Avv. Dino Caudullo C.so delle Province, 12 95129 Catania Oqs4;728~ Fax 095443677 .CeII.34975750 Il r· (rei TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA ~- SEZIONE LAVORO RICORSO EX ART.414 e.P.e. Per la sig.ra Mancuso Maria Laura nata a Piazza Armerina il 23.09.1967 ed ivi residente in via Libero Grassi n.14 C.F. MNCMLR67P63G580F, Catania, Corso delle Province CDLDNI73HI8C351K) elettivamente n.12 presso lo studio dell'avv. domiciliata Dino Caudullo in (C.F. che la rappresenta e difende per procura a margine del presente PROCURA atto (si dichiara ai sensi dell'art. 170 c.p.c. di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata Delego a rapprcsentarm i L' difendermi in ogni stato e grado del presente giudizio, ~onfcrendogli ogni facoltà di legge ivi compresa quella di transigere e conciliare, riscuotere e quietanzare. rinunciare agli alti e farsi sostituire, l'avv. Dino Caudullo presso il cui studio sito in Catania, Corso delle Province n.12 eleggo domicilio [email protected]). CONTRO II Ministero dell' Istruzione dell'Università l'Ufficio Scolastico e della Ricerca in persona del Ministro p.t. e Regionale per la Sicilia - Ambito Territoriale per la Provincia di Catania (già Ufficio Scolastico Provinciale di Catania) in persona del legale rappresentante p.t. h( PER LA DECLARATORIA in L.167/2009 dell' Amministrazione come prorogati al riconoscimento dalla L. 25/20 IO e per la condanna delle graduatorie ad esaurimento di CAU SA cui al D.M. 44/2011 valide per il triennio 2001-2014. Km. e scuola primaria, ed è inserita nelle' graduatorie ad esaurimento della Provincia di Catania per il conferimento degli incarichi di supplenza. A causa della forte riduzione delle cattedre verificatasi, moltissimi precari che annualmente prestavano servizio di insegnamento temporanee, si sono improvvisamente con tutte le conseguenze mediante lo svolgimento ritrovati nell'impossibilità di natura economica, professionale di supplenze annuali o di ricevere alcun incarico, e di carriera. Per limitare in qualche modo le gravissime conseguenze derivate in danno del personale precario dalla contrazione degli organici, è stato emanato il Decreto legge n. 134 del 25 settembre 2009 (Disposizioni lAVORt.. Tra f. L. Spese Poutall » PREMESSE La ricorrente è docente precaria di scuola dell'infanzia (...:\ -; I f;..)t 00955 ai fini giuridici del punteggio di 12 punti di cui all'art. l comma 4 del D.L. 134/09 per l'aggiornamento .L...,. '(6 f fU2A~ Del diritto della ricorrente ad essere inserita negli elenchi prioritari di cui al D.L. 134/2009 convertito lvL.s:2.J...L..-o V-Cl (:.. 1\ urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per pago 1 5 Grl{ ------~ l'Ufficiale Giud'!ziar 2013 l'anno 2009/20 IO), con cui si è previsto un meccanismo prioritario di reclutamento ai fini del conferimento delle supplenze temporanee ovvero di coloro dall'articolo i quali personale in favore di alcune categorie di docenti, inserito nelle graduatorie ad esaurimento previste l, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, ed al personale Ata inserito nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 554 del D.Lvo ]6 aprile 1994, n. 297, già destinatario di contratto a tempo determinato, annuale o fino al termine delle attività didattiche, nell'anno scolastico 2008/2009, che non abbia potuto stipulare per l'anno scolastico 2009/20 IO la stessa tipologia di contratto per carenza di posti disponibili, non sia destinatario di un contratto a tempo indeterminato e non risulti collocato a riposo. In attuazione Ministeriale del predetto disposto nonnativo, n. 82/2009, il quale ha confermato è stato quindi emanato il Decreto la possibilità di inserimento in appositi elenchi per il conferimento delle supplenze con priorità assoluta, esclusivamente a coloro i quali, inseriti nelle graduatorie ad esaurimento o nelle graduatorie pennanenti, fossero stati destinatari di incarico annuale o fino al tennine delle attività didattiche nell'a.s. 2008/09. Già all'indomani dell'emanazione sia del D.L. 134/09, che del D.M. 86/09, si erano levate da più parti voci di protesta per le evidenti disparità di trattamento poste in essere, tenuto conto che, in maniera del tutto illogica ed irragionevole, novero dei destinatari delle misure d'urgenza erano state lasciate fuori dal C.d. salva-precari, categorie assolutamente analoghe ed assimilabili rispetto a quelle specificate. In particolare, non era stata estesa la possibilità di inserimento negli elenchi prioritari ai docenti e dal personale Ata che, nel corso del biennio 2007/09 (biennio di validità delle graduatorie ad esaurimento per i docenti), avevano ricevuto supplenze temporanee dai capi di istituto, per periodi pari o superiori a 180 giorni di servizio, anche se prestati presso diverse istituzioni scolastiche. La disparità posta in essere era invero evidente, tenuto conto che ai fini giuridici e di carriera, come infra si dirà, nessuna distinzione viene posta dall'intero sistema nonnativo in materia scolastica, tra supplenza annuale o fino al tennine supplenze temporanee svolte - complessivamente delle attività didattiche, e - per periodi che da soli, o sommati tra loro, sono pari o superiori a 180 giorni di servizio. pag.2 In sede di conversione in legge del D.L. 134/09, posta in essere con la legge 24 novembre 2009 n.167, è stata quindi estesa la platea dei soggetti aventi titolo all'inserimento elenchi prioritari, consentendo detta possibilità anche in favore di coloro i quali conseguito nell'a.s. 2008/09, attraverso le graduatorie d'istituto, negli abbiano una supplenza di almeno centottanta giorni, e che non abbiano potuto stipulare per l'anno scolastico 2009/20 IO la stessa tipologia di contratto per carenza di posti disponibili. In applicazione della predetta modifica normativa, il Ministero dell'Istruzione disposto l'integrazione ha quindi del D.M. 82/2009, riaprendo i termini per la presentazione delle domande di inserimento negli elenchi prioritario In particolare, con il D.M. n.100/09, è stato previsto che "Il personale docente e Ata che abbia conseguito nell 'anno scolastico 2008/2009, attraverso le graduatorie di istituto, una supplenza di almeno 180 giorni, anche tramite proroghe o conferme contrattuali, in un 'unica istituzione scolastica ha titolo ad essere incluso, in base al punteggio spettante, negli elenchi prioritari - finalizzati all 'attribuzione sostituzione del personale scolastico temporaneamente scolastico - di cui fanno già parte i beneficiari della precedenza assoluta per la assente nel corso del corrente anno individuati con il D.M. n. 82 del 29 settembre 2009". A causa del protrarsi della grave crisi occupazionale nel mondo della scuola, all'art.7 comma 4 ter del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.194, convertito con modificazioni in legge 26 febbraio 20 IO, n.25, è stato previsto che le disposizioni contenute nell'articolo I, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 25 settembre 2009, n.134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n.167, restano valide con riferimento all'anno scolastico 2010-2011. Pertanto, gli elenchi utilizzati per il conferimento in via prioritaria delle supplenze temporanee per l'a.s. 2009/2010, sono stati prorogati anche per l'a.s. 2010/2011. Nel dare applicazione alle predette disposizioni normative, il Ministero dell'Istruzione, con il Decreto ministeriale n. 68 del 30 luglio 2010, ha disposto la nuova costituzione degli elenchi previsti dal D.L. 134/2009 conv. in L.167/09, il quale prevede, quale requisito per l'inserimento, l'aver prestato nell'a.s. 2008/09 una supplenza di almeno 180 giorni. pag.3 La ricorrente ha presentato la domanda ai sensi del D.M. 68/2010, sulla scorta sempre del servizio di insegnamento prestato nell'a.s. 2008/09, per complessivi 228 giorni prestati in virtù di più contratti. A fronte della circostanza che la ricorrente aveva prestato ben oltre i 180 giorni di servizio richiesti dal D.L. 134/09 conv. in L. 167/09, ma in virtù di più contratti di supplenza presso diverse istituzioni scolastiche, l'Ufficio Scolastico Provinciale di Catania ancora una volta non l'ha inserita negli elenchi prioritari formati ai sensi del D.M. 68/2010, in quanto la domanda doveva ritenersi esclusa perché i 180 giorni di servizio richiesti erano stati maturati in virtù di più contratti presso più scuole. L'esclusione della domanda di inserimento ritualmente presentata dalla ricorrente, e quindi il mancato inserimento della stessa negli elenchi prioritari deve però ritenersi illegittima e conseguenza di una errata applicazione della normativa legislativa e regolamentare in materia. DIRITTO Violazione dell'arti con modificazioni applicazione comma 2 , del decreto legge 25 settembre 2009, n. 167. Violazione ed erronea del D.M. n.68 del 30.07.2010. Eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti. con la legge 24 novembre 2009, n. 134 convertito Illogicità ed ingiustizia manifeste. Disparità di trattamento. Come esposto in premessa, con il D.L. n.134/09 è stato introdotto un meccanismo reclutamento di prioritario ai fini del conferimento delle supplenze temporanee in favore di coloro i quali, già destinatari di contratto a tempo determinato, annuale o fino al termine delle attività didattiche, nell'anno scolastico 2008/2009, non abbiano potuto stipulare per l'anno scolastico 2009/2010 la stessa tipologia di contratto per carenza di posti disponibili e non siano stati destinatari di un contratto a tempo indeterminato. In sede di conversione del D.L. 134/09, la legge 167/2009 ha esteso la platea del personale beneficiario, includendo anche coloro i quali nell'a.s. 2008/09 avevano conseguito una supplenza temporanea della durata di almeno 180 giorni. In applicazione delle nuove disposizioni normative, il Ministero con il D.M. n.100 del 17.12.09, aveva riaperto i termini per l'inserimento negli elenchi prioritari del nuovo personale individuato dalla legge 167/09. A fronte della disposizione normativa di rango primario, la quale consentiva genericamente pag.4 l'inserimento supplenza negli elenchi al personale che aveva conseguito nel corso dell'a.s.2008/09 di almeno l'inserimento 180 giorni, l'A. resistente con il D.M. n.100/09, una ha consentito solo a coloro i quali avevano conseguito una supplenza di almeno 180 giorni, anche tramite proroghe o conferme contrattuali, in un'unica istituzione scolastica. Detta interpretazione restrittiva delle norme citate, posta in essere dall' Amministrazione resistente, si pone in evidente contrasto sia con la fonte normativa di rango primario che con la norma regolamentare, le quali non prevedono alcuna limitazione collegata al numero di rapporti di lavoro prestati per il raggiungimento del requisito dei 180 giorni, dando anzi conferma, come dianzi si vedrà, alla possibilità stessa di maturare detto requisito di servizio in virtù di più rapporti contrattuali. Già all' indomani della costituzione degli elenchi prioritari ai sensi del D.M. 100/09, si sono susseguiti i ricorsi giurisdizionali da parte dei docenti illegittimamente esclusi a causa della presunta mancanza dei requisiti previsti per l'inserimento negli elenchi medesimi. invero, \' Amministrazione scolastica ha illegittimamente escluso dagli elenchi tutti quei docenti che, nonostante avessero maturato il requisito di 180 giorni di servizio richiesto dalla L. 167/09, lo avevano maturato in virtù di più contratti di supplenza presso più scuole. La giurisprudenza formatasi dell'amministrazione, rilevando in materia, ha ritenuto che è del tutto indifferente illegittimo l'operato che il requisito richiesto dal D.M. 100/09 (e ribadito dal D.M. 6812010 come infra si dirà) sia stato maturato virtù di uno o più contratti di supplenza, n. 16712009 ha inteso ricomprendere comunque anche su più scuole, considerato nel novero dei beneficiari, in che la legge tutti coloro che hanno prestato servizio per almeno 180 giorni nell'a.s. 2008/2009. Detta interpretazione delle disposizioni normative in materia, è stata condivisa dal Tribunale di Siracusa (con le ordinanze del 27.04.10 e del 16.07.2010), dal Tribunale di Nicosia (ordinanza del 2.07.20 IO), dal Tribunale di Catania (ex multis ordinanze del 6.07.2010 e 26.07.2010), dal Tribunale di Ragusa (ordinanza collegiale del 12.07.2010 ed ordinanza del 20.09.2010) dal Tribunale di Caltanissetta (ordinanza del 3.08.2010), dal Tribunale di Vibo Valentia (ordinanza del 3.08.2010) e dal Tribunale di Enna (ordinanze del 5.10.2010 e del 26.10.2010), i quali hanno unanimemente rilevato, che la norma di legge richiede soltanto il requisito dell'espletamento, nel precedente anno scolastico, di una supplenza di 180 giorni senza minimamente prevedere l'ulteriore requisito che la supplenza pag.5 sia stata ottenuta in virtù di un unico contratto o di più contratti. La ratio della norma appare infatti chiara: estendere la possibilità di inserimento negli elenchi prioritari, oltre a coloro che avevano conseguito didattiche, anche l'incarico a soggetti conseguito il requisito di supplenza annuale o fino al termine delle attività che, nel precedente anno scolastico, avevano comunque minimo di 180 giorni di servizio. Non si comprende peraltro - prosegue la giurisprudenza citata - come possa differenziarsi il raggiungimento contrattuali" del requisito minimo di 180 giorni "tramite proroghe o conferme nello stesso anno scolastico, che altro non sono che nuovi contratti, con il raggiullgimento del requisito minimo di 180 giorni con contratti di supplenza stipulati 111 periodi diversi e quindi con interruzioni sempre nello stesso anno scolastico". Se così non fosse, ci si troverebbe di fronte ad una norma palesemente incostituzionale per violazione del principio di uguaglianza. Come detto, le previsioni normative di cui al D.L. 134/09 sono state prorogate anche per l'a.s. 2010/20 Il in virtù dell'art.7 comma 4 ter del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.194, convertito con modificazioni in legge 26 febbraio 20 IO, n.25. In applicazione della predetta disposizione legislativa, è stato quindi emanato il D.M. n.68 del 30.07.2010, il quale, nel prevedere l'a.s. 2010/201 I, ha ribadito la nuova costituzione le illegittime disposizioni quanto ai requisiti richiesti per l'inserimento Invero, all'art.1 elenchi prioritari attraverso degli elenchi prioritari già contenute per nel D.M. 100/09, in detti elenchi. comma 2, il citato D.M. 68/2010 prevede che può essere inserito negli il personale le graduatorie che, nell'anno d'istituto, scolastico una supplenza 2008/2009, abbia conseguito, di almeno 180 giorni in un'unica istituzione scolastica, anche tramite proroghe o conferme contrattuali. Anche il D.M. 68120 IO ribadisce quindi l'illegittima interpretazione delle disposizioni legislative di cui al D.L. 134/09, richiedendo quale requisito per l'inserimento negli elenchi prioritari l'aver stipulato, nell'a.s. 2008/09, un unico contratto di supplenza di almeno 180 giorni presso la medesima istituzione scolastica. Anche il D.M. 68/20 IO, così come il D.M. 100/09, si pone quindi in evidente contrasto con la normativa di rango primario. II d.1. 134 infatti, non esclude in alcun modo la possibilità che il requisito di servizio di 180 giorni sia stato acquisito mediante più supplenze svolte presso la medesima scuola (o pag.6 addirittura derivare presso più istituzioni scolastiche), dall'espressione letterale usata né questa volontà restrittiva poteva farsi dal legislatore ("una supplenza di almeno cento/tanta giorni "). Invero, non può ritenersi supplenza di almeno che l'intenzione del legislatore, con il riferimento ad "una 180 giorni", debba intendersi nel senso di escludere tutte le altre ipotesi, in cui siano stati comunque svolti incarichi di supplenza per almeno 180 giorni, quindi anche mediante più contratti con la medesima scuola. Difatti, la disposizione introdotta nel d.1. 134/09 dalla legge di conversione 167/09, è il risultato del recepimento da parte del legislatore delle innumerevoli proteste provenute da più parti, a fronte delle gravissime disparità che aveva posto lo stesso d.1. 134/09 nella sua formulazione originaria, la quale prevedeva l'inserimento negli elenchi prioritari solo a coloro i quali avevano conseguito un incarico di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche. Con la modifica introdotta in sede di conversione, il legislatore ha infatti voluto estendere la possibilità di inserimento in detti elenchi, anche in favore di tutti quei precari che avevano comunque conseguito il requisito minimo di 180 giorni di servizio. L'Amministrazione assolutamente resistente quindi, nel dare applicazione ad un disposto normativo chiaro, ha di sua iniziativa alterato arbitrariamente la portata della norma, dandone una interpretazione restrittiva e, come tale, illegittima. Nell'interpretare la disposizione normativa in questione, l'Amministrazione resistente non poteva infatti non tenere conto sia della originaria formulazione del d.l. 134/09, sia delle innumerevoli istanze di protesta sollevatesi all'indomani dell'emanazione del decreto legge e del d.m. 82/09, da parte di chi riteneva che fossero state ingiustamente escluse categorie di docenti che versavano in situazioni del tutto analoghe (per aver svolto supplenze nel corso di un anno scolastico per un periodo complessivo di almeno 180 giorni), rispetto a quelle originariamente previste dal d.1. 134/09. L'intenzione del legislatore nell'inserire, in sede di conversione del decreto legge, altre categorie di soggetti interessati, era infatti quella di estendere i benefici originariamente limitati solo ai soggetti destinatari di incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche, anche agli altri casi del tutto analoghi, in base al sistema normativo vigente in materia, ovvero ai soggetti che avevano comunque prestato 180 giorni di servizio. pago 7 A fronte di siffatta previsione legislativa, le ricorrenti avevano pieno diritto all' inserimento negli elenchi di cui trattasi, avendo prestato ben oltre i 180 giorni di servizio richiesti dalla legge. Né poteva ritenersi, come però ha fatto l'Amministrazione violando palesemente le norme citate, che le ricorrenti non erano in possesso del requisito di servizio richiesto, in quanto maturato in virtù di più rapporti contrattuali e presso più scuole. Detta interpretazione urta, infatti, oltre che con i più comuni criteri di logica e di giustizia, anche con lo stesso D.M. 68, allorché contempla la possibilità di maturare il requisito di servizio di 180 giorni anche mediante proroghe o conferme contrattuali. E' evidente infatti, sia nel caso della proroga del contratto che in quello della conferma dello stesso, che si è in presenza di più contratti di lavoro che si susseguono. L' Amm in istrazione resistente ha quindi errato nel val utare la situazione lavorativa della ricorrenti, in quanto non ha colto che la stessa aveva svolto ben più dei 180 giorni di servizio richiesti in virtù di conferme contrattuali. Impedire alla ricorrente l'inserimento negli elenchi prioritari sol perché in possesso del requisito di servizio richiesto in virtù di più contratti di lavoro, appare inoltre illegittimo per violazione del principio di uguaglianza e parità di trattamento di cui all'art.3 Cost.. A fronte infatti di altri docenti che hanno maturato il richiesto requisito di servizio mediante un unico contratto di supplenza, ovvero più contratti a seguito di proroghe o conferme, appare manifestamente discriminante escludere un'ipotesi del tutto identica. Si tratta invero di situazioni del tutto identiche in quanto i medesimi docenti, ivi comprese le ricorrenti, quando andranno ad aggiornare la propria posizione in seno alle graduatorie ad esaurimento, riceveranno il medesimo trattamento, atteso che il servizio di cui trattasi verrà in ogni caso valutato 12 punti, senza alcuna distinzione di sorta. La Tabella di valutazione dei titoli della terza fascia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, approvata con d.m. 27 del 15 marzo 2007 e integrata con d.m. 78 del 25 settembre 2007 (legge n. 143 del 4 giugno 2004, integrata dalla legge n. 186 del 27 luglio 2004 e modificata dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296), prevede che "Per il sen1izio di insegnamento prestato nella scuola del! 'infanzia o primaria o negli istituti di istncione secondaria "insegnamento o artistica statali ovvero nelle scuole paritarie, 4) ivi compreso prestato su posti di sostegno per gli alunni disabili, e per il servizio prestato pag.8 dal personale educativo, sono attribuiti, per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni, punIi 2; Imo ad un massimo, per ciascun anno scolastico, di punti 12". E' evidente quindi che, se viene comunque attribuito un punteggio massimo di 12 punti per ciascun anno scolastico, e se per ciascun mese di servizio vengono attribuiti 2 punti, ne deriva che il servizio prestato per almeno sei mesi (ovvero 180 giorni) ed il servizio prestato per un intero anno scolastico, vengono valutati nella stessa misura, ovvero 12 punti. La tabella inoltre, non fa alcuna differenziazione se il servizio è prestato in virtù di un unico contratto di supplenza, o su più contratti, presso una sola scuola o presso più istituzioni scolastiche. Appare evidente quindi, l'illegittima applicazione della normativa di riferimento da parte dell' Amministrazione. Qualora però dovesse ritenersi che il requisito dei 180 giorni di servizio debba essere conseguito direttamente In virtù di un unico contratto nel giudizio de quo per i seguenti motivi. e falsa applicazione dell'art. 1, comma 2, del decreto 2009, n. 134 convertito con modificazioni Violazione 3, 4 e 97 della Costituzione. degli articoli ingiustizia. Contraddittorietà legge _25 settembre con la legge 24 novembre Eccesso di potere sotto i profili della disparità e manifesta derivi dal D.M. 68/2010, lo stesso dovrebbe ritenersi illegittimo e se ne chiede pertanto la disapplicazione Violazione di lavoro, e che detta disposizione 2009, n. 167. Contraddittorietà di trattamento, ed illogicità. dell'illogicità ed illogicità in riferimento manifesta alla normativa vigente in materia scolastica (art. 440 D.Lvo n. 297/94, art.489 D.Lvo 297/94 ed art.l1, comma 14, L. 124/99, tabella di cui al D.M. 27 del15 marzo 2007, integrata del 25 settembre 2007, tabella allegata al Decreto ministeriale con d.m. 78 n. 56 del 28 maggio 2009). Con il D.L. n. 134 del 25 settembre 2009 è stato introdotto un meccanismo di reclutamento prioritario ai fini del conferimento delle supplenze temporanee in favore di alcune categorie di personale (docente ed Ata), ovvero di coloro i quali, inseriti nelle graduatorie ad esaurimento previste dall'articolo l, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. }96. e successive modificazioni, o nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 554 del D.Lvo 297/94, già destinatari di contratto a tempo determinato, annuale o fino al termine pag.9 delle attività didattiche, nell'anno scolastico 2008/2009, per l'anno scolastico disponibili 2009/20 IO la stessa tipologia e non siano stati destinatario che non abbiano potuto stipulare di contratto di un contratto per carenza di posti a tempo indeterminato (e non risultino collocati a riposo). Quindi, nel mese di settembre 2009, il MIUR ha emanato le disposizioni attuative, mediante il D.M. 82/09, per l'inserimento del personale interessato negli elenchi prioritario In sede di conversione del D.L. 134/09, la legge 167/2009 ha esteso la platea del personale beneficiario, includendo anche coloro i quali nell'a.s. 2008/09 avevano conseguito una supplenza temporanea della durata di almeno 180 giorni. In applicazione delle nuove disposizioni normative, il Ministero resistente ha emanato il D.M. n.IOO del 17.12.09, con il quale, ad integrazione delle disposizioni di cui al D.M. 82/09, ha riaperto i termini per l'inserimento negli elenchi prioritari del nuovo personale individuato dalla legge 167/09. In maniera del tutto arbitrariamente erronea ed illegittima come l'inserimento supplenza convertito resistente normativa ha dalla di rango primario (art. I , comma 2, del 1.167/09), la quale consentiva genericamente negli elenchi al personale che aveva conseguito nel corso dell'a.s.2008/09 di almeno l'inserimento l'Amministrazione limitato il novero dei potenziali beneficiari. Invero, a fronte della disposizione d.1.134/09, però, 180 giorni, l'A. resistente una con il D.M. 100/09, ha consentito solo a coloro i quali avevano conseguito una supplenza di almeno 180 giorni, anche tramite proroghe o conferme contrattuali, in un'unica istituzione scolastica. In applicazione delle disposizioni di cui all'art.7 dicembre 2009, n.194, convertito con modificazioni Ministero dell'Istruzione nuova costituzione comma 4 ter del Decreto Legge 30 in legge 26 febbraio 2010, n.25, il ha emanato il D.M. 68 del 30.07.2010 con il quale, nel disporre la degli elenchi prioritari per l'a.s. 20 l 0/20 l I, ha reiterato l'illegittima previsione contenuta nel D.M. 100/09, richiedendo, quale requisito per l'inserimento negli elenchi, l'aver stipulato nell'a.s. 2008/09 un contratto di supplenza di almeno 180 giorni nella medesima istituzione scolastica. Sono rimasti quindi esclusi dai benefici di cui al d.1. 134/09, in maniera del tutto illegittima come infra si dirà, tutti coloro i quali avevano comunque maturato il medesimo requisito di servizio, ovvero almeno 180 giorni di insegnamento, però mediante più contratti di pago 10 supplenza anche con più istituzioni scolastiche. Detta restrizione posta dal decreto ministeriale 68/20 IO, si pone in evidente contrasto con la fonte normativa di rango primario citata, la quale non prevede alcuna limitazione di tal genere. Il d.1. 134 infatti, non esclude in alcun modo la possibilità che il requisito di servizio di 180 giorni sia stato acquisito mediante più supplenze svolte presso la medesima scuola (o più istituzioni scolastiche), né questa volontà restrittiva poteva farsi derivare dall'espressione letterale usata dal legislatore ("una supplenza di almeno centottanta giorni"). Imero non può ritenersi che l'intenzione del legislatore, con il riferimento ad "una supplenza di almeno 180 giorni", debba intendersi nel senso di escludere tutte le altre ipotesi, in cui siano stati comunque svolti incarichi di supplenza per almeno 180 giorni, quindi anche mediante più contratti con la medesima scuola o presso più istituzioni scolastiche. Difatti, la disposizione introdotta nel d.1. 134/09 dalla legge di conversione 167/09, è il risultato del recepimento da parte del legislatore, delle innumerevoli proteste provenute da più parti, a fronte delle gravissime disparità che aveva posto lo stesso d.l. 134/09 nella sua -ormulazione originaria, il quale consentiva l'inserimento negli elenchi prioritari solo a loro i quali avevano conseguito un incarico di supplenza annuale o fino al termine delle \-ità didattiche. Con la modifica introdotta in sede di conversione, il legislatore ha infatti voluto estendere la possibilità di inserimento a\e ano comunque in detti elenchi, anche in favore di tutti quei precari che conseguito il requisito minimo di 180 giorni di servizio; requisito peraltro. quello dei 180 giorni, scelto non a caso, come infra si dirà. L'Amministrazione IO ero. resistente quindi, nel dare applicazione ad un disposto normativo che, non dava luogo a molti dubbi interpretati vi, ha di sua iniziativa itrariamente la portata della norma, dandone una interpretazione alterato restrittiva e, come tale, il ~·nirna. Jrimerpretare la disposizione norn1ativa in questione, l'Amministrazione ""a infatti non tenere conto sia della originaria formulazione ere\oli istanze di protesta sollevatesi all'indomani .rn. resistente non del d.1. 134/09, sia delle dell'emanazione del decreto legge 209. da parte di chi riteneva che fossero state ingiustamente escluse categorie pag.ll i docenti ed Ata che versavano in situazioni del tutto analoghe (per a er -\0 nel corso di un anno scolastico per un periodo complessivo di almeno 180 giorni _ri: quelle originariamente L-intenzione previste dal d.l. 134/09. del legislatore nell'inserire, in sede di conversione del decreto legge, altre ategorie di soggetti interessati, era infatti quella di estendere i benefici originariamente limitati solo ai soggetti destinatari di incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche, anche agli altri casi del tutto analoghi, in base al sistema normativo vigente in materia, ovvero ai soggetti che avevano comunque prestato 180 giorni di servizio. Come si dirà meglio di seguito, nell'attuale sistema normativo istruzione, del servizio il discrimine rappresentato dall'avere per la valutazione vigente in materia di di insegnamento è infatti prestato nel medesimo anno scolastico servizio per un periodo inferiore, pari o superiore a 180 giorni. In tutte le disposizioni normative di rango primario e secondario attualmente vigenti infatti, il periodo di servizio di insegnamento prestato per almeno 180 giorni, viene equiparato ai servizi resi per l'intero anno scolastico o fino al term ine delle attività didattiche, e quindi valutato come un anno scolastico completo. Ci si riferisce, in particolare, alle disposizioni in materia di svolgimento dell'anno di prova del personale docente (art. 440 D.Lvo n. 297/94), a quelle in materia di ricostruzione di carriera (art.489 D.Lvo 297/94 ed arti 1, comma 14, L. 124/99), a quelle in materia di alutazione dei titoli per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento (tabella di cui al D.M. 27 del 15 marzo 2007, integrata con d.m. 78 del 25 settembre 2007 - legge n. 143 del 4 giugno 2004, integrata dalla legge n. 186 del 27 luglio 2004 e modificata dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296) ed a quelle in materia di valutazione dei titoli per la costituzione e l'aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto (tabella allegata al Decreto ministeriale n. 56 del 28 maggio 2009). 11 legislatore, nel modificare il d.l. 134/09, ha quindi tenuto conto dell'intero contesto normativo vigente, in base al quale nessuna differenza sussiste, ai fini giuridici e di carriera, tra servizi prestati per l'intero anno scolastico e servizi prestati per almeno 180 giorni tindifferentemente dal numero di supplenze prestate), rappresentando il raggiungimento di detto Iimite temporale, lo spartiacque ai fini della valutazione del servizio alla stregua di un intero anno scolastico, sia per lo svolgimento dell'anno di prova per il personale neo pago 12 Immesso in ruolo, l'aggiornamento sia la ricostruzione di carriera, sia per l'integrazione e delle graduatorie ad esaurimento, di circolo e di istituto. fronte dell'evidente fennarsi per significato della norma, l'Amministrazione soltanto alla lettera della stessa ("una supplenza durne - erroneamente - che fosse previsto l'inserimento non poteva quindi di almeno 180 giorni"), per negli elenchi prioritari solo per olaro i quali avevano prestato almeno 180 giorni di servizio in virtù di un unico contratto i upplenza in una sola istituzione scolastica. Detta interpretazione della norma urta quindi con la ratio della stessa, la quale tiene conto, ome detto, dell'intero impianto normativo attualmente vigente (il quale non fa differenza alcuna ai fini del computo dei 180 giorni di servizio per l'equiparazione dello stesso ad un intero anno scolastico). Cna diversa interpretazione, contraria ai canoni enneneutici di cui all'art.12 delle preleggi, di contro, esporrebbe la norma a dubbi di incostituzionalità per violazione del principio di uguaglianza (art.3), del diritto al lavoro (art A) e del principio di buon andamento della P.A. art.97). ~ fronte di ciò, l'Amministrazione aveva quindi l'obbligo di dare alla nonna .interpretazione confonne alla Costituzione. In maniera però del tutto errata ed illegittima, l'Amministrazione erterale della legge, restringendo il novero dei destinatari ha forzato il tenore delle agevolazioni previste, iolando così i principi costituzionali di uguaglianza - in quanto ha discriminato situazioni rra loro assolutamente identiche - del diritto al lavoro - in quanto impedisce l'accesso aJrelenco prioritario per il conferimento delle supplenze - e di buon andamento della P.A. - in quanto viene limitato immotivatamente il novero degli aspiranti al conferimento della pplenze, in danno al principio meritocratico. disposizione regolamentare impugnata, risulta peraltro contraddittoria. ero, da un lato richiede \0 svolgimento di una sola supplenza di almeno \80 giorni, e mediante proroghe o conferme della stessa, mentre dall'altro non ritiene idonee più lenze prestate addirittura presso la medesima scuola e continuativamente in virtù di oghe contrattuali. llà nel caso di proroghe della supplenza, è evidente come ci si trovi in presenza di più ili di lavoro che si susseguono (sebbene senza soluzione di continuità), e quindi di pago 13 ~ te ad un rapporto di lavoro articolato su più spezzoni autonomi tra di loro (in quanto perti ciascuno da un singolo contratto). Il pronedimento censurato risulta altresì illegittimo sotto il profilo dell'eccesso r disparità di trattamento, dell'illogicità di potere manifesta e manifesta ingiustizia. ero il d.1. 134/09, come convertito dalla 1.167/09 richiede quale requisito per accedere ::. I elenchi prioritari, il conseguimento attraverso le graduatorie d'istituto, di una supplenza - ~Imeno centottanta giorni. limitazione ad una sola supplenza (intesa come un solo contratto di supplenza) prestata la medesima istituzione scolastica, prevista in maniera più restrittiva inizialmente dal I. 100/09 e poi ribadita dal D.M. 68/20 IO, risulterebbe però illegittima, oltre che per rrasto con la ratio della norma, anche perché pone in essere una gravissima disparità di ento tra situazioni assolutamente analoghe, risultando peraltro illogica ed ingiusta. una differenza intercorre infatti tra supplenze temporanee prestate mediante un unico tratto presso una suola scuola, e supplenze temporanee prestate in virtù di più contratti lati successivamente plessivamente con la medesima scuola o con più scuole, quando il rapporto di lavoro abbia raggiunto il limite minimo di 180 giorni, e a fronte della medesima tipologia di supplenza; le ricorrenti, infatti, come infra si in occasione dell'aggiornamento delle graduatorie (sia provinciali che di istituto), bbero valutato detto servizio (prestato con più contratti di supplenza), alla stessa ~ua di coloro i quali hanno maturato i 180 giorni di servizio in virtù di un unico tratto. - tratta quindi di una limitazione assolutamente illogica ed ingiusta, che penalizzerebbe ltissimi docenti che, come le ricorrenti, hanno prestato ben più dei 180 giorni previsti, in 'irtù di più contratti con la medesima istituzione scolastica. lO ministeriale risulta inoltre illegittimo, perché si pone in evidente contraddittorietà 'mento all'intero sistema normativo vigente in materia scolastica. già sopra evidenziato, nell'ambito del sistema normativo in materia scolastica, il ~ps'fi· o del servizio prestato per almeno 180 giorni assume un rilievo uniforme, in quanto iparato, per varie finalità, al servizio prestato per un intero anno scolastico, senza Ifferenziazione per le ipotesi in cui detto servizio sia prestato in virtù di un unico pag.14 _ no contrattuale, o in ragione di più contratti, né tantomeno se prestato presso un'unica la o in più istituzioni scolastiche. P' in particolare, m in ordine all'anno di formazione che devono superare i docenti neo i in ruolo, l'art.440, comma 2, del D.Lvo 297/94, prevede che "l'anno diformazione ini::io con l'anno scolastico dal quale decorrono le nomine e termina con la .fine delle IOni; per la sua validità è richiesto un servizio minimo di 180 giorni.". - Itre. in ordine alla ricostruzione _ - di carriera del personale docente, )'art.489 del D.Lvo -t dispone che ai fini del riconoscimento per la ricostruzione di carriera, il servizio di gnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista li effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della ione. detta disposizione normativa, è stata oggetto di interpretazione autentica con l'art. Il, ma 14, della L. 3 maggio 1999, n. 124, il quale ha precisato che "II comma I dell'art. - 9 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo Iato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico ero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato errottamente dal IO febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.". t ancora, la Tabella di valutazione dei titoli della terza fascia delle graduatorie ad -mento del personale docente ed educativo, approvata con d.m. 27 del 15 marzo 2007 te grata con d.m. 78 del 25 settembre 2007 (legge n. 143 del 4 giugno 2004, integrata la legge n. 186 del 27 luglio 2004 e modificata dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296), ede che "Per il servizio di insegnamento prestato nella scuola dell'infanzia o primaria ~Ii istituti di istruzione secondaria o artistica statali ovvero nelle scuole paritarie, 4) compreso /'insegnamento . io prestato prestato su posti di sostegno per gli alunni disabili, e per il dal personale educativo, sono attribuiti, per ogni mese o frazione di 16 giorni, punti 2; fino ad un massimo, per ciascun anno scolastico, di punti 12". nte quindi che, se viene comunque attribuito un punteggio massimo di 12 punti per C3s:1lll anno scolastico, e se per ciascun mese di servizio vengono attribuiti 2 punti, ne e il servizio prestato per almeno sei mesi (ovvero 180 giorni) ed il servizio r un intero anno scolastico, vengono valutati nella stessa misura, ovvero 12 pago lS inoltre. non fa alcuna differenziazione se il servizio è prestato in virtù di un uni o - di upplenza, o su più contratti, presso una sola scuola o presso più istilUzionl 5<:1I1fa5;rich,e. Ime previsioni operano anche in ordine alla valutazione C'O:!iffiUZl',one e l'aggiornamento dei servizi per la delle graduatorie di circolo e di istituto per il conferimento supplenze temporanee. o. la Tabella di valutazione titoli - Allegato A al Decreto ministeriale n. 56 del 28 ..-=;'0 :2009 (Disposizioni in merito alla costituzione delle graduatorie relative al personale d1x:all:e ed educativo per gli aa.ss. 2009/20 I O e 20 l 0/20 I I), dispone che per il servizio 5l?:tific~o di insegnamento o di istitutore riferito alla graduatoria per cui si procede alla ,a::-.n;azj··one,vengono attribuiti 12 punti per ciascun anno, e 2 punti per ogni mese o e superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 12 per ciascun anno scolastico). la 7 della medesima Tabella di valutazione, precisa poi sul punto, che "Il servizio di amento con contratto a tempo determinato è valutato come anno scolastico intero, se m-uto la durata di almeno - errottamente 180 giorni, oppure se il servizio sia stato prestato dal 10 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, ai dell'art. Il, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, ovvero sino al termine al/ività nella scuola dell'infanzia.". in questo caso quindi, non solo il servizio prestato per almeno 180 giorni viene del assimilato a quello prestato per l'intero anno scolastico, ma anche in questo caso non posta alcuna differenza tra servizio prestato in virtù di uno solo o più contratti o una sola scuola o più istituzioni scolastiche. e. a fronte delle predette disposizioni vigenti nell'ordinamento ca:::nlddittorietà scolastico, emerge la e l'illogicità delle disposizioni introdotte con il decreto n.l 00/09 e ribadite O. 1. 68/20 l O, in quanto con esse si tenta di introdurre una illogica differenziazione tra Et;::::z;oonlidel tutto analoghe (ovvero servizio prestato per almeno 180 giorni con un unico aç:p:J~.o contrattuale in un'unica scuola, e servizio prestato per almeno 180 giorni in virtù tratti stipulati con la medesima scuola o con più istituzioni scolastiche). i quanto sopra, ci si chiede quindi quale differenza possa sussistere (ed in realtà ~ è alcuna), tra un servizio prestato per 180 giorni con un solo contratto, ed un ~-.:::ot!i nsegnamento prestato per 180 giomi con più contratti. pago 16 Per le superiori argomentazioni, la disposizione di cui al d.1. 134/09, come convertito dalla 1.167/09, deve ritenersi applicabile oltre che all'ipotesi espressamente individuate prima dal D.M. 100/09 e poi dal D.M. 68/20 l O (singola supplenza di almeno 180 giorni prestata presso la medesima istituzione scolastica), anche a tutti i casi analoghi, ovvero nelle ipotesi in cui si sia comunque raggiunto il requisito di almeno 180 giorni di servizio anche se prestati in virtù di più contratti di supplenza nella medesima o in diverse istituzioni scolastiche. Quest'ultima lettura costituzionalmente giurisprudenza delle disposizioni orientata, in esame, peraltro come dianzi detto è stata recentemente legittima condivisa e dalla sopra citata. I Tribunali di Siracusa, Nicosia, Catania, Ragusa, Caltanissetta, accogliendo l'unica i ricorsi d'urgenza Enna e Vibo Valentia, di alcuni docenti cui era stato negato l'inserimento negli elenchi prioritari, sebbene avessero prestato servizio per oltre i 180 giorni richiesti, ma in virtù di più contratti di supplenza (e quindi casi del tutto identici a quello delle ricorrenti), hanno ritenuto illegittimo l'operato dell'amministrazione, rilevando che è del tutto indifferente che il requisito richiesto dal decreto ministeriale sia stato maturato in virtù di uno o più contratti di supplenza, anche su più scuole, considerato che la legge n. 167/2009 ha inteso ricomprendere nel novero dei beneficiari, tutti coloro che hanno comunque prestato servizio per almeno 180 giorni nell'a.s. 2008/2009. Anche la Giustizia amministrativa, sia il Tar Lazio che il Consiglio di Stato, hanno peraltro ritenuto illegittimo il D.M. 68/2010, nella parte in cui non consente l'inserimento negli elenchi prioritari a coloro i quali hanno maturato il requisito di 180 giorni di servizio presso più scuole e quindi mediante più contratti di supplenza. Ai sensi dell'art.! comma 4 del D.L. 134/09, il personale inserito negli elenchi prioritari ha diritto al riconoscimento dall'effettivo aggiornamento già per il corrente anno scolastico svolgimento di supplenze, di 12 punti 2010/20 Il, a prescindere da spendere per il prossimo delle graduatorie ad esaurimento (che avverrà nel marzo/aprile del 201 I). Sulla scorta di detta previsione, la ricorrente ha interesse ad avere riconosciuto all'inserimento riconoscimento negli elenchi validi per l'a.s. 2010/20 Il, al fine di il diritto ottenere il ai fini giuridici del punteggio di 12 punti di cui all'art. I comma 4 del D.L. 134/09, ed allo scopo, nel presentare la domanda di aggiornamento delle graduatorie ad pag.17 esaurimento valide per il triennio 2011-2014 di cui al D.M. 44/20 Il e succo modifiche, ha dichiarato la pendenza del presente procedimento. Pertanto, per quanto sopra esposto, si rassegnano le seguenti CONCLUSIONI Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, fissata l'udienza di comparizione delle parti, respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, previa disapplicazione del Decreto Ministeriale n.68 del 30.07.20 IO, nella parte in cui - art. I comma 2 - dovesse ritenersi escludere l'accesso agli elenchi prioritari ai docenti che abbiamo prestato almeno 180 giorni di servizio in virtù di più contratti di lavoro anche presso più scuole, dichiarare che la ricorrente aveva diritto essere inserita negli elenchi prioritari di scuola del!' infanzia e di scuola primaria per la Provincia di Catania per l'a.s. 2010/20 Il di cui al decreto-legge 25 settembre 2009, n.134, convertito, con modificazioni, 2010/2011 dall'art.7 con modificazioni dalla legge 24 novembre 2009, n.167, confermati per l'a.s. comma 4 ter del decreto legge 30 dicembre 2009, n.194, convertito in legge 26 febbraio 20 IO, n.25, ordinando all' Amministrazione resistente di riconoscere ai fini giuridici il punteggio di 12 punti di cui all'art. 1 comma 4 del D.L. 134/09 per l'aggiornamento 44/20 I I val ide per il triennio delle graduatorie 2001-2014, ponendo ad esaurimento di cui al D.M. in essere tutti i provvedimenti consequenziali. Iv. Con ogni statuizione in ordine alle spese, onorari e coplpetenze di Catania, 5 l"glio 20 Il In . r> .! ..-; pago 18 Il Giudice del Tribunale Sezione Lavoro di Catania Letto il ricorso che precede; Visti gli artt. 415 e segg. c.p.c. FISSA . '1 :«.; {j•. : ••.•• 20("7~•• ore --1'{ - {)O. L' ud'lenza d'l d'IScussloneperl A vantI. l'ID otto Q -~~"'>-Ol ç-J •••••..•••.••••••••••••..••••••• Dispone che copia del ricorso e del presente decreto venga notificato a cura del ricorrente alla controparte entro 10 giorni dalla data del presente decreto, avvertendo il convenuto che ha l'onere di costituirsi almeno lO giorni prima dell'udienza come sopra fissata. Catania, ~~ . O+-·(0(( Il Giudice del Lavoro I) ~ U.I.r~ •• Qit. ~.~ •• TRIBUNALE DI CATAl'fiA -SEZIONE LA VORO- VERBALE DI UDIENZA L'anno ..1 ,?1,?- , addi Z.7. del mese di 0ç:}.ç:~..~.~~~ t aella sala delle udienze del Tribunale. di Catania, sezione lavoro, avanti h 'v' :..:-:' S 1"-\ E C-'..· '1 l G'lUd'lce dotto .................. , · ry ~~~:' t ··t . . dal sottoscntto . canee11· asSiStito lere si è chiamata la causa civile TRA ....h/r~~;:.X:? ,..':-j.!~~~ ~ .~~ A . CONTRO ......n.:..,:,:', ~ , . .-- Q.:_L'iJ<O-V~ Y'>-tìv:)L0... U -, f, [)i l • ~ICL Y.-vt~ --- '-(rd Il.r \.1\.0 ~ '- '(~~ cl~<?Q" \?~l~~\-e~t yì J Gv~. dcwe.- .1 • ••.•100\....X.... d...ç O \ j.J--''- \, e. lì. ~ . ~h0~~ L I () l' , c\SL."--'II:\~1 \...--, JLL/'vCUz-,U-e /~ 2.~ / / I TRIBUNALE DI CATANIA SEZIONE LAVORO AUTORIZZAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI Art. 150 c.p.c. Il Giudice, dott.ssa Caterina Musumeci, letta l'istanza proposta all'udienza del 29.11.2012, nell'ambito del procedimento iscritto al n. 7570/2011 autorizzazione R.G., nell'interesse di parte ricorrente ed interveniente, di ad eseguire la notificazione del ricorso ai litisconsorti necessari con le modalità di cui all'art. 150 c.p.c.; letto il parere favorevole del P.M., reso in data 20.12.2012, ritenuto che la domanda appare meritevole di accoglimento, P.Q.M. AUTORIZZA parte ricorrente ed interveniente ad eseguire la notificazione per pubblici proclami del ricorso e dell'atto di intervento (nonché del presente provvedimento) nelle forme di cui all'art. 150 c.p.c., DISPONE • che copta degli atti sta depositata nella casa comunale del Comune di Catania; • che un estratto degli atti sia pubblicata, per una sola volta, nella Gazze ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del CSA di Ca www.csacatania.ct-egov.ill; • manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. rimia all 'udienza del 28.02.2013, h. 10.30, per la comparizione delle parti. Si omunichi. Catania. lì 27.12.2012 OéPOSIT.a.TO IN C.••. NCELtERì; T D le. 2012