UN ANNO DI ANTITRUST Le concentrazioni Stefania Bariatti 18 aprile 2012 1 Le concentrazioni tra imprese • Le concentrazioni esaminate dall’AGCM nel 2011 • Sviluppi futuri e suggerimenti 2 Le concentrazioni esaminate dall’AGCM nel 2011 Nel corso del 2011 l’AGCM ha esaminato 513 operazioni di cui: Fase I Fase II Istruttoria ex art. 19, comma 2, L. 287/90 509 Non avvio dell’istruttoria ex art. 16, comma 4, L. n. 287/90 4 Avvio dell’istruttoria ex art. 16, comma 4, L. n. 287/90 [3] Autorizzazione con condizioni ex art. 6, comma 2, L. n. 287/90 [1] Divieto ex art. 18, comma 1, L. n. 287/90 8 Violazione dell’obbligo di comunicazione preventiva ex art. 16, comma 1. L. n. 287/90 1 Non violazione 3 Global Games/SNAI ovvero Dell’ammissibilità degli impegni in Fase I Ancorché la Legge n. 287/90 non preveda i c.d. “impegni in Fase I”, fin dal 1996 l’AGCM ha valutato e accolto gli impegni presentati dalle parti nel corso della prima fase. Nel 2011, ad esempio, l’AGCM ha confermato questo orientamento nella concentrazione Global Games/SNAI (Provv. 22179, C10938) a seguito delle modifiche al progetto originario di concentrazione apportate dalle parti notificanti nel corso della fase pre-istruttoria. 4 Global Games/SNAI ovvero Dell’ammissibilità degli impegni in Fase I • La prassi dell’AGCM è in linea con quella adottata dalla Commissione Europea prima dell’entrata in vigore del Reg. n. 1310/97. • Nel 2011, il CDS ha esplicitamente riconosciuto la legittimità di tale prassi (sent. 15.07.2011, Reg. n. 10634/2010, Brico Business Corporation S.r.l./AGCM) . • La previsione di una norma espressa sugli impegni di prima fase sarebbe comunque auspicabile per assicurare una maggiore certezza giuridica, soprattutto con riferimento ai diritti dei terzi interessati. 5 Elettronica Industriale/DMT ovvero Delle imprese verticalmente integrate • Provv. n. 23117, C11205 • Rimedi comportamentali volti a garantire – l’uguaglianza di trattamento degli operatori terzi rispetto alle imprese del gruppo – l’indipendenza degli amministratori della nuova entità – il mantenimento della quotazione come strumento di rafforzamento e garanzia dell’indipendenza e della trasparenza della gestione – la sottoposizione delle controversie sulle condizioni economiche dell’offerta economica al Servizio di conciliazione della Camera Arbitrale di Milano 6 Compagnia Valdostana Delle Acque / Deval-Vallenergie ovvero Del rigore applicato al cambiamento della qualità del controllo • L’AGCM ha vietato una concentrazione mediante la quale si realizzava un passaggio da controllo congiunto a controllo esclusivo sulle società Vallenergie S.p.A. e Deval S.p.A. (Provv. n. 22683, C11082) • In via di principio, operazioni di tal tipo non comportano una modifica significativa della struttura concorrenziale. • L’AGCM ha concluso che l’operazione era suscettibile di creare in capo a CVA una posizione dominante sui mercati della vendita di energia ai clienti domestici e non domestici allacciati in bassa tensione in Valle d’Aosta, a motivo – del controllo di tipo “negativo”, precedentemente esercitato dalla cocontrollante Finaosta e – della scarsa contendibilità del mercato per l’esistenza di una barriera all’ingresso rappresentata da una normativa regionale. 7 Compagnia Valdostana Delle Acque / Deval-Vallenergie ovvero Del rigore applicato al cambiamento della qualità del controllo • Le preoccupazioni dell’AGCM si riferivano non tanto all’accresciuto potere di mercato di CVA, quanto all’esistenza della normativa regionale che costituiva un concreto impedimento alla contendibilità del mercato. • A seguito della modifica della legislazione regionale l’AGCM ha dato il via libera all’operazione senza avviare l’istruttoria (Provv. n. 23003, C11315). • Mediante il provvedimento l’AGCM è arrivata a correggere una disfunzione del mercato che era indipendente dall’operazione. 8 Compagnia Valdostana Delle Acque / Deval-Vallenergie v Moby-Toremar • Anche Moby-Toremar (Provv. n. 22622, C11072) si inseriva in un contesto di mercato difficilmente contendibile a causa dell’esistenza di barriere amministrative all’ingresso e della forte presenza di operatori storici. • L’esito dei due casi, tuttavia, è stato diverso, in quanto: – nel caso CVA / Deval-Vallenergie non era stato possibile individuare “in aggiunta o in sostituzione dell’impegno proposto da CVA, altre possibili misure correttive, quali rimedi di natura strutturale, idonee a modificare in maniera duratura la struttura concorrenziale dei mercati interessati, rimuovendo quindi le criticità generate dall’operazione”; – nel caso Moby/Toremar, invece, la contendibilità del mercato poteva essere realizzata mediante la rinuncia da parte di Moby di un numero e qualità di slot sufficiente per permettere l’ingresso sul mercato di nuovi operatori. 9 Moby-Toremar v Elettronica Industriale/DMT In entrambi i casi l’AGCM non si è limitata a recepire gli impegni proposti dalle parti ma ha sottoposto l’autorizzazione a prescrizioni ulteriori che, a suo avviso, erano necessarie per garantire – le condizioni per l’entrata o lo sviluppo di uno o più concorrenti ovvero – l’assenza di discriminazioni nell’accesso all’infrastruttura da parte di terzi così limitando l’esercizio del potere di mercato da parte della nuova entità. 10 Sviluppi futuri e suggerimenti D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 (Legge n. 27, 24 marzo 2012) recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” (i) Modifica delle soglie previste per l’obbligo di comunicazione preventiva all’AGCM delle operazioni di concentrazione; (ii) Abolizione della filing fee. 11 Modifica delle soglie previste per l’obbligo di comunicazione • Dall’1.1.2013 saranno sottoposte al controllo preventivo dell’AGCM solo le concentrazioni di imprese che soddisfano entrambe le soglie di fatturato previste dall’art. 16, comma 1, della Legge n. 287/90 (art. 5-bis, c. 2, lett. c) D.L. 1/2012). • Effetti pratici della modifica: indubbia agevolazione delle operazioni di concentrazioni avente un impatto economico relativo sul territorio nazionale; saranno, tuttavia, sottratte al controllo dell’AGCM le acquisizioni di piccole imprese o attività effettuate da soggetti che già godono di una posizione rilevante o, addirittura, dominante sul mercato. • Tale gap nel controllo delle operazioni di concentrazioni desta alcune perplessità, soprattutto in considerazione dell’elevato valore del fatturato previsto dalla soglia relativa all’impresa target (i.e. Euro 47 milioni). 12 Modifica delle soglie previste per l’obbligo di comunicazione 13 Modifica delle soglie previste per l’obbligo di comunicazione • Possibili soluzioni alternative – Riduzione del valore previsto per entrambe le soglie di fatturato – Riduzione del solo valore della soglia relativa all’impresa target – Introduzione di una soglia alternativa calcolata in termini di quote di mercato 14 Francia Tre set di soglie alternative: (i) il fatturato mondiale pre-tax realizzato dall’insieme delle imprese interessate è superiore a Euro 150 milioni; e (ii) il fatturato pre-tax realizzato individualmente in Francia da almeno due delle parti interessate è superiore a Euro 50 milioni Qualora la concentrazione riguardi due o più parti attive nel settore del commercio al dettaglio: (i) il fatturato mondiale pre-tax realizzato dall’insieme delle imprese interessate è superiore a Euro 75 milioni; e (ii) il fatturato pre-tax realizzato individualmente in Francia da almeno due delle parti interessate nel settore del commercio al dettaglio è superiore a Euro 15 milioni La terza soglia riguarda le concentrazioni realizzate da imprese che operano nei territori francesi di oltremare. 15 Germania (i) il fatturato mondiale realizzato dall’insieme delle imprese interessate è superiore a Euro 500 milioni; e (ii) il fatturato realizzato da almeno una delle imprese interessate in Germania è superiore a Euro 25 milioni; e (iii) il fatturato realizzato da almeno un’altra delle imprese interessate è superiore a Euro 5 milioni. Due eccezioni de minimis quando: (a) almeno una delle parti della concentrazione ha realizzato un fatturato mondiale inferiore a Euro 10 milioni; o (b) il mercato rilevante (che deve essere esistente da almeno 5 anni) nell’ultimo anno ha raggiunto un valore totale inferiore a Euro 15 milioni. 16 Spagna Portogallo Sono sottoposte all’obbligo di notifica le operazioni di concentrazione che comportano, in alternativa alle soglie di fatturato: l’acquisizione o l’aumento di una quota superiore al 30% del mercato nazionale di un dato prodotto o servizio o all’interno di un mercato geografico più ristretto definito nell’ambito del territorio nazionale, salvo che il fatturato realizzato in Spagna dall’impresa target (o dalle attività oggetto di acquisizione) non sia superiore a Euro 10 milioni e la quota di mercato individuale o aggregata delle parti in Spagna in nessuno dei mercati interessati dall’operazione (o in un mercato geografico più ristretto definito nell’ambito del territorio nazionale) sia superiore al 50% l’acquisizione o l’aumento di una quota superiore al 30% del mercato nazionale di un dato prodotto o servizio o in una parte sostanziale dello stesso 17 Abrogazione della filing fee • La modifica è stata accolta con favore. • Il sistema del calcolo del contributo attualmente previsto dall’art. 7-bis della Legge n. 287/90 non è commisurato al fatturato delle imprese interessate e, pertanto, penalizza le imprese di dimensioni mediopiccole • Né è commisurato all’impegno degli uffici nell’esame dell’operazione • Ciò nondimeno, anche la soluzione adottata dal D.L. dà adito ad alcune perplessità, soprattutto sul piano dell’equità 18 Abrogazione della filing fee Contributo di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell’articolo 16 della presente legge. La soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima (art. 7-ter L. n. 287/90 ) – Il modello di riferimento è quello previsto per il finanziamento di altre autorità indipendenti (es. AGCom). – L’AGCM, tuttavia, non è un autorità di settore che svolge delle funzioni regolatorie a beneficio di un settore economico specifico che, in ragione di ciò, è chiamato a contribuire al suo finanziamento. – L’ imposizione di un contributo annuo a carico delle c.d. “grandi imprese”, a prescindere dal fatto che esse si avvalgano o meno dell’attività dell’AGCM non appare una soluzione equa. 19 Abrogazione della filing fee: soluzioni alternative • filing fees commisurate alla concreta attività che l’autorità deve svolgere per valutare l’operazione di concentrazione notificata (modello tedesco); o • filing fees calcolate non solo sulla base del valore della transazione, ma anche del fatturato delle imprese interessate. 20 Grazie per l’attenzione www.chiomenti.net Offices: Roma Via XXIV Maggio, 43 00187 Tel: +39 06 466221 Fax: +39 06 46622600 [email protected] Milano Via G. 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