Mercoledì 14 maggio 2014
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Commissione VIII
VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)
S O M M A R I O
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . .
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DELIBERAZIONE DI RILIEVI:
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza
energetica, che modifica le direttive 2009/1257CE e 2010/30/UE e abroga le direttive
2004/8/CE e 2006/32/CE (esame atto n. 90 – rel. Mazzoli). Atto n. 90 (Rilievi alla X
Commissione) (Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 96-ter, comma 4, del regolamento,
e conclusione – Deliberazione di rilievi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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ALLEGATO 1 (Proposta di rilievi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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ALLEGATO 2 (Proposta di rilievi alternativa presentata dal gruppo MoVimento cinque stelle) . . .
106
ALLEGATO 3 (Rilievi deliberati dalla Commissione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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ATTI DEL GOVERNO:
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/33/UE che modifica la
direttiva 1999/32/CEE, relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo. Atto
n. 94 (Esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio) . . . . . . . . . . . .
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 14 maggio 2014.
L’ufficio di presidenza si è riunito dalle
13.50 alle 14.15.
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che modifica le direttive 2009/1257CE e 2010/30/UE
e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (esame
atto n. 90 – rel. Mazzoli).
Atto n. 90
(Rilievi alla X Commissione).
(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo
96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione – Deliberazione di rilievi).
DELIBERAZIONE DI RILIEVI
Mercoledì 14 maggio 2014. — Presidenza
del presidente Ermete REALACCI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del territorio e del mare,
Silvia Velo.
La seduta comincia alle 14.40.
Schema di decreto legislativo recante attuazione
della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica,
La Commissione prosegue l’esame dello
schema di atto in titolo, rinviato nella
seduta del 6 maggio 2014.
Alessandro MAZZOLI (PD), relatore
presenta una proposta di rilevi (vedi allegato 1) che tiene conto delle osservazioni
e delle proposte pervenute da molti colleghi della maggioranza e dell’opposizione,
ai quali rivolge un ringraziamento non
formale per il contributo dato.
Mercoledì 14 maggio 2014
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Alberto ZOLEZZI (M5S) rivolge anzitutto un apprezzamento non formale per
il modo con cui il relatore ha voluto
improntare, anche in via informale, il
confronto con tutti i gruppi presenti in
Commissione. Pur apprezzando, inoltre,
alcuni dei rilievi formulati nella proposta
testé presentata, segnala che per il gruppo
del M5S vi sono alcuni punti, in particolare quelli relativi all’aumento dal 3 al 5
per cento della superficie minima degli
edifici dell’amministrazione centrale da
sottoporre ogni anno a riqualificazione
energetica, all’inclusione all’interno del
programma di riqualificazione energetica
degli edifici pubblici anche quelli delle
regioni e degli enti locali, nonché alla
definizione di misure che escludano il
rischio di attività speculative in sede di
applicazione della nuova disciplina in materia di teleriscaldamento, che appaiono
irrinunciabili e che non figurano o figurano in modo insoddisfacente nella proposta di rilievi presentata dal relatore.
Presenta, quindi, a nome dei deputati del
gruppo M5S, una proposta di rilievi alternativa a quella del relatore (vedi allegato 2).
Claudia MANNINO (M5S) giudica negativamente che nella proposta di rilievi
presentata dal relatore non si denunci il
fatto che la Strategia energetica nazionale
non sia stata sottoposta a valutazione
ambientale strategica, né si evidenzi la
necessità che da parte dell’ENEA sia redatta una mappatura esatta dei fabbisogni
energetici di tutti gli edifici della pubblica
amministrazione, al fine di individuare gli
interventi di riqualificazione energetica
prioritari.
Filiberto ZARATTI (SEL) ringrazia il
relatore per l’ottimo lavoro svolto, che ha
portato alla predisposizione di una proposta di rilievi che tiene conto anche di
alcune proposte formulate dai deputati del
gruppo di SEL. Pur ribadendo, quindi,
anche in questa sede, l’opportunità che
nella proposta di rilevi si dia maggior
risalto all’esigenza che gli obiettivi nazionali di efficienza energetica di ciascuno
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Commissione VIII
Stato membro dell’Unione europea siano
considerati non più indicativi ma vincolanti, preannuncia il voto favorevole dei
deputati del suo gruppo sulla proposta di
rilievi formulata dal relatore.
Chiara BRAGA (PD) esprime apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore e
per i contenuti della proposta di rilievi
dallo stesso formulata, che valorizza appieno il contributo dei tanti colleghi e dei
numerosi soggetti auditi dalla Commissione di merito, che hanno espresso osservazioni e proposte sul provvedimento in
esame. Pur comprendendo, inoltre, le ragioni che sono alla base della richiesta del
collega Zaratti, giudica corretta la collocazione nelle premesse della proposta di
rilievi della questione, certamente importante, relativa all’azione che deve essere
svolta in ambito europeo affinché gli
obiettivi nazionali di efficienza energetica
diventino vincolanti per tutti gli Stati dell’Unione europea.
Conclude, quindi, sottolineando ancora
una volta, a nome del gruppo del Partito
Democratico, l’importanza fondamentale
della richiesta, contenuta nel primo rilievo
della proposta formulata dal relatore, di
apportare al testo del provvedimento
quelle modifiche necessarie a garantire
forme e strumenti di coordinamento delle
attività di tutti i Ministeri, nonché delle
regioni e degli enti locali, sull’insieme delle
politiche per la riqualificazione del patrimonio edilizio nazionale e per l’integrazione degli interventi per l’efficientamento
energetico degli edifici pubblici con l’insieme delle politiche in materia di riqualificazione delle aree urbane e di promozione delle smart city, di mobilità sostenibile, di programmazione e uso dei fondi
nazionali e di quelli provenienti dalla
programmazione europea 2014-2020.
Preannuncia, infine, il voto favorevole
del gruppo del Partito Democratico sulla
proposta di rilievi presentata dal relatore.
Ermete REALACCI, presidente, nell’esprimere apprezzamento per il lavoro
svolto dal relatore, chiede allo stesso di
valutare l’opportunità di apportare due
Mercoledì 14 maggio 2014
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piccole modifiche al testo della proposta di
rilievi: la prima, esclusivamente formale,
relativa al quarto « considerato » delle premesse e la seconda, relativa al secondo
rilievo, diretta a rendere in modo più
esplicito che la richiesta di ampliamento
del target degli interventi annuali di riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico riguarda sia l’ampliamento della
quota di edifici delle amministrazioni centrali da riqualificare sia l’inserimento in
tale quota degli immobili delle regioni e
degli enti locali.
Alessandro MAZZOLI (PD), in accoglimento della proposta del presidente, presenta una nuova formulazione della propria proposta di rilievi (vedi allegato 3).
Il sottosegretario Silvia VELO dichiara
di condividere appieno il contenuto della
proposta di rilievi, come testé riformulata
dal relatore. Esprime, inoltre, apprezzamento per il ruolo incisivo che la Commissione Ambiente della Camera ha voluto
assumere in questa occasione, chiedendo
di potersi esprimere su un provvedimento
che, fermo restando le competenze della
Commissione attività produttive e del Ministero dello sviluppo economico, coinvolge temi e questioni di primaria importanza per il rafforzamento delle politiche
ambientali e per il riorientamento in senso
sostenibile dell’intera azione di governo.
Conclude, quindi, assicurando che il
Ministero dell’ambiente farà ogni sforzo
affinché il contenuto dei rilievi formulati
dalla Commissione siano tenuti nella più
attenta considerazione dalla Commissione
di merito e dal Governo nella sua interezza.
Ermete REALACCI, presidente, avverte
che sarà posta in votazione la proposta di
rilievi, come riformulata dal relatore e
che, in caso di sua approvazione, risulterà
preclusa la votazione sulla proposta di
rilievi alternativa presentata dal gruppo
M5S.
Nessun altro chiedendo di intervenire,
la Commissione approva la proposta di
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Commissione VIII
rilievi, come riformulata dal relatore, risultando pertanto preclusa la proposta
alternativa presentata dal gruppo M5S.
La seduta termina alle 15.10.
ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 14 maggio 2014. — Presidenza
del presidente Ermete REALACCI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del territorio e del mare,
Silvia Velo.
La seduta comincia alle 15.10.
Schema di decreto legislativo recante attuazione
della direttiva 2012/33/UE che modifica la direttiva
1999/32/CEE, relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo.
Atto n. 94.
(Esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4,
del regolamento, e rinvio).
La Commissione inizia l’esame dello
schema di decreto legislativo in titolo.
Giovanna SANNA (PD), relatore, riferisce che la Commissione è chiamata a
esaminare e dare il parere sullo schema di
decreto legislativo recante attuazione della
direttiva 2012/33/UE, che modifica la direttiva 1999/32/CEE relativa al tenore di
zolfo dei combustibili per uso marittimo.
Preliminarmente, osserva che la delega
per il recepimento della direttiva 2012/
33/UE è stata conferita al Governo dalla
legge di delegazione europea 2013 (legge
n. 96 del 2013) e che lo schema di decreto
in esame è stato adottato il 15 aprile 2014
sulla base di quanto disposto dal comma
1 dell’articolo 31 della citata legge n. 96
del 2013, ai sensi del quale il Governo
adotta i decreti legislativi entro il termine
di due mesi antecedenti al termine di
recepimento indicato in ciascuna delle
direttive (per la direttiva 2012/33/UE il
termine di recepimento è fissato al 18
giugno 2014).
Mercoledì 14 maggio 2014
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Aggiunge che la richiesta di parere
parlamentare sul provvedimento in esame
non è corredata del parere della Conferenza Unificata, pertanto la Commissione
non potrà pronunciarsi definitivamente
prima che il Governo abbia provveduto a
integrare le richiesta di parere nel senso
indicato.
Passando al contenuto dello schema di
decreto legislativo, ricorda anzitutto che la
riduzione del tenore di zolfo in alcuni
combustibili liquidi era stata disciplinata
inizialmente dalla direttiva 1999/32/CE,
recepita con il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 7 settembre
2001, n. 395, le cui norme erano poi
confluite nel decreto legislativo 152 del
2006. A seguito dell’adozione dell’Allegato
VI alla Convenzione internazionale per la
prevenzione dell’inquinamento causato da
navi (Marpol 73/78), l’Unione europea
aveva emanato la direttiva 2005/33/CE,
che modificava quanto stabilito nella disciplina del 1999 in relazione al tenore di
zolfo dei combustibili per uso marittimo.
In Italia, le modifiche introdotte dalla
direttiva 2005/33/CE sono state recepite
con il decreto legislativo 205 del 2007, che
ha novellato diversi articoli del decreto
legislativo 152/2006, che disciplinano: i
limiti per il tenore di zolfo dei diversi
combustibili marittimi (gasoli, oli diesel ed
altri); la zona di mare percorsa (porti,
acque territoriali, zone economiche esclusive, zone di protezione ecologica, aree di
controllo delle emissioni di zolfo); le specifiche per le navi passeggeri; l’uso alternativo di tecnologie di riduzione delle
emissioni della nave, ed esperimenti relativi a tali tecnologie; sistemi di controlli,
accertamento e sanzioni per le violazioni
dei limiti previsti.
Ora, la nuova direttiva 2012/33/UE stabilisce, in via generale, il divieto – nei
Paesi membri dell’UE – di utilizzo di
combustibili per uso marittimo con un
tenore di zolfo superiore in massa al 3,50
per cento, prevedendo misure più restrittive al fine di adeguarsi alla disciplina
dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO) sugli standard relativi alla
composizione dei combustibili e sui me-
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Commissione VIII
todi di riduzione delle emissioni inquinanti. L’allegato VI riveduto della Convenzione MARPOL introduce, infatti, limiti al
contenuto di zolfo più severi per il combustibile per uso marittimo nelle Aree di
Controllo delle Emissioni di Zolfo, in sigla
SECA (1 per cento di tenore di zolfo dal
1o luglio 2010 e 0,10 per cento dal 1o
gennaio 2015), nonché nelle aree marittime al di fuori delle SECA (3,50 per cento
dal 1o gennaio 2012 e 0,50 per cento dal
1o gennaio 2020).
Sottolinea, dunque, che la direttiva europea prevede una forte riduzione del
tenore di zolfo nei combustibili ad uso
marittimo, ma tale riduzione varia a seconda dei mari in considerazione del loro
diverso grado di vulnerabilità ambientale
internazionalmente riconosciuto, ma anche evidentemente in ragione delle diverse
condizioni reali che possono favorire il
raggiungimento di più elevati obiettivi di
tutela ambientale marittima. Tale riduzione prevista dalla direttiva europea è
dunque più forte e temporalmente più
ravvicinata per i mari dell’Europa nordica
(Canale della Manica, Mare del Nord e
Mar Baltico), e più contenuta o meno
ravvicinata per gli altri mari, tra cui
l’Adriatico, il Mediterraneo e le acque
costiere oceaniche. Tuttavia, nulla impedisce che i singoli Stati membri, anche in
cooperazione tra di loro e con Paesi rivieraschi extra-UE, possano perseguire
obiettivi più ambiziosi, e su questo punto
tornerò nella parte finale di questa relazione.
Gli Stati membri devono, pertanto, in
attuazione di tale direttiva europea, adottare tutte le misure necessarie entro il 18
giugno 2014, affinché: nelle rispettive acque territoriali, nelle zone economiche
esclusive e nelle zone di controllo dell’inquinamento, che rientrano nelle Aree di
controllo delle emissioni di zolfo, non
siano utilizzati combustibili per uso marittimo con un tenore di zolfo superiore in
massa all’1 per cento fino al 31 dicembre
2014 e allo 0,10 per cento dal 1o gennaio
2015; nelle rispettive acque territoriali,
nelle zone economiche esclusive e nelle
zone di controllo dell’inquinamento, al di
Mercoledì 14 maggio 2014
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fuori delle SECA, non siano utilizzati combustibili per uso marittimo con un tenore
di zolfo superiore al 3,50 per cento dal 18
giugno 2014 e allo 0,50 per cento dal
1ogennaio 2020.
Osserva, quindi, che la direttiva stabilisce che non siano utilizzati gasoli con
tenore di zolfo superiore allo 0,10 per
cento né utilizzati combustibili per uso
marittimo con un tenore di zolfo superiore
al 3,50 per cento (regola generale), a
eccezione dei combustibili destinati all’approvvigionamento delle navi che utilizzano
i metodi di riduzione delle emissioni con
sistemi a circuito chiuso. Inoltre è previsto
che le navi all’ormeggio nei porti dell’Unione europea non utilizzino combustibili per uso marittimo con tenore di zolfo
superiore in massa allo 0,10 per cento,
accordando all’equipaggio tempo sufficiente per completare le necessarie operazioni per il cambio del combustibile il
più presto possibile dopo l’arrivo all’ormeggio e comunque prima della partenza.
Gli Stati membri devono inoltre vietare,
fino al 1o gennaio 2020, l’utilizzo di combustibile per uso marittimo con un tenore
di zolfo superiore all’1,50 per cento in
massa dalle navi passeggeri che effettuano
servizio di linea da o verso porti dell’Unione europea, transitando nelle acque
territoriali, zone economiche esclusive e
zone di controllo dell’inquinamento che
non rientrano nelle aree SECA.
Passando all’illustrazione dello schema
di decreto legislativo in esame, osserva che
esso è composto di due articoli e di due
allegati.
L’articolo 1 modifica gli articoli 292,
295 e 296 del decreto legislativo n. 152 del
2006 (Codice ambientale), in cui sono
previsti, rispettivamente, le definizioni, le
tipologie dei combustibili per uso marittimo, i controlli e le sanzioni.
L’articolo 1 interviene, inoltre, sull’Allegato X alla parte quinta del Codice
ambientale in materia di combustibili.
L’articolo 2 reca una clausola di invarianza finanziaria per l’applicazione delle
norme introdotte, e stabilisce che la copertura degli oneri derivanti dall’attività di
controllo sui combustibili marittimi, effet-
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Commissione VIII
tuata dagli organi competenti, come già
previsto al comma 9 dell’articolo 296 del
Codice ambientale, sia a carico dei soggetti
interessati sulla base di apposite tariffe da
stabilire con decreto interministeriale.
Più in dettaglio, le lettere da a) ad e) del
comma 1 dell’articolo 1 modificano le
definizioni riguardanti i codici identificativi dell’olio combustibile pesante e del
gasolio, le definizione di olio diesel marino
e gasolio marino e prevedono la definizione di « metodo di riduzione delle emissioni » in sostituzione della precedente
definizione di « tecnologie di riduzione
delle emissioni ».
L’articolo 1 comma 2, alle lettere da a)
ad h), modifica le percentuali dei tenori di
zolfo dei combustibili marittimi, in perfetta aderenza ai citati nuovi limiti stabiliti
per le diverse tipologie di carburanti marittimi dalla direttiva 2012/33/CE e alla
sopra richiamata tempistica di applicazione.
Conformemente a quanto previsto nella
direttiva, la lettera f) del comma 2 dell’articolo 1 integra il comma 6 dell’articolo
295 prevedendo che il divieto di utilizzo
dei combustibili con un tenore di zolfo
superiore all’1,50 per cento in massa per
le navi passeggeri si applichi fino al 1o
gennaio 2020.
Viene concessa inoltre – alla lettera g)
del comma 2 – una specifica deroga
all’applicazione dei limiti indicati, per le
navi che utilizzano metodi di riduzione
delle emissioni basati su sistemi a circuito
chiuso o che utilizzano combustibili o
miscele alternativi al combustibile per uso
marittimo.
L’articolo 1, comma 2, lettera m), reca
disposizioni volte ad assicurare la disponibilità di combustibili per uso marittimo
conformi ai limiti. Nel caso in cui si
verifichino situazioni nelle quali vi sia il
rischio di una significativa riduzione della
disponibilità di tali combustibili, si prevede che il Ministero dell’Ambiente può
richiedere al Ministero dello sviluppo economico di attivare le procedure di emergenza previste dall’articolo 20 del decreto
legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 (riguardante procedure per il rilascio obbli-
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gato delle scorte ed altri interventi previsti
per il mercato dei prodotti petroliferi nel
caso di interruzione degli approvvigionamenti).
L’articolo 1, comma 2, alle lettere da p)
a z), reca limitate modifiche alle norme
per consentire esperimenti relativi ai metodi di riduzione delle emissioni relativamente ai contenuti della relazione di accompagnamento che deve essere trasmessa
al Ministero dell’ambiente insieme alla
richiesta di autorizzazione. Tale autorizzazione è rilasciata, in particolare, dalla
direzione del Ministero competente in materia di inquinamento atmosferico, che
può avvalersi dell’ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) ai fini dell’istruttoria.
L’articolo 1, comma 2, lettere da bb) a
dd), introduce disposizioni per favorire la
sperimentazione e lo sviluppo di nuovi
metodi per la riduzione delle emissioni, in
alternativa ai combustibili marittimi a ridotto tenore di zolfo.
Con riferimento al tema dei controlli e
delle sanzioni, l’articolo 1, comma 2, lettera l), al fine di controllare la disponibilità dei combustibili per uso marittimo
conformi ai limiti precedentemente indicati, inserisce al comma 12 dell’articolo
295 del Codice ambientale, l’obbligo della
pubblicità dei registri dei fornitori, da
parte delle autorità marittime o portuali.
Le informative circa tali disponibilità
sono comunicate al Ministero dell’ambiente ed inviate, con comunicazione annuale, alla Commissione europea, in allegato alla prevista relazione sul tenore di
zolfo dell’olio combustibile pesante, del
gasolio e dei combustibili per uso marittimo utilizzati nell’anno civile precedente,
a norma dell’articolo 298, comma 2-bis,
del Codice ambientale.
L’articolo 1, comma 3, lettera c), inserisce nuovi obblighi – secondo una specifica modulistica e determinati tempi –
all’articolo 296 del Codice ambientale
(commi 10-ter, 10-quater e 10-quinquies),
a carico dell’armatore o del comandante
della nave, in caso di impossibilità di
ottenere combustibile a norma o di vio-
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Commissione VIII
lazione degli obblighi relativi al tenore di
zolfo dei combustibili per uso marittimo.
Il Ministero dell’ambiente invia i rapporti mensili sull’impossibilità di ottenere
combustibile a norma alla Commissione
europea, e, eventualmente, attiva la procedura di emergenza (articolo 295, comma
12-bis), nel caso di ricorrente impossibilità
di ottenere combustibile per uso marittimo
a norma.
Le autorità competenti, che accertano
un illecito, obbligano al cambio del combustibile fuori norma, con un combustibile
marittimo a norma, a spese del responsabile.
L’articolo 1, comma 4, modifica la
parte I dell’Allegato X, intervenendo sulla
sezione 3 e aggiungendo le sezioni 4, 5, 6,
presenti nell’allegato I e nell’allegato II allo
schema di decreto. In particolare, viene
aggiornato: l’elenco degli impianti di combustione che, in deroga, possono utilizzare
olio combustibile con un tenore di zolfo
superiore al limite; i dati presenti nella
tabella III sui combustibili marittimi e sul
tenore massimo di zolfo consentito, da
inserire nelle comunicazioni al Ministero
dell’ambiente ai fini di consentire l’elaborazione della relazione da inviare alla
Commissione europea.
Sottolinea, quindi, come già ho accennato in precedenza, che nel dare il parere
sullo schema di decreto legislativo in
esame, la Commissione debba tenere conto
che è in corso un processo di ulteriore
sviluppo dell’impegno europeo in materia
di difesa dei mari dall’inquinamento e di
progressiva adozione di combustibili alternativi per il trasporto. Al riguardo, cita le
due seguenti iniziative: nel gennaio 2013 è
stata pubblicata la Comunicazione della
Commissione europea al Parlamento, al
Consiglio e al Comitato europeo per gli
affari economici e sociali e al Comitato per
le regioni su « Energia pulita per il trasporto: una strategia europea per i combustibili alternativi », in preparazione del
« Pacchetto energia pulita per il trasporto »;
lo scorso 15 aprile il Parlamento europeo
ha approvato una proposta di direttiva sul
« Pacchetto energia pulita per il trasporto »
che fissa principi, obiettivi e opzioni tec-
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nologiche per la sostituzione entro il 2050
dei combustibili derivati dal petrolio nei
trasporti.
Osserva, inoltre, che l’Italia è particolarmente interessata al « dopo petrolio »
nei trasporti perché già presente in tutta la
filiera di utilizzo del metano, sia compresso che liquido, nella produzione e
impiego dell’elettricità prodotta con fonti
rinnovabili, nella produzione di biometano
da scarti agricoli e rifiuti. L’Italia esprime,
dunque, una rete di imprese pubbliche e
private che possono dare un contributo di
avanguardia nei diversi segmenti della
produzione e della ricerca coinvolti dall’obiettivo « energia pulita nei trasporti »:
dalla cantieristica alla motoristica navale e
alla motoristica per auto e camion, dalla
rigassificazione alla liquefazione del metano, dalla criogenìa alla distribuzione, dai
gasdotti alle altre infrastrutture, fino alle
attività di ricerca sviluppate da imprese di
eccellenza, da Università e centri di ricerca.
In considerazione di questi fattori reali
e delle prospettive da perseguire per la
qualità ambientale dei mari e del trasporto, appare possibile che l’Italia – anche in coincidenza col prossimo semestre
di presidenza europea – possa assumere
impegni e obiettivi più avanzati, in particolare per: anticipare le scadenze temporali per la massima riduzione fino allo 0,1
per cento dello zolfo nei carburanti marittimi anche nei mari Adriatico e Ionio e
più in generale nel Mediterraneo, ricercando e promuovendo a questo fine appositi accordi con gli altri Paesi rivieraschi
europei ed extra-europei; promuovere, a
partire dal semestre di presidenza europea, adeguate iniziative dell’Italia nelle
sedi competenti per imprimere una forte
accelerazione al processo di approvazione
e di recepimento della nuova direttiva
europea « Energia pulita per il trasporto »,
finalizzata alla progressiva sostituzione nel
settore trasportistico dei derivati dal petrolio con combustibili meno inquinanti,
che rappresenta una meta cruciale in
—
Commissione VIII
direzione di una conversione ecologica
dell’economia e di nuove opportunità di
crescita e di innovazione.
Filiberto ZARATTI (SEL), riservandosi
di esplicitare compiutamente in una prossima seduta la posizione del suo gruppo
sul provvedimento in esame, segnala fin
d’ora due punti che, a suo avviso, sarebbe
opportuno approfondire durante la discussione: il primo si riferisce alla possibilità,
rispetto alla quale si dichiara contrario,
che si faccia uso di combustibile derivato
da rifiuti, mentre il secondo riguarda la
realizzazione di sistemi di erogazione dell’elettricità nei porti con l’utilizzo di fonti
rinnovabili.
Chiede, quindi, alla presidenza della
Commissione di voler disporre una verifica
approfondita circa l’effettiva attuazione
data dal Governo agli impegni assunti
negli atti di indirizzo approvati dalla Commissione, dato che egli ritiene che molti di
tali impegni siano stati inaccettabilmente
disattesi, a partire da quelli contenuti
nella risoluzione a suo tempo approvata
dalla Commissione sui rischi ambientali
connessi all’attività di ricerca di idrocarburi attraverso la tecnica della fratturazione idraulica.
Giovanna SANNA (PD), relatore, intervenendo per una precisazione, chiede che
la Commissione valuti l’opportunità di
svolgere un breve ciclo di audizioni dei
soggetti maggiormente interessati alla tematica oggetto del provvedimento, al fine
di acquisire elementi di conoscenza e
proposte utili anche per la predisposizione
della prescritta proposta di parere sul
provvedimento in esame.
Ermete REALACCI, presidente, assicura
il deputato Zaratti e il relatore che sottoporrà all’ufficio di presidenza della Commissione le richieste da loro formulate.
Nessun altro chiedendo di intervenire,
rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra
seduta.
La seduta termina alle 15.30.
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Commissione VIII
ALLEGATO 1
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/
27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/1257CE e
2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (Atto n. 90).
PROPOSTA DI RILIEVI
La VIII Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva
2012/27/UE sull’efficienza energetica, che
modifica le direttive 2009/1257CE e 2010/
30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e
2006/32/CE;
considerato che l’aumento dell’efficienza energetica rientra fra gli obiettivi
prioritari della strategia complessiva dell’Unione per una crescita sostenibile e
inclusiva (strategia Europa 2020);
formulato l’auspicio che il Governo
italiano operi, anche durante il semestre di
presidenza europeo, affinché gli obiettivi
nazionali di efficienza energetica, oggi fissati in modo indicativo da ciascuno Stato
membro, possano diventare obiettivi vincolanti;
ritenuto che l’approvazione definitiva del provvedimento in esame e la sua
piena e rapida attuazione costituiscono
passaggi essenziali e prioritari per rafforzare le politiche ambientali e per la crescita del nostro Paese, in un’ottica di
sviluppo sostenibile e di economia verde;
giudicato positivamente:
l’impianto e l’impatto complessivo del provvedimento, che recepisce i
principi della direttiva 2012/27/UE nell’ordinamento nazionale allo scopo di fornire
un contributo significativo al conseguimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica, obiettivi a suo tempo
individuati, in sede di recepimento del
cosiddetto « Pacchetto europeo clima-energia » nell’aumento del 20 per cento del-
l’efficienza energetica entro il 2020 e più
di recente ribaditi, in occasione della definizione della Strategia energetica nazionale, con la previsione di risparmi energetici fino al 24 per cento entro il 2020;
il fatto che il provvedimento in
esame, in linea con quanto stabilito dalla
direttiva 2012/27/UE, assegna esplicitamente un ruolo guida al settore pubblico,
considerando la spesa pubblica uno strumento fondamentale, da un lato, per
orientare il mercato verso prodotti, edifici
e servizi più efficienti sul piano energetico
e, dall’altro, per stimolare e indurre cambiamenti di comportamento dei cittadini e
delle imprese in ordine al consumo dell’energia;
in questo quadro complessivo, considerato, in primo luogo, che il comparto
abitativo ha un ruolo fondamentale nelle
politiche per l’efficienza energetica, tenuto
conto che agli immobili è ascrivibile oltre
un terzo (36 per cento) del consumo
complessivo di energia dell’Italia;
segnalato che la principale ragione
degli alti consumi energetici degli immobili
italiani risiede nella vetustà e obsolescenza
degli immobili medesimi (quasi il 70 per
cento degli edifici è stato costruito prima
del 1976 e circa il 25 per cento non è mai
stato oggetto di interventi di riqualificazione energetica) al punto che il fabbisogno energetico medio degli edifici esistenti
è pari a 180 kwh/mq all’anno, vale a dire
superiore di ben quattro volte al fabbisogno energetico degli edifici costruiti nel
rispetto delle nuove norme sull’efficienza
energetica in edilizia;
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valutata, quindi, l’assoluta necessità, sia per mantenere fede agli impegni
ambientali assunti in sede UE, sia per
contrastare la grave crisi in atto e per
cogliere le opportunità di crescita e di
occupazione nel settore dell’edilizia di
qualità, che l’Italia si doti di un programma coordinato e coerente di misure
normative, economiche, finanziarie e fiscali, capaci di implementare in modo
significativo il livello degli investimenti
pubblici e privati nella riqualificazione
energetica del patrimonio edilizio pubblico
e privato esistente;
evidenziata, tuttavia, negativamente
l’attuale situazione di frammentazione e di
dispersione delle competenze e delle politiche per l’efficienza energetica, a partire
da quelle per l’efficienza energetica in
edilizia, che si è tradotta in inaccettabili
ritardi e inadempienze nell’azione dello
Stato, delle regioni e degli altri enti territoriali per il raggiungimento dei fondamentali obiettivi di riduzione dei consumi
energetici, di contenimento della bolletta a
carico delle famiglie e delle imprese, di
rilancio e di riorientamento in senso sostenibile di settori fondamentali dell’economia come quello delle costruzioni e di
sostegno all’innovazione tecnologica, alle
nuove produzioni e alla creazione di
nuova e buona occupazione;
richiamata
l’attenzione
del
Go-
verno:
sull’importanza decisiva delle
agevolazioni fiscali per gli interventi di
ristrutturazione e di efficientamento energetico degli immobili (il cosiddetto ecobonus per l’edilizia) ai fini del conseguimento
degli obiettivi nazionali di efficienza energetica, ma anche ai fini della ripresa delle
attività produttive e del sostegno allo sviluppo di un’edilizia legata alla riqualificazione del patrimonio esistente, al risparmio energetico, alla sicurezza antisismica,
nonché al contenimento del consumo di
suolo (secondo le stime aggiornate di Cresme e Servizio studi della Camera, nel
2013 le agevolazioni fiscali in questione
hanno prodotto circa 28 miliardi di inve-
—
Commissione VIII
stimenti, qualificando il sistema imprenditoriale del settore, riducendo i consumi
energetici, l’inquinamento e le bollette
delle famiglie, garantendo quasi 340 mila
posti di lavoro, considerando anche l’indotto, e avviando per la prima volta, sia
pure in misura non ancora sufficiente, una
politica di messa in sicurezza del patrimonio edilizio nazionale rispetto al rischio
sismico);
sulle grandi potenzialità di riduzione della spesa pubblica (e di contestuale salvaguardia dei livelli delle prestazioni e dei servizi pubblici) derivanti dalla
realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica degli edifici pubblici,
purtroppo non adeguatamente evidenziati
nel cosiddetto Piano Cottarelli, (secondo
Consip il costo della fornitura alle pubbliche amministrazioni di energia elettrica
e dei servizi connessi, su cui si può intervenire con interventi di efficientamento
energetico, può essere stimato in circa 5
miliardi di euro annui, di cui 1,3 miliardi
per le scuole);
sulla valenza strategica di un
quadro di regole serie, semplici e certe in
materia di certificazione energetica degli
edifici come strumento essenziale, da un
lato, per garantire i diritti di tutti i cittadini e il valore dei loro investimenti e,
dall’altro, per migliorare le prestazioni
energetiche degli edifici;
ritenuto, peraltro, che, proprio con
riferimento alle norme in materia di riqualificazione energetica del patrimonio
edilizio nazionale, il testo del provvedimento è migliorabile, in primo luogo, per
quanto concerne il coordinamento delle
politiche pubbliche per l’efficienza energetica e il reperimento di adeguate risorse
finanziarie, in secondo luogo per la messa
in campo degli strumenti normativi, economici e fiscali più appropriati per attrarre gli investimenti privati ed elevare
così il tasso complessivo degli interventi di
riqualificazione energetica del patrimonio
edilizio nazionale;
segnalata, in secondo luogo, l’opportunità, anche in ragione del notevole
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impatto ambientale ed energetico del settore dei trasporti, di estendere progressivamente il regime obbligatorio di efficienza energetica – come, peraltro, previsto dalla direttiva europea 2012/27/UE –
anche ai distributori e ai commercianti al
dettaglio di carburante per trasporti;
segnalata, in terzo luogo, l’importanza delle norme in materia di diagnosi
energetica e di sistemi di gestione energetica delle imprese, dirette a stimolare
comportamenti virtuosi da parte delle
aziende e a cogliere le possibilità di risparmio energetico anche tramite la diffusione di innovazioni tecnologiche;
sottolineato, in quarto luogo, il rilievo e la portata innovativa delle norme in
materia di misurazione e di fatturazione
dei consumi energetici dirette a garantire
una misurazione e una fatturazione
chiara, basata sul consumo effettivo e su
una frequenza tale da consentire ai consumatori finali di regolare il proprio consumo energetico;
rilevato, peraltro, che la previsione
di una frequenza trimestrale o, addirittura
semestrale, della fatturazione, se costituisce un miglioramento della situazione per
quei Paesi dove non è diffuso l’uso dei
contatori intelligenti, mal si concilia con il
costume e le pratiche contrattuali italiane
(nel nostro Paese la fatturazione è di
norma bimestrale) e con la larga diffusione dei contatori intelligenti per la misurazione dei consumi di energia elettrica;
preso atto, infine, che l’istituendo
Fondo rotativo nazionale per l’efficienza
energetica è alimentato anche con le risorse destinate, ma mai concretamente
assegnate, al Fondo nazionale per lo sviluppo del teleriscaldamento previsto dal
decreto legislativo n. 28 del 2011,
DELIBERA
di esprimere i seguenti rilievi:
1) si proceda ad una complessiva
revisione del testo del provvedimento nel
senso di prevedere forme e strumenti di
coordinamento delle attività di tutti i Mi-
—
Commissione VIII
nisteri, nonché delle regioni e degli enti
locali, sull’insieme delle politiche per l’efficienza energetica, affidandone la responsabilità al MISE e al MATTM, e intervenendo, con particolare riferimento alle
politiche per l’efficientamento energetico
del patrimonio edilizio pubblico, anche
attraverso l’istituzione di una struttura
nazionale di supporto, allo scopo di:
coordinare la realizzazione degli
interventi di efficientamento energetico
con il complesso delle misure già in essere
per la riqualificazione delle scuole, degli
edifici strategici, ecc.;
di integrare gli interventi di efficientamento energetico con l’insieme delle
politiche che riguardano la programmazione e l’uso dei fondi nazionali ed europei
in materia di riqualificazione delle aree
urbane e di promozione delle smart city, di
riqualificazione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica, di mobilità sostenibile, di occupazione e formazione professionale;
2) sia significativamente ampliato il
target degli interventi di riqualificazione
energetica da realizzare ogni anno, attualmente fissato al 3 per cento, sugli immobili della pubblica amministrazione, in
modo da ricomprendervi quelli di proprietà delle regioni e degli altri enti territoriali (provvedendo a escludere tali interventi dal Patto di stabilità interno) o,
quantomeno, gli immobili periferici delle
amministrazioni centrali (es. carceri, caserme, commissariati di pubblica sicurezza, ecc.), nonché tutti quegli ulteriori
edifici che (anche per essere particolarmente frequentati dai cittadini) godono di
una particolare importanza e di una particolare visibilità nella vita pubblica, a
partire dalle scuole, dagli ospedali e dai
municipi;
3) siano individuate, anche in ragione
del generale vincolo di riqualificazione
energetica degli edifici pubblici oggetto di
ristrutturazioni importanti, ulteriori risorse finanziarie a copertura degli investimenti complessivamente previsti dal
provvedimento, anche provvedendo a va-
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104
lere sulle risorse dei bilanci di gran parte
dei Ministeri, a partire da quello del
Ministero delle infrastrutture, dell’economia e delle finanze (Agenzia del Demanio),
della difesa e dell’interno;
4) sia inserito fra i criteri di maggior
favore per l’accesso alle risorse dell’istituendo Fondo nazionale per l’efficienza
energetica, quello relativo alla valenza prestazionale dei progetti ammissibili all’intervento del Fondo stesso, nel senso di
promuovere prioritariamente quegli interventi di efficientamento energetico capaci
di realizzare e certificare il raggiungimento di determinati livelli di prestazioni
energetiche degli edifici (ad esempio il
raggiungimento della Classe energetica
« B » o la riduzione del 50 per cento dei
consumi pre-intervento);
5) siano potenziati gli strumenti di
incentivazione vigenti rivolti alle pubbliche
amministrazioni, che non accedono alle
agevolazioni fiscali del cosiddetto ecobonus, con particolare riferimento al « Conto
termico » e ai « Certificati bianchi », al fine
di promuovere la realizzazione di interventi di riqualificazione energetica volti
alla riduzione dei fabbisogni di energia
primaria per la climatizzazione invernale
ed estiva degli immobili e di stimolare la
compartecipazione a diverse forme di incentivo e di finanziamento garantendone il
coordinamento e la non sovrapposizione;
6) siano rese permanenti le attuali
agevolazioni fiscali per gli interventi di
riqualificazione energetica degli immobili
(cosiddetto ecobonus), avendo cura di continuare a garantire, in ogni caso, un’effettiva convenienza di tali agevolazioni rispetto a quelle riconosciute per gli ordinari interventi di ristrutturazione edilizia
e intervenendo, anche con una rimodulazione delle aliquote e dei limiti delle spese
ammesse al beneficio, al fine di premiare
in modo particolare la realizzazione di
quegli interventi e l’uso di quelle tecnologie e materiali innovativi dai quali provengono i migliori contributi in termini di
riduzione dei consumi energetici e delle
emissioni di CO2;
—
Commissione VIII
7) siano adottate specifiche misure,
normative e fiscali, atte a rimuovere – sul
modello dei green deal promossi in Inghilterra fra proprietari di immobili, inquilini
e soggetti che finanziano e realizzano gli
interventi di riqualificazione energetica
degli immobili – le criticità che attualmente rendono troppo oneroso sul piano
giuridico e/o economico la realizzazione
degli interventi di riqualificazione energetica degli immobili in affitto e dei condominii;
8) siano adottate tutte quelle misure
necessarie a garantire l’applicazione omogenea su tutto il territorio nazionale a
tutela dei diritti dei cittadini, di un quadro
di regole credibili, semplici e certe per la
certificazione energetica degli edifici, a
partire da quelle relative alla valutazione
delle prestazioni degli impianti e degli
involucri, alla fissazione dei requisiti a
garanzia della competenza professionale e
dell’indipendenza dei certificatori, alla serietà e severità del sistema dei controlli e
delle sanzioni;
9) sia valutata attentamente l’opportunità se mantenere all’articolo 12, comma
5, la norma che stabilisce l’equivalenza fra
la diagnosi energetica nel settore civile e
l’attestato di prestazione energetica realizzato ai sensi del decreto del Ministro dello
sviluppo economico 26 giugno 2009, o se
differirne l’introduzione ad un momento
successivo all’adozione e all’applicazione
su tutto il territorio nazionale dell’indicato
quadro di regole credibili, semplici e certe
in materia di certificazione energetica degli edifici;
10) siano messi a sistema e regolati o
attivati ex novo progetti e azioni che,
sfruttando competenze tecniche di settore
già maturate nell’ambito di strutture e
società pubbliche, sostengano lo sviluppo
di filiere industriali nazionali per la produzione di beni e servizi dell’efficienza
energetica e dell’energia sostenibile. Ciò
anche attraverso l’istituzione di portali
tematici dedicati e in continuità con le
politiche di internazionalizzazione, al fine
di coadiuvare le imprese, in particolare
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piccole e medie, e i centri di ricerca
nazionali a cogliere le opportunità di sviluppo derivanti dalla diffusione di innovazioni tecnologiche legate ai processi di
efficientamento energetico in corso nel
nostro Paese ma anche in molti altri
contesti nazionali non solo nell’ambito
dell’Unione europea.
11) sia progressivamente esteso anche
ai distributori e ai commercianti al dettaglio di carburante per trasporti il regime
obbligatorio di efficienza energetica disciplinato dall’articolo 7 del provvedimento;
12) sia espunta dal testo dell’articolo
8, comma 1, la norma che prevede l’esenzione dall’obbligo di eseguire la diagnosi
energetica periodica per le grandi imprese
che adottano sistemi di gestione ambientali conformi alle norme EN ISO 14001, in
considerazione del fatto che, a differenza
delle norme ISO 50001, le citate norme EN
ISO 14001 non trattano diffusamente ed
esplicitamente dell’efficienza energetica;
13) sia esplicitato all’articolo 8 che le
imprese a forte consumo di energia, le
quali beneficiano di particolari sgravi fiscali sul consumo dei prodotti energetici,
sono tenute, in linea con quanto previsto
dalla normativa europea, a porre in essere
corrispondenti interventi di efficienza
energetica e di protezione ambientale, prevedendosi, inoltre, che nelle misure di
incentivazione degli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica dei processi produttivi, venga data priorità agli
interventi che assicurino requisiti superiori, in termini di prestazioni energetico
ambientali, a quelli obbligatori secondo la
normativa ambientale ed energetica vigente;
14) sia modificato l’articolo 9, comma
6, lettera a), numero 2), prevedendosi, in
luogo dell’invio trimestrale o semestrale
—
Commissione VIII
delle fatturazioni dei servizi energetici, il
mantenimento degli attuali invii bimestrali
di tali fatturazioni, anche allo scopo di
scongiurare il rischio che all’inevitabile
aumento dell’importo medio delle fatture
corrisponda, oltre ad un inaccettabile inasprimento del disagio sociale, anche un
allungamento dei tempi medi di incasso e
un aumento delle morosità;
15) sia modificato l’articolo 11,
comma 2, prevedendo espressamente che
nell’esercizio da parte dell’AEEGSI dei
compiti di revisione delle componenti della
tariffa elettrica, dovrà, in ogni caso, essere
garantito, da un lato, la piena salvaguardia
dei diritti delle famiglie appartenenti alle
fasce economicamente svantaggiate e, dall’altro, la definizione di una nuova struttura tariffaria di per sé idonea a stimolare
comportamenti virtuosi da parte dei cittadini e a promuovere il conseguimento di
obiettivi di efficienza e di risparmio energetico;
16) sia modificato l’articolo 15 del,
comma 1, prevedendosi espressamente la
riassegnazione delle dotazioni spettanti, ai
sensi dell’articolo 22 del decreto legislativo
n. 28 del 2011, al Fondo per lo sviluppo
del teleriscaldamento, ad un apposito capitolo dell’istituendo Fondo per l’efficienza
energetica, in modo da garantire l’accesso
al citato strumento finanziario quantomeno a quelle imprese che negli ultimi tre
anni hanno concretamente avviato nuovi
investimenti per lo sviluppo delle reti e
degli impianti di teleriscaldamento;
17) sia modificato l’articolo 10,
commi 16 e 17, al fine di non ostacolare,
a causa del previsto intervento di regolamentazione affidato all’AEEGSI, lo sviluppo del settore del teleriscaldamento e
la concorrenza fra diversi sistemi di riscaldamento.
Mercoledì 14 maggio 2014
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Commissione VIII
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ALLEGATO 2
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/
27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/1257CE e
2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (Atto n. 90).
PROPOSTA DI RILIEVI ALTERNATIVA PRESENTATA
DAL GRUPPO MOVIMENTO CINQUE STELLE
L’VIII Commissione,
premesso che:
il decreto legislativo in oggetto costituisce recepimento della direttiva 2012/
27/UE (EED) sull’efficienza energetica ai
sensi della legge di delegazione europea
legge 6 agosto 2013, n. 96.
La citata direttiva che stabilisce un
quadro comune per promuovere l’efficienza energetica all’interno dell’Unione
europea è il risultato della presa d’atto da
parte della Unione Europea della necessità
di aumentare l’efficienza energetica al fine
di raggiungere l’obiettivo di una riduzione
dei consumi di energia primaria del 20 per
cento entro il 2020, (rispetto agli scenari di
previsione dei consumi per il 2020);
a fronte di una generale condivisione
degli obiettivi e finalità del decreto che si
prefigge di contribuire alla riduzione delle
emissioni di CO2 e inquinanti locali per
una crescita sostenibile, dettagliando,
come citato, il quadro delle misure per
garantire l’obiettivo del 20 per cento di
efficienza energetica entro il 2020, si segnala in primis il limitato perimetro applicativo degli interventi di efficienza energetica previsti. L’articolo 5, infatti, prevede
che, a partire dall’anno 2014 e fino al 2020
siano realizzati interventi di riqualificazione energetica sugli edifici di proprietà
della pubblica amministrazione centrale o
da essa occupati nella misura del 3 per
cento annua della superficie coperta utile
climatizzata. Beneficiari degli interventi di
ristrutturazione risultano dunque esclusi-
vamente gli immobili della PA quali gli
immobili della Presidenza del Consiglio dei
ministri, dei Ministeri nonché gli immobili
della CONSIP (Concessionaria Servizi Informatici Pubblici). Rimangono fuori
scuole, ospedali e altre diverse importanti
tipologie di immobili. Come noto, rispetto
alla previsione comunitaria, ciascuno Stato
può sempre perseguire standard ambientali od energetici più elevati. Non è inoltre,
prevista alcuna disposizione tesa a destinare prioritariamente le misure di efficienza energetica agli edifici con la più
bassa efficienza energetica;
considerato che:
risultano inadeguate le risorse finanziarie messe a disposizione del provvedimento a fronte della entità ed onerosità degli interventi previsti. Va detto,
infatti che le coperture individuate per gli
interventi sopra menzionati su immobili
delle amministrazioni pubbliche attraverso
lo stanziamento di di 30 milioni (5 milioni
per il 2014 e 25 milioni sul 2015) a valere
sul Fondo di garanzia a sostegno della
realizzazione di reti di teleriscaldamento,
eventualmente integrabili fino a 25 milioni
di euro annui per il periodo 2014-2020 a
valere sul medesimo fondo e fino a 20
milioni di euro per l’anno 2014 e fino a 30
milioni di euro per il periodo 2015-2020 a
valere sulla quota dei proventi annui delle
aste delle quote di emissione di CO2 destinata a progetti energetico ambientali
appaiono inadeguate a fronte della entità
ed onerosità degli interventi previsti;
Mercoledì 14 maggio 2014
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L’obiettivo nazionale indicativo di risparmio energetico cui concorrono le misure del presente decreto che consiste
nella riduzione, entro l’anno 2020, di 20
milioni di tonnellate equivalenti di petrolio
dei consumi di energia primaria, pari a
15,5 milioni di tonnellate equivalenti di
petrolio di energia finale, conteggiati a
partire dal 2010, è stabilito in coerenza
con la strategia energetica nazionale;
tale Strategia Energetica Nazionale,
adottata con decreto ministeriale DM 8
marzo 2013, non ha mai affrontato alcuna
valutazione ambientale strategica, difettando quindi dell’elemento essenziale comprensivo delle fasi di studio, conoscenza,
pianificazione e programmazione, prodromico a qualsiasi intervento normativo, finalizzato a porre in essere le condizioni
per l’effettiva applicazione delle misure
contenute nella pianificazione stessa;
desta qualche perplessità la gigantesca attività di ricognizione tecnica e
normativa affidata all’Enea; l’articolo 4
stabilisce che l’Enea predisponga e aggiorni ogni 3 anni un documento di proposta per la qualificazione energetica di
tutti gli edifici residenziali e commerciali,
sia pubblici che privati. Sostanzialmente
su tutti gli immobili siti sul territorio
nazionale;
l’Enea è chiamato ad una rassegna
del parco immobiliare nazionale, all’individuazione degli interventi più efficaci in
termini di costi, ad una ricognizione (amministrativa) delle misure di incentivazione delle riqualificazioni energetiche e
delle ristrutturazioni importanti degli edifici, all’individuazione degli ostacoli tecnici, economici e finanziari alla realizzazione di interventi di efficientamento energetico negli immobili e le misure di semplificazione necessarie ad attrarre nuovi
investimenti ed infine, ad una stima del
risparmio energetico del parco nazionale
basta su dati storici e sul tasso di riqualificazione annuo. Suscita perplessità che
le risorse umane e strutturali dell’ENEA
per adempiere a tutti questi onerosi adempimenti risultino sufficienti;
—
Commissione VIII
destano, inoltre, qualche perplessità le disposizioni in materia di promozione dell’efficienza per il teleriscaldamneto, spesso realizzato attraverso l’energia
prodotta a valle di procedure di incenerimento (articolo 10) così come le disposizioni che prevedendo criteri che riflettono con precisione il consumo effettivo di
energia elettrica senza beneficiare i consumi ridotti. Si tratta di previsioni che non
sembrano in linea con l’obiettivo generale
della riduzione dei consumi energetici;
aspetti positivi da sottolineare, inter
alia, sono rappresentati dalle disposizioni
contenute nell’articolo 6 finalizzato ad
orientare la domanda pubblica verso beni,
servizi e immobili migliori sotto il profilo
energetico-ambientale, che stabilisce che le
pubbliche amministrazioni centrali – nelle
procedure di stipula di contratti di acquisto o di nuova locazione di immobili
ovvero negli appalti per gli acquisti di
prodotti e servizi, di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 28 del
codice degli appalti, siano obbligate a
rispettare determinati requisiti minimi di
efficienza energetica (CAM) così come appare particolarmente utile a tal fine che
per gli acquisti o i nuovi contratti di
locazione di immobili, tale obbligo si applichi a tutti i contratti indipendentemente
dall’importo, diversamente da quanto previsto dalla direttiva EED che stabilisce
delle soglie,
DELIBERA
di esprimere i seguenti rilievi:
gli interventi previsti dall’articolo 5
volti all’efficienza e al risparmio energetico a partire dall’anno 2014 e fino al
2020, siano realizzati su tutti gli immobili
della pubblica amministrazione, come peraltro indicato in rubrica dell’articolo 5,
con interventi prioritari su edifici quali
scuole ed ospedali oppure siano destinati
almeno a tutti gli immobili dell’amministrazione statale, (non limitati alla pubblica amministrazione centrale). A tal fine
risulterebbe opportuno prevedere che ogni
Mercoledì 14 maggio 2014
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progetto di intervento di architettura scolastica, esclusi i lavori di piccola manutenzione (a tal fine intendendosi interventi
fino ad un importo di euro 10.000), non
possa prescidere da interventi di riqualificazione energetica;
in via subordinata, gli interventi sugli
immobili della pubblica amministrazione
centrale in grado di conseguire la riqualificazione energetica, siano riferiti almeno
al 5 per cento per cento della superficie
coperta utile climatizzata;
sia valutata l’opportunità di assumere
una nuova iniziativa normativa volta a
definire un « piano energetico » di lungo
periodo, in considerazione del fatto che i
contenuti della Strategia energetica nazionale (SEN) non sono i mai stati sottoposti
a valutazione ambientale strategica, prescindendo dunque, inter alia, dallo svolgimento di consultazioni, dalla valutazione
sugli impatti del piano o dagli esiti delle
consultazioni;
si valuti di individuare oltre alle coperture previste nel Fondo di garanzia per
il teleriscaldamento e ai proventi annui
delle aste ETS nella disponibilità del Ministero dell’Ambiente e del Ministero per
lo sviluppo economico ulteriori coperture
presso altri dicasteri a partire dal Ministero dell’economia e finanza;
sia introdotta la stabilizzazione dell’eco-bonus nella misura oggi in vigore, a
—
Commissione VIII
valle di una analisi degli impatti positivi
generati dagli investimenti attivati;
siano introdotte misure affinché il
riconoscimento dei regimi tariffari speciali
di cui all’articolo 39 del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83 nei confronti delle
imprese a forte consumo di energia così
come definite dall’articolo 2 del decreto
del Ministero dell’economia e delle finanze
del 5 aprile 2013 sia subordinato ad interventi di efficienza energetica nella misura minima da definirsi con decreto;
si preveda che l’Enea svolga i compiti
di cui all’articolo 4 del decreto anche
avvalendosi dei competenti uffici territoriali dell’Agenzia delle entrate relativamente ai servizi relativi al catasto ex
articolo 23-quater della legge 7 agosto
2012, n. 135;
si valuti l’introduzione di meccanismi
penalizzanti nei confronti delle pubbliche
amministrazioni centrali e degli altri soggetti pubblici coinvolti affinché si realizzino, senza ritardo, gli obiettivi connessi
alla progressiva riqualificazione energetica
degli immobili della pubblica amministrazione centrale così come gli adempimenti
in ordine alla ricognizione del parco immobiliare nazionale finalizzati agli interventi di medio-lungo termine per la riqualificazione energetica degli edifici residenziali e commerciali, sia pubblici che
privati.
Mercoledì 14 maggio 2014
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Commissione VIII
ALLEGATO 3
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/
27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/1257CE e
2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (Atto n. 90).
RILIEVI DELIBERATI DALLA COMMISSIONE
La VIII Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva
2012/27/UE sull’efficienza energetica, che
modifica le direttive 2009/1257CE e 2010/
30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e
2006/32/CE;
considerato che l’aumento dell’efficienza energetica rientra fra gli obiettivi
prioritari della strategia complessiva dell’Unione per una crescita sostenibile e
inclusiva (strategia Europa 2020);
formulato l’auspicio che il Governo
italiano operi, anche durante il semestre di
presidenza europeo, affinché gli obiettivi
nazionali di efficienza energetica, oggi fissati in modo indicativo da ciascuno Stato
membro, possano diventare obiettivi vincolanti;
ritenuto che l’approvazione definitiva
del provvedimento in esame e la sua piena
e rapida attuazione costituiscono passaggi
essenziali e prioritari per rafforzare le
politiche ambientali e per la crescita del
nostro Paese, in un’ottica di sviluppo sostenibile e di economia verde;
giudicato positivamente:
l’impianto e l’impatto complessivo
del provvedimento, che recepisce i principi
della direttiva 2012/27/UE nell’ordinamento nazionale allo scopo di fornire un
contributo significativo al conseguimento
degli obiettivi nazionali di efficienza energetica, obiettivi a suo tempo individuati, in
sede di recepimento del cosiddetto « Pacchetto europeo clima-energia » nell’au-
mento del 20 per cento dell’efficienza
energetica entro il 2020 e più di recente
ribaditi, anche in occasione della definizione della Strategia energetica nazionale,
con la previsione di risparmi energetici
fino al 24 per cento entro il 2020;
il fatto che il provvedimento in
esame, in linea con quanto stabilito dalla
direttiva 2012/27/UE, assegna esplicitamente un ruolo guida al settore pubblico,
considerando la spesa pubblica uno strumento fondamentale, da un lato, per
orientare il mercato verso prodotti, edifici
e servizi più efficienti sul piano energetico
e, dall’altro, per stimolare e indurre cambiamenti di comportamento dei cittadini e
delle imprese in ordine al consumo dell’energia;
in questo quadro complessivo, considerato, in primo luogo, che il comparto
abitativo ha un ruolo fondamentale nelle
politiche per l’efficienza energetica, tenuto
conto che agli immobili è ascrivibile oltre
un terzo (36 per cento) del consumo
complessivo di energia dell’Italia;
segnalato che la principale ragione
degli alti consumi energetici degli immobili
italiani risiede nella vetustà e obsolescenza
degli immobili medesimi (quasi il 70 per
cento degli edifici è stato costruito prima
del 1976 e circa il 25 per cento non è mai
stato oggetto di interventi di riqualificazione energetica) al punto che il fabbisogno energetico medio degli edifici esistenti
è pari a 180 kwh/mq all’anno, vale a dire
superiore di ben quattro volte al fabbisogno energetico degli edifici costruiti nel
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rispetto delle nuove norme sull’efficienza
energetica in edilizia;
valutata, quindi, l’assoluta necessità,
sia per mantenere fede agli impegni ambientali assunti in sede UE, sia per contrastare la grave crisi in atto e per cogliere
le opportunità di crescita e di occupazione
nel settore dell’edilizia di qualità, che
l’Italia si doti di un programma coordinato
e coerente di misure normative, economiche, finanziarie e fiscali, capaci di implementare in modo significativo il livello
degli investimenti pubblici e privati nella
riqualificazione energetica del patrimonio
edilizio pubblico e privato esistente;
evidenziata, tuttavia, negativamente
l’attuale situazione di frammentazione e di
dispersione delle competenze e delle politiche per l’efficienza energetica, a partire
da quelle per l’efficienza energetica in
edilizia, che si è tradotta in inaccettabili
ritardi e inadempienze nell’azione dello
Stato, delle regioni e degli altri enti territoriali per il raggiungimento dei fondamentali obiettivi di riduzione dei consumi
energetici, di contenimento della bolletta a
carico delle famiglie e delle imprese, di
rilancio e di riorientamento in senso sostenibile di settori fondamentali dell’economia come quello delle costruzioni e di
sostegno all’innovazione tecnologica, alle
nuove produzioni e alla creazione di
nuova e buona occupazione;
richiamata l’attenzione del Governo:
sull’importanza decisiva delle agevolazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico degli immobili (il cosiddetto ecobonus per l’edilizia) ai fini del conseguimento
degli obiettivi nazionali di efficienza energetica, ma anche ai fini della ripresa delle
attività produttive e del sostegno allo sviluppo di un’edilizia legata alla riqualificazione del patrimonio esistente, al risparmio energetico, alla sicurezza antisismica,
nonché al contenimento del consumo di
suolo (secondo le stime aggiornate di Cresme e Servizio studi della Camera, nel
2013 le agevolazioni fiscali in questione
hanno prodotto circa 28 miliardi di inve-
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Commissione VIII
stimenti, qualificando il sistema imprenditoriale del settore, riducendo i consumi
energetici, l’inquinamento e le bollette
delle famiglie, garantendo quasi 340 mila
posti di lavoro, considerando anche l’indotto, e avviando per la prima volta, sia
pure in misura non ancora sufficiente, una
politica di messa in sicurezza del patrimonio edilizio nazionale rispetto al rischio
sismico);
sulle grandi potenzialità di riduzione della spesa pubblica (e di contestuale salvaguardia dei livelli delle prestazioni e dei servizi pubblici) derivanti dalla
realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica degli edifici pubblici,
purtroppo non adeguatamente evidenziati
nel cosiddetto Piano Cottarelli, (secondo
Consip il costo della fornitura alle pubbliche amministrazioni di energia elettrica
e dei servizi connessi, su cui si può intervenire con interventi di efficientamento
energetico, può essere stimato in circa 5
miliardi di euro annui, di cui 1,3 miliardi
per le scuole);
sulla valenza strategica di un quadro di regole serie, semplici e certe in
materia di certificazione energetica degli
edifici come strumento essenziale, da un
lato, per garantire i diritti di tutti i cittadini e il valore dei loro investimenti e,
dall’altro, per migliorare le prestazioni
energetiche degli edifici;
ritenuto, peraltro, che, proprio con
riferimento alle norme in materia di riqualificazione energetica del patrimonio
edilizio nazionale, il testo del provvedimento è migliorabile, in primo luogo, per
quanto concerne il coordinamento delle
politiche pubbliche per l’efficienza energetica e il reperimento di adeguate risorse
finanziarie, in secondo luogo per la messa
in campo degli strumenti normativi, economici e fiscali più appropriati per attrarre gli investimenti privati ed elevare
così il tasso complessivo degli interventi di
riqualificazione energetica del patrimonio
edilizio nazionale;
segnalata, in secondo luogo, l’opportunità, anche in ragione del notevole im-
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patto ambientale ed energetico del settore
dei trasporti, di estendere progressivamente il regime obbligatorio di efficienza
energetica – come, peraltro, previsto dalla
direttiva europea 2012/27/UE – anche ai
distributori e ai commercianti al dettaglio
di carburante per trasporti;
segnalata, in terzo luogo, l’importanza delle norme in materia di diagnosi
energetica e di sistemi di gestione energetica delle imprese, dirette a stimolare
comportamenti virtuosi da parte delle
aziende e a cogliere le possibilità di risparmio energetico anche tramite la diffusione di innovazioni tecnologiche;
sottolineato, in quarto luogo, il rilievo
e la portata innovativa delle norme in
materia di misurazione e di fatturazione
dei consumi energetici dirette a garantire
una misurazione e una fatturazione
chiara, basata sul consumo effettivo e su
una frequenza tale da consentire ai consumatori finali di regolare il proprio consumo energetico;
rilevato, peraltro, che la previsione di
una frequenza trimestrale o, addirittura
semestrale, della fatturazione, se costituisce un miglioramento della situazione per
quei Paesi dove non è diffuso l’uso dei
contatori intelligenti, mal si concilia con il
costume e le pratiche contrattuali italiane
(nel nostro Paese la fatturazione è di
norma bimestrale) e con la larga diffusione dei contatori intelligenti per la misurazione dei consumi di energia elettrica;
preso atto, infine, che l’istituendo
Fondo rotativo nazionale per l’efficienza
energetica è alimentato anche con le risorse destinate, ma mai concretamente
assegnate, al Fondo nazionale per lo sviluppo del teleriscaldamento previsto dal
decreto legislativo n. 28 del 2011,
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Commissione VIII
coordinamento delle attività di tutti i Ministeri, nonché delle regioni e degli enti
locali, sull’insieme delle politiche per l’efficienza energetica, affidandone la responsabilità al MISE e al MATTM, e intervenendo, con particolare riferimento alle
politiche per l’efficientamento energetico
del patrimonio edilizio pubblico, anche
attraverso l’istituzione di una struttura
nazionale di supporto, allo scopo di:
coordinare la realizzazione degli
interventi di efficientamento energetico
con il complesso delle misure già in essere
per la riqualificazione delle scuole, degli
edifici strategici, ecc.;
di integrare gli interventi di efficientamento energetico con l’insieme delle
politiche che riguardano la programmazione e l’uso dei fondi nazionali ed europei
in materia di riqualificazione delle aree
urbane e di promozione delle smart city, di
riqualificazione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica, di mobilità sostenibile, di occupazione e formazione professionale;
2) sia ampliato il target degli interventi di riqualificazione energetica da realizzare ogni anno sugli immobili della
pubblica amministrazione centrale, attualmente fissato al 3 per cento, e siano
ricompresi nel medesimo target anche gli
immobili di proprietà delle regioni e degli
altri enti territoriali, (provvedendo a escludere tali interventi dal Patto di stabilità
interno) o, quantomeno, gli immobili periferici delle amministrazioni centrali (es.
carceri, caserme, commissariati di pubblica sicurezza, ecc.), nonché tutti quegli
ulteriori edifici che (anche per essere particolarmente frequentati dai cittadini) godono di una particolare importanza e di
una particolare visibilità nella vita pubblica, a partire dalle scuole, dagli ospedali
e dai municipi;
DELIBERA
di esprimere i seguenti rilievi:
1) si proceda ad una complessiva
revisione del testo del provvedimento nel
senso di prevedere forme e strumenti di
3) siano individuate, anche in ragione
del generale vincolo di riqualificazione
energetica degli edifici pubblici oggetto di
ristrutturazioni importanti, ulteriori risorse finanziarie a copertura degli investimenti complessivamente previsti dal
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provvedimento, anche provvedendo a valere sulle risorse dei bilanci di gran parte
dei Ministeri, a partire da quello del
Ministero delle infrastrutture, dell’economia e delle finanze (Agenzia del Demanio),
della difesa e dell’interno;
4) sia inserito fra i criteri di maggior
favore per l’accesso alle risorse dell’istituendo Fondo nazionale per l’efficienza
energetica, quello relativo alla valenza prestazionale dei progetti ammissibili all’intervento del Fondo stesso, nel senso di
promuovere prioritariamente quegli interventi di efficientamento energetico capaci
di realizzare e certificare il raggiungimento di determinati livelli di prestazioni
energetiche degli edifici (ad esempio il
raggiungimento della Classe energetica
« B » o la riduzione del 50 per cento dei
consumi pre-intervento);
5) siano potenziati gli strumenti di
incentivazione vigenti rivolti alle pubbliche
amministrazioni, che non accedono alle
agevolazioni fiscali del cosiddetto ecobonus, con particolare riferimento al « Conto
termico » e ai « Certificati bianchi », al fine
di promuovere la realizzazione di interventi di riqualificazione energetica volti
alla riduzione dei fabbisogni di energia
primaria per la climatizzazione invernale
ed estiva degli immobili e di stimolare la
compartecipazione a diverse forme di incentivo e di finanziamento garantendone il
coordinamento e la non sovrapposizione;
6) siano rese permanenti le attuali
agevolazioni fiscali per gli interventi di
riqualificazione energetica degli immobili
(cosiddetto ecobonus), avendo cura di continuare a garantire, in ogni caso, un’effettiva convenienza di tali agevolazioni rispetto a quelle riconosciute per gli ordinari interventi di ristrutturazione edilizia
e intervenendo, anche con una rimodulazione delle aliquote e dei limiti delle spese
ammesse al beneficio, al fine di premiare
in modo particolare la realizzazione di
quegli interventi e l’uso di quelle tecnologie e materiali innovativi dai quali provengono i migliori contributi in termini di
riduzione dei consumi energetici e delle
emissioni di CO2;
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Commissione VIII
7) siano adottate specifiche misure,
normative e fiscali, atte a rimuovere – sul
modello dei green deal promossi in Inghilterra fra proprietari di immobili, inquilini
e soggetti che finanziano e realizzano gli
interventi di riqualificazione energetica
degli immobili – le criticità che attualmente rendono troppo oneroso sul piano
giuridico e/o economico la realizzazione
degli interventi di riqualificazione energetica degli immobili in affitto e dei condominii;
8) siano adottate tutte quelle misure
necessarie a garantire l’applicazione omogenea su tutto il territorio nazionale a
tutela dei diritti dei cittadini, di un quadro
di regole credibili, semplici e certe per la
certificazione energetica degli edifici, a
partire da quelle relative alla valutazione
delle prestazioni degli impianti e degli
involucri, alla fissazione dei requisiti a
garanzia della competenza professionale e
dell’indipendenza dei certificatori, alla serietà e severità del sistema dei controlli e
delle sanzioni;
9) sia valutata attentamente l’opportunità se mantenere all’articolo 12, comma
5, la norma che stabilisce l’equivalenza fra
la diagnosi energetica nel settore civile e
l’attestato di prestazione energetica realizzato ai sensi del decreto del Ministro dello
sviluppo economico 26 giugno 2009, o se
differirne l’introduzione ad un momento
successivo all’adozione e all’applicazione
su tutto il territorio nazionale dell’indicato
quadro di regole credibili, semplici e certe
in materia di certificazione energetica degli edifici;
10) siano messi a sistema e regolati o
attivati ex novo progetti e azioni che,
sfruttando competenze tecniche di settore
già maturate nell’ambito di strutture e
società pubbliche, sostengano lo sviluppo
di filiere industriali nazionali per la produzione di beni e servizi dell’efficienza
energetica e dell’energia sostenibile. Ciò
anche attraverso l’istituzione di portali
tematici dedicati e in continuità con le
politiche di internazionalizzazione, al fine
di coadiuvare le imprese, in particolare
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piccole e medie, e i centri di ricerca
nazionali a cogliere le opportunità di sviluppo derivanti dalla diffusione di innovazioni tecnologiche legate ai processi di
efficientamento energetico in corso nel
nostro Paese ma anche in molti altri
contesti nazionali non solo nell’ambito
dell’Unione europea.
11) sia progressivamente esteso anche
ai distributori e ai commercianti al dettaglio di carburante per trasporti il regime
obbligatorio di efficienza energetica disciplinato dall’articolo 7 del provvedimento;
12) sia espunta dal testo dell’articolo
8, comma 1, la norma che prevede l’esenzione dall’obbligo di eseguire la diagnosi
energetica periodica per le grandi imprese
che adottano sistemi di gestione ambientali conformi alle norme EN ISO 14001, in
considerazione del fatto che, a differenza
delle norme ISO 50001, le citate norme EN
ISO 14001 non trattano diffusamente ed
esplicitamente dell’efficienza energetica;
13) sia esplicitato all’articolo 8 che le
imprese a forte consumo di energia, le
quali beneficiano di particolari sgravi fiscali sul consumo dei prodotti energetici,
sono tenute, in linea con quanto previsto
dalla normativa europea, a porre in essere
corrispondenti interventi di efficienza
energetica e di protezione ambientale, prevedendosi, inoltre, che nelle misure di
incentivazione degli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica dei processi produttivi, venga data priorità agli
interventi che assicurino requisiti superiori, in termini di prestazioni energetico
ambientali, a quelli obbligatori secondo la
normativa ambientale ed energetica vigente;
14) sia modificato l’articolo 9, comma
6, lettera a), numero 2), prevedendosi, in
luogo dell’invio trimestrale o semestrale
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Commissione VIII
delle fatturazioni dei servizi energetici, il
mantenimento degli attuali invii bimestrali
di tali fatturazioni, anche allo scopo di
scongiurare il rischio che all’inevitabile
aumento dell’importo medio delle fatture
corrisponda, oltre ad un inaccettabile inasprimento del disagio sociale, anche un
allungamento dei tempi medi di incasso e
un aumento delle morosità;
15) sia modificato l’articolo 11,
comma 2, prevedendo espressamente che
nell’esercizio da parte dell’AEEGSI dei
compiti di revisione delle componenti della
tariffa elettrica, dovrà, in ogni caso, essere
garantito, da un lato, la piena salvaguardia
dei diritti delle famiglie appartenenti alle
fasce economicamente svantaggiate e, dall’altro, la definizione di una nuova struttura tariffaria di per sé idonea a stimolare
comportamenti virtuosi da parte dei cittadini e a promuovere il conseguimento di
obiettivi di efficienza e di risparmio energetico;
16) sia modificato l’articolo 15 del,
comma 1, prevedendosi espressamente la
riassegnazione delle dotazioni spettanti, ai
sensi dell’articolo 22 del decreto legislativo
n. 28 del 2011, al Fondo per lo sviluppo
del teleriscaldamento, ad un apposito capitolo dell’istituendo Fondo per l’efficienza
energetica, in modo da garantire l’accesso
al citato strumento finanziario quantomeno a quelle imprese che negli ultimi tre
anni hanno concretamente avviato nuovi
investimenti per lo sviluppo delle reti e
degli impianti di teleriscaldamento;
17) sia modificato l’articolo 10,
commi 16 e 17, al fine di non ostacolare,
a causa del previsto intervento di regolamentazione affidato all’AEEGSI, lo sviluppo del settore del teleriscaldamento e
la concorrenza fra diversi sistemi di riscaldamento.
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