I quaderni di approfondimento Elisabetta Civetta Il DURC negli Enti Locali: quando è necessario richiederlo Civica S.r.l. - Corso Vittorio Emanuele II, 78 - 26100 Cremona Tel. . 389 1831414 - Fax 0372.8631197 e-mail: [email protected] - [email protected] iscrizione C.C.I.A.A. di Cremona, C.F. e P.IVA: 01441330196 Il DURC negli Enti Locali: quando è necessario richiederlo Indice 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Premessa Che cosa è il DURC Fonti normative Il DURC negli appalti pubblici 4.1 Il Durc nella fase di aggiudicazione e stipulazione del contratto 4.2 Il Durc nella fase del pagamento Il DURC per l’accesso a benefici contributivi, normativi, sovvenzioni Il DURC per l’abilitazione all’esecuzione di appalti privati nel settore dell’edilizia Il DURC per l’autorizzazione al commercio ambulante Il DURC nel decreto ministeriale 24 ottobre 2007 Soggetti richiedenti il DURC e modalità di rilascio Soggetti tenuti al rilascio del DURC 10.1 Come si rilascia. Soggetti obbligati 11.1 DURC e lavoratori autonomi. Emissione del DURC Validità temporale del DURC Validità delle autocertificazioni Requisiti di regolarità contributiva Domande e risposte 16.1 Verifica del DURC per i trasferimenti/contributi 16.2 Verifica del DURC per le utenze 16.3 IL DURC nelle fasi di gara 16.4 DURC, liquidazione e mandato di pagamento 16.5. Forniture diverse del medesimo fornitore 16.6 DURC e regolamenti di contabilità 16.7 DURC e libero professionisti 16.8 DURC irregolare 2 Il DURC negli Enti Locali: quando è necessario richiederlo 1. Premessa Negli ultimi anni agli enti locali è stato chiesto un intervento diretto, su più fronti, per consentire alle amministrazioni centrali un recupero dell’evasione fiscale/contributiva da un lato e un recupero delle cartelle esattoriali di difficile esigibilità dall’altro lato. Questo intervento si è concretizzato in una serie di controlli che gli enti locali devono effettuare in sede di liquidazione o pagamento di prestazioni verso fornitori esterni. Tra queste rientra anche la verifica della regolarità contributiva (DURC). Tuttavia, l’obbligatorietà della richiesta del DURC nella fase di pagamento di forniture di beni e servizi appare confusa in quanto non direttamente rintracciabile nelle fonti normative primarie (leggi, decreti ecc..) ma dalle circolari degli enti previdenziali. Nei paragrafi successivi cercheremo di analizzare, seguendo il quadro normativo e la prassi derivante dalla lettura delle varie circolari ministeriali, quando è necessario richiedere il DURC. 2. Che cosa è il DURC Per Documento Unico di Regolarità Contributiva deve intendersi il certificato che, sulla base di un’unica richiesta, attesti contestualmente la regolarità di un’impresa per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL e Cassa Edile verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento. 3. Fonti normative La verifica della regolarità contributiva nel nostro ordinamento incide su due fronti: 1. per l’affidamento degli appalti pubblici; 2. per l’accesso a benefici contributivi, normativi, sovvenzioni; 3. per l’abilitazione (permesso di costruire o DIA) alla esecuzione di appalti privati nel settore dell’edilizia 4. autorizzazione al commercio ambulante 4. Il DURC negli appalti pubblici Negli appalti pubblici le fonti normative ritrovabili nel nostro ordinamento in merito all’obbligatorietà del DURC sono riassunte nella tabella sotto riportata. Rif. normativo Art. 5 comma 2 Legge 82/1994 Testo di legge Presentazione DURC/Certificato di regolarità Le pubbliche amministrazioni procedono al pagamento del corrispettivo dovuto alle imprese di pulizia, previa esibizione da parte di queste ultime della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti Secondo l’art. 5 c. 2 della Legge 82/1994, nei soli casi delle imprese di pulizia, l’impresa deve presentare la documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. A quell’epoca non esisteva il DURC Quando è obbligatorio il DURC/certificato di regolarità La certificazione della regolarità contributiva andava richiesta all’atto del pagamento Sanzione Non sono previste sanzioni derivanti dalla mancata certificazione 3 Art. 2 D.L. 210/2002 conv. L. 266/2002 1. Le imprese che risultano affidatarie di un appalto pubblico sono tenute a presentare alla stazione appaltante la certificazione relativa alla regolarità contributiva a pena di revoca dell’affidamento. 1-bis. La certificazione di cui al comma 1 deve essere presentata anche alle imprese che gestiscono servizi e attività in convenzione o concessione con l’ente pubblico, pena la decadenza della convenzione o la revoca della concessione stessa. 2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’INPS, l’INAIL stipulano convenzioni al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva Art. 38 Sono esclusi dalla D.Lgs. partecipazione alle procedure di 163/2006 affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti (…) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiano o dello Stato in cui sono stabiliti (…). Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l’articolo 43, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; resta fermo, per l’affidatario, l’obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui all’articolo 2, del decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all’articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni e integrazioni. Art. 118 c. 6 Ai fini del pagamento degli D.Lgs. stati avanzamento dei lavori o 163/2006 dello stato finale dei lavori, l’affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono Secondo l’art. 2 del D.L. 210/2002 le imprese affidatarie di un appalto pubblico (*) sono tenute a presentare la certificazione relativa alla regolarità contributiva. A quell’epoca non era ancora esistente il modello DURC, tanto vero che al comma 2 era previsto che l’INPS e l’INAIL avrebbero dovuto stipulare un convenzione al fine del rilascio di un documento unico di regolarità Secondo l’art. 2 del D.L. 210/2002 l’obbligo della certificazione della regolarità contributiva nasceva nel momento dell’affidamento: - di un appalto pubblico; - della gestione di un servizio e attività in convenzione o concessione con l’ente pubblico L’irregolarità contributiva comportava la revoca dell’affidamento dell’appalto pubblico e della concessione e la decadenza della convenzione Secondo l’articolo 38 del D.Lgs. 163/2006 il DURC dovrebbe essere presentato dall’affidatario L’articolo 38 del D.Lgs. 163/2006 nell’elencare al primo comma le ragioni per le quali un’impresa è esclusa dalla partecipazione delle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti, indirettamente stabilisce che il DURC è obbligatorio nei seguenti casi: - nelle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, - nei sub-appalti, - nella stipulazione dei contratti. La sanzione prevista dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 riguarda il caso in cui il soggetto è irregolare. In questo caso tali soggetti sono esclusi dalla procedura di affidamento, non possono essere affidatati di sub-appalti e non si possono stipulare contratti con tali soggetti. Secondo l’art. 118 c. 6 del D.Lgs. 163/2006 il DURC deve essere presentato dall’affidatario e dai subappaltatori Secondo l’art. 118 Non è prevista c. 6 del D.Lgs. alcuna sanzione 163/2006 il DURC è obbligatorio nella fase del 4 all’amministrazione o ente committente il documento unico di regolarità contributiva, nonchè copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti. pagamento degli stati avanzamento dei lavori e dello stato finale dei lavori (*) L’art. 3 comma 6 del D.Lgs. 163/2006 definisce come “appalti pubblici” (…) i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi come definiti dal presente codice. Dalla tabella sopra riportata, emerge chiaramente che le norme attualmente vigenti prevedono l’obbligo della presentazione del DURC: - nella fase di gara per l’aggiudicazione e la stipulazione del contratto - per il pagamento degli stati avanzamento e stato finale dei lavori (art. 118 D.Lgs. 163/2006). - per il pagamento dei servizi di pulizia (art. 5 c. 2 L. 82/1994). Schema 1 – Il DURC negli appalti pubblici Fonte normativa Art. 38 D.Lgs. 163/2006 Art. 2 Legge 266/2002 Fattispecie Fase Effetti DURC negativo PARTECIPAZIONE GARA Esclusione alle procedure di affidamento AFFIDAMENTO SUBAPPALTO (eventuale) Esclusione affidamento subappalto STIPULAZIONE CONTRATTO Divieto stipulazione contratto Appalto pubblico AFFIDAMENTO Revoca affidamento Attività in convenzione AFFIDAMENTO Decadenza convenzione Attività in concessione AFFIDAMENTO Revoca concessione Concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi Art. 118 c. 6 D.Lgs. 163/2006 Stato avanzamento lavori o stato finale lavori PAGAMENTO Sospensione pagamento Art. 5 c. 2 L. 82/94 Servizi di pulizia PAGAMENTO Sospensione pagamento ??? Forniture beni e servizi PAGAMENTO ???? 4.1 Il Durc nella fase di aggiudicazione e stipulazione del contratto 5 La presentazione del DURC nella fase di gara per l’aggiudicazione e la stipulazione del contratto è sempre obbligatoria, indipendentemente dalla tipologia di procedura di acquisto e dall’importo dello stesso (art. 38 D.Lgs. 163/2006). Il DURC, pertanto, andrebbe richiesto per tutte le tipologie di contratto, sia esso di forniture, servizi, lavori e indipendentemente dalla procedura utilizzata per l’affidamento. L’art. 125 comma 12 del D.Lgs. 163/2006 per gli acquisti in economia prevede che “l’affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnicoprofessionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente”. Ne consegue che, anche in caso di gara informale o trattativa privata, deve essere richiesto il DURC all’impresa contraente. Pertanto, la verifica della regolarità contributiva nell’ambito di un appalto interessa sia la selezione del contraente sia la stipula e l’esecuzione del contratto. Il Tar Trentino, con sentenza n. 12/2008, ricostruendo il quadro giurisprudenziale esistente a quell’epoca, aveva stabilito che “l’impresa deve essere in regola con i relativi obblighi contributivi fina dalla presentazione della domanda e conservare tale regolarità per tutto lo svolgimento della procedura di gara”. Sia il Tar Trentino, sia il Ministero del Lavoro (circolare n. 5/2008), evidenziano come la regolarità contributiva costituisca requisito sostanziale di partecipazione alla gara; conseguentemente tale requisito deve sussistere in quel momento e non può attribuirsi alcun effetto sanante alla domanda di dilazione e di rateizzazione del debito contributivo presentata dall’impresa successivamente alla presentazione della domanda di gara. 4.2 Il Durc nella fase del pagamento I riferimenti normativi enunciati nella tabella sopra riportata evidenziano come l’obbligatorietà del DURC nella fase del pagamento sia prescritta: - per il pagamento degli stati avanzamento e stato finale dei lavori in quanto l’art. 118 D.Lgs. 163/2006 fa esplicito riferimento al pagamento dei soli stato avanzamento lavori o stato finale dei lavori; tuttavia con l’entrata in vigore del D.Lgs. 163/2006 che ha unificato la disciplina applicabile ai contratti dei servizi, beni e lavori, molti autori ritengono che l’ambito di applicazione di tale articolo sia riferibili anche ai pagamenti dei contratti pubblici relativi alla fornitura di beni e servizi; - per il pagamento dei servizi di pulizia (art. 5 c. 2 L. 82/1994). L’obbligatorietà del DURC nella fase del pagamento di fatture anche di non rilevante importo, per acquisti effettuati con il servizio di economato, lo si ritrova nelle circolari degli istituti previdenziali ma non nelle norme di legge. Attualmente, ad eccezione dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 5 c. 2 della Legge 82/1994 per i servizi di pulizia, non esistono norme di legge specifiche che prevedono l’obbligo del DURC nella fase del pagamento. Conseguentemente non essendo previsto esplicitamente questo obbligo non sono disciplinate le relative sanzioni in caso di mancata richiesta del DURC o di pagamenti effettuati in presenza di DURC negativi. In particolare la richiesta del DURC nelle fasi di pagamento per le forniture di beni e servizi lo si ritrova nella circolare INPS n. 122 del 30.12.2005 con cui viene schematizzato in modo chiaro quando il DURC deve o può essere richiesto: 6 1 VERIFICA AUTODICHIARAZIONI Esame atti gara CIRCOLARE INPS N. 122 del 30.12.2005 Aggiudicazione appalto (Ove pretesa) 2 APPALTI PUBBLICI DI FORNITURE Stipula del contratto (ove previsto) Emissione certificato di pagamento Pagamento finale Aggiudicazione appalto (Ove pretesa) Stipula del contratto (ove previsto) 3 APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI Regolare esecuzione Liquidazione di ogni fattura (nel solo vaso dei servizi di pulizia) GESTIONE DI SERVIZI E ATTIVITA' 4 PUBBLICHE IN CONVENZIONE O CONCESSIONE 5 ISCRIZIONE ALBO FORNITORI, AGEVOLAZIONI, FINANZIAMENTI E SOVVENZIONI Aggiudicazione del servizio o dell'attività (Ove pretesa) Stipula relativa convenzione o il rilascio della concessione (ove previsto) Prima dell'inoltro della relativa istanza agli organismi preposti al rilascio 5. Il DURC per l’accesso a benefici contributivi, normativi, sovvenzioni Le fonti normative previste nel nostro ordinamento con riferimento all’obbligatorietà del DURC per l’accesso a benefici contributivi, normativi e sovvenzioni sono riepilogate nella tabella sotto riportata. Occorre rilevare che tali disposizioni interessano marginalmente il settore degli enti locali in quanto, in questi casi, la verifica del DURC è richiesta per l’erogazione ai datori di lavoro, generalmente privati, di sovvenzioni e agevolazioni contributive. Il Ministero del Lavoro ha peraltro affermati che il concetto di beneficio deve essere inteso nel senso di eccezione, in presenza di specifici presupposti soggettivi, rispetto ad una regola che impone oneri di carattere economicopatrimoniale ad una generalità di soggetti. I benefici contributivi, dunque, sono costituiti dagli sgravi collegati alla costituzione e/o gestione del rapporto di lavoro che rappresentano una deroga all’ordinario regime contributivo. Detta deroga deve di fatto operare - affinché possa propriamente parlarsi di agevolazione contributiva – come abbattimento di una aliquota ordinariamente più onerosa, e non può essere a sua volta regola per un determinato settore o categoria di lavoratori. Rif. normativo Testo di legge Presentazione DURC/Certificato di regolarità Art. 10 c. 7 D.L. 203/2005 Per accedere ai benefici ed alle sovvenzioni comunitari le imprese di tutti i settori sono tenute a presentare il Secondo l’art. 10 c. 7 D.L. 203/2005 sono le imprese di tutti i settori che devono presentare il DURC Quando è obbligatorio il DURC/certificato di regolarità Il DURC è richiesto per l’accesso alle sovvenzioni Sanzione La regolarità contributiva costituisce presupposto 7 Art. 1 c. 1175 L. 296/2006 documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 A decorrere dal 1 luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonchè di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano aziendale Secondo l’art. 1 c. 1175 della Legge 296/2006 è il datore di lavoro che deve essere in possesso del DURC comunitarie essenziale per l’accesso ai benefici Il DURC è richiesto per l’accesso alle sovvenzioni comunitarie La regolarità contributiva costituisce presupposto essenziale per l’accesso alle sovvenzioni comunitarie 6. Il DURC per l’abilitazione all’esecuzione di appalti privati nel settore dell’edilizia Le fonti normative previste nel nostro ordinamento con riferimento all’obbligatorietà del DURC per l’abilitazione all’esecuzione di appalti privati nel settore dell’edilizia sono riepilogate nella tabella sotto riportata. Rif. normativo Testo di legge Art. 3 c. 8 D.Lgs. 494/1996 come modificato dall’art. 86 c. 10 D.Lgs. 276/2003 Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa: - trasmette all’amministrazione concedente prima dell’inizio dei lavori, oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio di attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere b) e B-bis). In assenza della certificazione della regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell’impresa esecutrice dei lavori, è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo Presentazione DURC/Certificato di regolarità Il DURC rientra tra la documentazione necessaria per l’abilitazione (permesso di costruire o DIA) alla esecuzione di appalti privati nel settore dell’edilizia Sanzione L’assenza della certificazione della regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell’impresa esecutrice dei lavori, comporta la sospensione dell’efficacia del titolo abilitativo 7. Il DURC per l’autorizzazione al commercio ambulante Le fonti normative previste nel nostro ordinamento con riferimento all’obbligatorietà del DURC per l’autorizzazione al commercio ambulante sono riepilogate nella tabella sotto riportata. Rif. normativo Testo di legge Presentazione DURC/Certificato di regolarità Sanzione 8 Art. 28 c. 2 bis decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 «2-bis. Le regioni, nell’esercizio della potestà normativa in materia di disciplina delle attività economiche, possono stabilire che l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di cui al comma 1 sia soggetta alla presentazione da parte del richiedente del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all’articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In tal caso, possono essere altresì stabilite le modalità attraverso le quali i comuni, anche avvalendosi della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, possono essere chiamati al compimento di attività di verifica della sussistenza e regolarità della predetta documentazione. L’autorizzazione all’esercizio è in ogni caso rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall’INPS la rateizzazione del debito contributivo. Il DURC, ai fini del presente articolo, deve essere rilasciato anche alle imprese individuali »; Articolo 29, «4-bis. L’autorizzazione è sospesa per sei comma 4 mesi in caso di mancata presentazione bis D.Lgs. annuale del DURC, di cui al comma 2-bis 31.3.1998 n. dell’articolo 28 114 L’articolo 28 comma 2-bis del D.Lgs. 114/1998 come modificato dall’art. 2 comma 12 della legge 191/2009 stabilisce che le Regioni possano prevedere la richiesta del Durc per l’autorizzazione dell’attività di commercio ambulante. Qualora la Regione preveda questa richiesta può anche stabilire le modalità attraverso le quali i Comuni, anche avvalendosi della collaborazione delle associazioni di categoria, possono essere chiamati ad effettuare attività di verifica della sussistenza della regolarità del Durc. La norma, inoltre, prevede che nei casi in cui i soggetti abbiano ottenuto dall’Inps la rateizzazione del debito contributivo, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di commercio ambulante può essere comunque rilasciata. La mancata presentazione del DURC comporta la sospensione per sei mesi dell’attività. Si rammenta che per attività di commercio ambulante su aree pubbliche si intende l’attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte. Tale attività può essere svolta su posteggi dati in concessione per 10 anni o su qualsiasi area pubblica purchè in forma itinerante. Nell’una o nell’altra forma, l’esercizio dell’attività è soggetta ad un’apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite. L’INAIL, con la nota prot. N. 9213 del 13 ottobre 2009, aveva precisato che per le attività di commercio svolte direttamente dal commerciante senza l’ausilio di dipendenti o collaboratori, il titolare o il comune saranno tenuti a richiedere una semplice certificazione all’INPS di regolarità contributiva senza passare per il portale dello Sportello unico che sarà utilizzato, invece, in caso di presenza di dipendenti o collaboratori. 8. Il DURC nel decreto ministeriale 24 ottobre 2007 Di fronte all’estensione nel tempo dell’obbligo del DURC nei confronti di settori sempre diversi e per finalità non solo limitate alle procedure di appalto, l’art. 1 comma 1176 della legge 296/2006 aveva previsto l’emanazione di un apposito decreto avente la finalità di dare al DURC una disciplina uniforme in ordine alle modalità di rilascio ed ai suoi contenuti analitici. Tale decreto fu emanato il 24.10.2007 (pubb. Sulla G.U. 30.11.2007 n. 279). Dalla lettura dell’art. 1 del suddetto decreto emerge il seguente quadro: a) DURC richiesto ai datori di lavoro e lavoratori autonomi per appalti di lavori, servizi e forniture pubbliche e lavori privati in edilizia; 9 b) DURC richiesto ai datori di lavoro per la fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale. Pertanto, l’analisi giuridica fa emergere come il DURC sia obbligatorio nella fase di gara per l’aggiudicazione e la stipula del contratto, indipendentemente dalla tipologia di acquisto e dall’importo dello stesso. Relativamente alla richiesta del DURC nella fase del pagamento, non esiste una norma che esplicitamente preveda questo obbligo per i pagamenti dei servizi (ad eccezione dei servizi di pulizia) e forniture di beni. L’obbligo è invece previsto per il pagamento degli stati avanzamento lavori di opere pubbliche. La previsione dell’obbligo della richiesta del DURC nelle fasi di pagamento lo si ritrova nelle varie interpretazioni fornite dagli istituti previdenziali e dal ministero del lavoro. 9. Soggetti richiedenti il DURC e modalità di rilascio Le fonti normative previste nel nostro ordinamento con riferimento ai soggetti richiedenti il DURC sono riepilogate nella tabella sotto riportata. Rif. normativo Testo di legge Art. 3 D.M. 24.10.2007 1. Il DURC è richiesto dagli interessati utilizzando l’apposita modulistica unificata predisposta dagli Istituti previdenziali, dalle Casse edili e dagli Enti bilaterali di cui all’art. 2. 2. La richiesta ed il rilascio del DURC avviene, di norma, attraverso strumenti informatici. Dette modalità sono obbligatorie qualora la richiesta provenga dai soggetti di cui al comma 3 o, per conto dell’interessato, da un consulente del lavoro nonché dagli altri soggetti di cui all’art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 3. Nell’ambito delle procedure di appalto il DURC relativo al soggetto appaltatore o subappaltatore può essere richiesto dalle amministrazioni pubbliche o dai soggetti privati a rilevanza pubblica appaltanti e dalle Società di attestazione e qualificazione delle aziende (SOA): 4. Qualora l’Istituto previdenziale che rilascia il DURC è lo stesso soggetto che ammette il richiedente alla fruizione del beneficio contributivo ovvero agisce in qualità di stazione appaltante, l’Istituto stesso provvede alla verifica dei presupposti per il suo rilascio senza emettere il DURC, fermo restando quanto previsto dall’art. 7, comma 3, del presente decreto. Art. 16-bis c. 10 D.L. In attuazione dei principi stabiliti dall’articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 185/2008 1990, n. 241, e successive modificazioni, e dall’articolo 43, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d’ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli Istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. Prima del D.L. 185/2008, il richiedente principale del DURC erano l'impresa, anche attraverso i consulenti del lavoro e le associazioni di categoria provvisti di delega e anche le pubbliche amministrazioni appaltanti, gli enti privati a rilevanza pubblica appaltanti e le SOA (Società Organismi di Attestazione). Con l’art. 16 bis del d.l. 185/2008, le amministrazioni pubbliche non possono chiedere il DURC agli appaltatori, ma debbono acquisirlo direttamente, rivolgendosi in prima persona agli enti previdenziali. L’articolo 43 del Dpr 445/2000, espressamente richiamato dal decreto anti-crisi, al comma 4 dispone quanto segue: “al fine di agevolare l’acquisizione d’ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le 10 amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione in via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali”. Il DURC viene richiesto per via telematica tramite lo Sportello Unico Previdenziale (modalità principale) compilando le schermate che appaiono a video accedendo alternativamente a www.sportellounicoprevidenziale.it (aziende, intermediari, stazioni appaltanti ed enti a rilevanza pubblica appaltanti) oppure a www.inail.it(aziende ed intermediari) o a www.inps.it (aziende ed intermediari). Sono previsti due diversi modelli di richiesta: - modulo unificato di richiesta DURC per appalti lavori pubblici (quadro A e B); - modulo unificato di richiesta DURC per lavori privati in edilizia, appalti pubblici di forniture e servizi, attestazione SOA, iscrizione Albo fornitori, agevolazioni, finanziamenti e sovvenzioni (quadro C). Quadro A e B http://www.sportellounicoprevidenziale.it/docs/02_modulo_unificato_Inps_Inail_CE_quadri_A_B_ Ver_3_5_4.pdf Quadro C http://www.sportellounicoprevidenziale.it/docs/02_modulo_unificato_Inps_Inail_CE_quadro_C_V er_3_5_4.pdf Si evidenzia che per le pubbliche amministrazioni è informatizzata la sola procedura di istanza di richiesta del DURC ma non anche l’accesso diretto alla banca dati; il rilascio del DURC, inoltre, avviene in forma cartacea. Questo meccanismo comporta un’attesa di almeno 30 giorni per ottenere l’esito della verifica. 10. Soggetti tenuti al rilascio del DURC L’articolo 2 del D.M. 24.10.2007 stabilisce che il DURC è rilasciato dall’Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) e dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e, previa apposita convenzione con i predetti Enti, dagli altri Istituti previdenziali che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria. La legge n. 266/2002 e il D.Lgs. n. 276/2003 avevano stabilito che INPS, INAIL e Casse Edili dovevano stipulare convenzioni al fine del rilascio di un Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). In attuazione della citata normativa, in data 3 dicembre 2003 è stata stipulata una prima convenzione tra Inps e Inail e, successivamente, in occasione dell’ampliamento dell’oggetto del DURC ai lavori privati, in data 15 aprile 2004, è stata sottoscritta una seconda convenzione tra INPS, INAIL e Cassa Edili 10.1 Come si rilascia. Acquisita dal sistema informatico la richiesta del DURC, viene rilasciato al richiedente il protocollo di ricezione ed assegnato il CIP (codice identificativo della pratica). 11 La richiesta del DURC viene smistata automaticamente alle competenti unità organizzative degli Enti, al fine di effettuare le verifiche sulla regolarità. L'utente, attraverso il CIP, può verificare in qualunque momento lo stato di avanzamento della propria pratica, sia accedendo in modalità di consultazione alla procedura informatica, sia richiedendo ad una qualunque struttura territoriale degli Enti di effettuare tale controllo. Il DURC viene rilasciato dalla Cassa Edile competente per territorio in caso di richiesta per lavori edili, mentre negli altri casi viene rilasciato dalla Sede INPS o INAIL competente per territorio a seconda dell'Ente al quale è stata presentata la richiesta. Il DURC viene trasmesso al richiedente (e comunque in copia alla ditta se il richiedente è diverso da questa), utilizzando il canale postale con raccomandata A/R, all'indirizzo indicato dalla stessa in fase di richiesta. Può essere richiesta presso qualsiasi struttura territoriale di Cassa Edile, INPS o INAIL una "Ristampa" del DURC. 11. Soggetti obbligati L’articolo 1 del D.M. 24.10.2007 prevede che il possesso del DURC è richiesto: - ai datori di lavoro ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi nonché ai fini della fruizione dei benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria; - ai datori di lavoro ed ai lavoratori autonomi nell’ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture e nei lavori privati dell’edilizia. 11.1 DURC e lavoratori autonomi. Relativamente ai lavori autonomi, l’obbligo previsto dall’art. 1 del d.l. 24.10.2007 smentisce le precedenti circolari (INAIL prot. 208/06 del 31.01.2006 e successive note prot. 2988 del 5.12.2005 prot. 3144 del 22.12.2005) secondo cui i lavoratori autonomi senza dipendenti non erano soggetti alla richiesta del DURC. A seguito dell’emanazione del D.M. 24.10.2007, il Ministero del Lavoro, con circolare n. 5 del 30.01.2008 ha affermato che “il DURC è richiesto anche ai lavoratori autonomi, ancorché privi di dipendenti, “nell’ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubbliche e nei lavori privati dell’edilizia” ciò in quanto ad una più approfondita analisi l’art. 3, comma 8, del D.Lgs. n. 494/1996, avente ad oggetto le verifiche svolte dal committente nei confronti degli appaltatori, fa esplicito riferimento non soltanto alle “imprese esecutrici” ma anche ai “lavoratori autonomi”. La stessa circolare prosegue dicendo che “va rilevato che in alcuni ambiti settoriali (ad es. edilizia), l’estrema parcellizzazione e la destrutturazione dei processi produttivi ha determinato l’effetto di incrementare in modo esponenziale il numero delle posizioni lavorative autonome rispetto al numero dei lavoratori dipendenti e pertanto, anche sotto il profilo dell’interpretazione logico-sistematica, non appare in linea con la ratio normativa escludere gli stessi lavoratori autonomi dagli obblighi di certificazione della regolarità contributiva. Ciò comporta che, ai fini del rilascio del documento, rileva anche la regolarità della posizione contributiva del titolare dell’impresa con dipendenti ovvero quella del singolo lavoratore autonomo artigiano o non artigiano iscritto alle speciali gestioni previdenziali”. Tuttavia, fermo restando l’obbligatorietà prevista dal D.M. 24.10.2007 relativamente alla richiesta del DURC per i lavoratori autonomi, un problema operativo può nascere qualora il libero professionista non sia iscritto all’INPS o all’INAIL in quanto in assenza di iscrizione all’INPS o all’INAIL il DURC non può essere richiesto. In questi casi si consiglia di ottenere un’autocertificazione da cui si evinca che il soggetto non è iscritto all’INPS e all’INAIL. 12. Emissione del DURC Ai sensi dell’art. 6 del D.M. 24.10.2007, il DURC è emesso entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta. 12 Come chiarito dalla Circolare n. 5/2008 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, nel caso in cui decorra il termine dei trenta giorni senza pronuncia da parte degli istituti previdenziali scatta il c.d. silenzio assenso. 13 INAIL INPS DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA PER Nota 1) Raccomandata AR Spett.le Protocollo documento n. /…….. Codice identificativo pratica (C.I.P.) del (da citare sempre nella corrispondenza) Denominazione/ragione sociale Sede legale Sede operativa Codice Fiscale E-mail C.C.N.L. applicato Nota 2) Con il presente documento si dichiara che il lavoratore autonomo/impresa RISULTA REGOLARE ai fini del DURC in quanto: I.N.P.S. - Sede di E' iscritta/o all'INPS con PC/matricola n. Risulta regolare con il versamento dei contributi al E' in corso di controversia amministrativa/giudiziale relativa all'esistenza di un debito contributivo Il responsabile del procedimento I.N.A.I.L. - Sede di E' assicurata/o all'INAIL con codice Ditta n. Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al E' in corso di controversia amministrativa/giudiziale relativa all'esistenza di un debito contributivo Il responsabile del procedimento Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero Nota 3) dovute Per INPS-INAIL Il responsabile dello Sportello Unico Previdenziale Originale Luogo Lì della sede Inail di Nota 1) Viene identificato il motivo della richiesta del DURC; per cui sotto la dicitura Documento unico di regolarità contributiva può apparire: - per lavori privati in edilizia; - per iscrizione albo fornitori; - per liquidazione fattura di appalto di servizi; - per emissione del pagamento finale di appalto di forniture alla data del; 14 - per emissione ordinativo di appalto di forniture; per agevolazione, finanziamenti, sovvenzione e autorizzazioni : Nota 2) Possono comparire le seguenti diciture: - Rilasciato a lavoratore autonomo senza dipendenti; - L’impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore: Nota 3) Nei DURC rilasciati per i lavori privati in edilizia, compare anche la dicitura “Il presente certificato è rilasciato ai sensi dell’art. 86 co. 10 D.Lgs. n° 276/2003 ed è valido 90 (novanta) giorni dalla data di rilascio. 13. Validità temporale del DURC L’art. 7 comma 1 del D.M. 24.10.2007 prevede che “ai fini della fruizione delle agevolazioni normative e contributive (…) il DURC ha validità mensile”. Il successivo comma e afferma che “nel solo settore degli appalti privati (….) il DURC ha validità trimestrale”. Negli altri casi, come affermato dalla Direzione Provinciale di Modena, la validità del DURC è correlata alla specifica normativa di riferimento e quindi: - per tutti gli appalti pubblici è legata allo specifico appalto ed è limitata alla fase per la quale il certificato è stato richiesto (es. per la stipula del contratto, il pagamento dello stato avanzamento lavori, ecc…); - per l’attestazione SOA e l’iscrizione all’Albo Fornitori allo specifico motivo della richiesta. Considerata, pertanto, la ristretta validità del DURC è consigliabile, negli enti concentrare i pagamenti in poche scadenze già concordate in modo da poter acquisire in tempi utili il DURC tenendo conto che in media il tempo di rilascio del documento è di circa 30 giorni. 14. Validità delle autocertificazioni Il TAR Lombardia, sezione di Brescia, con sentenza del 25.5.2006 n. 635 ha affermato che “il DURC non può essere sostituito dalla produzione di documenti attestanti l’avvenuto versamento dei contributi. La produzione di copia di modelli F24 e di bollettini di versamenti postali non è idonea ad attestare la regolarità contributiva dell’impresa aggiudicataria perché non mette comunque la stazione appaltante nelle condizioni di controllare se siano stati assolti tutti gli oneri contributivi (e, cioè, se i versamenti siano stati effettuati sempre e per tutti i dipendenti). In effetti la presentazione di un’autocertificazione vanificherebbe del tutto la finalità di contrasto al fenomeno del lavoro sommerso a cui il DURC è volto. Ciò in quanto la verifica della regolarità contributiva comporta un accertamento di ordine tecnico che non può, per sua natura, essere demandato al dichiarante ma va effettuato necessariamente dagli Istituti e dai soggetti privati incaricati della riscossione dei contributi obbligatori. 15. Requisiti di regolarità contributiva L’articolo 5 del D.M. 24.10.2007 stabilisce che la regolarità contributiva è attestata dagli istituti previdenziali qualora ricorrano le seguenti condizioni: 15 - correttezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici; corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli istituti previdenziali come dovuti; - inesistenza di inadempienze in atto. Ai sensi dell’art. 5 c. 2 del D.M. 24.10.2007 la regolarità contributiva sussiste inoltre in caso di: - richiesta di rateizzazione per la quale l’Istituto competente abbia espresso parere favorevole. Secondo la circolare INAIL n. 22 del 2.4.2008, l’azienda è considerata regolare anche in presenza di debiti iscritti a ruolo, purché vi sia stato un provvedimento di accoglimento della domanda di dilazione. La sola presentazione dell’istanza non consente di attestare la regolarità; - sospensione dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative; - istanza di compensazione per la quale sia stato documentato il credito. Ai sensi dell’art. 5 c. 3 del D.M. 24.10.2007 la regolarità contributiva nei confronti della Cassa edile sussiste in caso di: - versamento dei contributi e degli accantonamenti dovuti, compresi quelli relativi all’ultimo mese per il quale è scaduto l’obbligo di versamento all’atto della richiesta di certificazione; - dichiarazione nella denuncia alla Cassa edile, per ciascun operaio, di un numero di ore lavorate non inferiore a quello contrattuale, specificando le causali di assenza; - richiesta di rateizzazione per la quale la cassa competente abbia espresso parere favorevole. 16. Domande e risposte 16.1 Verifica del DURC per i trasferimenti/contributi Domanda: Il DURC deve essere richiesto anche nel caso di fatture relative al pagamento delle rette ricovero anziani? Risposta: L’articolo 1 del D.M. 24.10.2007 prevede che il DURC è richiesto ai datori di lavoro ed ai lavoratori autonomi nell’ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell’edilizia. Il DURC deve, pertanto, essere richiesto nell’ambito di una procedura di gara per l’aggiudicazione di un appalto o concessione di servizio. Conseguentemente se la somma pagata per le rette di ricovero anziani costituisce una sorta di trasferimento o di contributo erogato a sostegno o ad integrazione del pagamento delle spese degli assistiti il DURC non deve essere richiesto. Qualora, invece, il pagamento della retta costituisce il corrispettivo per la prestazione di servizi assistenziali dati in appalto a terzi (non interessa la qualifica del terzo potrebbero essere società, fondazioni o Onlus), il DURC deve essere richiesto. 16.2 Verifica del DURC per le utenze Domanda: Il DURC deve essere richiesto anche per le utenze telefoniche, energia elettrica, acqua e gas? 16 Risposta: L’articolo 1 del D.M. 24.10.2007 prevede che il DURC è richiesto ai datori di lavoro ed ai lavoratori autonomi nell’ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell’edilizia. In generale le utenze luce, acqua, gas, telefono sono contratti di somministrazione periodica che rientrano nel novero degli appalti pubblici per forniture di beni o servizi, tanto vero che l’art. 115 del D.Lgs. 163/2006 ne disciplina i meccanismi per la revisione prezzi. Conseguentemente, il DURC andrebbe richiesto anche per questa tipologia di fornitura. 16.3 IL DURC nelle fasi di gara Domanda: Il DURC deve essere richiesto nelle sole gare di appalto di lavori, beni e servizi effettuate con le procedure aperte o anche per le procedure “semplificate” previste nel nostro regolamento per l’acquisto di beni e servizi in economia? Risposta La richiesta del DURC deve essere effettuata per qualsiasi tipologia di procedura adottata (in economia, trattativa privata, procedura negoziata ecc..) e non per le sole gare effettuate con la procedura aperta in quanto l’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, che ne prevede l’obbligo per l’affidamento e la stipulazione del contratto, è applicabile a tutte le procedure di acquisto. Inoltre, l’art. 1 del D.M. 24.10.2007 prevede l’obbligo del DURC per le procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici. Per appalto pubblico si intende qualsiasi procedura di acquisto di beni, servizi e lavori indipendentemente dalla procedura adottata e dall’importo. La richiesta del DURC non dipende né dalla procedura di acquisto adottata né dall’importo del contratto ma da un obbligo di legge che ne richiede la sua richiesta senza apporre vincoli di questo genere. Il DURC deve essere richiesto: - per partecipare alla gara. In questo caso, per le procedure aperte il DURC è generalmente richiesto in sede di presentazione dell’offerta, mentre nelle procedure ristrette in sede di richiesta di invito essendo un requisito indispensabile per contrarre con l’ente; - all’atto dell’aggiudicazione affinché possa essere stipulato il contratto. 16.4 DURC, liquidazione e mandato di pagamento Domanda: Nel caso di un DURC richiesto nella fase di liquidazione di uno stato avanzamento lavori e che all’atto del pagamento risulta essere scaduto in quanto il pagamento è stato ritardato per consentire il rispetto del patto di stabilità, l’ente deve richiedere un nuovo DURC? Risposta: L’art. 118 c. 6 del D.Lgs. 163/2006 stabilisce che ai fini del pagamento degli stati avanzamento lavori l’affidatario trasmette all’ente il DURC. Pertanto, la lettura di tale norma fa intendere che il DURC dovrebbe essere valido nel momento dell’emissione del mandato di pagamento. 17 Tuttavia, non esistendo specifici chiarimenti in tal senso e considerando che il DURC ha una validità di 30 giorni dal suo rilascio, che generalmente è richiesto nella fase di liquidazione e che può trascorrere un certo lasso di tempo tra liquidazione e ordinazione, si consiglia di utilizzare il buon senso ossia se tra la richiesta del DURC effettuata in sede di liquidazione e l’emissione del mandato è trascorso un lasso di tempo elevato è consigliabile richiedere nuovamente il DURC. 16.5. Forniture diverse del medesimo fornitore Domanda: La richiesta del DURC deve essere effettuata per ogni singola fornitura o può essere effettuata con riferimento al fornitore per più forniture nell’arco temporale di validità del DURC? Risposta: L’art. 7 del D.M. 24.10.2007 stabilisce che il DURC nell’ambito degli appalti pubblici abbia una validità di un mese dalla sua ricezione. Pertanto, se un fornitore ha effettuato più forniture a cui corrispondono diverse fatture, la richiesta del DURC effettuata e non scaduta può essere considerata valida per liquidare fatture diverse. 16.6 DURC e regolamenti di contabilità Domanda: E’ legittimo introdurre nel regolamento di contabilità dell’ente delle soglie di valore entro cui non si procede alla richiesta del DURC (esempio per importi fino a xxx euro)? Risposta: L’obbligatorietà del DURC nella fase del pagamento di fatture anche di non rilevante importo, per acquisti effettuati con il servizio di economato, lo si ritrova nelle circolari degli istituti previdenziali ma non nelle norme di legge. Attualmente, ad eccezione dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e art. 5 c. 2 Legge 82/1994 per i servizi di pulizia, non esistono norme di legge specifiche che prevedono l’obbligo del DURC nella fase del pagamento. Conseguentemente non essendo previsto esplicitamente questo obbligo non sono disciplinate le relative sanzioni in caso di mancata richiesta del DURC o di pagamenti effettuati in presenza di DURC negativi. Un atteggiamento rigoroso dell’ente scaturente dall’applicazione delle circolari degli istituti previdenziali dovrebbe comportare la verifica del DURC anche per importi di modesto ammontare; conseguentemente non sarebbe legittimo introdurre nel regolamento di contabilità soglie o tipologie di contratti per i quali verrebbe esclusa la verifica del DURC 16.7 DURC e libero professionisti Domanda: Il mio ente deve procedere al pagamento di una parcella di un libero professionista che ha autocertificato che non ha dipendenti. In questi casi il DURC deve essere richiesto? Risposta: 18 L’art. 1 del DM 24/10/2007, a differenza di quanto espresso in precedenza nella circolare n. 3144 del 22/12/2005 del Ministero del Lavoro e nella Circolare INPS n. 9 del 27/1/2006, impone l’obbligo del DURC anche ai lavoratori autonomi e alle imprese artigiane senza dipendenti, sia nell’ambito dei lavori pubblici (opere, servizi e forniture) sia in quello dei lavori privati. Pertanto, dall’entrata in vigore del D.M. 24.10.2007: - non rileva più il fatto che il libero professionista sia privo di dipendenti; - la richiesta del DURC dovrebbe essere richiesto anche nei contratti riconducibili agli appalti di servizi stipulati con professionisti. Tuttavia, fermo restando l’obbligatorietà prevista dal D.M. 24.10.2007 relativamente alla richiesta del DURC per i lavoratori autonomi, un problema operativo può nascere qualora il libero professionista non sia iscritto all’INPS o all’INAIL in quanto in assenza di iscrizione all’INPS o all’INAIL il DURC non può essere richiesto. In questi casi si consiglia di ottenere un’autocertificazione da cui si evinca che il soggetto non è iscritto all’INPS e all’INAIL. 16.8 DURC irregolare Domanda: Come deve procedere il Comune nei seguenti casi: 1) DURC irregolare pervenuto dopo l’aggiudicazione definitiva, ma prima della sottoscrizione del contratto, a servizio o fornitura già iniziata; 2) DURC irregolare richiesto in sede di liquidazione della fattura; 3) DURC irregolare richiesto in sede di liquidazione finale. Risposta: Va premesso che per gli appalti pubblici, la certificazione di regolarità contributiva è necessaria per l’aggiudicazione dell’appalto, la stipulazione del contratto, il pagamento degli stati avanzamento lavori, il collaudo e il pagamento del saldo finale. Rispondendo al primo quesito, si ritiene che nell’ipotesi di DURC irregolare pervenuto dopo l’aggiudicazione ma prima della stipulazione del contratto, la stazione appaltante non potrà procedere alla stipula del contratto, e dovrà inoltre disporre l’interruzione delle prestazioni, se già iniziate. Qualora non fosse disposta tale interruzione verrebbe eluso il disposto della normativa sul DURC. Relativamente al secondo quesito, l’ente non potrà dare corso alla liquidazione degli importi indicati nella singola fattura. Nel terzo caso, l’ente non potrà dare corso alla liquidazione finale degli importi. 19