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N. 01940/2012 REG.RIC.
N. 00297/2013REG.PROV.COLL.
N. 01940/2012 REG.RIC.
N. 01959/2012 REG.RIC.
N. 02108/2012 REG.RIC.
N. 02132/2012 REG.RIC.
R E P U B B L I C A
I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1940 del 2012, proposto da Luisa
Sallustio, Emilio Tomasi, Luca Barbetta, Giovanni Brandimarte,
Edoardo Tomei, Biagio Fiorenza, Cora Fontana Arnaldi, Fabrizio
Profico, Matteo Martizi e Angelo Tomasi, rappresentati e difesi dagli
avv. Gaetano Cammarano e Gianluca Piccinni, con domicilio eletto
presso il secondo in Roma, via G.G. Belli 39;
contro
Roberto Di Felice ed Enrico Indiati, rappresentati e difesi dall'avv.
Massimiliano Brugnoletti, con domicilio eletto presso il medesimo in
Roma, via Antonio Bertoloni 26/B;
nei confronti di
Flavio Tomei, Comune di Ariccia, Augusto Di Felice, Franz Cianfanelli,
Gianluca Staccoli, Pierluigi Fortini, Bernardo Marucci, Emilio
Cianfanelli;
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Mauro Serra Bellini e Paolo Ermini, rappresentati e difesi dall'avv.
Antonio De Paolis, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, viale
Regina Margherita, 42;
sul ricorso numero di registro generale 1959 del 2012, proposto da
Emilio Cianfanelli, in proprio e quale Sindaco di Ariccia, rappresentato
e difeso dall'avv. Enrico Michetti, con domicilio eletto presso Pasquale
Di Rienzo in Roma, viale Mazzini 11;
contro
Roberto Di Felice ed Enrico Indiati, rappresentati e difesi dall'avv.
Massimiliano Brugnoletti, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma,
via Antonio Bertoloni 26/B; Paolo Ermini;
nei confronti di
Luisa Sallustio; Prefettura di Roma - Ufficio Territoriale del Governo,
rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato,
con domicilio in Roma alla via dei Portoghesi 12;
sul ricorso numero di registro generale 2108 del 2012, proposto da
Emilio Cianfanelli, rappresentato e difeso dagli avv. Enrico Michetti e
Pasquale Di Rienzo, con domicilio eletto presso il secondo in Roma,
viale G. Mazzini 11;
contro
Giorgio Fabi, rappresentato e difeso dall'avv. Mariano Protto, con
domicilio eletto presso il medesimo in Roma, via Maria Cristina 2;
nei confronti di
Ministero dell'Interno - Ufficio Elettorale Centrale, rappresentato e
difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in
Roma, via dei Portoghesi 12;
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sul ricorso numero di registro generale 2132 del 2012, proposto da Luisa
Sallustio, Emilio Tomasi, Luca Barbetta, Giovanni Brandimarte,
Edoardo Tomei, Biagio Fiorenza, Cora Fontana Arnaldi, Fabrizio
Profico, Matteo Martizi ed Angelo Tomasi, rappresentati e difesi dagli
avv. Gaetano Cammarano e Gianluca Piccinni, con domicilio eletto
presso il secondo in Roma, via G.G. Belli 39;
contro
Giorgio Fabi, rappresentato e difeso dall'avv. Mariano Protto, con
domicilio eletto presso di lui in Roma, via Maria Cristina 2;
nei confronti di
Roberto Di Felice, Enrico Indiati, Flavio Tomei, Comune di Ariccia,
Augusto Di Felice, Franz Cianfanelli, Gianluca Staccoli, Pierluigi
Fortini, Bernardo Marucci, Emilio Cianfanelli, Ufficio Elettorale
Centrale;
Mauro Serra Bellini e Paolo Ermini, rappresentati e difesi dall'avv.
Antonio De Paolis, con domicilio eletto presso Antonio De Paolis in
Roma, viale Regina Margherita 42;
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura
Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi 12;
per la riforma
quanto ai ricorsi nn. 1940 e 1959 del 2012:
della sentenza del T.a.r. Lazio – Roma, Sezione II Bis, n. 2550/2012, resa
tra le parti, concernente proclamazione eletti a seguito delle
consultazioni amministrative del Comune di Ariccia del mese di maggio
2011;
quanto ai ricorsi nn. 2108 e 2132 del 2012:
della sentenza del T.a.r. Lazio – Roma, Sezione II Bis n. 2620/2012, resa
tra le parti, avente lo stesso oggetto.
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Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roberto Di Felice ed Enrico
Indiati, di Giorgio Fabi, di Mauro Serra Bellini e Paolo Ermini, della
Prefettura di Roma - Ufficio Territoriale del Governo e del Ministero
dell’Interno - Ufficio Elettorale Centrale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2012 il Cons.
Nicola Gaviano e uditi per le parti gli avvocati Gianluca Piccinni,
Massimiliano Brugnoletti, Enrico Michetti, Pasquale Di Rienzo,
Mariano Protto, nonché l'avvocato dello Stato Alessia Urbani Neri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I) Il sig. Giorgio Fabi impugnava dinanzi al T.A.R. per il Lazio, agendo
anche nella veste di cittadino elettore, gli esiti delle consultazioni
comunali di Ariccia svoltesi nel mese di maggio del 2011, alle quali aveva
partecipato nella qualità di candidato risultato poi eletto come
consigliere comunale in una lista finita, però, soccombente al
ballottaggio.
Il risultato della consultazione aveva sancito una differenza di 32 voti tra
il sig. Emilio Cianfanelli, Sindaco eletto, ed il candidato concorrente, sig.
Roberto Di Felice.
L’impugnativa giurisdizionale aveva ad oggetto:
- la proclamazione degli eletti (Sindaco e consiglieri comunali) del 1°
giugno 2011;
-i verbali delle operazioni delle sezioni nn. 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 10s, 14, 15,
16, 18, con riferimento sia al primo turno elettorale che al turno di
ballottaggio;
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- la costituzione dell’Ufficio elettorale della sezione n. 15 quanto alla
nomina del suo presidente.
Il ricorrente faceva valere plurimi profili di violazione di legge ed
eccesso di potere, dolendosi, nell’ordine:
- per la sezione n. 2, della mancata attribuzione al candidato Di Felice di
due voti;
- per la sezione n. 3, di un’affermata indebita ammissione, e, per
converso, di una pretesa arbitraria esclusione, dal voto assistito;
- quanto alla sezione n. 5, dell’illegittima attribuzione di un voto al
candidato sindaco Cianfanelli;
- per la sezione n. 8, del preteso indebito annullamento di dodici schede,
e dell’affermata ammissione arbitraria al voto assistito di tre elettori;
- per la sezione n. 9, dell’affermata ammissione arbitraria al voto assistito
di quattro elettori;
- rispetto alla sezione n. 10, da un lato, della divergenza tra il numero
delle schede autenticate e non utilizzate nel turno di ballottaggio che si
sarebbero dovute rinvenire, e quelle effettivamente esistenti; dall’altro,
delle irregolari modalità di voto asseritamente seguite per 11 elettori
presso la Casa di riposo “Villa dei Castani” (sez. 10s);
- per la sezione n. 14, della mancata attribuzione di un voto al candidato
Di Felice e del preteso indebito annullamento di dieci schede;
- quanto alla sezione n. 15, della illegittimità della costituzione
dell’Ufficio elettorale della sezione per la carenza di titolo di investitura
del suo presidente;
- per la sezione n. 16, della mancata attribuzione di un voto al candidato
Di Felice, nonché del preteso indebito annullamento di sette schede;
- rispetto alla sezione n. 18, dell’illegittima attribuzione al candidato
Cianfanelli di un voto da attribuire invece al Di Felice, ed altresì
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dell’affermato indebito annullamento di cinque schede;
- per la sezione n. 1, del preteso indebito annullamento di sette schede,
nonché dell’asserita sottrazione al seggio di due schede.
Si costituivano in giudizio in resistenza al ricorso il Comune di Ariccia,
il Ministero dell'Interno e la controinteressata Luisa Sallustio.
Con ordinanza n. 9103 del 2011 il Tribunale ordinava l’integrazione del
contraddittorio nei confronti dei consiglieri comunali eletti, nonché
l’acquisizione di alcuni documenti, sui quali veniva disposta anche una
verificazione.
II) Parallelamente, dinanzi allo stesso T.A.R. per il Lazio impugnavano
gli esiti delle medesime consultazioni elettorali di Ariccia del maggio
2011 anche i sigg.ri Roberto Di Felice ed Enrico Indiati, che vi avevano
rispettivamente partecipato nella qualità di candidato a Sindaco (il
primo) e a consigliere comunale (il secondo), agendo in giudizio anche
nella veste di cittadini elettori.
L’ulteriore impugnativa giurisdizionale aveva ad oggetto:
- la proclamazione degli eletti (Sindaco e consiglieri comunali) del 1°
giugno 2011;
- le operazioni della sezione n. 15, con riferimento sia al primo turno
elettorale che al turno di ballottaggio, nella parte relativa alla
costituzione dell’Ufficio elettorale di sezione e alla nomina del suo
presidente;
- le operazioni relative al turno di ballottaggio nelle sezioni nn. 1, 2, 3, 5,
8, 9, 10, 10 s, 14, 15, 16 e 18.
I ricorrenti proponevano quattro motivi di ricorso, facendo valere
diversi profili di violazione di legge ed eccesso di potere.
In particolare, si deducevano :
- con il primo motivo, l’illegittimità della costituzione dell’Ufficio
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elettorale della sezione n. 15, per la ragione che il suo presidente avrebbe
esercitato le relative funzioni in assenza di nomina, come pure di delega
da parte del Sindaco;
- con il secondo mezzo, in estrema sintesi, la mancata attribuzione al
candidato Di Felice di cinque complessive preferenze nelle sezioni nn. 2
(con riferimento a due schede), 14, 16 e 18;
- con il terzo mezzo, l’illegittimità del ricorso al voto assistito nelle
sezioni nn. 3, 8, 9, 10 e 10s ;
- con il quarto ed ultimo motivo, varie irregolarità che sarebbero state
commesse nelle sezioni nn. 1, 10 e 10s, tra le quali: quella relativa al
numero delle schede autenticate e non utilizzate nella sezione n. 10 nel
turno di ballottaggio, sul rilievo che le medesime sarebbero dovute
essere 207 e non 212; l’irregolarità del verbale impiegato presso la
sezione n. 10 speciale; le anomale risultanze emerse con riferimento al
numero delle schede della sezione 1 (pagg. 20-21 del ricorso).
Si costituivano in giudizio il Comune di Ariccia e i controinteressati
sigg.ri Luisa Sallustio e Paolo Ermini, resistendo al ricorso.
Con ordinanza n. 9100/2011 il Tribunale, anche in questo caso, ordinava
l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei Consiglieri comunali
eletti, nonché l’acquisizione di alcuni documenti, sui quali veniva
disposta anche una verificazione.
III) All’esito dei due giudizi il T.A.R. adìto, con le sentenze nn. 2620 e
2550 del 2012, accoglieva i ricorsi, annullando integralmente le
operazioni elettorali comunali sin dal primo turno della consultazione.
Tanto in accoglimento, innanzi tutto, del motivo riguardante la dedotta
illegittimità della costituzione dell’Ufficio elettorale della sezione n. 15
per la carenza di investitura del suo presidente. Veniva inoltre accolta la
censura relativa al numero delle schede autenticate e non utilizzate nella
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sezione n. 10 nel turno di ballottaggio, sul rilievo che queste sarebbero
dovute essere 207 e non 212. Il Tribunale dichiarava, infine,
espressamente assorbite le ulteriori doglianze di parte.
IV) Avverso le due sentenze del Tribunale venivano proposti i quattro
appelli in epigrafe, dal momento che contro ciascuna di esse
insorgevano, con separate impugnative, tanto il sig. Emilio Cianfanelli,
Sindaco eletto, quanto la sig.ra Luisa Sallustio e gli altri consiglieri di
maggioranza eletti e cittadini elettori sopra elencati.
Gli
appellanti,
con
argomentazioni
convergenti,
contestavano
l’intervenuto accoglimento delle doglianze avversarie, delle quali
sostenevano per converso l’infondatezza, concludendo per la riforma
delle sentenze appellate.
Sin dall’appello collettivo avverso la sentenza n. 2620 veniva altresì
dedotta l’inammissibilità delle primitive doglianze avversarie (assorbite
dal Tribunale) che riguardavano il preteso indebito annullamento di
schede in varie Sezioni, allorché la stessa parte ricorrente aveva ammesso
di non conoscere le specifiche motivazioni di tali annullamenti: gli
appellanti segnalavano, infatti, la mancanza di attuali critiche di
legittimità a sostegno di siffatte censure, delle quali rimarcavano la
natura meramente esplorativa.
Resistevano agli appelli gli originari ricorrenti, che riproponevano anche
i propri motivi di censura rimasti assorbiti in primo grado ad eccezione,
il sig. Fabi, di quelli dei quali era stato eccepito exadverso - come appena
detto - il carattere puramente esplorativo.
Si costituivano in giudizio anche i sigg. Serra Bellini ed Ermini, nonché
l’Amministrazione statale.
Le domande cautelari spiegate dagli appellanti venivano respinte.
Le rispettive ragioni di parte trovavano sviluppo ed approfondimento
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attraverso molteplici scritti, anche di replica.
La Sezione, con le ordinanze istruttorie nn. 4330 e 4496 del 2012,
disponeva per ciascuna coppia di appelli degli incombenti istruttori,
incentrati principalmente sui motivi assorbiti in primo grado ed in
questa sede riproposti, incaricando del loro espletamento il Prefetto
della Provincia di Roma.
Dopo l’esecuzione degli incombenti le parti riprendevano ed
approfondivano ulteriormente le loro argomentazioni, insistendo per le
rispettive conclusioni.
Alla pubblica udienza del 14 dicembre 2012 gli appelli sono stati
conclusivamente trattenuti in decisione.
La Sezione ritiene opportuno disporre preliminarmente la riunione di
tutti gli appelli in epigrafe, stante la loro evidente, intima connessione
oggettiva e soggettiva.
Gli appelli sono fondati.
1 La Sezione deve immediatamente focalizzare l’attenzione sulle censure
accolte dal Giudice di prime cure per dare atto, giusta i rilievi delle parti
appellanti, della loro inconsistenza.
2 Viene in rilievo in primo luogo il capo di decisione con cui il
Tribunale ha ritenuto che la mancata produzione in giudizio da parte del
Comune di una copia autentica del titolo di investitura del presidente
della sezione n. 15, il sig. Mario Cardinali, comportasse per ciò stesso la
necessità di reputare inesistente la stessa investitura, dimostrando così la
fondatezza della critica di legittimità che aveva investito la costituzione
del relativo Ufficio elettorale.
Il Tribunale, dopo avere inizialmente richiesto con ordinanza istruttoria
copia autentica dell’atto di nomina del presidente della sezione
(provvedimento della Corte d’Appello di Roma o delega del Sindaco di
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Ariccia), ha osservato:
- che l’incombente non era stato adempiuto;
- che in luogo della copia autentica richiesta era stata acquisita una
semplice fotocopia, in se stessa insufficiente alla bisogna;
- che il deposito del verbale di sequestro del relativo originale non
poteva essere reputato equipollente all’acquisizione agli atti di causa di
una copia autentica del documento recante la nomina.
Da qui la conclusione del primo Giudice secondo cui occorreva attenersi
al dato oggettivo dell’assenza del documento in questione agli atti di
causa, e che la sua mancata acquisizione non poteva essere imputata alle
parti ricorrenti, trattandosi di materiale fuori della loro disponibilità.
Dalle appellanti è stato però fondatamente opposto che, essendosi
acclarato che sull’originale del titolo di investitura del sig. Cardinali
gravava un sequestro penale (e sempre a voler ritenere proprio
indispensabile l’acquisizione agli atti di una copia autentica del titolo in
discussione), quelle stesse ragioni che avevano impedito al T.A.R. di
imputare la mancata acquisizione del documento alle ricorrenti,
riconducibili alla indisponibilità del primo per le seconde, sarebbero
dovute valere anche a difesa del Comune, parimenti impedito dal
sequestro in atti ad effettuare la relativa produzione.
La decisione, quindi, di ritenere non provata l’esistenza della delega, sol
perché il Comune interessato non aveva potuto produrne in giudizio
l’originale né una sua copia autentica, integra un’erronea applicazione
dei principi vigenti in tema di ripartizione dell’onere della prova.
La decisione impugnata ha leso, nello specifico, il diritto di difesa
dell’Amministrazione,
non
meno
di
quanto
una
soluzione
diametralmente opposta avrebbe inciso il diritto di azione delle parti
ricorrenti.
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Nel quadro, indubbiamente peculiare, delle circostanze in atto, il T.A.R.,
piuttosto che concludere senz’altro per l’assenza di un’investitura del sig.
Cardinali, avrebbe dovuto invece rinnovare l’istruttoria a carico del
Comune, assegnando
all’uopo
un
termine
per
l’adempimento
compatibile con lo stato di sequestro in corso; oppure, vista la
sostanziale impossibilità di immediato adempimento delle parti, avrebbe
dovuto fare esercizio dei propri poteri istruttori ufficiosi ai sensi dell’art.
64, comma 3, C.P.A., chiedendo direttamente presso la Procura della
Repubblica la copia autentica di cui si ravvisava l’assenza.
Donde la censurabilità delle sentenze appellate sotto questo primo
profilo.
3 Il secondo motivo accolto dal Tribunale concerne il numero delle
schede autenticate e non utilizzate nella sezione n. 10 nel turno di
ballottaggio.
Il primo Giudice, sottolineata la necessità di una coincidenza del
numero totale delle schede autenticate con la somma tra le schede
effettivamente utilizzate e quelle indicate a verbale come autenticate ma
non impiegate, ha osservato come nella fattispecie le schede autenticate e
non utilizzate sarebbero dovute essere 207, mentre quelle rinvenute nella
busta mod. 4 c) erano in numero di 212.
Con l’approfondimento istruttorio effettuato mediante la diligente
verificazione prefettizia anche questa doglianza di base si è però rivelata,
conformemente alle doglianze degli appellanti, priva di pregio. Secondo
quanto si desume dal relativo verbale (pag. 6), avverso il quale non sono
state mosse puntuali contestazioni, presso la sezione n. 10 “non sussistono
anomalie nel calcolo delle schede tra quelle autenticate ed utilizzate e quelle
autenticate e non utilizzate, tenuto conto che nella sez. n. 10 sono confluite le 11
schede votate nella sezione n. 10 S”.
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Come è stato inequivocabilmente illustrato nella relazione del delegato
prefettizio del 24 ottobre 2012 “la verificazione ha dimostrato, quindi, che nelle
sezioni 10 e 10s le schede autenticate e non utilizzate sono 217, esattamente la
differenza tra quelle autenticate (844) e quelle utilizzate dai votanti (627 compresi
gli 11 della casa di cura)”.
Da qui la non condivisibilità delle sentenze in epigrafe neanche per
questo aspetto, e la conseguente necessità di una loro riforma integrale.
4 Fatte queste prime puntualizzazioni, occorre naturalmente però
approfondire l’esame del motivo riflettente la presunta illegittimità della
costituzione dell’Ufficio elettorale presso la sezione n. 15
4a Al riguardo, si deve in primo luogo prendere atto dell’avvenuto
deposito, in questo grado di giudizio, della copia autentica dell’originale
oggetto di sequestro penale, una volta intervenuta la relativa
autorizzazione del magistrato competente.
Dagli originari ricorrenti è stata posta in dubbio l’ammissibilità della
produzione: ma senza fondamento, giacché l’art. 104, comma 2, C.P.A.,
pur facendo divieto di produzione in appello di documenti nuovi,
ammette i temperamenti correlati alle due ipotesi dell’indispensabilità
dell’acquisizione del nuovo mezzo di prova ai fini decisori, e della
dimostrazione della parte onerata di non aver potuto produrre il
documento in primo grado per causa ad essa non imputabile; condizioni
che nel caso concreto ricorrono con piena evidenza entrambe.
Non solo. Come la Corte di Cassazione ha chiarito ai fini delle
produzioni dinanzi a sé, il divieto di produrre nuovi documenti non
riguarda gli atti e documenti già racchiusi nel fascicolo d'ufficio o di
parte di un precedente grado del processo: ne consegue che la parte che
abbia prodotto nel giudizio di merito la fotocopia di un documento è
ammessa a produrre in Cassazione l'originale, senza che siffatta
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sostituzione implichi produzione di un documento “nuovo” (Cass. civ.,
sez. III, 15 marzo 2006, n. 5682).
A maggior ragione, quindi, non costituisce a rigore “documento nuovo”
la copia autentica rispetto alla fotocopia semplice dello stesso atto.
Per quanto precede, la Sezione può e deve, quindi, tener pieno conto
della relativa produzione ai fini della decisione della causa.
4b Sulla conformità della copia così prodotta al suo originale (l’atto
sottoposto a sequestro) non sono state sollevate contestazioni degne di
nota: del resto, si tratta di copia formalmente autenticata dal
Comandante della Stazione dei Carabinieri di Ariccia.
Semmai il punto, come si sta per vedere, è quello della genuinità del
relativo originale, che gli appellati infatti contestano.
4c All’uopo essi erano però gravati, per ovvie ragioni, dell’onere di
proporre una rituale querela di falso.
Il relativo adempimento integrava uno specifico onere di parte, non
surrogabile dall’iniziativa di terzi soggetti, quale la dipendente comunale
Silvestri.
Solo in questo grado, però, e qui soltanto con le memorie conclusionali
del 28 novembre 2012, gli appellati hanno chiesto l’assegnazione di un
termine allo scopo ai sensi dell’art. 77, comma 1, C.P.A., laddove, come
questa Sezione ha recentemente puntualizzato (con la sentenza 18
gennaio 2013, n. 278), l’onere va assolto invece sin dal primo grado di
giudizio.
Osta alla proposizione della querela di falso nella presente sede, quindi,
la circostanza che i ricorrenti, in prime cure, pur avendo la possibilità di
farlo, non abbiano proposto l’incidente processuale, con la conseguenza
che questo non può essere ormai più introdotto se non a prezzo di
un’indebita violazione del generale divieto di nova in appello ribadito
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dall’art. 104, comma 1, C.P.A. (“Nel giudizio di appello non possono essere
proposte nuove domande, fermo quanto previsto dall’articolo 34, comma 3, né nuove
eccezioni non rilevabili d’ufficio”).
La giurisprudenza a margine dell’art. 2712 c.c. ha chiarito che, a fronte
della contestazione dell'autenticità di una scrittura esibita in fotocopia in
giudizio e di cui si eccepisca la contraffazione, la parte che intenda
valersene deve produrre il documento originale, o indicare la ragioni per
cui non ne sia in possesso, in modo da consentire alla controparte di
valutare la reale natura della contraffazione e così di proporre la querela
di falso, il cui giudizio di accertamento deve necessariamente svolgersi
sull'originale (Cass. civ., sez. III, 30 settembre 2011, n. 19987). Ma nel
caso concreto la vicenda era stata già illustrata in primo grado con
chiarezza anche con riferimento al sequestro penale in atto, sicché le
ragioni dell’indisponibilità dell’originale dell’atto prodotto solo in copia
semplice ai ricorrenti erano state inequivocabilmente già fornite.
Una querela di falso sarebbe perciò stata ampiamente esperibile sin dal
giudizio di prime cure. Da qui l’onere di proporla a tempo debito: tanto
più all’interno di un giudizio contrassegnato dagli stringenti vincoli
temporali propri del contenzioso elettorale.
Il che comporta, con la tardività dell’odierna iniziativa delle parti
appellate (eccepita, in particolare, dalla difesa del sig. Cianfanelli), la
necessità di disattendere il loro motivo della pretesa illegittimità della
costituzione dell’Ufficio presso la sezione n. 15.
4d Per mera completezza, la Sezione desidera peraltro esaminare anche
l’ipotesi dialettica secondo la quale di una querela di falso non vi sarebbe
stata in concreto la necessità.
La Corte di Cassazione, dopo tutto, in tempi non troppo lontani (Cass.
civ., sez. I, 25 novembre 1997, n. 11823) ha statuito che il regime
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probatorio previsto dall'art. 2700 c.c. in tanto è applicabile in quanto
esista un documento incontestabilmente qualificabile come "atto
pubblico" ai sensi del precedente art. 2699 (documento redatto, con le
richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato
ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato); ma quando
una parte neghi preliminarmente che il documento contro la stessa
prodotto in giudizio abbia natura (e, solo conseguenzialmente, efficacia
probatoria) di atto pubblico per la mancanza di uno o più dei requisiti
prescritti dalla legge, la prova relativa, sulla stessa incombente, non
richiede la proposizione della querela (principale o incidentale) di falso,
ma può essere data con ogni mezzo idoneo (anche nella specie decisa
dalla Corte la parte contro la quale l’atto era stato prodotto ne aveva
contestato la provenienza dal pubblico ufficiale che risultava averlo
formato e sottoscritto).
Nel valutare, dunque, la materia in controversia supponendo per un
attimo non necessaria la querela di falso, si dovrebbe allora notare, alla
luce delle risultanze disponibili, quanto segue.
Il pur significativo elemento costituito dalla dichiarazione della
dipendente Silvestri (responsabile dell’ufficio elettorale comunale) di
non aver mai conferito alcuna delega al sig. Cardinali è praticamente
neutralizzato, in concreto, dalla circostanza che la locale Procura della
Repubblica, compiuti i primi accertamenti del caso, ha ritenuto di
sottoporre ad indagini penali proprio la detta dipendente, con le
imputazioni di cui agli artt. 90, comma 2, d.P.R. n. 570/1960
(soppressione di un originale dell’atto recante delega al sig. Cardinali) e
368 c.p. (calunnia: per avere la medesima dipendente, con la denuncia da
essa sporta presso il Commissariato P.S., accusato falsamente di fatti
costituenti reato i sigg.ri Tarascio, segretario comunale, Cardinali e
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Barchiesi).
Né potrebbero totalmente obliterarsi i particolari: che la dipendente
risulta madre di un candidato in lista apparentata con il ricorrente Di
Felice; che il suo disconoscimento della delega recava il complemento di
ultronee considerazioni sulla fondatezza delle tesi giuridiche degli
originari ricorrenti; che in allegato al ricorso al T.A.R. del sig. Di Felice
compariva quell’atto di rinuncia del presidente della sezione interessata
originariamente nominato dalla Corte d’Appello (sig.ra Cecchini) che,
proprio come la delega al sig. Cardinali, parimenti non era stato più
rinvenuto negli archivi dell’Ente locale.
Senza dire, poi, che non consta che la presidenza della sezione abbia
formato oggetto, dopo la detta rinuncia, di incarichi di delega a terzi, se
non al sig. Cardinali; né che siano stati mai mossi rilievi di sorta,
nemmeno dagli uffici, a carico del presidente pretesamente insediatosi
sine titulo, il quale ha svolto le sue funzioni tanto nel primo turno quanto
in quello di ballottaggio, e sempre dopo avere ricevuto dal delegato
sindacale sig. Settimi “gli oggetti e le carte occorrenti per le operazioni”.
Conclusivamente, se si dovesse stare alle risultanze disponibili, i dubbi
espressi dalle originarie ricorrenti sulla genuinità della delega non si
presenterebbero sorretti da indizi di consistenza sufficiente a
convalidare la tesi dell’inesistenza della pertinente investitura. E tanto
conferma la necessità di respingere la relativa doglianza.
4e Per connessione, si può qui aggiungere che l’assenza di una
tempestiva impugnazione avverso il suddetto atto di delega rilasciato al
sig. Cardinali impedisce, alle stesse parti appellate, di dolersi della
presunta incompetenza della dipendente a conferire la medesima delega
(rectius, di lamentarne il difetto di legittimazione a sottoscriverla “per” il
Sindaco). Il rilievo non rifletterebbe una causa di nullità, ma solo un
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comune vizio di invalidità provvedimentale, suscettibile perciò di
consolidazione per decorso del comune termine vigente per le
impugnative giurisdizionali.
5 Rimangono da esaminare i motivi assorbiti dal primo Giudice ed in
questa sede riproposti.
6 Va subito evidenziato che gli originari ricorrenti non possono essere
seguiti allorché, riferendosi all’accertata sparizione di due schede nella
sez. n. 1 (una di esse sarebbe stata ritirata da un elettore, ma da questi
sostituita da un fac simile, inserito nell’urna; l’altra sarebbe stata
consegnata ad un’elettrice, ma da questa non immessa nell’urna),
assumono che per il solo fatto che una scheda figuri sottratta si
determinerebbe con ciò stesso un’ineludibile causa invalidante le
operazioni elettorali, a prescindere dall’incidenza del numero di schede
sottratte sul risultato finale delle votazioni.
Sul punto non può essere affermata, invece, l’esistenza di alcun
indiscriminato automatismo, quasi fosse operativa, in proposito,
un’incondizionata previsione normativa che le parti appellate non sono,
di contro, in condizione di invocare.
In casi del genere occorre semmai avere riguardo, di volta in volta, alla
obiettiva consistenza del numero delle schede mancanti, nonché
all’esistenza di altri, eventuali indizi di inquinamento del voto
municipale (esistenti, ad esempio, nella specie decisa dalla Sezione con la
sentenza 21 ottobre 2011, n. 5670).
In difetto di simili indizi, che non sono rinvenibili nel caso concreto, la
scomparsa di un numero limitato di schede (nella specie due, del che lo
stesso verbale sezionale dà atto), essendo certamente compatibile con il
possibile prodursi di comuni, innocue - per quanto non commendevoli distrazioni individuali o disfunzioni burocratiche, non può assurgere a
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causa di invalidità ex se delle operazioni, ma può inficiare queste ultime
solo se in grado di incidere effettivamente sullo scarto di preferenze
registrato tra i due contendenti alla nomina a Sindaco (nello stesso
ordine di idee v. già C.d.S., V, 27 giugno 2011, n. 3829).
Il principio generale, in materia elettorale, è invero quello che, poiché il
relativo procedimento è preordinato alla formazione e all'accertamento
della volontà degli elettori (e non va dimenticata la rilevanza
costituzionale della disciplina del diritto di voto, ai sensi dell’art. 48 della
Carta), è da ritenere che producano un effetto invalidante solo quelle
anormalità procedimentali che impediscano l'accertamento della
regolarità
delle
operazioni
elettorali,
o
comunque
attentino
concretamente alle garanzie di legge.
In applicazione dei canoni della strumentalità delle forme e del favor voti,
nelle operazioni elettorali vanno quindi considerate irrilevanti le mere
irregolarità, ossia quelle inesattezze della procedura rispetto alla
disciplina normativa che tuttavia non incidono sulla sincera e libera
espressione del voto, in quanto rispetto a tali inesattezze deve prevalere
l'esigenza di preservare la volontà espressa dal corpo elettorale (v. ad es.
C.d.S., V, 27 giugno 2011, n. 3829), senza che possa bastare, in contrario,
addurre vagamente che le schede mancanti “potrebbero” essere state
utilizzate per “voti di scambio”.
Non resta, allora, che fare rinvio al paragrafo conclusivo della presente
decisione, dove verrà dato conto dell’inettitudine dell’anomalia dedotta
ad incidere sul risultato elettorale.
7 Altro rilievo di parte destinato, in tesi, a rivestire un’incondizionata
efficacia viziante sulle operazioni elettorali è risultato, invece, infondato
già in punto di fatto in sede di verificazione. Si tratta delle contestazioni
mosse dal ricorrente Di Felice sul numero delle schede e dei votanti
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nella sez. n. 1.
Dal verbale di verificazione del 1° ottobre 2012 (confermato in parte qua
dalla relazione del successivo giorno 24) si desume, infatti, come le
approfondite operazioni istruttorie espletate abbiano fatto emergere la
corrispondenza tra il numero delle schede scrutinate e quello dei votanti,
e la coerenza del numero delle schede autenticate ma non utilizzate con
quelli dei votanti e degli elettori iscritti (salvo il punto delle due schede
di cui si è detto nel paragrafo precedente).
In assenza di persuasive critiche avverso le risultanze dell’istruttoria,
anche questo mezzo deve pertanto essere disatteso.
Ictu oculi insuscettibile di rivestire gli estremi di una causa di invalidità
delle operazioni è poi, in armonia con il principio, già richiamato, di
strumentalità delle forme, l’irregolarità meramente formale denunziata
rispetto al verbale impiegato presso la sezione n. 10s.
8 A questo punto, la Sezione deve passare ad illustrare l’inconsistenza di
buona parte delle doglianze di parte attinenti alla problematica del voto
assistito.
8a Ciò vale in primo luogo per gli 11 elettori che hanno espresso il loro
suffragio presso la Casa di cura “Villa Castani” (sezione 10 s).
La tesi delle originarie ricorrenti è che i medesimi avrebbero tutti
partecipato alla consultazione nei modi del voto assistito senza averne
però titolo, e senza l’osservanza, in pratica, di alcuna delle regole
disciplinanti l’istituto.
Per corroborare il loro assunto le parti appellate si richiamano ai
contenuti di una relazione di due operatori della Polizia Municipale che,
avendo svolto le operazioni di scorta al suddetto seggio volante, hanno
riferito che le undici persone aventi diritto di voto erano state
“accompagnate una ad una in una stanza adiacente la sala comune e aiutate nelle
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operazioni di voto tutte dalla medesima persona”.
La fonte così richiamata, tuttavia, non fornisce che un indizio assai labile
a supporto dell’assunto attoreo, e come tale non è sufficiente a
sorreggerlo.
L’eventualità che nel caso in esame si sia fatto realmente luogo
all’espressione del voto a mezzo di accompagnatore non trova, invero,
alcun riscontro nei verbali ufficiali del seggio. Senza dire, poi, che la
generica espressione utilizzata nella relazione di servizio (“aiutate nelle
operazioni di voto”), non implicando necessariamente che il terzo sia
entrato nella cabina con i degenti votando con/per loro, è di per se
stessa del tutto compatibile anche con un intervento di ausilio rispettoso
del principio della personalità e segretezza del voto, e come tale
insuscettibile di chiamare in causa la problematica del voto (stricto sensu)
assistito.
8b Manifestamente immuni da vizi sono, inoltre, le posizioni degli
elettori Schiaffini e Cecchini della sezione 3.
I due sono stati ammessi al voto assistito sulla scorta di regolare,
apposito certificato medico redatto dal sanitario della A.S.L. dott.ssa
Trovalusci, la quale, identificata l’infermità di ciascuno, ha attestato
appunto la necessità di un accompagnatore per l’esercizio del voto.
Nell’interpretazione della pertinente normativa questa Sezione ha già
più volte espresso, invero, l’avviso che, dopo la modifica apportata
dall'art. 9 della legge n. 271/1991, stabilendo l'art. 41 d.P.R. n. 570/1960,
ormai, che i certificati medici devono attestare che l’infermità fisica
impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore,
la certificazione di ammissione al voto assistito ha acquisito con ciò una
certezza privilegiata non solo per la natura dell'infermità, ma anche in
ordine alla sua specifica capacità invalidante. Donde la conseguenza che
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l'attitudine dell'infermità ad impedire l'autonoma manifestazione del
voto può essere apprezzata, in via di principio, unicamente dal
funzionario medico designato, che dell'attestazione dell'esistenza
dell'impedimento si assume la piena responsabilità giuridica.
Il presidente del seggio elettorale, pertanto, non è tenuto di regola ad
effettuare alcuna "prova empirica", in quanto siffatta valutazione è stata
affidata dalla legge ad altro organo pubblico (indubbiamente provvisto
di adeguate competenze tecniche), la cui certificazione è vincolante per il
Seggio elettorale anche sulla portata pratica della malattia quale
impedimento, in concreto, all'espressione materiale del voto.
In particolare, nella decisione della Sezione 12 giugno 2009 n. 3683 è
stato osservato proprio quanto segue.
“Com'è noto, prima dell'emanazione della legge 11 agosto 1991, n. 271 sembrava
prevalere quella giurisprudenza che riconosceva ai certificati medici prodotti
dall'elettore qualità di atti di certezza privilegiata solo per quanto attiene la natura
dell'infermità, e non anche per quanto riguarda la specifica capacità invalidante delle
medesime. Sicché, il presidente del seggio elettorale era vincolato solo per quanto
concerne la natura della malattia, ma non sulla portata pratica della stessa; ossia
aveva la possibilità di effettuare la cosiddetta "prova empirica" sull'idoneità
dell'elettore ad esprimere o meno il voto senza accompagnatore.
La sezione ritiene che a seguito della normativa aggiunta alla norma base
dall'articolo 9 della legge n. 271 del 1991 -laddove stabilisce che "detti certificati
debbono attestare che la infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto
senza l'aiuto di altro elettore"- il funzionario medico designato dai competenti organi
dell'unità sanitaria locale deve spingere il suo accertamento anche sull'attitudine
dell'infermità fisica, da cui è affetto l'elettore, ad impedire l'autonoma manifestazione
del voto, e di ciò deve dare attestazione.
Va da sé che la natura di atto pubblico del certificato medico, comprensivo
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dell'ulteriore attestazione voluto dalla normativa successiva, e la fede privilegiata che
esso è destinato a svolgere nei confronti di tutti i soggetti dell'ordinamento, comporta
che il presidente del seggio elettorale non è tenuto in ogni caso, così come si riteneva
prima dell'emanazione della norma, alla cosiddetta "prova empirica", volta ad
accertare se l'impedimento lamentato dall'elettore rientri tra quelli elencati dalla legge
o che la stessa permette di equiparare.
Infatti, l'accertamento del meccanismo predisposto dal legislatore viene effettuato dal
competente organo pubblico, avente una specifica preparazione tecnica, che si assume
la responsabilità della relativa certificazione” (C.d.S., V, n. 3683/2009 cit.).
Questa Sezione, con la successiva decisione n. 1929 del 29 marzo 2011,
ha poi ribadito, “in conformità ad un orientamento ormai consolidato (Cons. St.,
sez. V, decc. 14.11.2006 n. 6685; 12.6.2009 n. 3683; 13.7.2010 n. 4504), che il
riconoscimento che veniva attribuito ai certificati medici, prodotti dall’elettore, della
qualità di atti a fede privilegiata limitatamente alla natura dell’infermità e non
anche relativamente all’effetto invalidante, ai fini dell’espressione del voto, è stato
ormai superato per effetto dell’emanazione della legge 11 agosto 1991 n. 271, che ha
stabilito (art. 9) che “detti certificati debbono attestare che la infermità fisica
impedisce all’elettore di esprimere il voto senza l’aiuto di altro elettore”.
D) - L’atto pubblico contenente l’accertamento, da parte dei competenti organi
sanitari, dell’attitudine dell’infermità fisica ad impedire l’espressione, in via
autonoma, del voto fa fede privilegiata e comporta che il presidente del seggio non sia
tenuto a valutare, attraverso la c.d. “prova empirica”, se l’infermità rientri tra quelle
ostative indicate dall’art. 41 o considerate ad esse equivalenti.
Solo quando sussistano elementi tali da indurre il presidente di seggio a ritenere la
certificazione medica esibita falsa o frutto di un giudizio medico artefatto, egli può
esperire, conservando poteri valutativi che lo distinguono da un semplice annotatore,
gli accertamenti funzionali all’esercizio dei suoi poteri (Cons. St., sez. V, dec. n.
3683/2009, cit.).
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D’altro canto, è stato correttamente messo in luce che la rimessione all’organo dotato
di competenze medico-legali dell’accertamento circa la natura dell’infermità, quando
essa non ricada tra le patologie tipiche indicate al secondo comma dell’art. 41,
risponde anche ad esigenze di tutela della riservatezza personale dell’ammalato,
confermata dalla previsione dell’ultimo comma dell’art. 41, t.u. del 1960, introdotto
dall’art. 1 della legge 23.2.2003 n. 17, e dalla circostanza che l’elettore possa
richiedere l’ attestazione, mediante apposizione di un codice sulla tessera elettorale,
del diritto al voto assistito, senza che sia possibile per il presidente del seggio risalire
alla patologia invalidante.
E) - Sia, dunque, quando la certificazione medica attesti l’impossibilità di esprimere
autonomamente il voto, sia quando la tessera elettorale sia provvista
dell’annotazione circa il diritto al voto assistito, è possibile unicamente rilevare la
falsità, materiale o ideologica dell’attestazione, rilevabile ictu oculi, che può essere
fatta valere dagli interessati tramite la querela di falso …” (C.d.S., V, n. 1929
del 29 marzo 2011).
8c
Le
considerazioni
da
ultimo
richiamate
denotano
altresì
l’ineccepibilità dei due casi di ricorso al voto assistito degli elettori
Barberi (sez. 9) e Lucidi (sez. 10), poiché per entrambi consta che
l’ammissione al voto con accompagnatore sia avvenuta in presenza della
rituale, conforme annotazione sulla tessera elettorale (come viene
sostanzialmente riconosciuto anche dalla difesa del sig. Fabi nella
memoria del 3 dicembre 2012, pag. 5).
I due elettori, dal momento che il loro diritto al voto assistito risultava
annotato sulla tessera, hanno avuto dunque accesso a tale modalità di
voto ai sensi dell’ultimo comma del citato art. 41.
La previsione, introdotta dalla legge n. 17 del 2003, stabilisce che la
documentazione
sanitaria
giustificativa
possa
essere
allegata
dall’interessato una volta per tutte, anche per ragioni di riservatezza, al
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momento della richiesta di vedere annotato il proprio diritto al voto
assistito nella tessera elettorale personale. E di fronte ad una simile
annotazione, come si è già visto, l’ammissione al voto ai sensi dell’art. 41
cit. è senz’altro dovuta, senza alcun obbligo di verifiche o particolari
verbalizzazioni da parte del Seggio.
8d Nemmeno è stata comprovata la sussistenza di vizi nel diniego di
voto assistito che ha riguardato l’elettrice Martini, della stessa sezione n.
3. Nei suoi riguardi non è stata dimostrata la presenza di patologie tali
da giustificare l’accesso al voto con accompagnatore, anche perché la
medesima si è portata presso il seggio senza alcuna certificazione. E
neppure è stato dimostrato, né comunque consta, che il presidente si sia
davvero “sostituito” al congiunto che avrebbe voluto fungere da
accompagnatore dell’elettrice, oppure abbia in altro modo leso, con il
proprio operato, i canoni di personalità e segretezza del voto.
8e Parimenti privi di pregio sono i dubbi di legittimità espressi a
proposito di tre casi di presunto voto assistito che si sarebbero verificati
nella sez. n. 10. All’uopo viene fatto rinvio alla pag. 25 del relativo
verbale sezionale, dal quale però risulta che nei casi in esame non si è
fatto luogo a voto assistito, bensì gli elettori, in quanto – semplicemente
- “non deambulanti”, hanno votato personalmente, con la sola
peculiarità di essersi potuti esprimere presso una sezione diversa da
quella di iscrizione.
8f Resterebbero quindi da considerare non più di sette altre ipotesi di
voto assistito.
Delle medesime, e di tutte le altre doglianze residue, non mette tuttavia
conto occuparsi, dal momento che le stesse non potrebbero comunque
soddisfare la c.d. prova di resistenza, e non risultano perciò sorrette in
concreto da un effettivo, sottostante interesse di parte.
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Anche sommando, infatti, le residue sette posizioni di voto assistito ai
cinque voti oggetto di contestazione nelle sezioni 2, 4, 16 e 18, e, infine,
alle due schede scomparse nella sezione n. 1, ci si trova ampiamente al di
sotto della soglia pari alla differenza di 32 voti registrata all’esito della
consultazione tra i due candidati a Sindaco.
Né le cose cambierebbero includendo in questo computo anche le
contestazioni che hanno investito voti assegnati al sig. Cianfanelli, le
quali sarebbero in numero non superiore a tre (si precisa, con
riferimento alla censura avanzata dal sig. Di Felice, in via solo
subordinata, avverso sei voti riconosciuti all’avversario nella sez. 15, che,
a tutto concedere, solo due delle relative schede presenterebbero
caratteristiche assimilabili a quella, della sez. 2, di cui esso appellato si è
visto negare l’attribuzione con la valutazione da lui impugnata in via
principale: le altre quattro recano, in più rispetto a quest’ultima, il nome
del candidato sindaco scritto o sbarrato, sicché non potrebbero essere
fatte rientrare nel fuoco dell’impugnativa).
9 In conclusione gli appelli devono essere accolti e, in riforma delle
sentenze impugnate, respinti gli originari ricorsi di primo grado.
Si rinvengono, tuttavia, ragioni tali da giustificare l’integrale
compensazione delle spese processuali tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), riuniti gli
appelli in epigrafe, li accoglie e, per l'effetto, in riforma delle sentenze
appellate, respinge i ricorsi di primo grado.
Compensa integralmente tra le parti le spese processuali del doppio
grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 14 dicembre
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2012 con l'intervento dei magistrati:
Carmine Volpe, Presidente
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere
Antonio Amicuzzi, Consigliere
Doris Durante, Consigliere
Nicola Gaviano, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/01/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale