luglio/agosto 2010
Le varie fasi del percorso sono le seguenti:
• i medici certificatori (dipendenti o convenzionati con Ssn)
acquisiscono ed inviano i certificati al sistema di accoglienza
centrale (Sac) del ministero dell’Economia e delle finanze che
provvede ad inoltrarli all’Inps;
• dopo l’invio all’Inps, il Sac restituisce al medico il numero
identificativo per la stampa del certificato e dell’attestato da
consegnare, entrambi, al lavoratore;
• l’Inps, individua, per l’intestatario del certificato il datore di
lavoro al quale mettere a disposizione l’attestato;
• l’Inps rende disponibili ai datori di lavoro, sul proprio sito
Internet, funzioni di consultazione e di stampa, previo riconoscimento tramite Pin;
• l’Inps mette a disposizione dei lavoratori i certificati loro
intestati accedendo al sito Internet dell’Istituto.
• l’Inps canalizza verso le proprie Sedi i certificati degli aventi diritto all’indennità di malattia per la disposizione di visite
mediche di controllo e, nei casi previsti, per il pagamento
diretto delle prestazioni.
Il medico curante, alla restituzione del numero di certificato,
rilascia al lavoratore copia cartacea:
• dell’attestato di malattia per il datore di lavoro, privo di diagnosi;
• del certificato di malattia per l’assistito che contiene i dati
della diagnosi e/o il codice nosologico.
Indice
LEGGI DECRETI CIRCOLARI
Rapporti di lavoro
Trasmissione telematica delle
certificazioni di malattia all’Inps . . . . .
Distacco negli Stati membri dell’Unione
Europea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Comunicazione unica . . . . . . . . . . . .
Tassazione indennità di trasferta . . . . .
Prestazioni economiche di maternità . .
Assunzione di persone disabili.
Incentivi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pag.
1
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
24
24
24
25
Pag. 27
PREVIDENZA
I nuovi servizi telematici dell’Inps per i
lavoratori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Il regime previdenziale di alcune
categorie di lavoratori dello spettacolo.
L’assicurazione contro gli infortuni dei
lavoratori percettori di sostegni al
reddito, coinvolti in progetti di
formazione in azienda. . . . . . . . . . . .
Pag. 27
Pag. 31
Pag. 33
CIRCOLARE Inps n. 60 del 16 aprile 2010. Trasmissione
telematica delle certificazioni di malattia all’Inps. Aspetti
organizzativi e prime istruzioni operative.
GIURISPRUDENZA
Costituzione e svolgimento del rapporto
di lavoro
Demansionamento e risarcimento del
danno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Premessa
Con il decreto del ministero della Salute, di concerto con il
ministero del Lavoro e delle politiche sociali e il ministero
dell’Economia e delle finanze del 26.2.2010 (Gazzetta
Ufficiale n. 65/2010) si è concluso un lungo percorso normativo mediante il quale il legislatore, ispirandosi ai principi di
sviluppo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nell’azione amministrativa (Codice dell’amministrazione
digitale) ha disposto il collegamento in rete dei medici curanti nonché la trasmissione telematica delle certificazioni di
malattia all’Inps, per i lavoratori del settore privato.
Anche per il settore pubblico, il Dipartimento della funzione
pubblica e il Dipartimento della digitalizzazione della Pubblica amministrazione e dell’innovazione tecnologica, con la circolare n. 1 del 19.3.2010, hanno fornito istruzioni operative
per la trasmissione telematica dei certificati secondo le modalità stabilite per il settore privato.
Evoluzione legislativa
Come è noto, già con il comma 149 dell’art. 1 della legge n.
311/2004 (finanziaria per il 2005) è stata prevista la trasmissione on-line del certificato di malattia, da parte del medico
curante, all’Inps.
Successivamente, con la legge finanziaria per il 2007 (art. 1,
c. 810, della legge n. 296/2006) si è aggiunto il comma 5bis, all’art. 50 del decreto-legge n. 269/2003, convertito con
modificazioni dalla legge n. 326/2003, e si è reso disponibile, a partire dal 1° luglio 2007, il collegamento in rete dei
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Estinzione del rapporto di lavoro
Tfr. Prescrizione . . . . . . . . . . . . . . . . .
IN
PRIMO
PIANO
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RAPPORTI DI LAVORO
Trasmissione
telematica
delle certificazioni
di malattia all’Inps
L’Inps, con circolare n. 60 del 16 aprile 2010,
fornisce le prime istruzioni per la
trasmissione telematica delle certificazioni di
malattia.
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SINDACALE / WELFARE
Leggi decreti circolari
Sindacale / Welfare
luglio/agosto 2010
Sindacale / Welfare
Leggi decreti circolari
medici del Ssn, secondo le regole tecniche del Sistema pubblico di connettività (artt. 72 e ss. del Codice dell’amministrazione digitale) al fine di portare avanti, tra l’altro, il processo di
telematizzazione dei certificati.
Con l’art. 8 del Dpcm del 26.3.2008, si sono definiti i principi
generali relativi alla trasmissione telematica dei dati delle certificazioni di malattia al sistema tecnologico fornito dal ministero dell’economia e delle finanze e denominato SAC (sistema di
accoglienza centrale) nonché le caratteristiche tecniche di
acquisizione e trasmissione dei dati, in attesa di ulteriori modalità attuative da definirsi con decreto interministeriale.
Tale decreto ed il disciplinare tecnico, ad esso collegato, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale in data 19.3.2010, sono diventati operativi a partire dal quindicesimo giorno dalla data di
pubblicazione (3.4.2010).
Parallelamente all’evoluzione legislativa sopra delineata, relativa ai certificati medici del settore privato, sono state emanate, con l’art. 55 septies del Dlgs n. 165/2001, introdotto dall’art. 69 del Dlgs n. 150/2009, in attuazione della legge n.
15/2009, in materia di ottimizzazione della produttività del
lavoro e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, disposizioni per la trasmissione telematica all’Inps
dei certificati di malattia dei lavoratori del settore pubblico.
Tali disposizioni sono divenute operative con la circolare
n.1/2010, citata in premessa.
1. Effetti della nuova disciplina
A partire dal 3 aprile 2010, data di entrata in vigore della
nuova normativa, i medici dipendenti del Ssn o in regime di
convenzione sono tenuti a trasmettere all’Inps, per il tramite del
Sac, il certificato di malattia del lavoratore rilasciandone copia
cartacea all’interessato. A tal fine, ricevono dal ministero dell’economia e delle finanze apposite credenziali di accesso.
Il certificato così trasmesso viene ricevuto dall’Inps che lo mette
a disposizione del cittadino intestatario, mediante accesso al
sito Internet dell’Istituto previa identificazione con Pin.
L’attestato di malattia è reso invece disponibile per il datore di
lavoro pubblico o privato, secondo le modalità di seguito specificate.
Inoltre, i certificati dei lavoratori del settore privato aventi diritto all’indennità di malattia erogata dall’Inps, vengono anche
trattati per le finalità istituzionali.
2. Descrizione del processo
Il processo in questione prevede competenze specifiche così
ripartite:
- i medici certificatori (dipendenti o convenzionati con Ssn)
acquisiscono ed inviano i certificati al sistema di accoglienza
centrale (Sac) del ministero dell’economia e delle finanze che
provvede ad inoltrarli all’Inps;
inoltre, possono annullare i certificati entro il giorno successivo al rilascio e rettificare la data di fine prognosi entro il termine della stessa, sempre utilizzando i servizi erogati dal Sac;
- dopo l’invio all’Inps, il Sac restituisce al medico il numero
identificativo per la stampa del certificato e dell’attestato da
consegnare, entrambi, al lavoratore;
- l’Inps, sulla base delle informazioni presenti sulle proprie
banche dati e dei servizi forniti dall’Inpdap, individua, per
l’intestatario del certificato il datore di lavoro al quale mettere
a disposizione l’attestato;
- l’Inps rende disponibili ai datori di lavoro, sul proprio sito
Internet, funzioni di consultazione e di stampa degli attestati
con elementi di ricerca diversi, previo riconoscimento tramite
Pin;
- l’Inps mette a disposizione dei lavoratori i certificati loro intestati accedendo al sito Internet dell’Istituto. In relazione alle
credenziali di accesso utilizzate, vengono visti tutti i certificati
(accesso con Pin) o solo l’attestato, (accesso con codice fiscale e numero del certificato);
- l’Inps canalizza verso le proprie Sedi i certificati degli aventi diritto all’indennità di malattia per la disposizione di visite
mediche di controllo e, nei casi previsti, per il pagamento
diretto delle prestazioni.
2.1 Medico curante
La trasmissione del certificato di malattia telematico comprende obbligatoriamente l’inserimento da parte del medico
curante dei seguenti dati:
• codice fiscale del lavoratore;
• residenza o domicilio abituale;
• eventuale domicilio di reperibilità durante la malattia;
• codice di diagnosi, mediante l’utilizzo del codice nosologico
ICD9-CM, che sostituisce o si aggiunge alle note di diagnosi;
• data di dichiarato inizio malattia, data di rilascio del certificato, data di presunta fine malattia nonché, nei casi di accertamento successivo al primo, di prosecuzione o ricaduta della
malattia;
• modalità ambulatoriale o domiciliare della visita eseguita.
Il medico curante, alla restituzione del numero di certificato,
rilascia al lavoratore copia cartacea:
A) dell’attestato di malattia per il datore di lavoro, privo di
diagnosi;
B) del certificato di malattia per l’assistito che contiene i dati
della diagnosi e/o il codice nosologico.
In caso di impossibilità per il medico di stampare la certificazione, lo stesso comunicherà al lavoratore, il numero del certificato, attribuito dopo il controllo e l’accettazione dei dati trasmessi. Tale numerazione, potrà essere utilizzata dal lavoratore per ricercare, visualizzare e stampare il proprio attestato
direttamente dal sito Internet dell’Istituto.
E’ previsto un periodo transitorio di tre mesi durante il quale è
riconosciuta la possibilità per il medico di procedere al rilascio
cartaceo dei certificati di malattia, secondo le modalità vigenti.
2.2 Datore di lavoro
L’Inps mette a disposizione dei datori di lavoro, sia privati che
pubblici, le attestazioni di malattia relative ai certificati trasmessi dal medico curante, accedendo al portale Inps
www.inps.it - servizi on-line, previa autorizzazione e attribuzione di un Pin (v. Allegato Manuale di consultazione degli
attestati di malattia).
2.3 Lavoratore
L’Inps mette a disposizione dei lavoratori il servizio di consultazione e stampa dei dati relativi ai propri certificati di malattia inviati telematicamente dal medico curante. Per accedere al
servizio, disponibile nel sito Inps - servizi online, sono previste
due modalità:
1) tramite un codice Pin, con il quale è consentito l’accesso ai
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Sindacale / Welfare
Leggi decreti circolari
dati di tutti i certificati comprensivi di diagnosi e di codice
nosologico, se indicato dal medico;
2) mediante l’inserimento del codice fiscale personale e del
numero del certificato, elementi indispensabili per accedere
all’attestato cercato.
Il lavoratore avente diritto all’indennità di malattia a carico
dell’Inps, in base alle nuove disposizioni, non è più tenuto a
trasmettere all’Istituto il certificato di malattia, eccetto i casi di
impossibilità di invio telematico.
3. Abilitazioni per accedere al sistema
Il ministero dell’Economia e Finanze rilascia specifiche credenziali di accesso al sistema Sac ai medici dipendenti o convenzionati con il Ssn.
Invece l’Inps rilascia il Pin:
a) ai cittadini che ne fanno richiesta, tramite i consueti canali e
con le procedure previste: internet, Contact Center e uffici Inps;
b) ai datori di lavoro pubblico o privato o a loro incaricati che
si debbono presentare presso una Sede Inps muniti di:
- modulo di richiesta compilato e sottoscritto dallo stesso datore di lavoro privato o dal legale rappresentante ove il datore
di lavoro sia pubblico o organizzato in forma associata o
societaria, con l’elenco dei dipendenti ai quali rilasciare il Pin
per l’accesso agli attestati di malattia del personale;
- modulo di richiesta “individuale” compilato e firmato da
ogni dipendente autorizzato con allegata la fotocopia del
documento d’identità del sottoscrittore.
I moduli richiesti sono forniti in allegato.
Le pubbliche amministrazioni o le aziende in possesso di Pin,
sono tenute a chiedere tempestivamente la revoca dell’autorizzazione, al verificarsi della cessazione dell’attività, della
sospensione o del trasferimento in altra struttura dell’intestatario del Pin e l’Inps provvederà a cessare, con effetto immediato, l’abilitazione.
L’operatore Inps, incaricato del rilascio dei Pin, dopo aver
verificato la correttezza formale della richiesta e l’identità del
richiedente, deve, utilizzando la funzione “Verifica rapporto
di lavoro” della procedura di assegnazione Pin, accertare che
la persona da autorizzare sia dipendente dell’amministrazione o dell’azienda il cui rappresentante ha sottoscritto i documenti di richiesta.
A verifiche completate il funzionario Inps provvede al rilascio
del Pin selezionando la classe utente “Datore di lavoro (certificazione di malattia)”.
Qualora l’utente sia già in possesso di un Pin per altre finalità si dovrà procedere ad aggiungere l’autorizzazione al servizio “Consultazione attestati di malattia” mediante la funzione “Modifica autorizzazioni ai servizi”.
Nelle more di decisioni che debbono essere concordate con le
parti interessate, per il momento, i consulenti di lavoro sono
esclusi dalla concessione di tale
servizio.
4. Assistenza agli utenti
Il sistema di accoglienza centrale (Sac) del ministero
dell’Economia e Finanze fornisce l’assistenza agli utenti dello
stesso tramite il servizio di Call Center, raggiungibile attraverso il numero gratuito 80003070.
L’Inps fornisce assistenza ai datori di lavoro e ai lavoratori tra-
mite gli operatori del Contact Center Integrato Inps-Inail, raggiungibile attraverso il numero gratuito 803164.
Gli operatori del Contact Center forniscono telefonicamente
supporto nella navigazione e uso delle procedure di consultazione dei certificati, inviati telematicamente dal medico curante, nonché le informazioni e le risposte ai quesiti di interesse
generale sulla materia.
Inoltre forniscono ai medici curanti informazioni e risposte
riguardanti esclusivamente i quesiti di interesse medico legale
in collaborazione con il Coordinamento Generale medico
legale per il tramite della Uoc Prestazioni a sostegno del reddito quale struttura di riferimento per le relative specifiche
risposte.
Il Contact Center assiste, inoltre, i lavoratori anche per l’assegnazione o attivazione del Pin cittadino, necessario per la
consultazione e stampa dei propri certificati di malattia.
5. Gestione dei certificati telematici da parte delle strutture
periferiche Inps
Successivamente alla ricezione dei certificati trasmessi dai
medici vengono individuati quelli dei lavoratori aventi diritto
all’indennità di malattia per essere destinati alle strutture operative Inps competenti per residenza del lavoratore ed essere
registrati negli archivi locali gestionali della certificazione di
malattia.
Tutti sono immediatamente disponibili per le attività previste
dai flussi di processo dell’Area malattia.
Per i medici Inps, nella procedura di gestione della certificazione di malattia - flusso “certificati ricevuti via internet” - sono
a disposizione funzioni per esaminare i certificati telematici
che pervengono giornalmente e per disporre, d’ufficio, visite
mediche di controllo.
Nel manuale operativo, consultabile da Intranet in Utilità Manuali, software e documentazione - Prestazioni non pensionistiche, le diverse funzioni sono descritte dettagliatamente (v.
Allegato Funzioni certificati telematici).
Con la circolare n. 120 del 6 agosto 2004, il processo di certificazione della malattia e di erogazione della relativa indennità era stato completamente ridisegnato anche al fine di progressivo adeguamento alle novità normative e organizzative
in materia di telematizzazione.
L’avvio della trasmissione telematica dei certificati, che abolisce onerose e ripetitive attività manuali, quali l’acquisizione e
l’archiviazione, e l’imminente rilascio in produzione di tre
nuovi applicativi, ovvero il Data Mining per la scelta delle
Visite mediche di controllo a più alto rischio aziendale, il rilascio della procedura per la richiesta tramite portale Inps delle
VMC da parte di datori di lavoro pubblici e privati nonché la
telematizzazione delle Vmcd e dei rapporti con i medici di
controllo, consentirà la completa reingegnerizzazione del processo di certificazione della malattia, con evidenti benefici
attesi sia in termini di ottimizzazione delle risorse che di efficacia ed efficienza del processo.
Nel rispetto dei principi di pertinenza, non eccedenza e di
necessità del trattamento dei dati sensibili, il nuovo processo
così ulteriormente rimodellato e innovato sarà comunque
gestito separando le attività di competenza sanitaria da quelle di competenza amministrativa secondo le modalità previste
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SINDACALE / WELFARE
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Sindacale / Welfare
Leggi decreti circolari
dalla circolare n. 87 del 12 settembre 2008, con la specificazione che le attività saranno ripartite secondo i principi contenuti nella circolare n. 102 del 12 agosto 2009.
Inoltre, con riferimento alla fase sperimentale di applicazione
della circolare n. 102 del 12 agosto 2009, le attività di gestione della malattia sono ripartite secondo i principi del nuovo
modello organizzativo. In particolare, l’allocazione delle attività nelle Sedi sperimentali segue la seguente distribuzione:
a) la funzione medico-legale provvede alla valutazione professionale di competenza dei certificati medici ricevuti via
internet e a tutte le attività connesse come da circolari n.
120/2004 e n. 87/2008, ivi compresa la gestione delle visite mediche di controllo, con esclusione della fase di consuntivazione e delle competenze gestionali amministrative relative
al loro esito;
b) la funzione dell’area flussi “Controllo Prestazioni” gestisce
il complesso delle azioni amministrative innescate dal flusso di
invio telematico dei certificati, quindi la gestione amministrativa delle visite mediche di controllo, l’applicazione del regime
sanzionatorio per gli assenti a visita non giustificati, i pagamenti alle Asl, l’attivazione delle azioni surrogatorie e la
gestione dei rapporti con i datori di lavoro, l’Ufficio legale e
l’area contabile;
c) la linea di servizio “Prestazioni a sostegno del reddito”, nell’ambito delle Agenzie interne e complesse, e le Agenzie territoriali gestiscono le attività finalizzate alla liquidazione dell’indennità di malattia; inoltre, assicurano l’acquisizione dei
certificati medici cartacei;
d) la funzione dell’area flussi “Anagrafica e flussi” gestisce
tutte le elaborazioni dei primi pagamenti e dei pagamenti successivi delle indennità, così come descritto nel flusso standardizzato di processo dedicato alle prestazioni a sostegno del
reddito.
In attesa delle necessarie implementazioni delle procedure a
supporto del processo della certificazione della malattia, delle
visite mediche di controllo e delle prestazioni di malattia e
maternità, per lo svolgimento delle attività previste dal nuovo
modello organizzativo, sia i medici che il personale amministrativo delle direzioni provinciali dovranno essere abilitati ad
accedere alle procedure Eap delle diverse strutture territoriali
che rientrano nella competenza organizzativa attribuita alla
sede provinciale.
Servizio di
CONSULTAZIONE ATTESTATI DI MALATTIA
per i DATORI di LAVORO
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relazione al domicilio del malato, alla Sede Inps competente
territorialmente. Ogni mattina, in automatico i certificati assegnati alle singole Strutture operative, vengono prelevati e resi
disponibili al medico di Sede affinché li esamini e disponga
eventualmente le visite di controllo. I certificati esaminati confluiscono negli stessi archivi in cui vengono memorizzati i dati
dei certificati cartacei per essere utilizzati sia per l’emissione
di lettere di sanzione o di accertamento responsabilità che per
il pagamento delle relative indennità.
Per svolgere gli adempimenti quotidiani sono state quindi realizzate, per il medico di Sede, specifiche funzioni, ad accesso
riservato, che sono disponibili selezionando le seguenti opzioni:
02. Procedure Cobol Prestazioni non Pensionistiche
1. Prestazioni di malattia e maternità
1. Certificati di malattia
“00” come struttura operativa
1. Gestione certificati
6. Certificati pervenuti via internet
1. Certificati da esaminare
2. Certificati esaminati
3. Stampa lista certificati con disposizione di V.M.C.
4. Certificati da trasferire ad altra Sede
5. Ricezione certificati acquisiti Via Internet.
2 - Accesso alla procedura
Prima dell’utilizzo delle nuove funzioni il responsabile della
Allegato 2
D.C.S.I.T. – Area Prestazioni non Pensionistiche
GESTIONE CERTIFICATI PERVENUTI VI@ INTERNET
Indice
1 Introduzione
2 Accesso alla procedura
3 Esame certificati telematici
4 Ricerca certificati esaminati
5 Stampa certificati con disposizione di V.M.C.
6 Certificati da trasferire ad altra sede
7 Ricezione certificati telematici
1 - Introduzione
La procedura è stata realizzata per gestire, presso le Sedi
Inps, i certificati medici che vengono inviati telematicamente. I
medici di famiglia acquisiscono i dati relativi alle certificazioni da rilasciare e li trasmettono all’Inps, tramite il sistema di
accoglienza SAC del Ministero dell’Economia e delle Finanze,
dopo aver consegnato ai lavoratori interessati copia dei certificati e degli attestati da consegnare ai datori di lavoro.
I documenti telematici dei beneficiari di indennità di malattia
a carico dell’Inps arrivano ad un archivio centrale, vengono
controllati negli elementi essenziali e vengono attribuiti, in
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Leggi decreti circolari
sicurezza della procedura di gestione dei certificati deve autorizzare il medico all’accesso alla procedura attribuendo il
livello di autorizzazione 3.
Il medico abilitato entra la prima volta in procedura immettendo la propria matricola anche come password e immediatamente deve inserire una nuova password, di lunghezza da 4
a 8 caratteri alfanumerici, che rimarrà valida fino a quando
lui stesso non riterrà opportuno modificarla.
3 - Esame certificati telematici
Dopo l’immissione e l’accettazione della matricola e della password di accesso il medico deve selezionare le seguenti opzioni:
1. Gestione certificati
6. Certificati pervenuti via Internet
1. Certificati da esaminare
per prendere visione dei documenti telematici arrivati giornalmente. Il pannello proposto per la scelta dei certificati da esaminare e dell’ordine di presentazione degli stessi è il seguente:
A. TUTTI
Ordinati per:
1. Data ricezione
2. Data fine malattia
3. Codice fiscale
B. CON PROGNOSI NON SCADUTA
Ordinati per:
4. Data ricezione
5. Data fine malattia
6. Codice fiscale
Opzione scelta:
Effettuata la scelta viene visualizzato l’elenco dei certificati da
esaminare, elenco nel quale per ogni documento viene riportato il numero, la data di ricezione, la data di fine malattia, lo
stato (da esaminare) e il codice fiscale del malato.
Apponendo una “S” accanto ad un certificato, questo viene
presentato con tutti gli elementi acquisiti dal medico di famiglia, comprese le note di diagnosi, mentre la decodifica del
codice nosologico la si ottiene posizionando il cursore sul
campo e digitando F1.
Sulla lista dei certificati da esaminare si può apporre la “S” su
tutti i certificati per la visualizzazione in sequenza degli stessi
senza dover ritornare alla lista per esaminare il successivo.
Nel pannello del certificato il medico ha a disposizione alcuni
campi per l’eventuale indicazione di un presunta competenza
Inail o Responsabilità Terzi (I/R), di un’anomalia nella certificazione (5=diagnosi non comprovante l’incapacità temporanea al lavoro, A=anomalia generica – entrambe producono
l’emissione di una lettera per l’assicurato) e, se il medico ritiene di disporre la visita medica di controllo, sul fondo del pannello deve acquisire il tipo della visita (A= Ambulatoriale,
D=Domiciliare) e digitare il tasto funzionale F6 per la registrazione dell’operazione.
Il tasto funzionale F9 Storia, se digitato consente di visionare
la situazione dell’assicurato esaminato relativamente a certificati, eventi, visite mediche di controllo e pratiche di malattia a
pagamento diretto.
Utilizzando il tasto F12 si ritorna al pannello di lista per l’esame di un altro certificato. Digitando il tasto F21, presente sullo
stesso pannello, si possono esaminare in sequenza i certificati senza doverli selezionare uno ad uno.
Tutti i certificati telematici debbono essere esaminati, giorno
per giorno, e quelli non considerati vengono riproposti nelle
giornate successive.
4 - Ricerca certificati telematici esaminati
Per ricercare tra i certificati pervenuti ed esaminati quelli riferiti ad uno specifico soggetto o quelli aventi fine prognosi
compresa in un periodo indicato, si utilizza l’opzione “2.
Certificati esaminati”. Sulla lista presentata come esito della
ricerca si può selezionare il certificato d’interesse per visualizzarlo nella sua interezza ed eventualmente disporre la visita di
controllo, annullare o modificare quella già disposta.
5 - Stampa certificati con disposizione a V.M.C.
Per produrre una lista dei certificati per i quali è stata disposta visita medica di controllo, da inviare agli addetti competenti ad eseguire gli adempimenti connessi alla gestione delle
visite, deve essere utilizzata la funzione “3. Stampa lista certificati con disposizione di V.M.C.” che prepara in stampa la
coda denominata “SNWSTT01” contenente gli elementi utili
per l’immissione dei dati nella specifica procedura automatizzata di gestione delle V.M.C..
6 - Certificati da trasferire ad altra Sede
Qualora, nel consultare un certificato si rilevi la non competenza della Sede a trattarlo, selezionando l’opzione “4.
Certificati da trasferire ad altra Sede” compare un pannello
per l’immissione del numero di certificato e, sulla maschera
che lo mostra integralmente, è possibile indicare il codice della
Sede di destinazione alla quale il certificato verrà trasferito,
dopo la conferma dell’operazione.
7 - Ricezione dei certificati telematici
Ogni mattina, in automatico, viene attivata la ricezione dei
certificati attribuiti alla Sede in relazione al domicilio presente nel documento. Nel caso sussista, al momento dell’attivazione, un problema di connessione, questo viene evidenziato con
un messaggio specifico il cui contenuto è da riferire agli
addetti del sistema AS400. Risolto il problema, la ricezione
può essere nuovamente avviata utilizzando la funzione “5.
Ricezione certificati acquisiti via Internet”. Se il prelievo dei
dati dall’archivio centrale non avviene per più di tre giorni, un
messaggio che segnala la situazione comparirà ad ogni
accesso nella procedura di gestione dei certificati medici.
Per chiedere chiarimenti o segnalare problemi connessi esclusivamente all’utilizzo delle funzioni AS400 di gestione dei certificati medici, telefonare ad uno dei seguenti numeri:
06/59053229 – 06/59053213.
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Leggi decreti circolari
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Leggi decreti circolari
Sindacale / Welfare
Nuove disposizioni
per i lavoratori distaccati
negli Stati membri
dell’Unione Europea
distacco possibile conformemente all’art. 12 del regolamento
(Ce) n. 883/2004 (durata massima di distacco di ventiquattro
mesi raggiunta);
Per i casi sopra elencati l’estensione del periodo ininterrotto di
distacco oltre i ventiquattro mesi richiede la conclusione di un
accordo tra le autorità ai sensi dell’art. 16 del regolamento
(Ce) n. 883/2004.
Si rappresenta, infine, che i nuovi regolamenti non si applicano:
• ai tre Paesi che hanno aderito all’Accordo sullo Spazio economico europeo (Accordo See): Islanda, Liechtenstein, Norvegia;
• alla Svizzera, alla quale la normativa comunitaria di sicurezza sociale è stata estesa, a decorrere dal 1° giugno 2002,
in base all’Accordo stipulato tra la Confederazione elvetica e
gli Stati dell’Unione europea.
Nei rapporti con tali Stati continuano, pertanto, a trovare
applicazione le disposizioni contenute nei regolamenti (Ce)
nn. 1408/71 e 574/72 e ad essere utilizzati i formulari E 101
ed E 102.
I regolamenti nn.1408/71 e 574/72 continuano ad essere
applicati anche ai cittadini degli Stati terzi alle condizioni previste dal regolamento (Ce) n. 859 del 14 maggio 2003.
Il ministero del Lavoro ha reso noto che dal 1° maggio 2010
entrano in vigore le nuove disposizioni in materia di legislazione applicabile ai lavoratori che si spostano all’interno
dell’Unione Europea. Tali disposizioni hanno esteso la durata
massima del distacco da dodici a ventiquattro mesi e il formulario E 101 sarà sostituito dal formulario A1.
NOTA del ministero del Lavoro. Nuova procedura in
materia di esonero contributivo per i lavoratori distaccati
negli stati membri dell’UE
Dal 1° maggio 2010 entrano in vigore le nuove disposizioni in
materia di legislazione applicabile ai lavoratori che si spostano
all’interno dell’Unione Europea, contenute nel titolo II del
Regolamento (Ce) n. 883/2004 (artt. da 11 a 16) e nel titolo II
del Regolamento di applicazione n. 987/2009 (artt. da 14 a 21).
Le nuove disposizioni (art. 12) hanno esteso la durata massima del distacco da dodici a ventiquattro mesi.
Pertanto, il formulario E 101 sarà sostituito dal formulario A1,
che potrà avere la durata di ventiquattro mesi, mentre il formulario E 102 verrà abolito.
Nelle ipotesi in cui la durata del distacco, prevista in ventiquattro mesi, debba essere prorogata per particolari esigenze, si potrà richiedere l’applicazione dell’art. 16 del
Regolamento (Ce) 883/2004, il cui contenuto è analogo a
quello dell’art. 17 del Regolamento (Ce) 1408/1971. A questo proposito nulla è variato per quanto concerne la competenza, che rimane attribuita alle direzioni regionali Inps,
secondo l’articolazione territoriale individuata in base allo
Stato membro in cui il lavoratore viene inviato.
Per maggiore chiarezza si riportano esempi di situazioni che
possono verificarsi alla data di entrata in vigore del regolamento 883/2004 (1° maggio 2010):
a) formulario di distacco E 101 emesso per il periodo dal
1.5.2009 al 30.4.2010 → estensione del distacco possibile
fino al 30.4.2011, conformemente all’art. 12 del regolamento (Ce) n. 883/2004; sarà rilasciato il formulario A1.
b) formulario di distacco E 101 emesso per il periodo dal
1.3.2010 al 28.2.2011 → estensione del distacco possibile
fino al 28.2.2012, conformemente all’art. 12 del regolamento (Ce) n. 883/2004; sarà rilasciato il formulario A1.
c) formulario di distacco E 101 emesso per il periodo dal
1.5.2008 al 30.4.2009 + formulario E 102, emesso per il
periodo dal 1.5.2009 al 30.4.2010, → nessuna estensione
del distacco possibile conformemente all’art. 12 del regolamento (Ce) n. 883/2004 (durata massima di distacco di ventiquattro mesi raggiunta);
d) formulario di distacco E 101 emesso per il periodo dal
1.3.2009 al 28.2.2010 + formulario E 102, emesso per il
periodo dal 1.3.2010 al 28.2.2011 → nessuna estensione del
Comunicazione unica
Inizio attività d’impresa
e comunicazioni on-line
di assunzioni
Il ministero del Lavoro, relativamente all’applicazione della
disciplina in materia di comunicazione unica di impresa e di
comunicazione preventiva di assunzione, con lettera circolare
prot. n. 25/I/0007155 del 20 aprile 2010, ha precisato che,
per le imprese di nuova costituzione che hanno necessità di
assumere personale fin dal primo giorno con conseguente mancato rispetto del termine di comunicazione preventiva di assunzione di personale, tale ipotesi rientra fra le cause di “forza
maggiore” con relativa possibilità di comunicare l’assunzione
entro 5 giorni dall’inizio dell’attività lavorativa. La prova della
forza maggiore è facilmente rinvenibile nella coincidenza della
data indicata nella comunicazione unica di impresa con quella
successivamente indicata nella comunicazione ai Servizi competenti di inizio della prestazione lavorativa.
Tassazione
dell’indennità di trasferta
Ulteriori precisazioni ministeriali
Il ministero del Lavoro, con circolare prot. n. 25/I/0007301 del
21 aprile c.a., ribadisce che i datori di lavoro hanno la facoltà
di erogare ai propri dipendenti un’indennità di trasferta supe-
24
luglio/agosto 2010
sulla determinazione della quota differenziale nell’ipotesi di
cui al comma 1, lett a, dell’art. 75 del Dlgs 151/2001 (vedi
punto 2.1 della circolare n. 143/2001: “donna lavoratrice
che, alla data del parto o dell’ingresso del bambino in famiglia, ha una qualsiasi forma di tutela previdenziale per la
maternità.....”).
Precisamente, ai fini della concessione dell’assegno di maternità dello Stato, nell’ipotesi in esame, occorre accertare che la
lavoratrice iscritta alla Gestione Separata sia in possesso dei
seguenti requisiti:
1) abbia diritto all’indennità di maternità a carico della Gestione
Separata in quanto risultano accreditate in favore della stessa i
3 mesi di contribuzione effettiva nei 12 mesi precedenti l’inizio
del congedo obbligatorio (ordinario e/o anticipato);
2) abbia, inoltre, 3 mesi di contribuzione per la maternità,
maturati anche in gestioni diverse, nel periodo compreso tra i
18 ed i 9 mesi antecedenti la data dell’evento (parto o ingresso del minore adottato/affidato nella famiglia anagrafica
della richiedente).
Si rammenta che, nell’ipotesi considerata, l’assegno di maternità dello Stato spetta, nella misura della quota differenziale,
a condizione che il trattamento economico per maternità
(indennità o retribuzione), corrisposto o spettante alla lavoratrice, sia di importo inferiore rispetto all’importo dell’assegno
medesimo.
A tali fini, nel predetto trattamento economico, dovrà includersi sia l’indennità spettante per il periodo ordinario di congedo
obbligatorio di maternità sia l’indennità spettante per gli eventuali periodi di interdizione anticipata o prorogata disposti dal
servizio ispezione della Dpl ai sensi dell’art. 17 del Dlgs
151/2001.
La misura della quota differenziale dell’assegno di maternità
dello Stato sarà ricavata, quindi, sottraendo dal valore dell’assegno, vigente alla data del parto (o ingresso in famiglia),
l’importo complessivo dei suddetti trattamenti economici (art.
6 del d.p.c.m. 452/2000).
B) In merito alla diversa ipotesi di cui al comma 1, lett. b, dell’art. 75 del Dlgs 151/2001 (punto 2.2 della circolare n.
143/2001: “donna che ha perduto il diritto a determinate
prestazioni previdenziali ed assistenziali derivante dallo svolgimento di un’attività lavorativa per almeno tre mesi...”), si
precisa che, per le lavoratrici iscritte alla Gestione Separata,
“i tre mesi di attività lavorativa” corrispondono a tre mesi di
contribuzione effettiva nella misura dell’aliquota maggiorata
dello 0,72 per cento, dovuta, a far data dal 7.11.2007, in
luogo della precedente aliquota dello 0,50 per cento.
Pertanto, nell’ipotesi in esame, la lavoratrice iscritta alla
Gestione Separata ha diritto all’assegno di maternità dello
Stato a condizione che siano verificate le seguenti condizioni:
1) abbia svolto attività lavorativa per la quale risultano versati 3 mesi di contribuzione effettiva (non è rilevante l’arco temporale nel quale si collocano tali mesi di contribuzione);
2) abbia fruito, a seguito della suddetta attività lavorativa (per la
quale risultano versati 3 mesi di contribuzione), di una delle prestazioni previdenziali di al punto 2.2 della circolare 143/2001,
in particolare: malattia, maternità, degenza ospedaliera;
3) tra l’ultimo giorno di fruizione di una delle predette presta-
riore a quella stabilita in sede di contrattazione collettiva, nazionale o di secondo livello, e che tali importi non siano assoggettati ad imposizione fiscale e contributiva purché l’importo sia
entro i limiti indicati dall’articolo 51 del Tuir, pari a € 46,48
giornalieri in Italia ed € 77,47 all’estero, oltre i quali le somme
saranno soggette all’imponibilità fiscale e contributiva.
Prestazioni economiche
di maternità
Precisazioni Inps
L’Inps, con circolare n. 62 del 29 aprile 2010, ha fornito alcuni chiarimenti in relazione alle prestazioni economiche durante la maternità, precisando che:
• durante la fruizione del congedo parentale il lavoratore
dipendente non può intraprendere un’altra attività lavorativa e
qualora lo facesse non avrebbe diritto alla relativa indennità;
• in caso di parto prematuro, alla lavoratrice autorizzata all’interdizione prorogata dal lavoro, fino ad un periodo di 7 mesi
dopo il parto, ai sensi degli articoli 6 e 7 del Dlgs 151/2001, i
giorni di congedo obbligatorio non goduti prima del parto
vanno aggiunti al termine del periodo di proroga con conseguente prolungamento del periodo di congedo post partum;
• ai fini del Testo unico maternità/paternità, i certificati medici
redatti dai medici convenzionati devono considerarsi equivalenti a quelli rilasciati dai medici di struttura pubblica (Ssn) e, pertanto, devono essere accettati dall’Istituto e dal datore di lavoro.
CIRCOLARE Inps n. 62 del 29.4.2010. Prestazioni economiche di maternità - Varie
1) Assegno di maternità dello Stato di cui all’art. 75 del Dlgs
151/2001- Accertamento dei requisiti in caso di madre
lavoratrice iscritta alla Gestione Separata - Precisazioni
Con la legge finanziaria per il 2007 e successivo decreto
ministeriale del 12.7.2007, il congedo di maternità di cui agli
artt. 16 e 17 del Dlgs151/2001 (T.U. maternità/paternità) è
stato esteso anche in favore delle lavoratrici iscritte alla
Gestione Separata (vedi circolare n. 137/2007 e messaggio
del 27.03.2008 n.7040).
In particolare, in attuazione della citata riforma, la lavoratrice
iscritta alla Gestione Separata, analogamente a quanto previsto per la lavoratrice dipendente, ha diritto all’indennità di
maternità per il periodo di congedo obbligatorio ordinario e
anticipato/prorogato eventualmente disposto dai servizi ispettivi delle Dpl, a condizione che risultino accreditate in favore
della lavoratrice stessa tre mensilità di contribuzione nei 12
mesi precedenti la data di inizio del periodo di congedo obbligatorio (ordinario e/o anticipato/prorogato) richiesto.
A) L’estensione del diritto al congedo obbligatorio di maternità e della correlativa indennità, in favore delle lavoratrici
iscritte alla Gestione Separata, ha inciso anche sulla disciplina dell’assegno di maternità dello Stato ed, in particolare,
25
SINDACALE / WELFARE
Leggi decreti circolari
Sindacale / Welfare
luglio/agosto 2010
Sindacale / Welfare
Leggi decreti circolari
zioni previdenziali (malattia, maternità o degenza ospedaliera) e la data del parto (o ingresso in famiglia) è necessario che
non sia decorso un periodo di tempo superiore a quello di
durata della prestazione stessa, periodo che, comunque, non
può essere superiore a 9 mesi.
Per quanto non espressamente contemplato nella presente circolare, si rimanda alle istruzioni fornite con circolare 143/2001.
2) Svolgimento di altra attività lavorativa durante la fruizione di congedo parentale
Sono stati chiesti chiarimenti in merito alla riconoscibilità o
meno del diritto all’indennità per congedo parentale (di cui
agli artt. 32 e ss. del Dlgs151/2001) in favore di lavoratori
dipendenti che, durante la fruizione del congedo stesso, intraprendono una nuova attività lavorativa.
A tale riguardo è stato interpellato il ministero del Lavoro, della
Salute e delle Politiche Sociali che, nel rendere il proprio parere, ha sottolineato che il congedo parentale risponde alla precipua funzione di assicurare al genitore lavoratore un periodo di
assenza dal lavoro finalizzato alla cura del bambino e non può,
quindi, essere utilizzato dal lavoratore stesso per intraprendere
una nuova attività lavorativa che, ove consentita, finirebbe col
sottrarre il lavoratore dalla specifica responsabilità familiare
verso la quale il beneficio in esame è orientato.
In applicazione delle indicazioni ministeriali sopra richiamate, si forniscono, quindi, le seguenti precisazioni.
Il lavoratore dipendente che, durante l’assenza dal lavoro per
congedo parentale, intraprenda un’altra attività lavorativa
(dipendente, parasubordinata o autonoma) non ha diritto
all’indennità a titolo di congedo parentale ed, eventualmente,
è tenuto a rimborsare all’Inps l’indennità indebitamente percepita (art. 22 del Dpr 1026/1976).
Pertanto, le Sedi dovranno respingere la relativa domanda e,
nel caso in cui sia in corso la fruizione del beneficio e del correlativo trattamento economico, dovrà essere attivato il relativo recupero secondo le modalità ordinariamente previste.
L’incompatibilità appena evidenziata si configura anche nei
casi in cui il lavoratore dipendente intraprenda una nuova attività lavorativa durante periodi di congedo parentale non
indennizzabili per superamento dei limiti temporali e reddituali previsti dalla legge (artt. 32 e 34 del Dlgs 151/2001); in
tale ipotesi, infatti, al lavoratore non può essere riconosciuta
la copertura figurativa per i periodi di congedo impropriamente utilizzati.
Ovviamente, la reiezione della domanda di indennità, con
eventuale recupero di quanto già corrisposto, dovrà limitarsi a
quei periodi di congedo parentale relativamente ai quali risulti verificato il contemporaneo svolgimento della nuova attività
lavorativa intrapresa.
Si precisa, inoltre, che l’ipotesi sopra considerata è differente
rispetto all’ipotesi in cui il lavoratore sia titolare di più rapporti di lavoro a tempo parziale (orizzontale), ed eserciti il diritto
al congedo parentale relativamente ad uno dei rapporti di
lavoro, proseguendo l’attività nell’altro o negli altri rapporti. In
tale caso, infatti, il lavoratore non si avvale dell’assenza per
congedo parentale per intraprendere una nuova attività lavorativa, ma si limita a proseguire l’attività o le attività già in
essere al momento della richiesta di congedo.
I lavoratori iscritti alla Gestione Separata aventi diritto al congedo parentale (lavoratori a progetto, collaboratori coordinati e continuativi presso la Pa e titolari di assegno di ricerca) e
le lavoratrici autonome non possono proseguire l’attività lavorativa nel periodo in cui fruiscono dell’indennità per congedo
parentale, né possono intraprendere, durante il periodo
medesimo, una nuova attività (sia essa dipendente, parasubordinata o autonoma); anche in tal caso, infatti, l’eventuale
trattamento indebitamente concesso a titolo di congedo parentale dovrà essere recuperato.
3) Parto prematuro e interdizione prorogata dal lavoro
disposta dai servizi ispezione della Dpl - Nuove istruzioni
Sulla base di recenti indicazioni del ministero del Lavoro, della
Salute e delle Politiche Sociali, si forniscono nuove istruzioni in
merito alla determinazione del complessivo periodo di congedo obbligatorio di maternità (e del correlativo trattamento economico) spettante, in caso di parto prematuro, alla lavoratrice
autorizzata all’interdizione prorogata dal lavoro, fino ad un
periodo di 7 mesi dopo il parto, ai sensi degli artt. 6 e 7 del
Dlgs 151/2001.
In particolare, in caso di parto prematuro, i giorni di congedo
obbligatorio non goduti prima del parto vanno aggiunti al termine del periodo di proroga con conseguente riconoscimento
di un periodo di congedo post partum complessivamente di
maggiore durata.
Devono pertanto ritenersi superate le istruzioni fornite alla lett.
d) della circolare n. 45/2000.
4) Documentazione amministrativa: certificati medici redatti
dai medici convenzionati con il Ssn
L’art. 76 del Dlgs 151/2001 dispone che:
1. “Al rilascio dei certificati medici di cui al presente testo
unico (maternità/paternità - Dlgs 151/2001), salvi i casi di
ulteriore specificazione, sono abilitati i medici del servizio
sanitario nazionale (Ssn).
2. Qualora i certificati siano redatti da medici diversi da quelli di cui al comma 1, il datore di lavoro o l’istituto presso il
quale la lavoratrice è assicurata per il trattamento di maternità hanno facoltà di accettare i certificati stessi ovvero di richiederne la regolarizzazione alla lavoratrice interessata”.
L’applicazione della norma succitata ha portato a ritenere che,
ai fini delle disposizioni di cui al Testo Unico maternità/paternità, i medici convenzionati con il Ssn non fossero da ricomprendere nella categoria dei “medici del Ssn” ma nella categoria dei “medici diversi”. Conseguentemente, per i certificati
redatti dai medici convenzionati trovava applicazione il
comma 2 dell’art. 76 del Dlgs 151/2001 (accettazione o
regolarizzazione).
Recentemente il Ministero del Lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali, interpellato in merito all’interruzione di gravidanza intervenuta prima del 180° giorno (aborto), ha chiarito che, ai fini dell’esclusione dei periodi di malattia connessa a gravidanza dal computo del limite massimo indennizzabile (180 giorni) per malattia nell’arco dell’anno solare, non è
necessaria la certificazione rilasciata da un medico specialista
del Ssn, ma è sufficiente la certificazione redatta anche dal
proprio medico curante di medicina generale convenzionato.
Ne consegue che, ai predetti fini, le sedi devono accettare
26
luglio/agosto 2010
per l’assunzione
di persone disabili
anche i certificati redatti dai medici curanti di medicina generale convenzionati.
Con l’occasione, il citato ministero, ha chiarito inoltre che, ai
fini del Testo Unico maternità/paternità, i medici convenzionati devono ritenersi compresi nella categoria dei medici del Ssn
di cui al comma 1 dell’art. 76 del Dlgs 151/2001: conseguentemente, i certificati medici redatti dai medici convenzionati devono considerarsi equivalenti a quelli rilasciati dai
medici di struttura pubblica (Ssn) e, pertanto, devono essere
accettati dall’Istituto e dal datore di lavoro.
In particolare, devono essere accettati i certificati medici indicanti la data presunta del parto redatti dai medici curanti di
medicina generale convenzionati o dai ginecologi convenzionati con il Ssn (art. 21 del Dlgs 151/2001).
La certificazione medica attestante la malattia connessa a
puerperio, analogamente a quanto previsto per la certificazione richiesta ai fini della flessibilità, deve essere rilasciata dallo
specialista del Ssn o con esso convenzionato.
Rimane ferma, invece, la facoltà dell’Istituto e del datore di lavoro di accettare o chiedere la regolarizzazione dei certificati
medici redatti dai medici privati non convenzionati o dai medici dipendenti da strutture private non convenzionate con il Ssn.
Per buona memoria, in merito alle strutture che possono considerarsi “convenzionate”, è utile fare riferimento alle precisazioni a suo tempo fornite con circolare n. 32 del 3.3.2006.
La Provincia di Milano, nell’ambito del Piano provinciale per
l’occupazione dei disabili - Emergo 2010, ha emanato un avviso pubblico rivolto a tutte le aziende con sede operativa nella
Provincia di Milano che procederanno, dalla data del
4.5.2010, all’assunzione, con contratto di lavoro subordinato,
di personale disabile, per l’erogazione di un incentivo pari a:
• € 4.000,00 per un contratto a tempo indeterminato (compreso l’apprendistato)
• € 3.000,00 per un contratto a tempo determinato (almeno
12 mesi)
• € 1.000,00 per la trasformazione di un contratto da tempo
determinato a tempo indeterminato
Se l’inserimento riguarderà un soggetto disabile debole, a
questi importi andranno aggiunti ulteriori 1.000,00€; analogamente se il contratto riguarderà un inserimento full time, gli
importi indicati saranno maggiorati di 1.000,00€.
Le risorse finanziarie a disposizione (sino ad esaurimento)
ammontano a € 1.218.136,00.
Le richieste di incentivi potranno essere inviate alla Provincia
di Milano direttamente dall’azienda accedendo alla pagina :
http://www.provincia.milano.it/lavoro/LOGIN/index.html e
compilando l’apposito format.
La richiesta dell’incentivo è da inoltrarsi al superamento del
periodo di prova.
Per maggiori informazioni: Provincia di Milano - Settore Lavoro
- Piano EMERGO Tel. 02 7740. 4040 Fax 02 7740.6587 [email protected]
Provincia di Milano
Incentivi alle aziende
Previdenza
I nuovi servizi telematici
dell’Inps
per i lavoratori
comunicazione telematica.
L’utilizzo di strumenti di comunicazione “on line” rappresenta
un nuovo modo per gli assicurati di interagire con l’Istituto e
di accedere sia a servizi “personalizzati” (visualizzazione di
dati di propria pertinenza, invio di domande e di segnalazioni, interscambio di documenti), sia a servizi e informazioni
messi a disposizione dell’utenza.
A tal fine, assume importanza strategica la capillare distribuzione di una casella di Posta Elettronica Certificata (Pec), di
cui al paragrafo 3.4 della presente circolare, mediante la
quale gli assicurati potranno scambiare con l’Istituto documenti informatici.
1 Le finalità dell’operazione.
L’Istituto, nel quadro del nuovo sistema di welfare ha assunto
un duplice ruolo: di riferimento informativo per l’intero sistema
previdenziale e assistenziale, nonché quello di consulenza per
i propri assicurati.
Come detto in premessa, l’operazione si pone nell’ottica di
qualificare il rapporto con gli assicurati attraverso i seguenti
obiettivi prioritari:
La circolare che pubblichiamo illustra l’iniziativa dell’Istituto di
previdenza che ha la finalità di consentire ai lavoratori assicurati di visualizzare “on line” la posizione contributiva individuale, nonché di interagire con l’Inps, segnalando i dati
errati o mancanti.
CIRCOLARE Inps n. 63/10. Estratto conto elettronico e
Cud previdenziale
Con le operazioni in oggetto, l’Istituto si è posto l’obiettivo di
fornire ai propri assicurati un’ulteriore gamma di servizi per
migliorare i canali di comunicazione tra l’Istituto stesso e gli
utenti, nell’ottica di ampliare e quindi fornire un valore aggiunto alle modalità di svolgimento delle attività istituzionali.
Al riguardo, un ruolo prioritario sarà dedicato ai canali di
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SINDACALE / WELFARE
Leggi decreti circolari
Sindacale / Welfare
luglio/agosto 2010
Sindacale / Welfare
Previdenza
- rispondere all’esigenza di consentire agli assicurati di visualizzare “on line” la situazione assicurativa e contributiva individuale risultante presso le gestioni assicurative amministrate
dall’Inps;
- costituire un riferimento completo ed essenziale per garantire l’erogazione di servizi in tempo reale agli assicurati, compreso l’aggiornamento della posizione assicurativa individuale per tutte le variazioni.
L’Istituto consente agli assicurati, attraverso il cassetto previdenziale del cittadino, la visualizzazione, tra l’altro, del proprio estratto conto e dei dati previdenziali riferiti ai diversi
rapporti di lavoro dipendente intrattenuti, non più riportati sul
Cud, a seguito della semplificazione del modello seguita
all’adozione della mensilizzazione delle denunce retributive.
Si tratta di veri e propri documenti in formato elettronico cui si
può accedere attraverso il codice di identificazione personale
(Personal Identification Number - Pin) o la carta nazionale dei
servizi (vd. Paragrafo 2.1).
In particolare, la nuova modalità di esposizione dell’estratto
conto individuale, offre:
1. una visione dinamica dei dati d’archivio costantemente
aggiornata e non più cristallizzata ad una data definita;
2. la possibilità di effettuare, in assoluta sicurezza, una pluralità di operazioni rivolte direttamente ai flussi di informazioni
che compongono il proprio conto individuale quali:
a) controllare in tempo reale la completezza e la correttezza
dei dati di proprio interesse;
b) interagire con l’Istituto per la segnalazione di dati errati o
mancanti, attraverso l’applicazione “segnalazioni contributive” (FASE).
Il “Cud previdenziale”, invece, contiene, peraltro in modo più
analitico, tutti i dati presenti sul quadro C del Cud.
2 Caratteristiche dell’operazione
2.1 Invio lettere contenenti informativa sull’operazione e
prima parte codice Pin
L’accesso all’estratto conto elettronico, al “Cud previdenziale”,
nonché ad altri servizi personalizzati è consentito esclusivamente ai cittadini muniti o del codice Pin rilasciato dall’Inps, o
di carta nazionale dei servizi (Cns) e/o Crs (carta regionale
dei servizi).
Agli assicurati destinatari dell’operazione verrà recapitata
una lettera personalizzata nella quale, oltre ad essere presente una nota del Presidente che illustra l’iniziativa, ne definisce
gli scopi, fornisce le informazioni sul nuovo estratto conto elettronico e suo utilizzo mediante il canale elettronico, è inserita
una personale richiesta di collaborazione agli assicurati per
l’aggiornamento dell’estratto contributivo.
Per gli assicurati che non ne sono in possesso, tale comunicazione conterrà anche la prima metà del codice personale
(Pin), per l’accesso ai servizi personalizzati che, a richiesta
dell’interessato, potrà essere completato ed attivato esclusivamente chiamando il Contact Center 803164.
Gli utenti già in possesso di un codice Pin potranno accedere
al servizio “on line” senza ulteriori adempimenti. Per questi
ultimi la lettera conterrà esclusivamente l’informativa sull’operazione “Estratto Conto Elettronico”.
Resta ferma la possibilità, per l’assicurato che abbia dimenti-
cato o smarrito il codice Pin, di richiederne la riattivazione o
nuova emissione secondo le modalità in uso.
Per gli utenti in possesso di una carta nazionale dei servizi
(Cns) o carta regionale dei servizi (Crs) non è necessario
richiedere l’attivazione del codice Pin potendo accedere ai
servizi direttamente senza alcun ulteriore adempimento.
Agli iscritti al Fondo di previdenza per il clero secolare e per
i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica unitamente alla lettera contenente l’informativa dell’operazione e la prima parte del codice Pin, verrà inviato anche
l’estratto conto cartaceo relativo alla contribuzione accreditata nel predetto Fondo.
Il contestuale invio dell’estratto conto in forma cartacea si giustifica in quanto la predetta categoria di lavoratori non ha
beneficiato delle precedenti emissioni generalizzate.
2.2 Destinatari
I destinatari dell’operazione sono:
1. Tutti i lavoratori iscritti al Fondo di previdenza per il clero
secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose
diverse dalla cattolica (di seguito, chiamato “Fondo Clero”);
2. I lavoratori iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria
che raggiungono l’età pensionabile nel corso del 2010 o nel
corso del 2011;
3. I lavoratori dipendenti che hanno intrattenuto almeno un
rapporto di lavoro nel periodo 1/1/2005 - 31/12/2009;
4. Tutti i lavoratori iscritti alla Gestione Separata ex art. 2,
comma 26, della legge n. 335/1995 per i quali, successivamente al 31/12/2004 (ultimo anno oggetto della precedente
emissione generalizzata), si sia presentato uno dei seguenti
eventi: a)contributi accreditati; b)denuncia mensile non abbinata; c)iscrizione alla gestione in mancanza di denunce; d)modifica della situazione rappresentata dall’estratto conto inviato in
occasione della precedente emissione generalizzata.
2.3 Soggetti esclusi dall’operazione
Tra i lavoratori di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 in questa
prima fase non riceveranno la lettera ed il Pin i soggetti che:
sono titolari di pensione diretta Inps (eccetto assegno di invalidità, invalidità civile, pensione a carico della gestione separata) o presso altro Ente;
• hanno in corso domanda di pensione diretta presso l’Inps;
• hanno in corso domanda per il rilascio dell’estratto conto
certificativo;
• sono iscritti in via esclusiva alla Previdenza marinara (per
questi lavoratori è necessaria un’attività di ricostruzione del
conto assicurativo, sulla base di documenti specifici quali il
libretto di navigazione e l’estratto matricola, che contengono
informazioni sconosciute all’Istituto);
• hanno presentato domanda di ricongiunzione di contributi
ad altro Ente.
2.4 Calendario di invio lettere contenenti il codice Pin
Le lettere contenenti l’informativa dell’operazione e, per coloro che non ne siano in possesso, la prima parte del codice Pin,
verranno inviate entro le scadenze di seguito illustrate:
• Lavoratori iscritti all’Ago che compiono l’età pensionabile
nel corso del 2010 o del 2011 - entro la prima metà del mese
di maggio;
• Lavoratori iscritti al Fondo Clero - entro la prima metà del
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Sindacale / Welfare
Previdenza
mese di maggio;
• Lavoratori dipendenti nel periodo 1/1/2005 - 31/12/2009
- nella seconda metà del mese di maggio;
• Lavoratori iscritti alla Gestione Separata dei lavoratori parasubordinati - entro il 30 settembre 2010.
3. Canali di comunicazione utente-Istituto nell’ambito dell’operazione
Accanto ai tradizionali sistemi di front office, rappresentati
dalle strutture di produzione dell’Istituto distribuite su tutto il
territorio nazionale e dagli Enti di patronato, sono stati ulteriormente sviluppati i nuovi canali di comunicazione - come
internet e contact center - che consentono agli utenti maggiore libertà nella scelta delle modalità e del momento ritenuto
più idoneo all’interazione.
In tale scenario, l’operazione in esame, per la molteplicità di
soggetti cui è rivolta, rappresenta un importante momento di
cambiamento delle modalità di rapporto tra l’Istituto e la propria utenza.
Cogliendo questa opportunità l’Istituto ha sviluppato le potenzialità di questi canali nell’ottica di favorire l’accesso ai servizi “on line”.
In sintesi, gli assicurati potranno interagire con l’Istituto sia per
ricevere tutte le informazioni relative all’estratto conto e proporre eventuali variazioni ed aggiornamenti, sia per usufruire
di una gamma di servizi messi a disposizione per la generalità degli assicurati, attraverso i seguenti canali di comunicazione:
Internet, www.Inps.it;
Contact Center Inps al numero verde 803 164;
Uffici dell’Inps;
Enti di patronato;
Posta elettronica certificata
3.1 Canale Internet tramite il sito www.Inps.it
L’assicurato, una volta ricevuto il Pin, avrà la possibilità di
accedere, attraverso il percorso - “al servizio del cittadino” “Fascicolo Previdenziale del Cittadino” al proprio conto individuale, nonché al proprio “Cud previdenziale”. Ove ravvisi
anomalie, potrà effettuare la segnalazione direttamente online dei dati errati o mancanti, attraverso l’applicazione
“segnalazioni”, eventualmente allegando, in formato digitale
(tramite la Pec vedi paragrafo 3.4), documenti utili alla definizione della richiesta.
La comunicazione della richiesta di variazione così formulata
verrà automaticamente protocollata ed inoltrata alla Sede territorialmente competente per le necessarie fasi di lavoro.
Parallelamente, il sistema consentirà all’utente la stampa di
una ricevuta.
Le segnalazioni relative alla contribuzione accreditata nel
Fondo Clero, dovranno essere inoltrate dalle sede Inps riceventi alla competente sede di Terni, polo nazionale per le attività connesse al Fondo Clero.
3.2 Contact Center - numero verde 803 164
L’assicurato potrà avvalersi del contact center, oltre che per
richiedere la parte mancante del codice Pin, per i seguenti servizi:
• Informazioni sull’estratto conto;
• Inserimento della richiesta di variazioni contributive. Il con-
tact center provvederà ad inserire la richiesta tramite l’utilizzo
dell’applicazione FASE; all’assicurato verrà spedita in automatico la ricevuta della segnalazione e, contestualmente, la
richiesta di variazione sarà comunicata alla sede competente;
• Eventuale inserimento della richiesta di consulenza che verrà
attivata mediante agenda appuntamenti.
Al numero verde sopraindicato, nelle seguenti fasce orarie
• da lunedì a giovedì dalle ore 9.00 alle ore13.00 e dalle ore
15.00 alle ore 17.00;
• il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00;
un gruppo di esperti della sede di Terni risponderà per i servizi sopra elencati relativamente alla sola contribuzione accreditata presso il Fondo Clero.
3.3 Enti di patronato
Le applicazioni informatiche predisposte per la gestione delle
richieste di variazione, prevedono una specifica sezione riservata agli Enti di Patronato per la trasmissione telematica delle
variazioni proposte dall’assicurato.
L’Ente di Patronato fornirà un primo filtro alla proposta di
variazione avanzata dall’assicurato verificando anche la
documentazione in possesso dello stesso.
Ove la richiesta di segnalazione contributiva riguardi contribuzione versata presso il fondo Clero, la segnalazione verrà
gestita dalla competente sede di Terni, polo nazionale per le
attività connesse al Fondo Clero.
Ove, invece, la richiesta di variazione riguardi i dati riportati
sul Cud previdenziale la richiesta viene inoltrata all’azienda
che potrà correggere l’informazione attraverso un E-mens rettificativo.
3.4 Posta Elettronica Certificata (Pec)
Gli assicurati in possesso del codice Pin possono richiedere, a
titolo gratuito, una casella di Posta elettronica certificata (Pec).
Tutte le informazioni relative alla Pec e alle modalità per
richiederla sono indicate sul sito Inps, nella sezione
“Informazioni” - “Inps Comunica” - “Posta elettronica certificata”. Per l’attivazione della casella Pec l’interessato dovrà
recarsi presso una sede Inps per il necessario riconoscimento.
Per gli utenti in possesso di una Cns la casella sarà attivata
contestualmente alla sua richiesta senza che sia necessario
recarsi presso una sede Inps.
La Pec può essere utilizzata per le comunicazioni tra gli assicurati e l’Inps in aggiunta agli strumenti tradizionali oggi in
uso (e-mail, call center e posta ordinaria), con il vantaggio di
avere un canale di comunicazione elettronico che ha la stessa
valenza legale di una comunicazione cartacea inviata con
raccomandata con ricevuta di ritorno.
Il cittadino potrà, ad esempio:
- ottenere il proprio estratto contributivo;
- ricevere i bollettini per i contributi dei lavoratori domestici;
- ottenere i Cud, anche per prestazioni temporanee;
- ricevere le notifiche di accoglimento/respinta delle richieste
di prestazione;
- ottenere il modello TE08, per ricostituzione pensioni e nuove
liquidazioni;
- ricevere la notifica di attivazione della cessione del quinto;
- ottenere risposte ad informazioni e quesiti.
4. Segnalazioni relative all’estratto conto
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SINDACALE / WELFARE
luglio/agosto 2010
luglio/agosto 2010
Sindacale / Welfare
Previdenza
4.1 Multicanalità delle segnalazioni di variazione contributiva: l’apertura all’esterno dell’applicativo FASE
L’offerta di servizi Internet commisurati alle esigenze dei titolari di un conto assicurativo è stata ampliata con il rilascio di
una nuova funzionalità, specificatamente dedicata all’inoltro
tramite computer delle segnalazioni di variazione contributiva, in ordine alle anomalie eventualmente riscontrate sul proprio estratto conto.
L’accesso al servizio è riservato agli utenti registrati e muniti di
Pin, nell’ambito delle transazioni associate al “Fascicolo previdenziale del cittadino” (dal sito www.Inps.it: eseguita l’autenticazione ai “Servizi per l’utente cittadino”, selezionare il
“Fascicolo previdenziale”, quindi aprire il menu “Posizione
assicurativa”).
Tramite la specifica opzione (“Segnalazioni”), l’utente può
disporre di una procedura guidata per l’acquisizione dei dati
di segnalazione, l’invio di allegati in formato digitale, la generazione del numero di protocollo e la stampa della ricevuta.
Il flusso di informazioni inoltrate on line direttamente dal cittadino costituisce un ulteriore canale di alimentazione per l’applicativo FASE (Fascicolo delle Segnalazioni), disponibile nella
Intranet aziendale e già ampiamente utilizzato dalle Strutture
di produzione, non solo per l’acquisizione delle domande di
aggiornamento degli estratti conto che pervengono allo sportello, ma anche per memorizzare gli estremi delle variazioni
contributive che si eseguono d’ufficio, nell’ambito delle lavorazioni propedeutiche alla erogazione di un servizio.
Impostando opportunamente il parametro relativo alla
Tipologia Utente, le sede possono disporre di un’evidenza
puntualmente aggiornata di tutte le segnalazioni inoltrate
direttamente dai cittadini (“Assicurato con PIN”), ovvero per il
tramite del Contact center integrato Inps-Inail (“Call center”) o
di altre strutture autorizzate (“Patronato”).
Peraltro, proprio la vocazione alla multicanalità dell’applicativo FASE consente alle sede di gestire, in modo unitario e strutturato, tutte le segnalazioni finalizzate alla correzione e/o
integrazione degli estratti conto, indipendentemente dalla
modalità di interazione con il sistema (caricamento interno da
parte degli operatori dell’Istituto, inoltro on line da parte di
soggetti esterni), atteso che le modalità di accesso al servizio
e i relativi livelli di sicurezza sono, ovviamente, differenziati in
relazione al canale utilizzato e alla tipologia di utente.
Con riferimento alla gestione separata, la possibilità di effettuare segnalazioni da parte dei privati sarà possibile soltanto
dopo l’invio delle relative lettere, che avrà inizio nel mese di
settembre.
4.2 La gestione delle segnalazioni
In tale contesto, connotato da un impulso importante all’utilizzo delle transazioni telematiche, la gestione delle richieste di
variazione contributiva (c.d. segnalazioni) diventa il momento
qualificante e fondamentale per il raggiungimento delle finalità dell’intera operazione “Estratto conto elettronico”.
Le strutture dovranno assicurare il presidio costante delle
segnalazioni pervenute, al fine di garantire, qualora ricorrano i presupposti, una tempestiva attivazione delle procedure
di aggiornamento e rettifica degli estratti conto individuali.
Nel nuovo modello organizzativo, delineato dalla circolare n.
102 del 12 agosto 2009, l’attività di verifica sistematica delle
segnalazioni di variazione contributiva è tipicamente collocata nell’area di gestione accentrata dei flussi informativi
(Gestione anagrafiche e flussi), nell’ambito di un processo
orientato al progressivo consolidamento dei dati nei rispettivi
archivi di gestione. Pertanto, tale modalità organizzativa
dovrà essere attuata fin da subito presso le sede interessate
dalla fase pilota di attuazione della circolare 102/2009,
soprattutto in ordine ai flussi derivanti dagli estratti conto elettronici, al fine di sperimentare un’azione tempestiva e coordinata su tutti i canali di ingresso delle segnalazioni.
Nei casi in cui la definizione delle richieste di variazione non
sia possibile allo stato delle informazioni/dati presenti negli
archivi, si dovrà procedere a contattare l’assicurato per concordare uno specifico appuntamento utilizzando le funzionalità dell’applicazione “Agenda appuntamenti”.
Pertanto, i Direttori delle Strutture sono invitati, qualora non
abbiano già provveduto, ad attivare e ad utilizzare la citata
applicazione secondo le indicazioni fornite con il Msg
n.014708 del 26/06/2008.
Al fine di facilitare e rendere omogenee sul territorio le operazioni di revisione e aggiornamento del Conto Assicurativo è
disponibile sul sito della DC Organizzazione il Flusso
Standardizzato di processo “Processo di convalida del conto
individuale”, con il link alla Guida dell’operatore specificatamente predisposta per le attività di gestione collegate al conto
assicurativo.
Per quanto riguarda gli aspetti connessi alla competenza, si
ribadisce che l’istruttoria delle segnalazioni e il conseguente
esame delle situazioni d’archivio sono in carico alla sede ricevente, indipendentemente dal comune di residenza del lavoratore o da altri criteri di attribuzione. Pertanto, l’opzione di
“trasferimento delle segnalazione ad altra sede”, presente in
FASE, va utilizzata solo quando l’intervento sul relativo archivio gestionale non può essere materialmente eseguito dalla
propria struttura.
Al riguardo, si rammenta che la struttura competente alla sistemazione delle segnalazioni relative alla sola contribuzione
accreditata presso il Fondo Clero è Terni, polo nazionale per
le attività connesse al Fondo Clero.
5. Segnalazioni relative al “CUD previdenziale”
Analogamente a quanto avviene per l’Estratto conto, possono
essere effettuate direttamente dall’assicurato o per il tramite
del patronato, segnalazioni di informazioni errate o mancanti, in relazione a quanto evidenziato sul Cud previdenziale.
In particolare possono essere indicati errori di inquadramento, di retribuzione, di copertura settimanale ovvero di assenza
parziale o totale di rapporto di lavoro.
All’atto dell’inoltro della segnalazione l’assicurato, o il patronato, può indicare un recapito telefonico o di posta elettronica al fine di ricevere, rispettivamente con Sms o con email,
l’avviso di intervenuta variazione/rettifica del periodo oggetto di segnalazione.
Le segnalazioni, visualizzabili dalle sede, sono inviate direttamente all’azienda interessata ovvero all’intermediario abilitato alla trattazione di tali problematiche per conto dell’azienda
stessa.
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luglio/agosto 2010
to Dm, punti che di seguito si riportano:
“19) impiegati e operai dipendenti dalle case da gioco, sale
scommesse, sale giochi, ippodromi, scuderie di cavalli da
corsa e cinodromi, prestatori d’opera addetti ai totalizzatori o
alla ricezione delle scommesse, presso gli ippodromi e cinodromi, nonché presso le sale da corsa e le agenzie ippiche”;
“20) impiegati, operai, istruttori e addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi,
sferisteri, campi sportivi, autodromi”.
1. Lavoratori di cui al punto 19) del Dm 15 marzo 2005.
Risposta all’interpello n. 21/2007.
Il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attraverso la
risposta all’interpello n. 21/2007, d’intesa con l’Istituto, ha
fornito chiarimenti in ordine alle problematiche dell’iscrizione
all’Enpals sorte per i lavoratori dipendenti dalle case da
gioco, sale scommesse e sale giochi.
Il ministero ha precisato che a far tempo dal 22 aprile 2005,
data di entrata in vigore del predetto decreto ministeriale, “i
lavoratori che prestano attività lavorativa, in qualità di impiegati e operai dipendenti dalle case da gioco e dalle sale di
scommesse, devono, ai fini previdenziali, essere obbligatoriamente iscritti presso l’Enpals, sempre che l’attività delle sale da
gioco e delle (sale, n.d.r.) di scommesse sia esercitata in modo
esclusivo dal datore di lavoro”.
Il suddetto assunto è estensibile, per analogia, alle sale giochi.
Qualora l’attività abbia carattere promiscuo, situazione che
nel settore è abbastanza frequente, tenuto conto che soprattutto le case da gioco e le sale giochi sono spesso all’interno o
annesse ai pubblici esercizi, si dovrà valutare se tali attività
presentino o meno il carattere dell’autonomia.
Nel caso in cui non vi sia autonomia dell’attività della casa da
gioco o della sala giochi rispetto a quella del pubblico esercizio e qualora il datore di lavoro utilizzi promiscuamente i propri dipendenti per l’esercizio di entrambe le attività, gli stessi,
in quanto dipendenti da imprese classificate ai fini previdenziali nel settore terziario, continueranno a essere assicurati
anche ai fini previdenziali presso l’Inps.
Si precisa che l’iscrizione all’Enpals dei dipendenti di sale di
scommesse prescinde dal tipo di scommessa, sia essa inerente eventi ippici ovvero relativa ad altri eventi sportivi, ma
riguarda esclusivamente lavoratori con contratto di lavoro
subordinato.
Diversamente, nel caso dei prestatori d’opera addetti ai totalizzatori o alla ricezione delle scommesse, gli stessi sono
obbligatoriamente iscrivibili all’Enpals indipendentemente
dalla tipologia di rapporto di lavoro, subordinato o autonomo, solo in caso di scommesse effettuate presso gli ippodromi
o cinodromi, ovvero presso le sale da corsa e le agenzie ippiche (vedi msg. n. 277 del 30 aprile 2002).
Per le case da gioco, sale di scommesse e sale giochi si conferma l’inquadramento nel settore “terziario” ai fini del versamento all’Istituto delle contribuzioni minori per i dipendenti,
anche se soggetti al regime previdenziale Enpals.
Con riferimento alle posizioni individuali dei datori di lavoro
che gestiscono attività classificate, ai fini previdenziali e assistenziali in base all’art. 49, lett. d) della L. n.88/89, nel settore “terziario”, si fa presente che, analogamente ai titolari di
Le segnalazioni relative all’assenza totale di un rapporto di
lavoro, dovranno essere istruite dalla sede per individuare
l’azienda interessata e le eventuali cause della mancata
denuncia: nel caso di problematiche amministrative quali la
mancata presentazione delle denunce EMens o la presenza di
errori le segnalazioni potranno essere indirizzate all’azienda
interessata ovvero all’intermediario abilitato. Qualora, invece,
si prefiguri l’ipotesi di omissione di denuncia del rapporto di
lavoro, la sede dovrà contattare il lavoratore per trasformare
la segnalazione in denuncia che interrompa i termini prescrizionali.
Le successive denunce di variazione e/o integrazione inviate
dall’azienda conseguentemente alla segnalazione determineranno automaticamente l’emissione dell’avviso precedentemente descritto.
La sede, con le apposite funzioni, monitorerà il volume delle
segnalazioni evase o ancora pendenti, sollecitando, laddove
necessario, il riscontro e l’intervento dell’azienda.
(Omissis)
Il regime previdenziale
di alcune categorie
di lavoratori dello spettacolo
Il Dm 15 marzo 2005, adeguando le categorie dei soggetti
assicurati presso l’Enpals, ha ampliato la platea degli iscritti
all’Istituto previdenziale dei lavoratori dello spettacolo, determinando la modifica del regime previdenziale di alcune categorie di lavoratori già assicurati ai fini previdenziali all’Inps.
In relazione ad alcune figure professionali, erano insorti taluni dubbi che la circolare qui pubblicata ha provveduto a chiarire.
CIRCOLARE Inps n. 66/10. Decreto ministeriale 15 marzo
2005, punti 19) e 20). Adeguamento delle categorie dei
lavoratori assicurati obbligatoriamente presso l’Enpals.
Premessa. Regime previdenziale dei lavoratori dello spettacolo di cui al decreto ministeriale 15 marzo 2005.
Il Dm 15 marzo 2005 di adeguamento delle categorie dei
soggetti assicurati presso l’Enpals ha ampliato la platea degli
iscritti all’Istituto previdenziale dei lavoratori dello spettacolo,
determinando la modifica del regime previdenziale di alcune
categorie di lavoratori già assicurati ai fini previdenziali
all’Inps.
Con le circolari nn. 7 e 8 del 30 marzo 2006, l’Enpals ha
emanato le disposizioni attuative del Dm 15 marzo 2005.
L’iscrizione all’Enpals di alcune categorie di lavoratori già
assicurati all’Inps ha generato incertezze interpretative e
numerosi quesiti, per la soluzione dei quali l’Inps ha instaurato un confronto con i ministeri interessati.
Le problematiche sono sorte, soprattutto, in relazione alle
categorie di lavoratori elencate ai punti 19) e 20) del suddet-
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SINDACALE / WELFARE
Previdenza
Sindacale / Welfare
luglio/agosto 2010
Sindacale / Welfare
Previdenza
imprese che gestiscono il gioco del Bingo, qualora gli stessi
partecipino al lavoro con carattere di abitualità e prevalenza,
continueranno a restare iscritti, come disposto dall’art. 1,
comma 202 e ss., della L. n. 662/1996, alla “Gestione dei
contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali” di cui alla L. n. 613/1966.
2. Lavoratori di cui al punto 20) del Dm 15 marzo 2005.
Risposta all’interpello n. 59/2009.
Con la risposta all’interpello n. 59/2009, il ministero del Lavoro
ha precisato che il Dm 15 marzo 2005 ha esteso l’ambito di
operatività dell’iscrizione all’Enpals, precedentemente circoscritta agli “addetti agli impianti sportivi” dal Dm 10 novembre
1997, includendovi gli “impiegati, operai, istruttori e addetti
agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale
fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi”.
Pertanto anche i dipendenti di palestre, sale fitness, impianti e
circoli sportivi, ecc... , rientrano nelle categorie obbligatoriamente iscritte all’Enpals.
Per ciò che riguarda gli istruttori e gli addetti agli impianti e
circoli sportivi e alle altre strutture indicate al punto 20 del
decreto ministeriale in argomento, si chiarisce che gli stessi
sono soggetti all’assicurazione presso l’Enpals a prescindere
dalla natura giuridica, autonoma o subordinata, del rapporto
di lavoro.
Nello stesso interpello, in relazione all’obbligo assicurativo
per i lavoratori dipendenti di palestre, è stato altresì precisato
che “l’estensione dell’ambito applicativo dell’iscrizione Enpals
operata con il Dm del 15 marzo 2005 riguarda sempre e
comunque attività di natura sportiva”. Al riguardo, la
Suprema Corte (n.4408/1982) ha affermato che si intendono
per impianti sportivi “tutti quelli organizzati e gestiti per lo
svolgimento di attività genericamente sportive”. Inoltre anche
l’Enpals, nella circolare n. 7/2006, nell’interpretare la nozione di “addetti agli impianti sportivi”, ha circoscritto tale categoria “ al personale la cui prestazione è direttamente collegata a questi ultimi, tanto che la prestazione stessa sarebbe
impossibile o priva di interesse per il datore di lavoro ovvero
per il committente, se gli impianti venissero meno”, rilevando
pertanto un’imprescindibile correlazione tra la prestazione
lavorativa e la natura “sportiva” dell’attività.
Pertanto, l’assoggettamento a contribuzione Enpals non può
discendere dalla mera denominazione dell’attività quale
“palestra”.
Nel caso concreto, è necessario procedere ad un’attenta disamina dell’attività complessivamente esercitata dall’azienda e
delle professionalità nella stessa impiegate al fine di valutarne il
corretto inquadramento e il conseguente obbligo contributivo.
Da quanto precede, discende che le aziende che esplicano
l’attività di gestione di palestre nelle quali viene svolta attività
sportiva devono essere inquadrate nel settore industria con
l’obbligo assicurativo dei lavoratori nei confronti dell’Enpals
(vedi circ. n. 213/1998, punto 1); viceversa, le palestre che
svolgono esclusivamente attività estetica o di recupero motorio
continueranno a essere inquadrate nel settore terziario o artigiano, con l’obbligo di assicurazione all’Inps dei propri
dipendenti (vedi circ. n. 164/2001).
Infine, in relazione alle richieste di chiarimenti pervenute in
merito al corretto inquadramento dei datori di lavoro esercenti l’attività di gestione piscine, si precisa che gli stessi devono
essere inquadrati nel settore industria (vedi citata circolare n.
213/1998) qualora le piscine stesse vengano utilizzate per lo
svolgimento di attività sportiva, nel significato sopra indicato.
Peraltro, in analogia a quanto affermato per le palestre, qualora la piscina venga utilizzata esclusivamente per l’educazione motoria, il gestore dovrà essere inquadrato nel settore terziario o artigiano, con l’obbligo di assicurazione all’Inps dei
propri dipendenti.
3. Titolare di impresa artigiana.
Con riferimento ai titolari di imprese artigiane che svolgano
una delle attività di cui ai punti precedenti si precisa quanto
segue.
Come è noto, la disciplina dell’imprenditore artigiano è contenuta nella legge quadro 8/8/1985 n.443. In particolare,
l’art.2 definisce l’imprenditore artigiano e l’art.5 fissa l’obbligo di iscrizione all’Albo delle imprese artigiane per tutte le
imprese aventi i requisiti di cui agli artt. 2, 3 e 4 della stessa
legge.
La tutela previdenziale per i titolari di impresa artigiana è
disciplinata dalla legge 4/7/1959 n.463 che, all’art. 3, ha
disposto l’istituzione presso l’Inps della gestione speciale per
l’assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti
degli artigiani e dei loro familiari coadiuvanti.
Da ciò deriva che i soggetti in esame, svolgenti le attività
sopra richiamate, dovranno continuare a restare iscritti alla
predetta gestione.
Ove l’impresa artigiana occupi personale dipendente, lo stesso dovrà essere iscritto ai fini pensionistici all’Inps o all’Enpals
in base ai chiarimenti esposti ai precedenti punti 1 e 2. Di conseguenza deve considerarsi superato il terzultimo capoverso
della circolare 213/1988, laddove si dispone che la classificazione nel settore artigianato comporta sempre, per i dipendenti, l’obbligo del versamento del contributo Ivs all’Inps.
4. Istruzioni operative
Le competenti strutture territoriali provvederanno, in base ai
chiarimenti di cui alla presente circolare, ad attribuire il corretto inquadramento ed i necessari codici di autorizzazione,
far tempo dal mese di aprile 2005, data di entrata in vigore
del Dm in oggetto.
4.1 Lavoratori soggetti al regime pensionistico Enpals
Le strutture medesime dovranno provvedere ad annullare le
eventuali note di rettifica emesse nei confronti delle aziende
sul presupposto dell’iscrivibilità dei loro dipendenti all’Inps ma
per i quali, invece, è dovuta l’iscrizione previdenziale
all’Enpals.
Le sede provvederanno, altresì, a seguito di apposita richiesta,
al trasferimento senza interessi all’Enpals, in applicazione dell’art. 116, comma 20, della legge 23 dicembre 2000 n.388,
della sola contribuzione Ivs versata all’Inps per i lavoratori
che, in ragione dell’ampliamento della categorie iscrivibili
all’Enpals, non sono più assicurabili al Fondo Pensioni lavoratori dipendenti a decorrere dal 22 aprile 2005.
4.2 Lavoratori soggetti al regime pensionistico Inps
Nei casi in cui i datori di lavoro abbiano provveduto, erroneamente, a versare la contribuzione pensionistica all’Enpals per
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luglio/agosto 2010
In base ad apposita delega del direttore generale della suddetta direzione, tali accordi possono essere stipulati presso le
direzioni regionali o provinciali del ministero del Lavoro, nelle
quali ha sede l’unità produttiva interessata.
L’accordo deve essere sottoscritto anche dalla competente
Regione o Provincia autonoma, laddove si tratti di lavoratori
percettori della cassa integrazione guadagni in deroga e rientranti nel programma di interventi di sostegno al reddito e alle
competenze di cui all’Accordo del 12 febbraio 2009 tra Stato,
Regioni e Province autonome.
3. Requisiti e caratteristiche del progetto di formazione o
riqualificazione
Il progetto di formazione o di riqualificazione è elaborato dal
datore di lavoro e deve prevedere, in dettaglio, il contenuto,
la durata e le modalità di svolgimento della formazione.
Concluso il progetto, ai soggetti stipulanti l’accordo in sede
istituzionale deve essere inviata un’informativa in merito alla
realizzazione del progetto formativo, all’elenco dei lavoratori
formati e agli esiti dell’apprendimento.
4. Incentivo
Il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore utilizzato nei progetti di formazione o riqualificazione la differenza tra il trattamento di sostegno al reddito spettante e la
retribuzione originaria.
Per i lavoratori sospesi ad orario ridotto utilizzati nei progetti
di formazione o di riqualificazione si continua ad applicare,
ai fini del premio Inail, il tasso previsto dalla normativa vigente per le ipotesi di riduzione dell’orario di lavoro.
I lavoratori sospesi a zero ore impegnati in progetti di formazione o riqualificazione professionale che possono includere
attività produttiva di beni o servizi connessa con l’apprendimento, sono soggetti all’obbligo assicurativo Inail, sussistendo
entrambi i presupposti oggettivi e soggettivi previsti dalla
disciplina vigente.
Il premio assicurativo Inail dovuto per tale categoria di lavoratori è calcolato in base alla retribuzione di ragguaglio pari
al minimale di rendita ed al tasso di tariffa pari al 5 per mille.
5. Obblighi a carico dei datori di lavoro e istruzioni per le
sede
Si espongono di seguito gli obblighi a carico dei datori di
lavoro e le istruzioni alle quali dovranno attenersi le sede in
tema di gestione assicurativa dei lavoratori sospesi ad orario
ridotto e dei
lavoratori sospesi a zero ore utilizzati nei progetti di formazione o riqualificazione elaborati negli anni 2009 e 2010:
A) Il datore di lavoro dovrà continuare ad applicare ai lavoratori sospesi ad orario ridotto utilizzati nei progetti il tasso di
premio calcolato in base alla voce di tariffa corrispondente
alla lavorazione normalmente esercitata ed alla base imponibile rapportata alle ore complessive da retribuire a carico del
datore di lavoro, conformemente alle disposizioni vigenti.
Quindi, in tal caso, la sede non dovrà effettuare alcuna variazione e procederà secondo le regole generali.
B) Il premio assicurativo per i lavoratori sospesi a zero ore
verrà calcolato in base alla retribuzione di ragguaglio pari al
minimale di rendita, con applicazione del criterio della retribuzione convenzionale annuale divisibile in 300 giorni lavo-
i propri dipendenti che, invece, devono continuare ad essere
assicurati all’Inps, le sede dovranno invitare l’Enpals e i predetti datori di lavoro a chiedere il trasferimento della contribuzione all’Istituto in applicazione dell’art. 116, c. 20, della citata legge n. 388/2000. Eventuali note di rettifica attive emesse per il recupero della suddetta contribuzione dovranno essere tenute in sospeso fino alla definizione del predetto trasferimento.
L’assicurazione
contro gli infortuni
dei lavoratori percettori
di sostegni al reddito,
coinvolti in progetti
di formazione in azienda
L’Inail fornisce le indicazioni in tema di obblighi assicurativi e
premio, relativamente ai lavoratori impegnati in processi di
riqualificazione professionale, durante i periodi di sospensione dell’attività lavorativa.
CIRCOLARE Inail n. 18/10. Lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale. Obbligo assicurativo e premio Inail
Premessa
Il decreto interministeriale concernente “Utilizzo dei lavoratori
percettori di sostegno al reddito nei progetti di formazione in
azienda” prevede, in via sperimentale per gli anni 2009 e
2010, che i datori di lavoro possono utilizzare questa tipologia di lavoratori in progetti di formazione o di riqualificazione professionale, che possono includere attività produttiva di
beni o servizi connessa con l’apprendimento .
1. Lavoratori utilizzati nei progetti di formazione o riqualificazione
Possono essere utilizzati nei progetti i seguenti lavoratori:
* sospesi in cassa integrazione guadagni ordinaria (Cigo);
* sospesi in cassa integrazione guadagni straordinaria (Cigs);
* sospesi a seguito di stipula di contratti di solidarietà;
* sospesi destinatari della cassa integrazione guadagni in
deroga;
* sospesi ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto-legge
n.185/2008, convertito, con modificazioni, nella legge n.
2/2009 e successive integrazioni e modificazioni.
2. Accordi in sede istituzionale
Il datore di lavoro che intende inserire i lavoratori sospesi che
percepiscono trattamenti di sostegno al reddito nei progetti di
formazione o riqualificazione professionale deve sottoscrivere
specifico accordo presso il ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali - Direzione generale tutela condizioni di lavoro - e, se previsto, con le stesse parti sociali che hanno sottoscritto l’accordo relativo agli ammortizzatori sociali.
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SINDACALE / WELFARE
Previdenza
Sindacale / Welfare
luglio/agosto 2010
Sindacale / Welfare
Previdenza
rativi ed alla voce di tariffa 0611 della Gestione Artigianato
(pari al 5‰), che trova attuazione indipendentemente dall’inquadramento settoriale dell’azienda.
Per i lavoratori sospesi a zero ore utilizzati nei progetti di formazione il datore di lavoro è tenuto ad effettuare, nei termini
previsti dalle disposizioni vigenti e mediante i moduli reperibili nel sito www.Inail.it/Assicurazione/Modulistica/download
dei modelli:
• La denuncia di variazione
e
• la comunicazione all’Istituto dei seguenti dati relativi ai lavoratori utilizzati nel progetto di formazione o riqualificazione
ossia cognome e nome, codice fiscale e durata del progetto.
Al fine di garantire uniformità nella gestione assicurativa di
tali lavoratori, le sede dovranno attenersi alle seguenti indicazioni:
In caso di cliente inquadrato nella Gestione Artigianato ed
avente una polizza dipendenti già in essere, la sede dovrà
limitarsi ad istituire una voce di tariffa 0611 nell’ambito della
polizza dipendenti con settore attività artigianato.
Nel caso di cliente inquadrato in una gestione diversa
dall’Artigianato (Industria, Terziario, Altre Attività), avente Pat
e polizza dipendenti con settore attività non artigiano, posto
che nella stessa Pat può sussistere solo una polizza dipendenti, la sede dovrà istituire una nuova Pat con settore attività e
polizza dipendenti Artigianato nonché voce di tariffa 0611.
Tenuto conto dell’esigenza di consentire il monitoraggio dell’applicazione delle nuove disposizioni, sono in corso di elaborazione le necessarie implementazioni informatiche per le
quali verranno emanate apposite note operative. Attesa la
rilevanza della questione e l’impatto del decreto in ambito
nazionale anche in relazione agli obblighi a carico dei datori di lavoro, si prega di dare massima diffusione alla presente circolare.
Giurisprudenza
COSTITUZIONE E SVOLGIMENTO
DEL RAPPORTO DI LAVORO
citoria dovranno essere individuati, caso per caso, dal giudice del merito, il quale, senza duplicare il risarcimento (con
l’attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici), dovrà
discriminare i meri pregiudizi - concretizzatisi in disagi o
lesioni di interessi privi di qualsiasi consistenza e gravità,
come tali non risarcibili - dai danni che vanno risarciti,
mediante una valutazione supportata da una motivazione
congrua, coerente sul piano logico e rispettosa dei principi
giuridici applicabili alla materia, sottratta, come tale, anche
quanto alla quantificazione del danno, a qualsiasi censura in
sede di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la
decisione della corte territoriale che, in controversia in tema di
demansionamento, accertato il nesso causale tra la condotta
illecita datoriale e lo stato depressivo del lavoratore, aveva
rconosciuto il danno biologico e il danno morale, nell’ambito
del danno non patrimoniale, applicando correttamente - al di
là delle singole espressioni utilizzate - il sistema bipolare introdotto nel sistema ordinamentale in materia risacitoria, quindi,
fondando la liquidazione dei danni di cui erano risultati provati l’esistenza e il collegamento causale con l’illegittima, condotta datoriale). (Rigetta, App. Genova, 25 gennaio 2005).
Demansionamento
e risarcimento del danno
CASSAZIONE Sez. lav. 12 maggio 2009, n. 10864 (da
Dir. & Prat. Lav. n. 7/10, pag. 405). Risarcimento del danno Patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) - Condotta illecita del datore di lavoro (dimensionamento) - Danno non
patrimoniale - Configurabilità - Grave violazione dei diritti
della persona del lavoratore - Fondamento - Risarcibilità Discrimine tra meri pregiudizi e danni - Accertamento del giudice di merito - Necessità - Censurabilità in sede di legittimità - Esclusione - Limiti - Fattispecie - Lavoro subordinato Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Mansioni Svolte effettivamente - Demansionamento - Danno non patrimoniale - Configurabilità - Grave violazione dei diritti della
persona del lavoratore - Fondamento - Risarcibilità Discrimine tra meri pregiudizi e danni - Accertamento del giudice di merito - Necessità - Censurabilità in sede di legittimità
- Esclusione - Limiti - Fattispecie.
Nella disciplina del rapporto di lavoro, ove numerose disposizioni assicurano una tutela rafforzata alla persona del lavoratore con il riconoscimento di diritti oggetto di tutela costituzionale (artt. 32 e 37 Cost.), il danno non patrimoniale è configurabile ogni qualvolta la condotta illecita del datore di lavoro abbia violato, in modo grave, i diritti della persona del
lavoratore, concretizzando un “vulnus” ad interessi oggetto di
copertura costituzionale; questi ultimi non essendo regolati “ex
ante” da norma di legge, per essere suscettibili di tutela risar-
ESTINZIONE DEL RAPPORTO
DI LAVORO
Tfr
Prescrizione
CASSAZIONE Sez. lav. 23 aprile 2009, n. 9695 (da Dir. &
34
luglio/agosto 2010
sazione del rpporto di lavoro e a quel momento può essere
azionato, non essendo di ostacolo a tal fine. In sussistenza, di
una controversia tra le parti in ordine all’ammontare delle
retribuzioni spettanti al lavoratore (la cui pendenza può, semmai, determinare soltanto la sospensione del giudizio diretto
al conseguimento del Tfr). Ne consegue che il termine iniziale di decorso della prescrizione del diritto al Tfr va individuato nel momento in cui il rapporto di lavoro subordinato è cessato, e non già in quello in cui sia stato accertato giudizialmente l’effettivo ammontare delle retribuzioni spettanti. (Cassa
e decide nel merito, App. Napoli, 9 luglio 2005).
Prat. Lav. n. 6/2010, pag. 347). Lavoro subordinato Indennità - Di fine rapporto di lavoro - In genere - Momento
di insorgenza e di azionabilità del diritto al Tfr - Cessazione
del rapporto di lavoro - Controversia pendente sull’ammontarae delle retribuzioni - Irrilevanza - Conseguenze - Decorrenza
della prescrizione del diritto - Riferimento al momento in cui il
rapporto di lavoro è cessato - Necessità - Momento in cui sia
stato accertato giudizialmente l’effettivo ammontare delle
retribuzioni spettanti - Rilevanza - Esclusione.
Il diritto al trattamento di fine rapporto (Tfr) sorge con la ces-
35
SINDACALE / WELFARE
Giurisprudenza
Sindacale / Welfare
luglio/agosto 2010
Amministrazione
del personale
Sindacale / Welfare
TABELLE DELLE RETRIBUZIONI
Dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi
Lavoratori qualificati
Paga base (1/3/2010)
Livello
Quadro
I
II
III
IV
V
VI
VII
Contingenza (1/1/95)
Euro
1565,04+250,76*
1409,79
1219,46
1042,31
901,46
814,43
731,19
626,00+5,16
Euro
540,37
537,52
532,54
527,90
524,22
521,94
519,76
517,51
Scatti di anzianità (1/1/90)
Euro
25,46
24,84
22,83
21,95
20,66
20,30
19,73
19,47
* Dal 1° luglio 2008 l’indennità di funzione per i quadri è incrementata di 70 euro. L’importo passa, quindi, da 180,76 euro a 250,76 euro.
APPRENDISTI
Il trattamento economico per gli apprendisti è di 2 livelli inferiori a quello dei corrispondenti lavoratori qualificati per la prima metà del
periodo di apprendistato. E di 1 livello inferiore per la seconda metà del periodo.
Terzo elemento o assegno supplementare
Provincia
Importo
Bergamo
Brescia
Como
Cremona
Lecco
Lodi
Mantova
Milano
Pavia
Sondrio
Varese
Euro
10,33
8,78
7,75
2,07
7,75
11,36
2,07
11,36
2,07
2,07
7,75
Dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi
Dirigente in forza al 30 giugno 1997
Lire
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004
Incremento retributivo dall’1.7.1997
Incremento retributivo dall’1.1.1998
Aumento retributivo dall’1.1.2000
Aumento retributivo dall’1.7.2000
Aumento retributivo dall’1.1.2002
Aumento retributivo dall’1.7.2004
Aumento retributivo dal 1/1/2005
Aumento retributivo dal 1/1/2006
Totale
5.808.810
325.000
225.000
200.000
400.000
520.000
36
Euro
3.000,00+
167,85+
116,20+
103,29+
206,58+
268,56+
210,00+
125,00+
120,00=
4.317,48
luglio/agosto 2010
Dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi
Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 1997
Minimo contrattuale dall’1.1.2008
Aumento retributivo dall’1.1.2002
Aumento retributivo dall’1.7.2004
Aumento retributivo dall’1.1.2005
Aumento retributivo dall’1.1.2006
Aumento retributivo dall’1.1.2008
Totale
* raggiunto attraverso l’assorbimento:
• incremento retributivo del 1.1.1998 pari ad euro
• aumento retributivo del 1.7.2000 pari ad euro
3.500*
194,63
210,00
125,00
120,00
200,00
4.349.43
116,20
206,58
• aumento retributivo del 1.1.2000 pari ad euro
• aumento retributivo del 1.1.2002 pari ad euro
103,29
73,93
• aumento retributivo del 1.1.2000 pari ad euro
• aumento retributivo del 1.1.2002 pari ad euro
3.500*
78,43
210,00
125,00
120,00
200,00
4.233,43
103,29
190,13
• aumento retributivo del 1.7.2000 pari ad euro
• aumento retributivo del 1.7.2004 pari ad euro
3.500*
185,14
125,00
120,00
200,00
4.130,14
206,58
24,86
• aumento retributivo del 1.1.2002 pari ad euro
• aumento retributivo del 1.7.2004 pari ad euro
3.500*
103,56
120,00
200,00
3.923,56
268,56
21,44
Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 1998
Minimo contrattuale dall’1.1.2008
Aumento retributivo dall’1.1.2002
Aumento retributivo dall’1.7.2004
Aumento retributivo dall’1.1.2005
Aumento retributivo dall’1.1.2006
Aumento retributivo dall’1.1.2008
Totale
* raggiunto attraverso l’assorbimento:
• aumento retributivo del 1.7.2000 pari ad euro
206,58
Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2000
Minimo contrattuale dall’1.1.2008
Aumento retributivo dall’1.7.2004
Aumento retributivo dall’1.1.2005
Aumento retributivo dall’1.1.2006
Aumento retributivo dall’1.1.2008
Totale
* raggiunto attraverso l’assorbimento:
• aumento retributivo del 1.1.2002 pari ad euro
268,56
Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 2000
Minimo contrattuale dall’1.1.2008
Aumento retributivo dall’1.1.2005
Aumento retributivo dall’1.1.2006
Aumento retributivo dall’1.1.2008
Totale
* raggiunto attraverso l’assorbimento:
• aumento retributivo del 1.7.2004 pari ad euro
210,00
Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2002
Minimo contrattuale dall’1.1.2008
Aumento retributivo dall’1.1.2008
Totale
* raggiunto attraverso l’assorbimento:
• aumento retributivo del 1.7.2004 pari ad euro
• aumento retributivo del 1.1.2006 pari ad euro
3.500*
155,00
3.655,00
210,00
120, 00
• aumento retributivo del 1.7.2004 pari ad euro
• aumento retributivo del 1.1.2008 pari ad euro
125.00
45,00
Dirigente assunto o nominato dal 28 maggio 2004
Minimo contrattuale dall’1.1.2008
Totale
* raggiunto attraverso l’assorbimento:
• aumento retributivo del 1.7.2004 pari ad euro
• aumento retributivo del 1.1.2008 pari ad euro
3.500*
3.500,00
125,00
200,00
• aumento retributivo del 1.1.2006 pari ad euro
• aumento retributivo del 1.1.2009 pari ad euro
120,00
55,00
Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2005
Minimo contrattuale dall’1.1.2008
Totale
* raggiunto attraverso l’assorbimento:
• aumento retributivo del 1.1.2006 pari ad euro
• aumento retributivo del 1.1.2009 pari ad euro
3.500*
3.500,00
120,00
150,00
• aumento retributivo del 1.1.2008 pari ad euro
• aumento retributivo del 1.1.2010 pari ad euro
200,00
30,00
Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2006
Minimo contrattuale (fino al 31/12/2007)
Minimo contrattuale (dal 1° gennaio 2008)
Totale
* raggiunto attraverso l’assorbimento degli aumenti retributivi previsti dall’articolo 2, comma 1, del rinnovo Ccnl del 23/1/2008
• aumento del 1.1.2008 pari ad euro 200,00
• aumento del 1.1.2009 pari ad euro 150,00
3.000
3.500*
3.500,00
• aumento del 1.1.2010 pari ad euro 150,00
Dirigente assunto o nominato dal 24 gennaio 2008
Minimo contrattuale dal 1° gennaio 2008
Totale
3.500*
3.500,00
a1) Gli scatti di anzianità sono abrogati dal 1° luglio 2004. Per i dirigenti in forza al 30 giugno 2004 gli importi già maturati saranno aumentati nel biennio 1-7-2004/30 giugno
2006 di un importo di euro 258,22 mensili (pari a due scatti), non assorbibile da alcuna voce retributiva, di cui da corrispondersi € 129,11 alla maturazione del nuovo scatto e €
129,11 sei mesi dopo. Ai dirigenti che nel periodo 1/7/2004-30/6/2006 maturano l’11° ed ultimo scatto, sarà corrisposto solo l’importo di 129,11 €.
37
SINDACALE / WELFARE
Amministrazione
del personale
Sindacale / Welfare
luglio/agosto 2010
Amministrazione
del personale
Sindacale / Welfare
Operatori di vendita dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi
Categoria
Paga base (1/3/2010)
Contingenza (1/1/95)
Scatti di anzianità (1/10/86)
I
II
Euro
850,95
712,81
Euro
530,04
526,11
Euro
15,49
14,46
PREMIO AZIENDALE (AZIENDE CHE OCCUPANO OLTRE 7 OPERATORI DI VENDITA)
Euro
10,52
9,54
Categoria I
Categoria II
Dipendenti da caffè, bar, pasticcerie, laboratori di pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie con cucina, osterie ed
esercizi similari - Lavoratori qualificati
Categoria lusso, I e II
Livello
Paga base (1/1/2010)
Euro
Contingenza
Euro
Terzo elemento
Euro
Totale
Euro
Q.A
1.392,40
542,70
5,18
1.935,10
Q.B
I
II
III
IV
V
VI S
VI
VII
1.253,93
1.132,47
994,01
910,57
832,75
750,91
703,68
686,45
612,57
537,59
536,71
531,59
528,26
524,94
522,37
520,64
520,51
518,45
5,18
4,18
7,43
3,36
3,72
3,63 *
5,97
5,97
6,87
1.791,52
1.669,18
1.525,60
1.438,83
1.357,69
1.273,28
1.224,32
1.206,96
1.131,02
Dipendenti da caffè, bar, pasticcerie, laboratori di pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie con cucina, osterie ed
esercizi similari - Lavoratori qualificati
Categoria III e IV
Livello
Euro
Paga base (1/1/2010)
Euro
Contingenza
Euro
Terzo elemento
Euro
Totale
Q.A
1.386,72
542,19
5,18
1.928,91
Q.B
I
II
III
IV
V
VI S
VI
VII
1.248,77
1.127,31
989,62
906,70
829,39
747,81
700,84
683,61
609,99
537,12
536,24
531,20
527,91
524,64
522,09
520,38
520,25
518,22
5,18
4,18
7,43
3,36
3,72
3,63 *
5,97
5,97
6,87
1.785,89
1.663,55
1.520,82
1.434,61
1.354,03
1.269,90
1.221,22
1.203,86
1.128,21
* Il terzo elemento del 5° livello è di Euro 5,41 solo per: cassiere, tablottista o marchiere, telescriventista, magazziniere comune, centralinista, allestitore
catering, operatore macchine perforatrici o verificatrici, guardia giurata, autista mezzi leggeri.
N.B. La retribuzione dei lavoratori minorenni è determinata con riferimento alla normale retribuzione (paga base e contingenza) dei lavoratori maggiorenni qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:
dal 1° luglio 2003 94% - dal 1° gennaio 2004 96% - dal 1° gennaio 2005 98% - dal 1° gennaio 2006 100%
(1) La retribuzione degli apprendisti è determinata con riferimento alla normale retribuzione dei lavoratori qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:
I anno 80% - II anno 85% - III anno 90% - IV anno 95%
(2) Oltre alla paga base e contingenza, la retribuzione va maggiorata delle quote aggiuntive provinciali.
38
luglio/agosto 2010
Dettaglio contributi previdenziali e assistenziali (terziario e pubblici esercizi) - 1° gennaio 2007
OPERAI
IMPIEGATI
DIRIGENTI
OPERATORI
DI VENDITA
PUBBLICI
ESERCIZI E
LABORATORI
PASTICCERIA
23,81
9,19
1,61
1,68
0,20
0,60
0,30
0,30
0,24
2,44
1,20
0,10
23,81
9,19
1,61
1,68
0,20
–
–
0,30
0,24
–
–
–
23,81
9,19
1,61
1,68
0,20
0,60
0,30
0,30
0,24
–
1,20
0,10
23,81
9,19
1,61
1,68
0,20
0,60
0,30
0,30
0,24
3,21 (6)
1,20
0,10
datore di lavoro
{ lavoratore
(1)
Fondo pensioni
Assicurazione contro la disoccupazione (2)
Cassa unica assegni familiari (3)
Fondo garanzia T.F.R.
Cassa integrazione guadagni straordinaria (4)
datore di lavoro
{ lavoratore
Contributo di mobilità (4)
Indennità economiche di maternità (5)
Indennità economiche di malattia
Contributo ASCOM (compreso apprendisti e contratto di formazione)
Contributo COVELCO (compreso apprendisti e contratto di formazione)
(1) Per le quote retributive eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (pari per il 2010 a € 42.364,00 annuali;
€ 3.530,00 mensili) l’importo va aumentato dell’1% qualora l’aliquota contributiva complessiva a carico del lavoratore sia inferiore al 10%
(L. 14/11/1992, n. 438, art. 3 ter).
(2) Per i commercianti iscritti negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397, in base all’art. 120 della legge 23/12/2000, n. 388, la contribuzione contro la disoccupazione è ridotta all’1,48%.
(3) Per i commercianti iscritti negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397, l’aliquota CUAF, fissata nella misura dello 0,43%, in base
all’art. 120 della legge 23/12/2000, n. 388, non è più dovuta.
(4) Da applicarsi alle aziende commerciali con più di 50 dipendenti (c.s.c. 7.01.XX e 7.02.XX).
(5) Per i commercianti iscritti negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397, la contribuzione per l’indennità economica di maternità non è
più dovuta.
(6) Compreso il supplemento dello 0,77% di cui al DM 1/2/1957 adottato in forza del Dlgs C.P.S. 31/10/1947 n. 1304. Per le aziende alberghiere il contributo aggiuntivo è dovuto solo per il personale adibito a mansioni tipiche degli addetti ai pubblici esercizi (circ. INPS n. 2084 R.C.V./71
del 21/3/1985).
N.B. Da gennaio 2006 è prevista una riduzione contributiva di un punto percentuale che opera principalmente sull’aliquota contributiva per gli assegni familiari, e, nel caso di insufficienza, sui contributi di maternità, disoccupazione, Cigs e malattia.
TABELLE CONTRIBUTI
Minimali
Inps (1/1/2010)
Tempo pieno
Inail (1/1/2010)
Tempo pieno
Tempo parziale
Tempo parziale
Impiegati /
operai
€ 1:943,79 giorn.
€ 1.138,54 mensili
€ 16,57 orari
Impiegati /
operai
€ 1 .943,79 giorn.
€ 1.138,54 mensili
€ 6,57 orari
Dirigenti
€ 2.121,50 giorn.
€ 3.149,90 mensili
€ 18,17 orari
Dirigenti (1)
€ 1 .788,83 giorn.
€ 2.220,73 mensili
€ 11,10 orari
(1) Retribuzione convenzionale dal 1° luglio 2009
Cassa integrazione Guadagni Straordinaria - Indennità di mobilità - Indennità di disoccupazione ordinaria
Retribuzione di riferimento (1/1/2010)
Fino a € 1931,86 mensili
(compreso ratei mensilità aggiuntive)
Oltre € 1931,86 mensili
(compreso ratei mensilità aggiuntive)
Limite massimo (1/1/2010)
Riduzione contributiva
€ 892,96
mensili
5,84%
€ 1073,25
mensili
5,84%
La riduzione contributiva, da applicarsi solo alle somme da corrispondersi a titolo di integrazione salariale, è prevista, con la stessa misura delle aliquote in vigore per gli apprendisti, dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
Sull’indennità di mobilità la riduzione contributiva si applica sino al dodicesimo mese; dal tredicesimo mese in avanti, per chi ne ha diritto, non vi è più
alcuna riduzione. La misura dell’indennità di mobilità è pari al 100% dell’importo stabilito per la Cassa integrazione guadagni straordinaria per i primi
dodici mesi, dal tredicesimo mese in avanti, per chi ne ha diritto, l’indennità è ridotta all’80% della misura iniziale.
39
SINDACALE / WELFARE
Amministrazione
del personale
Sindacale / Welfare
luglio/agosto 2010
Amministrazione
del personale
Sindacale / Welfare
Aziende commerciali fino a 50 dipendenti (1° gennaio 2007)
COMMERCIO
Operai
Impiegati
Dirigenti
Operatori di vendita
Contr. aggiuntivo (2)
Apprendisti (4)
ASCOM (escluso dirigenti)
COVELCO (escluso dirigenti)
retribuzione totale
retribuzione totale
retribuzione totale
retribuzione totale
oltre € 3.530,00
retribuzione totale
retribuzione totale
COMMERCIO CON ALIQUOTA
CUAF RIDOTTA (1)
Totale
di cui
Totale
di cui
(3) contributo
dipendente
(3) contributo
dipendente
38,17%
38,17%
35,73%
35,73%
1%
15,84%
1,20%
0,10%
9,19%
9,19%
9,19%
9,19%
1%
5,84%
–
0,10%
36,12%
36,12%
33,68%
33,68%
1%
15,84%
1,20%
0,10%
9,19%
9,19%
9,19%
9,19%
1%
5,84%
–
0,10%
N.B. La tabella si applica anche alle aziende commerciali con più di 50 dipendenti il cui codice contributivo sia diverso da 7.01.XX o 7.02.XX.
(1) Hanno diritto alla riduzione del contributo Cuaf le aziende commerciali individuali e quelle costituite in forma di Società di persone (S.n.c., S.d.f.) e
Società a responsabilità limitata quando il titolare o la maggioranza dei soci siano iscritti negli elenchi di cui al punto 1), 1° comma art. 20 D.L.
30/1974.
L’aliquota ridotta si applica anche alle S.a.s. quando la maggioranza dei soci accomodatori sia iscritta negli elenchi.
(2) Il contributo aggiuntivo è stabilito a favore del fondo pensioni senza massimale. La misura annua, relativa al 2010, è di € 42.364,00.
(3) Da aggiungere il contributo supplementare di malattia (0,77%) per le aziende del comparto dei pubblici esercizi.
(4) L’aliquota è ridotta per i datori di lavoro che occupano meno di 10 dipendenti in ragione all’anno di vigenza del contratto; all’1,5% per i periodi
contributivi maturati nel primo anno del contratto e al 3% per i periodi contributivi maturati nel secondo anno del contratto. Tali aliquote assorbono gli
importi relativi alle marche settimanali previsti in precedenza.
Aziende commerciali che occupano più di 50 dipendenti (1° gennaio 2007)
COMMERCIO
COMMERCIO CON ALIQUOTA
CUAF RIDOTTA (1)
Totale
(3) contributo
di cui
dipendente
Totale
(3) contributo
di cui
dipendente
9,49%
Operai
retribuzione totale
39,37%
9,49%
37,32%
Impiegati
retribuzione totale
39,37%
9,49%
37,32%
9,49%
Dirigenti
retribuzione totale
36,03%
9,19%
33,98%
9,19%
Operatori di vendita
retribuzione totale
36,93%
9,49%
34,88%
9,49%
Contr. aggiuntivo (2)
oltre € 3.530,00
1%
1%
1%
1%
15,84%
5,84%
15,84%
5,84%
Apprendisti (4)
ASCOM (esclusi dirigenti)
retribuzione totale
1,20%
–
1,20%
–
COVELCO (esclusi dirigenti)
retribuzione totale
0,10%
0,10%
0,10%
0,10%
N.B. Sono da considerare commerciali le imprese contraddistinte dai codici statistico-contributivi 7.01.XX e 7.02.XX. I dirigenti, gli apprendisti, i lavoratori a domicilio e, limitatamente alla quota dello 0,60%, i lavoratori per i quali il datore di lavoro corrisponde la contribuzione ridotta come per gli apprendisti, sono esclusi dal versamento del contributo per la Cigs (pari allo 0,90%, L. 407/1990, art. 9, di cui lo 0,30% a carico del dipendente). Il contributo per l’indennità di mobilità (art. 16, L. 223/1991) è dovuto per tutti i dipendenti eccetto gli apprendisti ed i lavoratori per i quali il datore di lavoro
corrisponde la contribuzione come per gli apprendisti.
(1) Hanno diritto alla riduzione del contributo Cuaf le aziende commerciali individuali e quelle costituite in forma di Società di persone (S.n.c., S.d.f.) e Società
a responsabilità limitata quando il titolare o la maggioranza dei soci siano iscritti negli elenchi di cui al punto 1), 1° comma art. 20 D.L. 30/1974.
L’aliquota ridotta si applica anche alle S.a.s. quando la maggioranza dei soci accomandatari sia iscritta negli elenchi.
(2) Il contributo aggiuntivo è stabilito a favore del fondo pensioni senza massimale. La misura annua, relativa al 2010, è di € 42.364,00.
(3) Da aggiungere il contributo supplementare di malattia (0,77%) per le aziende del comparto dei pubblici esercizi.
(4) L’aliquota è ridotta per i datori di lavoro che occupano meno di 10 dipendenti in ragione all’anno di vigenza del contratto; all’1,5% per i periodi
contributivi maturati nel primo anno del contratto e al 3% per i periodi contributivi maturati nel secondo anno del contratto. Tali aliquote assorbono gli
importi relativi alle marche settimanali previsti in precedenza.
40
luglio/agosto 2010
Dirigenti - Previdenza e assistenza integrative
DENOMINAZIONE CONTRIBUTO
PERCENTUALI
Ditta
Dirigenti
RETRIBUZIONE
CONVENZIONALE
DECORRENZA
IMPORTI
Totale
Azienda
Dirig.
Totale
FONDO PREVID. M. NEGRI
Ord. 10,14%
Agg. 1,48%
1%
12,62%
59.224,54
annui
1.1.2003
a.
t.
m.
6.881,89
1.720,47
573,49
592,25
148,06
49,35
7.474,14
1.868,53
622,84
FONDO PREVID. M. NEGRI
Ord. 10,14%
Agg. 1,50%
1%
12,64%
59.224,54
annui
1.1.2004
a.
t.
m.
6.893,74
1.723,43
574,48
592,25
148,06
49,35
7.485,99
1.871,49
623,83
FONDO PREVID. M. NEGRI
Ord. 10,14%
Agg. 1,52%
1%
12,66%
59.224,54
annui
1.1.2005
a.
t.
m.
6.905,58
1.726,40
575,47
592,25
148,06
49,35
7.497,83
1.874,46
624,82
FONDO PREVID. M. NEGRI
Ord. 10,14%
Agg. 1,54%
1%
12,68%
59.224,54
annui
1.1.2006
a.
t.
m.
6.917,43
1.729,36
576,45
592,25
148,06
49,35
7.509,68
1.877,42
625,80
FONDO PREVID. M. NEGRI
Ord. 10,60%
Agg. 1,74%
1%
13,34%
59.224,54
annui
1.1.2007
a.
t.
m.
7.308,31
1.827,07
609,02
592,25
148,06
49,35
7.900,56
1.975,13
658,37
FONDO PREVID. M. NEGRI
Ord. 11,15%
Agg. 1,76%
1%
13,91%
59.224,54
annui
1.1.2008
a.
t.
m.
7.645,89
1.911,47
637,15
592,25
148,06
49,35
8.238,14
2.059,53
686,50
FONDO PREVID. M. NEGRI
Ord. 11,35%
Agg. 1,78%
1%
14,13%
59.224,54
annui
1.1.2009
a.
t.
m.
7.965,60
1.944,04
648,01
592,25
148,06
49,35
8.368,43
2.092,10
697,36
FONDO PREVID. M. NEGRI
Ord. 11,65%
Agg. 1,80%
1%
14,45%
59.224,54
annui
1.1.2010
a.
t.
m.
7.965,60
1.991,42
663,80
592,25
148,06
49,35
8.557,85
2.139,46
713,15
FONDO PREVID. M. NEGRI
(Prima nomina)
Ord. 2,84%
Agg. 1,54%
1%
5,38%
59.224,54
annui
1.1.2006
a.
t.
m.
2.594,03
648,51
216,17
592,25
148,06
49,35
3.186,28
796,57
265,52
FONDO PREVID. M. NEGRI
(Prima nomina)
Ord. 3,00%
Agg. 1,74%
1%
5,74%
59.224,54
annui
1.1.2007
a.
t.
m.
2.807,24
701,81
233,94
592,25
148,06
49,35
3.399,49
849,87
283,29
FONDO PREVID. M. NEGRI
(Prima nomina)
Ord. 3,30%
Agg. 1,76%
1%
6,06%
59.224,54
annui
1.1.2008
a.
t.
m.
2.996,76
749,19
249,73
592,25
148,06
49,35
3.589,01
897,25
299,08
FONDO PREVID. M. NEGRI
(Prima nomina)
Ord. 3,60%
Agg. 1,78%
1%
6,38%
59.224,54
annui
1.1.2009
a.
t.
m.
3.186,28
796,57
265,52
592,25
148,06
49,35
3.778,53
944,63
314,87
FONDO PREVID. M. NEGRI
(Prima nomina)
Ord. 3,90%
Agg. 1,80%
1%
6,70%
59.224,54
annui
1.1.2010
a.
t.
m.
3.375,79
843,94
281,31
592,25
148,06
49,35
3.968,04
992,01
330,67
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO
5,70%
1,95%
7,65%
44.194,25
annui
1.1.1996
a.
t.
m.
2.519,07
629,77
209,92
861,79
215,45
71,82
3.380,86
845,22
281,74
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO
5,70%
1,87%
7,57%
45.940,00
annui
1.1.2004
a.
t.
m.
2.618,58
654,65
218,22
859,08
214,77
71,59
3.477,66
869,42
289,81
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO
Ord. 5,50%
Agg. 1,10%
1,87%
8,47%
45.940,00
annui
a.
t.
m.
3.032,04
758,01
252,67
859,08
214,77
71,59
3.891,12
972,78
324,26
ASS. ANTONIO PASTORE
10%
10%
20%
38.734,27 annui-azienda
13.944,34 annui-dirig
1.7.2000
a.
t.
m.
3.873,43
968,36
322,79
1.394,43
348,61
116,20
5.267,86
1.316,97
438,99
ASS. ANTONIO PASTORE
10%
10%
20%
48.030,50 annui-azienda
4.648,10 annui-dirig
1.7.2004
a.
t.
m.
4.803,05
1.200,76
400,25
464,81
116,20
38,73
5.267,86
1.316,97
438,98
–
–
–
1.7.1992
a.
t.
m.
129,11
32,28
10,76
129,11
32,28
10,76
258,22
64,56
21,52
FORMAZIONE
–
1.1.2007
Versamento trimestrale contributi: Fondo previdenza Mario Negri (scadenza 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio mod. FN001) - Via Palestro, 32 - 00185 Roma - Tel. 06/448731
- Fax 06/4441484; Fondo assistenza sanitaria Mario Besusso (scadenza: v. Fondo Negri; mod. C/O) - via E. Duse, 14/16 - 00197 Roma - Tel. 06/8091021 r.a. -- Fax 06/80910237;
Associazione Antonio Pastore (scadenza: v. Fondo Negri; mod. AP 400A/97) - via Stoppani, 6 - 20129 Milano - Tel. 02/29530446 - 29530447 - Fax 02/29530448.
Il contributo per la formazione, pari a € 129,11 annui a carico dell’azienda e a € 129,11 annui a carico del dirigente, va versato presso il Fondo di previdenza Mario Negri (scadenza 10
aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio) con mod. FN001.
41
SINDACALE / WELFARE
Amministrazione
del personale
Sindacale / Welfare
luglio/agosto 2010
Amministrazione
del personale
Sindacale / Welfare
Quadri - Assistenza sanitaria integrativa - Formazione
DENOMINAZIONE
CONTRIBUTO
Qu.A.S.
Quadrifor
DECORRENZA
Azienda (A*)
IMPORTI
Quadro (B)
Totale (A+B)
1.1.1989
247,90
–
247,90
1.1.1995
247,90
36,15
284,05
1.1.2005
302,00
42,00
344,00
1.1.2009
340
50
390
1.1.1995
25,82
15,49
41,31
1.1.2004
45,00
20,00
65,00
1.1.2005
50,00
25,00
75,00
Versamento annuale contributi: Qu.A.S. Cassa assistenza sanitaria quadri (scadenza 31 gennaio) Centro operativo - Lungo Tevere Raffaello
Sanzio n. 15 - 00153 Roma - Tel. 06/58521920/30 - Fax 06/58521970/1/2 - sito internet: www.quas.it - Codice IBAN IT43W0832703399
000000018000 presso Banca di Credito Cooperativo di Roma, Agenzia n. 3. *Per il Quadro assicurato per la prima volta presso il Qu.A.S. deve essere corrisposta dalle aziende, oltre al contributo annuale, la quota costitutiva di € 302,00. Quadrifor - Istituto per lo sviluppo della formazione dei quadri del terziario - Via Cristoforo Colombo, 137 - 00147 Roma - Tel. 06/5744304 - 305 - Fax 06/5744314 - Codice IBAN IT33B05696
03202000004106X13 presso Banca Popolare di Sondrio di Roma, Agenzia n. 2.
Impiegati - Operai - Assistenza sanitaria integrativa
DENOMINAZIONE
CONTRIBUTO
EST
DECORRENZA
IMPORTI
1.10.2006
Iscrizione
Contributo mensile
30,00
10,00
Versamento contributi: EST - Ente di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti delle aziende del commercio, del turismo e dei servizi - Via Pisanelli,
40 - 40A 00196 Roma - Tel. 06/369937 - fax 06/36007110 - sito internet: www.fondoest.it - c.c. n. 58300 - Abi 05584 - Cab 03200 - Cin A, presso Banca Popolare di Milano.
Quadri - Impiegati - Operai - Fon.Te
Contributo 1
Quota Tfr
Lavoratore 2
Datore di lavoro 3
Lavoratori occupati dopo il 28.4.1993
100%
0,55%
1,55%
Apprendisti
100%
0,55%
1,05%
Lavoratori già occupati al 28.4.1993
50% 5
0,55%
1,55%
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
In percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del Tfr.
Misura minima per aver diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore.
Il datore di lavoro può fissare liberamente una misura maggiore.
Istruzioni al sito www.fondofonte.it
Il lavoratore può scegliere liberamente una misura maggiore.
42
Decorrenza e periodicità
I contributi sono versati
con periodicità
trimestrale 4
luglio/agosto 2010
Ebiter Milano - Ente Bilaterale per lo sviluppo del settore Terziario della Provincia di Milano
Versamenti trimestrali dell’importo complessivo (0,10% a carico azienda + 0,05% a carico lavoratore calcolati su paga base e contingenza) per 14 mensilità - a mezzo bonifico bancario sul c/c n. 000005253175 intestato a EBITER MILANO (Ente bilaterale per lo sviluppo dell’occupazione, della professionalità e della tutela sociale nel settore del Terziario) - Intesa-San Paolo Spa - Agenzia 52 - ABI 03069 - CAB 01798 - CIN M Codice IBAN IT85M
0306901798000005253175 oppure sul c/c 000020170380 intestato a Ebiter Milano - Unicredit Banca - ag. Milano Meda - ABI 02008 - CAB 01760 Cin E Codice IBAN IT24 E0200801760000020170380 oppure tramite modello F24, codice EBCM.
Livelli
Contributo complessivo mensile in euro
da marzo 2010
Quadri
1
2
3
4
5
6
7
Livelli
3,16
2,92
2,63
2,36
2,14
2,00
1,88
1,72
Apprendisti 1a metà (1)
2
3
4
5
6
2,14
2,00
1,88
1,72
1,72
Contributo complessivo mensile in euro
da marzo 2010
Apprendisti 2a metà (1)
2
3
4
5
6
2,36
2,14
2,00
1,88
1,88
Operatori di vendita
1a categoria
2a categoria
2,07
1,86
(1) Assunti fino al luglio 2004. Dal 2 luglio 2004 vale la tabella relativa ai livelli contrattuali ordinari.
Si rammenta che qualora l’azienda non versi la contribuzione all’Ente bilaterale, oltre a non poter usufruire dei servizi prestati, è tenuta a corrispondere
ai lavoratori un elemento distinto dalla retribuzione pari allo 0,10% di paga base e contingenza per 14 mensilità assoggettato alla normale imposizione previdenziale e fiscale.
Agenti e rappresentanti di case mandanti commerciali - Fondo Indennità Risoluzione Rapporto
Classi di importo annuo delle provvigioni computabili
Tabella
Periodi
A
dal 1°/1/1959
al 31/12/1968
B
dal 1°/1/1969
al 31/12/1976
C
dal 1°/1/1977
al 31/12/1980
D
dal 1°/1/1981
al 31/12/1988
Agenti e rappresentanti
senza esclusiva
E
dal 1°/1/1989
F
dal 1°/1/2002
sino a L.
da 2.000.001 a
oltre
sino a L.
da 2.500.001 a
oltre
sino a L.
da 4.500.001 a
oltre
sino a L.
da 6.000.001 a
oltre
sino a L.
da 12.000.001 a
oltre
sino a €
da 6.200,01 a
oltre
Indennità base
più indennità
integrativa %
Agenti e rappresentanti
in esclusiva
2.000.000
3.000.000
3.000.000
2.500.000
4.000.000
4.000.000
4.500.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
9.000.000
9.000.000
12.000.000
18.000.000
18.000.000
6.200,00
9.300,00
9.300,00
43
sino a L.
da 2.500.001 a
oltre
sino a L.
da 3.000.001 a
oltre
sino a L.
da 6.000.001 a
oltre
sino a L.
da 12.000.001 a
oltre
sino a L.
da 24.000.001 a
oltre
sino a €
da 12.400,01 a
oltre
2.500.000
3.500.000
3.500.000
3.000.000
4.500.000
4.500.000
6.000.000
8.000.000
8.000.000
12.000.000
18.000.000
18.000.000
24.000.000
36.000.000
36.000.000
12.400,00
18.600,00
18.600,00
4%
2%
1%
4%
2%
1%
4%
2%
1%
4%
2%
1%
4%
2%
1%
4%
2%
1%
SINDACALE / WELFARE
Amministrazione
del personale
Sindacale / Welfare
luglio/agosto 2010
Amministrazione
del personale
Sindacale / Welfare
Contributi previdenziali Enasarco
AGENTI E RAPPRESENTANTI
MONOMANDATARI
AGENTI E RAPPRESENTANTI
PLURIMANDATARI
Aliquota contributiva
Massimale annuo
Minimale annuo
Massimale annuo
Minimale annuo
delle provvigioni
dei contributi
delle provvigioni
dei contributi
9.000.000
60.000
7.500.000
36.000
3% + 3%
12.000.000
240.000
7.500.000
120.000
4% + 4%
24.000.000
240.000
10.000.000
120.000
5% + 5%
30.000.000
240.000
16.000.000
120.000
5% + 5%
34.000.000
240.000
20.000.000
120.000
5% + 5%
Dal 1°/7/1998
42.000.000
480.000
24.000.000
240.000
5,75%+5,75%
4° Trimestre 2001
€ 21.691,00
€ 247,90
€ 12.395,00
€ 123,95
5,75%+5,75%
Dal 1°/1/1973
L. 2/2/1973, n. 12 art. 6
(G.U. 23/2/1973, n. 50)
Dal 1°/10/1978
D.P.R. 24/6/1978, n. 460
(G.U. 19/8/1978, n. 231)
Dal 1°/7/1983
D.P.R. 31/3/1983, n. 277
(G.U. 9/6/1983, n. 157)
Dal 1°/1/1988
D.P.R. 11/12/1987
(G.U. 1/4/1988, n. 77)
Dal 1°/1/1989
D.P.R. 11/12/1987
(G.U. 1/4/1988, n. 77)
(preponente + agente)
Dal 1°/1/2004*
€ 24.548,00
€ 248,00
€ 14.027,00
€ 124,00
6,25%+6,25%
Dal 1°/1/2005
€ 24.548,00
€ 700,00
€ 14.027,00
€ 350,00
6,50%+6,50%
Dal 1°/1/2006
€ 25.481,00
€ 727,00
€ 14.561,00
€ 364,00
6,75%+6,75%
Dal 1°/1/2008
€ 26.603,00
€ 759,00
€ 15.202,00
€ 381,00
6,75%+6,75%
Dal 1°/1/2010
€ 27.667,00
€ 789,00
€ 15.810,00
€ 396,00
6,75%+6,75%
Nel caso di agenti o rappresentanti che esercitano la propria attività in forma di società per azioni o società a responsabilità limitata, il preponente verserà un contributo pari al 2% per importi provvigionali annui fino a euro 13.000.000,00. Un contributo pari all’1% per importi compresi tra euro
13.000.000,01 e 20.000.000,00. Un contributo pari allo 0,5% per importi tra euro 20.000.000,01 e 26.000.000,00. Un contributo pari allo 0,1%
per importi da euro 26.000.000,01 in poi. I termini di versamento sono gli stessi validi per i versamenti al Fondo Previdenza e cioè: 1° trimestre 20
maggio, 2° trimestre 20 agosto, 3° trimestre 20 novembre, 4° trimestre 20 febbraio dell’anno successivo. Si rammenta che dal 2005 è entrato in funzione il nuovo sistema per il versamento on-line dei contributi.
TABELLE FISCALI - Scaglioni di reddito ed aliquote percentuali d’imposta (1/1/2007)
LIMITE SCAGLIONE ANNUO
Fino a euro 15.000,00
Oltre euro 15.000,00 fino a euro 28.000,00
Oltre euro 28.000,00 fino a euro 55.000,00
Oltre euro 55.000,00 fino a euro 75.000,00
Oltre euro 75.000,00
Limite scaglione mensile
Fino a euro 1.250,00
Oltre euro 1.250,00 fino a euro 2.333,33
Oltre euro 2.333,33 fino a euro 4.583,33
Oltre euro 4.583,33 fino a euro 6.250,00
Oltre euro 6.250,00
SCAGLIONE
ANNUO
ALIQUOTA
IMPOSTA SULLO
SCAGLIONE
IMPOSTA TOTALE ADD. PROVINCIALE
E COMUNALE (1)
15.000,00
13.000,00
27.000,00
20.000,00
–
23%
27%
38%
41%
43%
3.450,00
3.510,00
10.260,00
8.200,00
–
3.450,00
6.960,00
17.220,00
25.420,00
–
–
–
–
–
1.250,007
1.083,33
2.250,00
1.666,67
–
23%
27%
38%
41%
43%
287,50
292,50
855,00
683,33
–
287,50
580,00
1.435,00
2.118,33
–
–
–
–
–
–
(1) L’addizionale comunale e provinciale viene calcolata solo in sede di conguaglio di fine anno o in corso d’anno in caso di risoluzione del rapporto
di lavoro.
44
luglio/agosto 2010
TABELLE FISCALI - Scaglioni di reddito
ADDIZIONALE IRPEF REGIONE LOMBARDIA (1) - Scaglioni di reddito
Fino a euro 15.493,71
Da euro 15.493,71 fino a euro 30.987,41
Oltre euro 30.987,41
0,9
1,3
1,4
(1) Legge regionale 28.12.2007, n. 35
Detrazioni per familiari a carico
A) Lavoro dipendente e assimilato
reddito complessivo fino a 8.000 €
1.840 € con le seguenti particolarità:
a) la detrazione effettivamente spettante non può mai essere inferiore a 690 €
b) se il rapporto di lavoro è a tempo determinato, la detrazione effettiva spettante non può essere inferiore a 1.380 €
reddito complessivo compreso tra 8.001 e 15.000 €
1.338 € + l’importo derivante dal seguente calcolo:
502 € X 15.000 - reddito complessivo
7.000
reddito complessivo compreso tra 15.001 e 55.000 €
1.338 € X il coefficiente derivante dal seguente calcolo:
55.000 - reddito complessivo
40. 000
Il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali
Le detrazioni devono essere rapportate al periodo di lavoro nell’anno.
Quando il reddito complessivo è superiore a 23.000 euro ma non supera i 28.000 euro, la detrazione per lavoro dipendente è aumentata dei seguenti importi:
reddito complessivo
maggiorazione
reddito complessivo
maggiorazione
compreso tra 23.001 e 24.000 euro
10 euro
compreso tra 26.001 e 27.700 euro
40 euro
compreso tra 24.001 e 25.000 euro
20 euro
compreso tra 27.701 e 28.000 euro
25 euro
compreso tra 25.001 e 26.000 euro
30 euro
B) Familiari a carico (le detrazioni sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni)
Coniuge
reddito complessivo fino a 15.000 €
800 € - l’importo derivante dal seguente calcolo: 110 X (reddito complessivo : 15.000)
se il risultato del rapporto è uguale a 1 la detrazione spettante è pari a 690 €
se uguale a zero la detrazione non spetta
reddito complessivo compreso tra 15.001 e 40.000 €
690 € (detrazione fissa)
reddito complessivo compreso tra 40.001 e 80.000 €
690 € (detrazione base) X il coefficiente derivante dal seguente calcolo:
80.000 - reddito complessivo
40.000
Il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali.
Se il risultato del rapporto è uguale a zero la detrazione non spetta
A seconda del reddito complessivo, la detrazioni per coniuge a carico è aumentata dei seguenti importi:
reddito complessivo
maggiorazione
reddito complessivo
compreso tra 29.001 e 29.200 euro
10 euro
compreso tra 35.001 e 35.100 euro
compreso tra 29.201 e 34.700 euro
20 euro
compreso tra 35.101 e 35.200 euro
compreso tra 34.701 e 35.000 euro
30 euro
maggiorazione
20 euro
10 euro
Figli a carico
figlio di età inferiore a 3 anni
900 €
figlio di età superiore a 3 anni
800 €
figlio portatore di handicap inferiore a 3 anni (900+220)
1.120 €
superiore a 3 anni (800+220)
1.020 €
con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 € per ciascun figlio a partire dal primo
Le detrazioni sopra indicate sono importi solo teorici, poiché l’ammontare effettivamente spettante varia in funzione del reddito. Per determinare la detrazione effettiva è necessario eseguire un
calcolo, utilizzando la seguente formula:
95.000 - reddito complessivo
95.000
In sostanza, per determinare l’importo spettante occorre moltiplicare le detrazioni base per il coefficiente ottenuto dal rapporto (assunto nelle prime quattro cifre decimali).
Se il risultato del rapporto è inferiore o pari a zero, oppure uguale a 1, le detrazioni non spettano.
In presenza di più figli, l’importo di 95.000 euro indicato nella formula va aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.
Quindi, l’importo aumenta a 110.000 euro nel caso di due figli a carico, a 125.000 per tre figli, a 140.000 per quattro, e così via.
In presenza di almeno 4 figli ai genitori è riconosciuta una ulteriore detrazione di 1.200 euro, ripartita al 50% fra i genitori. In caso di genitori separati o divorziati la detrazione spetta in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro la detrazione compete a quest’ultimo per l’importo totale. In caso di incapienza è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza.
Altri familiari a carico
La detrazione base per gli altri familiari a carico è pari a 750 euro.
Per calcolare la detrazione effettivamente spettante occorre moltiplicare la detrazione base per il coefficiente che si ottiene utilizzando la seguente formula (considerando le prime quattro cifre
decimali):
80.000 - reddito complessivo
80.000
Se il risultato del rapporto è inferiore o pari a zero, oppure uguale a 1, la detrazione non spetta.
45
SINDACALE / WELFARE
Amministrazione
del personale
Sindacale / Welfare
luglio/agosto 2010
Amministrazione
del personale
Sindacale / Welfare
UNIEMENS (Denuncia individuale)
Assegno per il nucleo familiare
Codice Uniemens
F101
F110
Codice Uniemens
H017
H301
L036
Causale restituzione
Restituz. assegni nucleo famil. (lav. assist. per Tbc)
Restituz. assegni nucleo famil. indebiti
Causale recupero
Recupero assegni familiari arretrati
Assegni nucleo familiare ai lav. assistiti per Tbc
Recupero assegni nucleo familiare arretrati
Codice Uniemens
E705
E775
E790
E791
Codice Uniemens
E778
S110
S111
S112
S113
Causale restituzione
Restituzione indennità malattia (da considerare Tbc)
Restituzione indennità malattia indebita
Restituzione indennità donatori midollo osseo
Restituzione indennità donatori di sangue
Causale recupero
Differenze indennità malattia
Indennità donatori di sangue
Conguaglio differenze per donatori di sangue
Indennità donatori midollo osseo L. 6 marzo 2001 n. 52
Differenza indennità donatori midollo osseo
Malattia
Maternità
Codice Uniemens
E776
E780
M070
Codice Uniemens
D900
E779
L053
L054
L055
L056
L057
L058
L070
Causale restituzione
Restituzione indennità maternità indebita
Restituzione indennità maternità (art. 78 Dlgs 151/01)
Rec. indennità erogata ex art. 80 L. 388/2000
Causale recupero
Indennità riposi per allattamento arretrati
Differenze indennità maternità già liquidata
Indennità maternità facolt. (famil. di handicap.)
Indennità permessi giornalieri (famil. di handicap. comma 2)
Differenza indennità maternità facoltativa
Indennità permessi (famil. di handicap. comma 3)
Indennità permessi (lav. con handicap, comma 6)
Indennità permessi giornalieri (lav. con handicap., comma 6)
Indennità per congedi ex L. 388/2000 art. 80)
Tabelle codici “Tipi di contribuzione” di uso più frequente per argomento:
Apprendistato - aziende fino a 9 dipendenti
Tipologia di apprendistato
Codice Uniemens
Apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione
Dal 1° al 12° mese di vigenza del contratto (aliquota 1,5%)
Dal 13° al 24° mese di vigenza del contratto (aliquota 3%)
Oltre il 24° mese di vigenza del contratto (aliquota 10%)
Apprendistato professionalizzante
Dal 1° al 12° mese di vigenza del contratto (aliquota 1,5%)
Dal 13° al 24° mese di vigenza del contratto (aliquota 3%)
Oltre il 24° mese di vigenza del contratto (aliquota 10%)
Apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per corsi di alta formazione
Dal 1° al 12° mese di vigenza del contratto (aliquota 1,5%)
Dal 13° al 24° mese di vigenza del contratto (aliquota 3%)
Oltre il 24° mese di vigenza del contratto (aliquota 10%)
Apprendistato assunti in base alla normativa della legge n. 196/1997
Dal 1° al 12° mese di vigenza del contratto (aliquota 1,5%)
Dal 13° al 24° mese di vigenza del contratto (aliquota 3%)
Oltre il 24° mese di vigenza del contratto (aliquota 10%)
A1
A2
A0
B1
B2
B0
C1
C2
C0
D1
D2
D0
46
luglio/agosto 2010
UNIEMENS (Denuncia individuale)
Apprendistato - aziende oltre i 9 dipendenti
Tipologia di apprendistato
Apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione
Apprendistato professionalizzante
Apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione
Apprendistato assunti in base alla normativa della legge n. 196/1997
I codici sono da utilizzare per i contratti di qualsiasi durata. Il contributo è sempre pari al 10%
Codice Uniemens
A0
B0
C0
D0
Contratti di inserimento ex Dlgs n. 276/2003
Tipologia
Lavoratori di età compresa fra i 18 e i 29 anni, assunti con contratto di inserimento
Lavoratori disoccupati da lungo tempo di età compresa fra i 29 e 32 anni, assunti con contratto di inserimento
Lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi del posto di lavoro, assunti con contratto di inserimento
Lavoratori che intendono riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni,
assunti con contratto di inserimento
Lavoratrici di qualsiasi età residenti in una area geografica il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore
almeno del 20% a quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile,
assunte con contratto di inserimento
Lavoratori riconosciuti affetti, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico
assunti con contratto di inserimento
Codice Uniemens
A0
B1
B2
B3
B4
C1
C2
C3
C4
D1
D2
D3
D4
E1
E2
E3
E4
F1
F2
F3
F4
Misura agevolazione
Lavoratori esclusi dagli incentivi economici
Riduzione del 25%
Riduzione del 40%
Riduzione del 50%
Riduzione del 100%
Riduzione del 25%
Riduzione del 40%
Riduzione del 50%
Riduzione del 100%
Riduzione del 25%
Riduzione del 40%
Riduzione del 50%
Riduzione del 100%
Riduzione del 25%
Riduzione del 40%
Riduzione del 50%
Riduzione del 100%
Riduzione del 25%
Riduzione del 40%
Riduzione del 50%
Riduzione del 100%
Agevolazioni per l’assunzione di disoccupati o sospesi in Cigs da più di 24 mesi
Tipologia
Lavoratori assunti da datori di lavoro non artigiani del Centro-Nord e datori di lavoro del Mezzogiorno non aventi natura di impresa, aventi titolo
alla riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro
Lavoratori in cassa integrazione guadagni assunti da imprese del Centro-Nord ai sensi dell’art. 13, comma 2, della legge n. 80/2005
per i quali spetta l’agevolazione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro
Codice Uniemens
58
M8
Assunzione lavoratori dalle liste di mobilità
Lavoratori assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro,
nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi (art. 25, comma 9)
Lavoratori assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro,
nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2)
Lavoratori assunti a termine ai sensi dell’art. 8, comma 2, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio
del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 4)
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico
del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi (art. 25, comma 9)
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico
del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2)
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti assunti a termine ai sensi dell’art. 8, comma 2, con contratto trasformato a tempo
indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista
per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 4)
Lavoratori in mobilità assunti a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 13, comma 2, della legge n. 80/2005 per i quali spett a il beneficio
del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi
Lavoratori in mobilità assunti a tempo determinato ai sensi dell’art. 13, comma 2, della legge n. 80/2005 per i quali spett a il beneficio
del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2)
Lavoratori assunti a tempo determinato ai sensi dell’art. 13, comma 2, della legge n. 80/2005, con contratto trasformato a tempo indeterminato,
per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti
per ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 4)
47
75
76
77
S5
S6
S7
M5
M6
M7
SINDACALE / WELFARE
Amministrazione
del personale
Sindacale / Welfare
luglio/agosto 2010
Amministrazione
del personale
Sindacale / Welfare
UNIEMENS (Denuncia individuale)
Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità licenziati da aziende non rientranti nella Cigs
Lavoratori assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro,
nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi (art. 25, comma 9)
Lavoratori assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro,
nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2)
Lavoratori assunti a termine ai sensi dell’art. 8, comma 2, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio
del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 4)
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico
del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi (art. 25, comma 9)
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico
del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2)
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti assunti a termine ai sensi dell’art. 8, comma 2, con contratto trasformato a tempo
indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista
per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 4)
Lavoratori assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro,
nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi
Lavoratori assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro,
nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2)
Lavoratori assunti a termine, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento
dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 4)
P5
P6
P7
S1
S2
S3
F5
F6
F7
Assunzione lavoratori in Cigs da almeno 3 mesi di aziende in Cigs da almeno 6 mesi
Lavoratori per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti
per un periodo di 12 mesi
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro,
nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi
Lavoratori assunti ai sensi dell’art. 13, comma 2, della legge n. 80/2005, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi
a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi
86
S4
M4
Assunzione agevolate in sostituzione di lavoratori in maternità
Lavoratori assunti in sostituzione per maternità per i quali spetta la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro
Lavoratori temporanei forniti in sostituzione per maternità per i quali spetta la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro
82
68
Incentivo al reimpiego dei dirigenti
Dirigenti privi di occupazione per i quali spetta al datore di lavoro la riduzione del 50% dei contributi
92
Altri codici di uso comune
00
01
04
05
06
07
08
09
10
11
13
14
35
36
41
42
51
52
Nessuna particolarità contributiva
Versamento del contributo Ivs per i lavoratori inviati in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994)
Versamento del contributo per l’assicurazione contro la disoccupazione (Ds), per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza
sociale (Circ. Inps n. 87/1994)
Versamento del contributo Mobilità per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994)
Versamento del contributo per il Fondo di garanzia (Tfr), per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n.
87/1994)
Versamento del contributo per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf), per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale
(Circ. Inps n. 87/1994)
Versamento del contributo per l’indennità economica di Malattia per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ.
Inps n. 87/1994)
Versamento del contributo per l’indennità economica di Maternità per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ.
Inps n. 87/1994)
Lavoratori non soggetti al contributo per l’assicurazione contro la Disoccupazione (Ds)
Lavoratori non soggetti al contributo per la Cassa integrazione guadagni (Cig)
Lavoratori per i quali non è dovuto congiuntamente il contributo per l’assicurazione contro la Disoccupazione (Ds) e quello per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf)
Lavoratori per i quali non è dovuto congiuntamente il contributo per la Cassa integrazione guadagni (Cig) e quello per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf)
Lavoratori dipendenti per i quali è dovuta la contribuzione sul salario effettivo, non soggetti al contributo per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf)
Lavoratori dipendenti per i quali è dovuta la contribuzione sul salario effettivo, esclusi dal contributo per l’assicurazione contro la Disoccupazione (Ds) e dal contributo per la
Cassa unica assegni familiari (Cuaf)
Lavoratori addetti ai pubblici esercizi per i quali è dovuto il contributo aggiuntivo di Malattia dello 0,77% e non soggetti al contributo per l’assicurazione contro la
Disoccupazione (Ds)
Lavoratori addetti ai pubblici esercizi per i quali è dovuto il contributo aggiuntivo di Malattia dello 0,77% e non soggetti al contributo per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf)
Cittadini Usa con opzione per Ivs nel paese di origine
Lavoratori assunti con contratto di solidarietà stipulato ai sensi dell’art. 2, comma 2, della Legge n. 863/84
48
luglio/agosto 2010
UNIEMENS (Denuncia individuale)
59
66
67
G0
H0
Lavoratori assunti ai sensi dell’art. 8, comma 9, della Legge 29/12/90, n. 407, aventi titolo alla esenzione totale dei contributi a carico del datore di lavoro (disoccupati o cassintegrati assunti da aziende del Mezzogiorno) (circ. Inps n. 25/91)
Lavoratori disabili aventi titolo alla fiscalizzazione totale (art. 13, c. 1, lett. A legge 68/1999). Lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa al 79%
(circ. Inps n. 203/2001)
Lavoratori disabili aventi titolo alla fiscalizzazione al 50% (art. 13, c. 1, lett. B legge 68/1999). Lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% (circ. Inps n. 203/2001)
Lavoratore per contratto di lavoro intermittente a tempo pieno e indeterminato (Circ. n. 17 del 8/3/2006). Decorrenza 10/2005
Lavoratore con contratto di lavoro intermittente a tempo pieno e determinato (Circ. n. 17 del 8/3/2006). Decorrenza 10/2005
UNIEMENS (Denuncia aziendale)
Fondo Interprofessionale - Adesione
FITE
FODI
FOR.TE
FON.DIR
Fondo Interprofessionale - Revoca
REDI
REVO
Revoca ai fondi paritetici interprofessionali per dirigenti
Revoca aia fondi paritetici interprofessionali
Contribuzione assistenza contrattuale
W020
W030
Contrib. Assist. Contratt. Ascom -- capoluoghi provinciali
Contrib. Assist. Contratt. Covelco - capoluoghi provinciali
Trattamento fine rapporto
CF11
CF30
PA10
PA20
PF10
PF20
PE30
RF01
Importo della maggiorazione dovuta per i periodi pregressi
Restituzione importo imposta sostitutiva Tfr al Fondo di tesoreria
Rec. anticip. Tfr su contr. Fondo di tesoreria
Rec. anticip. Tfr su contr. Previd. e assist.
Rec. prest. Tfr su contrib. Fondi di tesoreria
Rec. prest. Tfr su contrib. Previd. e assist.
Rec. importo imposta sostit. Tfr Fondo di tesoreria
Recupero contributo versato in eccedenza al Fondo tesoreria
Altri
A700
A800
D100
M000
M001
M110
M119
M217
M900
M980
S060
Q900
Q920
A810
G800
L401
L402
L405
L407
L424
L508
L601
L613
L615
N954
Multe disciplinari
Sanzioni L. 146/90 per scioperi illegittimi
Interessi differimento
Versamento rata per lavoratori messi in mobilità
Versamento saldo per lavoratori messi in mobilità
Restituzione incentivo previsto dal programma Pari
Restituzione incentivo programma Pari 2007
Recupero riduzione proroga Cigs L. 266/2005
Contr. Solidarietà 10% art. 16 Dlgs n. 252/2005 (Fon.te, M. Negri)
Contr. Solidarietà 10% ex art. 9bis L. 166/91 (M. Besusso, Quas, Est)
Versamento contrib. sostitutiva in forma rateale
Oneri accessori al tasso legale
Sanzioni civili
Rest. sanzioni ex L. 146/90
Recupero ai sensi art. 4 c. 10 L. 223/91
Conguaglio contributo art. 8, c. 4 L. 223/91 (arretrato) - a credito
Conguaglio incentivo programma Pari - a credito
Arretrati beneficio 50% Legge n. 166/2008
Arretrati beneficio Legge 291/2004
Conguaglio incentivo programma Pari 2007
Rid. contr. periodi pregressi art. 6, c. 4, L. 608/96
Conguaglio beneficio art. 4 c. 3, L. 236/93 (arretrato)
Res. art. beneficio 50% indennità mobilità
Arret. conguaglio beneficio 50% Cigs
Sospensione contributi terremoto Abruzzo 2009
49
SINDACALE / WELFARE
Amministrazione
del personale
Sindacale / Welfare
luglio/agosto 2010
Amministrazione
del personale
Sindacale / Welfare
TABELLE VARIE
Indice di rivalutazione T.F.R.
INDICE ISTAT
COSTO VITA
% DI INCREMENTO
PERCENTUALE
DA APPLICARE (*)
ANNO 1998
Dicembre
108,1
1,502
2,627
ANNO 1999
Dicembre
110,4
2,128
3,096
ANNO 2000
Dicembre
113,4
2,717
3,538
ANNO 2001
Dicembre
116,0
2,293
3,220
ANNO 2002
Dicembre
119,1
2,672
3,504
ANNO 2003
Dicembre
121,8
2,267
3,200
ANNO 2004
Dicembre
123,9
1,724
2,793
ANNO 2005
Dicembre
126,3
1,937
2,953
ANNO 2006
Dicembre
128,4
1,662
2,747
ANNO 2007
Dicembre
131,8
2,648
3,485
ANNO 2008
Dicembre
134,5
2,048
3,036
ANNO 2009
Dicembre
135,8
0,966
2,224
ANNO 2010
Gennaio
136,0
0,147
0,235
Febbraio
136,2
0,294
0,470
Marzo
136,5
0,515
0,761
Aprile
137,0
0,883
1,162
(*) - 75% dell’incremento del costo della vita più i ratei della percentuale fissa, pari all’1,5% annuo, stabilita dalla legge 297/1982.
Regime fiscale e contributivo dei rimborsi spese, trasferte e indennità chilometriche (1/1/98)
Casistica
Contributi Inps/Inail
Italia (fuori dal territorio comunale)
IRPEF
Estero
Italia (fuori dal territorio comunale)
Estero
Indennità di trasferta forfetaria e/o diaria
(escluse le spese di viaggio)
Esente fino a € 46,48 giornaliere
Esente fino a € 77,47 giornaliere
Esente fino a € 46,48 giornaliere
Esente fino a € 77,47 giornaliere
Indennità di trasferta con rimborso analitico delle
spese o di vitto o di alloggio
Esente fino a € 30,99 giornaliere
Esente fino a € 51,65 giornaliere
Esente fino a € 30,99 giornaliere
Esente fino a € 51,65 giornaliere
Indennità di trasferta con rimborso analitico sia
delle spese di vitto che di alloggio
Esente fino a € 15,49 giornaliere
Esente fino a € 25,82 giornaliere
Esente fino a € 15,49 giornaliere
Esente fino a € 25,82 giornaliere
Rimborso altre spese anche non documentabili
Esente fino a € 15,49 giornaliere
Esente fino a € 25,82 giornaliere
Esente fino a € 15,49 giornaliere
Esente fino a € 25,82 giornaliere
Spese di vitto e alloggio
Esente
Esente
Esente
Esente
Indennità chilometrica e di trasporto
(limiti tabelle Aci)
Esente
Esente
Esente
Esente
Ogni altra spesa
Imponibile al 100%
Imponibile al 100%
Imponibile al 100%
Imponibile al 100%
50
luglio/agosto 2010
Il Dlgs 151/2005 ha stabilito per i distributori e i negozianti
l’obbligo di assicurare, al momento della fornitura di una
nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un
nucleo domestico, il ritiro gratuito dell’apparecchiatura usata,
in ragione di uno contro uno (a fronte, cioè, dell’acquisto di
un nuovo prodotto analogo). Si ricorda che, in virtù di quanto previsto dall’art. 30 del decreto legge “milleproroghe” n.
248/2007, tale obbligo decorre dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto in oggetto,
dunque dal 18 giugno 2010.
L’art. 1 del decreto 65/2010 ribadisce, l’obbligo del ritiro
gratuito secondo le suddette modalità.
I Raee sono trasportati presso i centri di raccolta con cadenza
mensile e, comunque, quando il quantitativo raggruppato raggiunga complessivamente i 3500 Kg.
Il raggruppamento dei Raee deve essere effettuato presso il
punto di vendita del distributore o presso altro luogo idoneo,
non accessibile a terzi e pavimentato. I Raee devono essere
protetti dalle acque meteoriche e dall’azione del vento e raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi.
I distributori che effettuano il raggruppamento adempiono
all’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico mediante
la compilazione, all’atto del ritiro, di uno schedario numerato
progressivamente, conforme al modello di cui all’Allegato I del
Regolamento in questione, dal quale risultino il nominativo e
l’indirizzo del consumatore che conferisce il rifiuto e la tipologia dello stesso.
Tale schedario dovrà essere conservato per tre anni dalla data
dell’ultima registrazione.
Il trasporto e’ accompagnato da un documento di trasporto
conforme al modello di cui all’Allegato II, numerato e redatto
in tre esemplari che non richiederà preventiva vidimazione.
Le attività di raccolta e trasporto dei Raee domestici, di cui agli
artt. 1 e 2 del Regolamento Raee, sono effettuate previa iscrizione in un’apposita sezione dell’Albo Gestori Ambientali, che
per la Lombardia ha sede presso la Camera di Commercio di
Milano.
Ai fini dell’iscrizione per le suddette attività, i distributori presentano alla sezione regionale dell’Albo una comunicazione
con la quale attestano sotto la propria responsabilità:
• la sede dell’impresa;
• l’indirizzo del punto vendita presso il quale sono raggruppati i Raee in attesa del trasporto;
• nei casi in cui il raggruppamento di cui all’art. 1 sia effettuato in luogo diverso dai locali del punto di vendita, l’indirizzo del luogo presso il quale sono raggruppati i Raee in attesa
del trasporto, il nominativo o ragione sociale del proprietario
dell’area e il titolo giuridico in base al quale avviene l’utilizzo
dell’area stessa;
• le tipologie di Raee raggruppati, con l’indicazione dei relativi codici Cer;
• la rispondenza ai requisiti del luogo dove i Raee sono raggruppati;
• gli estremi identificativi e l’idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei Raee;
• il versamento di € 50,00 come diritto annuale di iscrizione
all’Albo Gestori Ambientali.
Indice
AMBIENTE
Dm 8 marzo 2010, n. 65 - Modalità
semplificate per la gestione dei Raee da
parte dei distributori . . . . . . . . . . . . . Pag. 51
RIFIUTI
Delibera Albo Nazionale Gestori
Ambientali del 19 maggio 2010 Approvati i modelli per l’iscrizione con
modalità semplificate per la gestione
dei Raee. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 52
Mud 2009 - La scadenza era fissata
per il 30 giugno 2010. Esclusione per i
rifiuti non pericolosi. Presentazione
della dichiarazione in ritardo, inesatta
o incompleta. Sanzioni. . . . . . . . . . . . Pag. 52
SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO
Sicurezza sul lavoro - Delega di funzioni
- Elementi fondamentali e riconoscibilità . Pag. 54
POLITICHE ENERGETICHE
Bando voucher per servizi in ricerca e
sviluppo e valorizzazione del capitale
umano in favore di micro, piccole e
medie imprese lombarde . . . . . . . . . . Pag. 55
IN
PRIMO
PIANO
Dm n. 65
dell’8.3.2010
Modalità
semplificate
per la gestione dei Raee
da parte dei distributori
Nella G.U. n. 102 del 04 maggio 2010, è
stato pubblicato il Dm 8 marzo 2010 n. 65,
“Regolamento recante modalità semplificate
di gestione dei rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (Raee) da parte dei
distributori e degli installatori di
apparecchiature elettriche ed elettroniche
(Aee), nonché dei gestori dei centri di
assistenza tecnica di tali apparecchiature”.
Il provvedimento è entrato in vigore il
19/5/2010.
51
AMBIENTE - SICUREZZA - POLITICHE ENERGETICHE
Ambiente
Ambiente - Sicurezza
Politiche energetiche
luglio/agosto 2010
Ambiente - Sicurezza
Politiche energetiche
Ambiente
I soggetti che effettuano attività di raccolta e trasporto dei
Raee ai sensi del decreto in commento sono esonerati dall’obbligo della comunicazione Mud.
I distributori, compresi coloro che effettuano televendite o vendite elettroniche, hanno inoltre l’obbligo di informare i consu-
matori sulla gratuità del ritiro, con modalità chiare e di immediata percezione, anche tramite avvisi posti nei locali commerciali con caratteri facilmente leggibili. Per ogni eventuale
chiarimento ed approfondimento della normativa in questione: decreto del ministero dell’Ambiente 8 marzo 2010 n. 65
Rifiuti
Delibera Albo nazionale
gestori ambientali
del 19 maggio 2010
Approvati i modelli
per l’iscrizione
con modalità semplificate
per la gestione dei Raee
Esclusione per i rifiuti
non pericolosi
Presentazione
della dichiarazione
in ritardo, inesatta
o incompleta
Sanzioni
Con la deliberazione del 19 maggio u.s., l’Albo nazionale
gestori ambientali ha approvato i modelli di comunicazione,
la cui presentazione consente l’iscrizione prevista per i soggetti obbligati ai sensi del Dm 8 marzo 2010, n. 65 (il decreto recante modalità semplificate per la gestione dei Raee).
Tali soggetti, lo ricordiamo, sono:
i distributori e gli installatori di apparecchiature elettriche ed
elettroniche, ed i gestori dei centri di assistenza tecnica di tali
apparecchiature.
L’obbligo di iscrizione all’Albo si intendeva assolto con la presentazione della suddetta comunicazione alla Sezione regionale territorialmente competente entro il 18 giugno 2010,
data dalla quale decorrerà l’obbligo di assicurare il ritiro gratuito dell’apparecchiatura usata, in ragione di uno contro uno,
esclusivamente secondo le modalità che prevedono la tenuta
di uno schedario e di un documento di trasporto.
Tali attività di raccolta e trasporto potranno essere effettuate,
appunto, previa iscrizione nell’apposita sezione regionale
dell’Albo nazionale gestori ambientali (art. 3, Dm 65/2010).
I modelli di comunicazione sono contenuti nell’Allegato A alla
delibera: è prevista la compilazione di una parte comune alle
tre tipologie di soggetti obbligati; quindi, la compilazione
della
- sezione 1 da parte del distributore;
- sezione 2 da parte del trasportatore che agisce in nome del
distributore;
- sezione 3 da parte dell’installatore e gestore del centro di
assistenza tecnica.
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 117 del 21 maggio scorso il decreto legge n. 72 del 20 maggio 2010 che
dispone il differimento al 30 giugno 2010 circa la presentazione del Mud riguardante l’anno 2009.
Le modalità di presentazione del Mud prevedono di usare i
modelli definiti dal Dpcm emanati il 27/4/2010, in altre
parole “le vecchie regole” del 2002 (vedi Informatore giugno
2010).
Restano altresì salve, in base a quanto stabilito dall’art. 1 del
decreto in commento, le dichiarazioni già presentate nel
rispetto del Dpcm 2 dicembre 2008 (“nuove regole”, in versione telematica).
Si ricorda che per la omissione del Mud viene prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 a 15.500 euro. Le
stesse cifre sono applicate per la presentazione incompleta o
inesatta. Per la presentazione in ritardo fino al 29 agosto 2010
(entro 60 giorni dalla scadenza del 30 giugno 2010) la sanzione amministrativa pecuniaria va invece da 26 a 160 euro.
Sul sito www.ecocerved.it è ancora possibile trovare on line il
modello corretto, un “collage” tra Mud 2002 e Mud 2008,
valido per il 2010, che risulta articolato in quattro capitoli:
cap. 1 - Rifiuti
cap. 2 - Veicoli fuori uso
cap. 3 - Apparecchiature elettriche ed elettroniche o rifiuti da
apparecchiature elettriche ed elettroniche
cap. 4 - Emissioni
Sono confermate le novità introdotte negli anni scorsi a seguito dell’emanazione del Nuovo Codice Ambientale (Dlgs
152/2006).
Inoltre, a seguito delle modifiche introdotte con Dlgs 4/2008
(2° Correttivo al Codice Ambientale), è previsto l’esonero
dalla presentazione del Mud:
• per le imprese produttrici di rifiuti, con riguardo ai soli rifiuti non pericolosi, che non hanno più di dieci dipendenti;
• per le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti
Mud 2009
La scadenza era fissata
per il 30 giugno 2010
52
Ambiente - Sicurezza
Politiche energetiche
Rifiuti
non pericolosi (ex art. 212 comma 8, Dlgs 152/2006), iscritti con modalità semplificata all’Albo Gestori Ambientali;
• per i produttori di rifiuti pericolosi che conferiscono, previa
apposita convenzione, i medesimi al servizio pubblico di raccolta competente per territorio, limitatamente alla quantità di
rifiuti effettivamente conferita.
E’ inoltre previsto il superamento della necessità di compilare
la sezione imballaggi in quanto, in base all’art. 220, comma
2, Dlgs 152/2006, questa incombenza di comunicazione è di
spettanza del Conai (Consorzio nazionale imballaggi).
Va da sé che le imprese che producono rifiuti pericolosi (anche
solo 2 grammi) identificati con asterisco grafico * nel codice
Cer (esempio: alcuni tipi di toner per stampa esauriti, macchine fotografiche monouso contenenti batteria, cera e grassi
esauriti, materiale abrasivo di scarto, olii per circuiti idraulici
clorurati e non, scarti di olio minerali per motori, ingranaggi
e lubrificazione clorurati e non, olio combustibile e carburante diesel, filtri dell’olio, liquidi per freni, batterie al piombo,
materiali isolanti contenenti amianto, etc.) sono tenute ad
effettuare il Mud 2009.
Rientrano quindi nella prassi tutte le indicazioni introdotte
negli anni precedenti come l’invio on-line e la “scheda semplificata” finalizzata ad uno snellimento degli adempimenti
(compilazione di due fogli rispetto ai 5 moduli utilizzati
prima).
Tale scheda semplificata va usata solo dai produttori di rifiuti
che:
1. presentano il Mud su carta;
2. nel 2009 hanno prodotto non più di tre tipi di rifiuti;
3. per ogni tipologia non hanno usato più di tre trasportatori
e tre destinatari;
4. i rifiuti sono prodotti nell’unità locale cui è riferito il Mud.
I soggetti per i quali non ricorrono congiuntamente le condizioni elencate non debbono compilare la scheda semplificata
ma utilizzare il modello normale.
La compilazione della scheda semplificata rappresenta una
opzione per i produttori di rifiuti, nel senso che essi possono
anche scegliere l’invio su supporto informatico o magnetico
oppure quello telematico. Nel qual caso, il Mud va inviato non
usando la “Scheda semplificata”.
Si ricorda che, in attuazione all’art. 11, comma 3, Dlgs
209/2003, è stata introdotta nel Mud una sezione speciale,
denominata veicoli fuori uso, che dovrà essere compilata dagli
operatori che effettuano la attività di raccolta, trasporto e trattamento di tali veicoli e dei relativi componenti e materiali
rientranti nel campo di applicazione del citato decreto.
Ricapitoliamo ora alcuni dati tecnici per la corretta gestione
del Mud 2009.
L’importo dei diritti di segreteria, pari a 10 € per ogni scheda
anagrafica contenuta nelle denunce presentate su supporto
magnetico e a 15 € per le denunce presentate su modulo cartaceo, resta fissato ai parametri stabiliti negli anni precedenti.
Si rammenta che non è consentita la presentazione di denunce multiple su supporto cartaceo.
Per il versamento del diritto di segreteria va sempre utilizzato
il bollettino di conto corrente postale, indicando nella causale
di versamento il codice fiscale del dichiarante e la dicitura
“Diritti di segreteria Mud - (legge 70/94)”.
Per la Camera di Commercio di Milano il conto corrente
postale di riferimento corrisponde al:
n. 54950209 intestato a:
Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura
Milano MUD Servizio Tesoreria - Via Meravigli, 9/b - 20123 Milano.
Per la Camera di Commercio di Monza e Brianza il conto corrente postale di riferimento corrisponde al:
n. 84380740 intestato a:
C.C.I.A.A. di Monza e Brianza - MUD Servizio Tesoreria - Piazza Cambiaghi, 9 - 20052 Monza.
La presentazione del Mud, unitamente all’attestazione di versamento del diritto di segreteria, può avvenire mediante spedizione postale a mezzo raccomandata senza avviso di ricevimento alla casella PT 789 della Camera di Commercio di
Milano - CAP 20101 MILANO - o mediante consegna diretta
alla sede sita in Via Meravigli 9 a Milano (vicinanze MM1
Cordusio).
Rammentiamo anche che le istruzioni dettagliate per la compilazione e la copia delle schede sono disponibili nei siti
Internet di:
• Ministero delle Attività Produttive (http://www.minindustria.it)
• Ministero dell’Ambiente e tutela del Territorio (http://www.
minambiente.it)
• APAT (http: www.sinanet.anpa.it)
• Unioncamere (http://www.unioncamere.it)
• Infocamere (http://www.infocamere.it)
• Ecocerved (http://ecocerved.it).
Chi è interessato alla presentazione del Mud:
- imprese ed enti che producono rifiuti speciali classificati pericolosi, esclusi gli imprenditori agricoli con un volume di affari
annuo non superiore a 8.000 Euro;
- commercianti ed intermediari di rifiuti;
- soggetti che hanno effettuato attività di raccolta e trasporto
di rifiuti prodotti da terzi;
- soggetti che hanno svolto attività di recupero o smaltimento
di rifiuti;
- imprese ed enti che producono rifiuti non pericolosi di cui
all’art. 184, comma 3, lettere c, d, g (si tratta di rifiuti derivanti da lavorazioni industriali, artigianali e da attività di
recupero e smaltimento di rifiuti; e di fanghi prodotti dalla
potabilizzazione e depurazione delle acque reflue e da
abbattimento di fumi).
Il Mud va presentato solo se, nel corso dell’anno di riferimento (2009), i soggetti sopra elencati hanno effettivamente svolto una delle attività citate.
In nessun caso deve essere presentato un Mud in bianco.
Deve essere compilata una dichiarazione per ogni unità locale
da presentare alla Camera di Commercio della provincia nel
cui territorio ha sede l’unità locale. Per le dichiarazioni concernenti la sola attività di trasporto si considera unità locale la
sede legale dell’impresa. Ugualmente per i commercianti e gli
intermediari di rifiuti che non svolgono altre attività di smaltimento o recupero (ad esempio: trasporto, stoccaggio, trattamento) va considerata unità locale la sede legale dell’impresa.
Il Mud può essere compilato su supporto cartaceo, utilizzando,
53
AMBIENTE - SICUREZZA - POLITICHE ENERGETICHE
luglio/agosto 2010
luglio/agosto 2010
Ambiente - Sicurezza
Politiche energetiche
Rifiuti
anche in fotocopia, le schede distribuite dalle Camere di
Commercio o disponibili sul mercato, o su supporto magnetico.
Da notare che i soggetti che effettuano attività di gestione dei
rifiuti, (raccolta, trasporto, recupero e smaltimento) comprese
le attività di commercio e intermediazione, devono presentare
il Mud esclusivamente su supporto informatico o magnetico.
Sicurezza
e igiene del lavoro
Sicurezza sul lavoro
Delega di funzioni
Elementi fondamentali
e riconoscibilità
Sul piano normativo il trasferimento di funzioni, specialmente
nel settore della sicurezza sul lavoro, non fa, comunque, venir
meno in capo al datore di lavoro, l’obbligo di vigilanza sul
corretto espletamento da parte dell’incaricato delle incombenze trasmesse.
Culpa in vigilando
Per ciò che concerne l’obbligo di vigilanza del datore di lavoro sul delegato, merita di essere sottolineato che la
Cassazione Penale ha delimitato più rigorosamente il ricorso
alla c.d. culpa in vigilando del datore di lavoro, affermando
che “una volta che il soggetto di vertice abbia adempiuto ai
doveri primari imposti dalla sua posizione, strutturando l’organizzazione in modo idoneo alla salvaguardia dei beni
penalmente tutelati, e che lo stesso si sia curato di predisporre un apparato finalizzato al controllo della persistenza di tali
condizioni di idoneità, non è neppure consentito il giudizio di
colpevolezza sotto il profilo della culpa in vigilando”.
Diversamente, invece, qualora il soggetto di vertice dell’impresa fosse stato informato dal delegato di carenze e disfunzioni del sistema di sicurezza alle quali quest’ultimo non
potesse porre rimedio con gli strumenti messi a disposizione
dal primo, ovvero, allorché il primo (il soggetto di
vertice/datore di lavoro delegante) fosse a conoscenza di inadempienze del secondo (il delegato), non potrà che aversi il
mantenimento in capo al datore di lavoro della originaria
posizione di garanzia e, conseguentemente, l’assunzione in
proprio di responsabilità nella eventualità di un comportamento omissivo.
In conclusione, solo la delega tecnica può esonerare da colpa,
nel senso che il datore di lavoro può essere esonerato dalla
responsabilità per inosservanza delle norme antinfortunistiche,
solo se dia la prova rigorosa di aver delegato a persona tecnicamente qualificata l’incarico di svolgere determinate, specifiche attività, riservando per sé le funzioni amministrative.
Altre forme di delega
Sub-delega: la delega di funzioni ammette oggi espressamente una sub-delega: è, questa, una novità introdotta dal Dlgs
106/2009.
Precisamente, il comma 3 bis, art. 16 del Dlgs 106/2009
riconosce anche al delegato del datore di lavoro una propria
facoltà di delega: egli, infatti, può procedere, a sua volta, ad
un’ulteriore delega gestionale, attribuendo funzioni ad un proprio collaboratore. Nasce, così, la possibilità di sub-delega di
funzioni. Secondo le nuove disposizioni ciò può avvenire a
determinate condizioni.
In primo luogo, il datore di lavoro (delegante di I livello) deve
essere d’accordo con la distribuzione di funzioni gestionali da
Premessa
L’espressione “delega di funzioni” indica il trasferimento di
mansioni dal titolare originario ad altro/i collaboratore/i
all’interno di una determinata realtà aziendale.
L’istituto della delega, di derivazione giurisprudenziale, pone il
problema di identificare il soggetto penalmente responsabile
della violazione eventualmente commessa nell’espletamento dei
compiti trasferiti (di attuazione delle necessarie misure di sicurezza), e fu elaborato a fronte di situazioni in cui i datori di
lavoro responsabili di realtà aziendali di rilevanti dimensioni,
non erano in grado di dedicarsi, con la necessaria diligenza,
alla prevenzione degli infortuni, in considerazione del fatto che
ciò avrebbe finito con l’assorbire interamente la loro attività
lavorativa a scapito della conduzione dell’azienda, loro onere
principale. Se ne dedusse che il datore di lavoro, cosiddetto
“titolare della posizione di garanzia” potesse spogliarsi, quanto meno parzialmente, di tale veste e trasferirla ad un dipendente dell’azienda, che potesse dedicare, in maniera esclusiva
o comunque prevalente e con la necessaria competenza specifica, la propria attività lavorativa alla sicurezza dei lavoratori.
Tenendo conto delle dinamiche organizzative interne all’impresa, la delega di funzioni tende, pertanto, a far coincidere
la figura del reale garante del bene tutelato con il soggetto
chiamato a rispondere penalmente di eventuali omissioni. Il
trasferimento degli obblighi dal destinatario originario ad altri
collaboratori è consentito sulla base di rigorosi requisiti di
forma e di contenuto.
Nello specifico, l’efficacia penale della delega è subordinata
alla certezza del suo conferimento in capo al soggetto individuato, assicurata anche dalla circostanza che alla stessa sia
data adeguata e tempestiva pubblicità.
Requisiti della delega di funzioni
La delega, per essere valida, deve risultare da un atto scritto
recante data certa, cui deve seguire, sempre per iscritto, l’accettazione del delegato. Costui deve inoltre possedere tutti i
requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate, per le quali egli deve poter
disporre di tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo, oltre al fondamentale aspetto dell’autonomia di spesa
necessaria.
54
Ambiente - Sicurezza
Politiche energetiche
Sicurezza
e igiene del lavoro
parte del proprio delegato (primo periodo del citato comma
3-bis). La necessità del suo assenso si spiega con il fatto che il
datore di lavoro è il vertice dell’organizzazione per la sicurezza: egli deve “governare” la congruità della struttura
rispetto alla legge e alla buona organizzazione.
La sub-delega deve, inoltre, rispettare quanto già previsto per
la delega datoriale, all’art. 16, commi 1 e 2, del Dlgs
81/2008: deve risultare da atto scritto avente data certa, il
sub-delegato deve avere i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla natura delle funzioni delegategli, e a lui
devono essere trasferiti sia i poteri di organizzazione, gestione e controllo sia l’autonomia di spesa, necessari allo svolgimento delle funzioni delegate. Vi sono, poi, le ulteriori condizioni dell’accettazione per iscritto della delega secondaria da
parte del sub-delegato (in modo da renderlo ancor più consapevole dei compiti che sta per assumere) e di un’adeguata
e tempestiva pubblicità dell’atto di delega. È, peraltro, implicito che il delegato potrà a sua volta delegare solo nell’ambi-
to dei poteri che gli sono stati delegati dal datore e dovrà farlo
in modo puntuale (il primo periodo del comma 3-bis parla, a
questo proposito, di «specifiche funzioni»).
L’attivazione della sub-delega fa sorgere, in capo al delegante, l’obbligo di vigilanza verso il sub-delegato (secondo periodo, comma 3-bis dell’art. 16). L’ultimo periodo dello stesso
comma 3-bis impone, però, un limite: il sub-delegato non può
delegare ulteriormente i compiti attribuitigli.
Delega semplice (non formale): la delega semplice (ovvero
priva di uno degli elementi sopra descritti) è un atto con il
quale il delegante chiede ad un altro soggetto di effettuare
determinate attività. In materia di sicurezza sul lavoro, questo
è sicuramente possibile, tuttavia il delegante non si spoglia di
alcuna responsabilità.
Esercizio di fatto di poteri direttivi: previsto dall’art. 299 del
Dlgs 81/2008, comporta la piena responsabilità di chi, pur
sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri
giuridici riferiti al datore di lavoro, al dirigente o al preposto
Politiche energetiche
Bando voucher per servizi
in ricerca e sviluppo
e valorizzazione
del capitale umano
in favore di micro, piccole
e medie imprese lombarde
indicati di seguito.
Ambiti di intervento
L’iniziativa si articola in cinque azioni di intervento:
Azione A - consulenza tecnologica
Contributo concedibile: € 5.000,00 a fronte di un investimento minimo di € 7.500,00.
Azione B - consulenza in materia energetica e ambientale
Contributo concedibile: € 2.000,00 a fronte di un investimento minimo di € 3.000,00.
Azione C - consulenza in materia di sicurezza e salute dei
lavoratori
Contributo concedibile: € 2.000,00 a fronte di un investimento minimo di € 3.000,00.
Azione D - consulenza in materia di check-up economicofinanziari
Contributo concedibile: € 2.000,00 a fronte di un investimento minimo di € 3.000,00.
Azione E - valorizzazione del capitale umano in azienda
Contributo concedibile: da un minimo di € 3.000,00 ad un
massimo di € 15.000, 00 in base al tipo di intervento:
E.1 - costo del personale per almeno 6 mesi di un laureato con
un master di primo o secondo livello - euro 3.000.
E.2 - costo del personale per almeno 6 mesi di un dottore di
ricerca, che possa documentare minimo 3 anni di esperienza
nella ricerca con un diploma di dottorato di ricerca - euro
10.000.
E.3 - costo del personale per almeno 6 mesi di una figura
manageriale, in possesso di laurea, con esperienza professionale di almeno 3 anni nella direzione manageriale - euro
15.000.
E.4 - costo di acquisto di Master universitario - euro 5.000.
L’importo del voucher è al lordo della ritenuta di legge del 4%.
Requisiti dei soggetti fornitori di servizi
La Regione Lombardia e le Camere di Commercio Lombarde,
nell’ambito degli impegni assunti con l’Accordo di programma per lo sviluppo economico e la competitività del sistema
lombardo, intendono favorire i processi di innovazione per la
competitività delle imprese lombarde attraverso l’assegnazione di voucher.
Si informa pertanto che, nell’ambito dell’Accordo di programma competitività tra sistema camerale lombardo e Regione
Lombardia, sul Burl n. 19 del 10 maggio 2010 è pubblicato il
decreto di approvazione del bando “Voucher per servizi in
ricerca e sviluppo e valorizzazione del capitale umano per
favorire processi di innovazione tecnologica delle micro, piccole e medie imprese lombarde”.
Beneficiari
Soggetti beneficiari sono le micro, piccole e medie imprese con
sede legale in Lombardia e una sede operativa attiva, oppure
imprese con sede legale fuori dalla Lombardia ma che abbiano
sede operativa attiva in una delle province lombarde.
Forma di agevolazione
Si tratta di voucher a fondo perduto, nominativi e non trasferibili, per l’acquisto di servizi di consulenza o per il sostegno
ai costi di valorizzazione del personale. I voucher verranno
assegnati direttamente alle imprese, che potranno utilizzarli
esclusivamente per la realizzazione di uno degli interventi
55
AMBIENTE - SICUREZZA - POLITICHE ENERGETICHE
luglio/agosto 2010
luglio/agosto 2010
Ambiente - Sicurezza
Politiche energetiche
Politiche energetiche
I soggetti beneficiari potranno utilizzare i voucher per acquisire servizi di assistenza e consulenza forniti da:
• per i voucher di tipo A, B e C: Centri Servizi registrati dal
sistema regionale QuESTIO (Quality Evaluation in Science and
Technology for Innovation Opportunity);
• per i voucher di tipo D: società iscritte al Registro delle
Imprese che abbiano nell’oggetto sociale l’attività di consulenza direzionale, strategica e finanziaria (sono escluse le società
ex artt. 106 e 107 Tub e le banche), e svolgano l’attività da
almeno 3 anni.
Presentazione delle domande
Le imprese devono presentare la domanda di voucher utilizzando esclusivamente la modulistica disponibile su www.bandimpreselombarde.it.
Le domande vanno presentate dalle ore 12,00 del giorno 15
giugno 2010, fino al momento in cui risulteranno esaurite le
risorse e, comunque, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 31 dicembre 2010.
Le domande di contributo saranno accettate con procedimento
“a sportello”, secondo l’ordine cronologico dell’invio on line.
Ogni impresa può presentare una sola domanda e per una
sola delle azioni descritte nel bando.
l’Informatore
Commercio Turismo Servizi Professioni
n. 210 luglio/agosto 2010
anno LIV
Organo d’informazione
e documentazione
dell’Unione del commercio
del turismo, dei servizi
e delle professioni
della provincia di Milano
DIRETTORE RESPONSABILE
Gianroberto Costa
REDAZIONE
EDITRICE
Federico Sozzani
Corso Venezia 49
20121 Milano
Promo Ter Unione
sede e amministrazione
Corso Venezia 49 - 20121 Milano
PUBBLICITÀ
FOTOCOMPOSIZIONE E STAMPA
Imagina Sas
Corso di Porta Romana 128
20122 MILANO
Tel. 02 58320509 - Fax 02 58319824
[email protected]
www.imaginapubblicita.com
Amilcare Pizzi Spa
Via Amilcare Pizzi, 14
20092 Cinisello Balsamo
Telefono 02/618361
AUTORIZZAZIONE
PROPRIETÀ
Unione del commercio del turismo
e dei servizi della provincia di Milano
56
Tribunale di Milano n. 4255 del 26-2-1957
Una copia euro 0,568
luglio/agosto 2010
materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitività economica al fine di contenere
le spese pubbliche e di contrastare l’evasione
fiscale.
Tra le principali novità in materia fiscale si
segnalano:
- il potenziamento della partecipazione dei
comuni all’attività di accertamento;
- l’obbligo di comunicare telematicamente
all’Agenzia delle Entrate le operazioni
rilevanti ai fini Iva di importo pari o
superiore a € 3.000;
- il nuovo redditometro;
- il controllo delle imprese che cessano
l’attività entro un anno dalla data di inizio;
- il controllo delle imprese in perdita;
- la concentrazione della riscossione delle
imposte nell’accertamento.
Indice
VARIE
Manovra correttIva 2010 - Dl 31
maggio 2010, n. 78. . . . . . . . . . . . . . Pag. 57
Prestazioni alberghiere e
somministrazione di alimenti e bevande
- Deducibilità ai fini delle imposte
dirette e Irap dell’Iva non detratta Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.
25 del 19 maggio 2010. . . . . . . . . . . Pag. 61
Autotrasportatori - Agevolazioni Comunicato stampa dell’Agenzia delle
Entrate del 24 maggio 2010. . . . . . . . Pag. 62
IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE
Incentivi - Legge n. 73 del 22 maggio
2010. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Imposte sui redditi - Trattamento fiscale
delle spese sostenute dagli operatori
congressuali per l’acquisto di servizi
alberghieri e di ristorazione Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate
n. 47/E del 28 maggio 2010.. . . . . . .
Pag. 62
Sul Supplemento n. 114/L alla Gazzetta ufficiale n. 125 del
31 maggio 2010 è stato pubblicato il decreto legge n. 78 del
31 maggio 2010 recante: “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”.
Partecipazione dei Comuni all’attività di accertamento tributario e contributivo (Art. 18)
I comuni devono partecipare all’attività di accertamento fiscale e contributivo consistente, nella segnalazione all’Agenzia
delle Entrate, alla Guardia di finanza e all’Inps, di elementi
utili ad integrare i dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti per la determinazione di maggiori imponibili fiscali e contributivi:
a) i Comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti
sono tenuti ad istituire, laddove non vi abbiano già provveduto, il Consiglio tributario.
b) i Comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti,
laddove non abbiano già costituito il Consiglio tributario, sono
tenuti a riunirsi in consorzio, per la successiva istituzione del
Consiglio tributario.
In occasione della loro prima seduta, successiva alla data del
31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del decreto in
esame), i Consigli tributari deliberano in ordine alle forme di
collaborazione con l’Agenzia del territorio per la rilevazione
degli immobili che non risultano dichiarati in catasto.
L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei comuni le
dichiarazioni dei contribuenti in essi residenti; gli uffici
dell’Agenzia delle Entrate, prima dell’emissione degli avvisi di
accertamento sintetico, ai sensi dell’articolo 38, quarto
comma e seguenti del Dpr n. 600/1973, inviano una segnalazione ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi.
Il comune di domicilio fiscale del contribuente, con riferimento
agli accertamenti suddetti, comunica entro sessanta giorni da
quello del ricevimento della segnalazione ogni elemento in suo
Pag. 63
IMPOSTE INDIRETTE
Importazioni di oggetti d’arte,
d’antiquariato o da collezione Modalità di applicazione dell’Iva al
10% - Circolare dell’Agenzia delle
Entrate n. 25/E del 17 maggio 2010. .
Compensazioni Iva - Mod. F24 Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.
29/E del 3 giugno 2010. . . . . . . . . . .
Pag. 64
Pag. 65
TRIBUTI LOCALI
Irap - Autonoma organizzazione Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.
28/E del 28 maggio 2010. . . . . . . . .
IN
PRIMO
PIANO
Pag. 65
Manovra correttiva
2010
Dl n. 78
del 31 maggio 2010
Contenuto in sintesi
Con il provvedimento di seguito illustrato
sono state introdotte misure urgenti in
57
TRIBUTARIO
Varie
Tributario
luglio/agosto 2010
Tributario
Varie
possesso utile alla determinazione del reddito complessivo.
Si segnala che è stato soppresso l’art. 45 del Dpr n. 600/
1973 che prevedeva e disciplinava la commissione per l’esame delle proposte del Comune.
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate,
emanato entro quarantacinque giorni dalla data del 31 maggio 2010, d’intesa con l’Inps e la Conferenza unificata, sono
stabilite le modalità tecniche di accesso alle banche dati e di
trasmissione ai comuni, anche in via telematica, di copia delle
dichiarazioni relative ai contribuenti in essi residenti, nonché
quelle della partecipazione dei comuni all’accertamento fiscale e contributivo.
Con il medesimo provvedimento sono altresì individuate le
ulteriori materie per le quali i comuni partecipano all’accertamento fiscale e contributivo.
Aggiornamento del Catasto (Art. 19)
A decorrere dalla data del 1° gennaio 2011 è attIvata
l’”Anagrafe Immobiliare Integrata”, costituita e gestita
dall’Agenzia del Territorio.
L’Anagrafe Immobiliare Integrata attesta, ai fini fiscali, lo stato
di integrazione delle banche dati disponibili presso l’Agenzia
del Territorio per ciascun immobile, individuandone il soggetto titolare di diritti reali.
E’ stato introdotto l’obbligo di regolarizzare gli immobili non
censiti o da aggiornare. Più in particolare:
1) Entro il 31 dicembre 2010 i titolari di diritti reali sugli
immobili che non risultano dichiarati in Catasto sono tenuti a
procedere alla presentazione, ai fini fiscali, della relatIva
dichiarazione di aggiornamento catastale.
L’Agenzia del Territorio, successivamente alla registrazione
degli atti di aggiornamento presentati, rende disponibili ai
Comuni le dichiarazioni di accatastamento per i controlli di
conformità urbanistico-edilizia, attraverso il Portale per i
Comuni.
Se i titolari di diritti reali sugli immobili non provvedono a presentare le dichiarazioni di aggiornamento catastale entro il
termine del 31 dicembre 2010, l’Agenzia del Territorio, procede all’attribuzione di una rendita presunta.
2) Entro il medesimo termine del 31 dicembre 2010 i titolari
di diritti reali sugli immobili oggetto di interventi edilizi che
abbiano determinato una variazione di consistenza ovvero di
destinazione non dichiarata in Catasto, sono tenuti a procedere alla presentazione, ai fini fiscali, della relatIva dichiarazione di aggiornamento catastale.
Se i titolari di diritti reali sugli immobili non provvedono a presentare le dichiarazioni di aggiornamento catastale entro il
termine del 31 dicembre 2010, l’Agenzia del Territorio procede agli accertamenti di competenza anche con la collaborazione dei Comuni.
Qualora i titolari di diritti reali sugli immobili individuati non
ottemperino entro il termine previsto, l’Agenzia del Territorio
procede all’attribuzione della rendita presunta.
Dati catastali negli atti immobiliari (art. 19, commi da 14 a
16)
Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi
ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di
comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti devono
contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità,
oltre all’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie
depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e
delle planimetrie.
Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze
dei registri immobiliari.
La richiesta di registrazione di contratti, scritti o verbali, di
locazione o affitto di beni immobili esistenti sul territorio dello
Stato e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite,
deve contenere anche l’indicazione dei dati catastali degli
immobili.
La mancata o errata indicazione dei dati catastali è considerata fatto rilevante ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro ed è punita con la sanzione prevista dall’articolo 69 del
Dpr n. 131/1986 (dal 120% al 240% dell’imposta dovuta).
Le suddette disposizioni si applicano a decorrere dal 1° luglio
2010.
Comunicazioni telematiche all’Agenzia delle Entrate (Art. 21)
Al fine di potenziare il contrasto all’evasione, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate saranno individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l’aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica delle
operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, di
importo non inferiore a euro tremila.
Per l’omissione delle comunicazioni ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione residuale prevista dall’articolo 11 del Dlgs n.
471/1997.
Aggiornamento dell’accertamento sintetico (Art. 22)
Al fine di adeguare l’accertamento sintetico al contesto socioeconomico, mutato nel corso dell’ultimo decennio, rendendolo più efficiente e dotandolo di garanzie per il contribuente,
anche mediante il contraddittorio, viene applicato il c.d.
“nuovo redditometro”.
In base alle nuove disposizioni, l’ufficio può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente
sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso
del periodo d’imposta; resta salva la prova per il contribuente che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi
da quelli posseduti nello stesso periodo d’imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o,
comunque, con redditi legalmente esclusi dalla formazione
della base imponibile.
La determinazione sintetica può essere altresì fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva
individuato mediante l’analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e
dell’area territoriale di appartenenza, con decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze da pubblicare nella Gazzetta
ufficiale con periodicità biennale.
In tale caso è fatta salva per il contribuente la prova contraria.
La determinazione sintetica del reddito complessivo è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda
di almeno un quinto quello dichiarato.
L’accertamento da redditometro potrà essere applicato quan-
58
Tributario
Varie
do, anche solo per un anno (non più per 2 periodi d’imposta),
lo scostamento del reddito dichiarato da quello presunto è
pari al 20% (non più del 25%).
L’ufficio che procede alla determinazione sintetica del reddito
complessivo ha l’obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e
notizie rilevanti ai fini dell’accertamento e, successivamente,
di avviare il procedimento di accertamento con adesione.
Dal reddito complessivo determinato sinteticamente sono
deducibili i soli oneri previsti dall’articolo 10 del Dpr n.
917/1986; competono, inoltre, per gli oneri sostenuti dal contribuente, le detrazioni dall’imposta lorda previste dalla legge.
Tutte le nuove disposizioni si applicano per gli accertamenti
relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è
ancora scaduto alla data del 31 maggio 2010.
Contrasto al fenomeno delle imprese “apri e chiudi” (Art. 23)
Le imprese che cessano l’attività entro un anno dalla data di
inizio sono specificamente considerate ai fini della selezione
delle posizioni da sottoporre a controllo da parte dell’Agenzia
delle Entrate, della Guardia di Finanza e dell’Inps, in modo da
assicurare una vigilanza sistematica sulle situazioni a specifico rischio di evasione e frode fiscale e contributIva.
Contrasto al fenomeno delle imprese in perdita “sistemica”
(Art. 24)
La programmazione dei controlli fiscali dell’Agenzia delle
Entrate e della Guardia di finanza deve assicurare una vigilanza sistematica, basata su specifiche analisi di rischio, sulle
imprese che presentano dichiarazioni in perdita fiscale, non
determinata da compensi erogati ad amministratori e soci, per
più di un periodo d’imposta.
E’ previsto un potenziamento dell’attività di accertamento
verso i contribuenti non soggetti a studi di settore; in particolare, nei confronti dei contribuenti non soggetti agli studi di
settore né a tutoraggio, l’Agenzia delle Entrate e la Guardia
di finanza deve realizzare coordinati piani di intervento
annuali che riguardino almeno un quinto della platea di riferimento.
Contrasto di interessi - Introduzione di una ritenuta d’acconto (Art. 25)
A decorrere dal 1° luglio 2010 le banche e le Poste Italiane
SPA operano una ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto
dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di
rIvalsa, all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili
o per i quali spetta la detrazione d’imposta.
La legge rinvia tuttavia ad un apposito provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle entrate il compito di individuare le
tipologie di pagamenti nonché le modalità di esecuzione degli
adempimenti relativi alla certificazione e alla dichiarazione
delle ritenute operate.
Adeguamento alla normativa europea in materia di operazioni intracomunitarie ai fini del contrasto delle frodi (Art.
27)
Al fine di adeguare la normatIva nazionale a quella comunitaria volta a contrastare le frodi Iva in ambito UE, i soggetti
che intendono effettuare operazioni intracomunitarie dovranno comunicare tale volontà nella comunicazione di inizio atti-
vità (Art. 35 del Dpr n. 633/1972); in tal caso l’Agenzia può
emettere provvedimento di diniego dell’autorizzazione ad
effettuare dette operazioni entro 30 giorni dall’attribuzione
della partita Iva.
Con apposito provvedimento, l’Agenzia delle Entrate fisserà le
modalità di diniego ovvero di revoca dell’autorizzazione ad
effettuare le predette operazioni.
Contestualmente è prevista l’istituzione di una banca dati dei
soggetti Iva che operano in ambito intracomunitario.
Incrocio tra le banche dati dell’Inps e dell’Agenzia delle
Entrate per contrastare la microevasione diffusa (Art. 28)
Al fine di contrastare l’inadempimento dell’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, l’Agenzia delle Entrate
esegue specifici controlli sulle posizioni dei soggetti che risultano aver percepito e non dichiarato redditi di lavoro dipendente ed assimilati sui quali, in base ai flussi informativi
dell’Inps, risultano versati i contributi previdenziali e non risultano effettuate le previste ritenute fiscali.
Concentrazione della riscossione nell’accertamento - Avvisi
di accertamento con intimazione al pagamento (Art. 29)
A decorrere dagli atti notificati dal 1° luglio 2011 e relativi ai
periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2007 e successivi,
gli avvisi di accertamento per II.DD. ed Iva emessi
dall’Agenzia delle Entrate dovranno contenere l’intimazione
al pagamento entro il termine di presentazione del ricorso;
detti avvisi diventano esecutivi all’atto della notifica.
Decorsi 30 giorni dal termine di pagamento, la riscossione
delle somme è affidata agli Agenti della riscossione anche ai
fini dell’esecuzione forzata con l’espropriazione dei beni del
debitore senza la notifica della cartella di pagamento, espropriazione che deve essere avviata entro il 31 dicembre del
secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.
Altre modifiche riguardano il decreto legislativo n. 74 del
2000 (c.d. “manette agli evasori”); in particolare, con riferimento al reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di
imposte viene previsto, un aumento della pena (reclusione da
1 anno a 6 anni), se l’ammontare delle imposte, sanzioni ed
interessi è superiore a 200.000 €.
Preclusione all’autocompensazione in presenza di debito su
ruoli definitivi (Art. 31)
A decorrere dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei crediti di cui all’articolo 17, comma 1, del Dlgs n. 241/1997,
relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento.
In caso di inosservanza del divieto si applica la sanzione pari
al cinquanta per cento dell’importo indebitamente compensato.
E’ comunque ammesso il pagamento, anche parziale, delle
somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori
mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse
imposte, con le modalità stabilite con decreto del ministero
dell’Economia e delle finanze, da emanare entro 180 giorni
dal 31 maggio 2010.
A decorrere dal 1° gennaio 2011 le disposizioni di cui all’articolo 28-ter del Dpr n. 602/1973, che disciplinano l’eroga-
59
TRIBUTARIO
luglio/agosto 2010
luglio/agosto 2010
Tributario
Varie
zione di un rimborso d’imposta in presenza di un’iscrizione a
ruolo, non operano per i ruoli di ammontare non superiore a
millecinquecento euro.
Razionalizzazione dell’accertamento nei confronti dei soggetti che aderiscono al consolidato nazionale (Art. 35)
Nei confronti dei soggetti aderenti al consolidato nazionale è
previsto quanto segue:
- la rettifica del reddito complessivo di ciascun soggetto partecipante al consolidato è effettuata con un unico atto, notificato sia alla consolidata che alla consolidante;
- all’accertamento con adesione partecipano sia la consolidante che la consolidata interessata dalla rettifica. Per il perfezionamento dell’atto di adesione è sufficiente il versamento
effettuato anche da uno solo dei predetti soggetti;
- la consolidante può richiedere, anche in caso di accertamento con adesione, mediante presentazione di un’apposita istanza, che le perdite di periodo del consolidato non utilizzate
possano essere scomputate in diminuzione dei maggiori imponibili accertati.
Le suddette disposizioni entrano in vigore il 1°gennaio 2011,
con riferimento ai periodi di imposta per i quali, alla predetta
data sono ancora pendenti i termini per l’accertamento ex art.
43 del Dpr n. 600/1973.
Altre disposizioni in materia tributaria (Art. 38)
Notifica di atti ed elezione del domicilio da parte del contribuente (art. 38, comma 4, lett. a)
In seguito alla modifica dell’art. 60, Dpr n. 600/73, è previsto che, qualora il contribuente, ai fini della notificazione degli
avvisi e degli atti, intenda eleggere domicilio presso una persona o un ufficio del comune del proprio domicilio fiscale, il
domicilio prescelto debba risultare da un’apposita comunicazione (e non più dalla dichiarazione annuale) da inviare al
competente Ufficio a mezzo raccomandata A/R ovvero in via
telematica con modalità che saranno stabilite dall’Agenzia
delle Entrate con uno specifico provvedimento.
Inoltre, è previsto che ai fini delle notificazioni, le variazioni
dell’indirizzo hanno effetto dal trentesimo giorno successivo a
quello della variazione anagrafica (per le persone fisiche) o
della comunicazione di inizio attività ex art. 35, Dpr n.
633/72 o dal modello previsto per l’attribuzione del codice
fiscale per i soggetti non obbligati alla presentazione della
dichiarazione di inizio attività ai fini Iva.
Notifica della cartella di pagamento (art. 38, comma 4. lett. b)
La notifica della cartella esattoriale può essere eseguita, con le
modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11
febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata,
all’indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla
legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica,
dagli agenti della riscossione.
Notifica di liquidazione imposta registro e ipocatastali (art.
38, comma 5)
Per effetto della modifica dell’art. 3-ter, comma 1, Dlgs n.
463/97, è previsto che relativamente all’imposta di registro e
alle imposte ipocatastali connesse alla registrazione di atti,
l’Ufficio provvede alla notifica dell’avviso di liquidazione per
l’integrazione dell’imposta versata qualora, sulla base degli elementi desumibili dall’atto relativo a diritti su immobili, risulti
dovuta una maggiore imposta, entro il termine di 60 giorni
(anziché 30) dalla presentazione del modello unico informatico.
Disposizioni in materia di contenzioso tributario (art. 38,
comma 9)
In materia di contenzioso tributario, per effetto della modifica
dell’art. 47, Dlgs n. 546/1992, è stato limitato ad un massimo di 150 giorni il periodo di sospensione dell’atto impugnato disposto a fronte della specifica richiesta del ricorrente alla
Commissione provinciale competente qualora dall’atto stesso
possa derivargli un danno grave ed irreparabile.
Di conseguenza è stata altresì prevista la cessazione degli
effetti della sospensione oltre che a seguito della pubblicazione della sentenza di primo grado, in ogni caso per il decorso
dei 150 giorni dalla data del provvedimento di sospensione.
Quadro RW mod. Unico (art. 38, comma 13)
Gli obblighi dichiarativi del quadro RW del mod. Unico PF
non si applicano:
a) alle persone fisiche che prestano lavoro all’estero per lo
Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano
all’estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce
l’Italia la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in
deroga agli ordinari criteri previsti dal Testo Unico delle imposte sui redditi, in base ad accordi internazionali ratificati. Tale
esonero si applica limitatamente al periodo di tempo in cui
l’attività lavorativa è svolta all’estero;
b) ai soggetti residenti in Italia che prestano la propria attività
lavorativa in via continuativa all’estero in zone di frontiera ed
in altri Paesi limitrofi con riferimento agli investimenti e alle
attività estere di natura finanziaria detenute nel Paese in cui
svolgono la propria attività lavorativa.
Regime fiscale di attrazione europea (Art. 41)
Alle imprese residenti in uno Stato membro dell’Unione
Europea diverso dall’Italia che intraprendono in Italia nuove
attività economiche, nonché ai loro dipendenti e collaboratori, si può applicare, in alternativa alla normativa tributaria italiana, la normativa tributaria vigente in uno degli Stati membri dell’Unione Europea.
Con decreto del ministero dell’Economia e delle finanze sono
stabilite le relative disposizioni attuative.
Reti di imprese (Art. 42)
L’art. 3 del Dl n. 5/2009 istituisce le c.d. “reti di imprese”, cioè
i contratti con i quali due o più imprese si obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei
rispettivi oggetti sociali allo scopo di accrescere la reciproca
capacità innovativa e la competitività sul mercato.
Il decreto legge in esame stabilisce che con provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle Entrate saranno stabilite le condizioni per il riscontro della sussistenza dei requisiti idonei a far
riconoscere le imprese come appartenenti ad una delle reti di
imprese.
Forme, modalità e termini di presentazione delle richieste per
il riconoscimento dell’appartenenza ad una rete di imprese
saranno stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia
delle Entrate da adottarsi entro il 30 giugno 2010.
Alle imprese appartenenti ad una delle reti di imprese riconosciute competono vantaggi fiscali, amministrativi e finanziari,
60
luglio/agosto 2010
menti e bevande”.
A partire dal 1° settembre 2008, l’Iva relatIva alle prestazioni
alberghiere ed alla somministrazione di alimenti e bevande è
detraibile nella misura in cui gli stessi servizi risultino inerenti
all’attività esercitata (art. 19-bis1 del Dpr n. 633/1972 come
modificato dalla legge n. 133/2008).
La detrazione Iva, però, è possibile solo in presenza della
relativa fattura che va richiesta non oltre il momento di effettuazione dell’operazione; al proposito si ricorda che tali prestazioni di servizi rientrano fra quelle per le quali l’emissione
della fattura è obbligatoria solo su richiesta del cliente.
In mancanza della fattura, le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande sono documentate
mediante scontrino o ricevuta fiscale, documenti che non consentono l’esercizio della detrazione Iva in quanto privi dell’evidenziazione dell’imposta relativa a dette prestazioni.
Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate era già intervenuta sulla questione con
la circolare n. 6/E del 3 marzo 2009 e con la risoluzione n.
84/E del 31 marzo 2009.
In tali circostanze era stato precisato che l’Iva non detratta in
seguito ad una valutazione discrezionale del contribuente non
potesse costituire un costo inerente all’impresa e, quindi, che
non fosse deducibile dal reddito e dalla base imponibile Irap.
La circolare in esame modifica in parte detto orientamento e
chiarisce che tale principio può subire una deroga nell’ipotesi
in cui la scelta di non richiedere la fattura si basi su “valutazioni di convenienza economico-gestionale”.
L’imprenditore ed il professionista, infatti, possono decidere di
non richiedere le fatture relative alle prestazioni alberghiere e
di ristorazione - sempreché non costituiscano oggetto dell’attività propria dell’impresa - e, quindi, di non detrarre l’Iva
assolta sulle stesse, nel caso in cui “i costi da sostenere per
eseguire gli adempimenti Iva connessi alle fatture siano superiori al vantaggio economico costituito dall’importo dell’Iva
detraibile”.
In tal caso, posto che la scelta dell’operatore economico si
prospetta come la soluzione economicamente più vantaggiosa, l’Agenzia delle Entrate riconosce all’Iva non detratta, per
mancanza della fattura, la natura di “costo inerente” all’attività esercitata e, pertanto, ne consente la deducibilità ai fini
delle imposte sui redditi e dell’Irap.
L’Iva non detratta relativa alle prestazioni di vitto e alloggio
assume rilievo fiscale anche ai fini Irap, a condizione che l’onere risulti iscritto tra i costi che concorrono alla determinazione
del valore della produzione netta da assoggettare all’imposta.
L’Agenzia precisa, infine, che non può costituire un costo inerente all’attività esercitata e, conseguentemente, non è deducibile dal reddito, l’Iva documentata mediante fattura e rimasta
a carico dell’impresa ovvero del professionista a causa del
mancato esercizio del diritto alla detrazione.
Per completezza di esposizione, si ricorda che ai fini della
determinazione del reddito d’impresa, a decorrere dal 1°
gennaio 2009 e salve le eccezioni previste dalla legge, le
spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni
di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75%
(art. 109, comma 5 del Tuir).
nonché la possibilità di stipulare convenzioni con l’Abi nei termini definiti con apposito decreto del ministro dell’Economia e
delle finanze emanato entro il 15 luglio 2010.
Incentivi per il rientro in italia di ricercatori residenti all’estero (Art. 44)
Al fine di incentivare il rientro in Italia di ricercatori, il provvedimento in esame stabilisce che, ai fini delle imposte sui redditi, è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il novanta per cento degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all’estero, alle seguenti condizioni:
1) devono aver svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi;
2) dalla data del 31 maggio 2010 ed entro i cinque anni solari successivi devono svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello
Stato.
Tali emolumenti non concorrono alla formazione del valore
della produzione netta dell’imposta regionale sulle attività
produttive.
Le suddette disposizioni si applicano a decorrere dal primo
gennaio 2011, nel periodo d’imposta in cui il ricercatore
diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei due
periodi d’imposta successivi sempre che permanga la residenza fiscale in Italia.
Disposizioni in materia di acconti (Art. 55)
Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell’Economia e delle finanze, è differito,
nei limiti stabiliti con lo stesso decreto, il versamento dell’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per
il periodo d’imposta 2011 e 2012.
Per i soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale, i sostituti d’imposta trattengono l’acconto tenendo conto di tale differimento.
Prestazioni alberghiere
e somministrazione
di alimenti e bevande
Deducibilità
dell’Iva non detratta
ai fini delle imposte dirette
e Irap
Circolare n. 25 del 19.5.2010
dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 25/E del
19 maggio 2010 recante: “Chiarimenti sulla detraibilità
dell’Iva per prestazioni alberghiere e somministrazioni di ali-
61
TRIBUTARIO
Varie
Tributario
luglio/agosto 2010
Varie
Tributario
Autotrasportatori
Agevolazioni
Comunicato stampa
dell’Agenzia delle Entrate
del 24 maggio 2010
prio - possono recuperare nel 2010, fino ad un massimo di
euro 300 per ciascun veicolo (mediante compensazione in
F24), le somme versate nel 2009 a titolo di contributo al
Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la
responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione
dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate;
2) per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore
nonché dai singoli soci di società di persone (autotrasporto
merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di
spese non documentate (ai sensi dell’articolo 66, comma 5,
primo periodo, del Tuir), per il periodo d’imposta 2009, nelle
seguenti misure:
- 19,60 euro per i trasporti effettuati all’interno del comune in
cui ha sede l’impresa;
- 56,00 euro per i trasporti all’interno della regione e delle
regioni confinanti;
- 92,00 euro per i trasporti effettuati oltre tale ambito territoriale.
L’Agenzia delle Entrate ha diramato il comunicato stampa del
24 maggio 2010 recante: “Autotrasportatori, via libera alle
agevolazioni” che anticipa alcune importanti agevolazioni
fiscali per il settore dell’autotrasporto.
Infatti, a seguito della ripartizione delle risorse operata in
base agli stanziamenti previsti dalla Legge Finanziaria 2010
(L. n. 191/2009), l’Agenzia conferma gli importi delle agevolazioni erogati lo scorso anno.
In particolare:
1) le imprese di autotrasporto merci - conto terzi e conto pro-
Imposte dirette e indirette
Incentivi
Legge n. 73
del 22 maggio 2010
Esenzione Iva servizi postali (art. 2, comma 4-bis e 4-ter)
Le prestazioni del servizio postale universale, nonché le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a queste accessorie, effettuate dai soggetti obbligati ad assicurarne l’esecuzione, sono
esenti da Iva (art. 10, comma 1, n. 16 del Dpr n. 633/1972).
Tali disposizioni si applica a decorrere dal 23 agosto 2010.
Sono fatti salvi i comportamenti posti in essere fino a tale data
dal soggetto obbligato a fornire il servizio postale universale
in applicazione della norma di esenzione previgente.
5‰ dell’Irpef (art. 2, comma 2-quinquies e commi da 4novies a 4-septiesdecies)
Destinazione del 5‰ Irpef per il Mod. Unico 2010
I soggetti a favore dei quali i contribuenti possono scegliere di
destinare il 5‰ dell’Irpef risultante dal mod. Unico 730/2010 relativo al 2009 sono:
1. enti di volontariato, quali: - organizzazioni non lucrative di
utilità sociale (Onlus) ex art. 10, Dlgs n. 460/97;
- associazioni di promozione sociale (Aps) iscritte nel registro
nazionale, regionale o provinciale ex art. 7, Legge n. 383/2000;
- associazioni e fondazioni riconosciute che operano, senza
finalità di lucro, in via esclusiva o prevalente, nei settori di cui
all’art. 10, comma 1, lett. a), Dlgs n. 460/97 (assistenza
sociale e socio-sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione,
sport dilettantistico, tutela/conservazione/promozione del
patrimonio storico e artistico);
2. enti della ricerca scientifica e dell’università;
3. enti della ricerca sanitaria;
4. comune di residenza;
5. associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni,
che svolgono una rilevante attività di interesse sociale. Per tali
soggetti il decreto in esame conferma l’applicazione delle disposizioni di cui al Dm 2 aprile 2009 ai fini dell’individuazione
delle attività di rilevante interesse sociale, delle modalità di
richiesta dell’ammissione al beneficio, di rendicontazione, ecc.
Contenuto in sintesi
Con il provvedimento, di seguito illustrato, il c.d. “decreto
incentivi” è stato convertito in legge.
Sono state confermate le disposizioni stabilite nel testo originario del decreto-legge (vd. ns. circ. n. 39/2010).
In sede di conversione in legge sono state introdotte le seguenti novità:
- riformulazione delle norme in materia di esenzione Iva servizi postali;
- riconoscimento della partecipazione al riparto del 5‰
anche alle fondazioni operanti nei settori sociali ed assistenziali;
- chiusura delle liti pendenti da oltre dieci anni in Cassazione
con la possibilità di pagare il 5% del valore della lite;
- conferma delle agevolazioni per le imprese tessili;
- contributo per acquisto di biciclette a pedalata assistita.
Sulla Gazzetta ufficiale n. 120 del 25 maggio 2010 è stata
pubblicata la legge n. 73 del 22 maggio 2010 recante:
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni urgenti tributarie
e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l’altro, nella forma dei cosiddetti “caroselli” e “cartiere”, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla
normativa comunitaria, di destinazione dei getti recuperati al
finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della
domanda in particolari settori”.
Qui di seguito si illustrano le novità fiscali introdotte in sede di
conversione in legge del c.d. “Decreto incentivi”.
62
luglio/agosto 2010
In particolare, se il pagamento / sgravio è avvenuto successivamente all’iscrizione a ruolo l’ente creditore deve rilasciare al
contribuente una dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento / sgravio.
Con apposito Dm saranno stabilite le modalità attuative.
Incentivi per l’acquisto di beni (art. 4, comma 1-ter)
In materia di agevolazioni per l’acquisto di beni, è stata introdotta la disposizione in base alla quale se l’acquirente dei
beni agevolati è un’impresa, l’incentivo è fruibile nei limiti
degli aiuti temporanei di importo limitato previsti dal Dpcm 3
giugno 2009 e dalla decisione della Commissione europea 28
maggio 2009, n. (2009)4277.
Acquisto di biciclette a pedalata assistita
I contributi previsti per l’acquisto di motocicli si intendono
applicabili anche all’acquisto di biciclette a pedalata assistita,
nell’ambito delle risorse disponibili a tale fine.
Destinazione del 5‰ Irpef per anni pregressi
Sono ricomprese tra i destinatari del 5‰ dell’Irpef relativo al
2007 e 2008 anche le fondazioni riconosciute che operano
nei predetti settori di assistenza sociale e socio-sanitaria, assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, sport
dilettantistico, tutela, promozione e valorizzazione delle cose
d’interesse artistico e storico.
Per tali soggetti è prorogato al 30 giugno 2010 il termine per
la presentazione della dichiarazione sostitutiva necessaria per
poter beneficiare del riparto della quota destinata dai contribuenti al 5‰ per le predette annualità.
Chiusura liti fiscali pendenti (art. 3, comma 2-bis)
E’ introdotta la possibilità di chiudere le liti fiscali pendenti
dinnanzi alla Commissione Tributaria centrale o in
Cassazione, che hanno avuto origine da ricorsi iscritti a ruolo
nel primo grado da oltre 10 anni alla data del 26 maggio
2010 e per le quali l’Amministrazione finanziaria è risultata
soccombente sia in primo che in secondo grado.
Controversie pendenti in Commissione Tributaria centrale
Le controversie pendenti in Commissione Tributaria centrale,
escluse quelle aventi ad oggetto istanze di rimborso, sono
automaticamente chiuse con decreto del presidente del collegio giudicante o di altro componente delegato.
Controversie pendenti in Cassazione
Le controversie pendenti in Cassazione possono essere chiuse
mediante il pagamento del 5% del valore della controversia.
Si ricorda che, ai sensi dell’’art. 16, comma 3 della legge n.
289/2002 il valore della controversia è pari all’imposta che
ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto
degli interessi delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento; in caso di liti relative all’irrogazione di sanzioni non
collegate al tributo, delle stesse si tiene conto ai fini del valore
della lite; il valore della lite è determinato con riferimento a
ciascun atto introduttivo del giudizio, indipendentemente dal
numero di soggetti interessati e dai tributi in esso indicati (art.
16, comma 3 della legge n. 289/2002).
Per la definizione delle controversie, il contribuente deve presentare, entro il 23 agosto 2010 (90 giorni dal 26 maggio
2010), un’apposita istanza alla competente segreteria o cancelleria, allegando l’attestazione del relativo pagamento.
I procedimenti in esame restano sospesi fino al 23 agosto
2010 e sono definiti con la compensazione integrale delle
spese del processo.
In ogni caso non si fa luogo a rimborso.
Crediti di importo inferiore A € 8.000 (art. 3, comma 2-ter)
Dal 26 maggio 2010 non è più prevista la possibilità per
l’Agente della riscossione di iscrivere ipoteca sugli immobili
del debitore e dei coobbligati ex art. 77, DPR n. 602/73 qualora l’importo del credito a favore dell’Amministrazione finanziaria sia inferiore a € 8.000.
Espropriazione forzata (art. 3, comma 3-bis)
In tema di espropriazione forzata, è disposto che il debitore, al
fine di evitare l’espropriazione, può dimostrare, mediante l’apposita documentazione rilasciata dall’ente creditore, da opporre
all’agente della riscossione, il pagamento delle somme dovute o
lo sgravio ad esso riconosciuto dall’ente creditore stesso.
Imposte sui redditi
Trattamento fiscale
delle spese sostenute
dagli operatori congressuali
per l’acquisto di servizi
alberghieri e di ristorazione
Risoluzione n. 47/E
dell’Agenzia delle Entrate
del 28 maggio 2010
Contenuto in sintesi
Con il provvedimento di seguito illustrato l’Agenzia delle Entrate
ha chiarito che l’operatore congressuale può fatturare il corrispettivo totale ad aliquota ordinaria (20%), senza la separata
indicazione delle spese alberghiere e di ristorazione, nel caso in
cui l’indicazione dettagliata delle singole voci risulti incompatibile con la modalità organizzativa dell’evento (come, ad esempio, nelle ipotesi di affidamento in appalto dell’organizzazione
del convegno, con corrispettivo determinato forfetariamente).
Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che a dette imprese
non si applica il limite di deducibilità al 75% del costo delle
prestazioni alberghiere e di somministrazione previsto dall’art. 109 del Tuir.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 47/E del
28 maggio 2010 recante: “Consulenza giuridica - Trattamento
fiscale delle spese sostenute dagli operatori congressuali per
l’acquisto di servizi alberghieri e di ristorazione”.
Il documento in esame chiarisce alcuni profili di criticità attinenti al trattamento fiscale, ai fini Iva e ai fini delle imposte
dirette, delle spese sostenute dagli operatori congressuali per
l’acquisto di servizi alberghieri e di ristorazione.
Fattura dei corrispettivi relativi alle prestazioni di servizi
necessari per l’organizzazione del congresso
L’art. 19-bis1, comma 1, lett. e), del Dpr n. 633/1972, nel
63
TRIBUTARIO
Imposte dirette e indirette
Tributario
luglio/agosto 2010
Tributario
Imposte dirette e indirette
testo vigente fino al 31 agosto 2008, prevedeva l’indetraibilità dell’Iva relativa a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande ad eccezioni dell’ipotesi in cui le
stesse formassero oggetto dell’attività propria dell’impresa.
Con la risoluzione 4 giugno 2004, n. 168, l’Amministrazione
finanziaria ha chiarito che l’organizzatore congressuale che
acquista i servizi alberghieri e di ristorazione per rivenderli
nell’ambito di un “pacchetto” di servizi ai propri clienti, può
detrarre l’Iva afferente i servizi alberghieri e di ristorazione
medesimi in quanto gli stessi sono oggetto dell’attività propria
dell’operatore congressuale.
La medesima risoluzione ha precisato che la fattura emessa
dall’organizzatore congressuale nei confronti del cliente finale deve indicare distintamente i servizi alberghieri e di ristorazione ed il relativo corrispettivo assoggettato ad Iva con aliquota propria pari al 10 per cento.
Infatti, stante il regime di indetraibilità oggettiva dell’Iva assolta sui servizi in argomento, vigente fino al 31 agosto 2008, il
cliente, in quanto destinatario finale dei servizi alberghieri e
di ristorazione, non poteva detrarre l’Iva relativa agli stessi.
L’art. 83, comma 28-bis, Dl n. 112/2008, convertito dalla
legge n. 133/2008, ha eliminato la previsione di indetraibilità oggettiva disposta per le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 19-bis1,
comma 1, lett. e), del Dpr n. 633/1972.
Pertanto, a partire dal 1° settembre 2008, l’Iva relativa ai servizi in argomento è detraibile sulla base dei principi generali
dettati dall’art. 19 del Dpr n. 633/1972, nella misura in cui i
servizi risultino inerenti ad operazioni che consentono l’esercizio del diritto e siano documentati con fattura.
Contestualmente all’eliminazione della indetraibilità oggettIva
dell’Iva relatIva alle prestazioni in esame, l’art. 83, comma 28quater, del richiamato Dl n. 112/2008, modificando gli artt. 54
e 109 del Tuir, ha introdotto un limite alla deducibilità dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo dei servizi alberghieri e di
ristorazione, stabilito nel 75 per cento del relativo costo.
L’esigenza di evidenziare in fattura il corrispettivo relativo alle
suddette prestazioni va soddisfatta anche in relazione al
nuovo quadro normativo.
La fatturazione dettagliata sopra descritta consente al cliente di
operare correttamente la deduzione dal reddito delle spese relative all’acquisto dei servizi alberghieri e di somministrazione di
alimenti e bevande - stabilita nella misura del 75 per cento - ai
sensi degli artt. 54 e 109 del Tuir, concernenti, rispettivamente,
il reddito di lavoro autonomo e il reddito d’impresa.
Ciò posto, si deve, tuttavia, ritenere che nei casi in cui la fatturazione dettagliata dei servizi risulti incompatibile con le diverse modalità di organizzazione dell’attività congressuale - come
nel caso in cui l’organizzazione di un congresso sia affidata
mediante la stipula di un contratto di appalto e venga pattuito
un corrispettivo forfetariamente determinato - l’operatore congressuale può emettere la fattura indicando il corrispettivo unitario da assoggettare ad Iva con aliquota ordinaria.
In tal caso, spetta al committente acquisire, ai fini della corretta
deduzione dal proprio reddito dei costi relativi ai servizi alberghieri e di ristorazione, una documentazione recante il dettaglio
delle spese relative ai singoli servizi forniti dall’operatore congressuale per l’organizzazione dell’evento che può consistere in
un prospetto dettagliato dei costi del servizio congressuale.
Deduzione delle spese per l’acquisto di servizi alberghieri e
di somministrazione di alimenti e bevande
Altra questione affrontata dalla risoluzione riguarda la riconducibilità dell’organizzatore congressuale tra i soggetti ai
quali non si applica la limitazione della deducibilità delle
spese alberghiere e di ristorazione.
Richiamando le indicazioni fornite con la circolare 3 marzo
2009, n. 6, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che il limite di
deducibilità del 75 per cento per le spese in argomento non si
applica alle imprese distributrici di ticket restaurant e ai tour
operator, in quanto la rivendita di dette prestazioni costituisce
l’oggetto dell’attività propria dell’impresa.
La limitazione della deducibilità delle spese alberghiere e di
somministrazione di alimenti e bevande, infatti, non derogano
agli ordinari criteri di inerenza che presiedono alla determinazione del reddito d’impresa, non si applica a fattispecie
rispetto alle quali l’inerenza di dette spese è indubbia in quanto le stesse rappresentano una componente della prestazione
oggetto dell’attività propria d’impresa.
Conseguentemente la risoluzione ha stabilito che gli operatori
del settore congressuale, la cui attività è caratterizzata dalla
fornitura ai propri clienti di servizi comprensivi di prestazioni
alberghiere e di ristorazione, non subiscono il limite alla deducibilità dei costi relativi a dette prestazioni in quanto le stesse,
rappresentando lo strumento necessario per il compimento del
fine economico dell’impresa, possono considerarsi oggetto
dell’attività congressuale.
Imposte indirette
Importazioni di oggetti d’arte,
d’antiquariato o da collezione
Modalità di applicazione
dell’Iva al 10%
Circolare n. 25/E
dell’Agenzia delle Entrate
del 17 maggio 2010
Contenuto in sintesi
Con il provvedimento di seguito illustrato, l’Agenzia delle
Entrate ha semplificato gli adempimenti doganali concernenti
le importazioni di opere d’arte, d’antiquariato e da collezione ai fini dell’applicazione dell’aliquota Iva del 10%.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 24/E
datata 17 maggio 2010, recante: “Modalità di applicazione
dell’aliquota Iva ridotta del 10% sulle importazioni di oggetti
d’arte, d’antiquariato o da collezione. Circolare 177/E del 22
64
luglio/agosto 2010
tista e in parte dalla sua “bottega”, libri, carte geografiche,
spartiti musicali, etc.) che in presenza dell’interesse culturale e
del requisito dell’ultracinquantennalità della realizzazione
sono suscettibili, comunque, di controllo da parte degli Uffici
di esportazione.
Alla luce di quanto sopra riferito e tenuto conto delle modifiche intervenute alla disciplina del settore, l’Agenzia delle
Entrate ha riesaminato le indicazioni contenute nella predetta
circolare n. 177/1995 stabilendo che per l’applicazione dell’aliquota del 10% all’importazione dei predetti beni, occorre
procedere nel seguente modo:
1) i beni di cui alla tabella allegata al Dl n. 41 del 1995, non
compresi nell’elenco di cui al ripetuto art. 72 del Codice dei
Beni culturali, devono sono individuati tramite indicazioni
dello specifico codice della Nomenclatura Combinata della
Tariffa Doganale per cui ai fini del riconoscimento della loro
natura di “oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione” si
deve procedere in base alle disposizioni comunitarie in materia doganale;
2) per i beni che hanno l’attestazione di interesse culturale gli
uffici doganali devono, comunque verificare che rientrino
nelle categorie di cui alla tabella allegata al Dl n. 41 del
1995.
giugno 1995”.
L’Agenzia delle Dogane aveva segnalato molte difficoltà operative per l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta del 10% sulle
importazioni di opere d’arte, d’antiquariato o da collezione;
infatti con la circolare n. 177/1995 l’applicazione dell’Iva
ridotta sull’importazione dei beni sopraindicati era stata
subordinata al rilascio, da parte dei competenti organi del
ministero per i Beni e le Attività Culturali, dell’attestazione
dalla quale risultasse, prima dell’importazione, “il carattere di
oggetto d’arte e d’antiquariato”.
Tuttavia, ai sensi dell’art. 72 del Codice dei Beni culturali e del
paesaggio, “la spedizione in Italia da uno Stato membro
dell’Unione europea o l’importazione da un Paese terzo delle
cose o dei beni indicati nell’articolo 65, comma 3, sono certificati, a domanda, dall’ufficio di esportazione”, solo relativamente a:
cose, a chiunque appartenenti, che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni;
a) archivi e singoli documenti, appartenenti a privati, che presentino interesse culturale;
b) beni rientranti nelle categorie di cui all’articolo 11, comma
1, lettere f), g) ed h), a chiunque appartengano, riguardanti in
particolare:
* lett. f) le fotografie, con relativi negativi e matrici, gli esemplari di opere cinematografiche, audiovisive o di sequenze di
immagini in movimento, le documentazioni di manifestazioni,
sonore e verbali, comunque realizzate la cui produzione risalga ad oltre venticinque anni;
* lett. g) i mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni;
* lett. h) i beni e gli strumenti di interesse per la storia della
scienza e della tecnica aventi più di cinquanta anni.
Ai fini fiscali, invece, l’elencazione degli oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione è contenuta nella tabella allegata al
Dl n. 41 del 1995, che si riporta qui di seguito; detta elencazione da un lato è più ampia perché, in presenza dei requisiti oggettivi stabiliti, comprende anche beni che possono non
presentare interesse culturale o che sono stati eseguiti da autori tuttora viventi, dall’altra, in mancanza di taluni requisiti (ad
esempio tiratura limitata o integrale esecuzione a mano da
parte dell’artista), sembra escludere dal proprio ambito intere
categorie di beni (opere pittoriche realizzate in parte dall’ar-
Compensazioni Iva
Mod. F24
Circolare n. 29/E
dell’Agenzia delle Entrate
del 3 giugno 2010
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 29/E del
3 giugno 2010 recante: “Risposte ai quesiti in materia di controllo delle compensazioni Iva e ad altri quesiti sulla compilazione del modello F24”, che fornisce chiarimenti con particolare riferimento alle compensazioni di crediti Iva da parte dei
soggetti in regime di tassazione di gruppo o interessati da
operazioni straordinarie. Il testo della circolare sopracitata è
reperibile sul sito www.agenziaentrate.it.
Tributi locali
Irap
Autonoma organizzazione
Circolare n. 28/E
dell’Agenzia delle Entrate
del 28 maggio 2010
Giurisprudenza della Corte di Cassazione - Ulteriori disposizioni operative per la gestione del contenzioso pendente”.
Attività ausiliarie del commercio di cui all’articolo 2195,
primo comma, n. 5 del Codice civile
Con la circolare n. 45/E del 2008 l’Agenzia delle Entrate
aveva esaminato la questione dell’assoggettamento ad Irap di
alcune attività produttive di redditi d’impresa.
In particolare, basandosi sull’orientamento della giurisprudenza di legittimità, che qualificava gli agenti di commercio come
imprenditori commerciali ai sensi degli articoli 2082 e 2195
L’Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare n. 28/E datata
28 maggio 2010 recante: “Irap - Autonoma organizzazione -
65
TRIBUTARIO
Imposte indirette
Tributario
luglio/agosto 2010
Tributario
Tributi locali
del codice civile (cfr. Cass. 11 ottobre 1991, n. 10673; 6 giugno 2003, n. 9102), l’Agenzia delle Entrate aveva sostenuto
di regola l’applicabilità del tributo per i predetti soggetti .
Tuttavia fin da allora, considerando che in materia di Irap l’orientamento della Corte di Cassazione era ancora oscillante
sul punto, l’Agenzia delle Entrate aveva ritenuto opportuno
precisare che in subordine occorre comunque effettuare una
valutazione, così come per i lavoratori autonomi, in ordine
all’esistenza dell’”autonoma organizzazione”.
Sentenze della Cassazione, SS.UU., 26 maggio 2009, nn.
12108, 12109, 12110, 12111
Successivamente alla predetta circolare le sezioni unite della
Corte di Cassazione, con le sentenze nn. 12108, 12109,
12110, 12111 (vd.ns.circ.n. 59/2009), hanno affrontato la
questione della sistematica assoggettabilità ad Irap delle attività “ausiliarie” del commercio di cui all’articolo 2195 del
codice civile, svolte dall’agente di commercio, dal promotore
finanziario e in generale dai soggetti “ausiliari”. Nelle suddette quattro sentenze, viene evidenziato che “poiché la Corte
costituzionale ha (...) distinto, ai fini dell’applicazione dell’imposta, tra ‘impresa’ nella quale l’elemento organizzativo
sarebbe ‘connaturato’, e ‘lavoro autonomo’, rispetto al quale
sarebbe necessario un accertamento caso per caso dell’esistenza di una ‘autonoma organizzazione’, (...) diventa essenziale verificare quale sia, tra il polo dell’impresa e il polo del
lavoro autonomo, la collocazione dell’esercizio delle attività
ausiliare di cui all’art. 2195 c.c., nel cui quadro si collocano
tanto l’agente di commercio, quanto il promotore finanziario”.
La Corte di Cassazione, pur riconoscendo che per quanto
riguarda la disciplina degli ausiliari del commercio ai fini
delle imposte sui redditi il legislatore ha dato rilevanza
esclusIvamente ad aspetti qualitativi, “includendo nel reddito
di impresa l’esercizio di tutte quelle attività che abbiano natura oggettivamente commerciale, senza tener conto del profilo
quantitativo, cioè proprio della dimensione organizzativa dell’attività, nella quale deve essere valutato il ‘peso’ del lavoro
personale del soggetto, che quell’attività svolge, sull’impiego
del capitale e sull’utilizzazione del lavoro altrui”, ha però evidenziato che “a quel che è stabilito per le imposte sul reddito
non può essere riconosciuta una efficacia condizionante ai fini
dell’interpretazione di imposte, come è l’Irap, che rispondono
ad altri criteri e ad una diversa ratio impositiva”.
La Cassazione conclude affermando il seguente principio di
diritto: “in tema di Irap (...), l’esercizio delle attività di agente
di commercio, di cui alla L. n. 204 del 1985, art. 1, e di promotore finanziario di cui al Dlgs n. 58 del 1998, art. 31,
comma 2, è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto
qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata”.
Il principio affermato con riferimento alle singole controversie
trattate (riguardanti gli agenti di commercio e i promotori
finanziari) è stato esteso dalla Suprema Corte, a tutte le attività ausiliarie di cui all’articolo 2195 del codice civile, considerato che i giudici di legittimità pongono a fondamento del
proprio ragionamento la distinzione tra “l’attività d’impresa”,
nella quale l’elemento organizzativo sarebbe connaturato, e
“le attività ausiliarie”, che possono essere svolte dal soggetto
senza organizzazione di capitali o lavoro altrui e per le quali
si rende necessaria la valutazione caso per caso dell’esistenza di un’autonoma organizzazione.
Si ricorda che la Corte di Cassazione ha definito imprese ausiliarie “quelle che, prive di intrinseca autonomia funzionale,
hanno come scopo tipico l’oggettiva agevolazione di altre attività, sicché l’impresa esercente l’attività, ausiliaria, a differenza di quella produttrice di servizi (la cui attività, di carattere
autonomo, ha per oggetto un prodotto destinato ad essere utilizzato dalla generalità delle imprese), se da un lato deve
avere una propria struttura organizzatIva ed operatIva ben
distinta da quella delle imprese ausiliate, dall’altro deve svolgere una funzione accessoria, complementare e strumentale
rispetto all’attività, tipica di altre imprese talché, ove venisse
separata da queste, non avrebbe alcuna possibilità di utile
applicazione” (Cass. 28 maggio 2003, n. 8485).
Autonoma organizzazione - Utilizzazione di beni e servizi di
terzi
Con la circ. n. 45/E/2008, l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che “ai fini della verifica dell’autonoma organizzazione rileva comunque la disponibilità di beni strumentali eccedenti il
minimo indispensabile per lo svolgimento dell’attività, anche
qualora non vengano acquisiti direttamente, ma siano forniti da
terzi, a qualunque titolo” (ad es.: affitto, locazione, ecc.).
La Corte di Cassazione ha rilevato come per l’Irap ciò che rileva è “la sussistenza di una organizzazione autonoma, restando indifferente il mezzo giuridico col quale quest’ultima è
attuata (dipendenti ovvero società di servizi), che rende possibile lo svolgimento dell’attività dei professionisti, attraverso la
disponibilità di beni strumentali, capitali e stabili forme di collaborazione, funzionali all’espletamento delle particolari
incombenze; il che si realizza, come nel caso, con il contratto
di outsourcing che impegna le parti a collaborare affinché la
clientela percepisca la attività come organizzazione unitaria
fornitrice di più servizi” (Cass. 25 maggio 2009, n. 12078).
Autonoma organizzazione - La prova anche in contenzioso
Con la circolare in esame l’Agenzia delle Entrate precisa che i
contribuenti possono far valere l’assenza di autonoma organizzazione anche in caso di contestazione del mancato versamento dell’Irap indicata in dichiarazione, affrontando così l’eventualità di un contenzioso con l’Amministrazione finanziaria.
Conclusioni
L’Agenzia delle Entrate stabilisce infine che il contenzioso pendente concernente l’Irap “lavoratori autonomi” deve essere
abbandonato dall’ufficio solo se il ricorso del contribuente
risulti fondato alla luce sia dei richiamati orientamenti giurisprudenziali sia dei presupposti di fatto (assenza di organizzazione autonoma) che legittimano l’esclusione dall’Irap, sempre che non siano sostenibili altre questioni.
La circolare sopracitata è reperibile sul sito www.agenziaentrate.it.
66
luglio/agosto 2010
Commercializzazione carni
Stabilimenti di macellazione
a capacità limitata
Indice
IN PRIMO PIANO
Bollettini equivoci . . . . . . . . . . . . . . . .
Il ministero della Salute, con nota del 28 aprile, ha confermato l’avvenuta scadenza dell’autorizzazione per gli stabilimenti di macellazione a capacità limitata.
Tale autorizzazione sembrava automaticamente scaduta il 31
dicembre 2009, senza che fosse necessario procedere ad
alcuna revoca.
Con la nota in rassegna, invece, il ministero ha invitato gli
assessorati regionali ad accertarsi che i comuni - tramite le
Ausl - si siano adoperati per revocare agli stabilimenti di
macellazione a capacità limitata l’autorizzazione alla commercializzazione delle carni in ambito nazionale ed abbiano
ritirato i materiali utilizzati per tale attività.
Pag. 67
LEGGI E PROVVEDIMENTI
Disciplina igienico-sanitaria
Commercializzazione carni:
stabilimenti di macellazione a capacità
limitata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Divieto di utilizzo del perossido di
idrogeno a contatto con il pesce
destinato al consumo alimentare
umano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Molluschi bivalvi vivi: divieto di
reimmersione in acqua. . . . . . . . . . . .
IN
PRIMO
PIANO
Pag. 67
Pag. 67
Pag. 68
Richiesta di riscontro revoche autorizzazioni a stabilimenti a
capacità limitata
Il periodo transitorio fissato dal Reg. (Ce) 2076/2005 è scaduto, pertanto gli stabilimenti riconosciuti ai sensi degli art. 5
e 6 del Dlgs 286/94, dell’art. 13 del Dpr 495/1997, dell’art.
14 comma 2 del Dpr 559/1992, già a far data dal
31/12/2009 debbono aver interrotto la propria attività di
produzione, salvo quelli che abbiano ottenuto il riconoscimento comunitario ai sensi dell’art. 4, paragrafo 2 del Reg. (Ce)
583/2004.
Si invitano pertanto codesti assessorati ad accertarsi che ai
succitati stabilimenti sia stata revocata l’autorizzazione alla
commercializzazione di carni in ambito nazionale (per le attività a capacità limitata) che le autorità competenti territoriali
abbiano ritirato i relativi bolli, materiali di confezionamento,
da imballaggio ed etichettatura recanti marchi sanitari o d’identificazione prestampati ed a fornire rassicurazioni in merito alla scrivente direzione.
Bollettini equivoci
Si segnala che è oggetto di
diffusione un bollettino
prestampato contemplante un contratto
pubblicitario, denominato “Pianta della città
Milano”, finalizzato all’inserzione dei dati del
destinatario, i quali sono già impressi nel
citato modulo, in una guida in edizione on
line.
Ciò premesso, si avvertono i destinatari della
presente segnalazione a non sottoscrivere il
sopra menzionato contratto onde evitare di
contrarre un’obbligazione giuridicamente
vincolante ed onerosa.
A tale proposito, si evidenzia che l’inserzione
comporta il pagamento, ad anno pubblicitario,
di 1.897,00, oltre a non specificamente
esplicitati costi aggiuntivi.
Divieto di utilizzo
del perossido di idrogeno
a contatto con il pesce
destinato al consumo
alimentare umano
Il ministero della Salute, con nota del 29 aprile 2010, ha ribadito il divieto di utilizzo del perossido di idrogeno (acqua ossigenata), sottolineando che tale sostanza è vietata come “additivo alimentare” mentre viene correttamente utilizzata come
presidio medico chirurgico.
Le imprese interessate alla commercializzazione dei prodotti
ittici sono invitate ad un’attenta lettura della breve nota ministeriale, che si pubblica qui di seguito.
67
LEGALE
Leggi e provvedimenti
Legale
luglio/agosto 2010
Leggi e provvedimenti
Legale
vendita al dettaglio.
Si invitano le imprese interessate ad un’attenta lettura della
breve nota ministeriale, che si pubblica qui di seguito.
Divieto di utilizzo di perossido di idrogeno a contatto con il
pesce destinato al consumo alimentare umano
Lo scrivente è venuto a conoscenza che vengono proposti ed
utilizzati prodotti commerciali contenenti perossido di idrogeno, in aggiunta ad additivi consentiti, al fine di ottenere nel
pesce fresco un effetto conservante e sbiancante nonché per
mantenere nel pesce azzurro, un aspetto “brillante”.
Nel merito si rappresenta che l’utilizzo del perossido di idrogeno per i prodotti alimentari non è consentito in quanto non
è autorizzato quale additivo, bensì come presidio medico chirurgico: pertanto, tale molecola non può essere in alcun modo
utilizzata sul pesce fresco, né può venire a contatto con esso
mediante diluizione in soluzione acquosa.
Per quanto sopra è necessario evidenziare che gli unici additivi utilizzabili sono quelli indicati dal decreto del ministro
della Sanità del 27 febbraio 1996 n. 209 e sue successive
modifiche, alle condizioni d’impiego previste.
Molluschi bivalvi vivi - Divieto di reimmersione in acqua.
Nota condivisa nel corso della seduta del Coordinamento
interregionale sicurezza alimentare del 13/4/2010.
Il regolamento Ce 853/2004, all’allegato III, sezione VII,
capitolo IV, lettera B, prevede che i molluschi bivalvi vivi, provenienti da una zona di produzione di classe A, da una zona
di stabulazione, da un centro di depurazione o da altro centro di spedizione, possono subire l’operazione di “rifinitura”,
al fine di eliminare sabbia, funghi e muco, presso uno stabilimento riconosciuto come “centro di spedizione”, prima del
confezionamento degli stsessi.
Al successivo capitolo VI, paragrafo 2, viene prescritto che i
colli per la vendita al minuto di molluschi bivalvi vivi devono
essere e restare chiusi da quando lasciano il centro di spedizione fino alla presentazione per la vendita al consumatore
finale.
Inoltre, al capitolo VIII, paragrafo 2, viene sancito che una
volta imballati per la vendita al dettaglio ed usciti dal centro
di spedizione, i molluschi bivalvi vivi non devono essere
immessi nuovamente in acqua o aspersi d’acqua.
Da tali combinati disposti si evince il divieto di re-immergere
in acqua i molluschi bivalvi vivi, in alcun tipo di impianto, ai
fini di una ulteriore rifinitura o del mantenimento in vita,
durante tutte le successive fasi di commercializzazione, ovvero presso attività registrate ai sensi del Regolamento Ce
852/2004.
Unicamente presso l’attività di vendita al dettaglio annessa a
stabilimento riconosciuto come centro di spedizione è consentita la re-immersione in acqua o aspersione con acqua di molluschi bivalvi vivi sfusi. In tal caso l’acqua utilizzata deve avere
le stesse caratteristiche ed aver subito gli stessi trattamenti di
quella utilizzata per la rifinitura.
Molluschi bivalvi vivi
Divieto di reimmersione
in acqua
Il ministero della Salute, esaminato il testo del Reg. n. 853/
2004 sull’igiene dei prodotti di origine animale, con nota
ministeriale del 7 maggio ha disposto il divieto di reimmersione in acqua dei molluschi bivalvi vivi.
Tale divieto trova la sua motivazione nel fatto che, una volta
rifinito il prodotto, i molluschi devono essere e restare chiusi
nei loro colli nel percorso dal centro di spedizione e fino alla
presentazione al consumatore finale.
Unica eccezione consentita è quella di uno stabilimento riconosciuto come centro di spedizione ed autorizzato anche alla
68
luglio/agosto 2010
nati dalla tipologia delle singole spese ammissibili. Nel dettaglio:
* € 2.000,00 per l’acquisto e l’installazione di: saracinesca a
maglia aperta;
* € 2.500,00 per l’acquisto e l’installazione di: saracinesca a
maglia aperta con motore;
* € 2.500,00 per l’acquisto e l’installazione di: vetrina antinfortunio - antivandalismo a cristalli stratificati 8/12 mm. (vetrina di Categoria “A”);
* € 3.500,00 per l’acquisto e l’installazione di: vetrina antivandalismo - antiproiettile a cristalli stratificati 19/22 mm.
(vetrina di Categoria “B”);
* € 5.000,00 per l’acquisto e l’installazione di: saracinesca a
maglia aperta con o senza motore E vetrina di categoria “A”;
* € 6.000,00 per l’acquisto e l’installazione di: saracinesca a
maglia aperta con o senza motore E vetrina di categoria “B”.
La domanda di contributo dovrà essere inviata on - line tramite le associazioni di categoria oppure potrà essere spedita per
raccomandata con ricevuta di ritorno al protocollo generale
del comune di Milano.
Ogni impresa richiedente potrà presentare una sola domanda
di contributo relativa ad un unico punto vendita.
Stanziamento complessivo: € 3.000.000,00.
Indice
IN PRIMO PIANO
Comune di Milano: Bando
saracinesche nelle aree dei Distretti del
commercio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pag. 69
FINANZIAMENTI
Regione Lombardia: bando per
l’accesso alle risorse per lo sviluppo
della competitività delle imprese
turistiche lombarde: misura C . . . . . . . Pag. 69
Bando per la realizzazione di interventi
volti all’innovazione dei processi e
dell’organizzazione nei servizi (Por
Fesr Lombardia 2007 - 2013). . . . . . . Pag. 70
Bando voucher per servizi in ricerca e
sviluppo e valorizzazione del capitale
umano per favorire processi di
innovazione tecnologica delle micro,
piccole e medie imprese lombarde. . . . Pag. 70
Finanziamenti
IN
PRIMO
PIANO
Comune di Milano
Bando saracinesche
nelle aree
dei Distretti
del commercio
Regione Lombardia
Bando per l’accesso alle risorse
per lo sviluppo della competitività
delle imprese turistiche lombarde
Misura C
Il bando prevede la concessione di un finanziamento agevolato alle micro, piccole e medie imprese del settore turistico ricettivo (codice Ateco 2007 sezione I) con sede operativa in
Lombardia per la realizzazione di progetti finalizzati alla
riqualificazione e all’ammodernamento delle strutture turistico
- alberghiere. Presentazione domande: dalle ore 8,00 del 12
luglio 2010 alle ore 17,00 del 17 dicembre 2010.
Sono ammissibili ai benefici del bando programmi di investimento con importo complessivo compreso tra un minimo di €
100.000,00 e massimo di € 1.000.000,00 e che comprendono spese relative a: opere murarie, di bonifica e impiantistica
(fino al 30% dell’investimento complessivo ammissibile); arredi, impianti specifici, attrezzature tecnologiche, spese per l’ottenimento di certificazioni di qualità volontarie, sistemi gestionali integrati: programmi informatici, impianti wireless, ecc.
(fino al 10% dell’investimento complessivo ammissibile).
Il finanziamento agevolato ottenibile non potrà superare il
70% dell’investimento complessivo ammissibile e fino a un
massimo di € 200.000,00; il finanziamento avrà una durata
massima di 7 anni e verrà erogato per il 70% ad un tasso agevolato dello 0,50%, mentre il rimanente 30% verrà erogato ad
Il bando prevede l’assegnazione di contributi
a fondo perduto alle micro, piccole e medie
imprese commerciali con almeno una vetrina
in una delle vie dei cinque distretti urbani del
commercio del comune di Milano (Brera,
Giambellino, Isola, Navigli, Sarpi) per
l’acquisto e l’installazione di saracinesche
antigraffiti e vetrine antisfondamento e di
attività connesse (es: opere murarie relative
all’installazione, smaltimento del materiale
usato). Presentazione domande: fino alle ore
13,00 del 30 luglio 2010.
Il bando prevede la concessione di un contributo a fondo perduto pari all’85% dell’investimento complessivo ammissibile;
l’entità e l’importo del contributo ottenibile sono indipendenti
dal numero di vetrine dell’attività commerciale e sono determi-
69
BANDI E FINANZIAMENTI
In primo piano
Bandi e finanziamenti
luglio/agosto 2010
Finanziamenti
Bandi e finanziamenti
e valorizzazione
del capitale umano
per favorire processi
di innovazione tecnologica
delle micro, piccole
e medie imprese lombarde
Scadenza: 31 dicembre 2010
un tasso stabilito dagli Istituti di credito convenzionati con la
Regione Lombardia.
La domanda di agevolazione dovrà essere presentata in
forma telematica, accedendo al portale: “Finanziamenti on
line” della Regione Lombardia.
Stanziamento complessivo: € 2.493.300,00.
Bando per la realizzazione
di interventi
volti all’innovazione dei processi
e dell’organizzazione nei servizi
(Por Fesr Lombardia 2007 - 2013)
Scadenza: 30 settembre 2010
Il bando prevede l’assegnazione di un voucher alle micro, piccole e medie imprese, con sede legale o sede operativa attiva in
Regione Lombardia e iscritte al Registro Imprese/REA o all’Albo
artigiani per l’acquisto di servizi di consulenza legati all’innovazione o per la valorizzazione del personale in azienda.
Gli interventi ammissibili al voucher sono 5:
A. Consulenza tecnologica per verificare la fattibilità tecnica
di progetti di innovazione di prodotto o di processo;
B. Consulenza in materia energetica e ambientale per realizzare un audit energetico;
C. Consulenza in materia di sicurezza e salute dei lavoratori
per introdurre innovazioni tecnologiche rispetto agli standard;
D. Consulenza in materia di check-up economico-finanziari
per individuare più adeguati canali finanziari;
E. Valorizzazione del capitale umano in azienda. Nel dettaglio:
E.1 Attivazione di un apprendistato intellettuale in azienda per
diplomati di Master (6 mesi);
E.2 Assunzione a tempo indeterminato o determinato di ricercatori italiani o stranieri (1 anno);
E.3 Inserimento di una figura manageriale - Temporary
Manager (6 mesi);
E.4 Frequenza da parte del titolare o dipendenti di un Master
universitario
L’entità del voucher è variabile in relazione alla tipologia dell’intervento. Nel dettaglio:
Intervento A: Voucher di € 5.000,00 per investimento minimo
di € 7.5000,00;
Interventi B, C, D: Voucher di € 2.000,00 per investimento
minimo di € 3.000,00 ;
Intervento E:
E.1 Voucher di € 3.000,00 per investimento minimo di €
4.500,00;
E.2 Voucher di € 10.000,00 per investimento minimo di €
15.000,00;
E.3 Voucher di € 15.000,00 per investimento minimo di €
22.500,00;
E.4 Voucher di € 5.000,00 per investimento minimo di €
7.500,00;
Per il presente bando sono stati stanziati € 1.180.000,00 per
la Provincia di Milano e € 360.000,00 per la Provincia di
Monza e Brianza.
La domanda di contributo deve essere presentata esclusivamente in forma telematica tramite il sito web: www.bandimpreselombarde.it
Bando accessibile a piccole e medie imprese (Pmi) in raggruppamenti di almeno 3 imprese costituite sotto forma di Ati (o
impegnate a costituirsi in Ati) oppure associate in partenariato mediante specifico accordo e grandi imprese raggruppate
in Ati/associate in partenariato con le Pmi per la realizzazione di progetti finalizzati a sviluppare l’innovazione di processo e/o l’innovazione organizzativa.
Possono presentare domanda di contributo le imprese con
sede operativa attiva in Lombardia e operanti, tra gli altri, in
uno nei settori contrassegnati dai codici Ateco/Istat 2007:
sezione J “Servizi di informazione e comunicazione”, divisioni: 62 “Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse” e 63 “Attività dei servizi di informazione e altri
servizi informatici” .
Sono ammissibili ai benefici del bando spese relative a: personale, strumenti e attrezzature dell’Ict, ricerca, competenze
tecniche e brevetti, servizi di consulenza, spese generali supplementari (10% massimo), altri costi di esercizio.
Il bando prevede un contributo a fondo perduto fino a un massimo di € 500.000,00 per singolo progetto, mentre le intensità massime del contributo sono calcolate in termini di
Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL). Nel dettaglio:
- Micro imprese ESL 35%;
- Piccole imprese ESL 25%;
- Grandi imprese ESL 15%.
Il valore complessivo degli investimenti previsti da ciascun progetto non può essere inferiore a € 250.000,00.
Le risorse finanziarie disponibili ammontano a € 10.000.000,00.
La domanda di contributo dovrà essere presentata esclusivamente in forma telematica all’indirizzo web: https://gefo.servizirl.it/fesr.
Voucher per servizi
in ricerca e sviluppo
70
luglio/agosto 2010
Le risorse destinate alle piccole imprese (fino a 49 dipendenti)
sono andate esaurite in poche ore, mentre sono ancora disponibili circa i due terzi delle risorse stanziate per le medie
imprese (fino a 249 dipendenti), che possono richiedere più
voucher il cui valore complessivo non superi i 9.000 euro.
Le imprese di dimensioni superiori, e quelle che hanno optato
per il Conto individuale aziendale (Cia), possono richiedere
voucher il cui valore è subordinato alle effettive disponibilità
maturate dalle singole aziende, ai sensi del regolamento di
ForTe. e dell’art. 19 della legge n. 2/09.
Ricordiamo che il finanziamento concesso da ForTe. per singolo voucher non può superare l’importo massimo di
3.000,00 (Iva inclusa), con un valore massimo per 1 ora di
formazione per lavoratore (costo ora/allievo) di 50 (Iva
inclusa), e che le imprese (tranne quelle che hanno optato per
il Cia) dovranno cofinanziare con il costo del lavoro del partecipante secondo le consuete modalità. Le imprese non
dovranno anticipare alcun importo, in quanto il Fondo provvederà a corrispondere il valore del voucher direttamente alla
Struttura che eroga il corso.
Le imprese possono far partecipare alle iniziative di formazione
anche i lavoratori in cassa integrazione, con contratti di solidarietà, con contratti di apprendistato, con contratti a progetto.
Gli enti di riferimento del nostro sistema, Scuola Superiore e
Capac, sono presenti nel catalogo con un’offerta di corsi sviluppata tenendo presenti le caratteristiche e le esigenze delle
imprese associate.
Invitiamo le imprese interessate a richiedere finanziamenti su
questo avviso a contattare la Direzione Formazione e Studi
dell’Unione telefonando al numero 02.7750.677-688.
Indice
IN PRIMO PIANO
Fondo Forte: voucher formativi per i
dipendenti delle imprese fino a marzo
2011. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pag. 71
IN
PRIMO
PIANO
Fondo ForTe
Voucher formativi
per i dipendenti
delle imprese
fino a marzo 2011
L’avviso ForTe 1/10 che prevede
l’assegnazione di voucher individuali per la
realizzazione di iniziative scelte nel Catalogo
nazionale di formazione definito dal
Fondo rimane in vigore fino al mese
di marzo 2011.
71
FORMAZIONE
In primo piano
Formazione
luglio/agosto 2010
Ambito soggettivo
Sono obbligati a presentare la comunicazione tutti i soggetti
passivi nazionali dell’imposta sul valore aggiunto.
Tra gli operatori economici indicati nel Dm del 30/3/2010
sono esclusi i soggetti privati, mentre sono inclusi nel monitoraggio gli enti non commerciali quando agiscono nella sfera
commerciale, le imprese e i professionisti.
Ambito oggettivo
Le operazioni sottoposte al nuovo obbligo dichiarativo sono:
• le cessione di beni
• le prestazioni di servizi rese
• gli acquisti di beni
• le prestazioni di servizi ricevute
che dovranno essere distinte in operazioni imponibili, non
imponibili, esenti o non soggette.
Modello di comunicazione
Il modello, da trasmettere esclusivamente per via telematica
all’Ufficio delle Entrate entro l’ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento, dovrà contenere i seguenti elementi:
• codice fiscale e partita Iva del soggetto passivo tenuto alla
comunicazione
• numero del codice fiscale attribuito al soggetto con il quale
è intercorsa l’operazione dallo Stato in cui il medesimo è stabilito, residente o domiciliato, ovvero, in mancanza, altro
codice identificativo
• in caso di controparte persona fisica, ditta, cognome, nome,
luogo e data di nascita, domicilio fiscale nello Stato in cui la
medesima è stabilita, residente o domiciliata
• in caso di controparte diversa dalle persone fisiche, denominazione o ragione sociale, sede legale o, in mancanza,
sede amministrativa nello Stato in cui la medesima è stabilita,
residente o domiciliata
• periodo di riferimento della comunicazione
• per ciascuna controparte, l’importo complessivo delle operazioni attive e passive effettuate, distinto tra operazioni imponibili, non imponibili, esenti e non soggette agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, al netto delle relative note di variazione
• per ciascuna controparte, relativamente alle operazioni
imponibili, l’importo complessivo della relativa imposta
• per ciascuna controparte, per le note di variazione emesse
e ricevute relative ad annualità precedenti, l’importo complessivo delle operazioni e della relativa imposta.
Nel modello dovranno essere inserite anche alcune informazioni di tipo strettamente soggettivo. Potranno quindi sorgere
problematiche riguardanti l’acquisizione del luogo e della
data di nascita del soggetto estero oppure del numero di codice fiscale o altro codice identificativo equipollente utilizzato
nello Stato black list della controparte. A tale riguardo dovrà
essere cura dell’operatore nazionale far riportare nella fattura tali dati.
Periodo di riferimento della comunicazione
La comunicazione riguarderà le operazioni effettuate e ricevute dal 1° luglio 2010 con i soggetti residenti o domiciliati nei
territori a fiscalità privilegiata. Il relativo modello dovrà essere
presentato con:
Indice
IN PRIMO PIANO
Iva: nuovo obbligo dichiarativo per
operazioni effettuate con Paesi a
fiscalità privilegiata . . . . . . . . . . . . . .
Pag. 73
LEGISLAZIONE NAZIONALE
Etichettatura prodotti tessili, calzature,
arredo casa e “made in Italy” . . . . . . .
Pag. 74
IN
PRIMO
PIANO
Iva: nuovo obbligo
dichiarativo
per operazioni
effettuate
con Paesi a fiscalità privilegiata
L’art. 1 della legge 25 marzo 2010, n. 40 ha
introdotto a carico dei contribuenti nazionali
passivi dell’Iva un nuovo obbligo
dichiarativo. Dal 1° luglio 2010, andranno
comunicate le cessioni di beni e prestazioni
di servizio (registrate o soggette a
registrazione) effettuate e ricevute con gli
operatori economici aventi sede, residenza o
domicilio nei territori a fiscalità privilegiata
individuati dal Dm 4/5/1999 (black list
persone fisiche) e dal Dm 21/11/2001 (black
list società controllate estere).
Le regole applicative sono state indicate con
il Dm del 30/3/2010 e il modello da utilizzare
per la comunicazione viene emanato
dall’Agenzia delle Entrate.
Con l’indicazione della sede, della residenza
o del domicilio la norma fa rientrare tra i
soggetti esteri black list tutte le imprese
operanti in questi Paesi. La novella
legislativa riguarda anche le operazioni
effettuate/ricevute con/da operatori
economici aventi la sede, la residenza o il
domicilio negli Emirati Arabi Uniti, che
risultano inclusi in entrambe le liste
richiamate dalla norma.
73
COMMERCIO ESTERO
In primo piano
Commercio estero
luglio/agosto 2010
Commercio estero
In primo piano
• cadenza trimestrale dai soggetti che hanno realizzato, nei
quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore ad €
50.000. Per tali contribuenti la prima comunicazione dovrà
avvenire entro il 31 ottobre
• cadenza mensile dai soggetti che non si trovano nelle condizione precedente. La prima comunicazione avverrà entro il
31 agosto.
Nel caso in cui nel trimestre si superi la soglia di 50.000 €
per una qualsiasi tipologia di operazioni scatterà l’obbligo di
comunicazione con periodicità mensile a partire dal mese successivo in cui la soglia è stata superata.
I soggetti che hanno iniziato l’attività da meno di quattro trimestri dovranno trasmettere la comunicazione trimestralmente, sempre che non abbiano superato nei trimestri trascorsi la
soglia di € 50.000 per tipologia di operazione.
Infine, i soggetti tenuti alla presentazione della comunicazione con periodicità trimestrale possono presentare la comunicazione con periodicità mensile per l’intero anno solare.
(fonte: Mercato Globale)
Legislazione nazionale
Etichettatura
prodotti tessili, calzature,
arredo casa e “made in Italy”
ogni tipo di prodotto tessile, di pelletteria e calzaturiero.
Quali elementi dovrà indicare l’etichetta?
Le imprese produttrici dovranno fornire in modo chiaro e sintetico le seguenti informazioni specifiche:
• sulla conformità dei processi di lavorazione alle norme
vigenti in materia di lavoro, garantendo il rispetto delle convenzioni siglate in seno all’Organizzazione internazionale del
lavoro lungo tutta la catena di fornitura
• sulla certificazione di igiene e di sicurezza dei prodotti
• sull’esclusione dell’impiego di minori nella produzione
• sul rispetto della normativa europea
• sul rispetto degli accordi internazionali in materia ambientale.
Si accresce notevolmente, dunque, la quantità di informazioni
che i produttori dovranno fornire ai consumatori.
Quando sarà possibile utilizzare la dicitura «Made in Italy»?
Il testo normativo dispone, al riguardo, che sarà possibile
adottare la dicitura «Made in Italy» esclusivamente per i prodotti finiti per i quali le fasi di lavorazione (come descritte nel
testo di legge, e riportate di seguito) hanno avuto luogo prevalentemente nel territorio nazionale e in particolare «se almeno due delle fasi di lavorazione per ciascun settore sono state
eseguite nel territorio medesimo e se per le rimanenti fasi è
verificabile la tracciabilità». Il legislatore ha voluto, dunque,
chiarire il significato del termine “prevalente”.
Quali sono le fasi di lavorazione?
In considerazione della molteplicità dei prodotti oggetto della
novella normativa, il legislatore ha ritenuto opportuno specificare, per ciascun settore merceologico coinvolto, cosa si intende per “fase di lavorazione”:
• nel settore tessile si intendono la filatura, la tessitura, la nobilitazione e la confezione compiute nel territorio italiano anche
utilizzando fibre naturali, artificiali o sintetiche di importazione
• nel settore della pelletteria si intendono la concia, il taglio,
la preparazione, l’assemblaggio e la rifinizione compiuti nel
territorio italiano anche utilizzando pellame grezzo di importazione
• nel settore calzaturiero si intendono la concia, la lavorazione della tomaia, l’assemblaggio e la rifinizione compiuti nel
territorio italiano anche utilizzando pellame grezzo di importazione
La Commissione Attività produttive della Camera in sede legislativa ha approvato, all’unanimità, la legge sul “Made in
Italy” (Legge 8 aprile 2010, n. 55), per la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri. Le nuove
disposizioni saranno in vigore dal 1° ottobre 2010, previa
notifica della Ue per il necessario esame di compatibilità.
Riassumendo, il disegno di legge in commento prevede che:
• la denominazione “Made in Italy” potrà essere utilizzata
solamente per i prodotti finiti
• il processo di lavorazione dovrà essere svolto nel territorio
dello stato italiano per almeno due delle fasi di lavorazione
• per le altre fasi sarà comunque necessario verificare la tracciabilità
• siano presenti indicazioni di conformità alle normative vigenti in materia di lavoro e sia garantita l’esclusione di impiego di
manodopera minorile nella produzione dei prodotti
• vi sia una certificazione di igiene e sicurezza dei prodotti
• vi sia il rispetto della normativa europea e degli accordi
internazioni in materia ambientale.
Quali prodotti sono oggetto del provvedimento in esame?
Ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge n. 55/2010, «viene
istituito un sistema di etichettatura obbligatoria dei prodotti
finiti e intermedi, intendendosi per tali quelli che sono destinati alla vendita, nei settori tessile, della pelletteria e calzaturiero, che evidenzi il luogo di origine di ciascuna fase di lavorazione e assicuri la tracciabilità dei prodotti stessi».
In particolare, per prodotto tessile, si intende ogni tessuto o
filato, naturale, sintetico o artificiale, che costituisce parte del
prodotto finito o intermedio destinato all’abbigliamento,
oppure all’utilizzazione quale accessorio da abbigliamento,
oppure all’impiego quale materiale componente di prodotti
destinati all’arredo della casa e all’arredamento, intesi nelle
loro più vaste accezioni, oppure come prodotto calzaturiero.
Dal testo del dettato normativo emerge chiaramente che il legislatore ha voluto utilizzare un’accezione di prodotti tessili quanto più estesa possibile al fine di ricomprendere al suo interno
74
Commercio estero
Legislazione nazionale
• per il prodotto conciario si intendono la riviera, concia,
riconcia, tintura - ingrasso - rifinizione
• nel settore dei divani si intendono la concia, la lavorazione
del poliuretano, l’assemblaggio dei fusti, il taglio della pelle e
del tessuto, il cucito della pelle e del tessuto, l’assemblaggio e
la rifinizione compiuti nel territorio italiano anche utilizzando
pellame grezzo di importazione.
Vi sono obblighi anche per i prodotti non etichettati «Made
in Italy»?
Si. Ai sensi dell’art. 1 comma 10 della legge 55/2010, per
tutti i prodotti contemplati dal medesimo articolo, ma non in
possesso dei requisiti per l’impiego dell’indicazione «Made in
Italy», resta salvo l’obbligo di etichettatura con l’indicazione
dello Stato di provenienza, nel rispetto della normativa comunitaria.
L’obbligo di indicare lo Stato di provenienza prescritto per tutti
i prodotti oggetto del provvedimento costituisce, senza dubbio, uno degli elementi su cui si concentrerà prevalentemente
la valutazione dell’Unione Europea.
A tale riguardo si ricorda che l’obbligo positivo di apporre
l’origine (italiana o estera) del prodotto è stato da sempre ritenuto in contrasto con principi di carattere costituzionale e
comunitario.
In attesa di conoscere il parere comunitario sulle norme di
nuova introduzione, l’entrata in vigore della norma è stata rinviata al 1 ottobre 2010.
Quali sono le misure sanzionatorie?
La proposta individua oggi tre diverse previsioni sanzionatorie: di ordine generale; nei confronti delle imprese; e per l’ipotesi di reiterazione del comportamento sanzionabile.
• Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violi le nuove
disposizioni normative è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 Euro. La sanzione può
essere aumentata fino a due terzi, nei casi di maggiore gravità, e diminuita fino a due terzi nei casi di minore gravità. In
ogni caso, si applicano il sequestro e la confisca delle merci.
• L’impresa che violi le nuove disposizioni normative è punita
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 a
70.000 Euro. La sanzione può essere aumentata fino a due
terzi, nei casi di maggiore gravità, e diminuita fino a due terzi
nei casi di minore gravità. In caso di reiterazione della violazione, infine, è disposta la sospensione dell’attività per un
periodo compreso tra un mese ed un anno.
• Se le violazioni prescritte all’art. 3 comma 1 sono commesse reiteratamente si applica la pena della reclusione da uno a
tre anni. Qualora le violazioni siano commesse attraverso attività organizzate, si applica la pena della reclusione da tre a
sette anni.
Originariamente, inoltre, la proposta di legge prevedeva
un’ulteriore ipotesi sanzionatoria nei confronti dei pubblici
ufficiali. Essa disponeva che nei confronti del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio che, preposti all’accertamento dell’osservanza della legge in esame, avessero
omesso di eseguire i prescritti controlli si sarebbero applicate
la pena della reclusione da sei mesi a due anni (art. 328 c.p.)
e la multa fino a Euro 30.000.
Le autorità doganali paventavano che il testo normativo così
formulato potesse da un lato causare il rallentamento delle
operazioni di sdoganamento - gli operatori competenti sarebbero stati, difatti, indirettamente indotti ad eseguire controlli
più rigorosi per non incorrere nella violazione penale - e, dall’altro, indurre le imprese a superare le difficoltà poste dalla
normativa de qua sdoganando la merce in altri Paesi con
ordinamenti meno restrittivi. Quest’ultima disposizione è stata
dunque eliminata.
(fonte: Mercato Globale)
75
COMMERCIO ESTERO
luglio/agosto 2010
luglio/agosto 2010
colleghi delle materie ingegneristiche, economiche e dell’area
della salute; tuttavia la diminuzione delle occasioni di lavoro
per gli stessi ingegneri segnala il malessere di un’economia
colpita dalla crisi finanziaria globale.
Il focus sulle modalità di avviamento al lavoro dei laureati
mette in luce che solo 1 persona su 4 può contare su un contratto stabile e, purtroppo, nel breve periodo non è prevedibile un’inversione di questa tendenza, perché lo scenario macro
non lascia presagire significativi recuperi del Prodotto Interno
Lordo e degli Investimenti.
La penuria di posti di lavoro per i giovani neolaureati dell’economia lombarda pone all’intera collettività l’esigenza di intervenire per cercare di evitare che rimangano a lungo inattive
risorse così importanti per la crescita economica.
Le imprese non possono fare a meno di creare nuovi prodotti
e processi per aumentare i ricavi e ridurre i costi e le Istituzioni
hanno il compito di sostenerle in questo sforzo.
In tale prospettiva potrebbe essere utile impostare un politica
di sostegno agli investimenti, che possa favorire l’analisi di fattibilità delle innovazioni di prodotto e processo nel sistema
delle piccole imprese.
Particolarmente efficace potrebbero rivelarsi le azioni rivolte
al Terziario, che contempla al suo interno un levato numero di
Pmi e il sistema della consulenza, nodo strategico dell’innovazione in tutta l’economia.
Sintesi dei risultati della ricerca Specula Lombardia
L’impianto metodologico dell’indagine è fondato su la costruzione di un sistema informativo articolato che nasce dall’unione di tre archivi diversi:
• I laureati delle Università Lombarde
• Le comunicazioni obbligatorie di avviamento e cessazione
dei rapporti di lavoro raccolte dalle Province Lombarde
• Il Registro delle Imprese delle Camere di Commercio della
Lombardia.
Dall’archivio delle Province è stato possibile cogliere il settore
del lavoro dipendente e parasubordinato, dal Registro delle
Imprese delle Camere di Commercio quello del lavoro imprenditoriale.
Solo le attività autonome e professionali e quelle al di fuori del
territorio della Regione sono rimaste escluse, ma il ricorso alla
base dati delle maggiori Università ha consentito di colmare,
almeno in parte, tale lacuna.
In relazione ai criteri metodologici si è reso necessario superare i concetti di stabilità/precarietà e di continuità/saltuarietà nella loro accezione tradizionale attraverso una nuova definizione della categoria della stabilità e della continuità.
La prima è assunta come tale non più soltanto in presenza di
un contratto di lavoro a tempo indeterminato, ma anche in
relazione alla formula dell’apprendistato e del contratto di
inserimento, perché entrambi si risolvono con la conferma del
posto di lavoro.
La continuità non coincide più con la durata almeno annuale
dell’incarico di lavoro, ma con un’ occupazione che si protrae
almeno per sei mesi nel corso dell’anno.
L’ultimo elemento preso in esame è la coerenza, vale a dire la
corrispondenza tra la specializzazione acquisita con il piano
di studi ed il tipo di lavoro svolto.
Indice
ECONOMIA
Avviamento al lavoro dei laureati in
Lombardia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pag. 77
INDICATORI STATISTICI
Il costo della vita in Italia. . . . . . . . . . .
Indice delle vendite al dettaglio . . . . . .
IN
PRIMO
PIANO
Pag. 81
Pag. 82
Avviamento
al lavoro
dei laureati
in Lombardia
L’indagine Specula Lombardia, finanziata
dalla Camera di Commercio di Milano e da
Unioncamere Lombardia, realizzata dagli
esperti dell’Area Ricerca FORMAPER,
rappresenta un contributo originale all’analisi
della domanda di lavoro che si rivolge al
settore più qualificato e motivato dell’offerta,
le leve giovanili che si affacciano al mercato
del lavoro dopo gli studi universitari.
Oggetto di studio sono, infatti, i percorsi
occupazionali dei laureati lombardi degli anni
2006 - 2008 nel corso del periodo 2007 - 2009,
il segmento che dovrebbe essere utilizzato per
rafforzare il processo di creazione di valore
aggiunto attraverso l’innovazione tecnologica
ed organizzativa.
Un’economia di mercato sana non dovrebbe incontrare difficoltà nell’impiego di questa forza lavoro, ma i risultati della
ricerca di Specula Lombardia rivelano criticità su questo fronte e mostrano l’affanno del mondo imprenditoriale nel suo
insieme, la debolezza del processo di accumulazione.
Si investe poco nella creazione di nuove imprese e di nuovi
processi di crescita rispetto alle persone che offrono lavoro
dopo un percorso scolastico approfondito e focalizzato su una
specifica area di competenza.
Le preferenze dell’offerta continuano a non essere allineate
alle esigenze della domanda, i laureati nelle discipline umanistiche, politico/giuridico/sociali sono in eccesso rispetto ai
77
ECONOMICO
Economia
Economico
luglio/agosto 2010
Economia
Economico
ELEVATO TASSO DI AVVIAMENTO AL LAVORO,
SALTUARIETA' E BASSI LIVELLI DI COERENZA
Lingue straniere
Traduzione
Filosofia
Lettere
Musicologia e spettaccolo
Scienze beni culturali
Economia beni culturali
Storia
Psicologia
Sociologia
Scienze della comunicazione
Design
ELEVATO TASSO DI AVVIAMENTO AL LAVORO
E STABILITA'
Ingegneria civile
Ingegneria per l'ambiente
Ingegneria. per automazione
Ingegneria. telecomunicazioni
Ingegneria elettronica
Ingegneria informatica
Ingegneria gestionale
Ingegeneria aerospaziale
Ingegneria chimica
Ingegneria elettrica
Ingegneria nucleare
Ingegneria meccanica
Ingegneria medica
Professioni Sanitarie di prevenzione
Professioni Sanitarie di riabilitazione
Professioni infermieristiche
Professioni Sanitarie di laboratorio
Scienze della formazione primaria
Scienze dell'educazione
Economia bancaria
Economia e Commercio internazionale
Economia del turismo
Economia aziendale
Economia politica
Scienze statistiche
BASSO TASSO DI AVVIAMENTO AL LAVORO
E SALTUARIETA'
Architettura
Giurisprudenza
Veterinaria
Medicina e chirurgia
Odontoiatria
Scienze geologiche
Biotecnologie
Scienze biologiche
Fisica e astronomia
Scienze politiche
Scienze dell'amministrazione
Economia amministrazioni pubbliche
Un primo gruppo di indirizzi presenta indicatori di segno
positivo sia in relazione al numero di avviamenti al lavoro, sia
in rapporto alla continuità dell’occupazione nel tempo.
Nell’area delle discipline umanistiche e culturali la situazione
è diversa, perché al tasso elevato di avviamento al corrisponde un’occupazione di tipo saltuario rimane saltuario e sono
Modalità di avviamento al lavoro per i laureati degli anni 2008, 2007 e 2006 - valori assoluti
5.994
5.237
6.000
5.000
5.812
5.502
4.559
3.818
Migliaia
6.659
6.566
7.000
3.690
4.000
2008
3.000
2007
2.000
1.115
1.207
2006
1.313
1.000
0
Area stabilità
Area contratto temporaneo
Imprenditori
Modalità di avviamento
78
Nessun avviamento
luglio/agosto 2010
ECONOMICO
Economia
Economico
Modalità di avviamento al lavoro per i laureati degli anni 2009, 2007 e 2006 - quote %
37,0
40,0
32,6
35,0
30,0
33,9
31,0
25,7
23,8
25,0
Quote %
37,7
36,2
20,9
20,0
2008
15,0
6,3
10,0
7,5
2007
7,4
2006
5,0
0,0
Area stabilità
Area contratto
temporaneo
Imprenditori
Nessun
avviamento
Modalità di avviamento
lettuale e, quindi, considera i laureati del periodo 2006-2008,
che non sono riusciti a trovare sbocchi occupazionali.
Questo è sicuramente il risultato peggiore della ricerca, più di
1/3 della nuova forza di lavoro qualificata non ha trovato
lavoro.
Sfortunatamente anche l’area della stabilità peggiora nel
tempo, diminuisce la quota percentuale di contratti a tempo
indeterminato, di apprendistato e di inserimento, passando
dal 33,9% del 2006 al 25,7% del 2008, mentre sale quella
dell’area del contratto temporaneo, che nello stesso periodo
passa dal 20,9% al 31%.
Contenuto l’apporto del lavoro imprenditoriale, che rappresentava il 7,4% degli avviamenti nel 2006 ed è sceso al 6,3%
nel 2008.
La domanda di lavoro per settore di attività e dimensione di
impresa
Anche se la crisi è trasversale ai settori di attività e alla scala
di grandezza delle imprese, questi fattori non sono neutrali
negativi i livelli di coerenza.
Nell’area delle professioni liberali la situazione peggiora ulteriormente, perché alla saltuarietà dell’occupazione si associa
un numero modesto di avviamenti al lavoro.
Il fatto che in questa situazione particolarmente negativa ricadano specialità come geologia, biotecnologie e biologia
appare sconfortante, un segnale di allarme per il nostro sistema di Ricerca & Sviluppo, che si mostra incapace di offrire
valide occasioni di impiego alle nuove leve di ricercatori.
La ripartizione dei laureati per tipo di contratto di lavoro è
stata ricondotta a tre alternative, l’area della stabilità, che
comprende lavoro a tempo indeterminato, apprendistato e
contratto di inserimento, l’area del contratto temporaneo, che
contempla lavoro a tempo determinato, co.co.co e co.co.pro,
l’area degli imprenditori, che si riferisce ai laureati diventati
imprenditori.
L’ultima categoria non fa riferimento ad alcuna tipologia contrattuale, perché quantifica l’entità della disoccupazione intel-
Laureati 2008 avviati nel 2009 per settore di attività
MACRO SETTORI ATTIVITA' SIGLE
Primario
Industria
Commercio
Consulenza
Finanza
Servizi Sociali
P. A.
TOTALE
QUOTE % LAUREATI
0,5
13,0
12,7
29,5
7,3
35,2
1,8
QUOTE % OCCUPATI TOTALI
2,7
34,8
25,0
13,4
3,1
18,3
2,7
100,0
100,0
79
luglio/agosto 2010
Economia
Economico
Laureati 2008 avviati nel 2009 per dimensione di impresa
CLASSI ADDETTI
1-9
10-249
250 e oltre
QUOTE % LAUREATI
21,3
43,3
35,4
QUOTE % OCCUPATI TOTALI
47,1
34,2
38,7
100,0
100,0
TOTALE
Specula Lombardia ha rilevato che nel 2009 il 37% dei laureati 2008 non ha potuto essere avviato al lavoro, fenomeno
in parte determinato dalla fase congiunturale particolarmente
critica, ma, in misura maggiore, effetto della debolezza strutturale del processo di accumulazione del capitale nella nostra
Regione.
La disoccupazione intellettuale, oltre ad essere un costo sociale, è l’espressione dell’incapacità delle imprese di creare nuovi
prodotti e processi per aumentare i ricavi e ridurre i cosi, ossia
per guadagnare.
Le aziende intenzionate a restare sul mercato devono perseguire questo obiettivo, possono avere temporanee difficoltà su
questo fronte, ma non possono fare a meno dell’innovazione
ed, in queste condizioni, potrebbe essere utile impostare un
politica di sostegno agli investimenti, che possa favorire l’analisi di fattibilità delle innovazioni di prodotto e processo nel
sistema delle piccole imprese.
Particolarmente efficace potrebbero rivelarsi le azioni rivolte
al Terziario, che contempla al suo interno un elevato numero
Pmi e il sistema della consulenza, nodo strategico dell’innovazione in tutta l’economia.
rispetto alla capacità di assorbire forza lavoro qualificata.
Servizi sociali, consulenza e finanza, seppur con pesi diversi
fra loro, si confermano i settori più attivi nell’impiego dei laureati; il loro apporto alla domanda complessiva supera
ampiamente la quota percentuale che rivestono sul totale dell’occupazione.
Alquanto deludente e preoccupante la performance dell’industria che in Lombardia detiene ancora il 35%dell’occupazione
totale, ma nel 2009 ha assorbito solo il 13% della forza lavoro qualificata, 1/3 delle sue potenzialità.
Il commercio ha impiegato il 12,7% dell’offerta di personale
qualificato, la metà del peso che riveste sul totale dell’occupazione.
Nelle micro imprese da 1 a 9 addetti è attivo il 47,1% dell’occupazione, ma solo il 21,3% dei laureati 2008 ha potuto trovare lavoro in questa parte del tessuto economico..
Positiva la performance della classe da 10 a 249 addetti, che
ha assorbito il 43% dei nuovi laureati a fronte di un peso complessivo sul totale degli addetti del 34,2%, buona quella della
grande azienda che ha dato lavoro al 35,4% dei laureati.
Il sostegno agli investimenti nelle Pmi del terziario.
80
luglio/agosto 2010
Il costo della vita in Italia
Riportiamo gli indici del costo della vita in Italia con base 1995 = 100 da gennaio 2006 all’ultimo mese disponibile
NUMERI INDICI DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI ED IMPIEGATI - FOI
Base 1995 = 100
AL
ALCOL
ABB
ABT ELT
DOM
SAN
TRAS
COM
RIC
IST
ALB
ALTRI
Ottobre 2006
124,8
166,4
131,1
145,8
124,4
118,7
132,9
78,8
120,2
136,9
140,2
133,4
INDICE Var 100%
128,2
1,7
1,28
Var
Novembre
125,2
166,4
131,5
145,8
124,7
118,9
133,3
77,2
120,2
137,1
139,8
133,8
128,3
1,7
1,28
Dicembre
125,4
166,4
131,5
146,0
124,9
118,9
133,5
76,5
120,7
137,1
139,8
133,9
128,4
1,7
1,28
Media anno
123,9
164,0
130,4
143,9
124,0
118,8
133,7
79,2
119,9
135,1
138,9
132,6
127,8
2,0
1,50
Gennaio 2007 125,7
166,4
131,5
146,6
124,9
118,9
133,4
76,9
120,6
137,2
140,1
133,9
128,5
1,5
1,13
Febbraio
169,8
131,6
147,0
125,7
120,0
133,4
76,4
121,1
137,2
140,4
134,5
128,8
1,5
1,13
125,8
Marzo
125,9
169,9
131,8
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134,7
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121,1
137,2
141,0
134,6
129,0
1,5
1,13
Aprile
126,4
170,1
131,9
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125,9
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135,2
72,1
120,7
137,2
141,9
135,1
129,2
1,4
1,05
1,05
Maggio
126,7
170,1
132,0
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126,9
120,4
136,4
72,1
120,3
137,2
142,5
135,7
129,6
1,4
Giugno
126,9
170,2
132,1
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126,9
120,2
137,5
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120,5
137,2
142,7
135,9
129,9
1,6
1,20
Luglio
126,9
170,2
132,0
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120,2
138,4
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120,9
137,2
143,3
136,0
130,2
1,6
1,20
Agosto
127,2
170,3
132,1
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138,2
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136,2
130,4
1,6
1,20
Settembre
128,2
170,5
132,5
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136,5
130,4
1,6
1,20
Ottobre
129,2
170,5
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137,6
70,6
121,1
140,2
143,9
136,7
130,8
2,0
1,50
Novembre
129,9
170,6
133,4
149,7
128,2
120,0
138,6
70,9
121,2
140,3
143,4
137,5
131,3
2,3
1,73
Dicembre
130,6
170,7
133,5
149,9
128,3
120,0
139,9
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121,7
140,3
143,5
137,6
131,8
2,6
1,95
Media anno
127,5
169,9
132,3
147,7
126,8
120,1
136,7
72,3
121,0
138,2
142,5
135,9
130,0
1,7
1,28
Gennaio 2008
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
131,4
132,0
132,8
133,4
134,1
134,7
134,9
135,1
135,6
135,9
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174,4
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179,1
179,2
179,4
179,5
179,7
133,5
133,6
133,9
134,2
134,4
134,4
134,4
134,4
134,9
135,4
135,6
152,0
152,5
152,8
155
155,9
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158,9
158,5
158,2
159,4
158,9
128,9
129,5
129,7
129,9
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130,5
130,7
130,9
131,1
131,4
131,6
119,9
120,0
120,0
120,1
120,2
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120,3
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120,5
120,7
140,5
140,6
142,6
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144,8
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148,3
146,1
144,4
141,0
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69,9
69,9
69,7
69,1
69,4
68,7
68,02
67,6
67,6
67,8
121,1
121,7
121,8
121,6
121,4
121,7
122,4
123,2
121,5
121,5
121,5
140,4
140,4
140,4
140,5
140,5
140,5
140,5
140,5
142,2
143,2
143,4
143,6
144,0
144,8
145,3
145,9
146,3
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147,3
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146,9
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139,9
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140,2
140,3
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141,0
141,2
132,2
132,5
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133,5
134,2
134,8
135,4
135,5
135,2
135,2
134,7
2,9
2,9
3,3
33
3,5
3,8
4,0
3,9
3,7
3,4
2,5
2,18
2,18
2,48
2,48
2,63
2,85
3,00
2,93
2,78
2,55
1,95
Dicembre
136,2
179,7
135,7
158,9
131,7
120,8
139,2
68,1
122,1
143,4
146,7
141,3
134,5
2,0
1,50
Media anno
134,3
177,0
134,5
156,5
130,5
120,3
143,7
68,9
121,8
141,3
146,0
140,0
134,2
3,3
2,48
Gennaio 2009 136,4
179,8
135,7
158,5
131,8
121,0
137,9
67,4
121,9
143,5
146,6
141,6
134,2
1,5
1,13
Febbraio
136,5
181,9
135,7
158,6
132,3
121,4
137,9
68,1
122,5
143,5
146,9
142,2
134,5
1,5
1,13
Marzo
Aprile
136,7
137,1
183,9
184,0
135,9
136,1
158,4
157,3
132,4
132,5
121,4
121,4
137,4
138,7
68,3
68,6
122,3
122,2
143,5
143,5
147,1
147,9
142,5
143,0
134,5
134,8
1,0
1,0
0,75
0,75
0,53
Maggio
137,3
184,1
136,2
157,4
132,8
121,6
139,5
69,4
121,8
143,5
148,2
143,3
135,1
0,7
Giugno
137,2
184,1
136,3
157,5
132,9
120,9
140,9
68,4
122,5
143,5
148,2
143,4
135,3
0,4
0,30
Luglio
136,9
184,2
136,2
156,7
133,0
120,7
141,3
68,4
123,0
143,6
148,4
143,8
135,3
-0,1
-0,08
Agosto
136,6
184,3
136,2
156,5
133,1
120,7
143,7
68,2
123,6
143,6
148,6
144,0
135,8
0,2
0,15
Settembre
136,6
184,4
136,5
156,4
133,2
120,8
141,6
68,9
122,1
145,2
148,9
144,4
135,4
0,1
0,11
Ottobre
136,7
184,4
136,8
156,5
133,3
120,9
141,0
68,7
122,4
146,9
149,1
144,6
135,5
0,222
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Novembre
135,7
184,5
136,9
156,3
133,4
120,9
141,8
68,4
122,3
146,8
148,7
145,4
135,6
0,668
0,501
Dicembre
136,8
187,9
137,0
156,1
133,5
121,0
142,5
68,1
123,1
146,9
148,7
145,9
135,8
0,967
0,725
Media anno
136,8
184,0
136,3
157,2
132,9
121,1
140,4
68,4
122,5
144,5
148,1
143,7
135,2
0,677
0,507
Gennaio
136,8
188,1
137,0
156,5
133,7
121,7
143,3
67,5
122,7
146,9
148,9
146,4
136,0
1,341
1,006
Febbraio
136,8
188,1
137,0
156,9
133,9
121,7
143,1
68,1
123,1
146,9
149,0
146,6
136,2
1,264
0,948
Marzo
136,8
188,1
137,1
157,4
134,1
121,4
144,7
68,0
123,2
147,0
149,4
146,9
136,5
1,487
1,115
Aprile
136,9
188,2
137,2
158,1
134,2
121,5
146,5
68,0
123,4
147,0
150,4
147,2
137,0
1,632
1,224
81
ECONOMICO
Indicatori statistici
Economico
luglio/agosto 2010
Indicatori statistici
Economico
INDICI DEL VALORE DELLE VENDITE DEL COMMERCIO FISSO AL DETTAGLIO A PREZZI CORRENTI
(base 2005=100) per settore merceologico e forma distributiva
Periodo
Alimentari
Non alimentari
Totale
Grande
distribuzione
Piccole
superfici
Grande
distribuzione
Piccole
superfici
Grande
distribuzione
Piccole
superfici
103,1
100,0
104,7
105,9
108,0
139,9
105,7
100,5
96,1
102,6
94,8
136,4
107,4
93,8
103,3
104,8
104,1
186,7
105,2
86,9
99,6
106,3
100,7
150,5
105,5
96,6
103,9
105,3
105,9
165,4
105,3
89,6
98,9
105,6
99,5
147,7
97,1
94,6
106,0
104,9
111,1
102,2
107,9
101,9
106,1
109,6
108,4
138,7
93,7
88,3
98,6
101,3
101,2
94,7
106,9
98,6
96,1
101,2
91,1
134,2
98,2
96,2
96,9
95,2
95,4
98,0
111,8
92,7
103,9
104,8
103,6
182,7
97,6
88,2
91,1
91,0
97,2
94,3
106,0
82,6
99,0
104,1
96,3
146,6
97,7
95,4
101,0
99,6
102,6
99,9
110,0
96,9
104,9
107,0
105,8
162,7
96,9
88,2
92,6
93,1
98,0
94,4
106,2
85,8
98,4
103,5
95,3
144,1
98,7
92,6
100,9
109,3
110,0
102,8
106,6
99,7
106,0
111,6
110,4
131,7
89,8
83,8
92,6
101,7
96,0
92,5
103,1
94,8
92,8
97,8
85,8
135,2
102,3
93,2
93,9
96,7
95,6
98,0
111,1
90,4
103,7
106,4
104,9
178,8
97,0
82,5
87,0
88,2
93,9
93,1
102,1
80,1
96,7
105,7
95,0
141,1
100,7
93,0
97,1
102,5
102,1
100,2
109,1
94,6
104,8
108,7
107,4
157,5
95,6
82,7
88,1
90,9
94,3
93,0
102,3
83,0
95,9
104,1
93,2
139,9
88,4
93,6
110,4
84,8
79,7
95,4
92,4
93,6
95,7
89,2
79,4
90,5
90,6
93,6
102,3
88,3
79,5
91,5
2007
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
2008
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
2009
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
2010
Gennaio *
Febbraio *
Marzo*
* dati provvisori
Nota indice vendite
A partire dagli indici di Gennaio 2009 l’Istat ha aggiornato la base all’anno 2005, ricalcolando i valori degli anni precedenti che quindi sono pubblicati a
partire da Gennaio 2007.
La classificazione per numero di addetti non contempla più le classi relative alle imprese più piccole (fino a 2 addetti, da 3 a 5 addetti, da 6 a 9 addetti) e,
quindi, la relativa tabella è stata sostituita con quella che distingue tra “Grande distribuzione” e “Piccole superfici”.
Con il termine “Grande distribuzione” si devono intendere le imprese che gestiscono supermercati, ipermercati, discount, grandi magazzini e grandi superfici specializzate.
Con il termine “Piccole superfici” si devono intendere i punti di vendita specializzati inferiori a 400mq per gli esercizi a prevalente vendita non alimentare,
inferiori a 250mq per gli esercizi a prevalente vendita alimentare.
Si utilizzano i dati grezzi del comunicato del mese corrente. Il mese successivo l’Istat li ricalcola per cui nel secondo mese si inseriscono i dati grezzi dal comunicato e si correggono i dati del mese precedente con i dati ricalcolati da Istat prendendoli dalle serie storiche del mese corrente.
82
Scarica

Leggi decreti circolari - Unione del Commercio di Milano