COMUNE DI VIGANÒ (PROVINCIA DI LECCO) UFFICIO TRIBUTI Il D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214, ha istituito in via sperimentale l’I.M.U. (Imposta Municipale Propria) a decorrere dal 1° gennaio 2012 in sostituzione dell’I.C.I. e per la componente immobiliare l’IRPEF e le relative addizionali, dovute in riferimento ai redditi fondiari concernenti gli immobili non locati o non affittati. CHI DEVE PAGARE L’IMU? I soggetti passivi obbligati al pagamento dell’imposta per i fabbricati e le aree edificabili siti nel Comune di Viganò sono: i proprietari; i titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie); l’ex coniuge affidatario della casa coniugale; il locatario per gli immobili (anche da costruire o in corso di costruzione) concessi in locazione finanziaria; il concessionario nel caso di concessioni di aree demaniali. LE ALIQUOTE Il calcolo dell’IMU per le rate di acconto per tutte le tipologie di immobili, deve essere eseguito applicando le aliquote e le detrazioni previste per Legge. Le aliquote e detrazioni approvate dal Comune di Viganò (*) con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 16/05/2012 dovranno essere utilizzate esclusivamente per la determinazione del conguaglio annuo dovuto in occasione del versamento della rata a saldo (17/12/2012). DESCRIZIONE ALIQUOTA E DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (max una pertinenza per cat. C2, C6, C7) Detrazione per abitazione principale e relative pertinenze Maggiore detrazione abitazione principale per ogni figlio residente e dimorante nella stessa fino ad anni 26 (max € 400) FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE ALIQUOTA BASE (per tutte le altre tipologie di immobili, comprese le aree edificabili) Terreni agricoli Aliquota di Legge Aliquota Comunale * 0,40% 0,40% € 200,00 € 200,00 € 50,00 € 50,00 0,20% 0,20% 0,76% 0,86% ESENTI ESENTI * N.B.: da utilizzare solo per la determinazione del conguaglio a saldo --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Via Risorgimento, 24 - 23897 VIGANÒ (LC) - Tel. 039921391 – Fax 03992139315 - C.F./P.I. 00685790131 www.comune.vigano.lc.it - [email protected] Si precisa che: a norma dell’art. 13, comma 12bis, della Legge n. 214/2011, per l’anno 2012, il Comune di Viganò potrà modificare le aliquote entro il 30 settembre 2012 e che in base al medesimo comma lo Stato potrà altresì modificare le aliquote stabilite dalla legge entro il 10 dicembre 2012, con uno o più DPCM. Pertanto, prima di provvedere al versamento del saldo di dicembre i contribuenti sono invitati a verificare se sono state adottate eventuali modifiche delle aliquote e detrazioni, le quali saranno pubblicizzate sul sito internet comunale e sul sito del Ministero delle Finenze; per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile; le agevolazioni previste per gli immobili concessi in USO GRATUITO a parenti in linea retta o collaterale sono state abolite e pertanto tali immobili sono soggetti all’aliquota ordinaria (0,76%). per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2 (depositi, cantine e simili), C6 (stalle, scuderia, rimesse e autorimesse) e C7 (tettoie, soffitte e simili), nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. QUOTA RISERVATA ALLO STATO Ai sensi dell’art. 13, comma 11 della Legge n. 214/2011 è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando l’aliquota di base (pari allo 0,38% su aliquota 0,76%) su tutti gli immobili ad eccezione dell’abitazione principale (e relative pertinenze) e dei fabbricati rurali ad uso strumentale. Tale quota deve essere versata contestualmente a quella comunale con il medesimo mod. F24 utilizzando gli appositi codici (vedi sotto). IL VERSAMENTO DELL’IMPOSTA l’IMU deve essere pagata in acconto solo a mezzo del nuovo modello F24 (sezione IMU e altri tributi locali) o con modello F24 “semplificato” con le seguenti modalità: Abitazione principale e relative pertinenze: in tre rate con scadenza: 18 giugno 2012 33,33% 17 settembre 2012 33,33% 17 dicembre 2012 33,33% OPPURE in due rate con scadenza: 18 giugno 2012 17 dicembre 2012 50% 50% --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Via Risorgimento, 24 - 23897 VIGANÒ (LC) - Tel. 039921391 – Fax 03992139315 - C.F./P.I. 00685790131 www.comune.vigano.lc.it - [email protected] Altri immobili ed aree edificabili in due rate con scadenza: 18 giugno 2012 17 dicembre 2012 50% 50% Fabbricati rurali strumentali in due rate con scadenza: 18 giugno 2012 17 dicembre 2012 30% 70% Codici da utilizzare per la compilazione del modello F24: CODICE COMUNE Tipologia immobili Abitazione principale e pertinenze Fabbricati rurali strumentali Aree fabbricabili Altri fabbricati L866 Codice IMU Comune Codice IMU Stato 3912 === 3913 === 3916 3917 3918 3919 L’importo dovuto dovrà essere arrotondato all’unità di euro, per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo (art. 1, comma 166 Legge n. 296/2006). La circolare del Ministero dell’Economia n. 3DF/2012 ha chiarito che, poiché ad ogni tipologia di immobile è associato un differente codice tributo, l’arrotondamento deve eseguirsi per ciascun rigo del modello F24. I versamenti dell’IMU non devono essere eseguiti quando l’imposta complessiva annua è inferiore a € 12,00. BASE IMPONIBILE PER IL CALCOLO DELL’IMU 1. Fabbricati iscritti in catasto: la rendita catastale deve essere prima rivalutata del 5% e poi moltiplicata, a seconda della categoria, per: 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5; 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. Esempio: abitazione di categoria A2 con rendita catastale di € 285,20 Imponibile IMU = 285,20 x 1,05 x 160 = € 47.913,60 2. Fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati la base imponibile è determinata applicando al valore contabile i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze. 3. Aree fabbricabili: valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione (art. 5, comma 5, D.Lgs n. 504/1992). Al solo scopo di agevolare i contribuenti, il Comune Viganò con delibera di Consiglio n. 11 del 16/05/2012 ha approvato i valori venali minimi delle aree edificabili in riferimento al P.G.T. vigente, da utilizzare per la determinazione della base imponibile ai fini del calcolo dell’IMU, come da tabella disponibile sul sito internet comunale. Si precisa che tali valori hanno una mera funzione indicativa. A differenza di quanto accadeva nell’ICI, l’adeguamento a tali --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Via Risorgimento, 24 - 23897 VIGANÒ (LC) - Tel. 039921391 – Fax 03992139315 - C.F./P.I. 00685790131 www.comune.vigano.lc.it - [email protected] valori da parte del contribuente, non preclude l’ulteriore attività di accertamento da parte dell’Ente, ove sia riscontrato un valore venale, come definito ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs 504/92, superiore a quello risultante dall’applicazione dei valori comunali. 4. Fabbricati di interesse storico/artistico e fabbricati inagibili/inabitabili La base imponibile è ridotta del 50 per cento per: a) i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art.10 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42; b) i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Esempio: abitazione di categoria A2 con rendita catastale di € 285,20 Imponibile IMU = 285,20 x 1,05 x 160 x 50%= € 23.956,80 LA DICHIARAZIONE I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Sono valide le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), purchè compatibili con la disciplina IMU. Per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012. CALCOLO IMU on line Sul sito internet comunale all’indirizzo http://www.comune.vigano.lc.it/uffici/tributi/ è possibile calcolare l’imposta dovuta per l’anno 2012 e procedere alla stampa del modello F24 per il pagamento. ESEMPI DI CALCOLO DELL’IMU Si consiglia di consultare la guida “Come si applica l’IMU per l’anno 2012” redatta dal M.E.F. e pubblicata sul sito internet comunale al seguente indirizzo: http://www.comune.vigano.lc.it/wp-content/uploads/2007/01/Istruzioni-IMU-Ministero.pdf -----------------------------------Per ulteriori approfondimenti ed informazioni si invita a leggere la documentazione pubblicata sul sito internet o in alternativa a contattare l’ufficio tributi negli orari di apertura al pubblico. ------------------------------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Via Risorgimento, 24 - 23897 VIGANÒ (LC) - Tel. 039921391 – Fax 03992139315 - C.F./P.I. 00685790131 www.comune.vigano.lc.it - [email protected]