L’età del diritto comune
Schema generale
• Il concetto di diritto comune
• Il c.d. Rinascimento medievale
Il contesto: i fattori
La riforma gregoriana
Vitalità delle arti liberali
• Il diritto canonico
•Il pluralismo giuridico
• La scienza giuridica: Glossatori
e commentatori
•L’interpretatio dei giuristi
Il vocabolario degli storici
Tradizione
Interpretazione
Testo/contesto
Disciplina disciplinamento
Locale (culturale)/naturale (familiare)
Continuità terminologiche/
discontinuità semantiche
Pluralismo
modello discorsivo
lettura “densa” delle fonti
monumenti/documenti
Il vocabolario delle fonti
Ius (vetus, novum, commune,
proprium, singulare, divinum,
humanum...)
Lex e consuetudo
Canon
iudex
iurisdictio
interpretatio
opinio doctorum
Il concetto di diritto comune
rinvia al concetto di unità
Unità non equivale ad uniformità
La civiltà giuridica medievale ingloba
le varie fonti del diritto (diritto civile e
canonico, diritti particolari) entro un
sistema normativo unitario
Applica alle diverse fonti un modello
discorsivo unitario
 Elabora questi metodi in luoghi deputati alla trasmissione del sapere
(università) attraverso un insegnamento che era comune per tutta l’Europa
Adotta una lingua comune e
universale (il latino)
L’età del diritto comune
Schema generale
• Il concetto di diritto comune
• Il c.d. Rinascimento medievale
Il contesto: i fattori
La riforma gregoriana
Vitalità delle arti liberali
• Il diritto canonico
•Il pluralismo giuridico
• La scienza giuridica: Glossatori
e commentatori
•L’interpretatio dei giuristi
La c.d. ricezione del diritto
romano nel secolo XII
Dinamismo dei secoli X-XII
 Fattori politici
Fattori economici
Fattori istituzionali
Fattori culturali
Fattori religiosi
La civiltà europea e
l’organizzazione degli spazi:
La rinascita cittadina
 Diverse interpretazioni storiografiche
 La rinascita cittadina non è più vista come
un fenomeno unitario
 Regioni settentrionali (Germania e
Inghilterra)
 Regioni nord-occidentali europee
 Italia centro-settentrionale e Francia del
sud
Contenuti del nuovo ordinamento
cittadino
 La pace: la riniscita municipale deriva
dall’accordo di un gruppo di persone che
decisero di vivere nell’ambito delle cerchia
delle mura nel rispetto dei diritti di ciascuno
La libertà: chi faceva parte della comunità
aveva lo status di libero (capacità giuridicaassoluta disponibilità del suo patrimonio),
soggetto di diritti esente da ogni forma di
subordinazione personale ad altri
 Diritto statutario e consuetudinario
 L’organizzazione. Amministrazione diretta
della propria esistenza- tutela dei diritti dei
suoi componenti- difesa del proprio territorio
svolta culturale del
secolo XII
furono soprattutto:
- l’apporto greco-arabo
- la riscoperta del diritto romano
- la nascita della teologia come
scienza
a frantumare le vecchie arti
liberali
ancora sulla frantumazione
delle vecchie arti liberali
il DIRITTO diventa scienza
autonoma
la TEOLOGIA trova un nuovo
statuto epistemologico nella
soluzione delle antinomie
il DIRITTO CANONICO
interpreta le esigenze
universalistiche della Chiesta
post-gregoriana
la LOGICA raggiunge con le
scuole parigine vette
insuperate
L’università non avrebbe
superato l’usura dei tempi e
le insidie del potere, se fosse
venuto meno nella pratica
quotidiana
quel continuo ricambio tra:
il docentis et discentis
exercitium
l’occupatio per se
scrutantis scripturas
con l’università nasce un
tipo sociologico nuovo
l’intellettuale
non necessariamente
chierico, che fa il mestiere di
pensare e di insegnare ad
altri il suo mestiere
l’intellettuale medievale
lavorava con la parola e con la
mente
non viveva di rendita della terra
non era costretto a lavorare con le
mani
era consapevole di questa sua
diversità dalle altre categorie
sociali
Pietro Abelardo: “Fu
l’estrema povertà in cui
vivevo che mi spinse ad
aprire una scuola… e
così ricorrendo all’unica
arte che conoscevo,
invece di lavorare con le
mani, misi a frutto il
lavoro della parola”
il nuovo paesaggio culturale
in cui si afferma l’intellettuale
la città
la divisione del
lavoro
nuove istituzioni
uno spazio
culturale comune
a tutta la
cristianità
gli intellettuali del secolo
XII hanno la coscienza
vivissima di essere
UOMINI NUOVI
Nelle loro opere compare di
frequente il termine di MODERNI.
Non disputano con gli ANTIQUI.
L’INNOVAZIONE si pone nel solco
della TRADIZIONE.
MODERNI E ANTIQUI
L’idea di progresso
I moderni imitano gli Antichi, si
nutrono del loro insegnamento,
salgono sulle loro spalle per
vedere più lontano, come NANI
sulle spalle dei GIGANTI.
MODERNI E ANTIQUI
le fonti
Bernardo di Chartres:
Siamo nani arrampicati sulle
spalle di giganti. Così vediamo
di più e più lontano di loro, non
già perché la nostra vista sia
più acuta o la statura più alta,
ma perché ci sollevano nell’aria
con tutta la loro altezza
gigantesca”.
La Chiesa nell’età feudale
Influenza dei processi di
gerarchizzazione sociale sulla
struttura ecclesiastica
Incardinamento nel sistema
feudale
un vescovado era di solito
uno stato feudale
i chierici erano sottomessi a
signori e principi
l’imperatore non era
propriamente un laico
La Riforma Gregoriana
Libertas Ecclesiae
Affrancamento dai poteri secolari
Lotta per le investiture
Riforma dell’elezione papale
Teoria del primato papale
Il papa Vicarius Christi
Regalità del sacerdozio
Il Corpus Christi iuridicum
Riforma morale
Lotta alla simonia
Lotta al concubinato dei sacerdoti
Effetti della riforma gregoriana
 Il diritto divenne il principale
strumento per l’affermazione dei
principi riformatori
frenetica
ricerca dei testi antichi
Lo Stato si separò dalla Ecclesia e si
rammentò dello scopo della sua
esitenza
produzione legislativa
col modello del Diritto Romano
Vitalità delle arti liberali
•Rinnovato interesse per il fenomeno
giuridico
I notai aretini
I giudici
•Ricerca di fonti giustinianee
inconsuete
•Erano i casi difficili a spingerli a ciò
•Le fonti civilistiche avevano bisogno
di una sistemazione
•L’attività editoriale di Irnerio
•L’entusiasmo per Giustiniano negli
ambienti ecclesiastici
L’età del diritto comune
Schema generale
• Il concetto di diritto comune
• Il c.d. Rinascimento medievale
Il contesto: i fattori
La riforma gregoriana
Vitalità delle arti liberali
• Il diritto canonico
•Il pluralismo giuridico
• La scienza giuridica: Glossatori
e commentatori
•L’interpretatio dei giuristi
La Chiesa post-gregoriana
Per fondare un ordinamento
universale doveva muoversi lungo tre
direttrici:
 Inventario metodico del suo passato
giuridico
La soluzione legale dei problemi
contemporanei
Una sintesi dottrinale del diritto
vecchio e di quello nuovo
Il Decretum di Graziano
Fonti
Struttura
L’armonia dalla dissonanza
La sua forza autoritativa
Il ius decretalium
La plenitudo potestatis del papa
La pressante domanda di giustizia
Una definizione di decretali
Tipologia delle decretali
Sviluppo delle Decretali
Da ius inter partes a diritto comune
L’utrumque ius
La giurisdizione ecclesiastica: ratione
personae e ratione materiae
Influenza sul diritto sostanziale
Diritto di famiglia
Successioni
Proprietà
Contratti
Diritto penale
I congegni che presiedono alla deroga
al diritto civile da parte del diritto
canonico
Pluralismo degli
ordinamenti giuridici
A proposito di una visione riduttiva
del fenomeno giuridico: diritto
storico e diritto vigente
L’ordine giuridico medievale: la
dialettica antico-nuovo, generaleparticolare
Nell’età del diritto comune
coesistono, nello stesso spazio
sociale, ordinamenti diversi e
concorrenti
Diritto comune (civile e canonico),
diritti regi e cittadini, statuti
corporativi, diritti singolari
(privilegi)
I diritti particolari
La consuetudine
Il diritto dei Regni
Le norme comunali
A proposito del diritto commerciale
La dialettica
speciale (singolare)/universale (transnazionale)
Norme di conflitto
a geometria variabile
Mancavano regole certe per
decidere quale norma applicare nel
caso concreto
Vigevano dei principi generali:
•Il criterio del peccato (diritto
canonico e diritto civile)
•la norma speciale deroga a quella
generale (diritto regio e diritti dei
corpi sociali)
•Il diritto comune è sussidiario al
diritto proprio
Aporie dell’ordinamento
Mancanza di meccanismi di
abrogazione delle norme precedenti
Il diritto proprio lasciava al diritto
comune il compito di definire la
definizione dei principi generali
Il diritto comune, benché sussidiario,
tendeva a prevalere perché fondato
sulla ragione
Nei regni esenti dall’impero: il diritto
comune valeva non ratione imperii,
sed imperio rationis
Concorrenza di diritti con una
vocazione alla universalità (ius
mercatorum)
L’armonia dalla dissonanza
La preoccupazione dei giuristi non era
di ridurre ad unità le fonti plurali, ma
di garantirne l’armonia
Le norme romane come sedi di
argomenti
La regola di conflitto più generale si
sostanzia nell’arbitrium iudicis
La decisione del giudice è arbitraria,
ma orientata dai principi generali e
dallo stylus curiae
L’età del diritto comune
Schema generale
• Il concetto di diritto comune
• Il c.d. Rinascimento medievale
Il contesto: i fattori
La riforma gregoriana
Vitalità delle arti liberali
• Il diritto canonico
•Il pluralismo giuridico
• La scienza giuridica: Glossatori
e commentatori
•L’interpretatio dei giuristi
La scuola dei Glossatori
Irnerio e l’avvio dell’esegesi
testuale
Il metodo dei giuristi bolognesi
I generi letterari: glosse, apparati,
summe, dissensiones, quaestiones,
Il rapporto tra teoria e prassi
Le scuole minori
La svolta azzoniana a Bologna
La scuola dei Commentatori
Sviluppo degli iura propria
Mutato atteggiamento sul rapporto
tra verità e realtà
Contesto filosofico: la scolastica
Realismo e razionalismo
L’interpretatio come strumento di
aggiornamento del diritto
Il criterio della ratio
Il ruolo della disputa scolastica
La teoria della pluralità delle
situazioni giuridiche reali
La teoria della iurisdictio
Il ceto dei giuristi dottori
Definizione di ceto
Glli elementi costitutivi del ceto
la funzione
l’ideologia
la dignitas
La scalata sociale dei giuristi
Il diritto come vera philosophia civilis
il titolo di dominus
L’età del diritto comune
Schema generale
• Il concetto di diritto comune
• Il c.d. Rinascimento medievale
Il contesto: i fattori
La riforma gregoriana
Vitalità delle arti liberali
• Il diritto canonico
•Il pluralismo giuridico
• La scienza giuridica: Glossatori
e commentatori
•L’interpretatio dei giuristi
Il modello discorsivo
del diritto comune
La cornice: volontarismo vs.
Razionalismo
L’interpretatio e la disinvolta
infedeltà degli interpreti per i testi
romani
Lo sviluppo della logica
fattori filosofici
il sistema delle fonti
i luoghi della riproduzione
del sapere giuridico
La struttura discorsiva
Opposizione tra mens e verba
La costruzione degli istituti: l’uso
della topica:
Per definizione (ex genere et
differentia)
Per distinzione
Locus a causis
Per comparazione (locus a
pari, a fortiori, etc.)
La crisi del diritto comune
Diversa organizzazione delle fonti
Fattori istituzionali: i grandi tribunali
Razionalizzazione degli apparati
statali
L’umanesimo giuridico
L’usus modernus pandectarum
La Seconda Scolastica
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