luglio/agosto 2010 Le varie fasi del percorso sono le seguenti: • i medici certificatori (dipendenti o convenzionati con Ssn) acquisiscono ed inviano i certificati al sistema di accoglienza centrale (Sac) del ministero dell’Economia e delle finanze che provvede ad inoltrarli all’Inps; • dopo l’invio all’Inps, il Sac restituisce al medico il numero identificativo per la stampa del certificato e dell’attestato da consegnare, entrambi, al lavoratore; • l’Inps, individua, per l’intestatario del certificato il datore di lavoro al quale mettere a disposizione l’attestato; • l’Inps rende disponibili ai datori di lavoro, sul proprio sito Internet, funzioni di consultazione e di stampa, previo riconoscimento tramite Pin; • l’Inps mette a disposizione dei lavoratori i certificati loro intestati accedendo al sito Internet dell’Istituto. • l’Inps canalizza verso le proprie Sedi i certificati degli aventi diritto all’indennità di malattia per la disposizione di visite mediche di controllo e, nei casi previsti, per il pagamento diretto delle prestazioni. Il medico curante, alla restituzione del numero di certificato, rilascia al lavoratore copia cartacea: • dell’attestato di malattia per il datore di lavoro, privo di diagnosi; • del certificato di malattia per l’assistito che contiene i dati della diagnosi e/o il codice nosologico. Indice LEGGI DECRETI CIRCOLARI Rapporti di lavoro Trasmissione telematica delle certificazioni di malattia all’Inps . . . . . Distacco negli Stati membri dell’Unione Europea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Comunicazione unica . . . . . . . . . . . . Tassazione indennità di trasferta . . . . . Prestazioni economiche di maternità . . Assunzione di persone disabili. Incentivi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 1 Pag. Pag. Pag. Pag. 24 24 24 25 Pag. 27 PREVIDENZA I nuovi servizi telematici dell’Inps per i lavoratori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Il regime previdenziale di alcune categorie di lavoratori dello spettacolo. L’assicurazione contro gli infortuni dei lavoratori percettori di sostegni al reddito, coinvolti in progetti di formazione in azienda. . . . . . . . . . . . Pag. 27 Pag. 31 Pag. 33 CIRCOLARE Inps n. 60 del 16 aprile 2010. Trasmissione telematica delle certificazioni di malattia all’Inps. Aspetti organizzativi e prime istruzioni operative. GIURISPRUDENZA Costituzione e svolgimento del rapporto di lavoro Demansionamento e risarcimento del danno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Premessa Con il decreto del ministero della Salute, di concerto con il ministero del Lavoro e delle politiche sociali e il ministero dell’Economia e delle finanze del 26.2.2010 (Gazzetta Ufficiale n. 65/2010) si è concluso un lungo percorso normativo mediante il quale il legislatore, ispirandosi ai principi di sviluppo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nell’azione amministrativa (Codice dell’amministrazione digitale) ha disposto il collegamento in rete dei medici curanti nonché la trasmissione telematica delle certificazioni di malattia all’Inps, per i lavoratori del settore privato. Anche per il settore pubblico, il Dipartimento della funzione pubblica e il Dipartimento della digitalizzazione della Pubblica amministrazione e dell’innovazione tecnologica, con la circolare n. 1 del 19.3.2010, hanno fornito istruzioni operative per la trasmissione telematica dei certificati secondo le modalità stabilite per il settore privato. Evoluzione legislativa Come è noto, già con il comma 149 dell’art. 1 della legge n. 311/2004 (finanziaria per il 2005) è stata prevista la trasmissione on-line del certificato di malattia, da parte del medico curante, all’Inps. Successivamente, con la legge finanziaria per il 2007 (art. 1, c. 810, della legge n. 296/2006) si è aggiunto il comma 5bis, all’art. 50 del decreto-legge n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326/2003, e si è reso disponibile, a partire dal 1° luglio 2007, il collegamento in rete dei Pag. 34 Estinzione del rapporto di lavoro Tfr. Prescrizione . . . . . . . . . . . . . . . . . IN PRIMO PIANO Pag. 34 RAPPORTI DI LAVORO Trasmissione telematica delle certificazioni di malattia all’Inps L’Inps, con circolare n. 60 del 16 aprile 2010, fornisce le prime istruzioni per la trasmissione telematica delle certificazioni di malattia. 1 SINDACALE / WELFARE Leggi decreti circolari Sindacale / Welfare luglio/agosto 2010 Sindacale / Welfare Leggi decreti circolari medici del Ssn, secondo le regole tecniche del Sistema pubblico di connettività (artt. 72 e ss. del Codice dell’amministrazione digitale) al fine di portare avanti, tra l’altro, il processo di telematizzazione dei certificati. Con l’art. 8 del Dpcm del 26.3.2008, si sono definiti i principi generali relativi alla trasmissione telematica dei dati delle certificazioni di malattia al sistema tecnologico fornito dal ministero dell’economia e delle finanze e denominato SAC (sistema di accoglienza centrale) nonché le caratteristiche tecniche di acquisizione e trasmissione dei dati, in attesa di ulteriori modalità attuative da definirsi con decreto interministeriale. Tale decreto ed il disciplinare tecnico, ad esso collegato, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale in data 19.3.2010, sono diventati operativi a partire dal quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione (3.4.2010). Parallelamente all’evoluzione legislativa sopra delineata, relativa ai certificati medici del settore privato, sono state emanate, con l’art. 55 septies del Dlgs n. 165/2001, introdotto dall’art. 69 del Dlgs n. 150/2009, in attuazione della legge n. 15/2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, disposizioni per la trasmissione telematica all’Inps dei certificati di malattia dei lavoratori del settore pubblico. Tali disposizioni sono divenute operative con la circolare n.1/2010, citata in premessa. 1. Effetti della nuova disciplina A partire dal 3 aprile 2010, data di entrata in vigore della nuova normativa, i medici dipendenti del Ssn o in regime di convenzione sono tenuti a trasmettere all’Inps, per il tramite del Sac, il certificato di malattia del lavoratore rilasciandone copia cartacea all’interessato. A tal fine, ricevono dal ministero dell’economia e delle finanze apposite credenziali di accesso. Il certificato così trasmesso viene ricevuto dall’Inps che lo mette a disposizione del cittadino intestatario, mediante accesso al sito Internet dell’Istituto previa identificazione con Pin. L’attestato di malattia è reso invece disponibile per il datore di lavoro pubblico o privato, secondo le modalità di seguito specificate. Inoltre, i certificati dei lavoratori del settore privato aventi diritto all’indennità di malattia erogata dall’Inps, vengono anche trattati per le finalità istituzionali. 2. Descrizione del processo Il processo in questione prevede competenze specifiche così ripartite: - i medici certificatori (dipendenti o convenzionati con Ssn) acquisiscono ed inviano i certificati al sistema di accoglienza centrale (Sac) del ministero dell’economia e delle finanze che provvede ad inoltrarli all’Inps; inoltre, possono annullare i certificati entro il giorno successivo al rilascio e rettificare la data di fine prognosi entro il termine della stessa, sempre utilizzando i servizi erogati dal Sac; - dopo l’invio all’Inps, il Sac restituisce al medico il numero identificativo per la stampa del certificato e dell’attestato da consegnare, entrambi, al lavoratore; - l’Inps, sulla base delle informazioni presenti sulle proprie banche dati e dei servizi forniti dall’Inpdap, individua, per l’intestatario del certificato il datore di lavoro al quale mettere a disposizione l’attestato; - l’Inps rende disponibili ai datori di lavoro, sul proprio sito Internet, funzioni di consultazione e di stampa degli attestati con elementi di ricerca diversi, previo riconoscimento tramite Pin; - l’Inps mette a disposizione dei lavoratori i certificati loro intestati accedendo al sito Internet dell’Istituto. In relazione alle credenziali di accesso utilizzate, vengono visti tutti i certificati (accesso con Pin) o solo l’attestato, (accesso con codice fiscale e numero del certificato); - l’Inps canalizza verso le proprie Sedi i certificati degli aventi diritto all’indennità di malattia per la disposizione di visite mediche di controllo e, nei casi previsti, per il pagamento diretto delle prestazioni. 2.1 Medico curante La trasmissione del certificato di malattia telematico comprende obbligatoriamente l’inserimento da parte del medico curante dei seguenti dati: • codice fiscale del lavoratore; • residenza o domicilio abituale; • eventuale domicilio di reperibilità durante la malattia; • codice di diagnosi, mediante l’utilizzo del codice nosologico ICD9-CM, che sostituisce o si aggiunge alle note di diagnosi; • data di dichiarato inizio malattia, data di rilascio del certificato, data di presunta fine malattia nonché, nei casi di accertamento successivo al primo, di prosecuzione o ricaduta della malattia; • modalità ambulatoriale o domiciliare della visita eseguita. Il medico curante, alla restituzione del numero di certificato, rilascia al lavoratore copia cartacea: A) dell’attestato di malattia per il datore di lavoro, privo di diagnosi; B) del certificato di malattia per l’assistito che contiene i dati della diagnosi e/o il codice nosologico. In caso di impossibilità per il medico di stampare la certificazione, lo stesso comunicherà al lavoratore, il numero del certificato, attribuito dopo il controllo e l’accettazione dei dati trasmessi. Tale numerazione, potrà essere utilizzata dal lavoratore per ricercare, visualizzare e stampare il proprio attestato direttamente dal sito Internet dell’Istituto. E’ previsto un periodo transitorio di tre mesi durante il quale è riconosciuta la possibilità per il medico di procedere al rilascio cartaceo dei certificati di malattia, secondo le modalità vigenti. 2.2 Datore di lavoro L’Inps mette a disposizione dei datori di lavoro, sia privati che pubblici, le attestazioni di malattia relative ai certificati trasmessi dal medico curante, accedendo al portale Inps www.inps.it - servizi on-line, previa autorizzazione e attribuzione di un Pin (v. Allegato Manuale di consultazione degli attestati di malattia). 2.3 Lavoratore L’Inps mette a disposizione dei lavoratori il servizio di consultazione e stampa dei dati relativi ai propri certificati di malattia inviati telematicamente dal medico curante. Per accedere al servizio, disponibile nel sito Inps - servizi online, sono previste due modalità: 1) tramite un codice Pin, con il quale è consentito l’accesso ai 2 Sindacale / Welfare Leggi decreti circolari dati di tutti i certificati comprensivi di diagnosi e di codice nosologico, se indicato dal medico; 2) mediante l’inserimento del codice fiscale personale e del numero del certificato, elementi indispensabili per accedere all’attestato cercato. Il lavoratore avente diritto all’indennità di malattia a carico dell’Inps, in base alle nuove disposizioni, non è più tenuto a trasmettere all’Istituto il certificato di malattia, eccetto i casi di impossibilità di invio telematico. 3. Abilitazioni per accedere al sistema Il ministero dell’Economia e Finanze rilascia specifiche credenziali di accesso al sistema Sac ai medici dipendenti o convenzionati con il Ssn. Invece l’Inps rilascia il Pin: a) ai cittadini che ne fanno richiesta, tramite i consueti canali e con le procedure previste: internet, Contact Center e uffici Inps; b) ai datori di lavoro pubblico o privato o a loro incaricati che si debbono presentare presso una Sede Inps muniti di: - modulo di richiesta compilato e sottoscritto dallo stesso datore di lavoro privato o dal legale rappresentante ove il datore di lavoro sia pubblico o organizzato in forma associata o societaria, con l’elenco dei dipendenti ai quali rilasciare il Pin per l’accesso agli attestati di malattia del personale; - modulo di richiesta “individuale” compilato e firmato da ogni dipendente autorizzato con allegata la fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore. I moduli richiesti sono forniti in allegato. Le pubbliche amministrazioni o le aziende in possesso di Pin, sono tenute a chiedere tempestivamente la revoca dell’autorizzazione, al verificarsi della cessazione dell’attività, della sospensione o del trasferimento in altra struttura dell’intestatario del Pin e l’Inps provvederà a cessare, con effetto immediato, l’abilitazione. L’operatore Inps, incaricato del rilascio dei Pin, dopo aver verificato la correttezza formale della richiesta e l’identità del richiedente, deve, utilizzando la funzione “Verifica rapporto di lavoro” della procedura di assegnazione Pin, accertare che la persona da autorizzare sia dipendente dell’amministrazione o dell’azienda il cui rappresentante ha sottoscritto i documenti di richiesta. A verifiche completate il funzionario Inps provvede al rilascio del Pin selezionando la classe utente “Datore di lavoro (certificazione di malattia)”. Qualora l’utente sia già in possesso di un Pin per altre finalità si dovrà procedere ad aggiungere l’autorizzazione al servizio “Consultazione attestati di malattia” mediante la funzione “Modifica autorizzazioni ai servizi”. Nelle more di decisioni che debbono essere concordate con le parti interessate, per il momento, i consulenti di lavoro sono esclusi dalla concessione di tale servizio. 4. Assistenza agli utenti Il sistema di accoglienza centrale (Sac) del ministero dell’Economia e Finanze fornisce l’assistenza agli utenti dello stesso tramite il servizio di Call Center, raggiungibile attraverso il numero gratuito 80003070. L’Inps fornisce assistenza ai datori di lavoro e ai lavoratori tra- mite gli operatori del Contact Center Integrato Inps-Inail, raggiungibile attraverso il numero gratuito 803164. Gli operatori del Contact Center forniscono telefonicamente supporto nella navigazione e uso delle procedure di consultazione dei certificati, inviati telematicamente dal medico curante, nonché le informazioni e le risposte ai quesiti di interesse generale sulla materia. Inoltre forniscono ai medici curanti informazioni e risposte riguardanti esclusivamente i quesiti di interesse medico legale in collaborazione con il Coordinamento Generale medico legale per il tramite della Uoc Prestazioni a sostegno del reddito quale struttura di riferimento per le relative specifiche risposte. Il Contact Center assiste, inoltre, i lavoratori anche per l’assegnazione o attivazione del Pin cittadino, necessario per la consultazione e stampa dei propri certificati di malattia. 5. Gestione dei certificati telematici da parte delle strutture periferiche Inps Successivamente alla ricezione dei certificati trasmessi dai medici vengono individuati quelli dei lavoratori aventi diritto all’indennità di malattia per essere destinati alle strutture operative Inps competenti per residenza del lavoratore ed essere registrati negli archivi locali gestionali della certificazione di malattia. Tutti sono immediatamente disponibili per le attività previste dai flussi di processo dell’Area malattia. Per i medici Inps, nella procedura di gestione della certificazione di malattia - flusso “certificati ricevuti via internet” - sono a disposizione funzioni per esaminare i certificati telematici che pervengono giornalmente e per disporre, d’ufficio, visite mediche di controllo. Nel manuale operativo, consultabile da Intranet in Utilità Manuali, software e documentazione - Prestazioni non pensionistiche, le diverse funzioni sono descritte dettagliatamente (v. Allegato Funzioni certificati telematici). Con la circolare n. 120 del 6 agosto 2004, il processo di certificazione della malattia e di erogazione della relativa indennità era stato completamente ridisegnato anche al fine di progressivo adeguamento alle novità normative e organizzative in materia di telematizzazione. L’avvio della trasmissione telematica dei certificati, che abolisce onerose e ripetitive attività manuali, quali l’acquisizione e l’archiviazione, e l’imminente rilascio in produzione di tre nuovi applicativi, ovvero il Data Mining per la scelta delle Visite mediche di controllo a più alto rischio aziendale, il rilascio della procedura per la richiesta tramite portale Inps delle VMC da parte di datori di lavoro pubblici e privati nonché la telematizzazione delle Vmcd e dei rapporti con i medici di controllo, consentirà la completa reingegnerizzazione del processo di certificazione della malattia, con evidenti benefici attesi sia in termini di ottimizzazione delle risorse che di efficacia ed efficienza del processo. Nel rispetto dei principi di pertinenza, non eccedenza e di necessità del trattamento dei dati sensibili, il nuovo processo così ulteriormente rimodellato e innovato sarà comunque gestito separando le attività di competenza sanitaria da quelle di competenza amministrativa secondo le modalità previste 3 SINDACALE / WELFARE luglio/agosto 2010 luglio/agosto 2010 Sindacale / Welfare Leggi decreti circolari dalla circolare n. 87 del 12 settembre 2008, con la specificazione che le attività saranno ripartite secondo i principi contenuti nella circolare n. 102 del 12 agosto 2009. Inoltre, con riferimento alla fase sperimentale di applicazione della circolare n. 102 del 12 agosto 2009, le attività di gestione della malattia sono ripartite secondo i principi del nuovo modello organizzativo. In particolare, l’allocazione delle attività nelle Sedi sperimentali segue la seguente distribuzione: a) la funzione medico-legale provvede alla valutazione professionale di competenza dei certificati medici ricevuti via internet e a tutte le attività connesse come da circolari n. 120/2004 e n. 87/2008, ivi compresa la gestione delle visite mediche di controllo, con esclusione della fase di consuntivazione e delle competenze gestionali amministrative relative al loro esito; b) la funzione dell’area flussi “Controllo Prestazioni” gestisce il complesso delle azioni amministrative innescate dal flusso di invio telematico dei certificati, quindi la gestione amministrativa delle visite mediche di controllo, l’applicazione del regime sanzionatorio per gli assenti a visita non giustificati, i pagamenti alle Asl, l’attivazione delle azioni surrogatorie e la gestione dei rapporti con i datori di lavoro, l’Ufficio legale e l’area contabile; c) la linea di servizio “Prestazioni a sostegno del reddito”, nell’ambito delle Agenzie interne e complesse, e le Agenzie territoriali gestiscono le attività finalizzate alla liquidazione dell’indennità di malattia; inoltre, assicurano l’acquisizione dei certificati medici cartacei; d) la funzione dell’area flussi “Anagrafica e flussi” gestisce tutte le elaborazioni dei primi pagamenti e dei pagamenti successivi delle indennità, così come descritto nel flusso standardizzato di processo dedicato alle prestazioni a sostegno del reddito. In attesa delle necessarie implementazioni delle procedure a supporto del processo della certificazione della malattia, delle visite mediche di controllo e delle prestazioni di malattia e maternità, per lo svolgimento delle attività previste dal nuovo modello organizzativo, sia i medici che il personale amministrativo delle direzioni provinciali dovranno essere abilitati ad accedere alle procedure Eap delle diverse strutture territoriali che rientrano nella competenza organizzativa attribuita alla sede provinciale. Servizio di CONSULTAZIONE ATTESTATI DI MALATTIA per i DATORI di LAVORO 4 luglio/agosto 2010 Leggi decreti circolari SINDACALE / WELFARE Sindacale / Welfare 5 luglio/agosto 2010 Leggi decreti circolari Sindacale / Welfare 6 luglio/agosto 2010 Leggi decreti circolari SINDACALE / WELFARE Sindacale / Welfare 7 luglio/agosto 2010 Leggi decreti circolari Sindacale / Welfare 8 luglio/agosto 2010 Leggi decreti circolari SINDACALE / WELFARE Sindacale / Welfare 9 luglio/agosto 2010 Leggi decreti circolari Sindacale / Welfare 10 luglio/agosto 2010 Leggi decreti circolari SINDACALE / WELFARE Sindacale / Welfare 11 luglio/agosto 2010 Leggi decreti circolari Sindacale / Welfare 12 luglio/agosto 2010 Leggi decreti circolari SINDACALE / WELFARE Sindacale / Welfare 13 luglio/agosto 2010 Leggi decreti circolari Sindacale / Welfare 14 luglio/agosto 2010 Leggi decreti circolari SINDACALE / WELFARE Sindacale / Welfare 15 luglio/agosto 2010 Leggi decreti circolari Sindacale / Welfare 16 luglio/agosto 2010 Leggi decreti circolari SINDACALE / WELFARE Sindacale / Welfare relazione al domicilio del malato, alla Sede Inps competente territorialmente. Ogni mattina, in automatico i certificati assegnati alle singole Strutture operative, vengono prelevati e resi disponibili al medico di Sede affinché li esamini e disponga eventualmente le visite di controllo. I certificati esaminati confluiscono negli stessi archivi in cui vengono memorizzati i dati dei certificati cartacei per essere utilizzati sia per l’emissione di lettere di sanzione o di accertamento responsabilità che per il pagamento delle relative indennità. Per svolgere gli adempimenti quotidiani sono state quindi realizzate, per il medico di Sede, specifiche funzioni, ad accesso riservato, che sono disponibili selezionando le seguenti opzioni: 02. Procedure Cobol Prestazioni non Pensionistiche 1. Prestazioni di malattia e maternità 1. Certificati di malattia “00” come struttura operativa 1. Gestione certificati 6. Certificati pervenuti via internet 1. Certificati da esaminare 2. Certificati esaminati 3. Stampa lista certificati con disposizione di V.M.C. 4. Certificati da trasferire ad altra Sede 5. Ricezione certificati acquisiti Via Internet. 2 - Accesso alla procedura Prima dell’utilizzo delle nuove funzioni il responsabile della Allegato 2 D.C.S.I.T. – Area Prestazioni non Pensionistiche GESTIONE CERTIFICATI PERVENUTI VI@ INTERNET Indice 1 Introduzione 2 Accesso alla procedura 3 Esame certificati telematici 4 Ricerca certificati esaminati 5 Stampa certificati con disposizione di V.M.C. 6 Certificati da trasferire ad altra sede 7 Ricezione certificati telematici 1 - Introduzione La procedura è stata realizzata per gestire, presso le Sedi Inps, i certificati medici che vengono inviati telematicamente. I medici di famiglia acquisiscono i dati relativi alle certificazioni da rilasciare e li trasmettono all’Inps, tramite il sistema di accoglienza SAC del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dopo aver consegnato ai lavoratori interessati copia dei certificati e degli attestati da consegnare ai datori di lavoro. I documenti telematici dei beneficiari di indennità di malattia a carico dell’Inps arrivano ad un archivio centrale, vengono controllati negli elementi essenziali e vengono attribuiti, in 17 luglio/agosto 2010 Sindacale / Welfare Leggi decreti circolari sicurezza della procedura di gestione dei certificati deve autorizzare il medico all’accesso alla procedura attribuendo il livello di autorizzazione 3. Il medico abilitato entra la prima volta in procedura immettendo la propria matricola anche come password e immediatamente deve inserire una nuova password, di lunghezza da 4 a 8 caratteri alfanumerici, che rimarrà valida fino a quando lui stesso non riterrà opportuno modificarla. 3 - Esame certificati telematici Dopo l’immissione e l’accettazione della matricola e della password di accesso il medico deve selezionare le seguenti opzioni: 1. Gestione certificati 6. Certificati pervenuti via Internet 1. Certificati da esaminare per prendere visione dei documenti telematici arrivati giornalmente. Il pannello proposto per la scelta dei certificati da esaminare e dell’ordine di presentazione degli stessi è il seguente: A. TUTTI Ordinati per: 1. Data ricezione 2. Data fine malattia 3. Codice fiscale B. CON PROGNOSI NON SCADUTA Ordinati per: 4. Data ricezione 5. Data fine malattia 6. Codice fiscale Opzione scelta: Effettuata la scelta viene visualizzato l’elenco dei certificati da esaminare, elenco nel quale per ogni documento viene riportato il numero, la data di ricezione, la data di fine malattia, lo stato (da esaminare) e il codice fiscale del malato. Apponendo una “S” accanto ad un certificato, questo viene presentato con tutti gli elementi acquisiti dal medico di famiglia, comprese le note di diagnosi, mentre la decodifica del codice nosologico la si ottiene posizionando il cursore sul campo e digitando F1. Sulla lista dei certificati da esaminare si può apporre la “S” su tutti i certificati per la visualizzazione in sequenza degli stessi senza dover ritornare alla lista per esaminare il successivo. Nel pannello del certificato il medico ha a disposizione alcuni campi per l’eventuale indicazione di un presunta competenza Inail o Responsabilità Terzi (I/R), di un’anomalia nella certificazione (5=diagnosi non comprovante l’incapacità temporanea al lavoro, A=anomalia generica – entrambe producono l’emissione di una lettera per l’assicurato) e, se il medico ritiene di disporre la visita medica di controllo, sul fondo del pannello deve acquisire il tipo della visita (A= Ambulatoriale, D=Domiciliare) e digitare il tasto funzionale F6 per la registrazione dell’operazione. Il tasto funzionale F9 Storia, se digitato consente di visionare la situazione dell’assicurato esaminato relativamente a certificati, eventi, visite mediche di controllo e pratiche di malattia a pagamento diretto. Utilizzando il tasto F12 si ritorna al pannello di lista per l’esame di un altro certificato. Digitando il tasto F21, presente sullo stesso pannello, si possono esaminare in sequenza i certificati senza doverli selezionare uno ad uno. Tutti i certificati telematici debbono essere esaminati, giorno per giorno, e quelli non considerati vengono riproposti nelle giornate successive. 4 - Ricerca certificati telematici esaminati Per ricercare tra i certificati pervenuti ed esaminati quelli riferiti ad uno specifico soggetto o quelli aventi fine prognosi compresa in un periodo indicato, si utilizza l’opzione “2. Certificati esaminati”. Sulla lista presentata come esito della ricerca si può selezionare il certificato d’interesse per visualizzarlo nella sua interezza ed eventualmente disporre la visita di controllo, annullare o modificare quella già disposta. 5 - Stampa certificati con disposizione a V.M.C. Per produrre una lista dei certificati per i quali è stata disposta visita medica di controllo, da inviare agli addetti competenti ad eseguire gli adempimenti connessi alla gestione delle visite, deve essere utilizzata la funzione “3. Stampa lista certificati con disposizione di V.M.C.” che prepara in stampa la coda denominata “SNWSTT01” contenente gli elementi utili per l’immissione dei dati nella specifica procedura automatizzata di gestione delle V.M.C.. 6 - Certificati da trasferire ad altra Sede Qualora, nel consultare un certificato si rilevi la non competenza della Sede a trattarlo, selezionando l’opzione “4. Certificati da trasferire ad altra Sede” compare un pannello per l’immissione del numero di certificato e, sulla maschera che lo mostra integralmente, è possibile indicare il codice della Sede di destinazione alla quale il certificato verrà trasferito, dopo la conferma dell’operazione. 7 - Ricezione dei certificati telematici Ogni mattina, in automatico, viene attivata la ricezione dei certificati attribuiti alla Sede in relazione al domicilio presente nel documento. Nel caso sussista, al momento dell’attivazione, un problema di connessione, questo viene evidenziato con un messaggio specifico il cui contenuto è da riferire agli addetti del sistema AS400. Risolto il problema, la ricezione può essere nuovamente avviata utilizzando la funzione “5. Ricezione certificati acquisiti via Internet”. Se il prelievo dei dati dall’archivio centrale non avviene per più di tre giorni, un messaggio che segnala la situazione comparirà ad ogni accesso nella procedura di gestione dei certificati medici. Per chiedere chiarimenti o segnalare problemi connessi esclusivamente all’utilizzo delle funzioni AS400 di gestione dei certificati medici, telefonare ad uno dei seguenti numeri: 06/59053229 – 06/59053213. 18 luglio/agosto 2010 Leggi decreti circolari SINDACALE / WELFARE Sindacale / Welfare 19 luglio/agosto 2010 Leggi decreti circolari Sindacale / Welfare 20 luglio/agosto 2010 Leggi decreti circolari SINDACALE / WELFARE Sindacale / Welfare 21 luglio/agosto 2010 Leggi decreti circolari Sindacale / Welfare 22 luglio/agosto 2010 Leggi decreti circolari SINDACALE / WELFARE Sindacale / Welfare 23 luglio/agosto 2010 Leggi decreti circolari Sindacale / Welfare Nuove disposizioni per i lavoratori distaccati negli Stati membri dell’Unione Europea distacco possibile conformemente all’art. 12 del regolamento (Ce) n. 883/2004 (durata massima di distacco di ventiquattro mesi raggiunta); Per i casi sopra elencati l’estensione del periodo ininterrotto di distacco oltre i ventiquattro mesi richiede la conclusione di un accordo tra le autorità ai sensi dell’art. 16 del regolamento (Ce) n. 883/2004. Si rappresenta, infine, che i nuovi regolamenti non si applicano: • ai tre Paesi che hanno aderito all’Accordo sullo Spazio economico europeo (Accordo See): Islanda, Liechtenstein, Norvegia; • alla Svizzera, alla quale la normativa comunitaria di sicurezza sociale è stata estesa, a decorrere dal 1° giugno 2002, in base all’Accordo stipulato tra la Confederazione elvetica e gli Stati dell’Unione europea. Nei rapporti con tali Stati continuano, pertanto, a trovare applicazione le disposizioni contenute nei regolamenti (Ce) nn. 1408/71 e 574/72 e ad essere utilizzati i formulari E 101 ed E 102. I regolamenti nn.1408/71 e 574/72 continuano ad essere applicati anche ai cittadini degli Stati terzi alle condizioni previste dal regolamento (Ce) n. 859 del 14 maggio 2003. Il ministero del Lavoro ha reso noto che dal 1° maggio 2010 entrano in vigore le nuove disposizioni in materia di legislazione applicabile ai lavoratori che si spostano all’interno dell’Unione Europea. Tali disposizioni hanno esteso la durata massima del distacco da dodici a ventiquattro mesi e il formulario E 101 sarà sostituito dal formulario A1. NOTA del ministero del Lavoro. Nuova procedura in materia di esonero contributivo per i lavoratori distaccati negli stati membri dell’UE Dal 1° maggio 2010 entrano in vigore le nuove disposizioni in materia di legislazione applicabile ai lavoratori che si spostano all’interno dell’Unione Europea, contenute nel titolo II del Regolamento (Ce) n. 883/2004 (artt. da 11 a 16) e nel titolo II del Regolamento di applicazione n. 987/2009 (artt. da 14 a 21). Le nuove disposizioni (art. 12) hanno esteso la durata massima del distacco da dodici a ventiquattro mesi. Pertanto, il formulario E 101 sarà sostituito dal formulario A1, che potrà avere la durata di ventiquattro mesi, mentre il formulario E 102 verrà abolito. Nelle ipotesi in cui la durata del distacco, prevista in ventiquattro mesi, debba essere prorogata per particolari esigenze, si potrà richiedere l’applicazione dell’art. 16 del Regolamento (Ce) 883/2004, il cui contenuto è analogo a quello dell’art. 17 del Regolamento (Ce) 1408/1971. A questo proposito nulla è variato per quanto concerne la competenza, che rimane attribuita alle direzioni regionali Inps, secondo l’articolazione territoriale individuata in base allo Stato membro in cui il lavoratore viene inviato. Per maggiore chiarezza si riportano esempi di situazioni che possono verificarsi alla data di entrata in vigore del regolamento 883/2004 (1° maggio 2010): a) formulario di distacco E 101 emesso per il periodo dal 1.5.2009 al 30.4.2010 → estensione del distacco possibile fino al 30.4.2011, conformemente all’art. 12 del regolamento (Ce) n. 883/2004; sarà rilasciato il formulario A1. b) formulario di distacco E 101 emesso per il periodo dal 1.3.2010 al 28.2.2011 → estensione del distacco possibile fino al 28.2.2012, conformemente all’art. 12 del regolamento (Ce) n. 883/2004; sarà rilasciato il formulario A1. c) formulario di distacco E 101 emesso per il periodo dal 1.5.2008 al 30.4.2009 + formulario E 102, emesso per il periodo dal 1.5.2009 al 30.4.2010, → nessuna estensione del distacco possibile conformemente all’art. 12 del regolamento (Ce) n. 883/2004 (durata massima di distacco di ventiquattro mesi raggiunta); d) formulario di distacco E 101 emesso per il periodo dal 1.3.2009 al 28.2.2010 + formulario E 102, emesso per il periodo dal 1.3.2010 al 28.2.2011 → nessuna estensione del Comunicazione unica Inizio attività d’impresa e comunicazioni on-line di assunzioni Il ministero del Lavoro, relativamente all’applicazione della disciplina in materia di comunicazione unica di impresa e di comunicazione preventiva di assunzione, con lettera circolare prot. n. 25/I/0007155 del 20 aprile 2010, ha precisato che, per le imprese di nuova costituzione che hanno necessità di assumere personale fin dal primo giorno con conseguente mancato rispetto del termine di comunicazione preventiva di assunzione di personale, tale ipotesi rientra fra le cause di “forza maggiore” con relativa possibilità di comunicare l’assunzione entro 5 giorni dall’inizio dell’attività lavorativa. La prova della forza maggiore è facilmente rinvenibile nella coincidenza della data indicata nella comunicazione unica di impresa con quella successivamente indicata nella comunicazione ai Servizi competenti di inizio della prestazione lavorativa. Tassazione dell’indennità di trasferta Ulteriori precisazioni ministeriali Il ministero del Lavoro, con circolare prot. n. 25/I/0007301 del 21 aprile c.a., ribadisce che i datori di lavoro hanno la facoltà di erogare ai propri dipendenti un’indennità di trasferta supe- 24 luglio/agosto 2010 sulla determinazione della quota differenziale nell’ipotesi di cui al comma 1, lett a, dell’art. 75 del Dlgs 151/2001 (vedi punto 2.1 della circolare n. 143/2001: “donna lavoratrice che, alla data del parto o dell’ingresso del bambino in famiglia, ha una qualsiasi forma di tutela previdenziale per la maternità.....”). Precisamente, ai fini della concessione dell’assegno di maternità dello Stato, nell’ipotesi in esame, occorre accertare che la lavoratrice iscritta alla Gestione Separata sia in possesso dei seguenti requisiti: 1) abbia diritto all’indennità di maternità a carico della Gestione Separata in quanto risultano accreditate in favore della stessa i 3 mesi di contribuzione effettiva nei 12 mesi precedenti l’inizio del congedo obbligatorio (ordinario e/o anticipato); 2) abbia, inoltre, 3 mesi di contribuzione per la maternità, maturati anche in gestioni diverse, nel periodo compreso tra i 18 ed i 9 mesi antecedenti la data dell’evento (parto o ingresso del minore adottato/affidato nella famiglia anagrafica della richiedente). Si rammenta che, nell’ipotesi considerata, l’assegno di maternità dello Stato spetta, nella misura della quota differenziale, a condizione che il trattamento economico per maternità (indennità o retribuzione), corrisposto o spettante alla lavoratrice, sia di importo inferiore rispetto all’importo dell’assegno medesimo. A tali fini, nel predetto trattamento economico, dovrà includersi sia l’indennità spettante per il periodo ordinario di congedo obbligatorio di maternità sia l’indennità spettante per gli eventuali periodi di interdizione anticipata o prorogata disposti dal servizio ispezione della Dpl ai sensi dell’art. 17 del Dlgs 151/2001. La misura della quota differenziale dell’assegno di maternità dello Stato sarà ricavata, quindi, sottraendo dal valore dell’assegno, vigente alla data del parto (o ingresso in famiglia), l’importo complessivo dei suddetti trattamenti economici (art. 6 del d.p.c.m. 452/2000). B) In merito alla diversa ipotesi di cui al comma 1, lett. b, dell’art. 75 del Dlgs 151/2001 (punto 2.2 della circolare n. 143/2001: “donna che ha perduto il diritto a determinate prestazioni previdenziali ed assistenziali derivante dallo svolgimento di un’attività lavorativa per almeno tre mesi...”), si precisa che, per le lavoratrici iscritte alla Gestione Separata, “i tre mesi di attività lavorativa” corrispondono a tre mesi di contribuzione effettiva nella misura dell’aliquota maggiorata dello 0,72 per cento, dovuta, a far data dal 7.11.2007, in luogo della precedente aliquota dello 0,50 per cento. Pertanto, nell’ipotesi in esame, la lavoratrice iscritta alla Gestione Separata ha diritto all’assegno di maternità dello Stato a condizione che siano verificate le seguenti condizioni: 1) abbia svolto attività lavorativa per la quale risultano versati 3 mesi di contribuzione effettiva (non è rilevante l’arco temporale nel quale si collocano tali mesi di contribuzione); 2) abbia fruito, a seguito della suddetta attività lavorativa (per la quale risultano versati 3 mesi di contribuzione), di una delle prestazioni previdenziali di al punto 2.2 della circolare 143/2001, in particolare: malattia, maternità, degenza ospedaliera; 3) tra l’ultimo giorno di fruizione di una delle predette presta- riore a quella stabilita in sede di contrattazione collettiva, nazionale o di secondo livello, e che tali importi non siano assoggettati ad imposizione fiscale e contributiva purché l’importo sia entro i limiti indicati dall’articolo 51 del Tuir, pari a € 46,48 giornalieri in Italia ed € 77,47 all’estero, oltre i quali le somme saranno soggette all’imponibilità fiscale e contributiva. Prestazioni economiche di maternità Precisazioni Inps L’Inps, con circolare n. 62 del 29 aprile 2010, ha fornito alcuni chiarimenti in relazione alle prestazioni economiche durante la maternità, precisando che: • durante la fruizione del congedo parentale il lavoratore dipendente non può intraprendere un’altra attività lavorativa e qualora lo facesse non avrebbe diritto alla relativa indennità; • in caso di parto prematuro, alla lavoratrice autorizzata all’interdizione prorogata dal lavoro, fino ad un periodo di 7 mesi dopo il parto, ai sensi degli articoli 6 e 7 del Dlgs 151/2001, i giorni di congedo obbligatorio non goduti prima del parto vanno aggiunti al termine del periodo di proroga con conseguente prolungamento del periodo di congedo post partum; • ai fini del Testo unico maternità/paternità, i certificati medici redatti dai medici convenzionati devono considerarsi equivalenti a quelli rilasciati dai medici di struttura pubblica (Ssn) e, pertanto, devono essere accettati dall’Istituto e dal datore di lavoro. CIRCOLARE Inps n. 62 del 29.4.2010. Prestazioni economiche di maternità - Varie 1) Assegno di maternità dello Stato di cui all’art. 75 del Dlgs 151/2001- Accertamento dei requisiti in caso di madre lavoratrice iscritta alla Gestione Separata - Precisazioni Con la legge finanziaria per il 2007 e successivo decreto ministeriale del 12.7.2007, il congedo di maternità di cui agli artt. 16 e 17 del Dlgs151/2001 (T.U. maternità/paternità) è stato esteso anche in favore delle lavoratrici iscritte alla Gestione Separata (vedi circolare n. 137/2007 e messaggio del 27.03.2008 n.7040). In particolare, in attuazione della citata riforma, la lavoratrice iscritta alla Gestione Separata, analogamente a quanto previsto per la lavoratrice dipendente, ha diritto all’indennità di maternità per il periodo di congedo obbligatorio ordinario e anticipato/prorogato eventualmente disposto dai servizi ispettivi delle Dpl, a condizione che risultino accreditate in favore della lavoratrice stessa tre mensilità di contribuzione nei 12 mesi precedenti la data di inizio del periodo di congedo obbligatorio (ordinario e/o anticipato/prorogato) richiesto. A) L’estensione del diritto al congedo obbligatorio di maternità e della correlativa indennità, in favore delle lavoratrici iscritte alla Gestione Separata, ha inciso anche sulla disciplina dell’assegno di maternità dello Stato ed, in particolare, 25 SINDACALE / WELFARE Leggi decreti circolari Sindacale / Welfare luglio/agosto 2010 Sindacale / Welfare Leggi decreti circolari zioni previdenziali (malattia, maternità o degenza ospedaliera) e la data del parto (o ingresso in famiglia) è necessario che non sia decorso un periodo di tempo superiore a quello di durata della prestazione stessa, periodo che, comunque, non può essere superiore a 9 mesi. Per quanto non espressamente contemplato nella presente circolare, si rimanda alle istruzioni fornite con circolare 143/2001. 2) Svolgimento di altra attività lavorativa durante la fruizione di congedo parentale Sono stati chiesti chiarimenti in merito alla riconoscibilità o meno del diritto all’indennità per congedo parentale (di cui agli artt. 32 e ss. del Dlgs151/2001) in favore di lavoratori dipendenti che, durante la fruizione del congedo stesso, intraprendono una nuova attività lavorativa. A tale riguardo è stato interpellato il ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali che, nel rendere il proprio parere, ha sottolineato che il congedo parentale risponde alla precipua funzione di assicurare al genitore lavoratore un periodo di assenza dal lavoro finalizzato alla cura del bambino e non può, quindi, essere utilizzato dal lavoratore stesso per intraprendere una nuova attività lavorativa che, ove consentita, finirebbe col sottrarre il lavoratore dalla specifica responsabilità familiare verso la quale il beneficio in esame è orientato. In applicazione delle indicazioni ministeriali sopra richiamate, si forniscono, quindi, le seguenti precisazioni. Il lavoratore dipendente che, durante l’assenza dal lavoro per congedo parentale, intraprenda un’altra attività lavorativa (dipendente, parasubordinata o autonoma) non ha diritto all’indennità a titolo di congedo parentale ed, eventualmente, è tenuto a rimborsare all’Inps l’indennità indebitamente percepita (art. 22 del Dpr 1026/1976). Pertanto, le Sedi dovranno respingere la relativa domanda e, nel caso in cui sia in corso la fruizione del beneficio e del correlativo trattamento economico, dovrà essere attivato il relativo recupero secondo le modalità ordinariamente previste. L’incompatibilità appena evidenziata si configura anche nei casi in cui il lavoratore dipendente intraprenda una nuova attività lavorativa durante periodi di congedo parentale non indennizzabili per superamento dei limiti temporali e reddituali previsti dalla legge (artt. 32 e 34 del Dlgs 151/2001); in tale ipotesi, infatti, al lavoratore non può essere riconosciuta la copertura figurativa per i periodi di congedo impropriamente utilizzati. Ovviamente, la reiezione della domanda di indennità, con eventuale recupero di quanto già corrisposto, dovrà limitarsi a quei periodi di congedo parentale relativamente ai quali risulti verificato il contemporaneo svolgimento della nuova attività lavorativa intrapresa. Si precisa, inoltre, che l’ipotesi sopra considerata è differente rispetto all’ipotesi in cui il lavoratore sia titolare di più rapporti di lavoro a tempo parziale (orizzontale), ed eserciti il diritto al congedo parentale relativamente ad uno dei rapporti di lavoro, proseguendo l’attività nell’altro o negli altri rapporti. In tale caso, infatti, il lavoratore non si avvale dell’assenza per congedo parentale per intraprendere una nuova attività lavorativa, ma si limita a proseguire l’attività o le attività già in essere al momento della richiesta di congedo. I lavoratori iscritti alla Gestione Separata aventi diritto al congedo parentale (lavoratori a progetto, collaboratori coordinati e continuativi presso la Pa e titolari di assegno di ricerca) e le lavoratrici autonome non possono proseguire l’attività lavorativa nel periodo in cui fruiscono dell’indennità per congedo parentale, né possono intraprendere, durante il periodo medesimo, una nuova attività (sia essa dipendente, parasubordinata o autonoma); anche in tal caso, infatti, l’eventuale trattamento indebitamente concesso a titolo di congedo parentale dovrà essere recuperato. 3) Parto prematuro e interdizione prorogata dal lavoro disposta dai servizi ispezione della Dpl - Nuove istruzioni Sulla base di recenti indicazioni del ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, si forniscono nuove istruzioni in merito alla determinazione del complessivo periodo di congedo obbligatorio di maternità (e del correlativo trattamento economico) spettante, in caso di parto prematuro, alla lavoratrice autorizzata all’interdizione prorogata dal lavoro, fino ad un periodo di 7 mesi dopo il parto, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Dlgs 151/2001. In particolare, in caso di parto prematuro, i giorni di congedo obbligatorio non goduti prima del parto vanno aggiunti al termine del periodo di proroga con conseguente riconoscimento di un periodo di congedo post partum complessivamente di maggiore durata. Devono pertanto ritenersi superate le istruzioni fornite alla lett. d) della circolare n. 45/2000. 4) Documentazione amministrativa: certificati medici redatti dai medici convenzionati con il Ssn L’art. 76 del Dlgs 151/2001 dispone che: 1. “Al rilascio dei certificati medici di cui al presente testo unico (maternità/paternità - Dlgs 151/2001), salvi i casi di ulteriore specificazione, sono abilitati i medici del servizio sanitario nazionale (Ssn). 2. Qualora i certificati siano redatti da medici diversi da quelli di cui al comma 1, il datore di lavoro o l’istituto presso il quale la lavoratrice è assicurata per il trattamento di maternità hanno facoltà di accettare i certificati stessi ovvero di richiederne la regolarizzazione alla lavoratrice interessata”. L’applicazione della norma succitata ha portato a ritenere che, ai fini delle disposizioni di cui al Testo Unico maternità/paternità, i medici convenzionati con il Ssn non fossero da ricomprendere nella categoria dei “medici del Ssn” ma nella categoria dei “medici diversi”. Conseguentemente, per i certificati redatti dai medici convenzionati trovava applicazione il comma 2 dell’art. 76 del Dlgs 151/2001 (accettazione o regolarizzazione). Recentemente il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, interpellato in merito all’interruzione di gravidanza intervenuta prima del 180° giorno (aborto), ha chiarito che, ai fini dell’esclusione dei periodi di malattia connessa a gravidanza dal computo del limite massimo indennizzabile (180 giorni) per malattia nell’arco dell’anno solare, non è necessaria la certificazione rilasciata da un medico specialista del Ssn, ma è sufficiente la certificazione redatta anche dal proprio medico curante di medicina generale convenzionato. Ne consegue che, ai predetti fini, le sedi devono accettare 26 luglio/agosto 2010 per l’assunzione di persone disabili anche i certificati redatti dai medici curanti di medicina generale convenzionati. Con l’occasione, il citato ministero, ha chiarito inoltre che, ai fini del Testo Unico maternità/paternità, i medici convenzionati devono ritenersi compresi nella categoria dei medici del Ssn di cui al comma 1 dell’art. 76 del Dlgs 151/2001: conseguentemente, i certificati medici redatti dai medici convenzionati devono considerarsi equivalenti a quelli rilasciati dai medici di struttura pubblica (Ssn) e, pertanto, devono essere accettati dall’Istituto e dal datore di lavoro. In particolare, devono essere accettati i certificati medici indicanti la data presunta del parto redatti dai medici curanti di medicina generale convenzionati o dai ginecologi convenzionati con il Ssn (art. 21 del Dlgs 151/2001). La certificazione medica attestante la malattia connessa a puerperio, analogamente a quanto previsto per la certificazione richiesta ai fini della flessibilità, deve essere rilasciata dallo specialista del Ssn o con esso convenzionato. Rimane ferma, invece, la facoltà dell’Istituto e del datore di lavoro di accettare o chiedere la regolarizzazione dei certificati medici redatti dai medici privati non convenzionati o dai medici dipendenti da strutture private non convenzionate con il Ssn. Per buona memoria, in merito alle strutture che possono considerarsi “convenzionate”, è utile fare riferimento alle precisazioni a suo tempo fornite con circolare n. 32 del 3.3.2006. La Provincia di Milano, nell’ambito del Piano provinciale per l’occupazione dei disabili - Emergo 2010, ha emanato un avviso pubblico rivolto a tutte le aziende con sede operativa nella Provincia di Milano che procederanno, dalla data del 4.5.2010, all’assunzione, con contratto di lavoro subordinato, di personale disabile, per l’erogazione di un incentivo pari a: • € 4.000,00 per un contratto a tempo indeterminato (compreso l’apprendistato) • € 3.000,00 per un contratto a tempo determinato (almeno 12 mesi) • € 1.000,00 per la trasformazione di un contratto da tempo determinato a tempo indeterminato Se l’inserimento riguarderà un soggetto disabile debole, a questi importi andranno aggiunti ulteriori 1.000,00€; analogamente se il contratto riguarderà un inserimento full time, gli importi indicati saranno maggiorati di 1.000,00€. Le risorse finanziarie a disposizione (sino ad esaurimento) ammontano a € 1.218.136,00. Le richieste di incentivi potranno essere inviate alla Provincia di Milano direttamente dall’azienda accedendo alla pagina : http://www.provincia.milano.it/lavoro/LOGIN/index.html e compilando l’apposito format. La richiesta dell’incentivo è da inoltrarsi al superamento del periodo di prova. Per maggiori informazioni: Provincia di Milano - Settore Lavoro - Piano EMERGO Tel. 02 7740. 4040 Fax 02 7740.6587 [email protected] Provincia di Milano Incentivi alle aziende Previdenza I nuovi servizi telematici dell’Inps per i lavoratori comunicazione telematica. L’utilizzo di strumenti di comunicazione “on line” rappresenta un nuovo modo per gli assicurati di interagire con l’Istituto e di accedere sia a servizi “personalizzati” (visualizzazione di dati di propria pertinenza, invio di domande e di segnalazioni, interscambio di documenti), sia a servizi e informazioni messi a disposizione dell’utenza. A tal fine, assume importanza strategica la capillare distribuzione di una casella di Posta Elettronica Certificata (Pec), di cui al paragrafo 3.4 della presente circolare, mediante la quale gli assicurati potranno scambiare con l’Istituto documenti informatici. 1 Le finalità dell’operazione. L’Istituto, nel quadro del nuovo sistema di welfare ha assunto un duplice ruolo: di riferimento informativo per l’intero sistema previdenziale e assistenziale, nonché quello di consulenza per i propri assicurati. Come detto in premessa, l’operazione si pone nell’ottica di qualificare il rapporto con gli assicurati attraverso i seguenti obiettivi prioritari: La circolare che pubblichiamo illustra l’iniziativa dell’Istituto di previdenza che ha la finalità di consentire ai lavoratori assicurati di visualizzare “on line” la posizione contributiva individuale, nonché di interagire con l’Inps, segnalando i dati errati o mancanti. CIRCOLARE Inps n. 63/10. Estratto conto elettronico e Cud previdenziale Con le operazioni in oggetto, l’Istituto si è posto l’obiettivo di fornire ai propri assicurati un’ulteriore gamma di servizi per migliorare i canali di comunicazione tra l’Istituto stesso e gli utenti, nell’ottica di ampliare e quindi fornire un valore aggiunto alle modalità di svolgimento delle attività istituzionali. Al riguardo, un ruolo prioritario sarà dedicato ai canali di 27 SINDACALE / WELFARE Leggi decreti circolari Sindacale / Welfare luglio/agosto 2010 Sindacale / Welfare Previdenza - rispondere all’esigenza di consentire agli assicurati di visualizzare “on line” la situazione assicurativa e contributiva individuale risultante presso le gestioni assicurative amministrate dall’Inps; - costituire un riferimento completo ed essenziale per garantire l’erogazione di servizi in tempo reale agli assicurati, compreso l’aggiornamento della posizione assicurativa individuale per tutte le variazioni. L’Istituto consente agli assicurati, attraverso il cassetto previdenziale del cittadino, la visualizzazione, tra l’altro, del proprio estratto conto e dei dati previdenziali riferiti ai diversi rapporti di lavoro dipendente intrattenuti, non più riportati sul Cud, a seguito della semplificazione del modello seguita all’adozione della mensilizzazione delle denunce retributive. Si tratta di veri e propri documenti in formato elettronico cui si può accedere attraverso il codice di identificazione personale (Personal Identification Number - Pin) o la carta nazionale dei servizi (vd. Paragrafo 2.1). In particolare, la nuova modalità di esposizione dell’estratto conto individuale, offre: 1. una visione dinamica dei dati d’archivio costantemente aggiornata e non più cristallizzata ad una data definita; 2. la possibilità di effettuare, in assoluta sicurezza, una pluralità di operazioni rivolte direttamente ai flussi di informazioni che compongono il proprio conto individuale quali: a) controllare in tempo reale la completezza e la correttezza dei dati di proprio interesse; b) interagire con l’Istituto per la segnalazione di dati errati o mancanti, attraverso l’applicazione “segnalazioni contributive” (FASE). Il “Cud previdenziale”, invece, contiene, peraltro in modo più analitico, tutti i dati presenti sul quadro C del Cud. 2 Caratteristiche dell’operazione 2.1 Invio lettere contenenti informativa sull’operazione e prima parte codice Pin L’accesso all’estratto conto elettronico, al “Cud previdenziale”, nonché ad altri servizi personalizzati è consentito esclusivamente ai cittadini muniti o del codice Pin rilasciato dall’Inps, o di carta nazionale dei servizi (Cns) e/o Crs (carta regionale dei servizi). Agli assicurati destinatari dell’operazione verrà recapitata una lettera personalizzata nella quale, oltre ad essere presente una nota del Presidente che illustra l’iniziativa, ne definisce gli scopi, fornisce le informazioni sul nuovo estratto conto elettronico e suo utilizzo mediante il canale elettronico, è inserita una personale richiesta di collaborazione agli assicurati per l’aggiornamento dell’estratto contributivo. Per gli assicurati che non ne sono in possesso, tale comunicazione conterrà anche la prima metà del codice personale (Pin), per l’accesso ai servizi personalizzati che, a richiesta dell’interessato, potrà essere completato ed attivato esclusivamente chiamando il Contact Center 803164. Gli utenti già in possesso di un codice Pin potranno accedere al servizio “on line” senza ulteriori adempimenti. Per questi ultimi la lettera conterrà esclusivamente l’informativa sull’operazione “Estratto Conto Elettronico”. Resta ferma la possibilità, per l’assicurato che abbia dimenti- cato o smarrito il codice Pin, di richiederne la riattivazione o nuova emissione secondo le modalità in uso. Per gli utenti in possesso di una carta nazionale dei servizi (Cns) o carta regionale dei servizi (Crs) non è necessario richiedere l’attivazione del codice Pin potendo accedere ai servizi direttamente senza alcun ulteriore adempimento. Agli iscritti al Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica unitamente alla lettera contenente l’informativa dell’operazione e la prima parte del codice Pin, verrà inviato anche l’estratto conto cartaceo relativo alla contribuzione accreditata nel predetto Fondo. Il contestuale invio dell’estratto conto in forma cartacea si giustifica in quanto la predetta categoria di lavoratori non ha beneficiato delle precedenti emissioni generalizzate. 2.2 Destinatari I destinatari dell’operazione sono: 1. Tutti i lavoratori iscritti al Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica (di seguito, chiamato “Fondo Clero”); 2. I lavoratori iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria che raggiungono l’età pensionabile nel corso del 2010 o nel corso del 2011; 3. I lavoratori dipendenti che hanno intrattenuto almeno un rapporto di lavoro nel periodo 1/1/2005 - 31/12/2009; 4. Tutti i lavoratori iscritti alla Gestione Separata ex art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 per i quali, successivamente al 31/12/2004 (ultimo anno oggetto della precedente emissione generalizzata), si sia presentato uno dei seguenti eventi: a)contributi accreditati; b)denuncia mensile non abbinata; c)iscrizione alla gestione in mancanza di denunce; d)modifica della situazione rappresentata dall’estratto conto inviato in occasione della precedente emissione generalizzata. 2.3 Soggetti esclusi dall’operazione Tra i lavoratori di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 in questa prima fase non riceveranno la lettera ed il Pin i soggetti che: sono titolari di pensione diretta Inps (eccetto assegno di invalidità, invalidità civile, pensione a carico della gestione separata) o presso altro Ente; • hanno in corso domanda di pensione diretta presso l’Inps; • hanno in corso domanda per il rilascio dell’estratto conto certificativo; • sono iscritti in via esclusiva alla Previdenza marinara (per questi lavoratori è necessaria un’attività di ricostruzione del conto assicurativo, sulla base di documenti specifici quali il libretto di navigazione e l’estratto matricola, che contengono informazioni sconosciute all’Istituto); • hanno presentato domanda di ricongiunzione di contributi ad altro Ente. 2.4 Calendario di invio lettere contenenti il codice Pin Le lettere contenenti l’informativa dell’operazione e, per coloro che non ne siano in possesso, la prima parte del codice Pin, verranno inviate entro le scadenze di seguito illustrate: • Lavoratori iscritti all’Ago che compiono l’età pensionabile nel corso del 2010 o del 2011 - entro la prima metà del mese di maggio; • Lavoratori iscritti al Fondo Clero - entro la prima metà del 28 Sindacale / Welfare Previdenza mese di maggio; • Lavoratori dipendenti nel periodo 1/1/2005 - 31/12/2009 - nella seconda metà del mese di maggio; • Lavoratori iscritti alla Gestione Separata dei lavoratori parasubordinati - entro il 30 settembre 2010. 3. Canali di comunicazione utente-Istituto nell’ambito dell’operazione Accanto ai tradizionali sistemi di front office, rappresentati dalle strutture di produzione dell’Istituto distribuite su tutto il territorio nazionale e dagli Enti di patronato, sono stati ulteriormente sviluppati i nuovi canali di comunicazione - come internet e contact center - che consentono agli utenti maggiore libertà nella scelta delle modalità e del momento ritenuto più idoneo all’interazione. In tale scenario, l’operazione in esame, per la molteplicità di soggetti cui è rivolta, rappresenta un importante momento di cambiamento delle modalità di rapporto tra l’Istituto e la propria utenza. Cogliendo questa opportunità l’Istituto ha sviluppato le potenzialità di questi canali nell’ottica di favorire l’accesso ai servizi “on line”. In sintesi, gli assicurati potranno interagire con l’Istituto sia per ricevere tutte le informazioni relative all’estratto conto e proporre eventuali variazioni ed aggiornamenti, sia per usufruire di una gamma di servizi messi a disposizione per la generalità degli assicurati, attraverso i seguenti canali di comunicazione: Internet, www.Inps.it; Contact Center Inps al numero verde 803 164; Uffici dell’Inps; Enti di patronato; Posta elettronica certificata 3.1 Canale Internet tramite il sito www.Inps.it L’assicurato, una volta ricevuto il Pin, avrà la possibilità di accedere, attraverso il percorso - “al servizio del cittadino” “Fascicolo Previdenziale del Cittadino” al proprio conto individuale, nonché al proprio “Cud previdenziale”. Ove ravvisi anomalie, potrà effettuare la segnalazione direttamente online dei dati errati o mancanti, attraverso l’applicazione “segnalazioni”, eventualmente allegando, in formato digitale (tramite la Pec vedi paragrafo 3.4), documenti utili alla definizione della richiesta. La comunicazione della richiesta di variazione così formulata verrà automaticamente protocollata ed inoltrata alla Sede territorialmente competente per le necessarie fasi di lavoro. Parallelamente, il sistema consentirà all’utente la stampa di una ricevuta. Le segnalazioni relative alla contribuzione accreditata nel Fondo Clero, dovranno essere inoltrate dalle sede Inps riceventi alla competente sede di Terni, polo nazionale per le attività connesse al Fondo Clero. 3.2 Contact Center - numero verde 803 164 L’assicurato potrà avvalersi del contact center, oltre che per richiedere la parte mancante del codice Pin, per i seguenti servizi: • Informazioni sull’estratto conto; • Inserimento della richiesta di variazioni contributive. Il con- tact center provvederà ad inserire la richiesta tramite l’utilizzo dell’applicazione FASE; all’assicurato verrà spedita in automatico la ricevuta della segnalazione e, contestualmente, la richiesta di variazione sarà comunicata alla sede competente; • Eventuale inserimento della richiesta di consulenza che verrà attivata mediante agenda appuntamenti. Al numero verde sopraindicato, nelle seguenti fasce orarie • da lunedì a giovedì dalle ore 9.00 alle ore13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00; • il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00; un gruppo di esperti della sede di Terni risponderà per i servizi sopra elencati relativamente alla sola contribuzione accreditata presso il Fondo Clero. 3.3 Enti di patronato Le applicazioni informatiche predisposte per la gestione delle richieste di variazione, prevedono una specifica sezione riservata agli Enti di Patronato per la trasmissione telematica delle variazioni proposte dall’assicurato. L’Ente di Patronato fornirà un primo filtro alla proposta di variazione avanzata dall’assicurato verificando anche la documentazione in possesso dello stesso. Ove la richiesta di segnalazione contributiva riguardi contribuzione versata presso il fondo Clero, la segnalazione verrà gestita dalla competente sede di Terni, polo nazionale per le attività connesse al Fondo Clero. Ove, invece, la richiesta di variazione riguardi i dati riportati sul Cud previdenziale la richiesta viene inoltrata all’azienda che potrà correggere l’informazione attraverso un E-mens rettificativo. 3.4 Posta Elettronica Certificata (Pec) Gli assicurati in possesso del codice Pin possono richiedere, a titolo gratuito, una casella di Posta elettronica certificata (Pec). Tutte le informazioni relative alla Pec e alle modalità per richiederla sono indicate sul sito Inps, nella sezione “Informazioni” - “Inps Comunica” - “Posta elettronica certificata”. Per l’attivazione della casella Pec l’interessato dovrà recarsi presso una sede Inps per il necessario riconoscimento. Per gli utenti in possesso di una Cns la casella sarà attivata contestualmente alla sua richiesta senza che sia necessario recarsi presso una sede Inps. La Pec può essere utilizzata per le comunicazioni tra gli assicurati e l’Inps in aggiunta agli strumenti tradizionali oggi in uso (e-mail, call center e posta ordinaria), con il vantaggio di avere un canale di comunicazione elettronico che ha la stessa valenza legale di una comunicazione cartacea inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno. Il cittadino potrà, ad esempio: - ottenere il proprio estratto contributivo; - ricevere i bollettini per i contributi dei lavoratori domestici; - ottenere i Cud, anche per prestazioni temporanee; - ricevere le notifiche di accoglimento/respinta delle richieste di prestazione; - ottenere il modello TE08, per ricostituzione pensioni e nuove liquidazioni; - ricevere la notifica di attivazione della cessione del quinto; - ottenere risposte ad informazioni e quesiti. 4. Segnalazioni relative all’estratto conto 29 SINDACALE / WELFARE luglio/agosto 2010 luglio/agosto 2010 Sindacale / Welfare Previdenza 4.1 Multicanalità delle segnalazioni di variazione contributiva: l’apertura all’esterno dell’applicativo FASE L’offerta di servizi Internet commisurati alle esigenze dei titolari di un conto assicurativo è stata ampliata con il rilascio di una nuova funzionalità, specificatamente dedicata all’inoltro tramite computer delle segnalazioni di variazione contributiva, in ordine alle anomalie eventualmente riscontrate sul proprio estratto conto. L’accesso al servizio è riservato agli utenti registrati e muniti di Pin, nell’ambito delle transazioni associate al “Fascicolo previdenziale del cittadino” (dal sito www.Inps.it: eseguita l’autenticazione ai “Servizi per l’utente cittadino”, selezionare il “Fascicolo previdenziale”, quindi aprire il menu “Posizione assicurativa”). Tramite la specifica opzione (“Segnalazioni”), l’utente può disporre di una procedura guidata per l’acquisizione dei dati di segnalazione, l’invio di allegati in formato digitale, la generazione del numero di protocollo e la stampa della ricevuta. Il flusso di informazioni inoltrate on line direttamente dal cittadino costituisce un ulteriore canale di alimentazione per l’applicativo FASE (Fascicolo delle Segnalazioni), disponibile nella Intranet aziendale e già ampiamente utilizzato dalle Strutture di produzione, non solo per l’acquisizione delle domande di aggiornamento degli estratti conto che pervengono allo sportello, ma anche per memorizzare gli estremi delle variazioni contributive che si eseguono d’ufficio, nell’ambito delle lavorazioni propedeutiche alla erogazione di un servizio. Impostando opportunamente il parametro relativo alla Tipologia Utente, le sede possono disporre di un’evidenza puntualmente aggiornata di tutte le segnalazioni inoltrate direttamente dai cittadini (“Assicurato con PIN”), ovvero per il tramite del Contact center integrato Inps-Inail (“Call center”) o di altre strutture autorizzate (“Patronato”). Peraltro, proprio la vocazione alla multicanalità dell’applicativo FASE consente alle sede di gestire, in modo unitario e strutturato, tutte le segnalazioni finalizzate alla correzione e/o integrazione degli estratti conto, indipendentemente dalla modalità di interazione con il sistema (caricamento interno da parte degli operatori dell’Istituto, inoltro on line da parte di soggetti esterni), atteso che le modalità di accesso al servizio e i relativi livelli di sicurezza sono, ovviamente, differenziati in relazione al canale utilizzato e alla tipologia di utente. Con riferimento alla gestione separata, la possibilità di effettuare segnalazioni da parte dei privati sarà possibile soltanto dopo l’invio delle relative lettere, che avrà inizio nel mese di settembre. 4.2 La gestione delle segnalazioni In tale contesto, connotato da un impulso importante all’utilizzo delle transazioni telematiche, la gestione delle richieste di variazione contributiva (c.d. segnalazioni) diventa il momento qualificante e fondamentale per il raggiungimento delle finalità dell’intera operazione “Estratto conto elettronico”. Le strutture dovranno assicurare il presidio costante delle segnalazioni pervenute, al fine di garantire, qualora ricorrano i presupposti, una tempestiva attivazione delle procedure di aggiornamento e rettifica degli estratti conto individuali. Nel nuovo modello organizzativo, delineato dalla circolare n. 102 del 12 agosto 2009, l’attività di verifica sistematica delle segnalazioni di variazione contributiva è tipicamente collocata nell’area di gestione accentrata dei flussi informativi (Gestione anagrafiche e flussi), nell’ambito di un processo orientato al progressivo consolidamento dei dati nei rispettivi archivi di gestione. Pertanto, tale modalità organizzativa dovrà essere attuata fin da subito presso le sede interessate dalla fase pilota di attuazione della circolare 102/2009, soprattutto in ordine ai flussi derivanti dagli estratti conto elettronici, al fine di sperimentare un’azione tempestiva e coordinata su tutti i canali di ingresso delle segnalazioni. Nei casi in cui la definizione delle richieste di variazione non sia possibile allo stato delle informazioni/dati presenti negli archivi, si dovrà procedere a contattare l’assicurato per concordare uno specifico appuntamento utilizzando le funzionalità dell’applicazione “Agenda appuntamenti”. Pertanto, i Direttori delle Strutture sono invitati, qualora non abbiano già provveduto, ad attivare e ad utilizzare la citata applicazione secondo le indicazioni fornite con il Msg n.014708 del 26/06/2008. Al fine di facilitare e rendere omogenee sul territorio le operazioni di revisione e aggiornamento del Conto Assicurativo è disponibile sul sito della DC Organizzazione il Flusso Standardizzato di processo “Processo di convalida del conto individuale”, con il link alla Guida dell’operatore specificatamente predisposta per le attività di gestione collegate al conto assicurativo. Per quanto riguarda gli aspetti connessi alla competenza, si ribadisce che l’istruttoria delle segnalazioni e il conseguente esame delle situazioni d’archivio sono in carico alla sede ricevente, indipendentemente dal comune di residenza del lavoratore o da altri criteri di attribuzione. Pertanto, l’opzione di “trasferimento delle segnalazione ad altra sede”, presente in FASE, va utilizzata solo quando l’intervento sul relativo archivio gestionale non può essere materialmente eseguito dalla propria struttura. Al riguardo, si rammenta che la struttura competente alla sistemazione delle segnalazioni relative alla sola contribuzione accreditata presso il Fondo Clero è Terni, polo nazionale per le attività connesse al Fondo Clero. 5. Segnalazioni relative al “CUD previdenziale” Analogamente a quanto avviene per l’Estratto conto, possono essere effettuate direttamente dall’assicurato o per il tramite del patronato, segnalazioni di informazioni errate o mancanti, in relazione a quanto evidenziato sul Cud previdenziale. In particolare possono essere indicati errori di inquadramento, di retribuzione, di copertura settimanale ovvero di assenza parziale o totale di rapporto di lavoro. All’atto dell’inoltro della segnalazione l’assicurato, o il patronato, può indicare un recapito telefonico o di posta elettronica al fine di ricevere, rispettivamente con Sms o con email, l’avviso di intervenuta variazione/rettifica del periodo oggetto di segnalazione. Le segnalazioni, visualizzabili dalle sede, sono inviate direttamente all’azienda interessata ovvero all’intermediario abilitato alla trattazione di tali problematiche per conto dell’azienda stessa. 30 luglio/agosto 2010 to Dm, punti che di seguito si riportano: “19) impiegati e operai dipendenti dalle case da gioco, sale scommesse, sale giochi, ippodromi, scuderie di cavalli da corsa e cinodromi, prestatori d’opera addetti ai totalizzatori o alla ricezione delle scommesse, presso gli ippodromi e cinodromi, nonché presso le sale da corsa e le agenzie ippiche”; “20) impiegati, operai, istruttori e addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi”. 1. Lavoratori di cui al punto 19) del Dm 15 marzo 2005. Risposta all’interpello n. 21/2007. Il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attraverso la risposta all’interpello n. 21/2007, d’intesa con l’Istituto, ha fornito chiarimenti in ordine alle problematiche dell’iscrizione all’Enpals sorte per i lavoratori dipendenti dalle case da gioco, sale scommesse e sale giochi. Il ministero ha precisato che a far tempo dal 22 aprile 2005, data di entrata in vigore del predetto decreto ministeriale, “i lavoratori che prestano attività lavorativa, in qualità di impiegati e operai dipendenti dalle case da gioco e dalle sale di scommesse, devono, ai fini previdenziali, essere obbligatoriamente iscritti presso l’Enpals, sempre che l’attività delle sale da gioco e delle (sale, n.d.r.) di scommesse sia esercitata in modo esclusivo dal datore di lavoro”. Il suddetto assunto è estensibile, per analogia, alle sale giochi. Qualora l’attività abbia carattere promiscuo, situazione che nel settore è abbastanza frequente, tenuto conto che soprattutto le case da gioco e le sale giochi sono spesso all’interno o annesse ai pubblici esercizi, si dovrà valutare se tali attività presentino o meno il carattere dell’autonomia. Nel caso in cui non vi sia autonomia dell’attività della casa da gioco o della sala giochi rispetto a quella del pubblico esercizio e qualora il datore di lavoro utilizzi promiscuamente i propri dipendenti per l’esercizio di entrambe le attività, gli stessi, in quanto dipendenti da imprese classificate ai fini previdenziali nel settore terziario, continueranno a essere assicurati anche ai fini previdenziali presso l’Inps. Si precisa che l’iscrizione all’Enpals dei dipendenti di sale di scommesse prescinde dal tipo di scommessa, sia essa inerente eventi ippici ovvero relativa ad altri eventi sportivi, ma riguarda esclusivamente lavoratori con contratto di lavoro subordinato. Diversamente, nel caso dei prestatori d’opera addetti ai totalizzatori o alla ricezione delle scommesse, gli stessi sono obbligatoriamente iscrivibili all’Enpals indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro, subordinato o autonomo, solo in caso di scommesse effettuate presso gli ippodromi o cinodromi, ovvero presso le sale da corsa e le agenzie ippiche (vedi msg. n. 277 del 30 aprile 2002). Per le case da gioco, sale di scommesse e sale giochi si conferma l’inquadramento nel settore “terziario” ai fini del versamento all’Istituto delle contribuzioni minori per i dipendenti, anche se soggetti al regime previdenziale Enpals. Con riferimento alle posizioni individuali dei datori di lavoro che gestiscono attività classificate, ai fini previdenziali e assistenziali in base all’art. 49, lett. d) della L. n.88/89, nel settore “terziario”, si fa presente che, analogamente ai titolari di Le segnalazioni relative all’assenza totale di un rapporto di lavoro, dovranno essere istruite dalla sede per individuare l’azienda interessata e le eventuali cause della mancata denuncia: nel caso di problematiche amministrative quali la mancata presentazione delle denunce EMens o la presenza di errori le segnalazioni potranno essere indirizzate all’azienda interessata ovvero all’intermediario abilitato. Qualora, invece, si prefiguri l’ipotesi di omissione di denuncia del rapporto di lavoro, la sede dovrà contattare il lavoratore per trasformare la segnalazione in denuncia che interrompa i termini prescrizionali. Le successive denunce di variazione e/o integrazione inviate dall’azienda conseguentemente alla segnalazione determineranno automaticamente l’emissione dell’avviso precedentemente descritto. La sede, con le apposite funzioni, monitorerà il volume delle segnalazioni evase o ancora pendenti, sollecitando, laddove necessario, il riscontro e l’intervento dell’azienda. (Omissis) Il regime previdenziale di alcune categorie di lavoratori dello spettacolo Il Dm 15 marzo 2005, adeguando le categorie dei soggetti assicurati presso l’Enpals, ha ampliato la platea degli iscritti all’Istituto previdenziale dei lavoratori dello spettacolo, determinando la modifica del regime previdenziale di alcune categorie di lavoratori già assicurati ai fini previdenziali all’Inps. In relazione ad alcune figure professionali, erano insorti taluni dubbi che la circolare qui pubblicata ha provveduto a chiarire. CIRCOLARE Inps n. 66/10. Decreto ministeriale 15 marzo 2005, punti 19) e 20). Adeguamento delle categorie dei lavoratori assicurati obbligatoriamente presso l’Enpals. Premessa. Regime previdenziale dei lavoratori dello spettacolo di cui al decreto ministeriale 15 marzo 2005. Il Dm 15 marzo 2005 di adeguamento delle categorie dei soggetti assicurati presso l’Enpals ha ampliato la platea degli iscritti all’Istituto previdenziale dei lavoratori dello spettacolo, determinando la modifica del regime previdenziale di alcune categorie di lavoratori già assicurati ai fini previdenziali all’Inps. Con le circolari nn. 7 e 8 del 30 marzo 2006, l’Enpals ha emanato le disposizioni attuative del Dm 15 marzo 2005. L’iscrizione all’Enpals di alcune categorie di lavoratori già assicurati all’Inps ha generato incertezze interpretative e numerosi quesiti, per la soluzione dei quali l’Inps ha instaurato un confronto con i ministeri interessati. Le problematiche sono sorte, soprattutto, in relazione alle categorie di lavoratori elencate ai punti 19) e 20) del suddet- 31 SINDACALE / WELFARE Previdenza Sindacale / Welfare luglio/agosto 2010 Sindacale / Welfare Previdenza imprese che gestiscono il gioco del Bingo, qualora gli stessi partecipino al lavoro con carattere di abitualità e prevalenza, continueranno a restare iscritti, come disposto dall’art. 1, comma 202 e ss., della L. n. 662/1996, alla “Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali” di cui alla L. n. 613/1966. 2. Lavoratori di cui al punto 20) del Dm 15 marzo 2005. Risposta all’interpello n. 59/2009. Con la risposta all’interpello n. 59/2009, il ministero del Lavoro ha precisato che il Dm 15 marzo 2005 ha esteso l’ambito di operatività dell’iscrizione all’Enpals, precedentemente circoscritta agli “addetti agli impianti sportivi” dal Dm 10 novembre 1997, includendovi gli “impiegati, operai, istruttori e addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi”. Pertanto anche i dipendenti di palestre, sale fitness, impianti e circoli sportivi, ecc... , rientrano nelle categorie obbligatoriamente iscritte all’Enpals. Per ciò che riguarda gli istruttori e gli addetti agli impianti e circoli sportivi e alle altre strutture indicate al punto 20 del decreto ministeriale in argomento, si chiarisce che gli stessi sono soggetti all’assicurazione presso l’Enpals a prescindere dalla natura giuridica, autonoma o subordinata, del rapporto di lavoro. Nello stesso interpello, in relazione all’obbligo assicurativo per i lavoratori dipendenti di palestre, è stato altresì precisato che “l’estensione dell’ambito applicativo dell’iscrizione Enpals operata con il Dm del 15 marzo 2005 riguarda sempre e comunque attività di natura sportiva”. Al riguardo, la Suprema Corte (n.4408/1982) ha affermato che si intendono per impianti sportivi “tutti quelli organizzati e gestiti per lo svolgimento di attività genericamente sportive”. Inoltre anche l’Enpals, nella circolare n. 7/2006, nell’interpretare la nozione di “addetti agli impianti sportivi”, ha circoscritto tale categoria “ al personale la cui prestazione è direttamente collegata a questi ultimi, tanto che la prestazione stessa sarebbe impossibile o priva di interesse per il datore di lavoro ovvero per il committente, se gli impianti venissero meno”, rilevando pertanto un’imprescindibile correlazione tra la prestazione lavorativa e la natura “sportiva” dell’attività. Pertanto, l’assoggettamento a contribuzione Enpals non può discendere dalla mera denominazione dell’attività quale “palestra”. Nel caso concreto, è necessario procedere ad un’attenta disamina dell’attività complessivamente esercitata dall’azienda e delle professionalità nella stessa impiegate al fine di valutarne il corretto inquadramento e il conseguente obbligo contributivo. Da quanto precede, discende che le aziende che esplicano l’attività di gestione di palestre nelle quali viene svolta attività sportiva devono essere inquadrate nel settore industria con l’obbligo assicurativo dei lavoratori nei confronti dell’Enpals (vedi circ. n. 213/1998, punto 1); viceversa, le palestre che svolgono esclusivamente attività estetica o di recupero motorio continueranno a essere inquadrate nel settore terziario o artigiano, con l’obbligo di assicurazione all’Inps dei propri dipendenti (vedi circ. n. 164/2001). Infine, in relazione alle richieste di chiarimenti pervenute in merito al corretto inquadramento dei datori di lavoro esercenti l’attività di gestione piscine, si precisa che gli stessi devono essere inquadrati nel settore industria (vedi citata circolare n. 213/1998) qualora le piscine stesse vengano utilizzate per lo svolgimento di attività sportiva, nel significato sopra indicato. Peraltro, in analogia a quanto affermato per le palestre, qualora la piscina venga utilizzata esclusivamente per l’educazione motoria, il gestore dovrà essere inquadrato nel settore terziario o artigiano, con l’obbligo di assicurazione all’Inps dei propri dipendenti. 3. Titolare di impresa artigiana. Con riferimento ai titolari di imprese artigiane che svolgano una delle attività di cui ai punti precedenti si precisa quanto segue. Come è noto, la disciplina dell’imprenditore artigiano è contenuta nella legge quadro 8/8/1985 n.443. In particolare, l’art.2 definisce l’imprenditore artigiano e l’art.5 fissa l’obbligo di iscrizione all’Albo delle imprese artigiane per tutte le imprese aventi i requisiti di cui agli artt. 2, 3 e 4 della stessa legge. La tutela previdenziale per i titolari di impresa artigiana è disciplinata dalla legge 4/7/1959 n.463 che, all’art. 3, ha disposto l’istituzione presso l’Inps della gestione speciale per l’assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani e dei loro familiari coadiuvanti. Da ciò deriva che i soggetti in esame, svolgenti le attività sopra richiamate, dovranno continuare a restare iscritti alla predetta gestione. Ove l’impresa artigiana occupi personale dipendente, lo stesso dovrà essere iscritto ai fini pensionistici all’Inps o all’Enpals in base ai chiarimenti esposti ai precedenti punti 1 e 2. Di conseguenza deve considerarsi superato il terzultimo capoverso della circolare 213/1988, laddove si dispone che la classificazione nel settore artigianato comporta sempre, per i dipendenti, l’obbligo del versamento del contributo Ivs all’Inps. 4. Istruzioni operative Le competenti strutture territoriali provvederanno, in base ai chiarimenti di cui alla presente circolare, ad attribuire il corretto inquadramento ed i necessari codici di autorizzazione, far tempo dal mese di aprile 2005, data di entrata in vigore del Dm in oggetto. 4.1 Lavoratori soggetti al regime pensionistico Enpals Le strutture medesime dovranno provvedere ad annullare le eventuali note di rettifica emesse nei confronti delle aziende sul presupposto dell’iscrivibilità dei loro dipendenti all’Inps ma per i quali, invece, è dovuta l’iscrizione previdenziale all’Enpals. Le sede provvederanno, altresì, a seguito di apposita richiesta, al trasferimento senza interessi all’Enpals, in applicazione dell’art. 116, comma 20, della legge 23 dicembre 2000 n.388, della sola contribuzione Ivs versata all’Inps per i lavoratori che, in ragione dell’ampliamento della categorie iscrivibili all’Enpals, non sono più assicurabili al Fondo Pensioni lavoratori dipendenti a decorrere dal 22 aprile 2005. 4.2 Lavoratori soggetti al regime pensionistico Inps Nei casi in cui i datori di lavoro abbiano provveduto, erroneamente, a versare la contribuzione pensionistica all’Enpals per 32 luglio/agosto 2010 In base ad apposita delega del direttore generale della suddetta direzione, tali accordi possono essere stipulati presso le direzioni regionali o provinciali del ministero del Lavoro, nelle quali ha sede l’unità produttiva interessata. L’accordo deve essere sottoscritto anche dalla competente Regione o Provincia autonoma, laddove si tratti di lavoratori percettori della cassa integrazione guadagni in deroga e rientranti nel programma di interventi di sostegno al reddito e alle competenze di cui all’Accordo del 12 febbraio 2009 tra Stato, Regioni e Province autonome. 3. Requisiti e caratteristiche del progetto di formazione o riqualificazione Il progetto di formazione o di riqualificazione è elaborato dal datore di lavoro e deve prevedere, in dettaglio, il contenuto, la durata e le modalità di svolgimento della formazione. Concluso il progetto, ai soggetti stipulanti l’accordo in sede istituzionale deve essere inviata un’informativa in merito alla realizzazione del progetto formativo, all’elenco dei lavoratori formati e agli esiti dell’apprendimento. 4. Incentivo Il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore utilizzato nei progetti di formazione o riqualificazione la differenza tra il trattamento di sostegno al reddito spettante e la retribuzione originaria. Per i lavoratori sospesi ad orario ridotto utilizzati nei progetti di formazione o di riqualificazione si continua ad applicare, ai fini del premio Inail, il tasso previsto dalla normativa vigente per le ipotesi di riduzione dell’orario di lavoro. I lavoratori sospesi a zero ore impegnati in progetti di formazione o riqualificazione professionale che possono includere attività produttiva di beni o servizi connessa con l’apprendimento, sono soggetti all’obbligo assicurativo Inail, sussistendo entrambi i presupposti oggettivi e soggettivi previsti dalla disciplina vigente. Il premio assicurativo Inail dovuto per tale categoria di lavoratori è calcolato in base alla retribuzione di ragguaglio pari al minimale di rendita ed al tasso di tariffa pari al 5 per mille. 5. Obblighi a carico dei datori di lavoro e istruzioni per le sede Si espongono di seguito gli obblighi a carico dei datori di lavoro e le istruzioni alle quali dovranno attenersi le sede in tema di gestione assicurativa dei lavoratori sospesi ad orario ridotto e dei lavoratori sospesi a zero ore utilizzati nei progetti di formazione o riqualificazione elaborati negli anni 2009 e 2010: A) Il datore di lavoro dovrà continuare ad applicare ai lavoratori sospesi ad orario ridotto utilizzati nei progetti il tasso di premio calcolato in base alla voce di tariffa corrispondente alla lavorazione normalmente esercitata ed alla base imponibile rapportata alle ore complessive da retribuire a carico del datore di lavoro, conformemente alle disposizioni vigenti. Quindi, in tal caso, la sede non dovrà effettuare alcuna variazione e procederà secondo le regole generali. B) Il premio assicurativo per i lavoratori sospesi a zero ore verrà calcolato in base alla retribuzione di ragguaglio pari al minimale di rendita, con applicazione del criterio della retribuzione convenzionale annuale divisibile in 300 giorni lavo- i propri dipendenti che, invece, devono continuare ad essere assicurati all’Inps, le sede dovranno invitare l’Enpals e i predetti datori di lavoro a chiedere il trasferimento della contribuzione all’Istituto in applicazione dell’art. 116, c. 20, della citata legge n. 388/2000. Eventuali note di rettifica attive emesse per il recupero della suddetta contribuzione dovranno essere tenute in sospeso fino alla definizione del predetto trasferimento. L’assicurazione contro gli infortuni dei lavoratori percettori di sostegni al reddito, coinvolti in progetti di formazione in azienda L’Inail fornisce le indicazioni in tema di obblighi assicurativi e premio, relativamente ai lavoratori impegnati in processi di riqualificazione professionale, durante i periodi di sospensione dell’attività lavorativa. CIRCOLARE Inail n. 18/10. Lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale. Obbligo assicurativo e premio Inail Premessa Il decreto interministeriale concernente “Utilizzo dei lavoratori percettori di sostegno al reddito nei progetti di formazione in azienda” prevede, in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, che i datori di lavoro possono utilizzare questa tipologia di lavoratori in progetti di formazione o di riqualificazione professionale, che possono includere attività produttiva di beni o servizi connessa con l’apprendimento . 1. Lavoratori utilizzati nei progetti di formazione o riqualificazione Possono essere utilizzati nei progetti i seguenti lavoratori: * sospesi in cassa integrazione guadagni ordinaria (Cigo); * sospesi in cassa integrazione guadagni straordinaria (Cigs); * sospesi a seguito di stipula di contratti di solidarietà; * sospesi destinatari della cassa integrazione guadagni in deroga; * sospesi ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto-legge n.185/2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 2/2009 e successive integrazioni e modificazioni. 2. Accordi in sede istituzionale Il datore di lavoro che intende inserire i lavoratori sospesi che percepiscono trattamenti di sostegno al reddito nei progetti di formazione o riqualificazione professionale deve sottoscrivere specifico accordo presso il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione generale tutela condizioni di lavoro - e, se previsto, con le stesse parti sociali che hanno sottoscritto l’accordo relativo agli ammortizzatori sociali. 33 SINDACALE / WELFARE Previdenza Sindacale / Welfare luglio/agosto 2010 Sindacale / Welfare Previdenza rativi ed alla voce di tariffa 0611 della Gestione Artigianato (pari al 5‰), che trova attuazione indipendentemente dall’inquadramento settoriale dell’azienda. Per i lavoratori sospesi a zero ore utilizzati nei progetti di formazione il datore di lavoro è tenuto ad effettuare, nei termini previsti dalle disposizioni vigenti e mediante i moduli reperibili nel sito www.Inail.it/Assicurazione/Modulistica/download dei modelli: • La denuncia di variazione e • la comunicazione all’Istituto dei seguenti dati relativi ai lavoratori utilizzati nel progetto di formazione o riqualificazione ossia cognome e nome, codice fiscale e durata del progetto. Al fine di garantire uniformità nella gestione assicurativa di tali lavoratori, le sede dovranno attenersi alle seguenti indicazioni: In caso di cliente inquadrato nella Gestione Artigianato ed avente una polizza dipendenti già in essere, la sede dovrà limitarsi ad istituire una voce di tariffa 0611 nell’ambito della polizza dipendenti con settore attività artigianato. Nel caso di cliente inquadrato in una gestione diversa dall’Artigianato (Industria, Terziario, Altre Attività), avente Pat e polizza dipendenti con settore attività non artigiano, posto che nella stessa Pat può sussistere solo una polizza dipendenti, la sede dovrà istituire una nuova Pat con settore attività e polizza dipendenti Artigianato nonché voce di tariffa 0611. Tenuto conto dell’esigenza di consentire il monitoraggio dell’applicazione delle nuove disposizioni, sono in corso di elaborazione le necessarie implementazioni informatiche per le quali verranno emanate apposite note operative. Attesa la rilevanza della questione e l’impatto del decreto in ambito nazionale anche in relazione agli obblighi a carico dei datori di lavoro, si prega di dare massima diffusione alla presente circolare. Giurisprudenza COSTITUZIONE E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO citoria dovranno essere individuati, caso per caso, dal giudice del merito, il quale, senza duplicare il risarcimento (con l’attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici), dovrà discriminare i meri pregiudizi - concretizzatisi in disagi o lesioni di interessi privi di qualsiasi consistenza e gravità, come tali non risarcibili - dai danni che vanno risarciti, mediante una valutazione supportata da una motivazione congrua, coerente sul piano logico e rispettosa dei principi giuridici applicabili alla materia, sottratta, come tale, anche quanto alla quantificazione del danno, a qualsiasi censura in sede di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale che, in controversia in tema di demansionamento, accertato il nesso causale tra la condotta illecita datoriale e lo stato depressivo del lavoratore, aveva rconosciuto il danno biologico e il danno morale, nell’ambito del danno non patrimoniale, applicando correttamente - al di là delle singole espressioni utilizzate - il sistema bipolare introdotto nel sistema ordinamentale in materia risacitoria, quindi, fondando la liquidazione dei danni di cui erano risultati provati l’esistenza e il collegamento causale con l’illegittima, condotta datoriale). (Rigetta, App. Genova, 25 gennaio 2005). Demansionamento e risarcimento del danno CASSAZIONE Sez. lav. 12 maggio 2009, n. 10864 (da Dir. & Prat. Lav. n. 7/10, pag. 405). Risarcimento del danno Patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) - Condotta illecita del datore di lavoro (dimensionamento) - Danno non patrimoniale - Configurabilità - Grave violazione dei diritti della persona del lavoratore - Fondamento - Risarcibilità Discrimine tra meri pregiudizi e danni - Accertamento del giudice di merito - Necessità - Censurabilità in sede di legittimità - Esclusione - Limiti - Fattispecie - Lavoro subordinato Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Mansioni Svolte effettivamente - Demansionamento - Danno non patrimoniale - Configurabilità - Grave violazione dei diritti della persona del lavoratore - Fondamento - Risarcibilità Discrimine tra meri pregiudizi e danni - Accertamento del giudice di merito - Necessità - Censurabilità in sede di legittimità - Esclusione - Limiti - Fattispecie. Nella disciplina del rapporto di lavoro, ove numerose disposizioni assicurano una tutela rafforzata alla persona del lavoratore con il riconoscimento di diritti oggetto di tutela costituzionale (artt. 32 e 37 Cost.), il danno non patrimoniale è configurabile ogni qualvolta la condotta illecita del datore di lavoro abbia violato, in modo grave, i diritti della persona del lavoratore, concretizzando un “vulnus” ad interessi oggetto di copertura costituzionale; questi ultimi non essendo regolati “ex ante” da norma di legge, per essere suscettibili di tutela risar- ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Tfr Prescrizione CASSAZIONE Sez. lav. 23 aprile 2009, n. 9695 (da Dir. & 34 luglio/agosto 2010 sazione del rpporto di lavoro e a quel momento può essere azionato, non essendo di ostacolo a tal fine. In sussistenza, di una controversia tra le parti in ordine all’ammontare delle retribuzioni spettanti al lavoratore (la cui pendenza può, semmai, determinare soltanto la sospensione del giudizio diretto al conseguimento del Tfr). Ne consegue che il termine iniziale di decorso della prescrizione del diritto al Tfr va individuato nel momento in cui il rapporto di lavoro subordinato è cessato, e non già in quello in cui sia stato accertato giudizialmente l’effettivo ammontare delle retribuzioni spettanti. (Cassa e decide nel merito, App. Napoli, 9 luglio 2005). Prat. Lav. n. 6/2010, pag. 347). Lavoro subordinato Indennità - Di fine rapporto di lavoro - In genere - Momento di insorgenza e di azionabilità del diritto al Tfr - Cessazione del rapporto di lavoro - Controversia pendente sull’ammontarae delle retribuzioni - Irrilevanza - Conseguenze - Decorrenza della prescrizione del diritto - Riferimento al momento in cui il rapporto di lavoro è cessato - Necessità - Momento in cui sia stato accertato giudizialmente l’effettivo ammontare delle retribuzioni spettanti - Rilevanza - Esclusione. Il diritto al trattamento di fine rapporto (Tfr) sorge con la ces- 35 SINDACALE / WELFARE Giurisprudenza Sindacale / Welfare luglio/agosto 2010 Amministrazione del personale Sindacale / Welfare TABELLE DELLE RETRIBUZIONI Dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi Lavoratori qualificati Paga base (1/3/2010) Livello Quadro I II III IV V VI VII Contingenza (1/1/95) Euro 1565,04+250,76* 1409,79 1219,46 1042,31 901,46 814,43 731,19 626,00+5,16 Euro 540,37 537,52 532,54 527,90 524,22 521,94 519,76 517,51 Scatti di anzianità (1/1/90) Euro 25,46 24,84 22,83 21,95 20,66 20,30 19,73 19,47 * Dal 1° luglio 2008 l’indennità di funzione per i quadri è incrementata di 70 euro. L’importo passa, quindi, da 180,76 euro a 250,76 euro. APPRENDISTI Il trattamento economico per gli apprendisti è di 2 livelli inferiori a quello dei corrispondenti lavoratori qualificati per la prima metà del periodo di apprendistato. E di 1 livello inferiore per la seconda metà del periodo. Terzo elemento o assegno supplementare Provincia Importo Bergamo Brescia Como Cremona Lecco Lodi Mantova Milano Pavia Sondrio Varese Euro 10,33 8,78 7,75 2,07 7,75 11,36 2,07 11,36 2,07 2,07 7,75 Dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi Dirigente in forza al 30 giugno 1997 Lire Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004 Incremento retributivo dall’1.7.1997 Incremento retributivo dall’1.1.1998 Aumento retributivo dall’1.1.2000 Aumento retributivo dall’1.7.2000 Aumento retributivo dall’1.1.2002 Aumento retributivo dall’1.7.2004 Aumento retributivo dal 1/1/2005 Aumento retributivo dal 1/1/2006 Totale 5.808.810 325.000 225.000 200.000 400.000 520.000 36 Euro 3.000,00+ 167,85+ 116,20+ 103,29+ 206,58+ 268,56+ 210,00+ 125,00+ 120,00= 4.317,48 luglio/agosto 2010 Dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 1997 Minimo contrattuale dall’1.1.2008 Aumento retributivo dall’1.1.2002 Aumento retributivo dall’1.7.2004 Aumento retributivo dall’1.1.2005 Aumento retributivo dall’1.1.2006 Aumento retributivo dall’1.1.2008 Totale * raggiunto attraverso l’assorbimento: • incremento retributivo del 1.1.1998 pari ad euro • aumento retributivo del 1.7.2000 pari ad euro 3.500* 194,63 210,00 125,00 120,00 200,00 4.349.43 116,20 206,58 • aumento retributivo del 1.1.2000 pari ad euro • aumento retributivo del 1.1.2002 pari ad euro 103,29 73,93 • aumento retributivo del 1.1.2000 pari ad euro • aumento retributivo del 1.1.2002 pari ad euro 3.500* 78,43 210,00 125,00 120,00 200,00 4.233,43 103,29 190,13 • aumento retributivo del 1.7.2000 pari ad euro • aumento retributivo del 1.7.2004 pari ad euro 3.500* 185,14 125,00 120,00 200,00 4.130,14 206,58 24,86 • aumento retributivo del 1.1.2002 pari ad euro • aumento retributivo del 1.7.2004 pari ad euro 3.500* 103,56 120,00 200,00 3.923,56 268,56 21,44 Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 1998 Minimo contrattuale dall’1.1.2008 Aumento retributivo dall’1.1.2002 Aumento retributivo dall’1.7.2004 Aumento retributivo dall’1.1.2005 Aumento retributivo dall’1.1.2006 Aumento retributivo dall’1.1.2008 Totale * raggiunto attraverso l’assorbimento: • aumento retributivo del 1.7.2000 pari ad euro 206,58 Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2000 Minimo contrattuale dall’1.1.2008 Aumento retributivo dall’1.7.2004 Aumento retributivo dall’1.1.2005 Aumento retributivo dall’1.1.2006 Aumento retributivo dall’1.1.2008 Totale * raggiunto attraverso l’assorbimento: • aumento retributivo del 1.1.2002 pari ad euro 268,56 Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 2000 Minimo contrattuale dall’1.1.2008 Aumento retributivo dall’1.1.2005 Aumento retributivo dall’1.1.2006 Aumento retributivo dall’1.1.2008 Totale * raggiunto attraverso l’assorbimento: • aumento retributivo del 1.7.2004 pari ad euro 210,00 Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2002 Minimo contrattuale dall’1.1.2008 Aumento retributivo dall’1.1.2008 Totale * raggiunto attraverso l’assorbimento: • aumento retributivo del 1.7.2004 pari ad euro • aumento retributivo del 1.1.2006 pari ad euro 3.500* 155,00 3.655,00 210,00 120, 00 • aumento retributivo del 1.7.2004 pari ad euro • aumento retributivo del 1.1.2008 pari ad euro 125.00 45,00 Dirigente assunto o nominato dal 28 maggio 2004 Minimo contrattuale dall’1.1.2008 Totale * raggiunto attraverso l’assorbimento: • aumento retributivo del 1.7.2004 pari ad euro • aumento retributivo del 1.1.2008 pari ad euro 3.500* 3.500,00 125,00 200,00 • aumento retributivo del 1.1.2006 pari ad euro • aumento retributivo del 1.1.2009 pari ad euro 120,00 55,00 Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2005 Minimo contrattuale dall’1.1.2008 Totale * raggiunto attraverso l’assorbimento: • aumento retributivo del 1.1.2006 pari ad euro • aumento retributivo del 1.1.2009 pari ad euro 3.500* 3.500,00 120,00 150,00 • aumento retributivo del 1.1.2008 pari ad euro • aumento retributivo del 1.1.2010 pari ad euro 200,00 30,00 Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2006 Minimo contrattuale (fino al 31/12/2007) Minimo contrattuale (dal 1° gennaio 2008) Totale * raggiunto attraverso l’assorbimento degli aumenti retributivi previsti dall’articolo 2, comma 1, del rinnovo Ccnl del 23/1/2008 • aumento del 1.1.2008 pari ad euro 200,00 • aumento del 1.1.2009 pari ad euro 150,00 3.000 3.500* 3.500,00 • aumento del 1.1.2010 pari ad euro 150,00 Dirigente assunto o nominato dal 24 gennaio 2008 Minimo contrattuale dal 1° gennaio 2008 Totale 3.500* 3.500,00 a1) Gli scatti di anzianità sono abrogati dal 1° luglio 2004. Per i dirigenti in forza al 30 giugno 2004 gli importi già maturati saranno aumentati nel biennio 1-7-2004/30 giugno 2006 di un importo di euro 258,22 mensili (pari a due scatti), non assorbibile da alcuna voce retributiva, di cui da corrispondersi € 129,11 alla maturazione del nuovo scatto e € 129,11 sei mesi dopo. Ai dirigenti che nel periodo 1/7/2004-30/6/2006 maturano l’11° ed ultimo scatto, sarà corrisposto solo l’importo di 129,11 €. 37 SINDACALE / WELFARE Amministrazione del personale Sindacale / Welfare luglio/agosto 2010 Amministrazione del personale Sindacale / Welfare Operatori di vendita dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi Categoria Paga base (1/3/2010) Contingenza (1/1/95) Scatti di anzianità (1/10/86) I II Euro 850,95 712,81 Euro 530,04 526,11 Euro 15,49 14,46 PREMIO AZIENDALE (AZIENDE CHE OCCUPANO OLTRE 7 OPERATORI DI VENDITA) Euro 10,52 9,54 Categoria I Categoria II Dipendenti da caffè, bar, pasticcerie, laboratori di pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie con cucina, osterie ed esercizi similari - Lavoratori qualificati Categoria lusso, I e II Livello Paga base (1/1/2010) Euro Contingenza Euro Terzo elemento Euro Totale Euro Q.A 1.392,40 542,70 5,18 1.935,10 Q.B I II III IV V VI S VI VII 1.253,93 1.132,47 994,01 910,57 832,75 750,91 703,68 686,45 612,57 537,59 536,71 531,59 528,26 524,94 522,37 520,64 520,51 518,45 5,18 4,18 7,43 3,36 3,72 3,63 * 5,97 5,97 6,87 1.791,52 1.669,18 1.525,60 1.438,83 1.357,69 1.273,28 1.224,32 1.206,96 1.131,02 Dipendenti da caffè, bar, pasticcerie, laboratori di pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie con cucina, osterie ed esercizi similari - Lavoratori qualificati Categoria III e IV Livello Euro Paga base (1/1/2010) Euro Contingenza Euro Terzo elemento Euro Totale Q.A 1.386,72 542,19 5,18 1.928,91 Q.B I II III IV V VI S VI VII 1.248,77 1.127,31 989,62 906,70 829,39 747,81 700,84 683,61 609,99 537,12 536,24 531,20 527,91 524,64 522,09 520,38 520,25 518,22 5,18 4,18 7,43 3,36 3,72 3,63 * 5,97 5,97 6,87 1.785,89 1.663,55 1.520,82 1.434,61 1.354,03 1.269,90 1.221,22 1.203,86 1.128,21 * Il terzo elemento del 5° livello è di Euro 5,41 solo per: cassiere, tablottista o marchiere, telescriventista, magazziniere comune, centralinista, allestitore catering, operatore macchine perforatrici o verificatrici, guardia giurata, autista mezzi leggeri. N.B. La retribuzione dei lavoratori minorenni è determinata con riferimento alla normale retribuzione (paga base e contingenza) dei lavoratori maggiorenni qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni: dal 1° luglio 2003 94% - dal 1° gennaio 2004 96% - dal 1° gennaio 2005 98% - dal 1° gennaio 2006 100% (1) La retribuzione degli apprendisti è determinata con riferimento alla normale retribuzione dei lavoratori qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni: I anno 80% - II anno 85% - III anno 90% - IV anno 95% (2) Oltre alla paga base e contingenza, la retribuzione va maggiorata delle quote aggiuntive provinciali. 38 luglio/agosto 2010 Dettaglio contributi previdenziali e assistenziali (terziario e pubblici esercizi) - 1° gennaio 2007 OPERAI IMPIEGATI DIRIGENTI OPERATORI DI VENDITA PUBBLICI ESERCIZI E LABORATORI PASTICCERIA 23,81 9,19 1,61 1,68 0,20 0,60 0,30 0,30 0,24 2,44 1,20 0,10 23,81 9,19 1,61 1,68 0,20 – – 0,30 0,24 – – – 23,81 9,19 1,61 1,68 0,20 0,60 0,30 0,30 0,24 – 1,20 0,10 23,81 9,19 1,61 1,68 0,20 0,60 0,30 0,30 0,24 3,21 (6) 1,20 0,10 datore di lavoro { lavoratore (1) Fondo pensioni Assicurazione contro la disoccupazione (2) Cassa unica assegni familiari (3) Fondo garanzia T.F.R. Cassa integrazione guadagni straordinaria (4) datore di lavoro { lavoratore Contributo di mobilità (4) Indennità economiche di maternità (5) Indennità economiche di malattia Contributo ASCOM (compreso apprendisti e contratto di formazione) Contributo COVELCO (compreso apprendisti e contratto di formazione) (1) Per le quote retributive eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (pari per il 2010 a € 42.364,00 annuali; € 3.530,00 mensili) l’importo va aumentato dell’1% qualora l’aliquota contributiva complessiva a carico del lavoratore sia inferiore al 10% (L. 14/11/1992, n. 438, art. 3 ter). (2) Per i commercianti iscritti negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397, in base all’art. 120 della legge 23/12/2000, n. 388, la contribuzione contro la disoccupazione è ridotta all’1,48%. (3) Per i commercianti iscritti negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397, l’aliquota CUAF, fissata nella misura dello 0,43%, in base all’art. 120 della legge 23/12/2000, n. 388, non è più dovuta. (4) Da applicarsi alle aziende commerciali con più di 50 dipendenti (c.s.c. 7.01.XX e 7.02.XX). (5) Per i commercianti iscritti negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397, la contribuzione per l’indennità economica di maternità non è più dovuta. (6) Compreso il supplemento dello 0,77% di cui al DM 1/2/1957 adottato in forza del Dlgs C.P.S. 31/10/1947 n. 1304. Per le aziende alberghiere il contributo aggiuntivo è dovuto solo per il personale adibito a mansioni tipiche degli addetti ai pubblici esercizi (circ. INPS n. 2084 R.C.V./71 del 21/3/1985). N.B. Da gennaio 2006 è prevista una riduzione contributiva di un punto percentuale che opera principalmente sull’aliquota contributiva per gli assegni familiari, e, nel caso di insufficienza, sui contributi di maternità, disoccupazione, Cigs e malattia. TABELLE CONTRIBUTI Minimali Inps (1/1/2010) Tempo pieno Inail (1/1/2010) Tempo pieno Tempo parziale Tempo parziale Impiegati / operai € 1:943,79 giorn. € 1.138,54 mensili € 16,57 orari Impiegati / operai € 1 .943,79 giorn. € 1.138,54 mensili € 6,57 orari Dirigenti € 2.121,50 giorn. € 3.149,90 mensili € 18,17 orari Dirigenti (1) € 1 .788,83 giorn. € 2.220,73 mensili € 11,10 orari (1) Retribuzione convenzionale dal 1° luglio 2009 Cassa integrazione Guadagni Straordinaria - Indennità di mobilità - Indennità di disoccupazione ordinaria Retribuzione di riferimento (1/1/2010) Fino a € 1931,86 mensili (compreso ratei mensilità aggiuntive) Oltre € 1931,86 mensili (compreso ratei mensilità aggiuntive) Limite massimo (1/1/2010) Riduzione contributiva € 892,96 mensili 5,84% € 1073,25 mensili 5,84% La riduzione contributiva, da applicarsi solo alle somme da corrispondersi a titolo di integrazione salariale, è prevista, con la stessa misura delle aliquote in vigore per gli apprendisti, dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. Sull’indennità di mobilità la riduzione contributiva si applica sino al dodicesimo mese; dal tredicesimo mese in avanti, per chi ne ha diritto, non vi è più alcuna riduzione. La misura dell’indennità di mobilità è pari al 100% dell’importo stabilito per la Cassa integrazione guadagni straordinaria per i primi dodici mesi, dal tredicesimo mese in avanti, per chi ne ha diritto, l’indennità è ridotta all’80% della misura iniziale. 39 SINDACALE / WELFARE Amministrazione del personale Sindacale / Welfare luglio/agosto 2010 Amministrazione del personale Sindacale / Welfare Aziende commerciali fino a 50 dipendenti (1° gennaio 2007) COMMERCIO Operai Impiegati Dirigenti Operatori di vendita Contr. aggiuntivo (2) Apprendisti (4) ASCOM (escluso dirigenti) COVELCO (escluso dirigenti) retribuzione totale retribuzione totale retribuzione totale retribuzione totale oltre € 3.530,00 retribuzione totale retribuzione totale COMMERCIO CON ALIQUOTA CUAF RIDOTTA (1) Totale di cui Totale di cui (3) contributo dipendente (3) contributo dipendente 38,17% 38,17% 35,73% 35,73% 1% 15,84% 1,20% 0,10% 9,19% 9,19% 9,19% 9,19% 1% 5,84% – 0,10% 36,12% 36,12% 33,68% 33,68% 1% 15,84% 1,20% 0,10% 9,19% 9,19% 9,19% 9,19% 1% 5,84% – 0,10% N.B. La tabella si applica anche alle aziende commerciali con più di 50 dipendenti il cui codice contributivo sia diverso da 7.01.XX o 7.02.XX. (1) Hanno diritto alla riduzione del contributo Cuaf le aziende commerciali individuali e quelle costituite in forma di Società di persone (S.n.c., S.d.f.) e Società a responsabilità limitata quando il titolare o la maggioranza dei soci siano iscritti negli elenchi di cui al punto 1), 1° comma art. 20 D.L. 30/1974. L’aliquota ridotta si applica anche alle S.a.s. quando la maggioranza dei soci accomodatori sia iscritta negli elenchi. (2) Il contributo aggiuntivo è stabilito a favore del fondo pensioni senza massimale. La misura annua, relativa al 2010, è di € 42.364,00. (3) Da aggiungere il contributo supplementare di malattia (0,77%) per le aziende del comparto dei pubblici esercizi. (4) L’aliquota è ridotta per i datori di lavoro che occupano meno di 10 dipendenti in ragione all’anno di vigenza del contratto; all’1,5% per i periodi contributivi maturati nel primo anno del contratto e al 3% per i periodi contributivi maturati nel secondo anno del contratto. Tali aliquote assorbono gli importi relativi alle marche settimanali previsti in precedenza. Aziende commerciali che occupano più di 50 dipendenti (1° gennaio 2007) COMMERCIO COMMERCIO CON ALIQUOTA CUAF RIDOTTA (1) Totale (3) contributo di cui dipendente Totale (3) contributo di cui dipendente 9,49% Operai retribuzione totale 39,37% 9,49% 37,32% Impiegati retribuzione totale 39,37% 9,49% 37,32% 9,49% Dirigenti retribuzione totale 36,03% 9,19% 33,98% 9,19% Operatori di vendita retribuzione totale 36,93% 9,49% 34,88% 9,49% Contr. aggiuntivo (2) oltre € 3.530,00 1% 1% 1% 1% 15,84% 5,84% 15,84% 5,84% Apprendisti (4) ASCOM (esclusi dirigenti) retribuzione totale 1,20% – 1,20% – COVELCO (esclusi dirigenti) retribuzione totale 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% N.B. Sono da considerare commerciali le imprese contraddistinte dai codici statistico-contributivi 7.01.XX e 7.02.XX. I dirigenti, gli apprendisti, i lavoratori a domicilio e, limitatamente alla quota dello 0,60%, i lavoratori per i quali il datore di lavoro corrisponde la contribuzione ridotta come per gli apprendisti, sono esclusi dal versamento del contributo per la Cigs (pari allo 0,90%, L. 407/1990, art. 9, di cui lo 0,30% a carico del dipendente). Il contributo per l’indennità di mobilità (art. 16, L. 223/1991) è dovuto per tutti i dipendenti eccetto gli apprendisti ed i lavoratori per i quali il datore di lavoro corrisponde la contribuzione come per gli apprendisti. (1) Hanno diritto alla riduzione del contributo Cuaf le aziende commerciali individuali e quelle costituite in forma di Società di persone (S.n.c., S.d.f.) e Società a responsabilità limitata quando il titolare o la maggioranza dei soci siano iscritti negli elenchi di cui al punto 1), 1° comma art. 20 D.L. 30/1974. L’aliquota ridotta si applica anche alle S.a.s. quando la maggioranza dei soci accomandatari sia iscritta negli elenchi. (2) Il contributo aggiuntivo è stabilito a favore del fondo pensioni senza massimale. La misura annua, relativa al 2010, è di € 42.364,00. (3) Da aggiungere il contributo supplementare di malattia (0,77%) per le aziende del comparto dei pubblici esercizi. (4) L’aliquota è ridotta per i datori di lavoro che occupano meno di 10 dipendenti in ragione all’anno di vigenza del contratto; all’1,5% per i periodi contributivi maturati nel primo anno del contratto e al 3% per i periodi contributivi maturati nel secondo anno del contratto. Tali aliquote assorbono gli importi relativi alle marche settimanali previsti in precedenza. 40 luglio/agosto 2010 Dirigenti - Previdenza e assistenza integrative DENOMINAZIONE CONTRIBUTO PERCENTUALI Ditta Dirigenti RETRIBUZIONE CONVENZIONALE DECORRENZA IMPORTI Totale Azienda Dirig. Totale FONDO PREVID. M. NEGRI Ord. 10,14% Agg. 1,48% 1% 12,62% 59.224,54 annui 1.1.2003 a. t. m. 6.881,89 1.720,47 573,49 592,25 148,06 49,35 7.474,14 1.868,53 622,84 FONDO PREVID. M. NEGRI Ord. 10,14% Agg. 1,50% 1% 12,64% 59.224,54 annui 1.1.2004 a. t. m. 6.893,74 1.723,43 574,48 592,25 148,06 49,35 7.485,99 1.871,49 623,83 FONDO PREVID. M. NEGRI Ord. 10,14% Agg. 1,52% 1% 12,66% 59.224,54 annui 1.1.2005 a. t. m. 6.905,58 1.726,40 575,47 592,25 148,06 49,35 7.497,83 1.874,46 624,82 FONDO PREVID. M. NEGRI Ord. 10,14% Agg. 1,54% 1% 12,68% 59.224,54 annui 1.1.2006 a. t. m. 6.917,43 1.729,36 576,45 592,25 148,06 49,35 7.509,68 1.877,42 625,80 FONDO PREVID. M. NEGRI Ord. 10,60% Agg. 1,74% 1% 13,34% 59.224,54 annui 1.1.2007 a. t. m. 7.308,31 1.827,07 609,02 592,25 148,06 49,35 7.900,56 1.975,13 658,37 FONDO PREVID. M. NEGRI Ord. 11,15% Agg. 1,76% 1% 13,91% 59.224,54 annui 1.1.2008 a. t. m. 7.645,89 1.911,47 637,15 592,25 148,06 49,35 8.238,14 2.059,53 686,50 FONDO PREVID. M. NEGRI Ord. 11,35% Agg. 1,78% 1% 14,13% 59.224,54 annui 1.1.2009 a. t. m. 7.965,60 1.944,04 648,01 592,25 148,06 49,35 8.368,43 2.092,10 697,36 FONDO PREVID. M. NEGRI Ord. 11,65% Agg. 1,80% 1% 14,45% 59.224,54 annui 1.1.2010 a. t. m. 7.965,60 1.991,42 663,80 592,25 148,06 49,35 8.557,85 2.139,46 713,15 FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina) Ord. 2,84% Agg. 1,54% 1% 5,38% 59.224,54 annui 1.1.2006 a. t. m. 2.594,03 648,51 216,17 592,25 148,06 49,35 3.186,28 796,57 265,52 FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina) Ord. 3,00% Agg. 1,74% 1% 5,74% 59.224,54 annui 1.1.2007 a. t. m. 2.807,24 701,81 233,94 592,25 148,06 49,35 3.399,49 849,87 283,29 FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina) Ord. 3,30% Agg. 1,76% 1% 6,06% 59.224,54 annui 1.1.2008 a. t. m. 2.996,76 749,19 249,73 592,25 148,06 49,35 3.589,01 897,25 299,08 FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina) Ord. 3,60% Agg. 1,78% 1% 6,38% 59.224,54 annui 1.1.2009 a. t. m. 3.186,28 796,57 265,52 592,25 148,06 49,35 3.778,53 944,63 314,87 FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina) Ord. 3,90% Agg. 1,80% 1% 6,70% 59.224,54 annui 1.1.2010 a. t. m. 3.375,79 843,94 281,31 592,25 148,06 49,35 3.968,04 992,01 330,67 FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO 5,70% 1,95% 7,65% 44.194,25 annui 1.1.1996 a. t. m. 2.519,07 629,77 209,92 861,79 215,45 71,82 3.380,86 845,22 281,74 FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO 5,70% 1,87% 7,57% 45.940,00 annui 1.1.2004 a. t. m. 2.618,58 654,65 218,22 859,08 214,77 71,59 3.477,66 869,42 289,81 FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO Ord. 5,50% Agg. 1,10% 1,87% 8,47% 45.940,00 annui a. t. m. 3.032,04 758,01 252,67 859,08 214,77 71,59 3.891,12 972,78 324,26 ASS. ANTONIO PASTORE 10% 10% 20% 38.734,27 annui-azienda 13.944,34 annui-dirig 1.7.2000 a. t. m. 3.873,43 968,36 322,79 1.394,43 348,61 116,20 5.267,86 1.316,97 438,99 ASS. ANTONIO PASTORE 10% 10% 20% 48.030,50 annui-azienda 4.648,10 annui-dirig 1.7.2004 a. t. m. 4.803,05 1.200,76 400,25 464,81 116,20 38,73 5.267,86 1.316,97 438,98 – – – 1.7.1992 a. t. m. 129,11 32,28 10,76 129,11 32,28 10,76 258,22 64,56 21,52 FORMAZIONE – 1.1.2007 Versamento trimestrale contributi: Fondo previdenza Mario Negri (scadenza 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio mod. FN001) - Via Palestro, 32 - 00185 Roma - Tel. 06/448731 - Fax 06/4441484; Fondo assistenza sanitaria Mario Besusso (scadenza: v. Fondo Negri; mod. C/O) - via E. Duse, 14/16 - 00197 Roma - Tel. 06/8091021 r.a. -- Fax 06/80910237; Associazione Antonio Pastore (scadenza: v. Fondo Negri; mod. AP 400A/97) - via Stoppani, 6 - 20129 Milano - Tel. 02/29530446 - 29530447 - Fax 02/29530448. Il contributo per la formazione, pari a € 129,11 annui a carico dell’azienda e a € 129,11 annui a carico del dirigente, va versato presso il Fondo di previdenza Mario Negri (scadenza 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio) con mod. FN001. 41 SINDACALE / WELFARE Amministrazione del personale Sindacale / Welfare luglio/agosto 2010 Amministrazione del personale Sindacale / Welfare Quadri - Assistenza sanitaria integrativa - Formazione DENOMINAZIONE CONTRIBUTO Qu.A.S. Quadrifor DECORRENZA Azienda (A*) IMPORTI Quadro (B) Totale (A+B) 1.1.1989 247,90 – 247,90 1.1.1995 247,90 36,15 284,05 1.1.2005 302,00 42,00 344,00 1.1.2009 340 50 390 1.1.1995 25,82 15,49 41,31 1.1.2004 45,00 20,00 65,00 1.1.2005 50,00 25,00 75,00 Versamento annuale contributi: Qu.A.S. Cassa assistenza sanitaria quadri (scadenza 31 gennaio) Centro operativo - Lungo Tevere Raffaello Sanzio n. 15 - 00153 Roma - Tel. 06/58521920/30 - Fax 06/58521970/1/2 - sito internet: www.quas.it - Codice IBAN IT43W0832703399 000000018000 presso Banca di Credito Cooperativo di Roma, Agenzia n. 3. *Per il Quadro assicurato per la prima volta presso il Qu.A.S. deve essere corrisposta dalle aziende, oltre al contributo annuale, la quota costitutiva di € 302,00. Quadrifor - Istituto per lo sviluppo della formazione dei quadri del terziario - Via Cristoforo Colombo, 137 - 00147 Roma - Tel. 06/5744304 - 305 - Fax 06/5744314 - Codice IBAN IT33B05696 03202000004106X13 presso Banca Popolare di Sondrio di Roma, Agenzia n. 2. Impiegati - Operai - Assistenza sanitaria integrativa DENOMINAZIONE CONTRIBUTO EST DECORRENZA IMPORTI 1.10.2006 Iscrizione Contributo mensile 30,00 10,00 Versamento contributi: EST - Ente di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti delle aziende del commercio, del turismo e dei servizi - Via Pisanelli, 40 - 40A 00196 Roma - Tel. 06/369937 - fax 06/36007110 - sito internet: www.fondoest.it - c.c. n. 58300 - Abi 05584 - Cab 03200 - Cin A, presso Banca Popolare di Milano. Quadri - Impiegati - Operai - Fon.Te Contributo 1 Quota Tfr Lavoratore 2 Datore di lavoro 3 Lavoratori occupati dopo il 28.4.1993 100% 0,55% 1,55% Apprendisti 100% 0,55% 1,05% Lavoratori già occupati al 28.4.1993 50% 5 0,55% 1,55% (1) (2) (3) (4) (5) In percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del Tfr. Misura minima per aver diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore. Il datore di lavoro può fissare liberamente una misura maggiore. Istruzioni al sito www.fondofonte.it Il lavoratore può scegliere liberamente una misura maggiore. 42 Decorrenza e periodicità I contributi sono versati con periodicità trimestrale 4 luglio/agosto 2010 Ebiter Milano - Ente Bilaterale per lo sviluppo del settore Terziario della Provincia di Milano Versamenti trimestrali dell’importo complessivo (0,10% a carico azienda + 0,05% a carico lavoratore calcolati su paga base e contingenza) per 14 mensilità - a mezzo bonifico bancario sul c/c n. 000005253175 intestato a EBITER MILANO (Ente bilaterale per lo sviluppo dell’occupazione, della professionalità e della tutela sociale nel settore del Terziario) - Intesa-San Paolo Spa - Agenzia 52 - ABI 03069 - CAB 01798 - CIN M Codice IBAN IT85M 0306901798000005253175 oppure sul c/c 000020170380 intestato a Ebiter Milano - Unicredit Banca - ag. Milano Meda - ABI 02008 - CAB 01760 Cin E Codice IBAN IT24 E0200801760000020170380 oppure tramite modello F24, codice EBCM. Livelli Contributo complessivo mensile in euro da marzo 2010 Quadri 1 2 3 4 5 6 7 Livelli 3,16 2,92 2,63 2,36 2,14 2,00 1,88 1,72 Apprendisti 1a metà (1) 2 3 4 5 6 2,14 2,00 1,88 1,72 1,72 Contributo complessivo mensile in euro da marzo 2010 Apprendisti 2a metà (1) 2 3 4 5 6 2,36 2,14 2,00 1,88 1,88 Operatori di vendita 1a categoria 2a categoria 2,07 1,86 (1) Assunti fino al luglio 2004. Dal 2 luglio 2004 vale la tabella relativa ai livelli contrattuali ordinari. Si rammenta che qualora l’azienda non versi la contribuzione all’Ente bilaterale, oltre a non poter usufruire dei servizi prestati, è tenuta a corrispondere ai lavoratori un elemento distinto dalla retribuzione pari allo 0,10% di paga base e contingenza per 14 mensilità assoggettato alla normale imposizione previdenziale e fiscale. Agenti e rappresentanti di case mandanti commerciali - Fondo Indennità Risoluzione Rapporto Classi di importo annuo delle provvigioni computabili Tabella Periodi A dal 1°/1/1959 al 31/12/1968 B dal 1°/1/1969 al 31/12/1976 C dal 1°/1/1977 al 31/12/1980 D dal 1°/1/1981 al 31/12/1988 Agenti e rappresentanti senza esclusiva E dal 1°/1/1989 F dal 1°/1/2002 sino a L. da 2.000.001 a oltre sino a L. da 2.500.001 a oltre sino a L. da 4.500.001 a oltre sino a L. da 6.000.001 a oltre sino a L. da 12.000.001 a oltre sino a € da 6.200,01 a oltre Indennità base più indennità integrativa % Agenti e rappresentanti in esclusiva 2.000.000 3.000.000 3.000.000 2.500.000 4.000.000 4.000.000 4.500.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 9.000.000 9.000.000 12.000.000 18.000.000 18.000.000 6.200,00 9.300,00 9.300,00 43 sino a L. da 2.500.001 a oltre sino a L. da 3.000.001 a oltre sino a L. da 6.000.001 a oltre sino a L. da 12.000.001 a oltre sino a L. da 24.000.001 a oltre sino a € da 12.400,01 a oltre 2.500.000 3.500.000 3.500.000 3.000.000 4.500.000 4.500.000 6.000.000 8.000.000 8.000.000 12.000.000 18.000.000 18.000.000 24.000.000 36.000.000 36.000.000 12.400,00 18.600,00 18.600,00 4% 2% 1% 4% 2% 1% 4% 2% 1% 4% 2% 1% 4% 2% 1% 4% 2% 1% SINDACALE / WELFARE Amministrazione del personale Sindacale / Welfare luglio/agosto 2010 Amministrazione del personale Sindacale / Welfare Contributi previdenziali Enasarco AGENTI E RAPPRESENTANTI MONOMANDATARI AGENTI E RAPPRESENTANTI PLURIMANDATARI Aliquota contributiva Massimale annuo Minimale annuo Massimale annuo Minimale annuo delle provvigioni dei contributi delle provvigioni dei contributi 9.000.000 60.000 7.500.000 36.000 3% + 3% 12.000.000 240.000 7.500.000 120.000 4% + 4% 24.000.000 240.000 10.000.000 120.000 5% + 5% 30.000.000 240.000 16.000.000 120.000 5% + 5% 34.000.000 240.000 20.000.000 120.000 5% + 5% Dal 1°/7/1998 42.000.000 480.000 24.000.000 240.000 5,75%+5,75% 4° Trimestre 2001 € 21.691,00 € 247,90 € 12.395,00 € 123,95 5,75%+5,75% Dal 1°/1/1973 L. 2/2/1973, n. 12 art. 6 (G.U. 23/2/1973, n. 50) Dal 1°/10/1978 D.P.R. 24/6/1978, n. 460 (G.U. 19/8/1978, n. 231) Dal 1°/7/1983 D.P.R. 31/3/1983, n. 277 (G.U. 9/6/1983, n. 157) Dal 1°/1/1988 D.P.R. 11/12/1987 (G.U. 1/4/1988, n. 77) Dal 1°/1/1989 D.P.R. 11/12/1987 (G.U. 1/4/1988, n. 77) (preponente + agente) Dal 1°/1/2004* € 24.548,00 € 248,00 € 14.027,00 € 124,00 6,25%+6,25% Dal 1°/1/2005 € 24.548,00 € 700,00 € 14.027,00 € 350,00 6,50%+6,50% Dal 1°/1/2006 € 25.481,00 € 727,00 € 14.561,00 € 364,00 6,75%+6,75% Dal 1°/1/2008 € 26.603,00 € 759,00 € 15.202,00 € 381,00 6,75%+6,75% Dal 1°/1/2010 € 27.667,00 € 789,00 € 15.810,00 € 396,00 6,75%+6,75% Nel caso di agenti o rappresentanti che esercitano la propria attività in forma di società per azioni o società a responsabilità limitata, il preponente verserà un contributo pari al 2% per importi provvigionali annui fino a euro 13.000.000,00. Un contributo pari all’1% per importi compresi tra euro 13.000.000,01 e 20.000.000,00. Un contributo pari allo 0,5% per importi tra euro 20.000.000,01 e 26.000.000,00. Un contributo pari allo 0,1% per importi da euro 26.000.000,01 in poi. I termini di versamento sono gli stessi validi per i versamenti al Fondo Previdenza e cioè: 1° trimestre 20 maggio, 2° trimestre 20 agosto, 3° trimestre 20 novembre, 4° trimestre 20 febbraio dell’anno successivo. Si rammenta che dal 2005 è entrato in funzione il nuovo sistema per il versamento on-line dei contributi. TABELLE FISCALI - Scaglioni di reddito ed aliquote percentuali d’imposta (1/1/2007) LIMITE SCAGLIONE ANNUO Fino a euro 15.000,00 Oltre euro 15.000,00 fino a euro 28.000,00 Oltre euro 28.000,00 fino a euro 55.000,00 Oltre euro 55.000,00 fino a euro 75.000,00 Oltre euro 75.000,00 Limite scaglione mensile Fino a euro 1.250,00 Oltre euro 1.250,00 fino a euro 2.333,33 Oltre euro 2.333,33 fino a euro 4.583,33 Oltre euro 4.583,33 fino a euro 6.250,00 Oltre euro 6.250,00 SCAGLIONE ANNUO ALIQUOTA IMPOSTA SULLO SCAGLIONE IMPOSTA TOTALE ADD. PROVINCIALE E COMUNALE (1) 15.000,00 13.000,00 27.000,00 20.000,00 – 23% 27% 38% 41% 43% 3.450,00 3.510,00 10.260,00 8.200,00 – 3.450,00 6.960,00 17.220,00 25.420,00 – – – – – 1.250,007 1.083,33 2.250,00 1.666,67 – 23% 27% 38% 41% 43% 287,50 292,50 855,00 683,33 – 287,50 580,00 1.435,00 2.118,33 – – – – – – (1) L’addizionale comunale e provinciale viene calcolata solo in sede di conguaglio di fine anno o in corso d’anno in caso di risoluzione del rapporto di lavoro. 44 luglio/agosto 2010 TABELLE FISCALI - Scaglioni di reddito ADDIZIONALE IRPEF REGIONE LOMBARDIA (1) - Scaglioni di reddito Fino a euro 15.493,71 Da euro 15.493,71 fino a euro 30.987,41 Oltre euro 30.987,41 0,9 1,3 1,4 (1) Legge regionale 28.12.2007, n. 35 Detrazioni per familiari a carico A) Lavoro dipendente e assimilato reddito complessivo fino a 8.000 € 1.840 € con le seguenti particolarità: a) la detrazione effettivamente spettante non può mai essere inferiore a 690 € b) se il rapporto di lavoro è a tempo determinato, la detrazione effettiva spettante non può essere inferiore a 1.380 € reddito complessivo compreso tra 8.001 e 15.000 € 1.338 € + l’importo derivante dal seguente calcolo: 502 € X 15.000 - reddito complessivo 7.000 reddito complessivo compreso tra 15.001 e 55.000 € 1.338 € X il coefficiente derivante dal seguente calcolo: 55.000 - reddito complessivo 40. 000 Il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali Le detrazioni devono essere rapportate al periodo di lavoro nell’anno. Quando il reddito complessivo è superiore a 23.000 euro ma non supera i 28.000 euro, la detrazione per lavoro dipendente è aumentata dei seguenti importi: reddito complessivo maggiorazione reddito complessivo maggiorazione compreso tra 23.001 e 24.000 euro 10 euro compreso tra 26.001 e 27.700 euro 40 euro compreso tra 24.001 e 25.000 euro 20 euro compreso tra 27.701 e 28.000 euro 25 euro compreso tra 25.001 e 26.000 euro 30 euro B) Familiari a carico (le detrazioni sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni) Coniuge reddito complessivo fino a 15.000 € 800 € - l’importo derivante dal seguente calcolo: 110 X (reddito complessivo : 15.000) se il risultato del rapporto è uguale a 1 la detrazione spettante è pari a 690 € se uguale a zero la detrazione non spetta reddito complessivo compreso tra 15.001 e 40.000 € 690 € (detrazione fissa) reddito complessivo compreso tra 40.001 e 80.000 € 690 € (detrazione base) X il coefficiente derivante dal seguente calcolo: 80.000 - reddito complessivo 40.000 Il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali. Se il risultato del rapporto è uguale a zero la detrazione non spetta A seconda del reddito complessivo, la detrazioni per coniuge a carico è aumentata dei seguenti importi: reddito complessivo maggiorazione reddito complessivo compreso tra 29.001 e 29.200 euro 10 euro compreso tra 35.001 e 35.100 euro compreso tra 29.201 e 34.700 euro 20 euro compreso tra 35.101 e 35.200 euro compreso tra 34.701 e 35.000 euro 30 euro maggiorazione 20 euro 10 euro Figli a carico figlio di età inferiore a 3 anni 900 € figlio di età superiore a 3 anni 800 € figlio portatore di handicap inferiore a 3 anni (900+220) 1.120 € superiore a 3 anni (800+220) 1.020 € con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 € per ciascun figlio a partire dal primo Le detrazioni sopra indicate sono importi solo teorici, poiché l’ammontare effettivamente spettante varia in funzione del reddito. Per determinare la detrazione effettiva è necessario eseguire un calcolo, utilizzando la seguente formula: 95.000 - reddito complessivo 95.000 In sostanza, per determinare l’importo spettante occorre moltiplicare le detrazioni base per il coefficiente ottenuto dal rapporto (assunto nelle prime quattro cifre decimali). Se il risultato del rapporto è inferiore o pari a zero, oppure uguale a 1, le detrazioni non spettano. In presenza di più figli, l’importo di 95.000 euro indicato nella formula va aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo. Quindi, l’importo aumenta a 110.000 euro nel caso di due figli a carico, a 125.000 per tre figli, a 140.000 per quattro, e così via. In presenza di almeno 4 figli ai genitori è riconosciuta una ulteriore detrazione di 1.200 euro, ripartita al 50% fra i genitori. In caso di genitori separati o divorziati la detrazione spetta in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro la detrazione compete a quest’ultimo per l’importo totale. In caso di incapienza è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza. Altri familiari a carico La detrazione base per gli altri familiari a carico è pari a 750 euro. Per calcolare la detrazione effettivamente spettante occorre moltiplicare la detrazione base per il coefficiente che si ottiene utilizzando la seguente formula (considerando le prime quattro cifre decimali): 80.000 - reddito complessivo 80.000 Se il risultato del rapporto è inferiore o pari a zero, oppure uguale a 1, la detrazione non spetta. 45 SINDACALE / WELFARE Amministrazione del personale Sindacale / Welfare luglio/agosto 2010 Amministrazione del personale Sindacale / Welfare UNIEMENS (Denuncia individuale) Assegno per il nucleo familiare Codice Uniemens F101 F110 Codice Uniemens H017 H301 L036 Causale restituzione Restituz. assegni nucleo famil. (lav. assist. per Tbc) Restituz. assegni nucleo famil. indebiti Causale recupero Recupero assegni familiari arretrati Assegni nucleo familiare ai lav. assistiti per Tbc Recupero assegni nucleo familiare arretrati Codice Uniemens E705 E775 E790 E791 Codice Uniemens E778 S110 S111 S112 S113 Causale restituzione Restituzione indennità malattia (da considerare Tbc) Restituzione indennità malattia indebita Restituzione indennità donatori midollo osseo Restituzione indennità donatori di sangue Causale recupero Differenze indennità malattia Indennità donatori di sangue Conguaglio differenze per donatori di sangue Indennità donatori midollo osseo L. 6 marzo 2001 n. 52 Differenza indennità donatori midollo osseo Malattia Maternità Codice Uniemens E776 E780 M070 Codice Uniemens D900 E779 L053 L054 L055 L056 L057 L058 L070 Causale restituzione Restituzione indennità maternità indebita Restituzione indennità maternità (art. 78 Dlgs 151/01) Rec. indennità erogata ex art. 80 L. 388/2000 Causale recupero Indennità riposi per allattamento arretrati Differenze indennità maternità già liquidata Indennità maternità facolt. (famil. di handicap.) Indennità permessi giornalieri (famil. di handicap. comma 2) Differenza indennità maternità facoltativa Indennità permessi (famil. di handicap. comma 3) Indennità permessi (lav. con handicap, comma 6) Indennità permessi giornalieri (lav. con handicap., comma 6) Indennità per congedi ex L. 388/2000 art. 80) Tabelle codici “Tipi di contribuzione” di uso più frequente per argomento: Apprendistato - aziende fino a 9 dipendenti Tipologia di apprendistato Codice Uniemens Apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione Dal 1° al 12° mese di vigenza del contratto (aliquota 1,5%) Dal 13° al 24° mese di vigenza del contratto (aliquota 3%) Oltre il 24° mese di vigenza del contratto (aliquota 10%) Apprendistato professionalizzante Dal 1° al 12° mese di vigenza del contratto (aliquota 1,5%) Dal 13° al 24° mese di vigenza del contratto (aliquota 3%) Oltre il 24° mese di vigenza del contratto (aliquota 10%) Apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per corsi di alta formazione Dal 1° al 12° mese di vigenza del contratto (aliquota 1,5%) Dal 13° al 24° mese di vigenza del contratto (aliquota 3%) Oltre il 24° mese di vigenza del contratto (aliquota 10%) Apprendistato assunti in base alla normativa della legge n. 196/1997 Dal 1° al 12° mese di vigenza del contratto (aliquota 1,5%) Dal 13° al 24° mese di vigenza del contratto (aliquota 3%) Oltre il 24° mese di vigenza del contratto (aliquota 10%) A1 A2 A0 B1 B2 B0 C1 C2 C0 D1 D2 D0 46 luglio/agosto 2010 UNIEMENS (Denuncia individuale) Apprendistato - aziende oltre i 9 dipendenti Tipologia di apprendistato Apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione Apprendistato professionalizzante Apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione Apprendistato assunti in base alla normativa della legge n. 196/1997 I codici sono da utilizzare per i contratti di qualsiasi durata. Il contributo è sempre pari al 10% Codice Uniemens A0 B0 C0 D0 Contratti di inserimento ex Dlgs n. 276/2003 Tipologia Lavoratori di età compresa fra i 18 e i 29 anni, assunti con contratto di inserimento Lavoratori disoccupati da lungo tempo di età compresa fra i 29 e 32 anni, assunti con contratto di inserimento Lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi del posto di lavoro, assunti con contratto di inserimento Lavoratori che intendono riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni, assunti con contratto di inserimento Lavoratrici di qualsiasi età residenti in una area geografica il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% a quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile, assunte con contratto di inserimento Lavoratori riconosciuti affetti, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico assunti con contratto di inserimento Codice Uniemens A0 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D1 D2 D3 D4 E1 E2 E3 E4 F1 F2 F3 F4 Misura agevolazione Lavoratori esclusi dagli incentivi economici Riduzione del 25% Riduzione del 40% Riduzione del 50% Riduzione del 100% Riduzione del 25% Riduzione del 40% Riduzione del 50% Riduzione del 100% Riduzione del 25% Riduzione del 40% Riduzione del 50% Riduzione del 100% Riduzione del 25% Riduzione del 40% Riduzione del 50% Riduzione del 100% Riduzione del 25% Riduzione del 40% Riduzione del 50% Riduzione del 100% Agevolazioni per l’assunzione di disoccupati o sospesi in Cigs da più di 24 mesi Tipologia Lavoratori assunti da datori di lavoro non artigiani del Centro-Nord e datori di lavoro del Mezzogiorno non aventi natura di impresa, aventi titolo alla riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro Lavoratori in cassa integrazione guadagni assunti da imprese del Centro-Nord ai sensi dell’art. 13, comma 2, della legge n. 80/2005 per i quali spetta l’agevolazione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro Codice Uniemens 58 M8 Assunzione lavoratori dalle liste di mobilità Lavoratori assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi (art. 25, comma 9) Lavoratori assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2) Lavoratori assunti a termine ai sensi dell’art. 8, comma 2, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 4) Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi (art. 25, comma 9) Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2) Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti assunti a termine ai sensi dell’art. 8, comma 2, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 4) Lavoratori in mobilità assunti a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 13, comma 2, della legge n. 80/2005 per i quali spett a il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi Lavoratori in mobilità assunti a tempo determinato ai sensi dell’art. 13, comma 2, della legge n. 80/2005 per i quali spett a il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2) Lavoratori assunti a tempo determinato ai sensi dell’art. 13, comma 2, della legge n. 80/2005, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 4) 47 75 76 77 S5 S6 S7 M5 M6 M7 SINDACALE / WELFARE Amministrazione del personale Sindacale / Welfare luglio/agosto 2010 Amministrazione del personale Sindacale / Welfare UNIEMENS (Denuncia individuale) Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità licenziati da aziende non rientranti nella Cigs Lavoratori assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi (art. 25, comma 9) Lavoratori assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2) Lavoratori assunti a termine ai sensi dell’art. 8, comma 2, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 4) Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi (art. 25, comma 9) Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2) Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti assunti a termine ai sensi dell’art. 8, comma 2, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 4) Lavoratori assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi Lavoratori assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2) Lavoratori assunti a termine, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 4) P5 P6 P7 S1 S2 S3 F5 F6 F7 Assunzione lavoratori in Cigs da almeno 3 mesi di aziende in Cigs da almeno 6 mesi Lavoratori per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi Soci lavoratori delle cooperative di lavoro per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi Lavoratori assunti ai sensi dell’art. 13, comma 2, della legge n. 80/2005, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi 86 S4 M4 Assunzione agevolate in sostituzione di lavoratori in maternità Lavoratori assunti in sostituzione per maternità per i quali spetta la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro Lavoratori temporanei forniti in sostituzione per maternità per i quali spetta la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro 82 68 Incentivo al reimpiego dei dirigenti Dirigenti privi di occupazione per i quali spetta al datore di lavoro la riduzione del 50% dei contributi 92 Altri codici di uso comune 00 01 04 05 06 07 08 09 10 11 13 14 35 36 41 42 51 52 Nessuna particolarità contributiva Versamento del contributo Ivs per i lavoratori inviati in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994) Versamento del contributo per l’assicurazione contro la disoccupazione (Ds), per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994) Versamento del contributo Mobilità per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994) Versamento del contributo per il Fondo di garanzia (Tfr), per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994) Versamento del contributo per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf), per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994) Versamento del contributo per l’indennità economica di Malattia per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994) Versamento del contributo per l’indennità economica di Maternità per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994) Lavoratori non soggetti al contributo per l’assicurazione contro la Disoccupazione (Ds) Lavoratori non soggetti al contributo per la Cassa integrazione guadagni (Cig) Lavoratori per i quali non è dovuto congiuntamente il contributo per l’assicurazione contro la Disoccupazione (Ds) e quello per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf) Lavoratori per i quali non è dovuto congiuntamente il contributo per la Cassa integrazione guadagni (Cig) e quello per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf) Lavoratori dipendenti per i quali è dovuta la contribuzione sul salario effettivo, non soggetti al contributo per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf) Lavoratori dipendenti per i quali è dovuta la contribuzione sul salario effettivo, esclusi dal contributo per l’assicurazione contro la Disoccupazione (Ds) e dal contributo per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf) Lavoratori addetti ai pubblici esercizi per i quali è dovuto il contributo aggiuntivo di Malattia dello 0,77% e non soggetti al contributo per l’assicurazione contro la Disoccupazione (Ds) Lavoratori addetti ai pubblici esercizi per i quali è dovuto il contributo aggiuntivo di Malattia dello 0,77% e non soggetti al contributo per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf) Cittadini Usa con opzione per Ivs nel paese di origine Lavoratori assunti con contratto di solidarietà stipulato ai sensi dell’art. 2, comma 2, della Legge n. 863/84 48 luglio/agosto 2010 UNIEMENS (Denuncia individuale) 59 66 67 G0 H0 Lavoratori assunti ai sensi dell’art. 8, comma 9, della Legge 29/12/90, n. 407, aventi titolo alla esenzione totale dei contributi a carico del datore di lavoro (disoccupati o cassintegrati assunti da aziende del Mezzogiorno) (circ. Inps n. 25/91) Lavoratori disabili aventi titolo alla fiscalizzazione totale (art. 13, c. 1, lett. A legge 68/1999). Lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa al 79% (circ. Inps n. 203/2001) Lavoratori disabili aventi titolo alla fiscalizzazione al 50% (art. 13, c. 1, lett. B legge 68/1999). Lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% (circ. Inps n. 203/2001) Lavoratore per contratto di lavoro intermittente a tempo pieno e indeterminato (Circ. n. 17 del 8/3/2006). Decorrenza 10/2005 Lavoratore con contratto di lavoro intermittente a tempo pieno e determinato (Circ. n. 17 del 8/3/2006). Decorrenza 10/2005 UNIEMENS (Denuncia aziendale) Fondo Interprofessionale - Adesione FITE FODI FOR.TE FON.DIR Fondo Interprofessionale - Revoca REDI REVO Revoca ai fondi paritetici interprofessionali per dirigenti Revoca aia fondi paritetici interprofessionali Contribuzione assistenza contrattuale W020 W030 Contrib. Assist. Contratt. Ascom -- capoluoghi provinciali Contrib. Assist. Contratt. Covelco - capoluoghi provinciali Trattamento fine rapporto CF11 CF30 PA10 PA20 PF10 PF20 PE30 RF01 Importo della maggiorazione dovuta per i periodi pregressi Restituzione importo imposta sostitutiva Tfr al Fondo di tesoreria Rec. anticip. Tfr su contr. Fondo di tesoreria Rec. anticip. Tfr su contr. Previd. e assist. Rec. prest. Tfr su contrib. Fondi di tesoreria Rec. prest. Tfr su contrib. Previd. e assist. Rec. importo imposta sostit. Tfr Fondo di tesoreria Recupero contributo versato in eccedenza al Fondo tesoreria Altri A700 A800 D100 M000 M001 M110 M119 M217 M900 M980 S060 Q900 Q920 A810 G800 L401 L402 L405 L407 L424 L508 L601 L613 L615 N954 Multe disciplinari Sanzioni L. 146/90 per scioperi illegittimi Interessi differimento Versamento rata per lavoratori messi in mobilità Versamento saldo per lavoratori messi in mobilità Restituzione incentivo previsto dal programma Pari Restituzione incentivo programma Pari 2007 Recupero riduzione proroga Cigs L. 266/2005 Contr. Solidarietà 10% art. 16 Dlgs n. 252/2005 (Fon.te, M. Negri) Contr. Solidarietà 10% ex art. 9bis L. 166/91 (M. Besusso, Quas, Est) Versamento contrib. sostitutiva in forma rateale Oneri accessori al tasso legale Sanzioni civili Rest. sanzioni ex L. 146/90 Recupero ai sensi art. 4 c. 10 L. 223/91 Conguaglio contributo art. 8, c. 4 L. 223/91 (arretrato) - a credito Conguaglio incentivo programma Pari - a credito Arretrati beneficio 50% Legge n. 166/2008 Arretrati beneficio Legge 291/2004 Conguaglio incentivo programma Pari 2007 Rid. contr. periodi pregressi art. 6, c. 4, L. 608/96 Conguaglio beneficio art. 4 c. 3, L. 236/93 (arretrato) Res. art. beneficio 50% indennità mobilità Arret. conguaglio beneficio 50% Cigs Sospensione contributi terremoto Abruzzo 2009 49 SINDACALE / WELFARE Amministrazione del personale Sindacale / Welfare luglio/agosto 2010 Amministrazione del personale Sindacale / Welfare TABELLE VARIE Indice di rivalutazione T.F.R. INDICE ISTAT COSTO VITA % DI INCREMENTO PERCENTUALE DA APPLICARE (*) ANNO 1998 Dicembre 108,1 1,502 2,627 ANNO 1999 Dicembre 110,4 2,128 3,096 ANNO 2000 Dicembre 113,4 2,717 3,538 ANNO 2001 Dicembre 116,0 2,293 3,220 ANNO 2002 Dicembre 119,1 2,672 3,504 ANNO 2003 Dicembre 121,8 2,267 3,200 ANNO 2004 Dicembre 123,9 1,724 2,793 ANNO 2005 Dicembre 126,3 1,937 2,953 ANNO 2006 Dicembre 128,4 1,662 2,747 ANNO 2007 Dicembre 131,8 2,648 3,485 ANNO 2008 Dicembre 134,5 2,048 3,036 ANNO 2009 Dicembre 135,8 0,966 2,224 ANNO 2010 Gennaio 136,0 0,147 0,235 Febbraio 136,2 0,294 0,470 Marzo 136,5 0,515 0,761 Aprile 137,0 0,883 1,162 (*) - 75% dell’incremento del costo della vita più i ratei della percentuale fissa, pari all’1,5% annuo, stabilita dalla legge 297/1982. Regime fiscale e contributivo dei rimborsi spese, trasferte e indennità chilometriche (1/1/98) Casistica Contributi Inps/Inail Italia (fuori dal territorio comunale) IRPEF Estero Italia (fuori dal territorio comunale) Estero Indennità di trasferta forfetaria e/o diaria (escluse le spese di viaggio) Esente fino a € 46,48 giornaliere Esente fino a € 77,47 giornaliere Esente fino a € 46,48 giornaliere Esente fino a € 77,47 giornaliere Indennità di trasferta con rimborso analitico delle spese o di vitto o di alloggio Esente fino a € 30,99 giornaliere Esente fino a € 51,65 giornaliere Esente fino a € 30,99 giornaliere Esente fino a € 51,65 giornaliere Indennità di trasferta con rimborso analitico sia delle spese di vitto che di alloggio Esente fino a € 15,49 giornaliere Esente fino a € 25,82 giornaliere Esente fino a € 15,49 giornaliere Esente fino a € 25,82 giornaliere Rimborso altre spese anche non documentabili Esente fino a € 15,49 giornaliere Esente fino a € 25,82 giornaliere Esente fino a € 15,49 giornaliere Esente fino a € 25,82 giornaliere Spese di vitto e alloggio Esente Esente Esente Esente Indennità chilometrica e di trasporto (limiti tabelle Aci) Esente Esente Esente Esente Ogni altra spesa Imponibile al 100% Imponibile al 100% Imponibile al 100% Imponibile al 100% 50 luglio/agosto 2010 Il Dlgs 151/2005 ha stabilito per i distributori e i negozianti l’obbligo di assicurare, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, il ritiro gratuito dell’apparecchiatura usata, in ragione di uno contro uno (a fronte, cioè, dell’acquisto di un nuovo prodotto analogo). Si ricorda che, in virtù di quanto previsto dall’art. 30 del decreto legge “milleproroghe” n. 248/2007, tale obbligo decorre dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto in oggetto, dunque dal 18 giugno 2010. L’art. 1 del decreto 65/2010 ribadisce, l’obbligo del ritiro gratuito secondo le suddette modalità. I Raee sono trasportati presso i centri di raccolta con cadenza mensile e, comunque, quando il quantitativo raggruppato raggiunga complessivamente i 3500 Kg. Il raggruppamento dei Raee deve essere effettuato presso il punto di vendita del distributore o presso altro luogo idoneo, non accessibile a terzi e pavimentato. I Raee devono essere protetti dalle acque meteoriche e dall’azione del vento e raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi. I distributori che effettuano il raggruppamento adempiono all’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico mediante la compilazione, all’atto del ritiro, di uno schedario numerato progressivamente, conforme al modello di cui all’Allegato I del Regolamento in questione, dal quale risultino il nominativo e l’indirizzo del consumatore che conferisce il rifiuto e la tipologia dello stesso. Tale schedario dovrà essere conservato per tre anni dalla data dell’ultima registrazione. Il trasporto e’ accompagnato da un documento di trasporto conforme al modello di cui all’Allegato II, numerato e redatto in tre esemplari che non richiederà preventiva vidimazione. Le attività di raccolta e trasporto dei Raee domestici, di cui agli artt. 1 e 2 del Regolamento Raee, sono effettuate previa iscrizione in un’apposita sezione dell’Albo Gestori Ambientali, che per la Lombardia ha sede presso la Camera di Commercio di Milano. Ai fini dell’iscrizione per le suddette attività, i distributori presentano alla sezione regionale dell’Albo una comunicazione con la quale attestano sotto la propria responsabilità: • la sede dell’impresa; • l’indirizzo del punto vendita presso il quale sono raggruppati i Raee in attesa del trasporto; • nei casi in cui il raggruppamento di cui all’art. 1 sia effettuato in luogo diverso dai locali del punto di vendita, l’indirizzo del luogo presso il quale sono raggruppati i Raee in attesa del trasporto, il nominativo o ragione sociale del proprietario dell’area e il titolo giuridico in base al quale avviene l’utilizzo dell’area stessa; • le tipologie di Raee raggruppati, con l’indicazione dei relativi codici Cer; • la rispondenza ai requisiti del luogo dove i Raee sono raggruppati; • gli estremi identificativi e l’idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei Raee; • il versamento di € 50,00 come diritto annuale di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali. Indice AMBIENTE Dm 8 marzo 2010, n. 65 - Modalità semplificate per la gestione dei Raee da parte dei distributori . . . . . . . . . . . . . Pag. 51 RIFIUTI Delibera Albo Nazionale Gestori Ambientali del 19 maggio 2010 Approvati i modelli per l’iscrizione con modalità semplificate per la gestione dei Raee. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 52 Mud 2009 - La scadenza era fissata per il 30 giugno 2010. Esclusione per i rifiuti non pericolosi. Presentazione della dichiarazione in ritardo, inesatta o incompleta. Sanzioni. . . . . . . . . . . . Pag. 52 SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO Sicurezza sul lavoro - Delega di funzioni - Elementi fondamentali e riconoscibilità . Pag. 54 POLITICHE ENERGETICHE Bando voucher per servizi in ricerca e sviluppo e valorizzazione del capitale umano in favore di micro, piccole e medie imprese lombarde . . . . . . . . . . Pag. 55 IN PRIMO PIANO Dm n. 65 dell’8.3.2010 Modalità semplificate per la gestione dei Raee da parte dei distributori Nella G.U. n. 102 del 04 maggio 2010, è stato pubblicato il Dm 8 marzo 2010 n. 65, “Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature”. Il provvedimento è entrato in vigore il 19/5/2010. 51 AMBIENTE - SICUREZZA - POLITICHE ENERGETICHE Ambiente Ambiente - Sicurezza Politiche energetiche luglio/agosto 2010 Ambiente - Sicurezza Politiche energetiche Ambiente I soggetti che effettuano attività di raccolta e trasporto dei Raee ai sensi del decreto in commento sono esonerati dall’obbligo della comunicazione Mud. I distributori, compresi coloro che effettuano televendite o vendite elettroniche, hanno inoltre l’obbligo di informare i consu- matori sulla gratuità del ritiro, con modalità chiare e di immediata percezione, anche tramite avvisi posti nei locali commerciali con caratteri facilmente leggibili. Per ogni eventuale chiarimento ed approfondimento della normativa in questione: decreto del ministero dell’Ambiente 8 marzo 2010 n. 65 Rifiuti Delibera Albo nazionale gestori ambientali del 19 maggio 2010 Approvati i modelli per l’iscrizione con modalità semplificate per la gestione dei Raee Esclusione per i rifiuti non pericolosi Presentazione della dichiarazione in ritardo, inesatta o incompleta Sanzioni Con la deliberazione del 19 maggio u.s., l’Albo nazionale gestori ambientali ha approvato i modelli di comunicazione, la cui presentazione consente l’iscrizione prevista per i soggetti obbligati ai sensi del Dm 8 marzo 2010, n. 65 (il decreto recante modalità semplificate per la gestione dei Raee). Tali soggetti, lo ricordiamo, sono: i distributori e gli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, ed i gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature. L’obbligo di iscrizione all’Albo si intendeva assolto con la presentazione della suddetta comunicazione alla Sezione regionale territorialmente competente entro il 18 giugno 2010, data dalla quale decorrerà l’obbligo di assicurare il ritiro gratuito dell’apparecchiatura usata, in ragione di uno contro uno, esclusivamente secondo le modalità che prevedono la tenuta di uno schedario e di un documento di trasporto. Tali attività di raccolta e trasporto potranno essere effettuate, appunto, previa iscrizione nell’apposita sezione regionale dell’Albo nazionale gestori ambientali (art. 3, Dm 65/2010). I modelli di comunicazione sono contenuti nell’Allegato A alla delibera: è prevista la compilazione di una parte comune alle tre tipologie di soggetti obbligati; quindi, la compilazione della - sezione 1 da parte del distributore; - sezione 2 da parte del trasportatore che agisce in nome del distributore; - sezione 3 da parte dell’installatore e gestore del centro di assistenza tecnica. E’ stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 117 del 21 maggio scorso il decreto legge n. 72 del 20 maggio 2010 che dispone il differimento al 30 giugno 2010 circa la presentazione del Mud riguardante l’anno 2009. Le modalità di presentazione del Mud prevedono di usare i modelli definiti dal Dpcm emanati il 27/4/2010, in altre parole “le vecchie regole” del 2002 (vedi Informatore giugno 2010). Restano altresì salve, in base a quanto stabilito dall’art. 1 del decreto in commento, le dichiarazioni già presentate nel rispetto del Dpcm 2 dicembre 2008 (“nuove regole”, in versione telematica). Si ricorda che per la omissione del Mud viene prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 a 15.500 euro. Le stesse cifre sono applicate per la presentazione incompleta o inesatta. Per la presentazione in ritardo fino al 29 agosto 2010 (entro 60 giorni dalla scadenza del 30 giugno 2010) la sanzione amministrativa pecuniaria va invece da 26 a 160 euro. Sul sito www.ecocerved.it è ancora possibile trovare on line il modello corretto, un “collage” tra Mud 2002 e Mud 2008, valido per il 2010, che risulta articolato in quattro capitoli: cap. 1 - Rifiuti cap. 2 - Veicoli fuori uso cap. 3 - Apparecchiature elettriche ed elettroniche o rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche cap. 4 - Emissioni Sono confermate le novità introdotte negli anni scorsi a seguito dell’emanazione del Nuovo Codice Ambientale (Dlgs 152/2006). Inoltre, a seguito delle modifiche introdotte con Dlgs 4/2008 (2° Correttivo al Codice Ambientale), è previsto l’esonero dalla presentazione del Mud: • per le imprese produttrici di rifiuti, con riguardo ai soli rifiuti non pericolosi, che non hanno più di dieci dipendenti; • per le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti Mud 2009 La scadenza era fissata per il 30 giugno 2010 52 Ambiente - Sicurezza Politiche energetiche Rifiuti non pericolosi (ex art. 212 comma 8, Dlgs 152/2006), iscritti con modalità semplificata all’Albo Gestori Ambientali; • per i produttori di rifiuti pericolosi che conferiscono, previa apposita convenzione, i medesimi al servizio pubblico di raccolta competente per territorio, limitatamente alla quantità di rifiuti effettivamente conferita. E’ inoltre previsto il superamento della necessità di compilare la sezione imballaggi in quanto, in base all’art. 220, comma 2, Dlgs 152/2006, questa incombenza di comunicazione è di spettanza del Conai (Consorzio nazionale imballaggi). Va da sé che le imprese che producono rifiuti pericolosi (anche solo 2 grammi) identificati con asterisco grafico * nel codice Cer (esempio: alcuni tipi di toner per stampa esauriti, macchine fotografiche monouso contenenti batteria, cera e grassi esauriti, materiale abrasivo di scarto, olii per circuiti idraulici clorurati e non, scarti di olio minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione clorurati e non, olio combustibile e carburante diesel, filtri dell’olio, liquidi per freni, batterie al piombo, materiali isolanti contenenti amianto, etc.) sono tenute ad effettuare il Mud 2009. Rientrano quindi nella prassi tutte le indicazioni introdotte negli anni precedenti come l’invio on-line e la “scheda semplificata” finalizzata ad uno snellimento degli adempimenti (compilazione di due fogli rispetto ai 5 moduli utilizzati prima). Tale scheda semplificata va usata solo dai produttori di rifiuti che: 1. presentano il Mud su carta; 2. nel 2009 hanno prodotto non più di tre tipi di rifiuti; 3. per ogni tipologia non hanno usato più di tre trasportatori e tre destinatari; 4. i rifiuti sono prodotti nell’unità locale cui è riferito il Mud. I soggetti per i quali non ricorrono congiuntamente le condizioni elencate non debbono compilare la scheda semplificata ma utilizzare il modello normale. La compilazione della scheda semplificata rappresenta una opzione per i produttori di rifiuti, nel senso che essi possono anche scegliere l’invio su supporto informatico o magnetico oppure quello telematico. Nel qual caso, il Mud va inviato non usando la “Scheda semplificata”. Si ricorda che, in attuazione all’art. 11, comma 3, Dlgs 209/2003, è stata introdotta nel Mud una sezione speciale, denominata veicoli fuori uso, che dovrà essere compilata dagli operatori che effettuano la attività di raccolta, trasporto e trattamento di tali veicoli e dei relativi componenti e materiali rientranti nel campo di applicazione del citato decreto. Ricapitoliamo ora alcuni dati tecnici per la corretta gestione del Mud 2009. L’importo dei diritti di segreteria, pari a 10 € per ogni scheda anagrafica contenuta nelle denunce presentate su supporto magnetico e a 15 € per le denunce presentate su modulo cartaceo, resta fissato ai parametri stabiliti negli anni precedenti. Si rammenta che non è consentita la presentazione di denunce multiple su supporto cartaceo. Per il versamento del diritto di segreteria va sempre utilizzato il bollettino di conto corrente postale, indicando nella causale di versamento il codice fiscale del dichiarante e la dicitura “Diritti di segreteria Mud - (legge 70/94)”. Per la Camera di Commercio di Milano il conto corrente postale di riferimento corrisponde al: n. 54950209 intestato a: Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura Milano MUD Servizio Tesoreria - Via Meravigli, 9/b - 20123 Milano. Per la Camera di Commercio di Monza e Brianza il conto corrente postale di riferimento corrisponde al: n. 84380740 intestato a: C.C.I.A.A. di Monza e Brianza - MUD Servizio Tesoreria - Piazza Cambiaghi, 9 - 20052 Monza. La presentazione del Mud, unitamente all’attestazione di versamento del diritto di segreteria, può avvenire mediante spedizione postale a mezzo raccomandata senza avviso di ricevimento alla casella PT 789 della Camera di Commercio di Milano - CAP 20101 MILANO - o mediante consegna diretta alla sede sita in Via Meravigli 9 a Milano (vicinanze MM1 Cordusio). Rammentiamo anche che le istruzioni dettagliate per la compilazione e la copia delle schede sono disponibili nei siti Internet di: • Ministero delle Attività Produttive (http://www.minindustria.it) • Ministero dell’Ambiente e tutela del Territorio (http://www. minambiente.it) • APAT (http: www.sinanet.anpa.it) • Unioncamere (http://www.unioncamere.it) • Infocamere (http://www.infocamere.it) • Ecocerved (http://ecocerved.it). Chi è interessato alla presentazione del Mud: - imprese ed enti che producono rifiuti speciali classificati pericolosi, esclusi gli imprenditori agricoli con un volume di affari annuo non superiore a 8.000 Euro; - commercianti ed intermediari di rifiuti; - soggetti che hanno effettuato attività di raccolta e trasporto di rifiuti prodotti da terzi; - soggetti che hanno svolto attività di recupero o smaltimento di rifiuti; - imprese ed enti che producono rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184, comma 3, lettere c, d, g (si tratta di rifiuti derivanti da lavorazioni industriali, artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti; e di fanghi prodotti dalla potabilizzazione e depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi). Il Mud va presentato solo se, nel corso dell’anno di riferimento (2009), i soggetti sopra elencati hanno effettivamente svolto una delle attività citate. In nessun caso deve essere presentato un Mud in bianco. Deve essere compilata una dichiarazione per ogni unità locale da presentare alla Camera di Commercio della provincia nel cui territorio ha sede l’unità locale. Per le dichiarazioni concernenti la sola attività di trasporto si considera unità locale la sede legale dell’impresa. Ugualmente per i commercianti e gli intermediari di rifiuti che non svolgono altre attività di smaltimento o recupero (ad esempio: trasporto, stoccaggio, trattamento) va considerata unità locale la sede legale dell’impresa. Il Mud può essere compilato su supporto cartaceo, utilizzando, 53 AMBIENTE - SICUREZZA - POLITICHE ENERGETICHE luglio/agosto 2010 luglio/agosto 2010 Ambiente - Sicurezza Politiche energetiche Rifiuti anche in fotocopia, le schede distribuite dalle Camere di Commercio o disponibili sul mercato, o su supporto magnetico. Da notare che i soggetti che effettuano attività di gestione dei rifiuti, (raccolta, trasporto, recupero e smaltimento) comprese le attività di commercio e intermediazione, devono presentare il Mud esclusivamente su supporto informatico o magnetico. Sicurezza e igiene del lavoro Sicurezza sul lavoro Delega di funzioni Elementi fondamentali e riconoscibilità Sul piano normativo il trasferimento di funzioni, specialmente nel settore della sicurezza sul lavoro, non fa, comunque, venir meno in capo al datore di lavoro, l’obbligo di vigilanza sul corretto espletamento da parte dell’incaricato delle incombenze trasmesse. Culpa in vigilando Per ciò che concerne l’obbligo di vigilanza del datore di lavoro sul delegato, merita di essere sottolineato che la Cassazione Penale ha delimitato più rigorosamente il ricorso alla c.d. culpa in vigilando del datore di lavoro, affermando che “una volta che il soggetto di vertice abbia adempiuto ai doveri primari imposti dalla sua posizione, strutturando l’organizzazione in modo idoneo alla salvaguardia dei beni penalmente tutelati, e che lo stesso si sia curato di predisporre un apparato finalizzato al controllo della persistenza di tali condizioni di idoneità, non è neppure consentito il giudizio di colpevolezza sotto il profilo della culpa in vigilando”. Diversamente, invece, qualora il soggetto di vertice dell’impresa fosse stato informato dal delegato di carenze e disfunzioni del sistema di sicurezza alle quali quest’ultimo non potesse porre rimedio con gli strumenti messi a disposizione dal primo, ovvero, allorché il primo (il soggetto di vertice/datore di lavoro delegante) fosse a conoscenza di inadempienze del secondo (il delegato), non potrà che aversi il mantenimento in capo al datore di lavoro della originaria posizione di garanzia e, conseguentemente, l’assunzione in proprio di responsabilità nella eventualità di un comportamento omissivo. In conclusione, solo la delega tecnica può esonerare da colpa, nel senso che il datore di lavoro può essere esonerato dalla responsabilità per inosservanza delle norme antinfortunistiche, solo se dia la prova rigorosa di aver delegato a persona tecnicamente qualificata l’incarico di svolgere determinate, specifiche attività, riservando per sé le funzioni amministrative. Altre forme di delega Sub-delega: la delega di funzioni ammette oggi espressamente una sub-delega: è, questa, una novità introdotta dal Dlgs 106/2009. Precisamente, il comma 3 bis, art. 16 del Dlgs 106/2009 riconosce anche al delegato del datore di lavoro una propria facoltà di delega: egli, infatti, può procedere, a sua volta, ad un’ulteriore delega gestionale, attribuendo funzioni ad un proprio collaboratore. Nasce, così, la possibilità di sub-delega di funzioni. Secondo le nuove disposizioni ciò può avvenire a determinate condizioni. In primo luogo, il datore di lavoro (delegante di I livello) deve essere d’accordo con la distribuzione di funzioni gestionali da Premessa L’espressione “delega di funzioni” indica il trasferimento di mansioni dal titolare originario ad altro/i collaboratore/i all’interno di una determinata realtà aziendale. L’istituto della delega, di derivazione giurisprudenziale, pone il problema di identificare il soggetto penalmente responsabile della violazione eventualmente commessa nell’espletamento dei compiti trasferiti (di attuazione delle necessarie misure di sicurezza), e fu elaborato a fronte di situazioni in cui i datori di lavoro responsabili di realtà aziendali di rilevanti dimensioni, non erano in grado di dedicarsi, con la necessaria diligenza, alla prevenzione degli infortuni, in considerazione del fatto che ciò avrebbe finito con l’assorbire interamente la loro attività lavorativa a scapito della conduzione dell’azienda, loro onere principale. Se ne dedusse che il datore di lavoro, cosiddetto “titolare della posizione di garanzia” potesse spogliarsi, quanto meno parzialmente, di tale veste e trasferirla ad un dipendente dell’azienda, che potesse dedicare, in maniera esclusiva o comunque prevalente e con la necessaria competenza specifica, la propria attività lavorativa alla sicurezza dei lavoratori. Tenendo conto delle dinamiche organizzative interne all’impresa, la delega di funzioni tende, pertanto, a far coincidere la figura del reale garante del bene tutelato con il soggetto chiamato a rispondere penalmente di eventuali omissioni. Il trasferimento degli obblighi dal destinatario originario ad altri collaboratori è consentito sulla base di rigorosi requisiti di forma e di contenuto. Nello specifico, l’efficacia penale della delega è subordinata alla certezza del suo conferimento in capo al soggetto individuato, assicurata anche dalla circostanza che alla stessa sia data adeguata e tempestiva pubblicità. Requisiti della delega di funzioni La delega, per essere valida, deve risultare da un atto scritto recante data certa, cui deve seguire, sempre per iscritto, l’accettazione del delegato. Costui deve inoltre possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate, per le quali egli deve poter disporre di tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo, oltre al fondamentale aspetto dell’autonomia di spesa necessaria. 54 Ambiente - Sicurezza Politiche energetiche Sicurezza e igiene del lavoro parte del proprio delegato (primo periodo del citato comma 3-bis). La necessità del suo assenso si spiega con il fatto che il datore di lavoro è il vertice dell’organizzazione per la sicurezza: egli deve “governare” la congruità della struttura rispetto alla legge e alla buona organizzazione. La sub-delega deve, inoltre, rispettare quanto già previsto per la delega datoriale, all’art. 16, commi 1 e 2, del Dlgs 81/2008: deve risultare da atto scritto avente data certa, il sub-delegato deve avere i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla natura delle funzioni delegategli, e a lui devono essere trasferiti sia i poteri di organizzazione, gestione e controllo sia l’autonomia di spesa, necessari allo svolgimento delle funzioni delegate. Vi sono, poi, le ulteriori condizioni dell’accettazione per iscritto della delega secondaria da parte del sub-delegato (in modo da renderlo ancor più consapevole dei compiti che sta per assumere) e di un’adeguata e tempestiva pubblicità dell’atto di delega. È, peraltro, implicito che il delegato potrà a sua volta delegare solo nell’ambi- to dei poteri che gli sono stati delegati dal datore e dovrà farlo in modo puntuale (il primo periodo del comma 3-bis parla, a questo proposito, di «specifiche funzioni»). L’attivazione della sub-delega fa sorgere, in capo al delegante, l’obbligo di vigilanza verso il sub-delegato (secondo periodo, comma 3-bis dell’art. 16). L’ultimo periodo dello stesso comma 3-bis impone, però, un limite: il sub-delegato non può delegare ulteriormente i compiti attribuitigli. Delega semplice (non formale): la delega semplice (ovvero priva di uno degli elementi sopra descritti) è un atto con il quale il delegante chiede ad un altro soggetto di effettuare determinate attività. In materia di sicurezza sul lavoro, questo è sicuramente possibile, tuttavia il delegante non si spoglia di alcuna responsabilità. Esercizio di fatto di poteri direttivi: previsto dall’art. 299 del Dlgs 81/2008, comporta la piena responsabilità di chi, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti al datore di lavoro, al dirigente o al preposto Politiche energetiche Bando voucher per servizi in ricerca e sviluppo e valorizzazione del capitale umano in favore di micro, piccole e medie imprese lombarde indicati di seguito. Ambiti di intervento L’iniziativa si articola in cinque azioni di intervento: Azione A - consulenza tecnologica Contributo concedibile: € 5.000,00 a fronte di un investimento minimo di € 7.500,00. Azione B - consulenza in materia energetica e ambientale Contributo concedibile: € 2.000,00 a fronte di un investimento minimo di € 3.000,00. Azione C - consulenza in materia di sicurezza e salute dei lavoratori Contributo concedibile: € 2.000,00 a fronte di un investimento minimo di € 3.000,00. Azione D - consulenza in materia di check-up economicofinanziari Contributo concedibile: € 2.000,00 a fronte di un investimento minimo di € 3.000,00. Azione E - valorizzazione del capitale umano in azienda Contributo concedibile: da un minimo di € 3.000,00 ad un massimo di € 15.000, 00 in base al tipo di intervento: E.1 - costo del personale per almeno 6 mesi di un laureato con un master di primo o secondo livello - euro 3.000. E.2 - costo del personale per almeno 6 mesi di un dottore di ricerca, che possa documentare minimo 3 anni di esperienza nella ricerca con un diploma di dottorato di ricerca - euro 10.000. E.3 - costo del personale per almeno 6 mesi di una figura manageriale, in possesso di laurea, con esperienza professionale di almeno 3 anni nella direzione manageriale - euro 15.000. E.4 - costo di acquisto di Master universitario - euro 5.000. L’importo del voucher è al lordo della ritenuta di legge del 4%. Requisiti dei soggetti fornitori di servizi La Regione Lombardia e le Camere di Commercio Lombarde, nell’ambito degli impegni assunti con l’Accordo di programma per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo, intendono favorire i processi di innovazione per la competitività delle imprese lombarde attraverso l’assegnazione di voucher. Si informa pertanto che, nell’ambito dell’Accordo di programma competitività tra sistema camerale lombardo e Regione Lombardia, sul Burl n. 19 del 10 maggio 2010 è pubblicato il decreto di approvazione del bando “Voucher per servizi in ricerca e sviluppo e valorizzazione del capitale umano per favorire processi di innovazione tecnologica delle micro, piccole e medie imprese lombarde”. Beneficiari Soggetti beneficiari sono le micro, piccole e medie imprese con sede legale in Lombardia e una sede operativa attiva, oppure imprese con sede legale fuori dalla Lombardia ma che abbiano sede operativa attiva in una delle province lombarde. Forma di agevolazione Si tratta di voucher a fondo perduto, nominativi e non trasferibili, per l’acquisto di servizi di consulenza o per il sostegno ai costi di valorizzazione del personale. I voucher verranno assegnati direttamente alle imprese, che potranno utilizzarli esclusivamente per la realizzazione di uno degli interventi 55 AMBIENTE - SICUREZZA - POLITICHE ENERGETICHE luglio/agosto 2010 luglio/agosto 2010 Ambiente - Sicurezza Politiche energetiche Politiche energetiche I soggetti beneficiari potranno utilizzare i voucher per acquisire servizi di assistenza e consulenza forniti da: • per i voucher di tipo A, B e C: Centri Servizi registrati dal sistema regionale QuESTIO (Quality Evaluation in Science and Technology for Innovation Opportunity); • per i voucher di tipo D: società iscritte al Registro delle Imprese che abbiano nell’oggetto sociale l’attività di consulenza direzionale, strategica e finanziaria (sono escluse le società ex artt. 106 e 107 Tub e le banche), e svolgano l’attività da almeno 3 anni. Presentazione delle domande Le imprese devono presentare la domanda di voucher utilizzando esclusivamente la modulistica disponibile su www.bandimpreselombarde.it. Le domande vanno presentate dalle ore 12,00 del giorno 15 giugno 2010, fino al momento in cui risulteranno esaurite le risorse e, comunque, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 31 dicembre 2010. Le domande di contributo saranno accettate con procedimento “a sportello”, secondo l’ordine cronologico dell’invio on line. Ogni impresa può presentare una sola domanda e per una sola delle azioni descritte nel bando. l’Informatore Commercio Turismo Servizi Professioni n. 210 luglio/agosto 2010 anno LIV Organo d’informazione e documentazione dell’Unione del commercio del turismo, dei servizi e delle professioni della provincia di Milano DIRETTORE RESPONSABILE Gianroberto Costa REDAZIONE EDITRICE Federico Sozzani Corso Venezia 49 20121 Milano Promo Ter Unione sede e amministrazione Corso Venezia 49 - 20121 Milano PUBBLICITÀ FOTOCOMPOSIZIONE E STAMPA Imagina Sas Corso di Porta Romana 128 20122 MILANO Tel. 02 58320509 - Fax 02 58319824 [email protected] www.imaginapubblicita.com Amilcare Pizzi Spa Via Amilcare Pizzi, 14 20092 Cinisello Balsamo Telefono 02/618361 AUTORIZZAZIONE PROPRIETÀ Unione del commercio del turismo e dei servizi della provincia di Milano 56 Tribunale di Milano n. 4255 del 26-2-1957 Una copia euro 0,568 luglio/agosto 2010 materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica al fine di contenere le spese pubbliche e di contrastare l’evasione fiscale. Tra le principali novità in materia fiscale si segnalano: - il potenziamento della partecipazione dei comuni all’attività di accertamento; - l’obbligo di comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate le operazioni rilevanti ai fini Iva di importo pari o superiore a € 3.000; - il nuovo redditometro; - il controllo delle imprese che cessano l’attività entro un anno dalla data di inizio; - il controllo delle imprese in perdita; - la concentrazione della riscossione delle imposte nell’accertamento. Indice VARIE Manovra correttIva 2010 - Dl 31 maggio 2010, n. 78. . . . . . . . . . . . . . Pag. 57 Prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande - Deducibilità ai fini delle imposte dirette e Irap dell’Iva non detratta Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 25 del 19 maggio 2010. . . . . . . . . . . Pag. 61 Autotrasportatori - Agevolazioni Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 24 maggio 2010. . . . . . . . Pag. 62 IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE Incentivi - Legge n. 73 del 22 maggio 2010. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Imposte sui redditi - Trattamento fiscale delle spese sostenute dagli operatori congressuali per l’acquisto di servizi alberghieri e di ristorazione Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 47/E del 28 maggio 2010.. . . . . . . Pag. 62 Sul Supplemento n. 114/L alla Gazzetta ufficiale n. 125 del 31 maggio 2010 è stato pubblicato il decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010 recante: “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”. Partecipazione dei Comuni all’attività di accertamento tributario e contributivo (Art. 18) I comuni devono partecipare all’attività di accertamento fiscale e contributivo consistente, nella segnalazione all’Agenzia delle Entrate, alla Guardia di finanza e all’Inps, di elementi utili ad integrare i dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti per la determinazione di maggiori imponibili fiscali e contributivi: a) i Comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti sono tenuti ad istituire, laddove non vi abbiano già provveduto, il Consiglio tributario. b) i Comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, laddove non abbiano già costituito il Consiglio tributario, sono tenuti a riunirsi in consorzio, per la successiva istituzione del Consiglio tributario. In occasione della loro prima seduta, successiva alla data del 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del decreto in esame), i Consigli tributari deliberano in ordine alle forme di collaborazione con l’Agenzia del territorio per la rilevazione degli immobili che non risultano dichiarati in catasto. L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei comuni le dichiarazioni dei contribuenti in essi residenti; gli uffici dell’Agenzia delle Entrate, prima dell’emissione degli avvisi di accertamento sintetico, ai sensi dell’articolo 38, quarto comma e seguenti del Dpr n. 600/1973, inviano una segnalazione ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi. Il comune di domicilio fiscale del contribuente, con riferimento agli accertamenti suddetti, comunica entro sessanta giorni da quello del ricevimento della segnalazione ogni elemento in suo Pag. 63 IMPOSTE INDIRETTE Importazioni di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione Modalità di applicazione dell’Iva al 10% - Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 25/E del 17 maggio 2010. . Compensazioni Iva - Mod. F24 Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 29/E del 3 giugno 2010. . . . . . . . . . . Pag. 64 Pag. 65 TRIBUTI LOCALI Irap - Autonoma organizzazione Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28/E del 28 maggio 2010. . . . . . . . . IN PRIMO PIANO Pag. 65 Manovra correttiva 2010 Dl n. 78 del 31 maggio 2010 Contenuto in sintesi Con il provvedimento di seguito illustrato sono state introdotte misure urgenti in 57 TRIBUTARIO Varie Tributario luglio/agosto 2010 Tributario Varie possesso utile alla determinazione del reddito complessivo. Si segnala che è stato soppresso l’art. 45 del Dpr n. 600/ 1973 che prevedeva e disciplinava la commissione per l’esame delle proposte del Comune. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, emanato entro quarantacinque giorni dalla data del 31 maggio 2010, d’intesa con l’Inps e la Conferenza unificata, sono stabilite le modalità tecniche di accesso alle banche dati e di trasmissione ai comuni, anche in via telematica, di copia delle dichiarazioni relative ai contribuenti in essi residenti, nonché quelle della partecipazione dei comuni all’accertamento fiscale e contributivo. Con il medesimo provvedimento sono altresì individuate le ulteriori materie per le quali i comuni partecipano all’accertamento fiscale e contributivo. Aggiornamento del Catasto (Art. 19) A decorrere dalla data del 1° gennaio 2011 è attIvata l’”Anagrafe Immobiliare Integrata”, costituita e gestita dall’Agenzia del Territorio. L’Anagrafe Immobiliare Integrata attesta, ai fini fiscali, lo stato di integrazione delle banche dati disponibili presso l’Agenzia del Territorio per ciascun immobile, individuandone il soggetto titolare di diritti reali. E’ stato introdotto l’obbligo di regolarizzare gli immobili non censiti o da aggiornare. Più in particolare: 1) Entro il 31 dicembre 2010 i titolari di diritti reali sugli immobili che non risultano dichiarati in Catasto sono tenuti a procedere alla presentazione, ai fini fiscali, della relatIva dichiarazione di aggiornamento catastale. L’Agenzia del Territorio, successivamente alla registrazione degli atti di aggiornamento presentati, rende disponibili ai Comuni le dichiarazioni di accatastamento per i controlli di conformità urbanistico-edilizia, attraverso il Portale per i Comuni. Se i titolari di diritti reali sugli immobili non provvedono a presentare le dichiarazioni di aggiornamento catastale entro il termine del 31 dicembre 2010, l’Agenzia del Territorio, procede all’attribuzione di una rendita presunta. 2) Entro il medesimo termine del 31 dicembre 2010 i titolari di diritti reali sugli immobili oggetto di interventi edilizi che abbiano determinato una variazione di consistenza ovvero di destinazione non dichiarata in Catasto, sono tenuti a procedere alla presentazione, ai fini fiscali, della relatIva dichiarazione di aggiornamento catastale. Se i titolari di diritti reali sugli immobili non provvedono a presentare le dichiarazioni di aggiornamento catastale entro il termine del 31 dicembre 2010, l’Agenzia del Territorio procede agli accertamenti di competenza anche con la collaborazione dei Comuni. Qualora i titolari di diritti reali sugli immobili individuati non ottemperino entro il termine previsto, l’Agenzia del Territorio procede all’attribuzione della rendita presunta. Dati catastali negli atti immobiliari (art. 19, commi da 14 a 16) Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari. La richiesta di registrazione di contratti, scritti o verbali, di locazione o affitto di beni immobili esistenti sul territorio dello Stato e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, deve contenere anche l’indicazione dei dati catastali degli immobili. La mancata o errata indicazione dei dati catastali è considerata fatto rilevante ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro ed è punita con la sanzione prevista dall’articolo 69 del Dpr n. 131/1986 (dal 120% al 240% dell’imposta dovuta). Le suddette disposizioni si applicano a decorrere dal 1° luglio 2010. Comunicazioni telematiche all’Agenzia delle Entrate (Art. 21) Al fine di potenziare il contrasto all’evasione, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate saranno individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l’aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro tremila. Per l’omissione delle comunicazioni ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione residuale prevista dall’articolo 11 del Dlgs n. 471/1997. Aggiornamento dell’accertamento sintetico (Art. 22) Al fine di adeguare l’accertamento sintetico al contesto socioeconomico, mutato nel corso dell’ultimo decennio, rendendolo più efficiente e dotandolo di garanzie per il contribuente, anche mediante il contraddittorio, viene applicato il c.d. “nuovo redditometro”. In base alle nuove disposizioni, l’ufficio può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d’imposta; resta salva la prova per il contribuente che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d’imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, con redditi legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile. La determinazione sintetica può essere altresì fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l’analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell’area territoriale di appartenenza, con decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze da pubblicare nella Gazzetta ufficiale con periodicità biennale. In tale caso è fatta salva per il contribuente la prova contraria. La determinazione sintetica del reddito complessivo è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato. L’accertamento da redditometro potrà essere applicato quan- 58 Tributario Varie do, anche solo per un anno (non più per 2 periodi d’imposta), lo scostamento del reddito dichiarato da quello presunto è pari al 20% (non più del 25%). L’ufficio che procede alla determinazione sintetica del reddito complessivo ha l’obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione. Dal reddito complessivo determinato sinteticamente sono deducibili i soli oneri previsti dall’articolo 10 del Dpr n. 917/1986; competono, inoltre, per gli oneri sostenuti dal contribuente, le detrazioni dall’imposta lorda previste dalla legge. Tutte le nuove disposizioni si applicano per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data del 31 maggio 2010. Contrasto al fenomeno delle imprese “apri e chiudi” (Art. 23) Le imprese che cessano l’attività entro un anno dalla data di inizio sono specificamente considerate ai fini della selezione delle posizioni da sottoporre a controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate, della Guardia di Finanza e dell’Inps, in modo da assicurare una vigilanza sistematica sulle situazioni a specifico rischio di evasione e frode fiscale e contributIva. Contrasto al fenomeno delle imprese in perdita “sistemica” (Art. 24) La programmazione dei controlli fiscali dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di finanza deve assicurare una vigilanza sistematica, basata su specifiche analisi di rischio, sulle imprese che presentano dichiarazioni in perdita fiscale, non determinata da compensi erogati ad amministratori e soci, per più di un periodo d’imposta. E’ previsto un potenziamento dell’attività di accertamento verso i contribuenti non soggetti a studi di settore; in particolare, nei confronti dei contribuenti non soggetti agli studi di settore né a tutoraggio, l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di finanza deve realizzare coordinati piani di intervento annuali che riguardino almeno un quinto della platea di riferimento. Contrasto di interessi - Introduzione di una ritenuta d’acconto (Art. 25) A decorrere dal 1° luglio 2010 le banche e le Poste Italiane SPA operano una ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rIvalsa, all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta. La legge rinvia tuttavia ad un apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate il compito di individuare le tipologie di pagamenti nonché le modalità di esecuzione degli adempimenti relativi alla certificazione e alla dichiarazione delle ritenute operate. Adeguamento alla normativa europea in materia di operazioni intracomunitarie ai fini del contrasto delle frodi (Art. 27) Al fine di adeguare la normatIva nazionale a quella comunitaria volta a contrastare le frodi Iva in ambito UE, i soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie dovranno comunicare tale volontà nella comunicazione di inizio atti- vità (Art. 35 del Dpr n. 633/1972); in tal caso l’Agenzia può emettere provvedimento di diniego dell’autorizzazione ad effettuare dette operazioni entro 30 giorni dall’attribuzione della partita Iva. Con apposito provvedimento, l’Agenzia delle Entrate fisserà le modalità di diniego ovvero di revoca dell’autorizzazione ad effettuare le predette operazioni. Contestualmente è prevista l’istituzione di una banca dati dei soggetti Iva che operano in ambito intracomunitario. Incrocio tra le banche dati dell’Inps e dell’Agenzia delle Entrate per contrastare la microevasione diffusa (Art. 28) Al fine di contrastare l’inadempimento dell’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, l’Agenzia delle Entrate esegue specifici controlli sulle posizioni dei soggetti che risultano aver percepito e non dichiarato redditi di lavoro dipendente ed assimilati sui quali, in base ai flussi informativi dell’Inps, risultano versati i contributi previdenziali e non risultano effettuate le previste ritenute fiscali. Concentrazione della riscossione nell’accertamento - Avvisi di accertamento con intimazione al pagamento (Art. 29) A decorrere dagli atti notificati dal 1° luglio 2011 e relativi ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2007 e successivi, gli avvisi di accertamento per II.DD. ed Iva emessi dall’Agenzia delle Entrate dovranno contenere l’intimazione al pagamento entro il termine di presentazione del ricorso; detti avvisi diventano esecutivi all’atto della notifica. Decorsi 30 giorni dal termine di pagamento, la riscossione delle somme è affidata agli Agenti della riscossione anche ai fini dell’esecuzione forzata con l’espropriazione dei beni del debitore senza la notifica della cartella di pagamento, espropriazione che deve essere avviata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo. Altre modifiche riguardano il decreto legislativo n. 74 del 2000 (c.d. “manette agli evasori”); in particolare, con riferimento al reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte viene previsto, un aumento della pena (reclusione da 1 anno a 6 anni), se l’ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore a 200.000 €. Preclusione all’autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi (Art. 31) A decorrere dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei crediti di cui all’articolo 17, comma 1, del Dlgs n. 241/1997, relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento. In caso di inosservanza del divieto si applica la sanzione pari al cinquanta per cento dell’importo indebitamente compensato. E’ comunque ammesso il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte, con le modalità stabilite con decreto del ministero dell’Economia e delle finanze, da emanare entro 180 giorni dal 31 maggio 2010. A decorrere dal 1° gennaio 2011 le disposizioni di cui all’articolo 28-ter del Dpr n. 602/1973, che disciplinano l’eroga- 59 TRIBUTARIO luglio/agosto 2010 luglio/agosto 2010 Tributario Varie zione di un rimborso d’imposta in presenza di un’iscrizione a ruolo, non operano per i ruoli di ammontare non superiore a millecinquecento euro. Razionalizzazione dell’accertamento nei confronti dei soggetti che aderiscono al consolidato nazionale (Art. 35) Nei confronti dei soggetti aderenti al consolidato nazionale è previsto quanto segue: - la rettifica del reddito complessivo di ciascun soggetto partecipante al consolidato è effettuata con un unico atto, notificato sia alla consolidata che alla consolidante; - all’accertamento con adesione partecipano sia la consolidante che la consolidata interessata dalla rettifica. Per il perfezionamento dell’atto di adesione è sufficiente il versamento effettuato anche da uno solo dei predetti soggetti; - la consolidante può richiedere, anche in caso di accertamento con adesione, mediante presentazione di un’apposita istanza, che le perdite di periodo del consolidato non utilizzate possano essere scomputate in diminuzione dei maggiori imponibili accertati. Le suddette disposizioni entrano in vigore il 1°gennaio 2011, con riferimento ai periodi di imposta per i quali, alla predetta data sono ancora pendenti i termini per l’accertamento ex art. 43 del Dpr n. 600/1973. Altre disposizioni in materia tributaria (Art. 38) Notifica di atti ed elezione del domicilio da parte del contribuente (art. 38, comma 4, lett. a) In seguito alla modifica dell’art. 60, Dpr n. 600/73, è previsto che, qualora il contribuente, ai fini della notificazione degli avvisi e degli atti, intenda eleggere domicilio presso una persona o un ufficio del comune del proprio domicilio fiscale, il domicilio prescelto debba risultare da un’apposita comunicazione (e non più dalla dichiarazione annuale) da inviare al competente Ufficio a mezzo raccomandata A/R ovvero in via telematica con modalità che saranno stabilite dall’Agenzia delle Entrate con uno specifico provvedimento. Inoltre, è previsto che ai fini delle notificazioni, le variazioni dell’indirizzo hanno effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della variazione anagrafica (per le persone fisiche) o della comunicazione di inizio attività ex art. 35, Dpr n. 633/72 o dal modello previsto per l’attribuzione del codice fiscale per i soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini Iva. Notifica della cartella di pagamento (art. 38, comma 4. lett. b) La notifica della cartella esattoriale può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione. Notifica di liquidazione imposta registro e ipocatastali (art. 38, comma 5) Per effetto della modifica dell’art. 3-ter, comma 1, Dlgs n. 463/97, è previsto che relativamente all’imposta di registro e alle imposte ipocatastali connesse alla registrazione di atti, l’Ufficio provvede alla notifica dell’avviso di liquidazione per l’integrazione dell’imposta versata qualora, sulla base degli elementi desumibili dall’atto relativo a diritti su immobili, risulti dovuta una maggiore imposta, entro il termine di 60 giorni (anziché 30) dalla presentazione del modello unico informatico. Disposizioni in materia di contenzioso tributario (art. 38, comma 9) In materia di contenzioso tributario, per effetto della modifica dell’art. 47, Dlgs n. 546/1992, è stato limitato ad un massimo di 150 giorni il periodo di sospensione dell’atto impugnato disposto a fronte della specifica richiesta del ricorrente alla Commissione provinciale competente qualora dall’atto stesso possa derivargli un danno grave ed irreparabile. Di conseguenza è stata altresì prevista la cessazione degli effetti della sospensione oltre che a seguito della pubblicazione della sentenza di primo grado, in ogni caso per il decorso dei 150 giorni dalla data del provvedimento di sospensione. Quadro RW mod. Unico (art. 38, comma 13) Gli obblighi dichiarativi del quadro RW del mod. Unico PF non si applicano: a) alle persone fisiche che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all’estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal Testo Unico delle imposte sui redditi, in base ad accordi internazionali ratificati. Tale esonero si applica limitatamente al periodo di tempo in cui l’attività lavorativa è svolta all’estero; b) ai soggetti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all’estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi con riferimento agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria detenute nel Paese in cui svolgono la propria attività lavorativa. Regime fiscale di attrazione europea (Art. 41) Alle imprese residenti in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia che intraprendono in Italia nuove attività economiche, nonché ai loro dipendenti e collaboratori, si può applicare, in alternativa alla normativa tributaria italiana, la normativa tributaria vigente in uno degli Stati membri dell’Unione Europea. Con decreto del ministero dell’Economia e delle finanze sono stabilite le relative disposizioni attuative. Reti di imprese (Art. 42) L’art. 3 del Dl n. 5/2009 istituisce le c.d. “reti di imprese”, cioè i contratti con i quali due o più imprese si obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato. Il decreto legge in esame stabilisce che con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate saranno stabilite le condizioni per il riscontro della sussistenza dei requisiti idonei a far riconoscere le imprese come appartenenti ad una delle reti di imprese. Forme, modalità e termini di presentazione delle richieste per il riconoscimento dell’appartenenza ad una rete di imprese saranno stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate da adottarsi entro il 30 giugno 2010. Alle imprese appartenenti ad una delle reti di imprese riconosciute competono vantaggi fiscali, amministrativi e finanziari, 60 luglio/agosto 2010 menti e bevande”. A partire dal 1° settembre 2008, l’Iva relatIva alle prestazioni alberghiere ed alla somministrazione di alimenti e bevande è detraibile nella misura in cui gli stessi servizi risultino inerenti all’attività esercitata (art. 19-bis1 del Dpr n. 633/1972 come modificato dalla legge n. 133/2008). La detrazione Iva, però, è possibile solo in presenza della relativa fattura che va richiesta non oltre il momento di effettuazione dell’operazione; al proposito si ricorda che tali prestazioni di servizi rientrano fra quelle per le quali l’emissione della fattura è obbligatoria solo su richiesta del cliente. In mancanza della fattura, le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande sono documentate mediante scontrino o ricevuta fiscale, documenti che non consentono l’esercizio della detrazione Iva in quanto privi dell’evidenziazione dell’imposta relativa a dette prestazioni. Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate L’Agenzia delle Entrate era già intervenuta sulla questione con la circolare n. 6/E del 3 marzo 2009 e con la risoluzione n. 84/E del 31 marzo 2009. In tali circostanze era stato precisato che l’Iva non detratta in seguito ad una valutazione discrezionale del contribuente non potesse costituire un costo inerente all’impresa e, quindi, che non fosse deducibile dal reddito e dalla base imponibile Irap. La circolare in esame modifica in parte detto orientamento e chiarisce che tale principio può subire una deroga nell’ipotesi in cui la scelta di non richiedere la fattura si basi su “valutazioni di convenienza economico-gestionale”. L’imprenditore ed il professionista, infatti, possono decidere di non richiedere le fatture relative alle prestazioni alberghiere e di ristorazione - sempreché non costituiscano oggetto dell’attività propria dell’impresa - e, quindi, di non detrarre l’Iva assolta sulle stesse, nel caso in cui “i costi da sostenere per eseguire gli adempimenti Iva connessi alle fatture siano superiori al vantaggio economico costituito dall’importo dell’Iva detraibile”. In tal caso, posto che la scelta dell’operatore economico si prospetta come la soluzione economicamente più vantaggiosa, l’Agenzia delle Entrate riconosce all’Iva non detratta, per mancanza della fattura, la natura di “costo inerente” all’attività esercitata e, pertanto, ne consente la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap. L’Iva non detratta relativa alle prestazioni di vitto e alloggio assume rilievo fiscale anche ai fini Irap, a condizione che l’onere risulti iscritto tra i costi che concorrono alla determinazione del valore della produzione netta da assoggettare all’imposta. L’Agenzia precisa, infine, che non può costituire un costo inerente all’attività esercitata e, conseguentemente, non è deducibile dal reddito, l’Iva documentata mediante fattura e rimasta a carico dell’impresa ovvero del professionista a causa del mancato esercizio del diritto alla detrazione. Per completezza di esposizione, si ricorda che ai fini della determinazione del reddito d’impresa, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e salve le eccezioni previste dalla legge, le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75% (art. 109, comma 5 del Tuir). nonché la possibilità di stipulare convenzioni con l’Abi nei termini definiti con apposito decreto del ministro dell’Economia e delle finanze emanato entro il 15 luglio 2010. Incentivi per il rientro in italia di ricercatori residenti all’estero (Art. 44) Al fine di incentivare il rientro in Italia di ricercatori, il provvedimento in esame stabilisce che, ai fini delle imposte sui redditi, è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il novanta per cento degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all’estero, alle seguenti condizioni: 1) devono aver svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi; 2) dalla data del 31 maggio 2010 ed entro i cinque anni solari successivi devono svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato. Tali emolumenti non concorrono alla formazione del valore della produzione netta dell’imposta regionale sulle attività produttive. Le suddette disposizioni si applicano a decorrere dal primo gennaio 2011, nel periodo d’imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei due periodi d’imposta successivi sempre che permanga la residenza fiscale in Italia. Disposizioni in materia di acconti (Art. 55) Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell’Economia e delle finanze, è differito, nei limiti stabiliti con lo stesso decreto, il versamento dell’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per il periodo d’imposta 2011 e 2012. Per i soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale, i sostituti d’imposta trattengono l’acconto tenendo conto di tale differimento. Prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande Deducibilità dell’Iva non detratta ai fini delle imposte dirette e Irap Circolare n. 25 del 19.5.2010 dell’Agenzia delle Entrate L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 25/E del 19 maggio 2010 recante: “Chiarimenti sulla detraibilità dell’Iva per prestazioni alberghiere e somministrazioni di ali- 61 TRIBUTARIO Varie Tributario luglio/agosto 2010 Varie Tributario Autotrasportatori Agevolazioni Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 24 maggio 2010 prio - possono recuperare nel 2010, fino ad un massimo di euro 300 per ciascun veicolo (mediante compensazione in F24), le somme versate nel 2009 a titolo di contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate; 2) per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore nonché dai singoli soci di società di persone (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate (ai sensi dell’articolo 66, comma 5, primo periodo, del Tuir), per il periodo d’imposta 2009, nelle seguenti misure: - 19,60 euro per i trasporti effettuati all’interno del comune in cui ha sede l’impresa; - 56,00 euro per i trasporti all’interno della regione e delle regioni confinanti; - 92,00 euro per i trasporti effettuati oltre tale ambito territoriale. L’Agenzia delle Entrate ha diramato il comunicato stampa del 24 maggio 2010 recante: “Autotrasportatori, via libera alle agevolazioni” che anticipa alcune importanti agevolazioni fiscali per il settore dell’autotrasporto. Infatti, a seguito della ripartizione delle risorse operata in base agli stanziamenti previsti dalla Legge Finanziaria 2010 (L. n. 191/2009), l’Agenzia conferma gli importi delle agevolazioni erogati lo scorso anno. In particolare: 1) le imprese di autotrasporto merci - conto terzi e conto pro- Imposte dirette e indirette Incentivi Legge n. 73 del 22 maggio 2010 Esenzione Iva servizi postali (art. 2, comma 4-bis e 4-ter) Le prestazioni del servizio postale universale, nonché le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a queste accessorie, effettuate dai soggetti obbligati ad assicurarne l’esecuzione, sono esenti da Iva (art. 10, comma 1, n. 16 del Dpr n. 633/1972). Tali disposizioni si applica a decorrere dal 23 agosto 2010. Sono fatti salvi i comportamenti posti in essere fino a tale data dal soggetto obbligato a fornire il servizio postale universale in applicazione della norma di esenzione previgente. 5‰ dell’Irpef (art. 2, comma 2-quinquies e commi da 4novies a 4-septiesdecies) Destinazione del 5‰ Irpef per il Mod. Unico 2010 I soggetti a favore dei quali i contribuenti possono scegliere di destinare il 5‰ dell’Irpef risultante dal mod. Unico 730/2010 relativo al 2009 sono: 1. enti di volontariato, quali: - organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) ex art. 10, Dlgs n. 460/97; - associazioni di promozione sociale (Aps) iscritte nel registro nazionale, regionale o provinciale ex art. 7, Legge n. 383/2000; - associazioni e fondazioni riconosciute che operano, senza finalità di lucro, in via esclusiva o prevalente, nei settori di cui all’art. 10, comma 1, lett. a), Dlgs n. 460/97 (assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela/conservazione/promozione del patrimonio storico e artistico); 2. enti della ricerca scientifica e dell’università; 3. enti della ricerca sanitaria; 4. comune di residenza; 5. associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale. Per tali soggetti il decreto in esame conferma l’applicazione delle disposizioni di cui al Dm 2 aprile 2009 ai fini dell’individuazione delle attività di rilevante interesse sociale, delle modalità di richiesta dell’ammissione al beneficio, di rendicontazione, ecc. Contenuto in sintesi Con il provvedimento, di seguito illustrato, il c.d. “decreto incentivi” è stato convertito in legge. Sono state confermate le disposizioni stabilite nel testo originario del decreto-legge (vd. ns. circ. n. 39/2010). In sede di conversione in legge sono state introdotte le seguenti novità: - riformulazione delle norme in materia di esenzione Iva servizi postali; - riconoscimento della partecipazione al riparto del 5‰ anche alle fondazioni operanti nei settori sociali ed assistenziali; - chiusura delle liti pendenti da oltre dieci anni in Cassazione con la possibilità di pagare il 5% del valore della lite; - conferma delle agevolazioni per le imprese tessili; - contributo per acquisto di biciclette a pedalata assistita. Sulla Gazzetta ufficiale n. 120 del 25 maggio 2010 è stata pubblicata la legge n. 73 del 22 maggio 2010 recante: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l’altro, nella forma dei cosiddetti “caroselli” e “cartiere”, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei getti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori”. Qui di seguito si illustrano le novità fiscali introdotte in sede di conversione in legge del c.d. “Decreto incentivi”. 62 luglio/agosto 2010 In particolare, se il pagamento / sgravio è avvenuto successivamente all’iscrizione a ruolo l’ente creditore deve rilasciare al contribuente una dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento / sgravio. Con apposito Dm saranno stabilite le modalità attuative. Incentivi per l’acquisto di beni (art. 4, comma 1-ter) In materia di agevolazioni per l’acquisto di beni, è stata introdotta la disposizione in base alla quale se l’acquirente dei beni agevolati è un’impresa, l’incentivo è fruibile nei limiti degli aiuti temporanei di importo limitato previsti dal Dpcm 3 giugno 2009 e dalla decisione della Commissione europea 28 maggio 2009, n. (2009)4277. Acquisto di biciclette a pedalata assistita I contributi previsti per l’acquisto di motocicli si intendono applicabili anche all’acquisto di biciclette a pedalata assistita, nell’ambito delle risorse disponibili a tale fine. Destinazione del 5‰ Irpef per anni pregressi Sono ricomprese tra i destinatari del 5‰ dell’Irpef relativo al 2007 e 2008 anche le fondazioni riconosciute che operano nei predetti settori di assistenza sociale e socio-sanitaria, assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico. Per tali soggetti è prorogato al 30 giugno 2010 il termine per la presentazione della dichiarazione sostitutiva necessaria per poter beneficiare del riparto della quota destinata dai contribuenti al 5‰ per le predette annualità. Chiusura liti fiscali pendenti (art. 3, comma 2-bis) E’ introdotta la possibilità di chiudere le liti fiscali pendenti dinnanzi alla Commissione Tributaria centrale o in Cassazione, che hanno avuto origine da ricorsi iscritti a ruolo nel primo grado da oltre 10 anni alla data del 26 maggio 2010 e per le quali l’Amministrazione finanziaria è risultata soccombente sia in primo che in secondo grado. Controversie pendenti in Commissione Tributaria centrale Le controversie pendenti in Commissione Tributaria centrale, escluse quelle aventi ad oggetto istanze di rimborso, sono automaticamente chiuse con decreto del presidente del collegio giudicante o di altro componente delegato. Controversie pendenti in Cassazione Le controversie pendenti in Cassazione possono essere chiuse mediante il pagamento del 5% del valore della controversia. Si ricorda che, ai sensi dell’’art. 16, comma 3 della legge n. 289/2002 il valore della controversia è pari all’imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento; in caso di liti relative all’irrogazione di sanzioni non collegate al tributo, delle stesse si tiene conto ai fini del valore della lite; il valore della lite è determinato con riferimento a ciascun atto introduttivo del giudizio, indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi in esso indicati (art. 16, comma 3 della legge n. 289/2002). Per la definizione delle controversie, il contribuente deve presentare, entro il 23 agosto 2010 (90 giorni dal 26 maggio 2010), un’apposita istanza alla competente segreteria o cancelleria, allegando l’attestazione del relativo pagamento. I procedimenti in esame restano sospesi fino al 23 agosto 2010 e sono definiti con la compensazione integrale delle spese del processo. In ogni caso non si fa luogo a rimborso. Crediti di importo inferiore A € 8.000 (art. 3, comma 2-ter) Dal 26 maggio 2010 non è più prevista la possibilità per l’Agente della riscossione di iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati ex art. 77, DPR n. 602/73 qualora l’importo del credito a favore dell’Amministrazione finanziaria sia inferiore a € 8.000. Espropriazione forzata (art. 3, comma 3-bis) In tema di espropriazione forzata, è disposto che il debitore, al fine di evitare l’espropriazione, può dimostrare, mediante l’apposita documentazione rilasciata dall’ente creditore, da opporre all’agente della riscossione, il pagamento delle somme dovute o lo sgravio ad esso riconosciuto dall’ente creditore stesso. Imposte sui redditi Trattamento fiscale delle spese sostenute dagli operatori congressuali per l’acquisto di servizi alberghieri e di ristorazione Risoluzione n. 47/E dell’Agenzia delle Entrate del 28 maggio 2010 Contenuto in sintesi Con il provvedimento di seguito illustrato l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’operatore congressuale può fatturare il corrispettivo totale ad aliquota ordinaria (20%), senza la separata indicazione delle spese alberghiere e di ristorazione, nel caso in cui l’indicazione dettagliata delle singole voci risulti incompatibile con la modalità organizzativa dell’evento (come, ad esempio, nelle ipotesi di affidamento in appalto dell’organizzazione del convegno, con corrispettivo determinato forfetariamente). Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che a dette imprese non si applica il limite di deducibilità al 75% del costo delle prestazioni alberghiere e di somministrazione previsto dall’art. 109 del Tuir. L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 47/E del 28 maggio 2010 recante: “Consulenza giuridica - Trattamento fiscale delle spese sostenute dagli operatori congressuali per l’acquisto di servizi alberghieri e di ristorazione”. Il documento in esame chiarisce alcuni profili di criticità attinenti al trattamento fiscale, ai fini Iva e ai fini delle imposte dirette, delle spese sostenute dagli operatori congressuali per l’acquisto di servizi alberghieri e di ristorazione. Fattura dei corrispettivi relativi alle prestazioni di servizi necessari per l’organizzazione del congresso L’art. 19-bis1, comma 1, lett. e), del Dpr n. 633/1972, nel 63 TRIBUTARIO Imposte dirette e indirette Tributario luglio/agosto 2010 Tributario Imposte dirette e indirette testo vigente fino al 31 agosto 2008, prevedeva l’indetraibilità dell’Iva relativa a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande ad eccezioni dell’ipotesi in cui le stesse formassero oggetto dell’attività propria dell’impresa. Con la risoluzione 4 giugno 2004, n. 168, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che l’organizzatore congressuale che acquista i servizi alberghieri e di ristorazione per rivenderli nell’ambito di un “pacchetto” di servizi ai propri clienti, può detrarre l’Iva afferente i servizi alberghieri e di ristorazione medesimi in quanto gli stessi sono oggetto dell’attività propria dell’operatore congressuale. La medesima risoluzione ha precisato che la fattura emessa dall’organizzatore congressuale nei confronti del cliente finale deve indicare distintamente i servizi alberghieri e di ristorazione ed il relativo corrispettivo assoggettato ad Iva con aliquota propria pari al 10 per cento. Infatti, stante il regime di indetraibilità oggettiva dell’Iva assolta sui servizi in argomento, vigente fino al 31 agosto 2008, il cliente, in quanto destinatario finale dei servizi alberghieri e di ristorazione, non poteva detrarre l’Iva relativa agli stessi. L’art. 83, comma 28-bis, Dl n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, ha eliminato la previsione di indetraibilità oggettiva disposta per le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 19-bis1, comma 1, lett. e), del Dpr n. 633/1972. Pertanto, a partire dal 1° settembre 2008, l’Iva relativa ai servizi in argomento è detraibile sulla base dei principi generali dettati dall’art. 19 del Dpr n. 633/1972, nella misura in cui i servizi risultino inerenti ad operazioni che consentono l’esercizio del diritto e siano documentati con fattura. Contestualmente all’eliminazione della indetraibilità oggettIva dell’Iva relatIva alle prestazioni in esame, l’art. 83, comma 28quater, del richiamato Dl n. 112/2008, modificando gli artt. 54 e 109 del Tuir, ha introdotto un limite alla deducibilità dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo dei servizi alberghieri e di ristorazione, stabilito nel 75 per cento del relativo costo. L’esigenza di evidenziare in fattura il corrispettivo relativo alle suddette prestazioni va soddisfatta anche in relazione al nuovo quadro normativo. La fatturazione dettagliata sopra descritta consente al cliente di operare correttamente la deduzione dal reddito delle spese relative all’acquisto dei servizi alberghieri e di somministrazione di alimenti e bevande - stabilita nella misura del 75 per cento - ai sensi degli artt. 54 e 109 del Tuir, concernenti, rispettivamente, il reddito di lavoro autonomo e il reddito d’impresa. Ciò posto, si deve, tuttavia, ritenere che nei casi in cui la fatturazione dettagliata dei servizi risulti incompatibile con le diverse modalità di organizzazione dell’attività congressuale - come nel caso in cui l’organizzazione di un congresso sia affidata mediante la stipula di un contratto di appalto e venga pattuito un corrispettivo forfetariamente determinato - l’operatore congressuale può emettere la fattura indicando il corrispettivo unitario da assoggettare ad Iva con aliquota ordinaria. In tal caso, spetta al committente acquisire, ai fini della corretta deduzione dal proprio reddito dei costi relativi ai servizi alberghieri e di ristorazione, una documentazione recante il dettaglio delle spese relative ai singoli servizi forniti dall’operatore congressuale per l’organizzazione dell’evento che può consistere in un prospetto dettagliato dei costi del servizio congressuale. Deduzione delle spese per l’acquisto di servizi alberghieri e di somministrazione di alimenti e bevande Altra questione affrontata dalla risoluzione riguarda la riconducibilità dell’organizzatore congressuale tra i soggetti ai quali non si applica la limitazione della deducibilità delle spese alberghiere e di ristorazione. Richiamando le indicazioni fornite con la circolare 3 marzo 2009, n. 6, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che il limite di deducibilità del 75 per cento per le spese in argomento non si applica alle imprese distributrici di ticket restaurant e ai tour operator, in quanto la rivendita di dette prestazioni costituisce l’oggetto dell’attività propria dell’impresa. La limitazione della deducibilità delle spese alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, infatti, non derogano agli ordinari criteri di inerenza che presiedono alla determinazione del reddito d’impresa, non si applica a fattispecie rispetto alle quali l’inerenza di dette spese è indubbia in quanto le stesse rappresentano una componente della prestazione oggetto dell’attività propria d’impresa. Conseguentemente la risoluzione ha stabilito che gli operatori del settore congressuale, la cui attività è caratterizzata dalla fornitura ai propri clienti di servizi comprensivi di prestazioni alberghiere e di ristorazione, non subiscono il limite alla deducibilità dei costi relativi a dette prestazioni in quanto le stesse, rappresentando lo strumento necessario per il compimento del fine economico dell’impresa, possono considerarsi oggetto dell’attività congressuale. Imposte indirette Importazioni di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione Modalità di applicazione dell’Iva al 10% Circolare n. 25/E dell’Agenzia delle Entrate del 17 maggio 2010 Contenuto in sintesi Con il provvedimento di seguito illustrato, l’Agenzia delle Entrate ha semplificato gli adempimenti doganali concernenti le importazioni di opere d’arte, d’antiquariato e da collezione ai fini dell’applicazione dell’aliquota Iva del 10%. L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 24/E datata 17 maggio 2010, recante: “Modalità di applicazione dell’aliquota Iva ridotta del 10% sulle importazioni di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione. Circolare 177/E del 22 64 luglio/agosto 2010 tista e in parte dalla sua “bottega”, libri, carte geografiche, spartiti musicali, etc.) che in presenza dell’interesse culturale e del requisito dell’ultracinquantennalità della realizzazione sono suscettibili, comunque, di controllo da parte degli Uffici di esportazione. Alla luce di quanto sopra riferito e tenuto conto delle modifiche intervenute alla disciplina del settore, l’Agenzia delle Entrate ha riesaminato le indicazioni contenute nella predetta circolare n. 177/1995 stabilendo che per l’applicazione dell’aliquota del 10% all’importazione dei predetti beni, occorre procedere nel seguente modo: 1) i beni di cui alla tabella allegata al Dl n. 41 del 1995, non compresi nell’elenco di cui al ripetuto art. 72 del Codice dei Beni culturali, devono sono individuati tramite indicazioni dello specifico codice della Nomenclatura Combinata della Tariffa Doganale per cui ai fini del riconoscimento della loro natura di “oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione” si deve procedere in base alle disposizioni comunitarie in materia doganale; 2) per i beni che hanno l’attestazione di interesse culturale gli uffici doganali devono, comunque verificare che rientrino nelle categorie di cui alla tabella allegata al Dl n. 41 del 1995. giugno 1995”. L’Agenzia delle Dogane aveva segnalato molte difficoltà operative per l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta del 10% sulle importazioni di opere d’arte, d’antiquariato o da collezione; infatti con la circolare n. 177/1995 l’applicazione dell’Iva ridotta sull’importazione dei beni sopraindicati era stata subordinata al rilascio, da parte dei competenti organi del ministero per i Beni e le Attività Culturali, dell’attestazione dalla quale risultasse, prima dell’importazione, “il carattere di oggetto d’arte e d’antiquariato”. Tuttavia, ai sensi dell’art. 72 del Codice dei Beni culturali e del paesaggio, “la spedizione in Italia da uno Stato membro dell’Unione europea o l’importazione da un Paese terzo delle cose o dei beni indicati nell’articolo 65, comma 3, sono certificati, a domanda, dall’ufficio di esportazione”, solo relativamente a: cose, a chiunque appartenenti, che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni; a) archivi e singoli documenti, appartenenti a privati, che presentino interesse culturale; b) beni rientranti nelle categorie di cui all’articolo 11, comma 1, lettere f), g) ed h), a chiunque appartengano, riguardanti in particolare: * lett. f) le fotografie, con relativi negativi e matrici, gli esemplari di opere cinematografiche, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, le documentazioni di manifestazioni, sonore e verbali, comunque realizzate la cui produzione risalga ad oltre venticinque anni; * lett. g) i mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni; * lett. h) i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta anni. Ai fini fiscali, invece, l’elencazione degli oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione è contenuta nella tabella allegata al Dl n. 41 del 1995, che si riporta qui di seguito; detta elencazione da un lato è più ampia perché, in presenza dei requisiti oggettivi stabiliti, comprende anche beni che possono non presentare interesse culturale o che sono stati eseguiti da autori tuttora viventi, dall’altra, in mancanza di taluni requisiti (ad esempio tiratura limitata o integrale esecuzione a mano da parte dell’artista), sembra escludere dal proprio ambito intere categorie di beni (opere pittoriche realizzate in parte dall’ar- Compensazioni Iva Mod. F24 Circolare n. 29/E dell’Agenzia delle Entrate del 3 giugno 2010 L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 29/E del 3 giugno 2010 recante: “Risposte ai quesiti in materia di controllo delle compensazioni Iva e ad altri quesiti sulla compilazione del modello F24”, che fornisce chiarimenti con particolare riferimento alle compensazioni di crediti Iva da parte dei soggetti in regime di tassazione di gruppo o interessati da operazioni straordinarie. Il testo della circolare sopracitata è reperibile sul sito www.agenziaentrate.it. Tributi locali Irap Autonoma organizzazione Circolare n. 28/E dell’Agenzia delle Entrate del 28 maggio 2010 Giurisprudenza della Corte di Cassazione - Ulteriori disposizioni operative per la gestione del contenzioso pendente”. Attività ausiliarie del commercio di cui all’articolo 2195, primo comma, n. 5 del Codice civile Con la circolare n. 45/E del 2008 l’Agenzia delle Entrate aveva esaminato la questione dell’assoggettamento ad Irap di alcune attività produttive di redditi d’impresa. In particolare, basandosi sull’orientamento della giurisprudenza di legittimità, che qualificava gli agenti di commercio come imprenditori commerciali ai sensi degli articoli 2082 e 2195 L’Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare n. 28/E datata 28 maggio 2010 recante: “Irap - Autonoma organizzazione - 65 TRIBUTARIO Imposte indirette Tributario luglio/agosto 2010 Tributario Tributi locali del codice civile (cfr. Cass. 11 ottobre 1991, n. 10673; 6 giugno 2003, n. 9102), l’Agenzia delle Entrate aveva sostenuto di regola l’applicabilità del tributo per i predetti soggetti . Tuttavia fin da allora, considerando che in materia di Irap l’orientamento della Corte di Cassazione era ancora oscillante sul punto, l’Agenzia delle Entrate aveva ritenuto opportuno precisare che in subordine occorre comunque effettuare una valutazione, così come per i lavoratori autonomi, in ordine all’esistenza dell’”autonoma organizzazione”. Sentenze della Cassazione, SS.UU., 26 maggio 2009, nn. 12108, 12109, 12110, 12111 Successivamente alla predetta circolare le sezioni unite della Corte di Cassazione, con le sentenze nn. 12108, 12109, 12110, 12111 (vd.ns.circ.n. 59/2009), hanno affrontato la questione della sistematica assoggettabilità ad Irap delle attività “ausiliarie” del commercio di cui all’articolo 2195 del codice civile, svolte dall’agente di commercio, dal promotore finanziario e in generale dai soggetti “ausiliari”. Nelle suddette quattro sentenze, viene evidenziato che “poiché la Corte costituzionale ha (...) distinto, ai fini dell’applicazione dell’imposta, tra ‘impresa’ nella quale l’elemento organizzativo sarebbe ‘connaturato’, e ‘lavoro autonomo’, rispetto al quale sarebbe necessario un accertamento caso per caso dell’esistenza di una ‘autonoma organizzazione’, (...) diventa essenziale verificare quale sia, tra il polo dell’impresa e il polo del lavoro autonomo, la collocazione dell’esercizio delle attività ausiliare di cui all’art. 2195 c.c., nel cui quadro si collocano tanto l’agente di commercio, quanto il promotore finanziario”. La Corte di Cassazione, pur riconoscendo che per quanto riguarda la disciplina degli ausiliari del commercio ai fini delle imposte sui redditi il legislatore ha dato rilevanza esclusIvamente ad aspetti qualitativi, “includendo nel reddito di impresa l’esercizio di tutte quelle attività che abbiano natura oggettivamente commerciale, senza tener conto del profilo quantitativo, cioè proprio della dimensione organizzativa dell’attività, nella quale deve essere valutato il ‘peso’ del lavoro personale del soggetto, che quell’attività svolge, sull’impiego del capitale e sull’utilizzazione del lavoro altrui”, ha però evidenziato che “a quel che è stabilito per le imposte sul reddito non può essere riconosciuta una efficacia condizionante ai fini dell’interpretazione di imposte, come è l’Irap, che rispondono ad altri criteri e ad una diversa ratio impositiva”. La Cassazione conclude affermando il seguente principio di diritto: “in tema di Irap (...), l’esercizio delle attività di agente di commercio, di cui alla L. n. 204 del 1985, art. 1, e di promotore finanziario di cui al Dlgs n. 58 del 1998, art. 31, comma 2, è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata”. Il principio affermato con riferimento alle singole controversie trattate (riguardanti gli agenti di commercio e i promotori finanziari) è stato esteso dalla Suprema Corte, a tutte le attività ausiliarie di cui all’articolo 2195 del codice civile, considerato che i giudici di legittimità pongono a fondamento del proprio ragionamento la distinzione tra “l’attività d’impresa”, nella quale l’elemento organizzativo sarebbe connaturato, e “le attività ausiliarie”, che possono essere svolte dal soggetto senza organizzazione di capitali o lavoro altrui e per le quali si rende necessaria la valutazione caso per caso dell’esistenza di un’autonoma organizzazione. Si ricorda che la Corte di Cassazione ha definito imprese ausiliarie “quelle che, prive di intrinseca autonomia funzionale, hanno come scopo tipico l’oggettiva agevolazione di altre attività, sicché l’impresa esercente l’attività, ausiliaria, a differenza di quella produttrice di servizi (la cui attività, di carattere autonomo, ha per oggetto un prodotto destinato ad essere utilizzato dalla generalità delle imprese), se da un lato deve avere una propria struttura organizzatIva ed operatIva ben distinta da quella delle imprese ausiliate, dall’altro deve svolgere una funzione accessoria, complementare e strumentale rispetto all’attività, tipica di altre imprese talché, ove venisse separata da queste, non avrebbe alcuna possibilità di utile applicazione” (Cass. 28 maggio 2003, n. 8485). Autonoma organizzazione - Utilizzazione di beni e servizi di terzi Con la circ. n. 45/E/2008, l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che “ai fini della verifica dell’autonoma organizzazione rileva comunque la disponibilità di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per lo svolgimento dell’attività, anche qualora non vengano acquisiti direttamente, ma siano forniti da terzi, a qualunque titolo” (ad es.: affitto, locazione, ecc.). La Corte di Cassazione ha rilevato come per l’Irap ciò che rileva è “la sussistenza di una organizzazione autonoma, restando indifferente il mezzo giuridico col quale quest’ultima è attuata (dipendenti ovvero società di servizi), che rende possibile lo svolgimento dell’attività dei professionisti, attraverso la disponibilità di beni strumentali, capitali e stabili forme di collaborazione, funzionali all’espletamento delle particolari incombenze; il che si realizza, come nel caso, con il contratto di outsourcing che impegna le parti a collaborare affinché la clientela percepisca la attività come organizzazione unitaria fornitrice di più servizi” (Cass. 25 maggio 2009, n. 12078). Autonoma organizzazione - La prova anche in contenzioso Con la circolare in esame l’Agenzia delle Entrate precisa che i contribuenti possono far valere l’assenza di autonoma organizzazione anche in caso di contestazione del mancato versamento dell’Irap indicata in dichiarazione, affrontando così l’eventualità di un contenzioso con l’Amministrazione finanziaria. Conclusioni L’Agenzia delle Entrate stabilisce infine che il contenzioso pendente concernente l’Irap “lavoratori autonomi” deve essere abbandonato dall’ufficio solo se il ricorso del contribuente risulti fondato alla luce sia dei richiamati orientamenti giurisprudenziali sia dei presupposti di fatto (assenza di organizzazione autonoma) che legittimano l’esclusione dall’Irap, sempre che non siano sostenibili altre questioni. La circolare sopracitata è reperibile sul sito www.agenziaentrate.it. 66 luglio/agosto 2010 Commercializzazione carni Stabilimenti di macellazione a capacità limitata Indice IN PRIMO PIANO Bollettini equivoci . . . . . . . . . . . . . . . . Il ministero della Salute, con nota del 28 aprile, ha confermato l’avvenuta scadenza dell’autorizzazione per gli stabilimenti di macellazione a capacità limitata. Tale autorizzazione sembrava automaticamente scaduta il 31 dicembre 2009, senza che fosse necessario procedere ad alcuna revoca. Con la nota in rassegna, invece, il ministero ha invitato gli assessorati regionali ad accertarsi che i comuni - tramite le Ausl - si siano adoperati per revocare agli stabilimenti di macellazione a capacità limitata l’autorizzazione alla commercializzazione delle carni in ambito nazionale ed abbiano ritirato i materiali utilizzati per tale attività. Pag. 67 LEGGI E PROVVEDIMENTI Disciplina igienico-sanitaria Commercializzazione carni: stabilimenti di macellazione a capacità limitata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Divieto di utilizzo del perossido di idrogeno a contatto con il pesce destinato al consumo alimentare umano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Molluschi bivalvi vivi: divieto di reimmersione in acqua. . . . . . . . . . . . IN PRIMO PIANO Pag. 67 Pag. 67 Pag. 68 Richiesta di riscontro revoche autorizzazioni a stabilimenti a capacità limitata Il periodo transitorio fissato dal Reg. (Ce) 2076/2005 è scaduto, pertanto gli stabilimenti riconosciuti ai sensi degli art. 5 e 6 del Dlgs 286/94, dell’art. 13 del Dpr 495/1997, dell’art. 14 comma 2 del Dpr 559/1992, già a far data dal 31/12/2009 debbono aver interrotto la propria attività di produzione, salvo quelli che abbiano ottenuto il riconoscimento comunitario ai sensi dell’art. 4, paragrafo 2 del Reg. (Ce) 583/2004. Si invitano pertanto codesti assessorati ad accertarsi che ai succitati stabilimenti sia stata revocata l’autorizzazione alla commercializzazione di carni in ambito nazionale (per le attività a capacità limitata) che le autorità competenti territoriali abbiano ritirato i relativi bolli, materiali di confezionamento, da imballaggio ed etichettatura recanti marchi sanitari o d’identificazione prestampati ed a fornire rassicurazioni in merito alla scrivente direzione. Bollettini equivoci Si segnala che è oggetto di diffusione un bollettino prestampato contemplante un contratto pubblicitario, denominato “Pianta della città Milano”, finalizzato all’inserzione dei dati del destinatario, i quali sono già impressi nel citato modulo, in una guida in edizione on line. Ciò premesso, si avvertono i destinatari della presente segnalazione a non sottoscrivere il sopra menzionato contratto onde evitare di contrarre un’obbligazione giuridicamente vincolante ed onerosa. A tale proposito, si evidenzia che l’inserzione comporta il pagamento, ad anno pubblicitario, di 1.897,00, oltre a non specificamente esplicitati costi aggiuntivi. Divieto di utilizzo del perossido di idrogeno a contatto con il pesce destinato al consumo alimentare umano Il ministero della Salute, con nota del 29 aprile 2010, ha ribadito il divieto di utilizzo del perossido di idrogeno (acqua ossigenata), sottolineando che tale sostanza è vietata come “additivo alimentare” mentre viene correttamente utilizzata come presidio medico chirurgico. Le imprese interessate alla commercializzazione dei prodotti ittici sono invitate ad un’attenta lettura della breve nota ministeriale, che si pubblica qui di seguito. 67 LEGALE Leggi e provvedimenti Legale luglio/agosto 2010 Leggi e provvedimenti Legale vendita al dettaglio. Si invitano le imprese interessate ad un’attenta lettura della breve nota ministeriale, che si pubblica qui di seguito. Divieto di utilizzo di perossido di idrogeno a contatto con il pesce destinato al consumo alimentare umano Lo scrivente è venuto a conoscenza che vengono proposti ed utilizzati prodotti commerciali contenenti perossido di idrogeno, in aggiunta ad additivi consentiti, al fine di ottenere nel pesce fresco un effetto conservante e sbiancante nonché per mantenere nel pesce azzurro, un aspetto “brillante”. Nel merito si rappresenta che l’utilizzo del perossido di idrogeno per i prodotti alimentari non è consentito in quanto non è autorizzato quale additivo, bensì come presidio medico chirurgico: pertanto, tale molecola non può essere in alcun modo utilizzata sul pesce fresco, né può venire a contatto con esso mediante diluizione in soluzione acquosa. Per quanto sopra è necessario evidenziare che gli unici additivi utilizzabili sono quelli indicati dal decreto del ministro della Sanità del 27 febbraio 1996 n. 209 e sue successive modifiche, alle condizioni d’impiego previste. Molluschi bivalvi vivi - Divieto di reimmersione in acqua. Nota condivisa nel corso della seduta del Coordinamento interregionale sicurezza alimentare del 13/4/2010. Il regolamento Ce 853/2004, all’allegato III, sezione VII, capitolo IV, lettera B, prevede che i molluschi bivalvi vivi, provenienti da una zona di produzione di classe A, da una zona di stabulazione, da un centro di depurazione o da altro centro di spedizione, possono subire l’operazione di “rifinitura”, al fine di eliminare sabbia, funghi e muco, presso uno stabilimento riconosciuto come “centro di spedizione”, prima del confezionamento degli stsessi. Al successivo capitolo VI, paragrafo 2, viene prescritto che i colli per la vendita al minuto di molluschi bivalvi vivi devono essere e restare chiusi da quando lasciano il centro di spedizione fino alla presentazione per la vendita al consumatore finale. Inoltre, al capitolo VIII, paragrafo 2, viene sancito che una volta imballati per la vendita al dettaglio ed usciti dal centro di spedizione, i molluschi bivalvi vivi non devono essere immessi nuovamente in acqua o aspersi d’acqua. Da tali combinati disposti si evince il divieto di re-immergere in acqua i molluschi bivalvi vivi, in alcun tipo di impianto, ai fini di una ulteriore rifinitura o del mantenimento in vita, durante tutte le successive fasi di commercializzazione, ovvero presso attività registrate ai sensi del Regolamento Ce 852/2004. Unicamente presso l’attività di vendita al dettaglio annessa a stabilimento riconosciuto come centro di spedizione è consentita la re-immersione in acqua o aspersione con acqua di molluschi bivalvi vivi sfusi. In tal caso l’acqua utilizzata deve avere le stesse caratteristiche ed aver subito gli stessi trattamenti di quella utilizzata per la rifinitura. Molluschi bivalvi vivi Divieto di reimmersione in acqua Il ministero della Salute, esaminato il testo del Reg. n. 853/ 2004 sull’igiene dei prodotti di origine animale, con nota ministeriale del 7 maggio ha disposto il divieto di reimmersione in acqua dei molluschi bivalvi vivi. Tale divieto trova la sua motivazione nel fatto che, una volta rifinito il prodotto, i molluschi devono essere e restare chiusi nei loro colli nel percorso dal centro di spedizione e fino alla presentazione al consumatore finale. Unica eccezione consentita è quella di uno stabilimento riconosciuto come centro di spedizione ed autorizzato anche alla 68 luglio/agosto 2010 nati dalla tipologia delle singole spese ammissibili. Nel dettaglio: * € 2.000,00 per l’acquisto e l’installazione di: saracinesca a maglia aperta; * € 2.500,00 per l’acquisto e l’installazione di: saracinesca a maglia aperta con motore; * € 2.500,00 per l’acquisto e l’installazione di: vetrina antinfortunio - antivandalismo a cristalli stratificati 8/12 mm. (vetrina di Categoria “A”); * € 3.500,00 per l’acquisto e l’installazione di: vetrina antivandalismo - antiproiettile a cristalli stratificati 19/22 mm. (vetrina di Categoria “B”); * € 5.000,00 per l’acquisto e l’installazione di: saracinesca a maglia aperta con o senza motore E vetrina di categoria “A”; * € 6.000,00 per l’acquisto e l’installazione di: saracinesca a maglia aperta con o senza motore E vetrina di categoria “B”. La domanda di contributo dovrà essere inviata on - line tramite le associazioni di categoria oppure potrà essere spedita per raccomandata con ricevuta di ritorno al protocollo generale del comune di Milano. Ogni impresa richiedente potrà presentare una sola domanda di contributo relativa ad un unico punto vendita. Stanziamento complessivo: € 3.000.000,00. Indice IN PRIMO PIANO Comune di Milano: Bando saracinesche nelle aree dei Distretti del commercio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 69 FINANZIAMENTI Regione Lombardia: bando per l’accesso alle risorse per lo sviluppo della competitività delle imprese turistiche lombarde: misura C . . . . . . . Pag. 69 Bando per la realizzazione di interventi volti all’innovazione dei processi e dell’organizzazione nei servizi (Por Fesr Lombardia 2007 - 2013). . . . . . . Pag. 70 Bando voucher per servizi in ricerca e sviluppo e valorizzazione del capitale umano per favorire processi di innovazione tecnologica delle micro, piccole e medie imprese lombarde. . . . Pag. 70 Finanziamenti IN PRIMO PIANO Comune di Milano Bando saracinesche nelle aree dei Distretti del commercio Regione Lombardia Bando per l’accesso alle risorse per lo sviluppo della competitività delle imprese turistiche lombarde Misura C Il bando prevede la concessione di un finanziamento agevolato alle micro, piccole e medie imprese del settore turistico ricettivo (codice Ateco 2007 sezione I) con sede operativa in Lombardia per la realizzazione di progetti finalizzati alla riqualificazione e all’ammodernamento delle strutture turistico - alberghiere. Presentazione domande: dalle ore 8,00 del 12 luglio 2010 alle ore 17,00 del 17 dicembre 2010. Sono ammissibili ai benefici del bando programmi di investimento con importo complessivo compreso tra un minimo di € 100.000,00 e massimo di € 1.000.000,00 e che comprendono spese relative a: opere murarie, di bonifica e impiantistica (fino al 30% dell’investimento complessivo ammissibile); arredi, impianti specifici, attrezzature tecnologiche, spese per l’ottenimento di certificazioni di qualità volontarie, sistemi gestionali integrati: programmi informatici, impianti wireless, ecc. (fino al 10% dell’investimento complessivo ammissibile). Il finanziamento agevolato ottenibile non potrà superare il 70% dell’investimento complessivo ammissibile e fino a un massimo di € 200.000,00; il finanziamento avrà una durata massima di 7 anni e verrà erogato per il 70% ad un tasso agevolato dello 0,50%, mentre il rimanente 30% verrà erogato ad Il bando prevede l’assegnazione di contributi a fondo perduto alle micro, piccole e medie imprese commerciali con almeno una vetrina in una delle vie dei cinque distretti urbani del commercio del comune di Milano (Brera, Giambellino, Isola, Navigli, Sarpi) per l’acquisto e l’installazione di saracinesche antigraffiti e vetrine antisfondamento e di attività connesse (es: opere murarie relative all’installazione, smaltimento del materiale usato). Presentazione domande: fino alle ore 13,00 del 30 luglio 2010. Il bando prevede la concessione di un contributo a fondo perduto pari all’85% dell’investimento complessivo ammissibile; l’entità e l’importo del contributo ottenibile sono indipendenti dal numero di vetrine dell’attività commerciale e sono determi- 69 BANDI E FINANZIAMENTI In primo piano Bandi e finanziamenti luglio/agosto 2010 Finanziamenti Bandi e finanziamenti e valorizzazione del capitale umano per favorire processi di innovazione tecnologica delle micro, piccole e medie imprese lombarde Scadenza: 31 dicembre 2010 un tasso stabilito dagli Istituti di credito convenzionati con la Regione Lombardia. La domanda di agevolazione dovrà essere presentata in forma telematica, accedendo al portale: “Finanziamenti on line” della Regione Lombardia. Stanziamento complessivo: € 2.493.300,00. Bando per la realizzazione di interventi volti all’innovazione dei processi e dell’organizzazione nei servizi (Por Fesr Lombardia 2007 - 2013) Scadenza: 30 settembre 2010 Il bando prevede l’assegnazione di un voucher alle micro, piccole e medie imprese, con sede legale o sede operativa attiva in Regione Lombardia e iscritte al Registro Imprese/REA o all’Albo artigiani per l’acquisto di servizi di consulenza legati all’innovazione o per la valorizzazione del personale in azienda. Gli interventi ammissibili al voucher sono 5: A. Consulenza tecnologica per verificare la fattibilità tecnica di progetti di innovazione di prodotto o di processo; B. Consulenza in materia energetica e ambientale per realizzare un audit energetico; C. Consulenza in materia di sicurezza e salute dei lavoratori per introdurre innovazioni tecnologiche rispetto agli standard; D. Consulenza in materia di check-up economico-finanziari per individuare più adeguati canali finanziari; E. Valorizzazione del capitale umano in azienda. Nel dettaglio: E.1 Attivazione di un apprendistato intellettuale in azienda per diplomati di Master (6 mesi); E.2 Assunzione a tempo indeterminato o determinato di ricercatori italiani o stranieri (1 anno); E.3 Inserimento di una figura manageriale - Temporary Manager (6 mesi); E.4 Frequenza da parte del titolare o dipendenti di un Master universitario L’entità del voucher è variabile in relazione alla tipologia dell’intervento. Nel dettaglio: Intervento A: Voucher di € 5.000,00 per investimento minimo di € 7.5000,00; Interventi B, C, D: Voucher di € 2.000,00 per investimento minimo di € 3.000,00 ; Intervento E: E.1 Voucher di € 3.000,00 per investimento minimo di € 4.500,00; E.2 Voucher di € 10.000,00 per investimento minimo di € 15.000,00; E.3 Voucher di € 15.000,00 per investimento minimo di € 22.500,00; E.4 Voucher di € 5.000,00 per investimento minimo di € 7.500,00; Per il presente bando sono stati stanziati € 1.180.000,00 per la Provincia di Milano e € 360.000,00 per la Provincia di Monza e Brianza. La domanda di contributo deve essere presentata esclusivamente in forma telematica tramite il sito web: www.bandimpreselombarde.it Bando accessibile a piccole e medie imprese (Pmi) in raggruppamenti di almeno 3 imprese costituite sotto forma di Ati (o impegnate a costituirsi in Ati) oppure associate in partenariato mediante specifico accordo e grandi imprese raggruppate in Ati/associate in partenariato con le Pmi per la realizzazione di progetti finalizzati a sviluppare l’innovazione di processo e/o l’innovazione organizzativa. Possono presentare domanda di contributo le imprese con sede operativa attiva in Lombardia e operanti, tra gli altri, in uno nei settori contrassegnati dai codici Ateco/Istat 2007: sezione J “Servizi di informazione e comunicazione”, divisioni: 62 “Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse” e 63 “Attività dei servizi di informazione e altri servizi informatici” . Sono ammissibili ai benefici del bando spese relative a: personale, strumenti e attrezzature dell’Ict, ricerca, competenze tecniche e brevetti, servizi di consulenza, spese generali supplementari (10% massimo), altri costi di esercizio. Il bando prevede un contributo a fondo perduto fino a un massimo di € 500.000,00 per singolo progetto, mentre le intensità massime del contributo sono calcolate in termini di Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL). Nel dettaglio: - Micro imprese ESL 35%; - Piccole imprese ESL 25%; - Grandi imprese ESL 15%. Il valore complessivo degli investimenti previsti da ciascun progetto non può essere inferiore a € 250.000,00. Le risorse finanziarie disponibili ammontano a € 10.000.000,00. La domanda di contributo dovrà essere presentata esclusivamente in forma telematica all’indirizzo web: https://gefo.servizirl.it/fesr. Voucher per servizi in ricerca e sviluppo 70 luglio/agosto 2010 Le risorse destinate alle piccole imprese (fino a 49 dipendenti) sono andate esaurite in poche ore, mentre sono ancora disponibili circa i due terzi delle risorse stanziate per le medie imprese (fino a 249 dipendenti), che possono richiedere più voucher il cui valore complessivo non superi i 9.000 euro. Le imprese di dimensioni superiori, e quelle che hanno optato per il Conto individuale aziendale (Cia), possono richiedere voucher il cui valore è subordinato alle effettive disponibilità maturate dalle singole aziende, ai sensi del regolamento di ForTe. e dell’art. 19 della legge n. 2/09. Ricordiamo che il finanziamento concesso da ForTe. per singolo voucher non può superare l’importo massimo di 3.000,00 (Iva inclusa), con un valore massimo per 1 ora di formazione per lavoratore (costo ora/allievo) di 50 (Iva inclusa), e che le imprese (tranne quelle che hanno optato per il Cia) dovranno cofinanziare con il costo del lavoro del partecipante secondo le consuete modalità. Le imprese non dovranno anticipare alcun importo, in quanto il Fondo provvederà a corrispondere il valore del voucher direttamente alla Struttura che eroga il corso. Le imprese possono far partecipare alle iniziative di formazione anche i lavoratori in cassa integrazione, con contratti di solidarietà, con contratti di apprendistato, con contratti a progetto. Gli enti di riferimento del nostro sistema, Scuola Superiore e Capac, sono presenti nel catalogo con un’offerta di corsi sviluppata tenendo presenti le caratteristiche e le esigenze delle imprese associate. Invitiamo le imprese interessate a richiedere finanziamenti su questo avviso a contattare la Direzione Formazione e Studi dell’Unione telefonando al numero 02.7750.677-688. Indice IN PRIMO PIANO Fondo Forte: voucher formativi per i dipendenti delle imprese fino a marzo 2011. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 71 IN PRIMO PIANO Fondo ForTe Voucher formativi per i dipendenti delle imprese fino a marzo 2011 L’avviso ForTe 1/10 che prevede l’assegnazione di voucher individuali per la realizzazione di iniziative scelte nel Catalogo nazionale di formazione definito dal Fondo rimane in vigore fino al mese di marzo 2011. 71 FORMAZIONE In primo piano Formazione luglio/agosto 2010 Ambito soggettivo Sono obbligati a presentare la comunicazione tutti i soggetti passivi nazionali dell’imposta sul valore aggiunto. Tra gli operatori economici indicati nel Dm del 30/3/2010 sono esclusi i soggetti privati, mentre sono inclusi nel monitoraggio gli enti non commerciali quando agiscono nella sfera commerciale, le imprese e i professionisti. Ambito oggettivo Le operazioni sottoposte al nuovo obbligo dichiarativo sono: • le cessione di beni • le prestazioni di servizi rese • gli acquisti di beni • le prestazioni di servizi ricevute che dovranno essere distinte in operazioni imponibili, non imponibili, esenti o non soggette. Modello di comunicazione Il modello, da trasmettere esclusivamente per via telematica all’Ufficio delle Entrate entro l’ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento, dovrà contenere i seguenti elementi: • codice fiscale e partita Iva del soggetto passivo tenuto alla comunicazione • numero del codice fiscale attribuito al soggetto con il quale è intercorsa l’operazione dallo Stato in cui il medesimo è stabilito, residente o domiciliato, ovvero, in mancanza, altro codice identificativo • in caso di controparte persona fisica, ditta, cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio fiscale nello Stato in cui la medesima è stabilita, residente o domiciliata • in caso di controparte diversa dalle persone fisiche, denominazione o ragione sociale, sede legale o, in mancanza, sede amministrativa nello Stato in cui la medesima è stabilita, residente o domiciliata • periodo di riferimento della comunicazione • per ciascuna controparte, l’importo complessivo delle operazioni attive e passive effettuate, distinto tra operazioni imponibili, non imponibili, esenti e non soggette agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, al netto delle relative note di variazione • per ciascuna controparte, relativamente alle operazioni imponibili, l’importo complessivo della relativa imposta • per ciascuna controparte, per le note di variazione emesse e ricevute relative ad annualità precedenti, l’importo complessivo delle operazioni e della relativa imposta. Nel modello dovranno essere inserite anche alcune informazioni di tipo strettamente soggettivo. Potranno quindi sorgere problematiche riguardanti l’acquisizione del luogo e della data di nascita del soggetto estero oppure del numero di codice fiscale o altro codice identificativo equipollente utilizzato nello Stato black list della controparte. A tale riguardo dovrà essere cura dell’operatore nazionale far riportare nella fattura tali dati. Periodo di riferimento della comunicazione La comunicazione riguarderà le operazioni effettuate e ricevute dal 1° luglio 2010 con i soggetti residenti o domiciliati nei territori a fiscalità privilegiata. Il relativo modello dovrà essere presentato con: Indice IN PRIMO PIANO Iva: nuovo obbligo dichiarativo per operazioni effettuate con Paesi a fiscalità privilegiata . . . . . . . . . . . . . . Pag. 73 LEGISLAZIONE NAZIONALE Etichettatura prodotti tessili, calzature, arredo casa e “made in Italy” . . . . . . . Pag. 74 IN PRIMO PIANO Iva: nuovo obbligo dichiarativo per operazioni effettuate con Paesi a fiscalità privilegiata L’art. 1 della legge 25 marzo 2010, n. 40 ha introdotto a carico dei contribuenti nazionali passivi dell’Iva un nuovo obbligo dichiarativo. Dal 1° luglio 2010, andranno comunicate le cessioni di beni e prestazioni di servizio (registrate o soggette a registrazione) effettuate e ricevute con gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei territori a fiscalità privilegiata individuati dal Dm 4/5/1999 (black list persone fisiche) e dal Dm 21/11/2001 (black list società controllate estere). Le regole applicative sono state indicate con il Dm del 30/3/2010 e il modello da utilizzare per la comunicazione viene emanato dall’Agenzia delle Entrate. Con l’indicazione della sede, della residenza o del domicilio la norma fa rientrare tra i soggetti esteri black list tutte le imprese operanti in questi Paesi. La novella legislativa riguarda anche le operazioni effettuate/ricevute con/da operatori economici aventi la sede, la residenza o il domicilio negli Emirati Arabi Uniti, che risultano inclusi in entrambe le liste richiamate dalla norma. 73 COMMERCIO ESTERO In primo piano Commercio estero luglio/agosto 2010 Commercio estero In primo piano • cadenza trimestrale dai soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore ad € 50.000. Per tali contribuenti la prima comunicazione dovrà avvenire entro il 31 ottobre • cadenza mensile dai soggetti che non si trovano nelle condizione precedente. La prima comunicazione avverrà entro il 31 agosto. Nel caso in cui nel trimestre si superi la soglia di 50.000 € per una qualsiasi tipologia di operazioni scatterà l’obbligo di comunicazione con periodicità mensile a partire dal mese successivo in cui la soglia è stata superata. I soggetti che hanno iniziato l’attività da meno di quattro trimestri dovranno trasmettere la comunicazione trimestralmente, sempre che non abbiano superato nei trimestri trascorsi la soglia di € 50.000 per tipologia di operazione. Infine, i soggetti tenuti alla presentazione della comunicazione con periodicità trimestrale possono presentare la comunicazione con periodicità mensile per l’intero anno solare. (fonte: Mercato Globale) Legislazione nazionale Etichettatura prodotti tessili, calzature, arredo casa e “made in Italy” ogni tipo di prodotto tessile, di pelletteria e calzaturiero. Quali elementi dovrà indicare l’etichetta? Le imprese produttrici dovranno fornire in modo chiaro e sintetico le seguenti informazioni specifiche: • sulla conformità dei processi di lavorazione alle norme vigenti in materia di lavoro, garantendo il rispetto delle convenzioni siglate in seno all’Organizzazione internazionale del lavoro lungo tutta la catena di fornitura • sulla certificazione di igiene e di sicurezza dei prodotti • sull’esclusione dell’impiego di minori nella produzione • sul rispetto della normativa europea • sul rispetto degli accordi internazionali in materia ambientale. Si accresce notevolmente, dunque, la quantità di informazioni che i produttori dovranno fornire ai consumatori. Quando sarà possibile utilizzare la dicitura «Made in Italy»? Il testo normativo dispone, al riguardo, che sarà possibile adottare la dicitura «Made in Italy» esclusivamente per i prodotti finiti per i quali le fasi di lavorazione (come descritte nel testo di legge, e riportate di seguito) hanno avuto luogo prevalentemente nel territorio nazionale e in particolare «se almeno due delle fasi di lavorazione per ciascun settore sono state eseguite nel territorio medesimo e se per le rimanenti fasi è verificabile la tracciabilità». Il legislatore ha voluto, dunque, chiarire il significato del termine “prevalente”. Quali sono le fasi di lavorazione? In considerazione della molteplicità dei prodotti oggetto della novella normativa, il legislatore ha ritenuto opportuno specificare, per ciascun settore merceologico coinvolto, cosa si intende per “fase di lavorazione”: • nel settore tessile si intendono la filatura, la tessitura, la nobilitazione e la confezione compiute nel territorio italiano anche utilizzando fibre naturali, artificiali o sintetiche di importazione • nel settore della pelletteria si intendono la concia, il taglio, la preparazione, l’assemblaggio e la rifinizione compiuti nel territorio italiano anche utilizzando pellame grezzo di importazione • nel settore calzaturiero si intendono la concia, la lavorazione della tomaia, l’assemblaggio e la rifinizione compiuti nel territorio italiano anche utilizzando pellame grezzo di importazione La Commissione Attività produttive della Camera in sede legislativa ha approvato, all’unanimità, la legge sul “Made in Italy” (Legge 8 aprile 2010, n. 55), per la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri. Le nuove disposizioni saranno in vigore dal 1° ottobre 2010, previa notifica della Ue per il necessario esame di compatibilità. Riassumendo, il disegno di legge in commento prevede che: • la denominazione “Made in Italy” potrà essere utilizzata solamente per i prodotti finiti • il processo di lavorazione dovrà essere svolto nel territorio dello stato italiano per almeno due delle fasi di lavorazione • per le altre fasi sarà comunque necessario verificare la tracciabilità • siano presenti indicazioni di conformità alle normative vigenti in materia di lavoro e sia garantita l’esclusione di impiego di manodopera minorile nella produzione dei prodotti • vi sia una certificazione di igiene e sicurezza dei prodotti • vi sia il rispetto della normativa europea e degli accordi internazioni in materia ambientale. Quali prodotti sono oggetto del provvedimento in esame? Ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge n. 55/2010, «viene istituito un sistema di etichettatura obbligatoria dei prodotti finiti e intermedi, intendendosi per tali quelli che sono destinati alla vendita, nei settori tessile, della pelletteria e calzaturiero, che evidenzi il luogo di origine di ciascuna fase di lavorazione e assicuri la tracciabilità dei prodotti stessi». In particolare, per prodotto tessile, si intende ogni tessuto o filato, naturale, sintetico o artificiale, che costituisce parte del prodotto finito o intermedio destinato all’abbigliamento, oppure all’utilizzazione quale accessorio da abbigliamento, oppure all’impiego quale materiale componente di prodotti destinati all’arredo della casa e all’arredamento, intesi nelle loro più vaste accezioni, oppure come prodotto calzaturiero. Dal testo del dettato normativo emerge chiaramente che il legislatore ha voluto utilizzare un’accezione di prodotti tessili quanto più estesa possibile al fine di ricomprendere al suo interno 74 Commercio estero Legislazione nazionale • per il prodotto conciario si intendono la riviera, concia, riconcia, tintura - ingrasso - rifinizione • nel settore dei divani si intendono la concia, la lavorazione del poliuretano, l’assemblaggio dei fusti, il taglio della pelle e del tessuto, il cucito della pelle e del tessuto, l’assemblaggio e la rifinizione compiuti nel territorio italiano anche utilizzando pellame grezzo di importazione. Vi sono obblighi anche per i prodotti non etichettati «Made in Italy»? Si. Ai sensi dell’art. 1 comma 10 della legge 55/2010, per tutti i prodotti contemplati dal medesimo articolo, ma non in possesso dei requisiti per l’impiego dell’indicazione «Made in Italy», resta salvo l’obbligo di etichettatura con l’indicazione dello Stato di provenienza, nel rispetto della normativa comunitaria. L’obbligo di indicare lo Stato di provenienza prescritto per tutti i prodotti oggetto del provvedimento costituisce, senza dubbio, uno degli elementi su cui si concentrerà prevalentemente la valutazione dell’Unione Europea. A tale riguardo si ricorda che l’obbligo positivo di apporre l’origine (italiana o estera) del prodotto è stato da sempre ritenuto in contrasto con principi di carattere costituzionale e comunitario. In attesa di conoscere il parere comunitario sulle norme di nuova introduzione, l’entrata in vigore della norma è stata rinviata al 1 ottobre 2010. Quali sono le misure sanzionatorie? La proposta individua oggi tre diverse previsioni sanzionatorie: di ordine generale; nei confronti delle imprese; e per l’ipotesi di reiterazione del comportamento sanzionabile. • Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violi le nuove disposizioni normative è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 Euro. La sanzione può essere aumentata fino a due terzi, nei casi di maggiore gravità, e diminuita fino a due terzi nei casi di minore gravità. In ogni caso, si applicano il sequestro e la confisca delle merci. • L’impresa che violi le nuove disposizioni normative è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 a 70.000 Euro. La sanzione può essere aumentata fino a due terzi, nei casi di maggiore gravità, e diminuita fino a due terzi nei casi di minore gravità. In caso di reiterazione della violazione, infine, è disposta la sospensione dell’attività per un periodo compreso tra un mese ed un anno. • Se le violazioni prescritte all’art. 3 comma 1 sono commesse reiteratamente si applica la pena della reclusione da uno a tre anni. Qualora le violazioni siano commesse attraverso attività organizzate, si applica la pena della reclusione da tre a sette anni. Originariamente, inoltre, la proposta di legge prevedeva un’ulteriore ipotesi sanzionatoria nei confronti dei pubblici ufficiali. Essa disponeva che nei confronti del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio che, preposti all’accertamento dell’osservanza della legge in esame, avessero omesso di eseguire i prescritti controlli si sarebbero applicate la pena della reclusione da sei mesi a due anni (art. 328 c.p.) e la multa fino a Euro 30.000. Le autorità doganali paventavano che il testo normativo così formulato potesse da un lato causare il rallentamento delle operazioni di sdoganamento - gli operatori competenti sarebbero stati, difatti, indirettamente indotti ad eseguire controlli più rigorosi per non incorrere nella violazione penale - e, dall’altro, indurre le imprese a superare le difficoltà poste dalla normativa de qua sdoganando la merce in altri Paesi con ordinamenti meno restrittivi. Quest’ultima disposizione è stata dunque eliminata. (fonte: Mercato Globale) 75 COMMERCIO ESTERO luglio/agosto 2010 luglio/agosto 2010 colleghi delle materie ingegneristiche, economiche e dell’area della salute; tuttavia la diminuzione delle occasioni di lavoro per gli stessi ingegneri segnala il malessere di un’economia colpita dalla crisi finanziaria globale. Il focus sulle modalità di avviamento al lavoro dei laureati mette in luce che solo 1 persona su 4 può contare su un contratto stabile e, purtroppo, nel breve periodo non è prevedibile un’inversione di questa tendenza, perché lo scenario macro non lascia presagire significativi recuperi del Prodotto Interno Lordo e degli Investimenti. La penuria di posti di lavoro per i giovani neolaureati dell’economia lombarda pone all’intera collettività l’esigenza di intervenire per cercare di evitare che rimangano a lungo inattive risorse così importanti per la crescita economica. Le imprese non possono fare a meno di creare nuovi prodotti e processi per aumentare i ricavi e ridurre i costi e le Istituzioni hanno il compito di sostenerle in questo sforzo. In tale prospettiva potrebbe essere utile impostare un politica di sostegno agli investimenti, che possa favorire l’analisi di fattibilità delle innovazioni di prodotto e processo nel sistema delle piccole imprese. Particolarmente efficace potrebbero rivelarsi le azioni rivolte al Terziario, che contempla al suo interno un levato numero di Pmi e il sistema della consulenza, nodo strategico dell’innovazione in tutta l’economia. Sintesi dei risultati della ricerca Specula Lombardia L’impianto metodologico dell’indagine è fondato su la costruzione di un sistema informativo articolato che nasce dall’unione di tre archivi diversi: • I laureati delle Università Lombarde • Le comunicazioni obbligatorie di avviamento e cessazione dei rapporti di lavoro raccolte dalle Province Lombarde • Il Registro delle Imprese delle Camere di Commercio della Lombardia. Dall’archivio delle Province è stato possibile cogliere il settore del lavoro dipendente e parasubordinato, dal Registro delle Imprese delle Camere di Commercio quello del lavoro imprenditoriale. Solo le attività autonome e professionali e quelle al di fuori del territorio della Regione sono rimaste escluse, ma il ricorso alla base dati delle maggiori Università ha consentito di colmare, almeno in parte, tale lacuna. In relazione ai criteri metodologici si è reso necessario superare i concetti di stabilità/precarietà e di continuità/saltuarietà nella loro accezione tradizionale attraverso una nuova definizione della categoria della stabilità e della continuità. La prima è assunta come tale non più soltanto in presenza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, ma anche in relazione alla formula dell’apprendistato e del contratto di inserimento, perché entrambi si risolvono con la conferma del posto di lavoro. La continuità non coincide più con la durata almeno annuale dell’incarico di lavoro, ma con un’ occupazione che si protrae almeno per sei mesi nel corso dell’anno. L’ultimo elemento preso in esame è la coerenza, vale a dire la corrispondenza tra la specializzazione acquisita con il piano di studi ed il tipo di lavoro svolto. Indice ECONOMIA Avviamento al lavoro dei laureati in Lombardia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 77 INDICATORI STATISTICI Il costo della vita in Italia. . . . . . . . . . . Indice delle vendite al dettaglio . . . . . . IN PRIMO PIANO Pag. 81 Pag. 82 Avviamento al lavoro dei laureati in Lombardia L’indagine Specula Lombardia, finanziata dalla Camera di Commercio di Milano e da Unioncamere Lombardia, realizzata dagli esperti dell’Area Ricerca FORMAPER, rappresenta un contributo originale all’analisi della domanda di lavoro che si rivolge al settore più qualificato e motivato dell’offerta, le leve giovanili che si affacciano al mercato del lavoro dopo gli studi universitari. Oggetto di studio sono, infatti, i percorsi occupazionali dei laureati lombardi degli anni 2006 - 2008 nel corso del periodo 2007 - 2009, il segmento che dovrebbe essere utilizzato per rafforzare il processo di creazione di valore aggiunto attraverso l’innovazione tecnologica ed organizzativa. Un’economia di mercato sana non dovrebbe incontrare difficoltà nell’impiego di questa forza lavoro, ma i risultati della ricerca di Specula Lombardia rivelano criticità su questo fronte e mostrano l’affanno del mondo imprenditoriale nel suo insieme, la debolezza del processo di accumulazione. Si investe poco nella creazione di nuove imprese e di nuovi processi di crescita rispetto alle persone che offrono lavoro dopo un percorso scolastico approfondito e focalizzato su una specifica area di competenza. Le preferenze dell’offerta continuano a non essere allineate alle esigenze della domanda, i laureati nelle discipline umanistiche, politico/giuridico/sociali sono in eccesso rispetto ai 77 ECONOMICO Economia Economico luglio/agosto 2010 Economia Economico ELEVATO TASSO DI AVVIAMENTO AL LAVORO, SALTUARIETA' E BASSI LIVELLI DI COERENZA Lingue straniere Traduzione Filosofia Lettere Musicologia e spettaccolo Scienze beni culturali Economia beni culturali Storia Psicologia Sociologia Scienze della comunicazione Design ELEVATO TASSO DI AVVIAMENTO AL LAVORO E STABILITA' Ingegneria civile Ingegneria per l'ambiente Ingegneria. per automazione Ingegneria. telecomunicazioni Ingegneria elettronica Ingegneria informatica Ingegneria gestionale Ingegeneria aerospaziale Ingegneria chimica Ingegneria elettrica Ingegneria nucleare Ingegneria meccanica Ingegneria medica Professioni Sanitarie di prevenzione Professioni Sanitarie di riabilitazione Professioni infermieristiche Professioni Sanitarie di laboratorio Scienze della formazione primaria Scienze dell'educazione Economia bancaria Economia e Commercio internazionale Economia del turismo Economia aziendale Economia politica Scienze statistiche BASSO TASSO DI AVVIAMENTO AL LAVORO E SALTUARIETA' Architettura Giurisprudenza Veterinaria Medicina e chirurgia Odontoiatria Scienze geologiche Biotecnologie Scienze biologiche Fisica e astronomia Scienze politiche Scienze dell'amministrazione Economia amministrazioni pubbliche Un primo gruppo di indirizzi presenta indicatori di segno positivo sia in relazione al numero di avviamenti al lavoro, sia in rapporto alla continuità dell’occupazione nel tempo. Nell’area delle discipline umanistiche e culturali la situazione è diversa, perché al tasso elevato di avviamento al corrisponde un’occupazione di tipo saltuario rimane saltuario e sono Modalità di avviamento al lavoro per i laureati degli anni 2008, 2007 e 2006 - valori assoluti 5.994 5.237 6.000 5.000 5.812 5.502 4.559 3.818 Migliaia 6.659 6.566 7.000 3.690 4.000 2008 3.000 2007 2.000 1.115 1.207 2006 1.313 1.000 0 Area stabilità Area contratto temporaneo Imprenditori Modalità di avviamento 78 Nessun avviamento luglio/agosto 2010 ECONOMICO Economia Economico Modalità di avviamento al lavoro per i laureati degli anni 2009, 2007 e 2006 - quote % 37,0 40,0 32,6 35,0 30,0 33,9 31,0 25,7 23,8 25,0 Quote % 37,7 36,2 20,9 20,0 2008 15,0 6,3 10,0 7,5 2007 7,4 2006 5,0 0,0 Area stabilità Area contratto temporaneo Imprenditori Nessun avviamento Modalità di avviamento lettuale e, quindi, considera i laureati del periodo 2006-2008, che non sono riusciti a trovare sbocchi occupazionali. Questo è sicuramente il risultato peggiore della ricerca, più di 1/3 della nuova forza di lavoro qualificata non ha trovato lavoro. Sfortunatamente anche l’area della stabilità peggiora nel tempo, diminuisce la quota percentuale di contratti a tempo indeterminato, di apprendistato e di inserimento, passando dal 33,9% del 2006 al 25,7% del 2008, mentre sale quella dell’area del contratto temporaneo, che nello stesso periodo passa dal 20,9% al 31%. Contenuto l’apporto del lavoro imprenditoriale, che rappresentava il 7,4% degli avviamenti nel 2006 ed è sceso al 6,3% nel 2008. La domanda di lavoro per settore di attività e dimensione di impresa Anche se la crisi è trasversale ai settori di attività e alla scala di grandezza delle imprese, questi fattori non sono neutrali negativi i livelli di coerenza. Nell’area delle professioni liberali la situazione peggiora ulteriormente, perché alla saltuarietà dell’occupazione si associa un numero modesto di avviamenti al lavoro. Il fatto che in questa situazione particolarmente negativa ricadano specialità come geologia, biotecnologie e biologia appare sconfortante, un segnale di allarme per il nostro sistema di Ricerca & Sviluppo, che si mostra incapace di offrire valide occasioni di impiego alle nuove leve di ricercatori. La ripartizione dei laureati per tipo di contratto di lavoro è stata ricondotta a tre alternative, l’area della stabilità, che comprende lavoro a tempo indeterminato, apprendistato e contratto di inserimento, l’area del contratto temporaneo, che contempla lavoro a tempo determinato, co.co.co e co.co.pro, l’area degli imprenditori, che si riferisce ai laureati diventati imprenditori. L’ultima categoria non fa riferimento ad alcuna tipologia contrattuale, perché quantifica l’entità della disoccupazione intel- Laureati 2008 avviati nel 2009 per settore di attività MACRO SETTORI ATTIVITA' SIGLE Primario Industria Commercio Consulenza Finanza Servizi Sociali P. A. TOTALE QUOTE % LAUREATI 0,5 13,0 12,7 29,5 7,3 35,2 1,8 QUOTE % OCCUPATI TOTALI 2,7 34,8 25,0 13,4 3,1 18,3 2,7 100,0 100,0 79 luglio/agosto 2010 Economia Economico Laureati 2008 avviati nel 2009 per dimensione di impresa CLASSI ADDETTI 1-9 10-249 250 e oltre QUOTE % LAUREATI 21,3 43,3 35,4 QUOTE % OCCUPATI TOTALI 47,1 34,2 38,7 100,0 100,0 TOTALE Specula Lombardia ha rilevato che nel 2009 il 37% dei laureati 2008 non ha potuto essere avviato al lavoro, fenomeno in parte determinato dalla fase congiunturale particolarmente critica, ma, in misura maggiore, effetto della debolezza strutturale del processo di accumulazione del capitale nella nostra Regione. La disoccupazione intellettuale, oltre ad essere un costo sociale, è l’espressione dell’incapacità delle imprese di creare nuovi prodotti e processi per aumentare i ricavi e ridurre i cosi, ossia per guadagnare. Le aziende intenzionate a restare sul mercato devono perseguire questo obiettivo, possono avere temporanee difficoltà su questo fronte, ma non possono fare a meno dell’innovazione ed, in queste condizioni, potrebbe essere utile impostare un politica di sostegno agli investimenti, che possa favorire l’analisi di fattibilità delle innovazioni di prodotto e processo nel sistema delle piccole imprese. Particolarmente efficace potrebbero rivelarsi le azioni rivolte al Terziario, che contempla al suo interno un elevato numero Pmi e il sistema della consulenza, nodo strategico dell’innovazione in tutta l’economia. rispetto alla capacità di assorbire forza lavoro qualificata. Servizi sociali, consulenza e finanza, seppur con pesi diversi fra loro, si confermano i settori più attivi nell’impiego dei laureati; il loro apporto alla domanda complessiva supera ampiamente la quota percentuale che rivestono sul totale dell’occupazione. Alquanto deludente e preoccupante la performance dell’industria che in Lombardia detiene ancora il 35%dell’occupazione totale, ma nel 2009 ha assorbito solo il 13% della forza lavoro qualificata, 1/3 delle sue potenzialità. Il commercio ha impiegato il 12,7% dell’offerta di personale qualificato, la metà del peso che riveste sul totale dell’occupazione. Nelle micro imprese da 1 a 9 addetti è attivo il 47,1% dell’occupazione, ma solo il 21,3% dei laureati 2008 ha potuto trovare lavoro in questa parte del tessuto economico.. Positiva la performance della classe da 10 a 249 addetti, che ha assorbito il 43% dei nuovi laureati a fronte di un peso complessivo sul totale degli addetti del 34,2%, buona quella della grande azienda che ha dato lavoro al 35,4% dei laureati. Il sostegno agli investimenti nelle Pmi del terziario. 80 luglio/agosto 2010 Il costo della vita in Italia Riportiamo gli indici del costo della vita in Italia con base 1995 = 100 da gennaio 2006 all’ultimo mese disponibile NUMERI INDICI DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI ED IMPIEGATI - FOI Base 1995 = 100 AL ALCOL ABB ABT ELT DOM SAN TRAS COM RIC IST ALB ALTRI Ottobre 2006 124,8 166,4 131,1 145,8 124,4 118,7 132,9 78,8 120,2 136,9 140,2 133,4 INDICE Var 100% 128,2 1,7 1,28 Var Novembre 125,2 166,4 131,5 145,8 124,7 118,9 133,3 77,2 120,2 137,1 139,8 133,8 128,3 1,7 1,28 Dicembre 125,4 166,4 131,5 146,0 124,9 118,9 133,5 76,5 120,7 137,1 139,8 133,9 128,4 1,7 1,28 Media anno 123,9 164,0 130,4 143,9 124,0 118,8 133,7 79,2 119,9 135,1 138,9 132,6 127,8 2,0 1,50 Gennaio 2007 125,7 166,4 131,5 146,6 124,9 118,9 133,4 76,9 120,6 137,2 140,1 133,9 128,5 1,5 1,13 Febbraio 169,8 131,6 147,0 125,7 120,0 133,4 76,4 121,1 137,2 140,4 134,5 128,8 1,5 1,13 125,8 Marzo 125,9 169,9 131,8 147,0 125,8 120,4 134,7 71,8 121,1 137,2 141,0 134,6 129,0 1,5 1,13 Aprile 126,4 170,1 131,9 146,8 125,9 120,4 135,2 72,1 120,7 137,2 141,9 135,1 129,2 1,4 1,05 1,05 Maggio 126,7 170,1 132,0 146,8 126,9 120,4 136,4 72,1 120,3 137,2 142,5 135,7 129,6 1,4 Giugno 126,9 170,2 132,1 147,0 126,9 120,2 137,5 71,2 120,5 137,2 142,7 135,9 129,9 1,6 1,20 Luglio 126,9 170,2 132,0 147,4 127,0 120,2 138,4 71,5 120,9 137,2 143,3 136,0 130,2 1,6 1,20 Agosto 127,2 170,3 132,1 147,5 127,4 120,3 138,2 71,5 121,7 137,2 143,7 136,2 130,4 1,6 1,20 Settembre 128,2 170,5 132,5 147,7 127,5 120,3 137,1 71,3 121,2 139,4 143,4 136,5 130,4 1,6 1,20 Ottobre 129,2 170,5 133,1 148,9 127,6 120,0 137,6 70,6 121,1 140,2 143,9 136,7 130,8 2,0 1,50 Novembre 129,9 170,6 133,4 149,7 128,2 120,0 138,6 70,9 121,2 140,3 143,4 137,5 131,3 2,3 1,73 Dicembre 130,6 170,7 133,5 149,9 128,3 120,0 139,9 70,8 121,7 140,3 143,5 137,6 131,8 2,6 1,95 Media anno 127,5 169,9 132,3 147,7 126,8 120,1 136,7 72,3 121,0 138,2 142,5 135,9 130,0 1,7 1,28 Gennaio 2008 Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre 131,4 132,0 132,8 133,4 134,1 134,7 134,9 135,1 135,6 135,9 136,0 172,6 174,4 174,6 174,9 175,1 175,3 179,1 179,2 179,4 179,5 179,7 133,5 133,6 133,9 134,2 134,4 134,4 134,4 134,4 134,9 135,4 135,6 152,0 152,5 152,8 155 155,9 156,6 158,9 158,5 158,2 159,4 158,9 128,9 129,5 129,7 129,9 130,3 130,5 130,7 130,9 131,1 131,4 131,6 119,9 120,0 120,0 120,1 120,2 120,3 120,3 120,4 120,6 120,5 120,7 140,5 140,6 142,6 142,1 144,8 146,9 148,3 148,3 146,1 144,4 141,0 70,3 69,9 69,9 69,7 69,1 69,4 68,7 68,02 67,6 67,6 67,8 121,1 121,7 121,8 121,6 121,4 121,7 122,4 123,2 121,5 121,5 121,5 140,4 140,4 140,4 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 142,2 143,2 143,4 143,6 144,0 144,8 145,3 145,9 146,3 146,9 147,2 147,3 147,3 146,9 138,2 138,9 139,4 139,3 139,9 140,0 140,2 140,3 140,5 141,0 141,2 132,2 132,5 133,2 133,5 134,2 134,8 135,4 135,5 135,2 135,2 134,7 2,9 2,9 3,3 33 3,5 3,8 4,0 3,9 3,7 3,4 2,5 2,18 2,18 2,48 2,48 2,63 2,85 3,00 2,93 2,78 2,55 1,95 Dicembre 136,2 179,7 135,7 158,9 131,7 120,8 139,2 68,1 122,1 143,4 146,7 141,3 134,5 2,0 1,50 Media anno 134,3 177,0 134,5 156,5 130,5 120,3 143,7 68,9 121,8 141,3 146,0 140,0 134,2 3,3 2,48 Gennaio 2009 136,4 179,8 135,7 158,5 131,8 121,0 137,9 67,4 121,9 143,5 146,6 141,6 134,2 1,5 1,13 Febbraio 136,5 181,9 135,7 158,6 132,3 121,4 137,9 68,1 122,5 143,5 146,9 142,2 134,5 1,5 1,13 Marzo Aprile 136,7 137,1 183,9 184,0 135,9 136,1 158,4 157,3 132,4 132,5 121,4 121,4 137,4 138,7 68,3 68,6 122,3 122,2 143,5 143,5 147,1 147,9 142,5 143,0 134,5 134,8 1,0 1,0 0,75 0,75 0,53 Maggio 137,3 184,1 136,2 157,4 132,8 121,6 139,5 69,4 121,8 143,5 148,2 143,3 135,1 0,7 Giugno 137,2 184,1 136,3 157,5 132,9 120,9 140,9 68,4 122,5 143,5 148,2 143,4 135,3 0,4 0,30 Luglio 136,9 184,2 136,2 156,7 133,0 120,7 141,3 68,4 123,0 143,6 148,4 143,8 135,3 -0,1 -0,08 Agosto 136,6 184,3 136,2 156,5 133,1 120,7 143,7 68,2 123,6 143,6 148,6 144,0 135,8 0,2 0,15 Settembre 136,6 184,4 136,5 156,4 133,2 120,8 141,6 68,9 122,1 145,2 148,9 144,4 135,4 0,1 0,11 Ottobre 136,7 184,4 136,8 156,5 133,3 120,9 141,0 68,7 122,4 146,9 149,1 144,6 135,5 0,222 0,166 Novembre 135,7 184,5 136,9 156,3 133,4 120,9 141,8 68,4 122,3 146,8 148,7 145,4 135,6 0,668 0,501 Dicembre 136,8 187,9 137,0 156,1 133,5 121,0 142,5 68,1 123,1 146,9 148,7 145,9 135,8 0,967 0,725 Media anno 136,8 184,0 136,3 157,2 132,9 121,1 140,4 68,4 122,5 144,5 148,1 143,7 135,2 0,677 0,507 Gennaio 136,8 188,1 137,0 156,5 133,7 121,7 143,3 67,5 122,7 146,9 148,9 146,4 136,0 1,341 1,006 Febbraio 136,8 188,1 137,0 156,9 133,9 121,7 143,1 68,1 123,1 146,9 149,0 146,6 136,2 1,264 0,948 Marzo 136,8 188,1 137,1 157,4 134,1 121,4 144,7 68,0 123,2 147,0 149,4 146,9 136,5 1,487 1,115 Aprile 136,9 188,2 137,2 158,1 134,2 121,5 146,5 68,0 123,4 147,0 150,4 147,2 137,0 1,632 1,224 81 ECONOMICO Indicatori statistici Economico luglio/agosto 2010 Indicatori statistici Economico INDICI DEL VALORE DELLE VENDITE DEL COMMERCIO FISSO AL DETTAGLIO A PREZZI CORRENTI (base 2005=100) per settore merceologico e forma distributiva Periodo Alimentari Non alimentari Totale Grande distribuzione Piccole superfici Grande distribuzione Piccole superfici Grande distribuzione Piccole superfici 103,1 100,0 104,7 105,9 108,0 139,9 105,7 100,5 96,1 102,6 94,8 136,4 107,4 93,8 103,3 104,8 104,1 186,7 105,2 86,9 99,6 106,3 100,7 150,5 105,5 96,6 103,9 105,3 105,9 165,4 105,3 89,6 98,9 105,6 99,5 147,7 97,1 94,6 106,0 104,9 111,1 102,2 107,9 101,9 106,1 109,6 108,4 138,7 93,7 88,3 98,6 101,3 101,2 94,7 106,9 98,6 96,1 101,2 91,1 134,2 98,2 96,2 96,9 95,2 95,4 98,0 111,8 92,7 103,9 104,8 103,6 182,7 97,6 88,2 91,1 91,0 97,2 94,3 106,0 82,6 99,0 104,1 96,3 146,6 97,7 95,4 101,0 99,6 102,6 99,9 110,0 96,9 104,9 107,0 105,8 162,7 96,9 88,2 92,6 93,1 98,0 94,4 106,2 85,8 98,4 103,5 95,3 144,1 98,7 92,6 100,9 109,3 110,0 102,8 106,6 99,7 106,0 111,6 110,4 131,7 89,8 83,8 92,6 101,7 96,0 92,5 103,1 94,8 92,8 97,8 85,8 135,2 102,3 93,2 93,9 96,7 95,6 98,0 111,1 90,4 103,7 106,4 104,9 178,8 97,0 82,5 87,0 88,2 93,9 93,1 102,1 80,1 96,7 105,7 95,0 141,1 100,7 93,0 97,1 102,5 102,1 100,2 109,1 94,6 104,8 108,7 107,4 157,5 95,6 82,7 88,1 90,9 94,3 93,0 102,3 83,0 95,9 104,1 93,2 139,9 88,4 93,6 110,4 84,8 79,7 95,4 92,4 93,6 95,7 89,2 79,4 90,5 90,6 93,6 102,3 88,3 79,5 91,5 2007 Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre 2008 Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre 2009 Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre 2010 Gennaio * Febbraio * Marzo* * dati provvisori Nota indice vendite A partire dagli indici di Gennaio 2009 l’Istat ha aggiornato la base all’anno 2005, ricalcolando i valori degli anni precedenti che quindi sono pubblicati a partire da Gennaio 2007. La classificazione per numero di addetti non contempla più le classi relative alle imprese più piccole (fino a 2 addetti, da 3 a 5 addetti, da 6 a 9 addetti) e, quindi, la relativa tabella è stata sostituita con quella che distingue tra “Grande distribuzione” e “Piccole superfici”. Con il termine “Grande distribuzione” si devono intendere le imprese che gestiscono supermercati, ipermercati, discount, grandi magazzini e grandi superfici specializzate. Con il termine “Piccole superfici” si devono intendere i punti di vendita specializzati inferiori a 400mq per gli esercizi a prevalente vendita non alimentare, inferiori a 250mq per gli esercizi a prevalente vendita alimentare. Si utilizzano i dati grezzi del comunicato del mese corrente. Il mese successivo l’Istat li ricalcola per cui nel secondo mese si inseriscono i dati grezzi dal comunicato e si correggono i dati del mese precedente con i dati ricalcolati da Istat prendendoli dalle serie storiche del mese corrente. 82