DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE NUMERO 2015/00662 DEL 12/10/2015 Servizio Sanitario Regionale Basilicata Azienda Sanitaria Locale di Potenza Collegio Sindacale il 12/10/2015 OGGETTO D.G.R. di Basilicata n. 580 del 29 aprile 2015. Istituto Medico Psico Socio Pedagogico "Ada Ceschin Pilone" dei Padri Trinitari di Venosa. Assegnazione tetto dispesa regionale per gli anni 2015 e 2016 per l'erogazione di prestazioni riabilitative ex art. 26 L. 833/78. Area delle Cure Primarie - (VEN) Struttura Proponente Documenti integranti il provvedimento: Descrizione Allegat o Pagg. Descrizione Allegat o Pagg. Uffici a cui notificare Area delle Cure Primarie - (P Z) Area delle Cure Primarie - (LAG) Area delle Cure Primarie - (VE N) Budget e Controllo di Gestione Economico Patrimoniale CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE La presente è stata pubblicata ai sensi dell'Art.32 della L.69/2009 all'Albo Pretorio on-line in data 12/10/2015 La presente diviene eseguibile ai sensi dell'art.44 della L.R. n.39/2001 e ss.mm.ii Immediatamente Direttore/Dirigente U.O. Proponente Anna Bacchini Dopo 5 gg dalla pubblicazione all'Albo Firma Ad avvenuta approvazione regionale Anna Bacchini Pagina 1/8 PREMESSO che l’esercizio di attività sanitaria, da parte di un erogatore pubblico e/o privato, per conto e a carico del SSN, ai sensi del comma 3 art. 8-bis del D.Lgs. n. 229/99, è subordinato al possesso dell’autorizzazione di cui all’art. 8-ter, al rilascio dell’accreditamento istituzionale di cui all’art. 8-quater, nonché alla stipulazione di accordi contrattuali di cui all’art.8-quinquies; RICHIAMATA la DGR di Basilicata n. 1574 del 16/12/2014 con la quale si provvedeva ad approvare lo schema tipo di accordo contrattuale per l’erogazione delle prestazioni di riabilitazione estensiva ex art. 26 della L. 833/78; ATTESO CHE con la predetta DGR 1574/2014 l’esecutivo regionale, tra l’altro, impegnava le Aziende Sanitarie Locali a stipulare i contratti per l’acquisto e l’erogazione di prestazioni di riabilitazione estensiva e confermava quanto riportato negli Allegati B e C alla DGR n. 1867/2009 in tema di remunerazione delle prestazioni oggetto di accordo contrattuale; VISTO l’art. 23 della Legge Regionale n. 16 dell’8 agosto 2012 recante: “Disposizioni in materia di riduzione della spesa sanitaria per prestazioni erogate da strutture private”; VISTA la Legge Regionale n. 5 del 27/1/2015 ( “Legge di Stabilità Regionale 2015”) ove all’art 12 viene stabilito che: 1. La spesa per prestazioni di specialistica ambulatoriale, assistenza ospedaliera e assistenza riabilitativa da privato accreditato sostenuta dalle Aziende sanitarie Locali negli anni 2015 e 2016 non può essere superiore al costo consuntivato sostenuto nell’anno 2013 al netto della mobilità sanitaria attiva; 2. La Giunta Regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, determina gli indirizzi di carattere generale per la definizione dei tetti di spesa alle strutture private accreditate, nel rispetto del principio di equità di accesso e di garanzia della qualità dei servizi e sentita la competente Commissione consiliare permanente che esprime parere non vincolante entro trenta giorni; 3. Le Aziende sanitarie locali provvedono, nei successivi trenta giorni, alla definizione dei tetti di spesa per ciascuna struttura privata accreditata nel rispetto degli indirizzi di cui al precedente comma 2 e sentite le organizzazioni di settore rappresentative a livello regionale; RICHIAMATA la DGR di Basilicata n. 188 del 24 febbraio 2015 avente per oggetto “Legge Regionale n. 5 del 27 gennaio 2015, art. 12 co. 2 – Indirizzi di carattere generale per la definizione dei tetti di spesa alle strutture private accreditate per l’assistenza riabilitativa eroganti prestazioni ex art. 26 L. 833/78”; EVIDENZIATO che con il precitato provvedimento n. 188/2015, coerentemente con quanto disposto dall ’art.12 della L.R. n. 5/2015, l’esecutivo regionale definiva, per gli anni 2015 e 2016, quali indirizzi di carattere generale per la determinazione dei tetti di spesa da assegnare alle strutture private accreditate eroganti prestazioni riabilitative ex art. 26 legge 833/78, nel rispetto del principio di equità di accesso e di garanzia della qualità dei servizi, le seguenti determinazioni: a) La spesa per prestazioni di assistenza riabilitativa ex art. 26 L. 833/78 specialistica ambulatoriale non può essere superiore al costo consuntivato sostenuto nell’anno 2013 e comprende la spesa per le prestazioni erogate fuori regione; b) Il tetto di spesa regionale da assegnare alle strutture eroganti prestazioni ex art. 26 L. 833/78 è pari alla spesa complessiva dalle stesse strutture consuntivata nell’anno 2013, comprensivo del budget e dell’extra budget; c) Il tetto di spesa regionale di cui alla precedente lettera b) è unico, omnicomprensivo, fisso e d invalicabile ed è pari alla somma del 98% (budget) della spesa consuntivata per l’anno 2013 e del 2% della medesima spesa Direttore/Dirigente U.O. Proponente Anna Bacchini Firma Anna Bacchini Pagina 2/8 (extra budget, da considerarsi quale valore massimo) per le prestazioni erogate in eccedenza al budget da remunerarsi a tariffa ridotta del 20%); d) Le Aziende Sanitarie Locali, su proposta delle associazioni di categoria di appartenenza e con l’accordo delle singole strutture erogatrici, possono trasferire, tra le strutture private accreditate, quote di tetto; e) Le Aziende Sanitarie Locali sono impegnate nel ridurre la spesa per prestazioni ex art. 26 L. 833/78 erogate fuori regione e possono utilizzare le relative economie, con riferimento alla spesa sosten uta fuori regione nell’anno 2013, per la stipula di nuovi contratti e/o per la modifica dei tetti di spesa delle strutture private accreditate già contrattualizzate; DETTO ATTO veniva trasmesso alla competente Commissione Consiliare Permanente del Consiglio Regionale per l’acquisizione del parere previsto dall’art. 5 co. 2 della L.R. n. 5/2015; RILEVATO che con ricorso ex art. 127 Cost., notificato alla Regione Basilicata in data 1° aprile 2015, il Governo ha impugnato l’art. 12 della L.R. n. 5/2015 per violazione dell’art. 117, comma 3 e dell’art.81 comma 3 della Cost. facendo evidenziare, in particolare, il contrasto con quanto disposto dalla L. 135/2012 in materia di “disposizioni urgenti per l’equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa farmaceutica”; infatti, in merito alla spesa per prestazioni specialistiche ed ospedaliere dal privato, detta legge prevede una riduzione dell’importo e dei corrispondenti volumi di acquisto in misura percentuale fissa tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l’anno 2011; in particolare, a decorrere dall’anno 2014, la spesa complessiva non può superare il valore consuntivato nell’anno 2011, ridotto del 2%; mentre la norma regionale, nel determinare il livello di spesa per gli anni 2015 e 2016, prende come riferimento l’anno 2013 e in ogni caso non applica la prevista riduzione del 2%; DATO ATTO che con DGR di Basilicata n. 580 del 29 aprile 2015, al fine di dare immediata attuazione alla DGR 188/2015, anche alla luce della citata impugnativa del Governo, e in accoglimento parziale delle osservazioni della Commissione Consiliare Permanente, l’esecutivo regionale definiva, per gli anni 2015 e 2016, quali indirizzi di carattere generale per la determinazione dei tetti di spesa da assegnare alle strutture private accreditate eroganti prestazioni ex art. 26 L. 833/78, le seguenti determinazioni: a) La spesa per prestazioni di assistenza riabilitativa ex art. 26 L. 833/78 non può essere superiore al costo consuntivato sostenuto nell’anno 2011, ridotto del 2%, e comprende la spesa per le prestazioni erogate fuori regione; b) Il tetto di spesa regionale da assegnare alle strutture eroganti prestazioni ex art. 26 L. 833/78 è pari alla spesa complessiva dalle stesse strutture consuntivata nell’anno 2011, ridotta del 2%, comprensivo del budget e dell’extra budget; c) Il tetto di spesa regionale di cui alla precedente lettera b) è unico, omnicomprensivo, fisso ed invalicabile ed è pari alla somma del 98% (budget) della spesa consuntivata per l’anno 2011, ridotta del 2%, e del 2% della medesima spesa (extra budget, da considerarsi quale valore massimo) per le prestazioni erogate in eccedenza al budget da remunerarsi a tariffa ridotta del 20%; d) Le Aziende Sanitarie Locali, su proposta delle associazioni di categoria di appartenenza e con l’accordo delle singole strutture erogatrici, possono trasferire, tra le strutture private accreditate, quote di tetto nel rispetto del limite complessivo della spesa consuntivata per l’anno 2011, ridotta del 2%; Direttore/Dirigente U.O. Proponente Anna Bacchini Firma Anna Bacchini Pagina 3/8 e) Le Aziende Sanitarie Locali sono impegnate nel ridurre la spesa per prestazioni ex art. 26 L. 833/78 erogate fuori regione e possono utilizzare le relative economie, con riferimento alla spesa sostenuta fuori regione nell’anno 2011, ridotta del 2%, per la stipula di nuovi contratti e/o per la modifica dei tetti di spesa delle strutture private accreditate già contrattualizzate; DATO ATTO, ancora, che la predetta DGR n. 580/2015 impegnava i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali di Potenza e Matera a definire congiuntamente i tetti di spesa regionali da assegnare a ciascuna struttura privata accreditata e a stipulare congiuntamente i contratti con le strutture private accreditate sulla base dei tetti sopra definiti nel caso in cui la struttura erogatrice ha sedi nelle due province di Potenza e di Matera; EVIDENZIATO che, in relazione a tale obbligo, i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali di Potenza e Matera hanno definito le modalità di assegnazione dei tetti di spesa da assegnare alle strutture private ex art. 26, attribuendo all’ASP l’incarico di predisporre il relativo provvedimento di assegnazione dei tetti di spesa; EVIDENZIATO, ancora, che i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali di Potenza e Matera hanno sottoscritto apposita intesa per: la previsione di un budget unico per le due Aziende Sanitarie su ogni struttura privata accreditata interprovinciale; la costituzione di una Unità di Valutazione dei Bisogni Riabilitativi (UVBR) interaziendale con il compito di individuare regole omogenee in materia di appropriatezza e di accesso alle prestazioni ex art. 26 L. 833/78; le modalità di remunerazione e liquidazione dei corrispettivi in favore dei centri di riabilitazione; impegno a ridurre i ricoveri fuori regione fino a capienza massima dei posti regionali; ATTESO che l’Istituto Medico Psico Socio Pedagogico “Ada Ceschin Pilone” dei Padri Trinitari di Venosa, in possesso di accreditamento istituzionale di “2° livello” definitivo per l’erogazione di prestazioni di riabilitazione estensiva, rivolte a soggetti affetti da disabilità gravi, spesso multiple, con possibili esiti permanenti (ex art. 26 Legge 833/78), giusta DGR di Basilicata n con DGR, di Basilicata n. 944 del 08/06/2010, ha stipulato con l’Azienda Sanitaria Locale di Potenza contratto per l’acquisto di prestazioni riabilitative ex art. 26 L. 833/78; ATTESO, altresì, che detti contratti hanno cessato di produrre i propri effetti decaduti il 31/12/2014; RICHIAMATA la Deliberazione del D.G. di questa ASP n. 2015/00117 del 02/03/2015 che, nelle more dell’emanazione da parte della Giunta Regionale degli indirizzi di carattere regionale per la definizione dei nuovi tetti di spesa da assegnare alle strutture private accreditate (art. 12 L.R. n. 5/2015) , procedeva ad assegnare temporaneamente a ciascun Centro privato accreditato ex art. 26 L. 833/78 quale tetto di spesa per l’anno 2015 il volume delle risorse assegnato per l’anno 2014; tanto al fine di consentire alle UU.OO. interessate di adottare, sotto il profilo della legittimità, gli atti di competenza; RITENUTO doveroso assegnare all’Istituto Medico Psico Socio Pedagogico “Ada Ceschin Pilone” dei Padri Trinitari di Venosa, per gli 2015 e 2016, il tetto di spesa regionale per l’erogazione di prestazioni riabilitative ex art. 26 L. 833/78, in ossequio agli indirizzi di carattere generale dettati dalla Regione Basilicata giusta DGR n. 580/2015, nella misura indicata nelle tabelle sottostanti: Direttore/Dirigente U.O. Proponente Anna Bacchini Firma Anna Bacchini Pagina 4/8 Istituto “Ada Ceschin Pilone” dei Padri Trinitari di Venosa - Spesa Consuntivata Regionale relativa all’anno 2011 Azienda Sanitaria Locale POTENZA Azienda Sanitaria Locale MATERA REGIONE (1) € 2.001.647,08 € 422.880,70 € 2.424.527,78 Azienda Sanitaria Locale POTENZA Anno Spesa consuntivata anno 2011 Quota abbattimento (1) (D.G.R. 580/15) (2)=2%*(1) Spesa consuntivata abbattuta TETTO DI SPESA REGIONALE INVALICABILE EXTRABUDGET REGIONALE INVALICABILE (3)=(1)-(2) (4)=98% (3) (2% della Spesa consuntivata abbattuta) (5)=(3)-(4) 2015 € 2.001.647,08 2% € 40.032,94 € 1.961.614,14 € 1.922.381,86 € 39.232,28 2016 € 2.001.647,08 2% € 40.032,94 € 1.961.614,14 € 1.922.381,86 € 39.232,28 Azienda Sanitaria Locale MATERA Anno Spesa consuntivata anno 2011 Quota abbattimento (1) (D.G.R. 580/15) (2)=2%*(1) Spesa consuntivata abbattuta TETTO DI SPESA REGIONALE INVALICABILE EXTRABUDGET REGIONALE INVALICABILE (3)=(1)-(2) (4)=98% (3) (2% della Spesa consuntivata abbattuta) (5)=(3)-(4) 2015 € 422.880,70 2% € 8.457,61 € 414.423,09 € 406.134,63 € 8.288,46 2016 € 422.880,70 2% € 8.457,61 € 414.423,09 € 406.134,63 € 8.288,46 Istituto “Ada Ceschin Pilone” dei Padri Trinitari di Venosa - TETTO DI SPESA REGIONALE (ASP + ASM) Anno Spesa consuntivata anno 2011 Quota abbattimento (1) (D.G.R. 580/15) (2)=2%*(1) Spesa consuntivata abbattuta TETTO DI SPESA REGIONALE INVALICABILE EXTRABUDGET REGIONALE INVALICABILE (3)=(1)-(2) (4)=98%*(3) (2% della Spesa consuntivata abbattuta) (5)=(3)-(4) 2015 € 2.424.527,78 2% € 48.490,55 € 2.376.037,23 € 2.328.516,49 € 47.520,74 2016 € 2.424.527,78 2% € 48.490,55 € 2.376.037,23 € 2.328.516,49 € 47.520,74 Con il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo DELIB ERA per tutto quanto in premessa e che qui si intende integralmente riportato e trascritto, Direttore/Dirigente U.O. Proponente Anna Bacchini Firma Anna Bacchini Pagina 5/8 1. di prendere atto della D.G.R. di Basilicata n. 580 del 29 aprile 2015 con cui l’esecutivo regionale ha definito, per gli anni 2015 e 2016, quali indirizzi di carattere generale per la determinazione dei tetti di spesa da assegnare alle strutture private accreditate eroganti prestazioni ex art. 26 L. 833/78, le seguenti determinazioni: a) la spesa per prestazioni di assistenza riabilitativa ex art. 26 L. 833/78 non può essere supe riore al costo consuntivato sostenuto nell’anno 2011, ridotto del 2%, e comprende la spesa per le prestazioni erogate fuori regione; b) Il tetto di spesa regionale da assegnare alle strutture eroganti prestazioni ex art. 26 L. 833/78 è pari alla spesa complessiva dalle stesse strutture consuntivata nell’anno 2011, ridotta del 2%, comprensivo del budget e dell’extra budget; c) Il tetto di spesa regionale di cui alla precedente lettera b) è unico, omnicomprensivo, fisso ed invalicabile ed è pari alla somma del 98% (budget) della spesa consuntivata per l’anno 2011, ridotta del 2%, e del 2% della medesima spesa (extra budget, da considerarsi quale valore massimo) per le prestazioni erogate in eccedenza al budget da remunerarsi a tariffa ridotta del 20%; d) le Aziende Sanitarie Locali, su proposta delle associazioni di categoria di appartenenza e con l’accordo delle singole strutture erogatrici, possono trasferire, tra le strutture private accreditate, quote di tetto nel rispetto del limite complessivo della spesa consuntivata per l’anno 2011, ridotta del 2%; e) le Aziende Sanitarie Locali sono impegnate nel ridurre la spesa per prestazioni ex art. 26 L. 833/78 erogate fuori regione e possono utilizzare le relative economie, con riferimento alla spesa sostenuta fuori regione nell’anno 2011, ridotta del 2%, per la stipula di nuovi contratti e/o per la modifica dei tetti di spesa delle strutture private accreditate già contrattualizzate. 2. per l’effetto, di assegnare all’Istituto Medico Psico Socio Pedagogico “Ada Ceschin Pilone” dei Padri Trinitari di Venosa, per gli 2015 e 2016, il tetto di spesa regionale per l’erogazione di prestazioni riabilitative ex art. 26 L. 833/78, in ossequio agli indirizzi di carattere generale dettati dalla Regione Basilicata giusta DGR n. 580/2015, nella misura indicata nelle tabelle sottostanti: Istituto “Ada Ceschin Pilone” dei Padri Trinitari di Venosa - Spesa Consuntivata Regionale relativa all’anno 2011 Azienda Sanitaria Locale POTENZA Azienda Sanitaria Locale MATERA REGIONE (1) € 2.001.647,08 € 422.880,70 € 2.424.527,78 Azienda Sanitaria Locale POTENZA Anno Spesa consuntivata anno 2011 Quota abbattimento (1) (D.G.R. 580/15) (2)=2%*(1) Spesa consuntivata abbattuta TETTO DI SPESA REGIONALE INVALICABILE EXTRABUDGET REGIONALE INVALICABILE (3)=(1)-(2) (4)=98% (3) (2% della Spesa consuntivata abbattuta) (5)=(3)-(4) 2015 € 2.001.647,08 2% € 40.032,94 € 1.961.614,14 € 1.922.381,86 € 39.232,28 2016 € 2.001.647,08 2% € 40.032,94 € 1.961.614,14 € 1.922.381,86 € 39.232,28 Direttore/Dirigente U.O. Proponente Anna Bacchini Firma Anna Bacchini Pagina 6/8 Azienda Sanitaria Locale MATERA Anno Spesa consuntivata anno 2011 Quota abbattimento (1) (D.G.R. 580/15) (2)=2%*(1) Spesa consuntivata abbattuta TETTO DI SPESA REGIONALE INVALICABILE EXTRABUDGET REGIONALE INVALICABILE (3)=(1)-(2) (4)=98% (3) (2% della Spesa consuntivata abbattuta) (5)=(3)-(4) 2015 € 422.880,70 2% € 8.457,61 € 414.423,09 € 406.134,63 € 8.288,46 2016 € 422.880,70 2% € 8.457,61 € 414.423,09 € 406.134,63 € 8.288,46 Istituto “Ada Ceschin Pilone” dei Padri Trinitari di Venosa - TETTO DI SPESA REGIONALE (ASP + ASM) Anno Spesa consuntivata anno 2011 Quota abbattimento (1) (D.G.R. 580/15) (2)=2%*(1) Spesa consuntivata abbattuta TETTO DI SPESA REGIONALE INVALICABILE EXTRABUDGET REGIONALE INVALICABILE (3)=(1)-(2) (4)=98%*(3) (2% della Spesa consuntivata abbattuta) (5)=(3)-(4) 2015 € 2.424.527,78 2% € 48.490,55 € 2.376.037,23 € 2.328.516,49 € 47.520,74 2016 € 2.424.527,78 2% € 48.490,55 € 2.376.037,23 € 2.328.516,49 € 47.520,74 3. di prendere atto dell’intesa intervenuta tra L’Azienda Sanitaria Locale di Potenza e l’Azienda Sanitaria Locale di Matera per: la previsione di un budget unico per le due Aziende Sanitarie su ogni struttura privata accreditata interprovinciale; la costituzione di una Unità di Valutazione dei Bisogni Riabilitativi (UVBR) interaziendale con il compito di individuare regole omogenee in materia di appropriatezza e di accesso alle prestazioni ex art. 26 L. 833/78; le modalità di remunerazione e liquidazione dei corrispettivi in favore dei centri di riabilitazione; l’impegno a ridurre i ricoveri fuori regione fino a capienza massima dei posti regionali; 4. riservarsi, all’esito della sottoscrizione del nuovo accordo, di procedere alla compensazione positiva o negativa di eventuali somme rivenienti dal tetto di spesa regionale assegnato e contrattualizzato. 5. notificare copia del presente provvedimento alla Regione Basilicata – Dipartimento Politiche alla Persona -, all’Azienda Sanitaria Locale di Matera, all’U.O. Economico Patrimoniale, all’U.O. Controllo di Gestione e alle UU.OO. Cure Primarie degli Ambiti Territoriali di Lagonegro – Potenza e Venosa su cui graverà l’onere di notificare il presente atto all’Istituto Medico Psico Socio Pedagogico “Ada Ceschin Pilone” dei Padri Trinitari di Venosa. Direttore/Dirigente U.O. Proponente Anna Bacchini Firma Anna Bacchini Pagina 7/8 Antonio Lombardi L’Istruttore Il Res ponsabile Unico del Procediment o Anna Bacchini Il Dirigente Respons abile dell’Unità Operativa Massimo De Fino Giovanni Battista Bochicchio Cristiana Mecca Il Direttore Sanitario Massimo De Fino Il Direttore Generale Giovanni Battista Bochicchio Il Direttore Amministrativo Cristiana Mecca Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositat i presso la struttura proponente, che ne curerà la cons ervazione nei termini di legge. Direttore/Dirigente U.O. Proponente Anna Bacchini Firma Anna Bacchini Pagina 8/8