14/12/12 N. 01832/2011 REG.RIC. N. 01969/2012 REG.PROV.COLL. N. 01832/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1832 del 2011, proposto da: Bertola Costruzioni di Bertola Luca & C. s.a.s., in persona del legale rappresentante p.t.,, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Galeotti, con domicilio eletto presso - Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli 40; contro Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. Manuela Teoli, con domicilio eletto presso Maria Teresa Grassi in Firenze, via dello Studio n. 8; Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro in carica; per l'annullamento - del provvedimento adottato dall'Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, in Roma in data 14.12.2010 rif. prot. 38770/spo-del ; - per quanto occorrer possa, della nota del 8.10.2010, prot. 32449, con la giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Firenze/Sezione 2/2011/201101832/…/201201969_01.XML 1/9 14/12/12 N. 01832/2011 REG.RIC. quale l' Agenzia resistente ha comunicato i motivi ostativi all' accoglimento della istanza delle agevolazioni di cui al d.lgs n. 185/2000 presentata dalla società ricorrente; - di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale comunque lesivo dei diritti della società ricorrente. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2012 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO Espone la società ricorrente di aver avanzato, ai sensi del d.lgs. n. 185/2000, istanza al fine di ottenere le agevolazioni finanziarie previste dalla normativa indicata, all’uopo fornendo analiticamente ogni informazione richiesta dal prospetto informatico di domanda. Con nota dell'8 ottobre 2010 l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa comunicava, ex art 10 bis della legge n. 241/90 i motivi ostativi all'accoglimento della domanda, evidenziando profili di criticità progettuale relativi alla non conformità del progetto proposto rispetto alla normativa vigente, nonché all'incompatibilità dell'attività svolta da uno dei soci, con riferimento a quanto previsto dall'art. 19, comma 1, del citato decreto legislativo. La deducente proponeva specifiche controdeduzioni, ma ciò nonostante, giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Firenze/Sezione 2/2011/201101832/…/201201969_01.XML 2/9 14/12/12 N. 01832/2011 REG.RIC. con il provvedimento in epigrafe, l'istanza veniva rigettata. Avverso tale atto la società in intestazione proponeva ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. A fronte dell'opposizione notificata dall'amministrazione intimata, la ricorrente provvedeva ritualmente alla trasposizione del ricorso amministrativo in sede giurisdizionale, ai sensi dell'art. 10 del d.p.r. n. 1199/1971. Con il ricorso viene dedotto: 1. Violazione dell'art. 10 bis della legge n. 241/1990. Violazione del giusto procedimento. Eccesso di potere per insufficienza della motivazione e carenza di istruttoria. 2. Violazione e falsa applicazione dell'articolo 19 del d.lgs. n. 185/2000. Violazione della delibera CIPE 14/02/2002 n. 5. Eccesso di potere per travisamento dei fatti. 3. Ulteriore eccesso di potere per travisamento dei fatti. Assoluta parzialità dell'istruttoria. Illogicità e contraddittorietà della motivazione. 4. Eccesso di potere per errata ed insufficiente motivazione e per disparità di trattamento. Ingiustizia manifesta. L’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa si costituiva il giudizio opponendosi all'accoglimento del gravame. Nella pubblica udienza del 6 novembre 2012 il ricorso veniva trattenuto per la decisione. DIRITTO 1. Il ricorso in esame viene impugnato il provvedimento in epigrafe con il quale l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa ha rigettato l'istanza della società ricorrente per l’ammissione alle agevolazioni di cui al d.lgs. 21/4/2000 n. 185. giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Firenze/Sezione 2/2011/201101832/…/201201969_01.XML 3/9 14/12/12 N. 01832/2011 REG.RIC. Il ricorso non è suscettibile di accoglimento. 2. Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione sostanziale dell'art. 10 bis della l. n. 241/1990 in quanto l’Agenzia, pur formalmente invitando l’interessata a proporre le proprie controdeduzioni, non ne avrebbe poi tenuto conto, limitandosi a ribadire le ragioni già esposte del diniego, senza tener conto delle dettagliate osservazioni avanzate dalla ditta richiedente. La censura è priva di pregio. Va rammentato, in proposito, che secondo una consolidata giurisprudenza l'art. 10 bis della legge n. 241/1990 non impone la puntuale e analitica confutazione delle osservazioni presentate dalla parte privata a seguito della ricezione della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, essendo sufficiente ai fini della giustificazione del provvedimento adottato la motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno dell'atto stesso (T.A.R. Sardegna, sez. I, 11 ottobre 2011, n. 964; T.A.R. Campania Napoli, Sez. VIII, 7 maggio 2010, n. 3072; T.A.R. Lazio Roma, Sez. III, 23 dicembre 2009, n. 13300). 3. Con il secondo motivo si censura l’affermazione dell’Agenzia secondo cui sussisterebbe continuità tra l’attuale attività svolta dalla ricorrente e quella per la quale si richiede l’agevolazione, nonché quella sulla mancanza dei requisiti soggettivi in capo ai due soci. Il motivo è infondato. La legge in parola stabilisce che per favorire "l'inserimento nel mondo del lavoro di soggetti privi di occupazione" e "qualificare la professionalità dei soggetti beneficiari e promuovere la cultura di impresa" sono disposti contributi a fondo perduto e mutui agevolati per gli investimenti, contributi a fondo perduto in conto gestione e assistenza tecnica in fase di realizzazione giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Firenze/Sezione 2/2011/201101832/…/201201969_01.XML 4/9 14/12/12 N. 01832/2011 REG.RIC. degli investimenti e di avvio delle iniziative (art. 15), specificando poi che, ai benefici sono ammesse "le società di persone, di nuova costituzione, non aventi scopi mutualistici e composte per almeno la metà...da soggetti aventi i requisiti indicati all'art. 17, comma 1, che presentino progetti per l'avvio di attività nei settori di cui all'art. 20, comma 1". Precisa, a sua volta, l’art. 17 che “…possono essere ammessi ai benefici di cui all'art. 15 i soggetti maggiorenni, privi di occupazione alla data di presentazione della richiesta di ammissione e residenti, alla data del 1° gennaio 2000, ovvero da almeno sei mesi, all'atto della presentazione della domanda nei comuni ricadenti, anche in parte, nei territori di cui all'art. 14, che presentino progetti relativi all'avvio di attività autonome nei settori di cui all'art. 18, comma. 2. Ai fini della disposizione di cui al comma 1, non sono considerati soggetti privi di occupazione: a) i titolari di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato e indeterminato ed anche a tempo parziale; b) i titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa; c ) i soggetti che esercitano una libera professione; d ) i titolari di partita IVA; e) gli imprenditori, familiari e coadiutori di imprenditori; f ) gli artigiani….”. Nel caso all’esame uno dei soci, il sig. Bertola Michael, svolge, per sua ammissione, da due anni la libera professione di geometra ed è iscritto al Collegio dei geometri della Provincia di Massa Carrara. Ne segue che egli è sprovvisto dell’indispensabile requisito di soggetto privo di occupazione richiesto dalla norma sopra citata (T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 11 settembre 2007, n. 7484). Anche per quanto riguarda il socio Bertola Luca non può accedersi alla tesi di parte secondo cui la posizione di tirocinante, ai fini dell’iscrizione all’Albo dei geometri, non potrebbe essere ricondotta tra quelle alle quali l’art. 17 riconnette la situazione di soggetto privo di occupazione. In realtà, il rapporto di addestramento professionale - quale quello in giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Firenze/Sezione 2/2011/201101832/…/201201969_01.XML 5/9 14/12/12 N. 01832/2011 REG.RIC. oggetto - costituisce un rapporto contrattuale a causa mista, assimilabile al rapporto di apprendistato, comportante quindi, oltre all'addestramento professionale del tirocinante, lo svolgimento di attività oggettivamente riconducibile ad un rapporto di collaborazione (Cass. civ., sez. lav., 1 aprile 2000, n. 3958). 4. Con il terzo e quarto motivo parte ricorrente si duole dell’insufficienza dell’istruttoria e della motivazione oltre che della disparità di trattamento in cui sarebbe incorsa l’Agenzia resistente. Ciò in quanto la società richiedente, dopo la presentazione della domanda, ha effettivamente dato inizio all’attività senza che la previsione della successiva assunzione di due operai specializzati possa costituire un fatto sintomatico dell’assenza di competenza specifica dei due soci. Inoltre, contrariamente all’assunto dell’Agenzia, nel progetto presentato risulterebbe chiara l’area geografica di riferimento e, conseguentemente, sarebbe possibile dedurne anche il bacino delle imprese potenzialmente concorrenti. Vi sarebbe stata, infine, una palese disparità di trattamento rispetto a domande di ammissione alle agevolazioni del tutto similari a quella della deducente, ma ammesse al beneficio. Va premesso che, per l’erogazione delle agevolazioni di cui al d.lgs. n. 185 del 2000, è attribuita all’Amministrazione un’ampia discrezionalità nell’individuare le proposte da ammettere ai benefici economici e nel valutare i progetti presentati (Cons. Stato sez. VI, 17 marzo 2010, n. 1560). Si osserva inoltre che la delibera CIPE 14.2.2002 n. 5 prevede criteri diversi per le misure agevolative per l'autoimprenditorialità (Titolo I del d.lgs. n. 185 del 2000) e per quelle relative all'autoimpiego (Titolo II del d.lgs. cit.). Per questi ultimi sono indicate la "coerenza tra le caratteristiche del proponente e l'iniziativa proposta, l'esistenza delle condizioni formali e sostanziali giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Firenze/Sezione 2/2011/201101832/…/201201969_01.XML 6/9 14/12/12 N. 01832/2011 REG.RIC. per avviare l'iniziativa..., la validità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa". Nel caso all’esame l’Agenzia annoverava, tra i motivi ostativi, la "carenza di validità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa", oltre all’esperienza dei soci come imprenditori. Orbene, posto che il contributo richiesto era finalizzato all’acquisto di beni da destinare alla fase esecutiva dei lavori edili, diveniva determinante la dimostrazione del possesso di requisiti tecnici e di esperienza nel settore che i soci della deducente non hanno dimostrato di possedere, non essendo sufficiente a tal fine, secondo un apprezzamento discrezionale non sindacabile nel giudizio di legittimità, la qualificazione professionale di geometra posseduta e l’esperienza maturata in un settore del tutto diverso (progettazione, rendering e svolgimento di pratiche catastali). Infatti, la ratio della normativa contenuta nel d.lgs. n. 185/2000 non è quella di erogare un mero sussidio a qualsivoglia attività da intraprendere, bensì quella di agevolare e incentivare lo sviluppo di imprese che abbiano realisticamente la possibilità di essere realizzate, che diano affidamento di operatività concreta e quindi di risultati economici realistici, di talché diviene determinante il possesso in capo ai richiedenti di adeguate professionalità ed esperienze che i soci della ricorrente non hanno dimostrato adeguatamente di possedere (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, 16 ottobre 2006, n. 3608). 5. Quanto all’asserita disparità di trattamento è sufficiente rammentare il consolidato principio per cui a fronte di scelte discrezionali dell'Amministrazione essa è riscontrabile soltanto in caso di assoluta identità di situazioni di fatto e di conseguente assoluta irragionevole diversità del trattamento riservato, situazioni la cui prova rigorosa deve essere fornita dall'interessato, con la precisazione che la legittimità giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Firenze/Sezione 2/2011/201101832/…/201201969_01.XML 7/9 14/12/12 N. 01832/2011 REG.RIC. dell'operato della p.a. non può comunque essere inficiata dall'eventuale illegittimità compiuta in altra situazione (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 11 giugno 2012, n. 3401; id. 30 giugno 2011, n. 3894). Per le ragioni esposte il ricorso va perciò rigettato . Le spese del giudizio seguono la soccombenza come in dispositivo liquidate. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, delle spese di giudizio che si liquidano forfettariamente in € 3.000,00 oltre IVA e CPA. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati: Angela Radesi, Presidente Luigi Viola, Consigliere Bernardo Massari, Consigliere, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 06/12/2012 giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Firenze/Sezione 2/2011/201101832/…/201201969_01.XML 8/9 14/12/12 N. 01832/2011 REG.RIC. IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Firenze/Sezione 2/2011/201101832/…/201201969_01.XML 9/9