Impianti di combustione
a scarti di legno
Controllo tecnico analitico delle emissioni
prodotte e raffronto con il quadro
normativo di settore
Antonella Aricò
Impianti di combustione a scarti di legno – seminario tecnico
Venerdì 9 Marzo 2012
Combustione di biomasse
Allegato X alla Parte V
del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
“Disciplina dei combustibili”
Parte I, sezione 1
“Elenco dei combustibili di cui è consentito l’utilizzo
negli impianti di cui al Titolo I”
lettera n) “biomasse combustibili
nella parte II, sezione 4”
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Venerdì 9 Marzo 2012
Allegato X alla parte V
del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
parte II, sezione 4
“Caratteristiche delle biomasse combustibili
e relative condizioni di utilizzo”
“1. Tipologia e provenienza”
“Materiale vegetale prodotto da coltivazioni dedicate”
“Materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico, lavaggio con
acqua o essiccazione di coltivazioni agricole non dedicate”
“Materiale vegetale prodotto da interventi silvicolturali, da manutenzione forestale e da
potatura”
“Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica e del
trattamento con aria, vapore o acqua anche surriscaldata di legno vergine e costituito da
cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di
sughero vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti”
“Materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico, lavaggio con
acqua o essiccazione di prodotti agricoli”
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Al punto 1 bis si precisa “Salvo i casi in cui i materiali elencati nel paragrafo 1
derivino da processi direttamente destinati alla loro produzione o ricadano
nelle esclusioni del campo di applicazione della Parte IV del presente decreto,
la possibilità di utilizzare tali biomasse secondo le disposizioni della parte V è
subordinata alla sussistenza dei requisiti previsti per i sottoprodotti della
precedente Parte IV”
Quindi per poter utilizzare tali biomasse ai sensi della Parte V, e non
ricadere nell’applicazione della normativa rifiuti, è necessario dimostrare
la natura di sottoprodotto del materiale utilizzato
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Modalità di combustione
Allegato X alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
Parte II, sezione 4, punto 2
Al fine di garantire il rispetto dei valori limite di emissione, le condizioni operative
degli impianti di combustione, a seconda della potenza termica nominale dell'impianto
stesso, devono essere assicurate, alle normali condizioni di esercizio, anche attraverso
una serie di requisiti di utilizzo come illustrato nella tabella seguente:
a) alimentazione automatica del combustibile
> 1 MW
b) controllo della combustione, anche nelle fasi di avviamento, tramite la misurazione e la
registrazione in continuo, nella camera di combustione, della temperatura e del tenore di > 3 MW
ossigeno, e la regolazione automatica del rapporto aria/combustibile
c) installazione del bruciatore pilota e combustibile gassoso o liquido
> 6 MW
d) misurazione e registrazione in continuo, nell'effluente gassoso, della temperatura e delle
concentrazioni di monossido di carbonio, degli ossidi di azoto e del vapore acqueo. La > 6 MW
misurazione in continuo del tenore di vapore acqueo può essere omessa se l'effluente
gassoso campionato viene essiccato prima dell'analisi
e) misurazione e registrazione in continuo, nell'effluente gassoso, delle concentrazioni di
polveri totali e carbonio organico totale
f) ove non prevista la misurazione in continuo deve essere effettuata una misurazione con
frequenza almeno annuale della concentrazione negli effluenti gassosi delle sostanze per cui
sono fissati specifici valori limite di emissione
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> 20 MW
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Recupero energetico di legno vergine
Se la qualificazione data al materiale costituito da legno vergine è quella del rifiuto,
occorre fare riferimento alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
Qualora si intende accedere alle procedure semplificate, troveranno applicazione le
norme tecniche del D.M. 05/02/1998, e in particolare, trattandosi di trattamento
termico, le norme relative al recupero energetico di rifiuti di legno vergine descritti
nella Tipologia 4 dell'Allegato 2 suballegato 1
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Recupero energetico di legno trattato
Il materiale costituito da legno che ha subito processi di trattamento viene
escluso dal regime di combustibili definiti dall'Allegato X alla Parte V del
D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., pertanto, in presenza di rifiuti il cui recupero
energetico deve essere autorizzato, troverà applicazione alle norme tecniche del
D.M. 05/02/1998, e in particolare, nella Tipologia 6 Allegato 2 suballegato 1
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D.M. 05/02/1998 - Allegato 2 suballegato 1
“Norme tecniche per l'utilizzazione dei rifiuti non pericolosi come
combustibili o come altro mezzo per produrre energia”
Tipologia 6 – rifiuti della lavorazione del legno e affini trattati (030105,200138)
Il recupero energetico del rifiuto di cui al punto 6 può essere effettuato attraverso la
combustione solo alla condizione su impianti dedicati al recupero energetico di rifiuti o
impianti industriali di potenza termica nominale non inferiore a 1 MW
Detti impianti dovranno essere provvisti di:
 Bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido (non richiesto nei forni industriali)
 Alimentazione automatica del combustibile
 Regolazione automatica del rapporto aria combustibile anche nelle fasi di avviamento
(non richiesto nei forni industriali)
 Controllo in continuo del monossido di carbonio, dell'ossigeno e della temperatura
nell'effluente gassoso
 Negli impianti oltre i 6 MWt controllo in continuo degli ossidi di azoto e degli altri
inquinanti di cui al suballegato 2, paragrafo 1, lettera a)
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Incenerimento e coincenerimento dei rifiuti
D.Lgs. 133/2005 “Attuazione della direttiva in materia
di incenerimento dei rifiuti”
Qualora il materiale costituito da legno trattato possa contenere composti organo
alogenati o metalli pesanti, troverà applicazione la normativa in materia di
coincenerimento e di incenerimento, il D. Lgs. 133/2005.
E' possibile escludere dal campo di applicazione del D. Lgs. 133/2005:
“rifiuti di legno ad eccezione di quelli che possono contenere composti organici
alogenati o metalli pesanti o quelli classificati pericolosi ai sensi dell’art. 2, comma 1,
lettera b), a seguito di un trattamento protettivo o di rivestimento; rientrano in
particolare in tale eccezione i rifiuti di legno di questo genere derivanti dai rifiuti edilizi
e di demolizione.”
La circolare esplicativa della Provincia di Treviso del 05/07/2006 prot. n. 45014 e la nota
n. 1560 del 02/03/2006 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, hanno
previsto che per poter beneficiare della succitata esclusione è necessario dimostrare che
la materia prima a base legno non venga sottoposta, all’interno del processo produttivo
che origina il rifiuto, trattamenti protettivi o di rivestimento (quali ad esempio: bordatura,
impiallacciatura, verniciatura) tali da conferire al rifiuto stesso le caratteristiche che lo
farebbero rientrare nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 133/2005.
L'assenza di tali sostanze deve essere supportata da una puntuale verifica del
processo lavorativo che genera il rifiuto.
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