ALS Ue-Corea del Sud problemi applicativi e opportunità Roma, 22 giugno 2011 scopo della presentazione portata dell’ALS Ue - Corea del Sud (tariffe, NTBs, ecc.) problemi applicativi (regole di origine / protocollo di origine) 10 key benefits per l’Ue framework generale accordo di libero scambio tra l’Ue e la Repubblica di Corea sotto l’egida della strategia « Global Europe » zona di libero scambio ex art. XXIV del GATT (1994) anticipazione degli impegni di liberalizzazione - eliminazione dei dazi al 98,7 % per industria e agricoltura - negoziati non tariffari (allegati settoriali) - regole (concorrenza, aiuti di Stato, appalti pubblici, DPI, ecc.) framework legale decisione del Consiglio del 16/09/2010 (GU L 127 del 14/05/2011) sulla firma e applicazione provvisoria (1° luglio 2011) - dichiarazioni della Commissione - accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra - protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi cooperazione amministrativa - protocollo relativo all'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale - protocollo sulla cooperazione culturale protocollo origine SEZIONE A TITOLO II Articolo 2 Articolo 3 Articolo 4 Articolo 5 REGOLE DI ORIGINE NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI“ Prodotti originari Cumulo dell'origine Prodotti interamente ottenuti Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati SEZIONE B TITOLO IV Articolo 14 TITOLO V Articolo 15 Articolo 17 PROCEDURE DI ORIGINE RESTITUZIONE O ESENZIONE Restituzione dei dazi o esenzione dai dazi PROVA DELL'ORIGINE Requisiti generali (dichiarazione di origine) Esportatore autorizzato regole di origine preoccupazione del rilassamento delle regole garanzia della « coerenza » alle regole standard dell'Ue importazione a tasso ridotto / nullo prodotti « interamente ottenuti » lavorazioni o trasformazioni « sufficienti » (percentuale VA / CTH / regole specifiche) condizioni fissate dall’ allegato II del protocollo origine (elenco delle lavorazioni o trasformazioni) -> SA Clausola Gaesong : condizioni fissate dall’ allegato II(a) (addendum all'elenco / contingente annuo) e dall’ allegato IV (comitato per le zone di p.p. nella penisola coreana) procedure di origine restituzione dei dazi o esenzione dai dazi (art. 14) - riesame regimi di restituzione dazi e p.a. (dopo 5 anni) - informazioni sul funzionamento dei regimi (dopo 1 anno) concessione della clausola di duty drawback -> importazioni di componenti Cina / Asia in Europa ? preoccupazioni del settore automobilistico impatto del DDB < 1% (Bercero) clausole di salvaguardia - specifica per il DDB (« meccanismo di limitazione ») - generale per il ripristino dei dazi (a determinate condizioni) procedure di origine applicazione provvisoria (1° luglio 2011) disposizioni su : dichiarazione di origine (art. 15) su fattura, bolla di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in maniera suff. dettagliata - da qualsiasi esportatore (< € 6.000) - da un esportatore autorizzato (> € 6.000) esportatore autorizzato (art. 17) condizioni per il rilascio dello status di esportatore autorizzato nota Dogane n. 60019 del 18/05/2011 (≠ art. 8 Reg. 1207/01) - in assenza del requisito della frequenza (occasionale) - concessione immediata procedure di origine dichiarazione di origine e docs giustificativi (artt. 16 / 22) - carattere originario dei prodotti - conformità agli altri requisiti del protocollo (dichiarazioni fornitori e produttori / prova diretta operazioni effettuate / lavorazione o trasformazione materiali …) validità prova di origine (art. 18) - 1 anno dalla data di rilascio - 1 anno x richiesta trattamento tariffario preferenziale conservazione prove di origine e documenti (art. 23) - 5 anni x copia dichiarazione di origine e docs (esportatore) - 5 anni x dichiarazione di origine (dogane paese importatore) 10 key benefits per l’Ue 1. eliminazione delle tariffe per gli esportatori europei di prodotti industriali e agricoli 2. migliore accesso al mercato per i fornitori di servizi dell’Ue 3. gestione delle barriere non tariffarie nei settori elettronico, farmaceutico e dei dispositivi medici 4. migliore accesso al mercato per i produttori di auto dell’Ue 5. migliore accesso per la disciplina degli appalti 10 key benefits per l’Ue 6. protezione dei diritti di proprietà intellettuale 7. regole sulla concorrenza stringenti 8. impegni orizzontali sulla trasparenza 9. impegni sullo sviluppo sostenibile 10. sistema di risoluzione delle controversie effettivo e rapido trade-off politico argomentazioni a vantaggio dell’ ALS –> - eliminazione dei dazi e delle barriere non tariffarie - discipline vincolanti per OBD per le auto - discipline OMC plus in materia di proprietà intellettuale balance interessi settoriali –> - vantaggi per telecomunicazioni, chimica, servizi, finanza, ecc. - eliminazione tariffe (8%) e barriere non tariffarie (NTBs) coreane nel settore auto trade-off politico –> negoziato con la Corea « globale » aspetti doganali e tariffari cooperazione politica, economica e culturale grazie per l’attenzione Andrea Lombardi