TECNICO PER LA LOGISTICA INDUSTRIALE
Corso IRECOOP/IAL
Il trasporto: normativa e caratteristiche mezzi
Criteri di scelta, rischi e termini di resa
I TRASPORTI – DA COSTO A OPPORTUNITA’
 Gestire le attività legate al trasporto permette di:
 Fornire un servizio al cliente: trasmette un’immagine di efficienza
e professionalità
 Controllare la distribuzione
 Avere un reale controllo del prezzo finale (conoscere l’effettivo
prezzo delle proprie merci a destino)
 Trattenere il meno possibile le merci in magazzino
 Imballare in modo standardizzato
IL CONTRATTO DI TRASPORTO
 CONTRATTO DI TRASPORTO (Codice Civile, art. 1678 e
seguenti): figura professionale del vettore: “con il contratto di
trasporto il vettore si obbliga a trasferire dietro corrispettivo persone
o cose da un luogo all’altro..”
 VETTORE: soggetto incaricato della movimentazione fisica delle merci
 MITTENTE: colui che chiede il servizio di trasporto
 RESPONSABILITA’ DEL VETTORE verso il mittente:
 Per la mancata riscossione degli assegni da cui la cosa trasportata è gravata
(art. 1689)
 Per inadempimento della prestazione tipica del contratto di trasporto, cioè
il trasferimento e la riconsegna della merce
 Per la perdita o avaria delle cose trasportate, che grava sul vettore dal
momento della consegna a quello della riconsegna al destinatario (art.
1693)
OBBLIGAZIONE DI RISULTATO
IL CONTRATTO DI TRASPORTO
 ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA’ DEL VETTORE:
 Può dimostrare che il danno, la perdita o l’avaria si sono verificate per
cause non imputabili a suoi comportamenti
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CAUSE DERIVANTI DA FORZA MAGGIORE
CASO FORTUITO (evento imprevedibile ed inevitabile)
LA NATURA ED I VIZI DELLE COSE E DEL LORO IMBALLAGGIO
IL FATTO DEL MITTENTE O QUELLO DEL DESTINATARIO
IL CONTRATTO DI SPEDIZIONE
 CONTRATTO DI TRASPORTO: riguarda esclusivamente la
movimentazione FISICA delle merci (a cura del vettore)
 CONTRATTO DI SPEDIZIONE: comprende il trasporto più una serie di
operazioni accessorie. LO SPEDIZIONIERE si impegna a stipulare in
nome proprio, ma per conto del mandante (venditore o compratore a
seconda dei termini di resa) un contratto di trasporto con un vettore e
di svolgere le operazioni accessorie (ad es. disbrigo formalità
doganali, operazioni di imballaggio, eventuale riscossione dei
pagamenti ecc.)
OBBLIGAZIONE DI MEZZI, NON DI RISULTATO
 Sarà sempre il vettore ad essere materialmente responsabile per la
conservazione delle cose affidategli. Lo spedizioniere NON POTRA’
quindi essere ritenuto responsabile del danneggiamento o perdita
delle merci, ma solo eventualmente delle cattive scelte operate (ad
es. affidare le merci a vettori non in possesso dei requisiti tecnici e di
professionalità richiesti)
IL CONTRATTO DI SPEDIZIONE
 SPEDIZIONIERE: unico referente agli occhi dell’azienda. Il mandato di
spedizione, sarebbe opportuno venisse conferito in FORMA SCRITTA,
sebbene non espressamente richiesta dalle norme, in modo da
vincolare lo spedizioniere al rispetto di precise istruzioni impartite
dal committente che avranno il tenore di vere e proprie obbligazioni
contrattuali
 SERVIZI NORMALMENTE OFFERTI DALLO SPEDIZIONIERE
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
Scelta del sistema di trasporto più appropriato
Fornitura del preventivo dei costi
La prenotazione degli spazi presso i vettori
Possibilità di raggruppare le merci di più committenti
Assistenza nelle operazioni doganali
Preparazione dei documenti di accompagnamento delle merci
Scelta delle coperture assicurative
 SPEDIZIONIERE-VETTORE: nel caso in cui lo spedizioniere assuma
l’esecuzione del trasporto con mezzi propri o altrui e caricandosi
anche pertanto degli obblighi e dei diritti del vettore (obbligazione di
mezzi e di risultato). Art. 1741 Cod. Civ.
CRITERI DI SCELTA
 Il mercato offre un numero enorme di soggetti capaci e ben
organizzati, ma tuttavia non tutti fanno allo specifico caso di una
qualsiasi impresa. CRITERI DI SCELTA:
 Specializzazione (merceologia, tipologia di trasporto, destinazioni
geografiche
 Imprese globali (elevato afflusso di capitali, concentrazione nel settore,
omologazione dei servizi nel mondo)
 Fiducia, professionalità
 Non solo economicità!
SCELTA DEI TERMINI DI RESA
 Normalmente chi vende cercherà di pagare meno spese di trasporto
possibili e altrettanto cercherà di fare chi compera.
 La scelta del termine di resa, però, non può e non deve essere solo
vincolata al concetto di RISPARMIO, ma bensì elevarla a strumento
importante nella determinazione del prezzo finale della merce
 Due opposte tendenze:
 Chi intende controllare fino all’ultimo passo la propria merce
mantenendone la proprietà cercherà di stabilire non solo il prezzo di
vendita al compratore intermedio, ma farà in modo che il suo articolo sia
venduto ad un prezzo determinato e di conseguenza si accollerà tutte le
spese affinchè il prezzo finale sia il più controllabile possibile
 Chi non avendo particolari interessi di vendita a prezzo controllato tenderà
a non far gravare sul costo del prodotto anche le spese di trasporto,
lasciando al compratore il compito di provvedervi
RISCHI E RESPONSABILITA’
 Non solo COSTI quindi, ma attenta valutazione su RISCHI E
RESPONSABILITA’, ad esempio:
 “Franco Confine” o “Rese spezzate”, molto spesso ci sono imprecisioni o
incomprensioni tra le parti che poi possono dare luogo a doppi addebiti per
voci di spesa quali carico/scarico merce, movimentazioni, soste all’imbarco
ecc..
 “Franco Fabbrica”, il compratore potrebbe non stipulare alcuna
assicurazione sulle merci: ciò significa consegnare il frutto del proprio
lavoro a un trasportatore qualsiasi di cui non conosciamo affidabilità e
onestà. Se a questa resa è stato abbinato un pagamento posticipato
rischiamo che in caso di perdita o danno delle merci il compratore si
sottragga all’obbligo di pagamento e non c’è alcuna assicurazione che
possa permettere di recuperare il valore delle merci perdute
 Offrire una resa generalmente più gradita ai compratori può rappresentare
un concreto punto di vantaggio nei confronti della concorrenza meno
aperta ed elastica
RISCHI E RESPONSABILITA’
 Specialmente con l’estero la scelta dei termini di resa è fondamentale
per avere successo e non può essere lasciata solo nelle mani dei
servizi commerciali come strumento finalizzato ad effettuare la
vendita, in particolare rendendo la merce nel Paese estero si
ottengono questi importanti obiettivi:
 Controllo dei prezzi dei propri prodotti nei mercati finali: analisi precisa di
mercato anche in funzione dei prezzi applicati dalla concorrenza e capacità
di risposta tempestiva e precisa negli adeguamenti che il mercato impone
 Vantaggi per il cliente finale (evita i calcoli della fluttuazione dei costi di
trasporto internazionale, dalla gestione operativa dell’invio e da tutto
quello che ne consegue)
 Pagando il trasporto ne viene meglio analizzata l’incidenza
TERMINI DI RESA: GLI INCOTERMS
 Sono termini commerciali rappresentati da sigle che determinano,
nell’ambito di un contratto di vendita internazionale, le obbligazioni
a carico delle parti, venditore e compratore, con particolare
riferimento al trasferimento dei rischi e alla ripartizione dei costi,
soprattutto quelli legati alla gestione dei trasporti
 HANNO VALENZA TRA VENDITORE E COMPRATORE, MA COMPORTANO
RIFLESSI ANCHE SUI RAPPORTI CHE QUESTI SOGGETTI METTONO IN
PIEDI CON GLI OPERATORI DEL TRASPORTO. In caso però di contenzioso
tra i committenti (venditore o compratore) ed esecutori del trasporto
(vettori o spedizionieri) non influiranno, avendo valore quelli che
sono i termini contrattuali assunti con questi soggetti
 NON ESISTE UN OBBLIGO DI UTILIZZO DA PARTE DEGLI OPERATORI, che
però sono consapevoli che un loro utilizzo può facilitare la
comprensione delle obbligazioni assunte dall’uno e dall’altro
GLI INCOTERMS: vantaggi e limiti
 Emanati nel 1936 dalla Camera del Commercio Internazionale di Parigi
hanno poi subito una serie di rivisitazioni e modifiche, le ultime con
cadenza decennale (del 2000 l’ultima versione), presentano i seguenti
vantaggi:
 Universalità
 Precisione (si conoscono precisamente costi e rischi a carico delle parti)
 Flessibilità (le parti possono modificare la portata delle obbligazioni)
 Nulla specificano in merito al passaggio di proprietà della merce tra
venditore e compratore e la stessa flessibilità a volte può considerarsi
un limite (lo stravolgimento iniziale ad opera delle parti può portare
a incomprensioni molto forti)
 Non andranno ricercate al loro interno soluzioni a problemi inerenti le
forme e la moneta di pagamento, le violazioni contrattuali, ecc..
GLI INCOTERMS 2000: gruppi e clausole
 4 gruppi di clausole che si susseguono in un ordine ben stabilito e che
tiene conto del progressivo aumento dei compiti (e dei costi) in capo
al venditore
 I gruppi sono E, F, C, D dalle iniziali delle clausole che a tali gruppi
appartengono: nei primi 2 il trasporto principale è curato, pagato e
organizzato dal compratore (che ne sopporta anche i rischi inerenti),
mentre nei gruppi C e D sarà a carico del venditore
 Nei gruppi C e D è sempre il venditore a gestire l’organizzazione del
trasporto, ma nel gruppo C i rischi gravanti sulle merci si
trasferiscono al compratore già alla partenza, mentre nel gruppo D il
venditore sostiene (oltre ai costi) i rischi fino al luogo di destinazione
convenuto
GLI INCOTERMS 2000
GLI INCOTERMS 2000 – gruppo E
GLI INCOTERMS 2000 – gruppo F
GLI INCOTERMS 2000 – gruppo C
GLI INCOTERMS 2000 – gruppo D
GLI INCOTERMS 2000 – gruppo D
LE ASSICURAZIONI DELLE MERCI VIAGGIANTI
 Non è agevole identificare i rischi legati al trasporto in quanto:
 Si opera in uno spazio indefinito e spesso sconosciuto che non è più il solo
spazio dell’azienda e dei suoi depositi
 Assume rilievo la nozione di TEMPO: durata del viaggio, tempi previsti per
la consegna e, in caso di danni, i tempi per le riparazioni o ri-produzioni
delle merci
 Occorre considerare non solo i danni alle merci stesse, ma anche i
pregiudizi subiti (dai mittenti, destinatari, terzi interessati)
 In generale le assicurazioni trasporti coprono esclusivamente i danni
materiali e diretti alle merci trasportate
 Non è così scontato che gli operatori facciano ricorso alle
assicurazioni, credendo di fatto che il vettore sia sempre e comunque
responsabile per le merci che gli sono state affidate, invece gode di
una responsabilità limitata, calcolata sul peso lordo della merce, che
molto spesso non permette di recuperare l’effettivo pregiudizio
subito
LE ASSICURAZIONI DELLE MERCI VIAGGIANTI
 VANTAGGI DELLA COPERTURA ASSICURATIVA:
 Una compagnia assicurativa offre una garanzia finanziaria (solvibilità)
maggiore rispetto a un vettore o uno spedizioniere
 Generalmente copre il trasporto da magazzino a magazzino e produce i
suoi effetti anche per un periodo successivo all’arrivo delle merci a destino
(varia a seconda della modalità di trasporto). Mentre il vettore è
responsabile solo per il tempo in cui detiene le merci per il trasporto
 Alcune situazioni lasciano il vettore indenne da responsabilità che in alcuni
casi possono essere coperte con opportune clausole fornite dagli
assicuratori
 La responsabilità del vettore è limitata, mentre una copertura assicurativa
permette di recuperare l’integrale importo del danno subito
 I costi per tale forma di protezione non sono eccessivi, si possono stimare
attorno ad una media dello 0,5% del valore della merce
BASI DEL CONTRATTO ASSICURATIVO
 TASSO DI RISCHIO
TASSO DI PREMIO
 In funzione di questo rapporto l’assicurato è tenuto a fornire
indicazioni precise e veritiere in merito alla spedizione per la quale di
richiede la copertura: FORNIRE INFORMAZIONI CORRETTE è un altro
cardine introno al quale ruota la tecnica assicurativa
 Impossibilità di recuperare un valore superiore all’importo del danno
subito
 Necessità dell’esistenza di un pregiudizio economico subito in
conseguenza del verificarsi del rischio
BASI DEL CONTRATTO ASSICURATIVO
 DANNI DIRETTI: perdita fisica totale o parziale delle merci assicurate
 DANNI INDIRETTI: perdita di un guadagno derivante da una successiva
rivendita delle merci perdute, dalla perdita di un ulteriore valore
aggiunto grazie ad un loro impiego in un ulteriore ciclo di produzione,
dalla perdita di quote di mercato (generalmente non coperti)
 DANNI APPARENTI: sono quelli immediatamente evidenti (merce
danneggiata, colli mancanti ecc.) che vanno contestati al vettore al
momento della riconsegna a destino
 DANNI OCCULTI: si evidenziano solo in un momento successivo alla
riconsegna da parte del vettore (convenzioni internazionali
individuano termini precisi per reclamare questi ultimi al vettore): il
rispetto dei termini per la reclamazione del danno occulto permetterà
alla compagnia assicurativa di legittimarsi nei confronti del vettore
BASI DEL CONTRATTO ASSICURATIVO
 ESCLUSIONI: non coprono i rischi che si possono produrre durante lo
spostamento fisico delle merci:
 Danni occasionati da colpa del mittente (imballaggio insufficiente, cattivo
caricamento a bordo del mezzo ecc.) o del destinatario (operazioni di
scarico difettose), né i danni derivanti da vizio proprio della merce o
cattivo imballaggio
 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE: 3 clausole riconosciute a livello
internazionale che individuano 3 diversi livelli di copertura.
Clausolario C definisce le coperture minime, mentre quello A
identifica la copertura definita “all risks”
 La polizza italiana merci trasportate in gran parte si rifà alle clausole
internazionali e ricomprende:
 Polizze a viaggio (esauriscono i loro effetti al termine della spedizione per
la quale sono state predisposte): distinzione a seconda dei diversi livelli di
copertura
 Polizze a tempo (producono i loro effetti per un arco di tempo stabilito
contrattualmente e quindi coprono tutte le spedizioni che avvengono
durante quel periodo): tra le altre si distingue l’assicurazione sul fatturato
industriale
BASI DEL CONTRATTO ASSICURATIVO
 ASSICURAZIONE SUL FATTURATO INDUSTRIALE: premio annuo
calcolato in % sul fatturato dell’anno precedente: vantaggi:
 L’azienda sa già quanto spenderà per l’esercizio in corso per premi
assicurativi e, se distribuito sul listino di vendita, permette all’azienda di
recuperare il costo sostenuto
 I servizi di trasporto costeranno meno (il nolo marittimo sarà quotato CFR
piuttosto che CIF) procurando un risparmio immediato e si potrà
eventualmente riversare questo vantaggio sul compratore (per le rese del
gruppo E ed F) che non dovrà preoccuparsi di richiedere anche la copertura
assicurativa
 Nel caso di merci con condizioni di resa “di partenza” le stesse viaggiano a
rischio del compratore, ma questo non è sempre sufficiente perché il
venditore non possa essere interessato alla stipula di un contratto
assicurativo (nel caso di pagamento posticipato il venditore è esposto
ancora ad un pregiudizio economico: mancato pagamento per merci non
arrivate o giunte in cattive condizioni, pertanto potrebbe essere utile
blindare il contratto di assicurazione inserendo formule di garanzia anche
per situazioni in cui la merce viaggia a rischio della controparte)
BASI DEL CONTRATTO ASSICURATIVO
 IN CASO DI DANNO: generalmente si riscontrano a destino da parte
del destinatario, le procedure da seguire sono molto chiare:
 Occorre far presente le riserve al vettore all’istante (se il danno è
apparente) o con una lettera di protesta successiva alla riconsegna (se il
danno è occulto e comunque entro i termini temporali previsti dalle
convenzioni)
 Occorre convocare il Commissario di avaria, indicato da subito dalla
compagnia di Assicurazione (indagine peritale che evidenzi cause, natura,
entità epoca del danno): redige un certificato di avaria
 La perizia, insieme ad altri documenti, costituisce la base per la
valutazione del liquidatore
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