Regione Basilicata
AGENZIA DI PROMOZIONE TERRITORIALE
APT BASILICATA
Allegato 2
REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E LA
GESTIONE DELL’ALBO TELEMATICO DEGLI
OPERATORI ECONOMICI DA CONSULTARE PER
AFFIDAMENTI DI LAVORI, BENI E SERVIZI
dell’APT BASILICATA
(Albo Fornitori e Professionisti)
Delibera del D.G. n. 114 del 04/05/2015
Indice
Articolo 1 – Finalità
Articolo 2 – Ambiti di Applicazione
Articolo 3 – Struttura dell’ Albo
Articolo 4 – Requisiti di Ammissione e Soggetti Ammessi all’ Albo
Articolo 5 – Modalità di Iscrizione all’ Albo
Articolo 6 – Modalità di Aggiornamento dell’ Albo
Articolo 7 – Verifiche
Articolo 8 – Informazioni Generali
Articolo 9 – Durata dell’Iscrizione e Cancellazione dall’ Albo
Articolo 10 – Criteri di Gestione e Movimentazione all’ Albo
Articolo 11 – Trattamento dei Dati Personali
Articolo 12 – Responsabilità Amministrativa, D. Lgs 231/2001
Articolo 13 – Obblighi di Tracciabilità dei Flussi Finanziari
Articolo 14 – Norma di Coordinamento
Articolo 15 – Pubblicità
Articolo 16 – Entrata in Vigore
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Articolo 1
(Finalità)
II presente Regolamento disciplina l’istituzione e la gestione di un Elenco di Operatori
Economici (di seguito anche Albo) che l’Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata (di
seguito anche APT) si riserva di utilizzare per l'individuazione di soggetti qualificati idonei a
fornire Lavori, Beni e Servizi.
II Regolamento è finalizzato ad assicurare l'applicazione uniforme, sistematica e puntuale dei
criteri di selezione degli operatori economici iscritti nell'Albo, in conformità alle disposizioni
contenute nel “REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO – CONTABILE” e nel “REGOLAMENTO PER
L’ACQUISTO IN ECONOMIA DI BENI ESERVIZI” e nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione.
Articolo 2
(Ambiti di Applicazione)
L’Albo sarà utilizzato dall’APT nei seguenti casi:

Per l’affidamento di lavori servizi e forniture in economia di cui all’art. 125 del D.Lgs
163/06;

Nei casi previsti dal “Regolamento Amministrativo – Contabile” e dal “Regolamento per
l’acquisto in economia di beni e servizi”;

Negli altri casi previsti e consentiti dalla legge.
Articolo 3
(Struttura dell’Albo)
L’Albo è articolato in differenti sezioni, e precisamente:
-
Aziende o Cooperative ( di tipo A e B) esecutrici di lavori pubblici;
Aziende o Cooperative (di tipo A e B) fornitrici di beni e servizi;
Associazioni temporanee di imprese;
Professionisti tecnici (se si intende iscriversi come professionista per incarichi di consulenza,
progettazione, direzione lavori, collaudi etc.. di lavori pubblici);
- Raggruppamenti di professionisti tecnici;
- Studi associati;
- Società di Ingegneria;
- Altri professionisti (altre categorie professionali iscritte ad Albi: avvocati, etc..).
Le sezioni che compongono l’Albo sono suddivise in categorie e sottocategorie merceologiche,
identificate per codice e per descrizione come da elenco allegato al presente Regolamento.
a) Sezioni Lavori pubblici.
L'operatore economico che intende iscriversi nelle sezioni delle aziende esecutrici di
lavori pubblici, ha facoltà di registrarsi in tutte le categorie generali o specializzate per
cui risulti in possesso di valido attestato di qualificazione SOA, rilasciato dagli
Organismi abilitati. L'operatore economico privo di attestato di qualificazione SOA può
comunque iscriversi alle categorie generali o specializzate di interesse (assimilate Soa)
indicando l’importo massimo dei lavori analoghi eseguiti nell’ultimo quinquennio per
ogni categoria di iscrizione.
b) Sezioni Fornitori di beni e servizi.
L’operatore economico che intende iscriversi nelle sezioni Fornitori di beni e servizi ha
facoltà di registrarsi alle categorie merceologiche compatibili con le attività descritte
nell’oggetto sociale indicato nel certificato camerale.
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L’APT si riserva la facoltà, in qualunque momento e a sua totale discrezione, di integrare il
numero delle categorie/sottocategorie merceologiche previste, qualora le ritenga utili ai fini
gestionali ovvero per specifiche esigenze sopravvenute.
Articolo 4
(Requisiti di Ammissione e Soggetti Ammessi all’Albo)
Sono ammessi a presentare l'istanza di iscrizione i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, del D.
Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii, in possesso dei requisiti di carattere generale e professionale di
cui all'art. 38 e 39 del D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii..
Per l’iscrizione all’Albo l’operatore economico dovrà possedere, sin dal momento della
presentazione dell’istanza, i seguenti requisiti:
a) Cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea;
b) Iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura ovvero presso i registri professionali o commerciali dello Stato di
provenienza;
c) Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 comma 1 D.Lgs. 163/2006 e ss.
mm. e ii.;
d) Insussistenza di sanzioni interdittive e divieti di contrarre con la P.A. ai sensi del D.Lgs
231/2001;
e) Ottemperanza alla normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/99), salvo il
caso in cui non siano tenuti al rispetto di tale normativa;
f) Inesistenza di piani di emersione di cui all'art. 1bis, comma 14, L. 383/2001;
g) Ottemperanza agli obblighi di sicurezza sul lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008;
PER L’ISCRIZIONE ALLE SEZIONI DEGLI ESECUTORI DI LAVORI PUBBLICI
L’operatore economico dovrà possedere, sin dal momento della presentazione dell’istanza, i
seguenti requisiti:
h) requisiti previsti dall'art. 90 DPR n. 207/2010 per l'esecuzione di lavori di importo inferiore
a € 150.000,00;
i) attestazione di qualificazione SOA in categoria e classifica adeguata per l'esecuzione di
lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00;
k) certificazione di qualità aziendale per procedure di gara di importo pari o superiore alla III
classifica cosi come definita dall'art. 63 comma 1 D.P.R. n. 207/2010;
l) certificazioni equipollenti o abilitazioni camerali attestanti i requisiti tecnico professionali.
PER L’ISCRIZIONE ALLE SEZIONI DEI FORNITORI BENI E SERVIZI
L’operatore economico dovrà possedere, sin dal momento della presentazione dell’istanza, i
seguenti requisiti:
m) dichiarazione concernente l'importo relativo alle forniture o servizi, corrispondenti alla
propria categoria e sottocategoria, realizzato negli ultimi tre esercizi;
n) capacità tecnica, documentata mediante:
 descrizione dell'attrezzatura tecnica, con la precisazione delle misure adottate per
garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio e ricerca dell'impresa;
 l'indicazione dei tecnici e degli organi tecnici di cui l'impresa ha la disponibilità;
 certificazioni di legge e certificazioni volontarie rilasciate da organismi riconosciuti per
la certificazione "Sistema Qualità"; il fornitore ha facoltà di presentare nell'apposita
sezione altra certificazioni a comprovare la propria capacità tecnica;
PER L’ISCRIZIONE ALLE SEZIONI DEI PROFESSIONISTI TECNICI
o)
p)
Iscrizione agli ordini professionali relativi al titolo posseduto
Indicazione dell’importo massimo dei servizi di progettazione, direzione lavori,
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coordinamento sicurezza, collaudi, ecc. eseguiti negli ultimi 3 esercizi.
Articolo 5
(Modalità di Iscrizione e Modifica )
L'operatore economico interessato all'iscrizione all’Albo dovrà compilare apposita istanza
esclusivamente
per
via
telematica
collegandosi
al
sito
istituzionale
dell’APT
www.aptbasilicata.it, sezione “Fornitori e Albo Fornitori”. In tale pagina web viene gestita
l’iscrizione alle sezioni qualificate degli operatori economici.
L'account creato dal sistema a seguito della registrazione sarà differenziato in relazione alla
tipologia della sezione prescelta. Una volta effettuata la registrazione, l’operatore economico
sarà guidato alla compilazione della propria anagrafica e quindi potrà procedere con
l'iscrizione alle sezioni di interesse compilando tutti i campi obbligatori e allegando la
documentazione richiesta.
I soggetti che hanno già effettuato la registrazione in occasione di precedenti iscrizioni e
intendono integrare o modificare il proprio profilo di iscrizione possono procedere
direttamente alla modifica della registrazione autenticandosi direttamente nella sezione
"Accedi" inserendo le credenziali di accesso al sistema, in caso di modifiche sostanziali
saranno riassoggettati a nuova abilitazione e l’iscrizione all’Albo sarà momentaneamente
sospesa.
In caso di smarrimento delle credenziali , nella sezione dedicata all'autenticazione, è attivo un
sistema di recupero automatico della password.
In fase di compilazione dell'istanza telematica di ammissione l'operatore economico è
chiamato a rendere alcune dichiarazioni sostitutive comprovanti il possesso dei requisiti
previsti dalla legge ai fini dell’iscrizione.
Le dichiarazioni sono rese selezionando la casella contenente la dichiarazione di interesse e
completando gli appositi spazi se richiesto. Qualora nell’istanza le dichiarazioni obbligatorie
risultassero omesse o incomplete la procedura di iscrizione non consentirà la richiesta di
abilitazione.
Saranno comunque segnalati tutti i campi mancanti e/o gli allegati obbligatori mancanti
omessi durante la procedura di iscrizione. In qualsiasi fase di immissione dati, lo stato di
iscrizione potrà essere salvato per essere ripreso e completato in un successivo accesso.
Al termine della compilazione di tutte le sezioni dell'istanza, verrà automaticamente generata
una autocertificazione in formato PDF che riporterà il contenuto dei dati immessi. Tale
documento dovrà essere scaricato e firmato digitalmente dal legale rappresentante
dell'operatore economico.
La richiesta di abilitazione sarà inviata al funzionario responsabile dell’Albo Fornitori a seguito
del caricamento dell’istanza sottoscritta digitalmente e corredata di tutti i documenti richiesti.
Non sono accettate istanze di iscrizione che non pervengano per via telematica.
Ogni domanda di iscrizione presentata in altro modo verrà respinta senza comunicazione al
mittente.
L’APT non assume alcuna responsabilità per ipotesi di mancato invio totale o parziale della
documentazione dovuti a disguidi di qualsiasi genere o comunque imputabili a fatto
dell’operatore economico , di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
E’ compito e responsabilità dell’operatore economico leggere con attenzione e seguire le
indicazioni e avvertenze fornite dal software durante la compilazione.
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A supporto dell’operatore economico è presente un’apposita area dedicata alle FAQ. In via
alternativa
è
a
disposizione
l’ufficio,
contattabile
via
e-mail
agli
indirizzi
[email protected] e [email protected], in caso di estrema necessità al n° tel.
0971/507689-507611.
L’accoglimento dell’istanza di abilitazione all’Albo avverrà solo dopo la presa visione da parte
dei funzionari incaricati conseguente approvazione che interviene di norma entro 30 giorni
dalla data di richiesta.
L’iscrizione alla relativa sezione per le categorie merceologiche indicate nell’istanza sarà
confermata tramite l’invio di una mail all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato
in fase di registrazione e potrà essere immediatamente riscontrata nella sezione Albo dell’APT.
Le domande che risultino complete e regolari verranno approvate nell'ordine cronologico
progressivo di chiusura. Farà fede a tale scopo la data e l'ora di chiusura della procedura di
iscrizione on-line.
L'iscrizione ed ogni effetto ad essa conseguente decorreranno dalla data in cui sarà notificata
on-line l'approvazione della domanda.
L'Albo formato dall’APT si configura come un elenco aperto di operatori economici, pertanto i
soggetti interessati all’iscrizione e non ancora inclusi potranno inoltrare in qualsiasi momento
la domanda d'iscrizione.
E’ vietata la presentazione di più domande di iscrizione per la medesima categoria di
specializzazione.
E’ vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione a titolo
individuale ed in forma associata nonché a titolo individuale e come componente di consorzi.
Qualora gli operatori economici che presentano la domanda di iscrizione incorrano in uno dei
suddetti divieti l’Ufficio responsabile prenderà in considerazione la sola istanza che risulti
essere pervenuta anteriormente.
Articolo 6
(Modalità di Aggiornamento dell’Albo)
Ai fini del mantenimento dell'iscrizione ciascun operatore economico incluso nell’Albo sarà
chiamato con cadenza annuale ad effettuare l'aggiornamento/conferma dei requisiti richiesti
per l’iscrizione.
A ciascun operatore sarà inviata, in automatico dal sistema, una mail a partire dai 60 giorni .
antecedenti la scadenza, con cui verrà ricordata tale scadenza
Gli operatori economici che non avranno provveduto all’aggiornamento nei termini su indicati
decadranno automaticamente dall’Albo. L’APT provvederà a dare formale notizia all'operatore
economico interessato dal provvedimento di cancellazione per intervenuta decadenza.
La cancellazione ha carattere meramente virtuale. I dati rimarranno attivi nel sistema e in
caso di aggiornamento successivo alla scadenza da parte dell'operatore economico, la
posizione dello stesso verrà riabilitata e resa visibile nella sezione di interesse dell’Albo.
Farà fede la data e l'ora di chiusura della procedura di aggiornamento on line.
A prescindere dai termini sopra riferiti, ciascun operatore economico è comunque tenuto ad
aggiornare tempestivamente la propria iscrizione a fronte di variazioni intervenute sia in
riferimento alla/e categoria/e merceologica/che per le quali si è iscritti all’Albo, nonché ai
requisiti minimi e alle altre informazioni fornite in sede di iscrizione.
Nel caso in cui intervenga una qualsiasi variazione relativa all’istanza precedentemente inviata
l’operatore economico dovrà procedere alla riapertura dell’istanza stessa, alla compilazione dei
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dati da variare e all’inoltro dell’istanza modificata. La procedura di variazione comporta
l’automatica sospensione dell’operatore economico dall’Albo; detta sospensione, a seguito
delle opportune verifiche, potrà essere annullata (riattivazione del soggetto) o meno
(conferma della sospensione) a seconda che la procedura di verifica abbia dato esito positivo
o negativo. L’esito della verifica sarà comunicato tramite mail all’indirizzo di posta elettronica
indicato in fase di registrazione.
La responsabilità della tenuta e dell’aggiornamento dell’Albo fornitori dell’APT è in capo al
Servizio Segreteria-Affari Generali attraverso un responsabile appositamente designato.
Articolo 7
(Verifiche)
L’APT effettuerà periodicamente verifiche a campione sugli operatori economici iscritti, al fine
di accertare la correttezza dei requisiti dichiarati in sede di iscrizione. L’operatore economico
nei cui confronti detta verifica dovesse dare esito negativo sarà cancellato dall’Albo ai sensi
dell’art. 9 del presente Regolamento e, sussistendone i presupposti, ricorreranno le ulteriori
conseguenze di legge derivanti da eventuali false dichiarazioni.
Si rammenta altresì che in sede di presentazione dell’offerta, gli operatori economici invitati
alle procedure di gara dovranno attestare sotto la propria responsabilità penale, mediante
dichiarazione sostitutiva di certificazione in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, che i dati forniti nell’ambito dell’iscrizione all’Albo corrispondono al vero. Tale
dichiarazione sarà sottoposta a verifica con riferimento all’aggiudicatario e al secondo
classificato. La medesima dichiarazione dovrà essere resa anche dall’operatore economico
individuato quale diretto affidatario e sarà verificata anteriormente al conferimento
dell’incarico o dell’appalto. L’eventuale esito negativo della verifica di cui al presente comma
determinerà a carico dell’operatore economico, oltre ai provvedimenti di cui al punto
precedente, le ulteriori conseguenze di legge derivanti da eventuali false dichiarazioni.
Articolo 8
(Informazioni Generali)
Tutte le richieste d'offerta nonché tutte le comunicazioni conseguenti all’espletamento delle
gare saranno recapitate a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo di posta
elettronica indicato dall'operatore economico in fase di iscrizione all’Albo. Lo stato delle
richieste e gli inviti alle gare vengono, comunque, costantemente aggiornati anche all’interno
della pagina personale dell’Albo.
Il possesso e l’indicazione di una casella PEC è obbligatoria al fine di garantire la massima
certezza al flusso delle comunicazioni; tutti gli operatori economici dovranno pertanto dotarsi
di un indirizzo di posta elettronica certificata da indicare quale domicilio eletto per il recapito
delle richieste d'offerta e di qualsiasi comunicazione ad esse correlata nella sezione
dell'istanza di ammissione, dedicata ai riferimenti per le comunicazioni.
Qualora l'impresa non disponga di un indirizzo PEC, non sarà possibile l’iscrizione in quanto
requisito obbligatorio all’iscrizione.
L’iscrizione all’Albo comporta l’accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente
Regolamento e nelle sue eventuali integrazioni e modificazioni.
Articolo 9
(Durata dell’Iscrizione e Cancellazione dall’Albo)
Gli operatori economici, limitatamente all’arco temporale indicato all’art. 6, rimangono iscritti
all'Albo fino a quando non interviene apposito provvedimento di cancellazione.
La cancellazione dall’Albo è disposta d’ufficio previo esperimento, in contraddittorio, della
procedura di cui al capoverso successivo, nei seguenti casi:
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9.1 carenza sopravvenuta, dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di
capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
9.2 mancato aggiornamento della propria candidatura a fronte di intervenute variazioni di
cui all’art. 6;
9.3 grave negligenza o malafede nell’esecuzione di un contratto;
9.4 qualora l’operatore economico non abbia risposto a tre inviti di partecipazione alle
procedure di cui all’art. 1 del presente Regolamento senza fornire adeguata
motivazione scritta.
Nei casi previsti nel comma precedente, L’APT comunica l’avvio del procedimento di
cancellazione d’ufficio all’operatore economico tramite l’invio di una PEC contenente sintetica
motivazione. Eventuali contro deduzioni dovranno pervenire entro 15 giorni. L’APT, decorsi 15
giorni dal ricevimento delle stesse, si pronuncerà definitivamente in merito alla cancellazione.
L’avvio della procedura di cancellazione comporterà la sospensione dell’operatore economico
dall’Albo sino al termine del procedimento; l’iscrizione sarà sospesa fino al termine del
procedimento stesso, anche nell’ipotesi in cui l’operatore economico abbia in corso un
procedimento giudiziale con ENTE
L’eventuale cancellazione comporterà l’eliminazione da tutte le sezioni dell’Albo e per tutte le
categorie merceologiche per le quali l’operatore economico è stato iscritto. Solo nel caso di
cui al precedente punto 9.4 L’ENTE si riserva la facoltà di cancellare dalla sola sezione oggetto
della mancata partecipazione alle procedure.
Gli operatori economici cancellati dall’Albo potranno iscriversi nuovamente solo qualora
dimostrino il venir meno delle cause che ne avevano determinato la cancellazione e ricevano
da L’ENTE il nulla osta per una nuova iscrizione.
La cancellazione potrà essere disposta anche su iniziativa dell’interessato.
Articolo 10
(Criteri di Gestione e Movimentazione dell’Albo)
Le regole di gestione e movimentazione dell’Albo sono esposte nel “REGOLAMENTO PER
L’ACQUISTO IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI” dell’APT.
Le richieste d'offerta nonché tutte le comunicazioni conseguenti all’espletamento delle gare,
esperite col sistema tradizionale o telematiche, verranno inoltrate via e-mail all'indirizzo di
posta elettronica certificata specificatamente indicato nell'istanza.
Articolo 11
(Trattamento dei Dati Personali)
In conformità all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 sulla tutela dei dati personali, si rammenta che
il trattamento dei dati e delle informazioni che verranno comunicate sarà effettuato solamente
per le finalità strettamente connesse alla gestione dell’ Albo e delle successive gare.
I dati saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e con la massima riservatezza, e
saranno registrati e conservati in archivi informatici e cartacei nel rispetto delle regole di
sicurezza previste dalla Legge.
Come stabilito dall'art. 7 del predetto decreto, l'operatore economico iscritto ha diritto, in
qualsiasi momento, di consultare o far modificare tali dati, qualora dovesse riscontrare errori
e/o variazioni.
II titolare del trattamento è il funzionario dell’APT, Dott. Matteo Visceglia, Via De Viti De
Marco 9 – 75100 Matera.
Articolo 12
8
(Responsabilità Amministrativa, D. Lgs 231/2001)
L’APT ha adottato il “Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità” con
delibera del D.G. n. 63 del 02/04/2014, quale documento che definisce l'insieme di valori di
etica che il soggetto economico accetta e condivide e il cui rispetto consente, fra l'altro, di
prevenire la commissione di illegalità.
E' interesse primario dell’APT che tutti coloro che incorrono in relazioni d'affari con l’APT
svolgano la propria attività in osservanza dei principi e dei valori contenuti nel Piano
Anticorruzione suddetto.
Il “Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità” è consultabile sul sito
internet dell’APT www.aptbasilicata.it., alla voce "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE".
La violazione, grave o reiterata, dei principi contenuti nel suddetto piano è considerato
inadempimento degli obblighi nei confronti dell’APT e determina la cancellazione dall’Albo. La
cancellazione dall’Albo potrà comunque essere attivata dall’APT. anche in caso di commissione
di un reato previsto dal D. Lgs. 231/01 e successive modifiche e integrazioni, anche non in
relazione a rapporti con la stessa, accertato con sentenza passata in giudicato che riconosca la
responsabilità dell’operatore economico o a seguito di applicazione della pena su richiesta
delle parti ex art. 444 c.p.p., nonché in caso di irrogazione, anche in sede cautelare, delle
sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione o
dell'interdizione dall'esercizio dell'attività.
In ogni caso, al momento dell'eventuale apertura di un procedimento in sede penale nei
confronti del fornitore per reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, dovrà esserne data
informazione immediata all’APT.
Articolo 13
(Obblighi di Tracciabilità dei Flussi Finanziari)
Gli operatori economici iscritti all’Albo dovranno rispettare quanto disposto dall’art.3 della
legge n. 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici.
Articolo 14
(Norma di Coordinamento)
Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle leggi ed ai
regolamenti vigenti in materia.
Articolo 15
(Pubblicità)
L’avviso di istituzione dell’Albo è pubblicato sul sito web della stazione appaltante.
Articolo 16
(Entrata in Vigore)
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
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Regolamento Albo Fornitori Telematico