COMUNE DI VIGANÒ
(PROVINCIA DI LECCO)
UFFICIO TRIBUTI
Il D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011
n. 214, ha istituito in via sperimentale l’I.M.U. (Imposta Municipale Propria) a decorrere dal
1° gennaio 2012 in sostituzione dell’I.C.I. e per la componente immobiliare l’IRPEF e le
relative addizionali, dovute in riferimento ai redditi fondiari concernenti gli immobili non
locati o non affittati.
CHI DEVE PAGARE L’IMU?
I soggetti passivi obbligati al pagamento dell’imposta per i fabbricati e le aree edificabili siti
nel Comune di Viganò sono:
i proprietari;
i titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie);
l’ex coniuge affidatario della casa coniugale;
il locatario per gli immobili (anche da costruire o in corso di costruzione) concessi in
locazione finanziaria;
il concessionario nel caso di concessioni di aree demaniali.
LE ALIQUOTE
Il calcolo dell’IMU per le rate di acconto per tutte le tipologie di immobili, deve essere
eseguito applicando le aliquote e le detrazioni previste per Legge. Le aliquote e
detrazioni approvate dal Comune di Viganò (*) con delibera di Consiglio Comunale n. 11
del 16/05/2012 dovranno essere utilizzate esclusivamente per la determinazione del
conguaglio annuo dovuto in occasione del versamento della rata a saldo (17/12/2012).
DESCRIZIONE ALIQUOTA E DETRAZIONE
ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE
(max una pertinenza per cat. C2, C6, C7)
Detrazione per abitazione principale e relative pertinenze
Maggiore detrazione abitazione principale per ogni figlio
residente e dimorante nella stessa fino ad anni 26 (max € 400)
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE
ALIQUOTA BASE (per tutte le altre tipologie di immobili,
comprese le aree edificabili)
Terreni agricoli
Aliquota
di Legge
Aliquota
Comunale *
0,40%
0,40%
€ 200,00
€ 200,00
€ 50,00
€ 50,00
0,20%
0,20%
0,76%
0,86%
ESENTI
ESENTI
* N.B.: da utilizzare solo per la determinazione del conguaglio a saldo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Via Risorgimento, 24 - 23897 VIGANÒ (LC) - Tel. 039921391 – Fax 03992139315 - C.F./P.I. 00685790131
www.comune.vigano.lc.it - [email protected]
Si precisa che:
a norma dell’art. 13, comma 12bis, della Legge n. 214/2011, per l’anno 2012, il
Comune di Viganò potrà modificare le aliquote entro il 30 settembre 2012 e che in
base al medesimo comma lo Stato potrà altresì modificare le aliquote stabilite dalla
legge entro il 10 dicembre 2012, con uno o più DPCM. Pertanto, prima di provvedere al
versamento del saldo di dicembre i contribuenti sono invitati a verificare se sono state
adottate eventuali modifiche delle aliquote e detrazioni, le quali saranno pubblicizzate
sul sito internet comunale e sul sito del Ministero delle Finenze;
per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio
urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo
familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i
componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza
anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per
l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare
si applicano per un solo immobile;
le agevolazioni previste per gli immobili concessi in USO GRATUITO a parenti in linea
retta o collaterale sono state abolite e pertanto tali immobili sono soggetti all’aliquota
ordinaria (0,76%).
per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate
nelle categorie catastali C2 (depositi, cantine e simili), C6 (stalle, scuderia, rimesse e
autorimesse) e C7 (tettoie, soffitte e simili), nella misura massima di un’unità
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in
catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
QUOTA RISERVATA ALLO STATO
Ai sensi dell’art. 13, comma 11 della Legge n. 214/2011 è riservata allo Stato la quota di
imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando l’aliquota di base (pari allo 0,38%
su aliquota 0,76%) su tutti gli immobili ad eccezione dell’abitazione principale (e relative
pertinenze) e dei fabbricati rurali ad uso strumentale.
Tale quota deve essere versata contestualmente a quella comunale con il medesimo mod.
F24 utilizzando gli appositi codici (vedi sotto).
IL VERSAMENTO DELL’IMPOSTA
l’IMU deve essere pagata in acconto solo a mezzo del nuovo modello F24 (sezione IMU e
altri tributi locali) o con modello F24 “semplificato” con le seguenti modalità:
Abitazione principale e relative pertinenze:
 in tre rate con scadenza:
18 giugno 2012
33,33%
17 settembre 2012
33,33%
17 dicembre 2012
33,33%
OPPURE
 in due rate con scadenza:
18 giugno 2012
17 dicembre 2012
50%
50%
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Altri immobili ed aree edificabili
 in due rate con scadenza:
18 giugno 2012
17 dicembre 2012
50%
50%
Fabbricati rurali strumentali
 in due rate con scadenza:
18 giugno 2012
17 dicembre 2012
30%
70%
Codici da utilizzare per la compilazione del modello F24:
CODICE COMUNE
Tipologia immobili
Abitazione principale e pertinenze
Fabbricati rurali strumentali
Aree fabbricabili
Altri fabbricati
L866
Codice IMU Comune Codice IMU Stato
3912
===
3913
===
3916
3917
3918
3919
L’importo dovuto dovrà essere arrotondato all’unità di euro, per difetto se la frazione è
inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo (art. 1, comma
166 Legge n. 296/2006). La circolare del Ministero dell’Economia n. 3DF/2012 ha chiarito
che, poiché ad ogni tipologia di immobile è associato un differente codice tributo,
l’arrotondamento deve eseguirsi per ciascun rigo del modello F24.
I versamenti dell’IMU non devono essere eseguiti quando l’imposta complessiva annua è
inferiore a € 12,00.
BASE IMPONIBILE PER IL CALCOLO DELL’IMU
1. Fabbricati iscritti in catasto:
la rendita catastale deve essere prima rivalutata del 5% e poi moltiplicata, a seconda
della categoria, per:
160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2,
C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3,
C/4 e C/5;
80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati
classificati nella categoria catastale D/5;
55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
Esempio: abitazione di categoria A2 con rendita catastale di € 285,20
Imponibile IMU = 285,20 x 1,05 x 160 = € 47.913,60
2. Fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente
posseduti da imprese e distintamente contabilizzati la base imponibile è determinata
applicando al valore contabile i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del
Ministero dell’Economia e delle Finanze.
3. Aree fabbricabili: valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di
imposizione (art. 5, comma 5, D.Lgs n. 504/1992). Al solo scopo di agevolare i
contribuenti, il Comune Viganò con delibera di Consiglio n. 11 del 16/05/2012 ha
approvato i valori venali minimi delle aree edificabili in riferimento al P.G.T. vigente, da
utilizzare per la determinazione della base imponibile ai fini del calcolo dell’IMU, come
da tabella disponibile sul sito internet comunale. Si precisa che tali valori hanno una
mera funzione indicativa. A differenza di quanto accadeva nell’ICI, l’adeguamento a tali
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valori da parte del contribuente, non preclude l’ulteriore attività di accertamento da
parte dell’Ente, ove sia riscontrato un valore venale, come definito ai sensi dell’art. 5,
comma 5, del D.Lgs 504/92, superiore a quello risultante dall’applicazione dei valori
comunali.
4. Fabbricati di interesse storico/artistico e fabbricati inagibili/inabitabili
La base imponibile è ridotta del 50 per cento per:
a) i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art.10 del D.Lgs. 22 gennaio 2004
n.42;
b) i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al
periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o
inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del
proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il
contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
Esempio: abitazione di categoria A2 con rendita catastale di € 285,20
Imponibile IMU = 285,20 x 1,05 x 160 x 50%= € 23.956,80
LA DICHIARAZIONE
I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il
possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della
determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con apposito decreto
ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si
verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso
ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui
deve essere presentata la dichiarazione. Sono valide le dichiarazioni presentate ai fini
dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), purchè compatibili con la disciplina IMU.
Per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la
dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012.
CALCOLO IMU on line
Sul sito internet comunale all’indirizzo http://www.comune.vigano.lc.it/uffici/tributi/ è
possibile calcolare l’imposta dovuta per l’anno 2012 e procedere alla stampa del modello
F24 per il pagamento.
ESEMPI DI CALCOLO DELL’IMU
Si consiglia di consultare la guida “Come si applica l’IMU per l’anno 2012” redatta dal
M.E.F. e pubblicata sul sito internet comunale al seguente indirizzo:
http://www.comune.vigano.lc.it/wp-content/uploads/2007/01/Istruzioni-IMU-Ministero.pdf
-----------------------------------Per ulteriori approfondimenti ed informazioni si invita a leggere la documentazione
pubblicata sul sito internet o in alternativa a contattare l’ufficio tributi negli orari di apertura
al pubblico.
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