Free Service srl Edizioni - Falconara M. (AN) - Supplemento n. 1 al n. 4 Aprile 2010 di Regioni&Ambiente - Poste Italiane s.p.a. - spedizione in abbonamento postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art.1, comma 1, DGB Ancona N. 4 APRILE 2010 - ANNO VI NOTIZIARIO DI AGGIORNAMENTO DEL SETTORE periodico Omologato SOMMARIO BENE IL SETTORE, MA SERVE PIÙ SOSTEGNO…..............5 LOGIMA L’AUTODEMOLIZIONE SI ORGANIZZA… ...........................8 ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/68/CE, RELATIVA AL TRASPORTO INTERNO DI MERCI PERICOLOSE ...................................................9 ENERGIA: QUANTO MI COSTERAI? ................................18 QUANDO LA MORTE CORRE SU STRADA .......................21 NUOVI STANDARD EPA PER I BIOCARBURANTI: L’AMERICA APRE UNA NUOVA ERA ..............................23 EMERGENZA RIFIUTI: SI CERCANO NUOVE STRADE PER ARGINARE IL PROBLEMA .............26 RICICLARE PNEUMATICI? UN GIOCO DA BAMBINI! ........28 CONSUMATORI E IMPRESE CONTRO IL CARTELLO DEI PETROLIERI.........................................30 3 ® Gruppo Brutti sas di Brutti Riccardo C. Fondata nel 1993 PARAURTI E SERBATOI TI OCCUPANO TROPPO SPAZIO? SIAMO LA TUA SOLUZIONE... ...CHIAMA!!! serbatoi pressati paraurti e serbatoi pressati triturato paraurti pressati UNA SOLUZIONE “VERDE” PER GLI AUTODEMOLITORI s.s. 361 km 51 LOC.PITINO - 62027 S. SEVERINO M.(MC) - Tel. 0733/63 63 69 - FAX 0733/63 67 82 - Cell. 335/54 28 963 - [email protected] Mercato del riciclo BENE IL SETTORE, MA SERVE PIÙ SOSTEGNO A chiederlo sono state le imprese italiane che, a Bruxelles, hanno presentato il Rapporto “Il riciclo ecoefficiente, performance e scenari economici, ambientali ed energetici”. a cura di Alberto Piastrellini Più sostegno alle industrie del riciclo! A chiederlo sono stati rappresentanti del settore italiano riuniti nel gruppo di lavoro “Recupero e Riciclo” nell’ambito del Kyoto Club, che, nella giornata di lunedì 1° marzo, hanno presentato al Parlamento Europeo il Rapporto: “Il riciclo ecoefficiente, performance e scenari economici, ambientali ed energetici”. Il documento, a cura del Dott. Duccio Bianchi dell’Istituto di ricerche Ambiente Italia è stato promosso da CIAL, COBAT, COMIECO, COOU, CNA, COREPLA, FEDERAMBIENTE, FISE UNIRE, e MP AMBIENTE, che rappresentano i principali stakeholders, nonché artefici dello sviluppo del riciclo in Italia degli ultimi lustri. Ad aprire i lavori della giornata è stato Carlo Montalbetti, Presidente Comieco che ha sottolineato come il sistema del riciclo e del recupero, tanto in Europa, quanto in Italia, ha evidenziato un ritmo di crescita superiore a settori produttivi tradizionali e ha altresì rimarcato la necessità di esplorare misure adottabili a livello UE per sostenere ed incentivare tale sistema industriale. Successivamente, durante la giornata, l’Autore della ricerca ha presentato una sintesi della stessa che è servita da “innesco” del Forum a seguire, cui sono intervenuti Jakub Wejchert, rap- presentante della Direzione Generale Ambiente della Commissione Europea; Cesare Spreafico, Presidente EPRO (Associazione europea delle organizzazioni del recupero e riciclo della plastica); gli europarlamentari Vittorio Prodi e Salvatore Tatarella, membri della Commissione Ambiente, Salute Pubblica e Sicurezza alimentare del PE. Presenti in sala anche rappresentanti di organizzazioni europee delle industrie cartarie, dell’alluminio e della plastica (CEPI, FEFCO, EAA, EuPC, EuPR, NOVAMONT). Durante il dibattito, i rappresentanti del mondo politico e delle istituzioni europee hanno sostanzialmente confermato l’ipotesi di forme incentivanti da destinare al settore, soprattutto in virtù dei benefici che questo porta nel processo di riduzione delle emissioni climalteranti. Ulteriore attenzione è stata ribadita alla necessità di implementare l’efficienza del recupero e del riciclo a fronte dell’auspicabile riduzione del ricorso all’estrazione di materie prime di origine naturale. Una necessità, questa che se da un lato rappresenta un piccolo costo iniziale, dall’altro offre la possibilità di far fare all’Europa un notevole salto di qualità nella direzione del contenimento degli effetti del Global Warming e inoltre va nella direzione di un rilancio economico e occupazionale in chiave green. 5 NOTIZIARIO DI AGGIORNAMENTO DEL SETTORE L’esigenza di riorientare la base della società verso le logiche del recupero e del riciclo è stata ugualmente ribadita, così come la necessità di assicurare alle imprese la trasparenza e la semplificazione delle norme di riferimento e l’impegno istituzionale per un rafforzamento del mercato delle materie prime seconde. In questo senso sono state sottolineate positivamente le iniziative intraprese a seguito della recente crisi economica che ha, se non altro, portato all’attenzione pubblica, le possibilità di risparmio energetico insite nel recupero e nel riciclo dei materiali. In generale, sia i rappresentanti della Commissione che i parlamentari hanno manifestato disponibilità a considerare meccanismi di premialità dei minori carichi ambientali derivanti dalla produzione di materie provenienti dai sistemi di riciclo e recupero. L’importanza e l’attualità degli argomenti trattati ha suscitato l’interesse anche di Maria Gafo-Gomez, rappresentante della Direzione Generale Imprese e Industria della Commissione Europea che ha manifestato l’interesse della Direzione ad approfondire le tematiche e i dati contenuti nello studio. 6 Dal Rapporto è emerso che l’industria del riciclo è una vera e propria “industria nell’industria”, in quanto componente del sistema industriale ed economico nazionale, caratterizzata da una forte innovazione tecnologica e una salda dimensione di industria di servizi e di generazione di prodotti e di energia. Si può facilmente intuire come attraverso il recupero e il riciclo dei materiali, si contribuisce in maniera sostanziale all’ecoefficienza generale del sistema-Paese grazie alle importanti performance economiche, ambientali ed energetiche che caratterizzano tale comparto. Sull’utilità e importanza del riciclo nessuno ha più dubbi: molto meno sappiamo del sistema industriale e del ruolo che gioca nella nostra economia. L’ecosostenibilità è ormai una condizione irrinunciabile per lo sviluppo industriale, che coinvolge tutti i comparti produttivi, da quelli più tradizionali a quelli più innovativi. Oggi però, nella risposta alla crisi economica globale, l’ambiente è visto non più solo come un “bene collettivo” da tutelare ponendo limiti che regolano gli impatti dei normali processi produttivi, ma anche come opportunità per una nuova fase dello sviluppo. L’interesse si focalizza allora su quei settori che rappresentano una vera e propria riconversione in chiave ambientale di una parte significativa dell’economia e del sistema produttivo, andando ad investire anche l’organizzazione sociale e gli stili di vita dei cittadini: energie alternative, nuova mobilità, bioarchitettura, riciclo e recupero dei rifiuti. In particolare, l’industria del riciclo in Italia nel 2007 è cresciuta a un ritmo pari al 17,2%, in netta controtendenza rispetto agli altri comparti, e tra il 2000 e il 2005 ha visto aumentare le imprese del 13% (sono circa 2.500 in totale) e gli occupati del 47% (nel 2005 erano circa 13.000). Le attività di recupero e riciclo costituiscono oggi una risorsa fondamentale del sistema industriale, a livello italiano e internazionale. Negli ultimi anni si è assistito a un vero e proprio boom della commercializzazione delle materie prime secondarie e, grazie agli effetti della globalizzazione dei mercati, alla nascita di un flusso di esportazione di queste ultime verso i Paesi emergenti (Cina e India fra tutti). La vitalità e le potenzialità del settore per l’economia italiana (ma anche per la qualità dell’ambiente) sono confermate dalle performance produttive: nel corso del 2007 sono state avviate a recupero e riciclo circa 52 milioni di tonnellate di rifiuti (una cifra pari al doppio della quantità di rifiuti urbani prodotti nel nostro Paese ogni anno), con evidenti vantaggi per l’ambiente derivanti dalla riduzione dell’uso di risorse (rinnovabili e non rinnovabili), dalla riduzione dei consumi energetici e idrici, e dalla riduzione delle emissioni atmosferiche legate direttamente o indirettamente ai cicli produttivi. Basti pensare che per la produzione di acciaio, alluminio, piombo e carta, oltre il 50% degli input produttivi è costituito da scarti o rifiuti avviati a riciclo, mentre per alcuni tipi di vetro si può raggiungere anche il 95%. Il traguardo da porsi per un ulteriore scatto in avanti di questo comparto, ed è forse questa la tesi più significativa sottesa alla ricerca e al libro, può quindi essere come possa essere valorizzato il contributo dell’industria del riciclo al raggiungimento degli obiettivi posti all’Italia di riduzione delle emissioni climalteranti, il fatidico “20-20-20” dell’Unione Europea, dal momento che la filiera di recupero e riciclo permette già oggi un minor consumo di energia per 15 milioni di TEP (tonnellata equivalente di petrolio), minori emissioni di CO2 per un totale di 55 milioni di tonnellate equivalenti. Una situazione molto interessante per chi ha a cuore il rispetto dei parametri di Kyoto, quindi, resa ancor più significativa dalla proiezione al 2020 fatta nello studio, in cui si prevede un ulteriore sviluppo dell’industria del riciclo e dei suoi volumi, con una crescita del 15% rispetto ai livelli attuali, che permetterebbe di raggiungere un doppio risultato: ridurre i consumi energetici di 5 ulteriori milioni di tep, (tonnellate equivalenti di petrolio), pari al 32% dell’obiettivo nazionale di efficienza energetica al 2020; ridurre le emissioni di CO2 di oltre 17 milioni di tonnellate, pari al 18% dell’obiettivo nazionale di riduzione delle emissioni, sempre al 2020. Tuttavia, a fronte di queste proiezioni lusinghiere sappiamo bene come il settore dell’Autodemolizione soffra di incertezze (normative, economiche, di rapporti spesso concorrenziali con gli stakeholders della filiera) che ne minano continuamente la sopravvivenza, mettendone in discussione o, in taluni casi, vanificandone la portata nella filiera. Eppure, anche gli Autodemolitori, nel loro specifico, rappresentano un anello importante nella catena del riciclo di una particolare tipologia di rifiuto che riunisce in sé componenti preziose, tanto per l’industria del riciclo, quanto per quella del recupero: ferro, metalli non ferrosi, vetro, plastiche, gomme, senza contare le frazioni non diversamente riciclabili che, qualora fosse realizzata una tecnologia in grado di offrire le più ottimali garanzie di tutela della salute e dell’ambiente, potrebbero essere utilizzate come combustibile alternativo nei termovalorizzatori invece di finire in discarica. Invece è proprio in questo segmento del settore industriale che si registrano anomalie: sforamento dei limiti di materiali in deposito; scarso sbocco dei materiali nel mercato; stratificazioni normative e interpretazioni sovrapposte delle stesse; impossibilità di accesso al credito, regimi autorizzativi diversi e farraginosi. Eppure una parte del riciclo passa anche dai loro impianti. 7 NOTIZIARIO DI AGGIORNAMENTO DEL SETTORE LogiMa s.r.l. L’AUTODEMOLIZIONE SI ORGANIZZA… Efficacia, efficienza e razionalizzazione delle risorse. Sono queste, secondo Luigi Bantiromo dell’omonimo Centro di autodemolizione a Bagno di Gavorrano (GR), le nuove parole chiave dell’autodemolizione che cambia di Silvia Barchiesi Cambiano le normative di riferimento, la competitività diventa un imperativo e l’autodemolizione si organizza... La spinta viene proprio dal nuovo quadro normativo con la Direttiva 2000/53/CE, recepita successivamente in Italia con D. Lgs. 209/2003 e successive disposizioni correttive ed integrative contenute nel D. Lgs. N.86 del 12 aprile, che disciplina i nuovi standard per i centri di raccolta, tra cui l’adeguato stoccaggio dei pezzi smontati, nonché fra criteri di gestione, regole precise circa la sovrapposizione massima consentita dei veicoli messi in sicurezza e non ancora sottoposti a trattamento, fatte salve le condizioni di stabilità e la valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori. Oltre che con la legge, c’è poi da fare i conti con il mercato. Efficacia, efficienza e razionalizzazione delle risorse entrano così di diritto tra gli imperativi dell’autodemolizione che si “rinnova”. Se l’autodemolizione si organizza, lo fa anche in termini di spazio, optando per una logistica funzionale ed efficiente e un’intelligente razionalizzazione degli spazi. Parola di Luigi Bantiromo, titolare dell’omonimo Centro di autodemolizione a Bagno di Gavorrano (GR), che con i suoi 2.800 m2 di piazzale da oltre 25 anni opera nell’ambito dell’autodemolizione e che ora ha scelto di “rivoluzionare” l’organizzazione del suo Centro grazie all’acquisto, lo scorso ottobre, di ben 19 cantilever targati LogiMa S.r.l., Società di Porto d’Ascoli, leader nella progettazione, consulenza e vendita di soluzioni per la logistica e la gestione del magazzino. Grazie a queste apposite scaffalature, in grado di contenere un totale di 60 auto, lo stoccaggio delle autovetture da rottamare è più sicuro, ordinato e anche conveniente, in quanto evitando il deterioramento delle auto stoccate aumenta la possibilità di re- cupero dei materiali. “L’organizzazione razionale dello spazio e del lavoro è il vantaggio più eclatante che ho potuto constatare - ha commentato soddisfatto il Sig. Bantiromo - I cantilever ci hanno, infatti, permesso un notevole risparmio in termini di spazio e manodopera. Sono rimasto talmente soddisfatto del prodotto acquistato da LogiMa che ne ho consigliato l’acquisto anche ai miei colleghi”. Scegliere LogiMa, insomma conviene, oltre che in termini logistici, anche in termini economici. Ne è convinto anche il Sig. Batiromo, che conclude: “Prima di effettuare l’acquisto avevo valutato anche altre soluzioni offerte da altre due o tre ditte. Alla fine ho però scelto LogiMa, in quanto i suoi prodotti sono il giusto risultato tra qualità e prezzo”. PER CONTATTI: Giovanni Paolini 348 3034493 Giovanni Del Moro 393 9609502 8 D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 35 ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/68/CE, RELATIVA AL TRASPORTO INTERNO DI MERCI PERICOLOSE G.U. n. 58 del 11-3-2010 - Entrata in vigore del provvedimento: 12/03/2010 a cura di Alberto Piastrellini È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 58 dell’11 marzo 2010, il Decreto Legislativo n. 35 del 27 gennaio 2001 che attua, nell’ordinamento nazionale la Direttiva 2008/68/ CE, che disciplina il trasporto di merci pericolose su strada, ferrovia e sulle vie navigabili interne. Il D. Lgs, autorizza il trasporto di merci pericolose a condizione che siano rispettate le condizioni stabilite: - negli Allegati A e B dell’Accordo Europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericoose su strada (ADR, Gineva, 30 settembre 1957 e successive modifiche); - nell’allegato del Regolamento relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per ferrovia (RID), che figura come appendice C della Convenzione sul trasporto internazionale per ferrovia (Vilnius, 3 giugno 1999); - nell’Accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per le vie navigabili interne (ADN - Ginevra, 26 maggio 2000). Il D. Lgs. Non si applica al trasporto di merci pericolose effettuato tramite: - veicoli, vagoni e unità navali delle Forze Armate o in servizio governativo non commerciale; - unità navali operanti su vie marittime che si estendono nelle vie navigabili interne; - traghetti che attraversano solo un porto o una via navigabile interna; - interamente all’interno del perimetro di un’area. chiusa. Per meglio fornire al Lettore una comunicazione puntuale, pubblichiamo nelle pagine seguenti il testo completo del D. Lgs. n. 35 (ndr: Si avverte che il testo del Decreto inserito nelle pagine di questo Inserto non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea). Il Presidente della Repubblica Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto in- terno di merci pericolose; Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, legge comunitaria 2008, ed, in particolare, l’articolo 1, commi 1 e 3, l’articolo 2 e l’Allegato B; Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante il nuovo codice della strada; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 4 settembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 1992, di recepimento della direttiva 94/55/ CE, in materia di trasporto di merci pericolose per ferrovia; Visto il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, e successive modificazioni, di attuazione delle direttive 96/49/CE e 96/87/CE relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia; Visto il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, di attuazione della direttiva 96/35/CE relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 6 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 22 giugno 2000, e successive modificazioni, di attuazione della direttiva 2000/18/CE relativa alle prescrizioni minime applicabili all’esame di consulente per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia e per via navigabile di merci pericolose, con il quale sono state emanate le norme attuative del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40; Visto il decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22, di attuazione della direttiva 2006/87/ CE, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 2009; Acquisito il parere della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati; Considerato che le competenti Commissioni del Senato della Repubblica non si sono espresse nel previsto termine; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 2010; Sulla proposta dei Ministri per le politiche europee e delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze, dell’interno, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute. Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1: Ambito di applicazione 1. Il presente decreto si applica al trasporto di merci pericolose effettuato su strada, per ferrovia o per via navigabile interna, sia all’interno dello Stato nazionale che tra gli Stati della Comunità europea, alle operazioni di carico e scarico, al trasferimento da un modo di trasporto ad un altro ed alle soste rese necessarie dalle condizioni di trasporto. 2. Il presente decreto non si applica al trasporto di merci pericolose effettuato: a) mediante veicoli, vagoni o unità navali che appartengono alle forze armate o che si trovano sotto la responsabilità di queste ultime ovvero mediante navi in servizio governativo non commerciale; b) mediante unità navali adibite alla navigazione marittima su vie navigabili marittime che si estendono nelle vie navigabili interne; c) mediante traghetti che effettuano soltanto l’attraversamento di una via navigabile interna o di un porto; oppure d) interamente all’interno del perimetro di un’area chiusa. Art. 2: Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) ADR: l’accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada, concluso a Ginevra il 30 settembre 1957, e successive modificazioni; b) RID: il regolamento relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per ferrovia, che figura come appendice C alla convenzione sul trasporto internazionale 9 NOTIZIARIO DI AGGIORNAMENTO DEL SETTORE per ferrovia (COTIF), conclusa a Vilnius il 3 giugno 1999, e successive modificazioni; c) ADN: l’accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne, concluso a Ginevra il 26 maggio 2000, e successive modificazioni; d) veicolo: qualsiasi veicolo a motore destinato a circolare su strada, provvisto di almeno quattro ruote ed avente una velocità massima per costruzione superiore a 25 km/h, nonché i relativi rimorchi, eccettuati i veicoli che si muovono su rotaie, le macchine mobili ed i trattori agricoli e forestali, purché non viaggino ad una velocità superiore a 40 km/h quando trasportano merci pericolose; e) vagone: qualsiasi veicolo ferroviario privo di mezzo di propulsione e dotato di ruote che circola su binari ferroviari ed è utilizzato per il trasporto di merci; f) unità navale: qualsiasi nave o galleggiante atta alla navigazione marittima o alla navigazione interna, ivi compreso il traghetto quale definito dall’articolo 1, comma 1, numero 34), del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, recante approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare; g) Amministrazione: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Art. 3: Disposizioni generali 1. Fatte salve le norme generali relative all’accesso al mercato o le norme applicabili in maniera generale al trasporto di merci pericolose, il trasporto di merci pericolose è autorizzato a condizione che siano rispettate le disposizioni stabilite negli allegati di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2. 2. Fatte salve le eventuali deroghe adottate ai sensi dell’articolo 168 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dell’articolo 35, commi 5 e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, come modificati rispettivamente dagli articoli 6, comma 1, lettere c) e d), e 7 del presente decreto, nonché ai sensi dell’articolo 8, commi 5 e 7, le merci pericolose non sono oggetto di trasporto nella misura in cui ne è fatto divieto: 10 a) negli allegati A e B dell’ADR, come applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2009, restando inteso che i termini: «parte contraente» sono sostituiti dai seguenti: «Stato membro», come opportuno; b) nell’allegato del RID che figura come appendice C della COTIF, applicabile con effetto dal 1° gennaio 2009; c) nei regolamenti allegati all’ADN, applicabili con effetto a decorrere dal 1° luglio 2011, così come l’articolo 3, lettere f) ed h), l’articolo 8, paragrafi 1 e 3, dell’ADN, nei quali i termini: «parte contraente» sono sostituiti dai seguenti: «Stato membro», come opportuno. Art. 4: Paesi terzi 1. Il trasporto di merci pericolose tra lo Stato nazionale ed i Paesi terzi rispetto alla Comunità europea è autorizzato a condizione che esso sia conforme alle disposizioni stabilite nell’ADR, nel RID e nell’ADN, qualora non venga diversamente autorizzato con le modalità previste dagli articoli 6, 7 e 8. Art. 5: Recepimento modifiche all’ADR, al RID ed all’ADN 1. Con provvedimento dell’amministrazione, sono recepite le direttive comunitarie concernenti adeguamento al progresso scientifico e tecnico della materia del trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per via navigabile interna recanti modifiche: a) degli allegati A e B dell’ADR; b) dell’allegato del RID, che figura come appendice C della COTIF; e c) dei regolamenti allegati all’ADN. Art. 6: Modifiche all’articolo 168 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, in materia di disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi 1. All’articolo 168 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La circolazione dei veicoli che trasporta- no merci pericolose ammesse al trasporto su strada, nonché le prescrizioni relative all’etichettaggio, all’imballaggio, al carico, allo scarico ed allo stivaggio sui veicoli stradali è regolata dagli allegati all’accordo di cui al comma 1 recepiti nell’ordinamento in conformità alle norme vigenti.»; b) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell’interno, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, con decreti previamente notificati alla commissione europea ai fini dell’autorizzazione, può prescrivere, esclusivamente per motivi inerenti alla sicurezza durante il trasporto, disposizioni più rigorose per la disciplina del trasporto nazionale di merci pericolose effettuato da veicoli, purché non relative alla costruzione degli stessi. Con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell’interno, dello sviluppo economico e della salute, possono essere altresì classificate merci pericolose, ai fini del trasporto su strada, materie ed oggetti non compresi tra quelli di cui al comma 1, ma che siano ad essi assimilabili. Negli stessi decreti sono indicate le condizioni nel rispetto delle quali le singole merci elencate possono essere ammesse al trasporto; per le merci assimilabili può altresì essere imposto l’obbligo della autorizzazione del singolo trasporto, precisando l’autorità competente, nonché i criteri e le modalità da seguire.»; c) dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. A condizione che non sia pregiudicata la sicurezza, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministeri dell’interno, della salute e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, rilascia autorizzazioni individuali per operazioni di trasporto di merci pericolose sul territorio nazionale che sono proibite o effettuate in condizioni diverse da quelle stabilite dalle disposizioni di cui al comma 2. Le autorizzazioni sono definite e limitate nel tempo e possono essere concesse solo quando ricorrono particolari esigenze di ordine tecnico ovvero di tutela della sicurezza pubblica.»; d) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. A condizione che non sia pregiudicata la sicurezza e previa notifica alla Commissione europea, ai fini dell’autorizzazione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministeri dell’interno, della salute, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, può derogare le condizioni poste dalle norme di cui al comma 2 per: a) il trasporto nazionale di piccole quantità di merce, purché non relative a materie a media o alta radioattività; b) merci pericolose destinate al trasporto locale su brevi distanze.»; e) ai commi 9, 9-bis e 9-ter le parole: «Chiunque viola le prescrizioni fissate o recepite con i decreti ministeriali di cui al comma 2» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «Chiunque viola le prescrizioni fissate dal comma 2»; f) al comma 9, l’ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «A tali violazioni, qualora riconducibili alle responsabilità del trasportatore, così come definite nell’accordo di cui al comma 1, ovvero del conducente, consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida del conducente e della carta di circolazione del veicolo con il quale è stata commessa la violazione per un periodo da due a sei mesi, a norma del capo I, sezione II, del titolo VI. A chiunque violi le disposizioni del comma 4, primo periodo, si applicano la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 8, nonché le disposizioni del periodo precedente.». 2. All’espletamento delle attività autorizzative di cui all’articolo 168 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, comma 4-bis, quale introdotto dal comma 1, si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. Art. 7: Modifiche all’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto 1. L’articolo 35 del decreto del Presiden- te della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto è sostituito dal seguente: «Art. 35 - 1. Ai fini del trasporto su ferrovia sono considerati materiali pericolosi quelli appartenenti alle classi indicate nel regolamento concernente il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia (RID) di cui all’allegato I dell’appendice C della convenzione sui trasporti internazionali per ferrovia (COTIF), in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2005, e successive modificazioni. 2. La circolazione dei veicoli che trasportano merci pericolose ammesse al trasporto su ferrovia, nonché le prescrizioni relative all’etichettaggio, all’imballaggio, al carico, allo scarico ed allo stivaggio sui veicoli ferroviari sono regolate dagli allegati all’accordo di cui al comma 1, recepiti nell’ordinamento in conformità alle normative vigenti. 3. Le merci pericolose, il cui trasporto internazionale su ferrovia è ammesso dagli accordi internazionali, possono essere trasportate su strada rotabile, all’interno dello Stato, alle medesime condizioni stabilite per i predetti trasporti internazionali. Per le merci che presentino pericolo di esplosione e per i gas tossici resta salvo l’obbligo per gli interessati di munirsi delle licenze e dei permessi di trasporto qualora previsti dalle vigenti disposizioni. 4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell’interno, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, con decreti previamente notificati alla Commissione europea ai fini dell’autorizzazione, può prescrivere, esclusivamente per motivi inerenti alla sicurezza durante il trasporto, disposizioni più rigorose per la disciplina del trasporto nazionale di merci pericolose effettuato da veicoli ferroviari, purché non relative alla costruzione degli stessi. Con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell’interno, dello sviluppo economico e della salute, possono altresì essere classificate merci pericolose, ai fini del trasporto su ferrovia, materia ed oggetti non compresi tra quelli di cui al comma 1 ma che siano ad essi assimilabili. Negli stessi decreti sono indicate le condizioni nel rispetto delle quali le singole merci elencate possono essere ammesse al trasporto; per le merci assimilabili può altresì essere imposto l’obbligo dell’autorizzazione del singolo trasporto, precisando l’autorità competente, nonché i criteri e le modalità da seguire. 5. A condizione che non sia pregiudicata la sicurezza, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministeri dell’interno, della salute e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, rilascia autorizzazioni individuali per operazioni di trasporto di merci pericolose sul territorio nazionale che sono proibite o effettuate in condizioni diverse da quelle stabilite dalle disposizioni di cui al comma 2. Le autorizzazioni sono definite e limitate nel tempo e possono essere concesse solo quando ricorrono particolari esigenze di ordine tecnico ovvero di tutela della sicurezza pubblica. 6. Per il trasporto delle materie fissili o radioattive si applicano le norme dell’articolo 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito dall’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, e dell’articolo 21 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni. 7. A condizione che non sia pregiudicata la sicurezza e previa notifica alla Commissione europea, ai fini dell’autorizzazione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministeri dell’interno, della salute e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, può derogare le condizioni poste dalle norme di cui al comma 2 per: a) il trasporto nazionale di piccole quantità di merce, purché non relative a materie a media o alta radioattività; b) merci pericolose destinate al trasporto locale su tragitti debitamente designati del territorio nazionale, facenti parte di un processo industriale definito di carattere locale e rigorosamente controllato in condizioni chiaramente definite. 8. Chiunque senza regolare autorizzazione, quando sia prescritta, trasporta o presenta al trasporto merci pericolose, ovvero non 11 NOTIZIARIO DI AGGIORNAMENTO DEL SETTORE rispetta le condizioni imposte, a tutela della sicurezza, negli stessi provvedimenti di autorizzazione è punito con l’ammenda da 5.000 euro a 15.000 euro e l’arresto fino a sei mesi. 9. Il vettore che viola le prescrizioni fissate dal comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative all’idoneità tecnica dei veicoli, delle cisterne o contenitori che trasportano merci pericolose, alla presenza o alla corretta sistemazione dei pannelli di segnalazione e alle etichette di pericolo collocate sui veicoli, sulle cisterne, sui contenitori e sui colli che contengono merci pericolose, ovvero che le hanno contenute se non ancora bonificati, alla sosta dei veicoli, alle operazioni di carico, scarico e trasporto in comune delle merci pericolose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a 15.000 euro. Alle stesse sanzioni amministrative è soggetto chi non rispetta le disposizioni del comma 4 che impongono disposizioni più rigorose per la disciplina del trasporto nazionale di merci pericolose. 10. Il vettore che viola le prescrizioni fissate dal comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative ai dispositivi di equipaggiamento e protezione dei conducenti o dell’equipaggio, alla compilazione e tenuta dei documenti di trasporto o delle istruzioni di sicurezza, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 3.000 euro a 9.000 euro. 11. Fuori dai casi previsti dai commi 9 e 10, il vettore che viola le altre prescrizioni fissate dal comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500 euro a 4.500 euro. 12. Lo speditore o il trasportare che violano gli obblighi di sicurezza in capo agli stessi posti rispettivamente dal capitolo 1.4.2.1 e 1.4.2.2 del RID sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.500 euro a 4.500 euro. 13. Le sanzioni amministrative sono applicate secondo la disciplina del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689. L’autorità 12 amministrativa competente è il Prefetto del luogo ove la violazione è accertata.». 2. All’espletamento delle attività autorizzative di cui al comma 5 dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, come modificato dal comma 1, si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. 3. I proventi delle ammende irrogate ai sensi dei commi 8, 9, 10, 11 e 12 dell’articolo 35 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980, come modificato dal comma 1, sono versati all’entrata del bilancio dello Stato. Art. 8: Disciplina del trasporto per via navigabile interna delle merci pericolose 1. Ai fini del trasporto per via navigabile interna sono considerate merci pericolose quelle appartenenti alle classi indicate dall’accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne, concluso a Ginevra il 26 maggio 2000, e successive modificazioni. 2. La circolazione delle unità navali che trasportano merci pericolose ammesse al trasporto su via navigabile interna, nonché le prescrizioni relative all’etichettaggio, all’imballaggio, al carico, allo scarico ed allo stivaggio su unità navali sono regolate dagli allegati all’accordo di cui al comma 1. 3. Le merci pericolose, il cui trasporto internazionale su vie di navigazione marittima è ammesso dagli accordi internazionali, possono essere trasportate su via navigabile interna, all’interno dello Stato, alle medesime condizioni stabilite per i predetti trasporti internazionali. Per le merci che presentino pericolo di esplosione e per i gas tossici resta salvo l’obbligo per gli interessati di munirsi delle licenze e dei permessi di trasporto qualora previsti dalle vigenti disposizioni. 4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell’interno, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, con decreti previamente notificati alla Commissione europea ai fini dell’autorizzazione, può prescrivere, esclusivamente per motivi inerenti alla sicurezza durante il trasporto, disposizioni più rigorose per la disciplina del trasporto nazionale di merci pericolose effettuato su via navigabile interna mediante unità navali, purché non relative alla costruzione delle stesse. Con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell’interno, dello sviluppo economico e della salute, possono altresì essere classificate merci pericolose, ai fini del trasporto su via navigabile interna, merci ed oggetti non compresi tra quelli di cui al comma 1, ma che siano ad essi assimilabili. Negli stessi decreti sono indicate le condizioni nel rispetto delle quali le singole merci elencate possono essere ammesse al trasporto; per le merci assimilabili può altresì essere imposto l’obbligo dell’autorizzazione del singolo trasporto, precisando l’autorità competente, nonché i criteri e le modalità da seguire. 5. A condizione che non sia pregiudicata la sicurezza, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministeri dell’interno, della salute e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, rilascia autorizzazioni individuali per operazioni di trasporto di merci pericolose sul territorio nazionale che sono proibite o effettuate in condizioni diverse da quelle stabilite dalle disposizioni di cui al comma 2. Le autorizzazioni sono definite e limitate nel tempo e possono essere concesse solo quando ricorrono particolari esigenze di ordine tecnico ovvero di tutela della sicurezza pubblica. 6. Per il trasporto delle materie fissili o radioattive si applicano le norme dell’articolo 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito dall’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, e dell’articolo 21 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni. 7. A condizione che non sia pregiudicata la sicurezza e previa notifica alla Commissione europea ai fini dell’autorizzazione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministeri dell’interno, della salute e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, può derogare le condizioni poste dalle norme di cui al comma 2 per: a) il trasporto nazionale di piccole quantità di merce, purché non relative a materie a media o alta radioattività; b) merci pericolose destinate al trasporto locale su brevi distanze. 8. Chiunque senza regolare autorizzazione, quando sia prescritta, trasporta o presenta al trasporto merci pericolose, ovvero non rispetta le condizioni imposte, a tutela della sicurezza, negli stessi provvedimenti di autorizzazione è punito con l’ammenda da 5.000 euro a 15.000 euro e l’arresto fino a sei mesi. 9. Il vettore che viola le prescrizioni fissate dal comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative all’idoneità tecnica delle unità navali, delle cisterne o contenitori che trasportano merci pericolose, alla presenza o alla corretta sistemazione dei pannelli di segnalazione e alle etichette di pericolo collocate sulle unità navali, sulle cisterne, sui contenitori e sui colli che contengono merci pericolose, ovvero che le hanno contenute se non ancora bonificati, alla sosta dei veicoli, alle operazioni di carico, scarico e trasporto in comune delle merci pericolose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a 15.000 euro. Alle stesse sanzioni amministrative è soggetto chi non rispetta le disposizioni del comma 4 che impongono disposizioni più rigorose per la disciplina del trasporto nazionale di merci pericolose. 10. Il vettore che viola le prescrizioni fissate dal comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative ai dispositivi di equipaggiamento e protezione dei conducenti o dell’equipaggio, alla compilazione e tenuta dei documenti di trasporto o delle istruzioni di sicurezza, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 3.000 euro a 9.000 euro. 11. Fuori dai casi previsti dai commi 9 e 10, il vettore che viola le altre prescrizioni fissate dal comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500 euro a 4.500 euro. 13. Lo speditore o il trasportatore che violano gli obblighi di sicurezza in capo agli stessi posti rispettivamente dal capitolo 1.4.2.1 e 1.4.2.2 del ADN sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.500 euro a 4.500 euro. 14. Le sanzioni amministrative sono applicate secondo la disciplina del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689. L’autorità amministrativa competente è il prefetto del luogo ove la violazione è accertata. 15. All’espletamento delle attività autorizzative di cui al comma 5 si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. 16. I proventi delle sanzioni irrogate ai sensi dei commi 8, 9, 10, 11, 12 e 13, sono versati all’ entrata del bilancio dello Stato. 17. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° luglio 2011. Art. 9: Ulteriori limitazioni in caso di incidente 1. Qualora a seguito di un incidente le disposizioni in materia di sicurezza si siano dimostrate insufficienti a limitare i rischi inerenti alle operazioni di trasporto, e sussistano ragioni di urgenza, limitazioni ulteriori possono essere adottate con provvedimento dell’amministrazione, di concerto con i Ministeri dell’interno, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ed eventuali altri Ministeri interessati, ciascuna secondo i profili di specifica competenza, previa mera notifica alla commissione. Art. 10: Disposizioni transitorie aggiuntive 1. Le norme concernenti disposizioni transitorie aggiuntive, di interesse nazionale, di cui agli allegati I, II e III della direttiva 2008/68/CE, sono adottate con provvedimenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 2. Le disposizioni contenute negli allegati all’ADR, RID, ADN e successive modificazioni, in merito all’uso delle lingue straniere nella marcatura o nella documentazione pertinente non si applicano alle operazioni di trasporto limitatamente al territorio nazionale; tuttavia, per dette operazioni, con motivato parere può essere autorizzato, in aggiunta alla lingua italiana, l’uso di lingue diverse da quelle contemplate nei sopra citati allegati. Art. 11: Consulente alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose 1. Le disposizioni concernenti il consulente alla sicurezza per il trasporto delle merci pericolose sono quelle previste dall’ADR, RID, ADN. 2. Il legale rappresentante dell’impresa la cui attività comporta trasporti di merci pericolose, oppure operazioni di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico, connesse a tali trasporti, nomina un consulente per la sicurezza. 3. Entro quindici giorni dalla nomina di cui al comma 2, il legale rappresentante comunica le complete generalità del consulente nominato all’ufficio periferico del Dipartimento per il trasporto, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti competente in relazione al luogo in cui ha sede l’impresa. 4. Con provvedimento dell’amministrazione sono individuate le condizioni alle quali le imprese esercenti l’attività di cui al comma 2 possono essere esonerate dal campo di applicazione delle disposizioni del presente articolo, ai sensi e nei limiti di cui al capitolo 1.8, dell’ADR, del RID e dell’ADN. 5. Entro sessanta giorni dalla nomina di cui al comma 2, il consulente verificate le prassi e le procedure concernenti l’attività dell’impresa presso la quale opera, redige una relazione nella quale, per ciascuna operazione relativa all’attività di impresa, indica le eventuali modifiche procedurali ovvero strutturali necessarie per l’osservanza delle norme in materia di trasporto, carico e scarico di merci pericolose, nonché per lo svolgimento dell’attività dell’impresa in condizioni ottimali di sicurezza. La relazione è successivamente redatta annualmente e, comunque, ogni qualvolta intervengano eventi modificativi delle prassi e procedure poste alla base della relazione stessa, ovvero delle norme in materia di trasporto, carico e scarico di merci pericolose, ed è consegnata al legale rappresentante dell’impresa. 13 NOTIZIARIO DI AGGIORNAMENTO DEL SETTORE 6. Il legale rappresentante conserva le relazioni di cui al comma 5 per cinque anni. 7. La relazione di incidente redatta dal consulente ai sensi dell’ADR, RID, ADN è trasmessa entro quarantacinque giorni dal verificarsi dell’incidente medesimo al legale rappresentante dell’impresa e per il tramite degli uffici periferici del Dipartimento per il trasporto, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al medesimo Dipartimento ed al Ministero dell’interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. 8. Il certificato di formazione professionale di cui all’ADR, RID, ADN è rilasciato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, a seguito del superamento dell’esame di cui al comma 9. 9. L’esame per il conseguimento del certificato di formazione professionale di consulente per la sicurezza del trasporto si svolge secondo le modalità previste dal capitolo 1.8 dell’ADR, del RID e dell’ ADN. 10. Con provvedimento dell’amministrazione sono dettate le disposizioni applicative relative agli esami di cui al comma 9, con particolare riferimento a quelli relativi ai consulenti di imprese specializzate nel trasporto di determinati tipi di merci pericolose, ai sensi del capitolo 1.8 dell’ADR, del RID e dell’ADN. 11. Con provvedimento dell’amministrazione è individuato il numero e la composizione delle commissioni di esame, nonché i requisiti e le modalità di nomina dei relativi componenti e la durata della nomina stessa. 12. Per la determinazione della misura dei compensi a favore dei componenti delle commissioni, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995. 13. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, 14 sono stabiliti gli importi delle tariffe posti a carico dei candidati all’esame di primo rilascio, aggiornamento per l’integrazione ed aggiornamento quinquennale, nonché per il rilascio del relativo certificato di formazione professionale, per il funzionamento delle commissioni di cui al comma 11 e per i compensi di cui al comma 12, sulla base della copertura dei costi effettivi del servizio prestato. L’importo delle tariffe di cui al presente comma è rideterminato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ogni due anni. I proventi derivanti dalle tariffe di cui al primo periodo sono versati all’entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento delle attività previste dal presente articolo. Nelle more dell’adozione del decreto tariffe di cui al primo periodo, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 27 settembre 2000, n. 129, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2000. 14. Fino all’adozione dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 10, si applicano le disposizioni attuative del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, quando non in contrasto con le disposizioni del presente decreto. 15. Le disposizioni del presente articolo relative al trasporto delle merci pericolose per vie navigabili interne si applicano a decorrere dal 1° luglio 2011. Art. 12: Sanzioni relative al consulente alla sicurezza 1. Il legale rappresentante dell’impresa che viola le disposizioni dell’articolo 11, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro a 36.000 euro. 2. Il legale rappresentante dell’impresa che viola le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 3 e 6, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro. 3. Il consulente che non redige le relazioni di cui all’articolo 11, commi 5 e 7, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro. 4. Il consulente che non ottempera agli obblighi di cui all’articolo 11, commi 5 e 7, relativi alla trasmissione delle relazioni di cui agli stessi commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro. 5. La vigilanza sull’osservanza delle disposizioni relative ai consulenti per la sicurezza è affidata agli Uffici periferici del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici territorialmente competenti. 6. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, sono irrogate dal prefetto ed i relativi proventi sono versati all’entrata del bilancio dello Stato. Art. 13: Qualificazione di figure professionali previste dalla normativa ADR, RID e ADN 1. Le attività di riconoscimento degli esperti per l’esecuzione delle prove sulle cisterne previste dalla normativa ADR, RID e ADN è effettuata da una commissione nominata con decreto dell’amministrazione, di concerto con il Ministero dell’interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. 2. Le attività relative alla classificazione di prodotti pericolosi di competenza dell’autorità competente, secondo quanto stabilito dagli allegati ADR, RID e ADN, è effettuata da una commissione, nominata con provvedimento dell’amministrazione, di concerto con il Ministero dell’interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. 3. Le attività di approvazione e monitoraggio di organismi di controllo per la valutazione di conformità, i controlli periodici, i controlli eccezionali e la supervisione del servizio interno di controllo, secondo quanto stabilito dall’ ADR, RID e ADN, sono effettuate da una commissione nominata con provvedimento dell’amministrazione, di concerto con il Ministero dell’interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. 4. Gli importi delle tariffe per l’espletamento delle attività di verifica di cui ai commi 1, 2 e 3, nonché per il funzionamento delle commissioni di cui ai medesimi commi, sono a carico dei soggetti richiedenti e sono stabiliti con decreto dell’amministrazione, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze sulla base della copertura dei costi effettivi del servizio prestato, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L’importo delle tariffe di cui al presente comma è rideterminato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ogni due anni. I proventi derivanti dalle tariffe di cui al primo periodo sono versati all’entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento delle attività previste dal presente articolo. 5. Le disposizioni del presente articolo relative al trasporto delle merci pericolose per le vie navigabili interne si applicano a decorrere dal 1° luglio 2011. Art. 14: Abrogazione di norme precedentemente in vigore 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogate le norme derivanti dal recepimento delle direttive 94/55/CE, 96/49/CE, 96/35/CE e 2000/18/ CE trasposte nell’ordinamento interno con i sotto elencati decreti: a) decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 4 settembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 1996, di recepimento della direttiva 94/55/ CE relativa al trasporto di merci pericolose su strada, e successive modificazioni, per quanto in esso predisposto è incompatibile con le disposizioni del presente decreto; b) decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, di attuazione delle direttive 96/49/CE e 96/87/CE relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia, e successive modificazioni, per quanto in esso predisposto è incompatibile con le disposizioni del presente decreto e, comunque, ad esclusione degli articoli 1, comma 1, lettera d), e 2, comma 5; c) decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, di attuazione della direttiva 96/35/CE relativa alla designazione ed alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose, e successive modificazioni, per quanto in esso predisposto è incompatibile con le disposizioni del presente decreto. 2. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 11, comma 13, sono inoltre abrogate tutte le disposizioni comunque contrarie o incompatibili con le norme del presente decreto. Prestigiacomo, Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; Fazio, Ministro della salute Visto, il Guardasigilli: Alfano Art. 15: Disposizioni finanziarie 1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi oneri o maggiori oneri, a carico della finanza pubblica. 2. I proventi delle ammende e delle sanzioni versate all’entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell’articolo 7, comma 3, e dell’articolo 8, comma 16, sono riassegnati, entro i limiti previsti dalla legislazione vigente, con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, alle amministrazioni competenti all’irrogazione delle stesse. Art. 16: Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 gennaio 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri; Ronchi, Ministro per le politiche europee; Matteoli, Ministro delle infrastrutture e trasporti; Frattini, Ministro degli affari esteri; Alfano, Ministro della giustizia; Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze; Maroni, Ministro dell’interno; 15 NOTIZIARIO DI AGGIORNAMENTO DEL SETTORE ENERGIA: QUANTO MI COSTERAI? Scenari foschi per consumatori ed imprese, aumenti fino al 10%, al 2013 per pagare le emissioni di CO2 di Alberto Piastrellini “Uno spettro si aggira per l’Europa…”; ma non è più quello del Comunismo (NdR: il corsivo di cui sopra si riferisce alla celebre frase di apertura del Manifesto del Partito Comunista a firma di Friedrich Engels e Karl Marx, redatto a Londra nel 1847), bensì quello del “pagherò”, che ancor più della filosofia marxista, incute terrore nelle sacre cattedrali del capitalismo occidentale malato di profitto e nella perenne ricerca di uno Sviluppo da conseguire eternamente. Quel “pagherò” non è altro, in termini ambientali, della “cambiale” che fino ad oggi è stata concessa alle imprese per poter continuare a lavorare emettendo gas-serra (in particolare CO2) ampiamente responsabile del Global Warming (effetto che si ripercuote su tutte le forme viventi del Pianeta). Ebbene, in un sistema economico globale ancora gravato dagli effetti della crisi finanziaria del 2008 e vieppiù messo all’angolo dalla necessità di garantire adeguati approvvigionamenti energetici allo sviluppo del mercato, a fronte dell’aumento dei costi per le fonti energetiche carbon free e delle dinamiche di abbandono delle tecnologie tradizionali per favorire l’implementazione dell’utilizzo di migliori tecnologie atte ad una mitigazione degli impatti antropici sul clima, la corsa delle imprese vede avvicinarsi all’orizzonte l’ostacolo del 1° gennaio 2013, anno in cui, secondo l’UE, le aziende (ed in particolar modo quelle che producono elettricità), saranno obbligate a pagare in denaro sonante 1/3 delle loro emissioni. Il meccanismo che per ora prevede una batosta stimata finora in 2 miliardi di euro per il solo comparto elettrico italiano, è contenuto nel sistema per lo scambio di quote di emissioni del gas ad effetto serra nella Comunità europea – Direttiva “Emission Trading” (2003/87/CE del Consiglio e del Parlamento Europeo). Tale Direttiva, in Italia, è stata recepita con D. Lgs. n. 216 del 4 aprile 2006 che prevede, tra le altre cose che: Dal 1° gennaio 2005 nessun impianto che ricade nel campo di applicazione della stessa, possa emettere CO2, ossia possa continuare ad operare, in assenza di apposita autorizzazione; I gestori degli impianti che ricadono nel campo di applicazione della norma restituiscano annualmente all’Autorità Nazionale Competente, quote di emissioni di CO2 in numero pari alle emissioni di CO2 effettivamente rilasciate in atmosfera; L’assegnazione delle quote di emissioni di CO2 ai gestori degli impianti regolati dalla Direttiva è effettuata dall’Autorità Nazionale Competente sulla base della Decisione di assegnazione, La Decisione di assegnazione è elaborata per ciascuno dei periodi di riferimento previsti dal D. Lgs. n. 216/2006. Specificatamente, il primo periodo di riferimento riguarda il triennio 2005-2007. I periodi di riferimento successivi riguardano i quinquenni 20082012; 2013-2018, ecc. Attualmente è in vigore la Decisione di assegnazione per il periodo 2008-2012. Le emissioni di CO2 effettivamente rilasciate in atmosfera sono monitorate secondo le disposizioni di monitoraggio impartite dall’Autorità Nazionale Competente, comunicate alle stessa secondo le disposizioni di cui al DEC/RAS/115/2006 e sono certificate da un verificatore accreditato dall’ANC. 18 Quindi, in presenza di un “pacchetto di misure UE sul clima” approvato dal Parlamento Europeo, accade che i maggiori produttori di energia elettrica e le altre utilities, in virtù del fatto che per produrre inquinano (utilizzando per lo più fonti non rinnovabili), dovranno pagare per avere i permessi sufficienti a coprire le emissioni di anidride carbonica. Ovviamente la cosa avrà una ripercussione anche sui consumatori, dal momento che le Aziende interessate, per far fronte all’aumento dei costi, opteranno per un rincaro delle tariffe di fornitura e consumo, spalmando i costi di emissione sui consumatori pubblici e privati. Le stime ipotizzano un aumento medio del 10% che per una famiglia-tipo significa circa 600 euro l’anno! In un articolo apparso sul Notiziario per l’Ambiente Urbano, on-line, Eco dalle Città, si legge che la exit strategy che stanno perseguendo le aziende energetiche prevede due direzioni: tentare il gioco di squadra per fare pressione su Bruxelles affinché si rivedano, prima del 2013, gli obiettivi di riduzione di gas serra; puntare sulla ricerca di tecnologie per la cattura dell’ossido di carbonio e, contemporaneamente, promuovere investimenti in Paesi in via di sviluppo, onde beneficiare di sconti sulle emissioni così come stabilito dal “pacchetto clima”. Nel lungo periodo, infatti, sarà strategico, per il nostro Paese, cercare di abbattere le sue emissioni a partire proprio dal settore energetico, nel quale, però, gli investimenti in ricerca ed utilizzo di tecnologie carbon capture ed energie rinnovabili stentano a partire a favore di utopistiche e vagheggiate soluzioni “atomiche”. Nel breve periodo, tuttavia, una boccata d’aria (letteralmente) potrebbe arrivare dai settori: trasporti ed edile, i quali possono concorrere ampiamente ad una positiva riduzione delle emissioni sfruttando tecnologie già ampiamente reperibili sul mercato. È di pochi giorni fa la notizia che il 15 marzo si è svolto a Bruxelles il primo Consiglio dei Ministri dell’Ambiente europei. A rappresentare la Commissione UE erano presenti il neo-Commissario per l’Ambiente Janez Poto nik e la neo-Commissaria per l’Azione sul Clima Connie Hedegaard; mentre per l’Italia c’era il Ministro per l’Ambiente e la Tutela del Territorio e del Mare, Stefania Prestigiacomo. Tra i numerosi temi affrontati, (Protezione dei Suoli; Biodiversità; Strategia “Europa 2020”; Cambiamenti Climatici) un ampio spazio è stato dedicato alle Emissioni di CO2 nei veicoli Commerciali leggeri. In particolare è stata discussa la proposta di Regolamento della Commissione UE di limitare le emissioni di CO2 nei nuovi veicoli commerciali leggeri (furgoni). La Commissione UE propone di ridurre le emissioni di CO2 dei nuovi furgoni gradualmente a 175g/km di CO2 per il 75% delle flotte entro il 2014 e al 2016 per il restante, fino a raggiungere i 135g/Km entro il 2020, fatta salva la conferma della sua fattibilità nel 2013. Insieme ai limiti sulle emissioni per le nuove auto adottati l’anno scorso, la Commissione ritiene che la proposta di limitazione per i furgoni sia un tassello importante delle iniziative intraprese per la decarbonizzazione del settore dei trasporti prevista dalla strategia “Europa 2020”. La Presidenza spagnola aveva sostanzialmente ridotto il problema a due questioni: se l’obiettivo al 2020 fosse adeguato; se i meccanismi di flessibilità e le sanzioni previsti nella proposta fossero adeguati ad assicurare un bilanciamento tra la necessità di ridurre le emissioni di CO2 e la fattibilità degli obiettivi previsti dal Regolamento. In merito, la relazione della Presidenza afferma che c’è stato un ampio sostegno sull’obiettivo a lungo termine, mentre le posizioni si sono diversificate su tempi di riduzione e sulle sanzioni a carico delle Case automobilistiche inadempienti che sarebbero, a giudizio di alcune delegazioni, troppo elevate. Da quanto affermato su EuropeanVoice.com a firma di Jennifer Rankin risulterebbe che a contrastare l’obiettivo intermedio di riduzione del 13% delle emissioni di furgoni entro il 2016 rispetto alle emissioni del 2007 (pari a 203g/Km) sono stati quattro Paesi: Germania, Italia, Polonia e Regno Unito che hanno chiesto un rinvio alla proposta. A guidare le critiche, guarda un po’, sarebbe stata l’Italia che avrebbe sostenuto che le limitate probabilità di miglioramento per ridurre le emissioni dei veicoli commerciali da parte delle Case automobilistiche avrebbero bisogno di altri 3-4 anni per raggiungere l’obiettivo, tanto che secondo Friends of Europe “l’Italia avrebbe ribadito la sua opposizione all’obiettivo del 2020”. Intervenendo nel dibattito, il Commissario per la Lotta ai Cambiamenti climatici, Connie Hedegaard, avrebbe ribadito che l’obiettivo al 2014 è fattibile e che il progresso è stato finora molto scarso e che l’industria automobilistica non fa alcuno sforzo per ridurre le emissioni se non le viene imposto. Osservando, poi, che il dibattito sui furgoni sta assomigliando a quello verificatosi nel 2008 per le auto, ha dichiarato di non esser stata sorpresa dagli inviti ad allungare i tempi. Ha poi aggiunto che la Commissione UE valuterà quanto scaturito dal dibattito, ma ha ammonito che “quanto più ritardo l’Unione europea accumulerà in questo settore tante più accelerazioni dovrà imprimere su altri per poter raggiungere gli obiettivi prefissati... dobbiamo essere realistici, ma non troppo esitanti”. Ancora una volta, ci sembra, che l’Italia è pronta a proclami ambientalmente rilevanti quantunque continuamente smentiti e ridimensionati. Il problema appare sia di ordine eminentemente “ottico” ovvero si guarda all’ambiente e alle sue ricadute socio-economiche solo dal punto di vista dei costi, e i costi, si sa, meglio spalmarli sulla comunità piuttosto che caricarli su grandi, possibili finanziatori. 19 Commercio all’ingrosso di rottami ferrosi e metallici SERVIZI - messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non - commercio di rottami ferrosi e non - demolizione strutture contenenti ferro e metalli RAME OTTONE ALLUMINIO LEGHE DI ACCIAIO Metalfer etalfer di Coppola Antonio - Sede Legale: Contrada Fiego SS.S. S 19 Km 61 - 84030 Atena Lucana (SA) - Deposito: Contrada Conttrad ada d Sant’Antuono SSant’Antuono, a Zona industriale 84035 Pola (SA) Amministrazione: Tel. 0975 390820 - Fax 0975 390930 - Antonio Coppola Cell. 336 461651 - Ricambi: Tel. 0975 71168; 337 858177 (Salvatore); 328 1478934 (Arnaldo) - [email protected] QUANDO LA MORTE CORRE SU STRADA L’OMS stima 1,2 milioni di decessi annui per incidenti stradali a cura di Alberto Piastrellini Malgrado l’aggravarsi di fenomeni metereologici estremi, causa di inondazioni, smottamenti, frane; malgrado il rischio di pandemie globali esca dalle pagine della letteratura fantastica e dalle sceneggiature dei disaster movies per turbare sonni e coscienze di politici e capi di Stato; malgrado l’inquinamento e gli stili di vita poco virtuosi continuino ad essere causa di patologie estremamente lesive, sono comunque gli incidenti stradali ad avere il triste primato della causa di morte, nel mondo, per le persone di età compresa fra i 5 e i 29 anni. Imputati, ovviamente: moto e automezzi o, più precisamente, i conducenti e le condizioni dei supporti stradali. A dirlo è l’Organizzazione Mondiale della Sanità, che nell’ultimo Rapporto dedicato, squaderna cifre apocalittiche: 1,2 milioni di decessi l’anno e oltre 50.000.000 di feriti. A farne le spese, ovviamente, i cosiddetti “anelli deboli” della catena globale: giovani e giovanissimi (soprattutto) e per di più abitanti di Paesi in via di sviluppo (quest’ultimo dato è stimato nella cifra del 90%). Se a livello locale, soprattutto nei Paesi del Nord del mondo (Europa e Stati Uniti d’America), l’allarme era già scattato da tempo e l’attenzione nei confronti di questa problematica aveva già prodotto normative e campagne di sensibilizzazione/informazione mirate alla riduzione del massacro, l’OMS registra con preoccupazione il ritardo e la disattenzione che perdurano proprio in quei Paesi dove si registrano i dati più allarmanti. Dal punto di vista della veridicità statistica, poi, il Rapporto va salutato come evento eccezionale, infatti, per la prima volta si è realizzato un computo basato sui dati standardizzati del 2008 raccolti in 178 Paesi. L’OMS valuta con preoccupazione non solo il numero dei decessi direttamente imputabili agli incidenti stradali, ma anche il fatto che nel totale dei 50 milioni di feriti figurano persone che hanno riportato lesioni permanenti. A questo punto è facilmente intuibile come il fenomeno degli incidenti stradali produca non solo danni sociali a breve termine, ma anche e soprattutto danni e costi che si riversano nel lungo periodo e a fronte dei quali spesso è la Sanità pubblica (quando c’è) a sostenerne gli oneri. Ovviamente, strategie d’uscita dalla situazione non mancano, a sentire le parole che il Direttore del Dipartimento della Prevenzione della violenza e dei traumi, Etienne Krug che ha rilasciato alla stampa in occasione della presentazione del Rapporto: “Abbiamo un piano d’Azione – ha detto la Dott.ssa Krug – e sappiamo quello che deve essere fatto per lottare contro gli incidenti stradali”. Il riferimento è alle tante campagne di comunicazione che vari Paesi hanno realizzato o sono in procinto di approntare in materia di prevenzione e formazione degli automobilisti. Tuttavia, negli uffici dell’OMS ci si chiede con preoccupazione quanti Governi, soprattutto quelli gravati da problemi sociali ed economici molto pressanti, avranno la forza di destinare risorse finanziarie per la riduzione degli incidenti stradali? In effetti, è stato calcolato che solo intervenendo efficacemente nei Paesi in via di sviluppo, ovverosia, applicando all’interno degli stessi, le medesime strategie messe in atto negli Stati Uniti d’America e nell’Europa unita, sarebbe possibile ridurre del 50%, corrispondente a 5.000.000 di vite umane (nel decennio a venire) il numero dei morti causati da incidenti. A questo punto, risulta evidente come l’impegno dei Paesi più sviluppati ed industrializzati deve essere sempre più indirizzato verso politiche di sostegno allo sviluppo degli altri Paesi, affinché non vengano vanificate, globalmente, quelle stesse politiche che nei Paesi del Nord del Mondo hanno permesso, nel tempo, il conseguimento dello sviluppo economico e di una aspettativa di vita molto più ampia. Ovviamente, riteniamo, che ciò debba valere non solo per quanto riguarda la riduzione degli incidenti stradali, oggetto principale di questa riflessione, ma anche, per tutti gli altri settori dell’economia e della società che determinano degli effetti sull’intero sistema Pianeta. Si consideri, infatti, quale sia l’incidenza sul livello di emissioni di gas climalteranti, dei Paesi in via di sviluppo ai quali mancano le possibilità di accesso a tecnologie più pulite e meno impattanti, pur nella invidiabile posizione di detenere materie prime e ricchezze geologiche e minerarie contese dalla minoranza dei Paesi più ricchi. È mai possibile, ci chiediamo, che debbano essere sempre i più poveri a pagare per tutti? 21 l’autodemolizione in linea con l’ambiente SERVIZI - raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi e non - demolizione e rottamazione di autoveicoli - vendita di ricambi auto usati CERTIFICAZIONI UNI EN ISO 9001:2000 UNI EN ISO 14001:2004 Metalfer di Coppola Antonio - Sede Legale: Contrada Fiego S.S. 19 Km 61 - 84030 Atena Lucana (SA) - Deposito: Contrada Sant’Antuono, Zona industriale 84035 Pola (SA) Amministrazione: Tel. 0975 390820 - Fax 0975 390930 - Antonio Coppola Cell. 336 461651 - Ricambi: Tel. 0975 71168; 337 858177 (Salvatore); 328 1478934 (Arnaldo) - [email protected] NUOVI STANDARD EPA PER I BIOCARBURANTI: L’AMERICA APRE UNA NUOVA ERA Mentre in Italia siamo fermi al palo, all’estero si fanno passi da gigante a cura di Valentina Bellucci Mentre all’estero, Ricerca & Sviluppo di nuove tecnologie vanno anche nella direzione dei nuovi carburanti sostenibili di origine organica, l’Italia, come spesso accade quando si guarda al settore ambientale, rimane a guardare. Perché non è ancora sviluppato l’utilizzo dei biocarburanti nel Bel Paese? Cerchiamo di scoprirlo insieme andando ad analizzare alcune notizie che sono circolate nelle ultime settimane. Innanzi tutto, qualche informazione: i biocarburanti sono prodotti di origine agricola in grado di sostituire i vettori tradizionali (benzina e diesel). La loro origine naturale li rende più facilmente riassorbibili dalla natura, e consente di ridurre del 70% le emissioni di gas serra del trasporto privato e diminuire l’importazione di petrolio dall’estero. I biocarburanti sono quindi un’importante risorsa per il futuro soprattutto in considerazione della minimizzazione degli impatti antropici sull’ambiente e nell’ottica ulteriore di un sostegno al comparto agricolo. Ma il vantaggio del loro utilizzo non si esaurisce qui; si consideri, inoltre, il potenziale impatto sui prezzi nel loro utilizzo che è stimato nell’ordine di 1-2 centesimi al litro alla pompa. Le fonti da cui ricavare biocarburanti sono molteplici; la prima, quella maggiormente utilizzata, è costituita dalle colture commestibili (mais, soia, girasole, bietole, patate ecc.), che, tuttavia, per coprire il fabbisogno di carburante tradizionale abbisognano di enormi produzioni con evidente consumo di suolo e di risorse idriche. L’ultima scoperta in ordine di tempo è quella relativa alla sintesi di biofuel dagli scarti di lievito della birra. Una società produttrice della popolare bevanda a Chico (California), ha inventato un nuovo sistema di adeguamento della propria fabbrica, che renderà gli scarti di birra un combustibile a base di etanolo di alta qualità. Ma i biocarburanti possono anche essere ricavati dalle alghe, dai noccioli di olive e persino dai rifiuti. Uno studio di poco tempo fa, da titolo: “I biocarburanti in Italia. Opportunità e costi”, commissionato dall’Unione Petrolifera e presentato da Nomisma Energia ha analizzato le peculiarità dei biocarburanti cercando anche di evidenziare i problemi riscontrati nel nostro Paese circa il loro scarso utilizzo. Da questo studio si evince come consumi di biocarburanti attualmente contano per il 2,3% dei consumi mondiali di carburanti. Nella migliore delle ipotesi al 2020 potranno arrivare a coprire il 6% del totale. Le esperienze di maggiore successo si sono attuate in Brasile e Stati Uniti che insieme coprono circa il 92% della produzione mondiale di bioetanolo e l’11% di biodiesel. Tali risultati sono stati raggiunti dal momento che in quei Paesi si sono verificate condizioni particolarmente favorevoli all’implementazione di tali esperienze, come forti eccedenze agricole da smaltire e politiche di incentivazione pubbliche. Negli Stati Uniti, nel 2008 circa un terzo della produzione di mais (oltre 100 milioni di tonnellate) è stato destinato a produrre bioetanolo (il doppio rispetto al 2006). In Europa, invece, si è proceduto in modo diverso rispetto a questi Paesi, preferendo porre degli obiettivi di miscelazione che entro la fine del 2010 dovranno essere indicativamente del 5,75%. Un valore che difficile sarà raggiunto anche se la Commissione europea si è posta un obiettivo del 10% al 2020. Quel che è certo è che si rende necessaria una più stretta collaborazione con l’industria automobilistica in quanto l’evoluzione dei motori ha imposto paramenti sempre più stringenti che limitano fortemente, a differenza del passato, la miscelazione con combustibili diversi dagli idrocarburi. In termini di costi economici associati al maggior consumo di biocarburanti, appare oggi più conveniente l’utilizzo del biodiesel rispetto al bioetanolo che presenta costi maggiori dal lato infrastrutturale. Il bioetanolo si renderà comunque necessario per raggiungere obiettivi di miscelazione più alti. Supponendo una miscelazione equilibrata tra i due biocarburanti, si stima un impatto complessivo sui prezzi finali al 2020 intorno a 2 centesimi euro/litro. Ciò tiene conto degli investimenti (400 milioni di euro tra il 2007 e il 2010), dei maggiori costi di produzione e delle mancate entrate per l’Erario (pari a 119 milioni di euro per il 2008, fino ai 492 milioni del 2020). Il vantaggio ambientale, ovvero la riduzione delle emissioni di CO2, tenendo conto dell’intero ciclo di vita dei biocarburanti, diviene negativo nel caso di materia prima importata, come accaduto sino ad oggi in Italia, ed un risparmio di emissioni si ha solo nel caso di trasporto limitato dal posto di produzione delle biomasse. Il costo evitato della CO2 da biocarburanti è stimato in 150-200 euro/ tonnellata rispetto a prezzi di mercato internazionale attualmente intorno ai 25 euro. L’obiettivo di Kyoto è un traguardo importante di cui bisogna tenere presente e anche i biocarburanti, in questo senso, potrebbero svolgere un ruolo importante. Sino ad oggi i biocarburanti sono stati prodotti da produzioni agricole alimentari. La necessità di non incidere sui prezzi delle materie prime alimentari impone lo sviluppo di biocarburanti di seconda e terza generazione attraverso l’utilizzo diretto di cellulosa delle piante o il tessuto oleoso delle alghe. La difficoltà dell’Italia sui biocarburanti consiste nell’aver messo in piedi un sistema di regole molto articolato e complesso che non dà molte garanzie di efficienza rispetto alle esperienze degli altri Paesi europei che tuttavia faranno fatica a centrare l’obiettivo indicativo del 5,75% per questo anno con le superfici disponibili. Entro il 2010 infatti la Commissione Europea si era posta come obiettivo quello di raggiungere appunto una miscelazione di benzina e diesel con biocarburanti pari al 5,75%. Un target che tuttavia si ritiene verrà spostato al 2015, per raggiungere l’obiettivo del 10% al 2020. Anche dal punto di vista della produzione, in Italia, i problemi non mancano, a cominciare dai terreni necessari per garantire le forniture: in Italia servirebbero oltre 2,1 milioni di ettari di superficie coltivabile aggiuntiva rispetto a quella attuale, a fronte di potenziale teorico di soli 0,6 milioni di ettari. In Europa i numeri migliorano: si stima una copertura fino al 2010 del 50-55%, vale a dire solo 9 milioni di ettari sui 17 23 NOTIZIARIO DI AGGIORNAMENTO DEL SETTORE necessari. Poi c’è il problema dei costi. Proprio la necessità di non incidere sui prezzi impone uno sviluppo tecnologico verso biocarburanti di seconda e terza generazione derivati dalla cellulosa e dalle alghe. Gli scienziati tedeschi hanno scoperto che grazie al nuovo biolig, un nuovo processo per produrre a basso costo biocarburanti,, si potrà risparmiare 0,50 €/L a partire dal 2012. Ma a monte di tutto, almeno per quanto concerne l’Italia, c’è l’inadeguatezza delle regole che creano incertezze negli investimenti. Il meccanismo dei certificati introdotti nel 2007 con le Direttive europee e non ancora funzionante a metà 2008, fa capo al Ministero della Politiche Agricole e a quello dello Sviluppo economico (per le sanzioni), e a quello dell’Economia (per i contingenti defiscalizzati); un frazionamento che burocratizza e rallenta il processo. Quello che è certo è che mentre nel mondo gli investimenti in produzione di biofuel stanno diventando sempre più consistenti, in Italia siamo immobili. All’estero si sperimenta e si cerca di superare anche i problemi derivanti dall’aumento dei prezzi delle materie prime alimentari, che taluni sostengono essere stati parte di una campagna diffamatoria. Quattro associazioni ambientaliste (ClientEarth, Transport and Environment, The European enviromental bureau e BirdLife International) hanno accusato, infatti, la Commissione Europea di nascondere alcuni documenti che dimostrerebbero l’esistenza di forti implicazioni negative, dal punto di vista ambientale ed economico, dell’uso dei biofuel. Gli ambientalisti hanno cosi depositato pochi giorni fa un ricorso davanti alla Corte di Giustizia europea del Lussemburgo in quanto non avevano ricevuto l’accesso a tutti i documenti in tempi legali. Secondo il portavoce della Commissione, Mark Gray, quei documenti assommavano a 8.844 pagine e l’esecutivo stava valutando se consegnare il resto. Gray, inoltre, considera prematura l’azione della Corte. Gli attivisti continuano la loro battaglia, visto che secondo loro, c’era già stato un precedente. Sul banco degli imputati c’è l’obiettivo comunitario di sostituire il 10% dei combustibili fossili con biocarburanti entro il 2020. Obiettivo attaccato con forza dai petrolieri. In Italia, dunque, siamo fermi al palo mentre in America si cammina spediti e si fanno passi da gigante. Il 3 febbraio l’Environmental protection agency Usa (Epa) ha presentato la revisione del National renewable fuel standard program (Rfs). “Questo regolamento apporta modifiche al renewable fuel standard program - spiega una nota dell’Epa - come richiesto dall’Energy independence and security act (Eisa) del 2007. I requisiti di legge rivisti stabiliscono nuovi standard specifici del volume annuo per biocarburanti cellulosici, diesel basati sulle biomasse, biocombustibile avanzati e il totale di combustibile rinnovabile che deve essere utilizzato nei carburanti per autotrazione. I nuovi standard includono anche nuove definizioni e criteri sia per i carburanti rinnovabili che per le materie prime utilizzate per la loro produzione, comprese le nuove soglie di emissioni di gas serra, così come determinate mediante l’analisi del ciclo di vita. I requisiti normativi per il Rfs si applicano ai produttori nazionali ed esteri ed agli importatori di combustibili rinnovabili utilizzati negli Usa”. I nuovi standard dell’Epa si occupano quindi dell’intera catena di 24 produzione-distribuzione dei biocarburanti, ma si estendono anche alla controversa tecnica del carbon capture and storage (Ccs). L’Epa vuole così gettare le basi per realizzare una significativa riduzione delle emissioni di gas serra causate dai combustibili fossili, diminuire le importazioni di petrolio e sviluppare ulteriormente il settore dei carburanti rinnovabili. L’Agenzia ambientale Usa ha anche definito il 2010 Rfs volume standard dei biocarburanti, portandolo a 12,95 miliardi di galloni. Inoltre, per la prima volta, ha fissato standard quantitativi per specifiche categorie di combustibili rinnovabili, comprese quelli a base cellulosica (6,5 milioni di galloni), diesel a base di biomasse (1,15 miliardi di galloni per il 2009/2010), biocombustibili avanzati. Per beneficiare di queste nuove misure i biocarburanti devono dimostrare di rispettare determinati criteri minimi di riduzione dei gas serra, basati su una valutazione del ciclo di vita e in confronto ai carburanti petroliferi che sostituiscono. I nuovi standard dell’Epa si basano su: nuovi dati scientifici significativi a disposizione dell’Agenzia, peer review rigorosa ed indipendente ed una estesa raccolta di osservazioni pubbliche. Per rispettare gli standard di riduzione di gas serra i biocarburanti devono soddisfare alcuni requisiti minimi e rientrare in alcune categorie: biodiesel prodotto a partire dal grasso da rifiuti, olio e grassi; etanolo a base di canna da zucchero. I combustibili derivati da materiali cellulosici generalmente superano già in modo significativo gli standard minimi di riduzione dei gas serra; gli impianti basati sull’etanolo da mais devono utilizzare nuove tecnologie di efficienza energetica, biodiesel a base di soia. Per quanto riguarda la revisione annuale dei fuelstandards (Rfs2) che applica le modifiche necessarie al programma come stabilito nell’Eisa, presenta modifiche di notevole portata. «In primo luogo nell’Rfs2 il volume delle richieste di combustibile rinnovabile aumenta, raggiungendo il 36 miliardi di galloni entro il 2022», circa il 7% del consumo annuale di benzina e diesel previsto e con una diminuzione delle importazioni di petrolio per 41,5 miliardi dollari e benefici supplementari in termini di sicurezza energetica di energia pari a 2,6 miliardi di dollari ed una diminuzione dei costi della benzina di 2,4 centesimi al gallone e del diesel di 12,1 centesimi. L’Energy independence and security act ha esteso il programma Rfs oltre la sola benzina per coprire tutti i tipi di combustibili utilizzati per i trasporti ed ora include la benzina e il diesel per auto ed altri veicoli, motori non stradali, locomotive e motori marini. Per il 2010, l’Eisa fissa il renewable fuel standard totale a 12,95 miliardi di galloni ed impone che una percentuale del volume della benzina o del gasolio raffinati importati sia da combustibili rinnovabili. L’Eisa sta puntando concretamente allo sviluppo dei carburanti cellulosici che potrebbero risolvere il problema dalla dipendenza da coltivazioni alimentari come il mais. Per quanto riguarda la conformità con gli standard di riduzione di gas serra l’Epa ha fornito alcune indicazioni precise: L’etanolo prodotto a partire dal mais, con le nuove potenzialità di utilizzo del gas naturale e delle più avanzate ed efficienti tecnologie, potrà più facilmente essere prodotto rispettando una riduzione del 20% dei gas serra; il biobutanolo da amido di mais è conforme al limite del 20%; l’etanolo da canna da zucchero è conforme ai vigenti limiti del 50% di riduzione dei gas serra per l’advanced fuel category; il biodiesel da olio di soia e il gasolio rinnovabile da oli usati e grassi é conforme al limite del 50% di gas serra per la biomass-based diesel category; il diesel prodotto a partire da oli di alghe è conforme al 50% della soglia dei gas serra per la biomass-based diesel category; l’etanolo cellulosico e I diesel cellulosici sono conformi al 60% di riduzione dei gas serra applicabile ai cellulosic biofuels. Entro il 2022 l’uso massiccio di biocombustibili dovrebbe ridurre le emissioni di gas serra Usa di 138 milioni di tonnellate, equivalenti all’eliminazione di 27 milioni di veicoli dalle strade. Però, secondo i dati Epa, il maggiore uso di biocarburanti avrà un impatto per alcune emissioni: «Idrocarburi, ossidi di azoto (NOx), acetaldeide ed etanolo dovrebbero aumentare ed altri, come il monossido di carbonio (CO) e benzene dovrebbe diminuire. Tuttavia, l’impatto di queste emissioni sui criteri degli inquinanti atmosferici sono molto variabili da regione a regione». La crescita dei biocombustibili dovrebbe portare entro il 2022 ad un’espansione della produzione di mais e soia negli Usa ed all’apertura di nuovi mercati per gli advanced biofuels. Se l’Italia riuscisse a fare pianificazioni simili, si risolverebbero molti problemi e chissà riusciremmo a migliorare numerosi aspetti e anche il clima ne potrebbe beneficiare. L’ unico spiraglio di luce è arrivato infatti dall’italianissimo Gruppo M&G Mossi e Ghisolfi, il gruppo chimico secondo produttore al mondo di PET, che ha annunciato la costruzione entro la fine del 2010 in Italia di un impianto semi-industriale per la produzione di bioetanolo di seconda generazione, che sarà alimentato da biomasse agro-energetiche. Il Gruppo M&G lo ha annunciato in occasione del convegno internazionale “Etanolo di seconda generazione: una realtà possibile”, organizzato a Milano in collaborazione con la GBEP, Global Bionergy Partnership. Ma quali sono le differenze tra i biocarburanti di prima e seconda generazione? Rispetto ai biocarburanti di prima generazione, che sono generati da materie prime agroalimentari., i biocarburanti di seconda generazione vengono ricavati da materie prime non alimentari e con uno scarso impatto sull’utilizzo del fattore terra (alghe, biomasse ecc). Il bioetanolo è un carburante simile alla benzina e prodotto da vegetali come la canna da zucchero o il mais, che ha un impatto di circa il 30% in meno di emissioni di gas serra rispetto alla rispettiva quantità di benzina tradizionale. Inoltre la seconda generazione permette di eliminare problematiche legate alla prima generazione che vanno dalle perdite di energia al netto delle emissioni di gas serra, ad un aumento dei prezzi dei prodotti alimentari. “La tecnologia di seconda generazione – affermano dall’M&G - permette la produzione di bioetanolo da biomassa lignocellulosica, evitando quindi l’utilizzo di colture destinate anche a fini alimentari e consentendo benefici in termini di riduzione di emissioni di gas ad effetto serra nell’ordine di oltre l’80%”. Le biomasse lignocellulosiche che saranno utilizzate nel progetto del Gruppo sono quindi a tutti gli effetti biocarburanti di seconda generazione. Non impattano sulla filiera alimentare e non influenzano eccessivamente la destinazione del fattore terra da parte delle aziende agroalimentari. Per il resto, anche i biocarburanti di seconda generazione conservano il vantaggio ambientale in termini di minore emissione dei gas serra rispetto ai carburanti tradizionali a combustione fossile. A confermare la validità e l’importanza del progetto di ricerca sull’etanolo da biomassa sono giunte le approvazioni da parte delle istituzioni nazionali ed europee. Il programma (Pro.E.Sa.) è stato infatti selezionato come titolare del più grande progetto di ricerca italiano sul tema del bioetanolo da lignocellulosico nell’ambito del Programma Quadro della Comunità Europea e uno dei più grandi di Industria 2015. Una strategia di innovazione aziendale, quella del Gruppo M&G Mossi e Ghisolfi, che è perfettamente in sintonia con gli obiettivi prefissati dal pacchetto energia-clima approvato dal Parlamento Europeo lo scorso dicembre. I biocombustibili possono infatti svolgere un ruolo di primaria importanza per far fronte alla crescente domanda globale di energia. Nel frattempo, proprio mentre questo numero del Notiziario stava per essere chiuso in Redazione, sulle pagine del noto quotidiano ambientale on-line, Greenreport, è apparsa la notizia che l’Epa e il Dipartimento dei Trasporti USA, hanno approvato, in data 1° aprile due importanti standard combinati (riferiti agli anni 2012 e 2016) aventi come indirizzi di intervento il Global Warming e il risparmio di carburante per autotrazione. Le nuove norme prevedono uno consumo di carburante di un “gallone” per 35,5 miglia e una riduzione delle emissioni di CO2 pari a 250 g/Km. In questo modo si stima che il guadagno di efficienza per le auto vendute sarà pari ad un risparmio di 1,8 miliardi di barili di petrolio estratti. “Queste norme sono un grande slam”, ha commentato Michael Brune, direttore esecutivo di Sierra Club, l’organizzazione che solo poche settimane prima aveva espresso forti critiche all’Amministrazione Obama per aver concesso ai petrolieri il permesso di attingere da nuove perforazioni offshore nei mari protetti dell’Alaska e dell’Atlantico. “Miliardi di dollari di risparmio alla pompa per i consumatori, - ha continuato - una riduzione enorme del consumo di petrolio, significativi tagli all’inquinamento, e questo aiuterà l’industria automobilistica nazionale a diventare più sostenibile”. “Le nuove norme sulle emissioni, promulgate grazie al Clean Air Act – ha proseguito il Dirigente di Sierra Club – dimostrano la forza della legge per stimolare l’innovazione, la crescita del combustibile economico, per proteggere la nostra aria, per rendere l’America energeticamente indipendente e per combattere il riscaldamento globale”. E in Italia, ancora, manca un Piano Energetico Nazionale ed una apposita exit strategy per affrancarsi dai combustibili fossili. Se si riuscisse a dare un po’ di continuità e molta concretezza a progetti validi, forse ci si accorgerebbe di come non è mai troppo tardi per non perdere certi treni… 25 NOTIZIARIO DI AGGIORNAMENTO DEL SETTORE EMERGENZA RIFIUTI: SI CERCANO NUOVE STRADE PER ARGINARE IL PROBLEMA L’UE vuole più controlli sui trasporti dei rifiuti ma non ci sono ancora le giuste stutture a cura di Valentina Bellucci La Commissione Europea ha pubblicato il 1° febbraio 2010 uno Studio commissionato a Milieu Ltd, AmbienteDura e FFACT, inteso a verificare la possibilità di ipotizzare, a livello Comunitario, “l’istituzione di un organismo europeo specifico incaricato di sorvegliare l’attuazione e l’applicazione della normativa UE sui rifiuti”. L’iniziativa è solo una delle tante che, a livello UE si stanno perseguendo per risolvere le complesse dinamiche legate alla cattiva gestione dei rifiuti, la cui produzione europea si aggira attorno ai 2,6 milioni di tonnellate, 90 milioni delle quali, circa, sono classificate come “rifiuti pericolosi”. Né la mole della produzione sembra essere l’unico problema da risolvere, dal momento che, pur nella civilissima Europa, l’empia pratica dello smaltimento illegale appare ancora ampiamente utilizzata, soprattutto in Italia. Nello specifico del settore dell’autodemolizione, ad esempio, l’UE ha pubblicato nei mesi scorsi la seconda relazione che fa il punto sullo stato di attuazione della Direttiva 2000/53/ CE, prendendo in esame il triennio 2005-2008 (la precedente COM/2007/0618 prendeva in esame il periodo 2002-2005). Ebbene, come la prima, anche quest’ultima presenta una fotografia in chiaroscuro, evidenziando che: “Alcune disposizioni della direttiva non sono state ancora recepite completamente o correttamente, come dimostra il numero di procedimenti d’infrazione”. (Ndr: per maggiori informazioni sulla Relazione specifica, si veda l’art. Pubblicato a pag 5 del numero di Marzo del Notiziario) Negli ultimi anni, il problema dei rifiuti e della loro corretta destinazione si è aggravato notevolmente con l’aumento della produzione e dei trasferimenti dei rifiuti nell’Unione allargata, al punto che, già nel 2008 il Parlamento Europeo aveva adottato una risoluzione che invitava la Commissione a riferire sulla fattibilità della creazione di una “forza ispettiva ambientale comunitaria”. Nello Studio di cui sopra, si legge che “le attuali carenze nell’attuazione e nell’applicazione della normativa sono all’origine dello scarico illegale di rifiuti praticato su larga scala e del gran numero di discariche e di altri siti e infrastrutture che non rispettano le norme Ue. In alcuni stati membri le infrastrutture per il trattamento dei rifiuti sono inadeguate o inesistenti. L’elevato numero di casi di spedizioni illegali di rifiuti suscita inoltre preoccupazione crescente”. “Lo scarico illegale di rifiuti continua ad essere una pratica diffusa - sottolinea la Commissione - numerose discariche non soddisfano le norme e in alcuni Stati membri mancano ancora le infrastrutture di base per il trattamento dei rifiuti. Le spedizioni illegali rappresentano un’altra fonte di preoccupazione”. L’allora Commissario Europeo per l’Ambiente Stavros Dimas 26 (ora sostituiro da Janez Potočnic) ha commentato sottolineando che “il rispetto della normativa Ue è fondamentale se vogliamo conseguire l’obiettivo principale della legislazione sui rifiuti, ossia proteggere la salute dei cittadini europei e preservare l’ambiente. Dobbiamo esaminare tutte le possibilità, compresa l’istituzione di un’agenzia o di un organismo a livello europeo che consentirebbe ai cittadini, all’ambiente e all’economia dell’Unione Europea di trarre i massimi benefici dalla normativa UE”. Il documento della Commissione spiega che l’Agenzia proposta dovrebbe svolgere diversi compiti: “Esami dei sistemi di applicazione delle norme negli stati membri, controlli coordinati e attività di ispezione. Ad essa sarebbe associato uno specifico organismo europeo responsabile delle ispezioni e dei controlli diretti di infrastrutture e siti in casi di inadempienza grave. Una rete europea di Stati membri sosterrebbe l’agenzia di una serie di attività. Le raccomandazioni sono basate sulle risposte fornite da funzionari degli Stati membri e da soggetti interessati in questionari e nel corso di colloqui e seminari informali. Il costo annuale è stimato di poco superiore ai 16 milioni di euro. Oltre ad altri benefici derivanti dal trattamento dei rifiuti, la piena attuazione della legislazione Ue sui rifiuti ridurrebbe la emissioni di gas a effetto serra, compreso il metano prodotto dalle discariche, di quasi 200 milioni di tonnellate di CO2 all’anno, con un risparmio annuo di 2,5 miliardi di euro al prezzo attuale del carbonio di circa 13 EUR/ tonnellata. Un rafforzamento dell’attuazione della normativa produrrebbe altri benefici economici significativi, quali eque condizioni di concorrenza per le imprese europee, migliori opportunità per l’innovazione e un accesso più agevole a preziose materie prime secondarie. Un’analisi approfondita dei costi e benefici verrà effettuata quest’anno e fasi successive potranno essere proposte nel corso del 2011”. La Commissione Europea ha individuato nella mancanza di ispezioni e di controlli sul posto due fattori importanti e ha cercato di dare una risposta a questa preoccupante situazione sostenendo una serie di ispezioni coordinate , controlli sul posto e controlli di spedizioni dei rifiuti negli stati membri in collaborazione con Impel (The European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law), la rete UE di funzionari delle amministrazioni competenti in materia di ambiente negli Stati membri. Inoltre è state resa nota una Relazione congiunta da cui si evince che “sono state effettuate oltre 10.000 ispezioni su trasporti e svariate in imprese. In totale hanno partecipato alle azioni congiunte di controllo dell’applicazione 22 stati membri e molti paesi confinanti. Nel 19% dei casi di trasporti contenenti rifiuti gli ispettori hanno riscontrato che le spedizioni erano illegali. La maggior parte dei casi riguardava esportazioni illegali dai paesi dell’UE verso l’Africa e l’Asia in violazione del divieto di esportazione dei rifiuti pericolosi o degli obblighi di informazione per l’esportazione di rifiuti “verdi” non pericolosi. La rete IMPEL continua ad effettuare ispezioni congiunte di spedizioni di rifiuti e intende estenderle a tutti gli Stati membri. La Commissione ha inoltre affrontato il problema proponendo il rafforzamento della normativa. La revisione proposta della direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) comprende norme aggiuntive intese ad evitare le spedizioni illegali di rifiuti elettrici ed elettronici, soprattutto quando sono falsamente dichiarati come prodotti usati. La Commissione sta inoltre valutando la fattibilità di rafforzare i requisiti in materia di ispezioni nell’ambito della normativa UE sulle spedizioni di rifiuti”. Il problema dei rifiuti è serio e necessita di una soluzione a breve termine. In Italia, ad esempio, non si è ancora trovata una linea che sia da guida per un intero Paese. Ci sono luoghi che rischiano di essere letteralmente sommersi dai rifiuti (Napoli docet) e ce ne sono altri perennemente a rischio. L’introduzione del sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), rappresenta un notevole passo avanti in questo senso, ma sta già trovando, a pochissimi giorni dalla sua introduzione, vari ostacoli da parte degli operatori obbligati ad iscriversi. Dunque: servono controlli, si richiede tracciabilità anche al fine di evitare traffici illeciti che inquinerebbero non solo l’ambiente ma anche il mercato, ma poi, nei fatti, nessuno vuole sentirsi controllato. Maggiore controllo e ispezioni severe potrebbero por tare più rigore e beneficio in Italia e negli altri Stati membri, ma occorre, la collaborazione di tutti. ACQUISTIAMO CATALIZZATORI ESAUSTI Ritiriamo a domicilio con pagamento a vista, ai valori correnti di mercato, qualsiasi quantitativo di catalizzatori per auto esausti, privati, preferibilmente, dei tubi di raccordo INVEMETT S.r.l. S r l - Sede d Legal Legale: le Via Carlo Alberto 6 10123 Torino - ITALIA Sede Op.: Strada Coasso s.n.c. Zona Industriale 10073 Cirié (TO) Tel. +39 0119209630 - 0119228146 Fax +390119224043 [email protected] - www.invemet.com INVEMETT SUD SS.r.l. rl Via Bosco (ultima traversa a sinistra) I - 73010 Veglie (LE) - Italia Tel/Fax + 39 0832 700041 - + 39 331 6880533 [email protected] 27 NOTIZIARIO DI AGGIORNAMENTO DEL SETTORE RICICLARE PNEUMATICI? UN GIOCO DA BAMBINI! A Tokyo, da settembre 2009 ha aperto i battenti il primo parco pubblico cittadino in cui arredi e attrazioni sono realizzati con pneumatici dismessi. a cura di Alberto Piastrellini Accade sempre di più che riciclo e riutilizzo siano associati ad attività ludico-didattiche pensate per informare e formare i cittadini di domani. Del resto non è difficile immaginare come proprio dai bambini arrivino i risultati migliori in termini di apprendimento laddove, viceversa, gli adulti, a causa di nozioni e comportamenti acquisiti faticano a rimettere in discussione norme comportamentali e civiche date per scontate. Né sarà sfuggito all’attenzione dei più come, negli ultimi anni, notizie futili quali sfilate di moda con vestiti ottenuti da materiali di scarto abbiamo guadagnato le prime pagine dei quotidiani, mentre la cosiddetta Trash Art si è via via affrancata dalle provocazioni dei ghetti sub-urbani di venti e più anni fa per assurgere alle celebrazioni dei vernissages. É con un pizzico di sfacciata ironia, pertanto, che gli amministratori della città di Tokyo (oltre 8.000.000 di abitanti con una densità media che supera le 5.800 persone per Km2) devono aver pensato ad una precisa tipologia di rifiuto quando hanno deciso di realizzare un parco pubblico a tema: gli pneumatici. Una tipologia di rifiuto piuttosto complicata da gestire e che presenta caratteristiche intrinseche tali da rendere impossibile il recupero delle sue componenti a meno di non ricorrere alla valorizzazione energetica, all’utilizzo del granulato nei manti stradali di nuova concezione o allo stoccaggio in discarica. Invece, a Tokyo, per la prima volta nel mondo, si è data “dignità” ai pneumatici esausti destinandone una cospicua parte ad un’attività che altrove, da sempre riscontra il favore dei più piccoli: il gioco. Chi, infatti, non ha mai utilizzato, in campagna, così come in periferia, vecchi copertoni abbandonati o pneumatici interi, per giochi o intrattenimenti ludici? Ebbene, mercè un po’ di fantasia, e qualche doveroso accorgimento per garantire la sicurezza e la salute dei piccoli portatori di interesse ed ecco nato il Tire Park, all’interno del Nishi Rokugo Koe, un tipico giardinetto pubblico di periferia. Mettiamo subito le mani avanti, non si tratta della declinazione post-moderna del tipico 28 giardino tradizionale giapponese con alberi modellati, pietre decorative, ponticelli, lanterne e profusione di ciliegi; in questo caso il contesto urbano e la tipicità dei materiali utilizzati ha imposto un disegno molto più ingenuo e pop nella sua ideazione. Infatti su un letto di sabbia ecco spuntare sculture gigantesche che rimandano all’immaginario fantasy anime o di certo cinema d’antan (Godzilla e Anguilas dei vecchi film giapponesi; il robot Robby de “Il pianeta proibito”) e, tra queste, castelli, scivoli, tunnel, altalene, giostre, ponti sospesi e tutto l’armamentario tipico di un parco giochi. Il tutto realizzato con oltre 3.000 pneumatici tolti alle discariche e “resuscitati” a vita nuova per la gioia di grandi e piccini. Certo, va detto che l’iniziativa dell’amministrazione di Tokyo, per quanto meritoria e gradevole dal punto di vista della co- municazione, non offre il vantaggio della risoluzione di un problema annoso, quello del riciclo di PFU, soprattutto commisurato al potenziale di produzione di una megalopoli che nel suo complesso arriva a contare oltre 26 milioni di abitanti! Né, la possibile replica dell’allestimento influirà in termini apprezzabili sul quantitativo di PFU tolti alle discariche o ai cementifici; tuttavia si apprezza sicuramente il messaggio sotteso: giocare al riciclo per crescere nel rispetto dell’ambiente. E in Italia? Ancora si attende il Decreto Legislativo che dovrebbe istituire una filiera nazionale di gestione dei PFU, malgrado da tempo siano note le disponibilità di Aziende ed Imprese. I pneumatici esausti, quando va bene finiscono come vettore ad alto gradiente termico negli altoforni per la produzione di cemento oppure nei trituratori per la preparazione di granulato da avviare a produzioni quali stampaggio di materiale isolante o particolari pavimentazioni. Quando va male, invece, si bruciano nei terreni incolti o si abbandonano lungo il corso dei fiumi (ma la natura impiega più di 100 anni per smaltirne uno e neanche tanto completamente...). Così, mentre in Giappone si impara sin da piccoli il valore del riciclo e del riutilizzo, da noi si trasmettono altri valori: quello di arrangiarsi, quello di dilazionare le responsabilità nel tempo, quello della proroga e del “chi vivrà, vedrà” con buona pace dei nostri piccoli che veramente, un domani, potrebbero giocare fra i rifiuti. 29 NOTIZIARIO DI AGGIORNAMENTO DEL SETTORE Caro carburanti CONSUMATORI E IMPRESE CONTRO IL CARTELLO DEI PETROLIERI Dopo l’impennata del week end di Pasqua il Governo ipotizza la via del Decreto Legge di Alberto Piastrellini Una gran brutta sorpresa nell’uovo di Pasqua hanno trovato gli italiani quest’anno! Dopo la tregua di un anno sul prezzo dei carburanti alla pompa, con una puntualità che rasenta la beffa, proprio mentre stava per “decollare” il week end pasquale, sono iniziati a risalire i prezzi di benzina e diesel per un aumento al pieno che supera i 10 euro al confronto con lo stesso periodo dello scorso anno. Pronta la levata di scudi da parte delle Associazioni di consumatori (Adusbef e Fecerconsumatori) che hanno evidenziato la discrepanza fra l’aumentato prezzo del carburante alla pompa e il prezzo del petrolio (che sostanzialmente è rimasto invariato da gennaio). Sul banco degli imputati l’Unione Petrolifera accusata di speculare sulle tasche dei cittadini, che ha preventivamente risposto stigmatizzando come “palesemente infondate e finalizzate esclusivamente ad un facile consenso dell’opinione pubblica soprattutto nell’imminenza di periodi festivi” le accuse rivoltele. Intanto, sul fronte istituzionale, dopo la pausa elettorale s’è riaperto il dibattito sulle “liberalizzazioni” da varare nei prossimi mesi e una, guarda caso, riguarda proprio la ristrutturazione della rete dei carburanti che giace da tempo in un limbo molto comodo per alcuni e molto poco per altri. Ebbene, proprio l’emergenza rincari delle ultime settimane ha offerto l’occasione al Sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico con delega all’Energia, Stefano Saglia, per ipotizzare il ricorso ad un apposito Decreto Legge “L’obiettivo del Governo - ha dichiarato Saglia - è di azzerare entro la fine della legislatura lo stacco speculativo sul prezzo industriale 30 della benzina esistente tra l’Italia e la media dei Paesi dell’Unione europea”. In questo senso, ha proseguito affermando che: “La riforma, dunque, intende armonizzare gli interessi delle imprese e dei consumatori rilanciando il tema delle liberalizzazioni. I prezzi potranno scendere anche incrementando self e iperself fino all’80%”. In effetti è da tempo che con i petrolieri il Governo è impegnato in attività di consultazione e confronti informali che, tuttavia, non hanno superato il “mistero” della maggior velocità con la quale salgono i prezzi dei carburanti alla pompa, rispetto alla velocità della loro discesa, al variare delle quotazioni del barile. “Lo stacco speculativo - continua Saglia - è strutturale. Occorre tempo però affinché una riforma dia i propri effetti. Il Governo quindi sta lavorando con tutte le categorie interessate e terrà presenti anche le indicazioni che sono state date dalle Associazioni dei consumatori”. E tuttavia la strada del Decreto Legge non è così diritta e semplice come si vorrebbe, al punto che lo stesso Sottosegretario ha dovuto chiarire in merito: “Occorre una riforma per superare il divario del prezzo della benzina tra Italia e i Paesi UE. Quale sarà lo strumento per la riforma si deciderà successivamente. Non abbiamo mai escluso la possibilità di un Decreto Legge che finora non è stato possibile assumere anche perché è necessario discuterne con i neoeletti Presidenti delle Regioni”. A questo punto la “palla” passa passa di nuovo al centro; consumatori e piccole imprese, dalla curva, fanno il tifo per la “rete” risolutiva. TVP-Tagliavetro BAG -Disattivatore air-bag CNT-Cesoia catalizzatori IBC Isola di bonifica computerizzata SR-Schiaccia ruote RBT-Ribaltatore per autoveicoli MRG-Macchina recupero gas www.iris-mec.it - [email protected] LA TECNOLOGIA DEL NUOVO AMBIENTE IRIS-MEC S.r.l. Via Colombana Sud, 52 42022 Boretto (RE) - Italy Tel. +39.0522.481047 Fax +39.0522.481935 Tecnologia e attrezzature integrate per il riciclaggio - Integrated technology and equipment for recycling P.IVA - C.F. e R.I. IT02237310350