INSEGNAMENTO DI DIRITTO PENALE LEZIONE XV “IL REATO OMISSIVO” PROF. GIANLUCA D'AIUTO Diritto Penale Lezione XV Indice 1 L’omissione ------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 2 I reati omissivi propri ------------------------------------------------------------------------------------- 5 3 I reati omissivi impropri --------------------------------------------------------------------------------- 6 3.1 La clausola di equivalenza art. 40 cpv ---------------------------------------------------------------- 6 3.2 Obbligo di protezione e di controllo ------------------------------------------------------------------- 8 3.3 Nesso causale tra omissione ed evento -------------------------------------------------------------- 11 4 Elemento soggettivo ------------------------------------------------------------------------------------- 13 Bibliografia ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 14 Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 2 di 14 Diritto Penale Lezione XV 1 L’omissione Il reato può essere commesso attraverso una azione, o comportamento attivo, od una omissione, ovvero un comportamento negativo; sulla base di questa distinzione i reati si dividono rispettivamente in commissivi od omissivi. Oggetto di studio di questo capitolo sono proprio i reati omissivi. L'omissione nel pensiero penalistico si è imposta più tardi, subendo solo recentemente una progressiva considerazione che ha spinto la dommatica penale ad una revisione dell'analisi del reato tradizionalmente fondata sul reato commissivo. Non pochi problemi ha creato in passato la conciliabilità dell'omissione, che naturalisticamente è un non facere, con il principio della causalità materiale. Alcuni autori in passato hanno tentato di delineare un fisicità dell'omissione, la quale consisterebbe nel diverso comportamento tenuto dal soggetto al posto di quello che avrebbe dovuto tenere. Tale tesi però si prestava a facili obiezioni in quanto si affermava che chi omette di agire non sempre compie un'altra azione, perché può essere rimasto totalmente inerte, continuando ad es. a dormire. Falliti tali tentativi, la dottrina oggi è concorde nel riconoscere alla omissione una essenza non fisica ma normativa consistendo essa nel non compiere l'azione possibile, che il soggetto ha il dovere di compiere. Per quanto riguarda tale tipo di reato è possibile effettuare una ulteriore distinzione tra i reati omissivi propri o puri1, ovvero quelli che vengono commessi attraverso il mancato compimento di una azione che l‟ordinamento richiede che venga eseguita e i reati omissivi impropri, o reati commissivi mediante omissione2, per integrare i quali il soggetto a seguito di una propria omissione causa l‟evento. In questa categoria di reati l‟omittente può assumere il ruolo di garante della tutela di un determinato bene giuridico (cfr. par. 3, nr. 2). In sostanza: i reati omissivi propri, sono quelli per la cui sussistenza è necessaria e sufficiente la semplice condotta negativa del reo, non essendo richiesto anche un ulteriore effetto di tale condotta. Tali reati sono tutti tipizzati dal legislatore ed hanno quali elementi costitutivi 1 2 FIANDACA-MUSCO, Diritto penale, Parte Generale, Zanichelli Editore, pag. 541 AA.VV. Diritto penale, Parte generale, Edizioni giuridiche Simone, 2002 e XIX edizione del 2009, pag. 82 Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 3 di 14 Diritto Penale Lezione XV oggettivi: a) i presupposti, vale a dire la situazione tipica da cui scaturisce l'obbligo di agire; b) la condotta omissiva; c) il termine (implicito o esplicito) entro cui l'obbligo deve essere adempiuto; reati commissivi mediante omissione detti anche omissivi impropri, nei quali, ai fini della sussistenza del reato, il soggetto deve aver causato, con la propria omissione, un dato evento. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 4 di 14 Diritto Penale Lezione XV 2 I reati omissivi propri I reati omissivi si distinguono in omissivi propri, o puri o di pura condotta, e omissivi impropri, o commissivi mediante omissione. Come già indicato poco sopra, per integrare la fattispecie dei reati omissivi propri è necessario non eseguire la condotta richiesta dall‟ordinamento, „senza la necessità che si verifichi un qualsiasi evento naturalistico come conseguenza della condotta omissiva‟3. Quindi, il reato risulterà commesso tutte le volte in cui il soggetto agente manchi di eseguire la condotta che avrebbe dovuto compiere e prevista dall‟ordinamento. Tipico esempio di questa categoria di delitti è l‟omissione di soccorso (art. 593 c.p.), l‟omessa denuncia di reato (art. 361-364 c.p.), l‟omissione di referto (art. 365 c.p.). Pertanto, al soggetto agente potrà essere contestato uno di questi reati nel caso in cui non abbia fatto nulla per soccorrere chi ne aveva necessità, non abbia denunciato il reato o non abbia redatto o presentato il referto medico. Logicamente, tali reati si intendono commessi quando chi avrebbe dovuto agire ne aveva la possibilità4 che va individuata nel senso di capacità materiale di adempiere al comando: se, quindi, il soggetto non era in grado di eseguire l‟azione o non vi erano le condizioni esterne per compierla, la commissione del reato sarà esclusa5. 3 4 5 C. FIORE, Diritto penale, Parte generale, UTET, pag. 229 FIANDACA-MUSCO, Diritto penale, Parte Generale, Zanichelli Editore, pag. 545 FIANDACA-MUSCO, Diritto penale, Parte Generale, Zanichelli Editore Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 5 di 14 Diritto Penale Lezione XV 3 I reati omissivi impropri I reati omissivi impropri sono quelli nei quali l‟aver omesso una azione ha causato un evento che non si sarebbe dovuto verificare; con tali reati, dunque, si viola l‟obbligo giuridico di impedire il verificarsi di un evento lesivo, previsto dall‟art. 40 cpv del c.p. Secondo la teoria mista, inoltre, accanto alla posizione di garanzia, gli altri elementi tipici del reato omissivo improprio sono costituiti da: 1) presupposto del fatto, vale a dire la situazione di pericolo per il bene da proteggere: ad esempio la malattia del bambino attiva l' obbligo di garanzia del genitore; 2) astensione dell'azione sempreché l'azione stessa sia: 1. idonea ad impedire l'evento, nel senso che se tenuta l'evento non si sarebbe verificato; 2. possibile, dovendo avere il titolare della posizione di garanzia la possibilità materiale di tenere l'azione impeditiva; 3) evento, di tipo naturalistico, non impedito, che è quello previsto dalla fattispecie commissiva; 4) nesso di causalità tra il comportamento omissivo e l'evento naturalistico verificatosi, secondo quanto sopra si è detto. 3.1 La clausola di equivalenza art. 40 cpv L‟art. 40 cpv, stabilisce la c.d. regola dell‟equivalenza tra il non impedire un evento che si ha l‟obbligo giuridico di impedire e il cagionare lo stesso. Per equiparare il non impedire al cagionare, nel nostro ordinamento non è sufficiente la materiale possibilità di impedire l'evento, in quanto l'esigere l'intervento impeditivo da parte di ogni soggetto in grado di farlo comporterebbe gravi interferenze nella sfera delle libertà individuali e comprometterebbe l'eccezionalità del reato omissivo improprio. Si richiede quindi come ulteriore requisito quello dell'obbligo di impedire l'evento anche se sussistono profonde divergenze sulla natura, le fonti e la portata di esso. In relazione alle fonti dell'obbligo di impedire, sono tre le teorie formulate dalla dottrina: quella formale, quella sostanzialistico- funzionale e quella mista. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 6 di 14 Diritto Penale Lezione XV a) la teoria formale dell'obbligo di impedire l'evento Tale teoria che muove dal carattere eccezionale della protezione dei beni altrui, esige che l'obbligo giuridico di attivarsi sia previsto da fonti formali. Tali fonti vengono individuate: nella legge; nel contratto; nell'ordine dell'autorità giudiziaria (sentenza, ordinanza); nella precedente attività pericolosa; nella consuetudine; nella volontaria assunzione. b) La teoria sostanzialistico-funzionale Sviluppatasi in Germania negli anni '50 la teoria sostanzialistico-funzionale s'incentra sul concetto di posizione di garanzia. Ciò che conta, secondo tale teoria, ai fini della imputazione di un certo evento non impedito, non è tanto un'obbligazione formale di impedirlo, bensì il fatto che l'ordinamento attribuisce a determinati soggetti la funzione di garanti di determinati interessi che non possono essere efficacemente protetti dai loro titolari. La posizione di garanzia può essere intrinsecamente collegata alla stessa situazione del soggetto o essere assunta contrattualmente o spontaneamente. c) La teoria mista Secondo parte della dottrina (GRASSO, MANTOVANI), nel nostro ordinamento s'impone una integrazione tra teoria formale e teoria sostanziale. Tale integrazione costituisce infatti l'unico mezzo per tutelare i principi della riserva di legge e di tassatività, atteso il carattere generico della clausola di cui all'articolo 40 secondo comma e degli obblighi previsti dalla legge. Secondo la teoria mista il rispetto del principio della riserva di legge viene salvaguardato attraverso: a) la c.d. clausola di equivalenza costituita per l'appunto dall'art. 40 secondo comma: “non impedire un evento, si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”. Attraverso tale clausola, alle fattispecie commissive di parte speciale vengono ad affiancarsi altrettante autonome fattispecie omissive improprie, ampliandosi l'ordinamento nel pieno rispetto del principio nullum crimen sine lege. Quando all'ambito di operatività di tale clausola, l'equiparazione è possibile solo con riferimento ai reati causali puri. Secondo FIANDACA e MUSCO, infatti, depone in tal senso l'inserimento nell'articolo 40 comma II nella rubrica del “rapporto di causalità” a dimostrazione che la clausola va applicata ai casi in cui affiora il problema del nesso causale tra condotta ed evento. In altre Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 7 di 14 Diritto Penale Lezione XV parole, secondo tali autori, vi sarebbe il riconoscimento, a livello di normazione positiva, che la regola di cui all'articolo 40 cpv è applicabile solo ai reati di evento. Inoltre, nell'ambito dei reati di evento andranno considerati solo i reati causali puri perché concentrando essi il loro disvalore sulla causazione e non sulle modalità di causazione dell'evento, consentono quella equiparazione che l'art. 40 secondo comma limita, appunto alla sola causazione. b) la delimitazione dei doveri di impedire l'evento ai doveri giuridici come prevede l'art. 40 secondo comma, con esclusione, quindi, di quelli soltanto morali; c) la delimitazione delle fonti dei doveri giuridici alle sole fonti formali costituite: dalla legge penale, extrapenale di diritto pubblico, di diritto privato; dal contratto, che in base all'articolo 1372 c.c. ha forza di legge; dall'assunzione volontaria dell'obbligo, che viene ricondotta nell'ambito della negotiorum gestio di cui all'art. 2028 c.c. In base a ciò devono essere escluse dal novero delle fonti dei doveri giuridici di cui all'art. 40 cpv quelle sublegislative (consuetudini, regolamenti, atti amministrativi), le quali possono intervenire per integrare elementi di un obbligo posto già dalla legge. 3.2 Obbligo di protezione e di controllo Sia nel caso del reato omissivo proprio che in quello dell‟omissivo improprio è presente la c.d. posizione del soggetto garante, il quale altro non è che colui il quale ha l‟obbligo di agire per la tutela del bene protetto dalla norma. Nei reati omissivi propri tale soggetto è facilmente individuabile, perché la fonte dell‟obbligo di agire è sempre presente in una norma penale, ovvero la norma incriminatrice di parte speciale, che individuerà direttamente il soggetto obbligato ad agire. Quindi, coloro i quali sono obbligati dalla norma ad agire rivestono il ruolo di garanti del bene giuridico tutelato. Nei reati omissivi impropri risulta meno agevole individuare chi ricopra il ruolo di garante, in quanto, a differenza dell‟ipotesi del reato proprio, non vi è una espressa previsione della Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 8 di 14 Diritto Penale Lezione XV fattispecie omissiva dovendo fare direttamente riferimento alla clausola di equivalenza stabilita dall‟art. 40 cpv. c.p. Ad una teoria un po‟ più risalente (quella della triade o trifoglio), che indicava la legge, il contratto o la precedente azione pericolosa come elementi dai quali individuare la posizione di controllo, è subentrata un‟altra, più recente, la quale scinde la posizione di garanzia in due tipi fondamentali: la posizione di protezione e la posizione di controllo. Le posizioni di controllo prevedono un dovere giuridico di eliminare specifiche fonti di pericolo: l‟obbligo, ad esempio di vigilanza nei confronti di persone di cui si è responsabili, è il caso della posizione dei genitori nei confronti dei figli, soprattutto di quelli minori dei quali detengono la custodia; oppure in obblighi di sorveglianza relativi ad edifici, manufatti, e cose di cui si ha la responsabilità della conservazione, utilizzazione e custodia6. Le posizioni di protezione, invece, sono individuate dal dovere di provvedere alla tutela di un certo bene giuridico; tale posizione nasce o da un particolare rapporto giuridicamente rilevante, da un contratto o, ancora, da altri tipi di rapporti che non sono inquadrabili ne con il primo né con il secondo. Esempio del primo tipo può essere il rapporto genitori-figli, del secondo l‟obbligo della baby-sitter di sorvegliare un bambino, del terzo il rapporto medico-paziente. Evidentemente, non essendo un elenco chiuso, i soggetti che ricoprono tale posizione andranno identificati di volta in volta in relazione al caso concreto. L'obbligo di garanzia può, quindi, essere definito come l'obbligo giuridico del soggetto, fornito dei necessari poteri, d'impedire l'evento offensivo di beni, affidati alla sua tutela. Gli obblighi di garanzia sono classificabili in: a) obblighi di protezione, che hanno lo scopo di difendere indeterminati beni da ogni fonte di pericolo che ne minacci l'integrità; b) obblighi di controllo, che hanno lo scopo di neutralizzare determinate fonti di pericolo per proteggere tutti i beni ad esse sono esposti, non potendo i soggetti minacciati autoproteggersi senza una ingerenza nella sfera altrui. Gli obblighi di garanzia siano essi di controllo o di protezione possono altresì distinguersi in originati e derivati. 6 C. FIORE, Diritto penale, Parte generale, UTET, pag. 239 Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 9 di 14 Diritto Penale Lezione XV I primi nascono in capo a determinati soggetti, in considerazione dello specifico ruolo o della speciale posizione di volta in volta rivestita; i secondi invece trapassano dal titolare originario ad un soggetto diverso per lo più mediante un atto di trasferimento negoziale. Il trasferimento della posizione di garanzia può avvenire anche attraverso assunzione volontaria che si ha nella ipotesi in cui un soggetto svolga spontaneamente compiti di tutela di certi beni al di fuori di alcun preesistente obbligo giuridico, stante l'incapacità dei titolari di provvedervi e sempre che l'assunzione di garanzia determini o accentui l'esposizione a pericolo del bene: ad es. perché tale intervento o induce ad affrontare un pericolo che altrimenti non si sarebbe corso, ovvero impedisce l'attivarsi di istanze di protezione alternative. Sulla base di tali premesse, possono esaminarsi le singole posizioni di garanzia: a) gli obblighi di protezione sorgono da: 1) obblighi previsti dal diritto di famiglia: dei genitori tenuti a tutelare la vita, l'incolumità, il patrimonio dei figli minori contro eventi naturali o altrui aggressioni (art. 30 cost. 147 c.c.) nonché del tutore (artt. 357, 424 c.c.); dai coniugi, non legalmente separati, per la tutela reciproca della vita e incolumità personale (art. 143 c.c.); 2) obblighi previsti da leggi speciali in ragione del ruolo sociale svolto dal soggetto: dei dipendenti dell'amministrazione penitenziaria tenuti a proteggere la vita e l'incolumità dei detenuti negli istituti di pena (art. 1 e 11 legge 354/75); b) gli obblighi di controllo da una determinata fonte di pericolo sorgono in capo a: 1) proprietari di edifici, costruzioni, animali, autoveicoli pericolosi, tenuti ad adottare le misure impeditive di eventi dannosi alle persone o cose (art. 2054 c.c.); 2) esercenti di attività pericolose, i quali sono tenuti all'adozione delle idonee misure di salvaguardia (art. 451 c.p.); 3) Coloro che sono tenuti ad impedire i reati commessi da terzi. Tra di essi la dottrina annovera: i titolari di poteri di educazione, istruzione, cura, custodia che hanno l'obbligo d'impedire che i figli minori, pupilli, scolari, alienati di mente, sottoposti alla loro vigilanza compiano fatti dannosi; Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 10 di 14 Diritto Penale Lezione XV gli amministratori e i sindaci di società i quali avendo un potere giuridico hanno l'obbligo d'impedire la commissione di reati da parte di altri soggetti; gli appartenenti alla polizia giudiziaria, alla forza pubblica e alle forze armate. Nell'ipotesi in cui i titolari della posizione di garanzia ad obbligo di impedire l'evento, siano più di uno, ciascuno è, per intero, destinatario di quell'obbligo, con la conseguenza che, se è possibile che determinati interventi siano eseguiti da uno dei garanti, è però, doveroso per l'altro o per gli altri garanti, dai quali ci si aspetta la stessa condotta, accertarsi che il primo sia effettivamente ed adeguatamente intervenuto. In giurisprudenza si è, altresì precisato che non è giuridicamente possibile il trasferimento dall'uno all'altro di detti soggetti, mediante accordo interno tra di loro, della suindicata posizione e della connessa responsabilità. 3.3 Nesso causale tra omissione ed evento Dal momento che l‟art. 40 del c.p. prevede che „non impedire un evento che si ha l‟obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo è evidente che lo stesso ordinamento prevede un criterio diverso di imputazione dell‟evento al soggetto rispetto al reato commissivo. E non potrebbe essere altrimenti visto che l‟omissione non è un dato reale, ma un puro concetto normativo. Ciò, però, non esclude che dall‟analisi della situazione reale non si possa, attraverso il criterio della sussunzione sotto leggi scientifiche, analizzare l‟eventuale omissione e dichiarare se la stessa abbia prodotto l‟evento, creando quindi un giudizio di equivalenza tra l‟omissione e la condotta attiva scatenante l‟evento. Tale giudizio resta comunque ipotetico, perché il nesso causale omissione-evento si basa su una azione che non è stata eseguita. Per sapere se l‟azione omessa è stata la causa dell‟evento, bisogna ragionare partendo dalla situazione reale e immaginare cosa fosse accaduto se la stessa fosse stata eseguita. Solo così si può giudicare se il soggetto con la sua omissione abbia causato l‟evento, attraverso la supposizione di un decorso causale differente. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 11 di 14 Diritto Penale Lezione XV Logicamente tale discorso andrà eseguito utilizzando la teoria del nesso causale della sussunzione sotto le leggi scientifiche, cercando le leggi di copertura che giustificano la connessione tra l‟evento e l‟omissione. Il problema della causalità dell'omissione si pone ovviamente solo per i reati omissivi impropri in quanto essi, a differenza di quelli propri, sono caratterizzati dalla necessaria presenza di un evento in senso naturalistico. Unanimemente la dottrina moderna nega che la condotta omissiva possa avere efficacia causale poiché naturalisticamente consiste in un non facere che non può produrre nulla, sicchè l'evento verificatosi è riconducibile a fattori diversi da quelli umani. Con riferimento all'omissione si può parlare quindi solo di una causalità normativa, in quanto è la legge che interviene attraverso l'art. 40 comma II ad equiparare il non impedire l'evento al caginarlo. Tra la causalità dell'azione e quelle della omissione può tracciarsi la seguente differenza: la prima è basata su un giudizio di realtà, su un evento che si è verificato perché il soggetto ha agito; la seconda è basata su un giudizio ipotetico, su un evento che non si sarebbe verificato se l'azione impeditiva fosse stata tenuta, sicchè viene definita anche causalità ipotetica. Sulla base di tali premesse l'omissione dell'azione impeditiva può essere equiparata alla causa umana dell'evento quando secondo la migliore scienza ed esperienza del momento storico l'evento sia conseguenza certa o altamente probabile di detta omissione, in quanto l'azione suddetta l'avrebbe con certezza o alto grado di probabilità, impedito (MANTOVANI). Ne discende che non può parlarsi di equiparazione: nel caso di inutilità del comportamento attivo, quando cioè l'evento si sarebbe verificato anche tenendo questo; nei casi di eventi eccezionali, quando cioè , pur essendo la omissione condicio sine qua non, l'evento è conseguenza non probabile dell'omissione, secondo la migliore scienza ed esperienza. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 12 di 14 Diritto Penale Lezione XV 4 Elemento soggettivo L‟elemento soggettivo del dolo nel reato omissivo è identico a quello previsto per il delitto commissivo; anche per il reato omissivo è prevista la coscienza e volontà della condotta, per cui il soggetto agente deve rappresentarsi le circostanze in cui si svolge la condotta e deve volere la condotta stessa. Nei reati omissivi il dolo è logicamente costituito dalla volontà di non compiere l‟azione dovuta in uno con la certezza di poter agire nel modo giusto richiesto dall‟ordinamento. Questo per quanto riguarda il reato omissivo proprio; per quello improprio, invece, si deve aggiungere che il soggetto agente deve percepire anche che il suo comportamento è causa dell‟evento lesivo. In altre parole, il soggetto si deve rendere conto che in quel momento ricopre una posizione di garante nei confronti del bene tutelato7. 7 C. FIORE, Diritto penale, Parte generale, UTET, pag. 240-242 Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 13 di 14 Diritto Penale Lezione XV Bibliografia AA.VV. Diritto penale, Parte generale, Edizioni giuridiche Simone, 2002 e XIX edizione del 2009; ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, Parte generale, Giuffrè Editore; FIANDACA-MUSCO, Diritto penale, Parte Generale, Zanichelli Editore; C. FIORE, Diritto penale, Parte generale, UTET. MANTOVANI, Diritto penale, Padova, 1994 Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 14 di 14