UN ANNO DI ANTITRUST
Le concentrazioni
Stefania Bariatti
18 aprile 2012
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Le concentrazioni tra imprese
• Le concentrazioni esaminate dall’AGCM
nel 2011
• Sviluppi futuri e suggerimenti
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Le concentrazioni esaminate dall’AGCM nel 2011
Nel corso del 2011 l’AGCM ha esaminato 513 operazioni di cui:
Fase I
Fase II
Istruttoria ex
art. 19, comma
2, L. 287/90
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Non avvio dell’istruttoria ex art. 16, comma 4, L. n.
287/90
4
Avvio dell’istruttoria ex art. 16, comma 4, L. n. 287/90
[3]
Autorizzazione con condizioni ex art. 6, comma 2, L.
n. 287/90
[1]
Divieto ex art. 18, comma 1, L. n. 287/90
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Violazione dell’obbligo di comunicazione preventiva
ex art. 16, comma 1. L. n. 287/90
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Non violazione
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Global Games/SNAI
ovvero
Dell’ammissibilità degli impegni in Fase I
 Ancorché la Legge n. 287/90 non preveda i c.d. “impegni
in Fase I”, fin dal 1996 l’AGCM ha valutato e accolto gli
impegni presentati dalle parti nel corso della prima fase.
 Nel 2011, ad esempio, l’AGCM ha confermato questo
orientamento nella concentrazione Global Games/SNAI
(Provv. 22179, C10938) a seguito delle modifiche al
progetto originario di concentrazione apportate dalle parti
notificanti nel corso della fase pre-istruttoria.
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Global Games/SNAI
ovvero
Dell’ammissibilità degli impegni in Fase I
• La prassi dell’AGCM è in linea con quella adottata dalla
Commissione Europea prima dell’entrata in vigore del
Reg. n. 1310/97.
• Nel 2011, il CDS ha esplicitamente riconosciuto la
legittimità di tale prassi (sent. 15.07.2011, Reg. n.
10634/2010, Brico Business Corporation S.r.l./AGCM) .
• La previsione di una norma espressa sugli impegni di
prima fase sarebbe comunque auspicabile per assicurare
una maggiore certezza giuridica, soprattutto con
riferimento ai diritti dei terzi interessati.
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Elettronica Industriale/DMT
ovvero
Delle imprese verticalmente integrate
• Provv. n. 23117, C11205
• Rimedi comportamentali volti a garantire
– l’uguaglianza di trattamento degli operatori terzi
rispetto alle imprese del gruppo
– l’indipendenza degli amministratori della nuova entità
– il mantenimento della quotazione come strumento di
rafforzamento e garanzia dell’indipendenza e della
trasparenza della gestione
– la sottoposizione delle controversie sulle condizioni
economiche dell’offerta economica al Servizio di
conciliazione della Camera Arbitrale di Milano
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Compagnia Valdostana Delle Acque / Deval-Vallenergie
ovvero
Del rigore applicato al cambiamento della qualità del controllo
• L’AGCM ha vietato una concentrazione mediante la quale si
realizzava un passaggio da controllo congiunto a controllo
esclusivo sulle società Vallenergie S.p.A. e Deval S.p.A. (Provv. n.
22683, C11082)
• In via di principio, operazioni di tal tipo non comportano una
modifica significativa della struttura concorrenziale.
• L’AGCM ha concluso che l’operazione era suscettibile di creare in
capo a CVA una posizione dominante sui mercati della vendita di
energia ai clienti domestici e non domestici allacciati in bassa
tensione in Valle d’Aosta, a motivo
– del controllo di tipo “negativo”, precedentemente esercitato dalla cocontrollante Finaosta e
– della scarsa contendibilità del mercato per l’esistenza di una barriera
all’ingresso rappresentata da una normativa regionale.
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Compagnia Valdostana Delle Acque / Deval-Vallenergie
ovvero
Del rigore applicato al cambiamento della qualità del controllo
• Le preoccupazioni dell’AGCM si riferivano non tanto
all’accresciuto potere di mercato di CVA, quanto
all’esistenza della normativa regionale che costituiva
un concreto impedimento alla contendibilità del
mercato.
• A seguito della modifica della legislazione regionale
l’AGCM ha dato il via libera all’operazione senza
avviare l’istruttoria (Provv. n. 23003, C11315).
• Mediante il provvedimento l’AGCM è arrivata a
correggere una disfunzione del mercato che era
indipendente dall’operazione.
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Compagnia Valdostana Delle Acque / Deval-Vallenergie
v
Moby-Toremar
• Anche Moby-Toremar (Provv. n. 22622, C11072) si inseriva in un
contesto di mercato difficilmente contendibile a causa dell’esistenza di
barriere amministrative all’ingresso e della forte presenza di operatori
storici.
• L’esito dei due casi, tuttavia, è stato diverso, in quanto:
– nel caso CVA / Deval-Vallenergie non era stato possibile
individuare “in aggiunta o in sostituzione dell’impegno proposto da
CVA, altre possibili misure correttive, quali rimedi di natura
strutturale, idonee a modificare in maniera duratura la struttura
concorrenziale dei mercati interessati, rimuovendo quindi le criticità
generate dall’operazione”;
– nel caso Moby/Toremar, invece, la contendibilità del mercato
poteva essere realizzata mediante la rinuncia da parte di Moby di
un numero e qualità di slot sufficiente per permettere l’ingresso sul
mercato di nuovi operatori.
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Moby-Toremar
v
Elettronica Industriale/DMT
In entrambi i casi l’AGCM non si è limitata a
recepire gli impegni proposti dalle parti ma ha
sottoposto l’autorizzazione a prescrizioni ulteriori
che, a suo avviso, erano necessarie per garantire
– le condizioni per l’entrata o lo sviluppo di uno o più
concorrenti ovvero
– l’assenza
di
discriminazioni
nell’accesso
all’infrastruttura da parte di terzi
così limitando l’esercizio del potere di mercato
da parte della nuova entità.
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Sviluppi futuri e suggerimenti
D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 (Legge n. 27, 24 marzo 2012)
recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo
delle infrastrutture e la competitività”
(i) Modifica delle soglie previste per l’obbligo di comunicazione
preventiva all’AGCM delle operazioni di concentrazione;
(ii) Abolizione della filing fee.
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Modifica delle soglie previste per l’obbligo di
comunicazione
• Dall’1.1.2013 saranno sottoposte al controllo preventivo
dell’AGCM solo le concentrazioni di imprese che soddisfano
entrambe le soglie di fatturato previste dall’art. 16, comma 1, della
Legge n. 287/90 (art. 5-bis, c. 2, lett. c) D.L. 1/2012).
• Effetti pratici della modifica:
 indubbia agevolazione delle operazioni di concentrazioni avente un
impatto economico relativo sul territorio nazionale;
 saranno, tuttavia, sottratte al controllo dell’AGCM le acquisizioni di
piccole imprese o attività effettuate da soggetti che già godono di
una posizione rilevante o, addirittura, dominante sul mercato.
• Tale gap nel controllo delle operazioni di concentrazioni desta
alcune perplessità, soprattutto in considerazione dell’elevato
valore del fatturato previsto dalla soglia relativa all’impresa
target (i.e. Euro 47 milioni).
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Modifica delle soglie previste per l’obbligo di
comunicazione
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Modifica delle soglie previste per l’obbligo di
comunicazione
• Possibili soluzioni alternative
– Riduzione del valore previsto per entrambe le
soglie di fatturato
– Riduzione del solo valore della soglia relativa
all’impresa target
– Introduzione di una soglia alternativa calcolata in
termini di quote di mercato
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Francia
Tre set di soglie alternative:
(i) il fatturato mondiale pre-tax realizzato dall’insieme delle imprese
interessate è superiore a Euro 150 milioni; e
(ii) il fatturato pre-tax realizzato individualmente in Francia da almeno due
delle parti interessate è superiore a Euro 50 milioni
Qualora la concentrazione riguardi due o più parti attive nel settore del
commercio al dettaglio:
(i) il fatturato mondiale pre-tax realizzato dall’insieme delle imprese
interessate è superiore a Euro 75 milioni; e
(ii) il fatturato pre-tax realizzato individualmente in Francia da almeno due
delle parti interessate nel settore del commercio al dettaglio è superiore a
Euro 15 milioni
La terza soglia riguarda le concentrazioni realizzate da imprese che operano
nei territori francesi di oltremare.
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Germania
(i) il fatturato mondiale realizzato dall’insieme delle imprese
interessate è superiore a Euro 500 milioni; e
(ii) il fatturato realizzato da almeno una delle imprese interessate in
Germania è superiore a Euro 25 milioni; e
(iii) il fatturato realizzato da almeno un’altra delle imprese interessate
è superiore a Euro 5 milioni.
Due eccezioni de minimis quando:
(a) almeno una delle parti della concentrazione ha realizzato un
fatturato mondiale inferiore a Euro 10 milioni; o
(b) il mercato rilevante (che deve essere esistente da almeno 5
anni) nell’ultimo anno ha raggiunto un valore totale inferiore a
Euro 15 milioni.
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Spagna
Portogallo
Sono sottoposte all’obbligo di notifica le operazioni di concentrazione
che comportano, in alternativa alle soglie di fatturato:
l’acquisizione o l’aumento di una
quota superiore al 30% del mercato
nazionale di un dato prodotto o
servizio o all’interno di un mercato
geografico più ristretto definito nell’ambito del territorio nazionale, salvo
che il fatturato realizzato in Spagna
dall’impresa target (o dalle attività
oggetto di acquisizione) non sia
superiore a Euro 10 milioni e la quota
di mercato individuale o aggregata
delle parti in Spagna in nessuno dei
mercati interessati dall’operazione (o
in un mercato geografico più ristretto
definito nell’ambito del territorio
nazionale) sia superiore al 50%
l’acquisizione o l’aumento di una quota
superiore al 30% del mercato nazionale
di un dato prodotto o servizio o in una
parte sostanziale dello stesso
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Abrogazione della filing fee
• La modifica è stata accolta con favore.
• Il sistema del calcolo del contributo attualmente
previsto dall’art. 7-bis della Legge n. 287/90 non è
commisurato al fatturato delle imprese interessate e,
pertanto, penalizza le imprese di dimensioni mediopiccole
• Né è commisurato all’impegno degli uffici nell’esame
dell’operazione
• Ciò nondimeno, anche la soluzione adottata dal D.L.
dà adito ad alcune perplessità, soprattutto sul piano
dell’equità
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Abrogazione della filing fee
Contributo di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante
dall’ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, con ricavi
totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti
dal comma 2 dell’articolo 16 della presente legge. La soglia
massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può
essere superiore a cento volte la misura minima (art. 7-ter L. n.
287/90 )
– Il modello di riferimento è quello previsto per il finanziamento
di altre autorità indipendenti (es. AGCom).
– L’AGCM, tuttavia, non è un autorità di settore che svolge delle
funzioni regolatorie a beneficio di un settore economico
specifico che, in ragione di ciò, è chiamato a contribuire al suo
finanziamento.
– L’ imposizione di un contributo annuo a carico delle c.d.
“grandi imprese”, a prescindere dal fatto che esse si
avvalgano o meno dell’attività dell’AGCM non appare una
soluzione equa.
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Abrogazione della filing fee: soluzioni alternative
• filing fees commisurate alla concreta attività che
l’autorità deve svolgere per valutare l’operazione di
concentrazione notificata (modello tedesco); o
• filing fees calcolate non solo sulla base del valore
della transazione, ma anche del fatturato delle
imprese interessate.
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