N. 46 novembre 2014
NEWSLETTER
STATISTICA DELL’AIUTO SOCIALE
Punti fondamentali per la rilevazione
dei dati 2014
L’Ufficio federale di statistica (UST) si appresta a svolgere la rilevazione dei dati del 2014 per la statistica svizzera dei beneficiari
dell’aiuto sociale. Le correzioni che i servizi di rilevazione
dovranno apportare saranno meno importanti se i dati vengono
rilevati in modo corretto e plausibile. Vi invitiamo quindi a prestare attenzione alle seguenti importanti regole per la rilevazione dei dati.
Regola dei 6 mesi
La regola dei 6 mesi stabilisce che un dossier deve essere chiuso
esattamente sei mesi dopo l’ultimo versamento ordinario (rimborsi esclusi). Non importa per quale motivo il dossier venga
chiuso (anche in caso di decesso o di trasferimento in un altro
Comune si devono aspettare 6 mesi prima di chiudere il dossier). In caso di interruzione del versamento di prestazioni di
aiuto sociale, deve essere rispettata la regola dei 6 mesi:
Informazioni sulla statistica svizzera dell’aiuto sociale
– Per i dossier per i quali è stato effettuato un ultimo versamento tra luglio e dicembre 2013, ovvero nell’ultimo periodo
di rilevazione, devono essere indicati solo il motivo della
sospensione della prestazione e la data di chiusura 6 mesi
dopo l’ultimo versamento. Anche tali dossier vengono esportati, come dossier chiusi.
Rifugiati e persone ammesse provvisoriamente nella statistica
dei beneficiari dell’aiuto sociale
Dal 2008, nella statistica dei beneficiari vengono rilevati anche i
dati dei rifugiati riconosciuti e di quelli ammessi provvisoriamente nonché quelli delle persone ammesse provvisoriamente.
A seconda della durata di soggiorno in Svizzera e dello statuto
di soggiorno, essi vengono attribuiti alla statistica dei beneficiari
dell’aiuto sociale nel settore dei rifugiati (FlüStat) o alla statistica
dei beneficiari dell’aiuto sociale.
La seguente panoramica mostra quali persone del settore dei
rifugiati vengono rilevate in quale statistica:
Persone del settore dei rifugiati
– Se l’interruzione dura meno di 6 mesi, su presentazione di
una nuova domanda va ripreso il vecchio dossier.
– Se invece l’interruzione dura più di 6 mesi, va aperto un
nuovo dossier.
Classificazione corretta della situazione al giorno di riferimento
Per tutti i dossier con un versamento percepito tra luglio 2013 e
dicembre 2014 deve essere rilevata la situazione al giorno di
riferimento. Possono presentarsi tre situazioni diverse:
– per i dossier che sono in corso o hanno percepito un ultimo
versamento nel mese di dicembre 2014, la situazione al
giorno di riferimento rappresenta la situazione a dicembre.
Nel caso in cui la 13a mensilità causi un’interruzione del versamento delle prestazioni a dicembre, si considera novembre
quale mese di riferimento.
– Per i dossier che hanno percepito un ultimo versamento ordinario tra gennaio e novembre 2014, la situazione al giorno di
riferimento rappresenta la situazione del mese in cui l’unità
assistita ha percepito l’ultima prestazione finanziaria ordinaria. Qualora siano trascorsi sei mesi dall’ultimo versamento,
devono essere indicati anche la data di chiusura e il motivo
della sospensione della prestazione.
Statuto di soggiorno della statistica
Durata del soggiorno Nome della statistica
1. Rifugiato riconosciuto B
– 5 anni
FlüStat
2. Rifugiato riconosciuto B
+ 5 anni
Statistica dei
beneficiari
dell’aiuto sociale
3. Rifugiato ammesso provviso- – 7 anni
riamente 7– (F)
FlüStat
4. Rifugiato ammesso provviso- + 7 anni
riamente 7+ (F)
Statistica dei
beneficiari
dell’aiuto sociale
5. Persona ammessa provvisoriamente 7+ (F)/(AP 7+)
Statistica dei
beneficiari
dell’aiuto sociale
+ 7 anni
I dati riguardanti le persone che rientrano nella FlüStat
oppure nella statistica dei beneficiari dell’aiuto sociale vanno
rilevati ed esportati. Entrambe le statistiche possono essere fornite in un solo file di esportazione. Le persone con statuto di
soggiorno «Persona ammessa provvisoriamente che soggiorna
in Svizzera da 7 anni o meno (AP 7–)» e «Richiedenti l’asilo N»
invece non dovrebbero essere esportate, perché vengono rilevate dalla statistica «eAsyl». Importante per l’attribuzione alla
statistica pertinente è lo statuto di soggiorno della persona
richiedente nel mese di riferimento.
NEWSLETTER
N.46 novembre
2014
Statistica
dell’ai u t o
so c i a l e
del periodo di rilevazione in cui è stato effettuato un versamento ordinario. I dati sulla situazione occupazionale e sul
reddito di ogni persona rilevata devono combaciare. Ovvero,
ad esempio: non è plausibile che una persona disoccupata
percepisca un reddito da lavoro. Dei messaggi d’errore sono
generati anche nel caso in cui tutte le componenti del reddito dell’unità assistita sono assegnate in modo forfetario alla
persona richiedente.
Apertura di un nuovo dossier in caso di cambio di Comune
Se l’unità assistita cambia il Comune di domicilio, è necessario
chiudere il dossier con il vecchio Comune di domicilio e aprirne
uno in quello nuovo. Ciò vale anche se il servizio di rilevazione
è responsabile di vari Comuni e il trasloco avviene verso un
altro Comune di competenza del servizio (ad es. nel caso di servizi sociali regionali). Il dossier nel vecchio Comune di domicilio
dev’essere chiuso rispettando la regola dei 6 mesi.
La necessità di chiudere e riaprire un nuovo dossier deriva
dalle analisi a livello comunale, in cui sono calcolati il numero di
casi e di persone nonché la quota di aiuto sociale. Se, nel quadro di un cambiamento di Comune di domicilio, viene fornito
un dossier solo per quello nuovo, tali analisi non sono più corrette per il Comune precedente. Per il calcolo delle quote di
aiuto sociale a livello cantonale e a livello nazionale, viene considerato solo un dossier.
Anticipo degli alimenti
Nella classe di prestazioni dell’anticipo degli alimenti va aperto
un nuovo dossier quando un figlio, che inizialmente risultava
nel dossier del genitore che esercita l’autorità parentale, diventa
maggiorenne. Il figlio in questione andrà cancellato dal dossier
del genitore che esercita l’autorità parentale solo l’anno
seguente. Esempio: una madre e due bambini che ricevono
entrambi l’anticipo sugli alimenti dallo stesso padre. A ottobre
2014 un figlio diventa maggiorenne. Per la madre e il figlio
minorenne si continua a gestire il dossier esistente, mentre per il
figlio maggiorenne ne viene aperto uno nuovo a partire da
ottobre 2014. Il ragazzo risulterà nel dossier della madre e del
fratello fino a settembre 2014 (data dell’ultimo versamento) e
deve quindi essere registrato in questo dossier anche per la statistica dell’anno di rilevazione 2014. All’inizio del 2015, dopo
che sono stati forniti i dati per il periodo di rilevazione 2014, il
figlio diventato maggiorenne va cancellato dal dossier.
Se l’unità assistita è composta dalla madre e da un solo figlio, questo dossier va chiuso rispettando la regola dei 6 mesi
(a meno che la madre non percepisca anche un anticipo degli
alimenti per le mogli, nel cui caso il dossier della madre continuerebbe ad esistere) e ne va aperto uno nuovo riferito al figlio
maggiorenne. Nel nuovo dossier occorre indicare la data del
primo versamento percepito dall’apertura del nuovo dossier.
Attenzione alle seguenti variabili
• Premi della cassa malati (dell’unità assistita) (Var 9.05):
In questa variabile va indicato l’importo dei premi della cassa
malati per l’assicurazione obbligatoria di base dell’intera
unità assistita (UA) nel mese di riferimento prima della detrazione della riduzione individuale dei premi. L’importo va indicato a prescindere dal fatto che la prestazione venga finanziata o meno dall’autorità di assistenza sociale. È importante
che non venga indicato un premio indicativo o un premio
medio cantonale, qualora ne esistesse uno nel Cantone in
questione, ma il premio effettivo (ovvero il premio dell’assicurazione obbligatoria per le cure medico-sanitarie che l’assicurato deve corrispondere). Se è noto solo l’importo annu­
ale, la cifra va divisa per il numero di mesi per calcolare il
premio mensile.
• Situazione economica e occupazionale:
Le informazioni sulla situazione economica e occupazionale
si orientano al mese di riferimento, ovvero all’ultimo mese
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N E W S L E TT E R
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Statistica
• Importo complessivo versato dall’inizio dell’anno
(Var 15.08, Var 40.p13):
Nel caso di questa variabile, dev’essere registrato l’importo
complessivo versato (lordo), ovvero senza tener conto dei
rimborsi. Ciò significa che l’importo complessivo versato non
tiene conto di eventuali rimborsi o entrate. L’importo complessivo versato deve corrispondere alla somma dei versamenti mensili nel periodo di rilevazione.
• Assistenza separata (dossier proprio) (var 5.i.2):
In questa variabile va indicato se un membro dell’economia
domestica non facente parte dell’unità assistita percepisce un
aiuto sociale finanziario all’interno di un altro dossier. Se la
risposta è «sì», deve essere indicato anche il numero d’assicurato di questo membro dell’economia domestica. Questa
informazione è molto importante perché in questo modo le
unità assistite che vivono nella stessa economia domestica
possono essere riunite ed è così possibile calcolare la quota di
economie domestiche. Ciò permette inoltre di mettere a confronto le economie domestiche sostenute dall’aiuto sociale
con le economie domestiche che compongono la popolazione residente.
Avviso generale
Si tenga altresì presente che rilevare i dati in modo corretto e
plausibile riduce considerevolmente il tempo che i servizi di rilevazione impiegano per le correzioni.
Domande sulla rilevazione:
I casi LAS devono essere rilevati dall’attuale Comune
di domicilio
Rientrano nei casi LAS1 le persone che negli ultimi due anni si
sono trasferite da un Cantone all’altro. In base alla Legge
­federale sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno
del 24 giugno 1977, durante i primi due anni i costi dell’aiuto
sociale non devono essere assunti dal nuovo Cantone di domicilio ma dal Cantone d’origine. Queste regolamentazioni sono
in vigore in parte anche fra i Comuni di uno stesso Cantone.
Tali casi devono essere rilevati sempre solo dall’attuale Comune
di domicilio che gestisce il dossier. Non è rilevante ai fini della
statistica quale Cantone o Comune si assuma infine i costi.
1
Legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone
nel bisogno (legge federale sull’assistenza, LAS). Con la revisione della LAS è
stato abolito l’obbligo di restituzione da parte del Cantone d’origine. Il relativo progetto è stato approvato il 14 dicembre 2013 e il termine per presentare il referendum del 7 aprile 2013 è stato superato senza riscontri. La modifica entrerà in vigore quattro anni dopo lo scadere del termine referendario,
l’8 aprile 2017.
dell’aiuto
sociale
Lo stesso principio vale anche per i casi in cui due Comuni,
quello d’origine e quello di dimora, si dividono i costi. Tali
­dossier devono essere gestiti esclusivamente dall’attuale luogo
di dimora, responsabile del dossier.
Nuova visione d’insieme dei controlli
e dei messaggi di plausibilità
Grazie all’esperienza acquisita durante gli ultimi periodi di rilevazione, l’Ufficio federale di statistica (UST) si impegna ogni anno
a migliorare i controlli di plausibilità. Per il periodo di rilevazione
2014 e per quelli futuri tutti i controlli di plausibilità, compresi i
relativi messaggi e le modifiche apportate, saranno presentati in
una nuova visione d’insieme. Tale panoramica può essere
­consultata al link seguente:
www.statistica.ch R Infoteca R Rilevazioni, fonti R Statistica
svizzera dei beneficiari dell’aiuto sociale R Garanzia di qualità
L’attuale panoramica comprende i controlli e i messaggi di
plausibilità relativi al periodo di rilevazione 2014 (riferimento:
versione 2014.1.0) e mostra le modifiche rispetto al periodo di
rilevazione 2013. I controlli e i messaggi di plausibilità possono
essere identificati con l’ausilio del loro identificatore.
La hotline dell’UST (058 463 66 03, [email protected]) è
a vostra disposizione per qualsiasi informazione.
Impressum numero 46
Editore: Ufficio federale di statistica (UST), Sezione Aiuto sociale,
Neuchâtel
Disponibile gratuitamente presso l’UST (telefono 058 463 64 21).
Per modifiche d’indirizzi informare l’antenna cantonale o regionale
per la statistica dell’aiuto sociale.
Consultate il nostro sito Internet: www.socialsecurity-stat.admin.ch
N. di ordinazione: 810-1433-05
Grafica del titolo: UST; concezione: Netthoevel & Gaberthüel,
Bienne; foto: © bacalao – Fotolia.com
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