Avv. Dino Caudullo
C.so delle Province, 12
95129 Catania
Oqs4;728~ Fax 095443677
.CeII.34975750 Il
r·
(rei
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA
~-
SEZIONE LAVORO
RICORSO EX ART.414 e.P.e.
Per la sig.ra Mancuso
Maria Laura nata a Piazza Armerina il 23.09.1967 ed ivi residente
in via Libero Grassi
n.14 C.F. MNCMLR67P63G580F,
Catania,
Corso delle Province
CDLDNI73HI8C351K)
elettivamente
n.12 presso lo studio dell'avv.
domiciliata
Dino Caudullo
in
(C.F.
che la rappresenta e difende per procura a margine del presente
PROCURA
atto (si dichiara ai sensi dell'art. 170 c.p.c. di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo di
posta elettronica certificata
Delego a rapprcsentarm i L'
difendermi in ogni stato e
grado
del
presente
giudizio,
~onfcrendogli
ogni facoltà di legge ivi
compresa
quella
di
transigere e conciliare,
riscuotere e quietanzare.
rinunciare agli alti e farsi
sostituire,
l'avv.
Dino
Caudullo presso il cui
studio sito in Catania,
Corso delle Province n.12
eleggo domicilio
[email protected]).
CONTRO
II Ministero dell' Istruzione dell'Università
l'Ufficio
Scolastico
e della Ricerca in persona del Ministro p.t. e
Regionale per la Sicilia - Ambito Territoriale
per la Provincia di
Catania (già Ufficio Scolastico Provinciale di Catania) in persona del legale rappresentante
p.t.
h(
PER LA DECLARATORIA
in
L.167/2009
dell' Amministrazione
come
prorogati
al riconoscimento
dalla
L. 25/20 IO e per
la condanna
delle graduatorie ad esaurimento di
CAU SA
cui al D.M. 44/2011 valide per il triennio 2001-2014.
Km.
e scuola primaria, ed è inserita nelle'
graduatorie ad esaurimento della Provincia di Catania per il conferimento degli incarichi di
supplenza.
A causa della forte riduzione delle cattedre verificatasi, moltissimi precari che annualmente
prestavano
servizio di insegnamento
temporanee, si sono improvvisamente
con tutte le conseguenze
mediante
lo svolgimento
ritrovati nell'impossibilità
di natura economica, professionale
di supplenze
annuali o
di ricevere alcun incarico,
e di carriera. Per limitare in
qualche modo le gravissime conseguenze derivate in danno del personale precario dalla
contrazione degli organici, è stato emanato il Decreto legge n. 134 del 25 settembre 2009
(Disposizioni
lAVORt..
Tra f. L.
Spese Poutall »
PREMESSE
La ricorrente è docente precaria di scuola dell'infanzia
(...:\ -; I f;..)t
00955
ai fini giuridici del punteggio di 12 punti di cui
all'art. l comma 4 del D.L. 134/09 per l'aggiornamento
.L...,. '(6
f
fU2A~
Del diritto della ricorrente ad essere inserita negli elenchi prioritari di cui al D.L. 134/2009
convertito
lvL.s:2.J...L..-o
V-Cl (:.. 1\
urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per
pago 1
5 Grl{
------~
l'Ufficiale Giud'!ziar
2013
l'anno 2009/20 IO), con cui si è previsto un meccanismo prioritario di reclutamento ai fini
del conferimento
delle supplenze temporanee
ovvero di coloro
dall'articolo
i quali personale
in favore di alcune categorie di docenti,
inserito nelle graduatorie
ad esaurimento
previste
l, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni,
ed al personale Ata inserito nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo
554 del D.Lvo ]6 aprile 1994, n. 297, già destinatario di contratto a tempo determinato,
annuale o fino al termine delle attività didattiche, nell'anno scolastico 2008/2009, che non
abbia potuto stipulare per l'anno scolastico 2009/20 IO la stessa tipologia di contratto per
carenza di posti disponibili, non sia destinatario di un contratto a tempo indeterminato e
non risulti collocato a riposo.
In attuazione
Ministeriale
del predetto
disposto
nonnativo,
n. 82/2009, il quale ha confermato
è stato quindi
emanato
il Decreto
la possibilità di inserimento in appositi
elenchi per il conferimento delle supplenze con priorità assoluta, esclusivamente a coloro i
quali, inseriti nelle graduatorie ad esaurimento o nelle graduatorie pennanenti, fossero stati
destinatari di incarico annuale o fino al tennine delle attività didattiche nell'a.s. 2008/09.
Già all'indomani
dell'emanazione
sia del D.L. 134/09, che del D.M. 86/09, si erano levate
da più parti voci di protesta per le evidenti disparità di trattamento poste in essere, tenuto
conto che, in maniera del tutto illogica ed irragionevole,
novero dei destinatari delle misure d'urgenza
erano state lasciate fuori dal
C.d. salva-precari,
categorie assolutamente
analoghe ed assimilabili rispetto a quelle specificate.
In particolare, non era stata estesa la possibilità di inserimento negli elenchi prioritari ai
docenti e dal personale Ata che, nel corso del biennio 2007/09 (biennio di validità delle
graduatorie ad esaurimento per i docenti), avevano ricevuto supplenze temporanee dai capi
di istituto, per periodi pari o superiori a 180 giorni di servizio, anche se prestati presso
diverse istituzioni scolastiche.
La disparità posta in essere era invero evidente, tenuto conto che ai fini giuridici e di
carriera, come infra si dirà, nessuna distinzione viene posta dall'intero sistema nonnativo in
materia scolastica,
tra supplenza annuale o fino al tennine
supplenze temporanee svolte - complessivamente
delle attività didattiche,
e
- per periodi che da soli, o sommati tra
loro, sono pari o superiori a 180 giorni di servizio.
pag.2
In sede di conversione in legge del D.L. 134/09, posta in essere con la legge 24 novembre
2009 n.167, è stata quindi estesa la platea dei soggetti aventi titolo all'inserimento
elenchi prioritari, consentendo detta possibilità anche in favore di coloro i quali
conseguito nell'a.s. 2008/09, attraverso le graduatorie d'istituto,
negli
abbiano
una supplenza di almeno
centottanta giorni, e che non abbiano potuto stipulare per l'anno scolastico 2009/20 IO la
stessa tipologia di contratto per carenza di posti disponibili.
In applicazione
della predetta modifica normativa, il Ministero dell'Istruzione
disposto l'integrazione
ha quindi
del D.M. 82/2009, riaprendo i termini per la presentazione
delle
domande di inserimento negli elenchi prioritario
In particolare, con il D.M. n.100/09, è stato previsto che "Il personale docente e Ata che
abbia conseguito nell 'anno scolastico 2008/2009, attraverso le graduatorie di istituto, una
supplenza
di almeno
180 giorni, anche tramite proroghe
o conferme contrattuali,
in
un 'unica istituzione scolastica ha titolo ad essere incluso, in base al punteggio spettante,
negli elenchi prioritari
- finalizzati
all 'attribuzione
sostituzione del personale scolastico temporaneamente
scolastico
- di cui fanno
già parte i beneficiari
della precedenza
assoluta per la
assente nel corso del corrente anno
individuati
con il D.M. n. 82 del 29
settembre 2009".
A causa del protrarsi della grave crisi occupazionale
nel mondo della scuola, all'art.7
comma 4 ter del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.194, convertito con modificazioni in
legge 26 febbraio 20 IO, n.25, è stato previsto che le disposizioni contenute nell'articolo I,
commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 25 settembre 2009, n.134, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2009, n.167, restano valide con riferimento all'anno scolastico
2010-2011.
Pertanto,
gli elenchi
utilizzati
per il conferimento
in via prioritaria
delle supplenze
temporanee per l'a.s. 2009/2010, sono stati prorogati anche per l'a.s. 2010/2011.
Nel dare applicazione alle predette disposizioni normative, il Ministero dell'Istruzione,
con
il Decreto ministeriale n. 68 del 30 luglio 2010, ha disposto la nuova costituzione degli
elenchi previsti dal D.L. 134/2009 conv. in L.167/09, il quale prevede, quale requisito per
l'inserimento, l'aver prestato nell'a.s. 2008/09 una supplenza di almeno 180 giorni.
pag.3
La ricorrente ha presentato la domanda ai sensi del D.M. 68/2010, sulla scorta sempre del
servizio di insegnamento
prestato nell'a.s. 2008/09, per complessivi 228 giorni prestati in
virtù di più contratti.
A fronte della circostanza che la ricorrente aveva prestato ben oltre i 180 giorni di servizio
richiesti dal D.L. 134/09 conv. in L. 167/09, ma in virtù di più contratti di supplenza presso
diverse istituzioni scolastiche, l'Ufficio Scolastico Provinciale di Catania ancora una volta
non l'ha inserita negli elenchi prioritari formati ai sensi del D.M. 68/2010, in quanto la
domanda
doveva
ritenersi esclusa perché i 180 giorni di servizio richiesti erano stati
maturati in virtù di più contratti presso più scuole.
L'esclusione
della domanda di inserimento ritualmente presentata dalla ricorrente, e quindi
il mancato inserimento della stessa negli elenchi prioritari deve però ritenersi illegittima e
conseguenza
di una errata applicazione
della normativa
legislativa e regolamentare
in
materia.
DIRITTO
Violazione dell'arti
con modificazioni
applicazione
comma 2 , del decreto legge 25 settembre
2009, n. 167. Violazione
ed erronea
del D.M. n.68 del 30.07.2010. Eccesso di potere per erronea
valutazione
dei presupposti.
con la legge 24 novembre
2009, n. 134 convertito
Illogicità ed ingiustizia manifeste.
Disparità di trattamento.
Come esposto in premessa, con il D.L. n.134/09 è stato introdotto un meccanismo
reclutamento
di
prioritario ai fini del conferimento delle supplenze temporanee in favore di
coloro i quali, già destinatari di contratto a tempo determinato, annuale o fino al termine
delle attività didattiche, nell'anno scolastico 2008/2009, non abbiano potuto stipulare per
l'anno scolastico 2009/2010 la stessa tipologia di contratto per carenza di posti disponibili e
non siano stati destinatari di un contratto a tempo indeterminato.
In sede di conversione del D.L. 134/09, la legge 167/2009 ha esteso la platea del personale
beneficiario,
includendo anche coloro i quali nell'a.s. 2008/09 avevano conseguito una
supplenza temporanea della durata di almeno 180 giorni.
In applicazione
delle nuove disposizioni normative, il Ministero con il D.M. n.100 del
17.12.09, aveva riaperto i termini per l'inserimento
negli elenchi prioritari del nuovo
personale individuato dalla legge 167/09.
A fronte della disposizione normativa di rango primario, la quale consentiva genericamente
pag.4
l'inserimento
supplenza
negli elenchi al personale che aveva conseguito nel corso dell'a.s.2008/09
di almeno
l'inserimento
180 giorni, l'A. resistente
con il D.M. n.100/09,
una
ha consentito
solo a coloro i quali avevano conseguito una supplenza di almeno 180 giorni,
anche tramite proroghe o conferme contrattuali, in un'unica istituzione scolastica.
Detta interpretazione
restrittiva delle norme citate, posta in essere dall' Amministrazione
resistente, si pone in evidente contrasto sia con la fonte normativa di rango primario che
con la norma regolamentare,
le quali non prevedono alcuna limitazione collegata al numero
di rapporti di lavoro prestati per il raggiungimento
del requisito dei 180 giorni, dando anzi
conferma, come dianzi si vedrà, alla possibilità stessa di maturare detto requisito di servizio
in virtù di più rapporti contrattuali.
Già all' indomani della costituzione degli elenchi prioritari ai sensi del D.M. 100/09, si sono
susseguiti i ricorsi giurisdizionali da parte dei docenti illegittimamente esclusi a causa della
presunta mancanza dei requisiti previsti per l'inserimento negli elenchi medesimi.
invero, \' Amministrazione
scolastica ha illegittimamente
escluso dagli elenchi tutti quei
docenti che, nonostante avessero maturato il requisito di 180 giorni di servizio richiesto
dalla L. 167/09, lo avevano maturato in virtù di più contratti di supplenza presso più scuole.
La
giurisprudenza
formatasi
dell'amministrazione,
rilevando
in
materia,
ha
ritenuto
che è del tutto indifferente
illegittimo
l'operato
che il requisito
richiesto
dal D.M. 100/09 (e ribadito dal D.M. 6812010 come infra si dirà) sia stato maturato
virtù di uno o più contratti
di supplenza,
n. 16712009 ha inteso ricomprendere
comunque
anche su più scuole, considerato
nel novero dei beneficiari,
in
che la legge
tutti coloro che hanno
prestato servizio per almeno 180 giorni nell'a.s. 2008/2009.
Detta interpretazione
delle disposizioni
normative
in materia,
è stata condivisa
dal
Tribunale di Siracusa (con le ordinanze del 27.04.10 e del 16.07.2010), dal Tribunale di
Nicosia (ordinanza
del 2.07.20 IO), dal Tribunale di Catania (ex multis ordinanze
del
6.07.2010 e 26.07.2010), dal Tribunale di Ragusa (ordinanza collegiale del 12.07.2010 ed
ordinanza del 20.09.2010)
dal Tribunale di Caltanissetta (ordinanza del 3.08.2010), dal
Tribunale di Vibo Valentia (ordinanza del 3.08.2010) e dal Tribunale di Enna (ordinanze
del 5.10.2010 e del 26.10.2010),
i quali hanno unanimemente rilevato, che la norma di
legge richiede soltanto il requisito dell'espletamento,
nel precedente anno scolastico, di una
supplenza di 180 giorni senza minimamente prevedere l'ulteriore requisito che la supplenza
pag.5
sia stata ottenuta in virtù di un unico contratto o di più contratti. La ratio della norma appare
infatti chiara: estendere la possibilità di inserimento negli elenchi prioritari, oltre a coloro
che avevano conseguito
didattiche,
anche
l'incarico
a soggetti
conseguito il requisito
di supplenza annuale o fino al termine delle attività
che, nel precedente
anno scolastico,
avevano comunque
minimo di 180 giorni di servizio.
Non si comprende peraltro - prosegue la giurisprudenza citata - come possa differenziarsi
il raggiungimento
contrattuali"
del requisito
minimo di 180 giorni "tramite
proroghe o conferme
nello stesso anno scolastico, che altro non sono che nuovi contratti, con il
raggiullgimento
del requisito minimo di 180 giorni con contratti di supplenza stipulati
111
periodi diversi e quindi con interruzioni sempre nello stesso anno scolastico".
Se così non fosse, ci si troverebbe di fronte ad una norma palesemente incostituzionale per
violazione del principio di uguaglianza.
Come detto, le previsioni normative di cui al D.L. 134/09 sono state prorogate anche per
l'a.s. 2010/20 Il in virtù dell'art.7
comma 4 ter del Decreto Legge 30 dicembre 2009,
n.194, convertito con modificazioni in legge 26 febbraio 20 IO, n.25.
In applicazione della predetta disposizione legislativa, è stato quindi emanato il D.M. n.68
del 30.07.2010, il quale, nel prevedere
l'a.s. 2010/201 I, ha ribadito
la nuova costituzione
le illegittime disposizioni
quanto ai requisiti richiesti per l'inserimento
Invero, all'art.1
elenchi
prioritari
attraverso
degli elenchi prioritari
già contenute
per
nel D.M. 100/09,
in detti elenchi.
comma 2, il citato D.M. 68/2010 prevede che può essere inserito negli
il personale
le graduatorie
che, nell'anno
d'istituto,
scolastico
una supplenza
2008/2009,
abbia conseguito,
di almeno 180 giorni in un'unica
istituzione scolastica, anche tramite proroghe o conferme contrattuali.
Anche il D.M. 68120 IO ribadisce quindi l'illegittima
interpretazione
delle disposizioni
legislative di cui al D.L. 134/09, richiedendo quale requisito per l'inserimento negli elenchi
prioritari l'aver stipulato, nell'a.s. 2008/09, un unico contratto di supplenza di almeno 180
giorni presso la medesima istituzione scolastica.
Anche il D.M. 68/20 IO, così come il D.M. 100/09, si pone quindi in evidente contrasto con
la normativa di rango primario.
II d.1. 134 infatti, non esclude in alcun modo la possibilità che il requisito di servizio di 180
giorni sia stato acquisito mediante più supplenze svolte presso la medesima scuola (o
pag.6
addirittura
derivare
presso più istituzioni scolastiche),
dall'espressione
letterale
usata
né questa volontà restrittiva poteva farsi
dal
legislatore
("una
supplenza
di almeno
cento/tanta giorni ").
Invero, non può ritenersi
supplenza di almeno
che l'intenzione
del legislatore,
con il riferimento
ad "una
180 giorni", debba intendersi nel senso di escludere tutte le altre
ipotesi, in cui siano stati comunque svolti incarichi di supplenza per almeno 180 giorni,
quindi anche mediante più contratti con la medesima scuola.
Difatti, la disposizione
introdotta nel d.1. 134/09 dalla legge di conversione
167/09, è il
risultato del recepimento da parte del legislatore delle innumerevoli proteste provenute da
più parti, a fronte delle gravissime disparità che aveva posto lo stesso d.1. 134/09 nella sua
formulazione
originaria,
la quale prevedeva l'inserimento
negli elenchi prioritari solo a
coloro i quali avevano conseguito un incarico di supplenza annuale o fino al termine delle
attività didattiche.
Con la modifica introdotta in sede di conversione, il legislatore ha infatti voluto estendere
la possibilità
di inserimento
in detti elenchi, anche in favore di tutti quei precari che
avevano comunque conseguito il requisito minimo di 180 giorni di servizio.
L'Amministrazione
assolutamente
resistente
quindi, nel dare applicazione
ad un disposto normativo
chiaro, ha di sua iniziativa alterato arbitrariamente
la portata della norma,
dandone una interpretazione restrittiva e, come tale, illegittima.
Nell'interpretare
la disposizione normativa in questione, l'Amministrazione
resistente non
poteva infatti non tenere conto sia della originaria formulazione del d.l. 134/09, sia delle
innumerevoli istanze di protesta sollevatesi all'indomani dell'emanazione
del decreto legge
e del d.m. 82/09, da parte di chi riteneva che fossero state ingiustamente escluse categorie
di docenti che versavano in situazioni del tutto analoghe (per aver svolto supplenze nel
corso di un anno scolastico per un periodo complessivo di almeno 180 giorni), rispetto a
quelle originariamente previste dal d.1. 134/09.
L'intenzione
del legislatore nell'inserire,
in sede di conversione del decreto legge, altre
categorie di soggetti interessati, era infatti quella di estendere i benefici originariamente
limitati solo ai soggetti destinatari di incarico annuale o fino al termine delle attività
didattiche, anche agli altri casi del tutto analoghi, in base al sistema normativo vigente in
materia, ovvero ai soggetti che avevano comunque prestato 180 giorni di servizio.
pago 7
A fronte di siffatta previsione legislativa, le ricorrenti avevano pieno diritto all' inserimento
negli elenchi di cui trattasi, avendo prestato ben oltre i 180 giorni di servizio richiesti dalla
legge.
Né poteva ritenersi, come però ha fatto l'Amministrazione
violando palesemente le norme
citate, che le ricorrenti non erano in possesso del requisito di servizio richiesto, in quanto
maturato in virtù di più rapporti contrattuali e presso più scuole.
Detta interpretazione
urta, infatti, oltre che con i più comuni criteri di logica e di giustizia,
anche con lo stesso D.M. 68, allorché contempla la possibilità di maturare il requisito di
servizio di 180 giorni anche mediante proroghe o conferme contrattuali.
E' evidente infatti, sia nel caso della proroga del contratto che in quello della conferma
dello stesso, che si è in presenza di più contratti di lavoro che si susseguono.
L' Amm in istrazione resistente ha quindi errato nel val utare la situazione lavorativa della
ricorrenti,
in quanto non ha colto che la stessa aveva svolto ben più dei 180 giorni di
servizio richiesti in virtù di conferme contrattuali.
Impedire alla ricorrente l'inserimento
negli elenchi prioritari sol perché in possesso del
requisito di servizio richiesto in virtù di più contratti di lavoro, appare inoltre illegittimo per
violazione del principio di uguaglianza e parità di trattamento di cui all'art.3 Cost..
A fronte infatti di altri docenti che hanno maturato il richiesto requisito di servizio mediante
un unico contratto di supplenza, ovvero più contratti a seguito di proroghe o conferme,
appare manifestamente
discriminante escludere un'ipotesi del tutto identica.
Si tratta invero di situazioni del tutto identiche in quanto i medesimi docenti, ivi comprese
le ricorrenti, quando andranno ad aggiornare la propria posizione in seno alle graduatorie ad
esaurimento, riceveranno il medesimo trattamento, atteso che il servizio di cui trattasi verrà
in ogni caso valutato 12 punti, senza alcuna distinzione di sorta.
La Tabella di valutazione dei titoli della terza fascia delle graduatorie ad esaurimento del
personale docente ed educativo, approvata con d.m. 27 del 15 marzo 2007 e integrata con
d.m. 78 del 25 settembre 2007 (legge n. 143 del 4 giugno 2004, integrata dalla legge n. 186
del 27 luglio 2004 e modificata dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296), prevede che "Per il
sen1izio di insegnamento prestato nella scuola del! 'infanzia o primaria o negli istituti di
istncione
secondaria
"insegnamento
o artistica statali ovvero nelle scuole paritarie,
4) ivi compreso
prestato su posti di sostegno per gli alunni disabili, e per il servizio prestato
pag.8
dal personale
educativo, sono attribuiti, per ogni mese o frazione
di almeno 16 giorni,
punIi 2; Imo ad un massimo, per ciascun anno scolastico, di punti 12".
E' evidente quindi che, se viene comunque attribuito un punteggio massimo di 12 punti per
ciascun anno scolastico, e se per ciascun mese di servizio vengono attribuiti 2 punti, ne
deriva che il servizio prestato per almeno sei mesi (ovvero
180 giorni) ed il servizio
prestato per un intero anno scolastico, vengono valutati nella stessa misura, ovvero 12
punti.
La tabella inoltre, non fa alcuna differenziazione se il servizio è prestato in virtù di un unico
contratto di supplenza, o su più contratti, presso una sola scuola o presso più istituzioni
scolastiche.
Appare evidente quindi, l'illegittima
applicazione della normativa di riferimento da parte
dell' Amministrazione.
Qualora però dovesse ritenersi che il requisito dei 180 giorni di servizio debba essere
conseguito
direttamente
In virtù di un unico contratto
nel giudizio de quo per i seguenti motivi.
e falsa applicazione
dell'art.
1, comma 2, del decreto
2009, n. 134 convertito
con modificazioni
Violazione
3, 4 e 97 della Costituzione.
degli articoli
ingiustizia.
Contraddittorietà
legge _25 settembre
con la legge 24 novembre
Eccesso di potere sotto i profili della disparità
e manifesta
derivi
dal D.M. 68/2010, lo stesso dovrebbe ritenersi illegittimo e se ne chiede
pertanto la disapplicazione
Violazione
di lavoro, e che detta disposizione
2009, n. 167.
Contraddittorietà
di trattamento,
ed illogicità.
dell'illogicità
ed illogicità in riferimento
manifesta
alla normativa
vigente in materia scolastica (art. 440 D.Lvo n. 297/94, art.489 D.Lvo 297/94 ed art.l1,
comma 14, L. 124/99, tabella di cui al D.M. 27 del15 marzo 2007, integrata
del 25 settembre
2007, tabella allegata
al Decreto
ministeriale
con d.m. 78
n. 56 del 28 maggio
2009).
Con il D.L. n. 134 del 25 settembre 2009 è stato introdotto un meccanismo di reclutamento
prioritario ai fini del conferimento delle supplenze temporanee in favore di alcune categorie
di personale
(docente
ed Ata), ovvero di coloro i quali, inseriti nelle graduatorie
ad
esaurimento previste dall'articolo l, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n.
}96. e successive modificazioni, o nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 554 del
D.Lvo 297/94, già destinatari di contratto a tempo determinato, annuale o fino al termine
pag.9
delle attività didattiche, nell'anno scolastico 2008/2009,
per l'anno scolastico
disponibili
2009/20 IO la stessa tipologia
e non siano stati destinatario
che non abbiano potuto stipulare
di contratto
di un contratto
per carenza di posti
a tempo indeterminato
(e non
risultino collocati a riposo).
Quindi,
nel mese di settembre
2009, il MIUR ha emanato
le disposizioni
attuative,
mediante il D.M. 82/09, per l'inserimento del personale interessato negli elenchi prioritario
In sede di conversione del D.L. 134/09, la legge 167/2009 ha esteso la platea del personale
beneficiario,
includendo
anche coloro i quali nell'a.s.
2008/09 avevano conseguito una
supplenza temporanea della durata di almeno 180 giorni.
In applicazione
delle nuove disposizioni normative,
il Ministero resistente ha emanato il
D.M. n.IOO del 17.12.09, con il quale, ad integrazione delle disposizioni di cui al D.M.
82/09, ha riaperto i termini per l'inserimento
negli elenchi prioritari del nuovo personale
individuato dalla legge 167/09.
In maniera
del tutto
arbitrariamente
erronea
ed illegittima
come
l'inserimento
supplenza
convertito
resistente
normativa
ha
dalla
di rango primario (art. I , comma 2, del
1.167/09),
la
quale
consentiva
genericamente
negli elenchi al personale che aveva conseguito nel corso dell'a.s.2008/09
di almeno
l'inserimento
l'Amministrazione
limitato il novero dei potenziali beneficiari.
Invero, a fronte della disposizione
d.1.134/09,
però,
180 giorni,
l'A. resistente
una
con il D.M. 100/09, ha consentito
solo a coloro i quali avevano conseguito una supplenza di almeno 180 giorni,
anche tramite proroghe o conferme contrattuali, in un'unica istituzione scolastica.
In applicazione
delle disposizioni
di cui all'art.7
dicembre 2009, n.194, convertito con modificazioni
Ministero dell'Istruzione
nuova costituzione
comma 4 ter del Decreto Legge 30
in legge 26 febbraio 2010, n.25, il
ha emanato il D.M. 68 del 30.07.2010 con il quale, nel disporre la
degli elenchi prioritari per l'a.s. 20 l 0/20 l I, ha reiterato l'illegittima
previsione contenuta nel D.M. 100/09, richiedendo, quale requisito per l'inserimento
negli
elenchi, l'aver stipulato nell'a.s. 2008/09 un contratto di supplenza di almeno 180 giorni
nella medesima istituzione scolastica.
Sono rimasti quindi esclusi dai benefici di cui al d.1. 134/09, in maniera del tutto illegittima
come infra si dirà, tutti coloro i quali avevano comunque maturato il medesimo requisito di
servizio,
ovvero almeno
180 giorni di insegnamento,
però mediante più contratti
di
pago 10
supplenza anche con più istituzioni scolastiche.
Detta restrizione posta dal decreto ministeriale 68/20 IO, si pone in evidente contrasto con la
fonte normativa di rango primario citata, la quale non prevede alcuna limitazione di tal
genere.
Il d.1. 134 infatti, non esclude in alcun modo la possibilità che il requisito di servizio di 180
giorni sia stato acquisito mediante più supplenze svolte presso la medesima scuola (o più
istituzioni scolastiche),
né questa volontà restrittiva poteva farsi derivare dall'espressione
letterale usata dal legislatore ("una supplenza di almeno centottanta giorni").
Imero
non può ritenersi
che l'intenzione
del legislatore,
con il riferimento
ad "una
supplenza di almeno 180 giorni", debba intendersi nel senso di escludere tutte le altre
ipotesi, in cui siano stati comunque svolti incarichi di supplenza per almeno 180 giorni,
quindi anche mediante
più contratti con la medesima
scuola o presso più istituzioni
scolastiche.
Difatti, la disposizione
introdotta nel d.1. 134/09 dalla legge di conversione
167/09, è il
risultato del recepimento da parte del legislatore, delle innumerevoli proteste provenute da
più parti, a fronte delle gravissime disparità che aveva posto lo stesso d.l. 134/09 nella sua
-ormulazione originaria,
il quale consentiva
l'inserimento
negli elenchi prioritari solo a
loro i quali avevano conseguito un incarico di supplenza annuale o fino al termine delle
\-ità didattiche.
Con la modifica introdotta in sede di conversione, il legislatore ha infatti voluto estendere
la possibilità
di inserimento
a\e ano comunque
in detti elenchi, anche in favore di tutti quei precari che
conseguito
il requisito minimo di 180 giorni di servizio; requisito
peraltro. quello dei 180 giorni, scelto non a caso, come infra si dirà.
L'Amministrazione
IO
ero.
resistente quindi, nel dare applicazione ad un disposto normativo che,
non dava
luogo
a molti dubbi
interpretati vi, ha di sua iniziativa
itrariamente la portata della norma, dandone una interpretazione
alterato
restrittiva e, come tale,
il ~·nirna.
Jrimerpretare
la disposizione norn1ativa in questione, l'Amministrazione
""a infatti non tenere conto sia della originaria formulazione
ere\oli istanze di protesta sollevatesi all'indomani
.rn.
resistente non
del d.1. 134/09, sia delle
dell'emanazione
del decreto legge
209. da parte di chi riteneva che fossero state ingiustamente escluse categorie
pag.ll
i docenti ed Ata che versavano in situazioni del tutto analoghe (per a er
-\0
nel corso di un anno scolastico per un periodo complessivo di almeno 180 giorni _ri:
quelle originariamente
L-intenzione
previste dal d.l. 134/09.
del legislatore nell'inserire,
in sede di conversione
del decreto legge, altre
ategorie di soggetti interessati, era infatti quella di estendere i benefici originariamente
limitati solo ai soggetti destinatari
di incarico annuale o fino al termine delle attività
didattiche, anche agli altri casi del tutto analoghi, in base al sistema normativo vigente in
materia, ovvero ai soggetti che avevano comunque prestato 180 giorni di servizio.
Come si dirà meglio di seguito, nell'attuale
sistema normativo
istruzione,
del servizio
il discrimine
rappresentato
dall'avere
per la valutazione
vigente in materia di
di insegnamento
è infatti
prestato nel medesimo anno scolastico servizio per un periodo
inferiore, pari o superiore a 180 giorni.
In tutte le disposizioni normative di rango primario e secondario attualmente vigenti infatti,
il periodo di servizio di insegnamento prestato per almeno 180 giorni, viene equiparato ai
servizi resi per l'intero anno scolastico o fino al term ine delle attività didattiche, e quindi
valutato come un anno scolastico completo.
Ci si riferisce, in particolare, alle disposizioni in materia di svolgimento dell'anno di prova
del personale docente (art. 440 D.Lvo n. 297/94), a quelle in materia di ricostruzione
di
carriera (art.489 D.Lvo 297/94 ed arti 1, comma 14, L. 124/99), a quelle in materia di
alutazione dei titoli per l'aggiornamento
delle graduatorie ad esaurimento (tabella di cui al
D.M. 27 del 15 marzo 2007, integrata con d.m. 78 del 25 settembre 2007 - legge n. 143 del
4 giugno 2004, integrata dalla legge n. 186 del 27 luglio 2004 e modificata dalla legge 27
dicembre 2006, n. 296) ed a quelle in materia di valutazione dei titoli per la costituzione e
l'aggiornamento
delle graduatorie
di circolo e di istituto (tabella
allegata al Decreto
ministeriale n. 56 del 28 maggio 2009).
11 legislatore,
nel modificare
il d.l. 134/09, ha quindi tenuto conto dell'intero
contesto
normativo vigente, in base al quale nessuna differenza sussiste, ai fini giuridici e di carriera,
tra servizi prestati per l'intero anno scolastico e servizi prestati per almeno 180 giorni
tindifferentemente
dal numero di supplenze prestate), rappresentando
il raggiungimento
di
detto Iimite temporale, lo spartiacque ai fini della valutazione del servizio alla stregua di un
intero anno scolastico,
sia per lo svolgimento
dell'anno
di prova per il personale
neo
pago 12
Immesso
in ruolo,
l'aggiornamento
sia
la ricostruzione
di carriera,
sia per
l'integrazione
e
delle graduatorie ad esaurimento, di circolo e di istituto.
fronte dell'evidente
fennarsi
per
significato
della norma, l'Amministrazione
soltanto alla lettera della stessa ("una supplenza
durne - erroneamente - che fosse previsto l'inserimento
non poteva quindi
di almeno
180 giorni"),
per
negli elenchi prioritari solo per
olaro i quali avevano prestato almeno 180 giorni di servizio in virtù di un unico contratto
i upplenza in una sola istituzione scolastica.
Detta interpretazione della norma urta quindi con la ratio della stessa, la quale tiene conto,
ome detto, dell'intero
impianto normativo attualmente vigente (il quale non fa differenza
alcuna ai fini del computo dei 180 giorni di servizio per l'equiparazione
dello stesso ad un
intero anno scolastico).
Cna diversa interpretazione,
contraria ai canoni enneneutici di cui all'art.12 delle preleggi,
di contro, esporrebbe la norma a dubbi di incostituzionalità
per violazione del principio di
uguaglianza (art.3), del diritto al lavoro (art A) e del principio di buon andamento della P.A.
art.97).
~
fronte
di
ciò,
l'Amministrazione
aveva
quindi
l'obbligo
di
dare
alla
nonna
.interpretazione confonne alla Costituzione.
In maniera però del tutto errata ed illegittima, l'Amministrazione
erterale della legge, restringendo
il novero dei destinatari
ha forzato il tenore
delle agevolazioni
previste,
iolando così i principi costituzionali di uguaglianza - in quanto ha discriminato situazioni
rra loro assolutamente
identiche - del diritto al lavoro - in quanto impedisce l'accesso
aJrelenco prioritario per il conferimento delle supplenze - e di buon andamento della P.A.
- in quanto viene limitato immotivatamente
il novero degli aspiranti al conferimento della
pplenze, in danno al principio meritocratico.
disposizione regolamentare
impugnata, risulta peraltro contraddittoria.
ero, da un lato richiede \0 svolgimento di una sola supplenza di almeno \80 giorni,
e mediante proroghe o conferme della stessa, mentre dall'altro non ritiene idonee più
lenze prestate addirittura presso la medesima scuola e continuativamente
in virtù di
oghe contrattuali.
llà nel caso di proroghe della supplenza, è evidente come ci si trovi in presenza di più
ili di lavoro che si susseguono (sebbene senza soluzione di continuità), e quindi di
pago 13
~
te ad un rapporto di lavoro articolato su più spezzoni autonomi tra di loro (in quanto
perti ciascuno da un singolo contratto).
Il pronedimento
censurato risulta altresì illegittimo sotto il profilo dell'eccesso
r disparità di trattamento, dell'illogicità
di potere
manifesta e manifesta ingiustizia.
ero il d.1. 134/09, come convertito dalla 1.167/09 richiede quale requisito per accedere
::. I elenchi prioritari, il conseguimento attraverso le graduatorie d'istituto, di una supplenza
- ~Imeno centottanta giorni.
limitazione ad una sola supplenza (intesa come un solo contratto di supplenza) prestata
la medesima istituzione scolastica, prevista in maniera più restrittiva inizialmente dal
I. 100/09 e poi ribadita dal D.M. 68/20 IO, risulterebbe però illegittima, oltre che per
rrasto con la ratio della norma, anche perché pone in essere una gravissima disparità di
ento tra situazioni assolutamente analoghe, risultando peraltro illogica ed ingiusta.
una differenza intercorre infatti tra supplenze temporanee prestate mediante un unico
tratto presso una suola scuola, e supplenze temporanee prestate in virtù di più contratti
lati
successivamente
plessivamente
con
la
medesima
scuola
o
con
più
scuole,
quando
il rapporto di lavoro abbia raggiunto il limite minimo di 180 giorni,
e a fronte della medesima tipologia di supplenza; le ricorrenti, infatti, come infra si
in occasione dell'aggiornamento
delle graduatorie
(sia provinciali che di istituto),
bbero valutato detto servizio (prestato con più contratti di supplenza),
alla stessa
~ua di coloro i quali hanno maturato i 180 giorni di servizio in virtù di un unico
tratto.
- tratta quindi di una limitazione assolutamente
illogica ed ingiusta, che penalizzerebbe
ltissimi docenti che, come le ricorrenti, hanno prestato ben più dei 180 giorni previsti,
in 'irtù di più contratti con la medesima istituzione scolastica.
lO
ministeriale risulta inoltre illegittimo, perché si pone in evidente contraddittorietà
'mento all'intero sistema normativo vigente in materia scolastica.
già sopra evidenziato,
nell'ambito
del sistema normativo in materia scolastica, il
~ps'fi· o del servizio prestato per almeno 180 giorni assume un rilievo uniforme, in quanto
iparato, per varie finalità, al servizio prestato per un intero anno scolastico, senza
Ifferenziazione per le ipotesi in cui detto servizio sia prestato in virtù di un unico
pag.14
_ no contrattuale,
o in ragione di più contratti, né tantomeno se prestato presso un'unica
la o in più istituzioni scolastiche.
P'
in particolare,
m
in ordine all'anno
di formazione
che devono superare i docenti neo
i in ruolo, l'art.440, comma 2, del D.Lvo 297/94, prevede che "l'anno diformazione
ini::io con l'anno scolastico dal quale decorrono le nomine e termina con la .fine delle
IOni; per la sua validità è richiesto un servizio minimo di 180 giorni.".
- Itre. in ordine alla ricostruzione
_ -
di carriera del personale docente, )'art.489 del D.Lvo
-t dispone che ai fini del riconoscimento per la ricostruzione di carriera, il servizio di
gnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista
li effetti della validità dell'anno dall'ordinamento
scolastico vigente al momento della
ione.
detta disposizione normativa, è stata oggetto di interpretazione autentica con l'art. Il,
ma 14, della L. 3 maggio 1999, n. 124, il quale ha precisato che "II comma I dell'art.
- 9 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo
Iato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico
ero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato
errottamente dal IO febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.".
t
ancora,
la Tabella di valutazione
dei titoli della terza fascia delle graduatorie
ad
-mento del personale docente ed educativo, approvata con d.m. 27 del 15 marzo 2007
te grata con d.m. 78 del 25 settembre 2007 (legge n. 143 del 4 giugno 2004, integrata
la legge n. 186 del 27 luglio 2004 e modificata dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296),
ede che "Per il servizio di insegnamento prestato nella scuola dell'infanzia o primaria
~Ii istituti di istruzione secondaria o artistica statali ovvero nelle scuole paritarie, 4)
compreso /'insegnamento
. io prestato
prestato su posti di sostegno per gli alunni disabili, e per il
dal personale
educativo, sono attribuiti, per ogni mese o frazione
di
16 giorni, punti 2; fino ad un massimo, per ciascun anno scolastico, di punti 12".
nte quindi che, se viene comunque attribuito un punteggio massimo di 12 punti per
C3s:1lll
anno scolastico, e se per ciascun mese di servizio vengono attribuiti 2 punti, ne
e il servizio prestato per almeno sei mesi (ovvero 180 giorni) ed il servizio
r un intero anno scolastico, vengono valutati nella stessa misura, ovvero 12
pago lS
inoltre. non fa alcuna differenziazione se il servizio è prestato in virtù di un uni o
-
di upplenza, o su più contratti, presso una sola scuola o presso più istilUzionl
5<:1I1fa5;rich,e.
Ime previsioni
operano anche in ordine alla valutazione
C'O:!iffiUZl',one
e l'aggiornamento
dei servizi per la
delle graduatorie di circolo e di istituto per il conferimento
supplenze temporanee.
o. la Tabella di valutazione titoli - Allegato A al Decreto ministeriale n. 56 del 28
..-=;'0
:2009 (Disposizioni in merito alla costituzione delle graduatorie relative al personale
d1x:all:e ed educativo per gli aa.ss. 2009/20 I O e 20 l 0/20 I I), dispone che per il servizio
5l?:tific~o di insegnamento
o di istitutore riferito alla graduatoria per cui si procede alla
,a::-.n;azj··one,vengono attribuiti
12 punti per ciascun anno, e 2 punti per ogni mese o
e superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 12 per ciascun anno scolastico).
la 7 della medesima Tabella di valutazione, precisa poi sul punto, che "Il servizio di
amento con contratto a tempo determinato è valutato come anno scolastico intero, se
m-uto la durata di almeno
- errottamente
180 giorni,
oppure se il servizio sia stato prestato
dal 10 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, ai
dell'art. Il, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, ovvero sino al termine
al/ività nella scuola dell'infanzia.".
in questo caso quindi, non solo il servizio prestato per almeno 180 giorni viene del
assimilato a quello prestato per l'intero anno scolastico, ma anche in questo caso non
posta alcuna differenza tra servizio prestato in virtù di uno solo o più contratti o
una sola scuola o più istituzioni scolastiche.
e. a fronte delle predette disposizioni vigenti nell'ordinamento
ca:::nlddittorietà
scolastico, emerge la
e l'illogicità delle disposizioni introdotte con il decreto n.l 00/09 e ribadite
O. 1. 68/20 l O, in quanto con esse si tenta di introdurre una illogica differenziazione tra
Et;::::z;oonlidel tutto analoghe (ovvero servizio prestato per almeno 180 giorni con un unico
aç:p:J~.o contrattuale in un'unica scuola, e servizio prestato per almeno 180 giorni in virtù
tratti stipulati con la medesima scuola o con più istituzioni scolastiche).
i quanto sopra, ci si chiede quindi quale differenza possa sussistere (ed in realtà
~ è alcuna), tra un servizio prestato per 180 giorni con un solo contratto, ed un
~-.:::ot!i nsegnamento prestato per 180 giomi con più contratti.
pago 16
Per le superiori argomentazioni,
la disposizione di cui al d.1. 134/09, come convertito dalla
1.167/09, deve ritenersi applicabile oltre che all'ipotesi espressamente individuate prima dal
D.M. 100/09 e poi dal D.M. 68/20 l O (singola supplenza di almeno 180 giorni prestata
presso la medesima istituzione scolastica), anche a tutti i casi analoghi, ovvero nelle ipotesi
in cui si sia comunque raggiunto il requisito di almeno 180 giorni di servizio anche se
prestati in virtù di più contratti di supplenza
nella medesima
o in diverse istituzioni
scolastiche.
Quest'ultima
lettura
costituzionalmente
giurisprudenza
delle
disposizioni
orientata,
in
esame,
peraltro
come dianzi detto è stata recentemente
legittima
condivisa
e
dalla
sopra citata.
I Tribunali di Siracusa, Nicosia, Catania, Ragusa, Caltanissetta,
accogliendo
l'unica
i ricorsi d'urgenza
Enna e Vibo Valentia,
di alcuni docenti cui era stato negato l'inserimento
negli
elenchi prioritari, sebbene avessero prestato servizio per oltre i 180 giorni richiesti, ma in
virtù di più contratti di supplenza (e quindi casi del tutto identici a quello delle ricorrenti),
hanno
ritenuto
illegittimo
l'operato
dell'amministrazione,
rilevando
che è del tutto
indifferente che il requisito richiesto dal decreto ministeriale sia stato maturato in virtù di
uno o più contratti di supplenza, anche su più scuole, considerato che la legge n. 167/2009
ha inteso ricomprendere
nel novero dei beneficiari,
tutti coloro che hanno comunque
prestato servizio per almeno 180 giorni nell'a.s. 2008/2009.
Anche la Giustizia amministrativa,
sia il Tar Lazio che il Consiglio di Stato, hanno peraltro
ritenuto illegittimo il D.M. 68/2010, nella parte in cui non consente l'inserimento
negli
elenchi prioritari a coloro i quali hanno maturato il requisito di 180 giorni di servizio presso
più scuole e quindi mediante più contratti di supplenza.
Ai sensi dell'art.!
comma 4 del D.L. 134/09, il personale inserito negli elenchi prioritari ha
diritto al riconoscimento
dall'effettivo
aggiornamento
già per il corrente anno scolastico
svolgimento
di supplenze,
di 12 punti
2010/20 Il, a prescindere
da spendere
per il prossimo
delle graduatorie ad esaurimento (che avverrà nel marzo/aprile del 201 I).
Sulla scorta di detta previsione, la ricorrente ha interesse ad avere riconosciuto
all'inserimento
riconoscimento
negli
elenchi
validi
per
l'a.s.
2010/20 Il,
al
fine
di
il diritto
ottenere
il
ai fini giuridici del punteggio di 12 punti di cui all'art. I comma 4 del D.L.
134/09, ed allo scopo, nel presentare la domanda di aggiornamento
delle graduatorie ad
pag.17
esaurimento valide per il triennio 2011-2014 di cui al D.M. 44/20 Il e succo modifiche, ha
dichiarato la pendenza del presente procedimento.
Pertanto, per quanto sopra esposto, si rassegnano le seguenti
CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, fissata l'udienza di comparizione delle parti, respinta ogni
contraria istanza eccezione e difesa, previa disapplicazione
del Decreto Ministeriale n.68
del 30.07.20 IO, nella parte in cui - art. I comma 2 - dovesse ritenersi escludere l'accesso
agli elenchi prioritari ai docenti che abbiamo prestato almeno 180 giorni di servizio in virtù
di più contratti di lavoro anche presso più scuole, dichiarare che la ricorrente aveva diritto
essere inserita negli elenchi prioritari di scuola del!' infanzia e di scuola primaria per la
Provincia di Catania per l'a.s. 2010/20 Il di cui al decreto-legge 25 settembre 2009, n.134,
convertito, con modificazioni,
2010/2011 dall'art.7
con modificazioni
dalla legge 24 novembre 2009, n.167, confermati per l'a.s.
comma 4 ter del decreto legge 30 dicembre 2009, n.194, convertito
in legge 26 febbraio
20 IO, n.25, ordinando
all' Amministrazione
resistente di riconoscere ai fini giuridici il punteggio di 12 punti di cui all'art. 1 comma 4
del D.L. 134/09 per l'aggiornamento
44/20 I I val ide per il triennio
delle graduatorie
2001-2014,
ponendo
ad esaurimento
di cui al D.M.
in essere tutti i provvedimenti
consequenziali.
Iv.
Con ogni statuizione in ordine alle spese, onorari e coplpetenze di
Catania, 5 l"glio 20 Il
In
. r>
.! ..-;
pago 18
Il Giudice del Tribunale Sezione Lavoro di Catania
Letto il ricorso che precede;
Visti gli artt. 415 e segg. c.p.c.
FISSA
.
'1 :«.; {j•. : ••.••
20("7~•• ore --1'{ - {)O.
L' ud'lenza d'l d'IScussloneperl
A vantI. l'ID otto Q -~~"'>-Ol
ç-J •••••..•••.••••••••••••..•••••••
Dispone che copia del ricorso e del presente decreto venga
notificato a cura del ricorrente alla controparte entro 10
giorni dalla data del presente decreto, avvertendo il convenuto
che ha l'onere di costituirsi almeno lO giorni prima dell'udienza
come sopra fissata.
Catania, ~~ . O+-·(0((
Il Giudice del Lavoro
I) ~
U.I.r~ ••
Qit.
~.~
••
TRIBUNALE DI CATAl'fiA
-SEZIONE LA VORO-
VERBALE DI UDIENZA
L'anno ..1 ,?1,?-
, addi
Z.7.
del mese di 0ç:}.ç:~..~.~~~
t
aella sala delle udienze del Tribunale. di Catania, sezione lavoro, avanti
h 'v' :..:-:'
S 1"-\ E C-'..·
'1
l G'lUd'lce dotto
..................
,
·
ry
~~~:'
t
··t
. .
dal sottoscntto
. canee11·
asSiStito
lere
si è chiamata la causa civile
TRA
....h/r~~;:.X:? ,..':-j.!~~~
~ .~~ A
.
CONTRO
......n.:..,:,:',
~
,
.
.--
Q.:_L'iJ<O-V~ Y'>-tìv:)L0...
U
-, f, [)i
l
•
~ICL
Y.-vt~
---
'-(rd Il.r
\.1\.0 ~ '- '(~~
cl~<?Q"
\?~l~~\-e~t
yì
J
Gv~.
dcwe.-
.1
•
••.•100\....X....
d...ç O
\
j.J--''-
\,
e. lì. ~ .
~h0~~
L I
()
l' ,
c\SL."--'II:\~1 \...--,
JLL/'vCUz-,U-e
/~
2.~
/
/
I
TRIBUNALE
DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
AUTORIZZAZIONE
DELLA NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI
Art. 150 c.p.c.
Il Giudice, dott.ssa Caterina Musumeci,
letta l'istanza proposta all'udienza del 29.11.2012, nell'ambito del procedimento iscritto
al
n.
7570/2011
autorizzazione
R.G.,
nell'interesse
di parte
ricorrente
ed
interveniente,
di
ad eseguire la notificazione del ricorso ai litisconsorti necessari con le
modalità di cui all'art. 150 c.p.c.;
letto il parere favorevole del P.M., reso in data 20.12.2012,
ritenuto che la domanda appare meritevole di accoglimento,
P.Q.M.
AUTORIZZA parte ricorrente ed interveniente ad eseguire la notificazione per pubblici
proclami del ricorso e dell'atto di intervento (nonché del presente provvedimento) nelle
forme di cui all'art. 150 c.p.c.,
DISPONE
•
che copta degli atti sta depositata nella casa comunale del Comune di
Catania;
•
che un estratto degli atti sia pubblicata, per una sola volta, nella Gazze
ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del CSA di Ca
www.csacatania.ct-egov.ill;
•
manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
rimia all 'udienza del 28.02.2013, h. 10.30, per la comparizione delle parti.
Si omunichi.
Catania. lì 27.12.2012
OéPOSIT.a.TO IN C.••.
NCELtERì;
T D le. 2012
Scarica

Notifica per pubblici proclami