ALS Ue-Corea del Sud
problemi applicativi
e opportunità
Roma, 22 giugno 2011
scopo della presentazione
 portata dell’ALS Ue - Corea del Sud (tariffe, NTBs, ecc.)
 problemi applicativi (regole di origine / protocollo di origine)
 10 key benefits per l’Ue
framework generale
accordo di libero scambio tra l’Ue e la Repubblica di Corea
sotto l’egida della strategia « Global Europe »
zona di libero scambio ex art. XXIV del GATT (1994)
anticipazione degli impegni di liberalizzazione
- eliminazione dei dazi al 98,7 % per industria e agricoltura
- negoziati non tariffari (allegati settoriali)
- regole (concorrenza, aiuti di Stato, appalti pubblici, DPI, ecc.)
framework legale
decisione del Consiglio del 16/09/2010 (GU L 127 del 14/05/2011)
sulla firma e applicazione provvisoria (1° luglio 2011)
 - dichiarazioni della Commissione
 - accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati
membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra
 - protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti
originari» e ai metodi cooperazione amministrativa
 - protocollo relativo all'assistenza amministrativa reciproca nel
settore doganale
 - protocollo sulla cooperazione culturale
protocollo origine





SEZIONE A
TITOLO II
Articolo 2
Articolo 3
Articolo 4
Articolo 5
REGOLE DI ORIGINE
NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI“
Prodotti originari
Cumulo dell'origine
Prodotti interamente ottenuti
Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati






SEZIONE B
TITOLO IV
Articolo 14
TITOLO V
Articolo 15
Articolo 17
PROCEDURE DI ORIGINE
RESTITUZIONE O ESENZIONE
Restituzione dei dazi o esenzione dai dazi
PROVA DELL'ORIGINE
Requisiti generali (dichiarazione di origine)
Esportatore autorizzato
regole di origine
 preoccupazione del rilassamento delle regole
 garanzia della « coerenza » alle regole standard dell'Ue
 importazione a tasso ridotto / nullo
prodotti « interamente ottenuti »
lavorazioni o trasformazioni « sufficienti »
(percentuale VA / CTH / regole specifiche)
 condizioni fissate dall’ allegato II del protocollo origine
(elenco delle lavorazioni o trasformazioni) -> SA
Clausola Gaesong : condizioni fissate dall’ allegato II(a)
(addendum all'elenco / contingente annuo) e dall’ allegato IV
(comitato per le zone di p.p. nella penisola coreana)
procedure di origine
restituzione dei dazi o esenzione dai dazi (art. 14)
- riesame regimi di restituzione dazi e p.a. (dopo 5 anni)
- informazioni sul funzionamento dei regimi (dopo 1 anno)
concessione della clausola di duty drawback ->
importazioni di componenti Cina / Asia in Europa ?
 preoccupazioni del settore automobilistico
 impatto del DDB < 1% (Bercero)
clausole di salvaguardia
- specifica per il DDB (« meccanismo di limitazione »)
 - generale per il ripristino dei dazi (a determinate condizioni)
procedure di origine
 applicazione provvisoria (1° luglio 2011) disposizioni su :
 dichiarazione di origine (art. 15)
 su fattura, bolla di consegna o qualsiasi altro documento
commerciale che descriva i prodotti in maniera suff. dettagliata
 - da qualsiasi esportatore (< € 6.000)
 - da un esportatore autorizzato (> € 6.000)





esportatore autorizzato (art. 17)
condizioni per il rilascio dello status di esportatore autorizzato
nota Dogane n. 60019 del 18/05/2011 (≠ art. 8 Reg. 1207/01)
- in assenza del requisito della frequenza (occasionale)
- concessione immediata
procedure di origine




dichiarazione di origine e docs giustificativi (artt. 16 / 22)
- carattere originario dei prodotti
- conformità agli altri requisiti del protocollo
(dichiarazioni fornitori e produttori / prova diretta operazioni
effettuate / lavorazione o trasformazione materiali …)
 validità prova di origine (art. 18)
 - 1 anno dalla data di rilascio
 - 1 anno x richiesta trattamento tariffario preferenziale
 conservazione prove di origine e documenti (art. 23)
 - 5 anni x copia dichiarazione di origine e docs (esportatore)
 - 5 anni x dichiarazione di origine (dogane paese importatore)
10 key benefits per l’Ue
 1. eliminazione delle tariffe per gli esportatori europei di
prodotti industriali e agricoli
 2. migliore accesso al mercato per i fornitori di servizi dell’Ue
 3. gestione delle barriere non tariffarie nei settori elettronico,
farmaceutico e dei dispositivi medici
 4. migliore accesso al mercato per i produttori di auto dell’Ue
 5. migliore accesso per la disciplina degli appalti
10 key benefits per l’Ue
 6. protezione dei diritti di proprietà intellettuale
 7. regole sulla concorrenza stringenti
 8. impegni orizzontali sulla trasparenza
 9. impegni sullo sviluppo sostenibile
 10. sistema di risoluzione delle controversie effettivo e rapido
trade-off politico
argomentazioni a vantaggio dell’ ALS –>
- eliminazione dei dazi e delle barriere non tariffarie
- discipline vincolanti per OBD per le auto
- discipline OMC plus in materia di proprietà intellettuale
balance interessi settoriali –>
- vantaggi per telecomunicazioni, chimica, servizi, finanza, ecc.
- eliminazione tariffe (8%) e barriere non tariffarie (NTBs) coreane
nel settore auto
trade-off politico –> negoziato con la Corea « globale »
aspetti doganali e tariffari
cooperazione politica, economica e culturale
grazie per l’attenzione
Andrea Lombardi
Scarica

dichiarazione di origine