DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
NUMERO
2015/00662
DEL
12/10/2015
Servizio Sanitario Regionale Basilicata
Azienda Sanitaria Locale di Potenza
Collegio Sindacale il
12/10/2015
OGGETTO
D.G.R. di Basilicata n. 580 del 29 aprile 2015. Istituto Medico Psico Socio Pedagogico "Ada Ceschin Pilone" dei Padri Trinitari di
Venosa. Assegnazione tetto dispesa regionale per gli anni 2015 e 2016 per l'erogazione di prestazioni riabilitative ex art. 26 L.
833/78.
Area delle Cure Primarie - (VEN)
Struttura Proponente
Documenti integranti il provvedimento:
Descrizione Allegat o
Pagg.
Descrizione Allegat o
Pagg.
Uffici a cui notificare
Area delle Cure Primarie - (P Z)
Area delle Cure Primarie - (LAG)
Area delle Cure Primarie - (VE N)
Budget e Controllo di Gestione
Economico Patrimoniale
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente è stata pubblicata ai sensi dell'Art.32 della L.69/2009 all'Albo Pretorio on-line in data 12/10/2015
La presente diviene
eseguibile ai sensi
dell'art.44 della L.R.
n.39/2001 e ss.mm.ii
Immediatamente
Direttore/Dirigente U.O. Proponente
Anna Bacchini
Dopo 5 gg dalla
pubblicazione all'Albo
Firma
Ad avvenuta
approvazione
regionale
Anna Bacchini
Pagina 1/8
PREMESSO che l’esercizio di attività sanitaria, da parte di un erogatore pubblico e/o privato, per conto e a carico
del SSN, ai sensi del comma 3 art. 8-bis del D.Lgs. n. 229/99, è subordinato al possesso dell’autorizzazione di cui
all’art. 8-ter, al rilascio dell’accreditamento istituzionale di cui all’art. 8-quater, nonché alla stipulazione di accordi
contrattuali di cui all’art.8-quinquies;
RICHIAMATA la DGR di Basilicata n. 1574 del 16/12/2014 con la quale si provvedeva ad approvare lo schema tipo di
accordo contrattuale per l’erogazione delle prestazioni di riabilitazione estensiva ex art. 26 della L. 833/78;
ATTESO CHE con la predetta DGR 1574/2014 l’esecutivo regionale, tra l’altro, impegnava le Aziende Sanitarie Locali
a stipulare i contratti per l’acquisto e l’erogazione di prestazioni di riabilitazione estensiva e confermava quanto
riportato negli Allegati B e C alla DGR n. 1867/2009 in tema di remunerazione delle prestazioni oggetto di accordo
contrattuale;
VISTO l’art. 23 della Legge Regionale n. 16 dell’8 agosto 2012 recante: “Disposizioni in materia di riduzione della
spesa sanitaria per prestazioni erogate da strutture private”;
VISTA la Legge Regionale n. 5 del 27/1/2015 ( “Legge di Stabilità Regionale 2015”) ove all’art 12 viene stabilito che:
1. La spesa per prestazioni di specialistica ambulatoriale, assistenza ospedaliera e assistenza riabilitativa da
privato accreditato sostenuta dalle Aziende sanitarie Locali negli anni 2015 e 2016 non può essere superiore
al costo consuntivato sostenuto nell’anno 2013 al netto della mobilità sanitaria attiva;
2. La Giunta Regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, determina gli indirizzi
di carattere generale per la definizione dei tetti di spesa alle strutture private accreditate, nel rispetto del
principio di equità di accesso e di garanzia della qualità dei servizi e sentita la competente Commissione
consiliare permanente che esprime parere non vincolante entro trenta giorni;
3. Le Aziende sanitarie locali provvedono, nei successivi trenta giorni, alla definizione dei tetti di spesa per
ciascuna struttura privata accreditata nel rispetto degli indirizzi di cui al precedente comma 2 e sentite le
organizzazioni di settore rappresentative a livello regionale;
RICHIAMATA la DGR di Basilicata n. 188 del 24 febbraio 2015 avente per oggetto “Legge Regionale n. 5 del 27
gennaio 2015, art. 12 co. 2 – Indirizzi di carattere generale per la definizione dei tetti di spesa alle strutture private
accreditate per l’assistenza riabilitativa eroganti prestazioni ex art. 26 L. 833/78”;
EVIDENZIATO che con il precitato provvedimento n. 188/2015, coerentemente con quanto disposto dall ’art.12 della
L.R. n. 5/2015, l’esecutivo regionale definiva, per gli anni 2015 e 2016, quali indirizzi di carattere generale per la
determinazione dei tetti di spesa da assegnare alle strutture private accreditate eroganti prestazioni riabilitative ex
art. 26 legge 833/78, nel rispetto del principio di equità di accesso e di garanzia della qualità dei servizi, le seguenti
determinazioni:
a) La spesa per prestazioni di assistenza riabilitativa ex art. 26 L. 833/78 specialistica ambulatoriale non può
essere superiore al costo consuntivato sostenuto nell’anno 2013 e comprende la spesa per le prestazioni
erogate fuori regione;
b) Il tetto di spesa regionale da assegnare alle strutture eroganti prestazioni ex art. 26 L. 833/78 è pari alla
spesa complessiva dalle stesse strutture consuntivata nell’anno 2013, comprensivo del budget e dell’extra
budget;
c) Il tetto di spesa regionale di cui alla precedente lettera b) è unico, omnicomprensivo, fisso e d invalicabile ed
è pari alla somma del 98% (budget) della spesa consuntivata per l’anno 2013 e del 2% della medesima spesa
Direttore/Dirigente U.O. Proponente
Anna Bacchini
Firma
Anna Bacchini
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(extra budget, da considerarsi quale valore massimo) per le prestazioni erogate in eccedenza al budget da
remunerarsi a tariffa ridotta del 20%);
d) Le Aziende Sanitarie Locali, su proposta delle associazioni di categoria di appartenenza e con l’accordo delle
singole strutture erogatrici, possono trasferire, tra le strutture private accreditate, quote di tetto;
e) Le Aziende Sanitarie Locali sono impegnate nel ridurre la spesa per prestazioni ex art. 26 L. 833/78 erogate
fuori regione e possono utilizzare le relative economie, con riferimento alla spesa sosten uta fuori regione
nell’anno 2013, per la stipula di nuovi contratti e/o per la modifica dei tetti di spesa delle strutture private
accreditate già contrattualizzate;
DETTO ATTO veniva trasmesso alla competente Commissione Consiliare Permanente del Consiglio Regionale per
l’acquisizione del parere previsto dall’art. 5 co. 2 della L.R. n. 5/2015;
RILEVATO che con ricorso ex art. 127 Cost., notificato alla Regione Basilicata in data 1° aprile 2015, il Governo ha
impugnato l’art. 12 della L.R. n. 5/2015 per violazione dell’art. 117, comma 3 e dell’art.81 comma 3 della Cost.
facendo evidenziare, in particolare, il contrasto con quanto disposto dalla L. 135/2012 in materia di “disposizioni
urgenti per l’equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa farmaceutica”; infatti, in merito alla spesa
per prestazioni specialistiche ed ospedaliere dal privato, detta legge prevede una riduzione dell’importo e dei
corrispondenti volumi di acquisto in misura percentuale fissa tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla
spesa consuntivata per l’anno 2011; in particolare, a decorrere dall’anno 2014, la spesa complessiva non può
superare il valore consuntivato nell’anno 2011, ridotto del 2%; mentre la norma regionale, nel determinare il livello di
spesa per gli anni 2015 e 2016, prende come riferimento l’anno 2013 e in ogni caso non applica la prevista riduzione
del 2%;
DATO ATTO che con DGR di Basilicata n. 580 del 29 aprile 2015, al fine di dare immediata attuazione alla DGR
188/2015, anche alla luce della citata impugnativa del Governo, e in accoglimento parziale delle osservazioni della
Commissione Consiliare Permanente, l’esecutivo regionale definiva, per gli anni 2015 e 2016, quali indirizzi di
carattere generale per la determinazione dei tetti di spesa da assegnare alle strutture private accreditate eroganti
prestazioni ex art. 26 L. 833/78, le seguenti determinazioni:
a) La spesa per prestazioni di assistenza riabilitativa ex art. 26 L. 833/78 non può essere superiore al costo
consuntivato sostenuto nell’anno 2011, ridotto del 2%, e comprende la spesa per le prestazioni erogate
fuori regione;
b) Il tetto di spesa regionale da assegnare alle strutture eroganti prestazioni ex art. 26 L. 833/78 è pari alla
spesa complessiva dalle stesse strutture consuntivata nell’anno 2011, ridotta del 2%, comprensivo del
budget e dell’extra budget;
c) Il tetto di spesa regionale di cui alla precedente lettera b) è unico, omnicomprensivo, fisso ed invalicabile
ed è pari alla somma del 98% (budget) della spesa consuntivata per l’anno 2011, ridotta del 2%, e del 2%
della medesima spesa (extra budget, da considerarsi quale valore massimo) per le prestazioni erogate in
eccedenza al budget da remunerarsi a tariffa ridotta del 20%;
d) Le Aziende Sanitarie Locali, su proposta delle associazioni di categoria di appartenenza e con l’accordo delle
singole strutture erogatrici, possono trasferire, tra le strutture private accreditate, quote di tetto nel
rispetto del limite complessivo della spesa consuntivata per l’anno 2011, ridotta del 2%;
Direttore/Dirigente U.O. Proponente
Anna Bacchini
Firma
Anna Bacchini
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e) Le Aziende Sanitarie Locali sono impegnate nel ridurre la spesa per prestazioni ex art. 26 L. 833/78 erogate
fuori regione e possono utilizzare le relative economie, con riferimento alla spesa sostenuta fuori regione
nell’anno 2011, ridotta del 2%, per la stipula di nuovi contratti e/o per la modifica dei tetti di spesa delle
strutture private accreditate già contrattualizzate;
DATO ATTO, ancora, che la predetta DGR n. 580/2015 impegnava i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali di
Potenza e Matera a definire congiuntamente i tetti di spesa regionali da assegnare a ciascuna struttura privata
accreditata e a stipulare congiuntamente i contratti con le strutture private accreditate sulla base dei tetti sopra
definiti nel caso in cui la struttura erogatrice ha sedi nelle due province di Potenza e di Matera;
EVIDENZIATO che, in relazione a tale obbligo, i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali di Potenza e Matera
hanno definito le modalità di assegnazione dei tetti di spesa da assegnare alle strutture private ex art. 26,
attribuendo all’ASP l’incarico di predisporre il relativo provvedimento di assegnazione dei tetti di spesa;
EVIDENZIATO, ancora, che i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali di Potenza e Matera hanno sottoscritto
apposita intesa per:
 la previsione di un budget unico per le due Aziende Sanitarie su ogni struttura privata accreditata
interprovinciale;
 la costituzione di una Unità di Valutazione dei Bisogni Riabilitativi (UVBR) interaziendale con il compito di
individuare regole omogenee in materia di appropriatezza e di accesso alle prestazioni ex art. 26 L. 833/78;
 le modalità di remunerazione e liquidazione dei corrispettivi in favore dei centri di riabilitazione;
 impegno a ridurre i ricoveri fuori regione fino a capienza massima dei posti regionali;
ATTESO che l’Istituto Medico Psico Socio Pedagogico “Ada Ceschin Pilone” dei Padri Trinitari di Venosa, in possesso
di accreditamento istituzionale di “2° livello” definitivo per l’erogazione di prestazioni di riabilitazione estensiva,
rivolte a soggetti affetti da disabilità gravi, spesso multiple, con possibili esiti permanenti (ex art. 26 Legge 833/78),
giusta DGR di Basilicata n con DGR, di Basilicata n. 944 del 08/06/2010, ha stipulato con l’Azienda Sanitaria
Locale di Potenza contratto per l’acquisto di prestazioni riabilitative ex art. 26 L. 833/78;
ATTESO, altresì, che detti contratti hanno cessato di produrre i propri effetti decaduti il 31/12/2014;
RICHIAMATA la Deliberazione del D.G. di questa ASP n. 2015/00117 del 02/03/2015 che, nelle more dell’emanazione
da parte della Giunta Regionale degli indirizzi di carattere regionale per la definizione dei nuovi tetti di spesa da
assegnare alle strutture private accreditate (art. 12 L.R. n. 5/2015) , procedeva ad assegnare temporaneamente a
ciascun Centro privato accreditato ex art. 26 L. 833/78 quale tetto di spesa per l’anno 2015 il volume delle risorse
assegnato per l’anno 2014; tanto al fine di consentire alle UU.OO. interessate di adottare, sotto il profilo della
legittimità, gli atti di competenza;
RITENUTO doveroso assegnare all’Istituto Medico Psico Socio Pedagogico “Ada Ceschin Pilone” dei Padri Trinitari di
Venosa, per gli 2015 e 2016, il tetto di spesa regionale per l’erogazione di prestazioni riabilitative ex art. 26 L.
833/78, in ossequio agli indirizzi di carattere generale dettati dalla Regione Basilicata giusta DGR n. 580/2015, nella
misura indicata nelle tabelle sottostanti:
Direttore/Dirigente U.O. Proponente
Anna Bacchini
Firma
Anna Bacchini
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Istituto “Ada Ceschin Pilone” dei Padri Trinitari di Venosa - Spesa Consuntivata Regionale relativa all’anno 2011
Azienda Sanitaria Locale POTENZA
Azienda Sanitaria Locale MATERA
REGIONE (1)
€ 2.001.647,08
€ 422.880,70
€ 2.424.527,78
Azienda Sanitaria Locale POTENZA
Anno
Spesa consuntivata
anno 2011
Quota
abbattimento
(1)
(D.G.R. 580/15)
(2)=2%*(1)
Spesa
consuntivata
abbattuta
TETTO DI SPESA
REGIONALE
INVALICABILE
EXTRABUDGET
REGIONALE
INVALICABILE
(3)=(1)-(2)
(4)=98% (3)
(2% della Spesa
consuntivata abbattuta)
(5)=(3)-(4)
2015
€ 2.001.647,08
2%
€ 40.032,94
€ 1.961.614,14
€ 1.922.381,86
€ 39.232,28
2016
€ 2.001.647,08
2%
€ 40.032,94
€ 1.961.614,14
€ 1.922.381,86
€ 39.232,28
Azienda Sanitaria Locale MATERA
Anno
Spesa consuntivata
anno 2011
Quota
abbattimento
(1)
(D.G.R. 580/15)
(2)=2%*(1)
Spesa
consuntivata
abbattuta
TETTO DI SPESA
REGIONALE
INVALICABILE
EXTRABUDGET
REGIONALE
INVALICABILE
(3)=(1)-(2)
(4)=98% (3)
(2% della Spesa
consuntivata abbattuta)
(5)=(3)-(4)
2015
€ 422.880,70
2%
€ 8.457,61
€ 414.423,09
€ 406.134,63
€ 8.288,46
2016
€ 422.880,70
2%
€ 8.457,61
€ 414.423,09
€ 406.134,63
€ 8.288,46
Istituto “Ada Ceschin Pilone” dei Padri Trinitari di Venosa - TETTO DI SPESA REGIONALE (ASP + ASM)
Anno
Spesa consuntivata
anno 2011
Quota
abbattimento
(1)
(D.G.R. 580/15)
(2)=2%*(1)
Spesa
consuntivata
abbattuta
TETTO DI SPESA
REGIONALE
INVALICABILE
EXTRABUDGET
REGIONALE
INVALICABILE
(3)=(1)-(2)
(4)=98%*(3)
(2% della Spesa
consuntivata abbattuta)
(5)=(3)-(4)
2015
€ 2.424.527,78
2%
€ 48.490,55
€ 2.376.037,23
€ 2.328.516,49
€ 47.520,74
2016
€ 2.424.527,78
2%
€ 48.490,55
€ 2.376.037,23
€ 2.328.516,49
€ 47.520,74
Con il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo
DELIB ERA
per tutto quanto in premessa e che qui si intende integralmente riportato e trascritto,
Direttore/Dirigente U.O. Proponente
Anna Bacchini
Firma
Anna Bacchini
Pagina 5/8
1. di prendere atto della D.G.R. di Basilicata n. 580 del 29 aprile 2015 con cui l’esecutivo regionale ha definito, per
gli anni 2015 e 2016, quali indirizzi di carattere generale per la determinazione dei tetti di spesa da assegnare alle
strutture private accreditate eroganti prestazioni ex art. 26 L. 833/78, le seguenti determinazioni:
a) la spesa per prestazioni di assistenza riabilitativa ex art. 26 L. 833/78 non può essere supe riore al costo
consuntivato sostenuto nell’anno 2011, ridotto del 2%, e comprende la spesa per le prestazioni erogate
fuori regione;
b) Il tetto di spesa regionale da assegnare alle strutture eroganti prestazioni ex art. 26 L. 833/78 è pari alla
spesa complessiva dalle stesse strutture consuntivata nell’anno 2011, ridotta del 2%, comprensivo del
budget e dell’extra budget;
c) Il tetto di spesa regionale di cui alla precedente lettera b) è unico, omnicomprensivo, fisso ed invalicabile
ed è pari alla somma del 98% (budget) della spesa consuntivata per l’anno 2011, ridotta del 2%, e del 2%
della medesima spesa (extra budget, da considerarsi quale valore massimo) per le prestazioni erogate in
eccedenza al budget da remunerarsi a tariffa ridotta del 20%;
d) le Aziende Sanitarie Locali, su proposta delle associazioni di categoria di appartenenza e con l’accordo delle
singole strutture erogatrici, possono trasferire, tra le strutture private accreditate, quote di tetto nel
rispetto del limite complessivo della spesa consuntivata per l’anno 2011, ridotta del 2%;
e) le Aziende Sanitarie Locali sono impegnate nel ridurre la spesa per prestazioni ex art. 26 L. 833/78 erogate
fuori regione e possono utilizzare le relative economie, con riferimento alla spesa sostenuta fuori regione
nell’anno 2011, ridotta del 2%, per la stipula di nuovi contratti e/o per la modifica dei tetti di spesa delle
strutture private accreditate già contrattualizzate.
2.
per l’effetto, di assegnare all’Istituto Medico Psico Socio Pedagogico “Ada Ceschin Pilone” dei Padri Trinitari di
Venosa, per gli 2015 e 2016, il tetto di spesa regionale per l’erogazione di prestazioni riabilitative ex art. 26 L.
833/78, in ossequio agli indirizzi di carattere generale dettati dalla Regione Basilicata giusta DGR n. 580/2015,
nella misura indicata nelle tabelle sottostanti:
Istituto “Ada Ceschin Pilone” dei Padri Trinitari di Venosa - Spesa Consuntivata Regionale relativa all’anno 2011
Azienda Sanitaria Locale POTENZA
Azienda Sanitaria Locale MATERA
REGIONE (1)
€ 2.001.647,08
€ 422.880,70
€ 2.424.527,78
Azienda Sanitaria Locale POTENZA
Anno
Spesa consuntivata
anno 2011
Quota
abbattimento
(1)
(D.G.R. 580/15)
(2)=2%*(1)
Spesa
consuntivata
abbattuta
TETTO DI SPESA
REGIONALE
INVALICABILE
EXTRABUDGET
REGIONALE
INVALICABILE
(3)=(1)-(2)
(4)=98% (3)
(2% della Spesa
consuntivata abbattuta)
(5)=(3)-(4)
2015
€ 2.001.647,08
2%
€ 40.032,94
€ 1.961.614,14
€ 1.922.381,86
€ 39.232,28
2016
€ 2.001.647,08
2%
€ 40.032,94
€ 1.961.614,14
€ 1.922.381,86
€ 39.232,28
Direttore/Dirigente U.O. Proponente
Anna Bacchini
Firma
Anna Bacchini
Pagina 6/8
Azienda Sanitaria Locale MATERA
Anno
Spesa consuntivata
anno 2011
Quota
abbattimento
(1)
(D.G.R. 580/15)
(2)=2%*(1)
Spesa
consuntivata
abbattuta
TETTO DI SPESA
REGIONALE
INVALICABILE
EXTRABUDGET
REGIONALE
INVALICABILE
(3)=(1)-(2)
(4)=98% (3)
(2% della Spesa
consuntivata abbattuta)
(5)=(3)-(4)
2015
€ 422.880,70
2%
€ 8.457,61
€ 414.423,09
€ 406.134,63
€ 8.288,46
2016
€ 422.880,70
2%
€ 8.457,61
€ 414.423,09
€ 406.134,63
€ 8.288,46
Istituto “Ada Ceschin Pilone” dei Padri Trinitari di Venosa - TETTO DI SPESA REGIONALE (ASP + ASM)
Anno
Spesa consuntivata
anno 2011
Quota
abbattimento
(1)
(D.G.R. 580/15)
(2)=2%*(1)
Spesa
consuntivata
abbattuta
TETTO DI SPESA
REGIONALE
INVALICABILE
EXTRABUDGET
REGIONALE
INVALICABILE
(3)=(1)-(2)
(4)=98%*(3)
(2% della Spesa
consuntivata abbattuta)
(5)=(3)-(4)
2015
€ 2.424.527,78
2%
€ 48.490,55
€ 2.376.037,23
€ 2.328.516,49
€ 47.520,74
2016
€ 2.424.527,78
2%
€ 48.490,55
€ 2.376.037,23
€ 2.328.516,49
€ 47.520,74
3. di prendere atto dell’intesa intervenuta tra L’Azienda Sanitaria Locale di Potenza e l’Azienda Sanitaria Locale di
Matera per:
 la previsione di un budget unico per le due Aziende Sanitarie su ogni struttura privata accreditata
interprovinciale;
 la costituzione di una Unità di Valutazione dei Bisogni Riabilitativi (UVBR) interaziendale con il compito di
individuare regole omogenee in materia di appropriatezza e di accesso alle prestazioni ex art. 26 L. 833/78;
 le modalità di remunerazione e liquidazione dei corrispettivi in favore dei centri di riabilitazione;
 l’impegno a ridurre i ricoveri fuori regione fino a capienza massima dei posti regionali;
4. riservarsi, all’esito della sottoscrizione del nuovo accordo, di procedere alla compensazione positiva o negativa di
eventuali somme rivenienti dal tetto di spesa regionale assegnato e contrattualizzato.
5. notificare copia del presente provvedimento alla Regione Basilicata – Dipartimento Politiche alla Persona -,
all’Azienda Sanitaria Locale di Matera, all’U.O. Economico Patrimoniale, all’U.O. Controllo di Gestione e alle
UU.OO. Cure Primarie degli Ambiti Territoriali di Lagonegro – Potenza e Venosa su cui graverà l’onere di notificare
il presente atto all’Istituto Medico Psico Socio Pedagogico “Ada Ceschin Pilone” dei Padri Trinitari di Venosa.
Direttore/Dirigente U.O. Proponente
Anna Bacchini
Firma
Anna Bacchini
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Antonio Lombardi
L’Istruttore
Il Res ponsabile Unico del Procediment o
Anna Bacchini
Il Dirigente Respons abile dell’Unità Operativa
Massimo De Fino
Giovanni Battista Bochicchio
Cristiana Mecca
Il Direttore Sanitario
Massimo De Fino
Il Direttore Generale
Giovanni Battista Bochicchio
Il Direttore Amministrativo
Cristiana Mecca
Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositat i presso la
struttura proponente, che ne curerà la cons ervazione nei termini di legge.
Direttore/Dirigente U.O. Proponente
Anna Bacchini
Firma
Anna Bacchini
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Atto Aziendale ASP, approvato con Deliberazione del Direttore