06/12/12 N. 01184/2012 REG.RIC. N. 01920/2012 REG.PROV.COLL. N. 01184/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1184 del 2012, proposto dal sig. Vittorio Ceccarelli, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Finetti, con domicilio eletto presso l’avv. Patrizia Del Bene in Firenze, via Santa Reparata 40; contro la Provincia di Siena in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Luca Bongiovanni, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Santa Reparata 40; nei confronti di Mario Belardi s.p.a. in persona del legale rappresentante in carica, n.c.; per l'annullamento del diniego definitivo dell’Amministrazione Provinciale di Siena alla richiesta di accesso agli atti in data 18.06.2012, di cui al prot. n. 104094. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Siena; giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Firenze/Sezione 1/2012/201201184/…/201201920_01.XML 1/6 06/12/12 N. 01184/2012 REG.RIC. Vista la memoria difensiva dell’Amministrazione Provinciale di Siena; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2012 il dott. Alessandro Cacciari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO 1. Il ricorrente è proprietario di un terreno interessato da una procedura espropriativa promossa dalla Provincia di Siena, di cui ha impugnato gli atti con ricorso a questo Tribunale Amministrativo rubricato sub R.g. n. 2166/2007 chiedendone la sospensione cautelare. La sospensione è stata negata sia in primo che in secondo grado e quindi i lavori sono stati appaltati, subendo però un’interruzione, sicché egli ha chiesto l’accesso alla documentazione relativa all’esecuzione dell’appalto con riferimento al giornale dei lavori, al libretto di misura delle lavorazioni e delle provviste ed al registro di contabilità, per verificare l’idoneità del progetto ed acquisire elementi utili a coltivare il sopramenzionato gravame. L’accesso è stato negato dall’intimata Amministrazione con provvedimento del 29 marzo 2012, di cui al prot. n. 55178, e a seguito di espletamento dello specifico ricorso il Difensore Civico ha invitato la Provincia di Siena a riesaminare la propria determinazione. Il diniego è stato confermato con il provvedimento epigrafato avverso il quale il ricorrente ha interposto il presente gravame, notificato il 16 luglio 2012 e depositato il 25 luglio 2012. Lamenta l’illegittimità del diniego poiché, a suo dire, dalla documentazione richiesta risulterebbero evidenziate le sospensioni dei lavori ed ogni altro ordine impartito dall’appaltatore, nonché eventuali incongruenze e difformità delle giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Firenze/Sezione 1/2012/201201184/…/201201920_01.XML 2/6 06/12/12 N. 01184/2012 REG.RIC. lavorazioni. Sostiene di avere interesse ad acquisire la documentazione, con esclusione dei documenti di contabilità, per conoscere elementi atti a valutare l’idoneità del progetto e il pericolo derivante a un fondo limitrofo di sua proprietà vicino a quello interessato dai lavori. Si è costituita la Provincia di Siena replicando puntualmente alle deduzioni del ricorrente. Alla Camera di Consiglio del 7 novembre 2012 la causa è stata trattenuta in decisione. 2. Il ricorso è infondato. La materia della contrattualistica pubblica si caratterizza per il cosiddetto “doppio stadio”. Si intende dire, con questa espressione, che il contratto pubblico deve essere valutato sotto due profili. La fase dell’affidamento è regolamentata dal diritto amministrativo, in quanto nell’ambito di essa vengono in rilievo interessi ulteriori rispetto a quello proprio della stazione appaltante, e precisamente l’interesse (sopranazionale) alla creazione di un mercato aperto, libero e concorrenziale. In tale ambito l’attività della stazione appaltante assume quindi un rilievo pubblicistico perché va oltre all’individuazione della proposta contrattuale più conveniente. Nella fase di esecuzione del contratto aggiudicato, invece, l’attività della stazione appaltante assume in linea generale carattere privatistico, salve restando le eccezioni espressamente previste come accade per l’autorizzazione al subappalto (C.d.S. IV, 24 marzo 2010 n. 1713); al di fuori di tali e limitate casistiche l’esecuzione del contratto pubblico è disciplinata dal diritto civile e i provvedimenti emanati nel suo ambito assumono carattere paritetico, di atti civilistici involgenti posizioni di diritto soggettivo tra l’appaltante e l’esecutore del contratto. La documentazione relativa a questa fase non può quindi considerarsi giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Firenze/Sezione 1/2012/201201184/…/201201920_01.XML 3/6 06/12/12 N. 01184/2012 REG.RIC. amministrativa e pertanto soggetta alle regole dell’accesso, ai sensi dell’art. 22 ss., l. 7 agosto 1990, n. 241. Tale documentazione assume rilevanza pubblicistica (T.A.R. Lombardia Milano I, 11 febbraio 2010 n. 373) limitatamente agli aspetti che possono riflettersi sulla fase, appunto pubblicistica, di individuazione del contraente, che é governata dalle regole del diritto pubblico. All’infuori di questa e salve, si ripete, le situazioni che nell’esecuzione sono eccezionalmente governate dal diritto pubblico, riprende vigore la regola generale secondo la quale la fase esecutiva del contratto aggiudicato da un soggetto tenuto al rispetto dell’evidenza pubblica, essendo caratterizzata dal diritto civile, si compone di atti paritetici a carattere privatistico, poiché privatistico è il rapporto intercorrente (in detta fase) tra la stazione appaltante e l’esecutore del contratto aggiudicato. La documentazione richiesta dal ricorrente è relativa alla fase di esecuzione dell’appalto. Viene in esame il rapporto che si instaura tra la stazione appaltante, in tale fase, ed il terzo che si assume danneggiato. Tale rapporto si pone anch’esso interamente nel perimetro del diritto civile, senza che la documentazione richiesta possa rivestire alcuna rilevanza pubblicistica. Il rapporto tra un soggetto tenuto al rispetto delle regole dell’evidenza pubblica ed un terzo che si lamenti dei danni derivanti dall’esecuzione di un contratto aggiudicato si pone anch’esso (ed a maggior ragione) su un piano paritetico privatistico. Ai documenti richiesti dal ricorrente non può quindi essere riconosciuta alcuna rilevanza pubblicistica. Ciò non implica peraltro una diminuzione delle sue possibilità di difesa poiché, come correttamente dedotto nella memoria della Provincia intimata, ben può azionare i rimedi previsti dal diritto civile a tutela delle proprie posizioni. Non può nemmeno ritenersi che tale documentazione rivesta utilità a giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Firenze/Sezione 1/2012/201201184/…/201201920_01.XML 4/6 06/12/12 N. 01184/2012 REG.RIC. fini difensivi nel giudizio instaurato contro i provvedimenti della procedura espropriativa, poiché questo attiene alla legittimità degli atti emanati dall’intimata Amministrazione e si basa sulle (sole) circostanze esistenti al momento della loro emanazione, senza che possano assumere rilievo eventuali situazioni postume, né comprende lo scrutinio sui danni derivanti dall’esecuzione del contratto aggiudicato dall’Amministrazione medesima. Il ricorso, per tali motivi, deve quindi essere respinto. Le spese processuali vengono compensate in ragione della novità e della particolarità della questione affrontata; nulla spese per la controinteressata non costituita. P.Q.M. il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate tra il ricorrente e la Provincia di Siena; nulla spese per la controinteressata. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati: Paolo Buonvino, Presidente Riccardo Giani, Consigliere Alessandro Cacciari, Consigliere, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Firenze/Sezione 1/2012/201201184/…/201201920_01.XML 5/6 06/12/12 N. 01184/2012 REG.RIC. DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 26/11/2012 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Firenze/Sezione 1/2012/201201184/…/201201920_01.XML 6/6