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N. 01184/2012 REG.RIC.
N. 01920/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01184/2012 REG.RIC.
R E P U B B L I C A
I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1184 del 2012, proposto dal sig.
Vittorio Ceccarelli, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Finetti, con
domicilio eletto presso l’avv. Patrizia Del Bene in Firenze, via Santa
Reparata 40;
contro
la Provincia di Siena in persona del Presidente in carica, rappresentata e
difesa dall'avv. Luca Bongiovanni, con domicilio eletto presso il suo
studio in Firenze, via Santa Reparata 40;
nei confronti di
Mario Belardi s.p.a. in persona del legale rappresentante in carica, n.c.;
per l'annullamento
del diniego definitivo dell’Amministrazione Provinciale di Siena alla
richiesta di accesso agli atti in data 18.06.2012, di cui al prot. n. 104094.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Siena;
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Vista la memoria difensiva dell’Amministrazione Provinciale di Siena;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2012 il dott.
Alessandro Cacciari e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente è proprietario di un terreno interessato da una procedura
espropriativa promossa dalla Provincia di Siena, di cui ha impugnato gli
atti con ricorso a questo Tribunale Amministrativo rubricato sub R.g. n.
2166/2007 chiedendone la sospensione cautelare. La sospensione è stata
negata sia in primo che in secondo grado e quindi i lavori sono stati
appaltati, subendo però un’interruzione, sicché egli ha chiesto l’accesso
alla documentazione relativa all’esecuzione dell’appalto con riferimento
al giornale dei lavori, al libretto di misura delle lavorazioni e delle
provviste ed al registro di contabilità, per verificare l’idoneità del
progetto ed acquisire elementi utili a coltivare il sopramenzionato
gravame.
L’accesso
è
stato
negato
dall’intimata
Amministrazione
con
provvedimento del 29 marzo 2012, di cui al prot. n. 55178, e a seguito di
espletamento dello specifico ricorso il Difensore Civico ha invitato la
Provincia di Siena a riesaminare la propria determinazione.
Il diniego è stato confermato con il provvedimento epigrafato avverso il
quale il ricorrente ha interposto il presente gravame, notificato il 16
luglio 2012 e depositato il 25 luglio 2012. Lamenta l’illegittimità del
diniego poiché, a suo dire, dalla documentazione richiesta risulterebbero
evidenziate le sospensioni dei lavori ed ogni altro ordine impartito
dall’appaltatore, nonché eventuali incongruenze e difformità delle
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lavorazioni. Sostiene di avere interesse ad acquisire la documentazione,
con esclusione dei documenti di contabilità, per conoscere elementi atti
a valutare l’idoneità del progetto e il pericolo derivante a un fondo
limitrofo di sua proprietà vicino a quello interessato dai lavori.
Si è costituita la Provincia di Siena replicando puntualmente alle
deduzioni del ricorrente.
Alla Camera di Consiglio del 7 novembre 2012 la causa è stata trattenuta
in decisione.
2. Il ricorso è infondato.
La materia della contrattualistica pubblica si caratterizza per il
cosiddetto “doppio stadio”. Si intende dire, con questa espressione, che
il contratto pubblico deve essere valutato sotto due profili. La fase
dell’affidamento è regolamentata dal diritto amministrativo, in quanto
nell’ambito di essa vengono in rilievo interessi ulteriori rispetto a quello
proprio
della
stazione
appaltante,
e
precisamente
l’interesse
(sopranazionale) alla creazione di un mercato aperto, libero e
concorrenziale. In tale ambito l’attività della stazione appaltante assume
quindi un rilievo pubblicistico perché va oltre all’individuazione della
proposta contrattuale più conveniente.
Nella fase di esecuzione del contratto aggiudicato, invece, l’attività della
stazione appaltante assume in linea generale carattere privatistico, salve
restando le eccezioni espressamente previste come accade per
l’autorizzazione al subappalto (C.d.S. IV, 24 marzo 2010 n. 1713); al di
fuori di tali e limitate casistiche l’esecuzione del contratto pubblico è
disciplinata dal diritto civile e i provvedimenti emanati nel suo ambito
assumono carattere paritetico, di atti civilistici involgenti posizioni di
diritto soggettivo tra l’appaltante e l’esecutore del contratto. La
documentazione relativa a questa fase non può quindi considerarsi
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amministrativa e pertanto soggetta alle regole dell’accesso, ai sensi
dell’art. 22 ss., l. 7 agosto 1990, n. 241. Tale documentazione assume
rilevanza pubblicistica (T.A.R. Lombardia Milano I, 11 febbraio 2010 n.
373) limitatamente agli aspetti che possono riflettersi sulla fase, appunto
pubblicistica, di individuazione del contraente, che é governata dalle
regole del diritto pubblico. All’infuori di questa e salve, si ripete, le
situazioni che nell’esecuzione sono eccezionalmente governate dal
diritto pubblico, riprende vigore la regola generale secondo la quale la
fase esecutiva del contratto aggiudicato da un soggetto tenuto al rispetto
dell’evidenza pubblica, essendo caratterizzata dal diritto civile, si
compone di atti paritetici a carattere privatistico, poiché privatistico è il
rapporto intercorrente (in detta fase) tra la stazione appaltante e
l’esecutore del contratto aggiudicato.
La documentazione richiesta dal ricorrente è relativa alla fase di
esecuzione dell’appalto. Viene in esame il rapporto che si instaura tra la
stazione appaltante, in tale fase, ed il terzo che si assume danneggiato.
Tale rapporto si pone anch’esso interamente nel perimetro del diritto
civile, senza che la documentazione richiesta possa rivestire alcuna
rilevanza pubblicistica. Il rapporto tra un soggetto tenuto al rispetto
delle regole dell’evidenza pubblica ed un terzo che si lamenti dei danni
derivanti dall’esecuzione di un contratto aggiudicato si pone anch’esso
(ed a maggior ragione) su un piano paritetico privatistico. Ai documenti
richiesti dal ricorrente non può quindi essere riconosciuta alcuna
rilevanza pubblicistica. Ciò non implica peraltro una diminuzione delle
sue possibilità di difesa poiché, come correttamente dedotto nella
memoria della Provincia intimata, ben può azionare i rimedi previsti dal
diritto civile a tutela delle proprie posizioni.
Non può nemmeno ritenersi che tale documentazione rivesta utilità a
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fini difensivi nel giudizio instaurato contro i provvedimenti della
procedura espropriativa, poiché questo attiene alla legittimità degli atti
emanati dall’intimata Amministrazione e si basa sulle (sole) circostanze
esistenti al momento della loro emanazione, senza che possano assumere
rilievo eventuali situazioni postume, né comprende lo scrutinio sui
danni
derivanti
dall’esecuzione
del
contratto
aggiudicato
dall’Amministrazione medesima.
Il ricorso, per tali motivi, deve quindi essere respinto. Le spese
processuali vengono compensate in ragione della novità e della
particolarità
della
questione
affrontata;
nulla
spese
per
la
controinteressata non costituita.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo
respinge.
Spese compensate tra il ricorrente e la Provincia di Siena; nulla spese per
la controinteressata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 7 novembre
2012 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Buonvino, Presidente
Riccardo Giani, Consigliere
Alessandro Cacciari, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro