Divisione Prodotti
Settore Didattica e Servizi agli Studenti
MM/lr
Decreto Rettorale
Rep. n. 146/2014
Prot. n. 2899
Tit. III cl. 4
del 6.03.2014
OGGETTO: Emanazione Regolamento Didattico della Scuola di Specializzazione in Farmacia
Ospedaliera
IL RETTORE
VISTO il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme
concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con Decreto del Ministro dell’Università,
della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;
VISTO il Decreto Ministeriale 1 agosto 2005 “Riassetto delle scuole di specializzazione di area
sanitaria” e successive integrazioni e modificazioni, che adegua gli ordinamenti didattici delle
scuole di specializzazione di area sanitaria afferenti all’area medica, chirurgica e dei servizi al
quadro della riforma generale degli studi universitari, di cui al citato D.M. n. 270/2004, e individua
il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi;
VISTO il D.M. 29 marzo 2006, “Standard e requisiti minimi delle scuole di specializzazione”
concernente l’individuazione delle risorse assistenziali e socio assistenziali (pertinenti allo
svolgimento delle attività professionalizzanti) che la rete formativa di ciascuna Scuola deve
necessariamente possedere per ricevere l’accreditamento dell’Osservatorio Nazionale per la
Formazione Specialistica;
VISTO il D.M. 31/7/2006 (G.U. n. 244 del 19/10/2006) riguardante la “Rettifica del D.M. 1/8/2005
per le scuole di specializzazione in Fisica Medica e Farmacia Ospedaliera”;
VISTO Decreto Rettorale rep. N. 172 del 2/4/2009 riguardante l’istituzione e l’attivazione della
Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera mediante integrazione del Regolamento
Didattico di Ateneo vigente;
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo aggiornato al Decreto Rettorale rep. n 309 del
09/08/2012;
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale in vigore dal 18.09.2012 (D.R.
n. 328/2012 del 04.09.2012);
CONSIDERATA l’esigenza di predisporre e adottare un Regolamento didattico della Scuola di
specializzazione in Farmacia Ospedaliera;
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Scienze del Farmaco, nella seduta del 24
giugno 2013 ha approvato una bozza di Regolamento e ha dato mandato al Direttore della Scuola,
di apportare eventuali modifiche sulla base delle segnalazioni dell’ufficio preposto ai controlli di
competenza;
VISTE le modifiche trasmesse in data 29.11.2013 dal Direttore della Scuola di Farmacia
Ospedaliera;
ESAMINATO il testo del Regolamento didattico della Scuola di specializzazione in Farmacia
Ospedaliera;
ACCERTATO che il testo del Regolamento è conforme agli indirizzi e agli obiettivi declinati nelle
norme di riferimento;
VISTA la delibera con cui il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 20.12.2013, ha
espresso all’unanimità parere favorevole sul testo del Regolamento sopra citato;
CONSIDERATO che il Senato Accademico, nel corso della seduta del 3.2.2014, all’unanimità, ha
deliberato di approvare, il Regolamento Didattico della Scuola di Specializzazione in Farmacia
Ospedaliera
DECRETA
1. È emanato il Regolamento Didattico della Scuola di Specializzazione in Farmacia
Ospedaliera nel testo allegato.
2. Il presente Regolamento è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito internet di Ateneo
www.unipmn.it.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione sul sito WEB di
Ateneo
IL RETTORE
(Prof. Cesare EMANUEL)
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ALLEGATO A
REGOLAMENTO DIDATTICO
DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN FARMACIA OSPEDALIERA ISTITUITA PRESSO IL
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL FARMACO DELL’ UNIVERSITA’ DEL PIEMONTE ORIENTALE “A.
AVOGADRO”
Parte Normativa
Art. 1 - Istituzione della Scuola di Specializzazione
1. E’ istituita presso la Dipartimento di Scienze del Farmaco di Novara - Università degli Studi
del Piemonte Orientale, ai sensi e per gli effetti del D.M. 1 agosto 2005 - relativo al
riassetto delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria – e del D.M. 29 marzo 2006 –
concernente la definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di
specializzazione di area sanitaria - la Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera.
2. La Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera rientra tra le scuole di
specializzazione di area sanitaria; la Scuola afferisce all’Area dei Servizi Clinici, sotto-area
dei Servizi Clinici Organizzativi e della Sanità Pubblica ed appartiene alla classe delle
specializzazioni in Farmaceutica, tipologia Farmacia Ospedaliera.
3. La Scuola ha la durata di 4 anni, non suscettibili di abbreviazione, suddivisi in un triennio
formativo comune ed un quarto anno con due ambiti: Farmacia ospedaliera e
Farmaceutica territoriale.
Art. 2 - Finalità della Scuola
1. La Scuola provvede alla formazione dei laureati in discipline farmaceutiche attraverso
l’approfondimento teorico e pratico finalizzato all’espletamento della professione
nell’ambito delle strutture farmaceutiche ospedaliere e territoriali del Servizio Sanitario
Nazionale. Sono specifici ambiti di competenza la gestione dei farmaci e dei dispositivi
medici, la produzione di farmaci anche a carattere sperimentale, l’informazione e
documentazione sul farmaco, la vigilanza sui prodotti sanitari, la vigilanza sull’esercizio
farmaceutico.
2. La Scuola conferisce il diploma di "Specialista in Farmacia Ospedaliera”.
Art. 3 – Struttura della Scuola
1. L’afferenza della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera è presso il
Dipartimento di Scienze del Farmaco, Novara, Università degli Studi del Piemonte Orientale
“Amedeo Avogadro”.
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2. Concorrono al funzionamento della Scuola le strutture sanitarie e non sanitarie,
convenzionate con l’Università e appartenenti alla rete formativa, presso cui verranno
svolte le attività professionalizzanti e attività seminariali integrative della formazione degli
specializzandi.
Art. 4 - Organi della Scuola
1. Sono organi della Scuola:
a. il Consiglio della Scuola;
b. il Direttore.
2. Il Consiglio della Scuola è composto dal corpo docente della Scuola ed è costituito da
Professori di ruolo o fuori ruolo di I e II fascia, da Ricercatori Universitari, compresi gli eventuali
docenti a contratto e da tre rappresentanti degli studenti, nonché da una rappresentanza del
personale operante nelle strutture non universitarie, appartenente alla rete formativa della
Scuola.
3. Il corpo docente comprende almeno un Professore di ruolo o fuori ruolo afferente ad uno dei
settori scientifico-disciplinari indicati nell’ambito specifico della tipologia della Scuola. Inoltre il
corpo docente della Scuola è determinato ai sensi del D.M. 1 AGOSTO 2005.
4. Il Consiglio della Scuola:
a. cura la gestione organizzativa della scuola;
b. definisce il piano di studi della Scuola e la programmazione delle attività didattiche;
c. propone al Consiglio di Dipartimento il conferimento degli incarichi e dei contratti di
insegnamento;
d. definisce programmi e convenzioni per lo svolgimento delle attività di tirocinio;
e. propone la stipula di convenzioni con enti o soggetti esterni volte a favorire il
funzionamento della Scuola;
f. propone al Direttore di Dipartimento i membri della commissione giudicatrice
dell'esame finale per il conseguimento del diploma di specializzazione;
g. assolve ad ogni altro compito ad esso attribuito dalla legge o dai regolamenti.
h. propone eventuali modifiche agli importi di tasse e contributi previsti per il concorso di
ammissione e l’iscrizione alla Scuola
5. Il Consiglio della Scuola è convocato dal Direttore quando vi sia la necessità di provvedere su
materie di sua competenza. La convocazione avviene mediante lettera contenente l'ordine del
giorno, spedita o consegnata a mano o trasmessa via telefax o mediante posta elettronica
almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione. Quando vi siano motivi di urgenza
il termine di convocazione può essere ridotto fino a tre giorni. Di ogni riunione deve essere
redatto apposito verbale sottoscritto dal Direttore e dal Segretario. Le funzioni di Segretario
possono essere attribuite dal Consiglio della Scuola ad uno dei suoi membri.
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6. Ai sensi dell’art. 14 del DPR 162/82, la Direzione della Scuola è affidata ad un Professore di
ruolo o fuori ruolo di uno dei settori compresi nell’Ambito specifico della tipologia della Scuola.
7. Il Direttore è eletto tra i professori di ruolo o fuori ruolo di uno dei settori scientificodisciplinari di riferimento della Scuola e che fanno parte del Consiglio della Scuola, dura in
carica per un quadriennio ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.
8. Il Direttore può nominare, con proprio atto e sentito il Consiglio della Scuola, un Direttore
Vicario che lo sostituisca in caso di impossibilità o impedimento temporaneo nello svolgimento
delle proprie funzioni. Il Direttore Vicario potrà essere nominato tra i professori di ruolo o fuori
ruolo appartenenti al Settore Scientifico Disciplinare di riferimento della Scuola.
9. Il Direttore ha la rappresentanza della Scuola e presiede il Consiglio della Scuola.
10. Sono, inoltre, compiti del Direttore:
a. convocare il Consiglio della scuola;
b. promuovere l'attività della Scuola;
c. curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio della Scuola;
d. vigilare sull'attuazione dei programmi didattici e sul rispetto dell'ordinamento didattico
della Scuola;
e. istruire le decisioni da sottoporre alla deliberazione del Consiglio della Scuola;
f. comunicare all'Università e quindi all'Osservatorio Nazionale tutte le variazioni dei
presupposti, delle condizioni e degli standard che avevano consentito l'accreditamento
della scuola;
g. partecipare alla Conferenza dei Direttori SSFO
h. esercitare ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalla legge e dai regolamenti.
Art. 5 - Requisiti per l’accesso alla Scuola
1. L’accesso alla Scuola è riservato, senza limitazioni di età e di cittadinanza, a coloro che
siano in possesso di laurea specialistica in Farmacia e Farmacia Industriale (Classe 14/S), a
coloro che siano in possesso di laurea magistrale in Farmacia e Chimica e Tecnologia
Farmaceutica (Classe LM-13), ovvero a coloro che siano in possesso di diploma di laurea
conseguito secondo l’ordinamento previgente il D.M. 22 ottobre 2004, n° 270 in Farmacia
o Chimica e Tecnologia Farmaceutica,. Sono altresì ammessi al concorso per l’ammissione
alla Scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio (titolo accademico e
abilitazione) conseguito presso Università straniere e ritenuto equiparabile limitatamente
ai fini dell’iscrizione alla Scuola (Circolare MURST e MAE - Prot. n. 658 del 21/3/2005). Il
numero massimo di studenti iscrivibili per ciclo è indicato nel bando di concorso di
ammissione alla Scuola nel rispetto dei requisiti specifici della Scuola
2. Per l’iscrizione è richiesta l’abilitazione all’esercizio della professione di Farmacista. I
laureati che, alla data di svolgimento della prova di ammissione, non abbiano ancora
conseguito l’abilitazione, possono partecipare “sotto condizione”, con l’obbligo di superare
l’esame di stato entro la data di inizio delle attività didattiche.
Le tasse ed i contributi universitari per l’iscrizione alla Scuola sono determinati annualmente
dal Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo
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Art. 6 - Ammissione alla Scuola
1. Alla Scuola si accede mediante concorso annuale indetto dal Rettore dell’Università degli
Studi del Piemonte Orientale.
2. Al concorso possono partecipare coloro che abbiano conseguito il titolo di studio di cui
all’art. 5 comma 1 entro la data di scadenza del termine per la presentazione delle
domande di ammissione al concorso.
3. Le procedure di espletamento del concorso sono indicate nel bando di concorso per
l’ammissione alla Scuola.
4. Il concorso pubblico per l’ammissione alla Scuola è per titoli ed esami. La valutazione
complessiva è espressa in centesimi, così suddivisi: 70 punti per la valutazione della prova
scritta e 30 punti per i titoli (voto di laurea, curriculum degli studi universitari ed eventuali
pubblicazioni scientifiche). La valutazione dei titoli viene effettuata ai sensi del D. M. del 16
settembre 1982.
Art. 7 - Modalità di svolgimento delle attività formative e tipologia delle forme didattiche
1. Ai sensi del D.M. 1 agosto 2005 i percorsi didattici sono articolati in attività formative
preordinate al raggiungimento degli obiettivi formativi utili a conseguire il titolo. Le attività
sono a loro volta suddivise in ambiti omogenei di sapere, identificati da settori scientificodisciplinari.
2. Ai sensi del D.M. 509/99 art.5 comma 1 e del D.M. 270/2004 art.5 comma 1, ad un CFU
corrispondono 25 ore di lavoro per studente, comprensive di ore di lezione, esercitazione,
laboratorio, seminario e di altre attività formative richieste dall’ Ordinamento didattico, e
delle ore di studio individuale necessarie per completare la formazione sottoposta a
verifica nell’esame oppure per realizzare tutte quelle attività formative non direttamente
subordinate alla didattica universitaria frontale (tesine, tirocini, competenza linguistica e
informatica etc.). Le ore programmate per le attività formative corrispondenti ad 1 CFU
sono 8 per “attività frontali”, 12 per le “attività esercitazionali” e per le “attività di
laboratorio”, 25 per le “attività di tirocinio”.
3. Gli specialisti dovranno acquisire 240 CFU complessivi (60 CFU/anno), di cui 168 CFU sono
riservati ad attività professionalizzanti volte alla maturazione di specifiche capacità
professionali nell’ambito delle attività elettive pratiche e di tirocinio. Le attività formative
sono articolate in attività di base, attività caratterizzanti, attività affini o integrative, altre
attività, attività elettive a scelta dello studente ed attività finalizzate alla prova finale. La
Scuola riserva il 70% dei crediti presenti nelle attività caratterizzanti all’ambito specifico
corrispondente alla figura professionale, cui è finalizzato il corso di specializzazione; il 30%
dell’impegno orario complessivo allo studio individuale e/o alle altre attività formative
individuali che vanno comunque svolte nelle strutture della Scuola, in funzione degli
obiettivi specifici della formazione. La Scuola assegna un numero di 15 crediti alle attività di
base; alle attività caratterizzanti sono riservati un numero di 195 CFU; alle attività
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multidisciplinari affini o integrative 15 CFU; alle altre attività 5 CFU. Alla preparazione della
prova finale sono riservati 10 CFU.
4. Le Attività di Base sono ricomprese in un unico ambito, identificato da settori scientificodisciplinari propedeutici alle altre attività formative e sono finalizzate all’acquisizione di
conoscenze generali comuni per la preparazione dello specializzando.
5. Le Attività caratterizzanti sono articolate in:
a. un Ambito denominato Tronco Comune identificato dai Settori ScientificoDisciplinari utili all’apprendimento di saperi comuni;
b. un Ambito denominato Discipline Specifiche della Tipologia identificato da uno o più
Settori Scientifico Disciplinari specifici della figura professionale;
c. le Attività caratterizzanti elettive a scelta dello studente comprendenti un insieme
di Attività identificate da Settori Scientifico Disciplinari, utili a costituire specifici
percorsi formativi di approfondimento.
6. Le Attività Affini, Integrative e Interdisciplinari comprendono uno o più Ambiti, identificati
da Settori Scientifico Disciplinari utili alle integrazioni multidisciplinari.
7. Le Attività finalizzate alla prova finale comprendono crediti destinati alla preparazione della
tesi per il conseguimento del Diploma di specializzazione.
8. Le Altre Attività comprendono crediti finalizzati all’acquisizione di abilità linguistiche,
informatiche e relazionali. Tra tali attività sono comprese, in particolare, quelle per
l’apprendimento della lingua inglese a livello sufficiente per la comprensione di testi e la
partecipazione a conferenze di ambito scientifico in quanto condizione indispensabile per
l’aggiornamento e l’educazione continua.
9. Il Consiglio della Scuola può determinare per gli specializzandi iscritti al IV anno di corso
percorsi elettivi, fino a 6 CFU, di alta specializzazione. Questi percorsi prevedono lo
svolgimento di attività che verranno identificate nell’ambito delle discipline specifiche della
tipologia della Scuola, tra i Settori Scientifico Disciplinari utili a costituire specifici percorsi
formativi di approfondimento.
10. Ai sensi dell’art. 19 del Regolamento Didattico di Ateneo, il piano annuale degli studi indica
le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa, delle esercitazioni pratiche o di
tirocinio, nonché la tipologia delle forme didattiche.
11. Eventuali ulteriori informazioni relative al piano di studi saranno rese note annualmente
nel sito web della Scuola.
12. All’inizio di ciascun anno di corso, il Consiglio della Scuola assegna agli specializzandi le
attività sperimentali di laboratorio e professionalizzanti previste dal Piano Didattico e che
saranno svolte sotto la guida di responsabili (tutori) indicati dal Consiglio della Scuola
stesso.
13. Sulla base del D.M. 1 agosto 2005 le attività professionalizzanti verranno svolte presso le
sedi della rete formativa della Scuola. Ogni specializzando, in ogni anno del Corso, svolgerà
le attività professionalizzanti presso almeno 2 delle sedi della rete formativa, salvo
eccezioni di volta in volta valutate dal Consiglio della Scuola.
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14. Gli specializzandi dovranno indicare l’ambito prescelto (Farmacia ospedaliera o
Farmaceutica territoriale) e gli eventuali corsi opzionali che intendono seguire al IV anno,
entro e non oltre la fine del mese di marzo del III anno di corso.
15. I corsi saranno integrati, qualora ritenuto opportuno dal Consiglio della Scuola, da seminari,
cicli di conferenze, esercitazioni ed attività pratiche. Lo specializzando dovrà seguire anche
le attività della Scuola programmate presso servizi sanitari ed ospedalieri.
Art. 8 - Docenti coordinatori/Tutor
Sulla base degli incarichi e dei contratti di insegnamento conferiti annualmente, i docenti titolari
dovranno coordinare le attività didattiche relative a ciascun corso integrato.
Art. 9 – Frequenza
1. La frequenza ai corsi, alle attività pratiche di laboratorio e di tirocinio professionalizzante è
obbligatoria. I singoli docenti attesteranno la frequenza ai singoli moduli e i tutor delle
strutture della rete la frequenza alle attività professionalizzanti.
Art. 10 – Trasferimenti
1.
I trasferimenti, sia in uscita che in entrata, sono possibili a seguito di domanda di
trasferimento inoltrata alla Direzione della Scuola e all’Ufficio amministrativo competente
almeno due mesi prima della conclusione dell’anno accademico.
La motivazione che determina la richiesta di trasferimento deve essere seria e documentabile.
Il trasferimento in uscita, presso la Scuola di un’altra Università, viene concesso mediante
emanazione del foglio di congedo condizionato dall’esistenza dell’autorizzazione della
Direzione della Scuola e del doppio nulla osta, amministrativo e didattico, rilasciato dai
competenti organi della nuova sede universitaria.
In merito al trasferimento in entrata, il nulla osta amministrativo è condizionato alla verifica
dell’esistenza di posti disponibili nel ciclo del corso a cui lo specializzando chiede di iscriversi
(nel rispetto del numero massimo di iscrivibili previsto dall’ordinamento didattico) ed è
subordinato al parere vincolante del Direttore della Scuola.
I trasferimenti possono avvenire solo previa ammissione all’anno successivo e pertanto non
sono ammessi trasferimenti in corso d’anno.
Al Consiglio della Scuola compete la valutazione dei percorsi formativi svolti presso la Scuola
di provenienza, in funzione della corretta definizione dei Programmi Personali di Formazione
necessari per il conseguimento del titolo coerentemente con i requisiti minimi richiesti in
materia di attività professionalizzante e Crediti Formativi Universitari.
Art. 11 – Riconoscimento crediti su trasferimento o per carriera pregressa
1.
In caso di trasferimento degli studenti da un diverso ateneo, o su richiesta di riconoscimento
di carriera pregressa, verrà riconosciuto, ove possibile, il maggior numero possibile dei crediti
già maturati dallo studente anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle
conoscenze effettivamente possedute e motivando l’eventuale mancato riconoscimento di
crediti. In ogni caso i riconoscimenti seguiranno quanto indicato dalla normativa vigente.
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Art. 12 – Periodo all’estero
1.
Gli specializzandi possono chiedere di svolgere parte dell’attività formativa all’estero. Tale
richiesta concordata con un docente del corso dovrà essere inoltrata in forma scritta al
Direttore della Scuola per l’approvazione.
Art. 13 – Rinuncia
1.
Lo studente in formazione specialistica che intenda rinunciare alla formazione è tenuto a
darne immediata comunicazione scritta, diretta al competente ufficio dell’amministrazione
centrale dell’Università e alla Direzione della Scuola.
Art. 14 - Prove di verifica delle attività formative
1. Ai fini della verifica di profitto, la Scuola può predisporre prove in itinere in rapporto con gli
obiettivi formativi propri. Il monitoraggio interno e la documentazione delle attività formative,
con particolare riguardo alle attività professionalizzanti, è documentato dal libretto-diario delle
attività formative nel quale vengono annotate le attività svolte dallo specializzando. Le attività
professionalizzanti devono essere certificate dal tutore della struttura della rete formativa in
cui vengono svolte. Il giudizio sulle capacità e le attitudini dello specializzando, espresso dal
tutore preposto alle singole attività, costituisce la base per la valutazione in trentesimi che
attesta l’avvenuto superamento del corso professionalizzante in oggetto.
2. Alla fine di ogni anno accademico, lo specializzando deve sostenere gli esami di profitto dei
corsi previsti dal piano didattico per il passaggio all’anno di corso successivo. Le prove di
verifica possono svolgersi in forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni. La
prova finale di ciascun corso integrato può essere sostenuta alla fine del corso suddetto.. Le
commissioni per la valutazione dell’esame di profitto saranno composte da responsabile della
materia e da almeno uno dei docenti dei moduli dell’esame integrato. La valutazione del
profitto individuale è espressa con una votazione in trentesimi. La prova è superata con una
votazione di almeno 18/30. In caso di votazione massima (30/30) può essere attribuita la lode.
Il voto o il giudizio di idoneità sono riportati su apposito registro-verbale e sul libretto diario
dello specializzando. L’attività formativa, eventualmente articolata in moduli, o le prove di
verifica integrate per più attività formative comportano una valutazione unitaria e contestuale.
Il credito formativo è in ogni caso acquisito con il superamento della verifica. Non può essere
ripetuta la verifica già verbalizzata con esito positivo.
3. Coloro che non superino uno o più esami al termine di ciascun anno di corso o che non
frequentino i relativi corsi, saranno tenuti ad effettuare l’iscrizione in qualità di ripetenti,
rifrequentando tutti gli insegnamenti relativi all’anno stesso. Detta iscrizione, ai sensi dell’art.
11 del D.P.R. 162/82, è consentita una sola volta per ogni anno di corso, pena la decadenza
dalla qualità di studente.
Art. 15 - Modalità di svolgimento della prova finale
1. La prova finale consiste nella discussione della tesi di specializzazione e tiene conto dei risultati
delle valutazioni periodiche derivanti dagli esami di profitto, nonché dei giudizi dei tutori. La
tesi deve essere discussa pubblicamente nel corso della seduta di una apposita Commissione
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nominata dal Direttore di Dipartimento su proposta del Consiglio della Scuola e composta da
almeno 5 membri. La Commissione è composta da:
• il Direttore della Scuola
• tre Professori di ruolo o fuori ruolo di uno dei Settori Scientifico Disciplinari di
riferimento della Scuola (BIO/14, CHIM/08 e CHIM/09)
• dai Professori relatori delle tesi di Diploma presentate.
2. Lo specializzando concorda, l’argomento della tesi e la realizza sotto la guida di un Professore o
Ricercatore di ruolo di un Settore Scientifico Disciplinare tra quelli previsti dal Regolamento
Didattico della Scuola.
3. Per l’ammissione alla prova finale lo studente deve aver conseguito tutti i crediti formativi
previsti dall’ordinamento didattico per le attività diverse dalla prova finale.
4. Per essere ammesso alla prova il candidato deve avere superato tutti gli esami previsti
dall’ordinamento didattico e deve avere svolto le attività professionalizzanti richieste.
5. La Commissione valuta il candidato, avendo riguardo al curriculum degli studi e allo
svolgimento della prova finale; la valutazione della Commissione è espressa in cinquantesimi.
La prova si intende superata con una votazione minima di 30/50. La Commissione in caso di
votazione massima (50/50) può concedere la lode su decisione unanime.
6. Al termine del corso di specializzazione lo studente consegue il diploma di specialista in
Farmacia Ospedaliera.
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Regolamento - Università degli Studi del Piemonte Orientale