Impianti di combustione a scarti di legno Controllo tecnico analitico delle emissioni prodotte e raffronto con il quadro normativo di settore Antonella Aricò Impianti di combustione a scarti di legno – seminario tecnico Venerdì 9 Marzo 2012 Combustione di biomasse Allegato X alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. “Disciplina dei combustibili” Parte I, sezione 1 “Elenco dei combustibili di cui è consentito l’utilizzo negli impianti di cui al Titolo I” lettera n) “biomasse combustibili nella parte II, sezione 4” Impianti di combustione a scarti di legno – seminario tecnico Venerdì 9 Marzo 2012 Allegato X alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. parte II, sezione 4 “Caratteristiche delle biomasse combustibili e relative condizioni di utilizzo” “1. Tipologia e provenienza” “Materiale vegetale prodotto da coltivazioni dedicate” “Materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico, lavaggio con acqua o essiccazione di coltivazioni agricole non dedicate” “Materiale vegetale prodotto da interventi silvicolturali, da manutenzione forestale e da potatura” “Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica e del trattamento con aria, vapore o acqua anche surriscaldata di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti” “Materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico, lavaggio con acqua o essiccazione di prodotti agricoli” Impianti di combustione a scarti di legno – seminario tecnico Venerdì 9 Marzo 2012 Al punto 1 bis si precisa “Salvo i casi in cui i materiali elencati nel paragrafo 1 derivino da processi direttamente destinati alla loro produzione o ricadano nelle esclusioni del campo di applicazione della Parte IV del presente decreto, la possibilità di utilizzare tali biomasse secondo le disposizioni della parte V è subordinata alla sussistenza dei requisiti previsti per i sottoprodotti della precedente Parte IV” Quindi per poter utilizzare tali biomasse ai sensi della Parte V, e non ricadere nell’applicazione della normativa rifiuti, è necessario dimostrare la natura di sottoprodotto del materiale utilizzato Impianti di combustione a scarti di legno – seminario tecnico Venerdì 9 Marzo 2012 Modalità di combustione Allegato X alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Parte II, sezione 4, punto 2 Al fine di garantire il rispetto dei valori limite di emissione, le condizioni operative degli impianti di combustione, a seconda della potenza termica nominale dell'impianto stesso, devono essere assicurate, alle normali condizioni di esercizio, anche attraverso una serie di requisiti di utilizzo come illustrato nella tabella seguente: a) alimentazione automatica del combustibile > 1 MW b) controllo della combustione, anche nelle fasi di avviamento, tramite la misurazione e la registrazione in continuo, nella camera di combustione, della temperatura e del tenore di > 3 MW ossigeno, e la regolazione automatica del rapporto aria/combustibile c) installazione del bruciatore pilota e combustibile gassoso o liquido > 6 MW d) misurazione e registrazione in continuo, nell'effluente gassoso, della temperatura e delle concentrazioni di monossido di carbonio, degli ossidi di azoto e del vapore acqueo. La > 6 MW misurazione in continuo del tenore di vapore acqueo può essere omessa se l'effluente gassoso campionato viene essiccato prima dell'analisi e) misurazione e registrazione in continuo, nell'effluente gassoso, delle concentrazioni di polveri totali e carbonio organico totale f) ove non prevista la misurazione in continuo deve essere effettuata una misurazione con frequenza almeno annuale della concentrazione negli effluenti gassosi delle sostanze per cui sono fissati specifici valori limite di emissione Impianti di combustione a scarti di legno – seminario tecnico > 20 MW --- Venerdì 9 Marzo 2012 Recupero energetico di legno vergine Se la qualificazione data al materiale costituito da legno vergine è quella del rifiuto, occorre fare riferimento alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Qualora si intende accedere alle procedure semplificate, troveranno applicazione le norme tecniche del D.M. 05/02/1998, e in particolare, trattandosi di trattamento termico, le norme relative al recupero energetico di rifiuti di legno vergine descritti nella Tipologia 4 dell'Allegato 2 suballegato 1 Impianti di combustione a scarti di legno – seminario tecnico Venerdì 9 Marzo 2012 Recupero energetico di legno trattato Il materiale costituito da legno che ha subito processi di trattamento viene escluso dal regime di combustibili definiti dall'Allegato X alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., pertanto, in presenza di rifiuti il cui recupero energetico deve essere autorizzato, troverà applicazione alle norme tecniche del D.M. 05/02/1998, e in particolare, nella Tipologia 6 Allegato 2 suballegato 1 Impianti di combustione a scarti di legno – seminario tecnico Venerdì 9 Marzo 2012 D.M. 05/02/1998 - Allegato 2 suballegato 1 “Norme tecniche per l'utilizzazione dei rifiuti non pericolosi come combustibili o come altro mezzo per produrre energia” Tipologia 6 – rifiuti della lavorazione del legno e affini trattati (030105,200138) Il recupero energetico del rifiuto di cui al punto 6 può essere effettuato attraverso la combustione solo alla condizione su impianti dedicati al recupero energetico di rifiuti o impianti industriali di potenza termica nominale non inferiore a 1 MW Detti impianti dovranno essere provvisti di: Bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido (non richiesto nei forni industriali) Alimentazione automatica del combustibile Regolazione automatica del rapporto aria combustibile anche nelle fasi di avviamento (non richiesto nei forni industriali) Controllo in continuo del monossido di carbonio, dell'ossigeno e della temperatura nell'effluente gassoso Negli impianti oltre i 6 MWt controllo in continuo degli ossidi di azoto e degli altri inquinanti di cui al suballegato 2, paragrafo 1, lettera a) Impianti di combustione a scarti di legno – seminario tecnico Venerdì 9 Marzo 2012 Incenerimento e coincenerimento dei rifiuti D.Lgs. 133/2005 “Attuazione della direttiva in materia di incenerimento dei rifiuti” Qualora il materiale costituito da legno trattato possa contenere composti organo alogenati o metalli pesanti, troverà applicazione la normativa in materia di coincenerimento e di incenerimento, il D. Lgs. 133/2005. E' possibile escludere dal campo di applicazione del D. Lgs. 133/2005: “rifiuti di legno ad eccezione di quelli che possono contenere composti organici alogenati o metalli pesanti o quelli classificati pericolosi ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera b), a seguito di un trattamento protettivo o di rivestimento; rientrano in particolare in tale eccezione i rifiuti di legno di questo genere derivanti dai rifiuti edilizi e di demolizione.” La circolare esplicativa della Provincia di Treviso del 05/07/2006 prot. n. 45014 e la nota n. 1560 del 02/03/2006 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, hanno previsto che per poter beneficiare della succitata esclusione è necessario dimostrare che la materia prima a base legno non venga sottoposta, all’interno del processo produttivo che origina il rifiuto, trattamenti protettivi o di rivestimento (quali ad esempio: bordatura, impiallacciatura, verniciatura) tali da conferire al rifiuto stesso le caratteristiche che lo farebbero rientrare nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 133/2005. L'assenza di tali sostanze deve essere supportata da una puntuale verifica del processo lavorativo che genera il rifiuto. Impianti di combustione a scarti di legno – seminario tecnico Venerdì 9 Marzo 2012 Impianti di combustione a scarti di legno – seminario tecnico Venerdì 9 Marzo 2012