Documenti informatici, efficacia
probatoria, identità digitale e
crimini informatici
Guido Scorza
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www.guidoscorza.it
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Se dopo oltre dieci anni di firme e
documenti informatici siamo qui…
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La circolare 3 settembre 2010 è stata trasmessa a decine e decine
di amministrazioni pubbliche su supporto cartaceo, sottoscritta in
blu con un meraviglioso autografo ministeriale e, come se non
bastasse, siglata, dallo stesso Ministro dell’innovazione, su tutte le
pagine…
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Se dopo oltre dieci anni di firme e documenti
informatici siamo qui…evidentemente c’è (almeno) un
problema…
Si è pensato più al “come” che al “
perché”
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[Documento] + [informatico]
sostantivo e aggettivo
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Cominciamo dal documento…
DOCUMENTO
AMMINISTRATIVO
ogni
rappresentazione,
comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, delle
pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini
dell'attività amministrativa.
(art. 1, comma 1, lett. A, D.P.R. 28-12-2000 n. 445
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa)
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L’etimologia:
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Il contratto con gli
italiani
Documento scritto, XIV
secolo a.c., Gerusalemme
Cibo avariato
sequestrato dai
NAS
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Acqua
minerale
da
sottoporre
ad esame
chimico
Art. 1 – Codice Amministrazione
digitale.
p) documento informatico: la rappresentazione
informatica di atti, fatti o dati giuridicamente
rilevanti;
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I documenti informatici…
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[Firma] + [elettronica]
sostantivo e aggettivo
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La firma autografa
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Art. 1 – CAD
q) firma elettronica: l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite
associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica;
[q-bis) firma elettronica avanzata: insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi
a un documento informatico, che consentono l’identificazione del firmatario del documento,
che garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario
può conservare un controllo esclusivo, e che sono collegati ai dati ai quali detta firma si
riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente
modificati;]
[r) firma elettronica qualificata: la firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato
qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma;]
s) firma digitale: un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi
crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la
chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta
e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di
documenti informatici;
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La firma elettronica
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ART. 24 (Firma digitale)
deve
1. La firma digitale
riferirsi in maniera univoca ad un
solo soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui è
apposta o associata.
si
La firma autografa
riferisce in maniera univoca ad un solo
soggetto ed al documento…cui è apposta….
3. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi
un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non
risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso.
Per la firma autografa deve adoperarsi una penna, un foglio di
carta ed il braccio del suo titolare e soprattutto non scade…
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ART. 28 (Certificati qualificati)
1. I certificati qualificati devono contenere almeno le
seguenti informazioni:
(omissis)
f) indicazione del termine iniziale e finale del
periodo di validità del certificato;
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ART. 28 (Certificati qualificati)
(omissis)
3. Il certificato qualificato contiene, ove richiesto dal titolare o
dal terzo interessato, le seguenti informazioni, se pertinenti allo scopo per il
quale il certificato è richiesto:
a) le qualifiche specifiche del titolare, quali l'appartenenza ad
ordini o collegi professionali, l'iscrizione ad albi o il possesso di altre
abilitazioni professionali, nonché poteri di rappresentanza;
b) limiti d'uso del certificato, ai sensi dell'articolo 30 , comma 3;
c) limiti del valore degli atti unilaterali e dei contratti per i quali
il certificato può essere usato, ove applicabili.
4. Il titolare, ovvero il terzo interessato se richiedente ai sensi
del comma 3, comunicano tempestivamente al certificatore il modificarsi o
venir meno delle circostanze oggetto delle informazioni di cui al presente
articolo.
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ART. 30 (Responsabilità del
certificatore)
1. Il certificatore che rilascia al pubblico un certificato qualificato o che garantisce
al pubblico l'affidabilità del certificato è responsabile, se non prova d'aver agito
senza colpa o dolo, del danno cagionato a chi abbia fatto ragionevole affidamento:
a) sull'esattezza e sulla completezza delle informazioni necessarie alla
verifica della firma in esso contenute alla data del rilascio e sulla loro completezza
rispetto ai requisiti fissati per i certificati qualificati;
b) sulla garanzia che al momento del rilascio del certificato il
firmatario detenesse i dati per la creazione della firma corrispondenti ai dati per la
verifica della firma riportati o identificati nel certificato;
c) sulla garanzia che i dati per la creazione e per la verifica della firma
possano essere usati in modo complementare, nei casi in cui il certificatore generi
entrambi;
.
d) sull'adempimento degli obblighi a suo carico previsti dall'articolo 32
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ART. 30 (Responsabilità del
certificatore)
2. Il certificatore che rilascia al pubblico un certificato qualificato è
responsabile, nei confronti dei terzi che facciano affidamento sul certificato
stesso, dei danni provocati per effetto della mancata o non tempestiva
registrazione della revoca o non tempestiva sospensione del certificato,
secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all'articolo 71 , salvo
che provi d'aver agito senza colpa.
3. Il certificato qualificato può contenere limiti d'uso ovvero un
valore limite per i negozi per i quali può essere usato il certificato stesso,
purché i limiti d'uso o il valore limite siano riconoscibili da parte dei terzi e
siano chiaramente evidenziati nel processo di verifica della firma secondo
quanto previsto dalle regole tecniche di cui all'articolo 71 . Il certificatore
non è responsabile dei danni derivanti dall'uso di un certificato qualificato
che ecceda i limiti posti dallo stesso o derivanti dal superamento del valore
limite.
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ART. 32 (Obblighi del titolare e
del certificatore)
1. Il titolare del certificato di firma è tenuto
ad assicurare la custodia del dispositivo di firma e ad
adottare tutte le misure organizzative e tecniche
idonee ad evitare danno ad altri; è altresì tenuto ad
utilizzare personalmente il dispositivo di firma.
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ART. 32 (Obblighi del titolare e
del certificatore)
(omissis)
3. Il certificatore che rilascia, ai sensi dell'articolo 29 , certificati
qualificati deve inoltre:
a) provvedere con certezza alla identificazione della persona che
fa richiesta della certificazione;
b) rilasciare e rendere pubblico il certificato elettronico nei modi
o nei casi stabiliti dalle regole tecniche di cui all'articolo 71 , nel rispetto del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni;
c) specificare, nel certificato qualificato su richiesta dell'istante,
e con il consenso del terzo interessato, i poteri di rappresentanza o altri
titoli relativi all'attività professionale o a cariche rivestite, previa verifica
della documentazione presentata dal richiedente che attesta la sussistenza
degli stessi;
(omissis)
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Non chiamiamola “firma” ma titolo
rappresentativo dell’identità digitale
certificata
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Dematerializzare:
ma cosa significa?
La dematerializzazione è un processo, disciplinato per
legge, che consente la conservazione su supporto
informatico di documenti, analogici o digitali, con piena
efficacia a tutti gli effetti di legge
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Dematerializzazione: le fonti
L’art. 2 comma 3 del CAD (Codice dell’Amministrazione digitale) prevede
espressamente la possibilità per i privati di dematerializzare i documenti ai fini
della loro conservazione nel tempo
L’art. 21, comma 5, tuttavia, aggiunge che “Gli obblighi fiscali relativi ai
documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono
assolti secondo le modalità definite con uno o più decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delegato per l'innovazione e
le tecnologie”.
In attuazione di tale disposizione, il Decreto Ministeriale 23 gennaio 2004 ha
disciplinato nel dettaglio il procedimento da seguire per una corretta
conservazione di tutti i documenti fiscalmente rilevanti.
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Dematerializzazione: le fonti
In materia di dematerializzazione occorre considerare anche le
norme contenute nel codice civile e in particolare l’art. 2215 bis
recentemente novellato dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70
Il quadro normativo è completato dalle Regole Tecniche
adottate dal CNIPA (oggi DigitPA) in materia di conservazione
sostitutiva e responsabile della conservazione nonché e dalle
numerose circolari e risoluzioni adottate dall’Agenzia delle Entrate
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Dematerializzazione: alcune
definizioni
Documento analogico: documento formato utilizzando una
grandezza fisica che assume valori continui, come le tracce su carta
(esempio: documenti cartacei), come le immagini su film
(esempio: pellicole mediche, microfiche, microfilm), come le
magnetizzazioni su nastro (esempio: cassette e nastri magnetici
audio e video). Si distingue in documento originale e copia.
Documento analogico unico: documento analogico originale di
cui sia impoissibile ricostruire il contenuto attraverso il ricorso ad
altre scritture e/o documenti per i quali è prevista la conservazione
obbligatoria.
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Dematerializzazione: alcune
definizioni
Documento informatico: la rappresentazione informatica di atti,
fatti o dati giuridicamente rilevanti.
Firma digitale: un particolare tipo di firma elettronica avanzata
basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi
crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che
consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la
chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la
provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di
documenti informatici.
Riferimento temporale: informazione, contenente la data e l'ora,
che viene associata ad uno o piu' documenti informatici.
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Dematerializzazione: alcune
definizioni
Evidenza informatica: una sequenza di simboli binari (bit) che puo'
essere elaborata da una procedura informatica.
Impronta: la sequenza di simboli binari (bit) di lunghezza
predefinita generata mediante l'applicazione alla prima di una
opportuna funzione di hash.
Funzione di hash: una funzione matematica che genera, a partire
da una generica sequenza di simboli binari (bit), una impronta in
modo tale che risulti di fatto impossibile, a partire da questa,
determinare una sequenza di simboli binari (bit) che la generi, ed
altresi' risulti di fatto impossibile determinare una coppia di
sequenze di simboli binari per le quali la funzione generi impronte
uguali.
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La conservazione sostitutiva nel
codice civile
In base all’art. 2214 c.c. ciascun imprenditore è obbligato a tenere il
libro giornale e il libro degli inventari.
Devono inoltre essere tenute e conservate tutte le scritture
contabili richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa (per
esempio i libri sociali ex art. 2421 c.c.).
Per tutti i libri e le altre scritture obbligatori è prevista la possibilità
di formare e tenere i documenti con strumenti informatici (art. 2215 bis,
comma n. 1).
Tempo di conservazione: dieci anni dalla data dell’ultima
registrazione.
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La conservazione sostitutiva dei
documenti fiscalmente rilevanti
I documenti e le scritture obbligatori da un punto di vista
fiscale sono quelli elencati agli artt. 14 e ss. del D.P.R. 600/1973, tra
cui: libro giornale, libro degli inventari, registro iva, scritture
ausiliare, scritture ausiliare di magazzino, inventario e bilancio,
etc…
Tempo di conservazione: i documenti e le scritture obbligatori
da un punto di vista fiscale devono essere conservati fino a quando
non sia definito l’accertamento relativo al corrispondente periodo
di imposta, e quindi anche oltre il termine di dieci anni previsto ai
fini civili (art. 22, D.P.R. 600/1973).
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La conservazione sostitutiva dei
documenti fiscalmente rilevanti
La procedura di conservazione sostitutiva si applica a tutti i
documenti fiscalmente rilevanti, fatta eccezione per quelli
oggetto “delle disposizioni tributarie nel settore doganale, delle
accise e delle imposte di consumo di competenza della Agenzia
delle dogane” (art. 2, D.M. 23 gennaio 2004).
Per questi ultimi gli interessati possono comunque ricorrere
al “fascicolo elettronico” per la conservazione dei documenti a
corredo della dichiarazione doganale, seguendo la procedura
prevista dalla circolare 22/D dell’Agenzia delle dogane del 26
novembre 2009.
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La conservazione sostitutiva dei documenti
fiscalmente rilevanti: il documento
informatico
1. Ciascun documento, emesso con l’apposizione di sottoscrizione elettronica
e riferimento temporale per assicurare la certezza della data, oltre
all’autenticità e all’integrità del contenuto, è memorizzato su un supporto
di cui sia garantita la leggibilità nel tempo, rispettando l’ordine cronologico
delle registrazioni e senza soluzione di continuità tra i documenti stessi per
ciascun periodo di imposta (in altri termini posso restringere la
conservazione sostitutiva a una particolare tipologia di documenti ma per
quella classe tutti i documenti devono essere conservati sostitutivamente
senza eccezioni).
2. I documenti informatici devono essere organizzati in un archivio
informatico che consenta l’estrazione di informazioni in relazione ai
seguenti parametri: cognome, nome, denominazione, codice fiscale,
partita Iva, data o associazioni logiche di questi ultimi .
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La conservazione sostitutiva dei documenti
fiscalmente rilevanti: il documento informatico
3. Il procedimento di conservazione sostitutiva si conclude
con l’apposizione da parte del responsabile della
conservazione della sottoscrizione elettronica e della
marca temporale sull’insieme dei documenti ovvero
sull’evidenza informatica contenente le impronte degli
stessi (art. 3, D.M. 23 gennaio 2004).
La sottoscrizione dell’archivio (ovvero dell’insieme dei
documento o dell’evidenza che li contiene) deve avvenire
con cadenza quindicinale per le fatture ed almeno
annuale per gli altri documenti.
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La conservazione sostitutiva dei
documenti fiscalmente rilevanti: il
documento analogico
Si applicano le stesse regole previste per la conservazione
dei documenti informatici.
Particolarità degne di nota:
il processo ovviamente inizia con l’acquisizione
dell’immagine su supporto informatico;
in caso di documento unico, alla sottoscrizione del
responsabile occorre aggiungere quella di un pubblico
ufficiale che attesti la conformità all’originale;
i documenti analogici possono essere distrutti una
volta completata la procedura per la conservazione
sostitutiva.
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Trasmissione dell’impronta
Completato il processo di conservazione, occorre
calcolare l’impronta dell’archivio mediante l’applicazione
di una funzione di hash al fine di trasmetterla all’Agenzia
delle Entrate in associazione con la marca temporale e la
relativa sottoscrizione elettronica.
Soggetti tenuti: il contribuente o il responsabile, se
designato.
Termine per l’invio: entro il quarto mese successivo
alla scadenza dei termini per la presentazione delle
dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta
regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore
aggiunto (art. 5, D.M. 23 gennaio 2004).
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Effetti della trasmissione dell’impronta
La trasmissione dell’impronta estende la validità dei documenti
conservati fino a che permane a fini tributari l’obbligo di
conservazione degli stessi.
L’utilità dell’invio dell’impronta è tuttavia messa in crisi
dall’estensione della validità delle marche temporali da 5 anni a 20
anni.
Entro detto periodo, il documento correttamente conservato sarà
comunque
opponibile
all’amministrazione
finanziaria
a
prescindere dall’invio dell’impronta.
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L’imposta di bollo: misura
dell’obbligo
Per i libri e i registri tenuti su supporto ottico o con altro mezzo
idoneo a garantire la non modificabilità dei dati, l’imposta è dovuta
nella misura di € 14,62 ogni 2.500 registrazioni (art. 7, D.M. 23 gennaio
2004).
Per registrazione si intende ogni singolo accadimento contabile, a
prescindere dalle righe di dettaglio (cfr. R.M. n. 161/E del 9.07.07) .
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Imposta di bollo: la procedura
Prima di iniziare ad avvalersi del processo di conservazione
sostitutiva, l’interessato comunica all’Agenzia delle Entrate:
- il numero presuntivo di libri e documenti che verranno
conservati;
- l’ammontare dell’imposta calcolata su tale presunzione
- gli estremi del versamento.
Entro il mese di gennaio dell’anno successivo, l’interessato
comunica all’Agenzia:
- il numero di documenti effettivamente formati e
conservati;
gli estremi del versamento del conguaglio ovvero la
richiesta di rimborso o compensazione.
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Obblighi di vidimazione e
numerazione dei documenti tenuti
con strumenti informatici
In caso di tenuta dei libri, dei repertori e delle altre scritture contabili con
strumenti informatici, gli obblighi di vidimazione e numerazione progressiva sono
assolti mediante apposizione, almeno un volta l’anno, della marca temporale e
della firma digitale dell’imprenditore o di un suo delegato (art. 2215 bis, comma 3).
Per i libri o registri la cui tenuta è obbligatoria in base alle leggi e ai
regolamenti di natura tributaria, il termine per la sottoscrizione dei documenti
opera secondo le norme vigenti in materia di conservazione sostitutiva (art. 2215
bis, comma 6) e quindi entro tre mesi dalla scadenza del termine per la
presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio di competenza
(D.L. 10.06.1994, n. 357, art. 7); in questo caso, è inoltre possibile delegare al
responsabile della conservazione l’adempimento degli obblighi di firma funzionali
alla vidimazione “virtuale” dei documenti.
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Fatture elettroniche: requisiti
La fattura elettronica è la fattura oggetto di un documento
informatico predisposto con modalità tali da garantire:
-- l’autenticità dell’origine
-- l’integrità del contenuto
- - la certezza della data
Tali requisiti sono assicurati:
a) dall’associazione al documento di marca temporale e firma
elettronica qualificata, ovvero
b) mediante sistemi EDI di trasmissione elettronica (art. 21, comma 3
D.P.R. 633/1972)
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Fatture elettroniche: emissione
La fattura elettronica si ha per emessa al momento della
sua consegna o spedizione all’altra parte ovvero all’atto
della sua trasmissione per via elettronica (art. 21, comma 1
D.P.R. 633/72)
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Fatture elettroniche: trasmissione
Per trasmissione elettronica si intende ogni forma di procedura
informatizzata, quale ad esempio la posta elettronica, per la
comunicazione del documento all’altra parte.
La trasmissione elettronica delle fatture presuppone tuttavia
l’acquisizione del previo consenso del destinatario (art. 21, comma
3, D.P.R. 472/1933).
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Fatture elettroniche: trasmissione
È
possibile
trasmettere
al
destinatario
più
fatture
contemporaneamente, raccogliendole in un unico lotto; in questo
caso firma e riferimento temporale andranno apposti sull’intero
lotto e non su ciascuna singola fattura.
Nel caso di invio di più fatture in un unico lotto, è possibile inserire
una sola volta le informazioni comuni (emittente, partita iva,
etc…), purché le stesse risultino accessibili consultando ciascuna
singola fattura (art. 21, comma 3, D.P.R. 633/1972).
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Fatture elettroniche: conservazione
sostitutiva
Il processo di conservazione delle fatture è effettuato con cadenza
almeno quindicinale (art. 3, comma 2 del D.M. 23 gennaio 2004) e
si chiude con l’apposizione di marca e firma da parte del
responsabile.
Il termine decorre dalla data della trasmissione per l’emittente e da
quella del ricevimento per il destinatario.
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Fatture elettroniche:
conservazione sostitutiva
La fattura elettronica trasmessa in forma elettronica è conservata
tanto dall’emittente quanto dal destinatario come documento
informatico in base all’art. 3 del D.M. 23 gennaio 2004.
1)Se il destinatario non ha acconsentito alla trasmissione in forma
elettronica ovvero la fattura elettronica è comunque trasmessa in
forma cartacea, l’emittente continua ad applicare l’art. 3 D.M. 23
gennaio 2004; il destinatario può invece a sua scelta:
a) stampare le fatture e ricorrere alla conservazione sostitutiva dei
documenti analogici (art. 4, D.M. 23 gennaio 2004);
b) conservare le fatture in modo tradizionale e quindi in forma
cartacea.
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Fatture elettroniche:
conservazione sostitutiva
Cosa succede quando il contribuente si trova a dover conservare
sia fatture elettroniche che fatture in forma cartacea?
In questo caso il contribuente può scegliere di conservare in forma
sostitutiva solo le fatture elettroniche, avvalendosi degli strumenti
tradizionali per la conservazione delle fatture cartacee, “a
condizione che le stesse siano annotate in un apposito registro
sezionale e numerate progressivamente con una distinta serie
numerica in ordine cronologico, senza soluzione di continuità per
periodo di imposta” (Circolare 36/E del 2006).
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Outsourcing
L’art. 5 della Deliberazione CNIPA n. 11/2004 prevede la
possibilità per il responsabile della conservazione di delegare, in tutto
o in parte, lo svolgimento delle proprie attività ad una o più persone
che, per competenza o esperienza, garantiscano la corretta
esecuzione delle operazioni ad esse delegate.
Per il professionista nominato responsabile dal contribuente la
possibilità di ricorrere all’outsourcing costituisce un’opportunità per
avvalersi della collaborazione di soggetti dotati dell’esperienza e
degli strumenti tecnici necessari ai fini di una corretta gestione del
processo di conservazione.
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Outsourcing: alcuni aspetti a cui
prestare attenzione
Con la delega a terzi, il professionista incaricato della
conservazione non si spoglia delle sue responsabilità né nei confronti
del contribuente né nei riguardi dell’amministrazione finanziaria.
L’affidamento in outsourcing delle operazioni di conservazione
richiede l’adozione da parte del responsabile di alcuni accorgimenti in
tema di privacy quantomeno attraverso la nomina del terzo quale
responsabile del trattamento.
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Outsourcing: alcuni aspetti a cui
prestare attenzione
In caso di affidamento a un terzo delle operazioni di
conservazione, il responsabile deve inoltre porsi il problema del
luogo in cui i documenti sono conservati.
Infatti a richiesta dell’amministrazione finanziaria i documenti
devono essere resi disponibili su supporto informatico o cartaceo
presso il luogo di conservazione delle scritture in caso di ispezioni,
controlli o verifiche (art. 6, D.M. 23 gennaio 2004).
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Sanzioni: le fattispecie
Il mancato rispetto della procedura prevista per la
conservazione sostitutiva può avere conseguenze di due tipi:
- amministrative, con l’applicazione delle sanzioni previste dal
D. Lgs. 471/1997 (in particolare l’art. 9 che punisce “Chi non tiene o
non conserva secondo le prescrizioni le scritture contabili, i
documenti e i registri previsti dalle leggi in materia di imposte dirette
e di imposta sul valore aggiunto ovvero i libri, i documenti e i registri,
la tenuta e la conservazione dei quali è imposta da altre disposizioni
della legge tributaria”).
- penali, potendosi configurare il reato di occultamento o
distruzione di documenti contabili previsto dall’art. 10 del DLgs. 10
marzo 2000, n. 74.
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Sanzioni: i responsabili
In caso di irregolarità nel processo di conservazione sostitutiva, il
contribuente sarà responsabile in concorso con il suo incaricato.
Al riguardo, secondo l’Agenzia delle Entrate “il conferimento a terzi
dell’incarico di effettuare la conservazione sostitutiva non incide sugli obblighi di
corretta tenuta e conservazione di libri, registri, scritture, fatture e di tutti i
documenti prescritti dalla normativa fiscale, che continuano a gravare sul
contribuente. Eventuali inadempienze dei suddetti obblighi che diano luogo
all’applicazione di sanzioni vanno, dunque, essere addebitate al soggetto tenuto al
rispetto delle prescrizioni in materia di corretta tenuta e conservazione della
contabilità. Tuttavia, la disciplina del concorso di persone nell’illecito, contenuta
nell’articolo 9 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 – secondo cui quando più persone
concorrono in una violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa
disposta – comporta che se l’applicazione della sanzione è conseguenza di un
azione o omissione, dolosa o colposa, dell’incaricato della conservazione questi è
tenuto a rispondere della sanzione in concorso con il contribuente” (Risoluzione n.
161/E del 9 luglio 2007).
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Irregolare tenuta delle scritture
e accertamento induttivo
Il mancato rispetto delle prescrizioni in tema di conservazione
sostitutiva può infine legittimare il ricorso da parte
dell’amministrazione finanziaria ad accertamenti di natura induttiva a
fronte delle irregolarità riscontrate durante i controlli (art. 39, D.P.R.
600/1973 e art. 55, D.P.R. 633/1972).
Ciò, però, solo nella misura in cui le irregolarità riscontrate siano
talmente gravi da rendere le scritture inattendibili nel loro
complesso.
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Arrivederci
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Documenti informatici, efficacia probatoria, identità digitale e crimini