Mercoledì 14 maggio 2014 — 94 — Commissione VIII VIII COMMISSIONE PERMANENTE (Ambiente, territorio e lavori pubblici) S O M M A R I O UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . . 94 DELIBERAZIONE DI RILIEVI: Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/1257CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (esame atto n. 90 – rel. Mazzoli). Atto n. 90 (Rilievi alla X Commissione) (Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione – Deliberazione di rilievi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 ALLEGATO 1 (Proposta di rilievi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 ALLEGATO 2 (Proposta di rilievi alternativa presentata dal gruppo MoVimento cinque stelle) . . . 106 ALLEGATO 3 (Rilievi deliberati dalla Commissione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 ATTI DEL GOVERNO: Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/33/UE che modifica la direttiva 1999/32/CEE, relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo. Atto n. 94 (Esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio) . . . . . . . . . . . . UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI Mercoledì 14 maggio 2014. L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 14.15. 96 che modifica le direttive 2009/1257CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (esame atto n. 90 – rel. Mazzoli). Atto n. 90 (Rilievi alla X Commissione). (Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione – Deliberazione di rilievi). DELIBERAZIONE DI RILIEVI Mercoledì 14 maggio 2014. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo. La seduta comincia alle 14.40. Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, La Commissione prosegue l’esame dello schema di atto in titolo, rinviato nella seduta del 6 maggio 2014. Alessandro MAZZOLI (PD), relatore presenta una proposta di rilevi (vedi allegato 1) che tiene conto delle osservazioni e delle proposte pervenute da molti colleghi della maggioranza e dell’opposizione, ai quali rivolge un ringraziamento non formale per il contributo dato. Mercoledì 14 maggio 2014 — Alberto ZOLEZZI (M5S) rivolge anzitutto un apprezzamento non formale per il modo con cui il relatore ha voluto improntare, anche in via informale, il confronto con tutti i gruppi presenti in Commissione. Pur apprezzando, inoltre, alcuni dei rilievi formulati nella proposta testé presentata, segnala che per il gruppo del M5S vi sono alcuni punti, in particolare quelli relativi all’aumento dal 3 al 5 per cento della superficie minima degli edifici dell’amministrazione centrale da sottoporre ogni anno a riqualificazione energetica, all’inclusione all’interno del programma di riqualificazione energetica degli edifici pubblici anche quelli delle regioni e degli enti locali, nonché alla definizione di misure che escludano il rischio di attività speculative in sede di applicazione della nuova disciplina in materia di teleriscaldamento, che appaiono irrinunciabili e che non figurano o figurano in modo insoddisfacente nella proposta di rilievi presentata dal relatore. Presenta, quindi, a nome dei deputati del gruppo M5S, una proposta di rilievi alternativa a quella del relatore (vedi allegato 2). Claudia MANNINO (M5S) giudica negativamente che nella proposta di rilievi presentata dal relatore non si denunci il fatto che la Strategia energetica nazionale non sia stata sottoposta a valutazione ambientale strategica, né si evidenzi la necessità che da parte dell’ENEA sia redatta una mappatura esatta dei fabbisogni energetici di tutti gli edifici della pubblica amministrazione, al fine di individuare gli interventi di riqualificazione energetica prioritari. Filiberto ZARATTI (SEL) ringrazia il relatore per l’ottimo lavoro svolto, che ha portato alla predisposizione di una proposta di rilievi che tiene conto anche di alcune proposte formulate dai deputati del gruppo di SEL. Pur ribadendo, quindi, anche in questa sede, l’opportunità che nella proposta di rilevi si dia maggior risalto all’esigenza che gli obiettivi nazionali di efficienza energetica di ciascuno 95 — Commissione VIII Stato membro dell’Unione europea siano considerati non più indicativi ma vincolanti, preannuncia il voto favorevole dei deputati del suo gruppo sulla proposta di rilievi formulata dal relatore. Chiara BRAGA (PD) esprime apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore e per i contenuti della proposta di rilievi dallo stesso formulata, che valorizza appieno il contributo dei tanti colleghi e dei numerosi soggetti auditi dalla Commissione di merito, che hanno espresso osservazioni e proposte sul provvedimento in esame. Pur comprendendo, inoltre, le ragioni che sono alla base della richiesta del collega Zaratti, giudica corretta la collocazione nelle premesse della proposta di rilievi della questione, certamente importante, relativa all’azione che deve essere svolta in ambito europeo affinché gli obiettivi nazionali di efficienza energetica diventino vincolanti per tutti gli Stati dell’Unione europea. Conclude, quindi, sottolineando ancora una volta, a nome del gruppo del Partito Democratico, l’importanza fondamentale della richiesta, contenuta nel primo rilievo della proposta formulata dal relatore, di apportare al testo del provvedimento quelle modifiche necessarie a garantire forme e strumenti di coordinamento delle attività di tutti i Ministeri, nonché delle regioni e degli enti locali, sull’insieme delle politiche per la riqualificazione del patrimonio edilizio nazionale e per l’integrazione degli interventi per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici con l’insieme delle politiche in materia di riqualificazione delle aree urbane e di promozione delle smart city, di mobilità sostenibile, di programmazione e uso dei fondi nazionali e di quelli provenienti dalla programmazione europea 2014-2020. Preannuncia, infine, il voto favorevole del gruppo del Partito Democratico sulla proposta di rilievi presentata dal relatore. Ermete REALACCI, presidente, nell’esprimere apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore, chiede allo stesso di valutare l’opportunità di apportare due Mercoledì 14 maggio 2014 — piccole modifiche al testo della proposta di rilievi: la prima, esclusivamente formale, relativa al quarto « considerato » delle premesse e la seconda, relativa al secondo rilievo, diretta a rendere in modo più esplicito che la richiesta di ampliamento del target degli interventi annuali di riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico riguarda sia l’ampliamento della quota di edifici delle amministrazioni centrali da riqualificare sia l’inserimento in tale quota degli immobili delle regioni e degli enti locali. Alessandro MAZZOLI (PD), in accoglimento della proposta del presidente, presenta una nuova formulazione della propria proposta di rilievi (vedi allegato 3). Il sottosegretario Silvia VELO dichiara di condividere appieno il contenuto della proposta di rilievi, come testé riformulata dal relatore. Esprime, inoltre, apprezzamento per il ruolo incisivo che la Commissione Ambiente della Camera ha voluto assumere in questa occasione, chiedendo di potersi esprimere su un provvedimento che, fermo restando le competenze della Commissione attività produttive e del Ministero dello sviluppo economico, coinvolge temi e questioni di primaria importanza per il rafforzamento delle politiche ambientali e per il riorientamento in senso sostenibile dell’intera azione di governo. Conclude, quindi, assicurando che il Ministero dell’ambiente farà ogni sforzo affinché il contenuto dei rilievi formulati dalla Commissione siano tenuti nella più attenta considerazione dalla Commissione di merito e dal Governo nella sua interezza. Ermete REALACCI, presidente, avverte che sarà posta in votazione la proposta di rilievi, come riformulata dal relatore e che, in caso di sua approvazione, risulterà preclusa la votazione sulla proposta di rilievi alternativa presentata dal gruppo M5S. Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di 96 — Commissione VIII rilievi, come riformulata dal relatore, risultando pertanto preclusa la proposta alternativa presentata dal gruppo M5S. La seduta termina alle 15.10. ATTI DEL GOVERNO Mercoledì 14 maggio 2014. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo. La seduta comincia alle 15.10. Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/33/UE che modifica la direttiva 1999/32/CEE, relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo. Atto n. 94. (Esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio). La Commissione inizia l’esame dello schema di decreto legislativo in titolo. Giovanna SANNA (PD), relatore, riferisce che la Commissione è chiamata a esaminare e dare il parere sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/33/UE, che modifica la direttiva 1999/32/CEE relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo. Preliminarmente, osserva che la delega per il recepimento della direttiva 2012/ 33/UE è stata conferita al Governo dalla legge di delegazione europea 2013 (legge n. 96 del 2013) e che lo schema di decreto in esame è stato adottato il 15 aprile 2014 sulla base di quanto disposto dal comma 1 dell’articolo 31 della citata legge n. 96 del 2013, ai sensi del quale il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di due mesi antecedenti al termine di recepimento indicato in ciascuna delle direttive (per la direttiva 2012/33/UE il termine di recepimento è fissato al 18 giugno 2014). Mercoledì 14 maggio 2014 — Aggiunge che la richiesta di parere parlamentare sul provvedimento in esame non è corredata del parere della Conferenza Unificata, pertanto la Commissione non potrà pronunciarsi definitivamente prima che il Governo abbia provveduto a integrare le richiesta di parere nel senso indicato. Passando al contenuto dello schema di decreto legislativo, ricorda anzitutto che la riduzione del tenore di zolfo in alcuni combustibili liquidi era stata disciplinata inizialmente dalla direttiva 1999/32/CE, recepita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 settembre 2001, n. 395, le cui norme erano poi confluite nel decreto legislativo 152 del 2006. A seguito dell’adozione dell’Allegato VI alla Convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi (Marpol 73/78), l’Unione europea aveva emanato la direttiva 2005/33/CE, che modificava quanto stabilito nella disciplina del 1999 in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo. In Italia, le modifiche introdotte dalla direttiva 2005/33/CE sono state recepite con il decreto legislativo 205 del 2007, che ha novellato diversi articoli del decreto legislativo 152/2006, che disciplinano: i limiti per il tenore di zolfo dei diversi combustibili marittimi (gasoli, oli diesel ed altri); la zona di mare percorsa (porti, acque territoriali, zone economiche esclusive, zone di protezione ecologica, aree di controllo delle emissioni di zolfo); le specifiche per le navi passeggeri; l’uso alternativo di tecnologie di riduzione delle emissioni della nave, ed esperimenti relativi a tali tecnologie; sistemi di controlli, accertamento e sanzioni per le violazioni dei limiti previsti. Ora, la nuova direttiva 2012/33/UE stabilisce, in via generale, il divieto – nei Paesi membri dell’UE – di utilizzo di combustibili per uso marittimo con un tenore di zolfo superiore in massa al 3,50 per cento, prevedendo misure più restrittive al fine di adeguarsi alla disciplina dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO) sugli standard relativi alla composizione dei combustibili e sui me- 97 — Commissione VIII todi di riduzione delle emissioni inquinanti. L’allegato VI riveduto della Convenzione MARPOL introduce, infatti, limiti al contenuto di zolfo più severi per il combustibile per uso marittimo nelle Aree di Controllo delle Emissioni di Zolfo, in sigla SECA (1 per cento di tenore di zolfo dal 1o luglio 2010 e 0,10 per cento dal 1o gennaio 2015), nonché nelle aree marittime al di fuori delle SECA (3,50 per cento dal 1o gennaio 2012 e 0,50 per cento dal 1o gennaio 2020). Sottolinea, dunque, che la direttiva europea prevede una forte riduzione del tenore di zolfo nei combustibili ad uso marittimo, ma tale riduzione varia a seconda dei mari in considerazione del loro diverso grado di vulnerabilità ambientale internazionalmente riconosciuto, ma anche evidentemente in ragione delle diverse condizioni reali che possono favorire il raggiungimento di più elevati obiettivi di tutela ambientale marittima. Tale riduzione prevista dalla direttiva europea è dunque più forte e temporalmente più ravvicinata per i mari dell’Europa nordica (Canale della Manica, Mare del Nord e Mar Baltico), e più contenuta o meno ravvicinata per gli altri mari, tra cui l’Adriatico, il Mediterraneo e le acque costiere oceaniche. Tuttavia, nulla impedisce che i singoli Stati membri, anche in cooperazione tra di loro e con Paesi rivieraschi extra-UE, possano perseguire obiettivi più ambiziosi, e su questo punto tornerò nella parte finale di questa relazione. Gli Stati membri devono, pertanto, in attuazione di tale direttiva europea, adottare tutte le misure necessarie entro il 18 giugno 2014, affinché: nelle rispettive acque territoriali, nelle zone economiche esclusive e nelle zone di controllo dell’inquinamento, che rientrano nelle Aree di controllo delle emissioni di zolfo, non siano utilizzati combustibili per uso marittimo con un tenore di zolfo superiore in massa all’1 per cento fino al 31 dicembre 2014 e allo 0,10 per cento dal 1o gennaio 2015; nelle rispettive acque territoriali, nelle zone economiche esclusive e nelle zone di controllo dell’inquinamento, al di Mercoledì 14 maggio 2014 — fuori delle SECA, non siano utilizzati combustibili per uso marittimo con un tenore di zolfo superiore al 3,50 per cento dal 18 giugno 2014 e allo 0,50 per cento dal 1ogennaio 2020. Osserva, quindi, che la direttiva stabilisce che non siano utilizzati gasoli con tenore di zolfo superiore allo 0,10 per cento né utilizzati combustibili per uso marittimo con un tenore di zolfo superiore al 3,50 per cento (regola generale), a eccezione dei combustibili destinati all’approvvigionamento delle navi che utilizzano i metodi di riduzione delle emissioni con sistemi a circuito chiuso. Inoltre è previsto che le navi all’ormeggio nei porti dell’Unione europea non utilizzino combustibili per uso marittimo con tenore di zolfo superiore in massa allo 0,10 per cento, accordando all’equipaggio tempo sufficiente per completare le necessarie operazioni per il cambio del combustibile il più presto possibile dopo l’arrivo all’ormeggio e comunque prima della partenza. Gli Stati membri devono inoltre vietare, fino al 1o gennaio 2020, l’utilizzo di combustibile per uso marittimo con un tenore di zolfo superiore all’1,50 per cento in massa dalle navi passeggeri che effettuano servizio di linea da o verso porti dell’Unione europea, transitando nelle acque territoriali, zone economiche esclusive e zone di controllo dell’inquinamento che non rientrano nelle aree SECA. Passando all’illustrazione dello schema di decreto legislativo in esame, osserva che esso è composto di due articoli e di due allegati. L’articolo 1 modifica gli articoli 292, 295 e 296 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice ambientale), in cui sono previsti, rispettivamente, le definizioni, le tipologie dei combustibili per uso marittimo, i controlli e le sanzioni. L’articolo 1 interviene, inoltre, sull’Allegato X alla parte quinta del Codice ambientale in materia di combustibili. L’articolo 2 reca una clausola di invarianza finanziaria per l’applicazione delle norme introdotte, e stabilisce che la copertura degli oneri derivanti dall’attività di controllo sui combustibili marittimi, effet- 98 — Commissione VIII tuata dagli organi competenti, come già previsto al comma 9 dell’articolo 296 del Codice ambientale, sia a carico dei soggetti interessati sulla base di apposite tariffe da stabilire con decreto interministeriale. Più in dettaglio, le lettere da a) ad e) del comma 1 dell’articolo 1 modificano le definizioni riguardanti i codici identificativi dell’olio combustibile pesante e del gasolio, le definizione di olio diesel marino e gasolio marino e prevedono la definizione di « metodo di riduzione delle emissioni » in sostituzione della precedente definizione di « tecnologie di riduzione delle emissioni ». L’articolo 1 comma 2, alle lettere da a) ad h), modifica le percentuali dei tenori di zolfo dei combustibili marittimi, in perfetta aderenza ai citati nuovi limiti stabiliti per le diverse tipologie di carburanti marittimi dalla direttiva 2012/33/CE e alla sopra richiamata tempistica di applicazione. Conformemente a quanto previsto nella direttiva, la lettera f) del comma 2 dell’articolo 1 integra il comma 6 dell’articolo 295 prevedendo che il divieto di utilizzo dei combustibili con un tenore di zolfo superiore all’1,50 per cento in massa per le navi passeggeri si applichi fino al 1o gennaio 2020. Viene concessa inoltre – alla lettera g) del comma 2 – una specifica deroga all’applicazione dei limiti indicati, per le navi che utilizzano metodi di riduzione delle emissioni basati su sistemi a circuito chiuso o che utilizzano combustibili o miscele alternativi al combustibile per uso marittimo. L’articolo 1, comma 2, lettera m), reca disposizioni volte ad assicurare la disponibilità di combustibili per uso marittimo conformi ai limiti. Nel caso in cui si verifichino situazioni nelle quali vi sia il rischio di una significativa riduzione della disponibilità di tali combustibili, si prevede che il Ministero dell’Ambiente può richiedere al Ministero dello sviluppo economico di attivare le procedure di emergenza previste dall’articolo 20 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 (riguardante procedure per il rilascio obbli- Mercoledì 14 maggio 2014 — gato delle scorte ed altri interventi previsti per il mercato dei prodotti petroliferi nel caso di interruzione degli approvvigionamenti). L’articolo 1, comma 2, alle lettere da p) a z), reca limitate modifiche alle norme per consentire esperimenti relativi ai metodi di riduzione delle emissioni relativamente ai contenuti della relazione di accompagnamento che deve essere trasmessa al Ministero dell’ambiente insieme alla richiesta di autorizzazione. Tale autorizzazione è rilasciata, in particolare, dalla direzione del Ministero competente in materia di inquinamento atmosferico, che può avvalersi dell’ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) ai fini dell’istruttoria. L’articolo 1, comma 2, lettere da bb) a dd), introduce disposizioni per favorire la sperimentazione e lo sviluppo di nuovi metodi per la riduzione delle emissioni, in alternativa ai combustibili marittimi a ridotto tenore di zolfo. Con riferimento al tema dei controlli e delle sanzioni, l’articolo 1, comma 2, lettera l), al fine di controllare la disponibilità dei combustibili per uso marittimo conformi ai limiti precedentemente indicati, inserisce al comma 12 dell’articolo 295 del Codice ambientale, l’obbligo della pubblicità dei registri dei fornitori, da parte delle autorità marittime o portuali. Le informative circa tali disponibilità sono comunicate al Ministero dell’ambiente ed inviate, con comunicazione annuale, alla Commissione europea, in allegato alla prevista relazione sul tenore di zolfo dell’olio combustibile pesante, del gasolio e dei combustibili per uso marittimo utilizzati nell’anno civile precedente, a norma dell’articolo 298, comma 2-bis, del Codice ambientale. L’articolo 1, comma 3, lettera c), inserisce nuovi obblighi – secondo una specifica modulistica e determinati tempi – all’articolo 296 del Codice ambientale (commi 10-ter, 10-quater e 10-quinquies), a carico dell’armatore o del comandante della nave, in caso di impossibilità di ottenere combustibile a norma o di vio- 99 — Commissione VIII lazione degli obblighi relativi al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo. Il Ministero dell’ambiente invia i rapporti mensili sull’impossibilità di ottenere combustibile a norma alla Commissione europea, e, eventualmente, attiva la procedura di emergenza (articolo 295, comma 12-bis), nel caso di ricorrente impossibilità di ottenere combustibile per uso marittimo a norma. Le autorità competenti, che accertano un illecito, obbligano al cambio del combustibile fuori norma, con un combustibile marittimo a norma, a spese del responsabile. L’articolo 1, comma 4, modifica la parte I dell’Allegato X, intervenendo sulla sezione 3 e aggiungendo le sezioni 4, 5, 6, presenti nell’allegato I e nell’allegato II allo schema di decreto. In particolare, viene aggiornato: l’elenco degli impianti di combustione che, in deroga, possono utilizzare olio combustibile con un tenore di zolfo superiore al limite; i dati presenti nella tabella III sui combustibili marittimi e sul tenore massimo di zolfo consentito, da inserire nelle comunicazioni al Ministero dell’ambiente ai fini di consentire l’elaborazione della relazione da inviare alla Commissione europea. Sottolinea, quindi, come già ho accennato in precedenza, che nel dare il parere sullo schema di decreto legislativo in esame, la Commissione debba tenere conto che è in corso un processo di ulteriore sviluppo dell’impegno europeo in materia di difesa dei mari dall’inquinamento e di progressiva adozione di combustibili alternativi per il trasporto. Al riguardo, cita le due seguenti iniziative: nel gennaio 2013 è stata pubblicata la Comunicazione della Commissione europea al Parlamento, al Consiglio e al Comitato europeo per gli affari economici e sociali e al Comitato per le regioni su « Energia pulita per il trasporto: una strategia europea per i combustibili alternativi », in preparazione del « Pacchetto energia pulita per il trasporto »; lo scorso 15 aprile il Parlamento europeo ha approvato una proposta di direttiva sul « Pacchetto energia pulita per il trasporto » che fissa principi, obiettivi e opzioni tec- Mercoledì 14 maggio 2014 — 100 nologiche per la sostituzione entro il 2050 dei combustibili derivati dal petrolio nei trasporti. Osserva, inoltre, che l’Italia è particolarmente interessata al « dopo petrolio » nei trasporti perché già presente in tutta la filiera di utilizzo del metano, sia compresso che liquido, nella produzione e impiego dell’elettricità prodotta con fonti rinnovabili, nella produzione di biometano da scarti agricoli e rifiuti. L’Italia esprime, dunque, una rete di imprese pubbliche e private che possono dare un contributo di avanguardia nei diversi segmenti della produzione e della ricerca coinvolti dall’obiettivo « energia pulita nei trasporti »: dalla cantieristica alla motoristica navale e alla motoristica per auto e camion, dalla rigassificazione alla liquefazione del metano, dalla criogenìa alla distribuzione, dai gasdotti alle altre infrastrutture, fino alle attività di ricerca sviluppate da imprese di eccellenza, da Università e centri di ricerca. In considerazione di questi fattori reali e delle prospettive da perseguire per la qualità ambientale dei mari e del trasporto, appare possibile che l’Italia – anche in coincidenza col prossimo semestre di presidenza europea – possa assumere impegni e obiettivi più avanzati, in particolare per: anticipare le scadenze temporali per la massima riduzione fino allo 0,1 per cento dello zolfo nei carburanti marittimi anche nei mari Adriatico e Ionio e più in generale nel Mediterraneo, ricercando e promuovendo a questo fine appositi accordi con gli altri Paesi rivieraschi europei ed extra-europei; promuovere, a partire dal semestre di presidenza europea, adeguate iniziative dell’Italia nelle sedi competenti per imprimere una forte accelerazione al processo di approvazione e di recepimento della nuova direttiva europea « Energia pulita per il trasporto », finalizzata alla progressiva sostituzione nel settore trasportistico dei derivati dal petrolio con combustibili meno inquinanti, che rappresenta una meta cruciale in — Commissione VIII direzione di una conversione ecologica dell’economia e di nuove opportunità di crescita e di innovazione. Filiberto ZARATTI (SEL), riservandosi di esplicitare compiutamente in una prossima seduta la posizione del suo gruppo sul provvedimento in esame, segnala fin d’ora due punti che, a suo avviso, sarebbe opportuno approfondire durante la discussione: il primo si riferisce alla possibilità, rispetto alla quale si dichiara contrario, che si faccia uso di combustibile derivato da rifiuti, mentre il secondo riguarda la realizzazione di sistemi di erogazione dell’elettricità nei porti con l’utilizzo di fonti rinnovabili. Chiede, quindi, alla presidenza della Commissione di voler disporre una verifica approfondita circa l’effettiva attuazione data dal Governo agli impegni assunti negli atti di indirizzo approvati dalla Commissione, dato che egli ritiene che molti di tali impegni siano stati inaccettabilmente disattesi, a partire da quelli contenuti nella risoluzione a suo tempo approvata dalla Commissione sui rischi ambientali connessi all’attività di ricerca di idrocarburi attraverso la tecnica della fratturazione idraulica. Giovanna SANNA (PD), relatore, intervenendo per una precisazione, chiede che la Commissione valuti l’opportunità di svolgere un breve ciclo di audizioni dei soggetti maggiormente interessati alla tematica oggetto del provvedimento, al fine di acquisire elementi di conoscenza e proposte utili anche per la predisposizione della prescritta proposta di parere sul provvedimento in esame. Ermete REALACCI, presidente, assicura il deputato Zaratti e il relatore che sottoporrà all’ufficio di presidenza della Commissione le richieste da loro formulate. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra seduta. La seduta termina alle 15.30. Mercoledì 14 maggio 2014 — 101 — Commissione VIII ALLEGATO 1 Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/ 27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/1257CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (Atto n. 90). PROPOSTA DI RILIEVI La VIII Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/1257CE e 2010/ 30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE; considerato che l’aumento dell’efficienza energetica rientra fra gli obiettivi prioritari della strategia complessiva dell’Unione per una crescita sostenibile e inclusiva (strategia Europa 2020); formulato l’auspicio che il Governo italiano operi, anche durante il semestre di presidenza europeo, affinché gli obiettivi nazionali di efficienza energetica, oggi fissati in modo indicativo da ciascuno Stato membro, possano diventare obiettivi vincolanti; ritenuto che l’approvazione definitiva del provvedimento in esame e la sua piena e rapida attuazione costituiscono passaggi essenziali e prioritari per rafforzare le politiche ambientali e per la crescita del nostro Paese, in un’ottica di sviluppo sostenibile e di economia verde; giudicato positivamente: l’impianto e l’impatto complessivo del provvedimento, che recepisce i principi della direttiva 2012/27/UE nell’ordinamento nazionale allo scopo di fornire un contributo significativo al conseguimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica, obiettivi a suo tempo individuati, in sede di recepimento del cosiddetto « Pacchetto europeo clima-energia » nell’aumento del 20 per cento del- l’efficienza energetica entro il 2020 e più di recente ribaditi, in occasione della definizione della Strategia energetica nazionale, con la previsione di risparmi energetici fino al 24 per cento entro il 2020; il fatto che il provvedimento in esame, in linea con quanto stabilito dalla direttiva 2012/27/UE, assegna esplicitamente un ruolo guida al settore pubblico, considerando la spesa pubblica uno strumento fondamentale, da un lato, per orientare il mercato verso prodotti, edifici e servizi più efficienti sul piano energetico e, dall’altro, per stimolare e indurre cambiamenti di comportamento dei cittadini e delle imprese in ordine al consumo dell’energia; in questo quadro complessivo, considerato, in primo luogo, che il comparto abitativo ha un ruolo fondamentale nelle politiche per l’efficienza energetica, tenuto conto che agli immobili è ascrivibile oltre un terzo (36 per cento) del consumo complessivo di energia dell’Italia; segnalato che la principale ragione degli alti consumi energetici degli immobili italiani risiede nella vetustà e obsolescenza degli immobili medesimi (quasi il 70 per cento degli edifici è stato costruito prima del 1976 e circa il 25 per cento non è mai stato oggetto di interventi di riqualificazione energetica) al punto che il fabbisogno energetico medio degli edifici esistenti è pari a 180 kwh/mq all’anno, vale a dire superiore di ben quattro volte al fabbisogno energetico degli edifici costruiti nel rispetto delle nuove norme sull’efficienza energetica in edilizia; Mercoledì 14 maggio 2014 — 102 valutata, quindi, l’assoluta necessità, sia per mantenere fede agli impegni ambientali assunti in sede UE, sia per contrastare la grave crisi in atto e per cogliere le opportunità di crescita e di occupazione nel settore dell’edilizia di qualità, che l’Italia si doti di un programma coordinato e coerente di misure normative, economiche, finanziarie e fiscali, capaci di implementare in modo significativo il livello degli investimenti pubblici e privati nella riqualificazione energetica del patrimonio edilizio pubblico e privato esistente; evidenziata, tuttavia, negativamente l’attuale situazione di frammentazione e di dispersione delle competenze e delle politiche per l’efficienza energetica, a partire da quelle per l’efficienza energetica in edilizia, che si è tradotta in inaccettabili ritardi e inadempienze nell’azione dello Stato, delle regioni e degli altri enti territoriali per il raggiungimento dei fondamentali obiettivi di riduzione dei consumi energetici, di contenimento della bolletta a carico delle famiglie e delle imprese, di rilancio e di riorientamento in senso sostenibile di settori fondamentali dell’economia come quello delle costruzioni e di sostegno all’innovazione tecnologica, alle nuove produzioni e alla creazione di nuova e buona occupazione; richiamata l’attenzione del Go- verno: sull’importanza decisiva delle agevolazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico degli immobili (il cosiddetto ecobonus per l’edilizia) ai fini del conseguimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica, ma anche ai fini della ripresa delle attività produttive e del sostegno allo sviluppo di un’edilizia legata alla riqualificazione del patrimonio esistente, al risparmio energetico, alla sicurezza antisismica, nonché al contenimento del consumo di suolo (secondo le stime aggiornate di Cresme e Servizio studi della Camera, nel 2013 le agevolazioni fiscali in questione hanno prodotto circa 28 miliardi di inve- — Commissione VIII stimenti, qualificando il sistema imprenditoriale del settore, riducendo i consumi energetici, l’inquinamento e le bollette delle famiglie, garantendo quasi 340 mila posti di lavoro, considerando anche l’indotto, e avviando per la prima volta, sia pure in misura non ancora sufficiente, una politica di messa in sicurezza del patrimonio edilizio nazionale rispetto al rischio sismico); sulle grandi potenzialità di riduzione della spesa pubblica (e di contestuale salvaguardia dei livelli delle prestazioni e dei servizi pubblici) derivanti dalla realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica degli edifici pubblici, purtroppo non adeguatamente evidenziati nel cosiddetto Piano Cottarelli, (secondo Consip il costo della fornitura alle pubbliche amministrazioni di energia elettrica e dei servizi connessi, su cui si può intervenire con interventi di efficientamento energetico, può essere stimato in circa 5 miliardi di euro annui, di cui 1,3 miliardi per le scuole); sulla valenza strategica di un quadro di regole serie, semplici e certe in materia di certificazione energetica degli edifici come strumento essenziale, da un lato, per garantire i diritti di tutti i cittadini e il valore dei loro investimenti e, dall’altro, per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici; ritenuto, peraltro, che, proprio con riferimento alle norme in materia di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio nazionale, il testo del provvedimento è migliorabile, in primo luogo, per quanto concerne il coordinamento delle politiche pubbliche per l’efficienza energetica e il reperimento di adeguate risorse finanziarie, in secondo luogo per la messa in campo degli strumenti normativi, economici e fiscali più appropriati per attrarre gli investimenti privati ed elevare così il tasso complessivo degli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio nazionale; segnalata, in secondo luogo, l’opportunità, anche in ragione del notevole Mercoledì 14 maggio 2014 — 103 impatto ambientale ed energetico del settore dei trasporti, di estendere progressivamente il regime obbligatorio di efficienza energetica – come, peraltro, previsto dalla direttiva europea 2012/27/UE – anche ai distributori e ai commercianti al dettaglio di carburante per trasporti; segnalata, in terzo luogo, l’importanza delle norme in materia di diagnosi energetica e di sistemi di gestione energetica delle imprese, dirette a stimolare comportamenti virtuosi da parte delle aziende e a cogliere le possibilità di risparmio energetico anche tramite la diffusione di innovazioni tecnologiche; sottolineato, in quarto luogo, il rilievo e la portata innovativa delle norme in materia di misurazione e di fatturazione dei consumi energetici dirette a garantire una misurazione e una fatturazione chiara, basata sul consumo effettivo e su una frequenza tale da consentire ai consumatori finali di regolare il proprio consumo energetico; rilevato, peraltro, che la previsione di una frequenza trimestrale o, addirittura semestrale, della fatturazione, se costituisce un miglioramento della situazione per quei Paesi dove non è diffuso l’uso dei contatori intelligenti, mal si concilia con il costume e le pratiche contrattuali italiane (nel nostro Paese la fatturazione è di norma bimestrale) e con la larga diffusione dei contatori intelligenti per la misurazione dei consumi di energia elettrica; preso atto, infine, che l’istituendo Fondo rotativo nazionale per l’efficienza energetica è alimentato anche con le risorse destinate, ma mai concretamente assegnate, al Fondo nazionale per lo sviluppo del teleriscaldamento previsto dal decreto legislativo n. 28 del 2011, DELIBERA di esprimere i seguenti rilievi: 1) si proceda ad una complessiva revisione del testo del provvedimento nel senso di prevedere forme e strumenti di coordinamento delle attività di tutti i Mi- — Commissione VIII nisteri, nonché delle regioni e degli enti locali, sull’insieme delle politiche per l’efficienza energetica, affidandone la responsabilità al MISE e al MATTM, e intervenendo, con particolare riferimento alle politiche per l’efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico, anche attraverso l’istituzione di una struttura nazionale di supporto, allo scopo di: coordinare la realizzazione degli interventi di efficientamento energetico con il complesso delle misure già in essere per la riqualificazione delle scuole, degli edifici strategici, ecc.; di integrare gli interventi di efficientamento energetico con l’insieme delle politiche che riguardano la programmazione e l’uso dei fondi nazionali ed europei in materia di riqualificazione delle aree urbane e di promozione delle smart city, di riqualificazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, di mobilità sostenibile, di occupazione e formazione professionale; 2) sia significativamente ampliato il target degli interventi di riqualificazione energetica da realizzare ogni anno, attualmente fissato al 3 per cento, sugli immobili della pubblica amministrazione, in modo da ricomprendervi quelli di proprietà delle regioni e degli altri enti territoriali (provvedendo a escludere tali interventi dal Patto di stabilità interno) o, quantomeno, gli immobili periferici delle amministrazioni centrali (es. carceri, caserme, commissariati di pubblica sicurezza, ecc.), nonché tutti quegli ulteriori edifici che (anche per essere particolarmente frequentati dai cittadini) godono di una particolare importanza e di una particolare visibilità nella vita pubblica, a partire dalle scuole, dagli ospedali e dai municipi; 3) siano individuate, anche in ragione del generale vincolo di riqualificazione energetica degli edifici pubblici oggetto di ristrutturazioni importanti, ulteriori risorse finanziarie a copertura degli investimenti complessivamente previsti dal provvedimento, anche provvedendo a va- Mercoledì 14 maggio 2014 — 104 lere sulle risorse dei bilanci di gran parte dei Ministeri, a partire da quello del Ministero delle infrastrutture, dell’economia e delle finanze (Agenzia del Demanio), della difesa e dell’interno; 4) sia inserito fra i criteri di maggior favore per l’accesso alle risorse dell’istituendo Fondo nazionale per l’efficienza energetica, quello relativo alla valenza prestazionale dei progetti ammissibili all’intervento del Fondo stesso, nel senso di promuovere prioritariamente quegli interventi di efficientamento energetico capaci di realizzare e certificare il raggiungimento di determinati livelli di prestazioni energetiche degli edifici (ad esempio il raggiungimento della Classe energetica « B » o la riduzione del 50 per cento dei consumi pre-intervento); 5) siano potenziati gli strumenti di incentivazione vigenti rivolti alle pubbliche amministrazioni, che non accedono alle agevolazioni fiscali del cosiddetto ecobonus, con particolare riferimento al « Conto termico » e ai « Certificati bianchi », al fine di promuovere la realizzazione di interventi di riqualificazione energetica volti alla riduzione dei fabbisogni di energia primaria per la climatizzazione invernale ed estiva degli immobili e di stimolare la compartecipazione a diverse forme di incentivo e di finanziamento garantendone il coordinamento e la non sovrapposizione; 6) siano rese permanenti le attuali agevolazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica degli immobili (cosiddetto ecobonus), avendo cura di continuare a garantire, in ogni caso, un’effettiva convenienza di tali agevolazioni rispetto a quelle riconosciute per gli ordinari interventi di ristrutturazione edilizia e intervenendo, anche con una rimodulazione delle aliquote e dei limiti delle spese ammesse al beneficio, al fine di premiare in modo particolare la realizzazione di quegli interventi e l’uso di quelle tecnologie e materiali innovativi dai quali provengono i migliori contributi in termini di riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di CO2; — Commissione VIII 7) siano adottate specifiche misure, normative e fiscali, atte a rimuovere – sul modello dei green deal promossi in Inghilterra fra proprietari di immobili, inquilini e soggetti che finanziano e realizzano gli interventi di riqualificazione energetica degli immobili – le criticità che attualmente rendono troppo oneroso sul piano giuridico e/o economico la realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica degli immobili in affitto e dei condominii; 8) siano adottate tutte quelle misure necessarie a garantire l’applicazione omogenea su tutto il territorio nazionale a tutela dei diritti dei cittadini, di un quadro di regole credibili, semplici e certe per la certificazione energetica degli edifici, a partire da quelle relative alla valutazione delle prestazioni degli impianti e degli involucri, alla fissazione dei requisiti a garanzia della competenza professionale e dell’indipendenza dei certificatori, alla serietà e severità del sistema dei controlli e delle sanzioni; 9) sia valutata attentamente l’opportunità se mantenere all’articolo 12, comma 5, la norma che stabilisce l’equivalenza fra la diagnosi energetica nel settore civile e l’attestato di prestazione energetica realizzato ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009, o se differirne l’introduzione ad un momento successivo all’adozione e all’applicazione su tutto il territorio nazionale dell’indicato quadro di regole credibili, semplici e certe in materia di certificazione energetica degli edifici; 10) siano messi a sistema e regolati o attivati ex novo progetti e azioni che, sfruttando competenze tecniche di settore già maturate nell’ambito di strutture e società pubbliche, sostengano lo sviluppo di filiere industriali nazionali per la produzione di beni e servizi dell’efficienza energetica e dell’energia sostenibile. Ciò anche attraverso l’istituzione di portali tematici dedicati e in continuità con le politiche di internazionalizzazione, al fine di coadiuvare le imprese, in particolare Mercoledì 14 maggio 2014 — 105 piccole e medie, e i centri di ricerca nazionali a cogliere le opportunità di sviluppo derivanti dalla diffusione di innovazioni tecnologiche legate ai processi di efficientamento energetico in corso nel nostro Paese ma anche in molti altri contesti nazionali non solo nell’ambito dell’Unione europea. 11) sia progressivamente esteso anche ai distributori e ai commercianti al dettaglio di carburante per trasporti il regime obbligatorio di efficienza energetica disciplinato dall’articolo 7 del provvedimento; 12) sia espunta dal testo dell’articolo 8, comma 1, la norma che prevede l’esenzione dall’obbligo di eseguire la diagnosi energetica periodica per le grandi imprese che adottano sistemi di gestione ambientali conformi alle norme EN ISO 14001, in considerazione del fatto che, a differenza delle norme ISO 50001, le citate norme EN ISO 14001 non trattano diffusamente ed esplicitamente dell’efficienza energetica; 13) sia esplicitato all’articolo 8 che le imprese a forte consumo di energia, le quali beneficiano di particolari sgravi fiscali sul consumo dei prodotti energetici, sono tenute, in linea con quanto previsto dalla normativa europea, a porre in essere corrispondenti interventi di efficienza energetica e di protezione ambientale, prevedendosi, inoltre, che nelle misure di incentivazione degli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica dei processi produttivi, venga data priorità agli interventi che assicurino requisiti superiori, in termini di prestazioni energetico ambientali, a quelli obbligatori secondo la normativa ambientale ed energetica vigente; 14) sia modificato l’articolo 9, comma 6, lettera a), numero 2), prevedendosi, in luogo dell’invio trimestrale o semestrale — Commissione VIII delle fatturazioni dei servizi energetici, il mantenimento degli attuali invii bimestrali di tali fatturazioni, anche allo scopo di scongiurare il rischio che all’inevitabile aumento dell’importo medio delle fatture corrisponda, oltre ad un inaccettabile inasprimento del disagio sociale, anche un allungamento dei tempi medi di incasso e un aumento delle morosità; 15) sia modificato l’articolo 11, comma 2, prevedendo espressamente che nell’esercizio da parte dell’AEEGSI dei compiti di revisione delle componenti della tariffa elettrica, dovrà, in ogni caso, essere garantito, da un lato, la piena salvaguardia dei diritti delle famiglie appartenenti alle fasce economicamente svantaggiate e, dall’altro, la definizione di una nuova struttura tariffaria di per sé idonea a stimolare comportamenti virtuosi da parte dei cittadini e a promuovere il conseguimento di obiettivi di efficienza e di risparmio energetico; 16) sia modificato l’articolo 15 del, comma 1, prevedendosi espressamente la riassegnazione delle dotazioni spettanti, ai sensi dell’articolo 22 del decreto legislativo n. 28 del 2011, al Fondo per lo sviluppo del teleriscaldamento, ad un apposito capitolo dell’istituendo Fondo per l’efficienza energetica, in modo da garantire l’accesso al citato strumento finanziario quantomeno a quelle imprese che negli ultimi tre anni hanno concretamente avviato nuovi investimenti per lo sviluppo delle reti e degli impianti di teleriscaldamento; 17) sia modificato l’articolo 10, commi 16 e 17, al fine di non ostacolare, a causa del previsto intervento di regolamentazione affidato all’AEEGSI, lo sviluppo del settore del teleriscaldamento e la concorrenza fra diversi sistemi di riscaldamento. Mercoledì 14 maggio 2014 — 106 Commissione VIII — ALLEGATO 2 Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/ 27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/1257CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (Atto n. 90). PROPOSTA DI RILIEVI ALTERNATIVA PRESENTATA DAL GRUPPO MOVIMENTO CINQUE STELLE L’VIII Commissione, premesso che: il decreto legislativo in oggetto costituisce recepimento della direttiva 2012/ 27/UE (EED) sull’efficienza energetica ai sensi della legge di delegazione europea legge 6 agosto 2013, n. 96. La citata direttiva che stabilisce un quadro comune per promuovere l’efficienza energetica all’interno dell’Unione europea è il risultato della presa d’atto da parte della Unione Europea della necessità di aumentare l’efficienza energetica al fine di raggiungere l’obiettivo di una riduzione dei consumi di energia primaria del 20 per cento entro il 2020, (rispetto agli scenari di previsione dei consumi per il 2020); a fronte di una generale condivisione degli obiettivi e finalità del decreto che si prefigge di contribuire alla riduzione delle emissioni di CO2 e inquinanti locali per una crescita sostenibile, dettagliando, come citato, il quadro delle misure per garantire l’obiettivo del 20 per cento di efficienza energetica entro il 2020, si segnala in primis il limitato perimetro applicativo degli interventi di efficienza energetica previsti. L’articolo 5, infatti, prevede che, a partire dall’anno 2014 e fino al 2020 siano realizzati interventi di riqualificazione energetica sugli edifici di proprietà della pubblica amministrazione centrale o da essa occupati nella misura del 3 per cento annua della superficie coperta utile climatizzata. Beneficiari degli interventi di ristrutturazione risultano dunque esclusi- vamente gli immobili della PA quali gli immobili della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri nonché gli immobili della CONSIP (Concessionaria Servizi Informatici Pubblici). Rimangono fuori scuole, ospedali e altre diverse importanti tipologie di immobili. Come noto, rispetto alla previsione comunitaria, ciascuno Stato può sempre perseguire standard ambientali od energetici più elevati. Non è inoltre, prevista alcuna disposizione tesa a destinare prioritariamente le misure di efficienza energetica agli edifici con la più bassa efficienza energetica; considerato che: risultano inadeguate le risorse finanziarie messe a disposizione del provvedimento a fronte della entità ed onerosità degli interventi previsti. Va detto, infatti che le coperture individuate per gli interventi sopra menzionati su immobili delle amministrazioni pubbliche attraverso lo stanziamento di di 30 milioni (5 milioni per il 2014 e 25 milioni sul 2015) a valere sul Fondo di garanzia a sostegno della realizzazione di reti di teleriscaldamento, eventualmente integrabili fino a 25 milioni di euro annui per il periodo 2014-2020 a valere sul medesimo fondo e fino a 20 milioni di euro per l’anno 2014 e fino a 30 milioni di euro per il periodo 2015-2020 a valere sulla quota dei proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2 destinata a progetti energetico ambientali appaiono inadeguate a fronte della entità ed onerosità degli interventi previsti; Mercoledì 14 maggio 2014 — 107 L’obiettivo nazionale indicativo di risparmio energetico cui concorrono le misure del presente decreto che consiste nella riduzione, entro l’anno 2020, di 20 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio dei consumi di energia primaria, pari a 15,5 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio di energia finale, conteggiati a partire dal 2010, è stabilito in coerenza con la strategia energetica nazionale; tale Strategia Energetica Nazionale, adottata con decreto ministeriale DM 8 marzo 2013, non ha mai affrontato alcuna valutazione ambientale strategica, difettando quindi dell’elemento essenziale comprensivo delle fasi di studio, conoscenza, pianificazione e programmazione, prodromico a qualsiasi intervento normativo, finalizzato a porre in essere le condizioni per l’effettiva applicazione delle misure contenute nella pianificazione stessa; desta qualche perplessità la gigantesca attività di ricognizione tecnica e normativa affidata all’Enea; l’articolo 4 stabilisce che l’Enea predisponga e aggiorni ogni 3 anni un documento di proposta per la qualificazione energetica di tutti gli edifici residenziali e commerciali, sia pubblici che privati. Sostanzialmente su tutti gli immobili siti sul territorio nazionale; l’Enea è chiamato ad una rassegna del parco immobiliare nazionale, all’individuazione degli interventi più efficaci in termini di costi, ad una ricognizione (amministrativa) delle misure di incentivazione delle riqualificazioni energetiche e delle ristrutturazioni importanti degli edifici, all’individuazione degli ostacoli tecnici, economici e finanziari alla realizzazione di interventi di efficientamento energetico negli immobili e le misure di semplificazione necessarie ad attrarre nuovi investimenti ed infine, ad una stima del risparmio energetico del parco nazionale basta su dati storici e sul tasso di riqualificazione annuo. Suscita perplessità che le risorse umane e strutturali dell’ENEA per adempiere a tutti questi onerosi adempimenti risultino sufficienti; — Commissione VIII destano, inoltre, qualche perplessità le disposizioni in materia di promozione dell’efficienza per il teleriscaldamneto, spesso realizzato attraverso l’energia prodotta a valle di procedure di incenerimento (articolo 10) così come le disposizioni che prevedendo criteri che riflettono con precisione il consumo effettivo di energia elettrica senza beneficiare i consumi ridotti. Si tratta di previsioni che non sembrano in linea con l’obiettivo generale della riduzione dei consumi energetici; aspetti positivi da sottolineare, inter alia, sono rappresentati dalle disposizioni contenute nell’articolo 6 finalizzato ad orientare la domanda pubblica verso beni, servizi e immobili migliori sotto il profilo energetico-ambientale, che stabilisce che le pubbliche amministrazioni centrali – nelle procedure di stipula di contratti di acquisto o di nuova locazione di immobili ovvero negli appalti per gli acquisti di prodotti e servizi, di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 28 del codice degli appalti, siano obbligate a rispettare determinati requisiti minimi di efficienza energetica (CAM) così come appare particolarmente utile a tal fine che per gli acquisti o i nuovi contratti di locazione di immobili, tale obbligo si applichi a tutti i contratti indipendentemente dall’importo, diversamente da quanto previsto dalla direttiva EED che stabilisce delle soglie, DELIBERA di esprimere i seguenti rilievi: gli interventi previsti dall’articolo 5 volti all’efficienza e al risparmio energetico a partire dall’anno 2014 e fino al 2020, siano realizzati su tutti gli immobili della pubblica amministrazione, come peraltro indicato in rubrica dell’articolo 5, con interventi prioritari su edifici quali scuole ed ospedali oppure siano destinati almeno a tutti gli immobili dell’amministrazione statale, (non limitati alla pubblica amministrazione centrale). A tal fine risulterebbe opportuno prevedere che ogni Mercoledì 14 maggio 2014 — 108 progetto di intervento di architettura scolastica, esclusi i lavori di piccola manutenzione (a tal fine intendendosi interventi fino ad un importo di euro 10.000), non possa prescidere da interventi di riqualificazione energetica; in via subordinata, gli interventi sugli immobili della pubblica amministrazione centrale in grado di conseguire la riqualificazione energetica, siano riferiti almeno al 5 per cento per cento della superficie coperta utile climatizzata; sia valutata l’opportunità di assumere una nuova iniziativa normativa volta a definire un « piano energetico » di lungo periodo, in considerazione del fatto che i contenuti della Strategia energetica nazionale (SEN) non sono i mai stati sottoposti a valutazione ambientale strategica, prescindendo dunque, inter alia, dallo svolgimento di consultazioni, dalla valutazione sugli impatti del piano o dagli esiti delle consultazioni; si valuti di individuare oltre alle coperture previste nel Fondo di garanzia per il teleriscaldamento e ai proventi annui delle aste ETS nella disponibilità del Ministero dell’Ambiente e del Ministero per lo sviluppo economico ulteriori coperture presso altri dicasteri a partire dal Ministero dell’economia e finanza; sia introdotta la stabilizzazione dell’eco-bonus nella misura oggi in vigore, a — Commissione VIII valle di una analisi degli impatti positivi generati dagli investimenti attivati; siano introdotte misure affinché il riconoscimento dei regimi tariffari speciali di cui all’articolo 39 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 nei confronti delle imprese a forte consumo di energia così come definite dall’articolo 2 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 5 aprile 2013 sia subordinato ad interventi di efficienza energetica nella misura minima da definirsi con decreto; si preveda che l’Enea svolga i compiti di cui all’articolo 4 del decreto anche avvalendosi dei competenti uffici territoriali dell’Agenzia delle entrate relativamente ai servizi relativi al catasto ex articolo 23-quater della legge 7 agosto 2012, n. 135; si valuti l’introduzione di meccanismi penalizzanti nei confronti delle pubbliche amministrazioni centrali e degli altri soggetti pubblici coinvolti affinché si realizzino, senza ritardo, gli obiettivi connessi alla progressiva riqualificazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale così come gli adempimenti in ordine alla ricognizione del parco immobiliare nazionale finalizzati agli interventi di medio-lungo termine per la riqualificazione energetica degli edifici residenziali e commerciali, sia pubblici che privati. Mercoledì 14 maggio 2014 — 109 — Commissione VIII ALLEGATO 3 Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/ 27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/1257CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (Atto n. 90). RILIEVI DELIBERATI DALLA COMMISSIONE La VIII Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/1257CE e 2010/ 30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE; considerato che l’aumento dell’efficienza energetica rientra fra gli obiettivi prioritari della strategia complessiva dell’Unione per una crescita sostenibile e inclusiva (strategia Europa 2020); formulato l’auspicio che il Governo italiano operi, anche durante il semestre di presidenza europeo, affinché gli obiettivi nazionali di efficienza energetica, oggi fissati in modo indicativo da ciascuno Stato membro, possano diventare obiettivi vincolanti; ritenuto che l’approvazione definitiva del provvedimento in esame e la sua piena e rapida attuazione costituiscono passaggi essenziali e prioritari per rafforzare le politiche ambientali e per la crescita del nostro Paese, in un’ottica di sviluppo sostenibile e di economia verde; giudicato positivamente: l’impianto e l’impatto complessivo del provvedimento, che recepisce i principi della direttiva 2012/27/UE nell’ordinamento nazionale allo scopo di fornire un contributo significativo al conseguimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica, obiettivi a suo tempo individuati, in sede di recepimento del cosiddetto « Pacchetto europeo clima-energia » nell’au- mento del 20 per cento dell’efficienza energetica entro il 2020 e più di recente ribaditi, anche in occasione della definizione della Strategia energetica nazionale, con la previsione di risparmi energetici fino al 24 per cento entro il 2020; il fatto che il provvedimento in esame, in linea con quanto stabilito dalla direttiva 2012/27/UE, assegna esplicitamente un ruolo guida al settore pubblico, considerando la spesa pubblica uno strumento fondamentale, da un lato, per orientare il mercato verso prodotti, edifici e servizi più efficienti sul piano energetico e, dall’altro, per stimolare e indurre cambiamenti di comportamento dei cittadini e delle imprese in ordine al consumo dell’energia; in questo quadro complessivo, considerato, in primo luogo, che il comparto abitativo ha un ruolo fondamentale nelle politiche per l’efficienza energetica, tenuto conto che agli immobili è ascrivibile oltre un terzo (36 per cento) del consumo complessivo di energia dell’Italia; segnalato che la principale ragione degli alti consumi energetici degli immobili italiani risiede nella vetustà e obsolescenza degli immobili medesimi (quasi il 70 per cento degli edifici è stato costruito prima del 1976 e circa il 25 per cento non è mai stato oggetto di interventi di riqualificazione energetica) al punto che il fabbisogno energetico medio degli edifici esistenti è pari a 180 kwh/mq all’anno, vale a dire superiore di ben quattro volte al fabbisogno energetico degli edifici costruiti nel Mercoledì 14 maggio 2014 — 110 rispetto delle nuove norme sull’efficienza energetica in edilizia; valutata, quindi, l’assoluta necessità, sia per mantenere fede agli impegni ambientali assunti in sede UE, sia per contrastare la grave crisi in atto e per cogliere le opportunità di crescita e di occupazione nel settore dell’edilizia di qualità, che l’Italia si doti di un programma coordinato e coerente di misure normative, economiche, finanziarie e fiscali, capaci di implementare in modo significativo il livello degli investimenti pubblici e privati nella riqualificazione energetica del patrimonio edilizio pubblico e privato esistente; evidenziata, tuttavia, negativamente l’attuale situazione di frammentazione e di dispersione delle competenze e delle politiche per l’efficienza energetica, a partire da quelle per l’efficienza energetica in edilizia, che si è tradotta in inaccettabili ritardi e inadempienze nell’azione dello Stato, delle regioni e degli altri enti territoriali per il raggiungimento dei fondamentali obiettivi di riduzione dei consumi energetici, di contenimento della bolletta a carico delle famiglie e delle imprese, di rilancio e di riorientamento in senso sostenibile di settori fondamentali dell’economia come quello delle costruzioni e di sostegno all’innovazione tecnologica, alle nuove produzioni e alla creazione di nuova e buona occupazione; richiamata l’attenzione del Governo: sull’importanza decisiva delle agevolazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico degli immobili (il cosiddetto ecobonus per l’edilizia) ai fini del conseguimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica, ma anche ai fini della ripresa delle attività produttive e del sostegno allo sviluppo di un’edilizia legata alla riqualificazione del patrimonio esistente, al risparmio energetico, alla sicurezza antisismica, nonché al contenimento del consumo di suolo (secondo le stime aggiornate di Cresme e Servizio studi della Camera, nel 2013 le agevolazioni fiscali in questione hanno prodotto circa 28 miliardi di inve- — Commissione VIII stimenti, qualificando il sistema imprenditoriale del settore, riducendo i consumi energetici, l’inquinamento e le bollette delle famiglie, garantendo quasi 340 mila posti di lavoro, considerando anche l’indotto, e avviando per la prima volta, sia pure in misura non ancora sufficiente, una politica di messa in sicurezza del patrimonio edilizio nazionale rispetto al rischio sismico); sulle grandi potenzialità di riduzione della spesa pubblica (e di contestuale salvaguardia dei livelli delle prestazioni e dei servizi pubblici) derivanti dalla realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica degli edifici pubblici, purtroppo non adeguatamente evidenziati nel cosiddetto Piano Cottarelli, (secondo Consip il costo della fornitura alle pubbliche amministrazioni di energia elettrica e dei servizi connessi, su cui si può intervenire con interventi di efficientamento energetico, può essere stimato in circa 5 miliardi di euro annui, di cui 1,3 miliardi per le scuole); sulla valenza strategica di un quadro di regole serie, semplici e certe in materia di certificazione energetica degli edifici come strumento essenziale, da un lato, per garantire i diritti di tutti i cittadini e il valore dei loro investimenti e, dall’altro, per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici; ritenuto, peraltro, che, proprio con riferimento alle norme in materia di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio nazionale, il testo del provvedimento è migliorabile, in primo luogo, per quanto concerne il coordinamento delle politiche pubbliche per l’efficienza energetica e il reperimento di adeguate risorse finanziarie, in secondo luogo per la messa in campo degli strumenti normativi, economici e fiscali più appropriati per attrarre gli investimenti privati ed elevare così il tasso complessivo degli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio nazionale; segnalata, in secondo luogo, l’opportunità, anche in ragione del notevole im- Mercoledì 14 maggio 2014 — 111 patto ambientale ed energetico del settore dei trasporti, di estendere progressivamente il regime obbligatorio di efficienza energetica – come, peraltro, previsto dalla direttiva europea 2012/27/UE – anche ai distributori e ai commercianti al dettaglio di carburante per trasporti; segnalata, in terzo luogo, l’importanza delle norme in materia di diagnosi energetica e di sistemi di gestione energetica delle imprese, dirette a stimolare comportamenti virtuosi da parte delle aziende e a cogliere le possibilità di risparmio energetico anche tramite la diffusione di innovazioni tecnologiche; sottolineato, in quarto luogo, il rilievo e la portata innovativa delle norme in materia di misurazione e di fatturazione dei consumi energetici dirette a garantire una misurazione e una fatturazione chiara, basata sul consumo effettivo e su una frequenza tale da consentire ai consumatori finali di regolare il proprio consumo energetico; rilevato, peraltro, che la previsione di una frequenza trimestrale o, addirittura semestrale, della fatturazione, se costituisce un miglioramento della situazione per quei Paesi dove non è diffuso l’uso dei contatori intelligenti, mal si concilia con il costume e le pratiche contrattuali italiane (nel nostro Paese la fatturazione è di norma bimestrale) e con la larga diffusione dei contatori intelligenti per la misurazione dei consumi di energia elettrica; preso atto, infine, che l’istituendo Fondo rotativo nazionale per l’efficienza energetica è alimentato anche con le risorse destinate, ma mai concretamente assegnate, al Fondo nazionale per lo sviluppo del teleriscaldamento previsto dal decreto legislativo n. 28 del 2011, — Commissione VIII coordinamento delle attività di tutti i Ministeri, nonché delle regioni e degli enti locali, sull’insieme delle politiche per l’efficienza energetica, affidandone la responsabilità al MISE e al MATTM, e intervenendo, con particolare riferimento alle politiche per l’efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico, anche attraverso l’istituzione di una struttura nazionale di supporto, allo scopo di: coordinare la realizzazione degli interventi di efficientamento energetico con il complesso delle misure già in essere per la riqualificazione delle scuole, degli edifici strategici, ecc.; di integrare gli interventi di efficientamento energetico con l’insieme delle politiche che riguardano la programmazione e l’uso dei fondi nazionali ed europei in materia di riqualificazione delle aree urbane e di promozione delle smart city, di riqualificazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, di mobilità sostenibile, di occupazione e formazione professionale; 2) sia ampliato il target degli interventi di riqualificazione energetica da realizzare ogni anno sugli immobili della pubblica amministrazione centrale, attualmente fissato al 3 per cento, e siano ricompresi nel medesimo target anche gli immobili di proprietà delle regioni e degli altri enti territoriali, (provvedendo a escludere tali interventi dal Patto di stabilità interno) o, quantomeno, gli immobili periferici delle amministrazioni centrali (es. carceri, caserme, commissariati di pubblica sicurezza, ecc.), nonché tutti quegli ulteriori edifici che (anche per essere particolarmente frequentati dai cittadini) godono di una particolare importanza e di una particolare visibilità nella vita pubblica, a partire dalle scuole, dagli ospedali e dai municipi; DELIBERA di esprimere i seguenti rilievi: 1) si proceda ad una complessiva revisione del testo del provvedimento nel senso di prevedere forme e strumenti di 3) siano individuate, anche in ragione del generale vincolo di riqualificazione energetica degli edifici pubblici oggetto di ristrutturazioni importanti, ulteriori risorse finanziarie a copertura degli investimenti complessivamente previsti dal Mercoledì 14 maggio 2014 — 112 provvedimento, anche provvedendo a valere sulle risorse dei bilanci di gran parte dei Ministeri, a partire da quello del Ministero delle infrastrutture, dell’economia e delle finanze (Agenzia del Demanio), della difesa e dell’interno; 4) sia inserito fra i criteri di maggior favore per l’accesso alle risorse dell’istituendo Fondo nazionale per l’efficienza energetica, quello relativo alla valenza prestazionale dei progetti ammissibili all’intervento del Fondo stesso, nel senso di promuovere prioritariamente quegli interventi di efficientamento energetico capaci di realizzare e certificare il raggiungimento di determinati livelli di prestazioni energetiche degli edifici (ad esempio il raggiungimento della Classe energetica « B » o la riduzione del 50 per cento dei consumi pre-intervento); 5) siano potenziati gli strumenti di incentivazione vigenti rivolti alle pubbliche amministrazioni, che non accedono alle agevolazioni fiscali del cosiddetto ecobonus, con particolare riferimento al « Conto termico » e ai « Certificati bianchi », al fine di promuovere la realizzazione di interventi di riqualificazione energetica volti alla riduzione dei fabbisogni di energia primaria per la climatizzazione invernale ed estiva degli immobili e di stimolare la compartecipazione a diverse forme di incentivo e di finanziamento garantendone il coordinamento e la non sovrapposizione; 6) siano rese permanenti le attuali agevolazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica degli immobili (cosiddetto ecobonus), avendo cura di continuare a garantire, in ogni caso, un’effettiva convenienza di tali agevolazioni rispetto a quelle riconosciute per gli ordinari interventi di ristrutturazione edilizia e intervenendo, anche con una rimodulazione delle aliquote e dei limiti delle spese ammesse al beneficio, al fine di premiare in modo particolare la realizzazione di quegli interventi e l’uso di quelle tecnologie e materiali innovativi dai quali provengono i migliori contributi in termini di riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di CO2; — Commissione VIII 7) siano adottate specifiche misure, normative e fiscali, atte a rimuovere – sul modello dei green deal promossi in Inghilterra fra proprietari di immobili, inquilini e soggetti che finanziano e realizzano gli interventi di riqualificazione energetica degli immobili – le criticità che attualmente rendono troppo oneroso sul piano giuridico e/o economico la realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica degli immobili in affitto e dei condominii; 8) siano adottate tutte quelle misure necessarie a garantire l’applicazione omogenea su tutto il territorio nazionale a tutela dei diritti dei cittadini, di un quadro di regole credibili, semplici e certe per la certificazione energetica degli edifici, a partire da quelle relative alla valutazione delle prestazioni degli impianti e degli involucri, alla fissazione dei requisiti a garanzia della competenza professionale e dell’indipendenza dei certificatori, alla serietà e severità del sistema dei controlli e delle sanzioni; 9) sia valutata attentamente l’opportunità se mantenere all’articolo 12, comma 5, la norma che stabilisce l’equivalenza fra la diagnosi energetica nel settore civile e l’attestato di prestazione energetica realizzato ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009, o se differirne l’introduzione ad un momento successivo all’adozione e all’applicazione su tutto il territorio nazionale dell’indicato quadro di regole credibili, semplici e certe in materia di certificazione energetica degli edifici; 10) siano messi a sistema e regolati o attivati ex novo progetti e azioni che, sfruttando competenze tecniche di settore già maturate nell’ambito di strutture e società pubbliche, sostengano lo sviluppo di filiere industriali nazionali per la produzione di beni e servizi dell’efficienza energetica e dell’energia sostenibile. Ciò anche attraverso l’istituzione di portali tematici dedicati e in continuità con le politiche di internazionalizzazione, al fine di coadiuvare le imprese, in particolare Mercoledì 14 maggio 2014 — 113 piccole e medie, e i centri di ricerca nazionali a cogliere le opportunità di sviluppo derivanti dalla diffusione di innovazioni tecnologiche legate ai processi di efficientamento energetico in corso nel nostro Paese ma anche in molti altri contesti nazionali non solo nell’ambito dell’Unione europea. 11) sia progressivamente esteso anche ai distributori e ai commercianti al dettaglio di carburante per trasporti il regime obbligatorio di efficienza energetica disciplinato dall’articolo 7 del provvedimento; 12) sia espunta dal testo dell’articolo 8, comma 1, la norma che prevede l’esenzione dall’obbligo di eseguire la diagnosi energetica periodica per le grandi imprese che adottano sistemi di gestione ambientali conformi alle norme EN ISO 14001, in considerazione del fatto che, a differenza delle norme ISO 50001, le citate norme EN ISO 14001 non trattano diffusamente ed esplicitamente dell’efficienza energetica; 13) sia esplicitato all’articolo 8 che le imprese a forte consumo di energia, le quali beneficiano di particolari sgravi fiscali sul consumo dei prodotti energetici, sono tenute, in linea con quanto previsto dalla normativa europea, a porre in essere corrispondenti interventi di efficienza energetica e di protezione ambientale, prevedendosi, inoltre, che nelle misure di incentivazione degli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica dei processi produttivi, venga data priorità agli interventi che assicurino requisiti superiori, in termini di prestazioni energetico ambientali, a quelli obbligatori secondo la normativa ambientale ed energetica vigente; 14) sia modificato l’articolo 9, comma 6, lettera a), numero 2), prevedendosi, in luogo dell’invio trimestrale o semestrale — Commissione VIII delle fatturazioni dei servizi energetici, il mantenimento degli attuali invii bimestrali di tali fatturazioni, anche allo scopo di scongiurare il rischio che all’inevitabile aumento dell’importo medio delle fatture corrisponda, oltre ad un inaccettabile inasprimento del disagio sociale, anche un allungamento dei tempi medi di incasso e un aumento delle morosità; 15) sia modificato l’articolo 11, comma 2, prevedendo espressamente che nell’esercizio da parte dell’AEEGSI dei compiti di revisione delle componenti della tariffa elettrica, dovrà, in ogni caso, essere garantito, da un lato, la piena salvaguardia dei diritti delle famiglie appartenenti alle fasce economicamente svantaggiate e, dall’altro, la definizione di una nuova struttura tariffaria di per sé idonea a stimolare comportamenti virtuosi da parte dei cittadini e a promuovere il conseguimento di obiettivi di efficienza e di risparmio energetico; 16) sia modificato l’articolo 15 del, comma 1, prevedendosi espressamente la riassegnazione delle dotazioni spettanti, ai sensi dell’articolo 22 del decreto legislativo n. 28 del 2011, al Fondo per lo sviluppo del teleriscaldamento, ad un apposito capitolo dell’istituendo Fondo per l’efficienza energetica, in modo da garantire l’accesso al citato strumento finanziario quantomeno a quelle imprese che negli ultimi tre anni hanno concretamente avviato nuovi investimenti per lo sviluppo delle reti e degli impianti di teleriscaldamento; 17) sia modificato l’articolo 10, commi 16 e 17, al fine di non ostacolare, a causa del previsto intervento di regolamentazione affidato all’AEEGSI, lo sviluppo del settore del teleriscaldamento e la concorrenza fra diversi sistemi di riscaldamento.