14/12/12
N. 01832/2011 REG.RIC.
N. 01969/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01832/2011 REG.RIC.
R E P U B B L I C A
I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1832 del 2011, proposto da:
Bertola Costruzioni di Bertola Luca & C. s.a.s., in persona del legale
rappresentante p.t.,, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Galeotti, con
domicilio eletto presso - Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli 40;
contro
Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d’impresa S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. Manuela Teoli, con
domicilio eletto presso Maria Teresa Grassi in Firenze, via dello Studio
n. 8;
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro in
carica;
per l'annullamento
- del provvedimento adottato dall'Agenzia nazionale per l’attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, in Roma in data 14.12.2010
rif. prot. 38770/spo-del ;
- per quanto occorrer possa, della nota del 8.10.2010, prot. 32449, con la
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quale l' Agenzia resistente ha comunicato i motivi ostativi all'
accoglimento della istanza delle agevolazioni di cui al d.lgs n. 185/2000
presentata dalla società ricorrente;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale comunque
lesivo dei diritti della società ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia nazionale per
l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2012 il dott.
Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Espone la società ricorrente di aver avanzato, ai sensi del d.lgs. n.
185/2000, istanza al fine di ottenere le agevolazioni finanziarie previste
dalla normativa indicata, all’uopo fornendo analiticamente ogni
informazione richiesta dal prospetto informatico di domanda.
Con nota dell'8 ottobre 2010 l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d’impresa comunicava, ex art 10 bis della
legge n. 241/90 i motivi ostativi all'accoglimento della domanda,
evidenziando profili di criticità progettuale relativi alla non conformità
del progetto proposto rispetto alla normativa vigente, nonché
all'incompatibilità dell'attività svolta da uno dei soci, con riferimento a
quanto previsto dall'art. 19, comma 1, del citato decreto legislativo.
La deducente proponeva specifiche controdeduzioni, ma ciò nonostante,
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con il provvedimento in epigrafe, l'istanza veniva rigettata.
Avverso tale atto la società in intestazione proponeva ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica.
A fronte dell'opposizione notificata dall'amministrazione intimata, la
ricorrente provvedeva ritualmente alla trasposizione del ricorso
amministrativo in sede giurisdizionale, ai sensi dell'art. 10 del d.p.r. n.
1199/1971.
Con il ricorso viene dedotto:
1. Violazione dell'art. 10 bis della legge n. 241/1990. Violazione del
giusto procedimento. Eccesso di potere per insufficienza della
motivazione e carenza di istruttoria.
2. Violazione e falsa applicazione dell'articolo 19 del d.lgs. n. 185/2000.
Violazione della delibera CIPE 14/02/2002 n. 5. Eccesso di potere per
travisamento dei fatti.
3. Ulteriore eccesso di potere per travisamento dei fatti. Assoluta
parzialità dell'istruttoria. Illogicità e contraddittorietà della motivazione.
4. Eccesso di potere per errata ed insufficiente motivazione e per
disparità di trattamento. Ingiustizia manifesta.
L’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d’impresa si costituiva il giudizio opponendosi all'accoglimento del
gravame.
Nella pubblica udienza del 6 novembre 2012 il ricorso veniva trattenuto
per la decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso in esame viene impugnato il provvedimento in epigrafe con
il quale l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo
sviluppo d’impresa ha rigettato l'istanza della società ricorrente per
l’ammissione alle agevolazioni di cui al d.lgs. 21/4/2000 n. 185.
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Il ricorso non è suscettibile di accoglimento.
2. Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione sostanziale
dell'art. 10 bis della l. n. 241/1990 in quanto l’Agenzia, pur formalmente
invitando l’interessata a proporre le proprie controdeduzioni, non ne
avrebbe poi tenuto conto, limitandosi a ribadire le ragioni già esposte
del diniego, senza tener conto delle dettagliate osservazioni avanzate
dalla ditta richiedente.
La censura è priva di pregio.
Va
rammentato, in
proposito, che secondo
una
consolidata
giurisprudenza l'art. 10 bis della legge n. 241/1990 non impone la
puntuale e analitica confutazione delle osservazioni presentate dalla
parte privata a seguito della ricezione della comunicazione dei motivi
ostativi all'accoglimento dell'istanza, essendo sufficiente ai fini della
giustificazione
del
provvedimento
adottato
la
motivazione
complessivamente e logicamente resa a sostegno dell'atto stesso (T.A.R.
Sardegna, sez. I, 11 ottobre 2011, n. 964; T.A.R. Campania Napoli, Sez.
VIII, 7 maggio 2010, n. 3072; T.A.R. Lazio Roma, Sez. III, 23 dicembre
2009, n. 13300).
3. Con il secondo motivo si censura l’affermazione dell’Agenzia secondo
cui sussisterebbe continuità tra l’attuale attività svolta dalla ricorrente e
quella per la quale si richiede l’agevolazione, nonché quella sulla
mancanza dei requisiti soggettivi in capo ai due soci.
Il motivo è infondato.
La legge in parola stabilisce che per favorire "l'inserimento nel mondo del
lavoro di soggetti privi di occupazione" e "qualificare la professionalità dei soggetti
beneficiari e promuovere la cultura di impresa" sono disposti contributi a
fondo perduto e mutui agevolati per gli investimenti, contributi a fondo
perduto in conto gestione e assistenza tecnica in fase di realizzazione
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degli investimenti e di avvio delle iniziative (art. 15), specificando poi
che, ai benefici sono ammesse "le società di persone, di nuova costituzione, non
aventi scopi mutualistici e composte per almeno la metà...da soggetti aventi i requisiti
indicati all'art. 17, comma 1, che presentino progetti per l'avvio di attività nei settori
di cui all'art. 20, comma 1".
Precisa, a sua volta, l’art. 17 che “…possono essere ammessi ai benefici di cui
all'art. 15 i soggetti maggiorenni, privi di occupazione alla data di presentazione
della richiesta di ammissione e residenti, alla data del 1° gennaio 2000, ovvero da
almeno sei mesi, all'atto della presentazione della domanda nei comuni ricadenti,
anche in parte, nei territori di cui all'art. 14, che presentino progetti relativi all'avvio
di attività autonome nei settori di cui all'art. 18, comma.
2. Ai fini della disposizione di cui al comma 1, non sono considerati soggetti privi di
occupazione: a) i titolari di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato e
indeterminato ed anche a tempo parziale; b) i titolari di contratti di collaborazione
coordinata e continuativa;
c ) i soggetti che esercitano una libera professione; d ) i titolari di partita IVA; e) gli
imprenditori, familiari e coadiutori di imprenditori; f ) gli artigiani….”.
Nel caso all’esame uno dei soci, il sig. Bertola Michael, svolge, per sua
ammissione, da due anni la libera professione di geometra ed è iscritto al
Collegio dei geometri della Provincia di Massa Carrara.
Ne segue che egli è sprovvisto dell’indispensabile requisito di soggetto
privo di occupazione richiesto dalla norma sopra citata (T.A.R.
Campania, Napoli, sez. III, 11 settembre 2007, n. 7484).
Anche per quanto riguarda il socio Bertola Luca non può accedersi alla
tesi di parte secondo cui la posizione di tirocinante, ai fini dell’iscrizione
all’Albo dei geometri, non potrebbe essere ricondotta tra quelle alle
quali l’art. 17 riconnette la situazione di soggetto privo di occupazione.
In realtà, il rapporto di addestramento professionale - quale quello in
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oggetto - costituisce un rapporto contrattuale a causa mista, assimilabile
al
rapporto
di
apprendistato,
comportante
quindi,
oltre
all'addestramento professionale del tirocinante, lo svolgimento di attività
oggettivamente riconducibile ad un rapporto di collaborazione (Cass.
civ., sez. lav., 1 aprile 2000, n. 3958).
4. Con il terzo e quarto motivo parte ricorrente si duole
dell’insufficienza dell’istruttoria e della motivazione oltre che della
disparità di trattamento in cui sarebbe incorsa l’Agenzia resistente. Ciò
in quanto la società richiedente, dopo la presentazione della domanda,
ha effettivamente dato inizio all’attività senza che la previsione della
successiva assunzione di due operai specializzati possa costituire un
fatto sintomatico dell’assenza di competenza specifica dei due soci.
Inoltre, contrariamente all’assunto dell’Agenzia, nel progetto presentato
risulterebbe chiara l’area geografica di riferimento e, conseguentemente,
sarebbe possibile dedurne anche il bacino delle imprese potenzialmente
concorrenti. Vi sarebbe stata, infine, una palese disparità di trattamento
rispetto a domande di ammissione alle agevolazioni del tutto similari a
quella della deducente, ma ammesse al beneficio.
Va premesso che, per l’erogazione delle agevolazioni di cui al d.lgs. n.
185 del 2000, è attribuita all’Amministrazione un’ampia discrezionalità
nell’individuare le proposte da ammettere ai benefici economici e nel
valutare i progetti presentati (Cons. Stato sez. VI, 17 marzo 2010, n.
1560).
Si osserva inoltre che la delibera CIPE 14.2.2002 n. 5 prevede criteri
diversi per le misure agevolative per l'autoimprenditorialità (Titolo I del
d.lgs. n. 185 del 2000) e per quelle relative all'autoimpiego (Titolo II del
d.lgs. cit.). Per questi ultimi sono indicate la "coerenza tra le caratteristiche del
proponente e l'iniziativa proposta, l'esistenza delle condizioni formali e sostanziali
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per avviare l'iniziativa..., la validità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa".
Nel caso all’esame l’Agenzia annoverava, tra i motivi ostativi, la "carenza
di validità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa", oltre all’esperienza
dei soci come imprenditori.
Orbene, posto che il contributo richiesto era finalizzato all’acquisto di
beni da destinare alla fase esecutiva dei lavori edili, diveniva
determinante la dimostrazione del possesso di requisiti tecnici e di
esperienza nel settore che i soci della deducente non hanno dimostrato
di possedere, non essendo sufficiente a tal fine, secondo un
apprezzamento discrezionale non sindacabile nel giudizio di legittimità,
la qualificazione professionale di geometra posseduta e l’esperienza
maturata in un settore del tutto diverso (progettazione, rendering e
svolgimento di pratiche catastali).
Infatti, la ratio della normativa contenuta nel d.lgs. n. 185/2000 non è
quella di erogare un mero sussidio a qualsivoglia attività da
intraprendere, bensì quella di agevolare e incentivare lo sviluppo di
imprese che abbiano realisticamente la possibilità di essere realizzate,
che diano affidamento di operatività concreta e quindi di risultati
economici realistici, di talché diviene determinante il possesso in capo ai
richiedenti di adeguate professionalità ed esperienze che i soci della
ricorrente non hanno dimostrato adeguatamente di possedere (cfr.
T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, 16 ottobre 2006, n. 3608).
5. Quanto all’asserita disparità di trattamento è sufficiente rammentare il
consolidato principio per cui a fronte di scelte discrezionali
dell'Amministrazione essa è riscontrabile soltanto in caso di assoluta
identità di situazioni di fatto e di conseguente assoluta irragionevole
diversità del trattamento riservato, situazioni la cui prova rigorosa deve
essere fornita dall'interessato, con la precisazione che la legittimità
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dell'operato della p.a. non può comunque essere inficiata dall'eventuale
illegittimità compiuta in altra situazione (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez.
VI, 11 giugno 2012, n. 3401; id. 30 giugno 2011, n. 3894).
Per le ragioni esposte il ricorso va perciò rigettato .
Le spese del giudizio seguono la soccombenza come in dispositivo
liquidate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione
Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe
proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia
nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa,
delle spese di giudizio che si liquidano forfettariamente in € 3.000,00
oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 6 novembre
2012 con l'intervento dei magistrati:
Angela Radesi, Presidente
Luigi Viola, Consigliere
Bernardo Massari, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/12/2012
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(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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