I quaderni di approfondimento
Elisabetta Civetta
Il DURC negli Enti Locali: quando è necessario richiederlo
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Il DURC negli Enti Locali: quando è necessario richiederlo
Indice
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Premessa
Che cosa è il DURC
Fonti normative
Il DURC negli appalti pubblici
4.1 Il Durc nella fase di aggiudicazione e stipulazione del contratto
4.2 Il Durc nella fase del pagamento
Il DURC per l’accesso a benefici contributivi, normativi, sovvenzioni
Il DURC per l’abilitazione all’esecuzione di appalti privati nel settore dell’edilizia
Il DURC per l’autorizzazione al commercio ambulante
Il DURC nel decreto ministeriale 24 ottobre 2007
Soggetti richiedenti il DURC e modalità di rilascio
Soggetti tenuti al rilascio del DURC
10.1 Come si rilascia.
Soggetti obbligati
11.1 DURC e lavoratori autonomi.
Emissione del DURC
Validità temporale del DURC
Validità delle autocertificazioni
Requisiti di regolarità contributiva
Domande e risposte
16.1 Verifica del DURC per i trasferimenti/contributi
16.2 Verifica del DURC per le utenze
16.3 IL DURC nelle fasi di gara
16.4 DURC, liquidazione e mandato di pagamento
16.5. Forniture diverse del medesimo fornitore
16.6 DURC e regolamenti di contabilità
16.7 DURC e libero professionisti
16.8 DURC irregolare
2
Il DURC negli Enti Locali: quando è necessario richiederlo
1. Premessa
Negli ultimi anni agli enti locali è stato chiesto un intervento diretto, su più fronti, per consentire
alle amministrazioni centrali un recupero dell’evasione fiscale/contributiva da un lato e un recupero
delle cartelle esattoriali di difficile esigibilità dall’altro lato. Questo intervento si è concretizzato in
una serie di controlli che gli enti locali devono effettuare in sede di liquidazione o pagamento di
prestazioni verso fornitori esterni.
Tra queste rientra anche la verifica della regolarità contributiva (DURC).
Tuttavia, l’obbligatorietà della richiesta del DURC nella fase di pagamento di forniture di beni e
servizi appare confusa in quanto non direttamente rintracciabile nelle fonti normative primarie
(leggi, decreti ecc..) ma dalle circolari degli enti previdenziali.
Nei paragrafi successivi cercheremo di analizzare, seguendo il quadro normativo e la prassi
derivante dalla lettura delle varie circolari ministeriali, quando è necessario richiedere il DURC.
2. Che cosa è il DURC
Per Documento Unico di Regolarità Contributiva deve intendersi il certificato che, sulla base di
un’unica richiesta, attesti contestualmente la regolarità di un’impresa per quanto concerne gli
adempimenti INPS, INAIL e Cassa Edile verificati sulla base della rispettiva normativa di
riferimento.
3. Fonti normative
La verifica della regolarità contributiva nel nostro ordinamento incide su due fronti:
1. per l’affidamento degli appalti pubblici;
2. per l’accesso a benefici contributivi, normativi, sovvenzioni;
3. per l’abilitazione (permesso di costruire o DIA) alla esecuzione di appalti privati nel settore
dell’edilizia
4. autorizzazione al commercio ambulante
4. Il DURC negli appalti pubblici
Negli appalti pubblici le fonti normative ritrovabili nel nostro ordinamento in merito
all’obbligatorietà del DURC sono riassunte nella tabella sotto riportata.
Rif.
normativo
Art. 5
comma 2
Legge
82/1994
Testo di legge
Presentazione
DURC/Certificato di
regolarità
Le pubbliche amministrazioni
procedono al pagamento del
corrispettivo dovuto alle
imprese di pulizia, previa
esibizione da parte di queste
ultime della documentazione
attestante il versamento dei
contributi previdenziali e dei
contributi assicurativi
obbligatori per gli infortuni sul
lavoro e le malattie
professionali dei dipendenti
Secondo l’art. 5 c. 2 della
Legge 82/1994, nei soli casi
delle imprese di pulizia,
l’impresa deve presentare la
documentazione attestante il
versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali.
A quell’epoca non esisteva il
DURC
Quando è
obbligatorio il
DURC/certificato
di regolarità
La certificazione
della regolarità
contributiva
andava richiesta
all’atto del
pagamento
Sanzione
Non sono
previste
sanzioni
derivanti dalla
mancata
certificazione
3
Art. 2 D.L.
210/2002
conv. L.
266/2002
1. Le imprese che risultano
affidatarie di un appalto
pubblico sono tenute a
presentare alla stazione
appaltante la certificazione
relativa alla regolarità
contributiva a pena di revoca
dell’affidamento.
1-bis. La certificazione di cui al
comma 1 deve essere
presentata anche alle imprese
che gestiscono servizi e attività
in convenzione o concessione
con l’ente pubblico, pena la
decadenza della convenzione o
la revoca della concessione
stessa.
2. Entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore del presente
decreto, l’INPS, l’INAIL
stipulano convenzioni al fine
del rilascio di un documento
unico di regolarità contributiva
Art. 38
Sono esclusi dalla
D.Lgs.
partecipazione alle procedure di
163/2006
affidamento delle concessioni e
degli appalti di lavori, forniture
e servizi, né possono essere
affidatari di subappalti, e non
possono stipulare i relativi
contratti i soggetti (…) che
hanno commesso violazioni
gravi, definitivamente
accertate, alle norme in materia
di contributi previdenziali e
assistenziali, secondo la
legislazione italiano o dello
Stato in cui sono stabiliti (…).
Ai fini degli accertamenti
relativi alle cause di esclusione
di cui al presente articolo, si
applica l’articolo 43, del
decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445; resta fermo, per
l’affidatario, l’obbligo di
presentare la certificazione di
regolarità contributiva di cui
all’articolo 2, del decreto legge
25 settembre 2002, n. 210,
convertito dalla legge 22
novembre 2002, n. 266 e di cui
all’articolo 3, comma 8, del
decreto legislativo 14 agosto
1996, n. 494 e successive
modificazioni e integrazioni.
Art. 118 c. 6 Ai fini del pagamento degli
D.Lgs.
stati avanzamento dei lavori o
163/2006
dello stato finale dei lavori,
l’affidatario e, suo tramite, i
subappaltatori trasmettono
Secondo l’art. 2 del D.L.
210/2002 le imprese
affidatarie di un appalto
pubblico (*) sono tenute a
presentare la certificazione
relativa alla regolarità
contributiva. A quell’epoca
non era ancora esistente il
modello DURC, tanto vero
che al comma 2 era previsto
che l’INPS e l’INAIL
avrebbero dovuto stipulare
un convenzione al fine del
rilascio di un documento
unico di regolarità
Secondo l’art. 2
del D.L. 210/2002
l’obbligo della
certificazione della
regolarità
contributiva
nasceva nel
momento
dell’affidamento:
- di un appalto
pubblico;
- della gestione
di un servizio e
attività in
convenzione o
concessione
con l’ente
pubblico
L’irregolarità
contributiva
comportava la
revoca
dell’affidamento
dell’appalto
pubblico e della
concessione e la
decadenza della
convenzione
Secondo l’articolo 38 del
D.Lgs. 163/2006 il DURC
dovrebbe essere presentato
dall’affidatario
L’articolo 38 del
D.Lgs. 163/2006
nell’elencare al
primo comma le
ragioni per le quali
un’impresa è
esclusa dalla
partecipazione
delle procedure di
affidamento delle
concessioni e degli
appalti,
indirettamente
stabilisce che il
DURC è
obbligatorio nei
seguenti casi:
- nelle procedure
di affidamento
delle concessioni
e degli appalti di
lavori, forniture e
servizi,
- nei sub-appalti,
- nella stipulazione
dei contratti.
La sanzione
prevista dall’art.
38 del D.Lgs.
163/2006
riguarda il caso
in cui il
soggetto è
irregolare. In
questo caso tali
soggetti sono
esclusi dalla
procedura di
affidamento,
non possono
essere affidatati
di sub-appalti e
non si possono
stipulare
contratti con tali
soggetti.
Secondo l’art. 118 c. 6 del
D.Lgs. 163/2006 il DURC
deve essere presentato
dall’affidatario e dai
subappaltatori
Secondo l’art. 118 Non è prevista
c. 6 del D.Lgs.
alcuna sanzione
163/2006 il DURC
è obbligatorio
nella fase del
4
all’amministrazione o ente
committente il documento
unico di regolarità contributiva,
nonchè copia dei versamenti
agli organismi paritetici
previsti dalla contrattazione
collettiva, ove dovuti.
pagamento degli
stati avanzamento
dei lavori e dello
stato finale dei
lavori
(*) L’art. 3 comma 6 del D.Lgs. 163/2006 definisce come “appalti pubblici” (…) i contratti a titolo oneroso, stipulati
per iscritto tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno o più operatori economici, aventi per oggetto
l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi come definiti dal presente codice.
Dalla tabella sopra riportata, emerge chiaramente che le norme attualmente vigenti prevedono
l’obbligo della presentazione del DURC:
- nella fase di gara per l’aggiudicazione e la stipulazione del contratto
- per il pagamento degli stati avanzamento e stato finale dei lavori (art. 118 D.Lgs. 163/2006).
- per il pagamento dei servizi di pulizia (art. 5 c. 2 L. 82/1994).
Schema 1 – Il DURC negli appalti pubblici
Fonte
normativa
Art. 38
D.Lgs.
163/2006
Art. 2 Legge
266/2002
Fattispecie
Fase
Effetti DURC negativo
PARTECIPAZIONE GARA
Esclusione alle procedure
di affidamento
AFFIDAMENTO
SUBAPPALTO (eventuale)
Esclusione affidamento
subappalto
STIPULAZIONE
CONTRATTO
Divieto stipulazione
contratto
Appalto pubblico
AFFIDAMENTO
Revoca affidamento
Attività in convenzione
AFFIDAMENTO
Decadenza convenzione
Attività in concessione
AFFIDAMENTO
Revoca concessione
Concessioni e appalti di
lavori, forniture e servizi
Art. 118 c. 6
D.Lgs.
163/2006
Stato avanzamento
lavori o stato finale
lavori
PAGAMENTO
Sospensione pagamento
Art. 5 c. 2 L.
82/94
Servizi di pulizia
PAGAMENTO
Sospensione pagamento
???
Forniture beni e servizi
PAGAMENTO
????
4.1 Il Durc nella fase di aggiudicazione e stipulazione del contratto
5
La presentazione del DURC nella fase di gara per l’aggiudicazione e la stipulazione del contratto è
sempre obbligatoria, indipendentemente dalla tipologia di procedura di acquisto e dall’importo dello
stesso (art. 38 D.Lgs. 163/2006).
Il DURC, pertanto, andrebbe richiesto per tutte le tipologie di contratto, sia esso di forniture,
servizi, lavori e indipendentemente dalla procedura utilizzata per l’affidamento. L’art. 125 comma
12 del D.Lgs. 163/2006 per gli acquisti in economia prevede che “l’affidatario di lavori, servizi,
forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnicoprofessionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le
procedure ordinarie di scelta del contraente”. Ne consegue che, anche in caso di gara informale o
trattativa privata, deve essere richiesto il DURC all’impresa contraente.
Pertanto, la verifica della regolarità contributiva nell’ambito di un appalto interessa sia la selezione
del contraente sia la stipula e l’esecuzione del contratto.
Il Tar Trentino, con sentenza n. 12/2008, ricostruendo il quadro giurisprudenziale esistente a
quell’epoca, aveva stabilito che “l’impresa deve essere in regola con i relativi obblighi contributivi
fina dalla presentazione della domanda e conservare tale regolarità per tutto lo svolgimento della
procedura di gara”. Sia il Tar Trentino, sia il Ministero del Lavoro (circolare n. 5/2008),
evidenziano come la regolarità contributiva costituisca requisito sostanziale di partecipazione alla
gara; conseguentemente tale requisito deve sussistere in quel momento e non può attribuirsi alcun
effetto sanante alla domanda di dilazione e di rateizzazione del debito contributivo presentata
dall’impresa successivamente alla presentazione della domanda di gara.
4.2 Il Durc nella fase del pagamento
I riferimenti normativi enunciati nella tabella sopra riportata evidenziano come l’obbligatorietà del
DURC nella fase del pagamento sia prescritta:
- per il pagamento degli stati avanzamento e stato finale dei lavori in quanto l’art. 118 D.Lgs.
163/2006 fa esplicito riferimento al pagamento dei soli stato avanzamento lavori o stato
finale dei lavori; tuttavia con l’entrata in vigore del D.Lgs. 163/2006 che ha unificato la
disciplina applicabile ai contratti dei servizi, beni e lavori, molti autori ritengono che
l’ambito di applicazione di tale articolo sia riferibili anche ai pagamenti dei contratti
pubblici relativi alla fornitura di beni e servizi;
- per il pagamento dei servizi di pulizia (art. 5 c. 2 L. 82/1994).
L’obbligatorietà del DURC nella fase del pagamento di fatture anche di non rilevante importo, per
acquisti effettuati con il servizio di economato, lo si ritrova nelle circolari degli istituti previdenziali
ma non nelle norme di legge. Attualmente, ad eccezione dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e
dell’art. 5 c. 2 della Legge 82/1994 per i servizi di pulizia, non esistono norme di legge specifiche
che prevedono l’obbligo del DURC nella fase del pagamento. Conseguentemente non essendo
previsto esplicitamente questo obbligo non sono disciplinate le relative sanzioni in caso di mancata
richiesta del DURC o di pagamenti effettuati in presenza di DURC negativi.
In particolare la richiesta del DURC nelle fasi di pagamento per le forniture di beni e servizi lo si
ritrova nella circolare INPS n. 122 del 30.12.2005 con cui viene schematizzato in modo chiaro
quando il DURC deve o può essere richiesto:
6
1
VERIFICA
AUTODICHIARAZIONI
Esame atti gara
CIRCOLARE INPS N. 122 del 30.12.2005
Aggiudicazione appalto (Ove pretesa)
2
APPALTI PUBBLICI DI
FORNITURE
Stipula del contratto (ove previsto)
Emissione certificato di pagamento
Pagamento finale
Aggiudicazione appalto (Ove pretesa)
Stipula del contratto (ove previsto)
3
APPALTI PUBBLICI DI
SERVIZI
Regolare esecuzione
Liquidazione di ogni fattura (nel solo
vaso dei servizi di pulizia)
GESTIONE DI SERVIZI
E ATTIVITA'
4
PUBBLICHE IN
CONVENZIONE O
CONCESSIONE
5
ISCRIZIONE ALBO
FORNITORI,
AGEVOLAZIONI,
FINANZIAMENTI E
SOVVENZIONI
Aggiudicazione del servizio o dell'attività
(Ove pretesa)
Stipula relativa convenzione o il rilascio della
concessione (ove previsto)
Prima dell'inoltro della relativa istanza agli
organismi preposti al rilascio
5. Il DURC per l’accesso a benefici contributivi, normativi, sovvenzioni
Le fonti normative previste nel nostro ordinamento con riferimento all’obbligatorietà del DURC per
l’accesso a benefici contributivi, normativi e sovvenzioni sono riepilogate nella tabella sotto
riportata. Occorre rilevare che tali disposizioni interessano marginalmente il settore degli enti locali
in quanto, in questi casi, la verifica del DURC è richiesta per l’erogazione ai datori di lavoro,
generalmente privati, di sovvenzioni e agevolazioni contributive. Il Ministero del Lavoro ha peraltro
affermati che il concetto di beneficio deve essere inteso nel senso di eccezione, in presenza di
specifici presupposti soggettivi, rispetto ad una regola che impone oneri di carattere economicopatrimoniale ad una generalità di soggetti. I benefici contributivi, dunque, sono costituiti dagli
sgravi collegati alla costituzione e/o gestione del rapporto di lavoro che rappresentano una deroga
all’ordinario regime contributivo. Detta deroga deve di fatto operare - affinché possa propriamente
parlarsi di agevolazione contributiva – come abbattimento di una aliquota ordinariamente più
onerosa, e non può essere a sua volta regola per un determinato settore o categoria di lavoratori.
Rif.
normativo
Testo di legge
Presentazione
DURC/Certificato di
regolarità
Art. 10 c. 7
D.L.
203/2005
Per accedere ai benefici ed alle
sovvenzioni comunitari le
imprese di tutti i settori sono
tenute a presentare il
Secondo l’art. 10 c. 7 D.L.
203/2005 sono le imprese di
tutti i settori che devono
presentare il DURC
Quando è
obbligatorio il
DURC/certificato
di regolarità
Il DURC è
richiesto per
l’accesso alle
sovvenzioni
Sanzione
La regolarità
contributiva
costituisce
presupposto
7
Art. 1 c.
1175 L.
296/2006
documento unico di regolarità
contributiva di cui all’articolo
2, comma 2, del decreto legge
25 settembre 2002, n. 210,
convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 novembre 2002,
n. 266
A decorrere dal 1 luglio 2007, i
benefici normativi e
contributivi previsti dalla
normativa in materia di lavoro
e legislazione sociale sono
subordinati al possesso, da
parte dei datori di lavoro, del
documento unico di regolarità
contributiva, fermi restando gli
altri obblighi di legge ed il
rispetto degli accordi e contratti
collettivi nazionali nonchè di
quelli regionali, territoriali o
aziendali, laddove sottoscritti,
stipulati dalle organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro e
dei lavoratori
comparativamente più
rappresentative sul piano
aziendale
Secondo l’art. 1 c. 1175 della
Legge 296/2006 è il datore di
lavoro che deve essere in
possesso del DURC
comunitarie
essenziale per
l’accesso ai
benefici
Il DURC è
richiesto per
l’accesso alle
sovvenzioni
comunitarie
La regolarità
contributiva
costituisce
presupposto
essenziale per
l’accesso alle
sovvenzioni
comunitarie
6. Il DURC per l’abilitazione all’esecuzione di appalti privati nel settore dell’edilizia
Le fonti normative previste nel nostro ordinamento con riferimento all’obbligatorietà del DURC per
l’abilitazione all’esecuzione di appalti privati nel settore dell’edilizia sono riepilogate nella tabella
sotto riportata.
Rif.
normativo
Testo di legge
Art. 3 c. 8
D.Lgs.
494/1996
come
modificato
dall’art. 86
c. 10 D.Lgs.
276/2003
Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel
caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa:
- trasmette all’amministrazione concedente prima
dell’inizio dei lavori, oggetto del permesso di
costruire o della denuncia di inizio di attività, il
nominativo delle imprese esecutrici dei lavori
unitamente alla documentazione di cui alle lettere b) e
B-bis). In assenza della certificazione della regolarità
contributiva, anche in caso di variazione dell’impresa
esecutrice dei lavori, è sospesa l’efficacia del titolo
abilitativo
Presentazione
DURC/Certificato di
regolarità
Il DURC rientra tra la
documentazione necessaria
per l’abilitazione (permesso
di costruire o DIA) alla
esecuzione di appalti privati
nel settore dell’edilizia
Sanzione
L’assenza della
certificazione
della regolarità
contributiva,
anche in caso di
variazione
dell’impresa
esecutrice dei
lavori, comporta
la sospensione
dell’efficacia
del titolo
abilitativo
7. Il DURC per l’autorizzazione al commercio ambulante
Le fonti normative previste nel nostro ordinamento con riferimento all’obbligatorietà del DURC per
l’autorizzazione al commercio ambulante sono riepilogate nella tabella sotto riportata.
Rif.
normativo
Testo di legge
Presentazione DURC/Certificato di
regolarità
Sanzione
8
Art. 28 c. 2
bis decreto
legislativo
31 marzo
1998, n.
114
«2-bis. Le regioni, nell’esercizio della
potestà normativa in materia di disciplina
delle attività economiche, possono stabilire
che l’autorizzazione all’esercizio dell’attività
di cui al comma 1 sia soggetta alla
presentazione da parte del richiedente del
documento unico di regolarità contributiva
(DURC), di cui all’articolo 1, comma 1176,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In tal
caso, possono essere altresì stabilite le
modalità attraverso le quali i comuni, anche
avvalendosi della collaborazione gratuita
delle associazioni di categoria riconosciute
dal Consiglio nazionale dell’economia e del
lavoro, possono essere chiamati al
compimento di attività di verifica della
sussistenza e regolarità della predetta
documentazione. L’autorizzazione
all’esercizio è in ogni caso rilasciata anche ai
soggetti che hanno ottenuto dall’INPS la
rateizzazione del debito contributivo. Il
DURC, ai fini del presente articolo, deve
essere rilasciato anche alle imprese
individuali »;
Articolo 29, «4-bis. L’autorizzazione è sospesa per sei
comma 4
mesi in caso di mancata presentazione
bis D.Lgs.
annuale del DURC, di cui al comma 2-bis
31.3.1998 n. dell’articolo 28
114
L’articolo 28 comma 2-bis del D.Lgs.
114/1998 come modificato dall’art. 2
comma 12 della legge 191/2009 stabilisce
che le Regioni possano prevedere la
richiesta del Durc per l’autorizzazione
dell’attività di commercio ambulante.
Qualora la Regione preveda questa
richiesta può anche stabilire le modalità
attraverso le quali i Comuni, anche
avvalendosi della collaborazione delle
associazioni di categoria, possono essere
chiamati ad effettuare attività di verifica
della sussistenza della regolarità del Durc.
La norma, inoltre, prevede che nei casi in
cui i soggetti abbiano ottenuto dall’Inps la
rateizzazione del debito contributivo,
l’autorizzazione all’esercizio dell’attività
di commercio ambulante può essere
comunque rilasciata.
La mancata
presentazione
del DURC
comporta la
sospensione per
sei mesi
dell’attività.
Si rammenta che per attività di commercio ambulante su aree pubbliche si intende l’attività di
vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree
pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo delle quali il Comune abbia la disponibilità,
attrezzate o meno, coperte o scoperte. Tale attività può essere svolta su posteggi dati in concessione
per 10 anni o su qualsiasi area pubblica purchè in forma itinerante. Nell’una o nell’altra forma,
l’esercizio dell’attività è soggetta ad un’apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a
società di persone regolarmente costituite.
L’INAIL, con la nota prot. N. 9213 del 13 ottobre 2009, aveva precisato che per le attività di
commercio svolte direttamente dal commerciante senza l’ausilio di dipendenti o collaboratori, il
titolare o il comune saranno tenuti a richiedere una semplice certificazione all’INPS di regolarità
contributiva senza passare per il portale dello Sportello unico che sarà utilizzato, invece, in caso di
presenza di dipendenti o collaboratori.
8. Il DURC nel decreto ministeriale 24 ottobre 2007
Di fronte all’estensione nel tempo dell’obbligo del DURC nei confronti di settori sempre diversi e
per finalità non solo limitate alle procedure di appalto, l’art. 1 comma 1176 della legge 296/2006
aveva previsto l’emanazione di un apposito decreto avente la finalità di dare al DURC una
disciplina uniforme in ordine alle modalità di rilascio ed ai suoi contenuti analitici.
Tale decreto fu emanato il 24.10.2007 (pubb. Sulla G.U. 30.11.2007 n. 279). Dalla lettura dell’art. 1
del suddetto decreto emerge il seguente quadro:
a) DURC richiesto ai datori di lavoro e lavoratori autonomi per appalti di lavori, servizi e
forniture pubbliche e lavori privati in edilizia;
9
b) DURC richiesto ai datori di lavoro per la fruizione dei benefici normativi e contributivi in
materia di lavoro e legislazione sociale.
Pertanto, l’analisi giuridica fa emergere come il DURC sia obbligatorio nella fase di gara per
l’aggiudicazione e la stipula del contratto, indipendentemente dalla tipologia di acquisto e
dall’importo dello stesso. Relativamente alla richiesta del DURC nella fase del pagamento, non
esiste una norma che esplicitamente preveda questo obbligo per i pagamenti dei servizi (ad
eccezione dei servizi di pulizia) e forniture di beni. L’obbligo è invece previsto per il pagamento
degli stati avanzamento lavori di opere pubbliche.
La previsione dell’obbligo della richiesta del DURC nelle fasi di pagamento lo si ritrova nelle varie
interpretazioni fornite dagli istituti previdenziali e dal ministero del lavoro.
9. Soggetti richiedenti il DURC e modalità di rilascio
Le fonti normative previste nel nostro ordinamento con riferimento ai soggetti richiedenti il DURC
sono riepilogate nella tabella sotto riportata.
Rif. normativo
Testo di legge
Art. 3 D.M. 24.10.2007 1. Il DURC è richiesto dagli interessati utilizzando l’apposita modulistica
unificata predisposta dagli Istituti previdenziali, dalle Casse edili e dagli Enti
bilaterali di cui all’art. 2.
2. La richiesta ed il rilascio del DURC avviene, di norma, attraverso strumenti
informatici. Dette modalità sono obbligatorie qualora la richiesta provenga dai
soggetti di cui al comma 3 o, per conto dell’interessato, da un consulente del
lavoro nonché dagli altri soggetti di cui all’art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n.
12
3. Nell’ambito delle procedure di appalto il DURC relativo al soggetto
appaltatore o subappaltatore può essere richiesto dalle amministrazioni pubbliche
o dai soggetti privati a rilevanza pubblica appaltanti e dalle Società di
attestazione e qualificazione delle aziende (SOA):
4. Qualora l’Istituto previdenziale che rilascia il DURC è lo stesso soggetto che
ammette il richiedente alla fruizione del beneficio contributivo ovvero agisce in
qualità di stazione appaltante, l’Istituto stesso provvede alla verifica dei
presupposti per il suo rilascio senza emettere il DURC, fermo restando quanto
previsto dall’art. 7, comma 3, del presente decreto.
Art. 16-bis c. 10 D.L.
In attuazione dei principi stabiliti dall’articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto
185/2008
1990, n. 241, e successive modificazioni, e dall’articolo 43, comma 5, del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d’ufficio, anche
attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva
(DURC) dagli Istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è
richiesto dalla legge.
Prima del D.L. 185/2008, il richiedente principale del DURC erano l'impresa, anche attraverso i
consulenti del lavoro e le associazioni di categoria provvisti di delega e anche le pubbliche
amministrazioni appaltanti, gli enti privati a rilevanza pubblica appaltanti e le SOA (Società
Organismi di Attestazione).
Con l’art. 16 bis del d.l. 185/2008, le amministrazioni pubbliche non possono chiedere il DURC
agli appaltatori, ma debbono acquisirlo direttamente, rivolgendosi in prima persona agli enti
previdenziali. L’articolo 43 del Dpr 445/2000, espressamente richiamato dal decreto anti-crisi, al
comma 4 dispone quanto segue: “al fine di agevolare l’acquisizione d’ufficio di informazioni e dati
relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le
10
amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la
consultazione in via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati
personali”.
Il DURC viene richiesto per via telematica tramite lo Sportello Unico Previdenziale (modalità
principale) compilando le schermate che appaiono a video accedendo alternativamente a
www.sportellounicoprevidenziale.it (aziende, intermediari, stazioni appaltanti ed enti a rilevanza
pubblica appaltanti) oppure a www.inail.it(aziende ed intermediari) o a www.inps.it (aziende ed
intermediari).
Sono previsti due diversi modelli di richiesta:
- modulo unificato di richiesta DURC per appalti lavori pubblici (quadro A e B);
- modulo unificato di richiesta DURC per lavori privati in edilizia, appalti pubblici di
forniture e servizi, attestazione SOA, iscrizione Albo fornitori, agevolazioni, finanziamenti e
sovvenzioni (quadro C).
Quadro A e B
http://www.sportellounicoprevidenziale.it/docs/02_modulo_unificato_Inps_Inail_CE_quadri_A_B_
Ver_3_5_4.pdf
Quadro C
http://www.sportellounicoprevidenziale.it/docs/02_modulo_unificato_Inps_Inail_CE_quadro_C_V
er_3_5_4.pdf
Si evidenzia che per le pubbliche amministrazioni è informatizzata la sola procedura di istanza di
richiesta del DURC ma non anche l’accesso diretto alla banca dati; il rilascio del DURC, inoltre,
avviene in forma cartacea. Questo meccanismo comporta un’attesa di almeno 30 giorni per ottenere
l’esito della verifica.
10. Soggetti tenuti al rilascio del DURC
L’articolo 2 del D.M. 24.10.2007 stabilisce che il DURC è rilasciato dall’Istituto nazionale di
previdenza sociale (INPS) e dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL) e, previa apposita convenzione con i predetti Enti, dagli altri Istituti previdenziali che
gestiscono forme di assicurazione obbligatoria.
La legge n. 266/2002 e il D.Lgs. n. 276/2003 avevano stabilito che INPS, INAIL e Casse Edili
dovevano stipulare convenzioni al fine del rilascio di un Documento Unico di Regolarità
Contributiva (DURC).
In attuazione della citata normativa, in data 3 dicembre 2003 è stata stipulata una prima
convenzione tra Inps e Inail e, successivamente, in occasione dell’ampliamento dell’oggetto del
DURC ai lavori privati, in data 15 aprile 2004, è stata sottoscritta una seconda convenzione tra
INPS, INAIL e Cassa Edili
10.1 Come si rilascia.
Acquisita dal sistema informatico la richiesta del DURC, viene rilasciato al richiedente il protocollo
di ricezione ed assegnato il CIP (codice identificativo della pratica).
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La richiesta del DURC viene smistata automaticamente alle competenti unità organizzative degli
Enti, al fine di effettuare le verifiche sulla regolarità. L'utente, attraverso il CIP, può verificare in
qualunque momento lo stato di avanzamento della propria pratica, sia accedendo in modalità di
consultazione alla procedura informatica, sia richiedendo ad una qualunque struttura territoriale
degli Enti di effettuare tale controllo. Il DURC viene rilasciato dalla Cassa Edile competente per
territorio in caso di richiesta per lavori edili, mentre negli altri casi viene rilasciato dalla Sede INPS
o INAIL competente per territorio a seconda dell'Ente al quale è stata presentata la richiesta. Il
DURC viene trasmesso al richiedente (e comunque in copia alla ditta se il richiedente è diverso da
questa), utilizzando il canale postale con raccomandata A/R, all'indirizzo indicato dalla stessa in
fase di richiesta. Può essere richiesta presso qualsiasi struttura territoriale di Cassa Edile, INPS o
INAIL una "Ristampa" del DURC.
11. Soggetti obbligati
L’articolo 1 del D.M. 24.10.2007 prevede che il possesso del DURC è richiesto:
- ai datori di lavoro ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi nonché ai fini
della fruizione dei benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria;
- ai datori di lavoro ed ai lavoratori autonomi nell’ambito delle procedure di appalto di opere,
servizi e forniture e nei lavori privati dell’edilizia.
11.1 DURC e lavoratori autonomi.
Relativamente ai lavori autonomi, l’obbligo previsto dall’art. 1 del d.l. 24.10.2007 smentisce le
precedenti circolari (INAIL prot. 208/06 del 31.01.2006 e successive note prot. 2988 del 5.12.2005
prot. 3144 del 22.12.2005) secondo cui i lavoratori autonomi senza dipendenti non erano soggetti
alla richiesta del DURC. A seguito dell’emanazione del D.M. 24.10.2007, il Ministero del Lavoro,
con circolare n. 5 del 30.01.2008 ha affermato che “il DURC è richiesto anche ai lavoratori
autonomi, ancorché privi di dipendenti, “nell’ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e
forniture pubbliche e nei lavori privati dell’edilizia” ciò in quanto ad una più approfondita analisi
l’art. 3, comma 8, del D.Lgs. n. 494/1996, avente ad oggetto le verifiche svolte dal committente nei
confronti degli appaltatori, fa esplicito riferimento non soltanto alle “imprese esecutrici” ma anche
ai “lavoratori autonomi”. La stessa circolare prosegue dicendo che “va rilevato che in alcuni ambiti
settoriali (ad es. edilizia), l’estrema parcellizzazione e la destrutturazione dei processi produttivi ha
determinato l’effetto di incrementare in modo esponenziale il numero delle posizioni lavorative
autonome rispetto al numero dei lavoratori dipendenti e pertanto, anche sotto il profilo
dell’interpretazione logico-sistematica, non appare in linea con la ratio normativa escludere gli
stessi lavoratori autonomi dagli obblighi di certificazione della regolarità contributiva. Ciò
comporta che, ai fini del rilascio del documento, rileva anche la regolarità della posizione
contributiva del titolare dell’impresa con dipendenti ovvero quella del singolo lavoratore autonomo
artigiano o non artigiano iscritto alle speciali gestioni previdenziali”.
Tuttavia, fermo restando l’obbligatorietà prevista dal D.M. 24.10.2007 relativamente alla richiesta
del DURC per i lavoratori autonomi, un problema operativo può nascere qualora il libero
professionista non sia iscritto all’INPS o all’INAIL in quanto in assenza di iscrizione all’INPS o
all’INAIL il DURC non può essere richiesto. In questi casi si consiglia di ottenere
un’autocertificazione da cui si evinca che il soggetto non è iscritto all’INPS e all’INAIL.
12. Emissione del DURC
Ai sensi dell’art. 6 del D.M. 24.10.2007, il DURC è emesso entro il termine di trenta giorni dal
ricevimento della richiesta.
12
Come chiarito dalla Circolare n. 5/2008 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, nel
caso in cui decorra il termine dei trenta giorni senza pronuncia da parte degli istituti previdenziali
scatta il c.d. silenzio assenso.
13
INAIL
INPS
DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA
PER
Nota 1)
Raccomandata AR
Spett.le
Protocollo documento n.
/……..
Codice identificativo pratica (C.I.P.)
del
(da citare sempre nella corrispondenza)
Denominazione/ragione sociale
Sede legale
Sede operativa
Codice Fiscale
E-mail
C.C.N.L. applicato
Nota 2)
Con il presente documento si dichiara che il lavoratore autonomo/impresa RISULTA REGOLARE ai fini del DURC in quanto:
I.N.P.S. - Sede di
E' iscritta/o all'INPS con PC/matricola n.
Risulta regolare con il versamento dei contributi al
E' in corso di controversia amministrativa/giudiziale relativa all'esistenza di un debito contributivo
Il responsabile del procedimento
I.N.A.I.L. - Sede di
E' assicurata/o all'INAIL con codice Ditta n.
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al
E' in corso di controversia amministrativa/giudiziale relativa all'esistenza di un debito contributivo
Il responsabile del procedimento
Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'impresa. Rimane
pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero
Nota 3)
dovute
Per INPS-INAIL
Il responsabile dello Sportello Unico Previdenziale
Originale Luogo Lì
della sede Inail di
Nota 1) Viene identificato il motivo della richiesta del DURC; per cui sotto la dicitura Documento
unico di regolarità contributiva può apparire:
- per lavori privati in edilizia;
- per iscrizione albo fornitori;
- per liquidazione fattura di appalto di servizi;
- per emissione del pagamento finale di appalto di forniture alla data del;
14
-
per emissione ordinativo di appalto di forniture;
per agevolazione, finanziamenti, sovvenzione e autorizzazioni :
Nota 2) Possono comparire le seguenti diciture:
- Rilasciato a lavoratore autonomo senza dipendenti;
- L’impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato dalle
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore:
Nota 3) Nei DURC rilasciati per i lavori privati in edilizia, compare anche la dicitura “Il presente
certificato è rilasciato ai sensi dell’art. 86 co. 10 D.Lgs. n° 276/2003 ed è valido 90 (novanta) giorni
dalla data di rilascio.
13. Validità temporale del DURC
L’art. 7 comma 1 del D.M. 24.10.2007 prevede che “ai fini della fruizione delle agevolazioni
normative e contributive (…) il DURC ha validità mensile”.
Il successivo comma e afferma che “nel solo settore degli appalti privati (….) il DURC ha validità
trimestrale”.
Negli altri casi, come affermato dalla Direzione Provinciale di Modena, la validità del DURC è
correlata alla specifica normativa di riferimento e quindi:
- per tutti gli appalti pubblici è legata allo specifico appalto ed è limitata alla fase per la quale
il certificato è stato richiesto (es. per la stipula del contratto, il pagamento dello stato
avanzamento lavori, ecc…);
- per l’attestazione SOA e l’iscrizione all’Albo Fornitori allo specifico motivo della richiesta.
Considerata, pertanto, la ristretta validità del DURC è consigliabile, negli enti concentrare i
pagamenti in poche scadenze già concordate in modo da poter acquisire in tempi utili il DURC
tenendo conto che in media il tempo di rilascio del documento è di circa 30 giorni.
14. Validità delle autocertificazioni
Il TAR Lombardia, sezione di Brescia, con sentenza del 25.5.2006 n. 635 ha affermato che “il
DURC non può essere sostituito dalla produzione di documenti attestanti l’avvenuto versamento dei
contributi. La produzione di copia di modelli F24 e di bollettini di versamenti postali non è idonea
ad attestare la regolarità contributiva dell’impresa aggiudicataria perché non mette comunque la
stazione appaltante nelle condizioni di controllare se siano stati assolti tutti gli oneri contributivi (e,
cioè, se i versamenti siano stati effettuati sempre e per tutti i dipendenti).
In effetti la presentazione di un’autocertificazione vanificherebbe del tutto la finalità di contrasto al
fenomeno del lavoro sommerso a cui il DURC è volto. Ciò in quanto la verifica della regolarità
contributiva comporta un accertamento di ordine tecnico che non può, per sua natura, essere
demandato al dichiarante ma va effettuato necessariamente dagli Istituti e dai soggetti privati
incaricati della riscossione dei contributi obbligatori.
15. Requisiti di regolarità contributiva
L’articolo 5 del D.M. 24.10.2007 stabilisce che la regolarità contributiva è attestata dagli istituti
previdenziali qualora ricorrano le seguenti condizioni:
15
-
correttezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici;
corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli istituti previdenziali
come dovuti;
- inesistenza di inadempienze in atto.
Ai sensi dell’art. 5 c. 2 del D.M. 24.10.2007 la regolarità contributiva sussiste inoltre in caso di:
- richiesta di rateizzazione per la quale l’Istituto competente abbia espresso parere favorevole.
Secondo la circolare INAIL n. 22 del 2.4.2008, l’azienda è considerata regolare anche in
presenza di debiti iscritti a ruolo, purché vi sia stato un provvedimento di accoglimento della
domanda di dilazione. La sola presentazione dell’istanza non consente di attestare la
regolarità;
- sospensione dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative;
- istanza di compensazione per la quale sia stato documentato il credito.
Ai sensi dell’art. 5 c. 3 del D.M. 24.10.2007 la regolarità contributiva nei confronti della Cassa edile
sussiste in caso di:
- versamento dei contributi e degli accantonamenti dovuti, compresi quelli relativi all’ultimo
mese per il quale è scaduto l’obbligo di versamento all’atto della richiesta di certificazione;
- dichiarazione nella denuncia alla Cassa edile, per ciascun operaio, di un numero di ore
lavorate non inferiore a quello contrattuale, specificando le causali di assenza;
- richiesta di rateizzazione per la quale la cassa competente abbia espresso parere favorevole.
16. Domande e risposte
16.1 Verifica del DURC per i trasferimenti/contributi
Domanda:
Il DURC deve essere richiesto anche nel caso di fatture relative al pagamento delle rette ricovero
anziani?
Risposta:
L’articolo 1 del D.M. 24.10.2007 prevede che il DURC è richiesto ai datori di lavoro ed ai
lavoratori autonomi nell’ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e
nei lavori privati dell’edilizia.
Il DURC deve, pertanto, essere richiesto nell’ambito di una procedura di gara per l’aggiudicazione
di un appalto o concessione di servizio.
Conseguentemente se la somma pagata per le rette di ricovero anziani costituisce una sorta di
trasferimento o di contributo erogato a sostegno o ad integrazione del pagamento delle spese degli
assistiti il DURC non deve essere richiesto.
Qualora, invece, il pagamento della retta costituisce il corrispettivo per la prestazione di servizi
assistenziali dati in appalto a terzi (non interessa la qualifica del terzo potrebbero essere società,
fondazioni o Onlus), il DURC deve essere richiesto.
16.2 Verifica del DURC per le utenze
Domanda:
Il DURC deve essere richiesto anche per le utenze telefoniche, energia elettrica, acqua e gas?
16
Risposta:
L’articolo 1 del D.M. 24.10.2007 prevede che il DURC è richiesto ai datori di lavoro ed ai
lavoratori autonomi nell’ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e
nei lavori privati dell’edilizia.
In generale le utenze luce, acqua, gas, telefono sono contratti di somministrazione periodica che
rientrano nel novero degli appalti pubblici per forniture di beni o servizi, tanto vero che l’art. 115
del D.Lgs. 163/2006 ne disciplina i meccanismi per la revisione prezzi.
Conseguentemente, il DURC andrebbe richiesto anche per questa tipologia di fornitura.
16.3 IL DURC nelle fasi di gara
Domanda:
Il DURC deve essere richiesto nelle sole gare di appalto di lavori, beni e servizi effettuate con le
procedure aperte o anche per le procedure “semplificate” previste nel nostro regolamento per
l’acquisto di beni e servizi in economia?
Risposta
La richiesta del DURC deve essere effettuata per qualsiasi tipologia di procedura adottata (in
economia, trattativa privata, procedura negoziata ecc..) e non per le sole gare effettuate con la
procedura aperta in quanto l’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, che ne prevede l’obbligo per
l’affidamento e la stipulazione del contratto, è applicabile a tutte le procedure di acquisto. Inoltre,
l’art. 1 del D.M. 24.10.2007 prevede l’obbligo del DURC per le procedure di appalto di opere,
servizi e forniture pubblici. Per appalto pubblico si intende qualsiasi procedura di acquisto di beni,
servizi e lavori indipendentemente dalla procedura adottata e dall’importo.
La richiesta del DURC non dipende né dalla procedura di acquisto adottata né dall’importo del
contratto ma da un obbligo di legge che ne richiede la sua richiesta senza apporre vincoli di questo
genere.
Il DURC deve essere richiesto:
- per partecipare alla gara. In questo caso, per le procedure aperte il DURC è generalmente
richiesto in sede di presentazione dell’offerta, mentre nelle procedure ristrette in sede di
richiesta di invito essendo un requisito indispensabile per contrarre con l’ente;
- all’atto dell’aggiudicazione affinché possa essere stipulato il contratto.
16.4 DURC, liquidazione e mandato di pagamento
Domanda:
Nel caso di un DURC richiesto nella fase di liquidazione di uno stato avanzamento lavori e che
all’atto del pagamento risulta essere scaduto in quanto il pagamento è stato ritardato per consentire
il rispetto del patto di stabilità, l’ente deve richiedere un nuovo DURC?
Risposta:
L’art. 118 c. 6 del D.Lgs. 163/2006 stabilisce che ai fini del pagamento degli stati avanzamento
lavori l’affidatario trasmette all’ente il DURC. Pertanto, la lettura di tale norma fa intendere che il
DURC dovrebbe essere valido nel momento dell’emissione del mandato di pagamento.
17
Tuttavia, non esistendo specifici chiarimenti in tal senso e considerando che il DURC ha una
validità di 30 giorni dal suo rilascio, che generalmente è richiesto nella fase di liquidazione e che
può trascorrere un certo lasso di tempo tra liquidazione e ordinazione, si consiglia di utilizzare il
buon senso ossia se tra la richiesta del DURC effettuata in sede di liquidazione e l’emissione del
mandato è trascorso un lasso di tempo elevato è consigliabile richiedere nuovamente il DURC.
16.5. Forniture diverse del medesimo fornitore
Domanda:
La richiesta del DURC deve essere effettuata per ogni singola fornitura o può essere effettuata con
riferimento al fornitore per più forniture nell’arco temporale di validità del DURC?
Risposta:
L’art. 7 del D.M. 24.10.2007 stabilisce che il DURC nell’ambito degli appalti pubblici abbia una
validità di un mese dalla sua ricezione. Pertanto, se un fornitore ha effettuato più forniture a cui
corrispondono diverse fatture, la richiesta del DURC effettuata e non scaduta può essere considerata
valida per liquidare fatture diverse.
16.6 DURC e regolamenti di contabilità
Domanda:
E’ legittimo introdurre nel regolamento di contabilità dell’ente delle soglie di valore entro cui non si
procede alla richiesta del DURC (esempio per importi fino a xxx euro)?
Risposta:
L’obbligatorietà del DURC nella fase del pagamento di fatture anche di non rilevante importo, per
acquisti effettuati con il servizio di economato, lo si ritrova nelle circolari degli istituti previdenziali
ma non nelle norme di legge. Attualmente, ad eccezione dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e art. 5 c.
2 Legge 82/1994 per i servizi di pulizia, non esistono norme di legge specifiche che prevedono
l’obbligo del DURC nella fase del pagamento. Conseguentemente non essendo previsto
esplicitamente questo obbligo non sono disciplinate le relative sanzioni in caso di mancata richiesta
del DURC o di pagamenti effettuati in presenza di DURC negativi.
Un atteggiamento rigoroso dell’ente scaturente dall’applicazione delle circolari degli istituti
previdenziali dovrebbe comportare la verifica del DURC anche per importi di modesto ammontare;
conseguentemente non sarebbe legittimo introdurre nel regolamento di contabilità soglie o tipologie
di contratti per i quali verrebbe esclusa la verifica del DURC
16.7 DURC e libero professionisti
Domanda:
Il mio ente deve procedere al pagamento di una parcella di un libero professionista che ha
autocertificato che non ha dipendenti. In questi casi il DURC deve essere richiesto?
Risposta:
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L’art. 1 del DM 24/10/2007, a differenza di quanto espresso in precedenza nella circolare n. 3144
del 22/12/2005 del Ministero del Lavoro e nella Circolare INPS n. 9 del 27/1/2006, impone
l’obbligo del DURC anche ai lavoratori autonomi e alle imprese artigiane senza dipendenti, sia
nell’ambito dei lavori pubblici (opere, servizi e forniture) sia in quello dei lavori privati. Pertanto,
dall’entrata in vigore del D.M. 24.10.2007:
- non rileva più il fatto che il libero professionista sia privo di dipendenti;
- la richiesta del DURC dovrebbe essere richiesto anche nei contratti riconducibili agli appalti
di servizi stipulati con professionisti.
Tuttavia, fermo restando l’obbligatorietà prevista dal D.M. 24.10.2007 relativamente alla richiesta
del DURC per i lavoratori autonomi, un problema operativo può nascere qualora il libero
professionista non sia iscritto all’INPS o all’INAIL in quanto in assenza di iscrizione all’INPS o
all’INAIL il DURC non può essere richiesto. In questi casi si consiglia di ottenere
un’autocertificazione da cui si evinca che il soggetto non è iscritto all’INPS e all’INAIL.
16.8 DURC irregolare
Domanda:
Come deve procedere il Comune nei seguenti casi:
1) DURC irregolare pervenuto dopo l’aggiudicazione definitiva, ma prima della sottoscrizione
del contratto, a servizio o fornitura già iniziata;
2) DURC irregolare richiesto in sede di liquidazione della fattura;
3) DURC irregolare richiesto in sede di liquidazione finale.
Risposta:
Va premesso che per gli appalti pubblici, la certificazione di regolarità contributiva è necessaria per
l’aggiudicazione dell’appalto, la stipulazione del contratto, il pagamento degli stati avanzamento
lavori, il collaudo e il pagamento del saldo finale.
Rispondendo al primo quesito, si ritiene che nell’ipotesi di DURC irregolare pervenuto dopo
l’aggiudicazione ma prima della stipulazione del contratto, la stazione appaltante non potrà
procedere alla stipula del contratto, e dovrà inoltre disporre l’interruzione delle prestazioni, se già
iniziate. Qualora non fosse disposta tale interruzione verrebbe eluso il disposto della normativa sul
DURC.
Relativamente al secondo quesito, l’ente non potrà dare corso alla liquidazione degli importi
indicati nella singola fattura.
Nel terzo caso, l’ente non potrà dare corso alla liquidazione finale degli importi.
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Il DURC negli Enti Locali: quando è necessario richiederlo