Comune di Oggiono
Provincia di Lecco
Settore
Servizio
Ufficio
Economico Finanziario
Finanze e Contabilità
Tributi
I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
ANNO
2015
La Legge 27.12.2013, n. 147, (Legge di Stabilità 2014), ha disposto l’esenzione dal versamento
dell’Imposta Municipale Propria (IMU), per le seguenti categorie di immobili:
 l’abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1,
A/8 e A/9 nonché le abitazioni equiparate a tale fattispecie dal Regolamento comunale;
 le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle
Infrastrutture 22 aprile 2008, (Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24/06/2008);
 l’unico immobile, accatastato come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione,
dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ecc.;
 i terreni agricoli e fabbricati rurali strumentali all’attività agricola di cui all’articolo 13 commi 4, 5 e 8
del D.L. 06.12.2011 n. 201 in quanto il Comune di Oggiono dal 2014 è classificato Comune non
montano;
 i fabbricati rurali ai sensi dell art. 1 comma 708 della Legge 147/2013.
 i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale
destinazione e non siano in ogni caso locati (cosiddetti immobili merce ai sensi dell’ art. 2 comma 2 del
Decreto Legge 102/2013).
CHI VERSA
Sono soggetti passivi di imposta, sia persona fisica che società, in base alle quote di proprietà possedute i
seguenti soggetti:
 proprietari di immobili (fabbricati, terreni agricoli, aree fabbricabili);
 titolari del diritto reale di usufrutto, uso e abitazione;
 assegnatari di alloggi a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o
cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 titolari di locazione finanziaria;
 titolari di suolo su cui è costituito il diritto di superficie (se concesso il diritto di superficie su area di
proprietà comunale a cooperativa edilizia, è quest'ultima, fino alla realizzazione della costruzione,
obbligata al pagamento dell'imposta gravante sul suolo);
 titolari del diritto di enfiteusi circa l'utilizzazione di un fondo agricolo;
 titolari di concessione su aree demaniali.
GLI IMMOBILI ASSOGGETTATI
L' IMU va a colpire i seguenti immobili:
1. fabbricati: iscritti o iscrivibile in catasto a partire dalla data di ultimazione dei lavori o da quella in
cui si sia iniziato ad utilizzare il fabbricato.
2. aree fabbricabili: si intendono i terreni con potenzialità edificatorie. Non sono compresi i terreni
edificabili che siano posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli che svolgono in prima
persona l' attività agricola su tali terreni.
3. terreni agricoli: si intendono i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori
agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (persone fisiche oppure società), nonché i
terreni incolti.
piazza Giuseppe Garibaldi, 14 23848 Oggiono ~ C.F. 00566690137 ~ tel. 0341-266409 fax 0341-579251
sito: www.comune.oggiono.lc.it ~ e-mail: [email protected]
ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU 2015
Per l'anno 2015, il pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria può essere effettuato in
misura pari al 50 per cento dell'importo dovuto ottenuto applicando le aliquote e le detrazioni stabilite per
il 2014. La seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero
anno con eventuale conguaglio sulla prima rata.
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 29/04/2015 il Comune di Oggiono ha approvato le
aliquote dell'IMU per l'anno 2015, che sono le seguenti:
TIPOLOGIA
ALIQUOTA 2015
Abitazione principale (immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9) e relative pertinenze.
0,4%
zero virgola quattro
per cento
Abitazione (immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e
relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e
disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito
di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione non risulti locata o risulti
occupata esclusivamente dai soggetti appartenenti al nucleo familiare al
momento del ricovero.
0,4%
zero virgola quattro
per cento
Abitazione (immobili del gruppo catastale A dalla categoria A/1 alla categoria
A/9) concessa in uso gratuito a parenti, in linea retta entro il 1° grado, che ivi
abbiano la residenza.
Per fruire di detta agevolazione dovrà essere obbligatoriamente prodotta, a
pena di applicabilità dall’anno d’imposta successivo, entro il termine
perentorio del 31 dicembre dell’anno d’imposta cui la autodichiarazione si
riferisce, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da parte del
proprietario o titolare di diritto reale, su modello predisposto dall’Ufficio
Tributi, da cui risultino il grado di parentela ed anche i dati catastali
identificativi dell’immobile.
La dichiarazione ha valore anche per gli anni successivi fino alla modificazione
delle condizioni che il contribuente deve tempestivamente dichiarare.
0,76%
zero virgola settantasei
per cento
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale B
0,76%
zero virgola settantasei
per cento
Fabbricati del gruppo catastale D della categoria D/5
1,04%
uno virgola zero quattro
per cento
Terreni agricoli
0,76%
zero virgola settantasei
per cento
Tutte le altre tipologie di immobili non diversamente disciplinate.
Aliquota ordinaria.
0,88%
zero virgola ottantotto
per cento
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Per i fabbricati di interesse storico e artistico (art.10 d. lgs. 42/2004) e per i fabbricati dichiarati
inagibili o inabitabili (art. 13, comma 3, lettera b, d. l. 201/2011) e di fatto non utilizzati la base
imponibile è ridotta del 50%. Per beneficiare dell’agevolazione riservata ai fabbricati dichiarati inagibili o
inabitabili è necessario presentare il modello di dichiarazione predisposto dal Comune.
La denuncia rimane valida per gli anni successivi, anche per la TASI, purché non siano intervenute
variazioni.
TABELLA DETRAZIONI IMU ANNO 2015
Tipologia
Detrazione

Abitazioni principali (solo categorie A/1A/8-A/9) e relative pertinenze
€ 200
La detrazione deve essere suddivisa in parti uguali tra
coloro che ne possono usufruire e nel rispetto del numero
di mesi di occupazione.
n.b. a partire dal 2014 la legge non prevede la
detrazione di € 50,00 per ogni figlio di età inferiore
ai ventisei anni
Abitazione principale
Si intende per abitazione principale l'immobile iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare,
nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza
anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e le
relative pertinenze si applicano ad un solo immobile.
Pertinenze dell’abitazione principale
si intendono esclusivamente le unità immobiliari iscritte nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella
misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria, anche se iscritte in catasto
unitamente all’unità ad uso abitativo.
A partire dal 2015 è assimilata ad abitazione principale, una sola abitazione posseduta a titolo di
proprietà o di usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti in Italia e iscritti all’AIRE, già pensionati
nei rispettivi Paesi di residenza, la casa non deve essere locata e si sottolinea come il trattamento
pensionistico debba essere erogato dalla Stato straniero, non dall’Italia.
Tipologia immobile
calcolo
Immobili in cat. A eccetto A10 e cat. C/2, C/6 e C/7
Rendita catastale +5% x 160 x aliquota
Immobili in cat. B, C/3, C/4 e C/5
Rendita catastale +5% x 140 x aliquota
Immobili in cat. A/10 e D/5
Rendita catastale +5% x 80 x aliquota
Immobili in cat. C/1
Rendita catastale +5% x 55 x aliquota
Immobili in cat. D eccetto D/5
Rendita catastale +5% x 65 x aliquota
Aree fabbricabili
Valore venale in comune commercio al 1°
gennaio dell’anno di imposizione x aliquota
Terreni agricoli
Per i terreni posseduti e condotti da Coltivatore
Diretto (CD) e Imprenditore Agricolo Professionale
(IAP) iscritti alla previdenza agricola: Reddito
dominicale x 1,25 x 75 x aliquota.
Per tutti gli altri soggetti: Reddito dominicale x
1,25 x 135 x aliquota.
Il risultato del calcolo va rapportato alla quota e ai mesi di possesso. Il mese nel quale il possesso si è
protratto per almeno 15 giorni è calcolato per intero.
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QUANDO SI VERSA
Il versamento dell'IMU dovuta per il 2015 deve essere effettuato:
 in acconto entro il 16 giugno 2015;
 a saldo entro il 16 dicembre 2015;
 in unica soluzione entro il 16 giugno 2015.
Il versamento non deve essere effettuato quando l’importo totale per l’anno risulta inferiore o pari ad €
12,00
Il pagamento dell’imposta deve essere effettuato con l’arrotondamento all’euro per difetto se la frazione
è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
Il versamento deve essere effettuato con modello F24, utilizzando i codici tributo appositamente istituiti
dall’Agenzia delle Entrate.
Il pagamento si potrà effettuare presso gli uffici postali, gli sportelli delle banche o utilizzando i servizi
telematici dell’Agenzia delle Entrate.
MODALITA’ DI VERSAMENTO DA PARTE DI RESIDENTI ALL’ESTERO
Le coordinate da utilizzare per il versamento sono:
CODICE SWIFT
POSOIT22
IBAN IT 82 S 05696 51610 00000 4001X19
COMPILAZIONE DEL MODELLO DI VERSAMENTO F24
Il modello di pagamento F24 è disponibile presso banche, uffici postali e sito internet
dell’Agenzia delle Entrate.
CODICI TRIBUTO IMU PER MODELLO F24
I Codici Tributo dell’ IMU sono i seguenti:









3912 abitazione principale e relative pertinenze
3913 fabbricati rurali ad uso strumentale
3914 terreni agricoli
3916 aree fabbricabili
3918 altri fabbricati
3925 denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso
produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO”
3930 denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso
produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE”
3923 – denominato “IMU – imposta municipale propria – INTERESSI
ACCERTAMENTO – COMUNE”;
3924 – denominato “IMU – imposta municipale propria – SANZIONI
ACCERTAMENTO – COMUNE”.
nello spazio “ codice ente/codice comune”, indicare il codice catastale del Comune di Oggiono
“G009”;
nello spazio “Acc”, barrare se il pagamento si riferisce all'acconto;
nello spazio “Saldo”, barrare se il pagamento si riferisce al saldo.
Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle;
nello spazio “numero immobili”, indicare il numero degli immobili;
nello spazio “anno di riferimento” indicare l'anno d'imposta cui si riferisce il pagamento.
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DA
DA
COLLEGANDOSI AL SITO DEL COMUNE “http://www.comune.oggiono.lc.it” E’ POSSIBILE
EFFETTUARE ON-LINE:
 IL CALCOLO DELL’IMPOSTA E LA STAMPA DEL MOD. F24 PER IL VERSAMENTO;
 IL CALCOLO PER IL RAVVEDIMENTO OPEROSO E LA STAMPA DEL MOD. F24 PER IL
VERSAMENTO;
 LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IMU.
DICHIARAZIONI IMU
La Dichiarazione IMU va presentata al Comune in cui sono ubicati gli immobili entro il 30 Giugno
dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute
variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
E' importante leggere attentamente le istruzioni per la compilazione.
L’ufficio Tributi è comunque a disposizione, negli orari di ufficio sotto riportati, per ogni eventuale richiesta
di chiarimento:
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da lunedì a giovedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30
venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00
martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle ore 18.00
il 2° sabato del mese dalle ore 9.30 alle ore 12.00
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informativa imu anno 2015