Anno XXIX n.6 - giugno 2011
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Care cittadine, cari cittadini,
questo numero di “Comune Notizie” è dedicato alla pubblicazione integrale del “Regolamento per la realizzazione di manufatti leggeri”.
Rendiamo più semplice per tutti la possibilità di mettere un casotto o un ripostiglio per attrezzi
nel giardino. Lo facciamo liberalizzando e regolarizzando, e insieme, stoppando la proliferazione di baracche o strutture fatiscenti, che il più delle volte sono fatte con bandoni, lamiere o parti plastiche e deturpano il paesaggio.
Ci siamo dotati di un “Regolamento per la realizzazione di manufatti leggeri”, vale a dire di
quelle costruzioni come casotti o depositi di attrezzi che servono alle aree pertinenziali delle
abitazioni. Siamo il primo Comune ad averlo fatto in Mugello e tra i primi Comuni in Toscana. Ed è una piccola rivoluzione, certamente una risposta a un’esigenza diffusa
e sentita dai cittadini; e un provvedimento che va a tutelare il paesaggio e il
decoro della nostra città.
Con un impegno bipartisan, il Consiglio comunale ha approvato questo regolamento che disciplina l’installazione e la sistemazione di
piccoli manufatti (casotti) in aree pertinenziali di edifici, ad esempio orti e giardini, sia in zona urbana che agricola. Sono due le tipologie: strutture leggere in legno inferiori a 6 mq (casotti, ripostigli
o depositi per attrezzi e ricoveri per animali), per le quali non è necessaria alcuna autorizzazione o è sufficiente
una semplice comunicazione; e strutture leggere in legno non superiori a 16 mq, le “pertinenze”, per le quali è
prevista l’autorizzazione con Dia (denuncia inizio attività).
Pergolati, gazebo e arredi da giardino, anche barbecue, coperture retrattili e tende da sole retrattili, impianti
tecnologici esterni per uso domestico (condizionatori e impianti di climatizzazioni, caldaie, parabole, antenne),
staccionate in legno e recinzioni: questi sono definiti “interventi liberi” e non richiedono autorizzazione. Con
una semplice comunicazione preventiva si può invece realizzare ricoveri per animali domestici o da cortile, coperture di pozzi e ripostigli per attrezzi realizzati in legno con finitura naturale, senza parti in muratura, semplicemente appoggiati o ancorati al suolo con altezza massima fino a 2,20 metri e superficie non superiore a 6 mq.
E’ con la Dia (denuncia di inizio attività) all’Ufficio Tecnico che vengono adesso autorizzate le cosiddette “pertinenze” con strutture leggere, smontabili e che non comportano trasformazione permanente del suolo: “serre
da giardino” e “box in legno per ricovero attrezzi da giardino” fino a 16 mq, “tettoie per ricovero autovetture”
fino a 20 mq (altezza massima 2,70 metri). Che potranno essere coperte con pannelli solari.
Abbiamo indicato un tempo di 180 giorni (6 mesi) per mettersi in regola, cioè per adattare, regolarizzare le
strutture di “pertinenza” già realizzate o installate con la presentazione della Dia. Dopodiché saranno considerate a tutti gli effetti costruzioni abusive.
Il Sindaco
Giovanni Bettarini
REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI
MANUFATTI LEGGERI
PREMESSA
La installazione di arredi, piccoli manufatti a servizio di edifici, giardini o orti, e di una serie di manufatti non aventi carattere di nuova costruzione è già in parte disciplinata da strumenti
legislativi e normativi vigenti, ed in particolare:
il nuovo articolo 6 del D.P.R. n. 380/2001, risultante
dalle modifiche introdotte dall’articolo 5 del D.L. n.
40/2010, coordinato con le modifiche introdotte dalla
legge di conversione n. 73/2010, che ridefinisce il concetto di “attività edilizia libera”;
l’art. 80 della L.R. 1/2005 – Attività edilizia libera, come
risultante dalle modifiche introdotte dalla legge regionale di manutenzione n. 10/2011 in applicazione delle
modifiche legislative di cui al punto precedente;
il vigente Regolamento per l’occupazione di suolo pubblico, approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 19 del 15.03.2007, nel quale sono comprese diverse
tipologie di interventi a carattere temporaneo, quali
l’installazione di tende, dehors, installazioni per pubblico
spettacolo, eventi e manifestazioni, arredi urbani etc.
il vigente Regolamento Edilizio Comunale, approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 50 del 21/04/2009, in particolare l’art. 16 (Interventi non soggetti a Titolo abilitativo), l’art.
63 (volumi tecnici) nonché l’allegato “B”, che regola la installazione di manufatti a servizio dell’attività agricola anche di tipo
amatoriale, oltre un limite di 1.000 mq. di area di pertinenza;
il vigente Regolamento per la Pubblicità, approvato con Deliberazione Giunta Comunale n. 63 del 1/04/1998, comprendente
insegne, cartelli ed altre forme pubblicitarie.
Per riassumere in un unico testo, ed articolare in modo più chiaro le tipologie ed i limiti degli interventi già disciplinati dalle suddette disposizioni, ovvero per introdurre nuove specifiche è stato predisposto il
presente regolamento.
Il Titolo I°
INTERVENTI LIBERI
riunisce tutti gli interventi o manufatti che, in ragione della sostanziale
non incidenza sulle risorse essenziali del territorio, non necessitano di
alcun titolo abilitativo rilasciato dall’Amministrazione Comunale.
Tale tipologia si suddivide in due categorie: interventi che non neces-
sitano di alcun adempimento, ed interventi
soggetti alla comunicazione preventiva ai sensi dell’art. 80, comma 2, lettera d) della L.R.
1/2005.
Il Titolo II°
PERTINENZE
elenca ulteriori interventi edilizi minori, per
la realizzazione di modesti manufatti riconducibili al concetto di “pertinenza”, sia di abi-
TITOLO I°
INTERVENTI LIBERI
Opere, interventi e manufatti privi
di rilevanza urbanistico-edilizia
1. Sono le opere, gli interventi e i manufatti
privi di rilevanza urbanistico-edilizia, in
quanto non incidenti in modo significativo
o permanente sulle risorse del territorio,
per i loro obiettivi caratteri di precarietà
costruttiva e facile amovibilità, ovvero in
ragione della temporaneità di installazione.
2. Per la realizzazione di tali opere non è richiesto alcun titolo abilitativo. In alcuni casi
è richiesta la comunicazione preventiva di
cui all’art. 80, comma 2, lettera d) della L.R.
1/2005.
3. E’ comunque prescritto:
a) il rispetto delle disposizioni del Codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui
al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, per le
opere, interventi e manufatti da realizzarsi o installarsi in aree soggette a tutela paesaggistica;
b) Il rispetto delle prescrizioni di sicurezza
dell’art. 96 lettera f) del R.D. 523/1904
in materia di “fabbriche”, vietate entro
10 m dalle arginature;
c) il previo conseguimento degli eventuali
nulla-osta o atti di assenso comunque
denominati, eventualmente prescritti da
discipline di settore per la realizzazione
o l’installazione delle opere, interventi e
manufatti di cui al presente articolo.
4. Rientrano nel presente articolo, e non sono
soggetti ad alcuna comunicazione, fermo
restando il rispetto delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio
Comunale, le seguenti tipologie:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria;
b) gli interventi volti all’eliminazione di
barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di
ascensori esterni, ovvero di manufatti
che alterino la sagoma dell’edificio;
c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere
geognostico, ad esclusione di attività di
ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola
e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici
tazioni che di piccoli appezzamenti di terreno
agricolo, soggetti alla presentazione di una
attestazione di conformità (D.I.A.) ma non
assoggettati al rispetto dei parametri imposti
per le costruzioni dal Piano Regolatore Generale e dal Regolamento Edilizio.
Il Titolo III°
TEMPORANEI
regolamenta la installazione di manufatti volti
agrari, a condizione che non incidano
su sistemazioni storiche dei terreni realizzate ai fini delle pratiche colturali
agricole oppure della difesa del suolo;
e) le serre mobili stagionali, sprovviste di
strutture in muratura, funzionali allo
svolgimento dell’attività agricola;
f) i pergolati, limitatamente alle strutture
leggere a sviluppo lineare, variamente
configurate, costituenti il supporto di
vegetazione rampicante o di altri elementi aventi esclusiva funzione ombreggiante, comunque non suscettibili
di offrire riparo dalle precipitazioni atmosferiche;
g) i gazebo da giardino, limitatamente alle
strutture leggere in legno o metallo contraddistinte da facile amovibilità e reversibilità, prive di chiusure laterali, di
coperture realizzate con materiali rigidi
e durevoli nonché di pavimentazioni
continue o altre opere murarie, destinate ad uso stagionale e atte a ombreggiare spazi di soggiorno temporaneo
all’aperto;
h) gli arredi da giardino di piccole dimensioni e contraddistinti da facile amovibilità e reversibilità, quali barbecue prefabbricati semplicemente appoggiati al
suolo, fontanelle, sculture e installazioni ornamentali in genere, fioriere, voliere e simili;
i) le coperture retrattili a servizio delle
attività produttive, mantenute stabilmente in posizione chiusa ed utilizzate
in posizione aperta per il solo tempo necessario all’effettuazione di operazioni
di carico e scarico merci;
j) i pozzi per approvvigionamento idrico
autonomo, limitatamente alle opere di
perforazione del terreno e di captazione
da falda, escluse le eventuali opere in
muratura in soprasuolo;
k) le insegne di esercizio di attività commerciali, produttive, turistico-ricettive,
pubblici esercizi e simili, escluse le
eventuali strutture di sostegno aventi
autonoma rilevanza urbanistico-edilizia nonché le eventuali opere in muratura necessarie per l’installazione;
l) i cartelloni pubblicitari, i segnali e cartelli indicatori di attività private, nonché gli altri mezzi pubblicitari consimili, escluse le eventuali strutture di
sostegno aventi autonoma rilevanza
urbanistico-edilizia nonché le eventuali
opere in muratura necessarie per l’installazione;
m) l’installazione di impianti tecnologici
esterni per uso domestico autonomo,
a soddisfare esigenze meramente temporanee,
sia su suolo pubblico che privato.
Il Titolo IV°
NORME TRANSITORIE
prevede un periodo di tempo entro il quale è
consentito provvedere alla regolarizzazione di
eventuali manufatti già realizzati, e che siano
conformi alle disposizioni del presente Regolamento.
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne e simili, escluse le
eventuali opere in muratura necessarie
per l’installazione;
le parabole satellitari condominiali e gli
impianti esterni centralizzati di climatizzazione, escluse le eventuali opere in
muratura necessarie per l’installazione;
la collocazione di ulteriori apparecchi
per telefonia mobile su pali o altri sostegni preesistenti aventi la stessa finalità,
fatte salve le verifiche di legge in materia di emissioni elettromagnetiche;
le tende da sole retrattili collocate sulle facciate degli edifici, purché prive di
montanti verticali di sostegno;
l’installazione di serramenti esterni quali persiane, inferriate, serrande e simili;
le staccionate in legno e le recinzioni realizzate in rete a maglia sciolta e pali in
legno o metallo semplicemente infissi al
suolo senza opere murarie, ove non assoggettate a denuncia di inizio dell’attività dalla disciplina comunale;
le opere funerarie collocate all’interno
delle aree cimiteriali, quali lapidi, cippi,
elementi scultorei, monumenti funebri;
gli elementi amovibili volti a limitare o
regolare l’accessibilità carrabile o pedonale a spazi di proprietà privata, quali sbarre, paracarri, fioriere, separatori,
dissuasori e simili;
l’installazione di espositori, bacheche,
supporti informativi e simili, nonché di
apparecchi per servizi bancomat o per
vendita automatizzata;
i manufatti pertinenziali per finalità di
interesse sociale, didattico o per usi di
pubblica utilità.
5. Rientrano nel presente articolo, e sono
soggetti alla comunicazione preventiva
ai sensi dell’art. 80, comma 2, della L.R.
1/2005, le seguenti tipologie:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 79, comma 2, lettera b), della L.R. 1/2005 ivi compresa
l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, nonché le opere
e le modifiche necessarie per realizzare
ed integrare i servizi igienico sanitari e
tecnologici, sempre che non riguardino
le parti strutturali dell’edificio, non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari, non comportino
modifiche della destinazione d’uso né
aumento del numero delle medesime;
b) le opere di pavimentazione e di finitura
di spazi esterni pertinenziali, anche per
aree di sosta, nel rispetto delle disposizioni regionali e comunali in materia di
contenimento dell’impermeabilizzazione del suolo, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta
delle acque a fini irrigui, volumi tecnici
interrati e locali tombati consimili;
c) i pannelli solari, fotovoltaici e termici,
senza serbatoio di accumulo esterno,
a servizio degli edifici, da realizzare al
di fuori della zona A) di cui al Decreto
del Ministro per i lavori pubblici del 2
aprile 1968, n. 1444, come disciplinati
dall’articolo 17 della legge 24 febbraio
2005, n. 39 (Disposizioni in materia di
energia);
d) le aree ludiche senza fini di lucro, quali
sistemazioni di spazi esterni per il gioco
e il tempo libero attraverso l’installazione di manufatti semplicemente ancorati
al suolo senza opere murarie, e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali
degli edifici.
Sono considerati elementi di arredo i piccoli manufatti con funzioni accessorie non
destinati alla permanenza di persone, collocati nelle aree di pertinenza degli edifici, quali ricoveri per animali domestici o
da cortile, ripostigli per attrezzi, coperture
di pozzi e simili, purché realizzati in legno
con finitura naturale, senza parti in muratura, semplicemente appoggiati o ancorati
al suolo, ed aventi altezza massima (Hmax)
inferiore a ml 2,20 e superficie utile non superiore a mq 6,00; tali manufatti potranno
essere realizzati nel numero massimo di
due per ciascuna unità immobiliare di pertinenza.
TITOLO II°
PERTINENZE
Manufatti pertinenziali
soggetti a D.I.A.
1. Sono i manufatti che esulano dai limiti di
cui alla Parte I, la cui realizzazione è soggetta alla presentazione di Denuncia di
Inizio Attività (D.I.A.), ai sensi dell’art. 79
della L.R. 1/2005; in quanto pertinenza di
unità immobiliari esistenti, essi non sono
soggetti al rispetto dei parametri urbanistici stabiliti dal vigente strumento urbanistico purchè rispettino i seguenti limiti:
a) ai sensi dell’art. 3, lettera e) p.to e.6) del
D.P.R. 380/2001, il volume complessivo
dei manufatti pertinenziali con consistenza volumetrica, di cui al presente articolo, deve essere non superiore al 20%
della cubatura del fabbricato principale
di cui vanno a costituire pertinenza;
b) quando le pertinenze sono previste su
corti comuni condominiali, la percentuale di cui sopra dovrà essere riferita
all’intero edificio e ogni intervento dovrà avere il nulla osta di tutti i condomini; c) potrà essere installato un manufatto
per ciascuna tipologia e per ogni unità
immobiliare di pertinenza, purchè il vo-
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
lume complessivo realizzato rientri nel
20% sopra specificato;
in alternativa a quanto al comma precedente potranno essere installati due manufatti distinti per ciascuna tipologia, di
superficie utile complessiva non superiore alla massima ammessa per ciascuna tipologia;
i manufatti non potranno essere ceduti
separatamente dalla cosa principale, a
cui sono connessi da vincolo di pertinenzialità;
nel caso di pertinenze di edifici principali, dovranno avere propria individualità fisica e propria conformazione strutturale. Non dovranno pertanto essere
parte integrante o costitutiva del fabbricato principale o di altro fabbricato;
la consistenza in termini di superficie e
volume della pertinenza dovrà comunque essere minima e proporzionata rispetto all’edificio principale;
ferme restando le caratteristiche di seguito specificate per ogni singola tipologia, le pertinenze dovranno comunque
avere struttura leggera prefabbricata,
rimovibile per smontaggio e non per
demolizione;
non dovranno in alcun modo comportare trasformazione in via permanente del
suolo inedificato;
non potranno essere installati nel raggio
di 5,00 ml. da finestre di altra proprietà
se il proprietario dell’unità immobiliare
ove è situata la finestra stessa non ne autorizza espressamente la realizzazione.
2) I manufatti con caratteristiche e consistenza non conformi a quelle descritte nel presente Regolamento, non rientranti quindi
nella fattispecie edilizia di “pertinenza”,
sono considerati “interventi di nuova costruzione”, soggetti al rispetto della relativa normativa ed al regime del Permesso di
Costruire.
3) E’ comunque prescritto:
a) il rispetto delle disposizioni del Codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui
al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, per le
opere, interventi e manufatti da realizzarsi o installarsi in aree soggette a tutela paesaggistica;
b) il rispetto delle prescrizioni di sicurezza
dell’art. 96 lettera f) del R.D. 523/1904
in materia di “fabbriche”, vietate entro
10 m dalle arginature;
c) il previo conseguimento degli eventuali
nulla-osta o atti di assenso comunque
denominati, eventualmente prescritti da
discipline di settore per la realizzazione
o l’installazione delle opere, interventi e
manufatti di cui al presente articolo;
d) sono comunque fatti salvi i diritti di terzi, normati dal Codice Civile e disposizioni derivate.
4) Gli interventi pertinenziali dovranno essere realizzati in maniera tale da non pregiudicare il decoro del bene principale, di cui
vanno a costituire pertinenza e dovranno
essere coerenti con le sue caratteristiche
estetiche e tipologiche. Dovrà inoltre essere
garantito il corretto inserimento in rapporto
ai valori visuali e di tutela paesaggistica.
5) Negli interventi in condominio (sia nelle
parti comuni che in quelle private), i manufatti dovranno essere omogenei fra loro
nelle caratteristiche. Ciascun intervento
successivo al primo dovrà conformarsi a
quello già realizzato. Pertanto nella D.I.A.
dovrà essere specificato se l’intervento in
oggetto è il primo di quel tipo nel fabbricato
condominiale.
6) Per qualsiasi intervento che interessi in
qualche modo le parti condominiali, la
D.I.A. dovrà contenere anche il nulla osta
dei condomini.
7) Rientrano nel presente Titolo le seguenti tipologie di manufatti:
a) Serre da giardino
Fermo restando il limite volumetrico di
cui all’art. 1 del presente Titolo, sono
da considerarsi pertinenze, soggette al
regime della D.I.A., i piccoli manufatti
amovibili al servizio di fabbricati e delle aree verdi e/o cortilive, quali piccole
serre di ferro e vetro, in struttura leggera ed opere assimilabili, con le seguenti
limitazioni:
• superficie coperta max= 16 mq;
• altezza max esterna= m 2,70;
• l’installazione di tali manufatti
dovrà avvenire preferibilmente
nel retro degli immobili, o comunque in aree defilate rispetto
agli spazi pubblici;
• la struttura può inoltre essere coperta con pannelli solari, sia per
impianti termici che fotovoltaici,
disposti in aderenza ai montanti di copertura (modo retrofit), o
integrati in essi (modo strutturale);
• eventuali serbatoi di accumulo dovranno essere posizionati
all’interno degli edifici, o comunque in collocazione non visibile.
b) Box in legno per ricovero attrezzi da
giardino
Fermo restando il limite volumetrico di
cui al punto 1 del presente Titolo, sono
da considerarsi pertinenze, soggetti al
regime della D.I.A., i manufatti posti in
maniera isolata nel giardino delle abitazioni denominati “box in legno per ricovero attrezzi da giardino”.
Dovranno comunque essere rispettate
le seguenti prescrizioni:
• superficie coperta max= 16 mq;
• altezza max esterna= m 2,70;
• l’installazione di tali manufatti
dovrà avvenire preferibilmente
nel retro degli immobili, o comunque in aree defilate rispetto
agli spazi pubblici;
• struttura leggera in legno, con
colorazione naturale, rimovibile
per smontaggio e non per demolizione;
• pianta rettangolare o quadrata e
copertura a falde inclinate;
• la struttura può inoltre essere
coperta con pannelli solari, sia
per impianti termici che fotovoltaici, disposti in aderenza ai
montanti di copertura (modo retrofit), o integrati in essi (modo
strutturale);
• eventuali serbatoi di accumulo dovranno essere posizionati
all’interno degli edifici o comunque in collocazione non visibile.
c) Tettoie per ricovero autovetture
Fermo restando il limite volumetrico di
cui all’art. 1 del presente Titolo, sono
da considerarsi pertinenze, soggetti al
regime della D.I.A., i manufatti posti in
maniera isolata nel giardino delle abitazioni, denominati “tettoia per ricovero
autovetture”.
Dovranno comunque essere rispettate
le seguenti prescrizioni:
• superficie coperta max= 20 mq
(per due posti auto);
• altezza max esterna= m 2,70;
• la struttura deve essere costituita da elementi leggeri fra loro assemblati, in modo da costituire
un insieme di modeste dimensioni e rimovibili previo smontaggio e non per demolizione;
• la struttura non può essere tamponata; può essere invece coperta con materiali leggeri di facile
smontaggio;
• la struttura può inoltre essere
coperta con pannelli solari, sia
per impianti termici che fotovoltaici, disposti in aderenza ai
montanti di copertura (modo retrofit), o integrati in essi (modo
strutturale);
• eventuali serbatoi di accumulo dovranno essere posizionati
all’interno degli edifici, o comunque in collocazione non visibile.
8) La realizzazione dei manufatti compresi nel
presente Titolo comporterà la corresponsione dei diritti di segreteria nella misura prevista dalle vigenti disposizioni della Giunta
Comunale.
TITOLO III°
TEMPORANEI
Manufatti per esigenze temporanee
1. Sono i manufatti volti a soddisfare esigenze
funzionali di natura temporanea: la temporaneità o precarietà del manufatto prescinde dalle sue caratteristiche costruttive o dal
sistema di fissazione al suolo e discende
unicamente dall’uso a cui è destinato; non
è opera precaria la costruzione destinata a
dare un’utilità prolungata nel tempo, indipendentemente dalla facilità della sua rimozione.
2. Le dimensioni dei manufatti dovranno essere quelle strettamente necessarie al soddisfacimento delle esigenze temporanee
per le quali vengono installati; la loro localizzazione nell’area di sedime dovrà essere
coordinata con le altre costruzioni esistenti
e non dovrà in alcun caso costituire intralcio ad accessi carrabili, uscite di sicurezza o
vie di fuga.
c)
d)
3. La loro installazione deve essere eseguita
comunque in conformità alle normative di
sicurezza e non devono inoltre causare alcun impedimento al traffico veicolare e pedonale.
4. I manufatti da installare per esigenze temporanee dovranno essere realizzati con
semplici tipologie costruttive prefabbricate,
da assemblare e con materiale leggero (legno, metallo, etc.) che presentino caratteristiche di effettiva e reale rimovibilità.
5. Le costruzioni per esigenze meramente
temporanee, oggetto del presente Regolamento, che interessino aree di proprietà
pubblica o soggette ad uso pubblico, sono
subordinate ad apposita autorizzazione, da
richiedersi da parte dei soggetti interessati,
in base al vigente Regolamento per le Occupazioni di Suolo Pubblico.
6. Negli altri casi, invece, saranno considerate attività edilizia libera, analogamente a quanto compreso nel titolo I°, ai sensi
dell’art. 80 comma 1 lettera a) della L.R.
1/2005.
7. Anche per i manufatti di cui al presente Titolo è fatto comunque obbligo di ottemperare alle prescrizioni di sicurezza dell’art.
96 lettera f) del R.D. 523/1904 in materia di
“fabbriche”, vietate entro 10 m dalle arginature.
8. Rientrano in questo capitolo le seguenti tipologie di manufatti:
a) le opere dirette a soddisfare obiettive
esigenze contingenti e temporanee e ad
essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e comunque, entro
un termine non superiore a novanta
giorni;
b) le installazioni stagionali poste a corredo di pubblici esercizi o attività turistico-ricettive, costituite da elementi facilmente amovibili quali pedane, paratie
laterali frangivento, tende ombreggianti o altri elementi non rigidi di copertu-
e)
f)
g)
h)
ra. Sono da ritenersi prive di rilevanza
urbanistico-edilizia solo le installazioni
aventi obiettivo carattere temporaneo,
con durata non superiore a 180 giorni
nell’anno solare, contraddistinte da facile amovibilità e reversibilità e comunque prive di tamponamenti esterni continui e di coperture realizzate con materiali rigidi e durevoli;
l’occupazione temporanea di suolo
privato, pubblico, o di uso pubblico,
con strutture mobili, chioschi e simili,
con durata non superiore a 180 giorni
nell’anno solare;
le strutture temporanee per manifestazioni, concerti, spettacoli viaggianti, eventi sportivi, fiere, sagre e simili,
purché mantenute per il solo periodo
di svolgimento della manifestazione,
comunque non superiore 120 giorni,
comprensivo dei tempi di allestimento
e smontaggio delle strutture, con esclusione di qualsiasi intervento avente carattere permanente o durevole;
le baracche ed altre strutture destinate
al servizio di attività di cantiere;
le strutture temporanee di supporto a
prospezioni geognostiche o al monitoraggio ambientale;
le serre temporanee e le serre con copertura stagionale con altezza inferiore
ad un metro, non soggette a titolo abilitativo né ad obbligo di comunicazione
al comune ai sensi delle vigenti norme
regionali;
le coperture pressostatiche stagionali
per lo svolgimento di attività sportive o
ricreative al coperto, purché mantenute
in opera per periodi di tempo non superiori a 180 giorni nell’anno solare.
TITOLO IV°
NORME TRANSITORIE
1. Entro 180 giorni dall’entrata in vigore del
presente Regolamento, coloro che abbiano
senza titolo realizzato un manufatto avente
caratteristiche dimensionali, costruttive ed
estetiche compatibili con una delle tipologie comprese nel Titolo II° (Manufatti pertinenziali), potranno provvedere alla sua
regolarizzazione presentando una D.I.A.
che ne attesti la conformità, e provvedendo
al pagamento dei diritti di segreteria nella
misura stabilita dalle vigenti disposizioni
della Giunta Comunale, senza che ciò dia
luogo al pagamento di alcuna sanzione.
2. Trascorso tale termine, gli eventuali manufatti già esistenti senza titolo saranno considerati alla stregua di costruzioni abusive ed
assoggettati alle sanzioni di cui all’art. 135
della L.R. 1/2005.
Per maggiori informazioni, dettagli e chiarimenti ci si può rivolgere all’Urp (Ufficio
Relazioni col Pubblico), tel. 055 84966235, mail: [email protected]
Direttore: Giovanni Bettarini • Direttore responsabile: Johnny Tagliaferri • Redazione: Ufficio Stampa - Piazza Dante, 2 - 50032 Borgo San Lorenzo
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Registrazione al Tribunale di Firenze n. 3093 del 7/1/1983
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regolamento per la realizzazione di manufatti leggeri