “Regolamento per la realizzazione di manufatti leggeri”, vale a dire di quelle costruzioni come casotti o depositi di attrezzi che servono alle aree pertinenziali delle abitazioni. Siamo il primo Comune ad averlo fatto in Mugello e tra i primi Comuni in Toscana. Ed è una piccola rivoluzione, certamente una risposta a un’esigenza diffusa e sentita dai cittadini; e un provvedimento che va a tutelare il paesaggio e il decoro della nostra città. Con un impegno bipartisan, il Consiglio comunale ha approvato questo regolamento che disciplina l’installazione e la sistemazione di piccoli manufatti (casotti) in aree pertinenziali di edifici, ad esempio orti e giardini, sia in zona urbana che agricola. Sono due le tipologie: strutture leggere in legno inferiori a 6 mq (casotti, ripostigli o depositi per attrezzi e ricoveri per animali), per le quali non è necessaria alcuna autorizzazione o è sufficiente una semplice comunicazione; e strutture leggere in legno non superiori a 16 mq, le “pertinenze”, per le quali è prevista l’autorizzazione con Dia (denuncia inizio attività). Pergolati, gazebo e arredi da giardino, anche barbecue, coperture retrattili e tende da sole retrattili, impianti tecnologici esterni per uso domestico (condizionatori e impianti di climatizzazioni, caldaie, parabole, antenne), staccionate in legno e recinzioni: questi sono definiti “interventi liberi” e non richiedono autorizzazione. Con una semplice comunicazione preventiva si può invece realizzare ricoveri per animali domestici o da cortile, coperture di pozzi e ripostigli per attrezzi realizzati in legno con finitura naturale, senza parti in muratura, semplicemente appoggiati o ancorati al suolo con altezza massima fino a 2,20 metri e superficie non superiore a 6 mq. E’ con la Dia (denuncia di inizio attività) all’Ufficio Tecnico che vengono adesso autorizzate le cosiddette “pertinenze” con strutture leggere, smontabili e che non comportano trasformazione permanente del suolo: “serre da giardino” e “box in legno per ricovero attrezzi da giardino” fino a 16 mq, “tettoie per ricovero autovetture” fino a 20 mq (altezza massima 2,70 metri). Che potranno essere coperte con pannelli solari. Abbiamo indicato un tempo di 180 giorni (6 mesi) per mettersi in regola, cioè per adattare, regolarizzare le strutture di “pertinenza” già realizzate o installate con la presentazione della Dia. Dopodiché saranno considerate a tutti gli effetti costruzioni abusive. Il Sindaco Giovanni Bettarini REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI MANUFATTI LEGGERI PREMESSA La installazione di arredi, piccoli manufatti a servizio di edifici, giardini o orti, e di una serie di manufatti non aventi carattere di nuova costruzione è già in parte disciplinata da strumenti legislativi e normativi vigenti, ed in particolare: il nuovo articolo 6 del D.P.R. n. 380/2001, risultante dalle modifiche introdotte dall’articolo 5 del D.L. n. 40/2010, coordinato con le modifiche introdotte dalla legge di conversione n. 73/2010, che ridefinisce il concetto di “attività edilizia libera”; l’art. 80 della L.R. 1/2005 – Attività edilizia libera, come risultante dalle modifiche introdotte dalla legge regionale di manutenzione n. 10/2011 in applicazione delle modifiche legislative di cui al punto precedente; il vigente Regolamento per l’occupazione di suolo pubblico, approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 19 del 15.03.2007, nel quale sono comprese diverse tipologie di interventi a carattere temporaneo, quali l’installazione di tende, dehors, installazioni per pubblico spettacolo, eventi e manifestazioni, arredi urbani etc. il vigente Regolamento Edilizio Comunale, approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 50 del 21/04/2009, in particolare l’art. 16 (Interventi non soggetti a Titolo abilitativo), l’art. 63 (volumi tecnici) nonché l’allegato “B”, che regola la installazione di manufatti a servizio dell’attività agricola anche di tipo amatoriale, oltre un limite di 1.000 mq. di area di pertinenza; il vigente Regolamento per la Pubblicità, approvato con Deliberazione Giunta Comunale n. 63 del 1/04/1998, comprendente insegne, cartelli ed altre forme pubblicitarie. Per riassumere in un unico testo, ed articolare in modo più chiaro le tipologie ed i limiti degli interventi già disciplinati dalle suddette disposizioni, ovvero per introdurre nuove specifiche è stato predisposto il presente regolamento. Il Titolo I° INTERVENTI LIBERI riunisce tutti gli interventi o manufatti che, in ragione della sostanziale non incidenza sulle risorse essenziali del territorio, non necessitano di alcun titolo abilitativo rilasciato dall’Amministrazione Comunale. Tale tipologia si suddivide in due categorie: interventi che non neces- sitano di alcun adempimento, ed interventi soggetti alla comunicazione preventiva ai sensi dell’art. 80, comma 2, lettera d) della L.R. 1/2005. Il Titolo II° PERTINENZE elenca ulteriori interventi edilizi minori, per la realizzazione di modesti manufatti riconducibili al concetto di “pertinenza”, sia di abi- TITOLO I° INTERVENTI LIBERI Opere, interventi e manufatti privi di rilevanza urbanistico-edilizia 1. Sono le opere, gli interventi e i manufatti privi di rilevanza urbanistico-edilizia, in quanto non incidenti in modo significativo o permanente sulle risorse del territorio, per i loro obiettivi caratteri di precarietà costruttiva e facile amovibilità, ovvero in ragione della temporaneità di installazione. 2. Per la realizzazione di tali opere non è richiesto alcun titolo abilitativo. In alcuni casi è richiesta la comunicazione preventiva di cui all’art. 80, comma 2, lettera d) della L.R. 1/2005. 3. E’ comunque prescritto: a) il rispetto delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, per le opere, interventi e manufatti da realizzarsi o installarsi in aree soggette a tutela paesaggistica; b) Il rispetto delle prescrizioni di sicurezza dell’art. 96 lettera f) del R.D. 523/1904 in materia di “fabbriche”, vietate entro 10 m dalle arginature; c) il previo conseguimento degli eventuali nulla-osta o atti di assenso comunque denominati, eventualmente prescritti da discipline di settore per la realizzazione o l’installazione delle opere, interventi e manufatti di cui al presente articolo. 4. Rientrano nel presente articolo, e non sono soggetti ad alcuna comunicazione, fermo restando il rispetto delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale, le seguenti tipologie: a) gli interventi di manutenzione ordinaria; b) gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio; c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato; d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici tazioni che di piccoli appezzamenti di terreno agricolo, soggetti alla presentazione di una attestazione di conformità (D.I.A.) ma non assoggettati al rispetto dei parametri imposti per le costruzioni dal Piano Regolatore Generale e dal Regolamento Edilizio. Il Titolo III° TEMPORANEI regolamenta la installazione di manufatti volti agrari, a condizione che non incidano su sistemazioni storiche dei terreni realizzate ai fini delle pratiche colturali agricole oppure della difesa del suolo; e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola; f) i pergolati, limitatamente alle strutture leggere a sviluppo lineare, variamente configurate, costituenti il supporto di vegetazione rampicante o di altri elementi aventi esclusiva funzione ombreggiante, comunque non suscettibili di offrire riparo dalle precipitazioni atmosferiche; g) i gazebo da giardino, limitatamente alle strutture leggere in legno o metallo contraddistinte da facile amovibilità e reversibilità, prive di chiusure laterali, di coperture realizzate con materiali rigidi e durevoli nonché di pavimentazioni continue o altre opere murarie, destinate ad uso stagionale e atte a ombreggiare spazi di soggiorno temporaneo all’aperto; h) gli arredi da giardino di piccole dimensioni e contraddistinti da facile amovibilità e reversibilità, quali barbecue prefabbricati semplicemente appoggiati al suolo, fontanelle, sculture e installazioni ornamentali in genere, fioriere, voliere e simili; i) le coperture retrattili a servizio delle attività produttive, mantenute stabilmente in posizione chiusa ed utilizzate in posizione aperta per il solo tempo necessario all’effettuazione di operazioni di carico e scarico merci; j) i pozzi per approvvigionamento idrico autonomo, limitatamente alle opere di perforazione del terreno e di captazione da falda, escluse le eventuali opere in muratura in soprasuolo; k) le insegne di esercizio di attività commerciali, produttive, turistico-ricettive, pubblici esercizi e simili, escluse le eventuali strutture di sostegno aventi autonoma rilevanza urbanistico-edilizia nonché le eventuali opere in muratura necessarie per l’installazione; l) i cartelloni pubblicitari, i segnali e cartelli indicatori di attività private, nonché gli altri mezzi pubblicitari consimili, escluse le eventuali strutture di sostegno aventi autonoma rilevanza urbanistico-edilizia nonché le eventuali opere in muratura necessarie per l’installazione; m) l’installazione di impianti tecnologici esterni per uso domestico autonomo, a soddisfare esigenze meramente temporanee, sia su suolo pubblico che privato. Il Titolo IV° NORME TRANSITORIE prevede un periodo di tempo entro il quale è consentito provvedere alla regolarizzazione di eventuali manufatti già realizzati, e che siano conformi alle disposizioni del presente Regolamento. n) o) p) q) r) s) t) u) v) quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne e simili, escluse le eventuali opere in muratura necessarie per l’installazione; le parabole satellitari condominiali e gli impianti esterni centralizzati di climatizzazione, escluse le eventuali opere in muratura necessarie per l’installazione; la collocazione di ulteriori apparecchi per telefonia mobile su pali o altri sostegni preesistenti aventi la stessa finalità, fatte salve le verifiche di legge in materia di emissioni elettromagnetiche; le tende da sole retrattili collocate sulle facciate degli edifici, purché prive di montanti verticali di sostegno; l’installazione di serramenti esterni quali persiane, inferriate, serrande e simili; le staccionate in legno e le recinzioni realizzate in rete a maglia sciolta e pali in legno o metallo semplicemente infissi al suolo senza opere murarie, ove non assoggettate a denuncia di inizio dell’attività dalla disciplina comunale; le opere funerarie collocate all’interno delle aree cimiteriali, quali lapidi, cippi, elementi scultorei, monumenti funebri; gli elementi amovibili volti a limitare o regolare l’accessibilità carrabile o pedonale a spazi di proprietà privata, quali sbarre, paracarri, fioriere, separatori, dissuasori e simili; l’installazione di espositori, bacheche, supporti informativi e simili, nonché di apparecchi per servizi bancomat o per vendita automatizzata; i manufatti pertinenziali per finalità di interesse sociale, didattico o per usi di pubblica utilità. 5. Rientrano nel presente articolo, e sono soggetti alla comunicazione preventiva ai sensi dell’art. 80, comma 2, della L.R. 1/2005, le seguenti tipologie: a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 79, comma 2, lettera b), della L.R. 1/2005 ivi compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, nonché le opere e le modifiche necessarie per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari, non comportino modifiche della destinazione d’uso né aumento del numero delle medesime; b) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni pertinenziali, anche per aree di sosta, nel rispetto delle disposizioni regionali e comunali in materia di contenimento dell’impermeabilizzazione del suolo, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque a fini irrigui, volumi tecnici interrati e locali tombati consimili; c) i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al Decreto del Ministro per i lavori pubblici del 2 aprile 1968, n. 1444, come disciplinati dall’articolo 17 della legge 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia); d) le aree ludiche senza fini di lucro, quali sistemazioni di spazi esterni per il gioco e il tempo libero attraverso l’installazione di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie, e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici. Sono considerati elementi di arredo i piccoli manufatti con funzioni accessorie non destinati alla permanenza di persone, collocati nelle aree di pertinenza degli edifici, quali ricoveri per animali domestici o da cortile, ripostigli per attrezzi, coperture di pozzi e simili, purché realizzati in legno con finitura naturale, senza parti in muratura, semplicemente appoggiati o ancorati al suolo, ed aventi altezza massima (Hmax) inferiore a ml 2,20 e superficie utile non superiore a mq 6,00; tali manufatti potranno essere realizzati nel numero massimo di due per ciascuna unità immobiliare di pertinenza. TITOLO II° PERTINENZE Manufatti pertinenziali soggetti a D.I.A. 1. Sono i manufatti che esulano dai limiti di cui alla Parte I, la cui realizzazione è soggetta alla presentazione di Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.), ai sensi dell’art. 79 della L.R. 1/2005; in quanto pertinenza di unità immobiliari esistenti, essi non sono soggetti al rispetto dei parametri urbanistici stabiliti dal vigente strumento urbanistico purchè rispettino i seguenti limiti: a) ai sensi dell’art. 3, lettera e) p.to e.6) del D.P.R. 380/2001, il volume complessivo dei manufatti pertinenziali con consistenza volumetrica, di cui al presente articolo, deve essere non superiore al 20% della cubatura del fabbricato principale di cui vanno a costituire pertinenza; b) quando le pertinenze sono previste su corti comuni condominiali, la percentuale di cui sopra dovrà essere riferita all’intero edificio e ogni intervento dovrà avere il nulla osta di tutti i condomini; c) potrà essere installato un manufatto per ciascuna tipologia e per ogni unità immobiliare di pertinenza, purchè il vo- d) e) f) g) h) i) j) lume complessivo realizzato rientri nel 20% sopra specificato; in alternativa a quanto al comma precedente potranno essere installati due manufatti distinti per ciascuna tipologia, di superficie utile complessiva non superiore alla massima ammessa per ciascuna tipologia; i manufatti non potranno essere ceduti separatamente dalla cosa principale, a cui sono connessi da vincolo di pertinenzialità; nel caso di pertinenze di edifici principali, dovranno avere propria individualità fisica e propria conformazione strutturale. Non dovranno pertanto essere parte integrante o costitutiva del fabbricato principale o di altro fabbricato; la consistenza in termini di superficie e volume della pertinenza dovrà comunque essere minima e proporzionata rispetto all’edificio principale; ferme restando le caratteristiche di seguito specificate per ogni singola tipologia, le pertinenze dovranno comunque avere struttura leggera prefabbricata, rimovibile per smontaggio e non per demolizione; non dovranno in alcun modo comportare trasformazione in via permanente del suolo inedificato; non potranno essere installati nel raggio di 5,00 ml. da finestre di altra proprietà se il proprietario dell’unità immobiliare ove è situata la finestra stessa non ne autorizza espressamente la realizzazione. 2) I manufatti con caratteristiche e consistenza non conformi a quelle descritte nel presente Regolamento, non rientranti quindi nella fattispecie edilizia di “pertinenza”, sono considerati “interventi di nuova costruzione”, soggetti al rispetto della relativa normativa ed al regime del Permesso di Costruire. 3) E’ comunque prescritto: a) il rispetto delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, per le opere, interventi e manufatti da realizzarsi o installarsi in aree soggette a tutela paesaggistica; b) il rispetto delle prescrizioni di sicurezza dell’art. 96 lettera f) del R.D. 523/1904 in materia di “fabbriche”, vietate entro 10 m dalle arginature; c) il previo conseguimento degli eventuali nulla-osta o atti di assenso comunque denominati, eventualmente prescritti da discipline di settore per la realizzazione o l’installazione delle opere, interventi e manufatti di cui al presente articolo; d) sono comunque fatti salvi i diritti di terzi, normati dal Codice Civile e disposizioni derivate. 4) Gli interventi pertinenziali dovranno essere realizzati in maniera tale da non pregiudicare il decoro del bene principale, di cui vanno a costituire pertinenza e dovranno essere coerenti con le sue caratteristiche estetiche e tipologiche. Dovrà inoltre essere garantito il corretto inserimento in rapporto ai valori visuali e di tutela paesaggistica. 5) Negli interventi in condominio (sia nelle parti comuni che in quelle private), i manufatti dovranno essere omogenei fra loro nelle caratteristiche. Ciascun intervento successivo al primo dovrà conformarsi a quello già realizzato. Pertanto nella D.I.A. dovrà essere specificato se l’intervento in oggetto è il primo di quel tipo nel fabbricato condominiale. 6) Per qualsiasi intervento che interessi in qualche modo le parti condominiali, la D.I.A. dovrà contenere anche il nulla osta dei condomini. 7) Rientrano nel presente Titolo le seguenti tipologie di manufatti: a) Serre da giardino Fermo restando il limite volumetrico di cui all’art. 1 del presente Titolo, sono da considerarsi pertinenze, soggette al regime della D.I.A., i piccoli manufatti amovibili al servizio di fabbricati e delle aree verdi e/o cortilive, quali piccole serre di ferro e vetro, in struttura leggera ed opere assimilabili, con le seguenti limitazioni: • superficie coperta max= 16 mq; • altezza max esterna= m 2,70; • l’installazione di tali manufatti dovrà avvenire preferibilmente nel retro degli immobili, o comunque in aree defilate rispetto agli spazi pubblici; • la struttura può inoltre essere coperta con pannelli solari, sia per impianti termici che fotovoltaici, disposti in aderenza ai montanti di copertura (modo retrofit), o integrati in essi (modo strutturale); • eventuali serbatoi di accumulo dovranno essere posizionati all’interno degli edifici, o comunque in collocazione non visibile. b) Box in legno per ricovero attrezzi da giardino Fermo restando il limite volumetrico di cui al punto 1 del presente Titolo, sono da considerarsi pertinenze, soggetti al regime della D.I.A., i manufatti posti in maniera isolata nel giardino delle abitazioni denominati “box in legno per ricovero attrezzi da giardino”. Dovranno comunque essere rispettate le seguenti prescrizioni: • superficie coperta max= 16 mq; • altezza max esterna= m 2,70; • l’installazione di tali manufatti dovrà avvenire preferibilmente nel retro degli immobili, o comunque in aree defilate rispetto agli spazi pubblici; • struttura leggera in legno, con colorazione naturale, rimovibile per smontaggio e non per demolizione; • pianta rettangolare o quadrata e copertura a falde inclinate; • la struttura può inoltre essere coperta con pannelli solari, sia per impianti termici che fotovoltaici, disposti in aderenza ai montanti di copertura (modo retrofit), o integrati in essi (modo strutturale); • eventuali serbatoi di accumulo dovranno essere posizionati all’interno degli edifici o comunque in collocazione non visibile. c) Tettoie per ricovero autovetture Fermo restando il limite volumetrico di cui all’art. 1 del presente Titolo, sono da considerarsi pertinenze, soggetti al regime della D.I.A., i manufatti posti in maniera isolata nel giardino delle abitazioni, denominati “tettoia per ricovero autovetture”. Dovranno comunque essere rispettate le seguenti prescrizioni: • superficie coperta max= 20 mq (per due posti auto); • altezza max esterna= m 2,70; • la struttura deve essere costituita da elementi leggeri fra loro assemblati, in modo da costituire un insieme di modeste dimensioni e rimovibili previo smontaggio e non per demolizione; • la struttura non può essere tamponata; può essere invece coperta con materiali leggeri di facile smontaggio; • la struttura può inoltre essere coperta con pannelli solari, sia per impianti termici che fotovoltaici, disposti in aderenza ai montanti di copertura (modo retrofit), o integrati in essi (modo strutturale); • eventuali serbatoi di accumulo dovranno essere posizionati all’interno degli edifici, o comunque in collocazione non visibile. 8) La realizzazione dei manufatti compresi nel presente Titolo comporterà la corresponsione dei diritti di segreteria nella misura prevista dalle vigenti disposizioni della Giunta Comunale. TITOLO III° TEMPORANEI Manufatti per esigenze temporanee 1. Sono i manufatti volti a soddisfare esigenze funzionali di natura temporanea: la temporaneità o precarietà del manufatto prescinde dalle sue caratteristiche costruttive o dal sistema di fissazione al suolo e discende unicamente dall’uso a cui è destinato; non è opera precaria la costruzione destinata a dare un’utilità prolungata nel tempo, indipendentemente dalla facilità della sua rimozione. 2. Le dimensioni dei manufatti dovranno essere quelle strettamente necessarie al soddisfacimento delle esigenze temporanee per le quali vengono installati; la loro localizzazione nell’area di sedime dovrà essere coordinata con le altre costruzioni esistenti e non dovrà in alcun caso costituire intralcio ad accessi carrabili, uscite di sicurezza o vie di fuga. c) d) 3. La loro installazione deve essere eseguita comunque in conformità alle normative di sicurezza e non devono inoltre causare alcun impedimento al traffico veicolare e pedonale. 4. I manufatti da installare per esigenze temporanee dovranno essere realizzati con semplici tipologie costruttive prefabbricate, da assemblare e con materiale leggero (legno, metallo, etc.) che presentino caratteristiche di effettiva e reale rimovibilità. 5. Le costruzioni per esigenze meramente temporanee, oggetto del presente Regolamento, che interessino aree di proprietà pubblica o soggette ad uso pubblico, sono subordinate ad apposita autorizzazione, da richiedersi da parte dei soggetti interessati, in base al vigente Regolamento per le Occupazioni di Suolo Pubblico. 6. Negli altri casi, invece, saranno considerate attività edilizia libera, analogamente a quanto compreso nel titolo I°, ai sensi dell’art. 80 comma 1 lettera a) della L.R. 1/2005. 7. Anche per i manufatti di cui al presente Titolo è fatto comunque obbligo di ottemperare alle prescrizioni di sicurezza dell’art. 96 lettera f) del R.D. 523/1904 in materia di “fabbriche”, vietate entro 10 m dalle arginature. 8. Rientrano in questo capitolo le seguenti tipologie di manufatti: a) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni; b) le installazioni stagionali poste a corredo di pubblici esercizi o attività turistico-ricettive, costituite da elementi facilmente amovibili quali pedane, paratie laterali frangivento, tende ombreggianti o altri elementi non rigidi di copertu- e) f) g) h) ra. Sono da ritenersi prive di rilevanza urbanistico-edilizia solo le installazioni aventi obiettivo carattere temporaneo, con durata non superiore a 180 giorni nell’anno solare, contraddistinte da facile amovibilità e reversibilità e comunque prive di tamponamenti esterni continui e di coperture realizzate con materiali rigidi e durevoli; l’occupazione temporanea di suolo privato, pubblico, o di uso pubblico, con strutture mobili, chioschi e simili, con durata non superiore a 180 giorni nell’anno solare; le strutture temporanee per manifestazioni, concerti, spettacoli viaggianti, eventi sportivi, fiere, sagre e simili, purché mantenute per il solo periodo di svolgimento della manifestazione, comunque non superiore 120 giorni, comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio delle strutture, con esclusione di qualsiasi intervento avente carattere permanente o durevole; le baracche ed altre strutture destinate al servizio di attività di cantiere; le strutture temporanee di supporto a prospezioni geognostiche o al monitoraggio ambientale; le serre temporanee e le serre con copertura stagionale con altezza inferiore ad un metro, non soggette a titolo abilitativo né ad obbligo di comunicazione al comune ai sensi delle vigenti norme regionali; le coperture pressostatiche stagionali per lo svolgimento di attività sportive o ricreative al coperto, purché mantenute in opera per periodi di tempo non superiori a 180 giorni nell’anno solare. TITOLO IV° NORME TRANSITORIE 1. Entro 180 giorni dall’entrata in vigore del presente Regolamento, coloro che abbiano senza titolo realizzato un manufatto avente caratteristiche dimensionali, costruttive ed estetiche compatibili con una delle tipologie comprese nel Titolo II° (Manufatti pertinenziali), potranno provvedere alla sua regolarizzazione presentando una D.I.A. che ne attesti la conformità, e provvedendo al pagamento dei diritti di segreteria nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni della Giunta Comunale, senza che ciò dia luogo al pagamento di alcuna sanzione. 2. Trascorso tale termine, gli eventuali manufatti già esistenti senza titolo saranno considerati alla stregua di costruzioni abusive ed assoggettati alle sanzioni di cui all’art. 135 della L.R. 1/2005. Per maggiori informazioni, dettagli e chiarimenti ci si può rivolgere all’Urp (Ufficio Relazioni col Pubblico), tel. 055 84966235, mail: [email protected] Direttore: Giovanni Bettarini • Direttore responsabile: Johnny Tagliaferri • Redazione: Ufficio Stampa - Piazza Dante, 2 - 50032 Borgo San Lorenzo [email protected].fi.it • [email protected].fi.it Registrazione al Tribunale di Firenze n. 3093 del 7/1/1983