REGOLAMENTO CCNL VETRO E LAMPADE
VALIDO DAL 01 GENNAIO 2015
Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativo al Servizio Sanitario Nazionale per i dipendenti
dell’industria del Vetro e delle Lampade – FASIE
INDICE
TITOLO I - LA FONTE ISTITUTIVA
Articolo 1 – Oggetto del Regolamento
TITOLO II - ASSOCIAZIONE A FASIE
Articolo 2 – Destinatari del Fondo
Articolo 3 – limiti di adesione e permanenza nel Fondo
Articolo 4 – Modalità di iscrizione
Articolo 5 – Cessazione della partecipazione al Fondo
Articolo 6 – Modalità di re-iscrizione al Fondo
TITOLO III – CONTRIBUZIONI
Articolo 7 – Contribuzione
Articolo 8 – Omissioni contributive e ritardati versamenti
TITOLO IV – PRESTAZIONI E MODALITA’ DI RIMBORSO
Articolo 9 – Prestazioni rimborsabili
Articolo 10 – Esclusioni
Articolo 11 – Erogazioni in forma diretta
Articolo 12 – Erogazioni in forma indiretta
Articolo 13 – Modalità di rimborso delle prestazioni erogate in forma diretta
Articolo 14 – Modalità di rimborso delle prestazioni erogate in forma indiretta
Articolo 15 – Accertamenti amministrativi/Controlli sanitari
Articolo 16 – Consulenti sanitari
TITOLO V - NORME FINALI
Articolo 17 - Ricorsi
Articolo 18 – Privacy e tutela dei dati personali e sensibili
Articolo 19 – Decorrenza
TITOLO I - LA FONTE ISTITUTIVA
Articolo 1 – Oggetto del Regolamento
1. Il presente Regolamento disciplina la partecipazione dei dipendenti dell’industria del vetro e
delle lampade al Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativo al Servizio Sanitario Nazionale –
FASIE - come previsto dall’accordo 4 luglio 2014, stipulato tra Assovetro e Filctem-CGIL,
Femca-CISL ed Uiltec-UIL, a carattere sperimentale per un periodo di tre anni , a
partire dal 1° gennaio 2015.
2. Il Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 21 dello Statuto del Fondo.
3. Il presente Regolamento si applica ai dipendenti del CCNL Vetro e Lampade.
TITOLO II - ASSOCIAZIONE A FASIE
Articolo 2 – Destinatari del Fondo
1. Possono essere iscritti al FASIE tutti i lavoratori e loro Nucleo familiare a cui si applica il
C.C.N.L. Vetro e Lampade, assunti con contratto a tempo indeterminato e determinato con durata
non inferiore ad un anno;
2. I dipendenti non possono essere iscritti quali familiari di altro dipendente.
3. L’iscrizione al FASIE impegna ai versamenti per l’intero anno solare e si intende tacitamente
rinnovata di anno in anno.
I contributi sono dovuti per annualità intere anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per
qualsiasi causa intervenuta. In tal caso il dipendente iscritto conserva il diritto alle prestazioni
fino al termine dell’anno di competenza.
4. Per nucleo familiare si intende:
il coniuge/convivente more uxorio fiscalmente o non fiscalmente a carico
i conviventi more uxorio anche non residenti che producano un’autocertificazione che ne
attesti la convivenza
i figli minorenni, i figli maggiorenni fiscalmente a carico fino al compimento del
ventiseiesimo anno, i figli maggiorenni fiscalmente a carico con invalidità permanente
non inferiore a due terzi come risultanti dallo stato di famiglia
Si precisa, inoltre, che possono essere comunque inseriti in copertura alle condizioni sopra
indicati anche i figli in affidamento all’ex coniuge/convivente more uxorio che ne facciano
richiesta. Per tali soggetti, in ogni caso, non vige l’obbligo di iscrizione nel caso di adesione del
nucleo familiare
Articolo 3 – limiti di adesione e permanenza nel Fondo
1. Non sono assumibili in copertura le persone di età superiore a 67 anni (o, in ogni caso, al
momento del pensionamento). Per gli Assistiti che raggiungano il limite di età, o in caso di
pensionamento, la copertura cessa alla prima scadenza annuale del contratto.
2. Non sono assicurabili le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza e sieropositività
HIV. Nel caso di manifestazione di una di dette malattie nel corso della validità della copertura,
la copertura cessa con il loro manifestarsi. Viene prevista la possibilità di accedere alla copertura
anche ai soggetti portatori di handicap mentali, o che assumono farmaci psicotropi a scopo
terapeutico, nei limiti di quanto previsto dalle esclusioni (art. 10).
Articolo 4 - Modalità di iscrizione
1. L’adesione dei dipendenti e del loro nucleo familiare è volontaria ed avviene mediante
compilazione di apposito modulo predisposto dal Fondo per l’iscrizione. Il dipendente
provvederà a consegnarlo debitamente compilato e sottoscritto al proprio datore di lavoro che ne
curerà la trasmissione al Fondo.
Ai nuovi assunti, all’atto dell’assunzione, l’Azienda di appartenenza consegna il modulo di
adesione curandone il ritiro e la trasmissione al FASIE entro 60 giorni.
2. Il dipendente può iscrivere il proprio Nucleo familiare all’atto della propria adesione o in un
momento successivo.
Il dipendente non può iscrivere parzialmente il proprio Nucleo familiare, come definito al’art. 2
comma 4; l’iscrizione di uno di essi implica infatti l’obbligatorietà di adesione di tutti gli altri.
Dalla applicazione della suddetta disposizione sono comunque esclusi i familiari del nucleo già
beneficiari di una autonoma copertura assicurativa malattia (sia su base individuale che
collettiva).
3. il dipendente all’atto della propria adesione al Fondo deve, con la sottoscrizione del modulo di
iscrizione, dichiarare per se e per il proprio nucleo familiare eventualmente iscritto di:
- impegnarsi ad osservare tutte le disposizioni previste dallo Statuto e dalle norme operative
interne del Fondo FASIE e a fornire tutti gli elementi utili per la costituzione e
l’aggiornamento della propria posizione;
- essere responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite, ivi compresa la
sussistenza dei requisiti di partecipazione richiesti;
- impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione dei propri dati anagrafici e di quelli
del relativo Nucleo Familiare eventualmente iscritto.
- impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione intervenuta in ordine al suo stato di
famiglia e al numero dei componenti del nucleo familiare eventualmente iscritto
4. In caso di variazione in corso d'anno dei requisiti per il mantenimento dell'associazione del
nucleo familiare al Fondo, il dipendente dovrà informare tempestivamente FASIE.
Il Fondo si riserva la facoltà di effettuare, in qualunque momento, controlli chiedendo
all’Assistito idonea certificazione; nel caso in cui l’Assistito non riscontri la richiesta di FASIE il
familiare interessato decade dal diritto all’assistenza sanitaria ed il dipendente può incorrere nelle
ulteriori conseguenze collegate all’indebito comportamento tenuto, tra le quali l’esclusione dal
Fondo.
5. Le iscrizioni al Fondo decorrono dalle ore 00.00 del 1° gennaio per le adesioni pervenute al
Fondo per il tramite dell’azienda del lavoratore entro il 31 ottobre o dal 1° luglio per le adesioni
pervenute al Fondo entro il 30 aprile.
Tale decorrenza varrà anche per l’iscrizione degli appartenenti al nucleo familiare e alle
successive ed eventuali variazioni intervenute sullo stesso in corso d’anno.
6. Gli appartenenti al nucleo che nel corso dell’anno acquisiscono la qualità di dipendente, a cui
si applica il CCNL Vetro e Lampade, manterranno fino al 31 dicembre la qualifica di
appartenente al nucleo familiare e dal 1° gennaio successivo quella di dipendente, conservando
come data di iscrizione al FASIE la prima delle due.
7. L’iscrizione al FASIE può mantenersi fino al pensionamento e comunque non oltre i 67 anni di
età. Il nucleo familiare cesserà dall’essere assicurato a partire dal momento in cui il dipendente
uscirà dal Fondo.
8. L’iscrizione al Fasie impegna ai versamenti contributivi per l’intero anno nel caso di
decorrenza dal 1° gennaio e per l’intero semestre nel caso di decorrenza dal 1° luglio, e si intende
tacitamente rinnovata di anno in anno.
9. L’iscrizione al Fondo presuppone la conoscenza e l’accettazione delle norme dello Statuto e
del Regolamento nonché delle loro eventuali successive modifiche, che il Fondo provvederà a
comunicare.
Articolo 5 – Cessazione della partecipazione al Fondo
1. Nei casi di cessazione della partecipazione al Fondo, statutariamente previsti, l’uscita
dell’aderente deve essere comunicata per iscritto al Fondo e contestualmente all’Azienda di
appartenenza.
2. In caso di rinuncia volontaria alla partecipazione al Fondo da parte del dipendente,
quest’ultimo deve compilare l'apposito modulo e consegnarlo debitamente sottoscritto al proprio
datore di lavoro che ne curerà la trasmissione al Fondo, entro e non oltre il 15 dicembre dell'anno
in corso al momento della rinuncia.
4. L’uscita dal Fondo del dipendente comporta l’uscita automatica del nucleo familiare. Resta
ferma la possibilità dell’Iscritto di richiedere l’uscita dal Fondo del solo nucleo familiare.
5. L’obbligo contributivo ed il diritto alle prestazioni persistono sino alla fine dell’anno solare in
corso al momento della cessazione. Sono rimborsate le prestazioni per le quali siano esibite
ricevute/fatture riportanti data di emissione non posteriore al 31 dicembre dell’anno in corso al
momento dell’esercizio della cessazione.
6. Nell’ipotesi in cui il Consiglio di Amministrazione di FASIE disponga l'immediata esclusione
dell'Iscritto dal Fondo per accertamento di comportamenti dolosi, il provvedimento di esclusione
dovrà essere notificato mediante lettera raccomandata AR all'Assistito, il quale potrà impugnare
la delibera, innanzi al Collegio dei Probiviri, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa. In caso
di esclusione non è più ammessa la re-iscrizione al Fondo.
Articolo 6– Modalità di re-iscrizione al Fondo
1. Il dipendente che, ai sensi di quanto previsto dallo Statuto, abbia facoltà di re-iscriversi al
FASIE, deve utilizzare il modulo di iscrizione a questo fine predisposto. La facoltà di reiscrizione può essere esercitata anche con riferimento al proprio nucleo familiare. La re-iscrizione
è concessa per una sola volta.
2. In caso di re-iscrizione, il dipendente e il nucleo familiare avranno diritto alle prestazioni del
Fondo trascorsi 12 mesi dallo stesso, salvo che per ricoveri determinati da infortunio e ricoveri
per Grandi Interventi, fermo restando l’obbligo contributivo in capo al dipendente dal mese di
decorrenza della nuova iscrizione.
3. In caso di re-iscrizione al FASIE decoreranno ex novo le carenze e tutto quanto previsto
all’articolo 10 al punto a) delle “Esclusioni”.
TITOLO III – CONTRIBUZIONI
Articolo 7 – Contribuzione
1. Con riferimento ai dipendenti che aderiscono al CCNL Vetro e Lampade il versamento dei
contributi a carico del lavoratore iscritto e quelli a carico dell’Azienda, sarà effettuato con cadenza
semestrale anticipata nella misura di sei dodicesimi dell’ammontare annuo dovuto entro il 16
gennaio e il 16 di luglio. Il versamento comprenderà la quota relativa al dipendente iscritto e a
quella a carico dell’Azienda. Per le iscrizioni con decorrenza dal 1° luglio il versamento deve
essere effettuato entro il 16 luglio sempre nella misura di sei dodicesimi dell’ammontare annuo
dovuto.
La quota a carico del lavoratore iscritto è trattenuta mensilmente per dodicesimi - a far data dalla
data di iscrizione – dalle competenze di salario/stipendio da parte del datore di lavoro, secondo il
regime fiscale e contributivo vigente.
In caso di iscrizione del nucleo familiare, il versamento dei relativi contributi, interamente a carico
del dipendente, sarà effettuato dall’Azienda con cadenza mensile entro il giorno 16 del mese
successivo, nella misura di un dodicesimo dell’ammontare annuo dovuto; la relativa quota a carico
del lavoratore iscritto è trattenuta mensilmente per dodicesimi – a far data dalla data di iscrizione –
dalle competenze di salario/stipendio da parte del datore di lavoro, secondo il regime fiscale e
contributivo vigente.
E’ compito di ciascun iscritto verificare che tali ritenute vengano effettuate dall’Azienda e
segnalate al Fondo eventuali omissioni.
2. I contributi sono dovuti per ciascun anno per l’ammontare dovuto in riferimento all’anno
intero, in caso di decorrenza dal mese di gennaio, e per l’ammontare dovuto in riferimento al
semestre intero, in caso di decorrenza dal mese di luglio, anche qualora il rapporto di lavoro tra
dipendente iscritto e proprio datore di lavoro venga a cessare in corso d’anno, per qualunque
motivo, o sia sospeso senza corresponsione di competenze di retribuzione. In tali evenienze il
dipendente conserva fino alla fine del periodo di competenza (anno intero o semestre,
rispettivamente) il diritto alle prestazioni e l’Azienda di appartenenza provvederà a trattenere in
unica soluzione la quota residua dovuta fino al termine dell’anno di competenza.
In caso di sospensione del rapporto di lavoro senza corresponsione di competenze di retribuzione,
il dipendente iscritto per continuare ad avere diritto alle prestazioni dovrà provvedere a
corrispondere al proprio datore di lavoro, in via anticipata, entro il giorno 10 del mese di gennaio,
l’intero ammontare annuo dei contributi dovuti, comprensivi della quota a carico del dipendente e
di quella a carico del proprio datore di lavoro, nonché dei contributi relativi ai familiari; il datore di
lavoro, previa verifica dell’esattezza degli importi corrisposti, provvederà a versarli al Fondo.
Le quote anticipate anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro non sono rimborsabili.
3. Per i dipendenti iscritti le quote saranno trattenute fino al termine dell’anno solare.
In caso di diminuzione numerica dei componenti il nucleo familiare iscritto, che avvenga per
qualsiasi motivo durante l'anno finanziario, l’iscritto è comunque tenuto al pagamento dell’intero
ammontare dei contributi dovuti in relazione al numero originario dei familiari fino al termine
dell’anno finanziario (31 Dicembre), ai/al componenti/e del nucleo familiare oggetto della
diminuzione saranno mantenuti i benefici del Fasie fino al termine dell’anno finanziario (31
Dicembre).
Articolo 8 – Omissioni contributive e ritardati versamenti
1. Fermo rimanendo quanto previsto statutariamente in ipotesi di comportamento doloso
dell’Assistito, nel caso in cui il versamento contributivo effettuato risulti inesatto o incompleto,
FASIE informerà l’Azienda di appartenenza affinché provveda tempestivamente alla
regolarizzazione, che dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione ricevuta.
Qualora tale termine trascorra senza l’adempimento richiesto, FASIE informerà l’Azienda di
appartenenza, indirizzando la comunicazione per conoscenza anche al dipendente iscritto,
affinché provveda tempestivamente alla regolarizzazione, che dovrà avvenire entro e non oltre 60
giorni dalla comunicazione ricevuta. Qualora anche tale termine trascorra senza l’adempimento,
il Fondo comunicherà all’Azienda ed ai dipendenti interessati la sospensione delle prestazioni che
saranno ripristinate solo successivamente alla regolarizzazione della posizione interessata.
2. In caso di ritardo nel versamento dei contributi superiore ad un mese, il Consiglio di
Amministrazione, previa valutazione del caso specifico, potrà disporre l’applicazione degli
interessi legali, il cui ammontare sarà a totale carico dell’Azienda di appartenenza dell’Iscritto.
3. Nel caso in cui il versamento dei contributi da parte dell’Azienda non avvenga entro i termini
previsti dal presente Regolamento, decorsi 45 gg. da tale termine, il Fondo provvederà ad
intraprendere l’iter per l’esclusione tramite l’invio di una comunicazione di sollecito alla Società
per la regolarizzazione che dovrà avvenire entro e non oltre 45 giorni dalla comunicazione
ricevuta. Trascorso tale ultimo termine senza riscontro positivo il Fondo disporrà, con effetto
immediato, l’esclusione dell’Azienda associata e degli Assistiti ad essa collegati ferma restando
l’integrale spettanza del contributo fino all’ultimo giorno di permanenza in copertura.
Il Consiglio di Amministrazione potrà valutare i termini e le modalità dell’eventuale rientro della
Società esclusa per morosità che ne avesse fatto espressa richiesta.
4. Il Fondo non è responsabile di eventuali danni derivanti dall’omissione e/o morosità
contributiva imputabile alla Società di appartenenza.
TITOLO IV – PRESTAZIONI E MODALITA’ DI RIMBORSO
Articolo 9 – Prestazioni rimborsabili
1. Per il dipendente e per il relativo nucleo familiare iscritti al fondo FASIE l’assistenza sanitaria
è prestata dal:
- 1° giorno di iscrizione al FASIE (1° gennaio o 1° luglio)
2. I rimborsi saranno effettuati secondo i limiti e le modalità stabiliti dal Consiglio di
Amministrazione nel Nomenclatore/Tariffario. L'elenco delle prestazioni rimborsabili e dei
servizi resi disponibili agli assistiti sono riportati nel Nomenclatore/Tariffario, che forma parte
integrante del presente Regolamento e, in ogni caso, non potrà comprendere le prestazioni di cui
al successivo articolo 10.
Articolo 10 – Esclusioni
1 Il FASIE non procederà ad alcun indennizzo o rimborso delle spese sostenute per:
a) L’eliminazione o correzione di difetti fisici preesistenti alla stipulazione della copertura e
gli infortuni occorsi precedentemente alla data di decorrenza dell’adesione al piano
sanitario nonché le relative conseguenze e complicanze;
b) Qualsiasi trattamento avente mera finalità di controllo routinario e/o prevenzione (salvo
quanto previsto espressamente) e vaccini;
c) Prestazioni rese a persone affette da infermità mentali, alcolismo, tossicodipendenza e
relative alle cause ed alle conseguenze di tali infermità;
d) Tutte le prestazioni e gli interventi afferenti alla cura dell'infertilità, sterilità maschile e
femminile, fecondazione non fisiologica (assistita), impotenza nonché tutte le prestazioni
mediche e gli interventi finalizzati alla modifica di caratteri sessuali primari e secondari;
e) Infortuni derivanti da atti dolosi dell'Assicurato (è operante invece per gli infortuni
derivanti da imprudenze e negligenze anche gravi);
f) Infortuni ed intossicazioni conseguenti ad alcolismo, ad abuso di psicofarmaci, all'uso di
stupefacenti o allucinogeni;
g) Aborto volontario non terapeutico;
h) Prestazioni aventi finalità estetiche (salvo gli interventi di chirurgia plastica o
stomatologica ricostruttiva resi necessari da infortunio) e/o non conseguenti a patologia;
i) Trattamenti sclerosanti e chirurgia bariatrica;
j) Le conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o trasmutazione dell'atomo, naturali o
provocate e di accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi
radio-attivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.);
k) Le conseguenze di guerre, insurrezioni, tumulti popolari, aggressioni, atti violenti aventi
movente politico o sociale ai quali l'assistito abbia preso parte volontariamente, atti di
terrorismo, grandine, inondazioni, alluvioni, maremoti, movimenti tellurici o eruzioni
vulcaniche;
l) Le conseguenze di grandine, inondazioni, alluvioni, maremoti, movimenti tellurici o
eruzioni vulcaniche;
m)Cure ed interventi relativi alla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS);
n) Infortuni derivanti dalla pratica di sport estremi e pericolosi quali ad es: sport aerei,
motoristici, automobilistici, sport con autorespiratore, il free climbing, il rafting e
l'alpinismo estremo nonché la partecipazione alle relative gare e prove di allineamento
siano esse ufficiali o non;
o) Le terapie non riconosciute dalla medicina ufficiale ed i ricoveri impropri nonché le spese
sostenute presso strutture non autorizzate ai sensi di legge o gli onorari di medici non
iscritti al relativo Albo professionale e/o privi di abilitazione professionale;
p) le spese sostenute in conseguenza di malattie mentali ricomprese capitolo 5 (DISTURBI
PSICHICI) della 9° revisione della Classificazione Internazionale delle Malattie (ICD9CM) dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e/o dell’assunzione di farmaci psicotropi a
scopo terapeutico.
Articolo 11 – Erogazioni in forma diretta
1. Gli Assistiti potranno rivolgersi ad una delle strutture convenzionate con il Fondo per ricevere
le prestazioni oggetto delle singole convenzioni con le medesime stipulate.
2. L’erogazione delle prestazioni da parte delle strutture convenzionate è disciplinata da appositi
accordi che individuano le prestazioni erogabili, le limitazioni ed i relativi importi.
3. Il Fondo pubblica sul proprio sito Internet l’elenco delle strutture convenzionate,
aggiornandolo periodicamente.
4. L’accesso alle strutture convenzionate è consentito agli assistiti a prescindere dalla loro
dislocazione territoriale.
5. Per ricevere le prestazioni presso una delle strutture convenzionate in regime di assistenza
diretta, gli assistiti dovranno contattare la Centrale Operativa almeno 48 ore lavorative prima
della data di esecuzione della prestazione e ricevere l’autorizzazione da parte della medesima.
La Centrale Operativa, verificata l’inclusione in copertura e la regolarità contributiva del
richiedente, chiederà lettura della prescrizione medica e del quesito diagnostico nell’ipotesi di
prestazioni diverse dal ricovero e/o intervento. In quest’ultimo caso l’Assistito dovrà trasmettere
la predetta documentazione medica via fax. Valutata l’inclusione in copertura e la capienza nei
massimali residui, la Centrale Operativa autorizza la struttura convenzionata ad erogare la
prestazione all’Assistito in regime di assistenza diretta, dando evidenza di eventuali spese non
previste dal piano sanitario.
Dell’avvenuta autorizzazione alla prestazione viene fornita conferma all’Assistito a mezzo
telefono, fax, e-mail o sms secondo la preferenza espressa dal medesimo al momento della
richiesta della prestazione.
Nel caso invece in cui l’autorizzazione dovesse essere negata, la Centrale Operativa contatta
l’Assistito.
6. L’autorizzazione deve essere rilasciata dalla Centrale Operativa preventivamente anche nei
casi in cui si rendessero eventualmente necessarie, in corso di cura, prestazioni sanitarie
aggiuntive ovvero qualora la prestazione da erogarsi – in base a successiva valutazione medica in
corso di erogazione – debba essere diversa da quella già autorizzata.
7. Limitatamente a patologie/malattie in fase acuta o in caso di lesioni fisiche obiettivamente
constatabili prodotte da evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, l’Assistito potrà
richiedere l’autorizzazione entro i 5 giorni successivi dall’esecuzione dell’intervento e comunque
prima della sua dimissione dalla struttura convenzionata. Contestualmente l’Assistito dovrà
provvedere ad inviare a mezzo fax alla Centrale Operativa apposito modulo contenente
l’attestazione della Struttura Sanitaria dello stato di necessità ed urgenza. Nel caso di lesioni
fisiche obiettivamente constatabili prodotte da evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna,
inoltre, l’Assistito dovrà inviare il referto del Pronto Soccorso, redatto nelle 24 ore successive
all’evento.
Resta inteso che la valutazione finale sulla effettiva sussistenza del requisito della gravità rispetto
al singolo caso è rimessa all’apprezzamento della Centrale Operativa.
La procedura d’urgenza non è attivabile relativamente alle prestazioni sanitarie erogate all’estero,
per le quali l’Assistito sarà in ogni caso tenuto a ricevere l’autorizzazione preventiva della
Centrale Operativa.
8. Tutte le autorizzazioni rilasciate dalla Centrale Operativa sono soggette ad un periodo di
validità pari a 30 giorni, decorso il quale, cessano la propria efficacia.
Ferma restando la necessità di acquisire l’autorizzazione preventiva della Centrale Operativa, con
riferimento alla prenotazione delle prestazioni, la Struttura Sanitaria potrà essere contattata:
a) dalla Centrale Operativa che fornisce all’Assistito un’informativa telefonica, a mezzo fax, email o a mezzo sms della prenotazione effettuata;
b) direttamente dall’Assistito.
Al momento dell’erogazione della prestazione l’Assistito dovrà esibire un documento di identità
in corso di validità.
9. In mancanza dell’autorizzazione della Centrale Operativa, l’interessato potrà sottoporsi alle
cure presso la Struttura Sanitaria convenzionata sostenendo il relativo onere e richiederne il
rimborso, se previsto, secondo le modalità di cui al successivo articolo 14.
10. Il Fondo ed i suoi incaricati possono procedere a visite di controllo.
Articolo 12 – Erogazioni in forma indiretta
1. L’Assistito può chiedere al Fondo il rimborso delle spese sostenute per prestazioni ricevute
presso strutture da lui prescelte.
2. Il rimborso è ammesso solo per prestazioni individuate dal Nomenclatore/Tariffario. Quanto
non espressamente contemplato dal presente Regolamento e dal Nomenclatore/Tariffario non è
rimborsabile.
Articolo 13 – Modalità di pagamento delle prestazioni erogate in forma diretta
1. Nell’ipotesi in cui l’Assistito ricorra all’erogazione in forma diretta, le spese per le prestazioni
effettuate sono rimborsate dal Fondo mediante rimessa diretta alla Struttura convenzionata, fatta
eccezione per eventuali franchigie/scoperti.
2. La Struttura convenzionata, eseguita la prestazione, emetterà fattura intestata all’Assistito
esplicitando l’eventuale quota che deve essere dallo stesso pagata, a suo esclusivo carico;
provvederà a farla controfirmare dall’Iscritto e la invierà al Fondo in originale, rilasciandone
contestualmente copia all’Assistito.
Articolo 14 – Modalità di rimborso delle prestazioni erogate in forma indiretta
Modalità cartacea
1. L’Assistito per richiedere il rimborso delle prestazioni sanitarie ricevute in regime di assistenza
indiretta deve compilare e firmare l’apposito modulo ed inviarlo in originale al Fondo. Qualora
siano iscritti anche il nucleo familiare deve essere compilato un modulo di richiesta per ciascuna
persona che richieda il rimborso. Nel caso l’Assistito non sottoscriva l’autorizzazione al
trattamento dei propri dati personali ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 il Fondo non
darà seguito alla richiesta di rimborso.
2. Le pratiche di richiesta di rimborso dovranno pervenire al FASIE entro e non oltre 60 giorni
dalla data della fattura per tutte le prestazioni, ad eccezione dei ricoveri, la cui richiesta di
rimborso deve pervenire entro e non oltre 90 giorni dalla fine della degenza.
3. Nel caso in cui non siano rispettati i tempi di cui al precedente comma 2, l’Assistito perde il
diritto al rimborso.
4. Il FASIE rimborserà le spese anche se effettuate fuori dal territorio nazionale e le stesse
verranno rimborsate al cambio medio della Borsa di Milano del giorno in cui sono state
sostenute.
Al modulo devono essere sempre allegati
- i documenti di spesa in originale intestati all’Assistito, con espressa indicazione di tipologia
e numero delle prestazioni effettuate, della data di emissione e degli onorari corrisposti. Il
documento di spesa deve essere firmato e quietanzato. Non sono rimborsabili le spese
documentate con ricevute fiscali. Se la fattura non è stampata su carta intestata del
medico/struttura, dovrà riportare il timbro del medico/Struttura Sanitaria. La carta intestata
dello specialista può essere sostituita con quella dell’Istituto di Cura pubblico o privato o
Centro specializzato ove la visita sia avvenuta (sempre ad opera di Medici Specialisti). La
data della fattura determina l’anno finanziario di imputazione;
- in caso di ricovero o Day Hospital, anche la copia della cartella clinica, timbrata
dall'ospedale/istituto di cura/clinica.
Con riferimento alle visite specialistiche, il documento di spesa dovrà sempre riferirsi ad una sola
visita; laddove il documento di spesa riporti oltre alla visita anche prestazioni varie diverse dalla
stessa, per ottenere il rimborso della visita è necessario che sia distinto il costo ad essa riferito.
L’unica prestazione che si ritiene compresa nella visita specialistica è l’elettrocardiogramma
(E.C.G.) basale, con esclusione di tutti gli altri tipi di E.C.G.
Per prestazioni diverse dalle visite specialistiche, qualora il documento di spesa si riferisca a più
prestazioni aventi data diversa, ai fini dei termini di cui al comma 2, si tiene conto del giorno,
mese ed anno in cui ciascuna prestazione è stata effettivamente eseguita.
Non saranno ammessi al rimborso documenti di spesa riportanti diciture generiche quali a mero
titolo esemplificativo trattamenti specialistici, prestazioni specialistiche, terapie specialistiche,
consulto medico e/o documenti di spesa relativi a visite specialistiche a scopo legale.
Per le spese relative all’Ecografia dovrà essere allegato il documento di spesa rilasciato da chi ha
effettuato tale esame con la specificazione del tipo.
I documenti di spesa relative ai tickets dovranno riportare il tipo di prestazione effettuata.
5. Il FASIE provvederà a restituire all’Assistito gli originali della documentazione giustificativa
ricevuta che avviene tramite l’ordinario servizio postale; nessuna responsabilità è posta a carico
del Fondo in ipotesi di mancato recapito della documentazione trasmessa.
Resta inteso che il Consiglio di Amministrazione del Fondo può disporre ulteriori modalità di
trasmissione della richiesta di rimborso e dell’allegata documentazione giustificativa.
Tutta la documentazione dovrà essere fiscalmente in regola con le vigenti disposizioni di legge;
in caso contrario non si procederà ad alcun rimborso.
Tutta la documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana o comunque corredata da
traduzione in lingua italiana.
Non sono ammessi documenti di spesa che presentino cancellature e correzioni; a titolo
eccezionale possono essere accettate correzioni apportate dall’estensore della documentazione,
con apposizione di timbro e firma di quest’ultimo a fianco delle stesse.
6. La documentazione di cui al comma precedente deve essere trasmessa contestualmente alla
richiesta di rimborso; le fatture inviate successivamente non sono ammesse al rimborso.
7. L'Assistito deve comunicare se il rimborso richiesto è relativo a spese correlate ad eventi
causati da responsabilità di terzi o coperte - anche parzialmente - da un'assicurazione privata di
rimborso delle spese mediche.
Qualora l’Assistito abbia richiesto o ottenuto un rimborso da Ente Pubblico o Privato, il FASIE
rimborserà quanto dovuto in base alla documentazione delle spese effettivamente rimaste a carico
dell'Iscritto, al netto di quanto corrisposto da terzi.
L’Assistito è responsabile nei confronti del Fondo per i casi di indebito arricchimento.
8. Il Fondo ed i suoi incaricati possono richiedere all'Assistito ogni altra documentazione ritenuta
necessaria.
9. Il Fondo effettuerà i rimborsi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato al
dipendente, anche per le pratiche relative al/ai nucleo familiare.
10. Non si procederà ad alcun rimborso e si recupereranno le somme eventualmente erogate in
tutti i casi in cui la normativa del presente Regolamento sia stata disattesa da parte dell’Assistito.
11. A fronte di una richiesta del Fondo di integrazione della documentazione inerente la pratica di
rimborso, la stessa deve essere trasmessa dall’Assistito entro 60 giorni dalla ricezione della
richiesta, pena la decadenza del diritto al rimborso.
Modalità online
Fermo restando tutto quanto sopra regolamentato, l’Assistito potrà richiedere il rimborso delle
prestazioni sanitarie ricevute in assistenza indiretta attraverso la procedura online, collegandosi
all’area riservata del sito www.fasie.it – AREA ISCRITTO, seguendo le istruzioni ivi contenute
concernenti l’utilizzo di tale funzionalità.
Articolo 15 - Accertamenti amministrativi/controlli sanitari
1. Il Fondo può disporre accertamenti amministrativi e/o controlli sanitari a sua discrezione.
2. Qualora l’Iscritto non intenda sottoporsi ai predetti accertamenti e/o controlli ovvero non risulti
veritiera la richiesta presentata, non si procederà all’autorizzazione della prestazione e/o al
rimborso richiesto ed il caso sarà esaminato per eventuali provvedimenti da parte del Consiglio di
Amministrazione.
Articolo 16 - Consulenti sanitari
1. Per iniziative in campo medico-sanitario, il FASIE può avvalersi di consulenti sanitari.
TITOLO V - NORME FINALI
Articolo 17 – Ricorsi
1. Avverso le decisioni del Fondo in materia di iscrizione, contributi e prestazioni, gli Iscritti
hanno facoltà di proporre ricorso a mezzo raccomandata a/r entro 60 giorni dalla comunicazione
del provvedimento.
2. I ricorsi saranno decisi dal Consiglio di Amministrazione entro i 60 giorni successivi dal
ricevimento.
3. Avverso le decisioni del Consiglio di Amministrazione è in facoltà dell’iscritto promuovere
ricorso al Collegio dei Probiviri, entro i 30 giorni successivi dal ricevimento della decisione,
4. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono prese a maggioranza, sono vincolanti ed
inappellabili.
Articolo 18 - Privacy e tutela dei dati personali e sensibili
1. Tutti i dati conferiti dalle Società di appartenenza dei dipendenti iscritti e dagli Assistiti
saranno trattati dagli Organi del Fondo e dagli operatori, secondo le modalità ed entro i limiti
previsti dal “Codice in materia di protezione dei dati personali” di cui al D.Lgs. 196/2003 e
successive modifiche ed integrazioni.
2. Qualsiasi notizia concernente lo stato di salute degli Iscritti è strettamente riservata. Coloro che
ne abbiano notizia per ragioni del proprio mandato sono tenuti al segreto.
3. Possono essere divulgate informazioni relative al Fondo solo in forma di relazione
complessiva, ancorché riferita a singole prestazioni o a dati statistici.
Articolo 19 - Decorrenza
1.
Il presente Regolamento ed è valido dal 01/01/2015
ALLEGATO AL REGOLAMENTO DEL FONDO FASIE
NOMENCLATORE TARIFFARIO PER DIPENDENTI CCNL VETRO E LAMPADE
Indice
Articolo 1 - Contributi
Articolo 2 - Le prestazioni sanitarie garantite
Allegato sub. 1 al Nomenclatore del Fondo Fasie per i dipendenti del CCNL Vetro e Lampade
Articolo 1 - Contributi
Su base volontaria individuale è data facoltà di estendere la copertura ai familiari in sede di
sottoscrizione del Piano Sanitario.
In tal caso dovranno essere inseriti contemporaneamente tutti i componenti aventi diritto ad
esclusione dei familiari che risultino già beneficiari di un’autonoma copertura assicurativa
malattia, sia su base individuale che collettiva.
I contributi annui previsti sono i seguenti:
Dipendente: Euro 192,00 (di cui Euro 96,00 a carico azienda)
Nucleo familiare (importi pro capite)
Coniuge:
Euro 192,00
1° Figlio:
Euro 170,00
2° Figlio:
Euro 150,00
3° Figlio:
Euro 150,00
4° Figlio:
Euro 150,00
Dal 5° Figlio:
Euro 140,00
Il Nomenclatore che segue indica analiticamente per ciascuna categoria di prestazioni le
voci ammissibili, la forma di erogazione (diretta/indiretta), le disposizioni particolari e
l’importo del rimborso.
Articolo 2 - Le prestazioni sanitarie garantite
1. Il Nomenclatore indica analiticamente le prestazioni ammissibili, la forma di erogazione
(diretta/indiretta), le disposizioni particolari e l’importo del rimborso.
2. In allegato sub 1 si riporta l’elenco dei Grandi Interventi Chirurgici.
3. Per le prestazioni non inserite nel predetto Nomenclatore ma ad esse assimilabili, il rimborso
è effettuato secondo l’importo fissato relativamente alla prestazione prevista; l’assimilazione
è rimessa al giudizio dei consulenti sanitari del Fondo.
A. - PRESTAZIONI OSPEDALIERE
A.1 - RICOVERO CON INTERVENTO/DAY HOSPITAL
A.1.1 - Elenco Interventi Chirurgici
Rientrano nella presente garanzia esclusivamente gli interventi chirurgici di cui
all’Allegato sub 1 anche se effettuati in regime di Day Hospital.
A.1.2 - Prestazioni Assicurate
La presente garanzia comprende, con i limiti di seguito individuati, la copertura delle
seguenti voci di spesa:
Prima del ricovero
-
gli accertamenti diagnostici, gli esami di laboratorio, le visite specialistiche effettuati entro i
30 giorni precedenti al ricovero, purché pertinenti alla malattia/infortunio che ha reso
necessario il ricovero e l’intervento chirurgico. Le prestazioni di cui alla presente
garanzia saranno indennizzate con applicazione di uno scoperto del 30%.
Durante il ricovero
-
gli onorari del chirurgo, dell’aiuto, dell’assistente, dell’anestesista e di ogni altro soggetto
partecipante all’intervento chirurgico;
-
i diritti di sala operatoria, il materiale di intervento, gli apparecchi protesici e/o endoprotesici
o terapeutici applicati durante l’intervento – necessari al recupero dell’autonomia
dell’Assistito;
-
le rette di degenza, con esclusione di quelle concernenti il comfort o i bisogni non essenziali
del degente. E’ previsto un limite alla retta di degenza di € 300,00 in caso di utilizzo del
regime rimborsuale;
-
l’assistenza medica ed infermieristica, le consulenze mediche ed infermieristiche, i
medicinali, gli esami, gli accertamenti diagnostici e i trattamenti fisioterapici e riabilitativi.
Dopo il ricovero
-
gli accertamenti diagnostici, gli esami di laboratorio, le visite specialistiche, l’acquisto dei
medicinali per i quali la garanzia sarà erogata esclusivamente in regime rimborsuale, le
prestazioni mediche, chirurgiche ed infermieristiche, nonché le prestazioni finalizzate al
recupero della salute quali i trattamenti fisioterapici e riabilitativi, le cure termali (escluse le
spese alberghiere), effettuati entro i 45 giorni successivi al ricovero o all’intervento
chirurgico, purché pertinenti alla malattia/infortunio che ha reso necessario il ricovero e
l’intervento chirurgico. Le prestazioni di cui alla presente garanzia saranno indennizzate
con applicazione di uno scoperto del 30%.
Limitatamente ai trattamenti fisioterapici e riabilitativi, nei casi in cui sussista una documentata
impossibilità a recarsi presso un centro medico, potranno essere riconosciute le fatture anche
emesse dal professionista che ha eseguito le prestazioni (comunque fornito di laurea in
fisioterapia o titolo equivalente riconosciuto in Italia) accompagnate da prescrizione del medico
specialista con indicazione del piano di trattamento riabilitativo domiciliare.
Trapianti
In caso di trapianto, verranno solamente riconosciute le spese relative all’Assistito quale
ricevente dell’organo trapiantato.
Sono escluse comunque tutte le spese connesse alla donazione di organi, sia da parte
dell’Assistito che da parte di terzi.
Degenza in regime di Day Hospital
Durante la degenza
le spese con gli stessi limiti e alle stesse condizioni previste al punto A.1.2 “durante il ricovero”.
Sono esclusi i trattamenti fisioterapici e riabilitativi.
Prima e dopo la degenza
gli accertamenti diagnostici, gli esami di laboratorio, le visite specialistiche sostenuti entro il
numero di 7 giorni antecedenti e 15 giorni successivi alla degenza, purché pertinenti alla
malattia/infortunio che ha reso necessario la stessa.
Assistenza Infermieristica Privata Individuale durante il ricovero
Il limite è di Euro 40,00 al giorno per un periodo massimo di 30 giorni per degenza per
persona.
Trasporto sanitario
Il trasporto dell’Assistito presso un Istituto di Cura (andata e ritorno) e da un Istituto di Cura ad
un altro, con mezzi sanitariamente attrezzati, sia in Italia che all’Estero. In ogni caso è escluso
l’utilizzo di eliambulanze. Il massimale è di € 1.000,00 per nucleo e per anno.
Si precisa che la scelta del mezzo utilizzato per il trasporto deve essere rimessa unicamente ai
medici della centrale operativa, in base alle condizioni del paziente ed indipendentemente dal
fatto che il trasporto avvenga in Europa o extra Europa.
Parto Cesareo
le spese con gli stessi limiti e alle stesse condizioni previste al punto A.1.2 “prima del ricovero”,
“durante il ricovero” e “dopo il ricovero”, entro il relativo sub-massimale indicato al punto A.1.5
“Utilizzo del Network” e “Utilizzo di strutture private in regime rimborsuale”.
Sempre con riferimento al Parto Cesareo, le spese per eventuali interventi concomitanti previsti
nell’Allegato 1 al presente nomenclatore, sono rimborsabili nei limiti del sub-massimale
specifico per il Parto Cesareo stesso.
A.1.3 - Indennità Sostitutiva per Ricovero con Intervento Chirurgico
Indennità sostitutiva
Qualora l’Assistito non richieda alcun rimborso per spese sostenute durante il ricovero, il Fondo
corrisponde un’indennità di Euro 50,00 per ogni giorno di ricovero fino ad un massimo
di 120 giorni, per far fronte alle necessità legate al recupero a seguito della malattia,
dell’infortunio e del parto, al fine di favorire l'autonomia e la permanenza a domicilio in
dipendenza di tali eventi.
Ai fini del calcolo dei giorni, in caso di ricovero, il primo e l’ultimo giorno sono considerati
come un unico giorno.
L’indennità sostitutiva non si applica in caso di permanenza nei locali del pronto
soccorso/astanteria qualora ad essa non consegua il ricovero nella medesima struttura sanitaria.
A.1.4 – Massimale
Relativamente alle liquidazioni correlate alle spese sostenute a seguito di ricovero in
istituto di cura con intervento chirurgico, incluso day hospital, il presente piano
sanitario prevede un massimale annuo a nucleo pari ad Euro 90.000,00.
A.1.5 - Modalità di Erogazione
Utilizzo del Network
Nel caso di utilizzo esclusivo di strutture sanitarie convenzionate con il Network
“Previmedical” e medici convenzionati, le spese per le prestazioni erogate all’Assistito
vengono liquidate direttamente da Previmedical alle strutture stesse con applicazione di
una franchigia fissa pari ad Euro 750,00 e fino alla concorrenza della somma
assicurata annua. Inoltre, con esclusivo riferimento al parto cesareo è prevista
l’applicazione di un sub massimale annuo a nucleo pari ad € 2.000,00.
Utilizzo di strutture private in regime rimborsuale
Nel caso in cui l’assistito si rivolga a strutture sanitarie e/o a personale non
convenzionato con il Network “Previmedical” sull’importo richiesto a rimborso sarà
applicato uno scoperto del 30% con minimo non indennizzabile di Euro 1.500,00 e
sub massimale di Euro 10.000,00. Inoltre, con esclusivo riferimento al parto
cesareo è prevista l’applicazione di un sub massimale annuo a nucleo pari ad €
2.000,00.
Utilizzo del Servizio Sanitario Nazionale
Nel caso in cui l’Assistito si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, di seguito SSN, i ticket
sono rimborsati al 100%.
A.2 - RICOVERO SENZA INTERVENTO CHIRURGICO/DAY HOSPITAL
MEDICO
A.2.1 - Ricovero in Istituto di Cura a seguito di Malattia e Infortunio senza
Intervento Chirurgico/Day Hospital Medico
Il ricovero senza intervento chirurgico/day hospital medico è garantito nei seguenti casi:
Infarto miocardico acuto: Coronaropatia qualora dia origine a necrosi ischemica acuta del
miocardio da brusca riduzione del flusso coronarico che provochi ricovero in unità
coronarica di almeno 5 giorni. La diagnosi viene formulata per la presenza contemporanea
dei seguenti caratteri: 1) dolore precordiale, 2) alterazioni tipiche all'ECG, 3) aumento
dell'attività sierica degli enzimi liberati dalle cellule miocardiche.
Ictus cerebrale: (accidente cerebro-vascolare acuto): emorragia od infarto cerebrale
(trombosi od embolia) ad esordio brusco immediatamente riscontrato in ambito di ricovero
ospedaliero che produca danno neurologico sensitivo e motorio.
Tumore: neoplasia maligna caratterizzata dalla crescita non controllata e dalla diffusione di
cellule maligne con invasione di tessuto normale, la cui diagnosi venga basata e dimostrata
da esame istopatologico o da altra certificazione ospedaliera; limitatamente alla sola
copertura in oggetto vengono esclusi: i carcinomi in situ, la degenerazione neoplastica dei
polipi intestinali, i carcinomi della mammella che non hanno interessamento linfonodale
metastatico, i carcinomi della vescica urinaria limitati al I° stadio ed i tumori cutanei ad
eccezione del melanoma maligno del III° e IV° stadio di Clarke.
Insufficienza renale: malattia renale irreversibile in dialisi cronica.
Ustioni di terzo grado con estensione pari almeno al 50% del corpo.
Per ricovero si intende la degenza in Istituto di cura comportante il pernottamento; il solo
intervento di Pronto Soccorso non costituisce ricovero.
A.2.2 - Prestazioni Assicurate
La presente garanzia comprende, con i limiti di seguito individuati, la copertura delle
seguenti voci di spesa:
Prima del ricovero
-
gli accertamenti diagnostici, gli esami di laboratorio, le visite specialistiche effettuati entro i
15 giorni precedenti al ricovero, purché pertinenti alla malattia/infortunio che ha reso
necessario il ricovero. Le prestazioni di cui alla presente garanzia saranno
indennizzate con applicazione di uno scoperto del 30%.
Durante il ricovero
-
le rette di degenza, con esclusione di quelle concernenti il comfort o i bisogni non essenziali
del degente. E’ previsto un limite alla retta di degenza di € 300,00 in caso di utilizzo del
regime rimborsuale;
-
l’assistenza medica ed infermieristica, le consulenze mediche ed infermieristiche, i
medicinali, gli esami, gli accertamenti diagnostici e i trattamenti fisioterapici e riabilitativi;
Dopo il ricovero
-
gli accertamenti diagnostici, gli esami di laboratorio, le visite specialistiche, l’acquisto dei
medicinali per i quali la garanzia sarà erogata esclusivamente in regime rimborsuale, le
prestazioni mediche, chirurgiche ed infermieristiche, nonché le prestazioni finalizzate al
recupero della salute quali i trattamenti fisioterapici e riabilitativi, le cure termali (escluse le
spese alberghiere), effettuati entro i 30 giorni successivi al ricovero, purché pertinenti alla
malattia/infortunio che ha reso necessario il ricovero. Le prestazioni di cui alla presente
garanzia saranno indennizzate con applicazione di uno scoperto del 30%.
Limitatamente ai trattamenti fisioterapici e riabilitativi, nei casi in cui sussista una documentata
impossibilità a recarsi presso un centro medico, potranno essere riconosciute le fatture anche
emesse dal professionista che ha eseguito le prestazioni (comunque fornito di laurea in
fisioterapia o titolo equivalente riconosciuto in Italia) accompagnate da prescrizione del medico
specialista con indicazione del piano di trattamento riabilitativo domiciliare.
Degenza in regime di Day Hospital
Durante la degenza
le spese con gli stessi limiti e alle stesse condizioni previste al punto A.2.2 “durante il ricovero”.
Sono esclusi i trattamenti fisioterapici e riabilitativi.
Prima e dopo la degenza
gli accertamenti diagnostici, gli esami di laboratorio, le visite specialistiche sostenuti entro il
numero di 7 giorni antecedenti e 15 giorni successivi alla degenza, purché pertinenti alla
malattia/infortunio che ha reso necessario la stessa. Le prestazioni di cui alla presente garanzia
saranno indennizzate con applicazione di uno scoperto del 30%.
Assistenza Infermieristica Privata Individuale durante il ricovero
Il limite è di Euro 20,00 al giorno per un periodo massimo di 15 giorni per degenza per
persona.
A.2.3 - Indennità Sostitutiva per Ricovero Medico
Qualora l’Assistito non richieda alcun rimborso per spese sostenute durante il ricovero, il Fondo
corrisponde un’indennità di Euro 25,00 per ogni giorno di ricovero fino ad un massimo
di 15 giorni, per far fronte alle necessità legate al recupero a seguito della malattia o
dell’infortunio, al fine di favorire l'autonomia e la permanenza a domicilio in dipendenza di tali
eventi.
Ai fini del calcolo dei giorni, in caso di ricovero, il primo e l’ultimo giorno sono considerati
come un unico giorno.
L’indennità sostitutiva non si applica in caso di permanenza nei locali del pronto soccorso
/astanteria qualora ad essa non consegua il ricovero nella medesima struttura sanitaria.
A.2.4 - Sottomassimale
Il limite di spesa annuo per la presente garanzia è pari ad Euro 2.000,00 per nucleo familiare.
A.2.5 - Modalità di Erogazione
Utilizzo del Network
Nel caso di utilizzo esclusivo di strutture sanitarie convenzionate con il Network
“Previmedical” e medici convenzionati, le spese per le prestazioni erogate all’Assistito
vengono liquidate direttamente da Previmedical alle strutture stesse con applicazione di
una franchigia fissa pari ad Euro 350,00 e fino alla concorrenza della somma
assicurata annua.
Utilizzo di strutture private in regime rimborsuale
Nel caso in cui l’assistito si rivolga a strutture sanitarie e/o a personale non
convenzionato con il Network “Previmedical” sull’importo richiesto a rimborso sarà
applicato uno scoperto del 30% con minimo non indennizzabile di Euro 750,00 ed
entro il sub massimale di Euro 2.000,00.
Utilizzo del Servizio Sanitario Nazionale
Nel caso in cui l’Assistito si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, di seguito SSN, i ticket
sono rimborsati al 100%.
B - PRESTAZIONI EXTRAOSPEDALIERE
B.1 - ELENCO PRESTAZIONI DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
Angiografia
Artrografia
Broncografia
Campimetria visiva
Chemioterapia
Cisternografia
Cistografia
Cisturetrografia
Clisma opaco
Cobaltoterapia
Colangiografia intravenosa
Colangiografia percutanea
Colangiografia trans kehr
Colecistografia
Coronarografia
Cacriocistografia
Defecografia
Dialisi
Lettroencefalografia
Fistolografia
Flebografia
Fluorangiografia
Galattografia
Isterosalpingografia
Linfografia
Mielografia
Pet
Radioterapia
Retinografia
Risonanza
Rx esofago con mezzo di contrasto
Rx stomaco e duodeno con mezzo di contrasto
Rx tenue e colon con mezzo di contrasto
Scialografia
Scintigrafia
Splenoportografia
Urografia
Vesciculodeferentografia
Videoangiografia
Tac
Wirsungrafia
B.1.1 - Massimale
Il limite annuo di spesa rimborsabile per la presente garanzia è pari ad Euro 350,00 per
nucleo.
B.1.2 - Condizioni di Liquidazione
Utilizzo del Network
Nel caso di utilizzo esclusivo di strutture sanitarie e medici convenzionati con il
Network “Previmedical”, le spese per le prestazioni erogate all’Assistito vengono
liquidate direttamente da Previmedical alle strutture con applicazione di una franchigia
di Euro 50,00 per ogni accertamento diagnostico o ciclo di terapia, che l’assistito dovrà
versare alla struttura sanitaria all’atto della fruizione della prestazione.
Utilizzo di strutture private in regime rimborsuale
Nel caso in cui l’Assistito si rivolga a strutture sanitarie o a personale non
convenzionato con il Network “Previmedical” sull’importo richiesto a rimborso sarà
applicato uno scoperto del 30% con applicazione di un minimo non indennizzabile pari
ad € 80,00 per prestazione o ciclo di terapia.
Utilizzo del Servizio Sanitario Nazionale
Nel caso in cui l’Assistito si avvalga di una struttura del Servizio Sanitario Nazionale,
il Fondo rimborsa integralmente - senza applicazione di scoperti o franchigie e fino alla
concorrenza della somma assicurata annua di rimborso - le eventuali spese per ticket
sanitari effettivamente rimaste a carico dell’Assistito.
B.2 - VISITE SPECIALISTICHE
Il Fondo provvede al pagamento delle spese per visite specialistiche conseguenti a malattia o a
infortunio, con l’esclusione delle visite odontoiatriche e ortodontiche
Rientra in garanzia esclusivamente una prima visita psichiatrica al fine di accertare la presenza di
un’eventuale patologia.
I documenti di spesa (fatture e ricevute) debbono riportare l’indicazione della specializzazione
del medico la quale, ai fini del rimborso, dovrà risultare attinente alla patologia denunciata.
La presente garanzia è prestata esclusivamente nel caso di utilizzo del Servizio Sanitario
Nazionale e non si applicano franchigie e/o scoperti. Il rimborso, pertanto, è al 100%.
B.2.1 - Massimale
Il limite annuo di spesa rimborsabile per la presente garanzia è pari ad Euro 200,00 per
nucleo.
B.3 - TRATTAMENTI FISIOTERAPICI RIABILITATIVI (da malattia o infortunio sul
lavoro)
Il Fondo provvede al pagamento delle spese per trattamenti fisioterapici e riabilitativi a seguito
di malattia che abbia comportato un ricovero (dal 46° giorno al 90° giorno dalla cessazione del
ricovero) o da infortunio di lavoro esclusivamente a fini riabilitativi, sempreché siano prescritte
da medico “di base” o da specialista la cui specializzazione sia inerente alla patologia denunciata
e siano effettuate da personale medico o paramedico abilitato in terapia della riabilitazione il cui
titolo dovrà essere comprovato dal documento di spesa.
In caso di infortunio sul lavoro sarà necessario presentare il referto del Pronto Soccorso ed
idonea documentazione rilasciata da INAIL.
B.3.1 - Massimale
Il limite di spesa annuo a nucleo per le presenti prestazioni è pari ad Euro 350,00. Tale
massimale annuo deve intendersi come limite di spesa aggiuntivo rispetto a quello già garantito
all’interno del massimale per prestazione previsto per ciascuno dei grandi interventi chirurgici
rientranti nella precedente garanzia “A - Prestazioni Ospedaliere”
B.3.2 - Modalità di erogazione in caso di malattia
Utilizzo del Network
Nel caso di utilizzo esclusivo di strutture sanitarie convenzionate con il Network
“Previmedical” e medici convenzionati, le spese per le prestazioni erogate all’Assistito
vengono liquidate direttamente da Previmedical alle strutture con applicazione di uno
scoperto del 30% e minimo non indennizzabile di Euro 100,00 per ogni accertamento
diagnostico o ciclo di terapia, che l’assistito dovrà versare alla struttura sanitaria
all’atto della fruizione della prestazione.
Utilizzo del Servizio Sanitario Nazionale
Nel caso in cui l’Assistito si avvalga di una struttura del Servizio Sanitario Nazionale,
il Fondo liquida integralmente le eventuali spese per ticket sanitari effettivamente
rimaste a carico dell’Assistito.
B.3.2 - Modalità di erogazione in caso di infortunio
Utilizzo del Network
Nel caso di utilizzo esclusivo di strutture sanitarie convenzionate con il Network
“Previmedical” e medici convenzionati, le spese per le prestazioni erogate all’Assistito
vengono liquidate direttamente da Previmedical alle strutture con applicazione di una
franchigia fissa di Euro 100,00 per ogni accertamento diagnostico o ciclo di terapia,
che l’assistito dovrà versare alla struttura sanitaria all’atto della fruizione della
prestazione.
Utilizzo del Servizio Sanitario Nazionale
Nel caso in cui l’Assistito si avvalga di una struttura del Servizio Sanitario Nazionale,
il Fondo liquida integralmente le eventuali spese per ticket sanitari effettivamente
rimaste a carico dell’Assistito.
B.4 - PREVENZIONE DELLA SINDROME METABOLICA (garanzia valida per il solo
titolare)
Non è prevista la fruizione degli eventuali esami previsti dalla presente garanzia all’Estero.
Per attivare la garanzia l’Assistito dovrà compilare il questionario raggiungibile accedendo all’
“area iscritti” da Previmedical accessibile tramite username e password sul sito www.fasie.it.
L’applicazione disponibile sul sito del Fondo darà esito immediato del Questionario:
a. nel caso non si configuri un quadro di Sindrome Metabolica, l’Assistito ne avrà immediato
riscontro dal risultato del Questionario e non verrà posta indicazione a consigli o
accertamenti successivi;
b. nel caso in cui l’Assistito risulti in uno stato di Sindrome Metabolica “non conclamata”,
verranno fornite alcune indicazioni per consentirgli di assumere comportamenti e stili di vita
più corretti in merito ad attività fisica, alimentazione ecc.;
c. nel caso in cui si configuri un quadro di Sindrome Metabolica “conclamata”, verranno
fornite alcune indicazioni per consentirgli di assumere comportamenti e stili di vita più
corretti in merito ad attività fisica, alimentazione ecc e si inviterà l’Assistito a contattare il
proprio medico che potrà effettuare una diagnosi più appropriata, eventualmente, con
l’ausilio degli accertamenti più idonei al trattamento del caso.
In quest’ultimo caso la Centrale Operativa provvederà all’organizzazione, su richiesta
dell’Assistito, delle prestazioni sotto indicate attivando la consueta procedura in regime di
assistenza diretta da effettuarsi nell’ambito della medesima garanzia e quindi a carico del Fondo
in strutture sanitarie convenzionate con il Network “Previmedical” e dalla stessa identificate. La
Centrale Operativa comunicherà all’Assistito il calendario e le strutture più prossime ove poter
fruire delle seguenti analisi:
- colesterolo HDL
- colesterolo totale
- glicemia
- trigliceridi
Si precisa che per poter effettuare le analisi sopra indicate è necessario che l’Assistito sia in
possesso della prescrizione del medico curante contenente l’indicazione della patologia.
Per effettuare gli esami sopra indicati dovrà essere trascorso almeno un periodo di 6 mesi dalla
data di esecuzione degli esami utilizzati per la compilazione del Questionario.
All’atto della richiesta della presa in carico diretta, l’Assistito dovrà fornire copia dell’esito del
questionario e degli esami utilizzati per la compilazione dello stesso.
Qualora la Centrale Operativa accerti dal referto degli esami utilizzati per la compilazione del
Questionario che i dati imputati non corrispondano al vero, l’Assistito non sarà autorizzato a
fruire delle prestazioni.
Poiché gli indicatori del rischio di Sindrome Metabolica devono essere regolarmente monitorati,
la Centrale Operativa provvederà all’organizzazione, su richiesta dell’Assistito, delle prestazioni
sopra indicate con cadenza semestrale, attivando la medesima procedura sopra descritta.
Al fine di incentivare l’Assistito ad effettuare il percorso prevenzione, sarà attivata anche una
cartella medica online personale in cui egli potrà registrare questi parametri.
Eventuali visite o accertamenti che si rendessero successivamente necessari potranno essere
fruiti dall’Assistito attraverso le strutture sanitarie convenzionate. Qualora tali prestazioni
rientrino tra quelle garantite dal Piano Sanitario, le stesse verranno erogate nel rispetto delle
modalità liquidative previste. Se invece tali prestazioni non dovessero rientrare tra quelle
garantite, l’Assistito potrà avvalersi del servizio “Card” che gli consentirà di accedere alle
strutture convenzionate con il Network “Previmedical” a tariffe agevolate, mantenendo i costi a
proprio carico.
COSA OCCORRE FARE PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO
Il Questionario permette all’Assistito di inserire i suoi dati una volta sola, salvo i casi in cui
risulterà possibile ripetere l’esame del sangue dopo sei mesi.
Nella prima pagina del Questionario verranno fornite le istruzioni per la sua compilazione.
E’ importante non inserire dati di fantasia, non corrispondenti alla realtà, in quanto verrà
vanificato lo scopo della prevenzione.
B.5 - GRANDI INTERVENTI ODONTOIATRICI
Il Fondo provvede al pagamento delle spese per i seguenti Grandi Interventi Odontoiatrici:
Osteiti mascellari;
Neoplasie ossee della mandibola o della mascella;
Adamantinoma;
Odontoma;
Intervento per flemmone delle logge perimascellari;
Intervento per iperostosi, osteomi (toro palatino, toro mandibolare) ecc;
La presente garanzia è prestata esclusivamente nel caso in cui l’Assistito si avvalga di strutture
sanitarie e personale convenzionato e del Servizio Sanitario Nazionale.
B.5.1 - Massimale
Il limite di spesa annuo a nucleo per la presente garanzia è pari ad Euro 1.000,00.
B.5.2 - Condizioni Di Liquidazione
Utilizzo del Network
Nel caso di utilizzo esclusivo di strutture sanitarie convenzionate con il Network
“Previmedical” e medici convenzionati, le spese per le prestazioni erogate all’Assistito
vengono liquidate direttamente da Previmedical alle strutture stesse con applicazione di
una franchigia fissa pari ad Euro 500,00 e fino alla concorrenza della somma
assicurata annua.
Utilizzo del Servizio Sanitario Nazionale
Nel caso in cui l’Assistito si avvalga di una struttura del Servizio Sanitario Nazionale,
il Fondo rimborsa integralmente - senza applicazione di scoperti o franchigie e fino alla
concorrenza della somma assicurata annua di rimborso - le eventuali spese per ticket
sanitari effettivamente rimaste a carico dell’Assistito.
B.6 - PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE
Il Fondo provvede al pagamento delle seguenti prestazioni.
Ablazione del tartaro mediante utilizzo di ultrasuoni, o in alternativa, qualora si rendesse
necessario, mediante il ricorso ad un altro tipo di trattamento per l’igiene orale.
Visita specialistica odontoiatrica.
Restano invece a carico dell’Assistito, se richieste, ulteriori prestazioni, quali, ad esempio, la
fluorazione, la levigatura delle radici, la levigatura dei solchi ecc.
Queste prestazioni devono essere effettuate in un’unica soluzione.
La presente garanzia è prestata esclusivamente nel caso in cui l’Assistito si avvalga di strutture
sanitarie e personale convenzionato e del Servizio Sanitario Nazionale
B.6.1 - Condizioni di Liquidazione
Utilizzo del Network
Nel caso di utilizzo esclusivo di strutture sanitarie convenzionate con il Network
“Previmedical” e medici convenzionati, le spese per le prestazioni erogate all’Assistito
vengono liquidate direttamente da Previmedical alle strutture stesse senza applicazione
di scoperti o franchigie e fino alla concorrenza della somma assicurata annua.
Utilizzo del Servizio Sanitario Nazionale
Nel caso in cui l’Assistito si avvalga di una struttura del Servizio Sanitario Nazionale,
il Fondo rimborsa integralmente - senza applicazione di scoperti o franchigie - le
eventuali spese per ticket sanitari effettivamente rimaste a carico dell’Assistito.
B.6.2 - Massimale
Il limite annuo di spesa indennizzabile per la presente garanzia è pari ad Euro 50,00 a
persona.
C - LTC - NON AUTOSUFFICIENZA (garanzia valida per il solo Titolare)
La garanzia opera per i casi di non autosufficienza al compimento delle attività primarie (come
descritta al punto “Criteri per l’accertamento della perdita dell’autosufficienza”) derivanti da
infortunio sul lavoro o malattia/intervento chirurgico (tutti detti “causa”), che determinino, in
base alle regole di calcolo previste dalla presente copertura, un punteggio pari o superiore a 40
punti (4 ADL su 6) tendenzialmente permanente e comunque perdurante per almeno 90 giorni
(“evento”).
Il diritto alla garanzia matura al perfezionamento dell’evento, cioè decorsi 90 giorni
dall’insorgere di uno stato di non autosufficienza ammissibile a prestazione in base alle regole di
cui sopra, causato da infortunio o malattia/intervento chirurgico.
La copertura opererà con riferimento ai casi di non autosufficienza sopra individuati che
sopravvengano nel periodo di vigenza della copertura. La somma garantita sarà erogabile a
partire dalla data di perfezionamento dell’evento previa verifica da parte del Fondo, della
documentazione necessaria ad attestare lo stato di non autosufficienza e dovranno essere attivate
dall’Assistito per il quale sia stata riconosciuta la garanzia con le modalità descritte nel
successivo punto “Criteri per l’accertamento della perdita dell’autosufficienza”. Detta verifica
dovrà essere svolta nel più breve tempo possibile e dovrà esaurirsi nell’arco di 15 giorni dalla
data di ricezione da parte del Fondo della predetta documentazione completa. Conclusa la
verifica il Fondo provvederà a comunicarne all’Assistito l’esito, che potrà consistere nella
segnalazione di riconoscimento della garanzia e del punteggio approvato per lo stato di non
autosufficienza (40 punti - 4 ADL su 6)), di diniego della garanzia o di sospensione della
valutazione qualora risulti necessario integrare la documentazione trasmessa. Detta
comunicazione dovrà avvenire nel termine sopra indicato a mezzo sms o e-mail; diversamente
entro il termine indicato il Fondo dovrà provvedere a spedire la lettera contenente l’esito della
verifica effettuata.
A questo fine, successivamente al riconoscimento dell’erogabilità della garanzia, entro il 15 di
ottobre di ciascun anno di copertura il Fondo potrà richiedere, all’Assistito la trasmissione entro
il 15 novembre della documentazione necessaria a verificare il permanere dello stato di non
autosufficienza in copertura.
In alternativa il Fondo potrà inviare, previo preavviso, un medico fiduciario per l’effettuazione in
loco della predetta verifica. In sede di verifica annuale il Fondo provvederà in base alla
documentazione acquisita o alla visita effettuata a confermare il punteggio assegnato nell’anno
precedente allo stato di non autosufficienza dell’Assistito, oppure a rivalutarlo in caso di
eventuali modifiche sopravvenute. Termini e modalità di effettuazione della verifica annuale del
permanere dello stato di non autosufficienza e di comunicazione degli esiti all’Assistito sono
analoghi a quelli individuati per la verifica di riconoscimento dell’erogabilità della garanzia.
Somma Assicurata
Il Fondo rimborserà, nel caso in cui l’assistito si trovi nelle condizioni indicate al punto “Criteri
per l’accertamento della perdita dell’autosufficienza”, la somma annua di € 1.000,00 per un
massimo di tre anni.
Criteri per l’accertamento della perdita dell’autosufficienza
Per l’accertamento dello stato di non autosufficienza verrà valutata la situazione dell’Assistito
rispetto alla sua capacità di svolgere autonomamente le attività della vita quotidiana: lavarsi,
vestirsi e svestirsi, igiene del corpo, mobilità, continenza e alimentazione.
La valutazione verrà fatta sulla base della tabella seguente, applicata dal Medico curante e
corredata da relazione medica redatta dallo stesso medico curante sulle cause della perdita di
autosufficienza, redatta su apposito modello fornito dal Fondo, e da documentazione clinica
(ricoveri, visite specialistiche, accertamenti strumentali) attestante le motivazioni che hanno
portato alla definizione della patologia causa della perdita di autosufficienza.
Capacità di farsi il bagno:
1° grado: l’Assistito è in grado di farsi il bagno e/o la doccia in modo completamente autonomo:
punteggio 0
2° grado: l’Assistito necessita di assistenza per entrare nella e/o uscire dalla vasca da bagno:
punteggio 5
3° grado: l’Assistito necessita di assistenza per entrare nella e/o uscire dalla vasca da bagno e
durante l’attività stessa del farsi il bagno: punteggio 10
Capacità di vestirsi e svestirsi:
1° grado: l’Assistito è in grado di vestirsi e svestirsi in modo completamente autonomo:
punteggio 0
2° grado: l’Assistito necessita di assistenza per vestirsi e/o svestirsi o per la parte superiore del
corpo o per la parte inferiore del corpo: punteggio 5
3° grado: l’Assistito necessita di assistenza per vestirsi e/o svestirsi sia per la parte superiore del
corpo sia per la parte inferiore del corpo: punteggio 10
Capacità di curare l’igiene del corpo:
1° grado: l’Assistito è in grado di svolgere autonomamente e senza assistenza da parte di terzi i
seguenti gruppi di attività identificati con (1), (2) e (3):
(1) andare al bagno
(2) lavarsi, lavarsi i denti, pettinarsi, asciugarsi, radersi
(3) effettuare atti di igiene personale dopo essere andato in bagno:
punteggio 0
2° grado:
l’Assistito necessita di assistenza per almeno uno e al massimo due dei suindicati
gruppi di attività (1), (2) e (3): punteggio 5
3° grado: l’Assistito necessita di assistenza per tutti i suindicati gruppi di attività (1), (2) e (3):
punteggio 10
Capacità di assicurare la propria mobilità:
1° grado: l’Assistito è in grado di alzarsi autonomamente dalla sedia e dal letto e di muoversi
senza assistenza di terzi: punteggio 0
2° grado: l’Assistito necessita di assistenza per muoversi, eventualmente anche di apparecchi
ausiliari tecnici come ad esempio la sedia a rotelle, le stampelle. È però in grado di alzarsi
autonomamente dalla sedia e dal letto: punteggio 5
3° grado: l’Assistito necessita di assistenza per alzarsi dalla sedia e dal letto e per muoversi:
punteggio 10
Capacità di continenza:
1° grado: l’Assistito è completamente continente: punteggio 0
2° grado: l’Assistito presenta incontinenza di urina o feci al massimo una volta al giorno:
punteggio 5
3° grado: l’Assistito è completamente incontinente e vengono utilizzati aiuti tecnici come
catetere o colostomia: punteggio 10
Capacità di bere e mangiare:
1° grado: l’Assistito è completamente e autonomamente in grado di consumare bevande e cibi
preparati e serviti: punteggio 0
2° grado: l’Assistito necessita di assistenza per una o più delle seguenti attività preparatorie:
- sminuzzare/tagliare il cibo
- sbucciare la frutta
- aprire un contenitore/una scatola
- versare bevande nel bicchiere
punteggio 5
3° grado: l’Assistito non è in grado di bere autonomamente dal bicchiere e mangiare dal piatto.
Fa parte di questa categoria l’alimentazione artificiale: punteggio 10.
In ogni caso il Fondo si riserva di sottoporre l’Assistito a visita medica da parte di proprio
fiduciario per la valutazione dell’effettiva situazione dell’Assistito stesso.
Il Fondo si riserva di chiedere l’invio di ogni documento che ritenga necessario per valutare lo
stato di salute dell’Assistito.
D - SERVIZI AGGIUNTIVI
Inoltre gli Assistiti con il presente piano sanitario potranno beneficiare dei seguenti servizi
erogati direttamente dalla Centrale Operativa di Previmedical senza costi aggiuntivi e nel rispetto
della normativa in vigore:
D.1 - SERVIZIO DI CONSULENZA MEDICA, INFORMAZIONI SANITARIE E
RICERCA DEGLI ISTITUTI DI CURA
Qualora l’Assistito, a seguito di infortunio o malattia, necessiti di una consulenza medica, può
mettersi in contatto con la Centrale Operativa 24 ore su 24, tutti i giorni, sabato, domenica e
festivi inclusi.
Le modalità di fornitura della consulenza medica si differenziano a seconda della natura della
richiesta:
a) Informazione ed orientamento medico telefonico
Quando l'Assistito necessita di consigli medico-sanitari generici e/o di informazioni sul
reperimento di medici e strutture specialistiche sul territorio nazionale ed internazionale, la
Centrale Operativa mette a sua disposizione un esperto per un consulto telefonico immediato. Il
servizio fornisce, inoltre, informazione sanitaria in merito a farmaci (composizione, indicazioni e
controindicazioni), preparazione propedeutica ad esami diagnostici, profilassi da eseguire in
previsione di viaggi all’estero. Qualora l'Assistito, successivamente al predetto consulto,
necessitasse di una visita specialistica, la Centrale Operativa segnalerà il nominativo di un
medico specialista nella località più vicina al luogo in cui si trova l'Assistito.
Il servizio non fornisce diagnosi o prescrizioni.
b) Consulenza sanitaria telefonica di alta specializzazione
Quando, in seguito ad infortunio o malattia suscettibili di dover dar luogo a interventi di
particolare complessità, l'Assistito necessita di informazioni riguardanti centri sanitari di alta
specializzazione in Italia e nel mondo, la Centrale Operativa è in grado di mettere a disposizione
la sua équipe medica per fornire le informazioni necessarie.
L’équipe medica di cui la Centrale Operativa si avvale provvede, all’occorrenza, ad individuare e
segnalare all’Assistito medici specialisti o centri per la diagnosi e la cura di patologie rare o
comunque particolari, restando a disposizione per facilitare i contatti tra l'Assistito e il centro in
questione ovviando ad eventuali problemi di comunicazione e di lingua.
Per una più approfondita valutazione delle condizioni di salute del paziente ed, eventualmente,
individuare le strutture più appropriate per la cura dello stesso, i medici della Centrale Operativa
possono richiedere la documentazione clinica in possesso dell’Assistito.
c) Consulenza telefonica medico specialistica
Quando l'Assistito necessita di una consulenza telefonica di carattere medico-specialistico, la
Centrale Operativa può mettere a sua disposizione un’équipe di specialisti con i quali questi può
conferire direttamente per ricevere informazioni di prima necessità.
Il servizio non fornisce diagnosi o prescrizioni.
D.2 - SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA PERMANENTE
Quando l’Assistito, a seguito di infortunio o malattia, necessiti di ricevere un riscontro
nell’ambito di richieste di consulenza medica generica e specialistica (in particolare cardiologia,
ginecologia, ortopedia, geriatria, neurologia e pediatria), può mettersi in contatto con la Centrale
Operativa 24 ore su 24, tutti i giorni, sabato, domenica e festivi inclusi. La struttura dedicata al
servizio si occupa direttamente sia dei contatti telefonici con gli assistiti che con i
medici/paramedici curanti, consentendo agli assistiti di ricevere un riscontro costante attraverso
un presidio medico continuativo.
Non è previsto alcun costo a carico dell’Assistito per la chiamata.
Rimangono invece a suo carico i costi per gli eventuali interventi e/o visite a domicilio, con
applicazione però di tariffe comunque convenzionate.
D.3 - SECOND OPINION
L’Assistito, dopo aver fornito alla Centrale Operativa la documentazione clinica in suo possesso,
può ricevere un secondo parere medico dalle migliori strutture specialistiche e centri di
eccellenza presenti in Italia ed all’estero, complementare rispetto ad una precedente valutazione
medica.
D.4 - TUTORING
L’Assistito può disporre di un affiancamento costante e professionalmente qualificato per
l'individuazione dei corretti percorsi terapeutici, per l'organizzazione di programmi di
prevenzione personalizzati e per la gestione dei propri bisogni assistenziali. Il servizio è
realizzato attraverso il coordinamento dei professionisti e dei mezzi resi disponibili nell'ambito
della rete assistenziale e mediante l'interazione ed il costante supporto con la struttura di
consulenza medica.
Il servizio non comporta costi per l’Assistito da telefono fisso.
ALLEGATO 1 AL NOMENCLATORE DEL FONDO FASIE PER I DIPENDENTI DEL
CCNL VETRO E LAMPADE
Neurochirurgia
·
Asportazione di processi espansivi del rachide (intra e/o extramidollari)
·
Asportazione tumori dell'orbita
·
Interventi di cranio plastica
·
Interventi di neuorochirurgia per patologie oncologiche maligne
·
Interventi di neurochirurgia per via craniotomica o transorale
·
Interventi per ernia del disco e/o per mieolopatie di altra natura a livello cervicale
per via anteriore o posteriore con eventuale stabilizzazione vertebrale
·
Interventi sul plesso brachiale
·
Interventi sull'ipofisi per via tran sfenoidale
·
Operazioni per encefalo meningocele
·
Lobotomia ed altri interventi di psicochirurgia
·
Talamotomia, pallidotomia ed altri interventi similari
·
Interventi per epilessia focale
·
Neurotomia retrogasseriana, sezione intracranica di altri nervi
·
Emisferectomia
·
Idrocefalo ipersecretivo
Chirurgia generale
·
Ernia femorale
·
Intervento per asportazione neoplasie maligne della mammella con eventuale applicazione
di protesi
·
Nodulectomia mammaria
Oculistica
·
Interventi per neoplasie del globo oculare
·
Intervento di enucleazione del globo oculare
·
Odontocheratoprotesi
·
Estrazione di corpo estraneo endobulbare non calamitabile
Otorinolaringoiatria
·
Asportazione di tumori glomici timpano-giugulari
·
Asportazione di tumori maligni del cavo orale
·
Asportazione di tumori maligni del seno etmoidale, frontale sfenoidale e mascellare
·
Asportazione di tumori parafaringei, dell'ugola (intervento di ugulotomia) e delle corde
vocali (intervento di cordectomia)
·
Intervento demolitivi del laringe (intervento di laringectomia totale o parziale)
·
Faringo-laringectomia
·
Intervento per neurinoma dell’ottavo nervo cranico
·
Ricostruzione della catena ossiculare
·
Interventi per neoplasie maligne della lingua e del pavimento orale con svuotamento
gangliare contemporaneo
·
Interventi ampiamente demolitivi per neoplasie maligne della lingua , del pavimento
orale e delle tonsille con svuotamento gangliare
·
Operazioni demolitrici per tumori del massiccio facciale con svuotamento orbitatrio
·
Palatoschisi totale
Chirurgia del collo
·
Tiroidectomia totale
·
Interventi sulle paratiroidi
·
Intervento per gozzo retrosternale con mediastinotomia
·
Tiroidectomia totale con svuotamento latercervicale mono o bilaterale
Chirurgia dell’apparato respiratorio
·
Interventi per cisti o tumori del mediastino
·
Interventi per echinococcosi polmonare
·
Interventi per fistole bronchiali
·
Interventi per tumori tracheali, bronchiali, polmonari o pleurici
·
Pneumectomia totale o parziale
·
Toracectomia
·
Toracoplastica
·
Asportazione del timo
Chirurgia cardiovascolare
·
Asportazione di tumore glomico carotideo
·
Decompressione della arteria vertebrale nel forame trasversario
·
Angioplastica con eventuale stent
·
Interventi per aneurismi: resezione e trapianto con protesi
·
Interventi sui grandi vasi toracici per via toracotomia
·
Interventi sul cuore per via toracotomia
·
Interventi sull'orta addominale per via laparotomia
·
Safenectomia della grande safena
·
Interventi per corpi estranei del cuore
·
Asportazione di tumori endocavitari del cuore
·
Disostruzione by-pass aorta addominale
·
Aneurismectomia ventricolare
Chirurgia dell’apparato digerente
·
Interventi di resezione (totale o parziale) dell'esofago
·
Interventi chirurgici sull'ano e sul retto per patologie oncologiche e maligne non per via
Endoscopica
·
Interventi su bocca, faringe, laringe per patologie oncologiche maligne
·
Interventi sul pancreas, fegato e reni per patologie oncologiche maligne
·
Interventi sull'esofago cervicale non per via endoscopica
·
Appendicectomia con peritonite diffusa
·
Chirurgia gastrointestinale per perforazioni
·
Colectomie totali, emicolectomia e resezioni rettocoliche per via anteriore
( con o senza colostomia)
·
Drenaggio di ascesso epatico
·
Exeresi di tumori dello spazio retro peritoneale
·
Interventi chirurgici per ipertensione portale
·
Interventi per anastomosi mesenterica-cava
·
Interventi con esofago plastica
·
Interventi di amputazione del retto-ano
·
Intervento per cisti, pseudocisti o fistole pancreatiche per via laparotomica
·
Interventi per echinococcosi epatica
·
Interventi per megacolon per via anteriore o addomino perineale
·
Intervento per neoplasie pancreatiche
·
Intervento per pancreatiche acuta o cronica per via laparotomia
·
Intervento su esofago, stomaco, duoadeno per patologie oncologiche maligne
non per via endoscopica
·
Intervento per fistola gastro-digiunocolica
·
Intervento per mega-esofago
·
Reinterventi per ricostruzione delle vie biliari
·
Resezione gastrica
·
resezione gastrica allargata
·
Resezione gastrica totale
·
Resezione gastro-digiunale
·
Resezione epatica
·
Interventi per necrosi acuta del pancreas
·
Interventi nell'esofagite, nell'ulcera esofagea e nell'ulcera peptica post-operatoria
·
Interventi per ulcera peptica post-anastomotica
·
Interventi per via laparotomica per contusioni o ferite penetranti dell'addome con
lesione di organi parenchimali
·
Interventi per via laparotomica per contusioni o ferite penetranti dell'addome con
lesioni dell'intestino: resezione intestinale
·
Interventi per megacolon per via anteriore o addominoperineale
Urologia
·
Terapia della calcolosi urinaria
·
Trattamento chirurgico della calcolosi urinaria
·
Cistoprostatovescicolectomia
·
Interventi di cistectomia totale
·
Interventi di orchiectomia con linfoadenectomia per neoplasia testicolare
·
Interventi di prostatectomia radicale
·
Interventi ricostruttivi vescicali con o senza ureterosigmoidostomia
·
Nefroureterectomia radicale
·
Nefrectomia per tumore di Wilms
·
Surrenalectomia
·
Interventi per fistola vescico-rettale
·
Interventi per fistola vescico-intestinale
·
Intervento per estrofia vescicale
·
Interventi per fistola vescico-vaginale
·
Amputazione totale del pene con linfoadenectomia
Ginecologia
·
Intervento radicale per tumori vaginali con linfoadenectomia
·
Isterectomia totale con eventuale annessiectomia
·
Isterectomia radicale per via addominale o vaginale con linfoadenectomia
·
Parto cesareo
·
Vulvectomia radicale allargata con linfoadenectomia inguinale e/o pelvica
·
Intervento per eviscerazione pelvica
·
Intervento per fistola retto-vaginale
·
Intervento per creazione operatoria di vagina artificiale (a seguito di intervento
demolitivo per neoplasia maligna)
·
Intervento per creazione del condotto vaginale con inserimento di protesi (a seguito di
intervento demolitivo per neoplasia maligna)
Ortopedia e traumatologia
·
Interventi chirurgici sul midollo spinale per patologie oncologiche maligne
·
Interventi demolitivi per asportazione dei tumori ossei
·
Interventi di protesizzazione di spalla,gomito,anca o ginocchio
·
Interventi di resezione di corpi vertebrali per frattura, crolli vertebrali e neoplasie maligne
·
Interventi di stabilizzazione vertebrale
·
Interventi maggiori bilaterali o multipli sulle articolazioni degli arti inferiori non
conseguenti a trauma
·
Interventi per costola cervicale
·
Interventi per ricostruzione di gravi e vaste mutilazioni degli arti da trauma
·
Reimpianto di arti, interventi su anca e femore anche con impianto di protesi
non conseguenti a trauma
·
Trattamento delle dismetrie e/o delle deviazioni degli arti inferiori con impianti esterni
·
Ustioni estese con intervento chirurgico di trasferimento di lembo libero microvascolare
·
Disarticolazione interscapolo toracica
·
Emipelvectomia
·
Emipelvectomie "interne" sec. Enneking con salvataggio dell'arto
·
Svuotamento di focolai metastatici ed armatura con sintesi più cemento
·
Artroprotesi carpale
·
Vertebrotomia
·
Corporectomia per via anteriore con trapianto autoplastico a ponte nella mielopatia
cervicale
·
Tenotomia bipolare per torcicollo miogeno congenito
·
Impianti flessibili (es. Swanson-Mabauer polso e mano)
Chirurgia maxillo–facciale
·
Osteosintesi di frattura del massiccio facciale a seguito di infortunio
·
Intervento per anchilosi temporo mandibolare
·
Ricostruzione della emimandibola
·
Interventi demolitivi del massiccio facciale con svuotamento orbitale
·
Push-back e faringoplastica
Trapianti di organo
·
Trapianti di organo
Cellule staminali
· Infusione di cellule staminali esclusivamente per patologie oncologiche – effettuata
nei soli Paesi dell’Unione Europea
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Regolamento