Sentenza n. 6195/2013 pubbl. il 22/10/2013 RG n. 6640/2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TORINO SEZIONE I CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA Composto dagli Ill.mi Signori: dr. Umberto Scotti dr.ssa Silvia Vitrò dr.ssa Dolores Grillo Presidente Giudice relatore Giudice SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 6640/2013 R.G. PROMOSSA DA: BERTINI MARCO e PALM TREE SRL, in persona del suo amministratore unico Bertini Marco, difesi dagli avv.ti Giuseppe Oneglia e Laura Formentin per delega a margine dell’atto di citazione ATTORI CONTRO INTERPART SPA CONVENUTA CONTUMACE OGGETTO: impugnazione delibera assembleare CONCLUSIONI DELLE PARTI Per gli attori: - In via principale: Accertare e dichiarare l’invalidità della costituzione dell’assemblea straordinaria della società Interpart spa tenutasi in Novara il 23/1/2013 per violazione del quorum costitutivo previsto dall’art. 17 dello statuto societario Interpart spa e, pagina http://bit.ly/1fMV4Hm 1 di 4 Firmato Da: SCOTTI UMBERTO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f16e7 - Firmato Da: VITRO' SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f2887 Ha pronunciato la seguente Sentenza n. 6195/2013 pubbl. il 22/10/2013 RG n. 6640/2013 conseguentemente, annullare la deliberazione della predetta assemblea; - Conseguentemente, ordinare al legale rappresentante della Interpart spa l’iscrizione presso l’ufficio del registro delle imprese della dichiarazione di scioglimento della Interpart spa ex art. 2484 n. 4 c.c., ovvero autorizzare gli attori allo stesso incombente demandandolo loro - Con vittoria di spese, diritti e onorari 1)Con atto di citazione notificato in data 21/2/2013 il sig. Bertini Marco e la Palm Tree srl hanno convenuto in giudizio la società Interpart spa, riferendo: - che Marco Bertini è socio della Interpart spa, con sede a Novara, essendo titolare del 41.60% delle azioni societarie e che la Palm Tree srl è anch’essa socia della Interpart per l’8,32% delle azioni societarie, con totale partecipazione degli attori a detta società del 49.92%; - che all’assemblea ordinaria del 18/12/2012- alla quale gli attori non hanno partecipato- è stato approvato il bilancio di esercizio al 30/6/2012 e che in tale sede è stata constatata una perdita complessiva di €. 479.147,00, con conseguente azzeramento di tutte le riserve e riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale previsto per le spa; - che gli amministratori hanno convocato una assemblea straordinaria per assumere le deliberazioni ex art. 2447 c.c. (cioè riduzione del capitale sociale e contemporaneo aumento a cifra non inferiore la minimo legale, o trasformazione di Interpart in srl), per il giorno 21/1/2013, in prima convocazione, e per il 23/1/2013, in seconda convocazione; - che all’assemblea straordinaria del 23/1/2013 ha partecipato solo il 50,08% del capitale sociale, essendo assenti gli attori, e che i soci presenti hanno approvato la copertura delle perdite e poi hanno trasformato la società in srl, con capitale sociale di €. 101.459, con assegnazione ai soci delle quote in proporzione al numero delle azioni precedentemente possedute; - che la costituzione delle predetta assemblea e le deliberazioni assunte sono invalide, per mancanza del quorum costitutivo, dal momento che l’art. 17 dello statuto societario prevede che l’assemblea straordinaria sia regolarmente costituita e deliberi con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 60% del capitale sociale. La Interpart spa, è rimasta contumace nel processo, comparendo solo all’udienza di discussione dell’istanza attorea di sospensione della delibera impugnata ex art. 2378 c.c. pagina http://bit.ly/1fMV4Hm 2 di 4 Firmato Da: SCOTTI UMBERTO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f16e7 - Firmato Da: VITRO' SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f2887 MOTIVI DELLA DECISIONE Sentenza n. 6195/2013 pubbl. il 22/10/2013 RG n. 6640/2013 In tale sede la convenuta ha eccepito, tra l’altro, che la disposizione statutaria di cui all’art. 17 non può prevalere sulle esigenze di cui all’art. 2447 c.c. Con ordinanza 8/4/2013 il giudice ha disposto, ex art. 2378, co. 4, c.c., la sospensione della delibera impugnata. 2.1) Si osserva, infatti, che sussiste la violazione, relativamente all’assunzione della delibera dell’assemblea straordinaria della Interpart spa del 23/1/2013, del quorum costitutivo e deliberativo (del 60%) previsto dall’art. 17 dello statuto societario (doc. 9 e 10 attorei). Infatti, detto art. 17 prevede: “Le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale, salvi i casi previsti dai numeri 4 e 5 del secondo comma dell’art. 2479 c.c., in cui delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 60% del capitale sociale e devono essere sempre adottate con deliberazione sociale”. La delibera oggetto di impugnazione riguarda appunto uno dei casi previsti dai citati n. 4 e 5 del co. 2 dell’art. 2470 c.c. e l’assemblea straordinaria del 23/1/2013 ha assunto tale delibera con la presenza del solo 50,08% del capitale sociale. Né è accoglibile l’osservazione- formulata dalla parte convenuta nel giudizio cautelare sulla richiesta di sospensione della delibera- secondo la quale la predetta disposizione statutaria dell’art. 17 sarebbe invalida alla luce delle esigenze di cui all’art. 2447 c.c. Infatti, la sussistenza della fattispecie delineata da tale articolo non comporta di per sé la nullità della clausola 17 dello statuto societario, dal momento che è deducibile dalla legge la disciplina applicabile in caso di mancata sussistenza dei quorum costitutivi e deliberativi stabiliti. In particolare, in caso di perdita del capitale sociale in misura tale che esso si riduca al di sotto del minimo legale, gli amministratori devono convocare l’assemblea per la riduzione ed aumento del capitale sociale o la trasformazione della società e questa assemblea straordinaria delibera secondo i quorum stabiliti dalla legge e dallo statuto societario. Nel caso in cui non sia possibile assumere questo tipo di deliberazioni, per mancanza dei quorum necessari, permane lo stato di scioglimento della società ai sensi dell’art. 2484 c.c., co. 1, n. 4, c.c., non evitato, appunto, dalle misure previste dall’art. 2447 c.c. Né l’art. 17 è in contrasto, nel presente caso, con il disposto dell’art. 2369, co. 4, c.c. (secondo cui: “Lo statuto può richiedereper la costituzione e deliberazione delle assemblee societariemaggioranze più elevate, tranne che per l’approvazione del bilancio e pagina http://bit.ly/1fMV4Hm 3 di 4 Firmato Da: SCOTTI UMBERTO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f16e7 - Firmato Da: VITRO' SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f2887 2) L’impugnazione va accolta. Sentenza n. 6195/2013 pubbl. il 22/10/2013 RG n. 6640/2013 per la nomina e la revoca delle cariche sociali”), non avendo l’assemblea straordinaria in esame avuto ad oggetto tali materie. P.Q.M. Definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti; ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o respinta; Dichiara l’invalidità della costituzione dell’assemblea straordinaria della società Interpart spa tenutasi a Novara il 23/1/2013 per violazione del quorum costitutivo previsto dall’art. 17 dello statuto societario e conseguentemente annulla la deliberazione assunta dalla predetta assemblea; Ordina al legale rappresentante della Interpart spa di provvedere all’iscrizione presso l’ufficio del registro delle imprese della dichiarazione di scioglimento della Interpart spa ex art. 2484 n. 4 c.c.; Condanna la convenuta Interpart spa a rimborsare agli attori Bertini Marco e Palm Tree srl le spese processuali, che liquida nella somma di €. 4.000 (di cui €. 3.000 per competenze €. 1.000 per esposti), oltre Iva e Cpa. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione 1° civile, specializzata in materia di impresa, del Tribunale di Torino in data 27/9/2013. Il G.I. Il Presidente pagina http://bit.ly/1fMV4Hm 4 di 4 Firmato Da: SCOTTI UMBERTO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f16e7 - Firmato Da: VITRO' SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f2887 3) Pertanto va accolta l’impugnazione proposta dagli attori e anche l’ulteriore domanda accessoria di richiesta di ordine al legale rappresentante della Interpart spa di provvedere all’iscrizione presso l’ufficio del registro delle imprese della dichiarazione di scioglimento della Interpart spa ex art. 2484 n. 4 c.c.. Le spese processuali seguono il criterio della soccombenza. La liquidazione è fatta in dispositivo sulla base del Decreto Ministeriale n. 140 del 20/7/2012, contenente il Regolamento per la determinazione dei parametri di liquidazione.