N. 46 novembre 2014 NEWSLETTER STATISTICA DELL’AIUTO SOCIALE Punti fondamentali per la rilevazione dei dati 2014 L’Ufficio federale di statistica (UST) si appresta a svolgere la rilevazione dei dati del 2014 per la statistica svizzera dei beneficiari dell’aiuto sociale. Le correzioni che i servizi di rilevazione dovranno apportare saranno meno importanti se i dati vengono rilevati in modo corretto e plausibile. Vi invitiamo quindi a prestare attenzione alle seguenti importanti regole per la rilevazione dei dati. Regola dei 6 mesi La regola dei 6 mesi stabilisce che un dossier deve essere chiuso esattamente sei mesi dopo l’ultimo versamento ordinario (rimborsi esclusi). Non importa per quale motivo il dossier venga chiuso (anche in caso di decesso o di trasferimento in un altro Comune si devono aspettare 6 mesi prima di chiudere il dossier). In caso di interruzione del versamento di prestazioni di aiuto sociale, deve essere rispettata la regola dei 6 mesi: Informazioni sulla statistica svizzera dell’aiuto sociale – Per i dossier per i quali è stato effettuato un ultimo versamento tra luglio e dicembre 2013, ovvero nell’ultimo periodo di rilevazione, devono essere indicati solo il motivo della sospensione della prestazione e la data di chiusura 6 mesi dopo l’ultimo versamento. Anche tali dossier vengono esportati, come dossier chiusi. Rifugiati e persone ammesse provvisoriamente nella statistica dei beneficiari dell’aiuto sociale Dal 2008, nella statistica dei beneficiari vengono rilevati anche i dati dei rifugiati riconosciuti e di quelli ammessi provvisoriamente nonché quelli delle persone ammesse provvisoriamente. A seconda della durata di soggiorno in Svizzera e dello statuto di soggiorno, essi vengono attribuiti alla statistica dei beneficiari dell’aiuto sociale nel settore dei rifugiati (FlüStat) o alla statistica dei beneficiari dell’aiuto sociale. La seguente panoramica mostra quali persone del settore dei rifugiati vengono rilevate in quale statistica: Persone del settore dei rifugiati – Se l’interruzione dura meno di 6 mesi, su presentazione di una nuova domanda va ripreso il vecchio dossier. – Se invece l’interruzione dura più di 6 mesi, va aperto un nuovo dossier. Classificazione corretta della situazione al giorno di riferimento Per tutti i dossier con un versamento percepito tra luglio 2013 e dicembre 2014 deve essere rilevata la situazione al giorno di riferimento. Possono presentarsi tre situazioni diverse: – per i dossier che sono in corso o hanno percepito un ultimo versamento nel mese di dicembre 2014, la situazione al giorno di riferimento rappresenta la situazione a dicembre. Nel caso in cui la 13a mensilità causi un’interruzione del versamento delle prestazioni a dicembre, si considera novembre quale mese di riferimento. – Per i dossier che hanno percepito un ultimo versamento ordinario tra gennaio e novembre 2014, la situazione al giorno di riferimento rappresenta la situazione del mese in cui l’unità assistita ha percepito l’ultima prestazione finanziaria ordinaria. Qualora siano trascorsi sei mesi dall’ultimo versamento, devono essere indicati anche la data di chiusura e il motivo della sospensione della prestazione. Statuto di soggiorno della statistica Durata del soggiorno Nome della statistica 1. Rifugiato riconosciuto B – 5 anni FlüStat 2. Rifugiato riconosciuto B + 5 anni Statistica dei beneficiari dell’aiuto sociale 3. Rifugiato ammesso provviso- – 7 anni riamente 7– (F) FlüStat 4. Rifugiato ammesso provviso- + 7 anni riamente 7+ (F) Statistica dei beneficiari dell’aiuto sociale 5. Persona ammessa provvisoriamente 7+ (F)/(AP 7+) Statistica dei beneficiari dell’aiuto sociale + 7 anni I dati riguardanti le persone che rientrano nella FlüStat oppure nella statistica dei beneficiari dell’aiuto sociale vanno rilevati ed esportati. Entrambe le statistiche possono essere fornite in un solo file di esportazione. Le persone con statuto di soggiorno «Persona ammessa provvisoriamente che soggiorna in Svizzera da 7 anni o meno (AP 7–)» e «Richiedenti l’asilo N» invece non dovrebbero essere esportate, perché vengono rilevate dalla statistica «eAsyl». Importante per l’attribuzione alla statistica pertinente è lo statuto di soggiorno della persona richiedente nel mese di riferimento. NEWSLETTER N.46 novembre 2014 Statistica dell’ai u t o so c i a l e del periodo di rilevazione in cui è stato effettuato un versamento ordinario. I dati sulla situazione occupazionale e sul reddito di ogni persona rilevata devono combaciare. Ovvero, ad esempio: non è plausibile che una persona disoccupata percepisca un reddito da lavoro. Dei messaggi d’errore sono generati anche nel caso in cui tutte le componenti del reddito dell’unità assistita sono assegnate in modo forfetario alla persona richiedente. Apertura di un nuovo dossier in caso di cambio di Comune Se l’unità assistita cambia il Comune di domicilio, è necessario chiudere il dossier con il vecchio Comune di domicilio e aprirne uno in quello nuovo. Ciò vale anche se il servizio di rilevazione è responsabile di vari Comuni e il trasloco avviene verso un altro Comune di competenza del servizio (ad es. nel caso di servizi sociali regionali). Il dossier nel vecchio Comune di domicilio dev’essere chiuso rispettando la regola dei 6 mesi. La necessità di chiudere e riaprire un nuovo dossier deriva dalle analisi a livello comunale, in cui sono calcolati il numero di casi e di persone nonché la quota di aiuto sociale. Se, nel quadro di un cambiamento di Comune di domicilio, viene fornito un dossier solo per quello nuovo, tali analisi non sono più corrette per il Comune precedente. Per il calcolo delle quote di aiuto sociale a livello cantonale e a livello nazionale, viene considerato solo un dossier. Anticipo degli alimenti Nella classe di prestazioni dell’anticipo degli alimenti va aperto un nuovo dossier quando un figlio, che inizialmente risultava nel dossier del genitore che esercita l’autorità parentale, diventa maggiorenne. Il figlio in questione andrà cancellato dal dossier del genitore che esercita l’autorità parentale solo l’anno seguente. Esempio: una madre e due bambini che ricevono entrambi l’anticipo sugli alimenti dallo stesso padre. A ottobre 2014 un figlio diventa maggiorenne. Per la madre e il figlio minorenne si continua a gestire il dossier esistente, mentre per il figlio maggiorenne ne viene aperto uno nuovo a partire da ottobre 2014. Il ragazzo risulterà nel dossier della madre e del fratello fino a settembre 2014 (data dell’ultimo versamento) e deve quindi essere registrato in questo dossier anche per la statistica dell’anno di rilevazione 2014. All’inizio del 2015, dopo che sono stati forniti i dati per il periodo di rilevazione 2014, il figlio diventato maggiorenne va cancellato dal dossier. Se l’unità assistita è composta dalla madre e da un solo figlio, questo dossier va chiuso rispettando la regola dei 6 mesi (a meno che la madre non percepisca anche un anticipo degli alimenti per le mogli, nel cui caso il dossier della madre continuerebbe ad esistere) e ne va aperto uno nuovo riferito al figlio maggiorenne. Nel nuovo dossier occorre indicare la data del primo versamento percepito dall’apertura del nuovo dossier. Attenzione alle seguenti variabili • Premi della cassa malati (dell’unità assistita) (Var 9.05): In questa variabile va indicato l’importo dei premi della cassa malati per l’assicurazione obbligatoria di base dell’intera unità assistita (UA) nel mese di riferimento prima della detrazione della riduzione individuale dei premi. L’importo va indicato a prescindere dal fatto che la prestazione venga finanziata o meno dall’autorità di assistenza sociale. È importante che non venga indicato un premio indicativo o un premio medio cantonale, qualora ne esistesse uno nel Cantone in questione, ma il premio effettivo (ovvero il premio dell’assicurazione obbligatoria per le cure medico-sanitarie che l’assicurato deve corrispondere). Se è noto solo l’importo annu ale, la cifra va divisa per il numero di mesi per calcolare il premio mensile. • Situazione economica e occupazionale: Le informazioni sulla situazione economica e occupazionale si orientano al mese di riferimento, ovvero all’ultimo mese 2 N E W S L E TT E R N. 4 6 no v emb re 2 0 1 4 Statistica • Importo complessivo versato dall’inizio dell’anno (Var 15.08, Var 40.p13): Nel caso di questa variabile, dev’essere registrato l’importo complessivo versato (lordo), ovvero senza tener conto dei rimborsi. Ciò significa che l’importo complessivo versato non tiene conto di eventuali rimborsi o entrate. L’importo complessivo versato deve corrispondere alla somma dei versamenti mensili nel periodo di rilevazione. • Assistenza separata (dossier proprio) (var 5.i.2): In questa variabile va indicato se un membro dell’economia domestica non facente parte dell’unità assistita percepisce un aiuto sociale finanziario all’interno di un altro dossier. Se la risposta è «sì», deve essere indicato anche il numero d’assicurato di questo membro dell’economia domestica. Questa informazione è molto importante perché in questo modo le unità assistite che vivono nella stessa economia domestica possono essere riunite ed è così possibile calcolare la quota di economie domestiche. Ciò permette inoltre di mettere a confronto le economie domestiche sostenute dall’aiuto sociale con le economie domestiche che compongono la popolazione residente. Avviso generale Si tenga altresì presente che rilevare i dati in modo corretto e plausibile riduce considerevolmente il tempo che i servizi di rilevazione impiegano per le correzioni. Domande sulla rilevazione: I casi LAS devono essere rilevati dall’attuale Comune di domicilio Rientrano nei casi LAS1 le persone che negli ultimi due anni si sono trasferite da un Cantone all’altro. In base alla Legge federale sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno del 24 giugno 1977, durante i primi due anni i costi dell’aiuto sociale non devono essere assunti dal nuovo Cantone di domicilio ma dal Cantone d’origine. Queste regolamentazioni sono in vigore in parte anche fra i Comuni di uno stesso Cantone. Tali casi devono essere rilevati sempre solo dall’attuale Comune di domicilio che gestisce il dossier. Non è rilevante ai fini della statistica quale Cantone o Comune si assuma infine i costi. 1 Legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (legge federale sull’assistenza, LAS). Con la revisione della LAS è stato abolito l’obbligo di restituzione da parte del Cantone d’origine. Il relativo progetto è stato approvato il 14 dicembre 2013 e il termine per presentare il referendum del 7 aprile 2013 è stato superato senza riscontri. La modifica entrerà in vigore quattro anni dopo lo scadere del termine referendario, l’8 aprile 2017. dell’aiuto sociale Lo stesso principio vale anche per i casi in cui due Comuni, quello d’origine e quello di dimora, si dividono i costi. Tali dossier devono essere gestiti esclusivamente dall’attuale luogo di dimora, responsabile del dossier. Nuova visione d’insieme dei controlli e dei messaggi di plausibilità Grazie all’esperienza acquisita durante gli ultimi periodi di rilevazione, l’Ufficio federale di statistica (UST) si impegna ogni anno a migliorare i controlli di plausibilità. Per il periodo di rilevazione 2014 e per quelli futuri tutti i controlli di plausibilità, compresi i relativi messaggi e le modifiche apportate, saranno presentati in una nuova visione d’insieme. Tale panoramica può essere consultata al link seguente: www.statistica.ch R Infoteca R Rilevazioni, fonti R Statistica svizzera dei beneficiari dell’aiuto sociale R Garanzia di qualità L’attuale panoramica comprende i controlli e i messaggi di plausibilità relativi al periodo di rilevazione 2014 (riferimento: versione 2014.1.0) e mostra le modifiche rispetto al periodo di rilevazione 2013. I controlli e i messaggi di plausibilità possono essere identificati con l’ausilio del loro identificatore. La hotline dell’UST (058 463 66 03, [email protected]) è a vostra disposizione per qualsiasi informazione. Impressum numero 46 Editore: Ufficio federale di statistica (UST), Sezione Aiuto sociale, Neuchâtel Disponibile gratuitamente presso l’UST (telefono 058 463 64 21). Per modifiche d’indirizzi informare l’antenna cantonale o regionale per la statistica dell’aiuto sociale. Consultate il nostro sito Internet: www.socialsecurity-stat.admin.ch N. di ordinazione: 810-1433-05 Grafica del titolo: UST; concezione: Netthoevel & Gaberthüel, Bienne; foto: © bacalao – Fotolia.com NEWSLETTER N.46 novembre 2014 Statistica dell’ai u t o so c i a l e