COVER STORY Nicola Aporti www.hfgip.com Stretta sulla food safety LA COMPLESSA NORMATIVA CINESE INTRODUCE NUOVE MISURE PER ELEVARE GLI STANDARD DI SICUREZZA SUI PRODOTTI ALIMENTARI. IL PRINCIPIO DELLA TRACCIABILITÀ DIVENTA CENTRALE a scoprire che i loro prodotti non sono a norma, ovvero presentano gravi rischi per la salute. Vengono fortemente inasprite le sanzioni, che possono arrivare a massimi edittali di 20 o 30 volte il valore dei prodotti non conformi a seconda delle specifiche fattispecie, fermo restando possibili conseguenze penali. Quale impatto per i prodotti importati I l 2015 vedrà importanti modifiche al sistema normativo dell’industria alimentare cinese: dalla nuova legge di sicurezza alimentare (in vigore dal 1 ottobre 2015), alla nuova legge sulla pubblicità (in vigore dal 1 settembre 2015), dal nuovo regolamento attuativo in materia di richiami alimentari (in vigore dal 1 settembre 2015) a molti nuovi standard sia verticali che orizzontali. La Cfda (China Food and Drug Administration) diventa a tutti gli effetti l’ente centrale di riferimento per tutta la materia di sicurezza alimentare, coordinata da vari altri ministeri tra cui in primis il Aqsiq – l’autorità che vigila sulla sicurezza alimentare che ha particolare competenza in materia di alimenti importati – e il Nhpfc (ex ministero della salute) che cura la fase di risk assessment. Diventano centrali i principi della tracciabilità del prodotto – che tuttavia dovrà essere implementata per non restare solo sulla carta e in una filiera come quella cinese è la sfida forse piu difficile – e del whole society approach, l’approccio olistico di tutti i player (produttori, distributori, somministratori, istituzioni, associazioni di categoria, media, società civile) verso il raggiungimento della sicurezza nel mercato alimentare. Viene introdotto un chiaro obbligo di richiamo alimentare per produttori e distributori, se vengono 44 FOOD Luglio-Agosto 2015 Per i prodotti importati senza standard di riferimento (situazione non così rara) si potrà ora chiedere alle autorità di approvare ad hoc l’importazione di quel tipo di prodotto sottoponendo i relativi standard di sicurezza alimentare stranieri o internazionali. L’esportazione di prodotti di carne, ittici o lattiero caseari continua a essere condizionata all’approvazione – previo audit – del singolo stabilimento di produzione straniero. Cadono alcune delle barriere all’ingresso per i nutraceutici: verrà redatto un catalogo di ingredienti ammessi e un altro dei claim ammessi (a oggi solo 28). Per gli integratori e gli altri nutraceutici che utilizzino gli ingredienti sul catalogo non sarà più necessaria la lunga procedura di approvazione con il Cfda (fino a due anni, con costi di decine di migliaia di euro per ogni sku), ma solo una più rapida (e meno onerosa) registrazione. Alti livelli di guardia per il baby food Per la tipologia dei prodotti per l’infanzia, certamente la più sensibile socialmente, sono previste indicazioni precise: viene vietata espressamente la pratica di importarla e re-impacchettarla in minime confezioni di vendita. E necessario quindi che l’importazione avvenga già nella minima confezione di vendita – con etichetta cinese già stampata direttamente (requisito peraltro che, sebbene formalmente richiesto solo per il baby food, in pratica è ormai applicato anche al latte uht) e con shelf life di almeno tre mesi al momento dello sdoganamento. Il divieto per ogni produttore di commercializzare più brand di baby food con la stessa formula di fatto colpi- sce esclusivamente i produttori cinesi (fino a 30 brand per produttore!) che quelli stranieri; anche la necessità di registrare con il Cfda ogni prodotto baby food immesso sul mercato pare destinato unicamente ai produttori locali cinesi, sebbene l’articolo della nuova legge allo stato risulti non chiaro sul punto. Forse la maggiore novità – sebbene annunciata da più di due anni – riguarda i claim: con l’entrata in vigore (il 1 luglio 2015) del Gb 134322013, nessun claim di contenuto o comparativo è ammesso per baby food zero-6 mesi. Per altri tipi di alimenti a uso dietetico speciale, claim di contenuto e di funzione sono ammessi, ma in maniera molto più limitata rispetto agli alimenti ordinari. Un’interessante apertura riguarda quei claim nutrizionali ammissibili, ma non definiti nel loro wording dalla normativa cinese: possono finalmente essere utilizzati, a patto che siano supportati da regolamenti di enti ufficiali stranieri o internazionali. E-commerce, controlli elevati in rete Gran parte del commercio retail in Cina gira ormai in via elettronica. La nuova normativa tiene conto di questo enorme fenomeno e obbliga le piattaforme a: implementare un sistema di registrazione con vere generalità degli operatori alimentari; selezionare all’ingresso tali operatori previa verifica delle loro licenze e credenziali; collaborare in maniera proattiva al take down in caso di violazioni di legge. sumatore va protetto anche quando compra in mala fede. Altre misure degne di interesse in questo senso sono quelle che puniscono – anche in ambito penale – media, consumatori e in generale chiunque diffonda false notizie in materia di sicurezza alimentare o incidenti alimentari causando turbative dell’ordine pubblico. Sarà interessante vedere se e come questa norma verrà applicata per esempio in caso di tam-tam mediatico su social network per problemi che si rivelino infondati. Uno sguardo infine alla nuova disciplina in materia di pubblicità: risaltano le norme relative alla pubblicità elettronica (per esempio, occorre dichiarare le vere generalità di chi invia questo tipo di comunicazioni), al limite all’uso di testimonial (vietato se più giovani di dieci anni e devono aver realmente provato il prodotto), ai nutraceutici (obbligatoria la pre-approvazione alla pubblicità da parte del Cfda) e ai prodotti per infanti (per i quali il claim di ‘prodotto totalmente o parzialmente sostitutivo del latte materno’ è tout court vietato). Anche qui, l’inasprimento delle sanzioni porta alla responsabilità solidale – in caso di pubblicità ingannevole – dell’agenzia pubblicitaria e dell’editore, oltre a quella del produttore e del distributore. Claim, protezione anche per le food company La nuova legge di sicurezza alimentare alza i danni punitivi (sino a 10 volte il prezzo speso, o 3 volte il danno patito, ma in ogni caso non meno di 1.000 Rmb) qualora il consumatore si imbatta in prodotti non conformi. La buona/ottima notizia per le food company riguarda l’espressa esclusione del danno punitivo in caso di errori o problemi in etichetta che non hanno un impatto sulla sicurezza del prodotto nè sulla fede del consumatore: questione non da poco se si pensa che a oggi un semplice errore di battitura, spaziatura, allineamento espone di fatto le food companies ai ricatti dei professional consumers (che ormai assomigliano sempre più a gruppi di acquisto che ricercano il profitto da prodotti non conformi sul mercato sfruttando le sanzioni di legge). Si parla di migliaia di casi all’anno. Il problema già esistente era poi esploso quando a dicembre 2013 la Suprema Corte cinese aveva chiaramente enunciato che il conFOOD Luglio-Agosto 2015 45