IL NUOVO REG. 1169/11
Dall’etichettatura all’informazione al consumatore
Logos Avvocati Associati
avv. Silvia Gonzaga
CAMPO DI APPLICAZIONE ED ABROGAZIONI

Si applica agli operatori del settore alimentare in tutte le fasi della catena alimentare
quando le loro attività riguardano la fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.
Si applica a tutti gli alimenti destinati al consumatore finale, compresi quelli forniti dalle
collettività (ristoranti, mense, ospedali, catering: NOVITA' rispetto al passato), e a quelli
destinati alla fornitura delle collettività.

Il regolamento si propone un accorpamento ed un aggiornamento di norme ormai
stratificate e datate. In particolare sono abrogate a far data dal 13 dicembre 2014:
- DIR.1999/10 e 2000/13 sull'etichettatura degli alimenti;
- DIR. 90/496 sull'etichettatura nutrizionale;
- DIR. 87/250 sull'indicazione del titolo alcoolometrico delle bevande
alcoliche;
- DIR 2002/67 sui prodotti contenenti chinino/caffeina;
- REG.608/2004 sull'etichettatura dei prodotti con fitosteroli.
reg. 1169 del 2011.pdf
Il Reg. 1169/11 richiama alcune definizioni già note:
DEFINIZIONI EX REG. 178/2002

«alimento»: qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non
trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa
essere ingerito, da esseri umani. Sono comprese le bevande, le gomme da masticare e
qualsiasi sostanza, compresa l'acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso
della loro produzione, preparazione o trattamento. Esso include l'acqua nei punti in cui i
valori devono essere rispettati come stabilito all'articolo 6 della direttiva 98/83/CE e fatti
salvi i requisiti delle direttive 80/778/CEE e 98/83/CE(....)

«legislazione alimentare»: le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative
riguardanti gli alimenti in generale, e la sicurezza degli alimenti in particolare, sia nella
Comunità che a livello nazionale; sono incluse tutte le fasi di produzione, trasformazione e
distribuzione degli alimenti e anche dei mangimi prodotti per gli animali destinati alla
produzione alimentare o ad essi somministrati;

«impresa alimentare»: ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che
svolge una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione
e distribuzione degli alimenti;

«operatore del settore alimentare»: la persona fisica o giuridica responsabile di
garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa
alimentare posta sotto il suo controllo;

«commercio al dettaglio»: la movimentazione e/o trasformazione degli alimenti e il
loro stoccaggio nel punto di vendita o di consegna al consumatore finale, compresi i
terminali di distribuzione, gli esercizi di ristorazione, le mense di aziende e istituzioni, i
ristoranti e altre strutture di ristorazione analoghe, i negozi, i centri di distribuzione per
supermercati e i punti di vendita all'ingrosso;

«immissione sul mercato»: la detenzione di alimenti o mangimi a scopo di vendita,
comprese l'offerta di vendita o ogni altra forma, gratuita o a pagamento, di cessione,
nonché la vendita stessa, la distribuzione e le altre forme di cessione propriamente
detta;

«consumatore finale»: il consumatore finale di un prodotto alimentare che non utilizzi
tale prodotto nell'ambito di un'operazione o attività di un'impresa del settore
alimentare.
DEFINIZIONI EX REG. 852/2004

«trattamento»: qualsiasi azione che provoca una modificazione sostanziale del
prodotto iniziale, compresi trattamento termico, affumicatura, salagione, stagionatura,
essiccazione, marinatura, estrazione, estrusione o una combinazione di tali
procedimenti;

«prodotti non trasformati»: prodotti alimentari non sottoposti a trattamento, compresi
prodotti che siano stati divisi, separati, sezionati, affettati, disossati, tritati, scuoiati,
frantumati, tagliati, puliti, rifilati, decorticati, macinati, refrigerati, congelati, surgelati o
scongelati;

«prodotti trasformati»: prodotti alimentari ottenuti dalla trasformazione di prodotti non
trasformati. Tali prodotti possono contenere ingredienti necessari alla loro lavorazione
o per conferire loro caratteristiche specifiche.
DEFINIZIONI INTRODOTTE EX NOVO
CON IL REGOLAMENTO 1169/11

«collettività»: qualunque struttura (compreso un veicolo o un banco di vendita fisso o
mobile), come ristoranti, mense, scuole, ospedali e imprese di ristorazione in cui, nel
quadro di un’attività imprenditoriale, sono preparati alimenti destinati al consumo
immediato da parte del consumatore finale;

«alimento preimballato»: l’unità di vendita destinata a essere presentata come tale al
consumatore finale e alle collettività, costituita da un alimento e dall’imballaggio in cui è
stato confezionato prima di essere messo in vendita, avvolta interamente o in parte da
tale imballaggio, ma comunque in modo tale che il contenuto non possa essere
alterato senza aprire o cambiare l’imballaggio; «alimento preimballato» non comprende
gli alimenti imballati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati
per la vendita diretta;

«etichettatura»: qualunque menzione, indicazione, marchio di fabbrica o commerciale,
immagine o simbolo che si riferisce a un alimento e che figura su qualunque
imballaggio, documento, avviso, etichetta, nastro o fascetta che accompagna o si
riferisce a tale alimento;

«campo visivo»: tutte le superfici di un imballaggio che possono essere lette da un
unico angolo visuale;

«campo visivo principale»: il campo visivo di un imballaggio più probabilmente esposto al
primo sguardo del consumatore al momento dell’acquisto e che permette al consumatore di
identificare immediatamente il carattere e la natura del prodotto e, eventualmente, il suo
marchio di fabbrica. Se l’imballaggio ha diverse parti principali del campo visivo, la parte
principale del campo visivo è quella scelta dall’operatore del settore alimentare;

«denominazione legale»: la denominazione di un alimento prescritta dalle disposizioni
dell’Unione a esso applicabili o, in mancanza di tali disposizioni, la denominazione prevista
dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicabili nello Stato membro
nel quale l’alimento è venduto al consumatore finale o alle collettività;

«denominazione usuale»: una denominazione che è accettata quale nome dell’alimento
dai consumatori dello Stato membro nel quale tale alimento è venduto, senza che siano
necessarie ulteriori spiegazioni;

«denominazione descrittiva»: una denominazione che descrive l’alimento e, se
necessario, il suo uso e che è sufficientemente chiara affinché i consumatori determinino la
sua reale natura e lo distinguano da altri prodotti con i quali potrebbe essere confuso;

«ingrediente primario»: l’ingrediente o gli ingredienti di un alimento che rappresentano più
del 50 % di tale alimento o che sono associati abitualmente alla denominazione di tale
alimento dal consumatore e per i quali nella maggior parte dei casi è richiesta
un’indicazione quantitativa.
INDICAZIONI OBBLIGATORIE
ALIMENTO <<PREIMBALLATO>> (art. 9)












Denominazione dell’alimento (art. 17- all. VI);
Ingredienti (art. 18- all VII);
Allergeni (art. 21- all. II);
Ingrediente caratterizzante (QUID: art. 22);
Quantità (art. 23);
Tmc /data scadenza (art. 24 – all. X)
Condizioni particolari di conservazione e/o condizioni d’impiego (art. 25);
OSA (art. 8);
Il Paese d’origine o il luogo di provenienza (art. 26);
Istruzioni per l’uso eventuali (art. 27);
Per le bevande che contengono più di 1,2% di alcol in volume, il titolo alcolometrico
volumico effettivo (art. 28);
Dichiarazione nutrizionale (art. 29 e ss.).
DENOMINAZIONE (Novità)
- ALLEGATO VI -
1) STATO FISICO
La denominazione di vendita deve essere accompagnata da un'indicazione relativa allo
stato fisico/ trattamento subito dal prodotto nel caso in cui l'omissione sia ingannevole

Es. «RICONGELATO» (faq n. 4 in discussione alla Commissione per alcuni pesci
che necessitano di «tempering»= rinvenimento per essere suddivisi in unità di
vendita)
2) PRODOTTI DECONGELATI

gli alimenti congelati prima della vendita e venduti decongelati devono recare la
designazione <<DECONGELATO>>, salvo:

gli ingredienti presenti nel prodotto finale (es: verdure surgelate di una pizza);

gli alimenti per cui il congelamento è fase tecnologica necessaria (es. bonifica ex
853);

gli alimenti per cui lo scongelamento non produce effetti negativi in termini di
sicurezza o qualità (burro o alcuni prodotti da forno);

Attenzione: <<fishery products>> Reg. 1379/2013 norma speciale.
3) SOSTITUZIONE DI UN INGREDIENTE «SIMIL PRODUCTS»

Ingrediente normalmente utilizzato (es. uova) o naturalmente presente (e di cui i
consumatori ne presumono l’esistenza nel prodotto) SOSTITUITO da altro ingrediente
(es. proteine di soia). Es: maionese con proteine soia/alcuni formaggi prodotti con
materie vegetali.
In tali casi il componente utilizzato deve comparire:
- in prossimità alla denominazione;
- con caratteri la cui parte mediana (altezza x) sia pari al 75% di quelli usati per la
denominazione.
4) PROTEINE AGGIUNTE a prodotti/preparazioni di carne e prodotti della pesca
5) ACQUA AGGIUNTA > 5% per :
per preparazioni/prodotti di carne>> taglio (arrosto)/ fetta/filetto;
per prodotti della pesca >> tagli, fette, porzioni, filetto/pesce.

Faq. 2.11 Commissione 31.01.13 (= ANIA mars 2013):
Si deve aver riguardo all’APPARENZA DEL PRODOTTO.
Pertanto:
NO>> salsicce, polpette, paté, mortadella, hot dog
La denominazione dovrà riportare la presenza d’acqua
6) Carne/pesce ricomposto (formed meat/fish: c.d. «shaped products»)
- Preparazioni di carne/prodotti a base di carne;
- Prodotti della pesca
APPARENZA DI UNICO PEZZO MA IN REALTA’ COSTITUITI DA DIVERSI PEZZI
TENUTI INSIEME DA INGREDIENTI (ENZIMI O ADDITIVI) .

Costituiti da un unico pezzo

Ottenuti da un unico pezzo (fette ottenute da un pezzo)
Es: pezzi di petto di pollo uniti insieme come unico petto / filetti di pesce ottenuti da
diversi pezzi.
NO: bastoncini di pesce/ fish burgers/ polpette /hamburger
In denominazione «carne ricomposta- pesce ricomposto»
INDICAZIONI IN ETICHETTA
- ALLEGATO III Alimenti con aspartame/acesulfame

Se aspartame indicato solo a mezzo della «E», l’etichetta deve riportare «contiene
aspartame (una fonte di fenilananina)»

Se indicato per esteso con denominazione «contiene una fonte di fenilananina».
Alimenti con fitosteroli

Modifica Reg78/2014. tra le indicazioni da riportare si inverte senso dell’originaria
prescrizione/target di consumatori:

DALLA segnalazione che l’alimento è destinato esclusivamente alle persone che
intendono ridurre il livello di colesterolo nel sangue,

ALLA segnalazione che il prodotto non è destinato alle persone che non hanno
necessità di controllare il livello di colesterolo nel sangue.
DATA DI CONGELAMENTO O PRIMO CONGELAMENTO
(all. III p.6- all.Xp.3)
Carne/Preparazioni di carne;

Prodotti della pesca non trasformati;

NO: prodotti trasformati (bastoncini pesce/ pesce cotto, affumicato=processed)
- «congelato il …. + gg/mm/aa» oppure
- rinvio al punto dell’etichetta in cui figura.

Problemi interpretativi:

Surgelato il … (quick frozen) per surgelati?
(cfr. Faq n.10 in elaborazione in Commissione).
Al 21/02 Commissione rispondeva «..there is no flexibility regarding the term can be
used, and the date to be preceded by freezing date».
Si ritiene invece debba essere ammesso tale distinguo per:
(i)
coerenza con denominazione vendita;
(ii)
chiarezza verso consumatore.
PRIMO CONGELAMENTO
NOZIONE di «primo congelamento»: data di congelamento della materia prima (pesce
congelato a bordo) o del prodotto finito così come venduto (filetti di pesce)?
(Faq. 1.21)
Non ancora definito: posizione AIPCE-CEP 20/02:
Si considera data dell’alimento così come venduto al consumatore perché:
(i)
Reg. 16/2012 B2B ai fini tracciabilità, invece Reg. 1169/2011 disciplina le
informazioni ai consumatori;
(ii)
la data di congelamento della preparazione è quella che assume maggior rilievo per
il consumatore;
(iii) diversa interpretazione genera scarti alimentari.
-
-
Al momento però la Commissione ha sempre inteso la data di congelamento del
pesce intero e non del filetto.
Lo stesso dicasi per la carne.
ALLERGENI
-ALL II
-
Figurano con un riferimento chiaro alla sostanza di cui all’allegato II.
Es: in un sugo di mare, nell’elenco ingredienti per le vongole, andrà specificato subito
accanto (molluschi).

ATTENZIONE: Modifica Reg. 178/04 punto 1 all. II in cui il Kamut viene indicato come
grano khorasan

Nell'elenco ingredienti con carattere distinto dagli altri, per dimensioni, stile, colore,
sfondo: in evidenza solo la parte dell’ingrediente allergenico
(es. latte in polvere; faq 2.4.1).
Se tutti ingredienti sono allergeni anche «ingredienti» va posto in evidenza (faq 2.4.2);
Se manca elenco ingredienti informazione: "contiene" … seguito dall'allergene in
allegato II (es. Imballi con superficie maggiore inferiore a 10 cmq);
Ripetizione allergene per ciascun ingrediente/coadiuvante proveniente dalla sostanza;
Resta regola per cui anche per additivi - carry over/coadiuvanti che non sono
considerati ingredienti, se derivanti da allergene, va specificato: lecitina E 322 (da
soia), lisozima (da uovo).




…. ESENZIONI
La denominazione dell’alimento:

Fa chiaramente riferimento alla sostanza o al prodotto ex allegato II (art. 21 I par.u.c.);
Es.: Bevanda di soia, Farina di grano.
Viene generalmente associata a quella sostanza (cfr. guidelines Eurocommerce ‘13)
Es: prodotti lattiero caseari quali formaggio, burro, panna, posto che è chiaro che
derivano dal latte.

NON necessario specificare l’allergene.
Es: panna, burro (senza necessità di indicare LATTE tra parentesi: cfr. guidelines
ANIA 2013 sub.4.3);


ATTENZIONE: Resta aperto il problema delle tracce accidentali (cross contamination)
in assenza della fissazione di una soglia minima (sebbene sia problematica da
risolvere all’interno dell’autocontrollo aziendale).
…E per gli alimenti non preimballati?
ALLERGENI OBBLIGATORI (Art. 44)
Invece, tutte le altre indicazioni e modalità potranno essere decise dagli Stati.
Modifica in discussione del d.lgs. 109/92:
(i)
Modalità indicazione allergeni? Cartello o etichetta;
(ii)
Altre informazioni attualmente previste per i prodotti di cui all’art. 16 d.lsg. 109/92:
problema del tmc.
1.
2.
3.
Faq.2.5 Commissione:
Esclude la possibilità di fornire informazioni su allergeni solo a seguito di richiesta;
Ribadisce che in assenza di disposizioni statali si applicano le stesse regole previste
per i preimballati;
Gli Stati membri possono anche prevedere rinvio esplicito ed evidente alla possibilità
di ottenere informazioni particolareggiate sugli allergeni.
OSA - art. 8 NOME O RAGIONE SOCIALE + INDIRIZZO OSA per cui:

non più il MARCHIO;

non più la sola sede ma l'INDIRIZZO;

sede dello stabilimento: cosa accade alla prescrizione italiana in assenza di una
specifica disposizione che autorizzi gli Stati ad imporre la sede?
(nuova bozza d.lsg.109/92);

(cfr. direttiva 2000/13 art. 3 comma 2);

Art. 38: Gli Stati non possono adottare disposizioni nazionali nelle materie
espressamente armonizzate dal Regolamento 1169 del 2011.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE
-NOVITA’Muta ordine ed elenco nutrienti che sono:

valore energetico;

quantità di grassi,

acidi grassi saturi,

carboidrati,

zuccheri,

proteine e

sale.
Che possono essere integrati con l’indicazione di:
a) acidi grassi monoinsaturi;
b) acidi grassi polinsaturi;
c) polioli;
d) amido;
e) fibre;
f) i sali minerali o le vitamine elencati all’allegato XIII, parte A, punto 1, e presenti in quantità
significativa secondo quanto definito nella parte A, punto 2, di tale allegato.

NON FIGURA IL COLESTEROLO (attualmente previsto invece dall’art. 4 D.lgs. 77/93)

Acidi grassi trans (TFA’s): entro tre anni la Commissione valuterà la possibile previsione
obbligatoria degli acidi grassi trans. In attesa di tale relazione DIVIETO di tale indicazione
anche su base volontaria.
Segue:
Modalità di indicazione -Novità-

REGOLA BASE, art. 32: Nella tabella obbligatoria i valori dovranno riferirsi sempre a
100 g/ml.

(ii)
PORZIONE, art. 33: Possibilità di aggiungere valori riferiti alla porzione/unità di
consumo. In tale caso da specificare:
porzione immediatamente accanto alla dichiarazione (es. 1 biscotto pari a 35 g.);
in etichetta dovrà essere indicato il numero di porzioni contenute (33.1).
•
Porzione deve essere facilmente riconoscibile (faq 3.22);
•
Ammesso pertanto l’uso dei simboli /pittogrammi per l’individuazione;
•
La quantificazione delle porzioni può anche essere ammessa come «approssimativa»
mediante i simboli = o – prima del numero di porzioni.
(i)
AR vs GDA?
«AR» (o «RI»): Possibilità di indicare valori per 100 g/ml anche riferiti in percentuale
delle assunzioni di riferimento di cui all’allegato XIII con l’acronimo «AR» o «RI»,
salvo indicare nell’etichetta:
« Assunzioni di riferimento di un adulto medio 8400kj/2000kcal».
Tale dicitura:
•
Non può essere modificata (cfr. Faq3.18);
•
Va posizionata in prossimità dell’acronimo:
(i)
Se info % RI è data sia sul fronte che sul retro, è sufficiente posizionarla sul
retro, utilizzando sul fronte un asterisco che rinvii al retro;
(ii) Se info % RI solo sul fronte, andrà indicata sul fronte (Guidelines Euro32.5).


GDA: Faq 3.19 esclude si possano ancora utilizzare MA linee guida Euorocommerce
le ritengono ancora utilizzabili come acronimo.

NO Reference Intakes per gruppi specifici (es: bambini -cfr. faq 3.21-).
Adozione atti di esecuzione della commissione per l’elaborazione di «RI» per gruppi
specifici da indicare volontariamente (art. 36.3).
RIPETIZIONE DI ALCUNI NUTRIENTI
- ART.30.3 - 34.2 -

(i)
(ii)
Su base volontaria si può ripetere nel campo visivo principale:
il valore energetico (riferito sempre ai 100g/ml e se mai anche a porzione);
i grassi, acidi grassi, zuccheri e sale (riferiti a 100 g/ml e se mai anche solo alla
porzione salvo l’obbligo di ripetere il valore energetico per i 100g/ml);

Non vi è più pertanto facoltà di scelta di quali nutrienti ripetere per non
confondere i consumatori (cfr. considerando 41);

L’energia sempre per 100 g/ml E eventualmente per porzione MENTRE per i
nutrienti ammessa indicazione anche SOLO per porzione (art. 33.2);

La ripetizione delle informazione sul fronte come % RI non implica che anche sul
retro, nella tabella obbligatoria, vi sia tale indicazione (faq 3.17).
Per i PRODOTTI NON PREIMBALLATI,
il contenuto della dichiarazione può limitarsi:
a)
b)


al valore energetico; oppure
al valore energetico accompagnato dalla
- quantità di grassi,
- acidi grassi saturi,
- zuccheri e
- sale.
Sugli imballaggi che hanno la superficie inferiore a 25 cm2 non figura
l’etichetta nutrizionale
(cfr. altre ipotesi sub allegato V di esenzione)
ALLEGATO V
ALIMENTI AI QUALI NON SI APPLICA L’OBBLIGO DELLA
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE
1. I prodotti non trasformati che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di
ingredienti;
2. i prodotti trasformati che sono stati sottoposti unicamente a maturazione e che
comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti;
3. le acque destinate al consumo umano, comprese quelle che contengono come soli
ingredienti aggiunti anidride carbonica e/o aromi;
4. le piante aromatiche, le spezie o le loro miscele;
5. il sale e i succedanei del sale;
6. gli edulcoranti da tavola;
7. i prodotti contemplati dalla direttiva 1999/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 febbraio 1999, relativa agli estratti di caffè e agli estratti di cicoria ( 1 ), i chicchi di
caffè interi o macinati e i chicchi di caffè decaffeinati interi o macinati;
8. le infusioni a base di erbe e di frutta, i tè, tè decaffeinati, tè istantanei o solubili o
estratti di tè, tè istantanei o solubili o estratti di tè decaffeinati, senza altri ingredienti
aggiunti tranne aromi che non modificano il valore nutrizionale del tè;
9. gli aceti di fermentazione e i loro succedanei, compresi quelli i cui soli ingredienti
aggiunti sono aromi;
10. gli aromi;
11. gli additivi alimentari;
12. i coadiuvanti tecnologici;
13. gli enzimi alimentari;
14. la gelatina;
15. i composti di gelificazione per marmellate;
16. i lieviti;
17. le gomme da masticare;
18. gli alimenti confezionati in imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura
meno di 25 cm 2 ;
19. gli alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal
fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di
vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale.
TABELLA E REG. CLAIMS REG. 1924/06

DICHIARAZIONE ELENCO CHIUSO (SOSTANZE INDICATE ART. 30)
Sostanza oggetto di claim nutrizionale/salutistico
FAQ 3.13-3.14
•
Se contenuta nelle sostanze ex art. 30.1-2: integrata in tabella;
•
Se non contenuta: indicata vicino ma non integrata.
Es: «Fonte di acidi grassi omega 3»
..segue: Art. 7 REG. 1924/06
Vecchio testo
Nuovo testo
L'obbligo di fornire informazioni a norma
della direttiva 90/496/CEE quando è
formulata un'indicazione nutrizionale, e le
relative modalità, si applicano mutatis
mutandis
allorché
è
formulata
un'indicazione nutrizionale sulla salute, ad
eccezione
della
pubblicità
generica.
Tuttavia, le informazioni da presentare sono
costituite dalle informazioni del gruppo 2 di
cui all'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva
90/496/CEE.
Inoltre, secondo i casi, la quantità della
sostanza cui fa riferimento un'indicazione
nutrizionale o sulla salute che non figura
sull'etichettatura nutrizionale è indicata
anche nello stesso campo visivo delle
informazioni nutrizionali ed è espressa a
norma dell'articolo 6 della direttiva
90/496/CEE. Nel caso di integratori
alimentari, le informazioni nutrizionali sono
riportate a norma dell'articolo 8 della
direttiva 2002/46/CE.
L’etichettatura nutrizionale dei prodotti sui quali è
formulata un’indicazione nutrizionale e/o sulla
salute è obbligatoria, ad eccezione della pubblicità
generica. Le informazioni da fornire consistono in
quanto specificato all’articolo 30, paragrafo 1, del
regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011,
relativo alla fornitura di informazioni sui prodotti
alimentari ai consumatori (*). Qualora sia formulata
un’indicazione nutrizionale e/o sulla salute per una
sostanza nutritiva di cui all’articolo 30, paragrafo 2,
del regolamento (UE) n. 1169/2011, la quantità di
detta sostanza nutritiva è dichiarata in conformità
degli articoli da 31 a 34 di tale regolamento.
La quantità della sostanza cui fa riferimento
un’indicazione nutrizionale o sulla salute che non
figura nell’etichettatura nutrizionale è indicata nello
stesso campo visivo dell’etichettatura nutrizionale
ed è espressa a norma degli articoli 31, 32 e 33 del
regolamento (UE) n. 1169/2011. Le unità di misura
utilizzate per esprimere la quantità della sostanza
sono appropriate alle singole sostanze interessate.
COLESTEROLO?

Colesterolo: si ritiene comunemente che non possa essere più indicato.
Tuttavia:
•
Potrebbe costituire oggetto di un claim nutrizionale «aperto» ex Reg. 1924/06 (es.
«a tasso ridotto di….»);
•
colesterolo resta una «sostanza nutritiva» secondo la definizione di cui al Reg.
1169/2011;
•
Attenzione: Interpetazione AGCM (PS6691/11- 0,001 Colesterolo- biscotti
Galbusera) per cui tali claims «aperti» utilizzabili solo per diverse ed ulteriori
sostanze contenute, svolgendo funzione residuale rispetto a quelle previste per le
principali sostanze (grassi, zuccheri etc.).
LOTTO
L’indicazione del lotto resta obbligatoria ai sensi della Direttiva 2011/91/UE “relativa
alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene
una derrata alimentare (codificazione)”.
[La Direttiva 2011/91/UE abroga la Direttiva 89/396/CEE ed è successiva al Reg.
1169]
INGREDIENTI

ALLERGENI
Si dovrà ripetere il nome dell’allergene ogni qualvolta esso sia presente in più ingredienti e
coadiuvanti tecnologici impiegati nella preparazione dell’alimento.
La loro presenza deve inoltre venire enfatizzata mediante un carattere, uno stile o uno
sfondo differente rispetto a quello degli altri ingredienti.
Fatti salvi i «casi in cui la denominazione dell’alimento fa chiaramente riferimento alla
sostanza o al prodotto in questione»

OLII E GRASSI VEGETALI
Raggruppamento in elenco ingredienti (come già avviene. «olii vegetali» ; «grassi vegetali»)
NOVITA’: tali diciture dovranno venire seguite dalla specifica indicazione della natura degli
oli e grassi specificatamente utilizzati (es: oli vegetali di palma, di semi, di mais..)
Quando si usano miscele, è ammessa la dicitura «in proporzione variabile» in alternativa alla
citazione in ordine decrescente di peso.

«OLIO TOTALMENTE-PARZIALMENTE IDROGENATO»
Si auspica un chiarimento della Commissione volto a stabilire cosa si intenda per
«parzialmente» idrogenato.

ACQUA E INGREDIENTI VOLATILI AGGIUNTI
Dovranno venire indicati solo nell’ipotesi in cui la loro presenza nel prodotto finito –
vale a dire, la differenza tra il peso totale del prodotto finito e il peso degli ingredienti
diversi da acqua e ingredienti volatili – è superiore al 5%.
Dovranno invece venire sempre citati, quando aggiunti alla carne, alle preparazioni di
carne, ai prodotti della pesca non processati e ai molluschi bivalvi non processati .
TMC/DATA DI SCADENZA
ALL X

La data di scadenza («da consumare entro …») dovrà venire riportata su ogni
porzione individuale preconfezionata.
NOVITA’: Non più soltanto sulla confezione esterna che contenga più imballi singoli.

1.
2.
TMC («da consumarsi preferibilmente entro il: ….gg/mm/aa oppure entro fine..»)
Viene meno l’esenzione dall’obbligo di indicare il TMC per:
I gelati monodose;
Le bevande analcoliche e prodotti analoghi in contenitori di capacità superiore ai 5L
Anche per tali prodotti andrà pertanto indicato il TMC.
PESO PRODOTTI GLASSATI


OBBLIGO indicazione peso netto e peso netto sgocciolato.
Quando un alimento congelato o surgelato è glassato,
peso netto dichiarato = peso senza glassa. Pertanto le alternative sono:

-
-

-

-
Doppia indicazione:
Peso netto: x grammi
Peso sgocciolato: x gr.
Indicazione comparativa:
Peso netto = peso sgocciolato = x gr.
Indicazione unica:
Peso sgocciolato: x gr.
CAMPO VISIVO
Nello stesso campo visivo dovranno comparire:

denominazione di vendita

q. netta

titolo alcool
Sparisce obbligo di indicare TMC/scadenza nello stesso campo
LEGGIBILITA’

La chiarezza delle informazioni dipende da fattori quali: i colori, il contrasto, la forma
e grandezza caratteri;

Dimensione minima di 1.2 mm per tutte le informazioni obbligatorie sui prodotti
preconfezionati SALVO quelli che hanno la superficie maggiore inferiore a 80 cm per
i quali la grandezza si riduce a 0.9 cm

Attenzione al posizionamento delle indicazioni. Da evitare: le pieghe delle confezioni,
le zone di deformazione, le zone non direttamente accessibili.
VENDITA A DISTANZA
Art. 14
1. Fatti salvi i requisiti d’informazione previsti dall’articolo 9, per gli alimenti preimballati
messi in vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza:
a) le informazioni obbligatorie sugli alimenti, a eccezione [di TMC/data scadenza], sono
disponibili prima della conclusione dell’acquisto e appaiono sul supporto della vendita a
distanza o sono fornite mediante qualunque altro mezzo adeguato […];
b) tutte le indicazioni obbligatorie sono disponibili al momento della consegna.
2. Nel caso di alimenti non preimballati messi in vendita mediante tecniche di
comunicazione a distanza, le indicazioni richieste a norma dell’articolo 44
[Disposizioni nazionali per gli alimenti non preimballati] sono rese disponibili ai
sensi del paragrafo 1 del presente articolo [come i preimballati].
3. Il paragrafo 1, lettera a), non si applica agli alimenti messi in vendita tramite
distributori automatici o locali commerciali automatizzati
…segue

«informazioni obbligatorie» si intendono tutte quelle previste dal Reg. 1169 e
dall’eventuale normativa verticale riferibile al prodotto. Es: prodotto bio dovrà
riportare le info di cui al Reg 1169/11 + quelle del Reg834/07

Prima dell’acquisto: le indicazioni sono sul supporto vendita a distanza o
trasmesse utilizzando altro mezzo chiaramente precisato dall’OSA senza spesa per
il consumatore.
ATTENZIONE: il lotto può non essere indicato prima dell’acquisto (Faq. 2.6.3);

Al momento della consegna: l’OSA deve fornire tutte le informazioni -compreso
TMC data/scadenza-.
Per i «non preimballati» è sufficiente la comunicazione degli allergeni salvo diverse
disposizioni nazionali.
Frasi precedenti la vendita al consumatore finale e
collettività
Nei seguenti casi gli OSA - nell’ambito delle imprese che controllano- assicurano che
le indicazioni obbligatorie richieste in virtù degli articoli 9 e 10 appaiano sul
preimballaggio o su un’etichetta a esso apposta oppure sui documenti commerciali
che si riferiscono a tale prodotto se si può garantire che tali documenti accompagnano
l’alimento cui si riferiscono o sono stati inviati prima o contemporaneamente alla
consegna:
a)
Quando l’alimento preimballato e destinato al consumatore finale, ma
commercializzato in una fase precedente alla vendita al consumatore finale e
quando in questa fase non vi è vendita ad una collettività;
b)
Quando l’alimento preimballato e destinato ad essere fornito a collettività per
esservi preparato, trasformato, frazionato o tagliato.
IMBALLAGGIO ESTERNO
In deroga al primo comma, gli operatori del settore alimentare assicurano
che le indicazioni di cui all’articolo 9 (a) denominazione dell’alimento, f) TMC
o data di scadenza, g) condizioni particolari di conservazione e/o condizioni
d’impiego, h) nome o ragione sociale e indirizzo dell’OSA) figurino anche
sull’imballaggio esterno nel quale gli alimenti preimballati sono presentati al
momento della commercializzazione.
DIFFERENZE CON QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 14
COMMI 5, 6 E 7 DEL D.LVO 109/92

L’obbligo di riportare alcune informazioni obbligatorie anche sull’imballaggio esterno
nel quale gli alimenti preimballati sono presentati al momento della
commercializzazione sembrerebbe sussistente in tutti i casi (nell’art 14 invece
solo quando le info sono apposte solo sui doc commerciali)

Tra le indicazioni che devono figurare anche sull’imballaggio globale, oltre alla
denominazione di vendita, al TMC ed al nome e la sede del responsabile
commerciale devono figurare anche le condizioni particolari di conservazione e/o
condizioni di impiego.
DATA APPLICAZIONE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE


-
-

-
APPLICAZIONE DAL 13/12/2014
SALVO:
obbligo lettera l) art. 9 (etichettatura nutrizionale) dal 13/12/2016 (a meno che non sia
indicata su base volontaria, per cui già dal 13/12/2014 dovrà essere conforme alle
nuove norme);
definizioni carni macinate dal 01/01/2014.
SMALTIMENTO:
alimenti immessi/etichettati ANTE 13/12/2014
fino ad esaurimento scorte;
-
Alimenti immessi/etichettati
etichtichettatura nutrizionale
ANTE 13/12/2016 non conformi
fino ad esaurimento scorte;
alla
nuova
-
alimenti immessi/etichettati ANTE 01/01/2014 non conformi a nuova definizione carni
macinate
fino ad esaurimento scorte.
GRAZIE PER L’ATTENZIONE
Logos Avvocati Associati
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slides 11.04.2014 S.Gonzaga