AGGIORNAMENTO Diritto civile di Marino Mascheroni Consulente fiscale Il trust di diritto anglosassone è applicabile alla realtà della farmacia italiana? La farmacia all’erede minore tramite un trust U n primo approccio ad uno strumento che trova sempre più applicazione nel nostro sistema giuridico. Vengo sollecitato da una richiesta di consulenza giunta in Utifar circa l’intestazione di una farmacia ad un trust. L’ Autorità Sanitaria a cui è pervenuta la domanda di riconoscimento di titolarità, si è trovata spiazzata davanti ad una simile procedura e non nego di essermi trovato per la prima volta ad affrontare il problema. Cerco quindi in questo breve saggio di mettere insieme dei ragionamenti, riservandomi di approfondire la tematica e sollecitando i nostri consulenti legali ad esprimere il loro giudizio in merito. Per quanto detto invito i miei lettori a considerare ciò che scrivo con le dovute cautele. IL TRUST: DISCIPLINA Il trust è un istituto ben noto di matrice anglosassone recepito nel nostro ordinamento giuridico con la ratifica della Convenzione dell’Aja del 1° Luglio 1985, avvenuta con la Legge 364/1989. Ad oggi il nostro paese non ha ancora provveduto a disciplinare compiutamente tale istituto. La Convenzione dell’Aja rimane il cardine normativo cui fare riferimento in ambito nuovo Collegamento 35 AGGIORNAMENTO Diritto civile giuridico; il legislatore italiano è tuttavia intervenuto provvedendo a disciplinare gli aspetti fiscali del trust con il D.L 262/06 e da ultimo con La legge Finanziaria del 2007. Premetto alcune nozioni sull’istituto ai fini di meglio comprendere ciò che diremo in seguito. Il trust è un atto giuridico inter vivos o mortis causa mediante il quale un soggetto che si definisce disponente (settlor) affida un patrimonio ad un altro soggetto detto fiduciario (trustee) affinchè sulla base di quanto istituito nel contratto di trust quest’ ultimo lo gestisca: a) per il raggiungimento di determinati scopi; b) a beneficio di uno o più soggetti terzi; Gli elementi costitutivi del trust sono: a) i beni vincolati nel trust medesimo che costituiscono una massa distinta rispetto ai beni del fiduciario; b) i beni del trust (vedremo che sussiste anche la possibilità di ricomprendere aziende e quindi già fin d’ora diciamo perchè no una farmacia) devono risultare intestati a nome del fiduciario o di altra persona per conto di questo; c) il fiduciario deve amministrare, gestire o disporre i beni secondo i termini del trust e con obbligo di rendicontazione. La destinazione dei beni al trust determina la “segregazione” degli stessi rispetto al restante patrimonio del disponente e del beneficiario e ciò comporta considerazioni non di poco conto nell’ambito della responsabilità patrimoniale: a) i creditori del disponente non possono aggredire i beni trasferiti al trust in quanto non fanno più parte del suo patrimonio; b) i creditori del fiduciario non possono aggredire i beni del trust in quanto segregati; c) i creditori dei beneficiari non possono neppure essi aggredire i beni del trust in quanto non facenti parte del loro patrimonio. Infine, senza addentrarci troppo nei meandri della disciplina giuridica assai com- 36 nuovo Collegamento IL FUNZIONAMENTO DEL TRUST DISPONENTE : Dr . Rossi – farmacista titolare; SETTLOR: Dr. Bianchi – farmacista; Beneficiario: Sig. Rossi, figlio del dr. Rossi non ancora laureato in farmacia. CARATTERISTE CONTRATTUALI: Il dr. Bianchi (trustee) dispone del bene del trust (farmacia), disporrà della farmacia giustificando i propri poteri che coincidono con quelli della legge; si riconosce al titolare e proprietario dei beni in trust che egli avrà la capacità processuale attiva e passiva in relazione a detti beni e non potrà alienare a terzi i beni in trust se non con il consenso scritto del beneficiario; Il trustee è investito del potere ed onerato dell’obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire e disporre dei beni secondo i termini contrattuali e con la diligenza del buon padre di famiglia. Sopraggiunto il termine finale (5,10 anni) il trustee attribuisce la farmacia al beneficiario. tabella 1 plessa, si sottolinea che non vi sono limitazioni in ordine ai beni trasferiti al trust o alla durata del vincolo che non può essere superiore ai 90 anni o per la vita del beneficiario. IL TRUST E LA FARMACIA Ora, l’istituto anche se orfano di una disciplina giuridica interna e in attesa di una pronuncia giurisdizionale che ne sancisca definitivamente la legittimità, è palese che sia oggi utilizzato per le numerose finalità che esso consente di perseguire, non ultima l’utilità nell’ambito della definizione del passaggio generazionale dell’impresa e torno a ribadirlo perchè no della farmacia. La norma di diritto farmaceutico, oggi non consente al minore erede di farmacia la possibilità di gestire in via provvisoria la medesima attraverso l’affidamento della direzione ad un farmacista terzo, se non per due anni. La vecchia norma prevista dall’articolo 7 della Legge 392, sappiamo, consentiva al coniuge e all’erede in linea retta un lasso di tempo cospicuo che giungeva fino al compimento del trentesimo anno dell’avente causa per intestarsi la farmacia caduta in successione. Per le successioni apertesi dopo l’agosto 2006 il termine è stato unificato in due anni precludendo al minore erede o all’erede non farmacista di avere un ragionevole lasso di tempo per ottenere il titolo abilitativo. La stessa considerazione si potrebbe operare qualora passasse la sciagurata norma che prevedesse il pensionamento obbligatorio del titolare di farmacia al compimento del settantesimo anno di età e con discendenti non ancora abilitati alla professione (per altro bypassabile con la costituzione di una società dove la direzione tecnica venga affidata ad un socio). E’ pur vero che tale aspetto potrebbe essere superato, qualora venisse recepita nel nostro ordinamento la norma che consentisse la partecipazione nelle società titolari di farmacie anche a non farmacisti, ma per l’intanto ragioniamo sull’attuale. Chiarisco con un esempio che sottopongo all’attenzione e alla valutazione, come dicevo nell’introduzione, ai colleghi legali di Utifar. La farmacia di cui è titolare un farmacista senza discendenti pronti ad intestarsi la medesima potrebbe essere trasferita ad un trust dove il fiduciario sarebbe un farmacista abilitato alla professione e il beneficiario il discendente non ancora abilitato secondo lo schema esemplificativo che AGGIORNAMENTO Diritto civile propongo nella tabella 1. Al termine la farmacia passerà al beneficiario che nel prosieguo avrà conseguito il titolo abilitativo. Appare ovvio che il fiduciario sia renumerato per la sua attività. ASPETTI FISCALI Il comma 74^ dell’articolo unico della Finanziaria 2007 ha modificato l’articolo 73 del Tuir poichè nell’attuale formulazione, esso include esplicitamente i trusts come soggetti passivi di imposta. La circolare ministeriale 48/e inoltre chiarisce che nel caso in cui sia stabilito che parte del reddito prodotto sia accantonato a capitale e parte sia distribuito ai beneficiari; il reddito accantonato sarà tassato in capo al trust stesso e quello destinato ai beneficiari sarà imputato a questi per trasparenza. Se il trasferimento nel trust ha per oggetto una farmacia, ritengo applicabile l’articolo 58 co.1 del T.u.i.r (ipotesi di donazione) , con esclusione del realizzo di plusvalenze tassa- bili e l’assunzione dell’azienda, da parte del fiduciario agli stessi valori fiscalmente riconosciuti in capo al disponente; infatti nella circolare citata l’Amministrazione finanziaria ha riconosciuto che il fine unitario perseguito con il trust con beneficiari individuati, determina ai fini impositivi, l’applicazione delle aliquote e delle franchigie proprie del rapporto che intercorre tra disponente e beneficiario, e se come nell’esempio su formulato disponente fosse il genitore, e beneficiario il figlio o il nipote nessuna imposta graverebbe su tale passaggio nè su quello successivo al termine del trust. CONCLUSIONI Rimane aperto un dubbio: il diritto di esercizio della farmacia deve essere trasferito dal titolare unitamente all’azienda commerciale connessa pena la decadenza: così dispone l’articolo 12 della Legge 2 Aprile 1968 n° 475: il trust realizza tale indispensabile presupposto? A giudizio di chi scrive si, in quanto il trust, come detto, è un particolare tipo di rapporto giuridico nel quale la proprietà di un bene (nel nostro caso la farmacia come azienda) appartiene temporaneamente a un soggetto giuridico, il quale tuttavia non ne ha la piena disponibilità, in quanto è vincolato da un rapporto di natura fiduciaria che gli impone di esercitare il suo diritto reale a beneficio di un altro soggetto beneficiario (al quale saranno trasferiti in piena proprietà i beni alla fine del trust). Il diritto del beneficiario nei sistemi di diritto civile (Corte di Giustizia europea, sentenza Web vs Web) non è un diritto reale, ma personale verso il trustee e non vi è nessuna doppia proprietà sul bene in trust. Essendo poi ammessa la promessa di retrovendita di farmacia (Cassazione Civile Sez. Unite 3 Febbraio 1992, n. 1315) in favore dell’erede del titolare di farmacia privata, non mi appare palesemente contrastante per via lontanamente analogica con la norma giuridica di diritto farmaceutico l’applicabilità del trust alla realtà della farmacia. Studio Dr. M. Mascheroni Studio di Consulenza e elaborazione dati per Farmacie Lo studio Mascheroni diretto dal Dr. M. Mascheroni, Consulente di UTIFAR è in procinto di aprire una nuova sede in PESCARA. I farmacisti che avessero interesse, anche per un incontro informale per la valutazione dei servizi offerti potranno rivolgersi alla sede di Vimercate (Milano) ai seguenti recapiti: Dr. M. Mascheroni Tel. 039 625641 – Fax 039 6082424 Mail: [email protected]