COMUNE DI FARRA DI SOLIGO
PROVINCIA DI TREVISO
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TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)
- INFORMATIVA ANNO 2014 Scopo della presente guida è fornire istruzioni pratiche sull'applicazione della TASI, quale componente
servizi della IUC, istituita con la Legge 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014).
Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 15 del 16/04/2014 ha determinato, per l'anno 2014,
l'aliquota per l'applicazione della TASI in misura pari all'1 per mille, corrispondente all'aliquota
base, per tutte le tipologie di immobili.
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OGGETTO DELL'IMPOSTA
Sono soggetti al pagamento della TASI i fabbricati ed aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati,
comprese le abitazioni principali e pertinenze ed i fabbricati rurali strumentali all'attività agricola.
SOGGETTI PASSIVI
Sono tenuti al pagamento della TASI tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che siano possessori di
immobili in forza di un diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie o enfiteusi.
In caso di successione il coniuge superstite diviene titolare, ai sensi dell'art. 540 del c.c., del diritto di
abitazione sull'immobile di residenza coniugale, anche in presenza di altri eredi.
E' inoltre tenuto al pagamento della TASI anche il coniuge non assegnatario della casa coniugale - a
seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti
civili del matrimonio – qualora sia titolare o contitolare dell'immobile;
Per gli immobili concessi in locazione finanziaria il soggetto passivo è il locatario.
Sono altresì tenuti a versare l'imposta l'inquilino ed, in generale, l'utilizzatore dell'immobile. In caso di
detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è
dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree.
RIPARTIZIONE DELL'IMPOSTA
Nel caso in cui l'immobile sia occupato da un soggetto diverso dal possessore, la TASI verrà versata
(come stabilito dal Regolamento Comunale) per il 70% dal possessore e per il rimanente 30%
dall'occupante.
CALCOLO DELL'IMPOSTA SUI FABBRICATI
La rendita catastale dell'immobile deve essere rivalutata del 5% e poi moltiplicata per un moltiplicatore
che varia a seconda della categoria catastale, come di seguito specificato. Sul valore imponibile ottenuto
si applica l'aliquota dello 0,1%.
31010 – Farra di Soligo (TV) - via dei Patrioti, 52
Cod. Fisc. 83003890262 – P. IVA 00743360265
tel. 0438-901.510– fax 0438-900.235 - e-mail: [email protected]
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TIPO
IMMOBILE
CATEGORIA CATASTALE
Uffici
A/10
80
Collegi, scuole, caserme, ecc.
B
140
Negozi
C/1
55
Abitazioni,
box
magazzini, tettoie, ecc.
Laboratori artigianali, ecc.
MOLTIPLICATORE
auto, A (esclusi A/10) - C/2
– C/6 – C/7
160
C/3 – C/4 – C/5
140
Capannoni industriali, alberghi, Da D/1 a
teatri,
ecc.
(compresi
i (escluso D/5)
fabbricati rurali strumentali)
Istituti di credito, cambio e D/5
assicurazione
D/10
65
80
CALCOLO DELL'IMPOSTA SU AREA FABBRICABILE
Si tratta di aree utilizzabili a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali. Il valore
imponibile è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, a
tale valore va applicata l'aliquota dello 0,1%.
Si rammenta che questo comune ha individuato dei valori minimi di riferimento delle aree fabbricabili, per
zone omogenee e secondo le destinazioni urbanistiche.
FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI
La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati,
limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabilità è
accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea
documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una
dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al DPR 445/2000, rispetto a quanto previsto dal
periodo precedente.
FABBRICATI DI INTERESSE STORICO O ARTISTICO
La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del
codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 24.
PAGAMENTO DELL'IMPOSTA – CALCOLO ON LINE
Sul sito internet comunale ( www.farra.it) è possibile procedere al calcolo on line del tributo con
stampa del modello F24.
Il contribuente dovrà effettuare il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso in due rate di pari
importo. La prima rata scade il 16 giugno la seconda il 16 dicembre. E' possibile il versamento in unica
soluzione entro il 16 giugno.
Per disposizione regolamentare i versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta
complessivamente dovuta per l'anno (acconto e saldo) è inferiore ad € 12,00.
Per il versamento si deve utilizzare il modello F24 con versamento presso gli sportelli bancari o postali.
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Il codice del comune è “D505”.
I codici tributo da utilizzare per la compilazione del mod. F24 sono i seguenti:

3958 denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative
pertinenze”

3959 denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale”

3960 denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili”

3961 denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati”
Si precisa che in caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente
all'imposta dovuta.
DICHIARAZIONE
I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in
cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della
determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si
verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta
dovuta.
Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche
da uno solo degli occupanti.
Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna
di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere
obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero
dell'interno, ove esistente.
RAVVEDIMENTO OPEROSO
In caso di omesso versamento, qualora la violazione non sia già stata constatata, il contribuente può
ravvedersi mediante spontaneo versamento come segue:
- Ravvedimento sprint: la sanzione minima viene ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo nel versamento,
fino a 15 giorni. In altre parole, la sanzione nei primi 14 giorni sarà pari al 0,2% giornaliero;
- Ravvedimento breve: entro 30 giorni dalla violazione, per insufficiente od omesso versamento del tributi,
la sanzione viene ridotta a 1/10 del tributo, pari al 3%;
- Ravvedimento lungo: entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del
quale è stata commessa la violazione, la sanzione viene ridotta a 1/8 del minimo ed ammonta al 3,75%.
Gli interessi dal 1° gennaio 2014, rapportati ai giorni di ritardo, sono dovuti in base al saggio legale del
1%.
- Copia della ricevuta di versamento deve essere allegata alla comunicazione di avvenuto ravvedimento
operoso da consegnarsi in comune.
L’ufficio tributi (tel. 0438/901510) è a disposizione dei contribuenti il lunedì e venerdì dalle ore 9,00
alle ore 12,30, il martedì dalle ore 9,00 alle ore 13,30 e il giovedì dalle ore 16,30 alle ore 18,30.
Si invita, per ulteriori dettagli, a visitare il sito internet comunale all'indirizzo www.farra.it
Farra di Soligo, 20 maggio 2014
IL RESPONSABILE TASI
F.to Pederiva rag. Franco
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Cod. Fisc. 83003890262 – P. IVA 00743360265
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Informativa TASI anno 2014 - Comune di Farra di Soligo