AGGIORNAMENTO
Diritto civile
di Marino Mascheroni Consulente fiscale
Il trust di diritto
anglosassone è
applicabile alla
realtà della
farmacia italiana?
La farmacia
all’erede minore
tramite un trust
U
n primo approccio ad uno strumento che trova sempre più applicazione nel nostro sistema
giuridico.
Vengo sollecitato da una richiesta di consulenza giunta in Utifar circa l’intestazione
di una farmacia ad un trust. L’ Autorità Sanitaria a cui è pervenuta la domanda di riconoscimento di titolarità, si è trovata
spiazzata davanti ad una simile procedura
e non nego di essermi trovato per la prima
volta ad affrontare il problema. Cerco
quindi in questo breve saggio di mettere insieme dei ragionamenti, riservandomi di
approfondire la tematica e sollecitando i
nostri consulenti legali ad esprimere il loro
giudizio in merito. Per quanto detto invito
i miei lettori a considerare ciò che scrivo
con le dovute cautele.
IL TRUST: DISCIPLINA
Il trust è un istituto ben noto di matrice anglosassone recepito nel nostro ordinamento giuridico con la ratifica della Convenzione dell’Aja del 1° Luglio 1985,
avvenuta con la Legge 364/1989. Ad oggi il
nostro paese non ha ancora provveduto a
disciplinare compiutamente tale istituto.
La Convenzione dell’Aja rimane il cardine
normativo cui fare riferimento in ambito
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giuridico; il legislatore italiano è tuttavia
intervenuto provvedendo a disciplinare gli
aspetti fiscali del trust con il D.L 262/06 e
da ultimo con La legge Finanziaria del 2007.
Premetto alcune nozioni sull’istituto ai fini
di meglio comprendere ciò che diremo in
seguito.
Il trust è un atto giuridico inter vivos o
mortis causa mediante il quale un soggetto che si definisce disponente (settlor)
affida un patrimonio ad un altro soggetto
detto fiduciario (trustee) affinchè sulla base
di quanto istituito nel contratto di trust
quest’ ultimo lo gestisca:
a) per il raggiungimento di determinati
scopi;
b) a beneficio di uno o più soggetti terzi;
Gli elementi costitutivi del trust sono:
a) i beni vincolati nel trust medesimo che
costituiscono una massa distinta rispetto ai beni del fiduciario;
b) i beni del trust (vedremo che sussiste
anche la possibilità di ricomprendere
aziende e quindi già fin d’ora diciamo
perchè no una farmacia) devono risultare intestati a nome del fiduciario o di
altra persona per conto di questo;
c) il fiduciario deve amministrare, gestire
o disporre i beni secondo i termini del
trust e con obbligo di rendicontazione.
La destinazione dei beni al trust determina
la “segregazione” degli stessi rispetto al restante patrimonio del disponente e del beneficiario e ciò comporta considerazioni
non di poco conto nell’ambito della responsabilità patrimoniale:
a) i creditori del disponente non possono
aggredire i beni trasferiti al trust in
quanto non fanno più parte del suo patrimonio;
b) i creditori del fiduciario non possono
aggredire i beni del trust in quanto segregati;
c) i creditori dei beneficiari non possono
neppure essi aggredire i beni del trust in
quanto non facenti parte del loro patrimonio.
Infine, senza addentrarci troppo nei meandri della disciplina giuridica assai com-
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IL FUNZIONAMENTO DEL TRUST
DISPONENTE : Dr . Rossi – farmacista titolare;
SETTLOR: Dr. Bianchi – farmacista;
Beneficiario: Sig. Rossi, figlio del dr. Rossi non ancora laureato in farmacia.
CARATTERISTE CONTRATTUALI:
Il dr. Bianchi (trustee) dispone del bene del trust (farmacia), disporrà della farmacia giustificando i propri poteri che coincidono con quelli della legge; si riconosce al titolare e proprietario dei beni in trust che egli avrà la capacità
processuale attiva e passiva in relazione a detti beni e non potrà alienare a terzi
i beni in trust se non con il consenso scritto del beneficiario; Il trustee è investito del potere ed onerato dell’obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire e disporre dei beni secondo i termini contrattuali e con la
diligenza del buon padre di famiglia.
Sopraggiunto il termine finale (5,10 anni) il trustee attribuisce la farmacia al
beneficiario.
tabella 1
plessa, si sottolinea che non vi sono limitazioni in ordine ai beni trasferiti al trust o
alla durata del vincolo che non può essere
superiore ai 90 anni o per la vita del beneficiario.
IL TRUST E LA FARMACIA
Ora, l’istituto anche se orfano di una disciplina giuridica interna e in attesa di una pronuncia giurisdizionale che ne sancisca definitivamente la legittimità, è palese che sia
oggi utilizzato per le numerose finalità che
esso consente di perseguire, non ultima l’utilità nell’ambito della definizione del passaggio generazionale dell’impresa e torno a ribadirlo perchè no della farmacia.
La norma di diritto farmaceutico, oggi non
consente al minore erede di farmacia la possibilità di gestire in via provvisoria la medesima attraverso l’affidamento della direzione
ad un farmacista terzo, se non per due anni.
La vecchia norma prevista dall’articolo 7 della
Legge 392, sappiamo, consentiva al coniuge
e all’erede in linea retta un lasso di tempo cospicuo che giungeva fino al compimento del
trentesimo anno dell’avente causa per intestarsi la farmacia caduta in successione. Per
le successioni apertesi dopo l’agosto 2006 il
termine è stato unificato in due anni precludendo al minore erede o all’erede non
farmacista di avere un ragionevole lasso di
tempo per ottenere il titolo abilitativo.
La stessa considerazione si potrebbe operare qualora passasse la sciagurata norma
che prevedesse il pensionamento obbligatorio del titolare di farmacia al compimento del
settantesimo anno di età e con discendenti
non ancora abilitati alla professione (per altro bypassabile con la costituzione di una società dove la direzione tecnica venga affidata
ad un socio).
E’ pur vero che tale aspetto potrebbe essere
superato, qualora venisse recepita nel nostro
ordinamento la norma che consentisse la
partecipazione nelle società titolari di farmacie anche a non farmacisti, ma per l’intanto ragioniamo sull’attuale.
Chiarisco con un esempio che sottopongo all’attenzione e alla valutazione, come dicevo
nell’introduzione, ai colleghi legali di Utifar.
La farmacia di cui è titolare un farmacista
senza discendenti pronti ad intestarsi la
medesima potrebbe essere trasferita ad un
trust dove il fiduciario sarebbe un farmacista abilitato alla professione e il beneficiario il discendente non ancora abilitato
secondo lo schema esemplificativo che
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propongo nella tabella 1. Al termine la farmacia passerà al beneficiario che nel prosieguo avrà conseguito il titolo abilitativo.
Appare ovvio che il fiduciario sia renumerato per la sua attività.
ASPETTI FISCALI
Il comma 74^ dell’articolo unico della Finanziaria 2007 ha modificato l’articolo 73 del
Tuir poichè nell’attuale formulazione, esso include esplicitamente i trusts come soggetti
passivi di imposta. La circolare ministeriale
48/e inoltre chiarisce che nel caso in cui sia
stabilito che parte del reddito prodotto sia
accantonato a capitale e parte sia distribuito
ai beneficiari; il reddito accantonato sarà
tassato in capo al trust stesso e quello destinato ai beneficiari sarà imputato a questi
per trasparenza.
Se il trasferimento nel trust ha per oggetto
una farmacia, ritengo applicabile l’articolo 58
co.1 del T.u.i.r (ipotesi di donazione) , con
esclusione del realizzo di plusvalenze tassa-
bili e l’assunzione dell’azienda, da parte del fiduciario agli stessi valori fiscalmente riconosciuti in capo al disponente; infatti nella
circolare citata l’Amministrazione finanziaria
ha riconosciuto che il fine unitario perseguito
con il trust con beneficiari individuati, determina ai fini impositivi, l’applicazione delle
aliquote e delle franchigie proprie del rapporto che intercorre tra disponente e beneficiario, e se come nell’esempio su formulato
disponente fosse il genitore, e beneficiario il
figlio o il nipote nessuna imposta graverebbe su tale passaggio nè su quello successivo al termine del trust.
CONCLUSIONI
Rimane aperto un dubbio: il diritto di esercizio della farmacia deve essere trasferito
dal titolare unitamente all’azienda commerciale connessa pena la decadenza: così dispone l’articolo 12 della Legge 2 Aprile
1968 n° 475: il trust realizza tale indispensabile presupposto? A giudizio di chi scrive si,
in quanto il trust, come detto, è un particolare tipo di rapporto giuridico nel quale la
proprietà di un bene (nel nostro caso la farmacia come azienda) appartiene temporaneamente a un soggetto giuridico, il quale
tuttavia non ne ha la piena disponibilità, in
quanto è vincolato da un rapporto di natura
fiduciaria che gli impone di esercitare il suo
diritto reale a beneficio di un altro soggetto
beneficiario (al quale saranno trasferiti in
piena proprietà i beni alla fine del trust). Il diritto del beneficiario nei sistemi di diritto civile (Corte di Giustizia europea, sentenza
Web vs Web) non è un diritto reale, ma personale verso il trustee e non vi è nessuna
doppia proprietà sul bene in trust. Essendo
poi ammessa la promessa di retrovendita di
farmacia (Cassazione Civile Sez. Unite 3 Febbraio 1992, n. 1315) in favore dell’erede del
titolare di farmacia privata, non mi appare
palesemente contrastante per via lontanamente analogica con la norma giuridica di
diritto farmaceutico l’applicabilità del trust
alla realtà della farmacia.
Studio Dr. M. Mascheroni
Studio di Consulenza e elaborazione dati per Farmacie
Lo studio Mascheroni diretto dal Dr. M. Mascheroni,
Consulente di UTIFAR
è in procinto di aprire una nuova sede in PESCARA.
I farmacisti che avessero interesse, anche per un incontro informale
per la valutazione dei servizi offerti potranno rivolgersi alla sede di
Vimercate (Milano) ai seguenti recapiti:
Dr. M. Mascheroni Tel. 039 625641 – Fax 039 6082424
Mail: [email protected]
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La farmacia all`erede minore tramite un trust