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Rottami ferrosi: end of waste o rifiuti?*
di Stefano Maglia
-----------------------------* Tratto da La gestione dei rifiuti dalla A alla Z, III ed., di Stefano Maglia, Irnerio Editore, 2012
233.Come sono considerati i rottami ferrosi: EoW o rifiuti?
Per rispondere al quesito occorre innanzi tutto segnalare che dal 9 ottobre 2011 è in vigore il Reg.
(CE) 2011/333 del Consiglio del 31 marzo 2011, pubblicato sulla GUUE L 94 dell’8 aprile 2011,
recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati
rifiuti. L’obiettivo principale del provvedimento è quello di stimolare i mercati del riciclaggio
nell’Unione europea, attraverso disposizioni che permetteranno di creare certezza giuridica e parità
di condizioni per l’industria del riciclaggio.
I rottami di metallo, non dovranno così essere classificati come rifiuti, a condizione che:
- si tratti di rottami puliti e sicuri;
- i produttori applichino un sistema di gestione della qualità;
- i produttori prevedano una dichiarazione di conformità, nel rispetto dei criteri indicati, per
ciascuna partita di rottami.
Inoltre, affinché i rottami possano perdere la qualifica di rifiuti, occorre terminare qualsiasi
trattamento (come taglio, frantumazione, lavaggio e disinquinamento) necessario per preparare i
rottami all'utilizzazione finale in impianti di lavorazione dell'acciaio o dell'alluminio oppure nelle
fonderie.
Il provvedimento rappresenta il primo regolamento di attuazione dell'articolo 6 della direttiva
2008/98/Ce sull’ "end of waste”, dato che la Commissione sta attualmente elaborando criteri
applicabili ad altri flussi di materiali di particolare importanza per i mercati del riciclaggio dell'UE
come il rame, la carta, il vetro e il compost.
Date queste premesse, si ritiene dover attribuire ai rottami ferrosi e non la qualifica di rifiuto, sulla
base della considerazione, da un lato, dell’esclusione della categoria del sottoprodotto e, dall’altra,
della possibilità di applicazione della categoria dell’EoW, ex Regolamento 333/2011, la quale
comunque presuppone la sussistenza di un rifiuto.
Si rileva, tuttavia che il Regolamento 333/2011 richiede che vengano rispettati determinati obblighi,
anche in riferimento alle caratteristiche che i rifiuti potenziali EoW devono possedere, in caso
contrario anche la qualificazione di End of Waste non sarà corretta e dovranno essere considerati
veri e propri rifiuti.
234. Quali sono i limiti d’applicabilità del Reg. (UE) 333/2011?
Il Reg. (CE) 2011/333 del Consiglio del 31 marzo 2011, pubblicato sulla GUUE L 94 dell’8 aprile
2011, reca i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere
considerati rifiuti ai sensi della Dir. 2008/98/CE. La normativa comunitaria prevede inoltre che i
rottami metallici vengano trattati secondo precisi standard tecnici da parte di imprese dotate di
sistema qualità ed in grado, al termine del procedimento di recupero, di dichiarare che i rottami
metallici trattati non sono rifiuti. Poiché gli aspetti operativi legati all’interpretazione del suddetto
Regolamento hanno creato alcune difformità di vedute ed in attesa che il Ministero dell’Ambiente
attivi un apposito tavolo tecnico, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha
elaborato un documento (prot. 12/43/CR07a/C5 del 15 marzo 2012) dal titolo “criticità in materia di
gestione dei rifiuti”. In particolare, il punto 1 del suddetto documento chiarisce che “il Reg. (UE) n.
333/2011 si applica ai soli impianti che effettuano operazioni di recupero di rifiuti costituiti da
rottami metallici in acciaio, ferro, alluminio e leghe di alluminio e non ai produttori primari di tali
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rifiuti”. In conclusione, quindi, il Reg. (UE) 2011/333 non si applica ai produttori di rifiuti, né agli
impianti di smaltimento, ma solo agli impianti di recupero (autorizzati in procedura ordinaria o in
procedura semplificata).
235. Quale documentazione è necessaria predisporre per il trasporto transfrontaliero in lista verde
di rifiuti costituiti da rottami ferrosi verso paesi europei ed extraeuropei?
Prima di tutto è necessario capire se effettivamente i rottami ferrosi di cui si prospetta il trasporto
debbano considerarsi rifiuti o EOW-MPS. Nel caso in cui fossero considerati EoW, avendo cessato
la qualifica di rifiuti, essi devono considerarsi delle vere e proprie merci, con ogni conseguenza
relativa al trasporto ed ai relativi documenti di accompagnamento. Nel caso in cui i rottami
dovessero essere considerati rifiuti, invece si dovrà fare riferimento al Regolamento (CE) n.
1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 e ssm, il quale all’art. 3,
paragrafo 2 assoggetta ad una specifica procedura di sorveglianza e controllo:
- le spedizioni superiori a 20 kg dei seguenti rifiuti destinati al recupero:
- rifiuti elencati nella lista verde (allegato III) o nell'allegato III B del regolamento;
- miscele di rifiuti, non classificati sotto una voce specifica della lista verde, composte da due o più
rifiuti elencati nella stessa a condizione che la composizione delle miscele non ne impedisca il
recupero secondo metodi ecologicamente corretti e tali miscele siano elencate nell'allegato III A
dello stesso;
nonché, ai sensi del successivo paragrafo 4, le spedizioni dei rifiuti esplicitamente destinati ad
esami di laboratorio il cui quantitativo non deve superare la quantità minima ragionevolmente
necessaria per effettuare correttamente le analisi e, in ogni caso, non deve superare 25 kg.
236. Come si coniuga la normativa di cui al D.M. 5 febbraio 1998 con il Reg. 333/2011?
Da subito è stato fatto notare che il Reg. UE 333/2011 difetta di una norma transitoria che regoli il
coordinamento con le normative nazionali previgenti alla sua entrata in vigore (avvenuta il 9 ottobre
2011).
Da un’analisi della normativa europea e nazionale, sembra doversi ammettere che un rottame
ferroso indicato nel Reg. 333/2011 cessa di essere un rifiuto solo allorquando siano rispettate le
condizioni di cui al citato Regolamento.
Questo orientamento è stato recentemente espresso anche dall’Assessorato al Territorio e
Urbanistica della Regione Lombardia, in data 7 ottobre 2011, che, tramite una Circolare (“Rottami
metallici: applicazione Regolamento UE 333/2011 “End of Waste”), ha dato alcuni chiarimenti alle
Province sull'applicazione del Regolamento UE 333/2011.
Ai fini che qui interessano, si segnala che la Regione Lombardia ha chiarito che:
- le disposizioni del Reg. n. 333/2011 si applicano ai soli impianti che effettuano operazioni di
recupero rifiuti costituiti da rottami metallici in acciaio, ferro, alluminio e leghe di alluminio e non
ai produttori primari di tali rifiuti;
- per poter generare prodotti (ex MPS) e non rifiuti, a partire dal 9 ottobre 2011, tutti gli impianti,
operanti sia con autorizzazione ordinaria che in procedura semplificata, devono essere adeguati alle
prescrizioni previste dal Regolamento;
- gli impianti che operano esclusivamente in procedura semplificata e che non si adeguano al
Regolamento, possono continuare a svolgere il complesso delle operazioni che per il D.M. 5
febbraio 1998 sono riconducibili all’operazione R4, ma da tali operazioni decadono solo rifiuti e
non prodotti (ex MPS). Analogamente, i medesimi impianti possono continuare a svolgere
l’operazione di messa in riserva R13 che, di per sé, non può dare origine a prodotti (ex MPS) ma
solo a rifiuti;
- se vengono rispettate tutte le prescrizioni del Regolamento, i prodotti generati possono essere
conferiti nelle aree che sono attualmente individuate come “deposito MPS”, a condizione che per
tali partite di materiale sia già stata predisposta la dichiarazione di cui all’allegato 3 del
Regolamento e che pertanto siano escluse dalla qualifica di rifiuto;
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- gli operatori che si adeguano ai disposti del Regolamento, ai sensi dell’art. 6, comma 7 devono
darne comunicazione alle Province territorialmente competenti, trasmettendo copia della
documentazione inerente l'accertamento di idoneità del sistema di qualità da parte
dell'organismo/verificatore incaricato, comunque rientrante tra quelli previsti dall’art. 6, comma 5
del Regolamento.
Ne deriva che dal 9 ottobre 2011 gli impianti che operano sulle tipologie di rifiuti indicate nel Reg.
333/2011 e che non soddisfano le prescrizioni ivi contenute non possono generare MPS.
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Rottami ferrosi: end of waste o rifiuti?* di Stefano